Contratto nazionale di rinnovo industria carta
CCNL 25-01-2006
per rinnovo vedi accordo per il rinnovo del 13 settembre 2012
premessa
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Premessa
Il giorno 25 gennaio 2006,
TRA
l’Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartone e paste per carta;
l’Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici;
con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana
E
il Sindacato lavoratori comunicazione;
la Federazione informazione spettacolo e telecomunicazioni;
l’Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, informazione cultura,
é stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende esercenti l’industria della carta, cartone e paste per carta, per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone e per i lavoratori da esse dipendenti, in sostituzione del CCNL 13 gennaio 2001, rinnovato dall’Accordo del 26 giugno 2003.
SFERA DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti l’industria della carta e cartone e delle paste per carta e a tutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
Qualora le associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende, che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall’ASSOGRAFICI e dall’ASSOCARTA.
Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di cartone, tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, degli astucci, delle scatole, delle cartine e tubetti per sigarette, delle veline per l’imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica ecc. limitatamente per queste ultime, a quelle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l’apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che é conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che é prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc.
Il presente contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti dalle aziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il cellophane, ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse aziende.
PARTE PRIMA
NORME GENERALI
SEZIONE PRIMA
RAPPORTI SINDACALI
PREMESSA
Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si puo` prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle Parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le Parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l’impostazione, le Parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato é la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico le associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e tutto cio` nell’ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro é stato stipulato sulla base della presente Premessa che ne costituisce parte integrante.
art. 1
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Il Sistema Delle Relazioni Sindacali
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Il sistema delle relazioni sindacali é costituito:
– dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
– dalla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
– da una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale, di gruppo e aziendale aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro
Il CCNL é composto da una Parte Normativa di durata quadriennale e da una Parte Economica di durata biennale.
Per il rinnovo quadriennale la disdetta deve essere data almeno 4 mesi prima della scadenza e le richieste devono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per il negoziato relativo alla definizione dei minimi tabellari per il secondo biennio le Parti si incontreranno nel mese di maggio 2008 previa formalizzazione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.
L’importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato all’elemento retributivo nazionale.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
La contrattazione aziendale
Sono titolari della contrattazione aziendale, le RSU, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e ovvero nelle aziende piu` complesse e secondo la prassi esistente, le RSU, le organizzazioni sindacali nazionali e le organizzazioni sindacali territoriali.
Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e pertanto puo` riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.
Modalità, contenuti e limiti della contrattazione aziendale con contenuto economico sono disciplinati dall’articolo 16, Sezione Seconda.
La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal CCNL.
Consultazione, informazione, esame congiunto
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l’impostazione partecipativa delle relazioni sindacali sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.
art. 1
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Assunzione – Documenti
SEZIONE SECONDA
DISCIPLINA COMUNE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI
ASSUNZIONE – DOCUMENTI
L’assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il gruppo categoriale, il livello retributivo e il trattamento economico iniziale;
3) la durata dell’eventuale periodo di prova.
Per l’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro;
2) codice fiscale;
3) stato di famiglia (per i capi famiglia);
4) carta di identità o documento equipollente;
5) eventuale titolo di studio.
Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro sempreché il lavoratore ne sia in possesso.
Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione dell’azienda il proprio domicilio nonché eventuali cambiamenti intervenuti nel corso del rapporto di lavoro.
art. 1
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Periodo Di Prova
PARTE SECONDA
NORME OPERAI
PERIODO DI PROVA
L’assunzione puo` avvenire con un periodo di prova da notificare per iscritto:
– non superiore a 2 settimane prorogabile consensualmente per altre 2 settimane per gli operai di cui al gruppo E;
– non superiore ad 1 mese prorogabile consensualmente per un altro mese per gli operai dei gruppi C e D;
– non superiore a 2 mesi prorogabile consensualmente per 1 altro mese per gli operai di gruppo B.
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal CCNL stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avere luogo da ciascuna delle 2 Parti senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto dell’operaio spetta la normale retribuzione per il periodo di servizio prestato; inoltre, se la prova ha avuto una durata superiore a 15 giorni, sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la misura e i criteri previsti dall’art. 36, Parte Prima, Norme Generali, Sezione Seconda; se la prova ha avuto una durata superiore al mese, saranno corrisposti anche i ratei di ferie maturati secondo la misura e i criteri previsti dall’art. 7.
Alla scadenza del periodo di prova l’operaio si intenderà confermato in servizio ove l’azienda non abbia proceduto alla disdetta.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova.
In caso di conferma, il periodo di prova verrà computato agli effetti dell’anzianità.
art. 1
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Periodo Di Prova
PARTE TERZA
NORME IMPIEGATI
PERIODO DI PROVA
L’assunzione puo` avvenire con un periodo di prova da notificarsi per iscritto:
1) non superiore a 4 mesi – prorogabile consensualmente di altri 2 mesi per gli impiegati del gruppo categoriale A;
2) non superiore a 2 mesi – prorogabile consensualmente di 1 altro mese per gli impiegati del gruppo categoriale B;
3) non superiore a 1 mese – prorogabile consensualmente di 1 altro mese per gli impiegati del gruppo categoriale C.
Non sono ammesse altre protrazioni né la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avere luogo da ciascuna delle 2 Parti senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto dell’impiegato spetta la normale retribuzione per il periodo di servizio prestato; inoltre, se la prova ha avuto una durata superiore a 15 giorni, sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la misura e i criteri previsti dall’art. 36, Parte Prima – Norme Generali, Sezione Seconda; se la prova ha avuto una durata superiore al mese, saranno corrisposti anche i ratei di ferie maturati secondo la misura e i criteri previsti dall’art. 5.
Alla scadenza del periodo di prova l’impiegato si intenderà confermato in servizio ove l’azienda non abbia proceduto alla disdetta.
art. 1
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Quarta – Quadri – Classificazione
PARTE QUARTA
QUADRI
CLASSIFICAZIONE
La categoria di quadro, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 190/1985 si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e gli impiegati con funzioni direttive e viene attribuita ai lavoratori che con un superiore grado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi d’impresa.
art. 1
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Quinta – Salari E Stipendi – Corresponsione Della Retribuzione – Quota Oraria
PARTE QUINTA
SALARI E STIPENDI
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE – QUOTA ORARIA
I minimi tabellari degli operai sono espressi ai fini contabili in valori mensili.
La retribuzione degli operai continuerà peraltro a essere conteggiata e corrisposta con le modalità e le scadenze in atto presso ciascuna azienda.
Agli effetti contrattuali, previdenziali e fiscali, la conversione degli importi da mensili a orari verrà determinata, per tutti i lavoratori, dividendo gli importi mensili stessi per 173.
art. 2
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Rappresentanze Sindacali Unitarie
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Le RSU di cui all’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle Strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l’unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale le RSU sono altresi` le destinatarie dell’informazione, dell’esame congiunto, e della consultazione secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
Nelle unità produttive con piu` di 15 dipendenti l’iniziativa per l’elezione della RSU puo` essere assunta dalle Organizzazioni sindacali firmatarie il Protocollo del 23 luglio 1993, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e dalle organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il CCNL, né sottoscritto il Protocollo 23 luglio 1993, possiedono i seguenti requisiti:
– siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo;
– accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e l’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993;
– presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto.
La RSU é composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle organizzazioni sindacali di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo viene assegnato alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti.
A norma dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, all’atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
I componenti la RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
In caso di dimissioni di un componente eletto lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
In caso di dimissioni di un componente designato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro si procederà ad una nuova designazione da parte delle stesse organizzazioni.
I sostituti decadono con gli altri componenti alla scadenza triennale.
Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono superare il 50% dei componenti pena la decadenza dell’intero organismo.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto e quelle che aderiscono formalmente alla presente regolamentazione e all’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.
Per quanto non previsto dal presente articolo e per cio` che attiene al regolamento elettorale si fa rinvio all’accordo interconfederale riportato in allegato al contratto collettivo nazionale di lavoro.
art. 2
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Visita Medica
VISITA MEDICA
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui é destinato.
Il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l’idoneità fisica del lavoratore.
Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Gli accertamenti previsti dal presente articolo sono effettuati da medici competenti ai sensi del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
art. 2
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Operai Addetti Ai Lavori Discontinui O A Mansioni Di Semplice Attesa O Custodia
OPERAI ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Per quanto riguarda l’orario di lavoro si applicano le norme previste dall’art. 13, Parte Prima, Sezione Seconda.
Le ore di lavoro prestate oltre l’orario contrattuale settimanale, con esclusione del prolungamento delle ore lavorate in meno nelle altre settimane del ciclo nel quale si realizza l’orario medio settimanale di cui all’art. 13, Parte Prima, Sezione Seconda, e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell’orario di lavoro di cui al punto 4) del richiamato art. 13, saranno considerate straordinarie ai soli effetti contrattuali e retribuite con le maggiorazioni di cui all’articolo 14, Parte Prima, Sezione Seconda.
Ai guardiani, portieri e custodi, che dovessero prestare servizio normalmente di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale del I livello retributivo del gruppo D.
Agli operai discontinui che effettuano prestazioni in turni avvicendati sarà corrisposta la maggiorazione di cui all’art. 15, Parte Prima, Sezione Seconda. Tale maggiorazione non si cumula con eventuali trattamenti convenuti in sede aziendale anche se attuati in forma impropria in relazione alle predette prestazioni.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o di custodia saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Per i fattorini si fa richiamo alle norme del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 760.
Le disposizioni che precedono non modificano le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
art. 2
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Mutamento Di Mansioni
MUTAMENTO DI MANSIONI
Ai sensi dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’impiegato deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o a quelle corrispondenti al gruppo o livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori l’impiegato ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni superiori, a meno che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Il passaggio di categoria sarà notificato per iscritto all’interessato con indicazione del nuovo gruppo o livello retributivo a cui viene assegnato.
art. 2
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Quarta – Quadri – Trattamento Normativo
TRATTAMENTO NORMATIVO
Al quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati di gruppo A.
art. 2
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Quinta – Salari E Stipendi – Tabella Dei Minimi Di Stipendio E Di Salario
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO E DI SALARIO
I minimi di stipendio e di salario sono indicati nella tabella seguente:
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO E DI SALARIO
(ESCLUSA L’INDENNITÀ DI CONTINGENZA)
——————————————————————– Gruppi Valori base contrattuali professionali —————————————————- e liv. Dal Dal Dal retributivi 01.03.2006 01.11.2006 01.03.2007 ——————————————————————– Q 1.277,20 1.331,13 1.367,08 AS 1.272,08 1.325,79 1.361,60 A 1.083,06 1.128,79 1.159,27 B1 960,45 1.001,00 1.028,03 B2S (*) 929,80 969,06 995,23 B2 888,92 926,45 951,47 C1S (**) 822,52 857,25 880,40 C1 781,66 814,66 836,66 C2 710,11 740,09 760,08 C3 659,03 686,85 705,40 D1 618,16 644,26 661,66 D2 567,08 591,02 606,98 E 510,88 532,45 546,83 ——————————————————————– (*) Si applica l’indennità di contingenza del livello B2. (**) Si applica l’indennità di contingenza del livello C1. ——————————————————————–
Dall’1 gennaio 1993 viene erogato un EDR di € 10,33 uguale per tutti, ai sensi del Protocollo di intesa 31 luglio 1992.
Norma transitoria
Ai lavoratori in forza alla data del 25 gennaio 2006 verrà erogato l’importo una tantum lordo di cui alla seguente tabella commisurato all’anzianità di servizio nel periodo 1 luglio 2005-1 marzo 2006 con riduzione proporzionale in caso di aspettativa, assenza facoltativa post-partum, CIG a 0 ore.
L’una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti e non utile ai fini del TFR verrà corrisposta:
– per il 50% con le competenze di marzo 2006;
– per il restante 50% con le competenze di luglio 2006.
————– Liv. Importi ————– Q 392,15 AS 390,58 A 332,54 B1 294,90 B2S 285,49 B2 272,94 C1S 252,54 C1 240,00 C2 218,04 C3 202,35 D1 189,80 D2 174,11 E 156,86 ————–
art. 3
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Accordi Per Agevolare La Regolarizzazione Dei Rapporti Di Lavoro
ACCORDI PER AGEVOLARE LA REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Le Parti nell’attuale contesto legislativo, si dichiarano consapevoli della necessità di dotarsi di strumenti per favorire la piu` ampia diffusione della applicazione delle norme del presente CCNL.
In relazione alle finalità di cui sopra, a livello territoriale le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, previo consenso vincolante delle Organizzazioni nazionali stipulanti, potranno concordare tempi e modi di applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL per le aziende del settore interessate a percorsi di emersione e/o riallineamento economico-normativo.
Il riallineamento dovrà avvenire in tempi certi e predeterminati e dovrà concludersi con la piena applicazione del CCNL.
Gli accordi territoriali diventeranno operativi presso le singole unità produttive a seguito di accordi aziendali di recepimento concordati tra le Direzioni aziendali e le RSU, assistite rispettivamente dalle associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti l’accordo territoriale.
art. 3
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Consultori
CONSULTORI
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile, consentiranno, a richiesta delle RSU, che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all’interno dell’azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l’attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L’accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell’orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.
art. 3
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Cambio Delle Squadre Per Lavoro A Turni
CAMBIO DELLE SQUADRE PER LAVORO A TURNI
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l’attività delle macchine continue, puo` allontanarsi dal suo posto se non é sostituito dall’operaio che deve dargli il cambio e cio` fino a un massimo di 2 ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
All’operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 30% per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 55% per il prolungamento del secondo turno da computare sulla normale retribuzione.
art. 3
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Giorni Festivi E Riposo Settimanale
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:
a) le 3 festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno);
b) le seguenti 9 festività:
– Capodanno;
– Epifania;
– Lunedi` successivo alla Pasqua;
– 15 agosto (Assunzione della B.M.V.);
– 1 novembre (Ognissanti);
– 8 dicembre (Immacolata Concezione);
– 25 dicembre (S. Natale);
– 26 dicembre (S. Stefano);
– la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno – SS. Pietro e Paolo). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno, da stabilirsi tra le organizzazioni territoriali, qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festività retribuita.
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge. In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto – per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo – ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, si intende che il pagamento della festività stessa é compreso nella retribuzione mensile percepita dall’impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all’impiegato la retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui una delle festività di cui alle lettere a) e b) cada di domenica é dovuto in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari a una quota giornaliera della retribuzione, importo calcolato sulla base di 1/26 della normale retribuzione mensile.
Tale trattamento é dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non é dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, cosi` come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 28 dicembre 1985, vengono riconosciute 4 giornate di permesso o riposo retribuito di cui ai punti 1), 2) e 3) dell’articolo 13, Parte Generale (Orario di lavoro), con decorrenza della normale retribuzione.
Per quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione é spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
art. 3
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Quarta – Quadri – Coperture Assicurative
COPERTURE ASSICURATIVE
In aggiunta a quanto previsto dagli artt. 19 della Parte Terza Norme impiegati e 36 della Parte Prima – Norme generali – Sezione Seconda, l’azienda erogherà a favore del quadro, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quelle dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari ad € 20.658,28 se non vi sono familiari a carico, ad € 25.822,84 se il nucleo familiare risulta composto dal coniuge ovvero da un solo figlio a carico e ad € 30.987,41 se il nucleo familiare risulta composto dal coniuge e da 1 o piu` figli a carico, ovvero da piu` figli a carico.
A tal fine l’azienda provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell’onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al comma precedente.
L’azienda inoltre stipulerà, nell’interesse del quadro, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
a) una somma pari a 4 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro;
b) una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi;
c) una somma a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi.
Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente articolo.
art. 4
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Comitati Aziendali Europei
COMITATI AZIENDALI EUROPEI
I Comitati aziendali europei sono disciplinati dall’Accordo interconfederale 6 novembre 1996 riguardante il recepimento della Direttiva CE n. 94/45 del 22 novembre 1994 ad opera del D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74.
art. 4
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Assenze
ASSENZE
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Le giustificazioni debbono essere presentate entro il piu` breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Per le procedure di comunicazione e giustificazione delle assenze per malattia si fa rinvio agli artt. 13 – Parte Operai – e 16 – Parte Impiegati.
art. 4
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Interruzioni E Sospensioni Di Lavoro
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI LAVORO
In caso di interruzioni temporanee di lavoro per causa di forza maggiore verificatesi dopo l’inizio del lavoro, all’operaio sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso.
Nel caso che le interruzioni si verifichino prima dell’inizio del lavoro, all’operaio che si presentasse in fabbrica all’ora prestabilita in base all’orario di lavoro, perché non tempestivamente preavvisato dell’interruzione, sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso.
In tutti i casi restano fermi per l’azienda sia il diritto di rimborso a termini di legge nei riguardi della cassa integrazione guadagni e sia la facoltà di adibire gli operai ad altri lavori durante i periodi di interruzione.
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni consecutivi, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, l’operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine rapporto e alla indennità sostitutiva del preavviso.
art. 4
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Sospensione O Riduzione Di Lavoro
SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO
Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni in caso di diversa sospensione di lavoro o riduzione dell’orario di lavoro disposta dall’azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.
art. 4
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Quarta – Quadri – Responsabilita’ Civile Legata Alla Prestazione
RESPONSABILITÀ CIVILE LEGATA ALLA PRESTAZIONE
L’azienda é tenuta altresi` ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.
art. 5
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Osservatorio Nazionale
OSSERVATORIO NAZIONALE
Le Parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio nazionale.
