CCNL Cinema (produzione): regolamentazione lavoro autonomo e a tempo determinato
Il giorno 8 giugno 2018 presso ANICA, in Roma viale Regina Margherita 286, sono presenti:
Per ANICA: il Presidente ed il delegato alle Relazioni Sindacali, con una delegazione, con l’assistenza del responsabile relazioni sindacali
Slc-Cgil
Fistel-Cisl
Uil Com-Uil
Premesso che:
– Le parti nell’interesse primario dei lavoratori e della produttività, e secondo lo spirito dei precedenti accordi, hanno deciso di incontrarsi per aggiornare la disciplina lavorativa del settore cinematografico e audiovisivo;
– In tal sede è stato reciprocamente rilevato che il mondo del lavoro nel settore del cinema e dell’audiovisivo sta avendo una particolare evoluzione sia tecnologica che organizzativa;
– È stato, inoltre, preso atto che nel settore cinematografico e dell’audiovisivo sono intervenute importanti novità legislative, tra cui il D.Lgs. n. 81 del 2017 ed il D.Lgs. n. 202 del 2017;
– Le parti, inoltre, si danno atto della necessità di intercettare le nuove attività emergenti, fonte di enormi potenzialità occupazionali e al fine di favorire le migliori condizioni di competitività per gli operatori di settore nonché al fine di garantire una crescita quantitativa e qualitativa del fattore lavoro;
– In virtù delle suindicate novità e delle nuove esigenze produttive ed occupazionali è, quindi, emersa la necessità di provvedere ad una revisione dei precedenti accordi ed introdurre alcuni elementi che rendano meglio definite le norme contrattuali, anche al fine di evitare fenomeni di dumping sociale;
– A tal fine le parti hanno deciso di pervenire ad una regolamentazione di settore che disciplini gli aspetti relativi all’utilizzo di lavoratori autonomi e/o di lavoratori subordinati a tempo determinato;
– Una parte dei segmenti produttivi il settore cinematografico e audiovisivo, infatti, è storicamente caratterizzata da differenti periodicità lavorative, variabili in relazione a ciascuna produzione;
– In virtù di tali differenze organizzative, le parti convengono che i contratti a tempo determinato rispondono, in specifiche circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori;
– Le parti concordano, altresì, che il ricorso a tale forma di contratto di lavoro debba essere subordinato a ragioni obbiettive di carattere produttivo e purché ricorrano i requisiti della temporaneità e della specificità della singola occasione lavorativa;
– Le parti riconoscono, inoltre, la necessità di provvedere a stabilire i parametri utili a differenziare l’attività subordinata rispetto a quella del lavoratore autonomo al fine di meglio gestire le attività che potrebbero prestarsi ad anomalie ad es. in termini di concorrenza sleale;
– Il presente accordo, quindi, stabilisce i principi generali ed i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato ed ai liberi professionisti tra gli operatori del settore cinematografico e dell’audiovisivo, tenendo conto delle specifiche esigenze legate alle singole produzione e agli interessi dei lavoratori, nonché della disciplina nazionale e comunitaria.
Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:
PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo
A. Ambito di applicazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
A1. Le parti convengono che le aziende organizzate su specifici segmenti produttivi e per singole esigenze produttive in funzione del prodotto o del segmento produttivo in cui si trovano ad operare (anche qualora non sia esaustivo di tutta la relativa attività) potranno beneficiare di deroghe al numero massimo di contratti di lavoro a tempo determinato.
A2. Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato potrà essere, infatti, superiore al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 81 del 2015 così come modificato dall’art. 1 D.Lgs. n. 202 del 2017.
A3. Tale deroga sarà possibile qualora, per i suddetti lavoratori, ricorrano i requisiti della temporaneità e della singola specialità della prestazione lavorativa.
A4. Il requisito della temporaneità deve intendersi in relazione a prestazioni di durata limitata nell’arco della programmazione aziendale e, quindi, destinata ad esaurirsi in un lasso di tempo definito e/o definibile.
A5. La prestazione deve essere legata alla specificità della singola opera cinematografica e audiovisiva che deve presentare una sua connotazione particolare.
