Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo.
Accordo per il rinnovo del 20 febbraio 2012
premessa
Turismo – Ccnl Dipendenti – Premessa
Il giorno 22 del mese di gennaio 1999, in Roma,
TRA
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – FEDERALBERGHI;
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE;
La Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo – FIAVET;
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico-Ricettivi dell’Aria Aperta – FAITA;
con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese – CONFCOMMERCIO;
l’Associazione sindacale INTERSIND (*);
E
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi – FILCAMS CGIL;
con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL);
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT CISL;
con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS)
e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL);
visto il Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, il CCNL Turismo del 6 ottobre 1994, l’Accordo per il rinnovo della Parte Retributiva 19 luglio 1996, l’accordo quadro sui centri di servizio del 29 settembre 1997, il Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998, si e’ stipulato
il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini di cui all’articolo 1, composto da 15 titoli, 429 articoli e 14 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
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(*) In relazione alle modifiche dell’assetto associativo nel frattempo intervenute, FEDERRETI – Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilita’, e’ subentrata ad INTERSIND nella titolarita’ di tutti gli accordi nell’ambito del settore Turismo.
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PREMESSA
Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 ed il Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998 costituiscono il quadro di riferimento sulle cui linee le Parti confermano di sviluppare, ad ogni livello, il proprio confronto.
Il presente contratto ne realizza, per quanto di propria competenza, le finalita’ e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
– attribuendo all’autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le Parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
– regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonche’ di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunita’ offerte dalle risorse umane;
– definendo il complesso normativo ed economico che dovra’ essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di un provvedimento legislativo che garantisca l’efficacia erga omnes del sistema contrattuale.
Le Parti – nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilita’ e funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori – hanno inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale, bensi’ un confronto globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle potenzialita’ del Turismo, dandosi atto reciprocamente della necessita’ di favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l’allargamento della base produttiva ed un recupero della capacita’ competitiva delle imprese sui mercati internazionali.
In questo quadro, le iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche saranno fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali ed a consolidare il ruolo del Turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, cui destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all’incidenza del Turismo nella formazione della ricchezza e della occupazione del Paese.
Le Parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell’occupazione e per garantire il rispetto dell’autonomia e l’esercizio delle responsabilita’ attribuite alle Parti sociali ai vari livelli di competenza. In particolare, le Parti promuoveranno la costituzione di tavoli triangolari di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonche’ le materie suscettibili di condizionare le condizioni di sviluppo del settore.
Analogamente, le Parti convengono di mettere in atto le opportune iniziative nei confronti della Unione europea, al fine di utilizzare al meglio le opportunita’ offerte dalla legislazione comunitaria in materia di turismo, ivi compreso il Turismo sociale.
Le Parti, nel darsi atto della validita’ dell’assetto e della struttura contrattuale, sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli le relazioni sindacali. In questo quadro le Parti, a tutti i livelli, sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l’eventuale insorgere di conflittualita’ tra le Parti. In questo senso, le Parti assegnano rilievo cruciale al sistema degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio, ai fini della promozione e del monitoraggio di politiche attive del mercato del lavoro, anche con riferimento al lavoro interinale ed a nuove tipologie di rapporto di lavoro che potranno essere individuate dalla legislazione, da adottare tanto sul versante delle nuove forme di flessibilita’, quanto per gli aspetti che attengono alla creazione di un efficiente canale di ingresso nel mercato del lavoro.
Le Parti concordano, inoltre, sull’esigenza di partecipare attivamente affinche’ lo sviluppo del dialogo sociale, in sede comunitaria, affronti l’analisi e l’approfondimento dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonche’ alla equiparazione dei titoli professionali.
A fronte della concorde valutazione sulla necessita’ di politiche di investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile del settore Turismo, le Parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare le conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del settore nonche’ funzionale alla individuazione ed alla esaltazione delle potenzialita’ e degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali.
Inoltre, le Parti riconoscono funzionale agli obiettivi di progresso del settore la riforma del sistema contributivo e, nel quadro degli impegni assunti a livello interconfederale e comunitario, riconfermano la necessita’ di eliminare le sperequazioni rispetto agli altri settori produttivi, anche al fine di attenuare il divario tra costo del lavoro e reddito disponibile.
Ai fini del processo di recupero e sviluppo di efficienza e produttivita’, le Parti – ciascuna nell’ambito delle proprie possibilita’ e competenze – riconoscono la necessita’ di porre in essere iniziative atte a rafforzare e valorizzare il ruolo del settore Turismo nel quadro della programmazione nazionale, anche tramite appositi provvedimenti legislativi e finanziari tesi ad una efficace tutela dei livelli produttivi e occupazionali e il riequilibrio delle condizioni che sfavoriscono la situazione italiana rispetto al contesto europeo. In particolare, le Parti convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti del Governo al fine di non pregiudicare le prospettive di mantenimento o di potenziale sviluppo dell’occupazione nel Mezzogiorno d’Italia, gravemente compromesse dai recenti provvedimenti in materia di oneri sociali.
Le Parti, inoltre – tenuto conto della specifica caratteristica di intersettorialita’ del Turismo e della sua forte dipendenza dal contesto economico contiguo con particolare riferimento alle problematiche dell’ambiente, del trasporto, ed, in generale, delle carenze infrastrutturali nel suo insieme – intendono promuovere ad ogni livello iniziative idonee al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale efficace per lo sviluppo del turismo ed, in particolare, per porre in essere condizioni omogenee rispetto agli altri settori.
In tale contesto le Parti valutano indifferibile l’adozione di strumenti e l’impegno di risorse che consentano una organica politica di promozione del sistema Paese adeguata rispetto al contributo offerto dal Turismo alla formazione della ricchezza nazionale.
In questo quadro si colloca anche la necessita’ di riforma della disciplina legislativa del settore ed in particolare della legge quadro sul turismo al fine di attivare forme di sostegno e di agevolazione degli investimenti diretti alla riqualificazione dell’offerta, dell’intermediazione turistica nel suo complesso, all’incentivazione della domanda, allo sviluppo dell’occupazione e della sua qualificazione.
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PROTOCOLLO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI
(1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
(2) La professionalita’ degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacita’ competitiva sui mercati internazionali.
(3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilita’ e l’adattabilita’ come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.
(4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilita’ del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilita’.
(5) Le Parti sociali, riconoscendo grande importanza al ruolo della formazione, hanno promosso un progetto sperimentale sull’apprendistato denominato “Verso il 2000” approvato dal Ministero del Lavoro e finanziato dal Fondo sociale europeo.
(6) Il sistema degli Enti bilaterali del Turismo, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorita’ lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi.
(7) Con il presente contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l’ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli Enti bilaterali la sede idonea per l’esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.
(8) In conseguenza di cio’, le Parti hanno:
– sviluppato le possibilita’ di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;
– riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
– consolidato la rete degli Enti bilaterali e dei centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro.
(9) Le Parti, vista l’attivita’ in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso l’EBNT e dalle sue articolazioni territoriali, preso atto di quanto previsto in materia di formazione professionale:
– dalla legge n. 236 del 1993;
– dal Protocollo del 23 luglio 1993;
– dalla legge n. 196 del 1997;
– dal Patto per il lavoro del 24 settembre 1996;
– dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 23 dicembre 1998;
– dai nuovi provvedimenti in materia di formazione degli apprendisti;
– dal Masterplan sulla formazione professionale;
– dalla riforma dei cicli scolastici e dei sistemi di formazione superiore;
al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all’attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti bilaterali nel campo della formazione continua.
(10) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti bilaterali, con gli assessorati regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
(11) Le Parti ritengono necessaria l’attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le Parti, infine, opereranno affinche’ simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.
Dichiarazione congiunta
Le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al Governo l’adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo che sara’ stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le Parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle Parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, e’ automaticamente esteso anche alle Parti stipulanti il presente contratto.
art. 1
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo I – Validità e Sfera Di Applicazione
TITOLO I
VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE
(1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sottoindicate ed il relativo personale dipendente.
I) AZIENDE ALBERGHIERE
a) alberghi, hotels meubles, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffe’ e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffe’, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purche’ vi sia gestione diretta dell’albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attivita’ similari.
II) COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL’ARIA APERTA
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
– piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non piu’ di nove camere per alloggio;
– caffe’, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287;
– chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
– gelaterie, cremerie;
– negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
– posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali;
servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
– aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
– aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
– spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande.
IV) STABILIMENTI BALNEARI
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) ALBERGHI DIURNI
VI) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attivita’ di cui all’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attivita’ di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) PORTI ED APPRODI TURISTICI
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) RIFUGI ALPINI
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro l’1 luglio 2001 per definire le modalita’ di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 200, n. 29 (Sale Bingo).
Nota a verbale
Il presente contratto si applica agli addetti alle attivita’ non turistiche – esempio: commerciali – svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica. Il contratto si applica altresi’ ai lavoratori di nazionalita’ straniera.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa e’ stato usato il termine “Alberghi” ci si e’ intesi riferire alle “Aziende alberghiere” di cui al punto I) dell’articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa e’ stato usato il termine “Pubblici Esercizi” ci si e’ intesi riferire alle “Aziende Pubblici Esercizi” di cui al punto III) dell’articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa e’ stato usato il termine “Agenzie di viaggio” ci si e’ intesi riferire alle “Imprese di viaggi e turismo” di cui al punto VI) dell’articolo 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa e’ stato usato il termine “Campeggi” ci si e’ intesi riferire ai “Complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta” di cui al punto II) dell’articolo 1. Le norme dell’accordo 27 marzo 1979 con il quale e’ stata convenuta l’applicazione del presente contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.
art. 2
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato.
(2) Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente articolo 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 e successive modificazioni.
(3) Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi ed accordi speciali del settore turistico, nonche’ le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
(4) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
(5) Restano salve le condizioni di miglior favore.
art. 3
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da piu’ unita’ aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito e’ regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
(2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unita’ aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
art. 4
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo Ii – Relazioni Sindacali – Titolo Ii – Relazioni Sindacali – Diritti Di Informazione – Livello Nazionale
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
DIRITTI DI INFORMAZIONE
LIVELLO NAZIONALE
Art. 4.
(1) Le Parti, ferma restando l’autonomia dell’attivita’ imprenditoriale e le prerogative proprie dell’imprenditore e quelle delle Organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attivita’ turistica in generale, convengono sulla necessita’ di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
(2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
(3) Saranno altresi’ oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonche’ lo stato di attuazione della legge quadro.
(4) In tali incontri le Parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; cio’ al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalita’ del servizio e a sostegno dell’occupazione e della sua continuita’, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l’attuazione.
(5) Le Parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell’utenza turistica e una piu’ effettiva tutela dei diritti della collettivita’, concordano sulla necessita’ di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell’equilibrio ambientale.
(6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla Premessa del presente contratto, convengono sull’opportunita’ di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare – avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici – l’impatto ambientale delle attivita’ produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonche’ delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualita’ dell’occupazione.
art. 5
Turismo – Ccnl Dipendenti – Livello Territoriale – Livello Territoriale
LIVELLO TERRITORIALE
(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
(2) In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche – come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio – potranno avere sull’andamento globale dell’occupazione.
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le “Imprese di Viaggi e Turismo” si precisa che per “livello territoriale” ai fini del presente contratto ci si intende riferire al livello regionale.
art. 6
Turismo – Ccnl Dipendenti – Livello Aziendale – Livello Aziendale
LIVELLO AZIENDALE
(1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in piu’ esercizi dislocati in piu’ zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle Parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
(2) Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilita’ del personale.
(3) Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani gia’ esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
CAPO II
PARI OPPORTUNITA’ – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI – POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
art. 7
Turismo – Ccnl Dipendenti – Pari Opportunita` – Utilizzo Degli Impianti – Politica Attiva Del Lavoro – Capo II – Pari Opportunita` – Utilizzo Degli Impianti – Politica Attiva Del Lavoro
(1) Le Parti convengono sulla opportunita’ di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parita’ uomo-donna, interventi che favoriscano parita’ di opportunita’ uomo-donna nel lavoro anche attraverso attivita’ di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
(2) Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunita’, con il compito di:
a) svolgere attivita’ di studio e di ricerca, nell’ambito delle attivita’ dell’Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
b) verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei paesi della Comunita’ europea;
c) predisporre schemi di progetti di “Azioni positive”.
(3) L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, dei quali le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
(4) Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo si riunira’ di norma trimestralmente ed annualmente riferira’ sull’attivita’ svolta alle Organizzazioni stipulanti.
art. 8
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Le Organizzazioni imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta “bassa stagione” in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sara’ definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le regioni ed i sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta “bassa stagione” a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri Paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attivita’ culturali.
(2) Saranno altresi’ contrattate tra Associazioni imprenditoriali, regioni e sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attivita’ di formazione professionale.
art. 9
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Le Parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l’intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d’opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilita’ di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute piu’ idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
(2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le Parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal comma 10 del successivo articolo 116;
b) l’accertamento delle strutture finalizzate all’addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l’utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse Parti sociali alla loro gestione.
(3) Le Parti, altresi’, convengono di incontrarsi anche con le regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell’utilizzazione degli impianti, dell’occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
(4) Negli incontri di cui sopra le Parti valuteranno altresi’ i problemi derivanti dall’applicazione delle norme del contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilita’ di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attivita’.
(5) Le Parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilita’ di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell’occupazione.
art. 10
Turismo – Ccnl Dipendenti – Secondo Livello Di Contrattazione – Capo III – Secondo Livello Di Contrattazione
CAPO III
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) I relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
(3) Le piattaforme per la negoziazione dei contratti integrativi saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza e, comunque, non prima del 31 dicembre 1999.
(4) In occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni di assoluta normalita’ sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente.
(5) I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle Organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. In considerazione del nuovo assetto assunto dalla contrattazione integrativa territoriale, le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facolta’ di partecipare ai relativi negoziati.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti.
(8) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano gia’ disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
a) a livello aziendale per le aziende che occupano piu’ di quindici dipendenti;
b) a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino piu’ di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento e’ quello regionale;
c) a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unita’ produttiva.
(9) Il rinvio alla contrattazione territoriale potra’ essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso.
art. 11
Turismo – Ccnl Dipendenti – Premio Di Risultato – Premio Di Risultato
PREMIO DI RISULTATO
(1) In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, l’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto gia’ previsto dal presente contratto e’ prevista mediante la contrattazione integrativa che avra’ ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie delle imprese – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttivita’, di competitivita’, di qualita’, di redditivita’.
(2) Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitivita’ e delle condizioni essenziali di redditivita’.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovra’ essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sara’ conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dall’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.
(6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 190, 191, 192, 241, 242, 243 e 280 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilita’ delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
art. 12
Turismo – Ccnl Dipendenti – Materie Della Contrattazione – Materie Della Contrattazione
MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE
(1) Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo “Assetti contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potra’ avere per oggetto materie gia’ definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.
(2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale e’ ammessa nelle aziende che occupino piu’ di quindici dipendenti, al secondo livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 8 e 9 dell’articolo 10 sono demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e della legge n. 125 del 10 aprile 1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall’articolo 66;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1 dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987, regolandone la eventuale computabilita’ ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonche’ il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 75 del presente contratto;
f) interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 90, 97 e 359);
g) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 99);
h) ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 287 e 381);
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o piu’ turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore;
l) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilita’ dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo 95;
m) diverse modalita’ di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’articolo 91 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 98;
o) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo di cui all’articolo 96;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
q) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificita’ delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 121);
s) premio di risultato di cui all’articolo 11;
t) regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 185);
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell’integrita’ fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
(3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
a) l’elaborazione e la definizione di schemi di convenzioni di cui all’articolo 17, legge 28 febbraio 1987, n. 56 al fine della sua concreta attuazione;
b) programmi di formazione per l’attuazione dei contratti di formazione e lavoro di cui al presente contratto fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 6 dell’accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro, nonche’ specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, legge 28 febbraio 1987, n. 56;
c) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall’articolo 82 volti ad agevolare ulteriormente l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
d) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali e’ consentita l’assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’articolo 74;
e) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali e’ consentito l’apprendistato, nonche’ la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
f) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1 dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto;
g) differenti impegni formativi e specifiche modalita’ di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell’articolo 58, comma 2;
h) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali e’ istituito l’Ente bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant’altro previsto dagli statuti, la cui attuazione e’ demandata all’Ente stesso. Cio’ in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell’ambito delle disponibilita’ esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terra’ conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
i) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall’articolo 74;
j) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 301);
k) definizione delle modalita’ di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (art. 319);
l) definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
m) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (articolo 335);
n) determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri (articolo 307);
o) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 304);
p) determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articoli 284, 357 e 378);
q) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 298);
r) determinazione di una indennita’ per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);
s) eventuali deroghe a quanto stabilito dall’articolo 365;
t) clausole di uscita (articolo 13);
u) contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 190, 191, 192, 236, 241, 242 e 280);
v) la disciplina delle modalita’ di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 8 dell’articolo 52;
w) la disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro in cicli stagionali;
x) retribuzione onnicomprensiva (articolo 14);
y) decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articoli 196, 247, 281, 375);
z) funzionamento Commissioni paritetiche (articoli 226, 270 e 426);
aa) costituzione dei Centri di servizio di cui all’articolo 19.
(4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale:
a) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali e’ consentito l’apprendistato, nonche’ la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
b) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1 dell’articolo 23, della legge n. 56 del 1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto;
c) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
d) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificita’ delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
e) premio di risultato di cui all’articolo 11;
f) clausole di uscita (articolo 13);
(5) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell’unita’ produttiva:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall’articolo 66;
c) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 99);
d) ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articolo 287);
e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o piu’ turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore;
h) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilita’ dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo 95;
i) diverse modalita’ di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’articolo 91 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
j) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 98;
l) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo di cui all’articolo 96;
m) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
n) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 121);
o) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell’integrita’ fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’articolo 9, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
art. 13
Turismo – Ccnl Dipendenti – Clausole Di Uscita
CLAUSOLE DI USCITA
(1) Ferma restando l’applicabilita’ delle disposizioni di legge che regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori non ricompresi nell’obiettivo 1, accertate dalle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sara’ possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.
(2) Ai predetti accordi e’ riconosciuta validita’ pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore al periodo di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL.
art. 14
Turismo – Ccnl Dipendenti – Retribuzione Onnicomprensiva
RETRIBUZIONE ONNICOMPRENSIVA
(1) Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all’articolo 12 puo’ regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.
(2) Ai fini di cui sopra, l’eventuale conglobamento del lavoro straordinario e’ utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.
Dichiarazione congiunta
Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l’adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell’articolo 6, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 e dell’articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
art. 15
Turismo – Ccnl Dipendenti – Archivio Dei Contratti
ARCHIVIO DEI CONTRATTI
I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro quindici giorni dalla stipula, presso l’archivio dei contratti istituito presso l’Ente bilaterale nazionale del settore turismo e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL.
art. 16
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo IV – Enti Bilaterali – Premessa
CAPO IV
ENTI BILATERALI
PREMESSA
Le Parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volonta’ di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli Enti bilaterali e dei centri di servizio e di regolarne l’attivita’ secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l’attivita’ degli Enti bilaterali e dei centri di servizio non puo’ essere sostitutiva di quella propria delle Parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l’istituzione ed il funzionamento degli Enti bilaterali e dei centri di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le Parti affidano all’EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una piu’ ampia diffusione del sistema della bilateralita’.
Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralita’ nel settore del Turismo.
ENTE BILATERALE NAZIONALE UNITARIO
DEL SETTORE TURISMO
(1) Le Parti convengono di istituire l’Ente bilaterale nazionale unitario del settore Turismo, regolato da apposito statuto.
(2) L’EBNT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attivita’ individuate dalle Parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’EBNT attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresi’ a creare le condizioni piu’ opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attivita’ formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936 del 1986;
e) istituisce la banca dati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonche’ dei contratti a termine;
h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
m) istituisce il Comitato di vigilanza nazionale;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
(3) Gli organi di gestione dell’Ente bilaterale nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
art. 17
Turismo – Ccnl Dipendenti – Sostegno Al Reddito
SOSTEGNO AL REDDITO
(1) Salvo diversa determinazione dell’assemblea, il 30% del contributo contrattuale di competenza dell’Ente bilaterale territoriale e’ destinato al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attivita’, previo accordo tra azienda e rappresentanza aziendale, nei limiti e con le modalita’ che verranno disciplinati dall’Ente bilaterale territoriale, con apposito regolamento che sara’ sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di vigilanza nazionale.
(2) Nei territori in cui non sia costituito l’Ente bilaterale o non sia effettivamente attivato quanto previsto al comma che precede, per le aziende distribuite in piu’ territori, che versano il contributo dovuto agli Enti bilaterali territoriali per il tramite dell’Ente bilaterale nazionale, la quota destinata al sostegno al reddito e’ accantonata in un apposito fondo costituito presso l’Ente bilaterale nazionale. Tali somme saranno trasferite agli Enti bilaterali territoriali che attivino interventi di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle aziende suddette o, per i territori in cui gli enti non attivino tali interventi, saranno erogate direttamente dall’EBNT, nei limiti e con le modalita’ che verranno disciplinati con apposito regolamento.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito dopo la riforma legislativa degli ammortizzatori sociali.
art. 18
Turismo – Ccnl Dipendenti – Enti Bilaterali Territoriali Del Settore Turismo
ENTI BILATERALI TERRITORIALI DEL SETTORE TURISMO
(1) L’Ente bilaterale del settore turismo verra’ costituito, di norma a livello regionale, e sara’ strutturato in base alle modalita’ organizzative e funzionali tassativamente definite dalle Parti a livello nazionale con apposito statuto e regolamento. In caso di mancato accordo, l’Ente bilaterale nazionale puo’ autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
(2) Lo stesso potra’ essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le Parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) L’EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attivita’ individuate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’EBT promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’ente stesso, nonche’ altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attivita’ dei Centri di servizio;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente bilaterale nazionale del settore turismo e con la rete degli Enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni piu’ opportune affinche’ dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalita’ di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l’acquisizione di piu’ elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attivita’ del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
(4) L’EBT istituisce l’Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realta’ presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente bilaterale nazionale del settore turismo inviando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonche’ di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente bilaterale nazionale del settore Turismo;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonche’ di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali all’Ente bilaterale nazionale del settore Turismo.
(5) Laddove gia’ esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti concorderanno le modalita’ per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Dichiarazioni a verbale
La partecipazione dell’INTERSIND (*) nell’ambito della rappresentanza di parte imprenditoriale per il comparto Pubblici Esercizi negli organi dell’Ente bilaterale territoriale e’ regolata da accordi diretti tra la FIPE e l’INTERSIND.
Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti bilaterali, per evidenti ragioni di congruita’ connesse alla particolare tipologia del settore, verranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.
Con decorrenza dall’1 gennaio 1999 gli Enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le attivita’, limitazioni ed estensioni previste dal CCNL per gli Enti bilaterali per le agenzie di viaggio, nonche’ quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 18 dello statuto tipo allegato al CCNL 6 ottobre 1994.
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(*) In relazione alle modifiche dell’assetto associativo nel frattempo intervenute FEDERRETI – Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilita’, e’ subentrata ad INTERSIND nella titolarita’ di tutti gli accordi nell’ambito del settore Turismo.
(1) L’Ente bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di servizio. La costituzione dei Centri di servizio – che potra’ avvenire per l’intero settore o per singoli comparti – si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le Parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di servizio, d’intesa con l’Ente bilaterale nazionale.
(2) Il Centro di servizio:
– cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 74 e 75;
– assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 3 dell’articolo 23, della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 74 del presente contratto;
– puo’ svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto.
(3) Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (CFL) saranno trasferite ai Centri di servizio.
(4) Gli Enti bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 16 e 18 del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attivita’ istituzionali, nonche’ quelle dei Centri di servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procedera’ come segue:
– tra le Parti costituenti gli Enti bilaterali e le Parti costituenti i Centri di servizio, si stabilisce la ripartizione delle attivita’ tra Centro di servizio ed Ente bilaterale, nonche’ la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalita’, in conformita’ a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 16 e 18 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 18 del presente contratto;
– per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di servizio, le relative attivita’ saranno curate direttamente dall’Ente bilaterale.
(6) Le Parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli Enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potra’ avvenire solo previo esplicito consenso della competente Organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
art. 20
Turismo – Ccnl Dipendenti – Finanziamento
FINANZIAMENTO
(1) Al fine di assicurare operativita’ all’Ente bilaterale nazionale ed agli Enti bilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e le modalita’ tassativamente previsti dal presente contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento e’ fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore.
(2) Le Parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si e’ tenuto conto dell’incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti bilaterali.
(3) Conseguentemente, con decorrenza dall’1 gennaio 1997, l’impresa che ometta il versamento delle suddette quote e’ tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,20% di paga base e contingenza.
(4) L’EDR di cui al comma precedente viene corrisposto per quattordici mensilita’ e non e’ utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(5) Il regolamento degli Enti bilaterali territoriali puo’ stabilire che il versamento di contributi di importo complessivamente inferiore a Lit. 100.000 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(6) Il quindici per cento del gettito netto globale e’ destinato direttamente al finanziamento dell’Ente bilaterale nazionale. La quota residua verra’ ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti bilaterali regionali ed, in alternativa, tra gli Enti bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
(7) La quota di competenza dell’Ente bilaterale nazionale e’ ridotta al quattordici per cento per l’anno 1999, al tredici per cento per l’anno 2000 ed al dodici per cento per l’anno 2001. Tali riduzioni si applicano ai soli enti che provvedano alla regolare consegna dei propri bilanci ed al conseguente versamento delle somme dovute. La regolarizzazione relativa agli anni pregressi dovra’ avvenire entro l’1 giugno 1999.
(8) Le risorse degli Enti bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 16 e 18, in ragione della provenienza del gettito.
(9) Le Parti stipulanti il CCNL richiederanno la stipula di una convenzione con l’INPS ai sensi della legge n. 311 del 1973 per la riscossione dei contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali.
(10) I contributi riscossi dall’Ente bilaterale nazionale e quelli attualmente accantonati, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferiti agli Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL turismo.
(11) L’Ente bilaterale nazionale potra’ sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli Enti bilaterali territoriali in relazione ai contributi riscossi direttamente dagli stessi.
art. 21
Turismo – Ccnl Dipendenti – Conciliazione Delle Controversie
CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
(1) Eventuali controversie inerenti l’oggetto del presente Capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle Parti contrattuali coinvolte, alla Commissione paritetica nazionale di cui all’articolo 22 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
art. 22
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Commissioni Paritetiche, Conciliazione, Arbitrato – Composizione Della Commissione Paritetica Nazionale
CAPO V
COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
(1) La Commissione paritetica nazionale dovra’ essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti della FILCAMS, quattro della FISASCAT, quattro della UILTuCS, e da tre rappresentanti della FEDERALBERGHI, da tre della FIPE, da tre della FIAVET e da tre della FAITA. Per gli aspetti di carattere generale e per quelli di specifica competenza, la Commissione sara’ integrata con un rappresentante dell’associazione sindacale INTERSIND (*).
(2) La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
(3) La Commissione avra’ sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
———-
(*) In relazione alle modifiche dell’assetto associativo nel frattempo intervenute FEDERRETI – Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilita’, e’ subentrata ad INTERSIND nella titolarita’ di tutti gli accordi nell’ambito del settore Turismo.
art. 23
Turismo – Ccnl Dipendenti – Compiti Della Commissione Paritetica Nazionale
COMPITI DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
(1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalita’ di cui alla Premessa del presente contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente contratto e di altri contratti ed accordi nazionali di lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto nazionale di lavoro;
b) puo’ proporre nel rispetto dei criteri indicati dal contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificita’ organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse Parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli EBT;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l’applicazione, l’interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
(2) Le vertenze di carattere generale concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto nazionale di lavoro e di altri contratti ed accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all’esame della Commissione nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
(3) L’Organizzazione nazionale o territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente articolo, dovra’ investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all’oggetto della vertenza.
(4) La Commissione sara’ formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovra’ pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
(5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le Parti interessate.
(6) Le funzioni di segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
(7) In caso di mancato accordo la Commissione potra’ chiedere, per decisione unanime, l’intervento del Ministero del Lavoro.
art. 24
Turismo – Ccnl Dipendenti – Commissioni Paritetiche Territoriali
COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI
(1) Le Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni paritetiche territoriali secondo le modalita’ di cui ai successivi articoli.
(2) Ferma restando la facolta’ delle Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori non costituira’ ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
(3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
art. 25
Turismo – Ccnl Dipendenti – Procedure Per La Composizione Delle Controversie Collettive
PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE
(1) Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti l’applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate.
(2) Le valutazioni di Parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere esaminate dalle Parti entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo.
(3) Trascorso tale termine, le Parti – senza perdere la titolarita’ della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria liberta’ d’azione – si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di raggiungere un accordo entro i venti giorni successivi.
(4) Le Parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.
(5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le Parti non procederanno ad azioni dirette.
(6) La Commissione per la composizione delle controversie collettive e’ composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS e da tanti rappresentanti dell’Associazione locale imprenditoriale aderente alla FEDERALBERGHI o alla FIPE o alla FIAVET o alla FAITA quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.
(7) La Commissione e’ convocata dall’Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una della Parti rappresentate.
(8) La richiesta dovra’ essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell’oggetto di controversia.
(9) La Commissione dovra’ pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione paritetica nazionale.
(10) Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, e’ prescritto il secondo tentativo presso la Commissione paritetica nazionale con l’intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
(11) Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovra’ essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione paritetica nazionale.
(12) A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione paritetica nazionale corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovra’ chiaramente risultare la posizione delle Parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.
(13) La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle Commissioni di conciliazione di cui al successivo articolo 26. In tali contesti si terra’ periodicamente una valutazione dell’andamento delle attivita’ di conciliazione, monitorando le casistiche piu’ frequenti e formulando proposte per il miglior funzionamento dell’attivita’ conciliativa.
art. 26
Turismo – Ccnl Dipendenti – Procedure Per La Conciliazione Delle Vertenze Individuali
PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI
(1) Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del Codice di procedura civile, le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto ed il relativo personale dipendente saranno demandate, prima dell’azione giudiziaria, all’esame di una Commissione di conciliazione.
(2) La Commissione di conciliazione in sede sindacale e’ composta da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale degli imprenditori alla quale l’azienda aderisce e/o conferisce mandato (FEDERALBERGHI o FIPE o FAITA o FIAVET) e da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente e’ iscritto e/o conferisce mandato (FILCAMS CGIL o FISASCAT Cisl o UILTuCS UIL).
(3) La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro di servizio o presso l’Ente bilaterale territoriale, cui compete l’istituzione di un’apposita segreteria.
(4) La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
(5) La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le Parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le Organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
(6) La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
(7) Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
(8) Dell’esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo.
In caso di mancata comparizione di una delle Parti, la segreteria rilascera’ alla Parte interessata la relativa attestazione.
(9) I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle Parti interessate e dai componenti la Commissione.
(10) I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le Parti concordano.
(11) La segreteria della Commissione, su richiesta della Parte piu’ diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 411 e 412 del Codice di procedura civile. Una copia e’ conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle Parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
(12) Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, ne’ degli accordi territoriali. L’interpretazione autentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione paritetica nazionale per il CCNL ed alla Commissione paritetica territoriale per gli accordi territoriali, alle quali la Commissione di conciliazione puo’ rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
(13) Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le Organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Copia dell’accordo dovra’ essere inviata all’Ente bilaterale nazionale del settore Turismo per l’inclusione nell’archivio dei contratti.
art. 27
Turismo – Ccnl Dipendenti – Collegio Arbitrale
COLLEGIO ARBITRALE
(1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del Codice di procedura civile o all’articolo 26 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facolta’ di adire l’autorita’ giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle Parti puo’ promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
(2) A tal fine, e’ istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un collegio arbitrale che dovra’ pronunciarsi sulle istanze di cui al comma 1. Il collegio arbitrale competente e’ quello del luogo in cui e’ stato promosso il tentativo di conciliazione.
(3) L’istanza della Parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sara’ presentata, attraverso l’Organizzazione cui la Parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all’altra Parte. L’istanza sottoscritta dalla Parte promotrice sara’ inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
L’altra Parte e’ tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, con facolta’ di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le Parti possono manifestare la propria volonta’ di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
(4) Il Collegio e’ composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente (FEDERALBERGHI o FIPE o FIAVET o FAITA), un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale (FILCAMS o FISASCAT o UILTuCS) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
(5) I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle Parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse Parti.
(6) In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest’ultimo verra’ estratto a sorte tra i nominativi compresi in un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di cio’, sara’ designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
(7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato e’ rinnovabile.
