Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende della comunicazione, dell’informatica e dei servizi innovativi.
CCNL 12-04-2006
Premessa
per il rinnovo vedi Accordo per il rinnovo del CCNL della Comunicazione, dell’Informatica e dei Servizi Innovativi
Il giorno 12 aprile 2006, in Roma,
TRA
– l’UNIGEC-CONFAPI – Unione nazionale della piccola e media industria grafica, editoriale, cartaria, cartotecnica e affine, con la partecipazione di una delegazione di industriali del settore grafico-editoriale;
– l’UNIMATICA-CONFAPI – Unione nazionale della piccola e media industria informatica, telematica e affine;
con il supporto della CONFAPI – Confederazione italiana della piccola e media industria privata
e con l’adesione dell’USPI – Unione stampa periodica italiana
E
– la SLC-CGIL, Federazione sindacato lavoratori comunicazione;
– la FISTEL-CISL, Federazione informazione spettacolo e telecomunicazione;
– la UILCOM-UIL, Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, informazione, cultura,
é stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende della comunicazione, dell’informatica e dei servizi innovativi.
art. 1
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Parte Prima – Norme Generali – Validità E Limiti Di Applicabilità
PARTE PRIMA
NORME GENERALI
VALIDITÀ E LIMITI DI APPLICABILITÀ
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra i lavoratori dipendenti e le aziende grafiche ed affini, le aziende editoriali, le aziende cartotecniche, della produzione e trasformazione della carta e del cartone, le aziende del settore informatico e dei servizi innovativi e le aziende del settore fotolaboratori per conto terzi.
Rientrano pertanto nella sfera di applicazione del presente CCNL le attività di seguito specificate.
Settore grafico ed affine e settore editoriale
– la progettazione grafica;
– l’insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per prodotto finito;
– le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
– la stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
– l’allestimento degli stampati;
– la legatoria;
– l’editoria di libri;
– l’editoria di periodici;
– l’editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
– l’editoria elettronica e multimediale;
– gli studi grafici e i servizi alla comunicazione;
– la stampa digitale;
– la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su internet;
– i progettisti e documentaristi;
– estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l’apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che é conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che é prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Settore cartario-cartotecnico
– le attività cartotecniche propriamente dette (buste, registri, quaderni, raccoglitori, piatti e bicchieri di carta, articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, ecc.);
– le attività di fabbricazione di:
– sacchi e sacchetti;
– astucci;
– scatole;
– imballaggi flessibili in genere di carta e cartone anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, ecc.;
– carte da parati;
– carte patinate gommate paraffinate;
– carte sensibili;
– carte e cartoni ondulati.
Settore informatico e dei servizi innovativi
– i servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware;
– la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, WEB ed affini);
– l’assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. Rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici;
– i servizi innovativi rientranti nell’ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali. Per l’applicazione del presente contratto a tali attività, nell’ambito del settore servizi innovativi, si farà riferimento alla relativa classificazione ISTAT che si riporta in allegato 15;
– le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center;
– la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
Settore fotolaboratori per conto terzi
A tale contratto aderisce anche l’USPI (Unione stampa periodica italiana).
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall’UNIGEC-CONFAPI e dall’UNIMATICA-CONFAPI.
PROTOCOLLO DI INTESA TRA UNIMATICA-CONFAPI E SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL
Le Parti, al fine di consentire l’estensione del presente CCNL al settore informatico e dei servizi innovativi hanno definito un accordo-quadro, in materia per l’armonizzazione delle normative contrattuali ed economiche derivanti dall’applicazione di diversi CCNL di provenienza (ved. Allegato 16).
A tal fine si danno atto che da tale operazione non dovranno derivare reciprocamente oneri aggiuntivi rispetto alla disciplina in essere.
Le modalità attuative dell’operazione di armonizzazione, derivanti dall’accordo-quadro, previsto al comma 1 del presente protocollo, saranno definite a livello aziendale e/o territoriale.
art. 2
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Decorrenza E Durata Del Ccnl
DECORRENZA E DURATA DEL CCNL
Il presente contratto decorre dall’1 gennaio 2005, ad eccezione delle specifiche decorrenze laddove indicate nei singoli articoli e scadrà il 30 giugno 2009. I minimi tabellari avranno invece decorrenza a far data dall’1 maggio 2006 fino alla data del 30 giugno 2007.
Di conseguenza, la durata del CCNL, sia per la Parte Normativa che per la Parte Economica, si intende prorogata fino alle scadenze sopra riportate.
art. 3
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Osservatorio Di Settore
OSSERVATORIO DI SETTORE
Ferma restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali dei settori e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, UNIGEC-CONFAPI, UNIMATICA-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL confermano la validità dell’Osservatorio nazionale permanente del settore che sia di supporto al sistema informativo nazionale.
L’Osservatorio é costituito da 3 componenti designati dall’UNIGEC e dall’UNIMATICA, e da 3 componenti designati da SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Le Parti confermano quanto precedentemente definito per quanto attiene le modalità operative dello stesso. In particolare confermano la necessità che lo stesso si riunisca almeno semestralmente.
L’Osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
– andamenti e prospettive del mercato dei settori rappresentati;
– tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;
– tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
– individuazione dei fabbisogni formativi;
– tendenze evolutive del mercato del lavoro;
– grado di applicazione delle leggi n. 125/1991 e n. 104/1992;
– dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;
– problematiche inerenti l’igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali, ed a eventuali lavori usuranti. In particolare le Parti convengono di costituire una Commissione paritetica per l’individuazione dei lavori usuranti presenti nel settore che mantenga uno stretto collegamento con gli organismi del Ministero del Lavoro che stanno operando su tale tematica. Una volta chiarito il quadro normativo inerente la materia in oggetto, le Parti, in base al lavoro svolto dalla Commissione paritetica, procederanno alle eventuali intese necessarie;
– monitoraggio sugli andamenti degli orari di lavoro e delle loro articolazioni e flessibilità e sul grado di utilizzo delle prestazioni di lavoro eccedenti gli orari ordinari di lavoro;
– monitoraggio dell’utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato e del lavoro interinale. In particolare per quest’ultimo anche alla verifica delle offerte professionali effettuate dalle Agenzie autorizzate;
– analisi statistica del fenomeno dell’assenteismo anomalo, con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute;
– monitoraggio dei settori ai quali é possibile l’applicazione del presente CCNL compreso il settore dei fotolaboratori conto terzi.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell’Osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative.
Nell’ambito dell’Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema di inquadramento dei lavoratori. L’Osservatorio porterà a conoscenza delle Parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali.
Inoltre l’Osservatorio analizzerà le normative di legge di nuova emanazione al fine di verificare gli eventuali rinvii alla contrattazione e procederà alla formulazione di proposte da portare all’attenzione delle Parti stipulanti in sede di contrattazione, anche al di fuori delle cadenze previste dal Protocollo del 23 luglio 1993 per i rinnovi dei CCNL.
Altresì sarà ulteriore compito dell’Osservatorio elaborare interpretazioni congiunte sulle norme contrattuali.
Le Parti componenti l’Osservatorio annettono particolare rilevanza alla possibilità che, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per l’approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze di settore.
Le Parti auspicano altresì che si possa giungere alla definizione di proposte comuni di politica economica a sostegno dei settori rappresentati e del comparto delle PMI da avanzare congiuntamente nei confronti degli organismi governativi e degli Enti locali competenti.
Le Parti affidano inoltre all’Osservatorio il compito di procedere alla definizione di proposte di possibili testi contrattuali tendenti ad accelerare il processo di unificazione delle normative contrattuali tra i vari comparti rappresentati, provenienti da diverse esperienze contrattuali tra i vari comparti rappresentanti, provenienti da diverse esperienze contrattuali. Le Parti, sulla base delle proposte avanzate dall’Osservatorio, potranno procedere, nell’ambito del rinnovo della Parte Economica del presente CCNL, ovvero nei tempi che verranno convenuti, alla modifica del presente testo contrattuale con norme unificanti.
Le Parti convengono di affrontare nell’ambito dell’Osservatorio l’analisi di un progetto complessivo di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati con modalità che consentano un intreccio tra i 2 attuali schemi classificatori, anche nel corso del quadriennio di vigenza del presente CCNL.
Le Parti convengono, altresì, di procedere quanto prima all’inizio dei lavori necessari per l’opera di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati la cui opera dovrà concludersi entro la data del 30 giugno 2008.
Dichiarazione a verbale
L’UNIGEC-CONFAPI e l’UNIMATICA-CONFAPI confermano l’importanza del compito attribuito all’Osservatorio di procedere al monitoraggio del fenomeno dell’assenteismo anomalo che, qualora confermato dai dati oggettivi congiuntamente rilevati, influenza pesantemente le problematiche organizzative e di costo del lavoro.
In questo contesto di conferma di dati, UNIGEC-CONFAPI e UNIMATICA-CONFAPI si riservano di proporre soluzioni, anche contrattuali, che consentano di ridurne gli effetti sulle PMI rappresentate.
COMMISSIONE PARITETICA
Le Parti nel comune interesse e nella comune volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale convengono di costituire una Commissione paritetica per l’interpretazione contrattuale, avente la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, dandone comunicazione ai rispettivi organismi territoriali con circolare congiunta. La Commissione paritetica potrà attivarsi sia su richiesta delle Parti contrattuali sia in base a specifici ricorsi avviati da singoli soggetti interessati in base a quanto convenuto nell’art. 8 -Controversie.
art. 4
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Relazioni Industriali: Informazione – Consultazione – Contrattazione
RELAZIONI INDUSTRIALI: INFORMAZIONE – CONSULTAZIONE – CONTRATTAZIONE
1) Livello nazionale
L’UNIGEC-CONFAPI e l’UNIMATICA-CONFAPI forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva dei settori onde favorirne l’armonico sviluppo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all’occupazione.
Nel corso di tale incontro l’UNIGEC-CONFAPI e l’UNIMATICA-CONFAPI informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all’attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
L’UNIGEC-CONFAPI e l’UNIMATICA-CONFAPI forniranno inoltre alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente all’occupazione femminile, le Parti studieranno e valuteranno l’attuazione di possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l’occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all’andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
– editoria scolastica;
– editoria libraria;
– editoria periodica;
– grafica commerciale;
– paste per carta;
– carta per giornali;
– carta per altri usi;
– cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carta da lettera, quaderni, registri, ecc.);
– carta per uso domestico e sanitario;
– scatole e contenitori in genere;
– sacchi a grande contenuto;
– cartone ondulato;
– carte trasformate in genere (parati, patinate, gommate, paraffinate, sensibili).
Nel corso dell’incontro le Parti potranno anche valutare l’opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.
2) Livello territoriale
Le informazioni di cui ai primi 5 commi del punto precedente, globalmente riferite nell’ambito di competenza dell’API territoriale verranno fornite dalla stessa al sindacato provinciale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le organizzazioni nazionali delle 2 Parti individueranno consensualmente aree interprovinciali. Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle API territoriali di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
Le Parti, verificato il processo di trasferimento di poteri dall’ente Stato all’ente regione per particolari tematiche relative al mondo industriale, potranno articolare specifici momenti informativi legati agli argomenti oggetto del trasferimento.
3) Livello di azienda e di gruppo
Annualmente, nel corso di apposito incontro, le aziende che abbiano le caratteristiche della media azienda secondo le normative nazionali e comunitarie (individuate nella successiva Nota interpretativa a verbale e precisamente con piu` di 50 dipendenti) – assistite dalle SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UIL-COM provinciali – informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti), illustrando le eventuali implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Inoltre, annualmente, nel corso di appositi incontri i Gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con piu` stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente piu` di 100 dipendenti – assistiti dall’UNIGEC-CONFAPI e dall’UNIMATICA-CONFAPI nazionale – forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo – assistite dalle organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori – informazioni relative allo stato dell’occupazione avuto, anche riguardo alla applicazione della legge n. 903/1977, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti), ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulle mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità, fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.
A prescindere da quanto precedentemente espresso, le Parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti alle intese relative alla costituzione del premio di risultato di cui al successivo art. 7.
In ogni caso a livello di azienda si procederà ad incontri di natura informativa aventi ad oggetto problematiche conseguenti a crisi aventi risvolti sul piano occupazionale.
Nota interpretativa a verbale
I parametri dimensionali delle imprese sono quelli indicati dal decreto 18 settembre 1997, e successive modifiche e/o integrazioni, Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 1 ottobre 1997, n. 229, (ved. All. 1), che individua le medie imprese nelle aziende con piu` di 50 dipendenti.
art. 5
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Innovazioni Tecnologiche E Processi Di Ristrutturazione
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE
Le Direzioni aziendali e le RSU assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l’introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell’ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d’occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle Parti.
Nel corso dell’esame preventivo di cui al comma precedente le RSU potranno presentare proprie proposte che verranno sottoposte ai necessari approfondimenti.
Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall’applicazione di specifiche normative di legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15 giorni, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del programma aziendale aventi effetti sui lavoratori saranno oggetto di appositi incontri tra Direzione aziendale e la RSU finalizzati alla realizzazione del programma.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando le procedure di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell’orario di lavoro delle maestranze con l’introduzione della quarta squadra, al fine di realizzare l’orario di lavoro contrattuale.
Analogamente si provvederà per quanto riguarda la distribuzione dell’orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.
art. 6
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Sistema Di Contrattazione
SISTEMA DI CONTRATTAZIONE
A) Contrattazione nazionale
In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra il Governo e le Parti sociali, le Parti convengono sui seguenti principi:
– le Parti confermano la centralità del livello nazionale di contrattazione con le cadenze e gli obiettivi di cui al citato Protocollo del 23 luglio 1993;
– inoltre le Parti confermano la volontà di procedere anche al di fuori delle cadenze previste dal suddetto Protocollo, e sulla base delle proposte provenienti dall’Osservatorio nazionale di settore, alle integrazioni contrattuali che dovessero scaturire dalle norme di legge di nuova emanazione contenenti rinvii alla contrattazione;
– parimenti nel corso della vigenza quadriennale del CCNL, le Parti presteranno la necessaria attenzione a tutti quei provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui costi complessivi contrattuali e procederanno ad incontrarsi nel rispetto dei principi del Protocollo del 23 luglio 1993.
B) Contrattazione aziendale
In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra il Governo e le Parti sociali, le Parti convengono sui seguenti principi:
– la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie di competenza di altre sedi negoziali;
– la contrattazione aziendale potrà svolgersi pertanto sulle seguenti materie:
a) materie per le quali é previsto uno specifico rinvio nel presente CCNL;
b) salario, secondo i contenuti di cui all’art. 7 – Premio di risultato. Tale contrattazione avrà cadenza quadriennale secondo le modalità del citato art. 7;
c) questioni specifiche inerenti il mercato del lavoro in relazione a particolari rinvii della legislazione vigente, nel rispetto di quanto già convenuto in materia dal CCNL;
d) applicazione dell’inquadramento professionale e programmi di formazione;
e) pari opportunità ed applicazione della legge n. 125/1991 sulle azioni positive;
f) gestione degli orari di lavoro nell’ambito dei rinvii esercitati in materia dal CCNL.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le RSU e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, ovvero nelle aziende piu` complesse e secondo la prassi esistente, le RSU, le organizzazioni sindacali nazionali e le organizzazioni sindacali territoriali.
art. 7
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Premio Di Risultato
PREMIO DI RISULTATO
Le Parti, in coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra il Governo e le Parti sociali, concordano la seguente disciplina della contrattazione aziendale con contenuti economici per le aziende applicanti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
La contrattazione aziendale con contenuti economici é consentita nell’ambito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente contratto con particolare attenzione alle specificità tipiche dei comparti industriali rappresentati.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le RSU, il delegato di impresa, e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, ovvero nelle aziende piu` complesse e secondo la prassi esistente, le RSU, le organizzazioni sindacali nazionali e le organizzazioni sindacali territoriali.
Le aziende sono assistite e/o rappresentate dall’API territorialmente competente cui aderiscono o conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione é esclusivamente l’istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’impresa.
Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti gli indicatori, i meccanismi di calcolo e gli importi collegati; le Parti dovranno altresì dare applicazione a quanto stabilito in materia dal presente CCNL.
Le Parti stipulanti convengono sulla individuazione, a mero titolo esemplificativo, di una serie di indicatori che sono stati considerati significativi per le realtà rappresentate. Tale elencazione ha esclusivamente valore indicativo e non esaustivo dei possibili indicatori di produttività, di qualità, di redditività e di andamento economico dell’impresa.
Indicatori esemplificativi:
– rapporto ore lavorate/ore lavorabili individuali;
– rapporto ore lavorate/ore lavorabili collettive;
– volume prodotto;
– volume spedito;
– fatturato caratteristico;
– fatturato caratteristico pro capite;
– fatturato caratteristico per ora lavorata;
– margine di contribuzione industriale;
– margine di contribuzione industriale pro capite;
– margine di contribuzione industriale per ora lavorata;
– valore aggiunto;
– valore aggiunto pro capite;
– valore aggiunto per ora lavorata;
– margine operativo lordo;
– quantità ore lavorate;
– riduzione degli scarti di produzione e dei costi di rilavorazione;
– reclami clienti, resi clienti;
– prodotto conforme su fatturato;
– utilizzo degli impianti;
– rapporto tempi realizzati e tempi previsti;
– consumi energetici;
– rapporto manodopera diretta/indiretta.
Qualora l’obiettivo definito consista in un miglioramento rispetto ad una precedente situazione, le Parti dovranno definire la base su cui effettuare i calcoli dei miglioramenti da realizzare. A tal fine le Parti potranno individuare i risultati raggiunti nella media di piu` anni, entro un massimo di 3, ovvero il miglior risultato raggiunto in una serie di anni.
Le Parti, al fine di ottenere la massima omogeneità tra il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati e il grado di reale miglioramento dello stato dell’impresa, auspicano che le Parti aziendali individuino una pluralità di indicatori preferibilmente di diversa natura.
In ogni caso il premio dovrà essere rapportato ai diversi livelli di professionalità.
Nell’accordo aziendale che definisce il premio di risultato dovranno essere concordati forme ed altre clausole per l’informazione e la verifica circa i risultati, e per il riesame degli obbiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell’accordo.
In relazione a quanto sopra esposto, il premio non potrà essere determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità.
Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.
L’accordo del premio avrà durata quadriennale e la contrattazione avverrà nell’osservanza della procedura di cui al presente articolo.
La richiesta di rinnovo dell’accordo dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l’apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell’accordo.
Una volta iniziata la procedura negoziale, verranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di iniziative unilaterali sulle materie di discussione per un periodo di due mesi dalla presentazione della richiesta di incontro, e comunque per tutto il mese successivo alla scadenza dell’accordo precedente.
I premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente esistenti a livello aziendale rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno piu` oggetto di successiva contrattazione. Le Parti, all’atto dell’istituzione del premio di risultato, procederanno alla loro armonizzazione fermo restando che da tale operazione non devono derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Al fine di ridurre l’eventuale assenteismo anomalo, le Parti si danno reciprocamente atto che l’erogazione del premio di secondo livello potrà essere rapportata all’effettiva prestazione del singolo lavoratore.
Le Parti stipulanti il presente CCNL, valutando la comune volontà di concorrere a contenere gli effetti occupazionali delle crisi e delle ristrutturazioni, e lasciando alla volontà delle Parti aziendali la scelta di soluzioni concrete che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle singole realtà e delle possibilità reali di offrire un contributo in questa direzione coerente con le esigenze di competitività, concordano che l’accordo aziendale per la definizione del premio di risultato possa indicare la destinazione delle maggiori risorse prodotte, in tutto o in parte, alla tutela dei livelli occupazionali aziendali anziché alla distribuzione di benefici economici.
Nell’allegato 2 viene riportata una nota illustrativa sul premio di risultato redatta congiuntamente dalle Organizzazioni stipulanti.
art. 8
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Controversie
CONTROVERSIE
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente CCNL, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite le OO.SS.LL. o le RSU, verranno sottoposte all’esame delle competenti API territoriali e delle OO.SS. dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente CCNL saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L’iter delle controversie di cui ai precedenti commi dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte dell’API territoriale e, nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro 60 giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell’UNIGEC-CONFAPI e dell’UNIMATICA-CONFAPI.
art. 9
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Appalti
APPALTI
Le attività di manutenzione ordinaria degli impianti potranno essere affidate in appalto, nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia.
Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria riferite all’attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dei normali turni di lavoro, o che richiedano l’utilizzo di attività specialistiche non presenti in azienda, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione venga resa da soci lavoratori, le stesse dovranno garantire il rispetto delle norme di cui all’art. 3 della legge n. 142/2001.
Le lavorazioni appaltabili previste dal presente CCNL potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
L’applicazione del CCNL puo` essere attestata mediante la certificazione di adesione alla Organizzazione imprenditoriale stipulante. In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad es. attraverso attestazione dell’Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle RSU, e ove non presenti alle OO.SS. territoriali, i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.
art. 10
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Lavoro Esterno E A Domicilio
LAVORO ESTERNO E A DOMICILIO
Ferme restando le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le Parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l’osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente CCNL;
c) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
d) il compenso in sostituzione del preavviso e del trattamento di fine rapporto verrà corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;
e) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque consentire al lavoratore di normale capacità lavorativa, nell’ambito delle 8 ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori interni della stessa categoria.
É vietata l’assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai propri dipendenti.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della casa editrice, saranno svolti all’interno dell’azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente CCNL o commessi ai sensi dell’art. 2230, Codice civile.
art. 11
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Trasferimenti Di Azienda
TRASFERIMENTI DI AZIENDA
In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni.
art. 12
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Affissioni – Diffusione Della Stampa Sindacale
AFFISSIONI – DIFFUSIONE DELLA STAMPA SINDACALE
Fermo quanto previsto dall’art. 25 dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.
La stampa sindacale puo` essere distribuita ai lavoratori nell’azienda fuori dell’orario di lavoro con l’invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell’azienda.
art. 13
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Assemblea
ASSEMBLEA
Le assemblee di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno anche essere indette dalle organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente CCNL.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti, i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta, con l’indicazione del giorno e dell’ora dello svolgimento, e dei nominativi dei dirigenti sindacali esterni all’azienda, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale per il tramite dell’API territorialmente competente, e la conferma dovrà pervenire entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
art. 14
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Rappresentanza Sindacale Unitaria – Rsu
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA – RSU
1) Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL, in ciascuna unità lavorativa con piu` di 15 dipendenti, viene costituita la rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, RSU, di cui al Protocollo sottoscritto dal Governo e Parti sociali il 23 luglio 1993 secondo la disciplina della elezione di cui all’Allegato 3.
Alla condizione che abbiano stipulato il citato protocollo ed espresso formale adesione al presente CCNL, l’iniziativa per la costituzione della RSU puo` essere assunta anche dalle associazioni abilitate alla presentazione di liste elettorali.
2) La RSU é composta, per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le organizzazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo é assegnato alle sole Associazioni stipulanti del presente CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto, a cui potranno partecipare tutti i lavoratori non in prova. L’elettorato passivo spetterà a tutti i lavoratori non in prova e con contratto a tempo indeterminato. Per la composizione delle liste le organizzazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri) e del sesso dei lavoratori in forza all’unità lavorativa.
3) I componenti la RSU restano in carica 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
La sostituzione del singolo componente decaduto o che abbia rassegnato le dimissioni dalla carica avverrà secondo le seguenti regole:
a) il componente eletto dimissionario o decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti nella lista di origine;
b) il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse organizzazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente CCNL.
I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite dell’API territorialmente competente.
4) I componenti delle RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente CCNL.
Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge n. 300/1970. Le organizzazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari di tale tutela per il tramite dell’API territoriale. Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano stipulanti del presente contratto collettivo nazionale di lavoro o, comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della rappresentanza sindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire rappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.
5) Il monte ore complessivo riservato alla RSU verrà ripartito in ragione del numero di delegati spettanti a ciascuna delle organizzazioni che hanno presentato liste. L’utilizzazione di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la RSU, dovrà avvenire nell’ambito delle attività delle stesse in modo tale da garantire il regolare funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria nel suo complesso.
6) Salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, le Organizzazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge n. 300/1970, dal presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
7) Nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali é garantito a tutti i lavoratori in forza all’unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione delle RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto di informazione, ecc.).
8) Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all’esterno dell’unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
9) Per le operazioni connesse con l’elezione delle RSU saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di voto.
Norma transitoria
Fino alla avvenuta elezione delle RSU secondo le normative di cui al presente articolo rimangono vigenti le normative precedenti e pertanto permangono le rappresentanze esistenti.
art. 15
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Delegato Di Impresa
DELEGATO DI IMPRESA
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con piu` di 5 dipendenti potrà essere designato un Delegato di impresa al quale é attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente API territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il Delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.
art. 16
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Versamento Dei Contributi Sindacali
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI
L’azienda opererà la trattenuta in percentuale nella misura dell’1% sullo stipendio o salario contrattuale previo rilascio di delega individuale firmata dall’interessato.
Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 166 ore e 30 minuti mensili per gli operai e sullo stipendio mensile per gli impiegati e sarà effettuata ogni mese, secondo le modalità concordate a livello territoriale.
La delega puo` essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Le quote sindacali trattenute dalle aziende verranno versate, a ciascuna organizzazione sindacale, tramite banca con regolare periodicità.
art. 17
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Permessi Ed Aspettativa Per Cariche Sindacali
PERMESSI ED ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori che sono membri delle Commissioni esecutive delle strutture provinciali o del Comitato direttivo delle sezioni provinciali delle Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Oltre quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori che sono membri dei Comitati direttivi delle Associazioni nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL o delle sezioni provinciali delle associazioni stesse, potranno essere invece concessi permessi retribuiti nella misura di 15 giorni annui complessivi per ciascuna delle organizzazioni sindacali.
I permessi per i dirigenti provinciali e nazionali dovranno essere richiesti per iscritto all’azienda dalle organizzazioni interessate tramite le API territoriali. Le organizzazioni dei lavoratori dovranno altresì comunicare all’azienda, per iscritto e tramite le API territoriali, le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative.
Le presenti norme non si applicano alle aziende di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
art. 18
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Ambiente Di Lavoro – Igiene E Sicurezza Del Lavoro
AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le Parti esprimono un forte impegno comune affinché si operi per un pieno rispetto delle normative in tema di igiene, sicurezza e ambiente di lavoro.
In particolare ritengono fondamentale che si proceda da parte delle aziende ad una capillare opera di informazione e formazione del personale dipendente sulle tematiche della sicurezza sul lavoro e dei rischi relativi allo svolgimento delle attività produttive, e da parte dei lavoratori ad un preciso rispetto di tutte le disposizioni impartite dal datore di lavoro atte ad eliminare o diminuire i rischi del lavoro.
Le Parti esplicitamente richiamano all’interno del testo contrattuale le normative definite in materia dall’Accordo interconfederale 27 ottobre 1995 inerente la materia (ved. All. 18).
Le aziende comunque presteranno particolare attenzione alle attività di informazione in materia ai lavoratori, coinvolgendo il RLS nella predisposizione del documento di valutazione del rischio, in occasione della quale, al RLS saranno concesse ulteriori 8 ore di permesso retribuito.
Per quanto concerne le attività lavorative nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, per gli operai interessati alle suddette attività che comportano una particolare usura di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario stesso.
Le Parti inoltre richiamano l’Accordo sui videoterminali sottoscritto il 9 maggio 1995, il cui testo viene riportato qui di seguito:
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ACCORDO 9 MAGGIO 1995 SUI VIDEOTERMINALI
Tra UNIGEC-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL
In relazione all’emanazione del D.Lgs. n. 626/1994 che ha dato attuazione ad 8 Direttive CE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, le Parti convengono di concordare, nei tempi tecnici strettamente necessari, le discipline di dettaglio che la legge affida alla contrattazione collettiva.
Con riferimento alle disposizioni relative allo svolgimento del lavoro degli addetti con continuità ai videoterminali, in relazione all’entrata in vigore della norma, viene concordata la disciplina contrattuale della materia nei termini seguenti.
Qualora le condizioni operative delle lavorazioni eseguite ai videoterminali nelle aziende grafiche ed editoriali, verificate in sede aziendale, comportino pause di fatto e/o svolgimento di compiti accessori che determinano interruzioni periodiche o ricorrenti dell’applicazione ai videoterminali, al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema, dette condizioni operative realizzano ed assolvono per i lavoratori ai quali si rivolge la norma di legge, il regime di pause previste dall’art. 54, comma 3 del decreto legislativo n. 626/1994.
Qualora invece le condizioni operative delle lavorazioni non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, ai lavoratori addetti ai videoterminali in modo sistematico e abituale, che svolgono detta attività per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, saranno attribuite pause con modalità da definire in sede aziendale.
In assenza di tale definizione, le pause saranno di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Norma transitoria
Fino alla data di costituzione delle RSU, nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali aziendali e nelle aziende in cui non esista nessuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é eletto dai lavoratori al loro interno con le modalità di seguito esplicitate.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espresso purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell’elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che, dopo lo spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale dell’elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnato alla Direzione aziendale.
Nota a verbale
Con riferimento a quanto previsto dalla Norma transitoria, le OO.SS. stipulanti il presente accordo terranno conto, nell’ambito della costituzione delle liste per la elezione delle RSU, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, già eletto.
art. 19
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Consultori
CONSULTORI
Le unità produttive aziendali aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno, a richiesta delle RSU, che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all’interno dell’azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l’attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza. L’accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell’orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.
art. 20
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Diffusione Di Libri E Riviste
DIFFUSIONE DI LIBRI E RIVISTE
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le RSU potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste, previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le Parti stipulanti il presente CCNL.
art. 21
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Portatori Di Handicap
PORTATORI DI HANDICAP
Le aziende considereranno con attenzione, nell’ambito delle possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della legge n. 68/1999, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la RSU, e con la collaborazione della Commissione provinciale.
Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all’art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
art. 22
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Ammissione E Lavoro Delle Donne E Dei Fanciulli
AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
L’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.
art. 23
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Lavoro A Tempo Determinatoe Contratto Di Somministrazionea Tempo Determinato
LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
A) Lavoro a tempo determinato
Le Parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE – CEEP – CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. É pertanto consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, secondo le causali di seguito indicate:
– incrementi di attività produttiva derivanti da prodotti ad andamento stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge;
– punte di piu` intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
– esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
– punte di piu` intensa attività amministrative, burocratico-commerciali, tecniche, connesse alla sostituzione, alla modifica, all’ampliamento del sistema informativo, all’inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione;
– effettuazione di operazioni di direct marketing;
– elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere;
– assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
– inserimento di figure professionali non esistenti nell’organigramma aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità, ovvero in fase di inserimento di nuovi impianti o di costituzione di nuovi insediamenti produttivi;
– sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell’orario di lavoro concordati tra le Parti aziendali;
– sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
– assunzione per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, assenti per assenze concordate e a fronte di definizioni di part-time a tempo determinato con indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
In attuazione del rinvio disposto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato un numero di lavoratori non superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato; l’applicazione di tale percentuale non puo` comunque determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 7 unità.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
Le Parti, nelle zone a declino industriale ed in quelle in cui il rapporto tra lavoratori disoccupati ed occupati risulti superiore alla media nazionale, potranno valutare l’opportunità di ampliare tale aliquota ed il numero di lavoratori assumibili a tempo determinato.
Ai fini dell’attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, previa informativa alle RSU, la stipula del contratto puo` avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
In applicazione del principio di non discriminazione, stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano tutti gli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita – proporzionati evidentemente alla durata del contratto medesimo – in atto nell’azienda per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello di classificazione professionale.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato é limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
L’integrazione economica a carico dell’azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente ovvero con il cessare dell’indennità economica da parte dell’INPS.
La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le RSU o, in mancanza, le OO.SS. territoriali, sull’andamento delle assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nell’arco del periodo considerato, con particolare riferimento alle dimensioni quantitative ed alle tipologie di attività interessate rispetto ai fabbisogni.
B) Contratto di somministrazione a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato é disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Il termine inizialmente posto puo` essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
In sede aziendale, tra Direzione e RSU verranno individuati criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di somministrazione .
L’azienda utilizzatrice, di norma, comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 17% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza nell’impresa utilizzatrice al 31 dicembre dell’anno precedente, i contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
– incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;
– esigenze di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell’organigramma aziendale;
– sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell’orario di lavoro concordati tra le Parti aziendali;
– sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
– sostituzione di lavoratori assenti.
Sono comunque consentite ai titoli di cui sopra 5 contratti di somministrazione.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per servizio militare, gravidanza, aspettative, la stipula del contratto puo` avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne, previa informazione alle RSU.
Nota a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che le percentuali definite per le tipologie di lavoro a termine e di somministrazione a tempo determinato di cui al presente articolo non potranno dar luogo al superamento della percentuale complessiva del 32%, fermo restando le percentuali massime per ogni singolo istituto ed il numero dei lavoratori assumibili con il contratto a termine.
C) Procedure informative
La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le RSU dell’andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei contratti di lavoro di somministrazioni a tempo determinato utilizzati nell’arco del periodo considerato. La Direzione aziendale periodicamente informerà le RSU dei contratti a termine stipulati.
art. 24
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Contratto Di Lavoro A Tempo Parziale (part-time)
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)
Il contratto di lavoro a tempo parziale é disciplinato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, e dai successivi D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100 e D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e comporta lo svolgimento di attività lavorativa con un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.
Il rapporto a tempo parziale puo` essere di tipo:
– orizzontale, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
– verticale, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
– misto, come combinazione del tempo parziale orizzontale e verticale.
L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale come sopra definito, sia a tempo determinato che indeterminato, deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell’anno (part-time verticale o misto), nonché gli altri elementi previsti dal presente CCNL.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, deve avvenire con il consenso delle Parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Le aziende prenderanno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale se motivate da:
a) gravi e comprovati problemi di salute del richiedente;
b) comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia;
c) esigenze di studio, connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per la partecipazione certificata a corsi di formazione.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
In applicazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003 le Parti interessate potranno prevedere, con specifico patto scritto, l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto a termine, di:
– clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
– clausole elastiche (nei part-time di tipo verticale o misto), relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore puo` farsi assistere da un componente della RSU indicato dal lavoratore medesimo.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa, devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni, o comunque non inferiore a 2 giorni lavorativi in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relativa alle ore prestate in piu`.
Le variazioni in aumento non possono superare il 30% del normale orario annuo concordato.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni e comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene attuata, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%.
Le maggiorazioni non spettano:
– in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera azienda o unità organizzative autonome della stessa;
– qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppure accettata dal datore di lavoro.
Le suddette maggiorazioni sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale puo` prevedere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro é tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa ed alle RSU, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, che caratterizzano i settori rappresentati, é consentita, con l’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, per le stesse causali per le quali é prevista per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro supplementare fino a concorrenza dell’orario di lavoro ordinario di 38 ore e 30 minuti settimanali, e pertanto, per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la prestazione lavorativa giornaliera non potrà eccedere la durata dell’orario di lavoro ordinario del lavoratore a tempo pieno, mentre per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale non potrà eccedere l’orario di lavoro settimanale, mensile, annuo, dei lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare, consentite nella misura massima del 30% del normale orario annuo concordato, sono retribuite con una maggiorazione forfettaria del 22% dello stipendio o salario comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Il lavoro eccedente quello supplementare sarà compensato con la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario.
L’effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti e straordinarie richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Sono fatti salvi accordi di recupero a regime ordinario delle maggiori ore prestate, anche con l’utilizzo della flessibilità di cui all’art. 33 – Orario di lavoro.
Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile, in particolare per quanto riguarda:
– l’importo della retribuzione oraria;
– la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
– la maternità;
– la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
– l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
– l’accesso ai servizi aziendali;
– i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dal presente CCNL;
– i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al Titolo III, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale é riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa: l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici quali malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, etc.
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.
Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare e le sue motivazioni, rispetto ai fabbisogni.
Le Parti convengono che, a fronte di eventuali modifiche legislative riguardanti il contratto di lavoro a tempo parziale si incontreranno per concordare tutti gli adeguamenti necessari alla luce delle modifiche normative introdotte.
Dichiarazione a verbale
A parziale deroga di quanto precedentemente espresso, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro é trasformato in giornate lavorative per numero giorni 325 in caso di prestazione su 5 giorni, e di 390 giorni in caso di prestazione su 6 giorni, mentre per quanto attiene il trattamento economico i valori contrattualmente previsti di 180 giorni di calendario e di 120 giorni di calendario vengono trasformate in giornate lavorative sulla base del seguente schema:
——————————————————————– Giorni di Giornate equivalenti Giornate equivalenti calendario in caso di orario in caso di orario su 5 giornate su 6 giornate ——————————————————————– 180 129 154 120 86 103 ——————————————————————–
Sulla base di quanto definito nella precedente tabella, si procederà al calcolo dei periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro e i relativi periodi di trattamento economico per il singolo lavoratore, riproporzionando le durate predette attraverso l’applicazione della percentuale di rapporto tra l’orario di lavoro individuale e l’orario di lavoro pieno definito dal vigente CCNL.
art. 25
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Contratto Di Inserimento
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Fermo restando quanto previsto in materia dall’Accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 il contratto di inserimento é un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu` di 12 mesi.
Il contratto di inserimento é stipulato in forma scritta ed in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto é nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
– la durata;
– l’eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
– l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
– la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per piu` di 2 livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento é stato stipulato il contratto.
In caso di mansioni che nella fase iniziale del rapporto prevedano una progressione automatica di carriera, l’inquadramento sarà il seguente:
——————————————————————– Settore Inquadramento Inquadramento liv. iniziale liv. restante periodo ——————————————————————– Cartario-cartotecnico E (primi 12 mesi) D/2 Grafico-editoriale 10 (primi 12 mesi) 9 Informatico-servizi innovativi (esclusa area tecnica) 10 (primi 12 mesi) 9 Informatico-servizi innovativi (area tecnica) 10 (primi 12 mesi) 7 ——————————————————————–
Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore a quello previsto dalla classificazione professionale unica.
Il progetto individuale di inserimento é definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale é preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi e non inferiore a 9.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato nel libretto formativo del cittadino.
Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di 70 giorni.
Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento non puo` comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, etc. …).
Per quanto riguarda il premio di risultato, a livello aziendale sarà valutata l’applicazione dell’istituto ai lavoratori con contratto di inserimento e in questo ambito i criteri e le modalità da adottare.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
art. 26
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Contratto Di Lavoro A Prestazioni Ripartite (job Sharing)
CONTRATTO DI LAVORO A PRESTAZIONI RIPARTITE (JOB SHARING)
Il contratto di lavoro a prestazioni ripartite é un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda e, di norma, 2 lavoratori solidarmente responsabili per l’adempimento di un’obbligazione lavorativa a tempo pieno nel quale devono essere indicate le modalità di svolgimento della prestazione nonché quanto previsto dalle vigenti normative di legge e di CCNL.
Con tale modalità di rapporto di lavoro, ogni lavoratore é personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche se la stessa puo` essere assolta indifferentemente da uno solo dei coobbligati, senza che l’azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
Il contratto di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro su base giornaliera, settimanale, mensile od annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione della distribuzione dell’orario di lavoro.
I lavoratori devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascuno di loro, con cadenza settimanale.
Il trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato con cadenza mensile.
Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidarmente obbligati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in quanto compatibili con la specificità del rapporto come sopra definito.
Nota a verbale
Le Parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
A tal fine demandano all’Osservatorio di monitorare l’andamento di tali forme di lavoro onde individuare le modifiche contrattuali da apportare all’attuale testo per meglio adattarlo alle reali esigenze delle Parti.
art. 27
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro -telelavoro
TELELAVORO
Per telelavoro subordinato, ai fini della presente disciplina, deve intendersi quello prestato dal lavoratore dipendente con l’ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede aziendale.
Tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e non deve essere determinata dalle caratteristiche della mansione svolta, potrà comunque essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza a lavoro effettuato presso l’azienda.
Al telelavoratore subordinato, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, si applicano le discipline del presente CCNL e le norme di legge applicabili.
Le principali tipologie di telelavoro sono riconducibili a:
– telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
– telelavoro da centri o postazioni varie, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
Lo svolgimento delle mansioni all’esterno dell’azienda non preclude, al datore di lavoro, la possibilità di convocare in sede il telelavoratore o quella di richiedere, per determinati ed individuati periodi di tempo, che la medesima prestazione lavorativa sia resa in azienda.
Il telelavoratore, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, é quindi un lavoratore subordinato soggetto alla disciplina del presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed alle norme di legge applicabili.
Al momento dell’instaurazione del rapporto di telelavoro, col telelavoratore sono concordati, con atto scritto, oltre agli elementi previsti per il rapporto di lavoro subordinato, gli aspetti essenziali del suo particolare rapporto, quali:
– il luogo di lavoro;
– le eventuali particolari modalità di svolgimento delle mansioni;
– le modalità di contatto con l’azienda;
– la durata dell’orario giornaliero;
– le fasce orarie per le connessioni operative con l’azienda;
– gli orari nei quali il telelavoratore deve rendersi disponibile per recarsi in azienda su richiesta della stessa;
– la durata del rapporto di telelavoro, a tempo determinato o indeterminato;
– le eventuali condizioni di reversibilità.
Quanto sopra deve essere concordato anche qualora la modalità telelavoro sia introdotta in un rapporto di lavoro subordinato esistente.
Norme applicative
A) Il telelavoro riguarda sia le nuove assunzioni sia la trasformazione in telelavoro di un rapporto di lavoro già in essere, in quest’ultimo caso previo accordo tra le Parti, il telelavoratore potrà richiedere l’assistenza delle RSU o, in mancanza, delle OO.SS. territoriali.
B) Il telelavoro puo` essere concordato a tempo determinato o a tempo indeterminato. In caso di tempo determinato, alla scadenza del termine originariamente previsto, le Parti potranno concordare ulteriori proroghe ovvero la trasformazione a tempo indeterminato.
C) Fermo restando l’orario settimanale ordinario, stabilito in 38 ore e 30 minuti, per il telelavoratore potranno essere previste diverse modalità di organizzazione dell’orario di lavoro nell’ambito della giornata sia in ordine alla collocazione che alla durata.
Il telelavoratore deve rendersi disponibile in fasce orarie prestabilite per connessioni operative con l’azienda; in caso di documentata impossibilità, dovuta a gravi ed improrogabili motivi, il telelavoratore ne darà preventiva comunicazione all’azienda anche per via telematica fornendo, anche successivamente, idonea documentazione.
In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico/organizzativo e/o formativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa e dovrà recarsi nel luogo che gli verrà indicato.
D) Ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà a consegnare a ciascun telelavoratore copia del codice disciplinare affisso in azienda ai sensi dello stesso art. 7, considerando con cio` assolto ogni obbligo di pubblicità previsto dalla legge e da ogni eventuale disposizione contrattuale.
Le comunicazioni aziendali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Al telelavoratore é garantita la parità di trattamento in materia di interventi formativi, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché per salvaguardarne la professionalità specifica.
E) Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione.
Conseguentemente ai lavoratori che svolgono attività di telelavoro verrà garantita la piena partecipazione alle attività e alle iniziative di natura sindacale svolte in azienda.
In particolare, sarà assicurata al telelavoratore, a cura delle strutture aziendali, l’informazione riguardante le comunicazioni di carattere sindacale mediante l’utilizzo di idonei strumenti di telecomunicazione. Il telelavoratore potrà inoltre partecipare alle assemblee indette nell’unità produttiva di appartenenza secondo le consuete modalità e nel limite del monte ore contrattualmente stabilito. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto verranno analizzate a livello di Osservatorio di settore e susseguentemente sottoposte al vaglio delle Parti contrattuali.
F) Il lavoratore, addetto al telelavoro, é tenuto a prestare la sua attività con diligenza ed a custodire il segreto aziendale su tutto cio` di cui venisse a conoscenza nell’esecuzione del lavoro a lui assegnato. A tale proposito, si richiamano l’articolo 2105 del Codice civile e la normativa in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996, D.P.R. n. 318/1999).
In particolare, il lavoratore interessato al telelavoro dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti.
In nessun caso il lavoratore potrà eseguire lavoro per conto proprio e/o per terzi senza previa autorizzazione del datore di lavoro.
L’hardware ed il software sono forniti per uso esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, i costi derivanti dalla manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature fornite sono a carico del datore di lavoro.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno anche essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, preavvertito con adeguato anticipo, di rappresentanti dell’azienda anche per motivi tecnici e di sicurezza.
G) I locali dove si svolge l’attività di telelavoro devono essere idonei allo scopo, come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e dalla legge n. 46/1990 per cio` che attiene la sicurezza degli impianti elettrici.
Il controllo del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sarà possibile da parte dei soggetti a cio` deputati e contemplati nell’art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, previa informazione al telelavoratore.
Il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute ed é responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti dall’uso improprio dei mezzi e strumenti di lavoro nonché per danni causati a o da terzi.
H) La retribuzione del telelavoratore sarà quella prevista dalle norme di legge, di contratto nazionale e di contratto di secondo livello.
Premesso che i costi di installazione e di esercizio sono a carico dell’azienda, l’azienda e il telelavoratore potranno definire sistemi di compensazione delle spese di esercizio da sostenere dal telelavoratore per il traffico telefonico, telematico e per il consumo energetico.
Le competenze relative al mese di riferimento verranno liquidate con le modalità ed alle scadenze previste per la generalità dei lavoratori.
I) L’applicazione dell’istituto é rimessa alla sola ed esclusiva volontà delle Parti, sono nulli, pertanto, automatismi o vincoli che ne rendano possibile la concessione, o l’imposizione, obbligatoria.
Con periodicità semestrale a livello aziendale saranno fornite alle RSU o in mancanza alle OO.SS. territoriali informazioni relative all’andamento del presente istituto.
Dichiarazione a verbale
In assenza di specifica normativa di legge, le Parti concordano nell’intendere la disciplina come adottata in via sperimentale ed affidano all’Osservatorio il compito di un opportuno monitoraggio per un proficuo utilizzo dell’istituto sotto l’aspetto occupazionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’Accordo interconfederale 17 luglio 2001 in materia di telelavoro.
art. 28
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Apprendistato
APPRENDISTATO
La presente normativa decorre dall’1 giugno 2006.
Le Parti concordano che l’apprendistato professionalizzante, essendo il piu` idoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite efficacemente nell’organizzazione aziendale, é essenzialmente finalizzato, alla sua positiva conclusione, ad essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato.
L’apprendistato professionalizzante é disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante puo` essere stipulato a partire dal 17esimo anno di età.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, la durata, l’eventuale periodo di prova, l’inquadramento ed il relativo trattamento economico, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
FORMAZIONE
Fermo restando la competenza regionale, d’intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, nella definizione dei profili formativi, si conviene la seguente regolamentazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003.
Per quanto riguarda le figure professionali da formare tramite l’apprendistato vengono individuate le seguenti macro-professionalità.
FIGURE OPERAIE – SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO
Addetto alle attività produttive
Profili esemplificativi:
– addetto di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
– operatore di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
– operatore su macchine semplici per la produzione cartotecnica (piega-incolla, spiralatrici, ecc.);
– operatore su macchina ondulatrice con prove di laboratorio;
– operatore su macchina accoppiatrice con prove di laboratorio;
– operatore addetto a macchina per estrusione film con prove di laboratorio;
– operatore su macchine da stampa e/o fustellatrici con prove di laboratorio;
– operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di scatole rivestite con prove di laboratorio;
– operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di imballi in cartone ondulato con prove di laboratorio;
– operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di sacchi con prove di laboratorio;
– operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di imballaggio flessibile con prove di laboratorio.
Addetto all’attività manutentiva
Profili esemplificativi:
– addetto manutenzione;
– operatore manutenzione.
FIGURE OPERAIE – SETTORE GRAFICO-EDITORIALE
Addetto alla prestampa
Profili esemplificativi:
– operatore pubblicitario;
– grafico impaginatore;
– operatore di sistemi elettronici integrati di foto riproduzione;
– operatore di sistemi elettronici integrati per la trattazione e la videoimpaginazione.
Addetto alla stampa
Profili esemplificativi:
– macchinista su macchina da stampa.
Addetto alla postampa
Profili esemplificativi:
– conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico;
– cartotecnico extra;
– conduttore con preparazione o preparatore di macchine o impianti cartotecnici.
Addetto a lavori complementari
Profili esemplificativi:
– manutentore;
– conduttore di caldaie;
– carrellata;
– magazziniere:
– addetto servizi ecologici;
– addetto servizi generali.
FIGURE IMPIEGATIZIE – SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO
Impiegato area amministrativa
Profili esemplificativi:
– addetto amministrazione e sistemi informativi;
– specialista amministrazione e sistemi informativi.
Impiegato area commerciale
Profili esemplificativi:
– addetto commerciale;
– specialista commerciale.
Impiegato area tecnica
Profili esemplificativi:
– tecnico di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
– specialista di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
– tecnico di manutenzione;
– specialista di manutenzione.
FIGURE IMPIEGATIZIE – SETTORE GRAFICO-EDITORIALE
Addetto al call-center
Impiegato area amministrativa
Profili esemplificativi:
– operatori amministrazione;
– operatori di contabilità/finanza controllo di gestione;
– operatori di sistema informativo aziendale.
Impiegato area commerciale
Profili esemplificativi:
– tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite;
– tecnici promozione e sviluppo commerciale prodotto (product manager);
– operatori servizi commerciali;
– tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti;
– preventivista.
Impiegato area tecnica
Profili esemplificativi:
– operatori di redazione tradizionale e multimediale;
– operatori grafico-editoriali;
– gestori di commessa.
FIGURE IMPIEGATIZIE – SETTORE INFORMATICO (AREA TECNICA)
I profili professionali esemplificativi sono quelli previsti dal presente CCNL all’art. 86 – Inquadramento lavoratori area tecnica.
Per i profili professionali diversi dall’area tecnica si farà riferimento a quelli previsti per il settore grafico-editoriale.
I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire.
Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile secondo le modalità definite dalle future disposizioni normative; la formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato; la formazione potrà avvenire anche con modalità in alternanza, on the job ed in affiancamento.
Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, anche con modalità e-learning, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda anche con modalità di e-learning.
Nel piano formativo una quota del monte ore prevederà l’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota potrà concernere l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro.
Le ulteriori ore di formazione formale specificatamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La durata della formazione é fissata in 120 ore medie annue.
Per ciascun anno dovrà, comunque, essere effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all’80% del monte ore annuo.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione.
Le funzioni di tutore, come previsto dalla legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione puo` essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale é stato effettuato l’apprendistato.
La Direzione aziendale informerà la RSU e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull’andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
Durata ed inquadramento – Settore cartario-cartotecnico
Le durate massime del contratto di apprendistato sono:
– 3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale é nel gruppo C (*);
– 4 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale é nel gruppo B;
– 5 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione é nel gruppo A.
Per gli apprendisti destinati a qualifiche il cui livello di attestazione finale é nel gruppo B o nel gruppo A, la durata del contratto di apprendistato é ridotta di 1 anno se in possesso di diploma o laurea breve coerente con la qualificazione professionale da acquisire e di 2 anni se in possesso di laurea sempre che sia coerente con la qualificazione professionale da acquisire.
La Direzione aziendale informerà la RSU e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull’andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
L’inquadramento dell’apprendista per le professionalità per le quali é previsto l’iter automatico di carriera é al livello E per i primi 6 mesi e al livello D/2 per gli anni successivi.
Terminato l’apprendistato e avvenuta l’assunzione a tempo indeterminato per le professionalità per le quali é previsto l’iter automatico di carriera, l’ex apprendista é assegnato al livello D/1 dove permarrà 1 anno prima di essere assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per le professionalità per le quali non é previsto l’iter automatico di carriera l’inquadramento é di 2 livelli inferiori al livello di attestazione; dopo l’assunzione l’ex apprendista verrà assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per quanto riguarda il premio di risultato, in mancanza di accordi aziendali, tra Direzione e RSU sarà valutata l’applicazione dell’istituto agli apprendisti ed in questo ambito gli eventuali criteri e le eventuali modalità da adottare.
Per gli apprendisti assunti a tempo indeterminato l’anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
I periodi di apprendistato presso piu` datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse mansioni.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme contrattuali di cui agli artt. 56, Parte Seconda, 64, Parte Terza, con riferimento al livello di assunzione.
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(*) Ad eccezione delle qualifiche per le quali é previsto l’iter automatico di carriera di cui ai commi successivi.
Durata ed inquadramento – Settore grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi
Le durate massime del contratto di apprendistato sono:
– 3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale é nel VI-VII livello (*);
– 4 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale é nel III-IV-V livello;
– 5 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione é nel Q-I-II livello.
Per gli apprendisti destinati a qualifiche il cui livello di attestazione finale é dal V livello in su, la durata del contratto di apprendistato é ridotta di 1 anno se in possesso di diploma o laurea breve coerente con la qualificazione professionale da acquisire e di 2 anni se in possesso di laurea sempre che sia coerente con la qualificazione professionale da acquisire.
L’inquadramento dell’apprendista per le professionalità per le quali é previsto l’iter automatico di carriera é al livello X per i primi 6 mesi e al livello IX per gli anni successivi.
Terminato l’apprendistato e avvenuta l’assunzione a tempo indeterminato per le professionalità per le quali é previsto l’iter automatico di carriera, l’ex apprendista é assegnato al livello VIII dove permarrà 1 anno prima di essere assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per le professionalità per le quali non é previsto l’iter automatico di carriera l’inquadramento é di 2 livelli inferiori al livello di attestazione; dopo l’assunzione l’ex apprendista verrà assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per quanto riguarda il premio di risultato, in mancanza di accordi aziendali, tra Direzione e RSU sarà valutata l’applicazione dell’istituto agli apprendisti ed in questo ambito gli eventuali criteri e le eventuali modalità da adottare.
Per gli apprendisti assunti a tempo indeterminato l’anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
I periodi di apprendistato presso piu` datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno e sempre che si riferiscano alle stesse mansioni.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme contrattuali di cui agli artt. 56, Parte Seconda, 64, Parte Terza, con riferimento al livello di assunzione.
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(*) Ad eccezione delle qualifiche per le quali é previsto l’iter automatico di carriera di cui ai commi successivi.
Malattia – Apprendisti – Settori grafico-editoriale, informatico- servizi innovativi
L’apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 15 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all’assenza, nel caso di malattie di durata superiore 30 giorni lavorativi. L’obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell’arco di 36 mesi (pari a 1.095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con piu` malattie.
All’apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell’azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione al posto di cui al precedente comma, a partire dal primo fino al 180 giorno un trattamento economico pari al 50%, elevato al 60% a partire dall’1 gennaio 2007, della normale retribuzione giornaliera, escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario.
Nota a verbale
In occasione del rinnovo del secondo biennio, le Parti definiranno le modalità per l’avvicinamento alla percentuale del 100%.
Malattia – Apprendisti – Settore cartario-cartotecnico
L’apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 12 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all’assenza, nel caso di malattie di durata superiore 30 giorni lavorativi. L’obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell’arco di 36 mesi (pari a 1.095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con piu` malattie.
All’apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell’azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione al posto di cui al precedente comma, a partire dal primo fino al 180esimo giorno un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera, escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario.
Malattia – Norma valida per tutti i settori
Agli effetti del trattamento come sopra fissato é considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro, purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’apprendista stesso. Tale trattamento non é cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL l’indennità di invalidità temporanea;
2) corresponsione, da parte dell’azienda, oltre all’intera retribuzione per la giornata nella quale é avvenuto l’infortunio, di un’integrazione, a partire dal giorno seguente l’infortunio e fino alla scadenza dell’anzidetto periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera.
Nota a verbale
Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto agli istituti mutualistici. Conseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dagli apprendisti apposita delega, d’accordo con gli enti assicuratori.
Per tutto quanto non previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa disposta per gli operai, per gli apprendisti operai, ed alla normativa disposta per gli impiegati, per gli apprendisti impiegati.
Norma transitoria
Il presente articolo decorre dall’1 giugno 2006.
Per gli apprendisti in forza alla data del 31 maggio 2006, assunti in base alla precedente normativa continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 29 del precedente CCNL 17 luglio 2001 riportata nell’allegato 23.
Fino alla piena operatività della riforma del sistema di istruzione e formazione (cosiddetta Riforma Moratti), per l’assunzione di apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni di età si applica quanto previsto dalla previdente disciplina di cui all’art. 29 del CCNL 17 luglio 2001 riportata nell’allegato 23.
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ALLEGATO
PROFESSIONALITÀ CARTOTECNICHE
Figure operaie
Addetto alle attività produttive:
A) operatore su macchine semplici per la produzione cartotecnica (piega-incolla, spiralatrici, ecc.);
B) operatore su macchina ondulatrice, accoppiatrice, estrusione film, con controlli di laboratorio;
C) operatore su macchine da stampa e/o fustellatrici, con controlli di laboratorio;
D) operatore su macchine di elevata complessità (stampa, accoppiamento e allestimento in linea) per la produzione di scatole rivestite, imballi in cartone ondulato, sacchi, imballaggio flessibile, con controlli di laboratorio.
COMPETENZE
Modulo 1 (comune a tutti i profili professionali)
Sicurezza e ambiente
1) conoscenza sicurezza generale;
2) conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
3) dispositivi di protezione individuale (DPI);
4) sistema qualità e ambiente;
5) ecologia.
Modulo 2 (comune a tutti i profili professionali)
Principali prodotti del settore cartotecnico
1) il processo cartotecnico;
2) i principali prodotti usati in cartotecnica;
3) i principali processi di stampa per il settore cartotecnico;
4) i controlli soggettivi e strumentali sul processo e sui prodotti.
Modulo 3 (comune a tutti i profili professionali)
Figure professionali e normativa del lavoro
1) figure professionali del settore cartotecnico;
2) elementi base della normativa del lavoro.
Modulo 4 (specifico per ciascuno dei 4 profili)
Profilo A
1) conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi, ecc.);
2) inchiostri e controlli sullo stampato;
3) colle, adesivi, resine e loro corretto uso;
4) le principali operazioni di produzione cartotecnica;
5) conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione;
6) manutenzione;
7) utilizzo di eventuali impianti ausiliari.
Profilo B
1) conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi, ecc.);
2) colle, adesivi, resine e loro corretto uso;
3) conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione;
4) manutenzione;
5) utilizzo di eventuali impianti ausiliari;
6) controlli visivi e strumentali sul prodotto.
Profilo C
1) conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi, ecc.);
2) inchiostri e controlli sullo stampato;
3) la forma da stampa;
4) le fustelle;
5) le principali operazioni di produzione cartotecnica;
6) conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione;
7) manutenzione;
8) utilizzo di eventuali impianti ausiliari;
9) controlli visivi e strumentali sul prodotto.
Profilo D
1) conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi, ecc.);
2) inchiostri e controlli sullo stampato;
3) colle, adesivi, resine e loro corretto uso;
4) le principali operazioni di produzione cartotecnica;
5) la forma da stampa;
6) le fustelle;
7) conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione;
8) manutenzione;
9) utilizzo di eventuali impianti ausiliari;
10) controlli visivi e strumentali sul prodotto.
