Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende produttrici della gomma, cavi elettrici, pneumatici, materie plastiche.
CCNL 15-04-2000
premessa
Gomma E Plastica – Industria
Addì, 15 aprile 2000, in Roma
TRA
la FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA;
con l’assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA;
E
la FILCEA-CGIL;
la FLERICA CISL;
la UILCEM-UIL;
con la partecipazione di una delegazione composta dai rappresentanti delle strutture regionali, comprensoriali e delle Rappresentanze sindacali delle aziende del settore;
si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per i dipendenti delle aziende iscritte nelle seguenti associazioni:
– ASSOGOMMA – Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini;
– UNIONPLAST – Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche;
– A.I.R.P. – Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici;
– ASSORIMAP – Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche.
Addì, 15 aprile 2000, in Roma
la FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA;
con l’assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA;
E
la FEDERAZIONE NAZIONALE UGL CHIMICI;
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per i dipendenti delle aziende iscritte nelle seguenti associazioni:
– ASSOGOMMA – Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini;
– UNIONPLAST – Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche;
– A.I.R.P. – Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici;
– ASSORIMAP – Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche.
———-
N.B. Il richiamo nel presente contratto alla Federazione Unitaria Lavoratori Chimici è esteso alle altre Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatari.
Addì, 15 aprile 2000, in Roma
TRA
la FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA;
con l’assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA;
la FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA LAVORATORI CHIMICI F.A.I.L.C. della CONF.A.I.L. Settore Industria della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini e Materie Plastiche;
con l’assistenza DELLA CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA DEL LAVORO CONFA.I.L.;
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per i dipendenti delle aziende iscritte nelle seguenti Associazioni:
– ASSOGOMMA – Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini;
– UNIONPLAST – Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche;
– A.I.R.P. – Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici;
– ASSORIMAP – Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche.
———-
N.B. Il richiamo nel presente contratto alla Federazione Unitaria Lavoratori Chimici è esteso alle altre Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatari.
PARTE I
TITOLO I
RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE
1. Le Parti firmatarie, considerato anche quanto stabilito dall’Accordo interconfederale 25 gennaio 1990 e dal Protocollo 23 luglio 1993, condividendo l’obiettivo di rispondere alle problematiche poste dall’Unione europea attraverso la realizzazione di condizioni di efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per favorire l’occupazione e tenuto conto altresì dei complessi problemi legati alle profonde trasformazioni aperte in Italia ed in Europa, concordano sulla necessità di porre in atto relazioni industriali costruttive, ispirate a logiche di coinvolgimento e tali da consentire comportamenti coerenti con gli obiettivi di cui sopra e con quanto stabilito dal presente contratto.
2. Pertanto, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e di quelle dei lavoratori, le Parti firmatarie convengono di costituire – anche al fine di creare occasioni di maggiore reciproca consapevolezza – un Comitato paritetico nazionale che, con la periodicità richiesta dai temi in discussione e comunque annualmente, affronti le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
3. Le analisi e le valutazioni svolte dalle Parti all’interno del Comitato paritetico nazionale costituiscono punti di riferimento per le attività di loro competenza.
4. In particolare saranno oggetto di esame congiunto:
A) A livello nazionale
– l’andamento del mercato nazionale e internazionale nonchè, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive del settore con le eventuali articolazioni riguardanti i comparti di specializzazione piu’ significativi e gli effetti sulla occupazione di tali prospettive con particolare riguardo alle aree di crisi (intendendosi per tali il Mezzogiorno e tutte le aree territoriali così riconosciute dal legislatore);
– i processi di innovazione tecnologica, con i relativi effetti in tema di occupazione, organizzazione del lavoro, caratteristiche della prestazione e formazione;
– le linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali nonchè, sulla base delle spese complessive di ricerca realizzate e previste nel settore e delle indicazioni sulle sue principali finalizzazioni, gli interventi legislativi per la realizzazione di condizioni ottimali per lo sviluppo della ricerca stessa;
– le dinamiche salariali e l’andamento della contrattazione aziendale in rapporto alla corretta applicazione delle disposizioni stabilite in materia dal contratto e dal Protocollo 23 luglio 1993;
– l’andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali;
– lo stato di attuazione nel settore della normativa sui Comitati aziendali europei;
– l’andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonchè le problematiche poste dalla legislazione sociale. Cio’ anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
– i problemi di interesse settoriale derivanti dalle disposizioni legislative emanate in tema di riforma del sistema pensionistico e di pensione integrativa, tra cui quelle riguardanti i lavori usuranti;
– le iniziative legislative che hanno diretto riflesso sul settore;
– i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;
– i problemi posti dall’inserimento lavorativo di extracomunitari.
