CCNL Edili (artigianato): contratto collettivo di lavoro della regione Sargegna ITSEA – INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE DELL’EDILIZIA ARTIGIANA
Costituzione Delle Parti
Il giorno 16 febbraio 2017, presso gli uffici della Cassa Artigiana dell’Edilizia della Sardegna (CAES) a Cagliari
tra
ANAEPA CONFARTIGIANATO SARDEGNA;
CASARTIGIANI SARDEGNA; e
FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL
(in seguito denominati congiuntamente “Parti”)
considerato
che le Parti sottoscrittrici il presente contratto aderiscono alle Organizzazioni nazionali firmatarie del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL’EDILIZIA E AFFINI del 23 luglio 2008 e successivo accordo di rinnovo del 24 gennaio 2014 (in seguito “CCNL”), attualmente vigente;
che l’art. 42 del succitato CCNL demanda alle Organizzazioni regionali dell’artigianato e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di provvedere alla stipula dei contratti collettivi regionali secondo gli assetti contrattuali convenuti dai livelli nazionali, nel rispetto dei principi di inscindibilità e di pari cogenza tra i livelli contrattuali nazionale e Z regionale, e nel farlo individua gli istituti e le materie sulle quali il CCRL può intervenire;
in data 23 novembre 2016 è stato sottoscritto dai livelli confederali delle Parti in epigrafe interconfederale z guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle Relazioni Sindacali” che stabilisce le competenze e le prerogative della contrattazione collettiva regionale di categoria successiva a tale data;
che le Parti intendono dotare le imprese artigiane e le piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini della Sardegna di un contratto collettivo regionale di lavoro di 2° livello, definito in osservanza dell’accordo succitato;
l’Accordo Interconfederale suddetto attribuisce alle Parti la competenza in ordine alla definizione degli elementi contrattuali regionali, ribadendo che gli stessi sono integrativi ed inscindibili rispetto alle disposizioni del CCNL da cui il CCRL promana;
nel corso del 2016 le Parti stipulanti sono state impegnate in un comune percorso di trattativa volto alla definizione, per la prima volta in Sardegna, di un contratto collettivo regionale di lavoro dell’edilizia artigiana e delle PMI industriali dell’edilizia e affini;
l’ “Accordo politico di definizione del Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini della Sardegna” sottoscritto dalle Parti il 18 gennaio 2017 allo scopo di definire i contenuti contrattuali e i valori degli istituti economici del presente CCRL;
le suindicate Parti, in ottemperanza all’accordo di rinnovo del CCNL del 24 gennaio 2014 ed agli Accordi Interconfederali nazionali sottoscritti, con la firma del presente CCRL intendono avviare una nuova stagione di contrattazione di settore, allo scopo di:
– sviluppare la contrattazione collettiva di lavoro regionale;
– consolidare il sistema bilaterale funzionale allo sviluppo del settore;
– realizzare più avanzate Relazioni Sindacali dell’edilizia artigiana in Sardegna
tutto ciò premesso e considerato
viene stipulato il presente Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini della Sardegna.
PREMESSA
La prolungata fase di crisi che affligge il settore produttivo nazionale, e quello della Sardegna in particolare, ha comportato una notevole riduzione dei volumi economici in campo. Ciò ha interessato, con impatti differenti, tutte le categorie produttive afferenti al macrosettore artigiano, colpendo con particolare violenza il settore edile, e in particolare quello artigiano, rappresentato da migliaia di micro e piccole imprese meno attrezzate a fronteggiare una crisi economica di tale entità.
L’edilizia, fortemente rappresentata nell’Isola, è il settore che in Sardegna più ha subito e tuttora Subisce gli effetti della crisi economica, in termini occupazionali, sociali ed economici. || risultato a cui si assiste è una forte emorragia di imprese artigiane dell’edilizia con la conseguente cancellazione di numerosi posti di lavoro, una perdita secca per il sistema economico regionale che quotidianamente registra la diminuzione di professionalità qualificate: imprenditoriali, operaie ed impiegatizie.
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali regionali dell’edilizia artigiana, consapevoli che le micro e piccole imprese sarde, artigiane per forma giuridica o per modalità organizzative del lavoro, rappresentano la componente prevalente nell’aggregato delle imprese dell’edilizia sarda, vogliono dare un segnale di rinnovato governo sindacale del comparto edile artigiano in Sardegna.
