CNCE – Comunicato 05 febbraio 2020
Trasmissione Accordo Artigianato 30/01/2020 e Rettifica tabelle aumenti retributivi 31/01/2020
Si invia, in allegato, copia dell’accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per l’artigianato del settore edile sottoscritto, nella giornata del 30 gennaio 2020, dalle Associazioni delle imprese edili artigiane e dalle Organizzazione sindacali del settore, così come integrato dalla “Rettifica tabelle aumenti retributivi” siglata dalle medesime Parti sociali in data 31 gennaio 2020.
La rettifica si è resa necessaria per correggere un errore materiale nella compilazione dei testi, pertanto, le tabelle contenute nella rettifica sostituiscono quelle stralciate nell’omissis.
Allegato
Verbale di accordo
Il giorno 30/1/2020, tra ANAEPA – CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI Edilizia e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 24/1/2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini.
Premesso
– che il 31/1/2019 è stato sottoscritto il Verbale d’Accordo integrativo sulle nuove forme di Welfare contrattuale inserite nel nuovo allegato “P”;
– che il 20/5/2019 è stato sottoscritto il Protocollo sugli Enti Bilaterali;
tenuto conto
– che le Parti hanno ribadito nell’accordo del 31/1/2019 l’impegno a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariale sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l’incidenza dei costi contrattuali del lavoro per le imprese, anche in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 101 del CCNL del 20/1/2014 dove viene richiamato il principio della salvaguardia delle condizioni economiche omogenee tra le imprese;
si conviene
– che i due accordi citati in premessa sono integralmente recepiti nel presente Accordo di rinnovo del CCNL 24/1/2014;
– che gli importi di AFAC previsti dall’accordo del 16/10/2014 diventano parte della retribuzione tabellare base a decorrere dall’1/2/2020 come da tabella A.
Premessa
Le Parti, nel ribadire la persistente e strutturale crisi che da alcuni anni sta colpendo il comparto delle costruzioni con pesanti e drammatiche ripercussioni sul sistema delle imprese e sulle dinamiche occupazionali, traducendosi nella chiusura di migliaia di imprese e nella perdita di migliaia di posti di lavoro e consapevoli della responsabilità sociale derivante dal proprio ruolo e nell’ambito dei mandati politici e sindacali assunti, ritengono di sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del CCNL, pur in un contesto economico e produttivo non pienamente favorevole.
Le Parti prendono atto che si assiste sempre di più ad un esodo dal contratto nazionale edile verso contratti più convenienti economicamente sia in termini salariali che in termini di formazione e sicurezza determinando, pertanto, oltre ad una concorrenza sleale verso le imprese sane anche una chiara forma di lavoro irregolare e di illegalità sostanziale anche con ripercussioni negative su salute e sicurezza, che le sottoscritte Parti confermano di voler contrastare.
Per di più tale illegale applicazione contrattuale rischia di compromettere le tutele di sicurezza obbligatorie per il settore con conseguenze dirette verso il sistema di salvaguardia sociale sostenuto, invece, dal sistema bilaterale edile.
Commissioni Bilaterali
Le parti affermano e condividono che il comparto Artigiano e della piccola impresa esprime ed evidenzia una specificità declinabile nelle varie fasi dell’attività lavorativa e dell’organizzazione aziendale.
Per questo vanno legittimate le peculiarità che differenziano l’approccio al lavoro dell’impresa artigiana a partire dal tema della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, della formazione, sia quella obbligatoria che quella di aggiornamento professionale, che nell’impresa artigiana è di fatto attuata per ogni addetto e per molteplici ambiti, piuttosto che eseguita puntualmente sul singolo a beneficio di più lavoratori, passando per il trasferimento delle competenze ai giovani attraverso l’apprendistato, nonché per l’organizzazione delle attività lavorative e produttive che vanno adeguate ai repentini cambiamenti ed alle esigenze che il mercato presenta e presenterà negli anni futuri, in particolare per modalità e tempistiche d’esecuzione, anche in relazione alle nuove fasi lavorative relative alla green economy, all’efficientamento energetico degli edifici, all’adeguamento sismico, alle costruzioni eseguite completamente in legno, all’adeguamento e riqualificazione antincendio degli edifici, all’innovazione di processi e prodotti nonché dall’economia circolare.
