CCNL Dirigenti catene alberghiere: Accordo per il rinnovo sottoscritto il 16 novembre 2011
ACCR 16-11-2011
premessa
Dirigenti (catene Alberghiere) – Personale Dipendente – Accr – Costituzione Delle Parti – Premessa
L’anno 2011, il giorno 16 del mese di novembre, in Roma
tra
la FEDERALBERGHI Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERITALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere del 30 novembre 2007.
art. 1
Minimo Contrattuale Mensile
Il comma 1 dell’articolo 6 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall’accordo di rinnovo del 30 novembre 2007, è sostituito dal seguente:
“1. Il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 2.800,00 lordi a decorrere dal 1° dicembre 2011, 2.935,00 lordi a decorrere dal 1° aprile 2012 e in euro 3.090,00 lordi, a decorrere dal 1° luglio 2013.”
art. 2
Aumento Retributivo
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 mensili lordi dal 1° dicembre 2011, un aumento pari a euro 135,00 mensili lordi dal 1° aprile 2012, un aumento pari a euro 155,00 mensili lordi dal 1° luglio 2013.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto sono dovuti gli aumenti retributivi che decorrono dall’anno successivo a quello della nomina o assunzione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2010 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
art. 3
Una Tantum
1. In relazione al periodo 1° gennaio 2011 – 30 novembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di gennaio 2012, un importo “una tantum” di euro 800,00 lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell’anno 2011.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L’importo “una tantum” previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
4. L’importo “una tantum” di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.
art. 4
Vitto E Alloggio
1. La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici mensilità è determinata dal 1° aprile 2012 in euro 300,00 lordi mensili (120,00 euro vitto e 180,00 euro alloggio) e dal 1° luglio 2013 in euro 330,00 lordi mensili (130,00 euro vitto e 200,00 euro alloggio).
2. Il servizio di vitto potrà essere fornito anche mediante buoni pasto, previe intese tra l’azienda e il dirigente.
art. 5
Aspettativa
L’articolo 15 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Al dirigente che ne faccia richiesta, per giustificati motivi, deve essere concesso un periodo di aspettativa fino a sei mesi, con facoltà, da parte dell’azienda, di non corrispondere – in tutto o in parte – la retribuzione.
2. Il periodo di aspettativa sarà considerato come trascorso in servizio agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
3. Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a qualsiasi livello, o funzioni sindacali nazionali, regionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di legge vigenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la contribuzione agli enti e fondi di cui agli articoli 21 e 28 del CCNL 24 giugno 2004, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo 15 non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi”.
art. 6
Trasferimento
L’articolo 16 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive dell’azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all’interessato con un preavviso di almeno tre mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta, salvo che usufruisca di vitto e alloggio in albergo, sino alla scadenza dei suddetti termini.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, all’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 34, comma 1.
6. In caso di licenziamento non determinato da giusta causa, intervenuto entro tre anni dal trasferimento, competerà al dirigente e/o alla sua famiglia il rimborso delle spese effettive per il rientro nel luogo di prima assunzione o in altro luogo che non comporti oneri superiori.
7. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche: membro del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali, provinciali o comunali, per tutta la durata della carica.
8. Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese preventivamente concordate cui va incontro per effetto del trasferimento per sé e per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del mobilio.
9. Il datore di lavoro corrisponderà inoltre per una durata da convenirsi tra le Parti l’eventuale differenza di canone, esistente all’atto dell’insediamento in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenendo conto delle condizioni medie di mercato.
10. Nel caso di trasferimento all’estero, il dirigente che non sia accompagnato dalla famiglia avrà diritto ad un minimo di due rientri all’anno, con spese a carico dell’azienda.
11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, all’atto del trasloco, una indennità “una tantum” non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con familiari a carico.
12. Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dall’azienda.
Dichiarazione a verbale
La Parti chiariscono che le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del presente articolo si applicano solo nel caso in cui l’evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confronti di quest’ultimo una effettiva situazione di detrimento, ravvisabile qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 km”.
art. 7
Malattia Ed Infortunio
L’articolo 18 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall’accordo di rinnovo del 30 novembre 2007, è sostituito dal seguente:
“1. In caso di malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio, l’azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l’intera retribuzione.
2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 15 del presente contratto.
3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui al successivo articolo 34, comma 1, senza pregiudizio per quanto altro spettante per forme di assistenza e di previdenza in atto.
3 bis. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.
4. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio o da malattia professionale prevista dalla legge, l’azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi dal giorno in cui si è verificato l’infortunio o ha avuto inizio la malattia.
5. L’azienda deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro i rischi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente causata da infortunio o malattia professionale che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale, una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio o malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione globale di fatto”.
