CCNL Farmacie speciali: rinnovo contratto nazionale
Il 4 ottobre 2013 è stata approvata dalle assemblee dei lavoratori, l’ipotesi di accordo firmata il 22 luglio 2013 tra ASSOFARM e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici. L’accordo, la cui efficacia era stata sospesa nell’attesa dello scioglimento della riserva, decorre dalla data di stipula e scade il 31/12/2015.
Nuovo inquadramento
Il nuovo contratto introduce una nuova classificazione del personale, che ha una corrispondenza quasi completa rispetto a quella prevista nel CCNL 2007:
Inquadramento CCNL 2007 | Inquadramento CCNL 2013 | Retribuzione al 30/6/2013 |
Q1 | 1 Quadro | 2.200,33 |
Q2 | 1 Super | 2.125,40 |
Q3 | 1 C | 2.030,00 |
A1 | 1 oltre 12 anni | 1.889,97 |
A1 | 1 oltre 2 anni | 1.889,97 |
A1 | 1 | 1.889,97 |
A2 | 2 | 1.676,90 |
B1 | 3 | 1.592,11 |
B2 | 4 | 1.480,10 |
C1 | 5 | 1.363,65 |
C1 (Addetto pulizie) | 6 | 1.273,35 |
Trattamento economico
Le parti, dopo l’introduzione del nuovo sistema classificatorio, hanno previsto un incremento della retribuzione, a far data dall’1/7/2013, di un importo lordo complessivo di 107,00 euro, con riferimento al 1° livello e da riparametrare per gli altri, da ripartire in tre tranches, con le seguenti decorrenze:
– euro 40,00 dall’1/7/2013;
– euro 35,00 dall’1/7/2014;
– euro 32,00 dall’1/10/2015.
La tabella con l’indicazione degli aumenti retributivi per gli anni 2013-2014-2015 è la seguente:
Livello | Retribuzione al 30/6/2013 | 1/7/2013 | 1/7/2014 | 1/10/2015 |
1 Quadro | 2.200,33 | 47,00 | 41,00 | 37,00 |
1 Super | 2.125,40 | 45,00 | 39,00 | 36,00 |
1 C | 2.030,00 | 43,00 | 38,00 | 34,00 |
1 oltre 12 anni | 1.889,97 | 40,00 | 35,00 | 32,00 |
1 oltre 2 anni | 1.889,97 | 40,00 | 35,00 | 32,00 |
1 | 1.889,97 | 40,00 | 35,00 | 32,00 |
2 | 1.676,90 | 36,00 | 31,00 | 28,00 |
3 | 1.592,11 | 34,00 | 29,00 | 27,00 |
4 | 1.480,10 | 31,00 | 27,00 | 26,00 |
5 | 1.363,65 | 29,00 | 25,00 | 23,00 |
6 | 1.273,35 | 27,00 | 24,00 | 21,00 |
Pertanto alle date indicate si applicheranno le seguenti retribuzioni
Livello | 1/7/2013 | 1/7/2014 | 1/10/2015 |
1 Quadro | 2.247,33 | 2.288,33 | 2.325,33 |
1 Super | 2.170,40 | 2.209,40 | 2.245,40 |
1 C | 2.073,00 | 2.111,00 | 2.145,00 |
1 oltre 12 anni | 1.929,97 | 1.964,97 | 1.996,97 |
1 oltre 2 anni | 1.929,97 | 1.964,97 | 1.996,97 |
1 | 1.929,97 | 1.964,97 | 1.996,97 |
2 | 1.712,90 | 1.743,90 | 1.771,90 |
3 | 1.626,11 | 1.655,11 | 1.682,11 |
4 | 1.511,10 | 1.538,10 | 1.564,10 |
5 | 1.392,65 | 1.417,65 | 1.440,65 |
6 | 1.300,35 | 1.324,35 | 1.345,35 |
Il superminimo contrattuale eventualmente spettante ai dipendenti già in forza al 31/12/2012 (o fino alla data del presente accordo di rinnovo nei casi di applicazione del CCNL 2007 oltre tale data) derivante dalla differenza tra l’applicazione della nuova tabella di retribuzione rispetto alla retribuzione individuale percepita alle date di cui sopra, viene riconosciuto quale elemento non assorbibile ed erogato mensilmente per 14 mensilità ed utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e non potrà essere assorbito da incrementi automatici di retribuzione (a qualunque titolo derivanti ed inclusi gli incrementi di retribuzione base previsti dal presente e da futuri CCNL). L’assorbimento del superminimo contrattuale è previsto, fino a concorrenza, unicamente in caso di passaggio a livello contrattuale superiore.