Con la sottoscrizione del presente CCRL, per la prima volta in Sardegna, le Parti danno vita ad una contrattazione regionale che, su delega del livello nazionale, dota il settore edile artigiano e delle PMI industriali di una propria regolamentazione che tiene conto delle specificità del lavoro edile in Sardegna.
Le Parti sottoscrittrici concordano sulla centralità della contrattazione regionale, quale momento di elaborazione di strumenti e azioni rispondenti alle peculiari esigenze del territorio, il cui valore è riconosciuto anche dalla normativa lavoristica e fiscale più recente, che attribuisce alla contrattazione decentrata importanti competenze in ordine alla regolazione del rapporto di lavoro e in materia di dinamiche salariali.
Lo sviluppo della bilateralità regionale, inoltre, appare centrale a fronte di un progressivo disimpegno statale nei confronti delle politiche assistenziali e ad una conseguente contrazione delle prestazioni di natura pubblica, a favore di un sistema di welfare di matrice contrattuale.
Ciò sollecita l’intervento della contrattazione collettiva che individui strumenti nuovi, alternativi e condivisi per salvaguardare il livello di welfare erogato ad imprenditori e lavoratori appartenenti alle micro, piccole e medie imprese edili della Sardegna.
Articolo 1
Sfera Di Applicazione
Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro trova applicazione in tutto il territorio della Regione Sardegna per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali applicanti e rientranti nella sfera di applicazione del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL’EDILIZIA E AFFINI Sottoscritto in data 23 luglio 2008 e successivi accordi di rinnovo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del presente CCRL, in virtù del principio di inscindibilità che caratterizza i vigenti assetti contrattuali del settore, si applicano nei confronti dei prestatori il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL suddetto e successivi accordi di rinnovo.
Articolo 2
Decorrenza E Durata
Salvo diverse decorrenze e vigenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° febbraio 2017 e avrà validità sino al 31 dicembre 2019.
Articolo 3
Relazioni Sindacali
Ferma restando l’autonomia delle Parti, nonché le rispettive e distinte responsabilità, le Parti convengono sull’istituzione di un sistema di informazioni reciproche che consenta l’esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva del settore edile, nonché l’articolazione di interventi di supporto che possano incidere sullo sviluppo produttivo ed occupazionale, da realizzarsi anche attraverso un confronto con le Istituzioni politiche regionali.
Le Parti, pertanto, confermano la validità dell’attuale sistema di Relazioni Sindacali improntato al confronto ed al dialogo e ribadiscono la volontà di sviluppare modalità relazionali tese a risolvere in maniera efficace le problematiche derivanti dalla evoluzione dei mercati e dalle conseguenti modifiche del lavoro nel suo complesso.
Si richiamano le disposizioni di cui alla contrattazione nazionale in materia di diritti sindacali.
Bilateralità edile artigiana
Le Parti costituiranno una commissione tecnica e politica che avrà il compito di elaborare una o più soluzioni volte a efficientare la bilateralità edile in Sardegna. Le soluzioni proposte avranno l’obiettivo di addivenire ad un soggetto unico per il settore edile artigiano.
Tali soluzioni saranno sottoposte all’attenzione delle Parti stesse, anche nell’ambito Se dell’Osservatorio di settore di cui al successivo articolo. La conclusione dei lavori della commissione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2017.
Articolo 4
Osservatorio Di Settore
Le Parti ritengono le Relazioni Sindacali l’elemento essenziale per la gestione del settore dell’edilizia artigiana in Sardegna.
Il sistema regionale delle Relazioni Sindacali dell’Edilizia artigiana deve tendere verso la vera unità di tutte le rappresentanze del mondo dell’edilizia artigiana regionale.
Pertanto, si considera parte integrante della sottoscrizione del presente CCRL, l’istituzione di un tavolo regionale permanente di confronto composto dalle Organizzazioni regionali dell’edilizia artigiana che si ponga degli obiettivi intermedi per raggiungere un significativo miglioramento delle condizioni del settore nell’Isola.
Attraverso tale tavolo le Organizzazioni del settore si faranno parte attiva nella trasmissione verso i propri livelli nazionali delle istanze regionali del settore, nonché delle problematiche derivanti dall’applicazione in sede regionale della contrattazione nazionale di categoria.
Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso l’istituzione di un Osservatorio di settore regionale composto dalle Organizzazioni sottoscrittrici.
L’Osservatorio di settore sarà idoneo a individuare nuovi strumenti di welfare a favore di imprenditori e lavoratori appartenenti alle micro, piccole e medie imprese edili della Sardegna.
