INPGI – Circolare 19 luglio 2021, n. 8
CCNL GIORNALISTICO ANSO/FISC – FNSI
La FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e l’ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online) con la FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), in data 30 giugno 2021, hanno sottoscritto il contratto nazionale di lavoro giornalistico per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime di lavoro subordinato svolto nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, pubblicate anche on line, purché – anche singolarmente – non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche.
Il predetto CNLG regola altresì il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate di informazione esclusivamente on line, che pubblicano notizie locali purché – anche singolarmente – non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche, il tutto previa autorizzazione da parte della competente commissione paritetica nazionale, di cui al art. 27 del medesimo CNLG.
Sono escluse dall’applicazione del CNLG in oggetto le testate, comprese quelle strutturate in network o franchising, collegate (anche tramite contratti di services o di collaborazione esterna) con aziende editrici di quotidiani o periodici nazionali o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi. Così come sono altresì escluse dall’applicazione del CNLG le aziende dell’emittenza radiotelevisiva e delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali definite “over the top” e le aziende ad esse collegate.
Le aziende editrici di testate periodiche per le quali non è prevista l’applicazione del Contratto in oggetto potranno richiedere l’applicazione dello stesso alla Commissione Paritetica (articolo 27 del CCNL), che dovrà esprimersi con parere unanime.
Con riferimento alle mansioni, si segnala che le parti sociali hanno concordato che “rientrano tra le mansioni affidabili al redattore web, per le quali devono essere impiegati giornalisti iscritti all’Albo, anche quelle del redattore digitale (web editor), che si occupa della buona leggibilità e facilita l’indicizzazione degli articoli sui motori di ricerca; del videomaker e del web imagine editor, che realizza e trasforma immagini (sia foto che video) adattandole alla pubblicazione su internet; del social media e community manager, che veicola i contenuti del giornale attraverso il canale dei differenti social network; dello sviluppatore digitale (web developer) che ricerca e sviluppa le soluzioni per incrementare performance e usabilità del sito; del web designer che si occupa del layout e stile grafico dei prodotti editoriali digitali; dell’AI editor il quale si occupa della creazione di contenuti multimediali sviluppati grazie all’uso di applicativi di intelligenza artificiale a uso giornalistico e di informazione; del fact checking editor (o debunker) che si occupa di utilizzare tutti gli strumenti di software e di ricerca per combattere la disinformazione sul web e verificare le fonti delle produzioni giornalistiche della testata; del data and visual editor che crea contenuti giornalistici e di informazione utilizzando applicativi e software per la gestione dei dati; dell’audio editor and moderator che si occupa di realizzare contenuti a base audio (esempio: podcast e applicazioni per assistenti vocali) nell’ambito della produzione giornalistica e di informazione della testata, ma anche di curare la moderazione delle manifestazioni della testata nell’ambito del mondo dei social audio (reti sociali a base audio), come pure nei forum digitali; del VR and AR editor il quale si occupa della realizzazione di contenuti multimediali in realtà virtuale o aumentata; del Data Journalist, il giornalista che utilizza big data e open data per realizzare ricerche e inchieste giornalistiche”.
Il contratto ha decorrenza dal 1 luglio 2021 e avrà validità fino al 30 giugno 2024.
- A) Qualifiche e minimi retributivi.
Il rapporto di lavoro giornalistico disciplinato dal CCNL in oggetto si articola nelle seguenti qualifiche:
QUALIFICA (1) | Minimi Retributivi Mensili |
---|---|
Direttore | (2) |
Coordinatore | 1.680,00 |
Redattore con oltre 24 mesi di attività nel settore giornalistico | 1.560,00 |
Redattore con meno di 24 mesi di attività nel settore giornalistico | 1.440,00 |
Praticante | 1.320,00 |
Collaboratore Fisso | 1.300,00 |
—
(1) tutte le qualifiche sopra indicate, fatta eccezione per quella riservata esclusivamente ai praticanti, possono essere attribuite indistintamente ai giornalisti professionisti ed ai pubblicisti;
(2) Per la figura del Direttore, il CCNL ha previsto che la retribuzione del direttore è definita e concordata aziendalmente, tenendo conto dell’impegno professionale, della dimensione aziendale e dei trattamenti retributivi della redazione.
Si ricorda che, per i collaboratori fissi, per i quali non è previsto l’obbligo di presenza quotidiana in azienda, le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori ai valori minimi mensili previsti, fatti salvi i casi di assunzione, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro in corso di mese.
Si fa presente che nel CCNL è stato, altresì, stabilito che:
Ai giornalisti dipendenti dalle aziende di cui all’art. 1, ai quali all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto è applicato il contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi, continuerà ad essere applicato lo stesso trattamento contrattuale quale trattamento individuale di miglior favore.
Ai giornalisti dipendenti dalle aziende – rientranti nel perimetro di applicazione di cui all’art. 1 del presente CNLG – ai quali all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto è stato applicato l’accordo FNSI-ANSO-FISC del 29/10/2020, sarà automaticamente applicato il presente CNLG, fatti salvi eventuali trattamenti individuali o aziendali di miglior favore.