Nota a verbale
Ove per effetto della nuova formulazione del comma 5 del presente articolo si renda necessario adeguare la copertura assicurativa in atto, l’azienda provvedere con decorrenza dal 1° marzo 2012.
art. 8
Trasferimento Di Proprieta’ Dell’azienda
L’articolo 20 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2112 del codice civile, in caso di trasferimento di proprietà dell’azienda, ivi compresi i casi di concentrazione, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti a qualsiasi titolo acquisiti dal dirigente.
2. Nel caso in cui l’evento di cui al comma 1 risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei suoi confronti una effettiva situazione di detrimento professionale, quest’ultimo può, entro 180 giorni dall’avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 34, comma 1″.
art. 9
Aggiornamento E Formazione Professionale Per I Dirigenti
L’articolo 21 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Le Parti – allo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore ed alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell’Unione europea – concordano di aderire alle attività espletate a favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto dal CFMT – Centro di Formazione per il Management del Terziario.
2. Tali attività saranno realizzate attraverso:
a) corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti;
b) corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della formazione manageriale indifferenziata.
3. I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
4. Le giornate di formazione scelte dall’Azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno – per quanto riguarda le eventuali spese di viaggio e di permanenza – a carico dell’azienda e le giornate stesse saranno considerate lavorative.
5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno – per quanto riguarda le eventuali spese di viaggio e di permanenza – a carico del dirigente e le giornate stesse saranno detraibili dal monte ferie individuale.
5-bis. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti ad un minimo di sei giorni nell’arco di un triennio) per l’attuazione di specifici programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell’attività professionale.
6. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante un contributo pari a euro 129,11 annui a carico dell’azienda e a euro 129,11 annui a carico del dirigente trattenuti dall’azienda sulla retribuzione.
7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al fondo di previdenza “Mario Negri” con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del fondo stesso.
8. A titolo sperimentale, le Parti concordano di affidare al CFMT, per il periodo 1° dicembre 2011-31 dicembre 2013, la promozione di azioni di politica attiva del lavoro volte alla ricollocazione dei dirigenti, secondo le modalità previste in apposito accordo allegato”.
Dichiarazione delle parti
Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in particolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR.
art. 10
Mutamento Di Posizione
L’articolo 25 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. Il dirigente che a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 34, comma 1.
Dichiarazione a verbale
Le Parti chiariscono che le disposizioni contenute dell’articolo 25 si applicano solo nel caso in cui l’evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confronti di quest’ultimo una effettiva situazione di detrimento”.
art. 11
Dirigenti Di Prima Nomina (dpn)
L’articolo 29 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall’accordo di rinnovo del 30 novembre 2007, è sostituito dal seguente:
“1. A titolo sperimentale e con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente contratto, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina come di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, sono considerati dirigenti di prima nomina i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del quarantesimo anno d’età e i quadri che, avendo maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a tre anni anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti entro il compimento del quarantottesimo anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di età non inferiore a cinquanta anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale”.
art. 12
Dirigente Temporaneo
Dopo l’articolo 29 del CCNL 24 giugno 2004 è inserito il seguente:
“Articolo … – Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all’interno di reti di imprese, possono essere instaurati anche nell’ambito delle previsioni di legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni del presente CCNL.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l’applicazione del trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui all’articolo 29 del CCNL, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno”.
art. 13
Dimissioni
L’articolo 36 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
“1. In caso di dimissioni sarà corrisposto al dirigente dimissionario il trattamento di fine rapporto nella stessa misura prevista per il caso di licenziamento dall’articolo 38.
2. Il dirigente che rassegni le dimissioni è tenuto a darne comunicazione all’azienda con il seguente preavviso:
– 2 mesi, fino a due anni di anzianità;
– 3 mesi, da due a cinque anni di anzianità;
– 4 mesi, oltre i cinque anni di anzianità.
3. Il mancato rispetto di tale preavviso implica la trattenuta, da parte dell’azienda, di uguale numero di mensilità dalle di lui spettanze.
4. L’azienda che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione in servizio, sia all’inizio, sia durante il preavviso, può troncare il rapporto senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. In tal caso, il dirigente dimissionario che usufruisca dell’alloggio di servizio potrà continuare ad usufruirne per un periodo di durata non superiore alla metà del periodo di preavviso residuo.