PROFESSIONALITÀ CARTARIE
COMPETENZE
Profilo A
addetto di produzione/laboratorio/allestimento cartario
Categoria finale: C3/C2
Competenze:
– conoscenza sicurezza generale;
– conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
– dispositivi di protezione individuale;
– sistema qualità e ambiente;
– ecologia;
– terminologia sui tipi di prodotto;
– terminologia sui difetti del prodotto;
– tecnologia cartaria;
– conoscenza ciclo produttivo carta;
– controlli visivi;
– controlli strumentali;
– conoscenza struttura impianti;
– logistica;
– sistemi di finitura carta;
– avviamento;
– fermata generale macchina;
– gestione anomalie;
– utilizzo impianti ausiliari;
– attrezzaggio;
– elementi base di normativa del lavoro.
Profilo B
addetto manutenzione
Categoria finale: C3/C2
Competenze:
– conoscenza sicurezza generale;
– conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
– dispositivi di protezione individuale;
– sistema qualità e ambiente;
– ecologia;
– tecnologia cartaria;
– conoscenza ciclo produttivo carta;
– conoscenza struttura impianti;
– organizzazione della manutenzione;
– avviamento;
– fermata generale macchina;
– attrezzaggio;
– montaggio e smontaggio parti impianto;
– oleodinamica;
– pneumatica;
– sistemi elettrici;
– disegno meccanico;
– ricerca guasti;
– elementi base di normativa del lavoro.
Profilo C
operatore di produzione/laboratorio/allestimento cartario
Categoria finale: C1/161/B2
Competenze:
– conoscenza sicurezza generale;
– conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
– dispositivi di protezione individuale;
– sistema qualità e ambiente;
– ecologia;
– elementi di fisica e chimica;
– terminologia sui tipi di prodotto;
– terminologia sui difetti del prodotto;
– tecnologia cartaria;
– conoscenza ciclo produttivo carta;
– controlli visivi;
– controlli strumentali;
– conoscenza struttura impianti;
– tecnologia grafica;
– logistica;
– sistemi di finitura carta;
– avviamento;
– fermata generale macchina;
– gestione anomalie;
– utilizzo impianti ausiliari;
– attrezzaggio;
– elementi base di normativa del lavoro.
Profilo D
operatore manutenzione
Categoria finale: C1/161 /B2
Competenze:
– conoscenza sicurezza generale;
– conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
– dispositivi di protezione individuale;
– sistema qualità e ambiente;
– ecologia;
– terminologia sui tipi di prodotto;
– tecnologia cartaria;
– conoscenza ciclo produttivo carta;
– conoscenza struttura impianti;
– logistica;
– organizzazione della manutenzione;
– avviamento;
– fermata generale macchina;
– gestione anomalie;
– utilizzo impianti ausiliari;
– attrezzaggio;
– montaggio e smontaggio parti impianto;
– oleodinamica;
– pneumatica;
– sistemi elettrici;
– disegno meccanico;
– ricerca guasti;
– elementi base di normativa del lavoro.
Profilo E
addetto amministrazione/informatica
Categoria finale: C1/B2
Competenze – normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– mappe rischio e procedure emergenza;
– processo di budget;
– valutazione costo prodotto;
– orientamento al risultato;
– elementi di base di normativa del lavoro;
– lingua inglese;
– informatica di base;
– processi aziendali fondamentali;
– principi di contabilità generale;
– principi di contabilità industriale;
– principi di marketing.
Profilo F
addetto commerciale
Categoria finale: C1/B2
Competenze:
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– mappe rischio e procedure emergenza;
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosità prodotto finito;
– processo di budget;
– valutazione costo prodotto;
– orientamento relazione cliente-fornitore;
– orientamento al risultato;
– elementi di base di normativa del lavoro;
– lingua inglese;
– informatica di base;
– processi aziendali fondamentali;
– mercati e prodotti;
– tecniche di vendita;
– tecniche di comunicazione;
– principi di marketing.
Profilo G
tecnico di produzione/laboratorio/allestimento cartario
Categoria finale: B1
Competenze:
– standard materie prime;
– metodi analisi e controllo forniture;
– principi di funzionamento impianti;
– materie prime e depurazione acque;
– processo macchina continua;
– processo patinatura;
– processo allestimento;
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– mappe rischio e procedure emergenza;
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosità prodotto finito;
– procedure gestione scarti (controllo qualità);
– strumenti e metodi analisi di laboratorio;
– elementi di base di normativa del lavoro;
– inglese tecnico;
– informatica di base;
– gestione risorse umane.
Profilo H
tecnico manutenzione
Categoria finale: B1
Competenze:
– principi di funzionamento impianti;
– innovazioni tecnologiche/impiantistiche;
– impiantistica meccanica/pneumatica;
– impiantistica elettrico/elettronica;
– impianti energia;
– materie prime e depurazione acque;
– processo macchina continua;
– processo patinatura;
– processo allestimento;
– norme e procedure ISO/VISION;
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– mappe rischio e procedure emergenza;
– principi miglioramento continuo;
– metodo di valutazione efficienza impianti;
– elementi di base di normativa del lavoro;
– inglese tecnico;
– informatica di base;
– gestione risorse umane.
Profilo I
specialista di produzione/laboratorio/allestimento cartario
Categoria finale: A
Competenze:
– standard materie prime;
– metodi analisi e controllo forniture;
– principi di funzionamento impianti;
– materie prime e depurazione acque;
– processo macchina continua;
– processo patinatura;
– processo allestimento;
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– mappe rischio e procedure emergenza;
– processo di budget;
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosità prodotto finito;
– norme e procedure ISO/VISION;
– procedure gestione scarti (controllo qualità);
– strumenti e metodi analisi di laboratorio;
– metodi programmazione produzione;
– controllo avanzamento produzione;
– metodi gestione programmazione scorte;
– principi miglioramento continuo;
– metodi valutazione efficienza impianti;
– metodi valutazione produttività e organizzazione lavoro;
– comprensione del business;
– analisi e soluzione dei problemi;
– orientamento relazione cliente-fornitore;
– orientamento al risultato;
– decisionalità;
– organizzazione e controllo attività;
– elementi di base di normativa del lavoro;
– inglese tecnico:
– informatica di base;
– tecniche di comunicazione;
– gestione risorse umane.
Profilo L
specialista manutenzione
Categoria finale: A
Competenze:
– principi di funzionamento impianti;
– innovazioni tecnologiche/impiantistiche;
– impiantistica meccanica/pneumatica;
– impiantistica elettrico/elettronica;
– impianti energia;
– materie prime e depurazione acque;
– processo macchina continua;
– processo patinatura;
– processo allestimento;
– norme e procedure ISO/VISION;
– metodi di gestione magazzini scorte;
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– mappe rischio e procedure emergenza;
– processo di budget;
– gestione prestazione fornitori;
– principi miglioramento continuo;
– metodo di valutazione efficienza impianti;
– metodi di valutazione produttività e organizzazione lavoro;
– visione d’insieme;
– visione imprenditiva;
– comprensione del business;
– analisi e soluzione dei problemi;
– orientamento relazione cliente-fornitore;
– orientamento al risultato;
– decisionalità;
– organizzazione e controllo attività;
– elementi di base di normativa del lavoro;
– inglese tecnico;
– informatica di base;
– gestione risorse umane.
Profilo M
specialista amministrazione/informatica (impiegato)
Categoria finale: B1/A
Competenze:
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosità prodotto finito;
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– processo di budget;
– valutazione costo prodotto;
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosità prodotto finito;
– norme e procedure ISO/VISION;
– principi miglioramento continuo;
– visione d’insieme;
– visione imprenditiva;
– comprensione del business;
– orientamento all’efficienza e ottimizzazione delle risorse;
– analisi e soluzione dei problemi;
– orientamento al risultato;
– organizzazione e controllo attività;
– normativa del lavoro;
– inglese tecnico;
– formazione informatica;
– processi aziendali fondamentali;
– sistemi di contabilità generale;
– sistemi di contabilità industriale;
– tecniche di comunicazione;
– gestione risorse umane.
Profilo N
specialista commerciale (impiegato)
Categoria finale: B1/A
Competenze:
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosità prodotto;
– normativa generale e specifica sulla sicurezza;
– procedure di lavoro in sicurezza;
– processo di budget;
– valutazione costo prodotto finito;
– standard prodotti finiti;
– tecniche di stampa;
– difettosità prodotto finito;
– norme e procedure ISO/VISION;
– visione d’insieme;
– visione imprenditiva;
– comprensione del business;
– orientamento all’efficienza e ottimizzazione delle risorse;
– analisi e soluzione dei problemi;
– orientamento al risultato;
– organizzazione e controllo attività;
– normativa del lavoro;
– lingua inglese;
– formazione informatica;
– processi aziendali fondamentali;
– mercati e prodotti;
– sistemi di marketing;
– tecniche di vendita;
– tecniche di comunicazione;
– gestione risorse umane.
PROFESSIONALITÀ GRAFICO-EDITORIALI
Famiglia professionale: addetto alla prestampa
Figure professionali (esemplificative)
– operatore pubblicitario;
– grafico impaginatore;
– operatore di sistemi elettronici integrati di foto riproduzione;
– operatore di sistemi elettronici integrati per la trattazione e la video impaginazione.
Area di attività: l’addetto che, avendo presente il ciclo di produzione e la documentazione tecnica predisposta, utilizza l’impianto già programmato e funzionante per i diversi processi grafici posti a monte dei procedimenti di stampa, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto finale.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Essere in grado di definire il ruolo della grafica all’interno della comunicazione dei mass-media.
5. Saper dividere la struttura globale del processo grafico nei vari sotto processi conoscendone peculiarità e limiti.
6. Conoscere le principali regole estetiche della grafica.
7. Essere in grado di realizzare il controllo qualità del semilavorato finale nel processo di prestampa.
8. Conoscere un metodo razionale per la digitazione del testo e la conoscenza di un programma applicativo di digitazione del testo.
9. Conoscere il metodo digitale (OCR) per acquisire il testo dattiloscritto.
10. Sapere utilizzare il metodo dei segni convenzionali per effettuare la correzione orto tipografica dei testi.
11. Essere in grado di digitalizzare delle immagini analogiche mediante l’utilizzo di scanner.
12. Conoscere le possibilità tecnologiche per la ripresa digitale e la relativa integrazione con il processo grafico.
13. Introdurre alle possibilità offerte dalla manipolazione fotografica attraverso software applicativi di foto ritocco.
14. Saper integrare testi e immagini su di un unico supporto digitale fino all’ottenimento delle pellicole.
15. Conoscere i differenti percorsi di imposizione manuale e digitale.
16. Saper realizzare una forma di stampa con metodo manuale.
17. Conoscere la funzione e le varie possibilità tecnologiche delle prove colore.
18. Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti.
19. Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo.
20. Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria.
21. Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta.
22. Conoscere le principali evoluzioni tecnologiche che potranno essere implementate all’interno del processo grafico.
Famiglia professionale: addetto alla stampa
Figure professionali (esemplificative)
– macchinista su macchina da stampa.
Area di attività
L’addetto che, avendo presente il ciclo di produzione e la documentazione tecnica predisposta, programma e utilizza l’impianto per i diversi processi di stampa, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto finale.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Essere in grado di definire il ruolo della grafica all’interno della comunicazione dei mass media.
5. Saper dividere la struttura globale del processo grafico nei vari sotto processi conoscendone peculiarità e limiti.
6. Conoscere le principali regole estetiche della grafica.
7. Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e scheda di controllo qualità.
8. Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia delle macchine e conoscere le principali caratteristiche della componentistica degli impianti.
9. Conoscere le caratteristiche dei materiali in funzione del loro utilizzo e della tipologia di lavorabilità.
10. Saper realizzare una forma di stampa con metodo manuale.
11. Saper effettuare il controllo visivo e strumentale della forma di stampa.
12. Saper identificare e gestire le registrazioni della macchina da stampa in funzione del formato, dello spessore e del tipo di supporto.
13. Essere in grado di eseguire i controlli colore di base e valutarne i risultati.
14. Essere in grado di effettuare il controllo strumentale della forma di stampa.
15. Saper eseguire controlli colore strumentali e valutazione dei risultati.
16. Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti.
17. Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo.
18. Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria.
19. Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta.
20. Conoscere le principali evoluzioni tecnologiche che potranno essere implementate all’interno del processo grafico.
Famiglia professionale: addetto alla post-stampa
Figure professionali (esemplificative)
– conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico;
– cartotecnico extra;
– conduttore con preparazione o preparatore di macchine o impianti cartotecnici.
Area di attività
L’addetto che, avendo presente il ciclo di produzione e la documentazione tecnica predisposta, programma e utilizza l’impianto per i diversi processi di post stampa, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto finale.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Essere in grado di definire il ruolo della grafica all’interno della comunicazione dei mass media.
5. Saper dividere la struttura globale del processo grafico nei vari sotto processi conoscendone peculiarità e limiti.
6. Conoscere le principali regole estetiche della grafica.
7. Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e scheda di controllo qualità.
8. Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia delle macchine e conoscere le principali caratteristiche della componentistica degli impianti.
9. Conoscere le caratteristiche dei materiali in funzione del loro utilizzo e della tipologia di lavorabilità.
10. Essere in grado di realizzare il controllo qualità del semilavorato finale del processo di stampa.
11. Conoscere e realizzare le principali lavorazioni di legatoria di base.
12. Saper eseguire le principali lavorazioni cartotecniche a completamento del processo grafico di specifici stampati.
13. Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti.
14. Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo.
15. Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria.
16. Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta.
17. Conoscere le principali evoluzioni tecnologiche che potranno essere implementate all’interno del processo grafico.
Famiglia professionale: addetto a lavori complementari
Figure professionali (esemplificative)
– manutentore;
– conduttore di caldaie;
– carrellista;
– magazziniere;
– addetto servizi ecologici;
– addetto servizi generali.
Area di attività
Competenze professionali per la qualifica (3 anni)
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
Famiglia professionale: addetto al call-center
Figure professionali (esemplificative)
– Addetto al call-center.
Area di attività
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
Famiglia professionale: impiegato area amministrativa
Figure professionali (esemplificative)
– operatori amministrazione;
– operatori di contabilità/finanza/controllo di gestione;
– operatori di sistema informativo aziendale.
Area di attività
Questa famiglia professionale é di tipo polivalente e trasversale, dotata di strumenti logici, metodologie operative e abilità nell’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali.
É in grado di inserirsi con sicurezza nel campo della tecnica amministrativo/aziendale, gestendo le attività varie anche con l’utilizzo di supporti informatici, dotato di buona cultura socio- economica e giuridica di base, di indispensabili conoscenze di organizzazione aziendale e almeno di una lingua straniera.
Svolge compiti esecutivi di controllo della tenuta di contabilità generale, fiscale, tributaria, e delle operazioni contabili col messe all’amministrazione del personale, definisce e risolve i problemi contabili cooperando e interagendo con le altre funzioni aziendali, utilizza i documenti propri di una attività commerciale, applica la procedura delle paghe, gestisce la corrispondenza commerciale e di magazzino per i controlli di sua pertinenza ed esegue le rilevazioni necessarie per l’aggiornamento dei libri contabili e per la rielaborazione di dati a supporto delle decisioni strategiche della Direzione aziendale.
Possiede nozioni di base del commercio internazionale, delle procedure e della documentazione in uso corrente da parte dei sistemi bancari, assicurativi, di trasporto, di compravendita e di pagamento nei Paesi dell’Unione europea.
Per la sua capacità di applicare procedure formalizzate e consuetudinarie, adottando scelte basate sul criterio di connessione/conformità a norme e regole apprese, permette una sua collocazione in segreteria generale e in piccole imprese artigiane, commerciali, di servizi.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Essere in grado di eseguire il trattamento delle informazioni (sia su carta che su supporti informatici) anche il lingua straniera.
5. Saper utilizzare il computer e i principali pacchetti applicativi di office automation e, eventualmente, dedicati alla gestione economico/finanziaria dell’impresa.
6. Essere in grado di espletare le pratiche amministrative interne relative alle principali attività economiche e alla tenuta della contabilità ordinaria (ed alcuni scritture a carattere straordinario).
7. Saper identificare e distinguere i diversi libri contabili obbligatori e non.
8. Saper eseguire registrazioni derivanti da: acquisti e vendite; retribuzioni del personale, spese di manutenzione, godimento di beni di terzi, rapporti con le banche, obblighi fiscali o di altri oneri e proventi dell’esercizio dell’attività, operazioni con il commercio estero.
9. Verificare la correttezza del proprio e dell’altrui operato sempre a livello amministrativo contabile.
10. Saper eseguire correzioni di eventuali errori in materia amministrativa contabile.
Competenze professionali per la qualifica (5 anni):
1. Gestione delle informazioni di varia natura, anche in lingua straniera (principalmente l’inglese), utilizzando le strumentazioni adeguate.
2. Progettazione e prefigurazione dell’azione in modo da definire il piano di lavoro, individuando le risorse necessarie e le eventuali criticità.
3 Implementazione del piano di lavoro, verificando le eventuali anomalie e, se necessario, rimuovendole.
4. Utilizzo delle strumentazioni informatiche, hardware e software, in particolare per l’elaborazione di testi, di fogli elettronici, per la ricerca di informazioni (internet) e per la comunicazione (posta elettronica).
5. Organizzazione e gestione delle dinamiche legate ai flussi documentali e delle pratiche amministrative e contabili.
6. Gestione delle diverse scadenze amministrative, fiscali e commerciali ed espletamento delle correlate pratiche amministrative e contabili interne ed esterne.
7. Interpretazione di un testo di legge o di un contratto.
8. Verifica della correttezza del proprio e dell’altrui operato a livello amministrativo con la possibilità di correzione degli eventuali errori.
9. Tenuta della documentazione e dei registri obbligatori previsti dalla normativa fiscale e civilistica.
10. Tenuta della contabilità di magazzino.
11. Gestione amministrativa delle operazioni commerciali (fatturazione, ecc.).
12. Gestione autonoma delle scadenze fiscali e amministrative e cura degli adempimenti connessi (ad esempio, apertura o variazione della partita IVA., invio della dichiarazione dei redditi, iscrizione al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo, dichiarazione di inizio attività alla C.C.I.A.A., deposito del bilancio d’esercizio).
13. Gestione delle principali operazioni finanziarie (incassi, pagamenti tramite assegni, bonifici, MAV, emissione/incasso di ricevute bancarie, carte di credito) con le banche o con altri finanziatori.
14. Cura delle pratiche di natura commerciale relative al trasporto, alle condizioni di consegna e di assicurazione delle merci.
15. Gestione dei principali adempimenti legati alla contabilità del personale.
Famiglia professionale: impiegato area commerciale
Figure professionali (esemplificative)
– tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite;
– tecnici promozione sviluppo commerciale prodotto (product manager);
– operatori servizi commerciali;
– tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti;
– preventivista.
Area di attività
Questa famiglia professionale, indipendentemente dalla specifica qualifica in uscita, avrà una formazione polivalente e trasversale e sarà dotata di strumenti logici, metodologie operative e abilità nell’utilizzo delle tecnologie multimediali.
Questo tipo di formazione consentirà di comprendere le dinamiche di funzionamento di un’azienda (e dei suoi singoli reparti o settori) di qualsiasi tipo e dimensione.
Avrà una cultura socio-economica e giuridica di base che, insieme alle basilari conoscenze di informatica, di tecnica commerciale, del sistema fiscale relativo alle imposte sui consumi e di almeno una lingua straniera (preferibilmente l’inglese commerciale), gli consentirà di gestire con sicurezza la propria attività. Inoltre, le basi di merceologia, di tecnica commerciale e di comunicazione, gli consentiranno di svolgere compiti di impostazione della vendita, attinente alla predisposizione delle merci favorendone l’acquisto, all’incasso delle transazioni e al controllo/riscontro dei prodotti venduti e in giacenza e dei corrispettivi.
Per la sua capacità di applicare procedure tecniche formalizzate e consuetudinarie, di elaborare e personalizzare procedure ad hoc, é una figura che potrà essere collocata sia nel reparto vendite al pubblico di un’impresa commerciale, esercente la vendita al dettaglio sia nel reparto commerciale di imprese di piccole, medie o grandi dimensioni, con particolare attitudine per le prassi che regolano la rilevazione, esecuzione e controllo di ordini dalla clientela sia nelle attività di back-office di un’impresa che, svolgendo attività di e-commerce, gestisce vendite on-line.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Trattare informazioni, sia su carta che su supporti informatici, anche in lingua straniera (principalmente l’inglese).
5. Utilizzare il PC e i software applicativi, con particolare riferimento a quelli di elaborazione testi, ai fogli elettronici e all’utilizzo di internet e della posta elettronica.
6. Classificare e archiviare documenti di vendita.
7. Espletare pratiche amministrative e contabili interne riferite alle vendite, come, ad esempio: gestione dello scadenzario clienti e fornitori, compilazione della prima nota, rapporti con le banche, utilizzo dei diversi strumenti di pagamento.
8. Saper leggere le risultanze di un inventario (esempio, un inventario di magazzino, ecc.).
9. Essere in grado di interpretare un testo di legge o di un contratto.
10. essere in grado di sostenere un contatto di vendita e concluderlo positivamente.
11. Essere riservati, precisi, pratici e possedere la capacità di organizzare il proprio lavoro e quello degli altri e gestire al meglio il tempo a disposizione.
12. Relazionarsi in modo professionale con il proprio datore di lavoro, con i suoi superiori, con i colleghi e con la clientela.
13. Verificare la correttezza del proprio agire con la possibilità di correggere gli eventuali errori.
Competenze professionali per la qualifica (5 anni):
1. Definizione delle strategie tese ad aumentare la penetrazione nel mercato di riferimento o di nuovi mercati di sbocco.
2. Studio del mercato di riferimento.
3. Esame, controllo e confronto delle informazioni raccolte;
4. Trattamento ed elaborazione dei dati grezzi per la definizione di una strategia di vendita.
5. Produzione della documentazione di sintesi, anche sotto forma di grafici e tabelle.
6. Definizione del piano di marketing per un prodotto o una linea di prodotti.
7. Esame delle caratteristiche del prodotto in termini di qualità, prezzo, distribuzione, garanzie, assistenza Post vendita.
8. Definizione di una campagna pubblicitaria e predisposizione di un budget pubblicitario.
9. Controllo dell’efficacia della campagna pubblicitaria.
10. Controllo dei risultati di una campagna pubblicitaria in termini di analisi costi/benefici.
11. Strutturazione della rete di vendita o di distribuzione.
12. Predisposizione del budget aziendale delle vendite.
13. Predisposizione dei servizi Post vendita tesi alla fidelizzazione del cliente.
14. Definizione di una strategia di vendita.
Famiglia professionale: impiegato area tecnica
Figure professionali (esemplificative)
– operatori di redazione tradizionale e multimediale;
– operatori grafico editoriali;
– gestori di commessa.
Area di attività
Il tecnico delle arti grafiche offre un grado medio di polifunzionalità, conosce l’intero ciclo di produzione (dalla fase di progettazione a quella di stampa-spedizione) e persegue una gestione di qualità. Egli é in grado di svolgere una varietà di compiti, quali la collaborazione nella fase progettuale ed esecutiva, lo svolgimento di mansioni di coordinamento delle diverse fasi del processo produttivo, osservando ed applicando la normativa su prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Durante il ciclo produttivo, sa interfacciarsi con le diverse aree funzionali aziendali: ufficio tecnico, ufficio acquisti, ufficio commerciale, ufficio di produzione.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Conoscere materiali, processi, problemi, limiti e possibilità per le diverse tecniche di produzione di stampati e affini.
5. Conoscere le principali regole estetiche della grafica.
6. Conoscere un metodo razionale per la digitazione del testo e la conoscenza di un programma applicativo di digitazione del testo.
7. Conoscere il metodo digitale (OCR) per acquisire il testo dattiloscritto.
8. Saper utilizzare il metodo dei segni convenzionali per effettuare la correzione orto tipografica dei testi.
9. Essere in grado di digitalizzare delle immagini analogiche mediante l’utilizzo di scanner.
10. Introdurre alle possibilità offerte dalla manipolazione fotografica attraverso software applicativi di foto ritocco.
11. Saper integrare testi e immagini su di un unico supporto digitale fino all’ottenimento delle pellicole.
12. Utilizzare le caratteristiche grafiche e il linguaggio di comunicazione di Internet per realizzare semplici progetti grafici di siti.
13. Leggere uno story-bord e, eventualmente, contribuirne alla definizione.
14. Utilizzare le procedure per la pubblicazione di siti e materiali in internet e intranet.
15. Sviluppare pagine web di in sito avente caratteristiche date.
16. Produrre semplici animazioni all’interno di una pagina web servendosi di elementi illustrativi digitali, anche prodotti direttamente.
17. Realizzare un semplice prodotto multimediale gestendo i contenuti statici e dinamici con effetti audio e video.
18. Utilizzare strumenti di post-produzione digitali per assemblare i vari elementi multimediali seguendo uno story-bord.
19. Utilizzare i principali strumenti di input e output digitali anche mediante l’utilizzo di risorse di rete.
Competenze professionali per la qualifica (5 anni):
1. Interpreta le indicazioni dello staff creativo/committente, sul piano grafico, estetico, funzionale e dei costi.
2. Elabora autonomamente testi pubblicitari e promozionali o controlla il lavoro di collaboratori valutandone l’adeguatezza.
3. Deve sa per gestire una commessa.
4. Collabora con la stesura dei preventivi.
5. Stabilisce i tempi per la realizzazione del prodotto a stampa.
6. Cura la fase di realizzazione distribuendo ruoli e compiti alle varie sezioni delle aziende di produzione.
7. Segue lo sviluppo e la produzione compiendo verifiche successive con la committenza (staff creativo) con particolare attenzione ai difetti tecnici delle lavorazioni.
8. Verifica la corrispondenza ad un progetto di qualità.
9. Verifica i consuntivi di spesa e la corrispondenza alle specifiche dei preventivi.
art. 29
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Tirocinio
TIROCINIO
La qualificazione professionale, limitatamente ai casi in cui non sia possibile per legge o per contratto effettuare l’apprendistato, si acquisisce anche mediante tirocinio aziendale della durata di 3 anni, con retribuzione rapportata all’ultimo livello della classificazione, al termine del quale il tirocinante viene inserito come l’apprendista, nell’iter professionale previsto per la sua specializzazione.
art. 30
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Assunzione – Documenti
ASSUNZIONE – DOCUMENTI
Per le assunzioni valgono le norme di legge.
L’assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
– la data di assunzione;
– la qualifica ed il livello cui il lavoratore viene assegnato, e in modo sommario le mansioni cui deve attendere;
– l’inquadramento economico iniziale;
– la durata dell’eventuale periodo di prova;
– l’esplicito riferimento all’applicazione del presente CCNL;
– il numero di iscrizione sul libro matricola.
Con le comunicazioni di quanto sopra, le Parti si danno atto che sono assolti gli obblighi di cui al decreto legislativo numero 152/1997.
Unitamente alla lettera di assunzione, l’azienda consegnerà al lavoratore il materiale FONDAPI relativo alla previdenza integrativa.
Per l’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
– libretto di lavoro;
– codice fiscale;
– stato di famiglia;
– carta di identità o documento equipollente;
– eventuale titolo di studio.
Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro sempreché il lavoratore ne sia in possesso.
Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione dell’azienda il proprio domicilio nonché eventuali cambiamenti intervenuti nel corso del rapporto di lavoro.
art. 31
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Visita Medica
VISITA MEDICA
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica prima dell’assunzione, al fine di accertarne l’idoneità alla mansione che gli viene affidata, o successivamente, quando l’azienda lo ritenga opportuno, al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
art. 32
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Orario Di Lavoro
ORARIO DI LAVORO
1. L’orario di lavoro é regolato dalle disposizioni di legge vigenti che vengono integralmente richiamate.
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002 le norme di cui al precedente CCNL vengono sostituite da quanto di seguito stabilito.
Giornalieri e 2 turni (norma comune a tutti i settori)
3. Le Parti, avvalendosi della facoltà loro concessa dalle norme di legge in materia di riferire l’orario normale di lavoro alla durata media della prestazione lavorativa in periodi plurisettimanali e comunque non superiori all’anno, concordano che l’orario normale di lavoro viene definito in numero 38 ore e 30 minuti medie settimanali, in cui vengono assorbite tutte le riduzioni dell’orario di lavoro previste dai precedenti CCNL.
4. A tale fine, la Direzione aziendale presenterà alle RSU, entro il mese di novembre di ciascun anno, il piano di attuazione dell’orario di lavoro tale da consentire il mantenimento di tale media lavorativa per l’anno successivo.
5. In tale piano potranno essere previste settimane lavorative a 38 ore e 30 minuti settimanali, e settimane a maggiore e minore orario, sia per tutta l’azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni o singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 38 ore e 30 minuti e il non superamento delle 48 ore di lavoro ordinario per singola settimana. Tale orario verrà considerato come orario di riferimento per lo svolgimento della prestazione lavorativa nell’arco dell’anno. Contestualmente, tra la Direzione aziendale e la RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti nonché i criteri di godimento delle 24 ore (23 per il settore cartario-cartotecnico) di permessi retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge n. 54/1977, come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e dalla legge 20 novembre 2000, n. 336. Gli eventuali periodi di utilizzo collettivo di tali istituti verranno considerati utili ai fini del computo dell’orario di lavoro medio di cui al commi susseguenti.
6. Al fine di trovare una soluzione concordata, le Parti effettueranno un esame congiunto delle esigenze che hanno portato l’azienda a proporre un orario di riferimento con durata della prestazione lavorativa non omogenea nelle singole settimane, e procederanno alle intese attuative entro 10 giorni dalla presentazione del piano. In caso di mancato accordo, nei successivi 10 giorni le Parti procederanno ad un ulteriore approfondimento assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, fermo restando l’applicazione del piano presentato con effetto dall’1 gennaio dell’anno successivo.
7. Fermo restando quanto precedentemente esposto, qualora l’impresa non ravvisasse la necessità di procedere a modifiche degli orari di lavoro già esistenti, questi persisteranno quale orario di lavoro annuo di riferimento. A fronte di esigenze di modifica verranno applicate le procedure di cui ai commi precedenti.