Per ciascuno dei settori disciplinati dal CCNL l’Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Fermo restando l’autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, l’Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
– andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei piu` rilevanti comparti;
– andamento e prospettive degli investimenti;
– evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione (orari, flessibilità e straordinari) e delle professionalità;
– andamento delle prospettive dell’occupazione;
– applicazione della normativa contrattuale sulla C.U.;
– le problematiche della sicurezza e della ecologia anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni;
– le problematiche della formazione professionale anche in relazione all’attività degli organismi paritetici di cui all’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993;
– le tematiche inerenti i processi di terziarizzazione e outsourcing;
– l’andamento della raccolta differenziata e le possibili iniziative per la sua espansione;
– l’andamento del dato infortunistico.
Nell’ambito dell’Osservatorio vengono costituite le seguenti Commissioni paritetiche:
1) Commissione con il compito di seguire lo sviluppo della legislazione in tema di lavoro usuranti e di elaborare gli adempimenti che venissero rinviati alle Parti sociali;
2) Commissione nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
– esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nei settori disciplinati dal CCNL;
– elaborare, con riferimento alla legge n. 125/1991, schemi di progetti di azioni positive;
– esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
– studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno.
3) Commissione che elaborerà i progetti per la formazione teorica per gli apprendisti e valuterà i fabbisogni di formazione di base e di formazione continua in relazione all’evoluzione tecnologica dei processi produttivi.
Le Parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della Commissione presso le proprie strutture associative.
I lavori dell’Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Ad esito degli approfondimenti sulle materie elencate ed al fine di promuovere interventi ritenuti utili, le Parti potranno anche valutare l’opportunità di effettuare azioni congiunte nei confronti delle amministrazioni competenti.
Le riunioni dell’Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle Parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno 2 volte l’anno.
art. 5
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Ammissione E Lavoro Delle Donne E Dei Fanciulli
AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.
art. 5
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Recuperi
RECUPERI
É in facoltà dell’azienda far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore e le soste di lavoro concordate, corrispondendo all’operaio la sola normale retribuzione. Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche nei giorni festivi con il riconoscimento della relativa maggiorazione.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal precedente art. 7.
I recuperi avverranno entro 30 giorni per gli operai giornalieri e per non piu` di 1 ora al giorno e per gli operai turnisti entro 45 giorni.
art. 5
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Ferie
FERIE
Per ogni anno di servizio l’impiegato ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della normale retribuzione, cosi` fissato:
– fino a 10 anni di anzianità di servizio: 4 settimane e 2 giorni;
– oltre i 10 anni e fino a 15 anni di anzianità di servizio: 4 settimane e 3 giorni;
– oltre i 15 anni di anzianità di servizio: 5 settimane.
In caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno ai fini del computo del periodo di ferie.
A meno di diverse esigenze connesse alla attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo per un periodo minimo di 2 settimane. Nel fissarne l’epoca sarà tenuto conto da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell’impiegato.
In caso di ferie collettive, qualora le esigenze produttive lo permettano, la III settimana di ferie sarà agganciata alle altre 2.
La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione nel corso dell’anno l’impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
All’impiegato che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora un’anzianità di servizio di 12 mesi, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti 12esimi quanti sono i mesi interi di anzianità.
La malattia o l’infortunio non sul lavoro, regolarmente certificati e comunicati, insorti durante il periodo di ferie continuative ne sospendono il decorso qualora comportino ricovero ospedaliero oppure abbiano una prognosi iniziale superiore a 10 giorni.
Chiarimento a verbale
Per gli impiegati, turnisti e giornalieri, che seguono gli schemi del ciclo continuo 7 giorni su 7, il periodo di ferie annuali é commisurato a:
– fino a 10 anni di anzianità di servizio: 176 ore;
– oltre i 10 anni e fino a 15 anni di anzianità di servizio: 184 ore;
– oltre i 15 anni di anzianità di servizio: 200 ore.
art. 6
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Innovazioni Tecnologiche E Processi Di Ristrutturazione
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all’organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi della attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardanti i lavoratori saranno oggetto di appositi incontri, tra Direzione aziendale e RSU, finalizzati a disciplinarne l’attuazione.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo 7 giorni su 7 la situazione degli organici e la distribuzione dell’orario di lavoro delle maestranze con l’introduzione delle 9 mezze squadre, al fine di realizzare l’orario di lavoro contrattuale sarà oggetto di esame con le RSU e le OO.SS. territoriali.
Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell’orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.
art. 6
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Contratto A Tempo Determinato
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Le Parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE – CEEP – CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ai fini dell’attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva.
Tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 16% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
– per l’esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
– per operazioni di manutenzione straordinaria degli impianti;
– per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione di impresa;
– per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
– per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnologiche.
In situazioni particolari, sempre per le fattispecie sopra indicate, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali, la percentuale di cui al comma precedente puo` essere elevata fino al 20%.
Sono comunque consentite ai titoli di cui sopra 5 assunzioni a termine.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
Le aziende forniranno annualmente alla RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.
Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore un trattamento di fine rapporto proporzionato alla durata del contratto stesso e calcolato con le modalità previste dal presente contratto nazionale.
Gli istituti a carattere annuale saranno frazionati per 365esimi e corrisposti per quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine é limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto.
L’integrazione economica a carico dell’azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente e/o con il cessare dell’indennità economica da parte dell’INPS.
Nota a verbale
La durata del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per sostituire i lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.
art. 6
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Giorni Festivi
GIORNI FESTIVI
Sono considerati festivi i giorni seguenti:
a) tutte le domeniche e il giorno di riposo compensativo per coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorano di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana;
b) le 3 festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno);
c) le seguenti 9 festività:
– Capodanno;
– Epifania;
– Lunedi` successivo alla Pasqua;
– 15 agosto (Assunzione della B.M.V.);
– 1 novembre (Ognissanti);
– 8 dicembre (Immacolata Concezione);
– 25 dicembre (S. Natale);
– 26 dicembre (S. Stefano);
– la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma 29 giugno – SS. Pietro e Paolo). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festività retribuita.
Localmente o aziendalmente potrà sostituirsi la giornata di S. Stefano con altra giornata.
Per le festività di cui ai punti b) e c) il trattamento sarà il seguente:
A) nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni, sia per la festività goduta che per quella lavorata, l’operaio avrà diritto alla normale retribuzione corrispondente a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale;
B) in caso di diversa distribuzione dell’orario di lavoro sarà corrisposto il seguente trattamento:
1) nel caso di festività godute coincidenti con un giorno per il quale é prevista una prestazione lavorativa, il trattamento per la festività sarà ragguagliato a 8 ore di normale retribuzione;
2) nel caso che il lavoratore presti la sua opera durante le festività previste al precedente punto 1), oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettuate, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 14, Parte Prima, Sezione Seconda, avrà diritto a ore 6,66 di normale retribuzione per ogni festività lavorata.
Identico trattamento sarà riconosciuto ai turnisti a ciclo continuo in caso di festività coincidente con i giorni di riposo, salvo quanto disposto al punto 3);
3) le festività cadenti nei giorni di sabato non daranno luogo comunque, sia per il personale a giornata sia per il personale turnista a ciclo continuo, ad alcun trattamento relativo alle festività stesse, intendendosi con cio` recuperare il miglior trattamento corrisposto al punto 1).
Resta inteso che a fine anno verranno effettuati i relativi conguagli, nel caso in cui quanto erogato col criterio di cui sopra sia inferiore al trattamento corrispondente a ore 6,66 per ognuna delle 12 festività.
Nel caso in cui una delle festività di cui ai punti b) e c) cada di domenica é dovuta la normale retribuzione corrispondente a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale.
Fermo restando quanto specificato ai precedenti punti A) e B) dovrà essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore.
Il trattamento economico del presente articolo non sarà peraltro corrisposto, per le festività di cui al punto c), nei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre 2 settimane.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, cosi` come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 28 dicembre 1985, vengono riconosciute 4 giornate di permesso o riposo retribuito di cui ai punti 1), 2) e 3) dell’art. 13, Parte Generale (Orario di lavoro). Tali giornate sono retribuite nella misura atta a consentire nella settimana in cui sono fruite il raggiungimento della retribuzione settimanale ragguagliata a 40 ore.
Per quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione é spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
art. 6
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Permessi
PERMESSI
All’impiegato che ne faccia domanda, l’azienda ha facoltà di accordare brevi permessi per giustificati motivi ed ha altresi` facoltà di non corrispondere la retribuzione.
In particolare considerazione saranno tenute le richieste di permessi per consentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli organismi scolastici di cui alla legge n. 416/1974.
Tali brevi permessi non sono computati in conto dell’annuale periodo di riposo.
art. 7
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Sistema D’informazione
SISTEMA D’INFORMAZIONE
Le Parti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, effettueranno, di norma nel I quadrimestre di ogni anno, e comunque su richiesta di una delle Parti, un esame congiunto per discutere le implicazioni di cui ai commi seguenti e gli indirizzi di politica industriale con riferimento all’andamento del mercato, alla politica delle materie prime e dell’energia, alla ricerca, alle innovazioni tecnologiche e alle indicazioni della programmazione nazionale per il settore carta, esprimendo le loro autonome valutazioni, anche avuto riguardo alla applicazione della legge n. 903/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
a) Livello nazionale
Ciascuna Associazione imprenditoriale firmataria fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni globali riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l’armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all’occupazione.
Nel corso di tale incontro le associazioni imprenditoriali informeranno i sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all’attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Ciascuna organizzazione imprenditoriale fornirà inoltre alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente alla occupazione femminile, le Parti studieranno e valuteranno l’attuazione di possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l’occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all’andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
– paste per carta;
– carte per giornali;
– carte da scrivere e da stampa;
– carte per altri usi;
– cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni, registri ecc.);
– carte per uso domestico e sanitario;
– scatole e contenitori in genere;
– sacchi a grande contenuto;
– cartone ondulato;
– carte trasformate in genere (parati – patinate – gommate – paraffinate – sensibili).
Nel corso dell’incontro le Parti potranno anche valutare l’opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.
b) Livello territoriale
Le informazioni di cui ai primi 4 commi del punto a), globalmente riferite nell’ambito di competenza dell’associazione territoriale imprenditoriale, verranno fornite dalla stessa al sindacato territoriale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le organizzazioni nazionali delle 2 Parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno altresi` fornite a livello regionale dalle associazioni industriali al sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
c) Livello di gruppo
In occasione di uno specifico incontro, promosso dalle associazioni nazionali imprenditoriali, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con piu` stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza delle rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi, sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull’entità dei finanziamenti pubblici, sui corsi di formazione di cui all’art. 13, Parte Prima, Sezione Prima, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrano i criteri generali della loro localizzazione, e le prevedibili implicazioni sull’occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
d) Livello di unità produttiva
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite specificatamente dalle unità produttive con piu` di 50 dipendenti su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie avanzata per il tramite del competente sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dalla associazione locale imprenditoriale.
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A livello di gruppo e di unità produttiva le Parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite, a seguito di quanto stabilito nei commi precedenti.
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Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 50 potranno essere effettuati, su richiesta di 1 delle Parti aziendali, rappresentate ed assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali, incontri per l’esame di eventuali problemi e situazioni di natura strutturale e produttiva che richiedessero un approfondimento in tale sede anche ai fini di tutelare l’occupazione e favorire lo sviluppo.
art. 7
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Contratto Di Lavoro A Tempo Parziale (part-time)
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
Il contratto di lavoro a tempo parziale, disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 20 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e dal D.Lgs. n. 276/2003, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 61/2000.
Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate, secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza.
Le Parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica disciplinata dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 61 del 2000 come modificato dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo` essere:
a) di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero;
b) di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) di tipo misto con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b).
Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Il lavoratore puo` farsi assistere da un componente della RSU indicato dal lavoratore medesimo.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa, devono essere preannunciate con un preavviso di almeno una settimana e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relative alle ore prestate in piu`.
Le variazioni in aumento non possono superare il 20% del normale orario annuo concordato.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni e comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%.
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi delle aziende cartarie e cartotecniche esposte al verificarsi di situazioni che determinano modifiche alla programmazione delle attività, é consentita, con l’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato.
Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell’orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, sono retribuite con una maggiorazione del 20% dello stipendio o salario comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Le ore di lavoro supplementare che eccedono l’orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come straordinarie e a tali prestazioni si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle Parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Le aziende tenderanno ad accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 276/2003, il contratto individuale puo` prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali é prevista l’assunzione.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro é tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla RSU, e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni.
art. 7
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Ferie
FERIE
L’operaio ha diritto a un periodo di ferie annuali, con la normale retribuzione commisurata all’orario contrattuale nella misura di 4 settimane e 2 giorni.
Pertanto, in caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno sia ai fini del computo del periodo di ferie sia ai fini della retribuzione relativa.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuta, all’operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà il compenso delle ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, all’operaio spetteranno tanti 12esimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
In caso di ferie collettive, all’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti 12esimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Si computano come servizio, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di assenza: per malattia e infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 13, Parte operai; per il congedo obbligatorio di cui al D.Lgs. n. 151/2001; per assenze giustificate per un periodo non superiore a mesi 3 complessivi nell’anno.
Nell’ambito dell’incontro previsto al punto 5) dell’art. 13, Parte Prima, l’epoca delle ferie sarà normalmente stabilita dal maggio all’ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.
Le ferie saranno concesse normalmente in via continuativa per un periodo minimo di 2 settimane.
Il godimento dei giorni di ferie eccedenti la terza settimana potrà normalmente avvenire anche al di fuori dell’epoca anzidetta.
In caso di ferie collettive, qualora le esigenze produttive lo permettano, la terza settimana di ferie sarà agganciata alle altre 2.
La malattia o l’infortunio non sul lavoro regolarmente certificati e comunicati, insorti durante il periodo di ferie continuative ne sospendono il decorso qualora comportino ricovero ospedaliero oppure abbiano una prognosi iniziale superiore a 10 giorni.
Il periodo di preavviso non puo` essere considerato periodo di ferie.
A meno di diverse esigenze connesse alla attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale.
Chiarimento a verbale
Per gli operai, turnisti e giornalieri, che seguono gli schemi del ciclo continuo di 7 giorni su 7, il periodo di ferie annuali é commisurato a 176 ore.
art. 7
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Congedo Matrimoniale
CONGEDO MATRIMONIALE
Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15 con decorrenza della normale retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
art. 8
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Affissioni – Diffusione Della Stampa Sindacale
AFFISSIONI – DIFFUSIONE DELLA STAMPA SINDACALE
Fermo quanto previsto dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.
La stampa sindacale puo` essere distribuita ai lavoratori nell’azienda fuori dell’orario di lavoro, con l’invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell’azienda.
art. 8
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Contratto Di Inserimento
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento é un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu` di 12 mesi.
Il contratto di inserimento é stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto é nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
– la durata;
– l’eventuale periodo di prova, cosi` come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
– l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
– la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per piu` di 2 livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento é stato stipulato il contratto;
– il trattamento economico consistente nel solo trattamento contrattuale relativo all’inquadramento assegnato (paga base, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali maggiorazioni).
In caso di mansioni che nella fase iniziale del rapporto prevedano una progressione automatica di carriera, l’inquadramento iniziale sarà il livello E per 9 mesi; successivamente l’inquadramento sarà il livello D/2.
Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore a quello previsto dalla classificazione unica.
Il progetto individuale di inserimento é definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale é preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità di formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata minima di 9 mesi e massima di 18 mesi.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.
Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato nel libretto formativo del cittadino.
Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore in contratto di inserimento ha diritto ad un periodo complessivo di conservazione del posto di 70 giorni.
Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non puo` comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Per quanto riguarda il premio di risultato, a livello aziendale sarà valutata l’applicazione dell’istituto ai lavoratori con contratto di inserimento e in questo ambito i criteri e le modalità da adottare.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
art. 8
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Permessi
PERMESSI
All’operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno altresi` essere concessi brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell’azienda.
In particolare considerazione saranno tenute le richieste di permessi per consentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli Organismi scolastici di cui alla legge n. 416/1974.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione é dovuta all’operaio. Le ore perdute potranno essere recuperate. Per gli operai giornalieri il recupero non potrà avvenire in giorni festivi.
art. 8
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Corresponsione Della Retribuzione
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione sarà corrisposta a ogni fine mese, anche con assegno circolare o accredito bancario, con la specificazione dei suoi elementi costitutivi liquidabili mensilmente.
In caso che l’azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu` del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l’impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e/o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all’impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
art. 9
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Assemblea
ASSEMBLEA
Le assemblee di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno essere indette anche dalle organizzazioni sindacali di categoria territoriali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto. Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori hanno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
La richiesta, con l’indicazione del giorno e dell’ora dello svolgimento e dei nominativi dei dirigenti sindacali esterni all’azienda, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale per il tramite delle organizzazioni territoriali degli imprenditori e la conferma dovrà pervenire entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
art. 9
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Apprendistato
APPRENDISTATO
Le Parti concordano che l’apprendistato professionalizzante, essendo il piu` idoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite efficacemente nell’organizzazione aziendale, é essenzialmente finalizzato, alla sua positiva conclusione, ad essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato.
L’apprendistato professionalizzante é disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, la durata, l’eventuale periodo di prova, l’inquadramento ed il relativo trattamento economico, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
Formazione
Fermo restando la competenza regionale, d’intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, nella definizione dei profili formativi, si conviene la seguente regolamentazione ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 276/2003.
Per quanto riguarda le figure professionali da formare tramite l’apprendistato vengono individuate le seguenti macroprofessionalità.
COMPARTO CARTARIO
Figure operaie
Addetti alle attività produttive
Profili esemplificativi
a) addetto di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
b) operatore di produzione/laboratorio/allestimento cartario.