Con riferimento alle problematiche poste dalla realizzazione dell’Unione europea ed ai processi in atto di internazionalizzazione delle imprese, costituiranno oggetto di esame congiunto anche:
– le iniziative legislative dell’Unione europea che hanno diretta influenza sul settore;
– l’andamento del costo del lavoro del settore in Italia e negli altri Paesi;
– il rapporto tra retribuzione e oneri sociali in Italia e negli altri Paesi;
– le normative in tema di orario di lavoro in Italia e negli altri Paesi;
– le relazioni industriali in Italia e negli altri Paesi.
Sui temi precedentemente indicati, le Parti potranno, di volta in volta, prevedere informazioni specifiche per i singoli comparti nei quali si articola il settore (gomma, plastica, ricostruzione pneumatici e riciclo materie plastiche).
Inoltre, nell’ambito dei lavori del Comitato paritetico nazionale, vengono costituite le seguenti sezioni di attività:
Sezione mercato del lavoro
Le Parti, premesso, quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, riconoscendo l’importanza strategica di perseguire nell’interesse dell’impresa e dei lavoratori la migliore funzionalità possibile del mercato del lavoro e di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto piu’ funzionali ed adeguati a dare risposte mirate e flessibili alle esigenze del sistema produttivo, esamineranno congiuntamente:
– le problematiche poste dal progetto di riforma legislativa in materia dì mercato del lavoro di cui al Protocollo 23 luglio 1993. In particolare formeranno oggetto di esame congiunto le implicazioni settoriali di tale progetto di riforma e quelle aventi comunque rilevanza contrattuale;
– l’andamento dell’occupazione complessiva del settore anche in rapporto ai contratti part time, a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo;
– l’andamento dell’occupazione giovanile, in particolare nelle aree di crisi, in rapporto all’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 sui contratti di formazione lavoro ed al contratto di apprendistato;
– l’andamento dell’occupazione femminile, in particolare nelle aree di crisi, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare situazioni di pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge n. 125/1991, con particolare riferimento ai problemi connessi con il reinserimento dopo l’aspettativa per maternità e dalle nuove disposizioni che dovessero essere emanate in mento;
– le problematiche e le opportunità di sviluppo del telelavoro.
Sezione formazione
Le Parti premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, riconoscendo l’importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane, esamineranno congiuntamente:
– le possibilità di intervento nei confronti degli organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, con particolare riguardo ai problemi della scuola;
– le problematiche della formazione professionale e della riqualificazione dei lavoratori interessati a processi di ristrutturazione, riconversione e ammodernamento tecnologico, nonchè delle lavoratrici madri in fase di reinserimento, nel quadro di linee di sostegno legislativo finalizzate ad un maggior raccordo con le esigenze delle imprese;
– le opportune modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi, nell’ambito delle azioni che le Parti sociali sono chiamate a svolgere per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, come previsto dal sistema paritetico introdotto dall’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successivi;
– le opportunità offerte dalla legislazione italiana ed europea per il finanziamento dei processi formativi;
– le iniziative necessarie per potere disporre a livello di settore delle risorse generate dal contributo previsto dalla legge a carico delle imprese (0,30%) per la formazione continua.
Sezione ambiente e sicurezza
Le Parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia, al fine di rendere compatibili la salvaguardia dell’ambiente, l’igiene e la sicurezza del lavoro con lo sviluppo delle aziende, esamineranno congiuntamente:
– le tematiche della sicurezza e dell’ecologia anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni. In particolare formeranno oggetto di esame congiunto l’aggiornamento e l’adeguamento delle procedure di volta in volta introdotte dall’evoluzione legislativa nazionale ed europea in materia di ambiente e sicurezza, procedure aventi comunque una rilevanza settoriale e contrattuale;
– le tematiche riguardanti il controllo delle immissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dei rifiuti solidi, sulla base degli elementi complessivi disponibili;
– la possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni atte a superare diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse. Cio’ anche in relazione ad indagini e iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
– l’individuazione di linee guida per la promozione della formazione all’ambiente ed alla sicurezza del lavoro, operando gli opportuni raccordi con gli organismi paritetici territoriali di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994;
– la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organi legislativi, a fronte di proposte di legge od iniziative di carattere normativo;
– le problematiche eventualmente poste dall’applicazione dei valori e delle procedure previsti per gli agenti chimici e fisici di cui al decreto legislativo n. 277/1991;
– la possibilità di individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti demandati da specifiche normative (schede, ecc.);
– le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato scientifico centrale per l’esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CE, Commissioni cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
– la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano di orientamento per quanti sono istituzionalmente chiamati ad operare su materie riguardanti le problematiche ambientali- ecologiche di interesse per i settori rappresentati;
– le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge della Direttiva CEE n. 90/270 sui videoterminali;
– la promozione, presso le autorità competenti, di iniziative finalizzate a superare vincoli amministrativi non giustificati ed a favorire lo sviluppo sostenibile;
– il monitoraggio delle iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza;
– l’evoluzione delle tabelle dell’ACGIH e della normativa nazionale ed europea in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici.