A6. Qualora ricorrano tali presupposti, unitamente a specifiche ragioni obbiettive legate a specifiche e singole esigenze produttive, le parti convengono nella possibilità di ricorrere senza alcun limite quantitativo ai contratti a tempo determinato, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente inerente la normativa generale sui contratti a tempo determinato.
B. Retribuzione:
B1. oltre alla retribuzione ordinaria prevista contrattualmente ed ai relativi ratei di istituti differiti, qualora dovuti ex lege, ai lavoratori assunti a tempo determinato secondo le prescrizioni di cui sopra, spetteranno anche i ratei di piani di welfare ed i contributi all’ente bilaterale, di cui al CCNL dei lavoratori di cui al settore del Cineaudiovisivo (proporzionali ai relativi periodi di attività lavorativa).
B2. I medesimi, verranno goduti secondo le procedure che verranno applicate a livello aziendale, se previste.
B3. I minimi tabellari lordi previsti nel ccnl per i lavoratori del settore del Cineaudiovisivo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui al presente accordo, saranno maggiorati del 3,5% (trevirgolacinque%)
C. Apprendistato:
C1. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato potrà avvenire anche con contratto di apprendistato professionalizzante, anche per sommatoria, qualora ne sussista il requisito dell’età previsto dalla legge ed in deroga a quanto previsto dalla normativa nazionale, così come previsto dall’art. 44 del D.Lgs. n. 81 del 2015 così come modificato dall’art. 1 D.Lgs. n. 202 del 2017.
C2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo si applica il CCNL Cineaudiovisivo e nell’ambito di quanto verrà predisposto un regolamento operativo specifico per l’attuazione del meccanismo “per sommatoria”. Alla definizione di tale regolamento le parti potranno procedere alla utilizzazione di tale modalità.
D. Ambito di applicazione dei contratti di lavoro autonomo:
D1. Le parti concordano con l’esigenza di porre limiti precisi che differenzino la disciplina dei lavoratori a tempo determinato da quella prevista per i lavoratori autonomi nel settore del cinema e dell’audiovisivo.
D2. Per tali lavoratori è prevista una specifica normativa contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2017.
D3. Tale disciplina verrà applicata alle figure professionali di settore che risponderanno ad almeno uno dei seguenti requisiti:
– fatturato lordo annuo minimo pari ad € 33.000,00 (preso atto anche degli attuali compensi contrattuali);
– aver collaborato, nell’arco di un singolo anno solare, con almeno 3 diverse imprese;
– non aver prestato la propria opera per più di 30 settimane consecutive presso il medesimo datore di lavoro.
D4. I requisiti di cui sopra dovranno rilasciare a ciascun datore di lavoro, apposita autocertificazione scritta e relativa all’ultimo anno di effettiva prestazione.
D5. Per tutti i lavoratori che rientrino in tali requisiti verranno applicate le tutele ed i diritti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2017, nei limiti e nelle modalità previste da quest’ultima.
D6. Le parti convengono che il rispetto dei criteri di cui sopra non integra violazione dell’art. 3 legge n. 81/17 finalizzata a fenomeni di concorrenza sleale nonché dell’art. 9 L. 18 giugno 1998 n. 192. Consequenzialmente, fermi i parametri di cui sopra, l’adeguamento dei medesimi potrà avvenire in funzione dell’andamento del CCNL dipendenti del settore Cineaudiovisivo.
E. Verifiche ed osservatorio:
E1. Con periodicità almeno semestrale, le parti, aziendalmente, forniranno alle rappresentanze aziendali delle oo.ss. stipulanti, i dati relativi all’utilizzo di lavoratori con contratto a tempo determinato.
E2. Tali dati verranno anche conferiti ad Asforcinema, quale ente bilaterale di categoria, che fungerà anche da Osservatorio ai fini del monitoraggio dell’andamento delle figure professionali in esame, sia autonome che contrattuali, ivi compreso l’ambito relativo agli apprendisti.
Il presente protocollo, sia per la parte normativa che per l’adeguamento dei parametri economici, verrà riesaminato almeno ogni tre anni.
Ai fini di quanto sopra, verranno tenute in considerazione anche le risultanze della attività dell’Osservatorio di cui sopra e l’andamento dei costi previsti nel CCNL del Cineaudiovisivo e degli altri CCNL di categoria.
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