CCNL Enti lirici: accordo in materia di incarichi ed attività extra istituzionali, aspettativa e contrattazione aziendale
ART. 24 – INCARICHI ED ATTIVITA’ EXTRA ISTITUZIONALI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time, di tutto il personale alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, è incompatibile con altro lavoro dipendente pubblico o privato.
Previa richiesta alla Fondazione da parte del lavoratore che intende svolgere incarichi ed attività extra-istituzionali, il sovrintendente potrà accordare permessi, a carattere saltuario, per le attività di lavoro autonomo o professionale che non pregiudichino le esigenze produttive della Fondazione e siano tali da non incidere sulla continuità e funzionalità del rapporto di lavoro con la Fondazione stessa restando quindi garantiti il pieno e puntuale assolvimento da parte del lavoratore degli obblighi contrattuali nei confronti della Fondazione e la necessaria tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore.
La richiesta individuale di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere presentata per iscritto alla Fondazione, di norma, almeno 15 giorni prima della data di inizio del permesso (con risposta scritta della Fondazione entro i 5 giorni successivi), per la valutazione da parte del Sovrintendente e per le eventuali verifiche degli organi di controllo, salvo diverse intese a livello aziendale.
La valutazione da parte del Sovrintendente dell’alto valore artistico e professionale dell’attività di lavoro autonomo o professionale dovrà essere condotta anche con riferimento:
– alla dignità complessiva della manifestazione cui partecipa il lavoratore;
– alla sede nell’ambito della quale si svolge la prestazione;
– al contenuto della prestazione che deve essere correlato alla professionalità del lavoratore.
I suddetti criteri di valutazione della saltuarietà e dell’alto valore artistico e professionale dell’attività di lavoro autonomo o professionale, nel confermato rispetto dei principi del non aggravio economico e delle esigenze produttive della Fondazione, sono applicabili anche nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale non sostanziantisi in prestazioni di esecuzione artistica in senso stretto ma comunque rientranti nella professionalità artistica o professionale del lavoratore, ivi comprese le attività didattico-seminariali.
L’autorizzazione della Fondazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale deve essere rilasciata per iscritto.
Al lavoratore, incluso quello a disposizione o senza parte, cui è stata concessa l’autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale non spetta il trattamento economico per il periodo di assenza dal servizio. Non si fa luogo a trattenuta economica ove l’autorizzazione sia stata concessa per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o professionale in giornata in cui il lavoratore abbia effettuato per intero la sua prestazione lavorativa, in giornata di riposo settimanale, in periodo feriale nelle festività ovvero nelle giornate ove per il lavoratore non è programmata prestazione lavorativa presso la Fondazione.
Dichiarazione a verbale
Si precisa che:
1) qualora il lavoratore chieda un’autorizzazione artistica in giornata di riposo settimanale, in periodo feriale, nelle festività ovvero nelle giornate ove non è programmata prestazione lavorativa o in altri casi sarà comunque importante il rispetto del comma 2 del presente articolo e in particolare del recupero delle energie pisco-fisiche;
2) nel caso di richieste di autorizzazione artistica da parte di personale “a disposizione” o “senza parte” non si farà luogo a trattenuta economica solamente nei casi in cui l’evento di cui si chieda l’autorizzazione non si sovrapponga o accavallo all’ordine del giorno programmato dal teatro per la categoria di cui il lavoratore fa parte e sia, inoltre, compatibile con i tempi di trasferimento dal luogo dell’evento al luogo della manifestazione prevista in Fondazione e/o viceversa. Diversamente, se concesso, avrà luogo la trattenuta economica.
La disciplina di cui sopra è integralmente applicabile alle richieste di autorizzazione avanzate da lavoratori dipendenti dalla Fondazione con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Qualora l’assenza di un collega o mutamenti non previsti né prevedibili nella programmazione pregiudicassero la fruibilità del permesso accordato il lavoratore sarà convocato in tempo utile al fine di individuare possibili soluzioni che non dovranno comunque comportare oneri aggiuntivi per la Fondazione.
Il mancato rispetto delle modalità di richiesta di permesso o lo svolgimento di incarichi ed attività extraistituzionali in assenza di autorizzazione potranno dare luogo ai provvedimenti previsti dalle lett. d), e) e f) dell’art. 33 del CCNL.
ART. 25 – ASPETTATIVA
Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per gravi motivi privati da valutarsi dalla Fondazione e compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa nella misura massima di 12 mesi.
Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, per motivate e documentate esigenze di studio e/o di aggiornamento e riqualificazione professionale, un periodo di aspettativa nella misura massima di 6 mesi.
Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale.
Qualora il lavoratore usi dell’aspettativa concessa in modo diverso da quello dichiarato per ottenerla il rapporto di lavoro potrà essere risolto per giusta causa.
Al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere altresì concesso un periodo di aspettativa nella misura massima di un anno, rinnovabile a discrezione della Fondazione, per necessità dipendenti dall’assunzione di cariche sindacali a carattere nazionale. Tale aspettativa non comporta alcuna retribuzione salvo la maturazione dei benefici connessi all’anzianità di servizio.
