Il giorno 11 settembre 2013 è stato sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento e Boschivi e Forestali, tra FEDERLEGNOARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, valido per il periodo 1/4/2013 – 31/3/2016
Aumenti retributivi e arretrati
Si prevede, come da tabella, un aumento salariale pari ad 86,00 euro al parametro 100, diviso in tre tranches: 24,00 euro dall’1/4/2013; 30,00 euro dall’1/4/2014; 32,00 euro dall’1/4/2015.
Categoria | Parametro | Incremento totale | 1.a Tranche 1/4/2013 | 2.a Tranche 1/4/2014 | 3.a Tranche 1/4/2015 |
AD3 | 210 | 180,60 | 50,40 | 63,00 | 67,20 |
AD2 | 205 | 176,30 | 49,20 | 61,50 | 65,60 |
AD1 | 195 | 167,70 | 46,80 | 58,50 | 62,40 |
AC5 | 185 | 159,10 | 44,40 | 55,50 | 59,20 |
AC4 | 170 | 146,20 | 40,80 | 51,00 | 54,40 |
AC3 – AC2 – AS4 | 155 | 133,30 | 37,20 | 46,50 | 49,60 |
AS3 | 147,5 | 126,85 | 35,40 | 44,25 | 47,20 |
AC1 – AS2 | 140 | 120,40 | 33,60 | 42,00 | 44,80 |
AE4 – AS1 | 134 | 115,24 | 32,16 | 40,20 | 42,88 |
AE3 | 126,5 | 108,79 | 30,36 | 37,95 | 40,48 |
AE2 | 119 | 102,34 | 28,56 | 35,70 | 38,08 |
AE1 | 100 | 86,00 | 24,00 | 30,00 | 32,00 |
Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto verranno corrisposti con le seguenti modalità:
– 1 mensilità con la retribuzione del mese di ottobre 2013
– 1 mensilità con la retribuzione di novembre 2013
– 3 mensilità con la retribuzione di maggio 2014.
Minimi retributivi
Pertanto i nuovi minimi retributivi alle scadenze indicate sono i seguenti:
Categoria | Parametro | 1/4/2013 | 1/4/2014 | 1/4/2015 |
AD3 | 210 | 1.671,03 | 1.734,03 | 1.801,23 |
AD2 | 205 | 1632,30 | 1.693,80 | 1.759,40 |
AD1 | 195 | 1552,12 | 1.610,62 | 1.673,02 |
AC5 | 185 | 1.472,52 | 1.528,02 | 1.587,22 |
AC4 | 170 | 1.353,20 | 1.404,20 | 1.458,60 |
AC3 – AC2 – AS4 | 155 | 1.233,52 | 1.280,32 | 1.329,92 |
AS3 | 147,5 | 1.174,65 | 1.218,90 | 1.266,10 |
AC1 – AS2 | 140 | 1.114,41 | 1.156,41 | 1.201,21 |
AE4 – AS1 | 134 | 1.066,52 | 1.106,72 | 1.149,60 |
AE3 | 126,5 | 1.006,80 | 1.044,75 | 1.085,23 |
AE2 | 119 | 947,10 | 982,80 | 1.020,88 |
AE1 | 100 | 796,07 | 826,07 | 858,07 |
Elemento di garanzia retributiva
Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso.
A decorrere dall’1/9/2013, l’elemento di garanzia retributivo sarà pari a Euro 13,00 lordi mensili per 12 mensilità.
Tali importi sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione. Inoltre sono esclusi dagli elementi utili al calcolo del trattamento di fine rapporto.
Nuovi regimi di orario
Si prevede la possibilità di nuovi regimi di orario per l’intera azienda o parte di essa, caratterizzati da articolazioni dell’orario su base settimanale, diverse da quelle contrattuali, previo accordo con le RSU o, in loro mancanza, con le organizzazioni sindacali territoriali. Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale non costituiscono prestazioni straordinarie e quelle dopo la 43ma ora settimanale, saranno compensate con una maggiorazione pari al 10%.
Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
Nel nuovo accordo si stabilisce che il numero dei lavoratori che può essere occupato con le suddette tipologie di contratto, non potrà superare il 25% (calcolato su base semestrale) dei lavoratori occupati a tempo determinato. Le percentuali possono essere elevate con accordo aziendale tra le RSU o, in loro mancanza, con le organizzazioni sindacali territoriali.
Apprendistato professionalizzante
Alla normativa sull’apprendistato introdotta con il verbale di accordo del 19/4/2012 per l’attuazione del D.Lgs. n. 167/2011, è stata aggiunta la disposizione secondo la quale l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Per le aziende che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità la percentuale del comma precedente è ridotta al 30%.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Destinatari
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, i soggetti che abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Durata del contratto di apprendistato
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni.
Qualora l’apprendista dopo il raggiungimento della qualifica professionale proseguisse l’iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno.
Il numero delle ore annue di formazione sarà quello definito dalle delibere assunte dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalla Conferenza Stato/Regioni.
Inquadramento e retribuzione
L’apprendista verrà inquadrato rispetto alla qualifica da conseguire.
Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dalle seguenti percentuali:
Primi 12 mesi | 65% |
Successivi 12 mesi | 70% |
Successivi 12 mesi | 75% |
Eventuali successivi 12 mesi | 85% |
Previdenza complementare – ARCO
Con decorrenza 1/1/2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell’azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura del 1,30%.
Con decorrenza dall’1/1/2014 le aliquote a carico delle aziende saranno dell’1,40%; con decorrenza dall’1/1/2015 dell’1,60% e dall’1/1/2016 saranno dell’1,80%; rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.
I componenti dell’assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.
Assistenza sanitaria integrativa
Le parti concordano che il Fondo individuato per la Sanità integrativa è ALTEA fondo intersettoriale costituito fra FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.
Le parti impegnano gli Organi dirigenti di Altea e di Arco a verificare, nel caso in cui il Fondo Previdenziale Arco venisse abilitato a svolgere anche la funzione di Fondo Sanitario, l’unificazione dei due Enti.
Nel frattempo le Parti impegnano gli Organi dirigenti di Altea e di Arco a integrare, nel pieno e completo rispetto nella normativa vigente, le attività, l’organizzazione e le strutture dei due Fondi per realizzare economie di scala.
A valere dal primo settembre 2013, il Fondo Altea potrà raccogliere le adesioni dei lavoratori; la modulistica necessaria dovrà essere approvata dalle parti firmatarie del presente contratto.
La contribuzione per gli iscritti al fondo Altea sarà di Euro 10,00 per 12 mensilità a carico delle aziende.
La contribuzione decorrerà dal primo gennaio 2014.
Lo statuto e il regolamento del Fondo Altea definiranno i metodi e i criteri necessari.
La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali.
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