(8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facolta’ di procedere ad una fase istruttoria secondo modalita’ che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle Parti e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle Parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
(9) Il Collegio emettera’ il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle Parti interessate, salva la facolta’ del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessita’ inerenti lo svolgimento della procedura.
(10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all’articolo 26.
(11) Le Parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed e’ istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
(12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’articolo 412-quater del Codice di procedura civile.
art. 28
Turismo – Ccnl Dipendenti – Procedure di Conciliazione ed Arbitrato Relative alle Sanzioni Disciplinari
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO RELATIVE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI
(1) Ferme restando la facolta’ di adire l’autorita’ giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dall’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore al quale e’ stata applicata una sanzione disciplinare puo’ promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale e’ iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato.
(2) Il collegio di conciliazione ed arbitrato e’ composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione stessa.
(3) L’elenco di cui al comma precedente e’ formato da sei esperti indicati di comune accordo dalle locali Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle locali Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
(4) La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio.
(5) Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio rappresentante entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
(6) La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
(7) Se il datore di lavoro adisce l’autorita’ giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
art. 29
Turismo – Ccnl Dipendenti – Procedure di Conciliazione ed Arbitrato Relative ai Licenziamenti Individuali
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO RELATIVE AI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
(1) Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla Commissione di cui all’articolo 18, per il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 7, della legge n. 604, del 15 luglio 1966 e per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 5, della legge 11 maggio 1990, n. 108.
(2) Il termine di 60 giorni previsto dal comma 1 dell’articolo 6, della legge n. 604, del 15 luglio 1966 per l’impugnativa del licenziamento resta sospeso fino all’esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.
(3) Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovra’ essere inviata all’Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
art. 30
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Ove il tentativo di conciliazione previsto dal precedente articolo fallisca, ciascuna delle Parti entro il termine di venti giorni potra’ promuovere, anche attraverso l’Associazione sindacale cui e’ iscritta o conferisce mandato, il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.
art. 31
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenzia-mento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla riassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di tre giorni.
(2) Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l’anzidetto termine di tre giorni senza che l’azienda abbia provveduto alla riassunzione determina l’indennita’ che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore.
(3) L’importo dell’indennita’ suddetta non puo’ essere inferiore a due mensilita’ e mezzo ne’ superiore a sei dell’ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni della impresa, alla anzianita’ di servizio del lavoratore al comportamento ed alle condizioni delle Parti.
(4) La misura massima della predetta indennita’ e’ elevata a dieci mensilita’ per i prestatori di lavoro con anzianita’ superiore a dieci anni e puo’ essere maggiorata fino a quattordici mensilita’ per il prestatore di lavoro con anzianita’ superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu’ di quindici prestatori di lavoro.
(5) Per mensilita’ di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
art. 32
Turismo – Ccnl Dipendenti – Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
(1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche, si fa rinvio alle specifiche normative previste per ciascun comparto nella Parte Speciale.
art. 33
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Le disposizioni dettate dal presente Capo non modificano gli accordi territoriali in materia.
art. 34
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vi – Attivita` Sindacale – Delegato Aziendale
CAPO VI
ATTIVITA’ SINDACALE
DELEGATO AZIENDALE
(1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.
(2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni e’ nullo ai sensi di legge.
art. 35
Turismo – Ccnl Dipendenti – Dirigenti Sindacali
DIRIGENTI SINDACALI
(1) Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto;
b) di Rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 (All. O).
(2) L’elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organizzazione sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all’impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
(3) Il licenziamento o il trasferimento da una unita’ produttiva ad un’altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non puo’ essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
(4) Il mandato di delegato aziendale di cui all’articolo 34 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialita’ del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
(5) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovra’ essere concordata tra direzione aziendale e comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
(6) Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU, gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva all’elezione riassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti numerici di cui all’articolo 2 dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 (All. O).
art. 36
Turismo – Ccnl Dipendenti – Permessi Sindacali
PERMESSI SINDACALI
(1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 35 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei, ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
(2) Per le Imprese di Viaggi e Turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell’azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
art. 37
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) dell’articolo 35 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
(2) Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta a:
a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unita’ produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unita’ produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unita’ produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
(3) I permessi di cui al presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un’ora all’anno per ciascun dipendente.
(4) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 1 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
art. 38
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 35 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all’anno.
(2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.
(3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
art. 39
Turismo – Ccnl Dipendenti – Diritto Di Affissione
DIRITTO DI AFFISSIONE
(1) E’ consentito ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
(3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell’esercizio.
art. 40
Turismo – Ccnl Dipendenti – Assemblea
ASSEMBLEA
(1) Nelle unita’ aziendali ove siano occupati piu’ di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l’unita’ aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
(2) La convocazione dovra’ essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
(3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite.
(4) Le riunioni possono riguardare la generalita’ dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
(5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
(6) Le ulteriori modalita’ per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalita’ delle aziende, in considerazione delle loro finalita’ ricettive e di pubblica utilita’.
Va altresi’ assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
art. 41
Turismo – Ccnl Dipendenti – Referendum
REFERENDUM
(1) Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con piu’ di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attivita’ sindacale, indetti dalla RSU tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unita’ aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
art. 42
Turismo – Ccnl Dipendenti – Norme Generali
NORME GENERALI
(1) Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attivita’ sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (All. H) ed all’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 (All. O).
Dichiarazione a verbale
Le Parti costituiranno una Commissione paritetica con l’incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell’Unione europea concernente l’istituzione di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
art. 43
Turismo – Ccnl Dipendenti – Norma Transitoria
NORMA TRANSITORIA
(1) Sino alla costituzione delle RSU continuano a trovare applicazione le norme del CCNL Turismo 30 maggio 1991 riferite alle Rappresentanze sindacali aziendali.
art. 44
Turismo – Ccnl Dipendenti – Contributi Associativi
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
(1) L’azienda provvedera’ alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il CCNL turismo nella misura dell’uno per cento della paga base e contingenza in atto dall’1 gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilita’ ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
(2) La lettera di delega conterra’ l’indicazione delle modalita’ di versamento a cui l’azienda dovra’ attenersi.
(3) L’azienda trasmettera’ mensilmente l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
art. 45
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo Iii – Classificazione Del Personale – Declaratorie
TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
DECLARATORIE
(1) I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali di cui due relativi alla categoria Quadri ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.
Area Quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. 1130 dell’1 luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilita’ gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuita’, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, e’ affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilita’ loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilita’ di unita’ aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessita’ organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilita’ ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali e’ richiesta una particolare competenza professionale.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacita’ professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilita’ di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacita’ tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
Livello sesto Super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacita’ tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessita’.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attivita’ che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attivita’ anche con macchine gia’ attrezzate.
art. 46
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all’esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell’Unione europea e dell’area del Mediterraneo ed alla necessita’ di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle Parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza relativa alla Parte Normativa. Tale Commissione elaborera’, conseguentemente, anche indirizzi per la definizione dei contenuti delle attivita’ formative destinate agli apprendisti.
art. 47
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) L’inquadramento dei lavoratori e’ effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, laddove espressamente indicati, come risultano dalla classificazione del personale riportata nella Parte Speciale del presente contratto distinta per ciascun comparto.
(2) Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l’inquadramento sara’ esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali ed in caso di mancata soluzione la questione sara’ demandata alle rispettive Organizzazioni nazionali.
(3) Salvo le materie espressamente modificate dal presente contratto, la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel contratto di lavoro 16 marzo 1972 per le aziende alberghiere, nel contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1970 per le aziende pubblici esercizi, nel contratto nazionale di lavoro 14 giugno 1971 per le imprese di viaggi e turismo, nel contratto nazionale di lavoro 26 giugno 1974 per gli stabilimenti balneari, nonche’ nei rispettivi contratti nazionali di lavoro precedenti per i relativi periodi in vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie (All. P al CCNL Turismo 30 maggio 1991).
(4) I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero contratto.
(5) La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nei contratti nazionali di lavoro sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore o emananda.
(6) Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da alberghi diurni e da campeggi si fa riferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti dai precedenti contratti e dalla legge per il personale con mansioni impiegatizie e per il personale con mansioni non impiegatizie, alla classificazione di cui all’allegato P del CCNL Turismo 30 maggio 1991.
(7) Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere l’estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l’automatico e corrispettivo scioglimento delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie e con esse delle aziende rappresentate dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.
art. 48
Turismo – Ccnl Dipendenti – Passaggi di Qualifica
PASSAGGI DI QUALIFICA
(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attivita’ svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
art. 49
Turismo – Ccnl Dipendenti – Mansioni Promiscue
MANSIONI PROMISCUE
(1) In caso di mansioni promiscue si fara’ riferimento all’attivita’ prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
art. 50
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo IV – Mercato Del Lavoro
TITOLO IV
MERCATO DEL LAVORO
PREMESSA
Le Parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
– il settore turistico e’ contrassegnato da ampia mobilita’ professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali;
– la professionalita’ degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacita’ competitiva sui mercati internazionali;
– le caratteristiche strutturali delle attivita’ turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato;
– la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell’attivita’ turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela;
– le recenti norme prevedono una attribuzione alle regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversita’ territoriali dovute anche a fattori istituzionali;
– la libera circolazione della manodopera, nell’ambito dei Paesi della Unione europea e con i Paesi limitrofi, sara’ sempre piu’ un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo;
condividono l’obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalita’ esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalita’.
Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, puo’ essere svolto dagli Enti bilaterali.
In questo quadro, le Parti, preso atto dell’evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunita’ di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori:
– riconoscono concordemente la necessita’ di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l’espansione dei livelli occupazionali, nonche’ la creazione di nuove occasioni di impiego;
– ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli Enti bilaterali la sede idonea per l’esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative;
– concordano che la rete degli Enti bilaterali e dei centri di servizio possa agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Conseguentemente, le Parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunita’ professionali, promuovere le professionalita’ dei lavoratori, agevolarne la mobilita’ e la permanenza nel settore.
A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall’Ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli Enti bilaterali del turismo, che sara’ attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi).
Le Parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sara’ attivato dalla rete degli Enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilita’ di disciplinare la materia con un apposito accordo.
CAPO I
APPRENDISTATO
Le Parti, esaminata la evoluzione della disciplina legale dell’apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessita’ di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l’apprendistato e convengono di affidare alla Commissione paritetica di cui all’articolo 46 il compito di definire i contenuti delle attivita’ formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalita’ di svolgimento della formazione piu’ idonee alle caratteristiche del settore.
In questo quadro, le Parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attivita’ formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
———-
ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA
(1) Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di eta’ non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento del Consiglio n. 2081 del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di eta’ di cui al presente comma sono elevati di due anni.
(2) Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.
art. 51
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) L’aspirante apprendista deve essere in possesso:
– del certificato comprovante l’adempimento dell’obbligo scolastico;
– del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell’apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
– del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.
(2) Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovra’ precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
art. 52
Turismo – Ccnl Dipendenti – Durata e Qualifiche dell’apprendistato
DURATA E QUALIFICHE DELL’APPRENDISTATO
(1) La durata del rapporto di apprendistato e’ graduata in relazione alla qualifiche da conseguire, con le seguenti modalita’.
------------------------- LIVELLI DI DURATA INQUADRAMENTO IN MESI ------------------------- III 48 IV 36 V 36 VI S 24 VI 18 -------------------------
(2) Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche nelle Parti Speciali del presente contratto.
(3) La contrattazione integrativa puo’ stabilire una durata maggiore.
(4) Per gli apprendisti assunti prima del 22 gennaio 1999 valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.
(5) Per le agenzie di viaggio si applicano le disposizioni in materia di maggiore durata previste nella Parte Speciale.
(6) In relazione alla possibilita’ di svolgere l’apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al terzo livello, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori.
(7) Lo svolgimento dell’apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al sesto livello, e’ consentito esclusivamente per le seguenti qualifiche:
– cameriera ai piani, villaggi turistici, camping;
– commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, self service;
– facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
– bagnino;
– guardiano notturno;
– sorvegliante di ingresso;
– ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.
(8) In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, e’ comunque consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in piu’ stagioni, nell’ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro comunque ricompresa in un periodo di quarantotto mesi di calendario.
art. 53
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I periodi di servizio prestato in qualita’ di apprendista presso piu’ datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purche’ non separati da interruzioni superiori ad un anno e purche’ si riferiscano alle stesse attivita’. Ai fini della idoneita’ o meno dell’apprendista alla qualifica professionale che ha formato oggetto dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge.
art. 54
Turismo – Ccnl Dipendenti – Periodo Di Prova
PERIODO DI PROVA
(1) La durata del periodo di prova per gli apprendisti e’ fissata in venticinque giorni di effettiva presenza al lavoro.
(2) Durante il periodo di prova e’ reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
art. 55
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il numero di apprendisti nelle singole imprese non potra’ superare la proporzione di un apprendista ogni due lavoratori qualificati, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non e’ ammesso. Le frazioni di unita’ si computano per intero.
(2) L’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di due, puo’ assumere apprendisti in numero non superiore a due.
art. 56
Turismo – Ccnl Dipendenti – Orario Di Lavoro
ORARIO DI LAVORO
(1) Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge n. 25 del 1955, e’ vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore ventidue e le ore sei.
(2) L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
art. 57
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) L’impegno formativo dell’apprendista e’ graduato in relazione all’eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalita’, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali.
-------------------------------------------------------------------- TITOLO DI STUDIO ORE DI FORMAZIONE -------------------------------------------------------------------- Scuola dell'obbligo ........................................... 120 Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore .... 100 Diploma universitario e diploma di laurea ...................... 80 --------------------------------------------------------------------
(2) La contrattazione integrativa territoriale puo’ stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalita’ di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attivita’.
(3) Le attivita’ formative svolte presso piu’ datori di lavoro, cosi’ come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
(4) I nominativi degli apprendisti che partecipano alle attivita’ formative organizzate dal sistema degli Enti bilaterali saranno registrati nella banca dati per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
art. 58
Turismo – Ccnl Dipendenti – Obblighi Del Datore Di Lavoro
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(1) Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perche’ possa conseguire la capacita’ di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo ne’ in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale e’ stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicita’ non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne, l’informativa sara’ fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la potesta’ dei genitori.
(2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attivita’ nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista e’ addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attivita’ non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.
art. 59
Turismo – Ccnl Dipendenti – Obblighi Dell’apprendista
OBBLIGHI DELL’APPRENDISTA
(1) L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduita’ e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purche’ questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
(2) L’apprendista e’ tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
art. 60
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si era svolto l’apprendistato.
(2) La conferma in servizio o, in alternativa, la conclusione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, dovranno essere comunicate nel rispetto dei termini di preavviso.
(3) Qualora, alla scadenza del periodo di apprendistato, un apprendista non venga confermato in servizio, il datore di lavoro non potra’ assumere, nell’anno successivo, un altro apprendista in sua sostituzione.
(4) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
(5) I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
art. 61
Turismo – Ccnl Dipendenti – Conclusione Del Rapporto
CONCLUSIONE DEL RAPPORTO
(1) Il rapporto di apprendistato si estingue con l’esito positivo delle prove di idoneita’ previste dall’articolo 18, della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 e comunque con la scadenza del termine della durata complessiva dell’apprendistato, salvo il minor periodo di cui all’articolo 53 per i casi in esso contemplati.
(2) Agli effetti di quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto in ogni caso di essere ammessi a sostenere le prove di idoneita’ gli apprendisti dei pubblici esercizi e degli alberghi diurni che abbiano compiuto i diciotto anni di eta’ ed i due anni di addestramento pratico.
(3) Le modalita’ di esecuzione delle prove pratiche saranno concordate tra le Organizzazioni sindacali provinciali interessate e gli Enti e Uffici preposti all’istruzione professionale.
(4) Il datore di lavoro e’ tenuto a comunicare entro dieci giorni al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuite la qualifica, nonche’ i nominativi di quelli che, avendo compiuto il diciottesimo anno di eta’ ed effettuato un biennio di addestramento pratico nei pubblici esercizi ed alberghi diurni, o avendo comunque compiuto l’intero periodo di apprendistato previsto dal presente contratto, non abbiano conseguito la qualifica.
(5) Il datore di lavoro e’ tenuto a comunicare all’Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
art. 62
Turismo – Ccnl Dipendenti – Retribuzione Degli Apprendisti
RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI
(1) La retribuzione degli apprendisti e’ determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
I anno: 75%;
II anno: 80%;
III anno: 85%;
IV anno: 90%.
art. 63
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per quanto non previsto dal presente Capo in materia di apprendistato e di istruzione professionale valgono le norme del presente contratto nonche’ le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si incontreranno per decidere le modalita’ di armonizzazione delle norme concernenti i contratti di formazione e lavoro ed i contratti di apprendistato con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge n. 196 del 1997 e dell’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni.
art. 64
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo II – Contratti di Formazione e Lavoro
CAPO II
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
(1) Salvo quanto diversamente contrattato a livello territoriale o aziendale, le Parti convengono quanto segue.
(2) Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalita’ elevate e’ consentito per il conseguimento delle professionalita’ corrispondenti al terzo livello di inquadramento ed ai livelli superiori ed ha una durata di ventiquattro mesi. Detti contratti devono prevedere una formazione pari a centotrenta ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
(3) Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalita’ intermedie e’ consentito per il conseguimento delle professionalita’ corrispondenti al quarto e quinto livello di inquadramento (per il comparto alberghi, e’ consentito anche per il livello sesto Super) ed ha una durata di ventiquattro mesi. Detti contratti devono prevedere una formazione pari a ottanta ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
(4) Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita’ professionali al contesto produttivo ed organizzativo ha una durata di dodici mesi e deve prevedere una formazione pari a venti ore relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, nonche’ alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. La stipula di tale contratto e’ consentita per il conseguimento di tutte le professionalita’ ad eccezione di quelle corrispondenti ai livelli sesto Super e settimo, ferme restando le ulteriori eccezioni previste per i singoli comparti (per il comparto alberghi, e’ consentito anche per il livello sesto Super).
(5) Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto stabilito dai progetti formativi non vengono retribuite.
(6) Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilita’ del termine finale per un periodo di durata pari alla effettiva sospensione, unicamente nei casi in cui l’INPS riconosce il diritto alla proroga dei benefici contributivi.
(7) Lo svolgimento del rapporto di formazione e lavoro e’ disciplinato in base ai seguenti criteri:
Per il CFL mirato all’acquisizione di professionalita’ elevate:
------------------------------------------------- LIVELLI LIVELLI ORE DURATA IN INIZIALI FINALI FORMAZIONE MESI ------------------------------------------------- I B 130 24 II I 130 24 III II 130 24 IV III 130 24 -------------------------------------------------
Per il CFL mirato all’acquisizione di professionalita’ intermedie:
------------------------------------------------- LIVELLI LIVELLI ORE DURATA IN INIZIALI FINALI FORMAZIONE MESI ------------------------------------------------- V IV 80 24 VI S (*) V 80 24 VI (**) V 80 24 VI (*) VI S 80 24 -------------------------------------------------
(*) Solo alberghi.
(**) Esclusi alberghi.
———-
Per il CFL mirato ad agevolare l’inserimento professionale:
------------------------------------------------- LIVELLI LIVELLI ORE DURATA IN INIZIALI FINALI FORMAZIONE MESI ------------------------------------------------- I B 20 12 II I 20 12 III II 20 12 IV III 20 12 V IV 20 12 VI S V 20 12 VI (*) VI S 20 12 VII VI 20 12 -------------------------------------------------
(*) Solo alberghi.
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(8) Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione da parte della competente autorita’ pubblica e’ definito dagli Enti bilaterali, dai Centri di servizio o dalla contrattazione integrativa.
(9) In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi e’ consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili in materia di eta’, ore di formazione, durata, retribuzione e livello di inquadramento.
(10) La formazione sara’ normalmente impartita dal personale qualificato o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per l’apprendimento del processo produttivo e delle mansioni cui il lavoratore viene avviato. La formazione teorica potra’ essere assicurata, su richiesta del datore di lavoro, per il tramite degli Enti bilaterali.
(11) Tre mesi prima della scadenza del rapporto formativo l’azienda comunichera’ al lavoratore l’esito della formazione stessa.
(12) I singoli rapporti di lavoro dovranno essere instaurati, ove i tempi di assunzione non siano pianificati diversamente, entro tre mesi dall’accertamento di conformita’.
(13) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all’allegato B.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, stabiliscono sin d’ora che, in caso di abrogazione del comma 7, dell’articolo 16 del decreto legge n. 299 del 1994, convertito in legge n. 451 del 1994, saranno automaticamente riattivate le procedure gia’ previste dalla contrattazione integrativa in materia di contratti di formazione e lavoro.
Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali saranno trasferite ai Centri di servizio di cui all’articolo 14 del presente contratto.
art. 65
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo III – Contratto a Tempo Parziale
CAPO III
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale e’ considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
(2) Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
(3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilita’ della forza lavoro in rapporto ai flussi di attivita’ nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche gia’ occupati.
(4) In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e’ consentita l’assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell’azienda. Tale contratto a tempo determinato sara’ stipulato ai sensi dell’articolo 23, comma 1 della legge n. 56 del 1987, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 77 del presente contratto. Il rapporto di lavoro part time temporaneo cosi’ articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo articolo 66.
(5) L’assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza con le seguenti modalita’:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’articolo 90 per il personale a tempo pieno;
b) verticale: con prestazioni di attivita’ a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalita’ di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lettere a) e b).
art. 66
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovra’ risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
– il periodo di prova per i nuovi assunti;
– la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalita’.
– il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalita’ all’entita’ della prestazione lavorativa;
– tutte le altre condizioni di impiego.
(2) La prestazione individuale sara’ fissata tra datore di lavoro e lavoratore entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 15 a 28 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 64 a 124 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1352 ore.
(3) La contrattazione integrativa puo’ stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.
(4) In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalita’ di programmazione flessibile dell’orario di lavoro che si concretano nella possibilita’ di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonche’ identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
(5) Sono fatte salve le condizioni aziendali in atto.
art. 67
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il rapporto a tempo parziale sara’ disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarieta’ di entrambe le Parti;
b) reversibilita’ della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarieta’ delle Parti;
c) priorita’ nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori gia’ in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilita’ delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, e’ comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 130 ore annue, salvo comprovati impedimenti.
(3) Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
(4) Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
(5) In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverra’, in via forfettaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del 30%.
art. 68
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La corretta applicazione dei principi suddetti costituira’ oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificita’ del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell’istituto dei permessi retribuiti.
art. 69
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente Capo.
Dichiarazione a verbale
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che in materia di lavoro a tempo parziale, con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali adeguate, che rispondono alle esigenze del settore.
Le Parti, in considerazione delle modifiche del quadro legislativo intervenute dopo il 22 gennaio 1999, si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2001 per esaminare la disciplina legislativa intervenuta al fine di concordare le opportune integrazioni ed armonizzazioni del testo contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinche’, nell’ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all’obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
art. 70
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo IV – Contratti A Termine e Aziende di Stagione
CAPO IV
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
(1) Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, e’ tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella Parte Speciale del presente contratto.
(2) L’apposizione del termine e’ priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non e’ tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.
art. 71
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230 e del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, e’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro per le attivita’ svolte in colonie montane, marine e curative e attivita’ esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattivita’ non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.
art. 72
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dall’articolo 9- bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, i lavoratori che abbiano prestato attivita’ lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall’articolo 8-bis, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volonta’ di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
(2) Resta ferma la facolta’ prevista dal comma 5, dell’articolo 15, della legge n. 264 del 1949 per il datore di lavoro di rifiutare l’assunzione di quei lavoratori inviati dall’Ufficio di collocamento, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.
art. 73
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziche’ al trattamento economico di cui all’articolo 104, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
(2) I congedi di conguaglio di cui all’articolo 95 nonche’ i permessi non goduti di cui all’articolo 91 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
(3) Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e quattordicesima mensilita’ terra’ conto dell’intera diversa durata del rapporto e la eventuale frazione di mese dara’ luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un dodicesimo delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.
(4) E’ comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine rapporto.
(5) Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo e’ tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali. A tal fine, sara’ istituita un’apposita Commissione paritetica.
Nota a verbale
Le Parti prendono atto del parere favorevole espresso da INPS e INAIL (All. G) relativamente all’attuazione del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Le Parti tenuto conto delle specifiche soluzioni normative adottate per i lavoratori stagionali e in relazione agli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di prestazioni di disoccupazione erogate dall’INPS, si impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche al fine di favorire la corretta e migliore applicazione delle prescrizioni legislative rispetto alla disciplina contrattuale nel suo complesso. Sulla base di tale esame da espletare entro il 30 giugno 1991 verranno attuate le piu’ opportune iniziative.
art. 74
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Lavoro Extra e di Surroga
CAPO V
LAVORO EXTRA E DI SURROGA
(1) Ai sensi del comma 3, dell’articolo 23, della legge n. 56 del 1987, e’ consentita l’assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi:
– banquetting;
– esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonche’ eventi similari.
(2) La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo e’ demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali.
(3) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sara’ detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sara’ pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l’eccedenza andra’ ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.
(4) In mancanza della disciplina di cui al comma 2, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore e’ fissato, per il primo biennio di validita’ contrattuale, nella seguente misura:
-------------------------------------------- LIVELLI DAL DAL DAL 01.01.99 01.01.2000 01.01.2001 -------------------------------------------- IV 17.875 18.486 19.402 V 17.038 17.623 18.500 VI S 16.311 16.867 17.700 VI 16.089 16.640 17.467 VII 15.083 15.598 16.371 --------------------------------------------
Il compenso orario qui definito e’ comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilita’, nonche’ di trattamento di fine rapporto.
(5) Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20%.
(6) Le imprese comunicheranno al Centro di servizio – quadrimestralmente – gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di lavoratori extra.
(7) Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola – anche meccanografico – come previsto dal Testo unico 20 giugno 1965, n. 1124. Le Parti richiedono al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di ribadire le istruzioni gia’ impartite in proposito.
(8) Ai fini dell’impiego di detto personale dovra’ essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.
art. 75
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo VI – Lavoro Temporaneo e Contratti a Tempo Determinato
CAPO VI
LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Le Parti si danno atto che l’evoluzione della disciplina legale sul lavoro temporaneo e le conseguenti regolamentazioni di seguito definite su tale istituto e sul lavoro a tempo determinato ivi comprese le soluzioni legate alla definizione di qualifiche ad esiguo contenuto professionale e le eventuali ulteriori determinazioni da definire nella contrattazione di secondo livello costituiscono un quadro normativo complessivamente finalizzato ed idoneo a favorire un piu’ appropriato e fisiologico utilizzo del lavoro extra e di surroga di cui all’articolo 74 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed all’articolo 54, comma 4, della legge n. 448 del 1998, nonche’ a riferire il ricorso alle forme di appalto nei limiti della legge con particolare riferimento a funzioni e figure professionali tipiche delle imprese turistiche.
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CASI DI AMMISSIBILITA’
(1) Il ricorso al contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 1, della legge n. 56 del 1987 ed al contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, ai sensi e per gli effetti del comma 2, lettera a), dell’articolo 1, della legge n. 196 del 1997, e’ consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee dell’attivita’ dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell’attivita’ dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle gia’ previste dall’articolo 1, lettera b), della legge n. 230 del 1962;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione.
(2) Restano confermate tutte le ulteriori ipotesi in cui la legge e/o la contrattazione collettiva ammettono il ricorso al lavoro a tempo determinato ed al lavoro temporaneo. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1995 e di cui alla legge n. 598 del 1979.
(3) La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore ad un mese e’ subordinata alla preventiva verifica della disponibilita’ dei lavoratori con la stessa qualifica nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2, legge n. 56 del 1987 e che abbiano manifestato la volonta’ di esercitare il diritto di precedenza.
(4) Nei casi di cui alle lettere a), b), d), il contratto a tempo determinato non potra’ essere stipulato per una durata superiore a 6 mesi.
(5) Ulteriori ipotesi e maggiori durate potranno essere definite dalla contrattazione integrativa.
art. 76
Turismo – Ccnl Dipendenti – Individuazione Qualifiche
INDIVIDUAZIONE QUALIFICHE
(1) Ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell’articolo 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196 e’ consentito lo svolgimento di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate ai livelli sesto Super e superiori della classificazione del personale di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro Turismo, nonche’ per le seguenti ulteriori qualifiche inquadrate al sesto livello:
– cameriera ai piani, villaggi turistici, camping;
– commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, self service;
– facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
– bagnino;
– guardiano notturno;
– sorvegliante di ingresso;
– ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.
art. 77
Turismo – Ccnl Dipendenti – Percentuale Di Lavoratori Assumibili
PERCENTUALE DI LAVORATORI ASSUMIBILI
(1) Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato e con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di cui alle lettere a), b), d), e), dell’art. 75 non potra’ essere superiore, in ciascuna unita’ produttiva, ai seguenti limiti:
---------------------------------------------- BASE DI COMPUTO LAVORATORI ASSUMIBILI ---------------------------------------------- da 0 a 4 4 unita' da 5 a 9 5 unita' da 10 a 25 6 unita' da 26 a 35 7 unita' da 36 a 50 10 unita' ----------------------------------------------
(2) Nelle unita’ produttive con oltre cinquanta dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine e con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, di cui alle lettere a), b), d), e), non potra’ superare complessivamente il 22%, di cui non piu’ del 17% per ciascuna fattispecie.
(3) La base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi del presente articolo e’ costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unita’ si computano per intero.
(4) Nelle imprese stagionali, attesa la loro particolarita’, la base di computo e’, in via convenzionale, costituita dal numero dei lavoratori occupati all’atto della attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo.
(5) La contrattazione integrativa puo’ stabilire percentuali maggiori, con particolare attenzione ai casi di nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni, ecc., anche in considerazione del contributo conseguentemente apportato allo sviluppo di nuova occupazione.
art. 78
Turismo – Ccnl Dipendenti – Informazione
INFORMAZIONE
(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli Enti bilaterali in tema di ausilio all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l’impresa che ricorra ai contratti di cui all’articolo 75 comunica alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita’ di stipulare il contratto, l’impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) il numero ed i motivi del ricorso ai contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, entro i cinque giorni successivi;
c) entro il 20 febbraio di ogni anno, anche per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro cui aderisca o conferisca mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi e dei contratti a tempo determinato stipulati nell’anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione di cui alla precedente lettera c) sara’ inviata anche all’Ente bilaterale. Al fine di evitare l’aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l’Ente bilaterale territoriale potra’ attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
(3) All’atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l’impresa dovra’ esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l’impegno all’integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all’assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro (All. A).
art. 79
Turismo – Ccnl Dipendenti – Formazione
FORMAZIONE
(1) L’Ente bilaterale nazionale del settore Turismo potra’ progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei ed a richiedere i relativi finanziamenti. Le Parti richiedono che le iniziative formative promosse dal sistema degli Enti bilaterali possano godere della priorita’ di cui al comma 2, dell’articolo 5, della legge n. 196 del 1997.
art. 80
Turismo – Ccnl Dipendenti – Campo Di Applicazione
CAMPO DI APPLICAZIONE
(1) La nuova disciplina sui contratti a tempo determinato e sul lavoro temporaneo e’ applicabile esclusivamente alle aziende aderenti alle Organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente CCNL.
(2) Al fine di favorire la migliore conoscenza delle norme ed il conseguente utilizzo degli istituti, nonche’ di agevolare le imprese nell’adempimento delle formalita’ amministrative, le suddette organizzazioni attiveranno specifici servizi di assistenza.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in considerazione del carattere di novita’ presentato dalla disciplina del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
art. 81
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo VII – Lavoratori Studenti
CAPO VII
LAVORATORI STUDENTI
(1) Considerata la necessita’ di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, la contrattazione integrativa puo’ prevedere, ai sensi del comma 1 dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987, la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone la eventuale computabilita’ ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonche’ il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo.
art. 82
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo VIII – Contratto di Inserimento
CAPO VIII
CONTRATTO DI INSERIMENTO
(1) In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell’eta’ o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il contratto di formazione e lavoro, si applica per un periodo di dodici mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento.
art. 83
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo IX – Lavoro Ripartito
CAPO IX
LAVORO RIPARTITO
(1) Il contratto di lavoro ripartito e’ il contratto con il quale due o piu’ lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.
(2) Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilita’ per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
(3) Conseguentemente, la retribuzione verra’ corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantita’ di lavoro effettivamente prestato.
(4) I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
(5) Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
(6) Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all’Ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell’anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall’ente stesso.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in considerazione del carattere di novita’ presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
art. 84
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo X – Esclusione Dalle Quote di Riserva
CAPO X
ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
(1) Ai sensi del comma 2, dell’articolo 25, della legge n. 223 del 1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
– le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, 1, 2, 3;
– le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli IV, V, VI, VI S e VII a condizione che abbiano gia’ prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere;
– le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori gia’ occupati alle dipendenze della gestione precedente.
art. 85
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo V – Rapporto Di Lavoro – Instaurazione Del Rapporto Assunzione
TITOLO V
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSUNZIONE
(1) L’assunzione del personale sara’ fatta secondo le norme delle leggi vigenti in materia.