Addetti all’attività manutentiva
Profili esemplificativi
c) addetto manutenzione;
d) operatore manutenzione.
Addetto servizi generali di stabilimento
Profili esemplificativi
e) addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere, fattorino.
Figure impiegatizie
Impiegati area amministrativa
Profili esemplificativi
f) addetto amministrazione e sistemi informativi;
g) specialista amministrazione e sistemi informativi.
Impiegati area commerciale
Profili esemplificativi
h) addetto commerciale;
i) specialista commerciale.
Impiegati area tecnica
Profili esemplificativi
l) tecnico di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
m) specialista di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
n) tecnico di manutenzione;
o) specialista di manutenzione.
COMPARTO CARTOTECNICO
Figure operaie
Addetto alle attività produttive
Profili esemplificativi
a) operatore su macchine per la produzione cartotecnica (piega-incolla, spiralatrici, ecc.);
b) operatore su macchina ondulatrice, con prove di laboratorio;
c) operatore su macchina accoppiatrice, con prove di laboratorio;
d) operatore addetto a macchina per estrusione film con prove di laboratorio;
e) operatore su macchine da stampa e/o fustellatrici, con prove di laboratorio;
f) operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di scatole rivestite, con prove di laboratorio;
g) operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di imballi in cartone ondulato con prove di laboratorio;
h) operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di sacchi con prove di laboratorio;
i) operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di imballaggio flessibile con prove di laboratorio.
Addetti all’attività manutentiva e di laboratorio
Profili esemplificativi
l) addetto manutenzione;
m) operatore manutenzione;
n) addetto laboratorio/allestimento cartotecnico;
o) operatore laboratorio.
Addetto servizi generali di stabilimento
Profili esemplificativi
p) addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere, fattorino.
Figure impiegatizie
Profili esemplificativi
q) addetto gestione qualità/ambiente;
r) addetto amministrazione/informatica;
s) addetto commerciale;
t) tecnico di programmazione della produzione cartotecnica.
I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla normativa contrattuale.
Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile secondo le modalità definite dalle future disposizioni normative; la formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato; la formazione potrà avvenire anche con modalità in alternanza, on the job ed in affiancamento.
Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, anche con modalità e-learning, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda anche con modalità di e-learning.
Nel piano formativo una quota del monte ore prevederà l’apprendimento di nozioni di igiene sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota potrà concernere l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro.
Le ulteriori ore di formazione formale specificatamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La durata della formazione é fissata in 120 ore medie annue.
Per ciascun anno dovrà, comunque, essere effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all’80% del monte ore annuo.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione.
Le funzioni di tutore, come previsto dalla legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione puo` essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale é stato effettuato l’apprendistato.
Durata ed inquadramento
Le durate massime del contratto di apprendistato sono:
– 2 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale é nel gruppo D;
– 3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale é nel gruppo C;
– 4 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale é nel gruppo B;
– 5 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione é nel gruppo A e nel livello Q.
Per gli apprendisti destinati a qualifiche il cui livello di attestazione finale é nel gruppo B o nel gruppo A o nel livello Q, la durata del contratto di apprendistato é ridotta di 1 anno se in possesso di diploma o laurea breve coerente con la qualificazione professionale da acquisire e di 2 anni se in possesso di laurea sempre che sia coerente con la qualificazione professionale da acquisire.
L’inquadramento dell’apprendista per le professionalità per le quali é previsto l’iter automatico di carriera é al livello E per i primi 6 mesi e al livello D/2 per gli anni successivi.
Terminato l’apprendistato e avvenuta l’assunzione a tempo indeterminato per le professionalità per le quali é previsto l’iter automatico di carriera, l’ex apprendista é assegnato al livello D/1 dove permarrà 1 anno prima di essere assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per le professionalità per le quali non é previsto l’iter automatico di carriera l’inquadramento é di 2 livelli inferiori al livello di attestazione; dopo l’assunzione l’ex apprendista verrà assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per quanto riguarda il premio di risultato, in mancanza di accordi aziendali, tra Direzione e RSU sarà valutata l’applicazione dell’istituto agli apprendisti ed in questo ambito gli eventuali criteri e le eventuali modalità da adottare.
Per gli apprendisti assunti a tempo indeterminato l’anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
I periodi di apprendistato presso piu` datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno e sempre che si riferiscano alle stesse mansioni.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme contrattuali di cui agli artt. 1, Parte Seconda, e 1, Parte Terza, con riferimento al livello di assunzione.
Malattia
L’apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 12 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all’assenza, nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi.
In caso di piu` assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.
All’apprendista assente per malattia, sarà corrisposta da parte dell’azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui ai comma precedenti, a partire dal primo giorno e fino al 180esimo giorno, un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera, ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale in caso di distribuzione di quest’ultimo su 6 giorni o a 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni.
Tale criterio consente all’apprendista, nei limiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario), che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro.
Agli effetti del trattamento come sopra fissato é considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro, purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’apprendista stesso.
Tale trattamento non é cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
Infortunio sul lavoro o malattia professionale
L’apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
– conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL l’indennità temporanea;
– corresponsione, da parte dell’azienda, oltre all’intera retribuzione per la giornata nella quale é avvenuto l’infortunio, di un’integrazione, a partire dal giorno seguente l’infortunio, e fino alla scadenza dell’anzidetto periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta che sarà ragguagliata a 1/6 dell’orario contrattuale settimanale in caso di distribuzione di quest’ultimo su 6 giorni, o a 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni.
Tale criterio consente all’apprendista, nei limiti di cui sopra indicati, di percepire la normale retribuzione netta (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro.
Con periodicità semestrale l’azienda comunicherà alle RSU le assunzioni con contratto di apprendistato.
Rinvio alle disposizioni contrattuali
Per tutto quanto non previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.
Norma transitoria
Il presente articolo decorre dal 25 gennaio 2006.
art. 9
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Congedo Matrimoniale
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio l’operaio ha diritto a un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione ivi compreso, quale anticipo, il trattamento a carico dell’INPS.
Per quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui all’accordo interconfederale vigente in materia.
art. 9
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Provvigioni O Interessenze
PROVVIGIONI O INTERESSENZE
All’impiegato remunerato, in tutto od in parte, a provvigione o interessenze o a premi sarà garantito, come media annuale, il minimo di stipendio fissato per il livello retributivo al quale appartiene.
art. 10
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Delegato Di Impresa
DELEGATO DI IMPRESA
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con piu` di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale é attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente organizzazione industriale.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 604 del 1966, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.
art. 10
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Contratto Di Somministrazione A Tempo Determinato
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
Il contratto di somministrazione a tempo determinato é disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Il termine inizialmente posto puo` essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
L’informazione al lavoratore della durata temporale della proroga deve essere fornita, salvo motivi di urgenza, con un preavviso di 5 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata.
Comunque l’informativa non puo` essere fornita con un anticipo inferiore a 2 giorni.
In sede aziendale, tra Direzione e RSU verranno individuati criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di somministrazione.
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 16% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, i contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
– per l’esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
– per operazioni di manutenzione straordinaria degli impianti;
– per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione di impresa;
– per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
– per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnologiche.
In situazioni particolari, sempre per le fattispecie sopra indicate, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali, la percentuale di cui al comma precedente puo` essere elevata fino al 20%.
Sono comunque consentite ai titoli di cui sopra 5 contratti di somministrazione.
art. 10
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Gratifica Natalizia
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia di cui all’accordo interconfederale vigente é stabilita, per ciascun anno, nella misura di 200 ore della normale retribuzione. Dal relativo importo non sarà effettuata alcuna detrazione di quanto corrisposto dall’INPS o dall’INAIL per i casi di malattia o di infortunio sul lavoro.
Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti 12esimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 13, Parte operai, per il congedo obbligatorio di cui al D.Lgs. n. 151/2001, nonché i periodi di assenza per regolari permessi, quando siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato speciale della cassa integrazione guadagni operai dell’industria.
art. 10
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Indennita’ Di Cassa
INDENNITÀ DI CASSA
All’impiegato che ha normalmente maneggio di denaro, con oneri per errore, verrà corrisposta una indennità nella misura del 5% sullo stipendio contrattuale.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell’impiegato.
art. 11
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Versamento Dei Contributi Sindacali
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI
L’azienda opererà la trattenuta in percentuale nella misura dell’1% sullo stipendio o salario contrattuale previo rilascio di delega individuale firmata dall’interessato.
Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 173 ore mensili per gli operai e sullo stipendio contrattuale per gli impiegati e sarà effettuata ogni mese, secondo le modalità concordate a livello territoriale.
La delega puo` essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Le quote sindacali trattenute dalle aziende verranno versate, a ciascuna Organizzazione sindacale stipulante, tramite banca, con regolare periodicità.
art. 11
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Telelavoro
TELELAVORO
Il telelavoro, nelle varie modalità in cui puo` articolarsi, é caratterizzato dallo svolgimento in via continuativa dell’attività in luoghi diversi dalle sedi aziendali mediante l’utilizzo di strumenti di lavoro telematici.
Il telelavoro, costituendo un procedimento di esecuzione della prestazione lavorativa o della prestazione professionale puo` contraddistinguere sia il lavoro subordinato che il lavoro autonomo.
Il telelavoro é riconducibile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2094 Codice civile, quando é svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d’intesa tra le Parti, con modalità che consentono al datore di lavoro l’esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo della prestazione.
Per i telelavoratori subordinati, in sede aziendale tra Direzione aziendale e RSU vengono concordate le modalità applicative delle norme del presente CCNL tenendo conto della specificità del lavoro a distanza connotato da una dimensione spazio-temporale diversa rispetto a quella tradizionale.
Sempre in sede aziendale e per gli stessi lavoratori vengono definite le modalità di utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro nonché gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.
art. 11
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Aumenti Periodici Di Anzianita’
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Agli operai, per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto per ogni biennio e fino a un massimo di 5, un aumento in cifra fissa differenziata, per ciascun livello retributivo.
L’importo degli aumenti, rapportato a mese, é il seguente:
B/2: € 13,69;
C/1: € 13,43;
C/2: € 13,17;
C/3: € 12,91;
D/1: € 12,39;
D/2: € 11,88;
E: € 11,62.
Detti aumenti fanno parte della retribuzione e non sono considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ad incentivo.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dall’1 del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Poiché l’anzianità valida per la maturazione degli scatti é quella aziendale, nei casi di passaggio di livello compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello di acquisizione e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
art. 11
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Indennita’ Di Contingenza
INDENNITÀ DI CONTINGENZA
La contingenza verrà corrisposta mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere.
art. 12
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Permessi Ed Aspettative Per Cariche Sindacali
PERMESSI ED ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori che sono membri delle Commissioni esecutive delle strutture regionali e comprensoriali dei lavoratori e del Comitato direttivo delle sezioni territoriali delle Federazioni di categoria dei lavoratori saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all’azienda cui il lavoratore appartiene dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali.
Oltre a quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori che sono membri dei Comitati direttivi delle Associazioni nazionali di categoria firmatarie del presente contratto, e delle sezioni regionali e comprensoriali delle medesime, potranno essere concessi a norma dell’art. 30 di detta legge n. 300/1970, permessi retribuiti nella misura di 10 ore mensili (corrispondenti a 120 ore per anno solare) per ciascuna delle organizzazioni sindacali, compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.
Tali permessi per i dirigenti, regionali e comprensoriali dovranno essere richiesti per iscritto all’azienda dalle organizzazioni interessate tramite le associazioni industriali territoriali e le qualifiche anzidette con le eventuali variazioni dovranno essere comunicate ugualmente per iscritto dalle organizzazioni dei lavoratori alle organizzazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene.
Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano alle aziende escluse dalla sfera di applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, a norma dell’art. 35 della legge stessa.
art. 12
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Classificazione Unica
CLASSIFICAZIONE UNICA
I lavoratori addetti alle aziende cui si applica il presente CCNL sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 5 gruppi professionali e 10 livelli retributivi, a cui si aggiungono i quadri.
Tale classificazione é basata su declaratorie generali con le quali vengono definiti i criteri per l’inquadramento dei lavoratori nei gruppi e su profili professionali con i quali vengono esemplificati i contenuti delle prestazioni lavorative in essi considerate, cui corrispondono i livelli retributivi.
Per le prestazioni lavorative, che non trovano esemplificazione nei profili, l’inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie generali utilizzando i profili professionali esistenti aventi contenuto analogo o equivalente.
L’inquadramento dei lavoratori secondo il sistema di classificazione unica previsto dal presente contratto, verrà definito in sede aziendale mediante un esame congiunto delle Parti, in modo da garantire ai lavoratori, nei limiti obiettivi consentiti dalle strutture tecniche produttive aziendali e nel rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, il conseguimento della professionalità e una maggiore valorizzazione delle capacità professionali anche attraverso percorsi formativi che conducano a forme di polifunzionalità coerenti con l’organizzazione del lavoro aziendale.
Le dizioni impiegati e operai vengono mantenute agli effetti delle norme di legge e contrattuali, delle disposizioni previdenziali e assistenziali che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti, le posizioni impiegatizie esemplificate nel presente articolo si individuano nei seguenti profili:
– profili del gruppo A;
– dal I al VII profilo del liv. B/1;
– I, II e III profilo del liv. B/2;
– I, II e III profilo del liv. C/1;
– I profilo del liv. C/2;
– I profilo del liv. C/3.
DECLARATORIE E PROFILI
QUADRI
GRUPPO A
A Super
Declaratoria
Lavoratori che, oltre a possedere i requisiti indicati nella declaratoria del livello A, hanno la responsabilità del coordinamento di servizi di rilevante complessità o di aree produttive fondamentali articolate in piu` unità operative; ovvero lavoratori che svolgono, anche singolarmente, attività di fondamentale importanza ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali coordinando sotto il profilo gerarchico o funzionale rilevanti risorse aziendali.
Profili
1) Responsabile del coordinamento di servizi di rilevante complessità o di aree produttive fondamentali articolate in piu` unità operative;
2) Responsabile preposto a ideare, analizzare e sviluppare progetti complessi particolarmente significativi dal punto di vista della scelta e della utilizzazione delle tecnologie e delle risorse aziendali.
A
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, in relazione alle capacità acquisite, esplicano funzioni direttive con discrezionalità di poteri, anche se limitati a determinati servizi di notevole importanza, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione in base alle direttive generali impartite dall’imprenditore o dai dirigenti dell’impresa.
Profili
1) Lavoratore, anche se solo, responsabile dell’intero ciclo di produzione o di esercizio o dell’intero comparto amministrativo e commerciale, di cui dirige e coordina l’andamento funzionale e organizzativo;
2) Lavoratore, anche se solo, responsabile di azienda minore di cui dirige e coordina l’andamento funzionale e organizzativo;
3) Lavoratore che progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico e/o elabora l’impostazione generale di programmi complessi e di ampia portata;
4) Responsabile di laboratorio che dirige e coordina in maniera autonoma l’attività degli operatori addetti al controllo sul prodotto, materiali, materie prime, impianti di trattamento (acque, emissioni in atmosfera);
5) Responsabile preposto allo studio e all’analisi delle norme e delle problematiche ecologico-ambientali, alla ricerca delle soluzioni per il miglioramento ecologico e tecnico-economico, al supporto tecnico per la certificazione ambientale e in generale all’attuazione delle politiche dell’azienda in tale materia;
6) Responsabile del servizio prevenzione e protezione che in via esclusiva coordina l’attività degli addetti al servizio ed é proposto all’individuazione e valutazione dei rischi, allo studio e all’elaborazione delle misure preventive e protettive, delle procedure di sicurezza, dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori, alla definizione della conformità agli standard di sicurezza degli impianti e, in generale, all’attuazione delle politiche dell’azienda in tale materia.
GRUPPO B
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, in relazione alle capacità acquisite, nell’ambito della gestione amministrativa o tecnica, esplicano funzioni di concetto con facoltà di iniziativa, ovvero che nell’ambito delle varie lavorazioni hanno, in condizioni di autonomia, compiti di guida, controllo e coordinamento del personale loro affidato, o piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità o di elevato contenuto tecnologico ed alta potenzialità, oppure sono adibiti a lavori che per complessità e concettualità richiedono elevate capacità e rilevanti conoscenze tecniche e professionali.
Profili del livello B1
1) Lavoratore di concetto che analizza e sviluppa in autonomia progetti nelle aree tecnica, commerciale o logistica, che richiedano un rilevante apporto di competenza tecnico specialistica;
2) Lavoratore di cartiera responsabile di un settore del ciclo produttivo ovvero d’ufficio o reparto che controlla e coordina il relativo servizio;
3) Lavoratore che, applicando in autonomia procedure operative relative al sistema di programmazione della produzione, redige programmi complessi di produzione, ne definisce nell’ambito di ciascuno le priorità, ne controlla l’avanzamento nei reparti produttivi sino alle spedizioni;
4) Lavoratore che sviluppa autonomamente le procedure e i programmi di elaborazione dei dati sulla base di specifiche competenze tecnico-funzionali definite (analista programmatore);
5) Lavoratore di concetto che, con significativa esperienza e comprovata accresciuta professionalità EDP, sviluppa in autonomia la stesura originale e la revisione di programmi di rilevante complessità;
6) Lavoratore di concetto che esplica, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di mansioni, conseguente a una nuova organizzazione del lavoro, sostanzialmente modificativa dei preesistenti processi operativi, funzioni di maggiore complessità e responsabilità rispetto a quelli indicati al livello B/2;
7) Tecnico di manutenzione che in maniera autonoma guida, controlla e coordina, con apporto di competenza tecnico-pratica, l’attività di lavoratori appartenenti a tutte le specializzazioni della manutenzione (meccanici, rettificatori, elettricisti, strumentisti e lubrificatori);
8) Tecnico della manutenzione elettronica di elevata professionalità che opera su sistemi di controllo di processo per la gestione di impianti complessi di cartiera o di cartotecnica ed effettui interventi di programmazione e riparazione;
9) Lavoratore di cartiera di elevata professionalità ed esperienza, che in base a specifiche conoscenze delle tecniche di stampa e delle relative macchine, svolge attività di assistenza alla clientela al fine di verificare le caratteristiche di stampabilità;
10) Lavoratore di cartotecnica di elevata professionalità ed esperienza che in base a specifiche conoscenze delle tecniche di confezionamento e delle relative macchine svolge attività di assistenza clienti con compiti di verifica caratteristiche di macchinabilità.