Nei confronti dei lavoratori eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali troverà applicazione il trattamento di aspettativa previsto dalla L. 12 dicembre 1966 n. 1078.
ART. 47 – VALORIZZAZIONE NAZIONALE 2° LIVELLO DI CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, confermato quanto statuito al comma 1) punto A del precedente art. 47 fino alla definitiva validazione del presente CCNL;
Considerate le modifiche apportate al CCNL con il presente rinnovo, caratterizzate dall’inserimento di qualificanti normative finalizzate ad accrescere produttività e qualità della produzione, con particolare riferimento alle materie inerenti gli orari di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali, l’articolazione delle prestazioni nel corso della giornata – della settimana – del mese ecc., tutte modifiche che hanno direttamente investito campi già oggetto della contrattazione di secondo livello sia per la parte normativa che per la parte economica;
Ribadito che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale, le parti concordano, dopo accurato monitoraggio delle realtà presenti nelle singole Fondazioni relativamente alla contrattazione integrativa, sulla quantificazione della parte economica inerente gli integrativi aziendali, che sarà traslata come parte integrante del CCNL, analogamente a quanto trasferito in tema di flessibilità negli orari di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali, l’articolazione delle prestazioni nel corso della giornata – della settimana – del mese, ecc., indicandone al contempo le conseguenti modalità attuative.
Pertanto, quanto sopra premesso, si concorda quanto segue:
1) A far data dalla validazione del presente CCNL viene trasferita, dai trattamenti economici annui stabiliti dalla contrattazione aziendale in essere, nei minimi tabellari contrattuali nazionali una cifra denominata “Assegno Contrattuale di Flessibilità” (in seguito indicato come ACF) pari a euro 150 (centocinquanta) lordi mensili come EDR per dodici mensilità, utile ai soli fini del calcolo del TFR, riparametrato sul 3° livello b) per l’area tecnico-amministrativa e sul 6° livello per l’area artistica come specificato nella successiva tabella A):
Tabella A) – Assegno contrattuale di flessibilità | ||
Area artistica | ||
Livelli | Param. | Valore ACF euro |
1° | 312,32 | 290,98 |
2° | 281,76 | 262,50 |
3° | 252,80 | 235,52 |
4° | 230,22 | 214,49 |
5° | 193,18 | 179,98 |
6° | 161,01 | 150,94 |
Area tecnico-amministrativa | ||
Livelli | Param. | Valore ACF euro |
Fa | 280,00 | 260,87 |
Fb | 240,00 | 223,60 |
1° | 210,00 | 195,65 |
2° | 188,00 | 175,15 |
3°a | 178,00 | 165,83 |
3°b | 161,00 | 150,00 |
4° | 140,00 | 130,43 |
5° | 125,00 | 116,46 |
6° | 100,00 | 93,167 |
2) Oltre a quanto previsto al precedente punto 1) un ulteriore trasferimento denominato “Elemento Aziendale Consolidato” (di seguito indicato come EAC) erogato a titolo di EDR per 12 mensilità, utile ai soli fini del calcolo del TFR
Tale elemento sarà così calcolato:
a) si prenderà la parte economica fissa annua diretta stabilita dagli accordi integrativi e, se prevista, la relativa quota di TRF, di 13ma e di 14ma;
b) da tale cifra si detrarrà la quota annuale prevista dal punto 1 comprensiva dell’incidenza del TFR (per il 6° livello artistico e il 3b tecnico amministrativo 150,00 * 12 + incidenza TFR);
c) il risultato del punto b) verrà diviso per 12 mensilità ulteriormente suddiviso per 2. La cifra ottenuta sarà la cifra maturata mensilmente (da erogare per 12 mensilità) comprensiva dell’incidenza del TFR;
d) dal risultato ottenuto al punto c) dovrà essere scorporato il TFR da accantonare al fondo mentre la restante parte sarà la quota di EAC da erogare mensilmente-
Completata l’operazione come sopra definita i valori economici risultanti per ciascuna Fondazione saranno riportati in un apposito elenco del CCNL con la denominazione di “Elemento Aziendale Consolidato”.
Infine, così come previsto dall’art. 47 del presente accordo, si ribadisce che il trasferimento di questa quota (EAC) dai Contratti integrativi al CCNL non fa venire meno, per pari parte, gli istituti contrattuali normativi per i quali erano stati corrisposti.
Resta altresì inteso che le operazioni di trasferimento di cui sopra non dovranno comportare oneri economici aggiuntivi rispetto alla situazione in atto
Per le Fondazioni che, in base a quanto previsto dall’art. 11 comma 2) della legge n. 112/2013, abbiano raggiunto un accordo con le OO.SS. aziendali e/o territoriali, firmatarie del CCNL, sui piani di ristrutturazione finalizzati al riequilibrio economico e organizzativo, si prevede la possibilità che la messa a regime di quanto previsto al precedente punto 2) possa avvenire, con un percorso condiviso con le RSA/RSU o le OO.SS. territoriali, entro la vigenza del presente CCNL; per le stesse Fondazioni, resta inteso che il 50% di cui sopra venga applicato fino a capienza sulle somme residue del 2° livello di contrattazione al netto della traslazione di cui al precedente punto 1) e di quanto eventualmente convenuto nella stesura del Piano di Ristrutturazione.