7-bis. In riferimento all’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che i limiti previsti per il riposo giornaliero dall’art. 7 e per le pause dall’art. 8 del medesimo decreto, potranno essere derogati in caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, comma 2, del suddetto decreto. Aggiuntive specifiche necessità di deroga possono essere stabilite da accordi aziendali facendo salve le intese in materia già disciplinate prima dell’entrata in vigore del presente contratto. La condizione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 é considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause, concordato o di fatto, di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti.
8. L’orario di lavoro ordinario annuo, pertanto, é la risultanza dell’applicazione dell’orario medio settimanale di 38 ore e 30 minuti di effettiva prestazione e del calendario di riposi collettivi concordati attraverso le modalità previste dai successivi commi.
9. L’orario di riferimento così definito, potrà peraltro essere variato dall’azienda a fronte di esigenze produttive non preventivabili e non aventi carattere strutturale all’atto della sua definizione. I lavoratori interessati alle variazioni dell’orario di riferimento, contestualmente alle RSU, saranno preavvertiti tempestivamente (con almeno 36 ore di anticipo) e in linea con le necessità aziendali, saranno tenuti alla effettuazione della variazione di orario. Qualora sorgessero controversie in merito alla applicazione di quanto precedentemente definito, contestualmente al confronto sulla definizione dell’orario annuo di riferimento, le Parti aziendali dovranno definire uno specifico termine di preavviso che tenga conto delle effettive reciproche esigenze. In caso di mancato accordo in sede aziendale sull’applicazione di tale normativa, la stessa verrà esaminata dalle OO.SS. e dalle associazioni territorialmente competenti, entro 5 giorni dalla richiesta di una delle Parti aziendali.
9-bis. In relazione a quanto previsto dall’art. 4, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 66/2003, la durata di riferimento é calcolata su un periodo di 6 mesi considerate le specifiche esigenze tecnico-organizzative settoriali, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali. Quanto sopra senza pregiudizio per cio` che concerne la disciplina dello straordinario e delle relative maggiorazioni. Il termine di 6 mesi potrà essere elevato, previo accordo con le RSU e/o con le OO.SS. a 12 mesi.
10. L’attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati é impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
11. I lavoratori che avessero specifiche e documentate impossibilità alla variazione di orario in superamento dell’orario di riferimento in individuabili periodi temporali, dovranno preavvertire l’azienda di questo impedimento.
12. Al verificarsi dei citati mutamenti dell’orario di riferimento, l’azienda, fermo restando il pagamento della retribuzione mensile ordinaria, terrà una contabilità per singolo dipendente relativa al saldo positivo o negativo degli scosta menti rispetto all’orario ordinario di riferimento che consente il raggiungimento dell’orario normale di lavoro annuo.
13. Qualora alla scadenza dell’anno solare, o del diverso periodo concordato, il saldo della prestazione lavorativa non fosse a pareggio si opererà con le seguenti modalità:
a) saldo positivo:
– per il 60% delle ore si procederà all’effettivo pagamento delle quote di retribuzione ordinaria e delle maggiorazioni secondo quanto definito al comma 18 del presente articolo;
– per il 40% delle ore si procederà a programmare le modalità di recupero nell’anno solare successivo, fermo restando che le stesse ore verranno considerate ore lavorative ordinarie a tutti gli effetti;
b) saldo negativo: previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU, si procederà ad effettuare le relative compensazioni con le ore di riposo a titolo ex festività e ROL maturate e non godute fino a concorrenza. Le eventuali eccedenze verranno considerati crediti di prestazioni lavorative per l’impresa. Resta salva la facoltà del lavoratore direttamente interessato, di optare per la compensazione del periodo con eventuali quote individuali di ferie maturate e non godute al 31 dicembre di ciascun anno.
Procedure di verifica
14. Fermo restando quanto previsto alla lettera b) del precedente punto 13, qualora anche per singoli lavoratori si verificasse l’esistenza di un saldo positivo o negativo almeno pari a 60 ore, le Parti procederanno ad una verifica per il riallineamento del saldo. A tale fine l’azienda provvederà ad inserire nel prospetto paga mensile il saldo individuale.
15. In ogni caso, qualora si siano verificati mutamenti dell’orario di riferimento, le Parti aziendali procederanno ad una verifica bimestrale.
16. Le Parti convengono che lo schema così articolato di gestione degli orari di lavoro consente una adeguata flessibilità delle imprese e della prestazione lavorativa in un contesto di sostanziale equilibrio dei carichi di lavoro medi annui, ma che allo stesso non possa essere affidato il compito di gestire picchi e flessi straordinari e non riequilibrabili.
17. In tali casi pertanto, qualora l’impresa ritenesse che mutamenti temporanei dell’orario di lavoro di riferimento conseguenti ai carichi di lavoro in possesso non potessero essere riequilibrati nell’arco dell’anno, procederà, in caso di flessi, alla attivazione delle procedure di consultazione sindacale per il ricorso alla CIG ovvero, in caso di picchi straordinari, alle comunicazioni preventive alla RSU di cui al successivo art. 33 – Lavoro straordinario, notturno e festivo.
18. Ai soli fini contrattuali verranno applicate le seguenti normative:
a) al superamento dell’orario di lavoro settimanale di riferimento, entro i limiti di 48 ore di prestazione verrà corrisposta la sola maggiorazione del 9,62%;
b) al superamento della 48esima ora settimanale di effettiva prestazione verrà comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30% per i settori grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi, e la sola maggiorazione del 25,12% per il settore cartario-cartotecnico;
c) al superamento delle 40 ore medie settimanali di effettiva prestazione nell’arco dell’anno verrà comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30% per i settori grafico-editoriale e informatico servizi innovativi, e la sola maggiorazione del 25,12% per il settore cartario-cartotecnico;
d) al superamento dell’orario settimanale di riferimento aziendale, qualora non sia preventivato il recupero, verrà corrisposto il trattamento di cui al successivo Art. 34 – Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nota a verbale
Ai soli fini contrattuali l’orario annuo di riferimento di effettiva prestazione lavorativa comprendente anche i riposi per ferie, ex festività, festività, riduzioni dell’orario di lavoro anche fruiti individualmente viene computato secondo la tabella allegata per la vigenza del presente CCNL.
Le Parti, in riferimento alla definizione di effettiva prestazione lavorativa, hanno esplicitamente inteso che gli scostamenti rispetto all’orario medio annuo verranno contabilizzati in positivo ed in negativo esclusivamente in caso di reale attività lavorativa prestata.
In sede aziendale, le Parti, a fronte di problemi occupazionali e/o a possibilità di nuova occupazione, potranno concordare nuovi calendari e nuovi schemi di orario anche ridotti, utilizzando le risorse del secondo livello di contrattazione derivanti da incrementi di produttività, gli strumenti forniti dal vigente CCNL, tutti i supporti legislativi in materia. Finalità di tali accordi sarà da una parte la tutela dell’occupazione complessiva, dall’altra la crescita della competitività aziendale.
Definizione di lavoro notturno ai sensi delle norme di legge
A fronte di quanto previsto in materia di lavoro notturno, l’introduzione del lavoro notturno é preceduta dalla consultazione delle RSU e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria. La consultazione é effettuata e conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro
Per lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni di cui al presente CCNL, si intende quello effettuato dalle ore 21,00 alle ore 7,00, salvo quanto previsto per il II e III turno.
É considerato lavoratore notturno il lavoratore che:
– svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno per almeno 3 ore al giorno del suo tempo di lavoro giornaliero;
– svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno secondo le norme del presente CCNL, per almeno 75 giorni all’anno, proporzionalmente ridotti in caso di part-time verticale.
Qualora l’avvicendamento su diversi turni comporti il superamento delle 8 ore nelle 24 ore, il recupero delle ore eccedenti sarà effettuato entro i successivi 6 mesi, erogando, all’atto dell’effettuazione, la sola maggiorazione contrattualmente prevista.
Qualora sopraggiungano questioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni o in altri ruoli, equivalenti se esistenti e disponibili.
Il lavoro notturno per le donne é vietato dalle ore 24,00 fino alle ore 6,00, dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
É vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22,00 e le ore 6,00, o tra le ore 23,00 e le ore 7,00. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata.
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni, possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti, e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 settimane. In tale caso, il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Il lavoro notturno non é obbligatorio per:
– la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
– la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
– la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
Norme particolari per il settore grafico-editoriale
L’orario di lavoro puo` articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
– I e II turno: 38 ore e 30 minuti settimanali;
– III turno: 36 ore settimanali per quanto attiene alla prestazione specificatamente prestata in tale turno.
In ogni caso, ai turnisti di cui sopra sarà corrisposta una maggiorazione del 6% al I e II turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base, indennità di contingenza di cui all’art. 104 – Nomenclatura) con esclusione del I turno con interruzione meridiana.
La maggiorazione dovuta per il III turno é pari al 24% da calcolarsi sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’art. 106 – Nomenclatura.
Le maggiorazioni sopra indicate vengono assorbite sino a concorrenza dai trattamenti di maggior favore esistenti a livello aziendale.
Qualora l’articolazione dei 3 turni giornalieri sia tale da consentire l’utilizzo degli impianti 24 ore per l’intero orario settimanale, ai lavoratori turnisti effettuanti tali regimi di orario e ai quali non si applica la Parte Nona – Norme speciali per la stampa dei periodici – del presente CCNL, vengono riconosciute 26 ore e 40 minuti di riduzione dell’orario di lavoro su base annua.
Qualora la turnazione su 24 ore venisse effettuata per un periodo inferiore all’anno, la suddetta riduzione dell’orario di lavoro verrà proporzionalmente ridotta.
Il lavoro normale su 2 turni giornalieri non puo` avere inizio prima delle ore 7,00 e terminare dopo le ore 24,00.
Qualora il II turno termini dopo le ore 23,00 e non oltre le ore 24,00 sarà corrisposta una maggiorazione del 24% limitatamente all’ora compresa tra le ore 23,00 e le ore 24,00.
A livello aziendale le Parti potranno anticipare l’inizio del I turno alle ore 6,00, fermo restando che in tale caso la maggiorazione di cui al precedente comma verrà corrisposta per l’ora compresa tra le ore 22,00 e le ore 23,00.
Norma particolare per il settore informatico e servizi innovativi (Area tecnica) – Lavoro domenicale e festivo
In caso di calendari lavorativi che dovessero interessare la giornata della domenica e/o del festivo, le Parti a livello aziendale definiranno le modalità, comprensive del recupero per il riposo compensativo, per la giornata della domenica e/o del festivo.
Per le prestazioni rese nella giornata della domenica e/o del festivo con riposo compensativo viene riconosciuta una maggiorazione pari al 30%.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già esistenti a livello aziendale.
Lavoro notturno per il settore cartario-cartotecnico
Fermo restando quanto definito per i lavoratori al precedente punto orario di lavoro, i lavoratori che prestano la loro attività su 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di ulteriori riposi aggiuntivi retribuiti nella misura di numero 32 ore annue.
Cicli continui (7 x 7)
Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL 1 luglio 1997-30 giugno 2001 (art. 10-bis, Parte Prima, Norme Generali) per il settore cartario-cartotecnico, le medesime disposizioni devono intendersi qui integralmente riportate.
Calendario annuo
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione ed ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra la Direzione e le RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, i riposi retribuiti, nonché i criteri di godimento delle 24 ore (23 per i comparti cartari-cartotecnici) di riposo retribuito sostitutive delle festività abolite dalla legge n. 54/1977. Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena funzionalità della struttura tecnico-organizzativo-produttiva, l’azienda potrà, segnatamente per i casi di malattia ed infortunio, ricorrere alla mobilità interna. Le modalità di attuazione verranno concordate tra Direzione aziendale ed RSU. In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico, connessi con l’effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo, concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati. I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti adottati in sede aziendale o mediante concessione di riposi retribuiti o mediante riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione. In quest’ultimo caso, quindi, la riduzione dell’orario attuata in sede aziendale esclude la concessione di riposi fino a compensazione delle sopra indicate misure.
I riposi e i permessi retribuiti di cui al presente articolo, nonché il minor orario previsto per i turnisti del ciclo continuo, non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di legge o accordi a carattere generale. L’attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati é impegnativa per tutti i lavoratori interessati. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalle norme in materie che escludono dalla limitazione dell’orario il personale con funzioni direttive.
Dichiarazione comune n. 1
A conclusione delle operazioni di redazione del testo contrattuale le Parti, fermo restando le procedure ed i limiti per l’effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che non hanno inteso modificare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge, le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 40 ore settimanali (o i maggiori orari previsti per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia). Di conseguenza la denominazione lavoro straordinario attribuita al lavoro prestato tra la 38,5esima ora e la 40esima ora, di cui al presente articolo, é stata adottata ai soli fini dell’individuazione della percentuale di maggiorazione.
Dichiarazione comune n. 2
Le Parti, visto l’intento comune di migliorare la competitività delle aziende anche tramite un pieno utilizzo degli impianti e fermo restando l’impegno reciprocamente dichiarato per favorire la modifica delle normative attualmente vigenti, visto il combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 17, punto 3 della Direttiva n. 93/104 CE e dal decreto ministeriale del 22 maggio 2001 (G.U.R.I. n. 135 del 13 giugno 2001), convengono che possano essere previste, previa contrattazione a livello di singola azienda, turnazioni che consentano la utilizzabilità degli impianti sui 7 giorni della settimana.
In tale caso la contrattazione dovrà comunque prevedere una giornata di riposo compensativo per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato nella domenica ovvero nei giorni festivi.
Nota a verbale
Per i lavoratori notturni, individuati ai sensi di legge, il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati puo` essere ridotto come valore medio nell’ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi.
art. 33
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Fermo restando quanto previsto all’art. 32 – Orario di lavoro, é considerato lavoro straordinario quello eseguito:
a) oltre l’orario di lavoro annuo di cui all’art. 32 – Orario di lavoro;
b) comunque, oltre le 48 ore settimanali di effettiva prestazione;
c) oltre l’orario di lavoro di riferimento concordato in sede aziendale qualora l’impresa dichiari la non ricuperabilità dello stesso.
Le ore di lavoro prestate nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, saranno considerate straordinarie ai soli effetti contrattuali per quanto riguarda le maggiorazioni previste a tale titolo.
Il lavoro straordinario é ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU.
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l’azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSU.
Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea le seguenti causali:
– completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all’azienda;
– la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
– l’evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali e/o amministrative.
Le prestazioni straordinarie per le causali sopra elencate possono essere richieste per un monte ore pari a 40 ore annue pro-capite e con un preavviso di 36 ore di anticipo.
Su richiesta delle RSU si procederà ad un esame sulle cause che hanno determinato il ricorso al lavoro straordinario per le causali di cui sopra.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
É considerato lavoro notturno ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni previste dalla tabella sottoriportata, quello prestato secondo la definizione di lavoro notturno previsto dall’art. 32 – Orario di lavoro.
É considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso di lavoratore per il quale, ai sensi della legge e dell’art. 32 – Orario di lavoro, il riposo compensativo cade in altro giorno, nel qual caso é lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
É considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per i lavoratori discontinui, intendendosi per tali i guardiani, i custodi ed i portieri, é considerato lavoro festivo quello compiuto in un giorno di lavoro compensativo mentre in caso di prestazione domenicale la retribuzione oraria dovuta sarà maggiorata del 14,4%.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo vengono confermate le maggiorazioni sulla retribuzione oraria di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 gennaio 1996-31 dicembre 1999 per i lavoratori del settore grafico-editoriale secondo la seguente tabella.
SETTORI GRAFICO-EDITORIALE, INFORMATICO-SERVIZI INNOVATIVI
——————————————————————– Tipologia di maggiorazione Maggiorazione ——————————————————————– Flessibilità 9,62% Discontinui notturno 14,4% Turni diurni 6% Turni notturni 24% Lavoro notturno 54% Lavoro domenicale e/o festivo 54% Lavoro domenicale e/o festivo con riposo compensativo per il settore informatico e servizi innovativi (area tecnica) 30% Maggiorazione straordinario feriale 30% Maggiorazione straordinario notturno e festivo 54% ——————————————————————– Maggiorazioni straordinario non collegato con normale orario di lavoro: a) se diurno, con minimo di 2 ore di retribuzione 30% b) se notturno, con minimo di 3 ore di retribuzione 60% ——————————————————————– Maggiorazioni straordinario notturno e festivo per i lavoratori addetti a turno notturno a) lavoro notturno 60% b) lavoro festivo 60% ——————————————————————–
Per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico, con decorrenza 1 gennaio 2002 verranno invece applicati i valori riportati nella seguente tabella modificata a seguito dell’introduzione del divisore 166,5.
SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO
——————————————————————– Tipologia di maggiorazione Maggiorazione ——————————————————————– Flessibilità 9,62% Discontinui notturno 14,4% Turni diurni (I e II turno) 7,68% Turni notturni (III turno) 25,02% Cambio squadre (I e III turno) 25,12% Cambio squadre (II turno) 49,15% ——————————————————————– Maggiorazioni straordinario diurno collegato con orario normale 25,12% ——————————————————————– Maggiorazioni straordinario non collegato con orario normale: a) diurno con minimo di 3 ore di retribuzione 25,12% b) se notturno con minimo di 4 ore di retribuzione 49,15% Magg. lavoro festivo 52,64% Magg. lavoro notturno per operai non turnisti 52,64% Maggiorazioni straordinario domenicale 73,18% Lavoro domenicale con riposo compensativo 76,97% ——————————————————————–
Per quanto riguarda le percentuali di maggiorazioni riportate nelle sopraelencate tabelle, le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nota a verbale per il settore cartario-cartotecnico
Fermo restando che fino alla data del 31 dicembre 2001 rimane in vigore, per gli istituti qui considerati, la disciplina di cui al CCNL 1 luglio 1997-30 giugno 2001 (cartai-cartotecnici) artt. 5, 6, 7, Parte Seconda, Norme Operai, e art. 4, Parte Terza, Norme Impiegati, le Parti si danno reciprocamente atto che quanto convenuto negli artt. 5, Operai turnisti (ved. All. 8), e art. 6, Cambio delle squadre per lavori a turni (ved. All. 9), di cui al richiamato CCNL, continuerà a dispiegare i propri effetti sino a diversa regolamentazione in materia.
art. 34
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Mutamento Di Mansioni
MUTAMENTO DI MANSIONI
Ai sensi dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o a quelle corrispondenti al livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di un mese se operaio e di 3 mesi se impiegato nel disimpegno delle mansioni superiori, a meno che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Il passaggio di categoria sarà notificato per iscritto all’interessato con indicazione del nuovo gruppo o livello retributivo a cui viene assegnato.
art. 35
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Passaggio Di Qualifica Da Operaio A Impiegato
PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A IMPIEGATO
Nel caso di passaggio di qualifica, l’anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del trattamento di malattia.
Per quanto concerne invece gli scatti di anzianità, gli scatti già maturati nella qualifica di provenienza vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi secondo la normativa ed entro i limiti contemplati dall’art. 36 – Aumenti periodici di anzianità.
art. 36
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Aumenti Periodici Di Anzianità
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Ai lavoratori per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio, e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L’importo degli aumenti, rapportato a mese, é il seguente:
——————————————————————– Settori grafico- Settore cartario- Aumenti periodici editoriale, cartotecnico di anzianità informatico-servizi innovativi ——————————————————————– Liv. Liv. Euro ——————————————————————– Q Q 16,01 I AS 16,01 II A 16,01 III B1/B II S 14,46 IV B2/C I S 13,94 V C1 13,43 VI C2 13,17 VII C3 12,91 VIII D1 12,39 IX D2 11,88 X E 11,62 ——————————————————————–
I valori modificativi di quelli già in essere, saranno applicati agli aumenti periodici di anzianità maturabili dall’1 gennaio 2002.
Fino al 31 dicembre 2001 rimangono in vigore gli importi in essere previsti dal CCNL 1 gennaio 1996-31 dicembre 1999 per il settore grafico-editoriale ed affini, e dal CCNL 1 luglio 1997-30 giugno 2001 per il settore cartario-cartotecnico, riportati rispettivamente in Allegato 10 ed Allegato 11.
All’atto della maturazione del I scatto di anzianità successivamente alla data dell’1 gennaio 2002, gli scatti di anzianità maturati antecedentemente verranno rivalutati sulla base degli importi previsti dalla presente tabella.
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dall’1 del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Poiché l’anzianità valida per la maturazione degli scatti é quella aziendale, nei casi di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, e da impiegato a quadro, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello di acquisizione e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica ai passaggi di livello che avvengono in forma automatica.
Norma transitoria per il settore informatico e dei servizi innovativi
Per i lavoratori del settore informatico e dei servizi innovativi per i quali, alla data di stipula del presente accordo trovi applicazione una differente disciplina degli aumenti periodici, verranno seguiti i criteri di cui all’Accordo quadro dell’11 dicembre 2001 tra UNIMATICA-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL (ved. All. 16).
art. 37
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Permessi
PERMESSI
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze dell’azienda.
In particolare considerazioni saranno tenute le richieste di permessi per consentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli organismi scolastici di cui alla legge n. 67/1987.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione é dovuta.
art. 38
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Assenze
ASSENZE
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Le giustificazioni debbono essere presentate entro il piu` breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Per le procedure di comunicazione e giustificazione dell’assenza per malattia si fa rinvio agli artt. 60 (Norme Operai) e 68 (Norme Impiegati) – Malattia e infortunio.
art. 39
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Aspettativa
ASPETTATIVA
L’azienda, ai sensi della legge n. 162/1990 e del D.P.R. n. 309/1990 concederà un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta:
a) in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio sanitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni;
b) per la documentata necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza.
L’azienda potrà inoltre concedere aspettative non retribuite a fronte di gravi e documentati motivi personali.
art. 40
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Diritto Allo Studio
DIRITTO ALLO STUDIO
I lavoratori che, fuori dell’ipotesi di cui all’art. 41 – Lavoratori studenti, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all’attività dell’azienda, intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso da utilizzare nell’arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno.
All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando 10 ore annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2,5% del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva mediante accordi con le RSU.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite per triennio, utilizzabili anche in 1 solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento della metà del monte ore triennale, o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 4, la Direzione e le RSU, o, in mancanza, la Commissione interna, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 4, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso, e successivamente certificati di frequenza con l’indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le RSU.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 4, é costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
L’applicazione della percentuale di cui al comma 4 avverrà assicurando l’esercizio del diritto allo studio ad almeno 1 lavoratore per ciascuna azienda.
Le Parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui al presente articolo, ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.
art. 41
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Lavoratori Studenti
LAVORATORI STUDENTI
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno concessi permessi retribuiti, per esigenze di studio, nella misura di una settimana di calendario all’anno. Tali permessi si aggiungeranno ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Inoltre ai lavoratori predetti potranno essere concessi per le stesse esigenze permessi non retribuiti fino ad un massimo di 1 settimana di calendario all’anno.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio del diritto di cui ai commi precedenti.
Inoltre, nella predisposizione degli orari di lavoro, le aziende terranno nella dovuta considerazione le esigenze dei lavoratori studenti, che, compatibilmente con le necessità aziendali, saranno favoriti nella frequenza dei corsi scolastici in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 della legge n. 300/1970.
La RSU potrà optare tra il trattamento sopra indicato ed eventuali trattamenti aziendali esistenti per lo stesso titolo.
art. 42
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Istruzione Professionale E Formazione
ISTRUZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso all’istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche delle maestranze ed a migliorare ed aumentare il loro apporto professionale nell’ambito produttivo.
Le Parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui all’art. 40 – Diritto allo studio, ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.
In particolare le Parti convengono di procedere ad un’opera di reciproca sensibilizzazione nei confronti dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA e delle sue articolazioni territoriali per la predisposizione di specifici progetti di formazione mirati alle professionalità dei settori rappresentati, nonché azioni concordate, anche attraverso uno specifico confronto con le RSU o segreterie territoriali, su iniziative formative in collaborazione con il FAPI.
a) Congedi per la formazione
1. Ai sensi dell’art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda puo` chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l’intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative.
Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di:
– oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
– mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo non dovranno essere superiori all’1% all’anno della forza occupata nell’unità produttiva medesima al 31 dicembre dell’anno precedente. Nelle aziende con piu` di 50 dipendenti sarà comunque consentito un congedo all’anno per formazione.
4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare.
5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno 60 giorni.
6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non é computabile nell’anzianità di servizio e non é cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, numero 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo é interrotto.
b) Congedi per formazione continua
1. Ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua.
2. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.
art. 43
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Tutela Della Maternità
TUTELA DELLA MATERNITÀ
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (e, ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto. Così come previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui sopra, le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto percepiscono allo stesso titolo dall’INPS.
Qualora durante il periodo di cui sopra intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni del presente articolo quando risultino piu` favorevoli alle lavoratrici, e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali o derivanti da disposizioni di leggi con quelle di cui ai commi precedenti.
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui sopra deve essere computato nell’anzianità di servizio e ai fini della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui sopra, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Tale ulteriore periodo di 6 mesi verrà computato ai fini del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo é uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro é inferiore a 6 ore.
I permessi di riposo di cui sopra hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 3 anni dietro presentazione di certificato medico. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui é previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto.
Qualora nel corso del periodo di assenza per gravidanza siano intervenuti processi riorganizzativi o di inserimento di innovazioni tecnologiche nell’area di lavorazione di appartenenza della lavoratrice, l’azienda procederà ad un adeguato periodo di addestramento atto ad un proficuo reinserimento della lavoratrice.
Per quanto concerne i congedi previsti dall’art. 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dalle relative disposizioni attuative di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, restano fermi i termini di preavviso per la richiesta di godimento dei suddetti congedi così come disciplinati dalle normative di legge.
Nota a verbale
I permessi di cui al presente articolo sono applicabili, là dove sussistono le condizioni di legge, anche ai lavoratori padri, secondo le previste modalità.
art. 44
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Missioni/trasferte
MISSIONI/TRASFERTE
Al lavoratore in missione/trasferta per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della missione.
Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, a pié di lista, nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese.
Al lavoratore in trasferta, intendendosi per tale la missione di durata superiore alle 12 ore ed effettuate ad una distanza di almeno 50 Km dalla sede ordinaria di lavoro, verrà corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera, a titolo di rimborso spese non documentabili.
Se la trasferta ha una durata superiore alle 24 ore, l’indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui sopra assorbe anche l’eventuale compenso per il tempo di viaggio, anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all’art. 33 – Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in trasferta presso altre località o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiore ad un mese, la indennità di cui sopra, dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
L’indennità di cui ai commi precedenti sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
L’indennità di cui sopra non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto piu` favorevole.
Nel caso di missioni, normalmente fuori dal comune di residenza dell’azienda, di durata inferiore o pari a 12 ore, e comunque ad una distanza inferiore ai 50 Km, al lavoratore spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine;
b) corresponsione di un importo pari al 50% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a), con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 33 – Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
art. 45
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Chiamata E Richiamo Alle Armi
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e, agli effetti del trattamento di fine rapporto, il tempo passato sotto le armi, salvo per il lavoratore in prova, si considera come passato in servizio presso l’azienda.
Terminato il servizio militare il lavoratore dovrà presentarsi, nel termine di 30 giorni, all’azienda per riprendere il servizio.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge piu` favorevoli al lavoratore.
art. 46
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Trattamento Di Fine Rapporto
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione globale dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.
La quota é proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Se il lavoratore é remunerato in tutto o in parte con provvigioni o partecipazioni, si applicano le seguenti norme:
– le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine prima del termine di ciascun anno;
– le partecipazioni agli utili sono computate fino ad un massimo pari all’importo degli altri elementi della retribuzione normale annua.
Per quanto non previsto si rinvia alle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 (ved. All. 4).
Ai fini di tale istituto, i criteri di contabilizzazione delle indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982 sono quelli derivanti dalla applicazione delle norme in uso precedentemente alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e a cui si rinvia (ved. All. 5 e 6).
É in facoltà dell’azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto l’impiegato percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda.
art. 47
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Indennità In Caso Di Morte
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone indicate al comma 1, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell’articolo 2122 del Codice civile come modificato dalla sentenza n. 8 del 1972 della Corte costituzionale.
art. 48
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Lavoratori Esposti A Rischio Di Responsabilità Civile Verso Terzi (legge N. 190/1985)
LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (LEGGE N. 190/1985)
In applicazione dell’art. 5 della legge n. 190/1985 il datore di lavoro é tenuto ad assicurare contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa (con esclusione della colpa grave e del dolo) tutti i dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
art. 49
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Previdenza Complementare
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le Parti, preso atto della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, delle importanti modifiche apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno concordato di contribuire ad un piu` elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle aziende interessate mediante la istituzione di un fondo pensione complementare a capitalizzazione, denominato FONDAPI (ved. All. 16), secondo quanto di seguito stabilito.
Natura e scopi del fondo
Il fondo ha l’obiettivo di fornire, in ottemperanza al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal fondo.
Soci del fondo
Al fondo saranno associati:
– i lavoratori operai, impiegati, quadri, non in prova, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, i quali presentino domanda di associazione;
– le aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra;
– i dipendenti delle Associazioni firmatarie del presente accordo che presentino domanda di associazione.
Contribuzione
Il contributo, con riferimento alla retribuzione utile per il TFR, viene fissato all’1% a carico dell’azienda e all’1% a carico del lavoratore.
Con riferimento alla quota di TFR da maturare nell’anno le quote saranno:
– il 2% della retribuzione utile per il TFR per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il 28 aprile 1993;
– il 100% del TFR per i lavoratori con contribuzione previdenziale successiva al 28 aprile 1993.
Al TFR residuo per effetto dei versamenti al fondo delle quote sopraindicate si continuerà a dare applicazione alle normative vigenti in materia.
Il singolo lavoratore avrà la facoltà di destinare i contributi propri piu` elevati di quelli previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale.
Quota di iscrizione e quota associativa
La quota di iscrizione al fondo é fissata in € 11,36 complessivi per ciascun iscritto, suddivisa in parti eguali tra lavoratore e impresa, da versarsi al momento della iscrizione con modalità definite dal fondo.
La quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del fondo sarà ragguagliata ad un valore massimo pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del livello, gruppo composta da minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR per ciascuna delle 2 Parti.