Una tantum
Si stabilisce, a copertura del periodo 2011/2012 e del primo semestre 2013, un importo economico lordo a titolo di una tantum di 900,00 Euro il cui valore sarà riparametrato con riferimento al Primo livello di cui all’art. 10 del CCNL, da erogarsi nel mese di settembre 2013 ai dipendenti, anche assunti con contratto di lavoro a termine, in forza alla data di stipula del presente accordo e secondo le seguenti modalità:
– dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo pieno: in proporzione ai mesi di effettivo servizio svolto dall’1/1/2011 al 30/6/2013 detraendo i periodi di assenza non retribuita.
I periodi di assenza per maternità obbligatoria (compreso eventuale periodo di astensione anticipata) sono considerati utili ai fini del diritto di maturazione dell’una tantum.
– ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale: in proporzione ai mesi di effettivo lavoro ed all’orario svolto nel periodo di lavoro dall’1/1/2011 al 30/6/2013 detraendo i periodi di assenza non retribuita.
I periodi di assenza per maternità obbligatoria (compreso eventuale periodo di astensione anticipata) sono considerati utili ai fini del diritto di maturazione dell’una tantum
Livello | Una tantum |
1° Q | 1.048,00 |
1° Super | 1.012,00 |
1° C | 967,00 |
1° +12 anni | 900,00 |
1° + 2 anni | 900,00 |
1° | 900,00 |
2° | 799,00 |
3° | 758,00 |
4° | 705,00 |
5° | 649,00 |
6° | 606,00 |
Indennità quadri e indennità speciale
– La prima è prevista per i lavoratori inquadrati ai livelli 1° Q e 1° Super e 1° C di cui all’art. 10 del nuovo CCNL, è corrisposta per 14 mensilità e fa parte della retribuzione individuale.
– La seconda è attribuita al Farmacista collaboratore che abbia prestato servizio continuativo presso la stessa azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo di almeno 24 mesi, o almeno dodici anni, anch’essa è corrisposta per 14 mensilità e fa parte della retribuzione individuale.
Livello | Indennità quadri | Indennità speciale |
1° Q | 140,00 | |
1° Super | 130,00 | |
1° C | 130,00 | |
1° +12 anni | 130,00 | |
1° + 2 anni | 100,00 |
Aumenti periodici di anzianità
Il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto a 15 scatti biennali di anzianità che non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito precedenti e successivi, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Livello | Importi in euro |
1° Q | 26,50 |
1° Super | 25,82 |
1° C | 25,31 |
1° +12 anni | 25,31 |
1° + 2 anni | 25,31 |
1° | 25,31 |
2° | 23,24 |
3° | 22,72 |
4° | 20,66 |
5° | 20,14 |
6° | 19,63 |
Per i lavoratori assunti nel corso del biennio il primo aumento periodico di anzianità è corrisposto pro rata in proporzione ai mesi di servizio prestati, calcolandosi come mese intero la nazione pari o superiore ai 15 giorni di calendario.
Il lavoratore che risulta assunto a tempo indeterminato prima alla data 31/12/2012 conserverà l’ammontare dell’emolumento conseguito (scatti maturati) che concorrerà al raggiungimento del nuovo livello dell’importo massimo raggiungibile.
Il contatore e la relativa valorizzazione degli scatti di anzianità, indipendentemente dalla data di assunzione, sarà aggiornato in data 1/1/2014 e successivamente con cadenza biennale fissa al 1° gennaio per tutti i dipendenti.