Profili del livello B2S
1) Operatore di cartiera di elevata professionalità ed esperienza che, con responsabilità del ciclo operativo, avvia conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine continue con patinatrice in macchina di ultima generazione di rilevante e avanzata complessità tecnica e tecnologica e altissima potenzialità (oltre 1.100 tonn/giorno e oltre 10 metri di larghezza della tela) e velocità (oltre 1.800 metri al minuto), gestite da evoluti sistemi di controllo di processo.
Profili del livello B2
1) Lavoratore di concetto addetto a servizi tecnici o a reparti di produzione ovvero a servizi amministrativi e/o commerciali che ha compiti di controllo e di coordinamento nell’andamento delle lavorazioni o del servizio o ufficio cui é addetto;
2) Lavoratore di concetto che, con ampia conoscenza dei linguaggi e delle metodologie di programmazione EDP utilizzate, nonché dell’hardware e del software di base in dotazione, provvede alla stesura originale o alla revisione di programmi anche di rilevante dimensione e complessità (sulla base delle documentazioni ricevute) (programmatore);
3) Lavoratore che in maniera autonoma guida, controlla e coordina con apporto di competenza tecnico-pratica, l’attività di reparti o di gruppi di lavoratori (qualora controlli lavoratori compresi nei profili del presente livello, acquisisce il I livello del gruppo B);
4) Operatore di laboratorio altamente specializzato che, in base a conoscenze specifiche, esegue con apparecchiature tecnologicamente avanzate prove complesse sul prodotto, materiali, materie prime, acque e controlla con responsabilità del ciclo operativo gli impianti di trattamento e di depurazione delle acque;
5) Lavoratore altamente specializzato che, con responsabilità dei risultati guida, controlla e coordina l’intero ciclo di produzione del cartone ondulato;
6) Operatore di cartiera altamente specializzato che, con responsabilità del ciclo operativo, avvia, conduce e controlla nella loro funzionalità ed esercizio, macchine continue (anche per la produzione di carte fini e finissime) o patinatrici fuori macchina di rilevante ed avanzata complessità tecnica o tecnologica e alta potenzialità o collegate a calcolatori di processo;
7) Lavoratore altamente specializzato che con responsabilità del ciclo operativo avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine e impianti cartotecnici e della trasformazione muniti di calcolatori di processo;
8) Lavoratore di cartiera altamente specializzato responsabile del ciclo operativo di impianto per la produzione di vapore o di energia di rilevante e avanzata complessità tecnica o tecnologica e alta potenzialità;
9) Lavoratore di cartiera altamente specializzato addetto a lavori complementari di riparazione e di manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi o impianti meccanici o elettrici ed elettronici o idraulici o pneumatici, che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali o addetto a macchine utensili per lavori di alta precisione;
10) Lavoratore cartotecnico altamente specializzato addetto a lavori complementari di riparazione e di manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi o impianti relativamente alle parti meccaniche ed elettriche oppure alle parti elettriche, elettroniche e strumentazione che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali.
GRUPPO C
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, avendo un’adeguata preparazione pratica e professionale, esplicano nell’ambito della gestione amministrativa o tecnica, funzioni d’ordine, ovvero che nell’ambito delle varie lavorazioni svolgono funzioni comportanti il richiesto grado di specializzazione tecnica o tecnologica nel proprio lavoro, o che guidano, controllano e coordinano il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica con limitata autonomia nell’ambito delle loro funzioni.
Profili del livello C1S
1) Operatore di cartiera che con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale avvia, conduce e controlla nella funzionalità di esercizio un impianto di ultima generazione completo e complesso di disinchiostrazione;
2) Operatore di cartiera che con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale avvia, conduce e controlla nella funzionalità di esercizio un impianto di termocombustione con eventuale produzione di energia elettrica verificandone i parametri e i valori delle emissioni;
3) Operatore che con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale avvia, conduce e controlla nella funzionalità di esercizio estrusori di ultima generazione totalmente automatizzati e di elevata capacità produttiva dotati di gruppi stampa a piu` colori per la produzione di carte politenate;
4) Conduttore con preparazione che, con responsabilità del ciclo operativo comporta un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale opera su macchine flessografiche di scatolificio con stampa ad alta definizione a 4 o piu` colori piu` vernice e fustellatura in piano o rotativa e sistema di pallettizzazione del prodotto;
5) Operatore cartotecnico proveniente dal livello C/1 che abbia conseguito la piena capacità professionale di condurre indistintamente almeno le seguenti macchine complesse di scatolifici: bobt stampanti e fustelle rotative stampanti; bobt stampanti e case maker stampanti, e che svolge in modo non occasionale tale molteplicità di mansioni da almeno 2 anni;
6) Addetto alla taglierina elettronica che, oltreché gestire la taglierina/tagliacorona, é in grado di intervenire attivamente su altre posizioni della line ondulatrice;
7) Operatore che, a seguito di un percorso di formazione professionale, avvia conduce e controlla nella loro funzionalità ed esercizio almeno 3 impianti nell’area dell’allestimento cartario ed é in grado di effettuare interventi di manutenzione ordinaria.
Nota a verbale
Gli impianti cui fa riferimento il presente profilo sono: calandre, bobinatrici, taglio, imballo, goffatrici e forno.
Profili del livello C1
1) Lavoratore che, indipendentemente dalla sua diretta partecipazione alle lavorazioni guida, controlla e coordina il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica, e con limitata autonomia nell’ambito delle sue funzioni (qualora controlli lavoratori compresi nei profili del presente livello acquisisce il II livello del gruppo B);
2) Impiegato d’ordine che, per effetto di una maggiore professionalità ed esperienza e attraverso una piu` ampia a articolata attribuzione di compiti, svolge attività e lavori che presentano maggiore complessità rispetto a quelli classificati nel livello inferiore;
3) Operatore esperto che esegue autonomamente, secondo le sequenze e i tempi stabiliti, le procedure, anche di ripartenza, di elaborazione dati;
4) Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo operativo, comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine o impianti di media complessità tecnologica (anche continue per la produzione di carte fini e finissime);
5) Lavoratore con rilevante grado di specializzazione, responsabile di impianto per la produzione di vapore di media potenzialità con caratteristiche di media complessità tecnica e tecnologica;
6) Lavoratore, con rilevante grado di specializzazione, addetto a lavori complementari di riparazione e manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi o impianti meccanici o elettrici o elettronici o idraulici o pneumatici che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali;
7) Conduttore con preparazione e/o preparatore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici e di allestimento di particolare complessità tecnica e tecnologica (ved. Dichiarazione a verbale).
Dichiarazione a verbale per il VII profilo del liv. C/1
Questo profilo riguarda tutte le specializzazioni e lavorazioni della cartotecnica e della trasformazione purché siano in esercizio nei vari comparti considerati macchine o impianti che abbiano la richiesta complessità tecnica e tecnologica (ad es. macchina ondulatrice, case maker a piu` lavorazioni in linea dall’alimentazione alla pallettizzazione, fustellatrice rotativa e piana dall’alimentazione alla pallettizzazione, tubiere e fermafondi per la produzione di sacchi a grande contenuto).
8) Primi coadiutori di operatori di cartiera inquadrati al VI e VIII profilo del II liv. del gruppo B;
9) Operatore con rilevante grado di specializzazione responsabile di piu` gruppi di pallettizzazione totalmente automatizzati, dei nastri di accumulo e collettori che ne controlla, coordina e ottimizza il funzionamento, predispone e modifica i programmi di pallettizzazione, individua le anomalie ed effettua il ripristino e le riparazioni dei guasti;
10) Lavoratore che, con partecipazione diretta, svolge compiti di coordinamento operativo degli addetti ai reparti ricevimento materie prime o spedizione prodotti finiti;
11) Lavoratore con rilevante grado di specializzazione che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue nei laboratori le prove tecnologiche e analisi di routine su campioni di prodotto, materiali e materie prime, usando le attrezzature necessarie e procedendo alle relative annotazioni;
12) Conduttore con un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che, con responsabilità del ciclo operativo opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto tissue di media complessità tecnica e tecnologica in entrambe le tipologie rotoli e piegati effettuando in piena autonomia e responsabilità le operazioni di cambio formato, messa a punto regolazione e piccola manutenzione;
13) Conduttore con un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che, con responsabilità del ciclo operativo opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto tissue di media complessità tecnica e tecnologica di tipologia rotoli che esegue piccola manutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti la linea con responsabilità delle modalità e dei risultati dell’intervento.
Dichiarazione a verbale per i 2 precedenti profili
Si intendono per macchine e impianti cartotecnici di media complessità tecnologica:
– per la tipologia rotoli: ribobinatrici automatiche per produzione rotoli igienici e asciugatutto;
– per la tipologia piegati: piegatrici per produzione fazzoletti ad elevata velocità.
14) Conduttore con un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che, con responsabilità del ciclo operativo opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto tissue di tipologia piegati ed esegue abitualmente su piu` di 2 linee piccola manutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti le linee con responsabilità delle modalità e dei risultati dell’intervento.
Profili del livello C2
1) Lavoratore addetto a servizi o uffici amministrativi, commerciali o tecnici che svolge mansioni d’ordine (proveniente dal III livello del presente gruppo dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio);
2) Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine o impianti di produzione;
3) Conduttore con preparazione e/o preparatore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici e di allestimento di media complessità tecnica e tecnologica;
4) Primo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato al IV e V profilo del I livello del presente gruppo;
5) Secondo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato al VI e VIII profilo del II livello del gruppo B;
6) Aiutante alla conduzione e preparazione di macchine particolarmente complesse di cui al VII profilo del livello C/1 in grado di sostituire temporaneamente il capo macchina;
7) Lavoratore addetto alla manutenzione con adeguato grado di specializzazione che opera su macchinari o impianti, individuando i guasti ed effettuando le riparazioni o che opera su macchine utensili;
8) Operatore anche carrellista delle attività di spedizione e/o ricevimento materiali che, effettuando le registrazioni e le imputazioni necessarie, é responsabile della quantità di merce spedita e/o ricevuta, curando lo stivaggio e/o la rotazione dei prodotti e materiali, in relazione agli spazi disponibili;
9) Autista per servizi esterni ed infermiere patentato;
10) Lavoratore con adeguato grado di specializzazione che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue prove di misura nei laboratori per le operazioni di normale controllo, provvedendo alle relative annotazioni.
Profili del livello C3
1) Lavoratore addetto a servizi o uffici amministrativi, commerciali o tecnici che svolge mansioni d’ordine (trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente livello acquisisce il livello superiore);
2) Lavoratore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un normale grado di specializzazione tecnica e professionale opera su macchine o impianti non identificabili nei livelli superiori del presente gruppo;
3) Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, nonché a funzione di aiuto (proveniente dal gruppo D);
4) Conduttore, senza preparazione, di macchine o impianti cartotecnici (proveniente dal gruppo D);
5) Operatore su macchine o impianti semplici la cui eventuale preparazione o messa a punto o conduzione non presenta particolari difficoltà (proveniente dal gruppo D);
6) Lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento cartario e cartotecnico (proveniente dal gruppo D);
7) Legatore specializzato di cartotecnica;
8) Primo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato al II profilo del II livello del presente gruppo;
9) Aiutante di operatore di cartiera su macchina continua e/o patinatrice fuori macchina (proveniente dal I livello del gruppo D dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio);
10) Aiutante alla conduzione e/o preparazione di macchine particolarmente complesse di cui al VII profilo del I livello del presente gruppo (proveniente dal gruppo D);
11) Conduttore di carrelli a motore o mezzi meccanici similari attrezzati per operazioni multiple;
12) Lavoratore specializzato addetto a lavori complementari di manutenzione, di riparazione e di aggiustaggio (proveniente dal I livello del gruppo D dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio);
13) Addetto a servizi di magazzino che nel proprio mestiere abbia raggiunto un normale grado di specializzazione;
14) Lavoratore con normale grado di specializzazione che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue prove di misura nei laboratori per le operazioni di normale controllo, provvedendo alle relative annotazioni.
GRUPPO D
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori che nell’ambito delle varie lavorazioni abbiano acquisito il richiesto grado di qualificazione o che siano in possesso di semplici conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite.
Profili del livello D1
1) Conduttore senza preparazione di macchine o impianti cartotecnici (proveniente dal II livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il III livello del gruppo C);
2) Operatore su macchine o impianti semplici la cui eventuale preparazione o messa a punto o conduzione non presenta particolari difficoltà (proveniente dal II livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il III livello del gruppo C);
3) Lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento cartario e cartotecnico (proveniente dal II livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il III livello del gruppo C);
4) Aiutante alla conduzione e/o preparazione di macchine particolarmente complesse di cui al VII profilo del I livello del gruppo C (proveniente dal II livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il III livello del gruppo C);
5) Aiutante di operatore di cartiera su macchina continua e/o patinatrice fuori macchina (dopo 2 anni di effettivo servizio prestato nel presente livello acquisisce il III livello del gruppo C);
6) Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, nonché a funzione di aiuto (proveniente dal II livello del presente gruppo, trascorso 1 anno di effettivo servizio nel presente livello acquisisce il III livello del gruppo C);
7) Coadiutore di operatore di cartiera non contemplato nei diversi livelli del gruppo C;
8) Legatore qualificato di cartotecnica;
9) Lavoratore addetto alla cernita di stracci e carta da macero, a lavori di facchinaggio, carico, scarico e movimentazione all’interno dello stabilimento (proveniente dal II livello del presente gruppo, dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio);
10) Lavoratore addetto alla manutenzione che svolge compiti richiedenti un normale grado di qualificazione (trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente livello acquisisce il III livello del gruppo C);
11) Lavoratore addetto a magazzini trasporti e imballo che svolge compiti richiedenti un normale grado di qualificazione;
12) Guardiano, portiere, custode, usciere, fattorino.
Profili del livello D2
1) Lavoratori indicati nel I, II, III, IV, V e VI profilo del I liv. limitatamente a 2 anni di effettivo servizio;
2) Lavoratore addetto alla cernita di stracci e carta da macero, a lavori di facchinaggio, carico e scarico e movimentazione all’interno dello stabilimento (trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente livello acquisisce il livello superiore);
3) Lavoratore adibito a mansioni di manovalanza comune.
GRUPPO E
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo, i lavoratori addetti ai servizi di pulizia.
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Dichiarazioni a verbale
1) Gli aumenti conseguenti i passaggi di categoria determinati dalla revisione dell’assetto classificatorio saranno attributi previo assorbimento degli eventuali trattamenti economici aziendali concessi per avvicinamento categoriale.
2) Le modifiche di cui al presente articolo decorrono dall’1 marzo 2006.
art. 12
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Trasferimenti
TRASFERIMENTI
All’operaio celibe che sia trasferito da uno stabilimento all’altro della stessa azienda ubicato in diversa località, nel caso che dal trasferimento consegua un effettivo cambiamento di residenza, sarà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, delle spese di trasporto per sé, per la famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) e inoltre una speciale indennità di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese del vitto e alloggio, limitatamente all’operaio, per la durata di 10 giorni.
Se l’operaio é coniugato sarà, invece, corrisposta una indennità una tantum nella misura di 15 giornate della normale retribuzione piu` 2 giornate della normale retribuzione per ogni familiare a carico e convivente che con lui si trasferisce.
In caso di trasferimento individuale le aziende terranno conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite le rappresentanze sindacali unitarie.
art. 12
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Aumenti Periodici Di Anzianita’
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Agli impiegati, per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto, per ogni biennio e fino a un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L’importo degli aumenti, rapportato a mese, é il seguente:
A: € 15,49;
B/1: € 13,94;
B/2: € 13,69;
C/1: € 13,43;
C/2: € 13,17;
C/3: € 12,19.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Poiché l’anzianità valida per la maturazione degli scatti é quella aziendale, nei casi di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello di acquisizione e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Norme transitorie
1) Gli impiegati in servizio al 21 luglio 1979 mantengono il diritto alla maturazione di 14 scatti biennali per il settore cartario e di 12 scatti biennali per il settore cartotecnico, secondo gli importi previsti al comma 2 del presente articolo.
2) Passaggio di livello
Per gli impiegati in servizio al 21 luglio 1979, nei casi di passaggio di livello verrà mantenuta la cifra già maturata a titolo di scatti con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal presente articolo nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello categoriale, corrispondente a 12 scatti per i cartotecnici e a 14 scatti per i cartai.
3) Passaggio da operaio a impiegato
In caso di passaggio da operaio a impiegato si rivalutano a norma dell’ultimo comma del presente articolo gli scatti operai maturati e l’importo massimo maturabile é quello corrispondente a 5 scatti del livello di acquisizione.
art. 13
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Formazione E Aggiornamento Professionale
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all’aggiornamento professionale come mezzo necessario per l’incremento professionale e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli impianti.
