CCNL Dirigenti (catene alberghiere): Accordo di rinnovo sottoscritto il 17 aprile 2012
premessa
Costituzione Delle Parti
L’anno 2012, il giorno 17 del mese di aprile, in Roma
tra
Confindustria AICA – Associazione Italiana Compagnie Alberghiere
e
MANAGERITALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 18 ottobre 1995 e successive modifiche per i dirigenti di aziende dell’industria alberghiera aderenti ad AICA.
art. 1
Minimo Contrattuale Mensile
1. Il minimo contrattuale mensile, stabilito dall’art. 1 dell’accordo 16 giugno 2004, rimane fissato in Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi.
art. 2
Aumento Retributivo
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 200,00 mensili lordi dal 1° aprile 2012 e un aumento pari a euro 190,00 mensili lordi dal 1° luglio 2013 .
2. Ai dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo sono dovuti gli aumenti retributivi che decorrono dall’anno successivo a quello della nomina o assunzione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2008 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
art. 3
Una Tantum
1. In relazione al periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di maggio 2012, un importo “una tantum” di euro 1.000,00 (mille/00) lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell’anno 2011.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L’importo “una tantum” previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
4. L’importo “una tantum” di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.
art. 4
Aspettativa
1. In calce all’art. 16 del CCNL Dirigenti AICA del 18 ottobre 1995, e successive modifiche ed integrazioni, vengono inserite le seguenti
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano che il periodo di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesto dal dirigente in servizio una sola volta nell’arco del rapporto di lavoro, fatti salvi i casi di aspettativa richiesta per malattia o per i casi previsti dalla legge.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la contribuzione agli enti e fondi di cui agli artt. 25 bis e 26 del CCNL 18 ottobre 1995 e successive modifiche, non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.
art. 5
Trasferimento
1. Il comma 2 dell’art. 17 del CCNL Dirigenti AICA del 18 ottobre 1995, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all’interessato, con un preavviso di almeno tre mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico».
2. Il comma 5 dell’art. 17 del CCNL Dirigenti AICA del 18 ottobre 1995, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«5. Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto al trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e al trattamento di fine rapporto».
art. 6
Malattia Ed Infortunio
1. Il comma 2 dell’art. 19 del CCNL Dirigenti AICA del 18 ottobre 1995, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è facoltà del dirigente non in prova di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 16 del presente contratto».
2. Il comma 5 dell’art. 19 del CCNL 18 ottobre 1995 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. L’azienda deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extraprofessionali, che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione globale di fatto.»
Nota a verbale
Ove per effetto della nuova formulazione del comma 5 del presente articolo si renda necessario adeguare la copertura assicurativa in atto, l’azienda provvederà con decorrenza dal 1° ottobre 2012.
art. 7
Mutamento Di Posizione
1. Alla Dichiarazione a verbale presente in calce all’art. 24 del CCNL Dirigenti AICA del 18 ottobre 1995, e successive modifiche ed integrazioni, è inserita, alla fine, la seguente precisazione «Nel caso di trasferimento disposto dall’azienda, il detrimento si considera ravvisabile qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 km.».
art. 8
Dirigenti Di Prima Nomina (dpn)
Le parti concordano di confermare, le agevolazioni contributive introdotte dall’art. 7 dell’accordo 16 giugno 2004 che, con riferimento alle nomine/assunzioni intervenute a decorrere dal 1° maggio 2012 è sostituito dal presente:
“1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli artt. 25 e 25 bis del presente contratto, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina come di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, sono considerati dirigenti di prima nomina i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del quarantesimo anno d’età e i quadri che, avendo maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a tre anni anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti entro il compimento del quarantottesimo anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di età non inferiore a cinquanta anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale . In caso di nomina di DPN residenti o domiciliati al sud (1) e con sede di lavoro nel sud Italia, la permanenza nella suddetta area potrà essere prolungata di un ulteriore triennio, per i primi due casi, e per un ulteriore anno nel caso di dirigenti disoccupati ultracinquantenni, sempre che continuino a sussistere entrambi i requisiti (residenza/domicilio e sede di lavoro) sopra indicati.»
art. 9
Dirigente Temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all’interno di reti di imprese, possono essere instaurati anche nell’ambito delle previsioni di legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni del presente CCNL.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l’applicazione del trattamento agevolativo previsto per il DPN, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno.
(1) Le parti convengono che per “sud Italia” debbano intendersi le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
art. 10
Assistenza Sanitaria Integrativa (fasdac)
L’art. 26 del CCNL 18 ottobre 1995 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d’anno;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.
4. Sono iscritti al fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative) nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al fondo dal dirigente in attività e dall’azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del fondo.
7. Il contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del fondo, è pari al 60% – con gli opportuni arrotondamenti – di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati”.
Chiarimento a verbale
L’adeguamento della contribuzione di cui al comma 1 lettera b) avverrà, per i dirigenti in forza alla data di stipula del presente Accordo, senza interessi né ulteriori oneri per le imprese, se non quelli derivanti dalla contribuzione stessa.
art. 11
Previdenza Complementare (fondo Negri)
A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’art. 25 del CCNL 18 ottobre 1995 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
“1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell’INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo Mario Negri.
2. Il Fondo “Mario Negri” rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti delle aziende dell’industria alberghiera o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L’iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo do vuto per ogni dirigente iscritto a tale Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al successivo comma 8. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all’11,35% a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed all’1 1,65% a decorrere dal 1° gennaio 2010.
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all’1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all’1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, all’1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all’1,54% a decorrere dal 1° genna io 2006, all’1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008, al l’1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009, all’1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010, all’1,84% a decorrere dal 1° gennaio 2011, all’1,87% a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed all’1,91% a decorr ere dal 1° gennaio 2013.
7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina, a decorrere dall’anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall’anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall’anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere dall’anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall’anno 2010 è pari al 3,90%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.
9. Il Fondo Mario negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Trattamento di Fine Rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo la data di stipula del presente accordo, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno statuire di destinare alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Mario Negri.
11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
12 Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto “Mario Negri” è disciplinato da un apposito Regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo”.
Chiarimento a verbale
L’adeguamento della contribuzione di cui al comma 6 avverrà, per i dirigenti in forza alla data di stipula del presente Accordo, senza interessi né ulteriori oneri per le imprese, se non quelli derivanti dalla contribuzione stessa.
art. 12
Dichiarazione Congiunta
Le Parti attiveranno entro il mese di dicembre 2012 una Commissione paritetica, avente lo scopo, anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance dei Fondi bilaterali.
art. 13
Decorrenza E Durata
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2011, fatte salve le diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2013.
ALL 1
Accordo Politiche Attive
Le parti, al fine di favorire politiche attive per l’occupazione dei dirigenti, concordano di affidare a CFMT, a titolo sperimentale, per il periodo 1° maggio 2012-31 dicembre 2013, la promozione di iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti; le iniziative potranno comprendere, a titolo esemplificativo, la certificazione delle competenze, azioni finalizzate alla ricollocazione anche tramite la stipulazione di convenzioni con società di outplacement e attività di supporto per il reinserimento professionale; tali attività affidate a CFMT saranno finanziate per il periodo 2011-2013 sopra specificato utilizzando un contributo una tantum a carico delle azienda pari a euro 40,00 per ciascun dirigente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo e un equivalente contributo a carico del dirigente, da versarsi entro il 30 settembre 2012 con apposito bollettino straordinario; la gestione economico/finanziaria delle attività di cui al presente accordo sarà oggetto di rendicontazione separata.
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