NOTA A VERBALE PER I LAVORATORI DEL SETTORE RAPPRESENTATO DA UNIMATICA
Dall’1 gennaio 2002 ai lavoratori delle aziende dei settori rappresentati da UNIMATICA si applicheranno le normative di cui al presente articolo.
I suddetti lavoratori dipendenti di aziende già rientranti nella sfera di competenza FONDAPI manterranno la loro posizione assicurativa.
I suddetti lavoratori dipendenti di aziende non rientranti nella sfera di competenza FONDAPI dovranno optare per l’adesione a FONDAPI.
art. 50
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Regolamento Interno Di Azienda
REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
art. 51
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Disciplina Del Lavoro
DISCIPLINA DEL LAVORO
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle Parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente CCNL o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
– usare l’attività e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
– osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
– non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’azienda, non farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature;
– rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo della presenza;
– comunicare l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedure previste dal presente CCNL, salvo il caso di impedimento giustificato;
– rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
– avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a 3 ore di normale retribuzione;
4) sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
L’importo delle multe sarà devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori, d’accordo fra la Direzione e le RSU.
Per le sottoelencate mancanze al lavoratore potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto nel caso di prima mancanza, la multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dal presente CCNL, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove é fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
j) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
A) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dalla precedente lettera i), salvo pero` il diritto dell’azienda di operare sulla indennità di risoluzione del rapporto e sino alla concorrenza della indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
B) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
C) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a 2 sospensioni;
D) reati per i quali siano intervenute condanne definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
E) insubordinazione grave verso i superiori;
F) furto;
G) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
H) risse nello stabilimento;
I) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento é inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Procedura di contestazione
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a 5 giorni lavorativi.
La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la RSU.
Fermo restando l’espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato.
art. 52
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Licenziamenti
LICENZIAMENTI
Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono le norme di legge in materia.
art. 53
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Certificato Di Lavoro
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell’art. 2124 del Codice civile, l’azienda dovrà mettere a disposizione del lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate ed il periodo di servizio prestato.
art. 54
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Inscindibilità Delle Disposizioni Del Contratto – Trattamento Di Miglior Favore
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO – TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente CCNL, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma restando l’inscindibilità di cui sopra, le Parti, con il presente CCNL, non hanno inteso sostituire le condizioni piu` favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
art. 55
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Disposizioni Generali
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non regolato dal presente CCNL si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
art. 56
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Parte Seconda – Norme Operai – Periodo Di Prova
PARTE SECONDA
NORME OPERAI
PERIODO DI PROVA
L’assunzione in servizio dell’operaio puo` avvenire con un periodo di prova da notificarsi per iscritto.
Durante il periodo di prova é reciproco il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro é stato prestato ed in base alla retribuzione stabilita per il livello nel quale l’operaio ha prestato la sua opera, sempreché non sia stata precedentemente concordata in misura superiore.
Il servizio prestato durante il periodo di prova, in caso di conferma, va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.
Il periodo di prova non potrà essere superiore a 30 giorni di effettiva prestazione.
In caso di distribuzione dell’orario di lavoro sui sei giorni lavorativi le durate precedentemente espresse sono moltiplicate per il coefficiente 1,2.
Non sono ammesse protrazioni né la rinnovazione del periodo di prova.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni di calendario.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative.
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente CCNL salvo quanto diversamente disposto dal CCNL stesso.
art. 57
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Riposo Settimanale E Giorni Festivi
RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri, ecc.).
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti:
a) festività nazionali:
– 25 aprile;
– 1 maggio;
– 2 giugno;
b) altre festività:
– Capodanno;
– Epifania;
– Lunedì successivo alla Pasqua;
– 15 agosto (Assunzione della B.V.M.);
– 1 novembre (Ognissanti);
– 8 dicembre (Immacolata Concezione);
– 25 dicembre (S. Natale);
– 26 dicembre (S. Stefano);
– giorno del Patrono della località dove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno – SS. Pietro e Paolo).
Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita.
In caso di coincidenza di una o piu` festività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo tra di loro, o con la domenica, o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di un 1/26 dell’intera retribuzione stessa.
La retribuzione mensile non subirà riduzioni per le giornate di festività anche nel caso in cui il lavoratore, in coincidenza con il giorno festivo, risulti assente dal lavoro per aspettativa facoltativa post partum, congedo matrimoniale, permessi e assenze per giustificati motivi e nei casi in cui il lavoratore risulti sospeso dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui al punto b), i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre due settimane.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e dalla legge 20 novembre 2000, n. 336, vengono riconosciute:
– 24 ore di permesso retribuito per i lavoratori dei settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi;
– 23 ore di permesso retribuito per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico.
Per quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione é spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
art. 58
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Ferie
FERIE
Le Parti firmatarie del presente CCNL, ravvisando l’interesse comune ad una piu` razionale distribuzione del periodo feriale nel paese che consenta il superamento delle strozzature di inattività dei settori industriali che permetta una piu` consona finalizzazione al riposo, si dichiarano disponibili e auspicano discipline che consentano lo scaglionamento territoriale o aziendale di tale distribuzione.
L’operaio ha diritto ad un periodo di ferie annuali, con la normale retribuzione commisurata all’orario contrattuale nella misura di:
– grafici-editoriali, informatici-servizi innovativi: 4 settimane e 1/2, pari a 173 ore e 15 minuti;
– cartari-cartotecnici: 166 ore e 50 minuti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuta, all’operaio, qualora abbia maturato il diritto delle ferie intere, spetteranno tanti 12esimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
In caso di ferie collettive, all’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Si computano come servizio, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 60 – Malattia e infortunio, per gravidanza e puerperio nei limiti dell’assenza obbligatoria di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per assenze giustificate per un periodo non superiore a mesi 3 complessivi nell’anno.
L’epoca delle ferie sarà normalmente stabilita dal maggio all’ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.
Il godimento dei giorni di ferie eccedenti la terza settimana potrà normalmente avvenire anche al di fuori dell’epoca anzidetta.
La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.
Il periodo di preavviso non puo` essere considerato periodo di ferie, salvo diverso accordo documentato tra le Parti.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
Chiarimento a verbale
La settimana é pari all’orario medio settimanale;
– la giornata é pari ad 1/5 dell’orario medio settimanale;
– le giornate di ferie godute dai lavoratori, vengono detratte dal monte ore ferie complessivamente spettante, in relazione al numero di ore che si sarebbero dovute prestare in tali giornate.
Nota interpretativa a verbale
Le Parti esplicitamente riconoscono che per malattie con ricovero ospedaliero non hanno voluto riferirsi esclusivamente al periodo di ospedalizzazione.
Norma transitoria per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico
Ogni singola giornata di ferie maturata, e non ancora fruita, sino alla data del 31 dicembre 2001 sarà rapportata, con decorrenza dall’1 gennaio 2002, ad 1/5 dell’orario medio settimanale di 38 ore e 40 minuti.
Qualora alla data del 31 dicembre 2001 le ferie maturate e non ancora fruite fossero espresse in termini orari, il riproporzionamento conseguente alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 38 ore e 40 minuti a 38 ore e 30 minuti avverrà con le seguenti modalità:
ferie all’1 gennaio 2002 = ferie al 31 dicembre 2001 : 38,666 x 38,5.
art. 59
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Congedo Matrimoniale
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio l’operaio ha diritto ad un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione ivi compreso, quale anticipo, il trattamento a carico dell’INPS, alla cui regolamentazione si farà riferimento.
art. 60
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Malattia E Infortunio
MALATTIA E INFORTUNIO
Le assenze e le prosecuzioni di assenza per malattia dovranno essere comunicate al datore di lavoro con la massima tempestività e giustificate con il recapito o con l’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro 2 giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono stabilite le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia é tenuto a trovarsi nel proprio domicilio per le visite di controllo, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all’art. 5 della legge n. 638/1983 (10,00-12,00 e 17,00-19,00);
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Salvo i casi comprovati di cui al punto precedente, il lavoratore che non sia reperito presso il domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che é tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale per l’intero periodo di malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell’assenza.
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
L’operaio non in prova, assente dal lavoro per malattia od infortunio non sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:
– conservazione del posto di lavoro senza l’interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 15 mesi.
L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà ove nell’arco di 36 mesi (pari a 1095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con piu` malattie.
Superati i limiti di conservazione del posto di lavoro, i lavoratori affetti da malattie di natura cronica di particolare gravità, debitamente documentate, potranno richiedere un periodo di aspettativa non superiore a mesi 6, salvo diversa intesa fra azienda e lavoratore, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto. Tale aspettativa potrà essere prorogata per un periodo pari a quello inizialmente richiesto.
Tale aspettativa sarà inoltre considerata periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal presente articolo.
A.1) Trattamento economico
Entro i limiti di conservazione del posto di cui al precedente punto A) ai lavoratori in malattia verrà riconosciuto il seguente trattamento economico:
– integrazione del trattamento economico a carico INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario) fino ad un massimo di 180 giorni.
Superato tale periodo, il lavoratore avrà diritto per ulteriori 120 giorni ad un’integrazione del trattamento economico a carico INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario). Qualora peraltro fosse superato il limite temporale previsto per le prestazioni economiche a carico dell’INPS il lavoratore avrà diritto, per tali ulteriori 120 giorni o per quella parte in cui si verificasse la condizione precedentemente citata, ad un trattamento economico a carico dell’azienda pari al 50% della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario).
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
L’operaio assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
– conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL l’indennità d’invalidità temporanea;
– corresponsione da parte dell’azienda, oltre l’intera retribuzione per la giornata nella quale é avvenuto l’infortunio, di un’integrazione, a partire dal giorno seguente l’infortunio e fino alla scadenza dell’anzidetto periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera normale di fatto (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario).
Sia nel caso di assenza per malattia che di infortunio o malattia professionale saranno assorbite fino a concorrenza le eventuali integrazioni aziendali in atto e i trattamenti economici come sopra fissati non sono cumulabili con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Qualora la malattia o l’infortunio perduri oltre i termini suddetti é in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all’operaio quanto gli compete in base al presente CCNL, compreso il preavviso.
Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia o dell’infortunio oltre i termini di cui sopra, l’operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell’operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente.
Se l’operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la malattia stessa ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, corrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso, con la detrazione di quanto é dovuto, per i giorni stessi, dall’INPS.
art. 61
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Gratifica Natalizia
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti é stabilita, per ciascun anno, nella misura di 192 ore e 30 minuti di retribuzione e dal relativo importo non dovrà essere effettuata alcuna detrazione di quanto corrisposto dall’INPS o dall’INAIL per i casi di malattia o d’infortunio sul lavoro.
Il pagamento avverrà di norma entro la vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti 12esimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente CCNL, nonché i periodi di assenza per regolari permessi quando siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato speciale della cassa integrazione guadagni operai dell’industria.
Norma transitoria per il settore cartario-cartotecnico
Fino alla data del 31 dicembre 2001 la misura della gratifica natalizia per gli operai del settore cartario-cartotecnico rimane fissata in 193 ore della normale retribuzione. A tal fine si richiama la disposizione di cui all’art. 14, Parte Seconda, Norme Operai, del CCNL 1 luglio 1997.
art. 62
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Corresponsione Della Retribuzione E Delle Competenze Per Cessazione Del Rapporto
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DELLE COMPETENZE PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO
La retribuzione sarà corrisposta con periodicità mensile, salvo diversa pattuizione aziendale.
La corresponsione della retribuzione e delle competenze spettanti all’operaio per cessazione del rapporto di lavoro sarà effettuata mediante busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento.
art. 63
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell’operaio non in prova e non ai sensi, dell’art. 51 – Disciplina del lavoro – o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con un preavviso di 2 settimane.
Per gli operai del settore grafico-editoriale con anzianità superiore ai 10 anni il periodo di preavviso é elevato a 3 settimane.
Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l’ultimo giorno lavorativo della settimana.
In caso di dimissioni senza preavviso, l’azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all’operaio l’equivalente del preavviso da questi non prestato.
L’azienda puo` anche esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione globale delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
L’operaio che ha ricevuto il preavviso puo` interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato.
Per il lavoratore che avesse partecipato, nei 12 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratico con la partecipazione di docenti esterni, comprendendo tra questi anche i tecnici delle case produttrici degli impianti acquisiti dall’impresa datrice di lavoro, il periodo di preavviso individuale é incrementato di 2 mesi di effettivo lavoro.
Dichiarazione a verbale per il settore grafico-editoriale
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 64
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Parte Terza – Norme Impiegati – Periodo Di Prova
PARTE TERZA
NORME IMPIEGATI
PERIODO DI PROVA
L’assunzione dell’impiegato puo` avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per iscritto.
La durata massima di tale periodo, riferita all’effettivo servizio, é disciplinata come segue.
Settori grafico-editoriale/informatico-servizi innovativi
Quadri, I liv., II liv.: 130 giorni;
Livv. III, IV, V, VI, VII: 80 giorni.
Settore cartario-cartotecnico
Quadri – gruppo A: 130 giorni.
Gruppi E e C: 80 giorni.
Per il lavoratore grafico assunto al IX livello, il periodo di prova non potrà essere superiore a 30 giorni.
I periodi di prova di cui alla tabella precedente sono riferiti a orari di lavoro distribuiti su 5 giorni lavorativi.
In caso di distribuzione dell’orario di lavoro sui 6 giorni lavorativi le durate precedentemente espresse sono moltiplicate per il coefficiente 1,2.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative, fatta eccezione per il contributo dovuto all’Istituto nazionale delle assicurazioni per la cassa di previdenza per gli impiegati. Detto contributo dovrà essere corrisposto, dopo superato il periodo di prova, con decorrenza dalla data di assunzione.
Non sono ammesse protrazioni né la rinnovazione del periodo di prova.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni di calendario.
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente CCNL salvo quanto diversamente disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stesso.
art. 65
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Riposo Settimanale E Giorni Festivi
RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti:
a) festività nazionali:
– 25 aprile;
– 1 maggio;
– 2 giugno;
b) altre festività:
– Capodanno;
– Epifania;
– Lunedì successivo alla Pasqua;
– 15 agosto (Assunzione della B.V.M.);
– 1 novembre (Ognissanti);
– 8 dicembre (Immacolata Concezione);
– 25 dicembre (S. Natale);
– 26 dicembre (S. Stefano);
– la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno – SS. Pietro e Paolo).
Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita.
In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, s’intende che il pagamento della festività stessa é compreso nella retribuzione mensile percepita dall’impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all’impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui le festività sopra elencate cadono di domenica, sarà dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.
La retribuzione mensile non subirà riduzioni per le giornate di festività anche nel caso in cui il lavoratore, in coincidenza con il giorno festivo, risulti assente dal lavoro per aspettativa facoltativa post partum, congedo matrimoniale, permessi e assenze per giustificati motivi e nei casi in cui il lavoratore risulti sospeso dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui al punto b), i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre 2 settimane.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e dalla legge 20 novembre 2000, n. 336, vengono riconosciute:
– 24 ore di permesso retribuito per i lavoratori dei settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi,
– 23 ore di permesso retribuito per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico.
Per quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione é spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
art. 66
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Ferie
FERIE
Per ogni anno di servizio l’impiegato ha diritto ad un periodo di riposo, con decorrenza della normale retribuzione, così fissato:
– settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi: 173 ore e 15 minuti;
– settore cartario-cartotecnico:
– fino a 10 anni di anzianità di servizio: 166 ore e 30 minuti;
– oltre 10 anni e fino a 15 anni di anzianità di servizio: 173 ore e 18 minuti;
– oltre i 15 anni di anzianità di servizio: 192 ore e 30 minuti.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissarne l’epoca sarà tenuto conto da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell’impiegato.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell’anno, l’impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L’assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non puo` essere considerato periodo di ferie, salvo diverso accordo documentato tra le Parti.
Per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico svolgenti attività in ciclo continuo 7 giorni su sette si rimanda al Chiarimento a verbale di cui all’art. 7, Parte Terza, Norme Impiegati, del CCNL 1 luglio 1997.
Chiarimento a verbale
La settimana é pari all’orario medio settimanale:
– la giornata é pari ad 1/5 dell’orario medio settimanale:
– le giornate di ferie godute dai lavoratori, vengono detratte dal monte ore ferie complessivamente spettante, in relazione al numero di ore che si sarebbero dovute prestare in tali giornate.
Norma transitoria per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico
Ogni singola giornata di ferie maturata, e non ancora fruita, sino alla data del 31 dicembre 2001 sarà rapportata, con decorrenza dall’1 gennaio 2002, ad 1/5 dell’orario medio settimanale di 38 ore e 40 minuti.
Qualora alla data del 31 dicembre 2001 le ferie maturate e non ancora fruite fossero espresse in termini orari, il riproporzionamento conseguente alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 38 ore e 40 minuti a 38 ore e 30 minuti avverrà con le seguenti modalità:
Ferie all’1 gennaio 2002 = ferie al 31 dicembre 2001 : 38,666 x 38,5.
art. 67
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Congedo Matrimoniale
CONGEDO MATRIMONIALE
Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
art. 68
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Malattia E Infortunio
MALATTIA E INFORTUNIO
Le assenze e le prosecuzioni di assenza per malattia dovranno essere comunicate al datore di lavoro con la massima tempestività e giustificate con il recapito o con l’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro 2 giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia é tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all’art. 5 della legge n. 638/1983 (10,00-12,00 e 17,00-19,00);
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate previa verifica condotta dalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Salvo i casi comprovati di cui al punto precedente, il lavoratore che non sia reperito durante le fasce orarie che é tenuto ad osservare presso il domicilio comunicato al datore di lavoro, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale per l’intero periodo di malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell’assenza.
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
Nel casi di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’impiegato, verrà accordato all’impiegato non in prova il seguente trattamento:
– conservazione del posto di lavoro senza interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 15 mesi.
L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà ove nel l’arco di 36 mesi (pari a 1095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con piu` malattie.
Superati i limiti di conservazione del posto di lavoro, i lavoratori affetti da malattie di natura cronica di particolare gravità, debitamente documentate, potranno richiedere un periodo di aspettativa non superiore a 6 mesi, salvo diversa intesa tra azienda e lavoratore, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto. Tale aspettativa potrà essere prorogata per un periodo pari a quello inizialmente richiesto.
A.1) Trattamento economico
Entro i suddetti limiti di conservazione del posto, verrà riconosciuto il seguente trattamento:
– corresponsione del 100% della retribuzione per i primi 6 mesi, e del 50% della retribuzione per i successivi 4 mesi.
Uguali diritti spetteranno all’impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l’azienda proceda al licenziamento dell’impiegato, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’impiegato di riprendere servizio, l’impiegato stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all’art. 46 – Trattamento di fine rapporto.
Ove cio` non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
Per l’assistenza di malattia a favore dell’impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente CCNL.
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Agli impiegati, per i quali sussiste l’obbligo di legge di assicurazione all’INAIL, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuità dell’attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall’impiegato al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accada all’impiegato in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al piu` vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
Durante il periodo in cui viene corrisposta dall’INAIL l’indennità di invalidità temporanea l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto.
Superato detto periodo di conservazione di posto, il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore di lavoro, o su richiesta dell’impiegato, rispettivamente con le stesse modalità e trattamenti di cui al precedente punto A).
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l’impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sarà corrisposta da parte dell’azienda, oltre alla retribuzione per la giornata nella quale é avvenuto l’infortunio, una integrazione a partire dal giorno seguente l’infortunio stesso e fino alla scadenza del periodo contrattuale di conservazione al posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione normale (escluso quindi l’eventuale compenso per lavoro straordinario).
Nel caso di infortunio o di malattia professionale saranno assorbite, fino a concorrenza, le eventuali integrazioni aziendali in atto e i trattamenti economici come sopra fissati non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti aziendali o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
art. 69
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Tredicesima Mensilità
TREDICESIMA MENSILITÀ
L’azienda corrisponderà una 13esima mensilità pari a 30/26 della normale retribuzione mensile percepita dall’impiegato.
La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente entro la vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, l’impiegato non in prova avrà diritto a tanti 12esimi dell’ammontare della 13esima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia ed infortunio, nei limiti della conservazione al posto, nonché per gravidanza e puerperio, nei limiti dell’assenza obbligatoria di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed i periodi di assenza per regolari permessi saranno utilmente computati ai fini della 13esima mensilità.
art. 70
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Corresponsione Della Retribuzione
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione dei suoi elementi costitutivi liquidabili mensilmente.
Nel caso in cui l’azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu` del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l’impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e/o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all’impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
art. 71
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell’impiegato non in prova e non ai sensi dell’art. 51 – Disciplina del lavoro – o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:
– mesi 2 e 15 giorni, per gli impiegati dei livelli I-II gruppo A;
– mesi 1 e 15 giorni, per gli impiegati dei livelli III-IV gruppo B;
– mesi 1, per gli impiegati dei livelli VI-VII-IX gruppo C;
b) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
– mesi 3 e 15 giorni, per gli impiegati dei livelli I-II gruppo A;
– mesi 2, per gli impiegati dei livelli III-IV gruppo B;
– mesi 1 e 15 giorni, per gli impiegati dei livelli VI-VII-IX gruppo C;
c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
– mesi 4 e 15 giorni, per gli impiegati dei livelli I-II gruppo A;
– mesi 2 e 15 giorni, per gli impiegati dei livelli III-IV gruppo B;
– mesi 2, per gli impiegati dei livelli VI-VII-IX gruppo C.
I termini di disdetta decorrono dal primo o dal 15esimo giorno di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.
É in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio` derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
Per il lavoratore che avesse partecipato, nei 12 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratico con la partecipazione di docenti esterni, comprendendo tra questi anche i tecnici delle case produttrici degli impianti acquisiti dall’impresa datrice di lavoro, il periodo di preavviso individuale é incrementato di 2 mesi di effettivo lavoro.
Normativa speciale per il settore informatico-servizi innovativi, area tecnica
Le Parti, riconoscendo l’importanza e la valenza del momento formativo, e cio` ancor piu` in un settore come quello di applicazione del presente CCNL ove si assiste all’incessante avvento e crescita di nuove figure professionali, concordano sull’introduzione di una piu` dettagliata disciplina che possa regolamentare la materia incentivando le aziende del comparto ad investire in progetti formativi garantendo, in tal modo, una costante e tangibile crescita professionale dei lavoratori e, piu` in generale, assicurando maggior stabilità e trasparenza al mercato del lavoro di appartenenza.
Si conviene, pertanto, che i periodi di preavviso, in caso di dimissioni del lavoratore inquadrato nell’area tecnica del settore informatico-servizi innovativi, sono disciplinati come segue:
——————————————————————– Inquadramenti Fino a 5 anni Oltre 5 e Oltre 10 anni di servizio fino a 10 anni di servizio di servizio ——————————————————————– Q – I e II liv. 3 mesi 3,5 mesi 4,5 mesi Fino al III liv. 2 mesi 2,5 mesi 3 mesi ——————————————————————–
Per il lavoratore che avesse partecipato, nei 24 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratici con la partecipazione di docenti esterni, il periodo di preavviso individuale come sopra determinato é incrementato di 2 mesi di effettivo lavoro.
In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, per il lavoratore che abbia effettuato, nei 36 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, un intervento formativo, certificato da società produttrici di hardware e/o software, o da società da quest’ultime autorizzate, che lo renda titolare di certificazione professionale, e il cui costo sia stato sostenuto dall’azienda, i termini di preavviso sono incrementati di ulteriori 2 mesi.
Per tutto quanto non previsto dalla presente normativa speciale, si fa rinvio a quanto previsto alla normativa generale di cui al presente articolo.
Nota a verbale
Nell’ambito dell’Osservatorio, le Parti procederanno ad un monitoraggio della normativa speciale qui prevista per il settore informatico-servizi innovativi al fine di valutarne gli effetti sia sotto l’aspetto delle casistiche verificatesi, sia sull’andamento delle attività di formazione che caratterizzano il settore.
art. 72
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Indennità Di Cassa
INDENNITÀ DI CASSA
All’impiegato, la cui mansione preveda normalmente maneggio di denaro con oneri per errori, verrà corrisposta un’indennità pari al 7% dello stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) della sua categoria di appartenenza.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell’impiegato.
Norma transitoria per il settore cartario-cartotecnico
Per gli impiegati del settore cartario-cartotecnico la suddetta indennità sarà pari al 6% dall’1 luglio 2001 al 30 giugno 2002, ed acquisirà il valore del 7% con decorrenza dall’1 luglio 2002.
art. 73
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Alloggio
ALLOGGIO
Qualora nella località ove l’impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del piu` vicino centro abitato disti oltre 5 km, l’azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
art. 74
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Parte Quarta – Norme Quadri – Classificazione
PARTE QUARTA
NORME QUADRI
CLASSIFICAZIONE
La categoria di quadro, introdotta con la legge numero 190/1995, si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e gli impiegati con funzioni direttive e viene attribuita ai lavoratori che con un superiore grado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale, svolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di un’impresa.
art. 75
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Trattamento Normativo
TRATTAMENTO NORMATIVO
Al quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati.
art. 76
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Coperture Assicurative
COPERTURE ASSICURATIVE
In aggiunta a quanto previsto dall’art. 47 – Indennità in caso di morte – e dall’art. 48 – Trattamento di fine rapporto – l’azienda erogherà a favore del quadro, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari a € 25.822,84.
A tal fine l’azienda provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell’onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al comma precedente.
L’azienda inoltre stipulerà, nell’interesse del quadro, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
a) una somma pari a 4 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro;
b) una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi;
c) una somma a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di morte causata dai predetti eventi.
Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.
art. 77
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Responsabilità Civile Legata Alla Prestazione
RESPONSABILITÀ CIVILE LEGATA ALLA PRESTAZIONE
L’azienda é tenuta altresì ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.
É escluso da tale copertura assicurativa il rischio da responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa grave o dolosa.
Norma transitoria per il settore grafico-editoriale
Ai lavoratori aventi la qualifica di quadro, in forza al 16 marzo 1993, viene riconosciuto un importo di € 51,65 mensili, a titolo di indennità di funzione.
art. 78
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Parte Quinta – Classificazione Professionale Per I Lavoratori Dei Settori Grafico Ed Affini, Editoriale, Informatico E Dei Servizi Innovativi (area Tradizionale) – Classificazione Professionale Unica Per I Lavoratori Addetti Ai Settori Grafico Ed Affini, Editoriale, Informatico E Dei Servizi Innovativi
PARTE QUINTA
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE PER I LAVORATORI DEI SETTORI GRAFICO ED AFFINI, EDITORIALE, INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI (AREA TRADIZIONALE)
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE UNICA PER I LAVORATORI ADDETTI AI SETTORI GRAFICO ED AFFINI, EDITORIALE, INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI
L’inquadramento dei lavoratori (operai, impiegati e quadri), che secondo il sistema di classificazione unica prevista dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro trova attuazione in sede aziendale é teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della professionalità ed una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, della organizzazione del lavoro e della produttività.
L’applicazione della classificazione prevede 2 momenti: un momento statico ed uno dinamico.
Il momento statico é quello che classifica i lavoratori in base alla massima professionalità e intercambiabilità delle mansioni conseguibili nell’ambito delle lavorazioni relative alla specializzazione.
Il momento dinamico rappresenta uno strumento di inquadramento dei lavoratori (operai e impiegati) in rapporto a capacità professionali arricchite rispetto alla specializzazione, idoneo ad assicurare sia maggior efficienza e mobilità del lavoro, sia ulteriori possibilità di valorizzazione dei lavoratori nel rispetto delle condizioni oggettive aziendali salvaguardando le esigenze tecnico-organizzative e produttive e laddove si realizzi lo sviluppo di strutture tecnologiche innovative.
Pertanto il processo di crescita professionale dei lavoratori sarà conseguente allo sviluppo di nuove forme di O.d.L. che nel concreto adotteranno principi, modi e tempi del cambiamento alla specificità ed alla opportunità dei diversi contesti aziendali che saranno valutate con modalità da definire a livello aziendale tra direzione e RSU eventualmente assistite dalle OO.SS. territoriali con riferimento tanto alle prestazioni qualitative e quantitative che definiscono le nuove professionalità, quanto alle finalità produttive della nuova organizzazione.
Ne consegue che il momento dinamico (definito dalle Parti a livello aziendale) non avrà carattere di automatismo né in termini di soluzioni organizzative né in termini di carriera dei singoli.
Il momento dinamico si applica ai lavoratori già in possesso della specializzazione, avendone compiuto l’iter contrattuale, ed avendone acquisito la completa professionalità prevista dalla specializzazione stessa.
Esso potrà applicarsi, in coerenza con le declaratorie della classificazione professionale unica, anche a quelle particolari situazioni di effettivo superamento delle professionalità tradizionali che si siano già manifestate nelle realtà aziendali.
In particolare le Parti valuteranno, con le modalità di cui ai punti seguenti, quelle forme di polifunzionalità di mansioni espresse dai lavoratori che necessitino una conoscenza professionale e un esercizio di autonomia, operativa o decisionale secondo gli ambiti di applicazione, piu` ampia e consapevole.
Per le modalità applicative del momento dinamico, le Parti a livello aziendale faranno riferimento ai seguenti criteri.
1) Esame preliminare congiunto delle fasi di lavorazione introdotte a livello aziendale e loro caratteristiche, intendendo per fase l’insieme delle operazioni che con il concorso delle specializzazioni richieste dalla particolare organizzazione aziendale, realizzano un prodotto compiuto o un servizio complesso.
2) Individuazione di nuove e piu` elevate forme di professionalità all’interno di ciascuna fase conseguenti alla nuova O.d.L. ed alle nuove tecnologie; definizione di competenze e responsabilità e precisazione dei criteri di valutazione dei nuovi ruoli sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
3) Nel processo graduale di introduzione della nuova O.d.L. ogni stadio sarà proporzionato entro il quadro delle esigenze di funzionamento ottimale dell’apparato produttivo e di sviluppo professionale dei lavoratori.