A tal fine, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, le apposite Commissioni, anche sperimentando forme di possibile collaborazione con l’ENIPG, oltre ad elaborare ed aggiornare gli obiettivi di conoscenze e competenze ed i relativi percorsi formativi per l’applicazione della norma relativa all’apprendistato, valuteranno i fabbisogni formativi espressi dai settori al fine di assumere le iniziative concrete che siano di supporto alle aziende e ai lavoratori nella realizzazione della formazione continua tramite l’intervento di FONDIMPRESA.
Le Parti sono, infatti, convinte che una attività di indirizzo, iniziativa e coordinamento a livello nazionale in campo formativo, gestita pariteticamente, costituisca una rilevante garanzia dell’efficacia degli interventi di formazione continua.
Infatti il livello nazionale:
– puo` avvalersi delle migliori conoscenze specialistiche dei processi produttivi e della loro evoluzione tecnologica;
– puo` avvalersi della collaborazione delle migliori scuole specializzate;
– favorisce l’uniformità della formazione indipendentemente dalla collocazione territoriale delle singole aziende.
L’attività di cui sopra sarà svolta in coordinamento con le strutture territoriali delle parti delle aree interessate e con le articolazioni territoriali di FONDIMPRESA.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dall’art. 25, Parte Prima, Norme Generali, del presente contratto, secondo la disciplina prevista dall’articolo stesso.
In relazione a quanto sopra i gruppi e le aziende nell’ambito degli incontri previsti dall’art. 7, Parte Prima, (Sistema di informazione), forniranno alle RSU e alle OO.SS. territoriali informazioni sui corsi effettuati, specificandone le finalità e i risultati conseguiti, e sui corsi programmati.
Le RSU e le OO.SS. potranno fornire alle aziende le proprie valutazioni, sia sulle necessità di formazione sia sulla efficacia dei corsi effettuati.
art. 13
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Orario Di Lavoro
ORARIO DI LAVORO
Le Parti si danno atto della necessità di perseguire il miglior utilizzo delle risorse aziendali, mediante l’uso flessibile della forza lavoro e la realizzazione di cicli di lavorazione che consentano, anche attraverso il massimo utilizzo annuale, l’ottimizzazione dell’esercizio degli impianti.
Le diverse articolazioni dell’orario prefigurate nel presente articolo sono tutte attuabili dalle aziende nel rispetto delle specifiche procedure previste, al fine di adottare di volta in volta l’organizzazione piu` appropriata al variare delle esigenze lavorative.
In occasione della contrattazione di secondo livello, al fine di incentivare opportunità di salvaguardia e/o sviluppo della occupazione, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente potranno essere concordate politiche degli orari che, utilizzando le risorse contrattuali esistenti, le risorse eventualmente derivanti dal premio di risultato, i benefici previsti dalla legge, senza aggravi di costo e fermi restando gli obiettivi di competitività delle aziende, possano, anche riducendo le prestazioni individuali, realizzare le suddette finalità.
1) Giornalieri e 2 turni
La durata dell’orario di lavoro per il lavoratore é fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell’azienda lo consentano, la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
L’esame con la RSU deve avvenire e concludersi in tempi compatibili con le esigenze lavorative, che richiedono l’adozione di un diverso regime di orario.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, cosi` come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre 1985, a tali lavoratori vengono riconosciute 4 giornate di permesso retribuito con le modalità previste degli artt. 6, Parte operai e 3, Parte impiegati.
In applicazione del Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983 l’orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
Inoltre, l’orario viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 24 ore.
Le modalità di attuazione della riduzione di orario sono definite a livello aziendale. La suddetta riduzione viene assorbita, fino a concorrenza, dagli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale. Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario non finalizzate a una riduzione dell’orario settimanale, l’eventuale applicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra l’azienda e le RSU.
2) Turnisti non a ciclo continuo
La durata dell’orario normale di lavoro per il lavoratore é fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell’azienda lo consentano, la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
L’esame con la RSU deve avvenire e concludersi in tempi compatibili con le esigenze lavorative che richiedono l’adozione di un diverso regime di orario.
I lavoratori che prestano la loro attività su 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiscono di riposi, retribuiti, da distribuire, sui 3 turni, nella misura di: 9 giorni nel corso dell’anno a tutto il 31 dicembre 1984; 11 giorni nel corso dell’anno dall’1 gennaio 1985; 12 giorni nel corso dell’anno dall’1 gennaio 1991.
A tali giorni, si aggiungono ulteriori 4 giorni di riposo retribuito [con le modalità individuate al punto 1) del presente articolo] espressamente riconosciuti in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, cosi` come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 28 dicembre 1985.
Le ulteriori giornate di riposo retribuite decorrenti dall’1 gennaio 1985 e quella decorrente dall’1 gennaio 1991, vengono assorbite sino a concorrenza dagli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale. Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario non finalizzate a una riduzione dell’orario settimanale, l’eventuale applicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra l’azienda e le RSU.
3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)
L’orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive é di 37 ore e 20 minuti, retribuite 40.
Nella riduzione d’orario restano assorbiti i 14 giorni di riposo retribuito (comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977), previsti per tali lavoratori dalla precedente regolamentazione contrattuale.
L’orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 mezze squadre e seguendo l’alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 – o 2/1 – oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l’orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, sono riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni, 2 giorni di riposo retribuito a godimento individuale su base annua.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono 7 giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti 2 giorni retribuiti su base annua a godimento individuale.
Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente, dovrà essere raccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa materia, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
L’orario di lavoro di 37 ore e 20 minuti medie settimanali, che si realizza con le modalità anzidette, non comporta il riproporzionamento della retribuzione e quindi non determina alcun effetto sugli istituti contrattuali riconducibili alla durata dell’orario settimanale ordinario di 40 ore i quali, pertanto, continueranno ad essere erogati con gli stessi criteri e le stesse misure valevoli per il restante personale.
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei 3 turni avvicendati viene corrisposta una maggiorazione del 7% sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza scattata nel primo semestre del 1977 (15 punti pari a € 18,51).
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6%.
La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 nonché nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7/7).
Le maggiorazioni di cui ai 3 precedenti commi fanno parte della retribuzione a tutti gli effetti ed assorbono eventuali trattamenti aziendali aventi la stessa caratteristica.
Ai lavoratori turnisti sarà inoltre corrisposta la maggiorazione prevista dall’art. 14, Parte Prima, Sezione Seconda, per la prestazione domenicale con riposo compensativo.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito di cui al comma 5 vengono riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi di quanto previsto al comma 4 del punto 3).
Dichiarazione a verbale n. 1
Le Parti firmatarie convengono di effettuare verifiche semestrali per esaminare lo stato di realizzazione, anche in via sperimentale, dei nuovi schemi organizzativi sopra disciplinati.
4) Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Allo scopo di contenere il ricorso al lavoro straordinario e alla cassa integrazione guadagni e per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività produttiva dell’azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative e quindi non per esigenze stabili e permanenti, l’orario settimanale contrattuale, di cui ai punti 1), 2) e 3), puo` essere realizzato anche come media in un arco temporale di norma di 6 mesi.
In tal caso previa comunicazione e valutazione con la RSU, da avviarsi con preavviso di almeno 5 giorni, potranno essere attuati per l’intera azienda, per reparti o per unità produttive temporanei regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale.
La RSU potrà farsi assistere dalle OO.SS. territoriali.
Decorsi 5 giorni dall’avvio della procedura la flessibilità diviene operativa.
I regimi d’orario superiori all’orario contrattuale non potranno eccedere le 48 ore settimanali, mentre i regimi inferiori all’orario contrattuale potranno anche essere realizzati tramite giornate di riposo retribuito, da comunicare con un preavviso di almeno 5 giorni.
Il riequilibrio tra prestazioni superiori ed inferiori all’orario settimanale dovrà avvenire, previa comunicazione alla RSU, entro 6 mesi dal periodo di ciascun ricorso all’orario flessibile.
Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori.
Peraltro, per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari o turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La maggiorazione é elevata al 40% per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari o turni notturni.
5) Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra la Direzione e la RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti, nonché i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo o permesso retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge n. 54/1977, cosi` come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 28 dicembre 1985.
Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati a un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena funzionalità della struttura-tecnico-organizzativa-produttiva, l’azienda potrà ricorrere alla mobilità interna ai sensi dell’art. 18, Parte Prima.
In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi anche di organico connessi con l’effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo le cui modalità di godimento saranno definite fra le Parti.
I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti adottati in sede aziendale o mediante concessione di riposi retribuiti o mediante riduzione di orario di lavoro a parità di retribuzione. In questo ultimo caso, quindi, la riduzione dell’orario attuata in sede aziendale esclude la concessione di riposi fino a compensazione delle sopra indicate misure.
I riposi e i permessi retribuiti di cui al presente articolo, nonché il minor orario previsto per i turnisti del ciclo continuo, non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di legge o accordi di carattere generale.
L’attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati é impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulle discipline della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalla legge, la quale esclude dalla limitazione dell’orario il personale con funzioni direttive.
Norme particolari per il settore cartario
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei 3 turni avvicendati, viene corrisposta a decorrere dall’1 maggio 1990 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di € 9,30 lordi mensili.
A decorrere dall’1 luglio 2002 l’importo viene elevato a € 15,49 lordi mensili.
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati, nonché ai lavoratori turnisti non a ciclo continuo verrà corrisposta dall’1 maggio 1990 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di € 6,20 lordi mensili.
Norme particolari per il settore cartotecnico
Ai lavoratori che lavorano su 3 turni avvicendati verrà corrisposto a far data dall’1 luglio 2002, un importo fisso onnicomprensivo di € 5,16 lordi mensili.
Dichiarazione a verbale n. 3
L’adozione dell’organizzazione del lavoro a ciclo continuo nell’attività di trasformazione della carta tissue avverrà previa attivazione delle procedure di cui all’art. 6, Parte Prima, Norme Generali e all’art. 13 Parte Prima, Norme Generali, punto 5 del presente CCNL.
Ai lavoratori addetti alla trasformazione della carta tissue a ciclo continuo si applicano le norme valevoli per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo.
Dichiarazione a verbale n. 4
Poiché in presenza di particolari esigenze o tipologie organizzative, concordate a livello aziendale puo` verificarsi che il lavoratore non possa usufruire integralmente del riposo minimo giornaliero e/o del riposo minimo settimanale disciplinati dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 66/2003, in attuazione delle norme di rinvio previste dalla disposizione legislativa, le Parti a livello aziendale possono concordare le casistiche nelle quali si puo` derogare alle richiamate previsioni degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo.
Dichiarazione a verbale n. 5
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro, ai fini del decreto legislativo citato, viene calcolata con riferimento a un periodo di 6 mesi.
In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la RSU o, in caso di mancanza di quest’ultima, le OO.SS. territoriali potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
Dichiarazione a verbale n. 6
Le Parti convengono che la prescrizione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 66/2003 é considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri.
In assenza di accordi scritti sull’argomento tra Direzioni aziendali e RSU si procederà alla certificazione del regime di pause esistente.
art. 13
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Malattia E Infortunio
MALATTIA E INFORTUNIO
Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro del lavoratore interessato, salvo casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione, e giustificate con il recapito o con l’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro 2 giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia é tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all’art. 5 della legge n. 638/1983;
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per l’intero periodo di malattia;
4) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell’assenza.
A) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
L’operaio, non in prova, assente dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto, senza interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia fino a un massimo di 12 mesi; in caso di piu` assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi;
2) per anzianità di servizio fino a 6 anni, corresponsione da parte dell’azienda a partire dal primo giorno e fino al 180esimo giorno, di una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni di legge e/o di altre norme, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario), ragguagliata ad 1/6 dell’orario contrattuale settimanale o a 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni.
Per anzianità di servizio superiore a 6 anni, oltre al trattamento di cui al comma precedente, l’azienda corrisponderà per i successivi 4 mesi il 50% della normale retribuzione netta come sopra definita.
Tale trattamento aggiuntivo non puo` sommarsi all’indennità INPS e pertanto opererà esclusivamente per i periodi, all’interno dei 4 mesi successivi al I semestre, non coperti dall’intervento economico dell’INPS.
Agli effetti del trattamento come sopra fissato é considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’operaio stesso.
Qualora il superamento del periodo di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso grave e continuativo l’azienda, a fronte del protrarsi della stessa, concederà al lavoratore che ne facesse richiesta entro i termini del periodo di comporto una aspettativa non retribuita per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi.
Il periodo di aspettativa é neutro ai fini del calcolo del comporto.
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell’attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denunzia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accada all’operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denunzia verrà stesa al piu` vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
L’operaio assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL l’indennità di invalidità temporanea;
2) corresponsione da parte dell’azienda, oltre all’intera retribuzione per la giornata nella quale é avvenuto l’infortunio, di una integrazione, a partire dal giorno seguente l’infortunio e fino alla scadenza dell’anzidetto periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario) ragguagliata a 1/6 dell’orario contrattuale settimanale in caso di distribuzione di quest’ultimo su 6 giorni o a 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni.
Tale criterio consente all’operaio, nei limiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione netta (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro.
Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dagli istituti competenti.
Conseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dai lavoratori apposita delega, d’accordo con gli enti assicuratori.
Sia nel caso di assenza per malattia che di infortunio o malattia professionale saranno assorbite fino a concorrenza le eventuali integrazioni aziendali in atto e i trattamenti economici come sopra fissati non sono cumulabili con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Qualora la malattia o l’infortunio perduri oltre i termini suddetti é in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all’operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso.
Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia o dell’infortunio oltre i termini di cui sopra, l’operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell’operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente.
Per quanto non previsto al punto B) del presente articolo si osservano le disposizioni di legge.
Se l’operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la malattia stessa ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, corrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso con la detrazione di quanto é dovuto, per i giorni stessi, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
L’operaio che in seguito a malattia non sia piu` idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate puo` essere assegnato a mansione inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale mansione inferiore.
Se pero` la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a mansione inferiore.
Nota a verbale
In caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della CIG ordinaria e straordinaria e di conseguente non corresponsione da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale, la integrazione da parte della azienda di quanto il lavoratore percepisce dagli istituti assicurativi sarà effettuata fino al raggiungimento del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall’INPS per cassa integrazione.
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N.B.: Il presente articolo decorre dall’1 marzo 2006.
art. 13
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Tredicesima Mensilita’
TREDICESIMA MENSILITÀ
L’azienda corrisponderà una 13esima mensilità pari a 30/26 della normale retribuzione mensile percepita dall’impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno l’impiegato non in prova avrà diritto a tanti 12esimi dell’ammontare della 13esima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia e infortunio, nei limiti della conservazione del posto, nonché per il congedo obbligatorio di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e i periodi di assenza per regolari permessi saranno utilmente computati ai fini della 13esima mensilità.
art. 14
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Prima – Rapporti Sindacali – Controversie
CONTROVERSIE
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite le RSU, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L’iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle organizzazioni territoriali industriali e, nel caso di mancato accordo, comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro 60 giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell’associazione nazionale di categoria.
art. 14
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Il lavoro straordinario ai sensi di legge é quello prestato oltre l’orario normale legale di lavoro.
Ai soli effetti contrattuali per l’applicazione delle maggiorazioni previste a tale titolo sono considerate straordinarie le ore prestate oltre l’orario contrattuale settimanale di cui all’art. 13, Parte Prima, con esclusione del prolungamento per il recupero delle ore lavorate in meno nelle altre settimane del ciclo nel quale si realizza l’orario medio settimanale contrattuale e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell’orario. Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU.
Il lavoro straordinario é ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l’azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla RSU. Su richiesta della RSU si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l’utilizzo del lavoro straordinario. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea:
– il completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all’azienda;
– la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
– l’evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative.
Le prestazioni straordinarie, per le causali sopra elencate, possono essere richieste entro il limite di 60 ore annue pro-capite.
Inoltre, previa comunicazione alla RSU, potrà essere richiesto il lavoro straordinario con le modalità valevoli per le fattispecie esemplificate nel comma precedente per garantire la frequenza ai corsi di formazione organizzati dall’azienda.
Per i lavoratori inseriti nelle turnazioni a ciclo continuo ai quali non si applicano le casistiche di cui sopra, il principio della non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze produttive o organizzative non strutturali entro il limite di 32 ore annue.
Le ore di cui sopra saranno richieste con la modalità di 8 ore a trimestre.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Le ore non lavorate per festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nella settimana saranno computate al fine del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale di cui all’art. 13 (Orario di lavoro) – Parte Prima, Norme Generali, Sezione Seconda.
Ai sensi del D.Lgs. n. 532/1999 é considerato lavoro notturno quello svolto consecutivamente tra le ore 22,00 e le ore 5,00.
Per la individuazione del lavoratore notturno, ai sensi della legge sopra richiamata, si fa riferimento alla definizione prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 532/1999.
Per i lavoratori notturni ai sensi della legge il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati puo` essere rispettato come valore medio nell’ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi.
Ai fini contrattuali per i lavoratori turnisti il lavoro notturno coincide con quello del terzo turno.
Ai sensi della legge n. 25/1999 il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore, che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
É considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi della legge o dell’art. 13 (Orario di lavoro) Parte Prima, Norme Generali, Sezione Seconda – il riposo compensativo cade in altro giorno, nel qual caso é lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
É considerato lavoro domenicale quello compiuto dai lavoratori aventi il giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla normale retribuzione:
– lavoro straordinario diurno collegato con l’orario normale: 30%
– lavoro straordinario non collegato con l’orario normale:
a) se diurno, con un minimo di 3 ore di retribuzione: 30%;
b) se notturno, con un minimo di 4 ore di retribuzione: 55%;
– lavoro festivo: 55%;
– lavoro notturno per i lavoratori non turnisti: 55%;
– lavoro straordinario notturno per i lavoratori turnisti (salvo quanto stabilito dal successivo art. 15): 55%;
– lavoro domenicale con riposo compensativo:
a) per le ore normali di lavoro: 80%;
b) per le ore straordinarie: 80%.