(2) Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione deve rilasciare al lavoratore una documentazione scritta dalla quale risulti la data di assunzione, il livello e la qualifica d’inquadramento, gli elementi della retribuzione, la durata del rapporto nei casi ammessi di contratto a termine, la durata del periodo di prova, le lingue estere di cui sia eventualmente richiesta la conoscenza nonche’ una ricevuta dei documenti ritirati.
(3) All’atto dell’assunzione il lavoratore e’ tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) tessera sanitaria aggiornata, ove prevista dalle leggi;
c) certificato di iscrizione alle liste di collocamento o libretto di lavoro;
d) blocchetto personale dei moduli 01/MS per le denunce INPS, nonche’ modello 101 o dichiarazione fiscale sostitutiva rilasciati dal precedente datore di lavoro;
e) numero di codice fiscale;
e, ove necessari, i seguenti ulteriori documenti:
1) attestato di conoscenza di uno o piu’ lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
2) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
3) certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati.
(4) Il lavoratore e’ tenuto altresi’ a dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e dimora, a notificare immediatamente i successivi mutamenti ed a consegnare lo stato di famiglia nonche’ gli altri documenti necessari per beneficiare dei relativi assegni.
art. 86
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo II – Periodo Di Prova
CAPO II
PERIODO DI PROVA
(1) La durata del periodo di prova dovra’ risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso e’ reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
(2) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potra’ essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
(3) Trascorso il periodo di prova, il personale si intendera’ regolarmente assunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sara’ computato agli effetti dell’anzianita’ di servizio.
art. 87
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La durata del periodo di prova e’ stabilita nelle misure che seguono:
------------------------- LIVELLI PERIODO ------------------------- Quadri A e B 180 giorni I 150 giorni II 75 giorni III 45 giorni IV e V 30 giorni VI S 20 giorni VI e VII 15 giorni -------------------------
(2) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
(3) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia gia’ prestato servizio, superando il periodo di prova, sara’ in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova.
(4) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovra’ rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
art. 88
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo III – Donne E Minori
CAPO III
DONNE E MINORI
(1) Il lavoro delle donne e dei minori e’ tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
art. 89
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificato dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 345 del 1999, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo puo’ essere ridotto, ma non puo’ comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
(2) Ai minori impiegati in attivita’ lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche’, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale puo’ essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
art. 90
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo IV – Orario di Lavoro – Orario Normale Settimanale
CAPO IV
ORARIO DI LAVORO
ORARIO NORMALE SETTIMANALE
(1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo e’ fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella Parte Speciale del presente contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta.
(2) I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
(3) Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all’articolo 1, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 in relazione all’articolo 3, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e cioe’ ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
art. 91
Turismo – Ccnl Dipendenti – Riduzione Dell’orario
RIDUZIONE DELL’ORARIO
(1) Ferma restando la durata dell’orario settimanale normale prevista dall’articolo 90, viene concordata una riduzione dell’orario annuale per alberghi, pubblici esercizi, campeggi, alberghi diurni ed agenzie di viaggi pari a 104 ore.
(2) Per gli stabilimenti balneari la riduzione dell’orario annuale sara’, invece pari a 108 ore.
(3) Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festivita’ religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festivita’ dell’Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle 24 ore di cui al comma 2, dell’articolo 52 del CCNL 8 luglio 1982.
(4) Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attivita’ e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attivita’ produttiva dell’azienda.
(5) Salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera m) e comma 5, lettera i), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalita’ di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un’ora, ne’, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
(6) Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al comma 3, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
(7) I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalita’ sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente.
(8) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma cosi’ ottenuta comportera’ la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonche’ per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verra’ considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 260.
(9) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
(10) Il pagamento dei permessi non goduti entro l’anno di maturazione al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio avverra’ secondo quanto previsto nella Parte Speciale del presente contratto.
art. 92
Turismo – Ccnl Dipendenti – Ripartizione dell’orario di Lavoro Giornaliero
RIPARTIZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
(1) La ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero e’ fissata per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto.
art. 93
Turismo – Ccnl Dipendenti – Distribuzione dell’orario Settimanale
DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE
(1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro e’ fissata per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto.
art. 94
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o piu’ tabelle, con l’indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
art. 95
Turismo – Ccnl Dipendenti – Flessibilita`
FLESSIBILITA’
(1) In relazione alle peculiarita’ del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o piu’ settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo 90 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
(2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 90 non da’ diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 90 non dovra’ darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
(3) Il numero delle settimane per le quali e’ possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell’articolo 90 non potra’ superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’orario di lavoro non potra’ superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite e’ di sei settimane consecutive.
(4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verra’ effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverra’ nei periodi di minore intensita’ produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
(5) Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a dodici e ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 91 e’ elevato a 116 ore.
(6) Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potra’ farsi ricorso per piu’ di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sara’ preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporra’ le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si dara’ comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
(7) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.
art. 96
Turismo – Ccnl Dipendenti – Diverse Regolamentazioni dell’orario Annuo Complessivo
DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL’ORARIO ANNUO COMPLESSIVO
(1) Le Parti convengono sull’obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioe’ attraverso una piu’ adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entita’ necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
(2) Le Parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilita’ delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
(3) Tutto cio’ premesso, le Parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilita’ di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all’intera azienda o Parti di essa, su una o piu’ delle materie concernenti l’utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
(4) I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno – fatte salve le norme di legge, l’orario normale settimanale di riferimento di cui all’articolo 90, nonche’ tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico – superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
(5) In tali accordi, le Parti attiveranno una “banca delle ore” al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l’orario medio annuo.
(6) Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l’orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti – compatibilmente con le condizioni organizzative dell’azienda e con le esigenze del mercato – al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalita’ che saranno definiti in occasione dell’attivazione dei programmi di cui al presente articolo.
(7) Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresi’, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti.
(8) Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 91 e’ elevato a 128 ore.
(9) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.
Dichiarazione a verbale
Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro e’ di pertinenza delle Parti sociali, le Parti concordano che, in caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.
Le Parti si incontreranno per decidere le modalita’ di armonizzazione della disciplina contrattuale concernente l’orario di lavoro con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi della direttiva comunitaria n. 104 del 1993. A tal fine, le Parti richiedono congiuntamente la integrale salvaguardia delle competenze che la stessa direttiva attribuisce alla contrattazione collettiva.
art. 97
Turismo – Ccnl Dipendenti – Orario Di Lavoro Dei Minori
ORARIO DI LAVORO DEI MINORI
(1) L’orario di lavoro degli adolescenti (minori di eta’ compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non puo’ superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
(2) I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz’ora dell’orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
(3) L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli alberghi, nei pubblici esercizi e nei campeggi, nonche’ l’interruzione meridiana di riposo negli stabilimenti balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
(4) L’ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all’articolo 94.
art. 98
Turismo – Ccnl Dipendenti – Recuperi
RECUPERI
(1) E’ ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, purche’ esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
art. 99
Turismo – Ccnl Dipendenti – Intervallo per la Consumazione dei Pasti
INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
(1) E’ demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz’ora ed un massimo di un’ora al giorno.
art. 100
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Notturno
LAVORO NOTTURNO
(1) Il lavoro notturno e’ regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto.
art. 101
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoratori Notturni
LAVORATORI NOTTURNI
(1) A decorrere dall’1 luglio 2001, esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, il periodo notturno, e’ quello specificato per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto agli articoli 201, 252, 289, 383.
(2) L’orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non puo’ superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
(3) I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento piu’ ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
(4) Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l’applicazione degli orari plurisettimanali di cui agli articoli 95 e 96 del presente contratto.
(5) Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
(6) Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneita’ alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalita’ di cui al decreto legislativo n. 532 del 1999, il lavoratore e’ assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
(7) Qualora l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all’articolo 26 del presente contratto.
(8) I contratti integrativi possono definire specifiche modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
(9) Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 532 del 1999.
art. 102
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Straordinario
LAVORO STRAORDINARIO (*)
(1) Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalita’ e non puo’ essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 90 e 95 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
(2) Il lavoro straordinario e’ consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
(3) I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal comma 2 del presente articolo.
(4) Il lavoratore non puo’ compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
———-
(*) Ved. allegato D.
art. 103
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta e’ obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, e’ tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
(2) La liquidazione del lavoro straordinario sara’ effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro e’ stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovra’ essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e servira’ come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
(3) Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al comma 2 la aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto e’ effettuata con mezzi meccanici.
art. 104
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il lavoro straordinario e’ compensato nelle misure e con le modalita’ previste per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le Parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente Capo nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni sindacali territoriali delle Parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente Capo.
art. 105
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Riposo Settimanale
CAPO V
RIPOSO SETTIMANALE
(1) Ai sensi di legge, tutto il personale godra’ di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
(2) Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attivita’ stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilita’, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.
art. 106
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Domenicale
LAVORO DOMENICALE
(1) A partire dall’1 gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verra’ corrisposta una indennita’ in cifra fissa pari al dieci per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
(2) Relativamente al periodo precedente all’entrata in vigore del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, le Parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette prestazioni lavorative domenicali nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva.
(3) Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all’articolo 44 del CCNL 16 febbraio 1987, di seguito riportato.
“In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa la legittimita’ del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attivita’ per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilita’ o ad esigenze tecniche quali, appunto, quelle del settore turistico, le Parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne e’ tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le Parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turismo di una ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale.”
art. 107
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo VI – Festività
CAPO VI
FESTIVITA’
(1) Le festivita’ per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti:
Festivita’ nazionali:
– Anniversario della Liberazione 25 aprile;
– Festa del Lavoro 1 maggio;
– Festa della Repubblica 2 giugno.
Festivita’ infrasettimanali:
– Capodanno 1 gennaio;
– Epifania 6 gennaio;
– Lunedi’ di Pasqua mobile;
– Assunzione 15 agosto;
– Ognissanti 1 novembre;
– Immacolata Concezione 8 dicembre;
– S. Natale 25 dicembre;
– S. Stefano 26 dicembre.
– Patrono della Citta’ —
(2) In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festivita’ suddette verra’ subordinato alle esigenze aziendali.
(3) Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovra’ essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festivita’.
(4) A tutto il personale assente nelle giornate di festivita’, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovra’ essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
(5) Per le festivita’ cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una indennita’ integrativa di quella a carico dell’INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.
(6) Il trattamento di cui al presente articolo non e’ dovuto nei casi di coincidenza delle festivita’ sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
(7) Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festivita’ e’ dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto.
(8) Per il trattamento economico per le festivita’ del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si rinvia alla Parte Speciale del presente contratto.
(9) L’inclusione della festivita’ del 2 giugno nell’elenco di cui al comma 1 del presente articolo decorre dall’anno 2001, giusto quanto previsto dall’articolo 1, della legge 20 novembre 2000, n. 336.
art. 108
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) A partire dall’1 gennaio 1979, il trattamento della Festa della Repubblica 2 giugno, e del giorno della Unita’ nazionale 4 novembre, dichiarate non piu’ festive agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54 e’ quello previsto dai commi seguenti.
(2) Al lavoratore chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verra’ subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sara’ data al lavoratore con congruo anticipo.
(3) Nessuna detrazione sara’ effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio in una delle suddette giornate.
(4) Al lavoratore assente nelle stesse giornate per riposo settimanale dovra’ essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
(5) Al lavoratore assente nelle suddette giornate per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli istituti assicuratori in materia di festivita’ soppresse, dovra’ essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente contratto nazionale di lavoro, la integrazione delle indennita’ corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera.
(6) Per il personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si fa rinvio alla Parte Speciale del presente contratto.
(7) Con decorrenza dall’anno 2001 il trattamento di cui al presente articolo non si applica alla Festa della Repubblica (2 giugno), ripristinato come giorno festivo ai sensi dell’articolo 1, della legge 20 novembre 2000, n. 336.
art. 109
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo VII – Ferie
CAPO VII
FERIE
(1) Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nelle misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.
(2) Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festivita’ nazionali e infrasettimanali, di cui all’articolo 107, le giornate non piu’ festive agli effetti civili di cui all’articolo 108, conseguentemente il periodo di ferie sara’ prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festivita’ nazionali ed infrasettimanali e le giornate non piu’ festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e del computo delle ferie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. I lavoratori che all’1 luglio 1978 godevano di un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti contratti nazionali di lavoro conservano le condizioni di miglior favore.
art. 110
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il turno delle ferie non potra’ avere inizio dal giorno di riposo ne’ da quello stabilito per l’eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.
(2) Il periodo di ferie non e’ di norma frazionabile.
(3) Diversi e piu’ funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.
(4) L’epoca delle ferie e’ stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.
art. 111
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Al personale e’ dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamente previsto nella Parte Speciale del presente contratto.
(2) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennita’ e’ dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
(3) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma cosi’ ottenuta comportera’ la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonche’ per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verra’ considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 260.
(4) Resta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine, all’articolo 73.
(5) Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianita’ di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternita’, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonche’ per malattia od infortunio.
(6) Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
(7) Il personale che rimane nell’azienda e’ tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
(8) L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
(9) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potra’ richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresi’, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
art. 112
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per i casi di prolungamento delle ferie o sospensione dell’attivita’ aziendale previsti per le aziende alberghiere e per i campeggi, si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Speciale del presente contratto rispettivamente agli articoli 204 e 255.
art. 113
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo VIII – Permessi E Congedi – Congedo Per Matrimonio
CAPO VIII
PERMESSI E CONGEDI
CONGEDO PER MATRIMONIO
(1) Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio.
(2) La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno dieci giorni di anticipo.
(3) Il datore di lavoro dovra’ concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
(4) Il personale ha l’obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell’avvenuta celebrazione.
(5) Il lavoratore potra’ richiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.
art. 114
Turismo – Ccnl Dipendenti – Congedo Per Motivi Familiari
CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI
(1) In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinita’, nonche’ nei casi di gravi calamita’, il lavoratore avra’ diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sara’ strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell’evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potra’ essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
(2) In altri casi di forza maggiore il lavoratore potra’ usufruire di congedi retribuiti deducibili dalla ferie annuali.
(3) In casi speciali e giustificati il lavoratore potra’ usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.
art. 115
Turismo – Ccnl Dipendenti – Permessi Per Elezioni
PERMESSI PER ELEZIONI
(1) Ai sensi dell’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche’, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
(2) I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita’ lavorativa.
art. 116
Turismo – Ccnl Dipendenti – Permessi per Lavoratori Studenti – Diritto allo Studio
PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI – DIRITTO ALLO STUDIO
(1) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore turistico le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86.
(2) I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di centocinquanta ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unita’ produttiva che sara’ determinato all’inizio di ogni triennio – a decorrere dall’1 ottobre 1978 – moltiplicando le centocinquanta ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unita’ produttiva a tale data.
(3) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unita’ produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
(4) In ogni unita’ produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attivita’.
(5) Il lavoratore che chiedera’ di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovra’ specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovra’ comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
(6) A tal fine il lavoratore interessato dovra’ presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalita’ che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
(7) Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, la direzione aziendale d’accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell’azienda e fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 3 e 5, provvedera’ a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali: eta’, anzianita’ di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
(8) I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore lavorative.
(9) Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di cinquanta dipendenti.
(10) E’ demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni piu’ opportune affinche’ dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalita’ di cui al comma 1, favoriscano la acquisizione di piu’ elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell’attivita’ turistica.
(11) Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi aziendali vigenti alla data di stipula del presente contratto non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.
art. 117
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo IX – Norme Di Comportamento – Doveri Del Lavoratore
CAPO IX
NORME DI COMPORTAMENTO
DOVERI DEL LAVORATORE
(1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attivita’, ed in particolare:
a) osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalita’ prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduita’ e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto, nonche’ le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
c) conservare la piu’ assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda;
d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell’azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attivita’ ne’ assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;
e) usare modi cortesi con il pubblico;
f) non ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
art. 118
Turismo – Ccnl Dipendenti – Sanzioni Disciplinari
SANZIONI DISCIPLINARI
(1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravita’ con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
(2) Nessun provvedimento disciplinare piu’ grave del rimprovero verbale potra’ essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
(3) La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sara’ fatta mediante comunicazione scritta nella quale sara’ indicato il termine entro cui il lavoratore potra’ presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potra’ essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
(4) La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze.
(5) Il lavoratore potra’ farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
(6) L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovra’ essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
(7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per piu’ giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduita’ oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
(8) Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non e’ dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.
(9) Normalmente il rimprovero scritto e’ applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravita’ potra’ farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
(10) L’importo delle multe sara’ devoluto ad un centro di ricerca sociale da stabilirsi.
(11) Non puo’ tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
(12) Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli puo’ avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
(13) Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all’impresa nei limiti ad esso imputabili.
art. 119
Turismo – Ccnl Dipendenti – Assenze Non Giustificate
ASSENZE NON GIUSTIFICATE
(1) Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l’onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.
(2) Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potra’ essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l’importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l’importo del dieci per cento della retribuzione non corrisposta.
art. 120
Turismo – Ccnl Dipendenti – Divieto Di Accettazione delle Mance
DIVIETO DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE
(1) Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potra’ essere punito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 118.
art. 121
Turismo – Ccnl Dipendenti – Consegne e Rotture
CONSEGNE E ROTTURE
(1) Il personale e’ responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovra’ custodire detto materiale, conservarlo ed usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.
(2) Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale non potra’ rifiutarsi.
(3) In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili e’ dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi negli accordi integrativi territoriali.
(4) Nessuna trattenuta preventiva potra’ essere fatta a tale titolo dal datore di lavoro. Le trattenute saranno effettuate posteriormente all’accertamento del danno.
art. 122
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il datore di lavoro e’ tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilita’ di rottura o deterioramento del materiale specialmente se pregiato.
(2) In particolare egli fornira’ al personale che prende in consegna il materiale infrangibile un armadio munito di chiusura.
art. 123
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle sanzioni contrattuali e di legge, il personale e’ tenuto all’immediato risarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha facolta’ di esercitare il diritto di ritenzione sulle somme che dovessero essere dovute all’interessato a qualsiasi titolo.
(2) In caso di furto a opera di terzi il personale e’ tenuto a darne tempestiva comunicazione all’azienda, dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.
art. 124
Turismo – Ccnl Dipendenti – Corredo – Abiti di Servizio
CORREDO – ABITI DI SERVIZIO
(1) Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, diverse da quelle tradizionali di cui all’articolo 98 del CCNL 14 luglio 1976, la spesa relativa e’ a carico del datore di lavoro.
(2) Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.
(3) Il datore di lavoro dovra’ provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l’uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
(4) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d’opera e’ tenuto alla sostituzione o al rimborso.
(5) Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
art. 125
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo X – Norme Specifiche Per L’area Quadri – Disposizioni Generali
CAPO X
NORME SPECIFICHE PER L’AREA QUADRI
DISPOSIZIONI GENERALI
(1) Per quanto non espressamente disposto nel presente Capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
(2) Le Parti concordano che con l’individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica Quadro e con la presente disciplina per tale personale, e’ stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
art. 126
Turismo – Ccnl Dipendenti – Assistenza Sanitaria Integrativa
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
(1) I Quadri del settore Turismo devono essere iscritti alla Cassa di assistenza sanitaria istituita per i Quadri del settore terziario (Qu.A.S.).
Dichiarazione a verbale
Le Parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Qu.A.S. dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilita’, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvedera’ a effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’attuale assetto della Cassa. Lo studio cosi’ realizzato sara’ sottoposto alla valutazione delle Parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
art. 127
Turismo – Ccnl Dipendenti – Indennita` Di Funzione
INDENNITA’ DI FUNZIONE
(1) Ai Quadri e’ riconosciuta, a decorrere dall’1 gennaio 1997, un’indennita’ di funzione mensile, assorbibile fino a concorrenza dai trattamenti economici individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente, nelle seguenti misure:
– categoria A … Lit. 90.000;
– categoria B … Lit. 80.000.
art. 128
Turismo – Ccnl Dipendenti – Formazione ed Aggiornamento
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
(1) Ai fini di valorizzare l’apporto professionale dei quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento professionale.
art. 129
Turismo – Ccnl Dipendenti – Responsabilità Civile
RESPONSABILITA’ CIVILE
(1) Il datore di lavoro e’ tenuto ad assicurare il quadro contro di rischio di responsabilita’ civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
art. 130
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo VI – Trattamento Economico – Elementi della Retribuzione
TITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
(1) Di norma, la retribuzione del lavoratore e’ distinta nelle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui all’articolo 134 comprensiva dell’indennita’ di caro pane prevista dalla legge;
b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle Parti Generale e Speciale del presente contratto;
c) indennita’ di contingenza (All. C);
d) eventuali scatti di anzianita’ nelle misure e con le modalita’ previste sia nella parte generale che in quella relativa a ciascun comparto del presente contratto.
(2) Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione e’ costituita di norma, dalla percentuale di servizio secondo le misure e le modalita’ previste nella Parte Speciale.
(3) A decorrere dall’1 gennaio 1995, l’importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell’Accordo interconfederale 31 luglio 1992 e’ conglobato nella indennita’ di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, cosi’ come modificata dalla legge n. 91/1990.
(4) Conseguentemente, alla data dell’1 gennaio 1995, l’importo della indennita’ di contingenza spettante al personale qualificato alla data dell’1 novembre 1991 sara’ aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.
art. 131
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base nazionale rientra nella competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti, salvo quanto espressamente demandato alle Associazioni territoriali ed alla contrattazione integrativa aziendale.
art. 132
Turismo – Ccnl Dipendenti – Determinazione della Retribuzione Giornaliera
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA
(1) La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per ventisei.
(2) Tale indice e’ valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite.
art. 133
Turismo – Ccnl Dipendenti – Determinazione della Retribuzione Oraria
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
(1) La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:
– 192 per il personale con orario normale di quarantacinque ore settimanali;
– 190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali;
– 172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.
art. 134
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo II – Paga Base Nazionale
CAPO II
PAGA BASE NAZIONALE
(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro l’1 gennaio 2001 con le gradualita’ e le decorrenze sottoindicate:
--------------------------------------------------- DECORRENZA LIV. PAR. ---------------------------------- 01.01.99 01.01.2000 01.01.2001 --------------------------------------------------- Personale qualificato --------------------------------------------------- A 270 1.870.551 1.920.426 1.970.301 B 240 1.664.461 1.710.545 1.756.628 I 213 1.479.478 1.522.644 1.565.811 II 183 1.273.389 1.312.764 1.352.139 III 165 1.149.677 1.186.718 1.223.760 IV 148 1.033.000 1.068.000 1.103.000 V 130 909.580 942.539 975.497 VI Super 120 840.689 872.189 903.689 VI 116 813.424 844.633 875.841 VII 100 703.491 732.657 761.824 --------------------------------------------------- Personale qualificato minore di 18 anni --------------------------------------------------- IV 981.350 1.014.600 1.047.850 V 864.101 895.412 926.722 VI Super 798.655 828.580 858.505 VI 772.753 802.401 832.049 VII 668.316 696.025 723.733 --------------------------------------------------- Personale qualificato minore di 16 anni --------------------------------------------------- IV 929.700 961.200 992.700 V 818.621 848.284 877.946 VI Super 756.620 784.970 813.320 VI 732.083 760.170 788.258 VII 633.142 659.392 685.642 ---------------------------------------------------
(2) Per il personale delle aziende minori, degli alberghi, dei campeggi e delle agenzie di viaggio, nonche’ per quello dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio ai valori previsti per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto.
(3) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 62 del presente contratto.
(4) La paga base nazionale sopra riportata e’ comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
– all’articolo 65 del CCNL 14 luglio 1976 per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi;
– all’articolo 40 del CCNL 9 febbraio 1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari;
– nella terza parte dell’Accordo di rinnovo del 14 luglio 1977 per i dipendenti da imprese di viaggi e turismo;
– indennita’ di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;
– elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e 87 del CCNL 10 aprile 1979.
art. 135
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo III – Contingenza
CAPO III
CONTINGENZA
(1) L’indennita’ di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua corresponsione, salvo quanto diversamente previsto nella Parte Speciale del presente contratto, e’ regolata sino al 31 gennaio 1986 dagli Accordi allegati in calce al CCNL 6 ottobre 1994 e dall’1 febbraio 1986 dalla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni.
art. 136
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo IV – Corresponsione della Retribuzione
CAPO IV
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
(1) La retribuzione sara’ pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non piu’ tardi della fine del mese con una tolleranza massima di sei giorni.
(2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell’amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al novanta per cento della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi.
(3) Ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 4 le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovra’ essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l’importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
art. 137
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Assorbimenti
CAPO V
ASSORBIMENTI
(1) Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di cui all’articolo 134 non possono essere assorbite da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.
(2) Per quanto riguarda le imprese di viaggi e turismo si fa riferimento inoltre a quanto previsto dall’articolo 406.
art. 138
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo VI – Scatti Di Anzianità
CAPO VI
SCATTI DI ANZIANITA’
(1) A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l’anzianita’ di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa societa’), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal Capo XIV del Titolo XII.
(2) L’anzianita’ utile ai fini della maturazione del primo scatto di anzianita’ e’:
– quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di eta’ per il personale assunto a partire dall’1 giugno 1986;
– quella maturata dall’1 giugno 1986 per il personale di eta’ compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno, in servizio alla data dell’1 giugno 1986;
– quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di eta’ per il personale di eta’ inferiore al diciottesimo anno, in servizio alla stessa data dell’1 giugno 1986;
– quella maturata dal compimento del ventunesimo anno di eta’ per il personale di eta’ superiore al ventunesimo anno, in servizio alla data dell’1 giugno 1986.
(3) Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianita’.
(4) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte Speciale, a partire dall’1 maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
----------------- LIVELLI IMPORTI ----------------- A 79.000 B 76.000 I 73.000 II 70.000 III 67.500 IV 64.000 V 63.000 VI S 60.500 VI 60.000 VII 59.000 -----------------
(5) In occasione della maturazione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati e’ calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
(6) Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l’uno e l’altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
(7) Le modalita’ di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente CCNL sono definite per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto.
art. 139
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Relativamente a quanto stabilito dall’articolo 138 sulla anzianita’ utile ai fini della maturazione del primo scatto per il personale di eta’ superiore a ventuno anni in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, resta confermato, in conformita’ di quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 258, 299 e 301 del CCNL 8 luglio 1982, il riconoscimento del primo scatto a partire:
– dall’1 gennaio 1970 per il personale dipendente dai pubblici esercizi di eta’ pari o superiore a ventuno anni e con anzianita’ di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni dalla data suddetta;
– dall’1 maggio 1974 per il personale dipendente dagli stabilimenti balneari con eta’ superiore a ventuno anni e con anzianita’ di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del 30 aprile 1974;
– dall’1 giugno 1978 per il personale dipendente dagli alberghi diurni con eta’ pari o superiore a ventuno anni e con anzianita’ di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del 30 giugno 1978.
art. 140
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo VII – Mensilità Supplementari – Tredicesima Mensilità
CAPO VII
MENSILITA’ SUPPLEMENTARI
TREDICESIMA MENSILITA’
(1) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verra’ corrisposta una gratifica pari ad una mensilita’ di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianita’, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
(2) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma cosi’ ottenuta comportera’ la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonche’ per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verra’ considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 260.
(3) Dall’ammontare della tredicesima mensilita’ saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso per i soli pubblici esercizi e quanto previsto in materia di integrazione della indennita’ di malattia nella relativa Parte Speciale.
(4) Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sara’ corrisposto alla lavoratrice solamente il venti per cento della gratifica (articolo 30, decreto Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568).
art. 141
Turismo – Ccnl Dipendenti – Quattordicesima Mensilità
QUATTORDICESIMA MENSILITA’
(1) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto, a tutto il personale sara’ corrisposta una mensilita’ della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennita’ di contingenza, eventuali scatti di anzianita’, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
(2) La gratifica di ferie dovra’ essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
(3) I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti l’1 luglio.
(4) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti l’1 luglio, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma cosi’ ottenuta comportera’ la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonche’ per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verra’ considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 260.
(5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo.
(6) Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal comma 4 del precedente articolo.
art. 142
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo VIII – Previdenza Complementare
CAPO VIII
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(1) Il presente CCNL istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo.
(2) Le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro Turismo convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo.
(3) L’associazione al Fondo dei lavoratori avverra’ mediante adesione volontaria, secondo forme e modalita’ da definire, e potra’ riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonche’ i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
(4) Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalita’ di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle Parti stipulanti il presente accordo:
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) – della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) – della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
– 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo;
– una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a Lit. 30.000 di cui Lit. 23.000 a carico dell’azienda e Lit. 7.000 a carico del lavoratore.
(5) Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, e’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell’adesione al Fondo.
(6) Al momento dell’adesione al Fondo il lavoratore puo’ richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
(7) Le Parti concordano di provvedere entro il 30 settembre 1999 alla definizione delle modifiche delle norme che regolano il funzionamento del Fondo di cui al Protocollo allegato all’accordo del 22 gennaio 1999 al fine di dare conseguente applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
(8) Gli Enti bilaterali del settore turismo ed i Centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il Fondo attraverso l’erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.
(9) Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di regioni a statuto speciale.
art. 143
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo VII – Sospensione del Rapporto di Lavoro – Capo I – Malattia
TITOLO VII
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
MALATTIA
(1) Agli effetti di quanto previsto nel presente Capo si intende per ” malattia” ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacita’ al lavoro specifico al quale il lavoratore e’ addetto, o che comunque comporti la necessita’ di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo articolo 148.
art. 144
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Nell’ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l’obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all’atto dell’assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell’iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
(2) Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia, ed anche al fine della percezione delle indennita’ economiche di cui al successivo articolo, e’ tenuto ai sensi dell’articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante l’attestazione dell’inizio e della durata presunta della malattia nonche’ i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione di malattia.
(3) In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
(4) Il controllo delle assenze per infermita’ puo’ essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
(5) Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a cio’ preposto, il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall’obbligo della conservazione del posto di cui al successivo articolo 150 ed il lavoratore sara’ considerato dimissionario, restando a suo carico l’indennita’ di mancato preavviso.
(6) In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, l’azienda presume che esso dimori all’ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.
(7) Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
(8) Il datore di lavoro ha facolta’ di far controllare l’idoneita’ fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
art. 145
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il lavoratore assente per malattia e’ tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
(2) Il lavoratore e’ tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore diciassette alle ore diciannove di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.
(3) Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
(4) Salvo i casi di giustificata e comprovata necessita’ di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonche’ le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di cui al comma 2 del presente articolo comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14, nonche’ l’obbligo dell’immediato rientro in azienda.
art. 146
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Durante il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle prestazioni sanitarie assicurate dal Servizio sanitario nazionale quelle economiche previste per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto.
(2) Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro e’ obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilita’, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei trecentosessantacinque giorni precedenti tale data, che il lavoratore e’ tenuto a consegnare al nuovo datore di lavoro.
art. 147
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) A decorrere dal 23 gennaio 1999, durante il periodo di malattia previsto dall’articolo 143, l’apprendista avra’ diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennita’ pari al sessanta per cento della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’articolo 150, ad una indennita’ a carico del datore di lavoro, pari al sessanta per cento della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal termine del terzo mese dall’inizio del rapporto di lavoro.
art. 148
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo II – Infortunio
CAPO II
INFORTUNIO
(1) Il datore di lavoro e’ tenuto ad assicurare presso l’INAIL il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
(2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entita’, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilita’ derivante dal ritardo stesso.
(3) Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto, ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio ed una indennita’ pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).
art. 149
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennita’ relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall’INPS.
art. 150
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo III – Conservazione Del Posto
CAPO III
CONSERVAZIONE DEL POSTO
(1) In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre.
(2) Ove il lavoratore si ammali o si infortuni piu’ volte nel corso dell’anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.
(3) Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto e’ comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.
(4) Qualora allo scadere del periodo per il quale e’ obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intendera’ risolto con diritto all’intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l’indennita’ sostitutiva di preavviso.
art. 151
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di centottanta giorni dall’articolo 150 del presente contratto, sara’ prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a centoventi giorni, alle seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che il periodo eccedente i centottanta giorni sia considerato di ” aspettativa” senza retribuzione.
(2) I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.
(3) Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potra’ procedere al licenziamento ai sensi del precedente articolo 150; il periodo stesso e’ considerato utile ai fini dell’anzianita’ di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
art. 152
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
(2) Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
(3) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le province redente.
art. 153
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoratori Affetti da Tubercolosi
LAVORATORI AFFETTI DA TUBERCOLOSI
(1) I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
(2) Ai sensi dell’articolo 9, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unita’ hanno l’obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da TBC fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
(3) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneita’ fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneita’ stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle Parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 10, della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
(4) Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sara’ riconosciuto nell’anzianita’ di servizio un periodo massimo di centottanta giorni.
art. 154
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo IV- Gravidanza e Puerperio
CAPO IV
GRAVIDANZA E PUERPERIO
(1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
(2) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di eta’ del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attivita’ dell’impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).