Questo sarà supportato da attività formative attraverso programmi concordati a livello aziendale o regionale tra le Organizzazioni stipulanti.
Condizione per l’accesso alla nuova professionalità sarà la completa acquisizione delle specializzazioni richieste.
A tal fine si darà luogo ad un incontro di verifica in sede aziendale.
4) Le fasi di cui al precedente punto 1) comportano forme di mobilità coerenti con gli obiettivi della O.d.L.
Sarà comunque mantenuta la disponibilità del lavoratore ad assolvere anche ai compiti già pertinenti ai livelli di provenienza.
Per l’inquadramento dei lavoratori, anche nelle nuove forme di professionalità, si utilizzeranno le declaratorie e i profili esemplificativi previsti nel seguente schema di classificazione professionale unica. In particolare le Parti si danno reciprocamente atto che i profili esemplificativi riportati, anche se riferiti alle forme di lavoro piu` tradizionali, sono automaticamente applicabili anche alle professionalità conseguenti alle nuove tecnologie, ai nuovi supporti alle nuove modalità di gestione del prodotto informazione quali in via esclusivamente esemplificativa l’editoria multimediale, i siti web, la stampa digitale, la grafica pubblicitaria, ecc.
Quadri
Declaratoria: lavoratori che, in possesso dei requisiti professionali di cui al I livello, partecipano con carattere di continuità su direttive non mediate della proprietà e/o della direzione, ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, gli obiettivi aziendali in servizi ed aree produttive fondamentali dell’azienda.
I Livello
Declaratoria: lavoratori che oltre che rispondere alle caratteristiche indicate nella declaratoria del II livello e possedere esperienza specifica, svolgono in completa autonomia decisionale e gestionale attività di coordinamento di servizi o aree produttive fondamentali dell’azienda ovvero svolgono, anche singolarmente, attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali e della gestione delle risorse.
Profili
a) responsabile di servizi, aree produttive di rilevante complessità articolate in piu` unità operative o CED, con poteri discrezionali, di responsabilità gerarchica e di autonomia di decisione nell’ambito delle direttive generali ricevute dal vertice dell’azienda;
b) progettista di sistemi informativi di rilevante complessità;
c) lavoratore in grado di analizzare e sviluppare progetti complessi particolarmente significativi dal punto di vista della scelta e della utilizzazione delle tecnologie e delle risorse aziendali.
II Livello
Declaratoria: lavoratori che nell’ambito della gestione sia tecnica che amministrativa svolgono funzioni direttive o che richiedano particolare preparazione e capacità professionale con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite nonché lavoratori che coordinano e controllano in condizioni di autonomia decisionale e operativa piu` aree di lavorazione anche se riferite ad un solo turno.
Profili
– IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI
a) Responsabile di ufficio amministrativo o tecnico con funzioni discrezionali, di responsabilità gerarchica e di autonomia di decisione nei limiti delle direttive impartitegli.
b) Analista che elabori autonomamente programmi su elaborati con capacità di analisi delle situazioni operative.
c) Specialista che, con piena padronanza di complessi strumenti di software orientati alla strutturazione di banche dati, progetta e cura la realizzazione di rilevanti prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni.
d) Lavoratore che in piena autonomia imposta programmi e metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e complessità partecipando alla definizione di soluzioni innovative delle metodologie.
e) Incaricato che stipula contratti di compravendita con procura.
f) Impiegato che crea ed elabora bozzetti artistici per carte valori.
g) Redattore editoriale che con facoltà discrezionale provvede a rendere i manoscritti conformi al tipo di pubblicazione della casa, anche multimediale on-line e off-line, apportando modificazione ai testi, rettificando punteggiatura e collaborando alla stesura degli apparati.
h) Capoturno responsabile della parte esecutiva che effettua il coordinamento di piu` aree di lavorazione partecipando alla pianificazione produttiva.
i) Redattore responsabile di periodico che commette lavori ad autori e collaboratori e che, con facoltà discrezionale, provvede a rendere gli articoli conformi al tipo di pubblicazione, a stampa o diffusa con qualsiasi altro mezzo, anche multimediale on-line e off-line, apportando modificazioni e rettifiche ai testi.
III Livello
Declaratoria: lavoratori che, attraverso l’assunzione di capacità di coordinamento e conduzione del reparto loro affidato, svolgono attività richiedenti elevata autonomia decisionale ed operativa; ovvero lavoratori che con ampia esperienza svolgono, nell’ambito della gestione tecnica o amministrativa, attività che richiedono elevata autonomia con capacità di iniziativa e responsabilità dei risultati; ovvero lavoratori che, a perfetta conoscenza della funzionalità strutturale degli impianti tecnologicamente avanzati loro affidati, delle correlazioni del processo produttivo precedente e susseguente l’area di loro operatività, operano, in piena autonomia operativa, garantendo il pieno raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati dall’azienda avendo la responsabilità del coordinamento operativo di altri lavoratori che operano sugli stessi impianti di stampa o coordinando le attività di altri lavoratori nella stessa fase di preparazione.
Profili
– IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
a) Analista-programmatore che, avendo la padronanza di almeno due linguaggi di programmazione, analizza e programma situazioni operative complesse;
b) esperto informatico che, utilizzando linguaggi di programmazione evoluti e strumenti di gestione di basi di dati analizza e sviluppa progetti complessi inerenti prodotti di editoria elettronica, compresi i prodotti multimediali on-line e off-line, sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni;
c) impiegato di concetto con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.
– IMPIEGATI TECNICI
a) Operatore redazionale che, in base alle specifiche dell’opera, anche multimediale on-line e off-line, redige i testi o gli articoli o interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati e curando la ricerca iconografica nelle aziende editoriali.
b) Redattore di periodico che, in base alle specifiche della pubblicazione, a stampa o diffusa con qualsiasi altro mezzo, anche multimediale on-line e off-line, redige i testi o gli articoli o interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati e curando la ricerca iconografica nelle aziende editoriali, nell’ambito della propria professionalità, anche provenendo da percorsi formativi interni.
c) Grafico impaginatore che concorre alla progettazione delle opere editoriali o pubblicitarie e cura la realizzazione grafica delle stesse, ovvero il grafico che con padronanza di tecniche specifiche concorre alla progettazione dell’assetto grafico delle opere multimediali on-line e off-line (pagine web, opere su CD Rom, DVD, etc.) e ne cura la realizzazione grafica e l’impaginazione (web designer).
d) Impiegato di concetto con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.
e) Disegnatore litografo e incisore a bulino che, oltre alla riproduzione di disegni, eseguono lavori di ideazione o di progettazione (nelle aziende grafiche).
f) Capo reparto avente mansioni di concetto nella conduzione del reparto affidatogli (nelle aziende grafiche).
g) Operatore infografico che, utilizzando sistemi redazionali integrati, anche multimediali, sulla base delle indicazioni della redazione, anche di periodici, effettua la realizzazione grafica di diagrammi, tabelle, prospetti redigendone le relative didascalie e curando la ricerca iconografica e raccogliendo informazioni anche da banche dati e/o centri informativi interni/esterni.
h) Cartografo addetto a sistemi informatici tradizionali che operi in piena autonomia e responsabilità nell’insieme delle fasi che vanno dalla progettazione alla realizzazione.
i) Operatore redazionale che concorre alla formulazione, alla gestione e al controllo di contratti di acquisto o cessione diritti, coordinando la propria attività con quella di altri settori dell’azienda, e gestendo in autonomia i rapporti con l’esterno e le problematiche derivanti dalla gestione dei diritti sussidiari e delle operazioni.
– OPERAI
a) Capo macchina rotativa rotocalco periodici, che operi su macchine di nuova generazione (oltre cm 230 formato carta a 8 elementi ed oltre, con velocità minima di 40.000 giri/ora) provviste di sistemi elettronici ed informatici di gestione e controllo del processo e dell’output produttivo, con responsabilità di coordinamento del turno di lavoro; ovvero capo macchina rotativa rotocalco periodici che per effetto di un’accresciuta professionalità abbia una piu` ampia ed articolata attribuzione di compiti con responsabilità di coordinamento del turno di lavoro;
b) capo macchina rotoffset (doppio sviluppo, piega complessa) di nuova generazione provvista di sistemi elettronici ed informatici di gestione e di controllo del processo e dell’output produttivo, con responsabilità di coordinamento del turno di lavoro.
IV Livello
Declaratoria: lavoratori che nell’ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni di concetto con autonomia decisionale ed operativa, nei limiti delle loro attribuzioni, ovvero abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità e di elevato contenuto tecnologico; ovvero siano addetti a sistemi o linee complesse di preparazione del testo, dell’immagine o delle forme stampanti (sistemi complessi di fotocomposizione, linee di scansione automatizzate o altri sistemi comunque integrati) operando in piena autonomia e responsabilità; ovvero lavoratori, anche complementari, che avendo arricchito e integrato la propria professionalità e specializzazione di partenza attraverso conoscenze complete della intera fase nell’ambito produttivo equivalente, operano in piena autonomia e con responsabilità sui risultati, su piu` specializzazioni come verranno definite dalle nuove forme di O.d.L.
Profili
– IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
a) Contabile che redige la prima nota o controlla il lavoro di altri contabili;
b) cassiere;
c) economo;
d) impiegato che elabora le pratiche e redige la relativa corrispondenza;
e) addetto all’ufficio personale e mano d’opera che studia e cura l’applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso gli istituti ed enti riguardanti la previdenza e ritenute dei lavoratori;
f) magazziniere principale che coordina il movimento dei magazzini dipendenti;
g) stenodattilografo in lingue estere;
h) operatore CED (nelle aziende editoriali);
i) responsabile del reparto macchine perforatrici del centro elettrocontabile;
j) addetto al supporto tecnico all’utenza e all’aggiornamento del software di prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni;
k) traduttore in lingua estera che svolge tale mansione con carattere continuativo;
l) impiegato che analizzando tecnicamente il lavoro grafico provvede alla fatturazione mediante capitolati tecnici (nelle aziende grafiche);
m) correttore di bozze, ivi comprese quelle degli elenchi telefonici (nelle aziende editoriali);
n) archivista capo con almeno due impiegati alle sue dipendenze (nelle aziende editoriali);
o) impiegato che coordina i servizi di trasporto e di spedizione (nelle aziende editoriali);
p) propagandista per edizioni scolastiche (nelle aziende editoriali);
q) ispettore amministrativo o di diffusione (nelle aziende editoriali).
– IMPIEGATI TECNICI
a) Revisore di originali o di bozze che cura la corretta grafia dei vocaboli tecnici o di lingue straniere, corregge date e cifre inesatte con l’ausilio di tabelle, statistiche, vocabolari o enciclopedie e apporta tutte quelle altre correzioni che presuppongono una cultura generale normale agli impiegati di concetto; il correttore che é adibito con continuità alla correzione, a fronte di un originale, di tutti gli errori di composizione e alla verifica dell’esatta esecuzione della composizione stessa (spaziatura, capoverso, corsivo, virgolato, ecc.) (nelle aziende grafiche);
b) addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche);
c) cartellonista e cromista che eseguono riproduzioni di bozzetti a colori con matita grassa o penna anche nel caso che congiuntamente riproducano fotocolor. Il fotolitografo, al quale siano normalmente affidate lavorazioni che implichino mansioni di collaborazione artistica o di particolare difficoltà e responsabilità (ad es. riproduzione di quadri artistici ad oltre quattro colori, riproduzioni dal vero, ed altri lavori di particolare rilievo) (nelle aziende grafiche);
d) cartografo che oltre alla compilazione degli originali esegue incisioni e disegno (nelle aziende grafiche);
e) archivista di redazione che, addetto ad un archivio redazionale, collabora concettualmente alla sua formazione ed é in grado di soddisfare qualsiasi esigenza redazionale (nelle aziende grafiche);
f) il perito diplomato da istituti tecnici industriali ad indirizzo grafico e fotografico, e il tecnico delle industrie grafiche diplomato dagli istituti professionali grafici quinquennali riconosciuti o registrati dall’ENIPG, a norma dell’apposito regolamento, che svolgano mansioni inerenti alla propria qualificazione professionale, trascorso un biennio dall’assunzione (nelle aziende grafiche);
g) revisore che corregge i testi, anche se in bozza, per uniformarli a un modello ricevuto senza facoltà discrezionali di intervento (nelle aziende editoriali);
h) segretario di redazione che prepara e controlla i calendari di lavorazioni, elabora la corrispondenza e predispone la liquidazione dei compensi (nelle aziende editoriali);
i) grafico o disegnatore che realizza su direttive del progettista bozzetti di qualsiasi lavoro per la stampa (nelle aziende editoriali);
j) addetto al controllo, dal punto di vista grafico, dell’impaginazione degli spazi pubblicitari telefonici con autonomia e responsabilità (nelle aziende editoriali);
k) addetto alla risoluzione delle discordanze delle commissioni pubblicitarie telefoniche con autonomia e responsabilità (nelle aziende editoriali);
l) operatore specialista in servizi fotografici esterni che, seguendo le indicazioni di carattere iconografico ricevute, realizza opere fotografiche di elevato contenuto professionale.
– OPERAI
a) Capo macchina rotativa rotocalco periodici (oltre cm 100 formato carta a 5 elementi e oltre), capo macchina rotativa calcografica (oltre 4 colori) e capo macchina rotolito;
b) disegnatore litografo finito;
c) capo macchina ex V livello (capo macchina da stampa offset quadricolore ed oltre, capo macchina rotativa tipografica) qualora una diversa e piu` ricca attribuzione di compiti o una tecnologia piu` sofisticata consentano l’arricchimento professionale;
d) lavoratore addetto ai sistemi complessi di fotocomposizione che, in possesso della specializzazione e disponendo di conoscenze complesse in relazione alle nuove tecnologie esegue in piena autonomia operativa e con risultati consoni alle aspettative aziendali tutte le operazioni integrate necessarie in lavorazioni di alta complessità.
V Livello
Declaratoria: lavoratori che esplichino funzioni che presuppongono l’acquisizione del richiesto grado di specializzazione; ovvero lavoratori che abbiano piena e complessa responsabilità di un impianto o macchina la cui complessità ed il contenuto tecnologico richiedano un livello professionale superiore alla specializzazione; ovvero lavoratori, che avendo arricchito e integrato la propria professionalità di partenza attraverso adeguate conoscenze in relazione all’intera fase o all’ambito produttivo equivalente, operano in autonomia e responsabilità sui risultati in piu` specializzazioni che saranno definite dalle nuove norme di O.d.L.
Profili
– IMPIEGATI TECNICI
a) Redattore di periodico di prima esperienza in fase di inserimento, acquisisce dopo un anno di pratica redazionale di base – su parere favorevole del Direttore responsabile del periodico – il III livello, altrimenti acquisibile al termine del secondo anno, a seguito del percorso formativo compiuto.
– OPERAI
a) Capo macchina di stampa offset quadricolore ed oltre o capo macchina rotativa tipografica per i quali non sussistono le particolari condizioni previste nel precedente livello;
b) lavoratore che ha responsabilità della conduzione, regolazione e controllo di una catena completa di allestimento, dalla segnatura al prodotto finito, che possiede completa e approfondita conoscenza degli impianti di competenza e che provvede personalmente all’addestramento delle squadre di macchina;
c) macchinista su rotativa a bobina che sia in possesso della specializzazione completa e disponga di particolari capacità, conoscenza del mezzo ed esperienze che gli consentano di espletare le funzioni piu` complesse e impegnative (regolazioni, pre-set, controlli di ogni tipo, con particolare attenzione a quelli qualitativi fuori macchina);
d) macchinista su macchina da stampa offset a 4 colori ed oltre, per i capimacchina delle quali si siano realizzate le condizioni previste al livello precedente, che, in possesso della specializzazione completa e a fronte di modifiche dell’O.d.L. e/o dell’introduzione di innovazioni tecnologiche complesse e della conseguente ridefinizione degli organici, disponga di particolari capacità ed esperienza che gli consenta di svolgere funzioni complesse ed impegnative di regolazioni pre-set, controllo di ogni tipo con particolare attenzione a quelli qualitativi fuori macchina;
e) lavoratore addetto a lavori complementari su impianti diversificati e complessi che, in possesso della specializzazione abbia una approfondita conoscenza delle funzioni operative delle macchine e dei relativi impianti di servizio ed in piena autonomia e discrezionalità esegua qualsiasi intervento complesso per la riparazione di guasti e disfunzioni;
f) preparatore di stampa digitale che svolge attività di decodifica delle informazioni impostandole su supporto elettronico per la successiva trascrizione dei dati alle stampanti digitali;
g) grafico impaginatore che, provvisto delle necessarie competenze informatiche, é addetto all’impaginazione delle opere realizzate su CD Rom e delle pagine web.
VI Livello
Declaratoria: lavoratori che provenienti da diversi livelli di qualificazione, esplichino funzioni che presuppongono l’acquisizione del richiesto grado di specializzazione: ovvero lavoratori che nell’ambito della gestione tecnica o amministrativa o della produzione svolgano lavorazioni di normale complessità.
Profili
– IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI
a) Impiegato d’ordine con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.
b) Redattore editoriale o di pubblicazione periodica di prima esperienza in fase di inserimento, acquisisce dopo due anni il II livello nelle aziende editoriali;
c) L’addetto che, operando in un call center, svolge utilizzando dati su supporti informatici e non, attività di semplice assistenza tecnica fornendo i necessari indirizzi agli utenti/clienti.
– OPERAI
a) Serigrafo;
b) stampatore su latta;
c) operaio ex I cat.;
d) legatore extra. É l’operaio che viene adibito alla scolpitura a mano e decorazione per lavori fini, alla decoratura a mano, alla smussatura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle, pergamena, tartaruga, madreperla o celluloide per lavori fini;
e) capo macchina confezione e spedizione periodici;
f) conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico con una sola fase di lavorazione che, in possesso della specializzazione, sappia alternarsi alla conduzione di piu` tipi di macchine per operazioni diverse, nonché addetto ad una catena completa di allestimento, dalla segnatura al prodotto finito, che, in possesso della specializzazione, sappia controllare piu` posizioni di lavoro;
g) cartotecnico extra [conduttore responsabile di macchine fustellatrici automatiche da bobina, conduttore responsabile di macchine incollatrici e applicatrici di rivestimenti interni a tubo (lining machine), conduttore responsabile di macchine Bobst, conduttore responsabile di macchine accoppiatrici e/o plastificatrici per estrusione e compositore di fustelle];
h) lavoratori allestitori o legatori che, in possesso delle specifiche capacità tecniche e di adeguata esperienza, posseggano inoltre conoscenze sulla fase e operino sulle principali posizioni di una catena complessa, ovvero su piu` posizioni impegnative e distinte per lavorazioni diverse;
i) conduttore di stampa digitale che provvede a tutte le operazioni necessarie al funzionamento della macchina stessa, dal caricamento della carta alla raccolta e all’eventuale allestimento degli stampati;
j) complementare specializzato di gruppo A:
1) l’elettricista ed il meccanico di aziende grafiche che provvedono a riparare o a mettere a punto autonomamente impianti e macchine molto complesse o di rilevanti dimensioni con congegni elettronici di rilievo delle quali sappiano individuare guasti e difetti;
2) il conduttore responsabile di impianti di condizionamento di aziende grafiche che provvede direttamente alla regolazione degli impianti, alla taratura degli strumenti, all’individuazione e riparazione dei guasti;
3) l’infermiere professionale.
VII Livello
Declaratoria: lavoratori che nell’ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni d’ordine; ovvero lavoratori che svolgano mansioni per le quali sono richieste specifiche capacità tecniche ed adeguata esperienza.
Profili
– IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI
a) L’aiuto contabile;
b) il magazziniere che ha la responsabilità del magazzino e che contabilizza amministrativamente il movimento di carico e scarico;
c) il fatturista;
d) l’archivista;
e) il commesso di cassa ed esattore;
f) lo stenodattilografo, il dattilografo ed il protocollista che, oltre alle loro normali mansioni, svolgono lavori che richiedono esperienza e pratica d’ufficio;
g) il kardexista;
h) il preparatore di commissioni, ossia colui che essendo a perfetta conoscenza del catalogo editoriale o del listino generale appronta e controlla per la spedizione le ordinazioni dei clienti (nelle aziende editoriali);
i) l’addetto alla registrazione dei movimenti di carico e scarico nell’ufficio tecnico materiali (nelle aziende editoriali);
j) l’addetto all’elaborazione delle commissioni pubblicitarie con acquisita preparazione professionale (nelle aziende editoriali);
k) l’addetto alla copiatura e smistamento degli ordinativi telefonici con specifica preparazione professionale (nelle aziende editoriali);
l) l’operatore di call center che, mediante consultazione di dati su supporti cartacei e/o informatici, fornisce informazioni relative a prodotti, servizi fatti amministrativi e tecnici ed eventualmente esegue semplici operazioni proceduralmente definite.
– OPERAI
a) Legatore ex I cat.;
b) confezionatore e speditore periodici finito nonché gli addetti al magazzino purché impiegabili in operazioni di finissaggio, spedizione e movimentazione in genere;
c) conduttore con preparazione o preparatore di macchine o impianti cartotecnici;
d) complementare specializzato di gruppo B:
1) operaio di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si sia specializzato in particolari mansioni di costruzione e manutenzione caratteristiche delle aziende grafiche ed editoriali;
2) conduttore di caldaie a vapore per impianti che richiedano la patente di primo grado o di secondo grado A;
e) discontinuo gruppo A: autisti per servizi esterni, motoscafisti, infermieri patentati e motocarristi;
f) addetto al magazzino che, essendo a perfetta conoscenza del catalogo editoriale o del listino generale appronta e controlla per la spedizione le ordinazioni ai clienti, aggiorna i prezzi e ne cura direttamente l’imballo, la impacchettatura, l’etichettatura e la spedizione redigendo nel contempo le necessarie documentazioni ad uso interno ed esterno.
VIII Livello
Declaratoria: lavoratori che, provenienti dal IX livello svolgano mansioni per le quali é richiesto un adeguato grado di qualificazione.
Profili
– OPERAI
a) Disegnatore litografo – II biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello VI);
b) operaio addetto alla stampa o alla preparazione (dopo 2 anni acquisisce il livello VI);
c) legatore (dopo 2 anni acquisisce il livello VII);
d) confezionatore e speditore periodici – II biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello VII);
e) aiutante conduttore e preparatore di macchine ed impianti cartotecnici (dopo 2 anni acquisisce il livello VII);
f) addetto a macchine ed impianti cartotecnici e a lavori di allestimento, raccolta e confezione del prodotto, che interviene anche come aiutante conduttore su piu` macchine ed impianti cartotecnici (dopo 2 anni acquisisce il livello VII);
g) addetto a macchine ed impianti cartotecnici e a lavori di allestimento, raccolta e confezione del prodotto;
h) addetto al magazzino: colui che svolge nel magazzino stesso, mansioni per le quali é richiesta una competenza specifica (esempio: imballatori, impacchettatori, speditori, etichettatori, fattorini di mezzi motorizzati di case editrici, ecc.).
IX Livello
Declaratoria: lavoratori che nell’ambito della gestione amministrativa o tecnica svolgano mansioni per le quali é richiesta una generica preparazione ed esperienza, ovvero lavoratori che addetti ai vari rami delle lavorazioni o ai servizi svolgono mansioni per le quali é richiesto un normale grado di qualificazione.
Profili
– IMPIEGATI
a) Stenodattilografo;
b) addetto a mansioni semplici di segreteria;
c) addetto al controllo fatture;
d) addetto al controllo documenti relativi al movimento dei materiali;
e) dattilografo;
f) centralinista telefonico;
g) protocollista;
h) addetto a mansioni di scritturazione e copia;
i) aiuto dell’impiegato che coordina il servizio di trasporto e di spedizione (nelle aziende editoriali);
j) addetto alla spedizione del materiale per la stampa (nelle aziende editoriali);
k) addetto al controllo abbonamenti nell’ufficio periodici (nelle aziende editoriali);
l) addetto alla copiatura degli ordini telefonici (nelle aziende editoriali).
Gli impiegati dopo 1 anno di permanenza in IX livello saranno assegnati al VII, dove l’anzianità maturata al IX sarà utile per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità.
– OPERAI
a) Disegnatore litografo – I biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello VIII);
b) incisore di musica – I biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello VIII);
c) operaio ex II e III cat. (dopo 2 anni acquisiscono il livello VIII);
d) addetto a lavorazioni varie: mettifoglio alle macchine tipografiche, litografiche e calcografiche (dopo 2 anni acquisiscono il livello VIII);
e) addetto a lavorazioni varie: levafoglio, porgifoglio, bronzatore e spolveratore;
f) torcoliere, montatore e fresatore;
g) confezionatore e speditore periodici – I biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello VIII);
h) addetto a macchine ed impianti cartotecnici o a lavori semplici di allestimento, raccolta e confezione del prodotto (dopo 2 anni acquisisce il livello VIII);
i) complementare qualificato ed equiparati: operai che nel proprio mestiere abbiano raggiunto un normale grado di capacità. Sono equiparati ai complementari qualificati i conduttori di carrelli a motore elevatori con ganasce per bobine. Per addetti alla manutenzione di macchine compositrici si intendono gli operai che provvedono alla pulizia giornaliera delle macchine compositrici, delle matrici e degli spazi mobili e che curano l’eliminazione dei normali incidenti di macchina;
j) ausiliario specializzato: l’operaio che compie lavori di preparazione dei materiali necessari alla lavorazione. A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli ausiliari specializzati: i lisciatori di pietra, i granitori di zinco per la litografia, i fornisti per latta, i fonditori di lastre di piombo per incisioni, gli addetti alla fondita dei rulli, gli addetti alle caldaie di stereotipia, gli addetti alla manutenzione dei motori, gli addetti alla pulitura delle macchine per la composizione meccanica e rifondita del materiale relativo, gli ausiliari addetti ai reparti di lisciatura, pulitura e galvanizzazione dei cilindri e lastre di rame per rotocalco, gli ausiliari della fotografia industriale, i mettipiombo alla linotype ed il conduttore di carrelli a motore nonché i fattorini delle case editrici. Ove esista un reparto speciale di marginatori, gli addetti ai trasporti delle forme devono ritenersi ausiliari specializzati;
k) discontinuo gruppo B: custodi, guardiani, uscieri, portieri, fattorini (esclusi quelli delle case editrici), infermieri non patentati, addetti ad altre mansioni.
Al fattorino conduttore di mezzi motorizzati leggeri (escluso quello delle case editrici) sarà corrisposta una maggiorazione del 12% sul salario contrattuale (valore base ed indennità di contingenza) di cui all’art. 104 – Nomenclatura.
X Livello
Declaratoria: lavoratori addetti a lavori o servizi di manovalanza comune.
Esemplificazione delle categorie degli impiegati tecnici che prestano servizio esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.
Le qualifiche agli impiegati tecnici sono attribuite in ragione delle mansioni svolte in appresso specificate:
– II livello – ex I cat. impiegati: capi tecnici che abbiano alle dipendenze uno o piu` capi reparto; capi tecnici di reparti autonomi con mansioni direttive e responsabilità del ciclo completo di lavorazione;
– IV livello – ex II cat. impiegati: impiegati tecnici con mansioni di concetto o di consulenza tecnica; capi reparto con mansioni tecniche e disciplinari;
– VII livello – ex III cat. impiegati: impiegati tecnici ordinari con mansioni di operatori (sistemazione macchine, controllo lavorazioni, ecc.).
art. 79
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Mobilità Ed Intercambiabilità Del Personale
MOBILITÀ ED INTERCAMBIABILITÀ DEL PERSONALE
La mobilità dei lavoratori costituisce elemento per la funzionalità dei processi produttivi e come tale crescita professionale dei lavoratori.
Le Parti definiranno a livello aziendale quelle forme di mobilità tra aree produttive omogenee che, nel rispetto dei valori professionali individuali, siano idonee a favorire un migliore utilizzo delle potenzialità degli impianti.
Forme piu` ampie di mobilità potranno essere individuate e concordate tra le Parti a livello aziendale anche allo scopo di far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze produttive non altrimenti risolvibili.
art. 80
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Qualifiche Operai, Impiegati E Quadri
QUALIFICHE OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI
Le dizioni operaio, impiegato e quadro indicate nello schema di classificazione unica e contenute nelle altre parti del presente CCNL vengono mantenute agli effetti delle norme di legge, contrattuali e previdenziali che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.
art. 81
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Operai Complementari
OPERAI COMPLEMENTARI
Sono considerati operai complementari coloro che esplicano un’attività di mestiere che é di complemento all’attività principale (es. meccanici, elettricisti, conduttori patentati di caldaie a vapore, ecc.).
art. 82
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Personale Adibito Alle Lavorazioni Di Carte Valori
PERSONALE ADIBITO ALLE LAVORAZIONI DI CARTE VALORI
In quelle aziende o reparti ove si stampano carte valori dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 7% sul salario e sullo stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all’art. 104 – Nomenclatura, ai lavoratori addetti a tutte le fasi della preparazione, della stampa, dell’allestimento, al controllo, al magazzino valori, limitatamente ai soli periodi di effettiva lavorazione (salvo migliori condizioni in atto concordate direttamente in sede aziendale).
Tale maggiorazione non é cumulabile con altre date allo stesso titolo.
Dichiarazione a verbale
A decorrere dalla entrata in vigore del presente CCNL, la maggiorazione di cui all’articolo non trova applicazione in tutte le lavorazioni relative alla produzione degli assegni in considerazione delle diverse caratteristiche degli stessi.