Le Parti, pertanto, consapevoli del ruolo di governo del settore loro delegato dalla contrattazione nazionale, convengono di istituire un Osservatorio di settore avente ambito d’azione regionale e che si riunirà con cadenza almeno annuale.
A titolo non esaustivo, compiti dell’Osservatorio di settore sono l’acquisizione di informazioni e l’esame dei seguenti indici con riferimento alle imprese rientranti nel campo di applicazione del presente CCRL:
a) struttura delle imprese dell’edilizia artigiana sarda;
b) l’andamento ciclico del settore sul territorio regionale;
c) lo stato della formazione nell’edilizia artigiana regionale;
d) lo stato occupazionale dell’edilizia artigiana regionale;
e) contrasto all’illegalità ed alla sleale concorrenza;
f) monitoraggio e contrasto ai fenomeni di infortunio, prevenzione degli stessi.
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si incontreranno per definire tutti gli aspetti necessari a garantire in tempi certi la piena operatività di tale Osservatorio.
Articolo 5
Indennita’ Di Trasporto
Con decorrenza dal 1° febbraio 2017 ai lavoratori che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta fissato dal datore di lavoro è corrisposta un’indennità di trasporto (relativa al tragitto casa-cantiere-casa o casa-punto di raccolta-casa) per il rimborso delle spese di trasporto sostenute.
Tali indennità saranno pari a:
– € 0,70 giornalieri entro i 20 chilometri complessivi percorsi;
– € 0,04 per ciascun chilometro eccedente i 20 chilometri complessivi percorsi.
Tali indennità saranno computate per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e qualora l’impresa non provveda al servizio di trasporto del personale al cantiere.
Articolo 6
Indennita’ Sostitutiva Di Mensa
Con decorrenza dal 1° febbraio 2017 è istituita un’indennità sostitutiva di mensa stabilita in € 3,00 per ogni giornata di effettiva presenza. L’indennità è dovuta qualora l’orario di lavoro si prolunghi oltre la pausa adibita al pranzo.
Tale indennità non è dovuta nei casi di erogazione del servizio mensa da parte dell’impresa, o se tale indennità venga corrisposta mediante rimborso del pasto presso altri servizi di ristorazione o tramite la corresponsione di buoni pasto.
Articolo 7
Elemento Variabile Della Retribuzione (e.v.r.)
In conformità a quanto stabilito all’art. 15 dell’accordo per il rinnovo del CCNL del 24 gennaio 2014, si istituisce in Sardegna l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).
L’Elemento Variabile della Retribuzione, erogabile nel periodo di vigenza del presente CCRL, sarà verificato annualmente in sede regionale e la sua corresponsione sarà correlata ai risultati conseguiti dal settore edile artigiano in termini di produttività, qualità e competitività nell’intero territorio regionale.
L’andamento del settore sarà valutato tenuto conto dei criteri e delle modalità di cui all’art. 42 del vigente CCNL, secondo i parametri di seguito indicati:
– Numero lavoratori iscritti alla Cassa Artigiana dell’Edilizia della Sardegna (CAES) ed Edilcassa Sardegna;
– Monte salari denunciato alla Cassa Artigiana dell’Edilizia della Sardegna (CAES) ed Edilcassa Sardegna;
– Ore lavorate complessive dichiarate alla Cassa Artigiana dell’Edilizia della Sardegna (CAES) ed Edilcassa Sardegna;
– Somma dei DURC rilasciati da Cassa Artigiana dell’Edilizia della Sardegna (CAES) ed Edilcassa Sardegna;
– Prodotto interno lordo del settore delle costruzioni nella regione Sardegna (fonte ISTAT).
Nel rispetto della misura massima determinata dall’art.15 del suddetto CCNL, l’E.V.R. viene stabilito in Sardegna nella misura massima del 6% dei minimi retributivi in vigore alla data del 1° luglio 2014.
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 42 del CCNL, per il periodo di vigenza del presente CCRL, la determinazione annuale del valore dell’elemento variabile E.V.R. a livello regionale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le Parti entro il mese di giugno di ogni anno.
Tale incontro sarà finalizzato a verificare l’andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti cinque indicatori, mediante il raffronto dei parametri regionali individuati su base triennale, come di seguito specificato:
– Anno 2017: trienni di riferimento 2016-2015-2014 su 2015-2014-2013;
– Anno 2018: trienni di riferimento 2017-2016-2015 su 2016-2015-2014;
– Anno 2019: trienni di riferimento 2018-2017-2016 su 2017-2016-2015.
Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, come previsto all’art. 42 del CCNL, ai fini della determinazione dell’E.V.R., qualora:
– uno dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l’E.V.R. sarà riconosciuto entro il 20% della misura massima regionale come sopra individuata;
– due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% della misura massima regionale come sopra individuata;
– tre dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% della misura massima regionale come sopra individuata;
– quattro dei suddetti parametri dovessero risultare positivi l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e 100% della misura massima regionale come sopra individuata;
– la totalità dei parametri dovessero risultare positivi, l’E.V.R. sarà riconosciuto nell’interezza della misura massima regionale come sopra individuata.
L’incidenza ponderale attribuita a ciascuno dei suddetti parametri, compresa entro i valori di cui sopra, sarà stabilita nel corso dello stesso incontro.
Sulla base della verifica annuale sui dati relativi a ciascun periodo di riferimento, l’E.V.R. verrà erogato in quote mensili al personale in forza nel periodo a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione del relativo accordo.
In sede di prima applicazione, si prevede che la corresponsione dell’E.V.R. debba decorrere dalla busta paga relativa al mese di ottobre 2017.
La presente regolamentazione dell’istituto dell’E.V.R. cesserà entro la data di scadenza del presente CCRL.
L’E.V.R. non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto all’uopo disciplinato all’art. 42 del vigente CCNL. /% Clausola di salvaguardia aziendale Le imprese che registrino un andamento economico negativo rispetto ai parametri che saranno definiti a livello regionale, potranno ridurre gli importi erogati a titolo di E.V.R., secondo le modalità che saranno stabilite dalle Parti a livello regionale, tenuto conto delle linee guida individuate dal livello nazionale ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del CCNL.
Articolo 8
Itsea . Indennita’ Territoriale Di Settore Dell’edilizia Artigiana
Tenuto conto che:
– l’art. 42 del CCNL alla lett. r) demanda alle Organizzazioni regionali dell’artigianato e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti “la definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale”;
– l’ “Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle Relazioni Sindacali” stabilisce che “il livello regionale di categoria può regolare modificando, in tutto o in parte, anche in via Sperimentale e temporanea, Singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria”;
– la vigente contrattazione nazionale sottrae all’autonomia negoziale delle Parti l’istituto contrattuale I.T.S. (Indennità territoriale di settore) di cui all’art. 15 del CCNL del 15/11/91 dell’edilizia artigiana, che pertanto attualmente non risulta negoziabile tra le Parti;
– con il presente CCRL si stabilisce un istituto contrattuale analogo nelle finalità e nell’ambito applicativo alla succitata Indennità territoriale di settore (I.T.S.)
le Parti sottoscrittrici istituiscono in ambito regionale l’Indennità Territoriale di Settore dell’Edilizia Artigiana (ITSEA).
L’ITSEA è erogata a favore degli operai in forza presso l’impresa secondo i valori e le decorrenze di seguito stabilite:
– € 50,00 parametrate al 2° livello del CCNL, con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2017;
– € 20,00 parametrate al 2° livello del CCNL, con la retribuzione relativa al mese di maggio 2018;
– € 20,00 parametrate al 2° livello del CCNL, con la retribuzione relativa al mese di novembre 2018.
Gli importi dell’ITSEA sono definiti, su base mensile ed oraria, nella seguente tabella:
Parametri | Livelli | IMPORTI ITSEA | |||||
01/05/2018 | 01/11/2018 | ||||||
mensile | orario | mensile | orario | mensile | orario | ||
150 | 5 | € 65,22 | € 0,377 | € 26,09 | € 0,151 | € 26,09 | € 0,151 |
139 | 4 | € 60,43 | € 0,349 | € 24,17 | € 0,140 | € 24,17 | € 0,140 |
130 | 3 | € 56,52 | € 0,327 | € 22,61 | € 0,131 | € 22,61 | € 0,131 |
115 | 2 | € 50,00 | € 0,289 | € 20,00 | € 0,116 | € 20,00 | € 0,116 |
100 | 1 | € 43,48 | € 0,251 | € 17,39 | € 0,101 | € 17,39 | € 0,101 |
Ai sensi dell’art. 7 dell’accordo del 6 maggio 2013 tra le Parti nazionali in materia di disciplina dell’apprendistato professionalizzante, l’ITSEA spettante agli apprendisti operai è determinata mediante l’applicazione delle percentuali di avanzamento retributivo semestrale previste dal CCNL, sulla base del gruppo di appartenenza.