(3) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
(4) Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non da luogo a retribuzione. Il periodo stesso e’ tuttavia computato nell’anzianita’ di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita’ o gratifica natalizia.
(5) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro e’ obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale e’ applicabile il divieto stesso.
(6) I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a), b) e c) devono essere computati agli effetti indicati dall’art. 6, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) e’ computabile solo ai fini di cui all’ultimo comma dell’art. 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
(7) Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennita’ pari rispettivamente all’ottanta per cento ed al trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell’INPS dall’art. 74, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo le modalita’ stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro e’ posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalita’ di cui agli articoli 1 e 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
(8) Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternita’ agli aventi diritto, ai sensi del comma 6, dell’articolo 1, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
(9) Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l’articolo 6, della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
(10) Nessuna indennita’ e’ dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto previsto all’articolo 140 del presente contratto.
art. 155
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di eta’ del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 15, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche’ il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di eta’ inferiore a tre anni sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
(2) A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonche’ nel caso di malattia del bambino di eta’ inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.
(3) Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno di eta’ del bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente deve altresi’ presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia.
(4) I periodi di assenza di cui ai precedenti comma sono computati agli effetti indicati dall’articolo 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
art. 156
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo e’ uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro e’ inferiore a sei ore.
(2) Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall’azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
(3) Per detti riposi, con effetto dall’1 gennaio 1980, e’ dovuta dall’INPS un’indennita’ pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
(4) L’indennita’ e’ anticipata dal datore di lavoro ed e’ portata a conguaglio con gli importi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’articolo 8, della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
(5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli articoli 97 e 99 del presente contratto e da quelle previste dagli articoli 18 e 19, della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
(6) La lavoratrice ha diritto altresi’ ad assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di eta’ inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
(7) I periodi di assenza di cui al precedente comma sono computabili solo ai fini di cui all’articolo 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
art. 157
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La lavoratrice in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall’ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro e’ tenuto a darne ricevuta.
(2) Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice e’ tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il quindicesimo giorno successivo al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’ufficiale di Stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
(3) Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo il cui e’ previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’articolo 171 e ad una indennita’ pari a quella spettante in caso di preavviso, secondo le modalita’ previste dall’articolo 161.
(4) La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purche’ a questa sia stata data notizia, all’atto dell’assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
(5) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
art. 158
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Chiamata alle Armi – Servizio Militare Di Leva
CAPO V
CHIAMATA ALLE ARMI
SERVIZIO MILITARE DI LEVA
(1) La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e’ disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
(2) Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall’invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro e’ risolto.
(3) Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell’anzianita’ di servizio ai soli effetti dell’indennita’ di anzianita’, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
(4) A decorrere dall’1 giugno 1982, il periodo trascorso in servizio militare e’ considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’articolo 2120 del Codice civile come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
(5) Non saranno, invece, computati a nessun effetto, nell’anzianita’, i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
(6) Nel caso di cessazione dell’attivita’ dell’azienda, il periodo trascorso in servizio militare sara’ computato nell’anzianita’ del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
(7) Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell’art. 7 della legge n. 772/1972, sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonche’ per effetto della legge 9 febbraio 1978, n. 38 sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.
(8) Le norme del presente articolo si applicano nel caso di contratto a termine, limitatamente alla durata del contratto stesso.
art. 159
Turismo – Ccnl Dipendenti – Richiamo alle Armi
RICHIAMO ALLE ARMI
(1) In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
(2) Tale periodo va computato nella anzianita’ di servizio ai soli effetti della indennita’ di anzianita’ in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonche’ degli scatti di anzianita’ e del preavviso.
(3) Durante il periodo di richiamo alle armi tutto il personale avra’ diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653 (Cfr. Sentenza Corte Costituzionale 4 maggio 1984, n. 136).
(4) Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuale a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell’attivita’ dell’azienda.
(5) Gli assegni di cui sopra saranno liquidati al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell’articolo 130.
(6) Alla fine del richiamo – sia in caso di invio in congedo come quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo – il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi; nel caso che, senza giustificato impedimento il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sara’ considerato dimissionario.
art. 160
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo VIII – Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Recesso
TITOLO VIII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
RECESSO
(1) Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, cosi’ come modificate dalla legge n. 108 del 1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo articolo 161.
art. 161
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo II – Preavviso
CAPO II
PREAVVISO
(1) Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
Quadri A e B: 4 mesi;
livello I: 2 mesi;
livello II e III: 1 mese;
livello IV e V: 20 giorni;
livello VIS, VI e VII: 15 giorni;
b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
Quadri A e B: 5 mesi;
livello I: 3 mesi;
livello II e III: 45 giorni;
livello IV e V: 30 giorni;
livello VIS, VI e VII: 20 giorni;
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
Quadri A e B: 6 mesi;
livello I: 4 mesi;
livello II e III: 2 mesi;
livello IV e V: 45 giorni;
livello VIS, VI e VII: 20 giorni.
(2) Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avra’ diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.
art. 162
Turismo – Ccnl Dipendenti – Indennita` Sostitutiva Del Preavviso
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
(1) Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potra’ dare al personale licenziato, per l’intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all’articolo 312.
(2) Il dipendente avra’ uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.
(3) Il datore di lavoro avra’ diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprieta’ dello stesso dipendente.
(4) Nei casi di licenziamento il preavviso non puo’ avere inizio ne’ durante la malattia ne’ durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.
art. 163
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo III – Dimissioni
CAPO III
DIMISSIONI
(1) Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere presentate con disdetta scritta e con i termini di preavviso stabiliti all’articolo 161 ferme restando in difetto le norme di cui all’articolo 162.
(2) Il datore di lavoro puo’ rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare subito il rapporto di lavoro.
Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, potra’ farlo corrispondendo pero’ al dimissionario l’indennita’ relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.
art. 164
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 171.
art. 165
Turismo – Ccnl Dipendenti – Giusta Causa
GIUSTA CAUSA
(1) Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennita’ sostitutiva del preavviso.
(2) Non avra’ diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennita’ quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l’onore e per la dignita’ del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avra’ diritto alle indennita’ stabilite dagli articoli 162 e 171 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali.
art. 166
Turismo – Ccnl Dipendenti – Matrimonio
MATRIMONIO
(1) In conformita’ dell’articolo 1, comma 4, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa sono nulle se non risultano confermate entro un mese all’Ufficio del lavoro.
(2) La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto sempre che abbia compiuto il periodo di prova al trattamento di fine rapporto previsto dall’articolo 171 con esclusione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso.
(3) Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l’osservanza dei termini di preavviso di cui all’articolo 161 e confermate, a pena di nullita’, all’Ufficio del lavoro entro il termine di un mese.
(4) L’indennita’ di cui al comma 2 del presente articolo sara’ corrisposta alla lavoratrice dimissionaria all’atto della esibizione del certificato di matrimonio, purche’ tale esibizione sia effettuata entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
art. 167
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo IV – Licenziamenti Individuali per Giusta Causa o Giustificato Motivo
CAPO IV
LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO
(1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, 11 maggio 1990, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non puo’ effettuarsi che per:
a) “giusta causa” senza preavviso se il contratto e’ a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto e’ a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (articolo 2119 del Codice civile).
b) “giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti alla attivita’ produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
(2) Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, che puo’ chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro e’ tenuto ad indicarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.
(3) Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al precedente comma e’ inefficace.
(4) Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge emanate ed emanande.
(5) In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per “giusta causa” le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 118;
b) assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni;
c) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita’ delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d’aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignita’, all’onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilita’ sul fatto avvenuto;
g) grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale dall’interno dell’azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d’inquadramento, ferma restando la norma dell’articolo 13, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 118;
l) accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
m) reiterato stato di ubriachezza.
art. 168
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
(2) Il licenziamento si presume comunque simulato – salvo prova del contrario – se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
art. 169
Turismo – Ccnl Dipendenti – Licenziamento Discriminatorio
LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO
(1) Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell’articolo 15, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 13, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e’ nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge n. 108 del 1990.
art. 170
Turismo – Ccnl Dipendenti – Matrimonio
MATRIMONIO
(1) Ai sensi dell’articolo 1, della legge 9 gennaio 1963, n. 7, e’ nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
(2) Il datore di lavoro ha facolta’ di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non e’ dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del comma 3, dell’articolo 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioe’: licenziamento per giusta causa, cessazione della attivita’ dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e’ stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale e’ stato stipulato.
(3) Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel comma 1 del presente articolo, si rinvia al precedente articolo 166.
art. 171
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Trattamento di Fine Rapporto
CAPO V
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(1) In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
(2) Per i periodi di servizio prestati a partire dall’1 giugno 1982 il trattamento di cui al comma precedente verra’ calcolato in base a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
(3) Per i periodi di servizio prestati sino al 31 maggio 1982 il trattamento suddetto verra’ calcolato, salvo quant’altro stabilito dalla stessa legge n. 297 del 1982, nelle misure e con le modalita’ previste per ciascun comparto nella Parte Speciale del presente contratto, fermo restando che per le frazioni di anno il trattamento verra’ computato per dodicesimi e le frazioni di mese pari o superiori ai quindici giorni di calendario saranno considerate come mese intero, mentre quelle inferiori non verranno prese in considerazione.
(4) Ai fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le proprie anzianita’ maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
(5) Per quant’altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982 n. 297 (All. M).
Chiarimento a verbale
Il trattamento di fine rapporto e’ costituito da quanto di competenza dei lavoratori in base alle norme del presente articolo e dalle somme gia’ percepite a titolo di indennita’ di anzianita’ dai lavoratori aventi diritto ai sensi di quanto stabilito nell’allegato B al CCNL 8 luglio 1982.
art. 172
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente all’atto della cessazione dal servizio.
(2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica centralizzata delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del trattamento dovra’ comunque avvenire non oltre trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
(3) In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda, il personale conserva i diritti acquisiti.
(4) Il nuovo proprietario e’ esonerato dall’obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.
(5) In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto all’indennita’ di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente contratto ed il complessivo suo avere sara’ considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di legge.
art. 173
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’indennita’ sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice civile.
art. 174
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo VI – Restituzione Documenti di Lavoro
CAPO VI
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
(1) Alla cessazione del rapporto di lavoro l’azienda dovra’ riconsegnare al dipendente, che ne rilascera’ ricevuta, il libretto di lavoro ed ogni altro documento di sua pertinenza, un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il prestatore d’opera e’ stato alle sue dipendenze e le mansioni dallo stesso svolte, il modello 101 o una dichiarazione fiscale sostitutiva, nonche’ il modello 01/MS.
(2) La consegna dei documenti, ivi compreso il certificato di servizio, dovra’ effettuarsi in ogni caso, indipendentemente cioe’ dalle eventuali divergenze o vertenze tra l’azienda e il dipendente, entro il termine di tre giorni dalla data di cessazione del rapporto, salvo che per il modello 01/MS ed il modello 101 o la dichiarazione fiscale sostitutiva che dovranno essere consegnati appena regolarizzati e comunque non oltre i termini di legge.
art. 175
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo IX – Vigenza Contrattuale – Decorrenza e Durata
TITOLO IX
VIGENZA CONTRATTUALE
DECORRENZA E DURATA
(1) Le Parti, nel riconfermare la propria adesione allo spirito del Protocollo interconfederale 23 luglio 1993, con particolare riferimento a quanto dallo stesso stabilito in tema di assetti contrattuali, convengono di adottare in via eccezionale una disposizione speciale in ordine alla durata del presente contratto, al fine di consentire la migliore organizzazione delle attivita’ connesse al Giubileo dell’anno 2000.
(2) Pertanto, il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dall’1 luglio 1998 e sara’ valido sino al 31 dicembre 2001, sia per la Parte Normativa che per la Parte retributiva.
(3) Si intendera’ tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle Parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
(4) Il presente contratto continuera’ a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
–> art. 176
Turismo – Ccnl Dipendenti – Procedure Per Il Rinnovo Del Ccnl
PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CCNL
(1) La piattaforma per il rinnovo del presente contratto sara’ presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
(2) Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne’ procederanno ad azioni dirette.
(3) In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verra’ corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennita’ di contingenza. Dopo sei mesi detto importo sara’ pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sara’ unico per tutti i lavoratori.
(4) La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo comportera’, a carico della Parte che vi avra’ dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennita’ di vacanza contrattuale.
(5) Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto, l’indennita’ di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
–> art. 177
Turismo – Ccnl Dipendenti – Indennita` Di Vacanza Contrattuale – Norma Transitoria
INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE – NORMA TRANSITORIA
(1) In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, le Parti confermano che gli importi mensili dell’indennita’ di vacanza contrattuale dovuti ai lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo nel periodo ottobre-dicembre 1998 sono i seguenti.
————– LIV. IMPORTI ————– A 15.506 B 14.360 I 13.368 II 12.222 III 11.532 IV 10.878 V 10.196 VI S 9.813 VI 9.666 VII 9.062 ————–
(2) Con lo stesso metodo sono stati determinati gli importi dell’indennita’ di vacanza contrattuale dovuti agli apprendisti, ai lavoratori minori ed ai lavoratori dipendenti delle aziende definite minori dalle Parti Speciali del contratto collettivo nazionale di lavoro.
(3) Resta inteso che, a decorrere dal mese di gennaio 1999, l’indennita’ di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
–> art. 178
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo X – Aziende Alberghiere – Classificazione Del Personale
TITOLO X
AZIENDE ALBERGHIERE
CAPO I
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
(1) La classificazione del personale per il comparto delle aziende alberghiere e’ la seguente.
Area Quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 dell’1 luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilita’ gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuita’, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, e’ affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda:
– Direttore.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilita’ loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilita’ di unita’ aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessita’ organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioe’:
– Vice direttore.
– Food and beverage manager, intendendosi per tale il lavoratore cui e’ affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilita’ della conduzione e pianificazione di tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell’organizzazione dei servizi e formulando standards di qualita’, quantita’ e costo;
– Room division manager, intendendosi per tale colui che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, gestisce, con funzioni di supervisione, il settore comprendente i servizi di ricevimento, portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e determinando indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari servizi, fornendo inoltre proiezione di dati che possono essere usati per la compilazione di situazioni relative all’attivita’ gestionale.
– Capo settore commerciale – Capo settore marketing, intendendosi per tale il lavoratore cui e’ affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilita’ della direzione esecutiva, dell’organizzazione e pianificazione delle varie attivita’ di programmazione, promozione e vendita, delle quali analizza criticamente i risultati, formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive.
– Capo settore amministrativo – Capo settore personale, intendendosi per tali quei lavoratori che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, provvedono con autonomia tecnica di gestione alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o attinenti all’amministrazione del personale, formulando sintesi di situazioni preventive e/o consuntive.
– Capo settore acquisti – economato, intendendosi per tale colui che, in particolari e complesse strutture organizzative con elevato livello di servizio articolate in vari settori, abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione, pianificando, in collaborazione con gli altri capi dei settori interessati, la politica di tutti gli acquisti.
– Capo settore tecnico, intendendosi per tale colui che in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, abbia piena autonomia tecnica ed amministrativa di gestione, coordini ed organizzi l’attivita’ dei responsabili degli impianti tecnici, attuando in piena autonomia soluzioni e proposte fornitegli.
– Capo centro EDP, intendendosi per tale colui che in autonomia esecutiva ha la responsabilita’ delle direttive e dei programmi aziendali di un centro di elaborazione dati, organizza e pianifica risorse umane e tecniche in funzione dei progetti intendendo per tali una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
– Capo settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse, abbia la responsabilita’ della direzione, organizzazione e pianificazione delle varie attivita’ – programmazione, promozione, vendita – che si svolgono in una sede congressuale alberghiera, analizzando criticamente i risultati e formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilita’ ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioe’:
– Responsabile di ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante con elevato livello di servizio, sovrintende, coordina e gestisce tutta l’attivita’ relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing e di relazioni esterne.
– Responsabile dei servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse coordina con adeguata conoscenza professionale dell’organizzazione del settore turistico, l’attivita’ del servizio, sovrintende alla sua gestione, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso.
– Responsabile vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell’ambito di strutture commerciali articolate e complesse nonche’ avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina e sovrintende all’attivita’ della rete di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali ed implementati gli obiettivi di marketing dell’azienda.
– Responsabile tecnico di area.
– Analista sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria attivita’ in assoluta autonomia tecnica anche se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale.
– Responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria.
– Capo cuoco responsabile del coordinamento di piu’ cucine.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali e’ richiesta una particolare competenza professionale e cioe’:
– Capo ricevimento.
– Primo portiere.
– Primo maitre d’hotel.
– Capo cuoco.
– Prima governante.
– Responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilita’ di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell’ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l’attivita’ del personale addetto, nonche’ nei villaggi turistici svolga funzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilita’ di attuare gli indirizzi organizzativi.
– Capo barman, intendendosi per tale il responsabile delle attivita’ di piu’ bar operanti contemporaneamente e/o autonomamente.
– Coordinatore del centro prenotazioni.
– Capo servizio amministrativo.
– Capo servizio personale.
– Capo CED.
– Analista – programmatore CED.
– Assistente del direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa, nell’ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell’ambito dei diversi settori.
– Funzionario di vendita.
– Cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende con strutture organizzative complesse, svolga con autonoma iniziativa nell’ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo, collegamento e coordinamento di piu’ casse funzionanti autonomamente.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacita’ professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilita’ di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioe’:
– Impiegato addetto all’amministrazione del personale senza capo.
– Controllo amministrativo.
– Corrispondente in lingue estere.
– Segretario ricevimento cassa o amministrazione (il primo Segretario di cui al CCNL 14 luglio 1976, che svolga funzioni di Capo ricevimento, verra’ inquadrato al secondo livello come Capo ricevimento, restando, viceversa, al terzo livello con le qualifiche di Segretario ricevimento e cassa o amministrazione, il primo Segretario che non svolga le funzioni di Capo ricevimento; la figura di Cassiere di cui al CCNL 14 luglio 1976 confluisce in quella di Segretario ricevimento e cassa o amministrazione).
– Portiere unico.
– Segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attivita’ di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria.
– Prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l’incarico di predisporre sulla base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilita’ di biancheria occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e coordini l’attivita’ delle altre guardarobiere.
– Dietologo diplomato.
– Infermiere diplomato professionale.
– Fisiochinesiterapista diplomato.
– Coordinatore reparto cure sanitarie.
– Cuoco unico.
– Sotto capo cuoco.
– Governante unica.
– Capo operaio.
– Primo barman (nei casi in cui il Primo barman svolga funzioni di Capo dei servizi di bar va inquadrato al secondo livello).
– Maitre (nella nuova qualifica di Maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di Secondo maitre in subordine a un Capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal Gerente);
– Capo centralinista, intendendosi per tale il lavoratore che in complesse strutture organizzative sia responsabile del controllo, verifica e coordinamento dell’attivita’ dei centralinisti e svolga altresi’ mansioni complesse che comportano una specifica ed adeguata conoscenza professionale delle comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed internazionali, con adeguata conoscenza delle lingue estere.
– Barman unico.
– Economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori.
– Portiere di notte.
– Operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico-specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalita’ d’intervento, i mezzi di esecuzione, nonche’ di operare interventi di elevato grado di difficolta’ per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse.
– Programmatore CED.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioe’:
– Segretario, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione ed elaborazione ed attivita’ di corrispondenza.
– Stenodattilografa con funzioni di segreteria.
– Addetto a macchine elettrocontabili.
– Guardarobiera unica consegnataria.
– Portiere (ex secondo portiere ed ex turnante).
– Cuoco capo partita.
– Chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore.
– Seconda governante.
– Barman.
– Capo lavandaio, Dispensiere, Cantiniere e Caffettiere;
– Centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe.
– Capo garage.
– Capo giardiniere.
– Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
– Addetto fangoterapia.
– Massoterapista.
– Infermiere.
– Estetista.
– Istruttore di nuoto con brevetto.
– Istruttore di ginnastica correttiva.
– Operatore CED, intendendosi per tale colui che pur operando a livello di procedura non e’ in grado di agire in completa autonomia tecnica, ma svolge funzioni raccogliendo informazioni e dati necessari onde valutare ed operare nella struttura procedurale informatica nonche’ intervenire su programmi preesistenti secondo istruzioni logiche.
– Conducente di automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che in possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacita’ tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioe’:
– Centralinista.
– Telescriventista.
– Magazziniere comune con funzioni operaie.
– Assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio).
– Addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine.
– Cassiere bar ristorante.
– Dattilografo.
– Conduttore con lingue.
– Autista.
– Giardiniere.
– Pulitore, lavatore a secco.
– Lavandaio unico.
– Capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica.
– Caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici.
– Facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti.
– Guardia giurata.
– Cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione.
– Conducente automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 Kg, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri; motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 Kg.
– Operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficolta’ nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature.
– Demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi.
– Cuoco, Cameriere, Barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attivita’ in aziende alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicita’ dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu’ fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende alberghiere minori.
– Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico.
– Addetto alle operazioni di trasporto del fango.
– Addetto alle inalazioni.
– Assistente di portineria, intendendosi per tale colui che con conoscenza di lingue straniere, su precise e dettagliate disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanea.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto Super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacita’ tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessita’ e cioe’:
– Commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione delle relative mansioni.
– Addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad un unico operatore.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attivita’ che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioe’:
– Addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro.
– Addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato.
– Addetto portineria.
– Lavandaio.
– Conduttore.
– Garagista.
– Rammendatrice, cucitrice, stiratrice.
– Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli.
– Cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni.
– Cameriera villaggi turistici.
– Addetto mensa personale.
– Vetturiere.
– Aiuto reparto cure sanitarie.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attivita’ anche con macchine gia’ attrezzate e cioe’:
– Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni.
– Vestiarista.
– Addetto al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici.
– Commissioniere.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Nota a verbale
Fermo restando che il rapporto di lavoro nel settore termale e’ disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 29 giugno 1979, laddove a livello territoriale siano stati stipulati accordi per effetto dei quali ai lavoratori addetti al servizio delle cure termali all’interno di strutture alberghiere sia stata concordata l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo 10 aprile 1979 si conviene che il loro inquadramento verra’ coordinato, a livello territoriale, d’intesa con le organizzazioni nazionali, con la classificazione del presente contratto.
–> art. 179
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ii – Classifica Esercizi Alberghieri
CAPO II
CLASSIFICA ESERCIZI ALBERGHIERI
(1) Per la classifica degli esercizi alberghieri, ai fini della applicazione del presente contratto, si fa riferimento a quella determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
(2) Pertanto, allo stato, tutti gli esercizi alberghieri vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
Alberghi: cinque stelle (ex ctg. lusso); quattro stelle (ex I); tre stelle (ex II): due stelle (ex III); una stella (ex IV);
Pensioni: tre stelle (ex ctg. I); due stelle (ex II); una stella (ex III).
Locande: una stella.
(3) Nei casi di diversa classificazione ufficiale degli esercizi alberghieri stabilita dalle apposite leggi regionali, le Parti si incontreranno per adeguare ad essa la disciplina contrattuale che risultasse difforme rispetto al nuovo assetto classificatorio.
–> art. 180
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iii – Apprendistato
CAPO III
APPRENDISTATO
(1) Ai sensi dell’articolo 2, della legge 9 gennaio 1955, n. 25, l’apprendistato e’ consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacita’ tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: segretario portiere, chef de rang, barman, seconda governante, operaio specializzato, centralinista; addetto: all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine; cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato, ecc.
–> art. 181
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Tenuto conto dell’elevato livello di qualificazione professionale necessario per l’espletamento delle relative mansioni, la durata dell’apprendistato per la qualifica di Cuoco capo partita e’ fissata in quattro anni.
–> art. 182
Turismo – Ccnl Dipendenti – Stagiaires
STAGIAIRES
(1) Per il periodo di esercitazione, nell’intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto, purche’ non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.
–> art. 183
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iv – Contratti A Termine E Aziende Di Stagione
CAPO IV
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
(1) La disciplina del presente Capo e’ correlata con quanto previsto dall’articolo 70.
(2) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall’articolo 1 del presente contratto che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l’anno.
–> art. 184
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
(2) Il contratto a termine fisso puo’ essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell’attivita’ stagionale.
–> art. 185
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l’indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l’opportunita’ che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
(2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
–> art. 186
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il periodo di prova e’ stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che gia’ in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.
(3) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro e’ fissata in sei giornate.
–> art. 187
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilita’ e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreche’ non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
–> art. 188
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La disposizione dell’articolo 113 (Congedo per matrimonio) non si applica alle aziende a carattere stagionale.
–> art. 189
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Agli effetti della conservazione del posto di cui all’articolo 114 (Congedo per motivi familiari) si stabilisce che essa e’ obbligatoria per un periodo non superiore a sei giorni.
–> art. 190
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Fermi restando i valori della paga base nazionale, i contratti integrativi territoriali determinano le quote di maggiorazione della retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della stagione convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori.
–> art. 191
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I contratti integrativi dovranno altresi’ prevedere delle percentuali di maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore a quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.
–> art. 192
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Analogo trattamento di cui agli articoli 190 e 191 competera’ al personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad apertura annuale site in localita’ specificamente climatiche o balneari.
–> art. 193
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali e’ di quindici giorni.
–> art. 194
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Nelle aziende stagionali, l’apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro deve risultare da atto scritto, una copia del quale sara’ consegnata dal datore di lavoro al dipendente.
(2) Nel contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato motivo o per effetto di chiusura dell’azienda per colpa e fatto dell’imprenditore, durante il periodo di stagione, avra’ diritto ad un indennizzo pari all’ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine del periodo di ingaggio, meno le somme gia’ percepite.
(3) Uguale indennizzo, ad eccezione del viaggio, spettera’ al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale, con diritto ad esso datore di lavoro di trattenersi l’ammontare di tale indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente.
(4) Tale diritto permane anche nel verificarsi dell’ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente.
–> art. 195
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il personale delle aziende stagionali avra’ diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall’estero).
(2) Il rimborso del biglietto di ritorno spettera’ al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova nonche’ nella ipotesi di licenziamento – nel contratto a tempo determinato – prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’imprenditore.
–> art. 196
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore che obbligassero il proprietario a chiudere l’esercizio o a diminuire il personale prima della fine della stagione, le competenti Organizzazioni locali decideranno a norma dell’articolo 2119 del Codice civile.
–> art. 197
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Orario Di Lavoro – Distribuzione Orario Settimanale
CAPO V
ORARIO DI LAVORO
DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE
(1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro e’ fissata in cinque giornate e mezza.
–> art. 198
Turismo – Ccnl Dipendenti – Ripartizione Orario Di Lavoro Giornaliero
RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
(1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e piu’ funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attivita’ ricettiva potranno essere negoziati dalle Parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario e’ di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
–> art. 199
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Notturno
LAVORO NOTTURNO
(1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%, fatte salve le condizioni di miglior favore.
(2) A decorrere dall’1 giugno 1990, al personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella misura del 12% in quanto della specificita’ delle loro prestazioni si e’ gia’ tenuto conto ai fini dell’inquadramento e dei relativi livelli retributivi.
(3) Al personale che, peraltro, sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa, compete la normale maggiorazione del 25%.
–> art. 200
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalita’ di distribuzione dell’orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.
–> art. 201
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoratori Notturni
LAVORATORI NOTTURNI
(1) Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 101, il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23:30 e le ore 6:30 del mattino.
(2) A decorrere dall’1 luglio 2001, per i lavoratori notturni, cosi’ come individuati dal comma 1 dell’articolo 101, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall’articolo 199 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23:30 alle ore 6:30 del mattino, salvo diverse previsioni della contrattazione integrativa.
–> art. 202
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Straordinario
LAVORO STRAORDINARIO
(1) Il lavoro straordinario diurno e’ compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30%.
(2) Il lavoro straordinario notturno e’ compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 60%.
(3) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
(4) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non e’ cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
(5) Non e’ considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
(6) Dovra’ essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.
–> art. 203
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vi – Festivita`
CAPO VI
FESTIVITA’
(1) Al personale che presta la propria opera nelle festivita’ di cui all’articolo 107 e’ dovuta, oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per lavoro festivo.
–> art. 204
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vii – Ferie
CAPO VII
FERIE
(1) Il periodo di ferie di cui all’articolo 109 potra’ essere prolungato previi accordi tra le Parti con l’obbligo di comunicazione alla Commissione paritetica territorialmente competente.
(2) Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna retribuzione.
(3) La disciplina di cui al comma 2 puo’ essere applicata anche in caso di sospensione dell’attivita’ aziendale di durata non superiore ad un mese a causa di riparazioni.
–> art. 205
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Viii – Elementi Economici – Paga Base Aziende Alberghiere Minori
CAPO VIII
ELEMENTI ECONOMICI
PAGA BASE AZIENDE ALBERGHIERE MINORI
(1) Negli alberghi di 2 e 1 stelle e nelle pensioni e locande, le paghe base indicate all’articolo 134 del presente contratto, sono ridotte dei seguenti importi:
—————————- LIV. + 18 anni – 18 anni —————————- A 22.000 — B 20.000 — I 20.000 — II 17.000 15.000 III 15.000 13.000 IV 13.000 11.000 V 12.000 10.000 VI S 11.000 9.000 VI 11.000 9.000 VII 10.000 8.000 —————————-
(2) Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al quinto livello.
–> art. 206
Turismo – Ccnl Dipendenti – Trattamenti Salariali Integrativi
TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
(1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lettera b) dell’articolo 130 le eventuali quote salariali aggiuntive determinate nei contratti integrativi e le quote salariali aggiuntive aziendali di cui all’articolo 39 del CCNL del 16 marzo 1972.
–> art. 207
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Poiche’ dalla nuova classificazione di cui all’articolo 178 possono determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote “ad qualificam aziendali” o comunque definite nel settore degli alberghi, se stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le Parti convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verra’ operata alcuna perequazione.
–> art. 208
Turismo – Ccnl Dipendenti – Calcolo Dei Ratei
CALCOLO DEI RATEI
(1) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi, il calcolo della frazione di mese viene rapportato a ventiseiesimi.
(2) Sono fatti salvi i diversi trattamenti gia’ corrisposti alla data del 30 giugno 2001, per effetto delle disposizioni dettate in materia dall’Ipotesi d’accordo del 22 gennaio 1999.
–> art. 209
Turismo – Ccnl Dipendenti – Scatti Di Anzianita` – Norma Transitoria
SCATTI DI ANZIANITA’ – NORMA TRANSITORIA
(1) La misura degli scatti di anzianita’ spettante al singolo dipendente deve tener conto delle norme transitorie di cui all’articolo 184 del CCNL Turismo 30 maggio 1991.
–> art. 210
Turismo – Ccnl Dipendenti
PREMIO DI ANZIANITA’
(1) Il premio di anzianita’ di cui all’articolo 153 del CCNL 8 luglio 1982 con decorrenza dalla data del 31 maggio 1986 viene soppresso.
(2) Vengono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori in servizio al 31 maggio 1986 per i quali l’istituto continua a produrre i suoi effetti (All. N).
–> art. 211
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ix – Malattia
CAPO IX
MALATTIA
(1) Durante il periodo di malattia previsto dall’articolo 143 il lavoratore avra’ diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennita’ pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalita’ stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro e’ posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalita’ di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell’indennita’ a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo e del cento per cento per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L’integrazione e’ dovuta centottanta giorni all’anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l’integrazione non verra’ corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L’integrazione non e’ dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennita’ a suo carico; se l’indennita’ stessa e’ riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non e’ tenuto ad integrare la parte di indennita’ non corrisposta dall’istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall’Istituto nazionale previdenza sociale e’ a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso pero’ che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l’intero periodo di carenza sara’ a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
–> art. 212
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell’azienda e’ in facolta’ del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermita’ nell’azienda stessa oppure di richiedere l’allontanamento in caso di malattie infettive o per necessita’ di interventi chirurgici o per difficolta’ di adeguata assistenza a causa della natura o gravita’ della malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per i medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodita’ dell’azienda – per malattie per le quali il Servizio sanitario pubblico non prevede il ricovero – le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
–> art. 213
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo X – Infortunio
CAPO X
INFORTUNIO
(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all’assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facolta’ del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennita’ per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno quindici milioni per l’invalidita’ permanente e dieci milioni per la morte.
–> art. 214
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Xi – Trattamento Di Fine Rapporto
CAPO XI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto e’ stabilito nelle misure di cui agli articoli 189 e 190 del CCNL Turismo 30 maggio 1991.