Per i lavoratori che già percepivano la maggiorazione per la lavorazione degli assegni, la stessa viene mantenuta in cifra fissa sulla base dei valori di salario o stipendio, in atto al 16 luglio 2001, secondo i criteri di corresponsione indicati dall’articolo stesso.
art. 83
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Organici
ORGANICI
Gli organici di macchina vengono fissati aziendalmente, previo esame tra la Direzione aziendale e la RSU delle operazioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e del correlativo numero dei lavoratori necessari a svolgerle, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dell’impianto, delle tipologie produttive, dell’organizzazione del lavoro e della professionalità degli addetti, secondo quanto previsto dalla classificazione professionale.
art. 84
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Norme Tecniche Speciali
NORME TECNICHE SPECIALI
Per quanto riguarda le norme tecniche speciali per la composizione meccanica, per la T.T.S., per la fotocomposizione, per la tipografia, per la litografia, per la legatoria e l’allestimento, si rinvia ai relativi articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 gennaio 1996-31 dicembre 1999, riportati in Allegato 13.
art. 85
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Parte Sesta- Classificazione Professionale Per I Lavoratori Del Settore Cartario E Cartotecnico – Classificazione Professionale Unica Per I Lavoratori Delle Aziende Del Settore Cartario E Cartotecnico
PARTE SESTA
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE PER I LAVORATORI DEL SETTORE CARTARIO E CARTOTECNICO
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE UNICA PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL SETTORE CARTARIO E CARTOTECNICO
I lavoratori addetti alle aziende a cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 5 gruppi professionali e 10 livelli retributivi.
Tale classificazione é basata su declaratorie generali con le quali vengono definiti i criteri per l’inquadramento dei lavoratori nei gruppi, e su profili professionali con i quali vengono esemplificati i contenuti delle prestazioni lavorative in essi considerate cui corrispondono livelli retributivi.
Per le prestazioni lavorative, che non trovano esemplificazione nei profili, l’inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie generali utilizzando i profili professionali esistenti aventi contenuto analogo ed equivalente.
L’inquadramento dei lavoratori secondo il sistema di classificazione unica previsto dal presente contratto, verrà definito in sede aziendale mediante un esame congiunto delle Parti, in modo da garantire ai lavoratori, nei limiti obiettivi consentiti dalle strutture tecniche produttive aziendali e nel rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il conseguimento della professionalità e una maggiore valorizzazione delle capacità professionali anche attraverso percorsi formativi che conducano a forme di polifunzionalità coerenti con l’organizzazione del lavoro aziendale.
In particolare le Parti valuteranno, con le modalità di cui ai punti seguenti, quelle forme di polifunzionalità di mansioni espresse dai lavoratori che necessitino una conoscenza professionale e un esercizio di autonomia, operativa o decisionale secondo gli ambiti di applicazione, piu` ampia e consapevole.
Le dizioni quadri, impiegati ed operai vengono mantenute agli effetti delle norme di legge e contrattuali, delle disposizioni previdenziali ed assistenziali che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti:
– i quadri sono identificati nella prima declaratoria del gruppo A, livello A Super;
– le posizioni impiegatizie sono identificate nei seguenti livelli e profili:
– profili della seconda declaratoria del gruppo A, livello A Super;
– profili del gruppo A;
– profili del livello B/1;
– I, II e III profilo del livello B/2;
– I, II e III profilo del livello C/1;
– I profilo del livello C/2;
– I profilo del livello C/3.
DECLARATORIE E PROFILI
GRUPPO A
Livello A Super
– Declaratoria quadri: il quadro é colui che, oltre a possedere i requisiti richiesti nella declaratoria impiegati del livello A Super, con carattere continuativo partecipa su direttive non mediate della proprietà e/o della Direzione, ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, gli obiettivi aziendali in servizi ed aree produttive fondamentali dell’azienda.
– Declaratoria impiegati: lavoratori che, oltre a possedere i requisiti indicati nella declaratoria del livello A, abbiano la responsabilità del coordinamento di servizi di rilevante complessità o di aree produttive fondamentali articolate in piu` unità operative; ovvero lavoratori che svolgano, anche singolarmente, attività di fondamentale importanza ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali, coordinando sotto il profilo gerarchico o funzionale rilevanti risorse aziendali.
Profili:
– Responsabile del coordinamento di servizi di rilevante complessità o di aree produttive fondamentali articolate in piu` unità operative.
– Responsabile preposto ad ideare, analizzare e sviluppare progetti complessi particolarmente significativi dal punto di vista della scelta e della utilizzazione delle tecnologie e delle risorse aziendali.
Livello A
Declaratoria: appartengono a questo gruppo i lavoratori che, in relazione alle capacità acquisite, esplicano funzioni direttive con discrezionalità di poteri, anche se limitati a determinati servizi di notevole importanza, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione in base alle direttive generali impartite dall’imprenditore o dai dirigenti dell’impresa.
Profili
– Lavoratore, anche se solo, responsabile dell’intero ciclo di produzione o di esercizio o dell’intero comparto amministrativo e commerciale, di cui dirige e coordina l’andamento funzionale e organizzativo.
– Lavoratore, anche se solo, responsabile di azienda minore di cui dirige e coordina l’andamento funzionale e organizzativo.
– Lavoratore che progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico e/o elabora l’impostazione generale di programmi complessi e di ampia portata.
– Responsabile di laboratorio che dirige e coordina in maniera autonoma l’attività degli operatori addetti al controllo sul prodotto, materiali, materie prime, impianti di trattamento (acque, emissioni in atmosfera).
GRUPPO B
Declaratoria: appartengono a questo gruppo i lavoratori che, in relazione alle capacità acquisite, nell’ambito della gestione amministrativa o tecnica, esplicano funzioni di concetto con facoltà di iniziativa, ovvero che nell’ambito delle varie lavorazioni hanno, in condizioni di autonomia, compiti di guida, controllo e coordinamento del personale loro affidato, o piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità o di elevato contenuto tecnologico ed alta potenzialità, oppure sono adibiti a lavori che per complessità e concettualità richiedono elevate capacità e rilevanti conoscenze tecniche e professionali.
Livello B1
Profili:
– Lavoratore di concetto che analizza e sviluppa in autonomia progetti nelle aree tecnica, commerciale o logistica, che richiedano un rilevante apporto di competenza tecnico-specialistica.
– Lavoratore di cartiera responsabile di un settore del ciclo produttivo ovvero d’ufficio o reparto che controlla e coordina il relativo servizio.
– Lavoratore che, applicando in autonomia procedure operative relative al sistema di programmazione della produzione, redige programmi complessi di produzione, ne definisce nell’ambito di ciascuno le priorità, ne controlla l’avanzamento nei reparti produttivi sino alle spedizioni.
– Lavoratore che sviluppa autonomamente le procedure ed i programmi di elaborazione dei dati sulla base di specifiche tecnico-funzionali definite (analista programmatore).
– Lavoratore di concetto che esplica, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di mansioni, conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro, sostanzialmente modificativa dei preesistenti processi operativi, funzioni di maggiore complessità e responsabilità rispetto a quelli indicati al livello B/2.
– Lavoratore di concetto che, con significativa esperienza e comprovata accresciuta professionalità EDP, sviluppa in autonomia la stesura originale e la revisione di programmi di rilevante complessità.
– Tecnico di manutenzione che in maniera autonoma guida, controlla e coordina, con apporto di competenza tecnico-pratica, l’attività di lavoratori appartenenti a tutte le specializzazioni della manutenzione (meccanici, rettificatori, elettricisti, strumentisti e lubrificatori).
– Tecnico della manutenzione elettronica di elevata professionalità che opera su sistemi di controllo di processo per la gestione di impianti complessi di cartiera o di cartotecnica ed effettui interventi di programmazione e riparazione.
– Lavoratore di cartiera di elevata professionalità ed esperienza, che in base a specifiche conoscenze delle tecniche di stampa e delle relative macchine, svolge attività di assistenza alla clientela al fine di verificare le caratteristiche di stampabilità.
– Lavoratore di cartotecnica di elevata professionalità ed esperienza che in base a specifiche conoscenze delle tecniche di confezionamento e delle relative macchine svolge attività di assistenza clienti con compiti di verifica caratteristiche di macchinabilità.
Livello B2/S
Profili
– Operatore di cartiera di elevata professionalità ed esperienza che, con responsabilità del ciclo operativo, avvia conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine continue con patinatrice in macchina di ultima generazione di rilevante e avanzata complessità tecnica e tecnologica e altissima potenzialità (oltre 1.100 tonn/giorno e oltre 10 metri di larghezza della tela) e velocità (oltre 1.800 metri al minuto), gestite da evoluti sistemi di controllo di processo.
– Capo macchina rotative rotocalco a 10 elementi.
Livello B2
Profili
– Lavoratore di concetto addetto a servizi tecnici o a reparti di produzione ovvero a servizi amministrativi e/o commerciali che ha compiti di controllo e di coordinamento nell’andamento delle lavorazioni o del servizio o ufficio cui é addetto.
– Lavoratore di concetto che, con ampia conoscenza dei linguaggi e delle metodologie di programmazione EDP utilizzate, nonché dell’hardware e del software di base in dotazione, provvede alla stesura originale od alla revisione di programmi anche di rilevante dimensione e complessità (sulla base delle documentazioni ricevute – programmatore).
– Lavoratore che in maniera autonoma guida, controlla e coordina con apporto di competenza tecnico-pratica l’attività di reparti o di gruppi di lavoratori (qualora controlli lavoratori compresi nei profili del presente livello, acquisisce il I livello del gruppo B).
– Operatore di cartiera altamente specializzato che, con responsabilità del ciclo operativo, avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine continue (anche per la produzione di carte fini e finissime) o patinatrici fuori macchina di rilevante ed elevata complessità tecnica o tecnologica ed alta potenzialità o collegate a calcolatori di processo.
– Lavoratore altamente specializzato che con responsabilità del ciclo operativo avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine ed impianti cartotecnici e della trasformazione muniti di calcolatori di processo.
– Lavoratore di cartiera altamente specializzato se responsabile del ciclo operativo di impianto per la produzione di vapore o di energia di rilevante ed avanzata complessità tecnica o tecnologica ed alta potenzialità.
– Lavoratore di cartiera altamente specializzato addetto a lavori complementari di riparazione e di manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi o impianti meccanici o elettrici ed elettronici o idraulici o pneumatici, che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi ed i relativi schemi funzionali o addetto a macchine utensili per lavori di alta precisione.
– Lavoratore cartotecnico altamente specializzato addetto a lavori complementari di riparazione e di manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi o impianti relativamente alle parti meccaniche ed elettriche oppure alle parti elettriche, elettroniche e strumentazione che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi ed i relativi schemi funzionali.
– Operatore di laboratorio altamente specializzato che, in base a conoscenze specifiche, esegue con apparecchiature tecnologicamente avanzate prove complesse sul prodotto, materiali, materie prime, acque e controlla con responsabilità del ciclo operativo gli impianti di trattamento e di depurazione delle acque.
– Capo macchina flessografica di nuova generazione, a tamburo centrale 6 colori, di larghezza cm 120 e oltre, con accoppiamento in linea, provvista di sistemi elettronici e informatici di gestione e di controllo del processo.
– Lavoratore altamente specializzato che, con responsabilità dei risultati, guida, controlla e coordina l’intero ciclo di produzione del cartone ondulato.
GRUPPO C
Declaratoria: appartengono a questo gruppo i lavoratori che, avendo un’adeguata preparazione pratica e professionale, esplicano, nell’ambito della gestione amministrativa o tecnica, funzioni d’ordine, ovvero che nell’ambito delle varie lavorazioni svolgono funzioni comportanti il richiesto grado di specializzazione tecnica o tecnologica nel proprio lavoro, o che guidano, controllano e coordinano il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica con limitata autonomia nell’ambito delle loro funzioni.
Livello C1/S
Profili
– Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, avvia, conduce e controlla nella loro funzionalità di esercizio impianti di ultima generazione completi e complessi di disinchiostrazione.
– Addetto alla taglierina elettronica che, oltreché gestire la taglierina/tagliacordona, é in grado di intervenire attivamente su altre posizioni della linea ondulatrice.
– Operatore che, a seguito di un percorso di formazione professionale, avvia conduce e controlla nella loro funzionalità ed esercizio almeno tre impianti nell’area dell’allestimento cartario ed é in grado di effettuare interventi di manutenzione ordinaria.
– Operatore cartotecnico proveniente dal livello C/1 che abbia conseguito la piena capacità professionale di condurre indistintamente almeno le seguenti macchine complesse di scatolifici: bobt stampanti e fustelle rotative stampanti; bobt stampanti e case maker stampanti, e che svolge in modo non occasionale tale molteplicità di mansioni da almeno 2 anni.
Nota a verbale
Gli impianti cui fa riferimento il presente profilo sono: calandre, bobinatrici, taglio, imballo, goffatrici e forno.
Livello C1
Profili
– Lavoratore che, indipendentemente dalla sua diretta partecipazione alle lavorazioni, guida, controlla e coordina il lavoro di squadre, con apporto di competenza tecnico-pratica e con limitata autonomia nell’ambito delle sue funzioni (qualora controlli lavoratori compresi nei profili del presente livello acquisisce il II livello del gruppo B).
– Impiegato d’ordine che, per effetto di una maggiore professionalità ed esperienza ed attraverso una piu` ampia ed articolata attribuzione di compiti, svolga attività e lavori che presentino maggiore complessità rispetto a quelli classificati nel livello inferiore.
– Operatore esperto che esegue autonomamente, secondo le sequenze e i tempi stabiliti, le procedure, anche di ripartenza, di elaborazione dati.
– Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, avvia, conduce e controlla, nella loro funzionalità di esercizio, macchine o impianti di media complessità tecnologica (anche continue per la produzione di carte fini e finissime).
– Operatore cartotecnico proveniente dal livello C/1 che abbia conseguito la piena capacità professionale di condurre indistintamente almeno le seguenti macchine complesse di scatolifici: bobt stampanti e fustelle rotative stampanti; bobt stampanti e case maker stampanti, e che svolge in modo non occasionale tale molteplicità di mansioni da almeno 2 anni.
– Lavoratore con rilevante grado di specializzazione, addetto a lavori complementari di riparazione e manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi o impianti meccanici o elettrici o elettronici o idraulici o pneumatici che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi ed i relativi schemi funzionali.
– Conduttore con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto tissue di media complessità tecnica e tecno-biologica in entrambe le tipologie rotoli e piegati effettuando in piena autonomia e responsabilità le operazioni di cambio formato, messa a punto, regolazione e piccola manutenzione.
– Conduttore con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto tissue di media complessità tecnica e tecno-biologica di tipologia rotoli che esegue piccola manutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti la linea con responsabilità delle modalità e dei risultati dell’intervento.
Dichiarazione a verbale per i 2 precedenti profili
Si intendono per macchine e impianti cartotecnici di media complessità tecnologica:
– per la tipologia rotoli: ribobinatrici automatiche per produzione rotoli igienici e asciugatutto;
– per la tipologia piegati: piegatrici per produzione fazzoletti ad elevata velocità.
Profili
– Conduttore con responsabilità del ciclo produttivo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto tissue di tipologia piegati ed esegue abitualmente su piu` di due linee piccola manutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti le linee con responsabilità delle modalità e dei risultati dell’intervento.
– Conduttore con preparazione e/o preparatore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici e di allestimento di particolare complessità tecnica e tecnologica.
Questo profilo riguarda tutte le specializzazioni della cartotecnica e della trasformazione purché siano in esercizio nei vari comparti considerati macchine o impianti che abbiano la richiesta complessità tecnica e tecnologica (ad es. macchina ondulatrice, case maker a piu` lavorazioni in linea dall’alimentazione alla pallettizzazione, fustellatrice rotativa e piana dall’alimentazione alla pallettizzazione, tubiere e forma fondi per la produzione dei sacchi a grande contenuto).
– Primi coadiutori di operatori di cartiera inquadrati al V e VII profilo del II livello del gruppo B.
– Conduttore con un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che, con responsabilità del ciclo operativo opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto tissue di media complessità tecnica e tecnologica in entrambe le tipologie rotoli e piegati effettuando in piena autonomia e responsabilità le operazioni di cambio formato, messa a punto regolazione e piccola manutenzione.
– Conduttore con un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che, con responsabilità del ciclo operativo opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto tissue di media complessità tecnica e tecnologica di tipologia rotoli che esegue piccola manutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti la linea con responsabilità delle modalità e dei risultati dell’intervento.
– Conduttore con un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale che, con responsabilità del ciclo operativo opera su macchine o impianti cartotecnici del comparto tissue di tipologia piegati ed esegue abitualmente su piu` di 2 linee piccola manutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti le linee con responsabilità delle modalità e dei risultati dell’intervento.
Inoltre in via sperimentale viene assegnata a livello parametrale 161 riferito ai minimi tabellari in via esclusiva la seguente mansione:
– operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale, avvia, conduce e controlla nella loro funzionalità di esercizio impianti di ultima generazione completi e complessi di disinchiostrazione.
Nell’aumento derivante dal nuovo parametro, vengono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti economici eventualmente riconosciuti a livello aziendale a titolo di avvicinamento categoriale comunque qualificati.
La corretta applicazione di tale soluzione contrattuale verrà verificata in sede di contrattazione nazionale dei minimi di salario e stipendio.
Livello C2
Profili
– Lavoratore addetto a servizi o uffici amministrativi, commerciali o tecnici, che svolge mansioni d’ordine (proveniente dal III livello del presente gruppo dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio).
– Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale, conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine o impianti di produzione.
– Conduttore con preparazione e/o preparatore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici e di allestimento di media complessità tecnica e tecnologica.
– Primo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato al IV e V profilo del I livello del presente gruppo.
– Secondo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato al IV e VI profilo del II livello del gruppo B.
– Lavoratore addetto alla manutenzione con adeguato grado di specializzazione che opera su macchinari o impianti, individuando i guasti ed effettuando le riparazioni, o che opera su macchine utensili.
– Operatore anche carrellista delle attività di spedizione e/o ricevimento materiali che, effettuando le registrazioni e le imputazioni necessarie, é responsabile della quantità di merce spedita e/o ricevuta, curando lo stivaggio e/o la rotazione dei prodotti e materiali, in relazione agli spazi disponibili.
– Autista per servizi esterni ed infermiere professionale.
– Lavoratore con adeguato grado di specializzazione che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue prove di misura nei laboratori per le operazioni di normale controllo, provvedendo alle relative annotazioni.
– Aiutante alla conduzione e/o preparazione di macchine particolarmente complesse di cui al VII profilo del livello C/1 in grado di sostituire temporaneamente il capo macchina.
Livello C3
Profili
– Lavoratore addetto ai servizi o uffici amministrativi, commerciali o tecnici, che svolge mansioni d’ordine (trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente livello, acquisisce il livello superiore).
– Lavoratore che, con responsabilità del ciclo operativo comportante un normale grado di specializzazione tecnica e professionale, opera su macchine o impianti non identificabili nei livelli superiori del presente gruppo.
– Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezioni del materiale prodotto, nonché a funzioni di aiuto (proveniente dal gruppo D).
– Conduttore, senza preparazione, di macchine o impianti cartotecnici (proveniente dal gruppo D).
– Operatore su macchine o impianti semplici la cui eventuale preparazione o messa a punto o conduzione non presenta particolari difficoltà (proveniente dal gruppo D).
– Lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento cartario e cartotecnico (proveniente dal gruppo D).
– Legatore specializzato in cartotecnica.
– Primo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato al II profilo del II livello del presente gruppo.
– Aiutante di operatore di cartiera su macchina continua e/o patinatrice fuori macchina (proveniente dal I livello del gruppo D dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio).
– Aiutante alla conduzione e/o preparazione di macchine particolarmente complesse di cui al VII profilo del I livello del presente gruppo (proveniente dal gruppo D).
– Conduttore di carrelli a motore o mezzi meccanici similari attrezzati per operazioni multiple.
– Lavoratore specializzato addetto a lavori complementari di manutenzione, di riparazione e di aggiustaggio (proveniente dal I livello del gruppo D dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio).
– Addetto a servizi di magazzino che nel proprio mestiere abbia raggiunto un normale grado di specializzazione.
– Lavoratore con normale grado di specializzazione che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue prove di misura nei laboratori per le operazioni di normale controllo, provvedendo alle relative annotazioni.
GRUPPO D
Declaratoria: appartengono a questo gruppo i lavoratori che nell’ambito delle varie lavorazioni abbiano acquisito il richiesto grado di qualificazione o che siano in possesso di semplici conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite.
Livello D1
Profili:
– Conduttore senza preparazione di macchine o impianti cartotecnici (proveniente dal II livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il III livello del gruppo C).
– Operatore su macchine o impianti semplici la cui eventuale preparazione o messa a punto o conduzione non presenta particolari difficoltà (proveniente dal II livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il III livello del gruppo C).
– Lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento cartario e cartotecnico (proveniente dal II livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il III livello del gruppo C).
– Aiutante alla conduzione e/o preparazione di macchine particolarmente complesse di cui al VI profilo del I livello del gruppo C (proveniente dal II livello del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio al presente livello, il III livello del gruppo C).
– Aiutante di operatore di cartiera su macchina continua e/o patinatrice fuori macchina (dopo 2 anni di effettivo servizio prestato nel presente livello acquisisce il III livello del gruppo C).
– Coadiutore di operatore di cartiera non contemplato nei diversi livelli del gruppo C.
– Legatore qualificato di cartotecnica.
– Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, nonché a funzioni di aiuto (trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente livello acquisisce il III livello del gruppo C).
– Lavoratore addetto alla cernita di stracci e carta da macero, a lavori di facchinaggio, carico, scarico e movimentazione all’interno dello stabilimento (proveniente dal II livello del presente gruppo, dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio).
– Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, alla cernita di stracci e carta da macero, a lavori di facchinaggio, carico, scarico e movimentazione all’interno dello stabilimento, nonché ad esclusive funzioni di semplice aiuto (proveniente dal II livello del presente gruppo dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio).
– Lavoratore addetto alla manutenzione che svolge compiti richiedenti un normale grado di qualificazione (trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente livello acquisisce il III livello del gruppo C).
– Lavoratore addetto a magazzini trasporti e imballo che svolge compiti richiedenti un normale grado di qualificazione.
– Guardiano, portiere, custode, usciere, fattorino.
Livello D2
Profili:
– Lavoratori indicati nel I, II, III, IV e V profilo del I livello limitatamente ad un anno di effettivo servizio.
– Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, alla cernita di stracci e carta da macero, a lavori di facchinaggio, carico e scarico e movimentazione all’interno dello stabilimento, nonché ad esclusive funzioni di semplice aiuto (trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente livello acquisisce il livello superiore).
– Lavoratore adibito a mansioni di manovalanza comune.
GRUPPO E
Declaratoria: appartengono a questo gruppo i lavoratori addetti ai servizi di pulizia.
Dichiarazione a verbale
Gli aumenti conseguenti i passaggi di categoria determinati dalla revisione dell’assetto classificatorio saranno attributi previo assorbimento degli eventuali trattamenti economici aziendali concessi per avvicinamento categoriale.
Le modifiche di cui al presente articolo decorrono dall’1 maggio 2006.
art. 86
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Parte Settima – Classificazione Professionale Per I Lavoratori Del Settore Informatico E Dei Servizi Innovativi (area Tecnica) – Inquadramento Lavoratori Area Tecnica
PARTE SETTIMA
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE PER I LAVORATORI DEL SETTORE INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI (AREA TECNICA)
INQUADRAMENTO LAVORATORI AREA TECNICA
Livello Q
Profili:
Quadri: lavoratori che, dipendendo unicamente dalla direzione aziendale, in autonomia partecipano stabilmente e fattivamente alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse.
II Livello
Profili:
Lavoratori cui sono affidate funzioni direttive che comportano la responsabilità, con o senza poteri di coordinamento, ed il controllo di settori dell’attività aziendale o, comunque, di importanti funzioni della stessa, con ampia discrezionalità di giudizio, e di poteri, che sono, comunque, definiti dalla direzione aziendale, nonché lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello che operano individualmente ed autonomamente su obiettivi e/o progetti indicati dall’azienda.
IV Livello
Profili:
Lavoratori che, con autonomia operativa e decisionale nell’ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni che, pur senza essere necessariamente di coordinamento, richiedono competenze professionali di rilievo ed una significativa esperienza, già acquisita, nell’esercizio delle funzioni stesse.
VI Livello
Profili:
Lavoratori impegnati in lavori qualificati che richiedono specifica preparazione professionale e una particolare formazione.
VII Livello
Profili:
Lavoratori in possesso di nozioni di base relative all’area di attività.
IX Livello
Profili:
Lavoratori senza specifica esperienza, o provenienti dall’apprendistato, per la durata di 12 mesi.
art. 87
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Parte Ottava – Norme Speciali Per Il Settore Informatico E Dei Servizi Innovativi – Premessa – Reperibilità
PARTE OTTAVA
NORME SPECIALI PER IL SETTORE INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI
PREMESSA
Analizzate le caratteristiche del comparto e, piu` precisamente, in sintonia con i processi evolutivi che lo caratterizzano, le Parti concordano sulla comune necessità, per le aziende e per i lavoratori, di regolamentare alcuni particolari istituti al fine di renderli strumenti di facile fruibilità al fine di aumentare le opportunità di sviluppo del settore e della struttura occupazionale.
L’evoluzione dell’organizzazione del lavoro ha fatto emergere, infatti, con assoluta chiarezza esigenze tra loro correlate.
Per le imprese, quella di dover fornire e garantire servizi, e/o assistenza, direttamente presso le sedi della propria clientela o, comunque, all’esterno della propria struttura, e cio` per periodi di tempo, se non continui, sempre piu` dilatati. A tal proposito, rivestono particolare importanza i processi formativi che le aziende sono tenute ad effettuare per consentire ai propri dipendenti adeguate conoscenze professionali collegate alla costante e continua evoluzione del settore.
Per i lavoratori, di conseguenza, la necessità di non perdere importanti occasioni di lavoro, di formazione e di crescita professionale a causa della mancanza di adeguati strumenti contrattuali che, recepite le istanze di scomposizione dei processi produttivi e di mobilità espresse dal mercato, garantiscano un sistema dinamico nella gestione del rapporto di lavoro dipendente.
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REPERIBILITÀ
Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi e, comunque, in tutti quei casi in cui l’intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale orario di lavoro, al lavoratore puo` essere richiesto di rimanere a disposizione, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro.
Nell’eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non puo` rifiutare la propria reperibilità purché questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell’ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa.
Le modalità tecniche di organizzazione dell’istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le RSU o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali a livello territoriale.
L’impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi.
Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell’intervento richiesto.
Se non diversamente concordato con l’azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilio, in modo tale da garantire le modalità di intervento di cui ai sottostanti punti a) e b); in ogni caso, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l’esatto recapito durante il suo periodo di reperibilità.
Il servizio di reperibilità potrà essere articolato secondo le seguenti modalità:
a) Intervento da remoto: reperibilità finalizzata ad un intervento del lavoratore a distanza con mezzi telematici, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico in loco, per risolvere la situazione di emergenza verificatasi.
b) Intervento in loco: reperibilità finalizzata ad un intervento che, oltre alle caratteristiche di quello previsto al punto precedente, possa richiedere un intervento diretto sul luogo dove si é verificata l’emergenza entro un termine massimo di 60 minuti dalla richiesta.
A tutti i lavoratori reperibili é riconosciuta un’indennità specifica e differenziata da quella dovuta in caso di intervento secondo la seguente tabella.
INDENNITÀ PER REPERIBILITÀ
——————————————————————– Fascia oraria Reperibilità Reperibilità per intervento per intervento da remoto in loco ——————————————————————– Diurno (sino alle 22,00) 5% 9% Notturno (22,00 – 6,00) 7,5% 12% Festivo 10% 16% ——————————————————————–
L’indennità di reperibilità sarà riconosciuta, nella sola maggiorazione sopra prevista, per ogni ora di reperibilità richiesta nell’ambito dei periodi stabiliti, oltre il normale orario di lavoro, da calcolarsi sullo stipendio spettante.
Oltre all’indennità di cui sopra, al lavoratore cui venga richiesto di intervenire saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria.
INDENNITÀ PER INTERVENTO
——————————————————————– Intervento effettuato da remoto ——————————————————————– Fascia oraria Festivo ——————————————————————– fino alle 22.00 dalle 22.00 alle 06.00 ——————————————————————– Maggiorazione del 15% Maggiorazione del 27% Maggiorazione del 30% ——————————————————————– Intervento effettuato in loco ——————————————————————– Fascia oraria Festivo ——————————————————————– fino alle 22.00 dalle 22.00 alle 06.00 ——————————————————————– Maggiorazione del 30% Maggiorazione del 54% Maggiorazione del 60% ——————————————————————–
Resta confermato che il lavoratore é tenuto a comunicare all’azienda la quantità di tempo complessivamente impiegato sia per l’intervento effettuato da remoto sia per quello effettuato in loco, in quest’ultimo caso comprendendo il tempo di viaggio, ai fini del pagamento dell’indennità dovuta ed anche per consentire all’azienda gli opportuni riscontri.
Gli importi erogati, sia a titolo di indennità di reperibilità che per indennità di intervento, sono ad ogni effetto onnicomprensivi dell’incidenza su qualsiasi istituto contrattuale e/o di legge.
art. 88
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Garanzia Per Prestazioni Indispensabili
GARANZIA PER PRESTAZIONI INDISPENSABILI
A fronte dei settori nei quali operano le aziende del comparto UNIMATICA-CONFAPI, le Parti concordano di demandare ad una Commissione, nell’ambito dell’Osservatorio, il compito di predisporre, eventualmente entro la data del 31 luglio 2002, opportuno protocollo per la disciplina delle prestazioni indispensabili.
art. 89
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Distacco
DISTACCO
A fronte dell’evoluzione del mercato, e delle conseguenti nuove esigenze, le Parti si danno reciprocamente atto di quanto le aziende del settore siano chiamate, con sempre maggior frequenza, a fornire ed assicurare la propria attività ed assistenza, tramite proprio personale dipendente, direttamente presso la sede dei clienti.