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per gli impiegati, ove la retribuzione sia costituita in tutto o in parte di elementi variabili, si prenderà per base di computo la parte fissa, col rispetto in ogni caso del minimo tabellare del livello retributivo di appartenenza.
I lavoratori possono chiedere di destinare a riposi compensativi retribuiti da fruire individualmente le ore di lavoro straordinario prestate per esigenze indifferibili di durata temporanea entro un limite annuo del 30% delle stesse.
In tal caso, alle consuete scadenze sarà corrisposta in busta paga esclusivamente la maggiorazione dovuta in relazione alla tipologia di lavoro straordinario effettuato.
art. 14
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Chiamata E Richiamo Alle Armi
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In armonia alle norme di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e l’operaio ha diritto alla conservazione del posto.
La norma di cui sopra si applica subordinatamente all’osservanza dell’obbligo, da parte dell’operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio entro 30 giorni dal congedamento o dall’invio in licenza illimitata; in difetto l’operaio sarà considerato dimissionario.
Il richiamo alle armi é regolato dalla legge n. 370/1955.
Detto richiamo sospende il rapporto di lavoro, con il diritto per l’operaio alla conservazione del posto. Il periodo trascorso in servizio militare da richiamato, e fino alla presentazione per riprendere il lavoro, é computato ai soli effetti del trattamento di fine rapporto. Alla fine del richiamo l’operaio deve presentarsi nell’azienda, salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di 5 giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese; di 8 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese, ma non a 6; di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi. In difetto l’operaio verrà considerato dimissionario.
L’operaio richiamato alle armi non potrà essere licenziato, sempreché non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi 3 mesi dalla ripresa dell’occupazione.
art. 14
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Trasferimenti
TRASFERIMENTI
L’impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L’impiegato che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso, salvo che per gli impiegati dei gruppi categoriali A e B per i quali all’atto dell’assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell’azienda di disporre il trasferimento e tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi all’impiegato, che non accetti il trasferimento stesso, verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto, ma non il preavviso.
All’impiegato che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda.
É dovuta inoltre una diaria una tantum nella misura di 1/3 della normale retribuzione mensile all’impiegato celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della normale retribuzione mensile, oltre a 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all’impiegato con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento l’impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato all’impiegato per iscritto con il preavviso di 1 mese.
All’impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
In caso di trasferimenti individuali le aziende terranno conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite le rappresentanze sindacali unitarie.
art. 15
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Maggiorazioni Per Lavoro A Turni
MAGGIORAZIONI PER LAVORO A TURNI
Ai lavoratori, che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate (ved. chiarimento a verbale) ma sempre di 8 ore consecutive saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla normale retribuzione (escluse ovviamente dalla base di computo le maggiorazioni di cui si tratta):
– 8% per il I e II turno (diurni);
– 26% per il III turno (notturno).
Nel caso in cui il lavoratore, per cause indipendenti dalla propria volontà o in seguito a permesso concessogli, non sia in grado di prestare la propria opera per l’intero turno, avrà ugualmente diritto alle maggiorazioni suddette per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Per le prestazioni non avvicendate si considera lavoro diurno quello coincidente con il periodo compreso nel primo e secondo turno e lavoro notturno quello coincidente con il periodo del terzo turno.
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su 2 turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz’ora di riposo, questa potrà essere applicata al turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (ved. Dichiarazione a verbale).
Al personale che sia normalmente addetto, in turni notturni, a mansioni che risultino classificate al livello retributivo D/2, dovrà essere corrisposta la retribuzione del livello predetto maggiorata della differenza fra la stessa e quella del livello retributivo D/1. Sulle retribuzioni di cui sopra si applica la maggiorazione per lavoro notturno in turni prevista dal comma 1 del presente articolo.
Il trattamento di cui al presente articolo é dovuto anche nel caso di lavoro domenicale o festivo e le maggiorazioni di cui al presente articolo stesso fanno parte della retribuzione a tutti gli effetti contrattuali, meno che per le prestazioni occasionali di brevissima durata.
Chiarimento a verbale per il settore della carta
Sono escluse dalle maggiorazioni previste da questo articolo le prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive di lavoro presso cartiere con produzione non superiore ai quintali 30 nelle 24 ore di carta ordinaria (carta paglia, iuta, bigia, cartoni da imballaggio a base di carta da macero e simili), che si svolgono su di un solo turno diurno giornaliero.
Dichiarazione a verbale per il settore cartotecnico
Ove a livello aziendale venga ritenuta preferibile potrà essere applicata, mediante accordo a livello aziendale, la normativa prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 1973 per il settore cartotecnico secondo cui la mezz’ora non sarà né retribuita né considerata come effettivo orario di lavoro, mentre permane il diritto alle maggiorazioni.
art. 15
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Mutamento Di Mansioni
MUTAMENTO DI MANSIONI
Ai sensi dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’operaio deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o a quelle corrispondenti al gruppo e livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori l’operaio ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di 30 giorni consecutivi o di 60 giorni saltuari in un anno nel disimpegno delle mansioni superiori, a meno che si tratti di sostituzione di altro operaio assente e con diritto alla conservazione del posto.
art. 15
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Alloggio
ALLOGGIO
Qualora nella località ove l’impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del piu` vicino centro abitato disti oltre Km 5, l’azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
art. 16
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Premi Di Risultato
PREMI DI RISULTATO
La contrattazione aziendale con contenuti economici é consentita nell’ambito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente contratto con particolare riferimento alle piccole imprese.
Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sono titolari della contrattazione a livello aziendale le RSU e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, ovvero, nelle aziende piu` complesse e secondo la prassi esistente, le RSU, le organizzazioni sindacali nazionali e le organizzazioni sindacali territoriali.
Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione é l’istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività della azienda.
Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati.
Potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell’accordo.
In relazione a quanto sopra il premio non potrà essere determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità.
Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
L’accordo per il premio avrà durata quadriennale e la con-trattazione avverrà nell’osservanza della procedura di cui al presente articolo.
La richiesta di rinnovo dell’accordo aziendale dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l’apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell’accordo.
Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di iniziative unilaterali sulle materie in discussione per un periodo di 2 mesi dalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese successivo alla scadenza dell’accordo precedente.
I premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente esistenti a livello aziendale rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno piu` oggetto di successiva contrattazione. Le Parti all’atto della istituzione del premio di risultato procederanno alla loro armonizzazione fermo restando che da tale operazione non devono derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
art. 16
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Corresponsione Della Retribuzione E Delle Competenze Per Cessazione Del Rapporto
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DELLE COMPETENZE PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO
La retribuzione sarà corrisposta settimanalmente o per altro periodo anche con assegno circolare o accredito bancario.
La corresponsione della retribuzione e delle competenze spettanti all’operaio per cessazione del rapporto di lavoro sarà effettuata mediante busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento.
art. 16
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Malattia E Infortunio Non Sul Lavoro
MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
Le assenze e le prosecuzioni di assenza per malattia dovranno essere comunicate al datore di lavoro con la massima tempestività e giustificate con il recapito o con l’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro 2 giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia é tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all’art. 5 della legge n. 638/1983;
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per l’intero periodo di malattia;
4) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell’assenza. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’impiegato, verrà accordato all’impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) per anzianità di servizio fino a 6 anni, conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della normale retribuzione per 6 mesi;
2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni, conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della normale retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi.
In caso di piu` assenze i periodi di conservazione del posto di cui ai punti 1) e 2) si intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi. Uguali diritti spetteranno all’impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Qualora il superamento del periodo di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso grave e continuativo l’azienda, a fronte del protrarsi della stessa, concederà al lavoratore che ne facesse richiesta entro i termini del periodo di comporto un’aspettativa non retribuita per un ulteriore periodo massimo di 4 mesi.
Il periodo di aspettativa é neutro ai fini del calcolo del comporto.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l’azienda proceda al licenziamento dell’impiegato, gli corrisponderà il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’impiegato di riprendere servizio, l’impiegato stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all’art. 37, Parte Prima – Norme Generali, Sezione Seconda.
Ove cio` non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
Per l’assistenza di malattia a favore dell’impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Chiarimento a verbale
Con riferimento alla disciplina di cui al comma 5 le Parti si danno atto che essa si applica anche alle situazioni già in atto prima dell’entrata in vigore del presente contratto.
art. 17
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Fondo Nazionale Di Previdenza Complementare
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L’accordo istituito di Byblos, Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, é riportato in appendice insieme allo statuto e al regolamento elettorale.
Per quanto riguarda i comparti disciplinati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, il fondo sarà alimentato con le seguenti modalità:
– contributo a carico del datore di lavoro pari a 1% della normale retribuzione annua (comprensiva della 13esima mensilità o gratifica natalizia);
– contributo a carico del dipendente pari a 1% della retribuzione normale annua (comprensiva della 13esima mensilità o gratifica natalizia);
– 100% del TFR maturato nell’anno dei dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993;
– quota dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno pari a 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso TFR per tutti gli altri dipendenti.
In occasione dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato, con contratto di formazione-lavoro, con contratto part-time a tempo indeterminato, con contratto a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, l’azienda consegnerà al neo assunto il modulo di domanda di adesione al fondo e la scheda informativa.
art. 17
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Indumenti Di Lavoro
INDUMENTI DI LAVORO
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, a usura particolare di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.
art. 17
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Infortuni Sul Lavoro E Malattia Professionale
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE
Agli impiegati, per i quali sussiste l’obbligo di legge di assicurazione all’INAIL, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell’attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall’impiegato al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accada all’impiegato in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al piu` vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
Durante il periodo in cui viene corrisposta dall’INAIL l’indennità di invalidità temporanea l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto.
Superato detto periodo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore di lavoro, o su richiesta dell’impiegato, rispettivamente con le stesse modalità e trattamenti di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo precedente.
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l’impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sarà corrisposta da parte dell’azienda, oltre alla retribuzione per la giornata nella quale é avvenuto l’infortunio, una integrazione a partire dal giorno seguente l’infortunio stesso e fino alla scadenza del periodo contrattuale di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione normale netta (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario).
Nel caso di infortunio o di malattia professionale saranno assorbite, fino a concorrenza, le eventuali integrazioni aziendali in atto e i trattamenti economici come sopra fissati non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti aziendali o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
art. 18
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Mobilita’ Del Personale
MOBILITÀ DEL PERSONALE
É consentita la mobilità del personale, nel rispetto dei valori professionali individuali e di conformità con quanto disposto dall’art. 13 della legge n. 300/1970.
I criteri generali di attuazione del presente articolo verranno valutati congiuntamente e definiti con la RSU.
art. 18
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Lavoro A Domicilio
LAVORO A DOMICILIO
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro a domicilio (legge 18 dicembre 1973, n. 877) le Parti concordano quanto segue:
a) le aziende committenti di lavoro a domicilio sono tenute a comunicare alle RSU i nominativi e l’indirizzo dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo e la quantità dei lavori stessi;
b) l’azienda committente dovrà garantire che il lavoro a domicilio sia eseguito con l’osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
c) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della normale retribuzione;
d) il compenso – in sostituzione del preavviso e del trattamento di fine rapporto – verrà corrisposto nella misura del 6% della normale retribuzione;
e) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo segue le norme del lavoro a cottimo e, pertanto, deve comprendere in ogni caso una percentuale di aumento non inferiore a quella prevista nell’art. 19, Parte operai;
f) é fatto divieto alle aziende committenti di lavoro a domicilio di avvalersi dell’opera di mediatori o intermediari comunque denominati anche se giuridicamente configurati come lavoranti a domicilio, nonché di affidare lavoro a domicilio, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai propri dipendenti interni. Inoltre le aziende si asterranno dall’affidare lavori a domicilio a terze persone, che risultino avere una occupazione stabile.
art. 18
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Chiamata E Richiamo Alle Armi
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il tempo passato sotto le armi agli effetti del trattamento di fine rapporto – salvo per gli impiegati in prova – si considera come passato in servizio presso l’azienda.
Terminato il servizio militare, l’impiegato dovrà presentarsi, nel termine di 30 giorni, all’azienda per riprendere servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge speciali piu` favorevoli all’impiegato.
art. 19
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Riposo Settimanale
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge.
Per i lavoratori adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all’art. 14, Parte Prima, Sezione Seconda, per il lavoro eseguito di domenica.
Chiarimento a verbale
Si chiarisce che per normalmente si é voluto riferirsi ad una predisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se intervengono interruzioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie prime, diminuzioni di lavoro e cause di forza maggiore in genere.
art. 19
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Lavoro A Cottimo
LAVORO A COTTIMO
L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema di cottimo, quando in conseguenza dell’organizzazione del lavoro é vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione é fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.
Le tariffe di cottimo saranno stabilite dall’azienda in modo che all’operaio laborioso e di normale capacità lavorativa sia consentito di conseguire un guadagno minimo del 10% sul minimo tabellare (esclusa la contingenza conglobata).
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto, con la stessa tariffa, abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al 10% dei minimi tabellari (esclusa la contingenza conglobata) il che non esclude la revisione delle tariffe di cottimo nel caso in cui detto complesso di operai – intendendo per tale almeno i 2 terzi – venga riconosciuto di capacità e operosità superiore al normale.
Nel caso in cui l’operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo potrà avere la durata fino a 6 mesi e sarà concordato fra le Parti interessate. L’azienda, tramite la propria associazione territoriale, comunicherà a scopo informativo ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri del sistema di cottimo.
art. 19
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Certificato Di Lavoro
CERTIFICATO DI LAVORO
In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa l’azienda ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’impiegato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale l’impiegato ha svolto la sua attività nell’azienda, della categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
art. 20
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Igiene E Sicurezza Del Lavoro
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Nella consapevolezza che una specifica formazione antinfortunistica di tutti i lavoratori é uno dei presupposti per il raggiungimento dell’obiettivo di una incisiva progressiva riduzione degli infortuni sul lavoro, le Parti si impegnano a definire a livello nazionale moduli formativi differenziati per il settore cartario e per il settore cartotecnico da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori disciplinati dal presente CCNL.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l’igiene dell’ambiente di lavoro curandone l’areazione, la pulizia, l’illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore é tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall’azienda: in particolare é tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresi`, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Il lavoratore é anche tenuto a partecipare ai corsi sulla sicurezza promossi dall’azienda.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per cio` che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Le Parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le Parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Ai sensi dell’accordo interconfederale citato i rappresentanti per la sicurezza nelle aziende con piu` di 15 dipendenti vengono eletti nell’ambito delle RSU nei numeri previsti dall’accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa di cui all’art. 10, Parte Prima – Norme Generali, ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto cio` che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell’accordo interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
Nelle aziende o unità produttive da 150 a 200 dipendenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno in numero di 2.
Nelle aziende o unità produttive da 100 a 149 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in sostituzione di quanto previsto dall’accordo interconfederale sopra citato, utilizza per la specifica funzione permessi retribuiti fino a 60 ore all’anno.
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N.B.: Il presente articolo decorre dall’1 marzo 2006.
art. 20
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Disciplina Del Lavoro
DISCIPLINA DEL LAVORO
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
– rimprovero verbale o rimprovero scritto;
– multa sino a 3 ore di normale retribuzione;
– sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
– licenziamento senza preavviso.
L’importo delle multe sarà devoluto a una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d’accordo fra la Direzione e le RSU.
Per le sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora l’operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall’art. 13, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove é fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l’operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo pero` il diritto dell’azienda di operare sulla indennità di risoluzione del rapporto e fino alla concorrenza della indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a 2 sospensioni;
4) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
5) insubordinazione grave verso i superiori;
6) furto;
7) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
8) risse nello stabilimento;
9) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
Agli operai licenziati per le mancanze di cui sopra verrà comunque corrisposto il trattamento di fine rapporto.
art. 20
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Disciplina Del Lavoro: Diritti E Doveri Delle Parti
DISCIPLINA DEL LAVORO: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle Parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attenzione e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell’azienda, non farne uso in modo di poter arrecare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature;
4) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo della presenza;
5) comunicare l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura dell’articolo 16, salvo il caso di impedimento giustificato;
6) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
7) avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di normale retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo` applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi` gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano cosi` gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento é inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.
art. 21
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento del dipendente non in prova tranne i casi previsti dagli articoli 21, Parte operai e 21 Parte impiegati, o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i dipendenti che, avendo superato il periodo di prova non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) mesi 2 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo A;
2) mesi 1 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo B;
3) mesi 1 per i dipendenti del Gruppo C;
4) settimane 2 per i dipendenti dei Gruppi D ed E;
b) per i dipendenti che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) mesi 3 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo A;
2) mesi 2 per i dipendenti del Gruppo B;
3) mesi 1 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo C;
4) settimane 2 per i dipendenti dei Gruppi D ed E;
c) per i dipendenti che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) mesi 4 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo A;
2) mesi 2 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo B;
3) mesi 2 per i dipendenti del Gruppo C;
4) settimane 2 per i dipendenti dei Gruppi D ed E.
I termini di disdetta decorrono dal giorno 1 o 15 di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.
É in facoltà del dipendente che riceve la disdetta ai sensi del comma 1, di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso senza che da cio` derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
L’azienda puo` anche esonerare il dipendente dalla prestazione del lavoro corrispondendo l’indennità sostitutiva per il periodo mancante al compimento del preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al dipendente dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione globale per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
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N.B.: Il presente articolo decorre dall’1 marzo 2006.
art. 21
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Tirocinio
TIROCINIO
La durata del tirocinio é fissata in anni 1.