–> art. 215
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Xii – Norme Per I Porti E Gli Approdi Turistici – Classificazione Del Personale
CAPO XII
NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Ferme restando le declaratorie previste, per ciascun livello, all’articolo 45 del presente contratto, la classificazione del personale per i porti e gli approdi turistici e’ la seguente.
Quadro A
– Direttore del porto.
Quadro B
– Vice direttore del porto.
Livello primo
– Responsabile tecnico o amministrativo del porto; nostromo;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
– Capo ufficio tecnico o amministrativo;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
– Impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore; operaio specializzato provetto;
– Addetto alla torre di controllo;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
– Ormeggiatore con cumulo di mansioni (qualora all’ormeggiatore vengano attribuite con carattere di continuita’ anche le mansioni di addetto alla torre di controllo, lo stesso sara’ inquadrato al terzo livello); operaio specializzato con cumulo di mansioni; impiegato d’ordine;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
– Operaio qualificato addetto ai servizi portuali;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto Super
– Operaio comune addetto ai servizi portuali;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
– Operatore unico dei servizi di pulizia;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
– Inserviente generico;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che la definizione della classificazione del personale non pregiudica le facolta’ di cui all’articolo 49 del presente contratto.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste per i lavoratori dalla contrattazione integrativa aziendale o territoriale vigente.
Eventuali controversie concernenti la classificazione del personale saranno esaminate con le procedure di cui all’articolo 47 del presente contratto.
–> art. 216
Turismo – Ccnl Dipendenti – Scatti Di Anzianita`
SCATTI DI ANZIANITA’
(1) Entro il 30 settembre 1995 le Parti si incontreranno per disciplinare il raccordo tra la disciplina degli scatti di anzianita’ di cui all’articolo 116 e le prassi aziendali in atto.
(2) Tale raccordo sara’ definito in base ai seguenti criteri:
a) salvaguardia degli importi maturati alla data dell’1 agosto 1995;
b) corresponsione degli scatti di anzianita’ in base alla disciplina di cui all’articolo 138, fermo restando l’assorbimento, sino a concorrenza, degli importi di cui alla precedente lettera a);
c) riconoscimento di un’anzianita’ convenzionale massima di tre anni nei confronti di coloro che, alla data dell’1 agosto 1995, non percepiscono importi comunque denominati, a titolo di scatti di anzianita’.
–> art. 217
Turismo – Ccnl Dipendenti – Trattamento Di Fine Rapporto
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto e’ stabilito nelle misure di cui alle normative aziendalmente applicate nei corrispondenti periodi.
–> art. 218
Turismo – Ccnl Dipendenti – Premio Di Anzianita`
PREMIO DI ANZIANITA’
(1) Il premio di anzianita’ di cui all’articolo 153 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 luglio 1982 (All. N) non trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei porti e degli approdi turistici, salvo che in precedenza non venisse applicato il presente contratto.
–> art. 219
Turismo – Ccnl Dipendenti – Disposizioni Di Raccordo
DISPOSIZIONI DI RACCORDO
(1) Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla Parte Speciale aziende alberghiere.
–> art. 220
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Le Parti si danno reciprocamente atto che la definizione della disciplina di cui al presente Capo ha costituito il comune presupposto per la applicazione del CCNL Turismo ai porti ed agli approdi turistici.
(2) Il presente Capo, costituendo trattamento complessivo di miglior favore, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto, fatto salvo quanto qui espressamente previsto, le norme di tutti i contratti nazionali in precedenza applicati.
(3) L’applicazione del presente contratto ai porti ed agli approdi turistici decorre dall’1 agosto 1995.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, preso atto delle problematiche indotte dall’applicazione ai porti turistici del decreto del Ministero della Marina Mercantile 2 febbraio 1982, si impegnano ad incontrarsi per esaminare la materia e formulare una proposta di soluzione volta a salvaguardare le professionalita’ esistenti, tenendo conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.
–> art. 221
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Xiii – Funzionamento Delle Commissioni Paritetiche
CAPO XIII
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
(1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’articolo 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all’articolo 24 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
–> art. 222
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto all’articolo 221 del presente CCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonche’ per le altre attivita’ svolte in materia di rapporti di lavoro dalle Parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all’Accordo nazionale stipulato tra le Parti contraenti in data 7 novembre 1972, che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
(2) Tale contributo sara’ riscosso per il tramite di un istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni.
–> art. 223
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In relazione a quanto previsto dall’articolo precedente, viene estesa alle aziende alberghiere comprese nella sfera di applicazione del presente contratto la Convenzione dell’1 agosto 1963 modificata con l’Accordo 3 marzo 1967 per il funzionamento delle Commissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del settore del commercio – stipulata tra la Confederazione generale italiana del commercio e del Turismo e le Federazioni nazionali dei lavoratori del commercio da una parte e l’INPS dall’altra e con la quale quest’ultimo si e’ impegnato a provvedere alla riscossione del contributo CO.VE.L.CO. – opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
–> art. 224
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il contributo di cui all’articolo 222 dovra’ calcolarsi mediante l’applicazione delle rispettive aliquote percentuali di cui agli articoli seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.
–> art. 225
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) L’aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti viene complessivamente fissata nella misura dello 0,20% di cui lo 0,10% a carico dei lavoratori e lo 0,10% a carico del datore di lavoro.
(2) Tenuto conto di quanto disposto al successivo articolo 227, le aziende sono comunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente versato dai rispettivi dipendenti.
–> art. 226
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per cio’ che concerne la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 221 del presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le altre attivita’ svolte in materia di rapporti di lavoro dalle Parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per gli alberghi a tali livelli, e’ data facolta’ alle Associazioni provinciali delle Parti stipulanti degli albergatori e dei lavoratori di agganciarsi al sistema nazionale di riscossione tramite INPS determinando localmente con appositi accordi aliquote aggiuntive al contributo nazionale di cui all’articolo 225 a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (sostitutivi – ove esistano – degli eventuali altri accordi locali sulla materia gia’ esistenti nelle singole province interessate).
(2) Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni nazionali stipulanti entro tre mesi dalla data di stipulazione, in modo che queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli Organi centrali dell’istituto esattore.
–> art. 227
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente Capo.
(2) Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico di lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla paga base nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volonta’ a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una copia sara’ conservata dal datore di lavoro e l’altra sara’ trasmessa alla Commissione locale per le vertenze di lavoro presso l’Associazione territoriale degli albergatori.
(3) Detta norma dovra’ essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalita’ di cui al comma precedente.
(4) Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita, inderogabile accettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di lavoro non assume e non puo’ assumere responsabilita’ alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente capoverso, nessun lavoratore puo’ accampare alcun diritto ne’ avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente contratto.
–> art. 228
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La FAIAT e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la firma del presente contratto, si rivolgeranno all’INPS per il formale adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo.
–> art. 229
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungera’ anche da Comitato paritetico locale “CO.VE.L.CO. – Alberghi” mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumera’ le funzioni del Comitato nazionale CO.VE.L.CO. del settore alberghiero.
–> art. 230
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo Xi – Complessi Turistico-ricettivi Dell’aria Aperta – Classificazione Del Personale
TITOLO XI
COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL’ARIA APERTA
CAPO I
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
La classificazione del personale per il comparto dei complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta e’ la seguente.
Area Quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 dell’1 luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrino in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilita’ gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuita’, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, e’ affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
– Direttore.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilita’ loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilita’ di unita’ aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessita’ organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioe’:
– Direttore di campeggio o villaggio turistico nel quale la natura e la struttura del servizio nonche’ la semplicita’ dei modelli organizzativi adottati escluda la figura di direttore di categoria A;
– Vice direttore di A;
– Vice direttore commerciale, tecnico, turistico-amministrativo.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilita’ ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioe’:
– Capo settore commerciale responsabile del complesso di operazioni attinenti alla ristorazione e vendita di alimenti e merci varie, intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali e’ richiesta una particolare competenza professionale e cioe’:
– Responsabile di settore commerciale o di servizio (ristorazione, vendita di alimenti e merci varie) senza autonomia amministrativa di gestione;
– Responsabile impianti tecnici;
– Capo servizio amministrativo;
– Capo cuoco;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacita’ professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilita’ di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioe’:
– Segretario di Direzione corrispondente in lingue estere.
– Capo operaio coordinatore del lavoro degli operai inquadrati a livello inferiore.
– Magazziniere consegnatario senza responsabilita’ amministrativa di conduzione.
– Segretario ricevimento e cassa o amministrazione.
– Cuoco unico che presti la propria attivita’ in aziende nelle quali la natura, la struttura e la complessita’ del servizio di ristorazione richieda autonomia operativa specifica ed adeguate capacita’ professionali.
– Impiegato di concetto.
– Capo ufficio contabile – impiegato di concetto.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioe’:
– Capo squadra elettricisti, capo squadra idraulici, capo squadra falegnami, capo squadra dipintori, capo squadra muratori, coordinatori del lavoro degli operai inquadrati ai livelli inferiori.
– Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature.
– Infermiere.
– Stenodattilografa con funzioni di segreteria.
– Commesso vendita al pubblico intendendosi per tale il lavoratore addetto al complesso delle operazioni connesse alla vendita.
– Cameriere, chef de rang che presti la propria attivita’ in aziende nelle quali la natura, la struttura e la complessita’ del servizio di ristorazione richieda autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacita’ tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioe’:
– Centralinista.
– Magazziniere comune.
– Addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla cassa bar, alla cassa ristorante, alla cassa negozi vari, ecc., alla segreteria, al controllo clienti e movimento personale, con mansioni d’ordine.
– Controllore di campeggio senza autonomia decisionale.
– Sorvegliante di infanzia non diplomato.
– Dattilografo.
– Conducente automezzi e natanti.
– Aiuto commesso.
– Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita ed alla ristorazione – impiegato d’ordine.
– Cameriere di bar.
– Barista.
– Banconiere di tavola calda.
– Cuoco, cameriere che prestino la propria attivita’ in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorante, per la semplicita’ dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu’ fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo, sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande.
– Pizzaiolo.
– Addetto ai campi sportivi ed ai giochi ad eccezione del personale addetto esclusivamente alle pulizie.
– Addetto alla manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni.
– Assistente ai bagnanti (bagnino) (previo accordo tra le Parti puo’ essere adibito anche ai servizi di spiaggia).
– Operaio qualificato intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue i lavori di normale difficolta’ nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature.
– Addetto a mansioni di ordine.
– Capo squadra del personale di fatica e/o pulizie.
– Addetto/a ai servizi di alloggio e ristorazione intendendosi per tale colui/colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di riassetto e pulizia degli alloggi e ambienti comuni operi anche nel servizio di ristorazione.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto Super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacita’ tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessita’ e cioe’:
– Commis di cucina.
– Commis di ristorante.
– Commis di bar.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attivita’ che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioe’:
– Operaio comune e/o generico.
– Guardiano notturno e diurno.
– Sorvegliante di ingresso.
– Accompagnatore su campo.
– Commis di cucina, ristorante, bar, banco bar, self service, tavola calda.
– Stiratrice.
– Lavandaio.
– Addetto ai servizi di spiaggia.
– Custode.
– Cameriera/e villaggi turistici, intendendosi per tale colei/colui che provvede alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto dei locali destinati all’alloggio.
– Cameriera/e camping, intendendosi per tale colei/colui che provvede alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto dei locali e degli ambienti comuni.
– Aiuto ricezionista.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attivita’ anche con macchine gia’ attrezzate e cioe’:
– Personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici.
– Fattorino.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
–> art. 231
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ii – Apprendistato
CAPO II
APPRENDISTATO
(1) Tenuto conto dell’elevato livello di qualificazione professionale necessario per l’espletamento delle relative mansioni, la durata dell’apprendistato per la qualifica di segretario ricevimento e cassa o amministrazione e’ fissata in quattro anni.
–> art. 232
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Ai sensi dell’articolo 2, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, l’apprendistato e’ consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacita’ tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: chef de rang, operaio specializzato, centralinista; addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo clienti e movimento personale, con mansioni d’ordine, operaio qualificato, cameriere al bar, barista, banconiere di tavola calda, cameriere, pizzaiolo, ecc..
–> art. 233
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iii – Contratti A Termine E Aziende Di Stagione
CAPO III
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
(1) La disciplina del presente Capo e’ correlata a quanto previsto dall’articolo 70.
–> art. 234
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall’articolo 1 del presente contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l’anno.
–> art. 235
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
(2) Il contratto a termine fisso puo’ essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell’attivita’ stagionale.
–> art. 236
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l’indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l’opportunita’ che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
(2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
–> art. 237
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il periodo di prova e’ stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che gia’ in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.
(3) La distribuzione dell’orario settimanale e’ fissata in sei giornate.
–> art. 238
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilita’ e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreche’ non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
–> art. 239
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La disposizione dell’articolo 113 (Congedo per matrimonio) non si applica alle aziende a carattere stagionale.
–> art. 240
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Agli effetti della conservazione del posto di cui all’articolo 114 (Congedo per motivi familiari) si stabilisce che essa e’ obbligatoria per un periodo non superiore a giorni sei.
–> art. 241
Turismo – Ccnl Dipendenti
Fermi restando i valori della paga-base nazionale, i contratti integrativi territoriali determineranno le quote di maggiorazione della retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della stagione convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori.
–> art. 242
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I contratti integrativi dovranno altresi’ prevedere delle percentuali di maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore a quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.
–> art. 243
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Analogo trattamento di cui agli articoli 241 e 242 competera’ al personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad apertura annuale site in localita’ specificamente climatiche o balneari.
–> art. 244
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali e’ di quindici giorni.
–> art. 245
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Nelle aziende stagionali, l’apposizione del termine della durata del contratto di lavoro deve risultare da atto scritto, una copia del quale sara’ consegnata dal datore di lavoro al dipendente.
(2) Nel contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato motivo o per effetto di chiusura dell’azienda per colpa o fatto dell’imprenditore, durante il periodo di stagione, avra’ diritto ad un indennizzo pari all’ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine del periodo di ingaggio, meno le somme gia’ percepite.
(3) Uguale indennizzo, ad eccezione del viaggio, spettera’ al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale, con diritto ad esso datore di lavoro, di trattenersi l’ammontare di tale indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente.
(4) Tale diritto permane anche nel verificarsi dell’ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente.
–> art. 246
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il personale delle aziende stagionali avra’ diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall’estero).
(2) Il rimborso del biglietto di ritorno spettera’ al personale in caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova nonche’ nella ipotesi di licenziamento – nel contratto a tempo determinato – prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’imprenditore.
–> art. 247
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In caso di epidemia o di altra causa di forza maggiore che obbligasse il proprietario a chiudere l’esercizio o a diminuire il personale prima della fine della stagione, le Organizzazioni competenti locali decideranno a norma dell’articolo 2119 del Codice civile.
–> art. 248
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iv – Orario Di Lavoro – Distribuzione Orario Settimanale
CAPO IV
ORARIO DI LAVORO
DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE
(1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro e’ fissata in cinque giornate e mezza.
(2) La norma di cui al comma 2 dell’articolo 95 puo’ essere derogata previa intesa in sede aziendale.
–> art. 249
Turismo – Ccnl Dipendenti – Ripartizione Orario Di Lavoro Giornaliero
RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
(1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e piu’ funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attivita’ ricettiva potranno essere negoziati dalle Parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di migliore favore comunque conseguite, il nastro orario e’ di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
–> art. 250
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Notturno
LAVORO NOTTURNO
(1) Le ore di lavoro svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%.
(2) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
–> art. 251
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalita’ di distribuzione dell’orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.
–> art. 252
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoratori Notturni
LAVORATORI NOTTURNI
(1) Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 101, il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.
(2) A decorrere dall’1 luglio 2001, per i lavoratori notturni, cosi’ come individuati dal comma 1 dell’articolo 101, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall’articolo 250 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del mattino.
–> art. 253
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Straordinario
LAVORO STRAORDINARIO
(1) Il lavoro straordinario e’ compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno e del 60% se notturno.
(2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
(3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non e’ cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
(4) Non e’ considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
–> art. 254
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Festivita`
CAPO V
FESTIVITA’
(1) Al personale che presta la propria opera nelle festivita’ di cui all’articolo 107 e’ dovuta oltre la normale retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per lavoro festivo.
–> art. 255
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vi – Ferie
CAPO VI
FERIE
(1) Il periodo di ferie di cui all’articolo 109 potra’ essere prolungato previi accordi tra le Parti con l’obbligo di comunicazione alla Commissione paritetica territorialmente competente.
(2) Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna retribuzione.
(3) La disciplina di cui al comma 2 puo’ essere applicata anche in caso di sospensione dell’attivita’ aziendale di durata non superiore ad un mese a causa di riparazioni.
(4) Il calcolo della frazione di mese per la valutazione del rateo di ferie non godute viene rapportato a ventiseiesimi.
–> art. 256
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vii – Elementi Economici – Paga Base Aziende Minori
CAPO VII
ELEMENTI ECONOMICI
PAGA BASE AZIENDE MINORI
(1) Per i campeggi con un numero di presenze – licenza non superiore a milleduecento, la paga base di cui all’articolo 134 del presente contratto verra’ ridotta dei seguenti importi arrotondati:
—————————- LIV. + 18 anni – 18 anni —————————- A 22.000 — B 20.000 — I 20.000 — II 17.000 15.000 III 15.000 13.000 IV 13.000 11.000 V 12.000 10.000 VI S 11.000 9.000 VI 11.000 9.000 VII 10.000 8.000 —————————-
(2) Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al quinto livello.
–> art. 257
Turismo – Ccnl Dipendenti – Trattamenti Salariali Integrativi
TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
(1) Costituiscono trattamenti integrativi di cui alla lettera b) dell’articolo 130 le eventuali quote salariali aggiuntive determinate nei contratti integrativi al CCNL per il settore alberghi, in quanto espressamente stipulate con riferimento al settore campeggi o comunque gia’ corrisposte a tale titolo dalle aziende.
–> art. 258
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Poiche’ dalla nuova classificazione di cui all’articolo 230 possono determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote ad qualificam aziendali o comunque definite nel settore dei campeggi, se stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le Parti convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verra’ operata alcuna perequazione.
–> art. 259
Turismo – Ccnl Dipendenti – Scatti Di Anzianita` – Norma Transitoria
SCATTI DI ANZIANITA’ – NORMA TRANSITORIA
(1) La misura degli scatti di anzianita’ spettante al singolo dipendente deve tener conto della norma transitoria di cui all’articolo 229 del CCNL Turismo 30 maggio 1991.
–> art. 260
Turismo – Ccnl Dipendenti
CALCOLO DEI RATEI
(1) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi, il calcolo della frazione di mese viene rapportato a ventiseiesimi.
(2) Sono fatti salvi i diversi trattamenti gia’ corrisposti alla data del 30 giugno 2001, per effetto delle disposizioni dettate in materia dall’ipotesi d’Accordo del 22 gennaio 1999.
–> art. 261
Turismo – Ccnl Dipendenti – Malattia
CAPO VIII
MALATTIA
(1) Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo 143 il lavoratore avra’ diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennita’ pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalita’ stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro e’ posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalita’ di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 33/1980;
b) ad una integrazione dell’indennita’ a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) L’integrazione e’ dovuta centottanta giorni all’anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l’integrazione non verra’ corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
(3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
(4) L’integrazione non e’ dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennita’ a suo carico; se l’indennita’ stessa e’ riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non e’ tenuto ad integrare la parte di indennita’ non corrisposta dall’Istituto.
(5) Il periodo di carenza stabilito dall’Istituto nazionale previdenza sociale e’ a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso pero’ che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l’intero periodo di carenza sara’ a carico del datore di lavoro.
(6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
–> art. 262
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell’azienda e’ in facolta’ del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermita’ nell’azienda stessa oppure di richiederne l’allontanamento in caso di malattie infettive o per necessita’ di interventi chirurgici o per difficolta’ di adeguata assistenza a causa della natura o gravita’ della malattia.
(2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
(3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodita’ dell’azienda – per malattie per le quali il Servizio sanitario pubblico non prevede il ricovero – le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
–> art. 263
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ix – Infortunio
CAPO IX
INFORTUNIO
(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all’assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facolta’ del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennita’ per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno quindici milioni in caso di invalidita’ permanente e dieci milioni in caso di morte.
–> art. 264
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo X – Trattamento Di Fine Rapporto
CAPO X
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto e’ stabilito nelle misure di cui agli articoli 234 e 235 del CCNL Turismo 30 maggio 1991.
–> art. 265
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Xi – Funzionamento Delle Commissioni Paritetiche
CAPO XI
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
(1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’articolo 22 e della Commissioni paritetiche territoriali di cui all’articolo 24 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
–> art. 266
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto all’articolo 265 del presente CCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonche’ per le altre attivita’ svolte in materia di rapporti di lavoro dalle Parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all’Accordo nazionale stipulato tra le Parti contraenti in data 7 novembre 1972, che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
(2) Tale contributo sara’ riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311.
–> art. 267
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In relazione a quanto previsto dall’articolo precedente, viene estesa ai campeggi compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, la Convenzione dell’1 agosto 1963 modificata con Accordo 3 marzo 1967 per il funzionamento delle Commissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del settore del commercio – stipulato tra la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo e le Federazioni nazionali dei lavoratori del commercio da una parte e l’INPS dall’altra e con la quale quest’ultimo si e’ impegnato a provvedere alla riscossione del contributo CO.VE.L.CO. – opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
–> art. 268
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il contributo di cui all’articolo 266 dovra’ calcolarsi mediante l’applicazione delle rispettive aliquote percentuali di cui agli articoli seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.
–> art. 269
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) L’aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti viene complessivamente fissata nella misura dello 0,20% di cui lo 0,10% a carico dei lavoratori e lo 0,10% a carico dei datori di lavoro.
(2) Tenuto conto di quanto disposto al successivo articolo 271 le aziende sono comunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente versato dai rispettivi dipendenti.
–> art. 270
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per cio’ che concerne la realizzazione di quanto previsto all’articolo 265 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento al finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le altre attivita’ svolte in materia di rapporti di lavoro dalle Parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per il settore campeggi a tali livelli, e’ data facolta’ alle Associazioni periferiche delle Parti stipulanti di agganciarsi al sistema nazionale di riscossione tramite l’INPS determinando localmente con appositi accordi aliquote aggiuntive al contributo nazionale di cui all’articolo 269 a carico dei datori di lavoro (sostitutivi – ove esistano – degli eventuali altri accordi locali sulla materia gia’ esistenti nelle singole province interessate).
(2) Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni nazionali firmatarie entro tre mesi dalla data di stipulazione in modo che queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli Organi centrali dell’istituto esattore.
–> art. 271
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente Titolo.
(2) Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volonta’ a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una copia sara’ conservata dal datore di lavoro e l’altra sara’ da questi trasmessa alla Commissione locale per le vertenze di lavoro presso l’Associazione territoriale FAITA.
(3) Detta norma dovra’ essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalita’ di cui al comma precedente.
(4) Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita, inderogabile accettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di lavoro non assume e non puo’ assumere responsabilita’ alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente capoverso, nessun lavoratore puo’ accampare alcun diritto ne’ avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente contratto.
–> art. 272
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La FAITA e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la firma del presente contratto, si rivolgeranno all’INPS per il formale adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo.
–> art. 273
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungera’ anche da Comitato paritetico locale “CO.VE.L.CO. – campeggi” mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumera’ le funzioni di Comitato nazionale CO.VE.L.CO. del settore campeggi.
–> art. 274
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo Xii – Pubblici Esercizi – Classificazione Del Personale
TITOLO XII
PUBBLICI ESERCIZI
CAPO I
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
(1) La classificazione del personale per il comparto dei Pubblici Esercizi e’ la seguente.
Area quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 dell’1 luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest’area, per le corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questa livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilita’ gestionale ed organizzativa loro attributo, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuita’, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, e’ affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
– Capo area di catena di esercizi.
– Direttore.
– Gerente.
– Capo servizi amministrativi catering.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilita’ loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilita’ di unita’ aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessita’ organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
– Vice direttore.
– Responsabile area mense.
– Capo del personale.
– Economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica ed amministrativa di gestione.
– Responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui al quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore.
– Capo zona manutenzione.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilita’ ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioe’:
– Superintendente catering.
– Capo servizio catering.
– Ispettore amministrativo catena d’esercizi.
– Assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia gia’ maturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali e’ richiesta una particolare competenza professionale e cioe’:
– Direttore servizio mensa o Capo impianto mensa.
– Capo laboratorio gelateria (ex Capo gelatiere).
– Capo laboratorio pasticceria intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull’impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti.
– Responsabile di amministrazione (ex Segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto).
– Primo maitre o capo servizio sala.
– Ispettore mensa.
– Responsabile impianti tecnici.
– Capo cuoco P.E. e ristorazione collettiva.
– Capo contabile.
– Operatore o procuratore doganale catering.
– Capo ufficio catering.
– Supervisore catering.
– Primo barman P.E.
– Capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco-bar.
– Capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l’addetto alla vendita il quale sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie inferiori.
– Magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilita’ tecnico-amministrativa del magazzino coordinando l’attivita’ di altri magazzinieri comuni.
– Cassiere centrale catering.
– Capo CED.
– Analista – Programmatore CED.
– Assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacita’ professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilita’ di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioe’:
– Controllo amministrativo.
– Barman unico.
– Sotto capo cuoco.
– Cuoco unico.
– Primo pasticcere.
– Capo operaio.
– Capo mensa surgelati e/o precotti.
– Capo reparto catering.
– Assistente o vice o aiuto supervisore catering.
– Operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico-specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalita’ di intervento, i mezzi di esecuzione, nonche’ di operare interventi di elevato grado di difficolta’ per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse.
– Maitre (nella nuova qualifica di Maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo Maitre in subordine ad un capo-servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal Gerente).
– Dietologo.
– Sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri.
– Programmatore CED.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioe’:
– Segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attivita’ di corrispondenza.
– Cuoco capo partita.
– Cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o piu’ partite assicura il servizio di cucina.
– Gastronomo.
– Cameriere ai vini, antipasti, trinciatore.
– Barman.
– Chef de rang di ristorante.
– Cameriere di ristorante.
– Secondo pasticcere.
– Capo gruppo mensa.
– Gelatiere.
– Pizzaiolo.
– Stenodattilografa con funzioni di segretaria.
– Altri impiegati d’ordine.
– Centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe.
– Conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento chilogrammi.
– Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature.
– Operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande.
– Operatore CED – Consollista.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacita’ tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioe’:
– Tablottista e marchiere.
– Cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria.
– Cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione.
– Telescriventista.
– Magazziniere comune.
– Centralinista.
– Cellista surgelati o precotti.
– Terzo pasticcere.
– Dattilografo.
– Altri impiegati d’ordine.
– Dispensiere.
– Cantiniere.
– Banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita.
– Banconiere di tavola calda, chiosco di stazione.
– Operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficolta’ nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature.
– Carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine.
– Sfoglina, intendendosi per tale colei che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, ecc.
– Addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande.
– Addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonche’ alla piccola riparazione e manutenzione.
– Controllo merci.
– Cameriere bar, tavola calda, self-service.
– Demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi.
– Barista.
– Guardarobiera non consegnataria.
– Allestitore catering.
– Autista di pista catering.
– Secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all’approntamento dei pasti sulla base del lavoro gia’ predisposto.
– Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici.
– Guardia giurata.
– Conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto Super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacita’ tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessita’ e cioe’:
– Commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni.
– Addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianita’ nel settore.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attivita’ che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioe’:
– Confezionatrice di buffet stazione e pasticceria.
– Secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco.
– Commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere P.E.).
– Commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attivita’ che siano attinenti all’uso delle macchine da caffe’ ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche.
– Stiratrice.
– Lavandaia.
– Guardiano notturno.
– Addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianita’ nel settore.
– Caffettiere non barista.
– Caricatore catering.
– Aiutante pista catering.
– Preparatore catering.
– Addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni.
– Guardarobiera clienti (vestiarista).
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attivita’ anche con macchine gia’ attrezzate e cioe’:
– Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti).
– Lavatore catering.
– Conducente di motocicli.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
–> art. 275
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica inferiore.
(2) In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potra’ superare le proporzioni appresso indicate:
– pubblico esercizio avente da due a cinque baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni due baristi;
– pubblico esercizio avente 6 o piu’ baristi: 1 commis di bar (ex aiuto barista) ogni 3 baristi.
Ai fini di cui sopra, nel computo del numero dei baristi va considerato anche il capo-barista sempre che svolga la sua attivita’ al banco.
–> art. 276
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ii – Apprendistato
CAPO II
APPRENDISTATO
(1) Ai sensi dell’articolo 2, delle legge 19 gennaio 1955, numero 25, l’apprendistato e’ consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacita’ tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: contabile d’ordine, cassiere, magazziniere comune, marchiere, tablottista, cuoco capo partita, cameriere, gelatiere, gastronomo, barista, banconiere tavola calda e fredda, operaio qualificato, terzo pasticcere, ecc.
–> art. 277
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Tenuto conto dell’elevato livello di qualificazione professionale necessario per l’espletamento delle relative mansioni, la durata dell’apprendistato e’ fissata in quattro anni per le seguenti qualifiche:
– cuoco capo partita;
– gastronomo;
– pasticcere.
–> art. 278
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iii – Contratti A Termine E Aziende Di Stagione
CAPO III
CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
(1) La disciplina del presente Capo e’ correlata a quanto previsto dall’articolo 70.
–> art. 279
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il periodo di prova e’ stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
(2) E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia gia’ prestato servizio nella stessa azienda.
(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spettera’ al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonche’ nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.
–> art. 280
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto degli accordi integrativi provinciali, il personale dei pubblici esercizi avra’ diritto alla retribuzione maggiorata del:
– 20% per ingaggio fino ad un mese;
– 15% per ingaggio fino a due mesi;
– 8% per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione.
–> art. 281
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l’esercizio o a ridurre il personale, competera’ ai dipendenti un indennizzo pari alla meta’ della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
(2) In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennita’ sara’ demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali ed in caso di dissenso a quelle nazionali.
–> art. 282
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avra’ diritto ad una indennita’ pari all’ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale e medesima retribuzione.
–> art. 283
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e quattordicesima mensilita’ e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreche’ non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
–> art. 284
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore e’ riconosciuta al datore di lavoro la facolta’ di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura, che per i pubblici Esercizi non potra’ superare il 50% della maggiorazione di cui all’articolo 280, sara’ determinata dai contratti integrativi territoriali.
(2) Tale importo sara’ restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avra’ diritto a trattenere l’importo a titolo di risarcimento del danno.
–> art. 285
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Gli indennizzi che per effetto dei precedenti articoli debbono essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all’articolo 311.
–> art. 286
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iv – Orario Di Lavoro – Distribuzione Orario Settimanale
CAPO IV
ORARIO DI LAVORO
DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE
(1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro e’ fissata in cinque giornate e mezza.
(2) Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
–> art. 287
Turismo – Ccnl Dipendenti – Ripartizione Orario – Di Lavoro Giornaliero
RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
(1) L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potra’ essere suddiviso in piu’ di due frazioni, la cui determinazione e durata e’ demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonche’ i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.
–> art. 288
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Notturno
LAVORO NOTTURNO
(1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25% fatte salve le condizioni di miglior favore.
–> art. 289
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoratori Notturni
LAVORATORI NOTTURNI
(1) Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 101, il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.
(2) A decorrere dall’1 luglio 2001, per i lavoratori notturni, cosi’ come individuati dal comma 1 dell’articolo 101, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall’articolo 288 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del mattino.
–> art. 290
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Straordinario
LAVORO STRAORDINARIO
(1) Il lavoro straordinario e’ compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno o 60% se notturno.
(2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
(3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non e’ cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
(4) Non e’ considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
(5) Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per il lavoro straordinario e’ dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 311.
–> art. 291
Turismo – Ccnl Dipendenti – Festivita`
FESTIVITA’
(1) Al personale retribuito in misura fissa che presta la propria opera nelle festivita’ di cui all’articolo 107 e’ dovuta oltre alla normale retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate con la maggiorazione del 20%.
(2) Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, in caso di mancata prestazione di lavoro per effetto delle festivita’ di cui all’articolo 107 ed in caso di assenza nelle medesime giornate di festivita’ per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio e riposo settimanale, percepira’ dal datore di lavoro una giornata di retribuzione calcolata ai sensi dell’articolo 311.
(3) Qualora il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio presti la propria opera nelle festivita’ suddette percepira’ un compenso pari ad una giornata di retribuzione calcolata ai sensi dell’articolo 311 oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato integrata dalla maggiorazione del 20% calcolata sulla retribuzione di cui all’articolo 311 ragguagliata ad ore di lavoro.