Quanto previsto dal presente articolo contrattuale unitamente ai nuovi regimi di flessibilità minima inerenti agli orari, i riposi, l’articolazione delle prestazioni giornaliere settimanali ecc., non saranno applicati alle Fondazioni che non abbiano accordi aziendali vigenti economicamente congrui ai fini della copertura del valore da trasferire come EDR nei minimi tabellari nazionali. Per le Fondazioni soggette ai piani di risanamento di cui all’art. 11 del D.L. 8 agosto 2013 , n. 91 resta comunque fermo quanto previsto dal comma 1, lett. g) e comma 2 del medesimo art. 11. Pertanto, fermo restando eventuali flessibilità vigenti in forza di accordi aziendali, alle stesse potranno altresì applicarsi le flessibilità minime contrattuali di cui sopra, qualora con specifico accordo di secondo livello conforme a quanto previsto nel precedente art. 47, venga riconosciuto, entro e non oltre la scadenza del presente contratto, un corrispettivo economico comunque non inferiore al valore dell’ACF.
Resta inteso che i trasferimenti di cui ai punto 1 e 2, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, saranno soggetti a decontribuzione e detassazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell’erogazione.
Quanto previsto dal presente articolo non esaurisce l’esercizio dei diritti di contrattazione aziendale di secondo livello così come disciplinati dalla normativa vigente.
Pertanto le parti, in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 47, e a quanto previsto dalle normative vigenti, si impegnano ad avviare e concludere le trattative Aziendali, entro i tempi occorrenti per la vidimazione del CCNL da parte sia della Corte dei Conti che dei Ministeri vigilanti competenti.
Dichiarazione a verbale
Il presente rinnovo contrattuale, pur qualificandosi per le importanti innovazioni normative introdotte relativamente ai capitoli della flessibilità degli orari, delle modalità delle prestazioni, della produttività ecc., si palesa per una pesante carenza per quanto riguarda gli aspetti inerenti i trattamenti economici che unitamente alla parte normativa, da sempre rappresentano l’asse portante di ogni rinnovo contrattuale.
Tale carenza, riconosciuta dalle parti negoziali, risulta ancor più pesante se si considera che il CCNL oggetto del rinnovo è fermo da sette anni con pesanti effetti negativi sul valore economico dei minimi tabellari e più in generale sul potere di acquisto delle retribuzioni.
Le Parti, nel concordare sulla urgente necessità di procedere almeno al normale adeguamento dei minimi tabellari fermi al 31.12.2006 (come definito negli accordi interconfederali), riscontrano che tale necessità, stante la pesante crisi economica del settore, risulterebbe impraticabile in assenza di uno specifico e continuativo finanziamento extra FUS finalizzato a tale scopo.
Per questi motivi, in via del tutto eccezionale e per questa vigenza contrattuale, tenuto altresì conto degli impegni assunti in proposito con le OO.SS. dei lavoratori da parte dei Ministeri competenti, sollecitano un intervento straordinario delle Istituzioni al fine di garantire il riallineamento dei minimi tabellari contrattuali al tasso di inflazione nel periodo di vacanza e vigenza contrattuale per una adeguata rivalutazione e copertura del rinnovo contrattuale.
Riteniamo corretto sollecitare i Ministeri competenti a prendere atto delle ipotesi di accordo sottoscritte e a non far mancare il proprio impegno affinché un contratto fortemente innovativo nei suoi aspetti normativi possa trovare una adeguata risposta anche sotto il profilo degli aggiornamenti economici.
A tale scopo l’Anfols e le OO.SS. dei lavoratori restano a disposizione per tutti gli approfondimenti e le verifiche necessarie.
ART. 48 – DECORRENZA E DURATA
Salvo gli istituti per i quali è prevista una diversa decorrenza, il presente contratto avrà validità fino al 31 dicembre 2019.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 37004 depositata il 16 dicembre 2022 - In tema di dirigenza sanitaria, il titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL area medica e veterinaria del SSN del CCNL del 2000 che, pur non configurandosi con la…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25696 depositata il 4 settembre 2023 - In tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le MARCHE - Sentenza 02 dicembre 2019 n. 870 - L'esenzione ICI per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali" "spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 settembre 2019, n. 23796 - In seguito alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998) e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 368/2001, ai…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16997 depositata il 14 giugno 2023 - Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 88 TUIR. (oggi art. 74 - che elenca gli enti pubblici non soggetti alle imposte dirette - sono applicabili esclusivamente ai soggetti…
- INPS - Circolare 26 aprile 2021, n. 70 - Effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…