Durante il periodo di tirocinio il salario contrattuale é rapportato a quello previsto per il livello E della classificazione unica.
Trascorso il tirocinio il lavoratore verrà assegnato al gruppo e livello retributivo corrispondenti alle prestazioni lavorative svolte.
art. 21
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Terza – Norme Impiegati – Norme Speciali
NORME SPECIALI
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile dove si effettua il pagamento della retribuzione.
art. 22
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Regolamento Interno Di Azienda
REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA
Il regolamento interno d’azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
art. 22
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Seconda – Norme Operai – Addetti Alle Lavorazioni Grafiche
ADDETTI ALLE LAVORAZIONI GRAFICHE
Gli addetti alle lavorazioni grafiche – tipografi (compositori a mano, impressori), litografi (fotografi, trasportatori, trasportatori fotolitografi, stampatori), stereotipisti, fotoincisori (fotografi, fotoincisori, ritoccatori, stampatori), rotocalcografi (fotografi, ritoccatori, montatori, preparatori e stampatori del pigmento, incisori, galvanisti, stampatori), legatori – che svolgono le loro mansioni nelle aziende in cui si applica il presente contratto sono inseriti nella classificazione professionale unica secondo il seguente schema:
B/2S
Capo macchina rotativa rotocalco a 10 elementi.
B/2
Ex intermedio di I categoria
Capo macchina rotativa litografica quadricolore ed oltre.
Capo macchina flessografica di nuova generazione, a tamburo centrale 6 colori, di larghezza cm. 120 e oltre, con accoppiamento in linea, provvista di sistemi elettronici e informatici di gestione e di controllo del processo.
C/1
Fotografo di litografia ex I categoria adibito normalmente alla selezione dei colori.
Fotografo, ritoccatore, montatore, preparatore, incisore e impressore di rotocalco ex I categoria che esegue con perfetta capacità tecnica lavori a colori sovrapposti e/o sia adibito ai vari rami del procedimento.
C/1
Macchinista ex I categoria di rotativa litografica bicolore, quadricolore ed oltre.
Trasportatore fotolitografo ex I categoria (anche nel caso in cui esegua indistintamente il solo montaggio o il solo trasporto).
Macchinista ex I categoria di rotativa litografica monocolore di formato superiore al 60 x 80 incluso.
C/1
Macchinista di rotativa rotocalco il cui capo sia inquadrato a livello B/2.
C/2
Operaio ex I categoria.
Legatore extra.
C/3
Legatore ex I categoria.
Macchinista (limitatamente a 2 anni di appartenenza al livello).
D/1
Operaio ex II categoria.
Legatore ex II categoria.
D/2
Operaio ex III categoria.
Legatore ex III categoria.
Apprendisti
Si fa rinvio alle discipline contenute nell’articolo: Apprendistato.
Iter professionale
Terminato il periodo di apprendistato (o di tirocinio) l’operaio verrà inquadrato al livello D/2 della classificazione professionale unica.
La permanenza dell’operaio al livello D/2 é fissata in anni uno, trascorso il quale lo stesso acquisirà il diritto al passaggio al livello D/1.
La permanenza dell’operaio al livello D/1 é fissata in anni 2, trascorsi i quali lo stesso acquisirà il diritto al passaggio al previsto livello di specializzazione; per quanto concerne invece i macchinisti, il passaggio al previsto livello di specializzazione avverrà dopo altri 2 anni di permanenza al livello C/3.
Legatori
– legatore extra (C/2): é l’operaio che nella cartotecnica propriamente detta é adibito alla scolpitura a mano e decorazione per lavori fini, alla doratura a mano, alla smussatura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle, pergamena, tartaruga, madreperla o celluloide per lavori fini;
– legatore (C/3): é l’operaio che svolge le seguenti mansioni:
1) legatore non in serie di registri, copia-lettere, in piena tela e mezza pergamena, notes in pelle;
2) impressore a trancia di provata capacità per lavori fini in oro e a colori, sia in pastello che in carta e in celluloide.
art. 23
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Trasferte
TRASFERTE
Ai lavoratori in missione per esigenze di servizio l’azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiori alla I classe);
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio – nei limiti della normalità – quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione.
art. 24
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Appalti E Lavori Esterni
APPALTI E LAVORI ESTERNI
Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla sfera di applicabilità del contratto limitatamente alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone potranno essere affidate dalle aziende solo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente CCNL del settore.
Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società cooperativa e la prestazione di lavoro venga resa dai soci cooperatori, nel contratto di appalto dovrà essere inserita una clausola che vincola la cooperativa a riconoscere ai soci un trattamento economico-normativo, globalmente equivalente a quello applicabile ai dipendenti della cooperativa.
I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati, all’interno dell’azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa.
Per le aziende con oltre 50 dipendenti le attività manutentive di salvaguardia e sicurezza degli impianti, a meno che si tratti di competenze specialistiche, saranno assicurate da personale dipendente dell’azienda.
Sono fatti salvi i diversi accordi aziendali.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle RSU i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.
art. 25
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Diritto Allo Studio
DIRITTO ALLO STUDIO
I lavoratori che, fuori dell’ipotesi di cui all’art. 26, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all’attività dell’azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o nell’unità produttiva in quella data salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda e dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2,5% del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze sindacali unitarie.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite per triennio utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento della metà del monte ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 4, la Direzione e le rappresentanze sindacali unitarie stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 4, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con la indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le rappresentanze sindacali unitarie.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 4, é costituito dalla regolare frequenza all’intero corso.
L’applicazione della percentuale di cui al comma 4 avverrà assicurando l’esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda.
art. 26
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Lavoratori Studenti
LAVORATORI STUDENTI
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo di studio legale, saranno concessi permessi retribuiti, per esigenze di studio, nella misura di una settimana di calendario all’anno (pari a 40 ore), in aggiunta ai permessi previsti dall’articolo 10 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Ai lavoratori predetti possono essere concessi per le stesse esigenze permessi non retribuiti fino a un massimo di 1 settimana di calendario all’anno (pari a 40 ore). L’azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti ai permessi di cui si tratta.
Inoltre, nella predisposizione degli orari di lavoro, le aziende terranno nella dovuta considerazione le esigenze dei lavoratori studenti che, compatibilmente con le necessità aziendali, saranno favoriti nella frequenza dei corsi scolastici in conformità a quanto disposto dall’art. 10 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
La rappresentanza sindacale unitaria potrà optare tra il trattamento sopra indicato ed eventuali trattamenti aziendali preesistenti per lo stesso titolo.
art. 27
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Congedi Per Formazione E Per Formazione Continua
CONGEDI PER FORMAZIONE E PER FORMAZIONE CONTINUA
a) Congedi per formazione
1) Ai sensi dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda puo` chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l’intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2) La richiesta di congedo potrà non essere accolta, ovvero l’accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative.
Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di:
– oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente.
– mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi.
3) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo, non dovranno essere superiori all’1% all’anno della forza occupata nell’unità produttiva medesima al 31 dicembre dell’anno precedente. Nelle aziende con piu` di 50 dipendenti sarà comunque consentito un congedo all’anno per formazione.
4) Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad 1 mese coincidente con il mese solare.
5) La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno 60 giorni.
6) Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non é computabile nell’anzianità di servizio e non é cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL.
7) Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo é interrotto.
b) Congedi per formazione continua
1) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua.
2) Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.
art. 28
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Portatori Di Handicap
PORTATORI DI HANDICAP
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 68/1999 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
art. 29
Contratti Collettivi – Aziende Cartotecniche – Nuovo Contratto Collettivo Nazionale – Parte Prima – Norme Generali – Sezione Seconda – Disciplina Comune Agli Operai E Agli Impiegati – Aspettativa
ASPETTATIVA
L’azienda, ai sensi della legge n. 162/1990 e del D.P.R. n. 309/1990, concedera` un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta:
a) in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessita` di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio sanitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni;
b) per la documentata necessita` di assistere familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza.
Inoltre al lavoratore a tempo indeterminato non in prova, che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessita` personali o familiari, l’azienda puo` concedere un periodo di aspettativa senza diritto alla retribuzione ne` maturazione di anzianita` ad alcun titolo.
art. 30
TUTELA DELLA MATERNITA` E DELLA PATERNITA`
Ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 le lavoratrici, salve le ipotesi di cui al comma 3, art. 54, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza, accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonche` fino al compimento di 1 anno di eta` del bambino. Il divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di cui all’art. 28 del citato decreto legislativo, per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di 1 anno del bambino.
La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e affidamento sulla base della disciplina di cui all’art. 54, comma 9 del suddetto decreto legislativo.
Esse non possono essere adibite al lavoro:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita` dopo il parto.
Durante il periodo di congedo di maternita` di cui al comma precedente, le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto percepiscono allo stesso titolo da parte dell’INPS.
Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra` conto dell’importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice/lavoratore nel periodo mensile precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo di maternita`.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali o derivanti da disposizioni di legge con quelle di cui ai commi precedenti.
I periodi di congedo obbligatorio di maternita` sono computati ai fini dell’anzianita` di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla gratifica natalizia o 13esima mensilita` e alle ferie.
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, per ogni bambino nei primi suoi 8 anni di vita, ciascun genitore e` tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilita`. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’articolo 32 e all’art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita` di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 26 marzo 2001.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e` elevato a 11 mesi.
Per il periodo di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori sara` corrisposta da parte dell’INPS, fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennita` pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.
I periodi di congedo parentale facoltativo sono computati nell’anzianita` di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13esima mensilita` o gratifica natalizia.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e` uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro e` inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unita` produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita` della madre.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1 del decreto legislativo citato, possono essere utilizzate anche dal padre. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta` non superiore a 3 anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi` diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di eta` compresa fra i 3 e gli 8 anni. Per fruire di tali congedi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi sopra indicati.
I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati solo ai fini nell’anzianita` di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita` o alla gratifica natalizia.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e` previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita` previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
Tale disposizione si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita`.
Nel caso di dimissioni presentate ai sensi di quanto sopra, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
L’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo puo` avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.
art. 31
PATRONATI
Le Parti, in merito allo svolgimento dell’attivita` degli Istituti di patronato ai sensi dell’articolo 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, all’interno dell’azienda, convengono quanto segue:
1) i Patronati delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro svolgeranno i compiti previsti dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1974, n. 804, nei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciata dalle rispettive Direzioni provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni;
2) i predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le proprie funzioni nel locale che verra` messo a disposizione per l’esercizio della loro attivita`;
3) per lo svolgimento della stessa verranno concordati con le Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori al di fuori dell’orario di lavoro.
art. 32
DIFFUSIONE DI LIBRI E RIVISTE
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le RSU potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste, previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalita` che verranno espressamente concordate tra le Parti stipulanti il presente contratto.
art. 33
TRASFERIMENTO DI AZIENDA
In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 18/2001.
In caso di licenziamento per cessazione di attivita` o trasferimento d’azienda (escluso il caso del fallimento e la liquidazione forzata) per gli operai il periodo di preavviso previsto dall’art. 21, Sezione Seconda, sara` elevato a 4 settimane.
art. 34
PASSAGGIO DI QUALIFICA
Nel caso di passaggio di qualifica l’anzianita` trascorsa nella qualifica di provenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del trattamento di malattia. Per quanto concerne invece gli scatti di anzianita`, gli scatti gia` maturati nella qualifica di provenienza vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi secondo la normativa ed entro i limiti contemplati dall’art. 11, Parte Seconda, Norme operai, e dell’art. 12, Parte Terza, Norme impiegati.
art. 35
NOMENCLATURA
Ai fini del presente contratto, si intende:
– per stipendio o salario contrattuale, la somma dei minimi tabellari e della indennita` di contingenza;
– per normale retribuzione, la somma di quanto compete al lavoratore, quale corrispettivo, in via ordinaria, mensilmente o a periodi piu` brevi (compresi stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianita` e, quando dovute, indennita` per lavoro a ciclo continuo di 7 giorni su 7, maggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di 8 ore consecutive, esclusi emolumenti annuali, indennita` di cassa);
– per retribuzione globale, l’insieme degli emolumenti percepiti nell’anno per la prestazione lavorativa nell’orario contrattuale.
Chiarimento a verbale
A chiarimento della normativa contrattuale vigente, le Parti riconoscono che la maggiorazione del lavoro domenicale con riposo compensativo non viene considerata agli effetti della retribuzione indiretta (ferie – festivita` – 13esima o gratifica natalizia). Tale maggiorazione compete invece sul TFR.
Sono fatti salvi gli accordi collettivi di miglior favore.
art. 36
CONTEGGI PEREQUATIVI
Le maggiorazioni per lavori a turno, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate per le ferie, per la 13esima mensilita` e la gratifica natalizia, in base alla media maturata negli ultimi 12 mesi ai titoli di cui sopra.
Sono fatte salve le condizioni in atto di miglior favore.
L’assegnazione del lavoratore turnista a mansioni giornaliere potra` avvenire solo se sussistono le condizioni organizzative e professionali che consentano tale passaggio.
Nel caso l’azienda abbia assegnato mansioni giornaliere a un lavoratore turnista che abbia compiuto 55 anni di eta` a seguito di permanente inidoneita` a continuare a lavorare a turni (accertata da istituti di diritto pubblico e/o medici di fiducia dell’azienda), questi manterra` ad personam in cifra fissa tanti trentesimi del 50% della maggiorazione di turno mediamente percepita, quanti sono stati gli anni interi di servizio prestati effettivamente in turno fino ad un massimo di 30/30.
Tale importo sara` riassorbito fino a concorrenza nel caso di nuova assegnazione a lavoro in turni.
art. 37
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione globale divisa per 13,5.
La quota e` proporzionalmente ridotta per frazioni di anno computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Per quanto riguarda i criteri di computo della indennita` di anzianita` maturata fino al 31 maggio 1982 restano valide le norme contenute nel CCNL 21 luglio 1979 alle quali si fa rinvio (ved. allegato).
Il TFR viene calcolato una volta acquisito il coefficiente mensile applicabile e corrisposto non oltre il mese successivo a quello della risoluzione del rapporto.
Se l’impiegato e` remunerato in tutto o in parte con provvigioni o partecipazioni, si applicano le seguenti norme.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima del termine di ciascun anno anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
Le partecipazioni agli utili sono computate fino ad un massimo pari all’importo degli altri elementi della retribuzione normale annua.
E` in facolta` dell’azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto l’impiegato percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda.
———-
N.B.: Fino al 31 dicembre 1989 il trattamento di fine rapporto conteggiato con i criteri di cui all’art. 1 della legge n. 297/1982, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della legge medesima, veniva attribuito al personale con qualifica operaia nella proporzione di 27,69/30.
art. 38
INDENNITA` IN CASO DI MORTE
In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennita` sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone indicate al comma 1, le indennita` predette sono attribuite secondo le norme della successione ai sensi dell’art. 2122 del Codice civile, come modificato dalla sentenza n. 8 del 1972 della Corte Costituzionale.
art. 39
INSCINDIBILITA` DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO – TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. La previdenza e il trattamento di fine rapporto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per gli impiegati, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma la inscindibilita` di cui sopra, le Parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu` favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
art. 40
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.
art. 41
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dall’1 luglio 2005 ad eccezione delle specifiche decorrenze laddove indicate nei singoli articoli, e scadra` il 30 giugno 2009.
I minimi tabellari, invece, avranno vigore fino al 30 giugno 2007.
Per cio` che attiene alle procedure da seguire per il rinnovo contrattuale, sia con riferimento all’intero CCNL, sia con riferimento ai soli minimi tabellari, si fa rinvio a quanto previsto nell’articolo: Il sistema delle relazioni sindacali.
art. 42
DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO, ESCLUSIVA DI STAMPA
Le aziende distribuiranno gratuitamente una copia del presente CCNL ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato secondo le modalita` concordate tra le Parti stipulanti.
Per l’applicazione di quanto sopra disposto ha valore esclusivamente l’edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti.
E` vietata la riproduzione totale o parziale del testo del CCNL senza autorizzazione delle Parti stipulanti.
ALLEGATO 1
TABELLA DELLA INDENNITA` DI CONTINGENZA AL 30 APRILE 1992
VALORI DELLA INDENNITA` DI CONTINGENZA DA SOMMARE AI MINIMI DI STIPENDIO E DI SALARIO
------------------
Liv. Importi
in euro
------------------
Q 536,53
A Super 536,53
A 530,50
B1 525,47
B2 523,65
C1 520,12
C2 517,79
C3 516,39
D1 515,27
D2 513,56
E 511,84
------------------
ALLEGATO 2
PROFESSIONALITA` CARTARIE E PROFESSIONALITA` CARTOTECNICHE NELL’APPRENDISTATO
PROFESSIONALITA` CARTARIE
FIGURE OPERAIE
Profilo A
Addetto di produzione/laboratorio/allestimento cartario
Categoria finale: C3/C2
Competenze:
– conoscenza sicurezza generale;
– conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
– dispositivi di protezione individuale;
– sistema qualita` e ambiente;
– ecologia;
– terminologia sui tipi di prodotto;
– terminologia sui difetti del prodotto;
– tecnologia cartaria;
– conoscenza ciclo produttivo carta;
– controlli visivi;
– controlli strumentali;
– conoscenza struttura impianti;
– logistica;
– sistemi di finitura carta;
– avviamento;
– fermata generale macchina;
– gestione anomalie;
– utilizzo impianti ausiliari;
– attrezzaggio;
– elementi base di normativa del lavoro.