–> art. 292
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Al personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio il trattamento per le giornate di cui all’articolo 108 della Parte Generale verra’ liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell’articolo 311.
–> art. 293
Turismo – Ccnl Dipendenti – Ferie
FERIE
(1) Al personale retribuito solo con la percentuale di servizio sara’ corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell’articolo 311.
(2) Al personale suddetto retribuito con sistema misto verra’ corrisposta la differenza tra la parte fissa della retribuzione calcolata ai sensi dell’articolo 311.
–> art. 294
Turismo – Ccnl Dipendenti – Permessi E Congedi
PERMESSI E CONGEDI
(1) Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio il trattamento per i permessi individuali di cui agli articoli 113, 114 e 115 del presente contratto verra’ liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell’articolo 311.
–> art. 295
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Trattamenti Salariali Integrativi
CAPO V
TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
(1) Costituisce trattamento salariale integrativo di cui alla lettera b) dell’articolo 130 l’eventuale terzo elemento provinciale e/o l’eventuale terzo elemento aziendale in atto di cui all’articolo 55 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 ottobre 1973 coordinati con l’attuale classificazione del personale con i criteri di cui all’articolo 79 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 10 aprile 1979.
–> art. 296
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vi – Paga Base Pubblici Esercizi Di Terza E Quarta Categoria
CAPO VI
PAGA BASE PUBBLICI ESERCIZI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA
(1) Per i Pubblici Esercizi di terza e quarta categoria le paghe base indicate all’articolo 134 del presente contratto verranno ridotte dei seguenti importi arrotondati:
—————————- LIV. + 18 anni – 18 anni —————————- A 11.000 — B 10.000 — I 10.000 — II 8.500 7.500 III 7.500 6.500 IV 6.500 5.500 V 6.000 5.000 VI S 5.500 4.500 VI 5.500 4.500 VII 5.000 4.000 —————————-
–> art. 297
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vii – Trattamento Economico Dei Percentualisti – Indennita` Di Contingenza
CAPO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI
INDENNITA’ DI CONTINGENZA
(1) L’indennita’ di contingenza non spetta al personale dei pubblici esercizi retribuito a percentuale.
–> art. 298
Turismo – Ccnl Dipendenti – Percentuale Di Servizio
PERCENTUALE DI SERVIZIO
(1) La percentuale di servizio dovra’ essere corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti negli articoli che seguono, mediante punteggi di ripartizione da determinarsi con i contratti integrativi territoriali.
–> art. 299
Turismo – Ccnl Dipendenti
Per le aziende ristoranti e similari di cui al punto III lettera a) dell’articolo 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:
a) negli esercizi extra dal 12 al 15%;
b) negli esercizi di prima classe dall’11 al 13%;
c) negli esercizi di seconda e terza classe dall’11 al 12%;
d) negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10%.
–> art. 300
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per le aziende bar, caffe’ e similari, di cui al punto III lettera b) dell’articolo 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:
a) negli esercizi extra dal 18 al 22%;
b) negli esercizi di prima e seconda classe dal 16 al 20%;
c) negli esercizi di terza classe dal 14 al 17%;
d) negli esercizi di quarta classe il 10%.
(2) Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sara’ del 12%, nelle birrerie del 17%.
(3) Nei locali adibiti a biliardi – qualunque sia la loro categoria – la percentuale di servizio sara’ del 15%.
–> art. 301
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di dieci persone, purche’ abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali sara’ del 12%.
(2) E’ consentita l’assegnazione di una parte della predetta percentuale al personale interno nella misura stabilita dai contratti integrativi territoriali.
–> art. 302
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La percentuale sara’ applicata a criterio del datore di lavoro:
a) col sistema addizionale, nel qual caso il tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la percentuale di servizio al momento della presentazione del conto;
b) ovvero col sistema globale, includendo cioe’ nel prezzo della consumazione l’importo della percentuale di servizio.
(2) In questo ultimo caso la percentuale di servizio va liquidata applicando sull’incasso lordo delle consumazioni la misura della percentuale opportunamente ridotta secondo la seguente Tabella Amell che garantisce ugualmente la corresponsione della percentuale netta stabilita contrattualmente:
——————————————————————– % sul netto % sul lordo nel sistema addizionale nel sistema globale ——————————————————————– 10% corrisponde al 9,10% 11% corrisponde al 9,99% 12% corrisponde al 10,72% 13% corrisponde al 11,51% 14% corrisponde al 12,29% 15% corrisponde al 13,05% 16% corrisponde al 13,80% 17% corrisponde al 14,53% 18% corrisponde al 15,27% 19% corrisponde al 15,97% 20% corrisponde al 16,67% 21% corrisponde al 17,36% 22% corrisponde al 18,03% ——————————————————————–
–> art. 303
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa dovra’ essere corrisposta al personale non piu’ tardi della fine di ogni mese con una tolleranza massima di quattro giorni, a meno che tra il personale ed il datore di lavoro non si convenga che la corresponsione sia effettuata settimanalmente o seralmente.
–> art. 304
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti deve essere applicata sull’importo netto dei conti riguardanti esclusivamente le consumazioni.
(2) La percentuale di servizio dovra’ essere anticipata dal datore di lavoro per i conti che restassero in sospeso oltre un mese, eccezione fatta per i conti di persone divenute accertatamente insolvibili.
(3) Per i servizi a domicilio, nei contratti integrativi territoriali, potra’ stabilirsi invece un compenso fisso per i prestatori di opera che vi prendano parte, ove tale sistema sia in uso, secondo quanto contemplato dall’articolo 74.
(4) E’ abolito qualsiasi obbligo di fornitura da tavola a carico dei camerieri.
–> art. 305
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Negli esercizi nei quali il servizio ai tavoli viene effettuato anche da familiari del datore di lavoro, i quali vi siano addetti come veri e propri prestatori d’opera soggetti alle stesse regole di lavoro dell’altro personale, la percentuale di servizio competera’ anche ad essi nella misura dovuta al percentualista dipendente.
–> art. 306
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Debbono intendersi congelate le misure delle percentuali di servizio stabilite dagli Accordi integrativi provinciali in atto al 31 ottobre 1973.
–> art. 307
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Ai maitres o capi camerieri oltre alla percentuale di servizio sara’ corrisposta una integrazione fissa mensile da stabilirsi nei contratti integrativi territoriali.
(2) La partecipazione dei maitres o capi camerieri alla percentuale resta quella concordata in sede territoriale sia dove esiste l’uso della percentuale globale, sia dove esiste l’uso della percentuale individuale in modo che essi non vengano a percepire meno del 5% ne piu’ del 20% oltre quello che spetta ad ogni cameriere.
(3) I maitres o capi camerieri non potranno essere assunti in numero maggiore di uno ogni quattro camerieri per gli esercizi extra e di uno ogni sei camerieri per gli esercizi di prima classe.
(4) Nei locali extra e di prima classe ove siano occupati rispettivamente meno di quattro camerieri o meno di sei camerieri e’ ammesso un maitre o capo cameriere.
(5) In sede territoriale le Organizzazioni interessate potranno stabilire la presenza di capi camerieri anche in esercizi di seconda classe.
–> art. 308
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il personale tavoleggiante ha facolta’ di optare per la retribuzione fissa in luogo della percentuale di servizio.
(2) Col passaggio a paga fissa il personale suddetto ha diritto alla paga base nazionale prevista dalla tabella di cui all’articolo 134, all’indennita’ di contingenza e a tutti gli altri trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto e dai contratti integrativi territoriali e/o aziendali per il personale retribuito a paga fissa dello stesso livello retributivo.
(3) L’opzione per la retribuzione fissa viene esercitata aziendalmente mediante decisione della maggioranza del personale tavoleggiante, da rendere nota al datore di lavoro a mezzo di lettera raccomandata sottoscritta dai lavoratori interessati, entro la prima meta’ del mese.
(4) Il passaggio a paga fissa avverra’ a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione al datore di lavoro.
(5) L’opzione di cui al presente articolo viene esercitata in via definitiva ed il passaggio a paga fissa e’ irrevocabile.
–> art. 309
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I sistemi di retribuzione diversi da quelli dal presente contratto stabiliti con accordi integrativi provinciali in vigore al 30 aprile 1973 in base agli articoli 71 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1970 sono da considerarsi congelati, ferma restando la facolta’ delle Associazioni territoriali di abrogarli per stabilire il passaggio a paga fissa del personale tavoleggiante, nel qual caso al personale interno sara’ garantita la conservazione dei livelli retributivi mediamente percepiti in precedenza.
–> art. 310
Turismo – Ccnl Dipendenti – Mensilita` Supplementari
MENSILITA’ SUPPLEMENTARI
(1) Al personale retribuito con la percentuale di servizio verranno corrisposte le tredicesima mensilita’ nell’intera misura e la quattordicesima mensilita’ nella misura del 70% con le modalita’ di cui all’articolo 311.
–> art. 311
Turismo – Ccnl Dipendenti – Liquidazione Trattamenti Normativi Ai Percentualisti
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTI NORMATIVI AI PERCENTUALISTI
(1) La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente contratto per il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio avverra’ in base alla retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente relativa al livello di appartenenza (paga base nazionale, indennita’ di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, eventuali scatti di anzianita’).
–> art. 312
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, l’indennita’ sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 139 verra’ calcolata in base all’articolo 2121 del Codice civile nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, mentre, il trattamento di fine rapporto verra’ calcolato in base ai criteri di cui alla suddetta legge n. 297 del 1982 per i periodi di servizio prestato dall’1 giugno 1982, e in base all’articolo 2121 del Codice civile nel testo modificato dalla legge n. 91 del 1977 per i periodi di lavoro antecedenti sulla base della percentuale media percepita nel triennio o nel minor periodo precedente il 31 maggio 1982.
(2) Ove cio’ non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di retribuzione, dette indennita’ verranno calcolate sulla retribuzione di cui all’articolo 311 e con gli stessi criteri e modalita’ previsti per il personale retribuito in misura fissa dagli articoli 171 e 317 e per quanto attiene in particolare il trattamento di fine rapporto.
–> art. 313
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Viii – Scatti Di Anzianita` – Norme Transitorie
CAPO VIII
SCATTI DI ANZIANITA’ – NORME TRANSITORIE
(1) Gli importi fissi degli scatti di anzianita’ per i dipendenti dalle aziende dei Pubblici Esercizi per il periodo 1 giugno 1986-28 febbraio 1989 sono stabiliti nelle seguenti misure:
—————– LIVELLI IMPORTI —————– I S 55.000 I 52.000 II 49.000 III 47.000 IV 44.000 V 43.000 VI 42.000 VII 41.000 —————–
(2) Il raccordo tra la disciplina di cui all’articolo 258 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 luglio 1982 e quella prevista dall’articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987 verra’ effettuato come segue: al personale che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia maturato la precedente serie di quattro scatti, la data di decorrenza del nuovo scatto sara’ computata considerando utile, solo a tal fine, una anzianita’ convenzionale pari al venticinque per cento del tempo intercorso tra la data di maturazione dell’ultimo scatto e quella dell’1 giugno 1986. A detto personale, al compimento del triennio, utilizzando l’anzianita’ convenzionale di cui sopra, sara’ corrisposto, in aggiunta all’importo degli scatti relativo alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su riportata tabella.
(3) Successivamente all’1 marzo 1989 si dovra’ procedere per tutto il personale all’atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio dell’importo degli scatti gia’ maturati con il rispettivo valore dello scatto di cui all’articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati cosi’ ragguagliato, compresa l’eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell’articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990, e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell’articolo 138 del presente contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente all’1 maggio 1990, dara’ l’importo complessivo degli scatti spettante.
(4) L’eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo, verra’ liquidata al compimento del triennio successivo a quello di maturazione dell’ultimo scatto intero e cioe’ alla maturazione del sesto scatto.
–> art. 314
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ix – Malattia Ed Infortunio – Malattia
CAPO IX
MALATTIA ED INFORTUNIO
MALATTIA
(1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avra’ diritto alle normali scadenze dei periodi paga:
a) all’indennita’ di malattia da corrispondersi dall’INPS nella misura dell’80%, comprensiva della indennita’ posta a carico dello stesso Istituto dall’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della relativa integrazione di cui al D.M. 1 febbraio 1957 e al D.M. 6 agosto 1962, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto la prevista aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 l’indennita’ suddetta e’ anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed e’ posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS secondo le modalita’ di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la percentuale di servizio sara’ corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell’articolo 311.
(2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell’indennita’ di malattia di cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relativi ai periodi di malattia.
–> art. 315
Turismo – Ccnl Dipendenti – Infortunio
INFORTUNIO
(1) In caso di infortunio il datore di lavoro corrispondera’ una integrazione dell’indennita’ corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal giorno di cui si verifica l’infortunio.
(2) L’integrazione suddetta e’ dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponde l’indennita’ prevista dalla legge.
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennita’ nelle modalita’ e con un minimo di massimale seguenti:
– invalidita’ temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli articoli 144 e 314, considerandosi l’infermita’ derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti all’INPS;
– invalidita’ permanente: quindici milioni;
– morte: dieci milioni.
–> art. 316
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo X – Pulizia Dei Locali
CAPO X
PULIZIA DEI LOCALI
(1) Negli esercizi di particolare importanza il personale provvedera’ normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale e’ adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
(2) Per gli esercizi minori tale pulizia dovra’ essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
–> art. 317
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Xi – Trattamento Di Fine Rapporto
CAPO XI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto e’ stabilito nelle misure di cui all’articolo 289 del CCNL Turismo 30 maggio 1991.
–> art. 318
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Xii – Norme Per I Locali Notturni
CAPO XII
NORME PER I LOCALI NOTTURNI
(1) Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varieta’ e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.
–> art. 319
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Nei locali notturni la percentuale sara’ del 16% per le consumazioni di ristorante e del 18% per le altre consumazioni, fermo restando che la percentuale di servizio dovra’ essere applicata sull’importo netto del conto riguardante esclusivamente le consumazioni.
(2) Per il personale tavoleggiante, le percentuali di servizio di cui sopra sono comprensive della maggiorazione per il lavoro notturno di cui agli articoli 288 e 289.
(3) Nei contratti integrativi territoriali verranno stabilite le modalita’ per determinare il suddetto importo netto del conto delle consumazioni.
(4) E’ data inoltre facolta’ alle Organizzazioni sindacali territoriali di ragguagliare la percentuale del 18% sopra indicata con diverse misure della percentuale stessa che operino sull’intero importo lordo del conto garantendo lo stesso gettito.
–> art. 320
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Nei locali notturni sono ammessi i maitres o capi camerieri osservando le stesse norme stabilite dall’articolo 307 del presente contratto.
–> art. 321
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Tutto il personale addetto a tali servizi sara’ escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.
–> art. 322
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente contratto fatte salve le condizioni di miglior favore gia’ fissate dagli accordi integrativi provinciali.
–> art. 323
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Xiii – Norme Per Ristoranti E Buffets Di Stazione
CAPO XIII
NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE
(1) Il presente contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell’Amministrazione ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sara’ tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l’Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all’articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
(2) Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli accordi integrativi provinciali in vigore.
–> art. 324
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In relazione al decreto del Ministero dei Trasporti del 22 giugno 1971, che al comma b) dell’articolo 1 precisa, tra l’altro, come condizioni da porre a base delle gare e trattative per le concessioni degli esercizi dei caffe’ ristoratori di stazioni F.S. e nei relativi contratti, il riconoscimento, a tutti gli effetti, al personale dipendente, dell’anzianita’ di servizio prestato in via continuativa nello stesso caffe’ ristoratore o anche in continuita’ di rapporto di lavoro con lo stesso concessionario presso altro caffe’ ristoratore di stazione F.S., i trattamenti di fine rapporto del personale suddetto dovranno essere accantonati, mediante polizza di capitalizzazione da stipularsi nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in data 21 novembre 1972.
–> art. 325
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Xiv – Norme Per La Ristorazione Collettiva (mense Aziendali) – Protocollo Appalti
CAPO XIV
NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA (MENSE AZIENDALI)
PROTOCOLLO APPALTI
(1) L’ANGEM, la FIPE e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori, premesso che il mercato della ristorazione collettiva e’ sempre piu’ caratterizzato da una attivita’ che si svolge attraverso il sistema degli appalti pubblici regolamentato da normative che stabiliscono una serie di procedure finalizzate a garantire la giusta trasparenza; che e’, altresi’, necessario garantire la qualita’ del servizio e l’assolvimento degli obblighi previsti dai contratti collettivi; che in attuazione degli impegni previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993, occorre favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore al fine di garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e agli oneri previdenziali; che e’ necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che aggiungendosi a quelli esistenti favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualita’ che di capacita’ professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di definire entro il 30 settembre 2001 schemi di capitolato di appalto e vademecum delle procedure da seguire che contengano criteri uniformi a garanzia della qualita’, della trasparenza della professionalita’ e della salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
(2) Tali capitolati dovranno prevedere i seguenti punti essenziali:
– indicazione espressa dell’obbligo di rispettare i contratti collettivi di categoria e le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
– richiesta di adozione per la gara di appalto della formula dell’appalto concorso, per gare particolarmente complesse oppure della formula “licitazione privata al prezzo piu’ economicamente vantaggioso” prevedendo criteri base e punteggi chiari e precisi, attribuendo valore preminente alla qualita’. Nel caso il concorrente non abbia raggiunto la percentuale minima riservata alla qualita’, sara’ escluso dal procedimento di aggiudicazione e l’offerta economica non sara’ valutata;
– esclusione da parte degli enti appaltanti del ricorso alla gara a ” licitazione privata al prezzo piu’ basso”, salvo definire tutti i criteri di gestione (qualita’-menu’-tabelle dietetiche-monte ore) da comunicare in precedenza a tutti i soggetti partecipanti alla gara;
– richiedere presso le Organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, regione, ecc.) la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento al fine di verificare la capacita’ operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
– previsione per l’ente appaltante della possibilita’ di recedere dal contratto di appalto per la mancata osservanza da parte della azienda aggiudicataria delle clausole contenute nel capitolato;
– durata dell’appalto non inferiore a tre anni;
– obbligo a costituire una commissione di controllo mensa tra rappresentanti degli utenti, committente e fornitore, ecc.
(3) Le Parti si impegnano inoltre a richiedere:
a) l’emanazione da parte del Ministero della Sanita’ di una apposita normativa che dia l’abilitazione all’esercizio dell’attivita’, con verifiche ispettive biennali;
b) l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro di una apposita circolare sul costo della manodopera, utile al committente ad interpretare l’incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
c) l’emanazione da parte della presidenza del consiglio dei ministri di un apposito D.P.C.M. che codifichi le norme per l’effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente piu’ vantaggiosa, cosi’ come previsto dalla legge numero 156/1990, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
(4) Le Parti si impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche la possibilita’ di avvalersi del sistema degli Enti bilaterali, al fine di garantire la qualita’ e la trasparenza del settore.
———-
(1) Le Parti si danno atto che le norme di cui all’Accordo nazionale per i cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva (mense aziendali) del 9 aprile 1979, modificato dagli Accordi del 13 ottobre 1982, 17 giugno 1986 e del 3 maggio 1990, trovano inserimento nel presente Capo.
–> art. 326
Turismo – Ccnl Dipendenti – Cambi Di Gestione
CAMBI DI GESTIONE
(1) Rilevato che il settore della ristorazione collettiva – per la parte non propriamente collegata a forme di ristorazione pubblica – e’ generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuita’ e le condizioni di lavoro limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue.
–> art. 327
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La Gestione uscente, con la massima tempestivita’ possibile e comunque prima dell’evento, dara’ formale notizia della cessazione della gestione alle Organizzazioni sindacali competenti per territorio e alla Gestione subentrante, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili alla applicazione del presente Accordo.
(2) La Gestione subentrante – anch’essa con la massima tempestivita’ possibile e comunque prima del verificarsi dell’evento – dara’ a sua volta formale comunicazione alle Organizzazioni sindacali competenti per territorio circa l’inizio della nuova gestione.
–> art. 328
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Su richiesta di una delle Parti (Organizzazioni sindacali, Gestione uscente, Gestione subentrante) saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all’evento considerato, circa le condizioni di applicazione del presente accordo.
(2) Ove per comprovate ed oggettive difficolta’ non fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente, gli stessi saranno comunque effettuati al piu’ presto possibile.
(3) L’effettuazione di tali incontri non dovra’ in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l’invio del servizio presso la nuova unita’ produttiva.
–> art. 329
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La gestione subentrante assumera’ tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga-matricola della Gestione uscente, riferiti all’unita’ produttiva interessata, con facolta’ di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto nonche’ dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilita’ di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori.
(2) I lavoratori in contratto di formazione e lavoro, fatte salve le disposizioni di legge verranno parimenti assunti in contratto di formazione e lavoro restando a carico della gestione subentrante l’effettuazione del periodo di formazione e lavoro mancante rispetto al termine fissato dall’azienda cedente.
–> art. 330
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Gli incontri di cui all’articolo 328 dovranno essere utilizzati anche per l’esame dei problemi e per la ricerca delle relative soluzioni, nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell’utenza che diano adito a ripercussioni sul dato occupazionale dell’impianto, inteso nelle sue componenti quantitative e qualitative:
a) mutamenti nell’organizzazione e nelle modalita’ del servizio;
b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d’appalto;
d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo della occupazione nell’azienda appaltante.
(2) In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all’impianto, oltre alla possibilita’ di assunzione in altre unita’ produttive dell’azienda subentrante non si esclude la possibilita’ di instaurare diverse condizioni contrattuali, nonche’ il ricorso – ove sussistano le specifiche condizioni di legge – alla CIGS ed ai contratti di solidarieta’.
–> art. 331
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la Gestione subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni sindacali ogni possibilita’ di reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.
–> art. 332
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti (nulla osta per l’avviamento al lavoro, libretto sanitario, ecc.) ed i rapporti di lavoro cosi’ instaurati si intenderanno ex novo, senza l’effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al comma 1 del precedente articolo 329, per il quale peraltro l’azienda uscente e’ esonerata dall’obbligo del preavviso di cui agli articoli 160 e 161 del presente contratto.
(2) Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne dara’ tempestiva comunicazione agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di trenta giorni.
–> art. 333
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell’articolo 330, pari a quelle gia’ percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall’applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianita’ maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformita’ di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
(2) Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979, la differenza verra’ mantenuta come quota ad personam e sara’ assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalita’ da definire tra le Parti. Per quanto riguarda in particolare gli scatti di anzianita’, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro sancito dall’articolo 332, la Gestione subentrante dovra’ considerare, ai soli fini del computo del triennio relativo al primo scatto o a quelli successivi ed in base all’eta’ di decorrenza dell’anzianita’ utile per gli scatti cosi’ come fissata dal comma 2 dell’articolo 138 del presente contratto:
– le annualita’ intere di servizio maturate presso la Gestione uscente nei casi di cambio di gestione, avvenuti anteriormente all’1 giugno 1986;
– l’intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente per i casi di cambi di gestione intervenuti successivamente all’1 giugno 1986.
(3) Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente Gestione sara’ comunque garantito il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa salariale.
Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci, sara’ globalmente pari a quello percepito per la qualifica ricoperta presso la precedente gestione. In ogni caso tale trattamento non potra’, per la parte eccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica, essere riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virtu’ di specifici accordi fra le Parti.
–> art. 334
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Le norme di cui al presente Capo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia dei cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
(2) Restano salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore previste dagli accordi territoriali o aziendali in atto.
Tali accordi non saranno comunque piu’ negoziabili alla loro scadenza, per le materie in questione.
–> art. 335
Turismo – Ccnl Dipendenti – Trattamenti Salariali Integrativi
TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
(1) A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 12 del presente contratto, per il settore della ristorazione collettiva (mense), i trattamenti integrativi salariali comunque denominati di cui alla lettera s) del comma 2 dello stesso articolo 12 saranno definiti, anziche’ con accordi aziendali, con accordi provinciali dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali stipulanti e dalle Associazioni provinciali dei pubblici esercizi aderenti alla FIPE con l’intervento dell’ANGEM.
–> art. 336
Turismo – Ccnl Dipendenti – Scatti Di Anzianita` – Norma Transitoria
SCATTI DI ANZIANITA’ – NORMA TRANSITORIA
(1) Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 313 del presente contratto, per il personale delle aziende della ristorazione collettiva che abbia gia’ maturato uno o piu’ scatti di anzianita’, il raccordo tra la preesistente disciplina di cui all’articolo 258 del CCNL 8 luglio 1982 e quella prevista dall’articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987 verra’ effettuato come segue.
(2) Alla data di entrata in vigore del CCNL 16 febbraio 1987, alla voce scatti di anzianita’ dovra’ essere attribuito:
a) quanto sin qui erogato a titolo “scatti di anzianita’”;
b) quanto sin qui eventualmente erogato come superminimo ad personam, in conseguenza dell’operazione di adeguamento alla legge n. 91 del 1977 attuato dall’azienda;
c) quanto eventualmente sin qui erogato come “assegno ad personam” derivante dagli scatti di anzianita’ maturati dalle gestioni precedenti ai sensi del precedente articolo 333.
(3) Al personale suddetto che nel periodo 1 giugno 1986-28 febbraio 1989 maturera’ un triennio di anzianita’, dovra’ essere corrisposto l’importo fisso di uno scatto previsto nella tabella valida per il settore dei pubblici esercizi per il periodo suddetto, in aggiunta degli importi degli scatti precedenti come sopra ricostituiti.
(4) Successivamente all’1 marzo 1989 si dovra’ procedere per tutto il personale all’atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio dell’importo degli scatti gia’ maturati con il rispettivo valore dello scatto di cui all’articolo 78 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati cosi’ ragguagliato, compresa l’eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell’articolo 78 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990, e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella dell’articolo 138 del presente contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente all’1 maggio 1990, dara’ l’importo complessivo degli scatti spettante. L’eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo, verra’ liquidata al compimento del triennio successivo a quello di maturazione dell’ultimo scatto intero e cioe’ alla maturazione del sesto scatto.
(5) Per quanto riguarda le modalita’ di erogazione degli scatti di anzianita’ nei casi di cambi di gestione valgono le norme di cui all’articolo 333.
–> art. 337
Turismo – Ccnl Dipendenti – Indennita` Supplementare
INDENNITA’ SUPPLEMENTARE
(1) Ai soli dipendenti da aziende di ristorazione collettiva in forza alla data di stipula del CCNL 16 febbraio 1987 verra’ riconosciuta una “indennita’ supplementare” di Lit. 10.000 lorde mensili nel periodo 1 giugno 1986-31 maggio 1988 (ventiquattro mensilita’) secondo le modalita’ di seguito specificate nel presente articolo.
(2) L’indennita’ supplementare deve essere corrisposta solo al personale che abbia maturato almeno uno scatto di anzianita’ il cui importo sia stato calcolato dall’azienda senza l’indennita’ di contingenza in relazione alla legge n. 91 del 1977.
(3) Detta indennita’ non e’ computabile ai fini della maturazione del TFR, ne’ concorre a determinare la base di calcolo di altri istituti contrattuali.
(4) Essa sara’ corrisposta limitatamente a ventiquattro mesi (escluse tredicesima e quattordicesima mensilita’) e la sua erogazione cessera’, comunque, con il 31 maggio 1988.
(5) L’indennita’ citata non competera’ a chi abbia gia’ risolto, in via consensuale con transazione e rinuncia od in forza di decisione giudiziale o comunque, in altro modo, il contenzioso con la propria azienda relativamente alle modalita’ di calcolo degli scatti rispetto alla legge n. 91 del 1977, nonche’ – per le aliquote mensili non ancora corrisposte – a coloro che, per qualsivoglia motivo, risolvano il rapporto di lavoro con le aziende al di fuori dell’ipotesi prevista per i cambi di gestione.
(6) In questo caso, infatti, l’indennita’ in questione continuera’ ad essere corrisposta dall’azienda subentrante fino al 31 maggio 1988 o fino alla cessazione del rapporto di lavoro con l’interessato entro tale data.
–> art. 338
Turismo – Ccnl Dipendenti – Clausola Di Inscindibilita`
CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA’
(1) Le OO.SS. firmatarie riconoscono che la vertenzialita’ insorta nel settore della ristorazione collettiva derivante da interpretazioni diverse riguardo alla modalita’ di calcolo degli scatti di anzianita’, in applicazione della legge n. 91 del 1977 – modalita’ che le aziende dichiarano essersi resa necessaria in considerazione del particolare automatico collegamento esistente per il settore tra costo del lavoro e prezzo del servizio – deve intendersi superata con il CCNL 16 febbraio 1987.
(2) Cio’ in considerazione del fatto che, in particolare per i dipendenti da aziende di ristorazione collettiva che gia’ percepiscono importi retributivi, comunque denominati derivanti dalla maturazione di scatti di anzianita’, i benefici introdotti dal rinnovo del CCNL 16 febbraio 1987, derivanti da:
a) incremento del valore unitario degli scatti;
b) riconoscimento di anzianita’ convenzionale di settore, sia pure ai soli fini della maturazione degli scatti;
c) incremento del numero degli scatti di anzianita’;
d) erogazione, a titolo transattivo dell’indennita’ supplementare di cui al precedente articolo 337, sono stati espressamente concordati, perche’ complessivamente migliorativi dell’attuale applicazione dell’istituto da parte del settore, a transazione di quanto eventualmente preteso da ciascun lavoratore relativamente alla disciplina degli scatti applicata.
(3) Con riferimento alla consensuale definizione di cui sopra, le OO.SS. firmatarie si impegnano affinche’ le proprie articolazioni territoriali e aziendali non prestino assistenza legale e/o sindacale ai propri iscritti che intendessero promuovere azioni giudiziarie per il Titolo riguardante gli scatti di anzianita’.
(4) Dichiarano altresi’ che interverranno presso le proprie articolazioni organizzative affinche’ queste ultime richiedano ai propri iscritti di abbandonare le azioni giudiziarie gia’ promosse e di non promuoverne di nuove. Confermano che la materia relativa agli scatti di anzianita’ non formera’ oggetto di rivendicazione alcuna ai vari livelli di contrattazione.
–> art. 339
Turismo – Ccnl Dipendenti – Indennita` Speciale
INDENNITA’ SPECIALE
(1) Ai soli dipendenti della ristorazione collettiva in servizio alla data dell’1 maggio 1990 che abbiano prestato servizio continuato nel periodo dall’1 aprile 1989 al 30 aprile 1990, verra’ corrisposta, per dodici mesi consecutivi a partire dall’1 ottobre 1990 e fino al 30 settembre 1991 una “Indennita’ speciale” pari ai seguenti importi mensili lordi ai vari livelli:
———————— LIVELLI IMPORTI ———————— Quadri A e B 92.000 I, II e III 79.000 IV e V 70.000 VI S, VI e VII 55.000 ————————
(2) Ai fini di cui sopra si considera servizio continuato anche il lavoro prestato nell’anzidetto periodo dall’1 aprile 1989 al 30 aprile 1990 presso le precedenti gestioni nell’esclusivo caso di riassunzione del personale in base alle norme di cui al presente Capo.
(3) Per i casi di anzianita’ minore, gli importi di cui sopra verranno erogati in tredicesimi pro quota. Analogamente si procedera’ per i casi in cui non sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge o di contratto.
(4) Per il personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverra’ con criteri di proporzionalita’. La suddetta indennita’ non competera’ ai lavoratori assunti a tempo determinato.
L’indennita’ speciale, data la sua natura temporanea, non sara’ utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di legge ivi compreso il TFR. L’erogazione dell’indennita’ speciale e’ a carico delle gestioni in atto alla data dell’1 ottobre 1990.
(5) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione che si verificheranno nel corso dell’anno di erogazione, al lavoratore interessato verra’ corrisposta la parte residua; nel caso di cambio di gestione, la parte residua verra’ corrisposta dall’azienda subentrante.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che nessun riproporzionamento verra’ effettuato per essenze complessivamente non superiori, nel periodo 1 aprile 1989-30 aprile 1990, ai trenta giorni.
–> art. 340
Turismo – Ccnl Dipendenti – Orario Di Lavoro
ORARIO DI LAVORO
(1) Le Parti, prendendo atto che la precedente disciplina ha generato difficolta’ interpretative ed applicative, intendono con la presente disposizione individuare un quadro normativo fruibile e di maggiore certezza. A tal fine convengono che in presenza di particolari esigenze aziendali da programmare e comunicare preventivamente a livello di unita’ produttiva o di singolo reparto, il godimento dei permessi di cui all’articolo 91 potra’ essere attuato, usufruendo degli stessi in misura non inferiore ad un’ora, e assorbendo dal monte ore annuo fino ad un massimo di novantasei ore, usufruendo degli stessi in misura di una o due ore settimanali nell’arco di quarantotto settimane. In tali casi il monte ore annuo e’ elevato a centoventi ore e le ore residue rispetto a quelle assorbite saranno fruite con le modalita’ di cui all’articolo 91.