5. Per i casi di maternità ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro i sei mesi dal termine del periodo di assenza prevista dall’articolo 19 o alla conclusione dell’eventuale periodo di aspettativa, di cui all’articolo 15, e comunque entro il periodo temporale di cui all’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, le spetterà, oltre l’indennità di anzianità, quella sostitutiva del preavviso nei termini previsti dall’articolo 34, comma 1″.
art. 14
Preavviso O Indennita’ Sostitutiva
All’articolo 34 del CCNL 24 giugno 2004, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“4. Per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° dicembre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 1 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l’effettivo accesso al trattamento pensionistico”.
art. 15
Assistenza Sanitaria Integrativa (fasdac)
L’articolo 28 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall’accordo di rinnovo del 30 novembre 2007, è sostituito dal seguente:
“1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria {Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d’anno;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.
4. Sono iscritti al fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative) nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del fondo, pari al 60% – con gli opportuni arrotondamenti – di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati”.
art. 16
Previdenza Complementare (fondo Negri)
A decorrere dal 1° gennaio 2009, i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 26 del CCNL 24 giugno 2004 e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:
“3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all’11,35% a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed all’11,65% decorrere dal 1° gennaio 2010.
4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all’1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all’1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, all’1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all’1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, all’1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all’1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009, all’1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010, all’1,84% a decorrere dal 1° gennaio 2011, all’1,87% a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed all’1,91% a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo articolo 28, a decorrere dall’anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6.
Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall’anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall’anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere dall’anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall’anno 2010 è pari al 3,90%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4″.
In calce all’articolo 26 è aggiunto il seguente:
Chiarimento a verbale
L’adeguamento della contribuzione di cui ai commi 3, 4 e 5 avverrà entro il 10 aprile 2012 e senza interessi né ulteriori oneri per le imprese, se non quelli derivanti dalla contribuzione stessa.
art. 17
Dichiarazione Congiunta
Dopo l’articolo … del CCNL 24 giugno 2004 è inserita la seguente
Dichiarazione congiunta
Le parti attiveranno entro il mese di dicembre 2011 una Commissione paritetica, avente lo scopo, anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance dei Fondi bilaterali.
art. 18
Decorrenza E Durata
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2011, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2013.
ALLEGATO 1
Accordo Politiche Attive
Le parti, al fine di favorire politiche attive per l’occupazione dei dirigenti, concordano di affidare a CFMT, a titolo sperimentale, per il periodo 1° dicembre 2011-31 dicembre 2013, la promozione di iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti;
le iniziative potranno comprendere, a titolo esemplificativo, la certificazione delle competenze, azioni finalizzate alla ricollocazione anche tramite la stipulazione di convenzioni con società di outplacement e attività di supporto per il reinserimento professionale;
tali attività affidate a CFMT saranno finanziate per il periodo 2011-2013 sopra specificato utilizzando un contributo una tantum a carico delle azienda pari a euro 40,00 per ciascun dirigente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo e un equivalente contributo a carico del dirigente, da versarsi entro il 31 dicembre con apposito bollettino straordinario, oltre all’utilizzo della quota residua di risorse stanziata attraverso l’accordo quadro per il sostegno e lo sviluppo professionale dei manager del 7 gennaio 2010;
la gestione economico/finanziaria delle attività di cui al presente accordo sarà oggetto di rendicontazione separata.
ALLEGATO 2
Accordo Per La Partecipazione Al Piano Di Riordino Fasdac
Le parti, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo FASDAC, in base alle risultanze degli specifici approfondimenti affidati agli esperti attuari, convengono sull’esigenza di approvare il presente piano di riordino anche mediante modifiche al regolamento e/o allo statuto, ed i conseguenti interventi correttivi, di seguito descritti, che dovranno essere deliberati dagli organi di gestione del Fondo medesimo entro il 30 novembre 2011:
– a partire dal 1° gennaio 2013, adeguamento pari al 2% annuo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere 24 giugno 2004, come modificato dall’accordo di rinnovo del 30 novembre 2007 e analogo adeguamento di una quota pari a euro 1.107,15 a carico dei pensionati diretti, da verificare dalle parti stipulanti in occasione di ogni rinnovo del presente CCNL;
– introduzione della quota 85 secondo le modalità definite nella allegata tabella A;
– efficientamento e razionalizzazione della spesa sanitaria per 6 milioni di euro;
– introduzione del controllo su gestioni separate;
– individuazione di un indicatore di garanzia per il presidio del rapporto tra patrimonio del Fondo e gestione corrente;
– rafforzamento del controllo dei rischi operativi attraverso la individuazione di nuovi benchmark;
– sistematica attività di controllo e governo della spesa sanitaria e di gestione.
Il presente piano sarà oggetto di verifica attuariale annuale.
Tabella A | |
Anno | Raggiungimento |
2012 | 78 |
2013 | 79 |
2014 | 80 |
2015 | 81 |
2016 | 82 |
2017 | 83 |
2018 | 84 |
2019 | 85 |
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