CCNL Giornali quotidiani: accordo per la disciplina delle nuove assunzioni di lavoratori poligrafici

premessa

Costituzione Delle Parti

In Roma, il 10 maggio 2017, si sono incontrate la Federazione Italiana Editori Giornali e l’Associazione Stampatori italiana Giornali con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL FISTEL-CISL e ULCOM-UL.

PREMESSO CHE

– Il Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed Agenzie di Stampa è scaduto il 31 dicembre 2011 per la parte normativa e il 30 giugno 2010 per la parte economica ed è attualmente in regime di proroga secondo quanto previsto dall’art. 2 dello stesso CCNL;

– le trattative per il rinnovo contrattuale sono attualmente in corso;

– le parti, nell’ambito del confronto negoziale in corso, intendono porre in atto misure finalizzate a favorire l’incremento dell’occupazione nel settore, anche attraverso il recupero di professionalità attualmente non regolamentate dal CCNL Poligrafico, tenendo conto delle esigenze di sostenibilità economica delle aziende editoriali.

TANTO PREMESSO, LE PARTI, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1

Disciplina Delle Nuove Assunzoni Di Lavoratori Poligrafici

Per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato e/o per le trasformazioni di preesistenti rapporti di lavoro – che non siano stati regolamentati dal CCNL Poligrafico negli ultimi 2 anni con contratti a tempo indeterminato – e che verranno effettuate a partire dall’entrata in vigore del presente accordo, sarà applicata la seguente disciplina:

Orario di lavoro

L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Ai lavoratori saranno riconosciute 120 ore annue di ROL che assorbono tutte le giornate di riposo previste agli artt. 13 (Norme operai) e 11 (Norme impiegati) del CCNL. L’orario di lavoro effettivo è pari a 37 ore e 30 minuti settimanali.

Le suddette ore di ROL sono assorbite fino a concorrenza degli orari inferiori eventualmente disposti a livello aziendale.

Le modalità di attuazione della riduzione dell’orario e l’impatto sui regimi di turnazione in atto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.

Per i soli lavoratori che, in modo strutturale, svolgono la prestazione lavorativa interamente nella fascia oraria notturna 22-06 rimane confermato l’orario di lavoro settimanale previsto ai sensi dell’art. 4 del CCNL.

Gratifica natalizia

La gratifica natalizia è stabilita nella misura di 26/26 per i primi 5 anni di anzianità di Servizio.

Trattamenti integrativi aziendali

Per quanto riguarda le nuove assunzioni di personale poligrafico, o le trasformazioni di rapporti di lavoro di personale proveniente da altra azienda, troverà applicazione per un periodo di 3 anni a partire dalla data di assunzione o trasformazione, esclusivamente il trattamento economico e normativo previsto dal presente accordo e dal CCNL con esclusione di ogni altro trattamento economico integrativo aziendale ad eccezione degli eventuali emolumenti aziendali legati alla produttività.

Per quanto attiene alle trasformazioni di preesistenti rapporti di lavoro di personale impiegato all’interno della stessa azienda, si procederà ad armonizzare eventuali preesistenti trattamenti economici accessori, laddove compatibili con il contratto poligrafico.

Informativa alla RSU

A livello aziendale sarà fornita una informativa periodica alla RSU aziendale in merito all’andamento delle assunzioni/trasformazioni.

Per tutto quanto non regolato dal presente accordo le parti confermano l’applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal vigente CCNL delle attività poligrafiche.

2

Previdenza Complementare

Per le assunzioni che verranno effettuate a partire dall’entrata in vigore del presente accordo a tempo determinato o indeterminato e/o le trasformazioni di preesistenti rapporti di lavoro – che non siano stati regolamentati dai CCNL Poligrafico negli ultimi 2 anni con contratti a tempo indeterminato – la misura del contributo per il trattamento di pensionamento integrativo dovuto al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani “Fondo Casella” è fissato nella misura complessiva del 4,20% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS.

Il contributo è ripartito nella seguente misura:

– A carico azienda 1,20% per capitalizzazione e 2% per solidarietà;

– A carico lavoratore 1% per capitalizzazione.

Tale regime Contributivo trova applicazione per la durata di anni 10 e sarà soggetto a verifiche intermedie finalizzate al monitoraggio delle Condizioni indicate nel documento attuariale allegato.

3

Entrata In Vigore

Il presente accordo entrerà in vigore a far data dall’11 maggio 2017 e avrà validità sino al 31 dicembre 2017.

Le Parti si impegnano a recepirne integralmente i contenuti nella prossima rinnovazione contrattuale.

Saranno comunque fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione del presente accordo nei confronti delle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’arco del periodo di vigenza.

La contribuzione, di cui al precedente punto 2, è condizionata all’espressione del parere del CdA del “Fondo di previdenza complementare Fiorenzo Casella”, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Fondo.

Le Parti stipulanti il presente accordo si danno atto che lo stesso tiene conto delle verifiche attuariali di cui al documento del 18 aprile 2017 e si impegnano a verificare entro il 31 dicembre 2017 l’andamento delle assunzioni/trasformazioni effettuate ai sensi del presente accordo.

Le Parti stipulanti si riservano di richiedere una consultazione a livello nazionale in merito alla corretta applicazione del presente accordo.