(2) La comunicazione di cui sopra verra’ effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA o al delegato aziendale, ove esistenti.
(3) Il suddetto regime e’ applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto.
(4) Le unita’ produttive o i singoli lavoratori cui non si applichera’ la disciplina di cui sopra, continueranno a godere dei permessi retribuiti, come previsto dall’articolo 91, nella misura (104 ore annue) e con le modalita’ del precitato articolo.
–> art. 341
Turismo – Ccnl Dipendenti – Sciopero Nelle Mense Ospedaliere
SCIOPERO NELLE MENSE OSPEDALIERE
(1) Le Parti, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, convengono quanto segue.
(2) Nelle aziende di ristorazione collettiva operanti negli ospedali il diritto di sciopero e’ esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili.
(3) In particolare, sara’ garantita l’erogazione del servizio di ristorazione destinato ai degenti le cui condizioni di salute – a giudizio della direzione sanitaria – possano risultare pregiudicate dalla mancata somministrazione dei pasti.
(4) Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi, di favorire lo svolgimento di tentativi di composizione del conflitto e di consentire all’utenza di avvalersi di servizi alternativi, la proclamazione degli scioperi dovra’ avvenire con un preavviso minimo di dieci giorni.
(5) Le controversie concernenti l’individuazione o le modalita’ di effettuazione delle prestazioni indispensabili, saranno esaminate e possibilmente risolte, mediante il ricorso alle procedure di cui all’articolo 25 del presente contratto.
(6) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o di altri avvenimenti eccezionali di particolare gravita’.
–> art. 342
Turismo – Ccnl Dipendenti – Confronto Settoriale
CONFRONTO SETTORIALE
(1) Le Parti, tenuto conto delle specificita’ del settore della ristorazione collettiva e della opportunita’ di definire in sede settoriale una piu’ puntuale normativa di raccordo con quella del CCNL, convengono di avviare, dopo la stipula del contratto stesso, incontri finalizzati a risolvere, tra l’altro, le seguenti questioni:
– durata degli appalti;
– aspetti relativi alla CIG;
– problematiche relative al mercato del lavoro;
– integrazioni ed alcune normative, quale quella del part time per renderle piu’ adeguate alle obiettive esigenze organizzative del settore e a quelle dei lavoratori interessati.
–> art. 343
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Xv – Refezione
CAPO XV
REFEZIONE
(1) Tutti gli esercizi che vendono caffe’ o bevande calde hanno l’obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffe’, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio.
(2) La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.
–> art. 344
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Xvi – Funzionamento Delle Commissioni Paritetiche
CAPO XVI
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
(1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all’articolo 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all’articolo 24 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni nazionali stipulanti per la parte di propria competenza.
–> art. 345
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dall’articolo 344 del presente contratto nazionale di lavoro, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale nonche’ per le altre attivita’ svolte in materia di rapporti di lavoro dalle Parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro dei pubblici esercizi, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza contrattuale denominato CO.VE.L.CO. – P.E. a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti, di cui all’Accordo nazionale stipulato in data 30 gennaio 1970, modificato con accordi 19 ottobre 1973 e 3 maggio 1974.
(2) La parte del contributo a carico dei datori di lavoro e’ di competenza della Federazione italiana pubblici esercizi, mentre la parte a carico dei lavoratori e’ di competenza delle organizzazioni dei lavoratori stipulanti.
–> art. 346
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Tale contributo sara’ riscosso tramite l’Istituto nazionale per la previdenza sociale – INPS – in base ad apposita convenzione stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
–> art. 347
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il contributo di cui all’articolo 345 dovra’ essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate:
a) l’aliquota del contributo CO.VE.L.CO. – P.E. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della Federazione italiana pubblici esercizi e’ compresa nei contributi integrativi ASCOM;
b) l’aliquota a carico dei lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e’ fissata nella misura dello 0,10%.
–> art. 348
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presento Titolo.
(2) Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate dai datori di lavoro mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volonta’ a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga immediatamente successivo all’assunzione.
(3) Una copia sara’ conservata dal datore di lavoro e l’altra sara’ da questi trasmessa alla Commissione nazionale per le vertenze di lavoro presso la FIPE.
(4) Le norme di cui ai precedenti articoli 345, 346 e 347 fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti di soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
–> art. 349
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Secondo quanto convenuto tra l’Istituto nazionale per la previdenza sociale – INPS e le Organizzazioni stipulanti il presente contratto con apposito accordo, l’ammontare dei contributi previsti dall’articolo 347 sara’ versato dai datori di lavoro all’Istituto suddetto unitamente ai contributi obbligatori utilizzando il modello DM 10 – M3 alla voce “Contributo ASCOM” per la quota a carico dei datori di lavoro ed alla voce “Contributo CO.VE.L.CO.” per la quota a carico dei lavoratori.
–> art. 350
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Xvii – Accordi Settoriali
CAPO XVII
ACCORDI SETTORIALI
(1) Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che diffuse in piu’ regioni o nell’intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettivita’ e della ospitalita’ in genere.
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che – a seguito dell’inserimento nella sfera di applicazione del presente contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere – sara’ avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.
–> art. 351
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo Xiii – Stabilimenti Balneari – Classificazione Del Personale
TITOLO XIII
STABILIMENTI BALNEARI
CAPO I
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
(1) La classificazione del personale per il comparto degli stabilimenti balneari e’ la seguente.
Area Quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 dell’1 luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive, che per l’alto livello di responsabilita’ gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuita’ un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, e’ affidata in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
– Direttore.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilita’ ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioe’:
– Vice direttore.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali e’ richiesta una particolare competenza professionale cioe’:
– Ispettore.
– Cassiere centrale.
– Interprete.
– Infermiere diplomato.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacita’ professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilita’ di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioe’:
– Capo assistente bagnanti.
– Istruttore di ginnastica correttiva.
– Capo operaio.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioe’:
– Segretario.
– Operaio specializzato intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature.
– Infermiere.
– Pedicurista.
– Manicurista.
– Massaggiatore.
– Barbiere e Parrucchiere.
– Istruttore di nuoto con brevetto.
– Stenodattilografo con funzioni di segreteria.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacita’ tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioe’:
– Cassiere.
– Magazziniere comune.
– Addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine.
– Assistente ai bagnanti.
– Dattilografo.
– Addetto vendita biglietti.
– Operaio qualificato (intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue i lavori di normale difficolta’ nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature).
– Addetto a mansioni di ordine.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto Super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacita’ tecnico-pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessita’ e cioe’:
– Maschera.
– Guardiano notturno.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attivita’ che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali cioe’:
– Operaio comune.
– Inserviente di stabilimento o cabina o capanna, o agli spogliatoi (comunemente chiamato bagnino).
– Lavandaio.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attivita’ anche con macchine gia’ attrezzate e cioe’:
– Guardarobiera clienti.
– Addetto esclusivamente alle pulizie anche dei servizi igienici.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
–> art. 352
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ii – Contratti A Termine
CAPO II
CONTRATTI A TERMINE
(1) La disciplina del presente Capo e’ correlata con quanto previsto dall’articolo 70.
–> art. 353
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il periodo di prova e’ stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia gia’ prestato servizio nella stessa azienda.
(2) Il rimborso del biglietto di ritorno spettera’ al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonche’ nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.
–> art. 354
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l’esercizio o a ridurre il personale, competera’ ai dipendenti un indennizzo pari alla meta’ della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
(2) In caso di epidemia o di similari cause di forza maggiore, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennita’ sara’ demandata alle Associazioni sindacali provinciali e in caso di dissenso a quelle nazionali.
–> art. 355
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avra’ diritto ad una indennita’ pari all’ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
–> art. 356
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilita’ e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreche’ non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
–> art. 357
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore e’ riconosciuta al datore di lavoro la facolta’ di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura sara’ determinata dagli accordi integrativi provinciali.
(2) Tale importo sara’ restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avra’ diritto a trattenere l’importo a titolo di risarcimento del danno.
–> art. 358
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbono essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all’articolo 311.
–> art. 359
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iii – Orario Di Lavoro
CAPO III
ORARIO DI LAVORO
(1) In deroga a quanto previsto dall’articolo 90 la durata normale del lavoro settimanale effettivo e’ fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
(2) Nell’orario di lavoro giornaliero non e’ compresa l’interruzione meridiana da trascorrersi nell’azienda, la cui durata non potra’ essere inferiore a due ore.
–> art. 360
Turismo – Ccnl Dipendenti – Distribuzione Orario Settimanale
DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE
(1) La distribuzione dell’orario settimanale e’ fissata in sei giornate.
–> art. 361
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Straordinario
LAVORO STRAORDINARIO
(1) Il lavoro straordinario e’ compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno e del 60% se notturno.
(2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
(3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non e’ cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
(4) Non e’ considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
(5) Per il personale retribuito con una percentuale sugli incassi, il compenso per il lavoro straordinario e’ dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 133.
–> art. 362
Turismo – Ccnl Dipendenti – Festivita`
FESTIVITA’
(1) Al personale che presta la propria opera nelle festivita’ di cui all’articolo 107 e’ dovuta oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per lavoro festivo.
–> art. 363
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iv – Indennita` Di Contingenza
CAPO IV
INDENNITA’ DI CONTINGENZA
(1) Le Parti si danno reciprocamente atto:
a) che in forza dell’articolo 40 del CCNL 9 febbraio 1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari si e’ adempiuto al conglobamento degli importi dell’indennita’ di contingenza maturata sino al 31 luglio 1975 nella paga base del personale dipendente dagli stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
b) che per il personale suddetto, in forza degli articoli 43 e 46 del CCNL 9 febbraio 1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari si sono adottati, con le diverse decorrenze convenute, gli importi piu’ alti di ciascun raggruppamento della contingenza maturata nel periodo 1 febbraio 1975 – 31 gennaio 1977 del personale dipendente dagli alberghi e pubblici esercizi, dando attuazione all’articolo 2 dell’Accordo nazionale 14 luglio 1976 per l’applicazione della scala mobile nel settore degli alberghi e dei pubblici esercizi.
–> art. 364
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Trattamenti Salariali Integrativi
CAPO V
TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lettera b) dell’articolo 130, l’eventuale terzo elemento provinciale e/o eventuale terzo elemento aziendale in atto di cui all’articolo 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 giugno 1974 coordinati con l’attuale classificazione del personale con i criteri di cui all’articolo 79 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 10 aprile 1979.
–> art. 365
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vi – Riduzione Della Paga Base Per Gli Stabilimenti Balneari Di Terza E Quarta Categoria
CAPO VI
RIDUZIONE DELLA PAGA BASE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA
(1) Le riduzioni della paga base prevista dall’articolo 296 per il comparto dei pubblici esercizi si applicano ai dipendenti dagli stabilimenti balneari classificati di terza e quarta categoria, a partire dall’1 novembre 1987, salvo quanto diversamente stabilito da specifici accordi provinciali entro la validita’ del presente contratto nazionale di lavoro.
(2) Resta confermata l’applicazione della riduzione suddetta ai dipendenti dagli stabilimenti balneari addetti ai servizi di bar, ristoranti e similari.
–> art. 366
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vii – Scatti Di Anzianita` – Norma Transitoria
CAPO VII
SCATTI DI ANZIANITA’ – NORMA TRANSITORIA
(1) Gli importi fissi degli scatti di anzianita’ per i dipendenti degli stabilimenti balneari per il periodo 1 giugno 1986 – 28 febbraio 1989 sono stabiliti nelle seguenti misure:
—————– LIVELLI IMPORTI —————– I S 55.000 I 52.000 II 49.000 III 47.000 IV 44.000 V 43.000 VI 42.000 VII 41.000 —————–
(2) Il raccordo tra la disciplina di cui all’articolo 300 del CCNL 8 luglio 1982 e quella prevista dall’articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987 verra’ effettuato come segue.
(3) Al personale che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia maturato la precedente serie di quattro scatti, la data di decorrenza del nuovo scatto sara’ computata considerando utile, solo a tal fine, una anzianita’ convenzionale pari al venticinque per cento del tempo intercorso tra la data di maturazione dell’ultimo scatto e quella dell’1 giugno 1986. A detto personale, al compimento del triennio, utilizzando l’anzianita’ convenzionale di cui sopra, sara’ corrisposto, in aggiunta all’importo degli scatti relativo alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su riportata tabella.
(4) Successivamente all’1 marzo 1989 si dovra’ procedere per tutto il personale all’atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio dell’importo degli scatti gia’ maturati con il rispettivo valore dello scatto di cui all’articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati cosi’ ragguagliato, compresa l’eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990, e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 138 del presente contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente all’1 maggio 1990, dara’ l’importo complessivo degli scatti spettante.
(5) L’eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo, verra’ liquidata al compimento del triennio successivo a quello di maturazione dell’ultimo scatto intero e cioe’ alla maturazione del sesto scatto.
–> art. 367
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Viii – Malattia Ed Infortunio
CAPO VIII
MALATTIA ED INFORTUNIO
MALATTIA
(1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avra’ diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennita’ pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalita’ stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro e’ posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalita’ di cui agli articoli 1 e 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione della indennita’ di malattia corrisposta dall’INPS pari al 28% della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che il dipendente abbia provveduto a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine previsto dall’articolo 144.
(2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell’indennita’ di malattia di cui alla precedente lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.
(3) L’integrazione prevista sub b) non e’ dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennita’ a suo carico; se l’indennita’ stessa e’ riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non e’ tenuto ad integrare la parte di indennita’ non corrisposta dall’istituto.
–> art. 368
Turismo – Ccnl Dipendenti – Infortunio
INFORTUNIO
(1) In caso di infortunio il datore di lavoro dovra’ corrispondere una integrazione dell’indennita’ corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l’infortunio.
(2) L’integrazione suddetta e’ dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponde l’indennita’ prevista dalla legge.
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennita’ nelle modalita’ e con un minimo di massimale seguenti:
– invalidita’ temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli articoli 144 e 367 considerandosi l’infermita’ derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti all’INPS;
– invalidita’ permanente: quindici milioni;
– morte: dieci milioni.
–> art. 369
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ix – Trattamento Di Fine Rapporto
CAPO IX
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto e’ stabilito nelle misure di cui agli articoli 341 e 342 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo 30 maggio 1991.
–> art. 370
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo X – Funzionamento Delle Commissioni Paritetiche
CAPO X
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
(1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni Paritetiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 344, 345, 346, 347, 348 e 349.
–> art. 371
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo Xiv – Alberghi Diurni – Classificazione Del Personale
TITOLO XIV
ALBERGHI DIURNI
CAPO I
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
La classificazione del personale per il comparto degli alberghi diurni e’ la seguente.
Area Quadri
Ai sensi della legge 14 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 dell’1 luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilita’ gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano con carattere di continuita’, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, e’ affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
– Direttore.
– Gerente.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilita’ ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioe’:
– Vice direttore.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali e’ richiesta una particolare competenza professionale e cioe’:
– Responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto).
– Responsabile del controllo di piu’ reparti.
– Consegnatario di magazzino con responsabilita’ tecnica ed amministrativa di conduzione.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacita’ professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilita’ di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioe’:
– Magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioe’:
– Cassiere centrale.
– Barbiere.
– Parrucchiere.
– Manicure.
– Pedicure.
– Massaggiatore.
– Visagista.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacita’ tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioe’:
– Magazziniere comune.
– Cassiera.
– Aiuto parrucchiere.
– Pulitore-lavatore a secco, addetto tintoria.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto Super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacita’ tecnico-pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessita’ e cioe’:
– Addetto deposito bagagli.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attivita’ che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioe’:
– Lustrascarpe.
– Bagnina.
– Sciampista.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attivita’ anche con macchine gia’ attrezzate e cioe’:
– Personale di fatica.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente compreso nella suddetta elencazione.
–> art. 372
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ii – Apprendistato
CAPO II
APPRENDISTATO
(1) Ai sensi dell’articolo 2, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, l’apprendistato e’ consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacita’ tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio. parrucchiere, visagista, barbiere, manicure, pedicure, ecc.
–> art. 373
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iii – Contratto A Termine
CAPO III
CONTRATTO A TERMINE
(1) La disciplina del presente Capo e’ correlata con quanto previsto dall’articolo 70.
–> art. 374
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il periodo di prova e’ stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
(2) E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia gia’ prestato servizio nella stessa azienda.
(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spettera’ al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonche’ nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.
–> art. 375
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l’esercizio o a ridurre il personale, competera’ ai dipendenti un indennizzo pari alla meta’ della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
(2) In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennita’ sara’ demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali ed in caso di dissenso a quelle nazionali.
–> art. 376
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avra’ diritto ad una indennita’ pari all’ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
–> art. 377
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilita’ e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreche’ non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
–> art. 378
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore, e’ riconosciuta al datore di lavoro la facolta’ di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura sara’ determinata dai contratti integrativi territoriali.
(2) Tale importo sara’ restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avra’ diritto a trattenere l’importo a titolo di risarcimento del danno.
–> art. 379
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbano essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all’articolo 311.
–> art. 380
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iv – Orario Di Lavoro – Distribuzione Orario Settimanale
CAPO IV
ORARIO DI LAVORO
DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE
(1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro e’ fissata in cinque giornate e mezza.
(2) Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
–> art. 381
Turismo – Ccnl Dipendenti – Ripartizione Orario Di Lavoro Giornaliero
RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
(1) L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potra’ essere suddiviso in piu’ di due frazioni, la cui determinazione e durata e’ demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonche’ i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia di orario di lavoro.
–> art. 382
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Notturno
LAVORO NOTTURNO
(1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25% fatte salve le condizioni di miglior favore.
–> art. 383
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoratori Notturni
LAVORATORI NOTTURNI
(1) Ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 101, il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.
(2) A decorrere dall’1 luglio 2001, per i lavoratori notturni, cosi’ come individuati dal comma 1 dell’articolo 101, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall’articolo 382 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del mattino.
–> art. 384
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Straordinario
LAVORO STRAORDINARIO
(1) Il lavoro straordinario e’ compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% se diurno e del 60% se notturno.
(2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00.
(3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non e’ cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
(4) Non e’ considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
–> art. 385
Turismo – Ccnl Dipendenti – Festivita`
FESTIVITA’
(1) Al personale che presta la propria opera nelle festivita’ dei cui all’articolo 107 e’ dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20% per lavoro festivo.
–> art. 386
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Indennita` Di Contingenza
CAPO V
INDENNITA’ DI CONTINGENZA
Le Parti si danno reciprocamente atto:
1) che in forza della lettera b) della Norma transitoria all’articolo 7 del CCNL 10 aprile 1979 si e’ adempiuto al conglobamento degli importi dell’indennita’ di contingenza maturata fino al 31 luglio 1975 nella paga base del personale dipendente dagli alberghi diurni;
2) che per il personale suddetto, in forza della lettera b) della Norma transitoria all’articolo 7 del CCNL 10 aprile 1979 si sono adottati, con le diverse decorrenze convenute, gli importi piu’ alti di ciascun raggruppamento della contingenza maturata nel periodo 1 febbraio 1975 – 31 gennaio 1977 del personale dipendente dagli alberghi e pubblici esercizi, dando attuazione all’articolo 2 dell’Accordo nazionale 14 luglio 1976 per l’applicazione della scala mobile nel settore degli alberghi e dei pubblici esercizi.
–> art. 387
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vi – Trattamenti Salariali Integrativi
CAPO VI
TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
(1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lettera b) dell’articolo 130 l’eventuale terzo elemento provinciale e/o eventuale elemento aziendale in atto di cui alla Norma transitoria in calce all’articolo 7, lettera b) del CCNL 10 aprile 1979.
–> art. 388
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vii – Scatti Di Anzianita` – Norma Transitoria
CAPO VII
SCATTI DI ANZIANITA’ – NORMA TRANSITORIA
(1) Gli importi fissi degli scatti di anzianita’ per i dipendenti dalle aziende degli alberghi diurni per il periodo 1 giugno 1986 – 28 febbraio 1989 sono stabiliti nelle seguenti misure:
—————– LIVELLI IMPORTI —————– I S 55.000 I 52.000 II 49.000 III 47.000 IV 44.000 V 43.000 VI 42.000 VII 41.000 —————–
(2) Il raccordo tra la disciplina di cui all’articolo 331 del CCNL 8 luglio 1982 e quella prevista dall’articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987 verra’ effettuato come segue.
(3) Al personale che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia maturato la precedente serie di quattro scatti, la data di decorrenza del nuovo scatto sara’ computata considerando utile, solo a tal fine, una anzianita’ convenzionale pari, al venticinque per cento del tempo intercorso tra la data di maturazione dell’ultimo scatto e quella dell’1 giugno 1986. A detto personale, al compimento del triennio, utilizzando l’anzianita’ convenzionale di cui sopra, sara’ corrisposto, in aggiunta all’importo degli scatti relativo alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su riportata tabella.
(4) Successivamente all’1 marzo 1989 si dovra’ procedere per tutto il personale all’atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio dell’importo degli scatti gia’ maturati con il rispettivo valore dello scatto di cui all’articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di sei scatti. Il numero degli scatti maturati cosi’ ragguagliato, compresa l’eventuale frazione, sommato al nuovo scatto maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 78 del CCNL 16 febbraio 1987 per coloro che hanno maturato lo scatto entro il 30 aprile 1990 e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella articolo 138 del presente contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente all’1 maggio 1990, dara’ l’importo degli scatti spettante.
(5) L’eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo, verra’ liquidata al compimento del triennio successivo a quello di maturazione dell’ultimo scatto intero e cioe’ alla maturazione del sesto scatto.
–> art. 389
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Viii – Malattia Ed Infortunio
CAPO VIII
MALATTIA ED INFORTUNIO
MALATTIA
(1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avra’ diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennita’ pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’articolo 74, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalita’ stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro e’ posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS secondo le modalita’ di cui agli articoli 1 e 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione della indennita’ di malattia corrisposta dall’INPS pari al 28% della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
c) alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che sia stato provveduto da parte del dipendente a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine previsto dall’articolo 144.
(2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell’indennita’ di malattia di cui alla precedente lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.
(3) L’integrazione prevista sub b) non e’ dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennita’ a suo carico: se l’indennita’ stessa e’ riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non e’ tenuto ad integrare la parte di indennita’ non corrisposta dall’INPS.
–> art. 390
Turismo – Ccnl Dipendenti – Infortunio
INFORTUNIO
(1) In caso di infortunio il datore di lavoro dovra’ corrispondere una integrazione dell’indennita’ corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l’infortunio.
(2) L’integrazione suddetta e’ dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponde l’indennita’ prevista dalla legge.
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennita’ nella modalita’ e con un minimo di massimale seguenti:
– invalidita’ temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli articoli 144 e 389 considerandosi l’infermita’ derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti all’INPS;
– invalidita’ permanente: quindici milioni;
– morte: dieci milioni.
–> art. 391
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ix – Trattamento Di Fine Rapporto
CAPO IX
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto e’ stabilito nelle misure di cui agli articoli 371 e 372 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo 30 maggio 1991.
–> art. 392
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo X – Funzionamento Delle Commissioni Paritetiche
CAPO X
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
(1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 344, 345, 346, 347, 348 e 349.
–> art. 393
Turismo – Ccnl Dipendenti – Titolo Xv – Imprese Di Viaggi E Turismo – Classificazione Del Personale
TITOLO XV
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
CAPO I
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
La classificazione del personale del comparto delle Imprese di viaggi e turismo e’ la seguente:
Area Quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 dell’1 luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata formazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilita’ gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuita’, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, e’ affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell’azienda:
– Capo area, responsabile unico di piu’ agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se ubicate in localita’ diverse.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilita’ loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilita’ di unita’ aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessita’ organizzativa in condizioni di autonomia decisionale ed amministrativa:
– Capo agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilita’ ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’agenzia e cioe’:
– Capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate.
– Capo agenzia di categoria B oppure A con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione.
– Capo CED.
– Analista – Programmatore CED.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali e’ richiesta una particolare competenza professionale e cioe’:
– Responsabile di servizio o di reparto tecnico, intendendosi esclusi i reparti o servizi con attribuzioni puramente esecutive e di ordine quali archivio, copia e spedizione.
– Capo agenzia di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione.
– Capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacita’ professionale acquisita mediante adeguata preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilita’ di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioe’:
– Addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche, con capacita’ di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue.
– Programmatore di acquisita capacita’, intendendosi per tale l’impiegato tecnico qualificato per la creazione di programmi e determinazione di costi per viaggi nazionali ed internazionali di gruppi ed individuali con conoscenza completa di lingue estere con o senza l’ausilio di apparecchiature elettroniche.
– Promotore commerciale addetto allo sviluppo ed alla illustrazione dell’attivita’ di agenzia, di provata esperienza tecnica e con conoscenza di almeno due lingue estere.
– Stenodattilografa in lingue estere.
– Segretario di direzione corrispondente in lingue estere.
– Traduttore e/o corrispondente in lingue estere.
– Cassiere e/o addetto al cambio delle valute.
– Impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza.
– Impiegato con buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto all’assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere all’estero.
– Programmatore CED.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite e cioe’:
– Addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica – Impiegato addetto ai servizi operativi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere.
– Impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia.
– Impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all’assistenza e/o all’accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale.
– Contabile d’ordine.
– Stenodattilografo.
– Transferista (addetto all’assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze).
– Impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi gia’ programmati.
– Operatore CED.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacita’ tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro e cioe’:
– Hostess.
– Dattilografo.
– Addetto esclusivamente alle macchine contabili.
– Addetto al centralino e/o telescriventi.
– Fatturista.
– Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici.
– Archivista.
– Autista.
– Portavalori.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto Super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacita’ tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessita’ e cioe’:
– Personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche mediante guida di mezzi di trasporto ed operazioni complementari.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attivita’ che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioe’:
– Custode.
– Portiere.
– Personale addetto a mansioni di semplice attesa.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplice attivita’ anche con macchine gia’ attrezzate e cioe’:
– Personale di fatica ed addetto alle pulizie.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Chiarimento a verbale
1) Le Parti si danno atto che per le imprese di viaggi e turismo il “Dirigente tecnico” o “Direttore tecnico” di cui alle norme R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, legge 4 aprile 1940 n. 860, circolare n. 08680 del 25 novembre 1955 del Commissariato per il Turismo, analoghi provvedimenti modificativi ed integrativi, non costituisce una qualifica a se’ stante ma deve essere inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni.
2) Per la tipologia delle agenzie di viaggio di categoria A-B si fa riferimento alla Legge regionale Lombardia n. 39, articolo 2 del 9 marzo 1983 che cosi’ recita:
A) Imprese che svolgono attivita’ di produzione, organizzazione e vendita esclusivamente tramite altre agenzie di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone e gruppi.
B) Imprese che svolgono prevalentemente attivita’ di organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone e gruppi.
–> art. 394
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ii – Apprendistato
CAPO II
APPRENDISTATO
(1) Le Parti, tenuto conto dell’elevato livello di qualificazione professionale necessario per l’espletamento delle relative mansioni, convengono di elevare o confermare a quattro anni la durata dell’apprendistato per le seguenti qualifiche:
– Addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie, ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica.
– Impiegato addetto ai servizi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere.
– Impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia.
– Impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all’assistenza e/o all’accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale ed all’estero.
– Transferista (addetto all’assistenza e ricevimento degli arrivi e partenze).
– Impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi gia’ programmati.
–> art. 395
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iii – Orario Di Lavoro
CAPO III
ORARIO DI LAVORO
(1) A decorrere dall’1 luglio 1974, in deroga a quanto previsto dall’articolo 90, la durata normale del lavoro e’ fissata in quarantacinque ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:
– Custodi.
– Guardiani diurni e notturni.
– Portieri.
– Telefonisti.
– Uscieri ed inservienti.
– Addetti ai transfert.
– Autisti.
– Ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche ed integrazioni.
(2) Il personale telefonista e addetto ai transfert non sara’ considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.
–> art. 396
Turismo – Ccnl Dipendenti – Distribuzione Dell’orario Settimanale
DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE
(1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro e’ fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in cinque giornate.
(2) La giornata di liberta’, oltre quella del riposo settimanale di legge, potra’ essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
(3) Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le Parti per i periodi di alta stagione.
(4) Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
(5) I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
(6) Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del lavoro.
–> art. 397
Turismo – Ccnl Dipendenti – Lavoro Straordinario
LAVORO STRAORDINARIO
(1) Il lavoro straordinario e’ compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30%.
(2) Salvo quanto disposto dal successivo articolo le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 40%.
(3) Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore ventidue alle ore sei del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio – verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 50%.
(4) Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verra’ computata sulla retribuzione ragguagliata ad ore percepita, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
(5) Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro.
–> art. 398
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Iv – Festivita`
CAPO IV
FESTIVITA’
(1) Al personale che presta la propria opera nelle festivita’ di cui all’articolo 107 e’ dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del quaranta per cento per lavoro festivo.
–> art. 399
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo V – Ferie
CAPO V
FERIE
(1) L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio interrompe il decorso delle ferie.
(2) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potra’ richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto, altresi’, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
–> art. 400
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vi – Missioni E Trasferimenti
CAPO VI
MISSIONI E TRASFERIMENTI
(1) L’impresa ha facolta’ di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.
(2) In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio a pie’ di lista, quando la durata della trasferta obblighi il dipendente a sostenere tali spese;
c) il rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all’espletamento della missione sempre che autorizzate e comprovate (postali, telefoniche e simili);
d) un’indennita’ di trasferta pari al quindici% di un ventiseiesimo della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza; per le assenze inferiori alle ventiquattro ore, ma superiori alle sei ore, spettera’ il dieci per cento di un ventiseiesimo della retribuzione mensile.
(3) Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell’indennita’ di trasferta sara’ in ogni caso pari al dieci per cento calcolato come sopra.
(4) L’indennita’ di cui al punto d) non e’ cumulabile con eventuali trattamenti aziendali o individuali gia’ in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore in servizio, alla data di entrata in vigore del presente contratto, la facolta’ di optare per iscritto, entro tre mesi, per il trattamento ritenuto piu’ favorevole.
(5) Puo’ essere concordata aziendalmente una diaria fissa per gli accompagnatori, hostess e simili.
(6) In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti punti a), b) e c) per quanto riguarda l’indennita’ prevista al punto d), la stessa resta stabilita nel venti per cento calcolato come sopra.
(7) Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi, dovranno essere concordati e autorizzati preventivamente, di volta in volta, dall’impresa.
(8) Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sara’ rimborsato il costo della classe turistica.
(9) Per quanto attiene alla categoria degli alberghi e ristoranti, all’atto della partenza saranno fornite al dipendente opportune istruzioni; in ogni caso non potranno essere indicati alberghi di categoria inferiore alle due stelle.
–> art. 401
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti del lavoratore che sia capo famiglia con congiunti a carico:
a) al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per se’ e per ogni familiare a carico previa presentazione dei relativi giustificativi;
b) al rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio, previa presentazione dei relativi giustificativi;
c) al rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
d) ad una indennita’ pari ad una mensilita’ della normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari).
–> art. 402
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico spettano i rimborsi di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo, mentre la indennita’ di cui al punto d) sara’ ridotta al cinquanta per cento.
–> art. 403
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) A norma dell’articolo 13, della legge 20 maggio 1970 n. 300, il lavoratore non puo’ essere trasferito da una unita’ aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
(2) Il personale trasferito avra’ diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purche’ il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
–> art. 404
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avra’ inizio sul posto indicatogli.
(2) In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cessera’ tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto e’ strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
(3) Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nel presente Capo.
–> art. 405
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Vii – Trattamenti Salariali Integrativi
CAPO VII
TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
(1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lettera b) dell’articolo 130 gli eventuali trattamenti salariali aggiuntivi regionali o provinciali di cui all’articolo 124 del CCNL dell’1 luglio 1974.
(2) Alla scadenza del presente contratto le Parti si incontreranno per un riesame sulla destinazione dei predetti trattamenti aggiuntivi.