Per quanto riguarda l’articolazione della qualifica di Redattore in più o meno di 24 mesi di anzianità nel settore giornalistico, le parti hanno precisato che – in relazione al diverso status professionale degli interessati – la norma contrattuale debba essere interpretata correttamente come segue:
– relativamente ai giornalisti professionisti e ai praticanti l’anzianità per il computo dell’attività lavorativa nel settore giornalistico decorre dalla data di iscrizione all’Albo professionale nell’elenco dei professionisti;
– relativamente ai giornalisti pubblicisti l’anzianità per il computo dell’attività lavorativa nel settore giornalistico decorre dalla data di iscrizione all’elenco dei pubblicisti.
I giornalisti, professionisti o pubblicisti, che alla data di sottoscrizione del presente contratto avevano mantenuto la qualifica di “collaboratore redazionale” ai sensi dell’art. 2 del cessato accordo USPI/FNSI del 30 marzo 2010, acquisiranno la qualifica ed il trattamento del “collaboratore fisso”. I datori di lavoro interessati dovranno, quindi, procedere, nell’ambito della denuncia contributiva mensile (procedura DASM), alla variazione della qualifica del predetto personale.
Si evidenzia, inoltre, che – come già previsto dagli altri contratti di lavoro giornalistico – le parti firmatarie del CCNL in oggetto hanno convenuto che “data la particolare natura del rapporto giornalistico in caso di recesso del rapporto da parte dell’editore è da escludersi la possibilità di un periodo di preavviso lavorato”.
Di conseguenza, nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia attivata dal datore di lavoro (con l’esclusione dell’ipotesi di giusta causa), il giornalista – oltre alle competenze di fine rapporto – ha sempre diritto a percepire l’indennità di mancato preavviso nella misura di tre mensilità di retribuzione quando abbia un’anzianità aziendale di almeno 24 mesi o nella misura di due mensilità quando abbia un’anzianità aziendale inferiore a 24 mesi. Tali indennità sono soggette a contribuzione previdenziale.
Si ricorda, infine, che per il personale giornalistico non è prevista l’assicurazione di malattia. Di conseguenza, le indennità erogate dal datore di lavoro durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia e/o infortunio, come disciplinate dall’art. 17 del CCNL in oggetto, assumono natura retributiva e dovranno essere assoggettate a contribuzione previdenziale. Il giornalista, nei limiti previsti dalla vigente legislazione, potrà richiedere l’attribuzione della contribuzione figurativa per i periodi eventualmente non indennizzati e/o per i periodi indennizzati in modo parziale.
Per quanto riguarda, infine, la gestione dell’Assegno per il nucleo familiare, si fa presente che per gli iscritti all’INPGI trova applicazione lo stesso regime previsto per i dipendenti assicurati presso il regime generale. Tuttavia, prima di operare la compensazione tra contributi dovuti e assegni erogati, è richiesto al datore di lavoro l’inoltro all’INPGI della copia della domanda presentata dal lavoratore. Tale domanda dovrà essere prodotta ogni anno, alla scadenza del periodo di erogazione dell’assegno, che – come noto – va dal 1° luglio di un anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
- B) CONTRIBUZIONE INPGI
Si riportano, di seguito, le vigenti aliquote contributive INPGI (nulla è variato rispetto all’inquadramento aziendale in applicazione del precedente accordo ANSO-FISC/FNSI):
TIPO DI CONTRIBUZIONE | ALIQUOTE | NOTE | |
---|---|---|---|
DATORE DI LAVORO | GIORNALISTA | ||
I.V.S. | 23,81% | 9,19% | |
Disoccupazione | 1,61% | ||
Addizionale Disoccupazione | 1,40% | Dovuto solo per le assunzioni a tempo determinato, diverse da quelle avvenute in sostituzione di lavoratori assenti (Vedi punto C della Circ. INPGI n. 2/2017) | |
Contributo a sostegno CIGS | 1,00% | Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS, anche con meno di 15 dipendenti | |
F.do Garanzia TFR e crediti di lavoro | 0,30% | (vedi circolari INPGI n. 1 e n. 2 del 2007) | |
Assegno Nucleo Familiare | 0,05% | ||
Contributo di solidarietà | 10,00% | Calcolato su eventuali contribuzioni a favore dei Fondi integrativi assistenziali e previdenziali a carico del Datore di Lavoro. Ad esempio: Casagit, Fondo Previdenza Complementare, ecc. | |
Contributo Infortuni | 11,88 €. | Q.ta fissa mensile dovuta da tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. |
—
(*) Per le retribuzioni eventualmente eccedenti il valore della 1^ fascia pensionabile (nel 2021 pari a 46.184 euro annui – 3.849 euro mensili), ai sensi dell’art. 3/ter della Legge n. 438/92, è previsto un contributo aggiuntivo dell’1% posto a carico del giornalista (vedi Circ. INPGI n. 1/2021).
Si informa che – al fine di predisporre correttamente le denunce contributive mensili – entro il 31 luglio p.v., l’Istituto provvederà a rendere disponibile nel sito internet www.inpgi.it una versione aggiornata della procedura DASM.
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