In riferimento a cio`, l’azienda, sempre e solo per un proprio ed esclusivo interesse che abbia rilevanza giuridica, ha la facoltà di distaccare il proprio lavoratore presso terzi, in genere temporaneamente, e comunque per almeno 15 giorni, modificando così la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che in tal modo potrà essere a favore di un soggetto diverso cui saranno demandati esclusivamente i necessari ed indispensabili poteri direttivi e disciplinari. Tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro, che non attengano alla modalità di esecuzione delle mansioni, restano, pertanto, invariati. Il rapporto di lavoro continuerà quindi ad essere disciplinato dal presente CCNL, e dalle norme di legge applicabili, ed il datore di lavoro, che continuerà ad essere il titolare del potere direttivo, resterà l’unico soggetto tenuto a tutti gli adempimenti dei previsti obblighi retributivi, previdenziali e contributivi.
art. 90
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Parte Nona – Norme Speciali Per La Stampa Dei Periodici – Premessa – Maggiorazioni
PARTE NONA
NORME SPECIALI PER LA STAMPA DEI PERIODICI
PREMESSA
Le presenti particolari norme ad eccezione dell’art. 95 – Confezionatori – si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonché alle altre aziende grafiche limitatamente pero` per quest’ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.
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MAGGIORAZIONI
A favore dei lavoratori (operai, impiegati tecnici e quadri tecnici) addetti alla preparazione, alla stampa (compreso l’eventuale completamento del periodico con macchina a foglio steso), alla confezione e spedizione dei periodici illustrati stampati con le macchine rotative rotocalco a carta in bobina saranno corrisposti i seguenti importi in cifra fissa.
——————————————————————– Liv. retributivi Importi in euro (valori mensili) ——————————————————————– I e II 65,07 III 55,78 IV 54,23 V e VI 49,06 VII 42,35 VIII 40,28 IX 38,22 X 27,37 ——————————————————————–
art. 91
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 – Orario di lavoro – Calendario annuo, a favore dei lavoratori di cui all’articolo 95 il lavoro straordinario feriale sarà compensato con una percentuale di maggiorazione del 35% sulla retribuzione, mentre per quello notturno e festivo la percentuale sarà del 73%.
art. 92
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Limiti Di Applicabilità (artt. 90 E 91)
LIMITI DI APPLICABILITÀ (ARTT. 90 E 91)
Le norme di cui agli artt. 90 e 91 saranno applicate a favore dei lavoratori di ambo i sessi (operai ed impiegati tecnici) delle seguenti specializzazioni delle aziende aventi le caratteristiche di cui sopra, con esclusione di quelli, anche di eguale categoria, appartenenti ai reparti lavori diversi delle aziende stesse:
– compositori a mano, addetti alle T.T.S. prevalentemente adibiti a lavoro dei periodici – revisori – compositori a macchina e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) – fotografi – ritoccatori – incisori e loro ausiliari – disegnatori – galvanisti e loro ausiliari – montatori – impressori di rotativa rotocalcografica e loro ausiliari – confezionatori, speditori e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) – conduttori di caldaie a vapore e addetti al recupero del solvente – impressori addetti alla stampa di veline – lisciatori di cilindro di rotocalco – autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici – meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine dei reparti rotocalco per la stampa dei periodici – ausiliari addetti prevalentemente al magazzino bobine dei periodici.
Nelle aziende miste, agli autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici, ai meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine del reparto rotocalco per la stampa dei periodici ed agli ausiliari prevalentemente addetti al magazzino bobine dei periodici, saranno estese le maggiorazioni di cui all’art. 90, mentre per quanto riguarda gli altri istituti contrattuali il relativo miglior trattamento riservato al settore periodici verrà trasformato in paga.
art. 93
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Apprendistato
APPRENDISTATO
L’apprendistato é ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e di incisione.
art. 94
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Tirocinio
TIROCINIO
I rotativisti e gli incisori devono provenire dalle rispettive specializzazioni grafiche. Laddove non si riscontri tale provenienza o non sia obiettivamente possibile effettuare l’apprendistato, é previsto un periodo di tirocinio secondo quanto contemplato all’art. 29 – Tirocinio, del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
art. 95
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Confezionatori
CONFEZIONATORI
Gli addetti alle macchine cucitrici a catena sono considerati confezionatori con la seguente posizione professionale secondo lo schema di classificazione unica:
– capo macchina: livello VI;
– confezionatore: livello VII trascorsi 2 bienni di appartenenza ai livelli IX e VIII;
– tirocinanti: livello IX, con salario ridotto del 10% per il I semestre, e del 5% per il II semestre.
art. 96
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Compositori, Revisori E Addetti Al Recupero Del Solvente
COMPOSITORI, REVISORI E ADDETTI AL RECUPERO DEL SOLVENTE
I compositori a mano addetti ai periodici devono essere di I categoria (livello VI), i revisori dei periodici sono considerati impiegati tecnici di II categoria (livello b/2), mentre gli addetti al recupero dei solventi sono classificati complementari qualificati (livello IX).
art. 97
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Ripartizione Retributiva Nelle Aziende Miste
RIPARTIZIONE RETRIBUTIVA NELLE AZIENDE MISTE
Per le aziende a lavorazione mista, ad evitare spiacevoli differenziazioni di trattamento, i benefici di cui all’art. 90, e, ove si ritenga opportuno, anche dell’art. 91, verranno estesi alla intera massa di lavoratori all’uopo procedendo alla ripartizione dell’onere complessivo derivante alle aziende dalla concessione. Tale ripartizione sarà effettuata tenendo presente lo stesso rapporto di forze tra il personale addetto alle varie lavorazioni.
La valutazione della ripartizione sarà fatta d’accordo tra la Direzione aziendale e le RSU o la Commissione interna, rispettivamente assistite dalle organizzazioni sindacali locali. In caso di mancato accordo saranno investite della questione le Associazioni di secondo grado stipulanti.
art. 98
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Riposi Retribuiti
RIPOSI RETRIBUITI
Fermo restando quanto previsto all’art. 32 – Orario di lavoro – ai periodicisti, che abbiano una ininterrotta anzianità aziendale di un anno, verranno riconosciuti riposi retribuiti da godersi nel corso dell’anno nella misura di 8 giorni all’anno.
art. 99
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Indennità Per Intossicazione Professionale
INDENNITÀ PER INTOSSICAZIONE PROFESSIONALE
Il lavoratore, vittima di un’intossicazione professionale riconosciuta, riceverà dall’azienda una indennità che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all’interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime 4 settimane lavorate.
art. 100
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Ferie
FERIE
In deroga alla misura prevista dall’art. 66 – Ferie – sono riconosciuti i seguenti giorni di ferie per gli impiegati tecnici individuati all’art. 92:
– impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 3 anni, ulteriori 3 giorni;
– impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 8 anni, ulteriori 3 giorni.
art. 101
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Tecnologie Informatiche
TECNOLOGIE INFORMATICHE
La composizione e la trattazione dei testi e l’impaginazione dei testi e delle immagini costituiscono la fase iniziale del processo produttivo grafico indipendentemente dal luogo in cui sono installati gli impianti di produzione.
É quindi compito dei lavoratori disciplinati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro procedere alla composizione e alla trattazione dei testi e all’impaginazione dei testi e delle immagini.
Peraltro, dato che gli adeguamenti dell’organizzazione produttiva agli investimenti in innovazione tecnologica devono essere finalizzati all’incremento della produttività e della competitività delle imprese, vanno evitate duplicazioni di operazioni non richieste dal processo produttivo.
L’utilizzazione dei sistemi editoriali (o di altri similari supporti tecnologici) e la conseguente organizzazione del ciclo produttivo del periodico, compresa la fase di videoimpaginazione, non deve, comunque, determinare improprie ridistribuzioni di mansioni con i giornalisti ai quali compete la elaborazione concettuale dei testi e delle pubblicazioni.
Sono pertanto di competenza dei lavoratori grafici le fasi produttive del periodico – comprese quelle relative al trattamento digitale delle immagini, nonché quelle connesse alla realizzazione del progetto grafico per la videoimpaginazione – con esclusione della ribattitura dei testi elaborati direttamente e immessi in produzione con i terminali da ciascun giornalista dipendente dall’azienda editrice o utilizzando testi provenienti dalle agenzie di informazione o intervenendo sulle fonti di informazione collegate in linea con il sistema editoriale nonché degli interventi effettuati dai giornalisti nelle varie fasi di realizzazione delle pagine relativi a successive verifiche del progetto originario di videoimpaginazione.
É inoltre consentita, sempre previa contrattazione tra le Parti a livello aziendale, la costituzione nelle redazioni di gruppi di lavoro composti da grafici e giornalisti che operino sui videoimpaginatori nell’intento di migliorare la professionalità degli addetti e la qualità grafica del giornale.
In caso di disaccordo tra le Parti aziendali sull’interpretazione o sull’applicazione di quanto sopra previsto, la questione verrà demandata all’esame delle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL.
art. 102
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Parte Decima – Salari E Stipendi – Quota Oraria
PARTE DECIMA
SALARI E STIPENDI
QUOTA ORARIA
Per il computo della retribuzione normale oraria, si dividerà la retribuzione mensile per 166,5 (per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico con decorrenza dall’1 gennaio 2002).
Per la determinazione della retribuzione oraria, collegata al turno notturno del settore grafico (36 ore), il divisore orario é fissato in 156.
art. 103
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Incidenza Maggiorazioni Turni Sugli Istituti Contrattuali
INCIDENZA MAGGIORAZIONI TURNI SUGLI ISTITUTI CONTRATTUALI
Le maggiorazioni per lavori a turno, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, verranno computate sui vari istituti contrattuali come segue:
– 13esima mensilità o gratifica natalizia: in base alla media maturata nell’anno;
– ferie:
– settori grafico-editoriale e informatico-servizi innovativi: in base a quanto avrebbe percepito il lavoratore se avesse prestato servizio;
– settore cartario-cartotecnico: in base alla media maturata nell’anno.
Sono fatte salve le condizioni in atto di miglior favore.
I lavoratori turnisti del settore cartario-cartotecnico che abbiano compiuto i 55 anni di età e che vengano assegnati a mansioni giornaliere a seguito di permanente inidoneità a continuare la prestazione lavorativa a turni (accertata dagli organi competenti) manterranno ad personam in cifra fissa tanti 30esimi del 50% della maggiorazione di turno mediamente percepita quanto sono stati gli anni interi di servizio prestati effettivamente in turno fino ad un massimo di 30/30esimi. Tale importo verrà riassorbito fino a concorrenza nel caso di nuova assegnazione a lavoro in turni.
art. 104
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Nomenclatura
NOMENCLATURA
Ai fini del presente CCNL, si intende:
– per stipendio o salario contrattuale, la somma dei minimi tabellari e dell’indennità di contingenza;
– per normale retribuzione, la somma di quanto compete al lavoratore quale corrispettivo in via ordinaria (compresi stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità, e quando dovute le indennità per lavoro a ciclo continuo di 7 giorni su 7, maggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di 8 ore consecutive, ecc., esclusi emolumenti annuali, indennità di cassa);
– per retribuzione globale, l’insieme degli emolumenti percepiti nell’anno per la prestazione lavorativa nell’orario contrattuale.
Chiarimento a verbale
A chiarimento della normativa contrattuale vigente, le Parti riconoscono che la maggiorazione per lavoro domenicale con riposo compensativo non viene considerata agli effetti della retribuzione indiretta (ferie, festività, 13esima o gratifica natalizia). Tale maggiorazione compete invece sul TFR. Sono fatti salvi gli accordi collettivi di miglior favore.
art. 105
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Minimi Di Salario E Stipendio
MINIMI DI SALARIO E STIPENDIO
I minimi di salario e stipendio (esclusa l’indennità di contingenza) sono quelli indicati nella tabella che segue.
SETTORI GRAFICO-EDITORIALE, INFORMATICO-SERVIZI INNOVATIVI
——————————————————————– Liv. Par. Al Dal Dal Dal 30.04.2006 01.05.2006 01.11.2006 01.03.2007 ——————————————————————– Q 248 1.269,76 1.326,99 1.371,50 1.408,06 I 247 1.264,72 1.321,72 1.366,05 1.402,47 II 209 1.067,85 1.116,08 1.153,59 1.184,40 III 195 996,90 1.041,90 1.076,29 1.105,65 IV 182 933,62 975,62 1.008,29 1.035,12 V 169 866,63 905,63 935,96 960,88 VI 156 800,20 836,20 864,20 887,20 VII 133 700,91 731,60 755,47 775,08 VIII 125 638,51 667,36 689,80 708,23 IX 114 582,25 608,56 629,02 645,83 X 100 511,22 534,30 552,25 566,99 ——————————————————————–
SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO
——————————————————————– Liv. Par. Al Dal Dal Dal 30.04.2006 01.05.2006 01.11.2006 01.03.2007 ——————————————————————– Q 250 1.216,87 1.275,69 1.321,44 1.359,02 AS 249 1.211,91 1.270,50 1.316,07 1.353,50 A 212 1.032,39 1.082,27 1.121,07 1.152,94 B1 188 895,56 959,59 994,00 1.022,26 B2/S 182 886,14 928,96 962,27 989,63 B2 174 847,01 887,95 919,79 945,95 C1/S 161 783,78 821,66 851,12 875,32 C1 153 744,94 780,94 808,94 831,94 C2 139 677,05 709,76 735,20 756,10 C3 129 629,38 659,73 683,34 702,73 D1 121 589,11 617,58 639,72 657,91 D2 111 540,09 566,21 586,52 603,21 E 100 486,88 510,41 528,71 543,74 ——————————————————————–
art. 106
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Aumenti Contrattuali
AUMENTI CONTRATTUALI
SETTORI GRAFICO-EDITORIALE, INFORMATICO-SERVIZI INNOVATIVI
——————————————————————– Liv. Par. 01.05.2006 01.11.2006 01.03.2007 Totale ——————————————————————– Q 248 57,23 44,51 36,56 138,30 I 247 57,00 44,33 36,42 137,75 II 209 48,23 37,51 30,81 116,55 III 195 45,00 35,00 28,75 108,75 IV 182 42,00 32,67 26,83 101,50 V 169 39,00 30,33 24,92 94,25 VI 156 36,00 28,00 23,00 87,00 VII 133 30,69 23,87 19,61 74,17 VIII 125 28,85 22,44 18,43 69,72 IX 114 26,31 20,46 16,81 63,58 X 100 23,08 17,95 14,74 55,77 ——————————————————————–
SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO
——————————————————————– Liv. Par. 01.05.2006 01.11.2006 01.03.2007 Totale ——————————————————————– Q 250 58,82 45,75 37,58 142,15 AS 249 58,59 45,57 37,43 141,59 A 212 49,88 38,80 31,87 120,55 B1 188 64,03 34,41 28,26 126,70 B2/S 182 42,82 33,31 27,36 103,49 B2 174 40,94 31,84 26,16 98,94 C1/S 161 37,88 29,46 24,20 91,54 C 153 36,00 28,00 23,00 87,00 C2 139 32,71 25,44 20,90 79,05 C3 129 30,35 23,61 19,39 73,35 D1 121 28,47 22,14 18,19 68,80 D2 111 26,12 20,31 16,69 63,12 E 100 23,53 18,30 15,03 56,86 ——————————————————————–
Le Parti si danno reciprocamente atto che per la determinazione degli aumenti contrattuali si é presa come base di riferimento un valore punto pari a € 13,04 per, rispettivamente, il VI livello del settore Grafico-editoriale ed il livello C1 per il settore Cartario-cartotecnico.
ALL
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Una Tantum
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà erogato, unitamente alla retribuzione di giugno 2006, un importo lordo una tantum di € 300,00 a titolo di arretrati retributivi per l’anno 2005, commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1 gennaio 2005-31 dicembre 2005 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post -partum, CIG a zero ore. I periodi di lavoro superiori a 15 giorni verranno considerati come mese intero. Tale importo é comprensivo dei riflessi sugli istituiti contrattuali di legge, diretti e indiretti, non utile ai fini del TFR.
Con le medesime modalità di maturazione, ai lavoratori in forza alla data dell’1 gennaio 2007, verrà altresì erogato un importo lordo una tantum a titolo di arretrati retributivi per l’anno 2006, di € 120,00, a copertura del periodo 1 gennaio 2006-30 aprile 2006. Tale importo verrà erogato unitamente alla retribuzione di gennaio 2007.
ALL 7
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Turnisti A Ciclo Continuo (7 Giorni Su 7) – Settore Cartario-cartotecnico
ALLEGATO 1
D.M. 18 SETTEMBRE 1997 – ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE
…omissis…
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ALLEGATO 2
PREMIO DI RISULTATO: NOTA ILLUSTRATIVA REDATTA CONGIUNTAMENTE DALLE PARTI STIPULANTI
…omissis…
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ALLEGATO 3
DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DELLE RSU
…omissis…
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ALLEGATO 4
ESTRATTO DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297, SULLA DISCIPLINA DEL TFR
…omissis…
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ALLEGATO 5
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ: NORME IN USO NEL SETTORE GRAFICO-EDITORIALE PRECEDENTEMENTE ALLA LEGGE N. 297/1982 ESTRATTO DAL CCNL 19 MAGGIO 1979 DELLE NORME SULL’INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
…omissis…
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ALLEGATO 6
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ: NORME IN USO NEL SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO PRECEDENTEMENTE ALLA LEGGE N. 297/1982 ESTRATTO DAL CCNL 21 LUGLIO 1979 DELLE NORME SULL’INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
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ALLEGATO 7
TURNISTI A CICLO CONTINUO (7 GIORNI SU 7) SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO: ART. 10-BIS, PARTE PRIMA, NORME GENERALI, DEL CCNL 1 LUGLIO 1997-30 GIUGNO 2001 – CARTAI-CARTOTECNICI
SEZIONE II – DISCIPLINA COMUNE AGLI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI
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Art. 10-bis.
ORARIO DI LAVORO PER I TURNISTI A CICLO CONTINUO – 7 GIORNI SU 7
L’orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive é di 37 ore e 20 minuti, retribuite 40.
Nella riduzione d’orario restano assorbiti i 14 giorni di riposo retribuito (comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977), previsti per tali lavoratori dalla precedente regolamentazione contrattuale.
L’orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 semisquadre e segnalando l’alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 o 2/1 oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l’orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, saranno riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due giorni di riposo retribuito, a godimento individuale, con la seguente gradualità su base annua:
– 1 giorno dall’1 gennaio 1988;
– 1 giorno dall’1 gennaio 1989.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su 3 turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono sette giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti due giorni retributivi su base annua, a godimento individuale, con la seguente gradualità:
– 1 giorno dall’1 gennaio 1991;
– 1 giorno dall’1 gennaio 1992.
Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente dovrà essere raccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa materia, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
L’orario di lavoro di 37 ore e 20 minuti medie settimanali che si realizza con le modalità anzidette non comporta il riproporzionamento della retribuzione e quindi non determina alcun effetto sugli istituti contrattuali riconducibili alla durata dell’orario settimanale ordinario di 40 ore i quali, pertanto, continueranno ad essere erogati con gli stessi criteri e le stesse misure valevoli per il restante personale.
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei 3 turni avvicendati, viene corrisposta una maggiorazione del 7% sul minimo tabellare e sull’indennità di contingenza scattata nel primo semestre del 1977 (15 punti).
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati, la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6%.
La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7, nonché nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7/7).
Le maggiorazioni di cui ai 3 precedenti commi fanno parte della retribuzione a tutti gli effetti ed assorbono eventuali trattamenti aziendali aventi la stessa caratteristica.
Ai lavoratori turnisti sarà inoltre corrisposta la maggiorazione prevista dall’art. 7, Parte Operai, per la prestazione domenicale con riposo compensativo.
Norme particolari per il settore – Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che sono inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta a decorrere dall’1 maggio 2006 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di € 15,49 lordi mensili.
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 e che non sono inseriti nei 3 turni avvicendati, nonché ai lavoratori triturnisti non a ciclo continuo, verrà corrisposta dall’1 maggio 1990 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di € 6,26 lordi mensili.
Norme particolari per il settore cartotecnico – Ai lavoratori che lavorano su 3 turni avvicendati verrà corrisposto, a far data dall’1 maggio 2006 un importo fisso onnicomprensivo mensile di € 5,16.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito verranno riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi in quanto previsto al comma 4.
Dichiarazione a verbale
Le Parti firmatarie convengono di effettuare verifiche semestrali per esaminare lo stato di realizzazione, anche in via sperimentale, dei nuovi schemi organizzativi sopra disciplinati.
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ALLEGATO 8
OPERAI TURNISTI SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO: ART. 5, PARTE SECONDA, NORME OPERAI, CCNL 1 LUGLIO 1997-30 GIUGNO 2001 – CARTAI-CARTOTECNICI
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ALLEGATO 9
CAMBIO DELLE SQUADRE PER LAVORO A TURNI SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO: ART. 6, PARTE SECONDA, NORME OPERAI, CCNL 1 LUGLIO 1997-30 GIUGNO 2001 – CARTAI-CARTOTECNICI
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ALLEGATO 10
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO: ART. 15, PARTE SECONDA, NORME OPERAI, E ART. 14, PARTE TERZA, NORME IMPIEGATI, CCNL 1 LUGLIO 1997-30 GIUGNO 2001 CARTAI-CARTOTECNICI
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ALLEGATO 11
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ SETTORE GRAFICO-EDITORIALE: ART. 9, PARTE SECONDA, OPERAI E ART. 8, PARTE TERZA, IMPIEGATI, CCNL 1 GENNAIO 1996-31 DICEMBRE 1999 – GRAFICI-EDITORIALI
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ALL 12
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Tabelle Indennità Di Contingenza
ALLEGATO 12
TABELLE INDENNITÀ DI CONTINGENZA
CONTINGENZA SETTORI GRAFICO-EDITORIALE, INFORMATICO-SERVIZI INNOVATIVI
——————– Liv. Par. Euro ——————– Q 248 541,65 I 247 539,99 II 209 533,19 III 195 530,40 IV 182 528,03 V 169 525,47 VI 156 523,01 VII 133 519,63 VIII 125 517,35 IX 114 515,40 X 100 512,87 ——————–
CONTINGENZA SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO
——————– Liv. Par. Euro ——————– Q 250 536,53 AS 249 536,53 A 212 530,50 B1 184 525,47 B2 174 523,65 C1 S 161 520,12 C1 153 520,12 C2 139 517,79 C3 129 516,39 D1 121 515,27 D2 111 513,56 E 100 511,84 ——————–
Valori congelati alla data dell’1 novembre 1991.
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ALLEGATO 13
NORME TECNICHE SPECIALI: ESTRATTO DAL CCNL 1 GENNAIO 1996-31 DICEMBRE 1999 PER I DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE GRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI
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ALLEGATO 14
NOTA ILLUSTRATIVA ENIPG – ENTE NAZIONALE PER L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE GRAFICA
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ALL 15
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Classificazione Ateco91 Delle Attività Economiche Del Settore Servizi Innovativi
ALLEGATO 15
CLASSIFICAZIONE ATECO91 DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL SETTORE SERVIZI INNOVATIVI
ISTAT CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – ATECO91
——————————————————————– K ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI ——————————————————————– 72 INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 72.1 Consulenza per installazione di elaboratori elettronici Questa classe comprende: – la consulenza circa il tipo e la configurazione dell’hardware e del relativo software applicativo: analisi delle esigenze e dei problemi dell’utente e presentazione della soluzione ottimale. Questa classe non comprende: – le attività analoghe esercitate dalle unità di produzione o di vendita di elaboratori cfr. 30.02, 51.64 e 52.48 ——————————————————————– 72.2 Fornitura di software e consulenza in materia di informatica Questa classe comprende: – le attività relative all’analisi, alla progettazione e alla programmazione di sistemi pronti per l’uso: analisi delle esigenze e dei problemi dell’utente, consulenza circa la soluzione piu` economica elaborazione, produzione, fornitura e documentazione di software su misura secondo le direttive dell’utente elaborazione, produzione, fornitura e documentazione di software già pronto (non personalizzato) redazione di programmi secondo le direttive dell’utente. Questa classe non comprende: – la riproduzione di software non personalizzato cfr. 22.33; – la consulenza in materia di software connessa con la consulenza per installazione di elaboratori elettronici cfr. 72.1. ——————————————————————– 72.3 Elaborazione elettronica dei dati Questa classe comprende: – l’elaborazione di dati utilizzando il programma del cliente oppure un programma esclusivo del costruttore: elaborazione completa dei dati, i servizi di date entry; – la gestione e l’amministrazione su base continua di attrezzature informatiche altrui. ——————————————————————– 72.4 Attività della banche dati Questa classe comprende: – allestimento di banche di dati: raccolta di dati da una o piu` fonti; – memorizzazione di dati: realizzazione di una registrazione informatica di tali informazioni in un formato prefissato; – disponibilità della banca di dati: fornitura dei dati in un certo ordine o sequenza grazie al recupero o all’accesso ai dati on-line (gestione automatizzata). I dati possono essere accessibili a tutti oppure soltanto a determinati utenti, ed essere selezionati su richiesta. ——————————————————————– 72.5 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici. ——————————————————————– 72.6 Altre attività connesse all’informatica. ——————————————————————–
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ALLEGATO 16
ACCORDO QUADRO 11 DICEMBRE 2001 TRA UNIMATICA-CONFAPI E SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL PER L’APPLICAZIONE DEL CCNL 17 LUGLIO 2001 AI LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRI CCNL
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ALLEGATO 17
ESTRATTO ACCORDO ISTITUTIVO FONDAPI DEL 20 GENNAIO 1998
ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE – FONDAPI
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ALLEGATO 18
ACCORDO INTERCONFEDERALE CONFAPI E CGIL-CISL-UIL DEL 27 OTTOBRE 1995 SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RLS)
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ALLEGATO 19
ACCORDO INTERCONFEDERALE CONFAPI E CGIL-CISL-UIL DEL 20 DICEMBRE 2000 IN TEMA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
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ALLEGATO 20
ACCORDO INTERCONFEDERALE CONFAPI E CGIL-CISL-UIL DEL 17 OTTOBRE 2001 SUI CRITERI DI CONVERSIONE IN EURO
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ALLEGATO 21
LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 – STATUTO DEI LAVORATORI
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ALLEGATO 22
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO – DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO
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ALLEGATO 23
CCNL 17 LUGLIO 2001
ART. 29 – APPRENDISTATO
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ALL 24
Lavoratori Dipendenti Delle Piccole E Medie Aziende – Comunicazione – Informatica E Servizi Innovativi – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Riposo Settimanale E Giorni Festivi – Settore Cartario-cartotecnico
ALLEGATO 24
RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO – ART. 12, PARTE PRIMA, NORME GENERALI E ART. 10, PARTE SECONDA, NORME OPERAI, CCNL 1 LUGLIO 1997 – 30 GIUGNO 2001 CARTAI-CARTOTECNICI
NORME GENERALI
Art. 12.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
Per i lavoratori adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all’art. 7, Parte Seconda – Norme Operai, e art. 4, Parte Terza – Norme Impiegati per il lavoro eseguito di domenica.
Chiarimento a verbale
Si chiarisce che per normalmente si é voluto riferirsi ad una predisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se intervengono interazioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie prime, diminuzione del lavoro e cause di forza maggiore.
NORME OPERAI
Art. 10.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati festivi i seguenti giorni:
a) tutte le domeniche e il giorno di riposo compensativo per coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorano di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana;
b) le 2 festività nazionali (25 aprile, 1 maggio);
c) le seguenti festività:
– Capodanno;
– Epifania;
– Lunedì successivo alla Pasqua;
– 15 agosto (Assunzione della B.M. Vergine);
– 1 novembre (Ognissanti);
– 8 dicembre (Immacolata Concezione);
– 25 dicembre (S. Natale);
– 26 dicembre (S. Stefano);
– la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita (per le unità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno – SS. Pietro e Paolo). Localmente o aziendalmente potrà sostituirsi la giornata di S. Stefano con altra giornata.
Per le festività di cui al punto a) e c) il trattamento sarà il seguente:
A) nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni, sia per le festività goduta che per quella lavorata, l’operaio avrà diritto alla normale retribuzione corrispondente ad 1/6 dell’orario contrattuale settimanale;
B) in caso di diversa distribuzione dell’orario di lavoro sarà corrisposto il seguente trattamento:
1) nel caso di festività godute coincidenti con un giorno per il quale é prevista una prestazione lavorativa, il trattamento per la festività sarà ragguagliato a 7,73 ore di normale retribuzione;
2) nel caso che il lavoratore presti la sua opera durante le festività previste al precedente punto 1), oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettuate, maggiorate delle percentuali di cui al precedente art. 7, avrà diritto a 6,44 ore di normale retribuzione per ogni festività lavorata.
Identico trattamento sarà riconosciuto ai turnisti a ciclo continuo in caso di festività coincidente con i giorni di riposo, salvo quanto disposto al punto 3);
3) le festività cadenti nei giorni di sabato non daranno luogo comunque, sia per il personale a giornata sia per il personale turnista a ciclo continuo ad alcun trattamento relativo alle festività stesse, intendendosi con cio` recuperare il miglior trattamento corrisposto al punto 1).
Resta inteso che a fine anno verranno effettuati i relativi conguagli, nel caso in cui quanto erogato col criterio di cui sopra sia inferiore al trattamento corrispondente a 6,44 ore per ognuna delle 11 festività.
Nel caso in cui una delle festività di cui ai punti b) e c) cada di domenica é dovuta la normale retribuzione corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale.
Fermo restando quanto specificato ai precedenti punti A) e B) dovrà essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenza per giustificati motivi;
b) riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore.
Il trattamento economico del presente articolo non sarà peraltro corrisposto, per le festività di cui al punto c), nei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre 2 settimane.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.P.R. del 28 dicembre 1985, n. 792, vengono riconosciute le 4 giornate di permesso o riposo retribuito di cui ai punti 1), 2) e 3) dell’art. 10, Parte Prima, Norme Generali (orario di lavoro). Tali giornate sono retribuite nella misura atta a consentire nella settimana in cui sono fruite il raggiungimento della retribuzione settimanale ragguagliata a 38 ore e 40 minuti.
Per quanto riguarda le 2 festività nazionali la cui celebrazione é spostata alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
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