Le parti concordano che per dare stabilità e armonizzare l’intero comparto edile sia necessario addivenire al rinnovo del Contratto nazionale per quanto già concordato, senza protrarre ulteriormente il confronto sindacale per argomenti più complessi, recependo gli accordi sottoscritti il 31/1/2019 e il 20/5/2019.
Pur consapevoli dell’inderogabilità di declinare modifiche e nuove norme per regolare le specificità del comparto artigiano, le parti ritengono che per questi temi sia necessario una riflessione approfondita con modalità e tempi dedicati, e che vi procederanno in merito all’indomani del presente rinnovo contrattuale.
In questo contesto le parti concordano sulla costituzione immediata di due Commissioni Bilaterali.
Una Commissione Bilaterale, denominata “Commissione Apprendistato e Specificità”, che dovrà redigere, entro le data stabilita più avanti, testi normativi e contrattuali su Apprendistato e Specificità del comparto Artigiano.
Una Commissione Bilaterale, denominata “Commissione Revisione, Semplificazione e – Armonizzazione normativa del CCNL”, che si occuperà della revisione generale dell’impianto contrattuale, adeguandolo ed integrandolo con gli Accordi e/o rinnovi intercorsi dall’ultima stesura contrattuale del 2008.
La “Commissione Bilaterale Apprendistato e Specificità”, che dovrà produrre la nuova stesura dell’articolato in base alla nuova normativa e alle richieste avanzate in sede di trattativa contrattuale dalla parte datoriale, si occuperà contestualmente anche di prevedere nuove ed innovative previsioni contrattuali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro, all’aggiornamento ed implementazione dei profili professionali e della declaratoria, ecc.., e dovrà concludere i propri lavori entro il 31/5/2020.
Per l’altra Commissione Bilaterale, “Commissione Revisione, Semplificazione e Armonizzazione normativa del CCNL”, si definisce nel 31/7/2020 il termine ultimo per la definizione del nuovo e aggiornato articolato contrattuale.
Le Parti concordano che, contestualmente alle due nuove commissioni sopra indicate, sia costituita la commissione della Bilateralità paritetica già prevista nell’Accordo del 20/5/2019.
Resta inteso che ogni qualvolta le Commissioni Bilaterali raggiungano un accordo su un argomento specifico, anche prima delle scadenze sopra definite, lo stesso dovrà essere ratificato dalle parti firmatarie, integrato nel presente rinnovo, e reso immediatamente operativo.
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio … Omissis…
… Omissis…
Le pagine 6 e 7 del presente verbale di accordo sono state annullate e sostituite dalla “Rettifica tabelle Aumenti retributivi” siglato dalle medesime Parti sociali in data 31/1/2020, riportate di seguito al presente accordo.
Previdenza Complementare
Le Parti concordano che il contributo primario a PREVEDI, Fondo di previdenza complementare nazionale di settore edile previsto all’art. 92, viene incrementato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dall’1/3/2020 come definito nella seguente tabella:
Livello | Parametro | Importo in Euro |
---|---|---|
7 | 205 | 4,10 |
6 | 180 | 3,60 |
5 | 150 | 3,00 |
4 | 139 | 2,78 |
3 | 130 | 2,60 |
2 | 115 | 2,30 |
1 | 100 | 2,00 |
Art. 103 Decorrenza e durata
Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dall’1/1/2020 al 31/12/2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data dell’1/1/2020 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R. almeno 3 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Tabella A
Minimi di paga base e stipendio a decorrere dall’1/2/2020:
Livelli | Paga base | Ex contingenza | E.D.R. | Totale |
---|---|---|---|---|
7° | 1.804,86 | 534,28 | 10,33 | 2.349,47 |
6° | 1.579,48 | 529,11 | 10,33 | 2.118,92 |
5° | 1.316,04 | 522,91 | 10,33 | 1.849,28 |
4° | 1.219,10 | 520,12 | 10,33 | 1.749,55 |
3° | 1.140,12 | 517,85 | 10,33 | 1.668,30 |
2° | 1.007,85 | 515,27 | 10,33 | 1.533,45 |
1° | 880,30 | 512,58 | 10,33 | 1.403,21 |
RETTIFICA TABELLE AUMENTI RETRIBUTIVI – 31/1/2020
Roma 31/1/2020
Le parti concordano che l’allegata parte relativa agli “Aumenti retributivi e minimi di paga base del Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 24/1/2014 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane sottoscritto il 30/1/2020 annulla e sostituisce quella precedente.
