CCNL Dirigenti Agenzie marittime: accordo di rinnovo sottoscritto il 09 gennaio 2013
premessa
Costituzione Delle Parti
Il giorno 9 gennaio 2013, in Genova
tra
FEDERAGENTI – Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi Agenti Aerei e Mediatori Marittimi;
e
MANAGERITALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato;
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modifiche, per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.
art. 1
Retribuzione Minima Contrattuale Di Ingresso
La retribuzione mensile dei dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo non può essere in ogni caso inferiore a euro 3.200,00= (tremiladuecento) lordi.
art. 2
Aumento Retributivo
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2012, un aumento di euro 135,00 (centotrentacinque/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2013 ed un ulteriore aumento pari a euro 155,00 (centocinquantacinque/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2014.
2. Per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 9 gennaio 2013 e nel corso degli anni di vigenza del presente accordo, è previsto l’aumento retributivo con decorrenza nell’anno successivo a quello di nomina o assunzione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
4. Le competenze arretrate e gli eventuali conguagli spettanti ai dirigenti con riferimento all’anno 2012, dovranno essere erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio, entro il mese di aprile 2013.
art. 3
Assistenza Sanitaria Integrativa (fasdac)
L’art. 27 del CCNL del 15 ottobre 1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 27 – Assistenza sanitaria integrativa
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d’anno;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% – con gli opportuni arrotondamenti – di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.”
art. 4
Previdenza Complementare Fondo Mario Negri
In ottemperanza a quanto previsto dal Piano di riallineamento del Fondo per la sua trasformazione in regime a capitalizzazione, nonché in analogia con quanto già definito dal CCNL per i dirigenti del terziario, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la contribuzione dovuta al Fondo Mario Negri è modificata come segue:
a) Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo a carico del datore di lavoro, già pari per il 2008 all’11,15% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5 dell’art. 25 del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, è fissato all’11,35% a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed all’11,65% a decorrere dal 1° gennaio 2010.
b) Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, già pari per il 2008 all’1,76% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5 dell’art. 25 del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, è pari all’1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009, all’1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010, all’1,84% a decorrere dal 1° gennaio 2011, all’1,87% a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed all’1,91% a decorrere dal 1° gennaio 2013.
c) Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina, già pari per il 2008 al 3,30%, a decorrere dall’anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall’anno 2010 è pari al 3,90%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate alla lettera b).
art. 5
Fondi Integrativi Ed Enti Contrattuali
Ove si rendessero necessari interventi per l’anno 2014, dato l’assetto mutualistico dei Fondi Mario Negri e Mario Besusso, dell’Associazione Antonio Pastore e del CFMT, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente, al fine di estendere ai dirigenti ed alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto, le eventuali maggiori contribuzioni dovute ai suddetti Enti per effetto di accordi stipulati per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che la contribuzione agli Enti e Fondi contrattuali di cui agli artt. 26 e 27 del CCNL (Antonio Pastore e FASDAC), non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.
art. 6
Agevolazioni Contributive Per L’assunzione Di Dirigenti
1. Dopo l’articolo 27 del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti articoli 27bis e 27ter:
“Art. 27bis – Dirigenti di prima nomina (DPN)
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, possono essere considerati DPN i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40° anno di età e i quadri che, avendo maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a 3 anni anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti, entro il compimento del 48° anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.”
“Art. 27ter – Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all’interno di reti di imprese, possono essere instaurati anche tramite contratti di lavoro dipendente con qualifica di dirigente, a tempo determinato, nell’ambito delle previsioni di legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l’applicazione del trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui all’art. 27bis del CCNL, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno.”
3. I nuovi requisiti fissati con il presente articolo si applicheranno alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 in avanti. I Fondi potranno accettare le richieste di nomina/assunzione di DPN riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012, sulla base dei requisiti previsti dal precedente CCNL.
art. 7
Politiche Attive
1. Le Parti, al fine di favorire politiche attive per l’occupazione dei dirigenti, concordano di affidare a CFMT, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2014, la promozione di iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti.
2. Tali attività affidate a CFMT saranno finanziate con un contributo una tantum, a copertura dell’intera vigenza contrattuale, a carico delle aziende pari a euro 40,00 per ciascun dirigente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo e un equivalente contributo a carico del dirigente, da versarsi unitamente ai contributi relativi al primo trimestre 2013.
3. La gestione economico/finanziaria delle attività di cui al presente articolo sarà oggetto di rendicontazione separata.
art. 8
Interageing
1. Le parti, in considerazione del mutato ambito normativo previdenziale pubblico, convengono sulla necessità di favorire iniziative volte a garantire soluzioni funzionali alla maggiore permanenza in servizio dei lavoratori che hanno compiuto i 60 anni di età, favorendo il ricambio intergenerazionale in un clima di collaborazione reciproca e di disponibilità ad investire sulle nuove assunzioni di giovani lavoratori.
2. A tal fine, i dirigenti a cui mancano alcuni anni alla decorrenza del pensionamento pubblico potranno sottoscrivere accordi di trasformazione del rapporto di lavoro a fronte dell’impegno ad assumere la funzione di tutor nei confronti di giovani dirigenti, o anche di lavoratori con qualifica di quadro o livello equipollente, in modo da favorire l’occupazione e, al contempo, non disperdere la conoscenza, le competenze e la professionalità proprie dei dirigenti senior.
3. Gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere ratificati in sede di Commissione Paritetica di conciliazione delle controversie.
art. 9
Decorrenza e Durata
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2012, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2014.
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