Considerato che l’attuale contrattazione nazionale subordina l’erogazione di elementi retributivi integrativi regionali alla previa verifica dello stato dell’economia regionale, mediante l’analisi di indicatori oggettivi e certi stabiliti dall’art. 42 del CCNL, le Parti si danno reciprocamente atto che l’istituto dell’ITSEA ha carattere sperimentale ed è dovuta nel solo periodo di vigenza del presente accordo.
In sede di rinnovo del presente contratto, previo accordo tra le Parti sottoscrittrici, tale istituto potrà essere confermato per la vigenza dell’accordo di rinnovo successivo.
Articolo 9
Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale dal contratto integrativo regionale dell’edilizia artigiana, al personale in forza alla data del 30 maggio 2016 e in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 100,00.
L’importo di cui sopra verrà erogato in tre tranche:
– una tranche di € 30,00 con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2017;
– una tranche di € 30,00 con la retribuzione relativa al mese di aprile 2017;
— una tranche di € 40,00 con la retribuzione relativa al mese di giugno 2017.
Agli apprendisti sarà erogato a titolo di una tantum l’importo di cui sopra nella misura del 70%, mantenendo inalterate le decorrenze di cui sopra e proporzionando l’importo delle singole tranche.
L’una tantum è ridotta proporzionalmente, per i contratti di lavoro part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto.
L’una tantum di cui sopra sarà erogato esclusivamente ai lavoratori a cui non sono stati applicati trattamenti retributivi integrativi derivanti da altro contratto integrativo territoriale.
L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’importo dell’una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed è esclusa, configurandosi quale erogazione occasionale, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto come previsto dall’art. 2120 c.c.
Articolo 10
Contratto Di Apprendistato
Le Parti concordano nel ritenere il contratto di apprendistato lo strumento di fondamentale importanza per le imprese rientranti nella sfera del presente CCRL, al fine di incrementare la quantità ma soprattutto la qualità dell’occupazione giovanile, agevolando l’inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore.
Articolo 11
Adesione Ad Edilcard
Le Parti sottoscrittrici si fanno promotrici presso la Cassa Artigiana dell’Edilizia della Sardegna (CAES) ed Edilcassa della sua adesione al Fondo EDILCARD.
Le Parti si incontreranno, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del CCRL dell’edilizia artigiana, per gli adempimenti tecnici connessi all’adesione al Fondo EDILCARD.
Articolo 12
Prevedi
Le Parti, previa valutazione delle modalità tecniche di attuazione, con successivo accordo definiranno entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCRL una prestazione del valore medio di € 4,00 mensili per lavoratore.
Articolo 13
Inscindibilita’ Delle Disposizioni Contrattuali
La Parti dichiarano di aver definito i contenuti del presente contratto collettivo di secondo livello in conformità all’ “Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle Relazioni Sindacali” sottoscritto dai propri livelli nazionali il 23 novembre 2016. In particolare, sottolineano che in base all’art. 1 dello stesso i livelli di contrattazione nazionale e regionale sono regolati dal principio di inscindibilità concorrendo, nel loro insieme, a garantire al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.
Ne consegue che l’applicazione del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL’EDILIZIA E AFFINI comporta l’obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il presente contratto collettivo di lavoro regionale e ciò a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia associato o meno ad alcuna delle Organizzazioni stipulanti il succitato CCNL o il presente CCRL.
Le Parti sottoscrittrici, pertanto, concordano che le disposizioni del presente CCRL sono correlative ed inscindibili tra loro e rispetto a quelle stabilite dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL’EDILIZIA E AFFINI sottoscritto in data 23 luglio 2008 e successivi accordi di rinnovo.
Dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali
In virtù di quanto sopra evidenziato le Organizzazioni Sindacali firmatarie si attiveranno per il riconoscimento e l’integrale applicazione del presente CCRL.
Articolo 14
Disposizioni Finali
Per quanto non previsto dal presente CCRL, si rinvia alle disposizioni del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL’EDILIZIA E AFFINI del 23 luglio 2008 e successivi accordi di rinnovo, agli Accordi Interconfederali stipulati tra le Parti, nonché alle vigenti disposizioni di legge.
Le Parti si danno atto che al verificarsi di accordi o rinnovi nazionali che intervengano durante la vigenza del presente contratto, si incontreranno entro 30 giorni al fine di valutare l’armonizzazione e/o l’adeguamento del presente contratto alle previsioni interconfederali.
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