Periodo di prova
Il periodo di prova dovrà risultare nella lettera di assunzione e la durata massima non potrà superare i seguenti limiti:
Livello | Periodo |
1°Q, 1° Super e 1° C | 180 giorni |
1° | 90 giorni |
2° | 60 giorni |
3° e 4° | 45 giorni |
5° e 6° | 15 giorni |
I predetti giorni sono da considerarsi di calendario. Da essi vanno esclusi i giorni di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo effettuati.
Preavviso
al lavoratore compete il preavviso nelle seguenti misure:
Fino a 5 anni di servizio effettivamente compiuto:
Livelli | Periodo di preavviso |
1°Q, 1° Super, 1° C e 1° | 2 mesi |
2° | 1 mese |
3° e 4° | 20 giorni |
5° e 6° | 15 giorni |
Da oltre 5 anni fino a 10 anni di servizio effettivamente compiuto:
Livelli | Periodo di preavviso |
1°Q, 1° Super, 1° C e 1° | 2 mesi |
2° | 45 giorni di calendario |
3° e 4° | 1 mese |
5° e 6° | 20 giorni di calendario |
Oltre i 10 anni di servizio effettivamente compiuto:
Livelli | Periodo di preavviso |
1°Q, 1° Super, 1° C e 1° | 2 mesi |
2° | 2 mesi di calendario |
3° e 4° | 1 mese |
5° e 6° | 20 giorni di calendario |
Orario di lavoro, riduzioni e divisori
La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali a decorrere dall’1/1/2013 ed è distribuito su 6 giorni lavorativi di norma consecutivi.
I lavoratori a far data dall’1/1/2013 hanno diritto a 40 ore annue di riduzione orario di lavoro.
I lavoratori a far data dall’1/1/2013 hanno diritto a 32 ore annue di permesso retribuito.
I lavoratori che risultano già assunti a tempo indeterminato ed ai lavoratori assunti a tempo determinato (sino alla scadenza del termine del contratto in essere) al 31/12/2012 hanno diritto annualmente ad ulteriori 32 ore di riduzione orario.
I lavoratori assunti a far data dall’1/1/2013, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, matureranno il diritto a godere di 16 ore di riduzione orario di lavoro decorsi 3 anni dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e di ulteriori 16 ore di riduzione orario di lavoro decorsi 5 anni dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
La quota oraria di retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Apprendistato Professionalizzante
L’assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato deve avvenire in forma scritta ed è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita dall’art. 6 del presente contratto collettivo nazionale con riferimento ai relativi livelli di assunzione.
La durata dell’apprendistato è fissata in quella massima prevista dalla legge di tre anni per le figure professionali inquadrate al Primo livello farmacista collaboratore, Secondo, Terzo e Quarto livello di cui all’art. 10 del CCNL.
Le Parti danno atto che, vista la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, la formazione sarà di ammontare non inferiore a 66 ore medie annue per il Farmacista Collaboratore, di 46 ore medie annue per il Capo settore di magazzino, senza coordinamento e controllo e Addetto amministrativo, 56 ore medie annue per il Coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione di reparti autonomi.
Detta formazione potrà essere svolta anche in modalità FAD (formazione a distanza), on the job ed in affiancamento. A tale formazione tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui all’art. 4, comma 3, D.Lgs. 167/2011, così come prevista dalle normative regionali.
La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Il lavoratore apprendista assunto con le mansioni di Farmacista Collaboratore, Coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione di reparti autonomi, Capo settore di magazzino, senza coordinamento e controllo e Addetto amministrativo viene inquadrato come segue:
Livello di Ingresso (dal 1° al 12° mese) | Livello Intermedio (dal 13° al 36° mese) | Livello di Uscita | |
Farmacista Collaboratore | Primo | Primo | Primo |
Coadiutore specializzato di farmacia, senza conduzione di reparti autonomi Sesto | Quinto | Quarto | |
Capo settore di magazzino, senza coordinamento e controllo | Sesto | Quinto | Quarto |
Addetto amministrativo | Sesto | Quinto | Quarto |
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