–> art. 406
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La paga base nazionale di cui all’articolo 134 si intende comprensiva degli importi delle eccedenze ad personam previsti all’articolo 81 colonna C del CCNL 10 aprile 1979 e cioe’:
—————– LIVELLI IMPORTI —————– I Super 10.500 I 25.600 III 600 —————–
–> art. 407
Turismo – Ccnl Dipendenti – Paga Base Agenzie Minori
PAGA BASE AGENZIE MINORI
(1) I valori di paga base per le agenzie di viaggio che svolgono l’attivita’ – indicata alla lettera “B” dell’articolo 2 della Legge regionale Lombardia n. 39 del 9 maggio 1983 o comunque ad essa riconducibile, sono ridotti delle seguenti misure:
—————– LIVELLI IMPORTI —————– I 33.000 II 31.000 III 28.000 IV 26.000 V 24.000 VI S 23.000 VI 22.000 VII 21.000 —————–
–> art. 408
Turismo – Ccnl Dipendenti – Indennita` Di Contingenza
INDENNITA’ DI CONTINGENZA
(1) In conformita’ a quanto previsto dall’Accordo interconfederale 14 febbraio 1975 il valore del singolo punto dell’indennita’ di contingenza a decorrere dall’1 luglio 1978 e’ il seguente:
– dipendenti qualificati di eta’ superiore ai 18 anni: Lit. 2.389;
– dipendenti qualificati di eta’ inferiore ai 18 anni: Lit. 2.031;
– apprendisti: Lit. 1.792.
(2) A decorrere dall’1 maggio 1981 gli importi dell’indennita’ di contingenza per i dipendenti di eta’ superiore ai diciotto anni sono uniformati a quelli in vigore alla stessa data per il settore alberghi e pubblici esercizi.
–> art. 409
Turismo – Ccnl Dipendenti – Provvigioni
PROVVIGIONI
(1) Per il personale compensato in tutto o in parte a provvigione la parte fissa di assegni ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso e comunicati per iscritto. Con tale sistema dovra’ essere assicurata al personale di normale capacita’ una media mensile riferita al periodo non eccedente l’anno, che sia superiore di almeno il cinque per cento rispetto alla paga base nazionale stabilita dall’articolo 134 del presente contratto.
(2) Dovra’ essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo tra stipendio e provvigione non sia raggiunto, e sempre che nei mesi precedenti il lavoratore non abbia percepito di piu’ del minimo tra stipendio e provvigione, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.
–> art. 410
Turismo – Ccnl Dipendenti – Indennita` Di Cassa
INDENNITA’ DI CASSA
(1) Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuita’: cassiere, addetto al cambio valute – quando detto personale abbia la piena e completa responsabilita’ della gestione di cassa, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze – compete una “indennita’ di cassa o di maneggio denaro” nella misura del cinque per cento della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche.
–> art. 411
Turismo – Ccnl Dipendenti – Scatti Di Anzianita` – Norma Transitoria
SCATTI DI ANZIANITA’ – NORMA TRANSITORIA
A partire dall’1 maggio 1990, ai dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo, verranno riconosciuti sei scatti triennali secondo le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento:
—————- QUADRI IMPORTI —————- A 79.000 B 76.000 —————-
—————– LIVELLI IMPORTI —————– I 73.000 II 70.000 III 67.500 IV 64.000 V 63.000 VI S 60.500 VI 60.000 VII 59.000 —————–
–> art. 412
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Ai dipendenti delle agenzie di viaggio in servizio alla data del 30 aprile 1990, continuera’ ad essere assicurata la maturazione della serie di otto scatti di anzianita’; in applicazione di tale disposizione, in occasione della maturazione del nuovo scatto di cui alla precedente tabella, verra’ operata la rivalutazione degli scatti gia’ maturati, senza liquidazione degli arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso, secondo le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento:
—————- QUADRI IMPORTI —————- A 64.000 B 61.000 —————-
—————– LIVELLI IMPORTI —————– I 60.000 II 57.000 III 54.500 IV 51.000 V 50.000 VI S 49.000 VI 48.500 VII 47.500 —————–
(2) Gli scatti che matureranno successivamente all’1 luglio 1993 verranno riconosciuti nella misura di cui all’art. 138 e secondo le modalita’ ivi previste ed i criteri di riproporzionamento utilizzati in base all’articolo 313 del presente contratto.
–> art. 413
Turismo – Ccnl Dipendenti – Cambi Di Livello
CAMBI DI LIVELLO
(1) Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; ove il lavoratore percepisca all’atto della promozione una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, conservera’ la relativa eccedenza come assegno ad personam riassorbibile in caso di futuri aumenti.
–> art. 414
Turismo – Ccnl Dipendenti – Anzianita` Convenzionale
ANZIANITA’ CONVENZIONALE
(1) Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verra’ riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennita’ sostitutiva, nonche’ del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento, una maggiore anzianita’ convenzionale commisurata come segue:
a) mutilati e invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zone di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.
(2) Le predette anzianita’ sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.
(3) L’anzianita’ convenzionale non puo’ essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le Pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
(4) Il lavoratore di nuova assunzione dovra’ comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianita’ all’atto dell’assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.
(5) Per i lavoratori in servizio all’atto dell’entrata in vigore del CCNL del 16 febbraio 1987 restano ferme le norme di cui all’articolo 76 del CCNL 23 ottobre 1950, in base alle quali i lavoratori stessi per ottenere il riconoscimento dell’anzianita’ convenzionale, dovranno esibire la documentazione entro sei mesi, se in servizio alla data del 23 ottobre 1950, e denunciare all’atto dell’assunzione i titoli validi, con riserva di presentazione dei documenti entro sei mesi, se assunti dopo tale data.
(6) L’entrata in vigore del presente CCNL non riapre i suddetti termini.
(7) Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovra’ computare a favore del lavoratore il periodo di anzianita’ convenzionale cui egli ha diritto, retrodatando la data di inizio del rapporto di lavoro.
–> art. 415
Turismo – Ccnl Dipendenti – Mensilita` Supplementari
MENSILITA’ SUPPLEMENTARI
(1) Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima mensilita’ dovra’ essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso l’impresa.
–> art. 416
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilita’ sara’ effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto.
–> art. 417
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Viii – Malattia
CAPO VIII
MALATTIA
(1) Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo 143, il lavoratore avra’ diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennita’ pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS, ai sensi dell’articolo 74, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalita’ stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro e’ posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalita’ di cui agli articoli 1 e 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) a una integrazione delle indennita’ a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
– il cento per cento della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodi di carenza);
– il settantacinque per cento della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo;
– il cento per cento della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo in poi.
(2) Le indennita’ a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennita’ di cui alla precedente lettera a); se l’indennita’ stessa e’ riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non e’ tenuto ad integrare la parte di indennita’ non corrisposta dall’Istituto.
(3) Le indennita’ a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui agli articoli 148 e 153.
(4) Nel caso di malattie o infortuni denunciati dopo la notificazione del preavviso, le norme relative alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico, ove dovuto, sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso; nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme medesime sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
–> art. 418
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo Ix – Infortunio
CAPO IX
INFORTUNIO
(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all’assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facolta’ del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennita’ per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno quindici milioni per i casi di invalidita’ permanente e dieci milioni in caso di morte.
–> art. 419
Turismo – Ccnl Dipendenti – Sospensione Dal Lavoro
SOSPENSIONE DAL LAVORO
(1) Ove il dipendente sia privato della liberta’ personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospendera’ dal servizio e dalla retribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
(2) In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall’impresa al lavoratore che non sia riammesso in servizio spettera’ il trattamento previsto dal presente CCNL per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro si intendera’, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento per giusta causa, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
–> art. 420
Turismo – Ccnl Dipendenti – Capo X – Trattamento Di Fine Rapporto
CAPO X
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto e’ stabilito nelle misure di cui all’articolo 409 del CCNL Turismo 30 maggio 1991.
–> art. 421
Turismo – Ccnl Dipendenti – Funzionamento Delle Commissioni Paritetiche
CAPO XI
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
(1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all’articolo 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all’articolo 24 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
–> art. 422
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto all’articolo 421 del presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonche’ per le altre attivita’ svolte in materia di rapporti di lavoro dalle Parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l’apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all’Accordo nazionale stipulato tra le Parti contraenti in data 7 novembre 1972, che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.
(2) Tale contributo sara’ riscosso per il tramite di un istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311.
–> art. 423
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In relazione a quanto previsto dall’articolo precedente, viene estesa alle Imprese di Viaggi e Turismo comprese nella sfera di applicazione del presente contratto la convenzione dell’1 agosto 1963 modificata con Accordo del 3 marzo 1967 per il funzionamento delle Commissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del settore del commercio, stipulata tra la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo e le Federazioni Nazionali dei lavoratori del commercio da una parte e l’INPS dall’altra e con la quale quest’ultimo si e’ impegnato a provvedere alla riscossione del contributo CO.VE.L.CO. opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
–> art. 424
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Il contributo di cui all’articolo 422 dovra’ calcolarsi mediante l’applicazione delle rispettive aliquote percentuali di cui agli articoli seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.
–> art. 425
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) L’aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti viene complessivamente fissata nella misura dello 0,20% di cui:
– a carico dei lavoratori 0,10%;
– a carico dei datori di lavoro 0,10%.
(2) Tenuto conto di quanto disposto al successivo articolo 426 le aziende sono comunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente versato dai rispettivi dipendenti.
–> art. 426
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) Per cio’ che concerne la realizzazione di quanto previsto all’articolo 421 del presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le altre attivita’ svolte in materia di rapporti di lavoro dalle Parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a tali livelli, e’ data facolta’ alle Associazioni provinciali delle Parti stipulanti di agganciarsi al sistema nazionale di riscossione tramite INPS determinando localmente con appositi accordi aliquote aggiuntive al contributo nazionale di cui all’articolo 425 a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (sostitutivi – ove esistano – degli eventuali altri accordi locali sulla materia gia’ esistenti nelle singole province interessate).
(2) Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni nazionali stipulanti entro la data del 31 dicembre 1976 in modo che queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli organi centrali dell’istituto esattore.
–> art. 427
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente Capo.
(2) Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volonta’ a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una copia sara’ conservata dal datore di lavoro e l’altra sara’ da questi trasmessa alla Commissione paritetica territoriale per le vertenze di lavoro presso l’Associazione territoriale imprese di viaggi e turismo.
(3) Detta norma dovra’ essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalita’ di cui al comma precedente.
(4) Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita ed inderogabile accettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di lavoro non assume e non puo’ assumere responsabilita’ alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente capoverso, nessun lavoratore puo’ accampare alcun diritto ne’ avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente contratto.
–> art. 428
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) La FIAVET e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la firma del presente contratto, si rivolgeranno all’INPS per il formale adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo.
–> art. 429
Turismo – Ccnl Dipendenti
(1) In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungera’ anche da Comitato Paritetico locale “CO.VE.L.CO. – Imprese di Viaggi e Turismo” mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumera’ le funzioni del Comitato nazionale CO.VE.L.CO. del settore Imprese di Viaggi e Turismo.
–> ALL A
Turismo – Ccnl Dipendenti – Moduli Tipo Contratti A Termine
ALLEGATO A
MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE
Dichiarazione ex articolo 78, comma 6
La sottoscritta impresa ………., in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 78 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, ai fini dell’applicabilita’ delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 dichiara di applicare integralmente la contrattazione collettiva vigente e di essere in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e legislazione sul lavoro.
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ALLEGATO B
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
…omissis…
–> ALL C
Turismo – Ccnl Dipendenti – Indennita` Di Contingenza
ALLEGATO C
INDENNITA’ DI CONTINGENZA
C/1 – TABELLA GENERALE
Lavoratori qualificati
——————- LIVELLI IMPORTI ——————- A 1.050.809 B 1.040.915 I 1.039.209 II 1.029.306 III 1.022.850 IV 1.016.420 V 1.011.444 VI S 1.008.096 VI 1.007.843 VII 1.003.857 ——————-
Lavoratori qualificati minori di anni diciotto
——————- LIVELLI IMPORTI ——————- IV 938.170 V 933.501 VI S 930.217 VI 929.986 VII 925.858 ——————-
Lavoratori qualificati minori di anni sedici
—————– LIVELLI IMPORTI —————– IV 936.906 V 932.297 VI S 929.142 VI 928.916 VII 924.926 —————–
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C/2 – TABELLA AZIENDE MINORI
(ALBERGHI E COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL’ARIA APERTA)
Lavoratori qualificati
——————- LIVELLI IMPORTI ——————- A 1.048.711 B 1.039.014 I 1.037.309 II 1.027.686 III 1.021.415 IV 1.015.173 V 1.010.290 VI S 1.007.039 VI 1.006.787 VII 1.002.895 ——————-
Lavoratori qualificati minori di anni diciotto
—————– LIVELLI IMPORTI —————– IV 937.111 V 932.535 VI S 929.351 VI 929.119 VII 925.082 —————–
Lavoratori qualificati minori di anni sedici
—————– LIVELLI IMPORTI —————– IV 935.846 V 931.330 VI S 928.273 VI 928.048 VII 924.150 —————–
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C/3 – TABELLA AZIENDE MINORI
(PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI DI III E IV CATEGORIA)
Lavoratori qualificati
——————- LIVELLI IMPORTI ——————- A 1.049.818 B 1.040.012 I 1.038.306 II 1.028.540 III 1.022.176 IV 1.015.836 V 1.010.902 VI S 1.007.600 VI 1.007.347 VII 1.003.406 ——————-
Lavoratori qualificati minori di anni diciotto
—————– LIVELLI IMPORTI —————– IV 937.673 V 933.050 VI S 929.815 VI 929.584 VII 925.497 —————–
Lavoratori qualificati minori di anni sedici
—————– LIVELLI IMPORTI —————– IV 936.409 V 931.845 VI S 928.736 VI 928.510 VII 924.566 —————–
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C/4 – TABELLA AZIENDE MINORI
(IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO)
Lavoratori qualificati
——————- LIVELLI IMPORTI ——————- A 1.050.196 B 1.040.305 I 1.038.599 II 1.028.732 III 1.022.332 IV 1.015.937 V 1.011.000 VI S 1.007.670 VI 1.007.436 VII 1.003.468 ——————-
Lavoratori qualificati minori di anni diciotto
—————– LIVELLI IMPORTI —————– IV 937.940 V 933.289 VI S 930.016 VI 929.793 VII 925.673 —————–
Lavoratori qualificati minori di anni sedici
—————– LIVELLI IMPORTI —————– IV 936.675 V 932.085 VI S 928.939 VI 928.722 VII 924.741 —————–
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ALLEGATO D
LAVORO STRAORDINARIO
…omissis…
–> ALL E
Turismo – Ccnl Dipendenti – Vitto E Alloggio
ALLEGATO E
VITTO E ALLOGGIO
E/1 – CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL VITTO E ALLOGGIO PER LE AZIENDE ALBERGHIERE
Le aziende alberghiere provvederanno alla somministrazione del vitto ed alla fornitura dell’alloggio ai lavoratori dipendenti alle condizioni appresso indicate:
a) ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere composto da un primo piatto, da un secondo con contorno, pane, frutta ed un quarto di vino;
b) la prima colazione deve essere servita secondo gli usi e le consuetudini locali;
c) le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e di igiene e sanita’, in particolare per quanto riguarda la cubatura d’aria a disposizione del dipendente;
d1) il lavoratore che usufruira’ delle somministrazioni dei pasti e dell’alloggio, corrispondera’ dal 3 maggio 1990 il relativo prezzo all’azienda fornitrice, secondo le seguenti tabelle:
– un pranzo: Lit. 500;
– una prima colazione: Lit. 125;
– un pernottamento: Lit. 625;
corrispondenti a Lit. 1.250 giornaliere e Lit. 33.750 mensili per il vitto intero e a Lit. 18.750 mensili per l’alloggio;
d2) a decorrere dall’1 luglio 1996 il prezzo di cui sopra e’ determinato come segue:
– un pranzo: Lit. 650;
– una prima colazione: Lit. 150;
– un pernottamento: Lit. 800;
corrispondenti a Lit. 1.600 giornaliere e Lit. 43.500 mensili per il vitto intero e a Lit. 24.000 mensili per l’alloggio;
d3) a decorrere dall’1 gennaio 1999 il prezzo di cui sopra e’ determinato come segue:
– un pranzo: Lit. 800;
– una prima colazione: Lit. 175;
– un pernottamento: Lit. 925;
e) le Parti si danno reciprocamente atto che, avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto e alloggio su scala nazionale ai dipendenti dalle aziende alberghiere, tale fornitura non e’ collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non e’ valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi;
f) il dipendente e’ tenuto ad avvertire all’atto dell’assunzione il datore di lavoro della propria intenzione di usufruire del servizio vitto e alloggio. Di ogni modifica di detta scelta deve darne comunicazione al datore di lavoro con preavviso di almeno 30 giorni;
g) il datore di lavoro che per accertate oggettive esigenze aziendali non sia in grado di fornire il servizio di vitto e alloggio deve dichiararlo per iscritto all’atto dell’assunzione in servizio del dipendente. Qualora l’impossibilita’ a prestare il servizio intervenga in un momento successivo il datore di lavoro e’ tenuto a darne comunicazione alle RSA per ricercare le piu’ idonee soluzioni.
Note a verbale
A decorrere dal 3 maggio 1990, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d1) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di Lit. 100 per un pranzo, di Lit. 25 per una prima colazione e di Lit. 125 per un pernottamento.
A decorrere dall’1 luglio 1996, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d2) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di Lit. 150 per un pranzo, di Lit. 25 per una prima colazione e di Lit. 125 per un pernottamento.
A decorrere dall’1 gennaio 1999, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d3) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di Lit. 150 per un pranzo, di Lit. 25 per una prima colazione e di Lit. 125 per un pernottamento.
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E/2 – CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO PER I PUBBLICI ESERCIZI DEL 21 OTTOBRE 1973
I titolari degli esercizi pubblici della ristorazione provvederanno alla somministrazione, nei giorni in cui l’azienda e’ aperta, di due pasti giornalieri ai propri dipendenti, alle condizioni appresso specificate.
1) Ogni pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta ed un quarto di vino. Il pasto deve essere sano ed in quantita’ sufficiente.
2) I lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro fornitori corrisponderanno il prezzo relativo da determinarsi con specifici contratti dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro entro un limite massimo di 150 lire a pasto. Il prezzo massimo di ciascun pasto sopra specificato sara’ soggetto a verifica annuale da parte delle Organizzazioni contraenti.
3) Le Parti si danno reciprocamente atto che avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto su scala nazionale ai dipendenti delle aziende della ristorazione tale fornitura non e’ collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non e’ valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi.
Note a verbale
A partire dall’1 giugno 1986 il prezzo del vitto in atto nelle varie province e’ aumentato di Lit. 150 a pasto.
A partire dal 3 maggio 1990 il prezzo del vitto in atto nelle varie province e’ aumentato di Lit. 100.
A partire dall’1 luglio 1996 il prezzo del vitto in atto nelle varie province e’ aumentato di Lit. 150 a pasto.
A partire dall’1 gennaio 1999, il prezzo del vitto in atto nelle varie province e’ aumentato di Lit. 150 a pasto.
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ALLEGATO F
MERCATO DEL LAVORO
…omissis…
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ALLEGATO G
LAVORATORI STAGIONALI
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ALLEGATO H
STATUTO DEI LAVORATORI
…omissis…
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ALLEGATO I
DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
…omissis…
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ALLEGATO L
PARITA’ UOMO-DONNA
…omissis…
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ALLEGATO M
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
…omissis…
–> ALL N
Turismo – Ccnl Dipendenti – Premio Di Anzianita` Aziende Alberghiere
ALLEGATO N
PREMIO DI ANZIANITA’ AZIENDE ALBERGHIERE
I lavoratori hanno diritto ad un premio di anzianita’ nelle seguenti misure:
– una mensilita’ di retribuzione dopo un decennio di continuato servizio;
– una mensilita’ e mezza di retribuzione al compimento del quindicesimo anno;
– due mensilita’ di retribuzione dopo il secondo decennio;
– tre mensilita’ di retribuzione dopo il terzo decennio.
L’anzianita’ utile ai fini della corresponsione del premio decorre per gli impiegati dall’1 gennaio 1950 e per gli intermedi e salariati dal 18 dicembre 1949.
Dopo il decimo anno di anzianita’, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente avra’ diritto ai ratei ulteriori maturati in frazione di anni.
La retribuzione sulla quale si calcola il premio viene determinata con gli stessi criteri di cui all’articolo 140 del presente contratto.
Nota a verbale
I premi di anzianita’ maturati e liquidati agli intermedi e salariati fino al 30 settembre 1971 non sono soggetti a rivalutazione secondo le misure previste dal presente allegato.
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ALLEGATO O
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU STIPULATO IL 27 LUGLIO 1994
…omissis…
–> ALL P
Turismo – Ccnl Dipendenti – Accordo Interconfederale Sui Rappresentanti Dei Lavoratori Per La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro
ALLEGATO P
ACCORDO INTERCONFEDERALE SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO STIPULATO IL 18 NOVEMBRE 1996
Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessita’ di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti e clienti;
– ravvisato che il D.Lgs. n. 626/1994 nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l’informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che pertanto cio’ rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
– preso atto che le Parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
– considerato che la logica che fonde i rapporti tra le Parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualita’ ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
nel comune intento di:
– privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all’attuazione di una politica di prevenzione e protezione;
– evitare l’imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
si e’ stipulata la presente ipotesi di accordo interconfederale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni da valere per le imprese del Terziario, distribuzione e servizi del Turismo.
PRIMA PARTE
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 626/1994 il numero dei Rappresentanti per la sicurezza e’ cosi’ individuato:
a) un Rappresentante nelle aziende ovvero unita’ produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre Rappresentanti nelle aziende ovvero unita’ produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita’ produttive; salvo clausole piu’ favorevoli dei contratti aziendali, definite in relazione alle peculiarita’ dei rischi presenti in azienda.
Il rappresentante per la sicurezza, in conformita’ a quanto prevede l’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 626/1994, non puo’ subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attivita’ e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.
AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI
2. Individuazione della rappresentanza.
Il Rappresentante per la sicurezza e’ individuato tra i componenti le RSA/RSU laddove costituite.
In caso di assenza di RSA/RSU o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell’azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
In caso di costituzione delle RSA/RSU successiva alla elezione del Rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.
3. Procedure per l’individuazione del Rappresentante per la sicurezza.
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori, con votazione a scrutinio segreto.
Fatto salvo quanto previsto in materia dal comma 2 del punto 2, le RSU ovvero le RSA, ove presenti in azienda, indicheranno come candidati uno o piu’ dei loro componenti, che saranno inseriti in una o piu’ liste separate presentate dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attivita’ nelle sedi aziendali.
Ogni lavoratore potra’ esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risultera’ eletto il lavoratore che avra’ ottenuto il maggior numero di voti espressi, purche’ abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvedera’ a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sara’ consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo paritetico provinciale, che provvedera’ ad iscrivere il nominativo in una apposita lista.
L’esito della votazione sara’ comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durera’ in carica 3 anni ed e’ rieleggibile. Scaduto tale periodo, essa manterra’ comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sara’ sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarra’ in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
4. Modalita’ di elezione del Rappresentante per la sicurezza.
In presenza di RSU le modalita’ di elezione sono quelle previste dall’Accordo interconfederale 27 luglio 1994 in materia di RSU.
In presenza di RSA, le stesse concorderanno con il datore di lavoro le modalita’ di elezione.
In assenza di RSA/RSU le modalita’ di elezione sono quelle previste al punto 3. Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori ovvero le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attivita’ lavorativa.
4-bis Permessi retribuiti.
In relazione alle peculiarita’ dei rischi presenti nei settori del terziario e del turismo, per il tempo necessario allo svolgimento dell’attivita’ propria della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avra’ a disposizione un massimo di:
– 30 ore annue nelle aziende o unita’ produttive da 16 a 30 dipendenti;
– 40 ore annue nelle aziende o unita’ produttive oltre i 30 dipendenti.
Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra e’ riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore annue nelle aziende o unita’ produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue nelle aziende o unita’ produttive oltre i 30 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19, D.Lgs. n. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI
5. Individuazione della Rappresentanza.
Il Rappresentante per la sicurezza e’ eletto direttamente dai lavoratori al loro interno secondo le modalita’ di cui al punto 6, a.
In considerazione delle particolari peculiarita’ delle imprese interessate all’applicazione del presente accordo, per i rispettivi ambiti di competenza del settore terziario e del settore turismo, il rappresentante per la sicurezza, previo accordo a livello territoriale di competenza, puo’ anche essere designato secondo le modalita’ di cui al punto 6.b.
6. Procedure per la individuazione del rappresentante per la sicurezza.
6.a Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza.
L’elezione si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attivita’ nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risultera’ eletto il lavoratore che avra’ ottenuto il maggior numero di voti espressi, purche’ abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvedera’ a redigere il verbale dell’elezione.
Copia del verbale sara’ consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo paritetico provinciale che provvedera’ ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.
L’esito della votazione sara’ comunicato a tutti i lavoratori, a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il Rappresentante per la sicurezza durera’ in carica 3 anni ed e’ rieleggibile. Scaduto tale periodo, lo stesso manterra’ comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica del nuovo rappresentante e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
6.b Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza.
I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e formalmente comunicati all’Organismo paritetico provinciale.
Gli aspiranti devono essere in possesso di adeguate conoscenze o comprovate esperienze nel settore.
L’Organismo paritetico provinciale ratifichera’ con propria delibera la designazione del rappresentante per la sicurezza e gli assegnera’ gli ambiti di competenza.
Successivamente l’Organismo paritetico provinciale comunichera’ al datore di lavoro, che a sua volta lo comunichera’ ai lavoratori, il nominativo del Rappresentante per la sicurezza designata.
I Rappresentanti per la sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall’Organismo paritetico provinciale.
Il Rappresentante della sicurezza designato durera’ in carica tre anni ed e’ ridesignabile.
6-bis Permessi retribuiti.
In relazione alle peculiarita’ dei rischi presenti nei settori del terziario e del turismo, per il tempo necessario allo svolgimento della attivita’ propria di Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai lavoratori avra’ a disposizione:
– 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti;
– 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti;
– 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti.
Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra e’ riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 4 ore annue nelle aziende fino a 5 dipendenti; di 5 ore annue nelle aziende da 6 a 10 dipendenti; di 7 ore annue nelle aziende da 11 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19, D.Lgs. n. 626/1994 non viene autorizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
7. Disposizioni per le aziende stagionali.
Nelle aziende stagionali le elezioni avverranno entro 30 giorni dall’apertura.
Possono essere candidati per l’elezione del Rappresentante della sicurezza i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro prevede, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua non inferiore a tre mesi.
Gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva alla elezione, riassumono tale carica sempre che sussistano i requisiti dimensionali.
8. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale e’ contenuta all’art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
8.a Strumenti e mezzi.
In applicazione dell’art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 626/1994, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il piu’ proficuo espletamento dell’incarico.
Il rappresentante puo’ consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda, laddove previsto.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante e’ tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
Il datore di lavoro consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessita’, utilizza gli stessi locali che l’azienda ha destinato alle RSA/RSU.
8.b Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori all’interno dell’azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuera’ nei luoghi di lavoro, sara’ accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del servizio o da persona delegata.
Il rappresentante per la sicurezza, designato nell’ambito dell’Organismo paritetico provinciale, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuera’ nei luoghi di lavoro, sara’ di norma accompagnato da un esponente dell’Associazione datoriale competente per territorio.
8.c Modalita’ di consultazione.
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettivita’.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facolta’ di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
Il rappresentante e’ tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.
In presenza del rappresentante designato nell’ambito dell’Organismo paritetico provinciale gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell’Organismo paritetico provinciale, per il tramite dell’Associazione datoriale.
8.d Informazioni e documentazione aziendale.
Ai sensi della lettera e), del comma 1, dell’art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche’ quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, e’ tenuta a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.
9. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
In tutti i casi in cui un componente la Rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attivita’ lavorativa, dovra’ darne preventivo avviso all’impresa, almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando un’apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
10. Contenuti e modalita’ della formazione dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Al fine di consentire ai componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l’acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs. n. 626/1994, si stabilisce quanto segue:
– il Rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 626/1994;
– la formazione non puo’ comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli gia’ previsti per la sua attivita’;
– tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un programma di 32 ore che deve comprendere:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
– conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
– metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione;
– i corsi di formazione sono organizzati dall’Organismo paritetico provinciale o in collaborazione con lo stesso.
Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.
Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purche’ rispondenti ai requisiti su indicati.
11. Addetti ai videoterminali.
Per gli addetti ai videoterminali, l’interruzione, di cui all’art. 54, D.Lgs. n. 626/1994, sara’ attuata di norma mediante cambiamento di attivita’ nell’ambito delle proprie mansioni.
SECONDA PARTE
ORGANISMI PARITETICI
12. Organismo paritetico nazionale.
E’ costituita, all’interno dell’Ente bilaterale nazionale del terziario, un’apposita sezione denominata Organismo paritetico nazionale per la sicurezza sul lavoro formato da 6 rappresentanti della CONFCOMMERCIO e da 6 rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti.
Il suddetto Organismo paritetico nazionale operera’ in piena autonomia funzionale rispetto all’Ente bilaterale nazionale del terziario.
L’OPN per la sicurezza sul lavoro ha i seguenti compiti:
– promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attivita’ complementari per i componenti degli OPP;
– promuovere la costituzione degli Organismi paritetici provinciali, di cui al successivo art. 13, ai sensi dell’articolo 20, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e coordinarne l’attivita’;
– verificare l’avvenuta costituzione degli Organismi paritetici provinciali;
– elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei Rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanita’ in applicazione dell’art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 626/1994 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
– promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all’applicazione della normativa;
– promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla UE e di Enti pubblici e privati nazionali;
– favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell’UE e nazionali;
– valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
– ricevere dagli Organismi paritetici provinciali l’elenco dei nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza.
Per il settore Turismo tali funzioni sono svolte da una apposita sezione dell’Ente bilaterale nazionale turismo, cui saranno apportate le conseguenti modifiche statutarie.
13. Organismi paritetici provinciali.
A livello provinciale saranno costituiti, entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo, gli Organismi paritetici provinciali composti da tre rappresentanti delle ASCOM e da tre rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS (uno per ciascuna organizzazione, con i relativi supplenti).
Gli Organismi paritetici di cui al precedente comma, oltre agli adempimenti di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 hanno i seguenti compiti:
– assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell’OPP e, in quanto tali, saranno trasmessi all’Organismo paritetico nazionale.
Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad enti ed istituzioni, quali le UU.S.SLL., l’Ispettorato del lavoro, la Magistratura, la regione, ecc. e impegnano le Parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate.
L’OPP potra’ inoltre valutare di volta in volta l’opportunita’ di divulgare nei modi concordemente ritenuti piu’ opportuni tali pareri:
– promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
– individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 e proporli all’OPN;
– elaborare, tenendo conto delle linee guida dell’OPN, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente regione, adoperandosi altresi’ per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
– ricevere i verbali con l’indicazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
– attuare le disposizioni di cui al punto 6, del presente accordo;
– designare esperti richiesti congiuntamente dalle Parti.
L’Organismo paritetico:
– assume le proprie decisioni all’unanimita’; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
– redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese.
Le Parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
Per il settore Turismo le funzioni dell’Organismo paritetico provinciale, sono svolte di norme dall’Ente bilaterale territoriale o dal Centro di servizio, o – previe apposite intese tra le organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL Turismo 6 ottobre 1994 – saranno demandate all’Organismo paritetico provinciale di cui al presente articolo.
14. Composizione delle controversie.
Le Parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all’applicazione di soluzioni condivise.
A tal fine, le Parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all’Organismo paritetico provinciale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione delle norme riguardanti la materia dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
Procedure:
la Parte che ricorre all’OPP, ne informa senza ritardo le altre Parti interessate:
– in tal caso la Parte ricorrente deve inviare all’OPP il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potra’ inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
– l’esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’Organismo paritetico provinciale;
– l’OPP assume le proprie decisioni all’unanimita’; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le Organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;
– si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese;
– trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle Parti puo’ adire l’Organismo paritetico nazionale, preventivamente al ricorso alla Magistratura con ricorso da presentarsi con le stesse modalita’ e nei termini di cui sopra.
Le Parti interessate (aziende, lavoratori, o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
15.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 13. ed al punto 6.b le Parti stabiliranno a livello provinciale la misura del contributo da destinare all’OPP, sulla base dei seguenti criteri:
– previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le aziende;
– per i costi legati ai Rappresentanti territoriali per la sicurezza designati in base al punto 6.b, concorrono le sole aziende interessate.
Successivamente al 31 marzo 1997, le Parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli OPP.
Per le province nelle quali eventualmente non fossero stati costituiti gli OPP, le Parti stipulanti il presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminare le cause che non ne hanno consentito la costituzione al fine di rimuoverle e conseguentemente di concordare congiuntamente la misura del contributo.
Per il settore del Turismo, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo potranno accordarsi per l’utilizzo dei fondi derivanti dal contributo gia’ definito per l’Ente bilaterale.
16. Dichiarazione congiunta.
Sono fatti salvi i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo in conformita’ a quanto dallo stesso previsto.
16-bis Disposizione finale.
Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadra’ il 31 dicembre 1999 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle Parti firmatarie, si intendera’ rinnovato di anno in anno.
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