Profilo B
Operatore di produzione/laboratorio/allestimento cartario
– Categoria finale: C1/C1S/B2
– Competenze:
– conoscenza sicurezza generale;
– conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
– dispositivi di protezione individuale;
– sistema qualita` e ambiente;
– ecologia;
– elementi di fisica e chimica;
– terminologia sui tipi di prodotto;
– terminologia sui difetti del prodotto;
– tecnologia cartaria;
– conoscenza ciclo produttivo carta;
– controlli visivi,;
– controlli strumentali;
– conoscenza struttura impianti;
– tecnologia grafica;
– logistica;
– sistemi di finitura carta;
– avviamento;
– fermata generale macchina;
– gestione anomalie;
– utilizzo impianti ausiliari;
– attrezzaggio;
– elementi base di normativa del lavoro.
Profilo C
Addetto manutenzione
Categoria finale: C3/C2
Competenze:
– conoscenza sicurezza generale;
– conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
– dispositivi di protezione individuale;
– sistema qualita` e ambiente;
– ecologia;
– tecnologia cartaria;
– conoscenza ciclo produttivo carta;
– conoscenza struttura impianti;
– organizzazione della manutenzione;
– avviamento;
– fermata generale macchina;
– attrezzaggio;
– montaggio e smontaggio parti impianto;
– oleodinamica;
– pneumatica;
– sistemi elettrici;
– disegno meccanico;
– ricerca guasti;
– elementi base di normativa del lavoro.
Profilo D
Operatore manutenzione
Categoria finale: C1/C1S/B2
Competenze:
– conoscenza sicurezza generale;
– conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
– dispositivi di protezione individuale;
– sistema qualita` e ambiente;
– ecologia;
– terminologia sui tipi di prodotto;
– tecnologia cartaria;
– conoscenza ciclo produttivo carta;
– conoscenza struttura impianti;
– logistica;
– organizzazione della manutenzione;
– avviamento;
– fermata generale macchina;
– gestione anomalie;
– utilizzo impianti ausiliari;
– attrezzaggio;
– montaggio e smontaggio parti impianto;
– oleodinamica;
– pneumatica;
– sistemi elettrici;
– disegno meccanico;
– ricerca guasti;
– elementi base di normativa del lavoro.
Profilo E
Addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere, fattorino
Categoria finale: D1/C3
Competenze:
– conoscenza sicurezza generale;
– conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
– conoscenza sistema sicurezza accessi unita` produttive;
– dispositivi di protezione individuale;
– sistema qualita` e ambiente;
– ecologia;
– terminologia sui tipi di prodotto;
– conoscenza ciclo produttivo carta;
– controlli visivi;
– conoscenza struttura impianti;
– logistica;
– gestione anomalie;
– elementi base di normativa del lavoro.
FIGURE IMPIEGATIZIE
Profilo F
Addetto amministrazione/informatica
Categoria finale: C1/B2
Competenze:
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– mappe rischio e procedure emergenza;
– processo di budget;
– valutazione costo prodotto;
– orientamento al risultato;
– elementi di base di normativa del lavoro;
– lingua inglese;
– informatica di base;
– processi aziendali fondamentali;
– principi di contabilita` generale;
– principi di contabilita` industriale;
– principi di marketing.
Profilo G
Specialista amministrazione/informatica
Categoria finale: B1/A
Competenze:
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosita` prodotto finito;
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– processo di budget;
– valutazione costo prodotto;
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosita` prodotto finito;
– norme e procedure ISO/VISION;
– principi miglioramento continuo;
– visione d’insieme;
– visione imprenditiva;
– comprensione del business;
– orientamento all’efficienza e ottimizzazione delle risorse;
– analisi e soluzione dei problemi;
– orientamento al risultato;
– organizzazione e controllo attivita`;
– normativa del lavoro;
– inglese tecnico;
– formazione informatica;
– processi aziendali fondamentali;
– sistemi di contabilita` generale;
– sistemi di contabilita` industriale;
– tecniche di comunicazione;
– gestione risorse umane.
Profilo H
Addetto commerciale
Categoria finale: C1/B2
Competenze:
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– mappe rischio e procedure emergenza;
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosita` prodotto finito;
– processo di budget;
– valutazione costo prodotto;
– orientamento relazione cliente – fornitore;
– orientamento al risultato;
– elementi di base di normativa del lavoro;
– lingua inglese;
– informatica di base;
– processi aziendali fondamentali;
– mercati e prodotti;
– tecniche di vendita;
– tecniche di comunicazione;
– principi di marketing.
Profilo I
Specialista commerciale
Categoria finale: B1/A
Competenze:
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosita` prodotto;
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– processo di budget;
– valutazione costo prodotto finito;
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosita` prodotto finito;
– norme e procedure ISO/VISION;
– visione d’insieme;
– visione imprenditiva;
– comprensione del business;
– orientamento all’efficienza e ottimizzazione delle risorse;
– analisi e soluzione dei problemi;
– orientamento al risultato;
– organizzazione e controllo attivita`;
– normativa del lavoro;
– lingua inglese;
– formazione informatica;
– processi aziendali fondamentali;
– mercati e prodotti;
– sistemi di marketing;
– tecniche di vendita;
– tecniche di comunicazione;
– gestione risorse umane.
Profilo L
Tecnico di produzione/laboratorio/allestimento cartario
Categoria finale: B1
Competenze:
– standard materie prime
– metodi analisi e controllo forniture
– principi di funzionamento impianti
– materie prime e depurazione acque
– processo macchina continua
– processo patinatura
– processo allestimento
– normativa generale e specifica sulla sicurezza
– procedure di lavoro in sicurezza
– mappe rischio e procedure emergenza
– standard prodotti finiti
– tecniche di stampa
– difettosita` prodotto finito
– procedure gestione scarti (controllo qualita`)
– strumenti e metodi analisi di laboratorio
– elementi di base di normativa del lavoro
– inglese tecnico
– informatica di base
– gestione risorse umane.
Profilo M
Specialista di produzione/laboratorio/allestimento cartario
Categoria finale: A
Competenze:
– standard materie prime;
– metodi analisi e controllo forniture;
– principi di funzionamento impianti;
– materie prime e depurazione acque;
– processo macchina continua;
– processo patinatura;
– processo allestimento;
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– mappe rischio e procedure emergenza;
– processo di budget;
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosita` prodotto finito;
– norme e procedure ISO/VISION;
– procedure gestione scarti (controllo qualita`);
– strumenti e metodi analisi di laboratorio;
– metodi programmazione produzione;
– controllo avanzamento produzione;
– metodi gestione programmazione scorte;
– principi miglioramento continuo;
– metodi valutazione efficienza impianti;
– metodi valutazione produttivita` e organizzazione lavoro;
– comprensione del business;
– analisi e soluzione dei problemi;
– orientamento relazione cliente – fornitore;
– orientamento al risultato;
– decisionalita`;
– organizzazione e controllo attivita`;
– elementi di base di normativa del lavoro;
– inglese tecnico;
– informatica di base;
– tecniche di comunicazione;
– gestione risorse umane.
Profilo N
Tecnico manutenzione
Categoria finale: B1
Competenze:
– principi di funzionamento impianti;
– innovazioni tecnologiche/impiantistiche;
– impiantistica meccanica/pneumatica;
– impiantistica elettrico/elettronica;
– impianti energia;
– materie prime e depurazione acque;
– processo macchina continua;
– processo patinatura;
– processo allestimento;
– norme e procedure ISO/VISION;
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– mappe rischio e procedure emergenza;
– principi miglioramento continuo;
– metodo di valutazione efficienza impianti;
– elementi di base di normativa del lavoro;
– inglese tecnico;
– informatica di base;
– gestione risorse umane.
Profilo O
Specialista manutenzione
Categoria finale: A
Competenze:
– principi di funzionamento impianti;
– innovazioni tecnologiche/impiantistiche;
– impiantistica meccanica/pneumatica;
– impiantistica elettrico/elettronica;
– impianti energia;
– materie prime e depurazione acque;
– processo macchina continua;
– processo patinatura;
– processo allestimento;
– norme e procedure ISO/VISION;
– metodi di gestione magazzini scorte;
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– mappe rischio e procedure emergenza;
– processo di budget;
– gestione prestazione fornitori;
– principi miglioramento continuo;
– metodo di valutazione efficienza impianti;
– metodi di valutazione produttivita` e organizzazione lavoro;
– visione d’insieme;
– visione imprenditiva;
– comprensione del business;
– analisi e soluzione dei problemi;
– orientamento relazione cliente – fornitore;
– orientamento al risultato;
– decisionalita`;
– organizzazione e controllo attivita`;
– elementi di base di normativa del lavoro;
– inglese tecnico;
– informatica di base;
– gestione risorse umane.
PROFESSIONALITA` CARTOTECNICHE
FIGURE OPERAIE
Profilo A
– Operatore su macchine semplici per la produzione cartotecnica (piega-incolla, spiralatrici, ecc.).
CATEGORIA FINALE C3
Profilo B
– Operatore su macchina ondulatrice con prove di laboratorio.
CATEGORIA FINALE C3
Profilo C
– Operatore su macchina accoppiatrice con prove di laboratorio.
CATEGORIA FINALE C3
Profilo D
– Operatore addetto a macchina per estrusione film con prove di laboratorio.
CATEGORIA FINALE C3
Profilo E
– Operatore su macchine da stampa e/o fustellatrici, con prove di laboratorio.
CATEGORIA FINALE C3
Profilo F
– Operatore su macchine di elevata complessita` (stampa, accoppiamento e allestimento in linea) per la produzione di scatole rivestite, con prove di laboratorio.
CATEGORIA FINALE C3
Profilo G
– Operatore su macchine di elevata complessita` (stampa, accoppiamento e allestimento in linea) per la produzione di imballi in cartone ondulato, con prove di laboratorio.
CATEGORIA FINALE C3
Profilo H
– Operatore su macchine di elevata complessita` (stampa, accoppiamento e allestimento in linea) per la produzione di sacchi con prove di laboratorio.
CATEGORIA FINALE C3
Profilo I
– Operatore su macchine di elevata complessita` (stampa, accoppiamento e allestimento in linea) per la produzione di imballaggio flessibile con prove di laboratorio.
CATEGORIA FINALE C3
Profilo L
– Addetto manutenzione
CATEGORIA FINALE C3
Profilo M
– Operatore manutenzione
CATEGORIA FINALE C1
Profilo N
– Addetto laboratorio/allestimento cartotecnico
CATEGORIA FINALE C3
Profilo O
– Operatore laboratorio
CATEGORIA FINALE C1
Profilo P
– Addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere, fattorino
CATEGORIA FINALE D1 – C3
FIGURE IMPIEGATIZIE
Profilo Q
– Addetto gestione qualita`/ambiente
CATEGORIA FINALE B2
Profilo R
– Addetto amministrazione/informatica
CATEGORIA FINALE C1/B2
Profilo S
– Addetto commerciale
CATEGORIA FINALE C1
Profilo T
– Tecnico di programmazione della produzione cartotecnica
CATEGORIA FINALE B1
Competenze:
Modulo 1 (comune a tutti i profili professionali)
Sicurezza e ambiente
1) Conoscenza sicurezza generale.
2) Conoscenza sicurezza specifica di lavorazione.
3) Dispositivi di protezione individuale (DPI).
4) Sistema qualita` e ambiente.
5) Ecologia.
Modulo 2 (comune a tutti i profili professionali)
Principali prodotti del settore cartotecnico
1) Il processo cartotecnico.
2) I principali prodotti usati in cartotecnica.
3) I principali processi di stampa per il settore cartotecnico.
4) I controlli soggettivi e strumentali sul processo e sui prodotti.
Modulo 3 (comune a tutti i profili professionali)
Figure professionali e normativa del lavoro
1) Figure professionali del settore cartotecnico.
2) Elementi base della normativa del lavoro.
Modulo 4 (specifico per ciascuno dei 4 profili)
Profilo A
1) Conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi …).
2) Inchiostri e controlli sullo stampato.
3) Colle, adesivi, resine e loro corretto uso.
4) Le principali operazioni di produzione cartotecnica.
5) Conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione.
6) Manutenzione.
7) Utilizzo di eventuali impianti ausiliari.
Profili B, C, D
1) Conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi …).
2) Colle, adesivi, resine e loro corretto uso.
3) Conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione.
4) Manutenzione.
5) Utilizzo di eventuali impianti ausiliari.
6) Controlli visivi e strumentali sul prodotto.
Profilo E
1) Conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi…).
2) Inchiostro e controlli sullo stampo.
3) La forma da stampa.
4) Le fustelle.
5) Le principali operazioni di produzione cartotecnica.
6) Conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione.
7) Manutenzione.
8) Utilizzo di eventuali impianti ausiliari.
9) Controlli visivi e strumentali sul prodotto.
Profili F, G, H, I
1) Conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi …).
2) Inchiostro e controlli sullo stampo.
3) Colle, adesivi, resine e loro corretto uso.
4) Le principali operazioni di produzione cartotecnica.
5) La forma da stampa.
6) Le fustelle.
7) Conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione.
8) Manutenzione.
9) Utilizzo di eventuali impianti ausiliari.
10) Controlli visivi e strumentali sul prodotto.
Profilo L
1) Conoscenza struttura impianti.
2) Gestione del processo di manutenzione programmata (giornaliera/settimanale/semestrale/annuale).
3) Gestione manutenzione di pronto intervento (di emergenza).
4) Gestione dei ricambi.
5) Gestione/definizione delle priorita`.
6) Avviamento.
7) Fermata generale macchine.
8) Montaggio e smontaggio parti impianti.
9) Oleodinamica.
10) Pneumatica.
11) Sistemi elettrici.
12) Disegno meccanico.
13) Ricerca guasti.
14) Attrezzaggio.
Profilo M
1) Conoscenza struttura impianti.
2) Gestione del processo di manutenzione programmata (giornaliera/settimanale/semestrale/annuale).
3) Gestione manutenzione di pronto intervento (di emergenza).
4) Gestione dei ricambi.
5) Gestione/definizione delle priorita`.
6) Lettura ed interpretazione schemi e disegni.
7) Gestione anomalie.
8) Avviamento.
9) Fermata generale macchine.
10) Montaggio e smontaggio parti impianti.
11) Oleodinamica.
12) Pneumatica.
13) Sistemi elettrici.
14) Disegno meccanico.
15) Ricerca guasti.
16) Attrezzaggio.
17) Utilizzo impianti ausiliari.
Profilo N
1) Terminologia sui tipi di prodotto.
2) Terminologia sui difetti del prodotto.
3) Tecnologia cartotecnica.
4) Conoscenza del ciclo produttivo.
5) Controlli visivi.
6) Controlli strumentali e su materie prime e prodotti finiti.
7) Conoscenza struttura impianti.
8) Logistica.
9) Avviamento.
10) Fermata generale macchine.
11) Gestione anomalie.
12) Utilizzo impianti ausiliari.
13) Attrezzaggio.
Profilo O
1) Terminologia sui tipi di prodotto.
2) Terminologia sui difetti del prodotto.
3) Tecnologia cartotecnica.
4) Conoscenza del ciclo produttivo.
5) Controlli visivi.
6) Controlli strumentali e su materie prime e prodotti finiti.
7) Conoscenza struttura impianti.
8) Conoscenza strumenti di laboratori, taratura e manutenzione.
Profilo P
1) Terminologia sui tipi di prodotto.
2) Logistica.
3) Gestione anomalie.
4) Attrezzaggio.
Profilo Q
1) Conoscenza ISO 9000.
2) Conoscenza ISO 14000 ed Emas.
3) Conoscenza 626.
4) Conoscenza norma tecniche del settore (UNI e norme settoriali).
5) Conoscenza prove su prodotti finiti e materie prime.
6) Gestione procedure e manuali interni.
7) Realizzazione audit interni.
8) Gestione taratura strumenti.
Profilo R
1) Principi di economics (margini, contribuzione, ecc.).
2) Tecniche di reporting e presentazione.
3) Tecniche di analisi dei dati.
4) Organizzazione aziendale.
5) Normativa civilistica e fiscale (non solo del lavoro).
6) Processo di budget e bilancio.
7) Valutazione costo prodotto.
8) Orientamento al risultato.
9) Lingua inglese.
10) Informatica di base e software applicativi.
11) Processi aziendali fondamentali.
12) Principi di contabilita`.
13) Principi di marketing.
Profilo S
1) Tecniche di segmentazione della clientela.
2) Tecniche di negoziazione.
3) Principi di economics (margini, contribuzione, ecc.).
4) Gestione relazioni umane.
5) Gestione del tempo.
6) Proattivita`.
7) Specifiche di lavorazione.
8) Difettosita` prodotto finito.
9) Processo di budget.
10) Valutazione costo prodotto.
11) Orientamento relazione cliente-fornitore.
12) Orientamento al risultato.
13) Lingua inglese.
14) Informatica di base e software applicativi.
15) Processi aziendali fondamentali.
16) Mercati e prodotti.
17) Tecniche di vendita.
18) Tecniche di comunicazione.
19) Principi di marketing.
Profilo T
1) Standard materie prime.
2) Metodi analisi e controllo materie prime sussidiarie.
3) Principi di funzionamento impianti.
4) Conoscenza del ciclo di produzione cartotecnica.
5) Principi di programmazione in funzione dei tempi di consegna e di materiali utilizzati.
6) Normativa generale e specifica sulla sicurezza.
7) procedure di lavoro in sicurezza.
8) Mappe rischio e procedure emergenza.
9) Standard prodotti finiti.
10) Norme tecniche di settore.
11) Procedure di qualita` e procedure gestione scarti.
12) Difettosita` prodotto finito.
13) Strumenti e metodi a