Letto, confermato e sottoscritto
ANAEPA – CONFARTIGIANATO Edilizia
CNA COSTRUZIONI
FIAE-CASARTIGIANI
CLAAI Edilizia
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, nell’intento di proseguire nel percorso di omogeneizzazione dei costi contrattuali per le Imprese del settore edile ed al fine di evitare un disallineamento contrattuale, tenuto conto dell’assorbimento definitivo a far data dall’1/2/2020 dell’Acconto Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) stabilito con l’Accordo tra le parti del 16/10/2014, le parti concordano un incremento retributivo come specificato nella seguente tabella:
Aumenti | Nuovi minimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Param. | Complessivo | AFAC | Incremento 1/3/2021 | Incremento 1/1/2022 | 1/3/2021 | 1/1/2022 |
VII | 205 | 69,38 | 69,38 | 0 | 0 | 1.804,86 | 1.804,86 |
VI | 180 | 92.92 | 60,92 | 32,00 | 0 | 1.611,48 | 1.611,48 |
V | 150 | 77,77 | 50,77 | 27,00 | 0 | 1.343,04 | 1.343,04 |
IV | 139 | 81,05 | 47,05 | 25,00 | 9,00 | 1.244,10 | 1.253,10 |
III | 130 | 68,00 | 44,00 | 24,00 | 0 | 1.164,12 | 1.164,12 |
II | 115 | 78,92 | 38,92 | 20,00 | 20,00 | 1.027,45 | 1.047,85 |
I | 100 | 48,85 | 33,85 | 15,00 | 0 | 895,30 | 895,30 |
Per quanto sopra le tabelle retributive nazionali dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati risultano essere le seguenti:
A partire dall’1/3/2021:
Livelli | Paga Base | Ex Contingenza | E.D.R. | Totale | Oraria |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1.804,86 | 534,28 | 10,33 | 2.349,47 | |
6 | 1.611,48 | 529,11 | 10,33 | 2.150,92 | |
5 | 1.343,04 | 522,91 | 10,33 | 1.876,28 | |
4 | 1.244,10 | 520,12 | 10,33 | 1.774,55 | 10,26 |
3 | 1.164,12 | 517,85 | 10,33 | 1.692,30 | 9,78 |
2 | 1.027,85 | 515,27 | 10,33 | 1.553,45 | 8,98 |
1 | 895,30 | 512,58 | 10,33 | 1.418,21 | 8,20 |
Con l’obiettivo di omogeneizzare i livelli retributivi scongiurando qualsivoglia fenomeno di dumping fra contratti del settore dell’edilizia, le parti stabiliscono che a far data dall’1/1/2022 entrerà in vigore la seguente tabella paga:
A partire dall’1/1/2022:
Livelli | Paga Base | Ex Contingenza | E.D.R. | Totale | Oraria |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1.804,86 | 534,28 | 10,33 | 2.349,47 | |
6 | 1.611,48 | 529,11 | 10,33 | 2.150,92 | |
5 | 1.343,04 | 522,91 | 10,33 | 1.876,28 | |
4 | 1.253,10 | 520,12 | 10,33 | 1.783,55 | 10,31 |
3 | 1.164,12 | 517,85 | 10,33 | 1.692,30 | 9,78 |
2 | 1.047,85 | 515,27 | 10,33 | 1.573,45 | 9,10 |
1 | 895,30 | 512,58 | 10,33 | 1.418,21 | 8,20 |
Tale tabella paga dovrà recepire gli eventuali aumenti contrattuali che le parti dovessero definire nell’ambito del confronto in merito al rinnovo del presente CCNL.
– Dichiarazione comune –
Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si è data continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri CCNL sottoscritti nel settore.
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