Qualora le problematiche sopraindicate presentassero riflessi significativi in specifiche aree locali, le Parti firmatarie ricercheranno gli opportuni collegamenti con le organizzazioni territoriali competenti.
Le Parti firmatarie inoltre si ritengono impegnate alla reciproca informazione sulle rispettive iniziative in materia di ambiente e sicurezza.
B) A livello territoriale
1) Nelle regioni, laddove sussista una significativa concentrazione di industrie del settore, il Comitato paritetico nazionale, con le articolazioni ritenute adeguate, esaminerà:
– le previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonchè i relativi effetti sull’occupazione;
– le problematiche occupazionali eventualmente poste dalla introduzione di nuove tecnologie di processo;
– gli interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende e le possibilità di intervento nei confronti degli organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nella regione;
– l’andamento dell’occupazione complessiva del settore anche in rapporto ai contratti part time, a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo;
– l’andamento dell’occupazione giovanile, in rapporto all’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 sui contratti di formazione lavoro ed al contratto di apprendistato;
– l’andamento dell’occupazione femminile, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare situazioni di pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge n. 125/1991, e dalle nuove disposizioni che dovessero essere emanate.
In tale ambito saranno inoltre esaminati dati su:
– la spesa globale di ricerca realizzata e prevista e le principali finalizzazioni della stessa;
– l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati, per investimenti dallo Stato e dalla regione nel quadro di apposite leggi;
– i programmi di formazione professionale e l’eventuale utilizzo di fondi pubblici a questo fine;
– i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali;
– l’andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali;
– l’andamento della contrattazione aziendale, in riferimento alla corretta applicazione delle normative contrattuali.
2) Nelle aree provinciali o comprensoriali, qualora le Parti le individuino sulla base di una significativa concentrazione di aziende che esercitino produzioni omogenee, saranno esaminati, con riferimento all’area territoriale di competenza, i dati relativi agli investimenti, ai contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. all’occupazione, alla ricerca e ai programmi di formazione professionale.
RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO AZIENDALE
1) Gruppi industriali
I gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con piu’ stabilimenti situati sul territorio nazionale ed aventi rilevante influenza nel settore, in occasione di specifici incontri promossi dalle Parti firmatarie, forniranno alla FULC un quadro aggiornato su:
– le prevedibili prospettive produttive nonchè i dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti; tutto cio’ tenendo conto dell’andamento del mercato e della sua variabilità;
– in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e/o dalle regioni con indicazione delle leggi di riferimento, dell’ente erogatore e della finalizzazione della erogazione;
– il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d’età;
– la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, la relativa incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sui principali indirizzi della stessa;
– l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull’organizzazione del lavoro;
– le problematiche occupazionali conseguenti a situazioni di crisi aziendale e di ristrutturazione produttiva, secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
– il ricorso ai contratti di formazione lavoro, di apprendistato, di fornitura di lavoro temporaneo, a tempo parziale ed a termine;
– l’andamento dell’occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità. All’esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a cio’ designate dalla FULC;
– i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
– i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili con riferimento sia al loro inserimento mirato al lavoro sia agli eventuali problemi occupazionali.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previsionali degli investimenti.
2) Imprese con piu’ di 150 dipendenti
Le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con piu’ di 150 dipendenti, in occasione di specifici incontri promossi dalle Organizzazioni territoriali competenti, forniranno alla FULC un quadro aggiornato su:
– le prevedibili prospettive produttive, nonchè i dati previsionali di investimenti produttivi, potenziamenti o trasformazione di quelli esistenti; tutto cio’ tenendo conto dell’andamento del mercato e della sua variabilità;
– in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e/o dalle regioni, con indicazione delle leggi di riferimento, dell’ente erogatore e della finalizzazione dell’erogazione;
– il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d’età;
– la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, la relativa incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa;
– l’introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull’organizzazione del lavoro;
– le problematiche occupazionali conseguenti a situazioni di crisi aziendale e di ristrutturazione produttiva, secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
– il ricorso ai contratti di formazione lavoro, di apprendistato, di fornitura di lavoro temporaneo, a tempo parziale ed a termine;
– l’andamento dell’occupazione femminile e le eventuali azioni in tema di pari opportunità. All’esame della problematica potranno partecipare lavoratrici dipendenti, a cio’ designate dalla FULC;
– i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
– eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza, con particolare riferimento ai dati previsionali degli investimenti.
3) In riferimento alla normativa contrattuale dell’orario normale di lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge, in occasione degli incontri a livello territoriale ed aziendale, le Parti potranno concordare orari che, intervenendo in situazioni di variabilità dei volumi, consentano, da una parte, di attenuare l’impatto sociale e, dall’altra, di adeguare la prestazione lavorativa ai maggiori volumi richiesti.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
1. Le Parti dichiarano che la ricerca dell’efficienza e lo sviluppo della produttività tecnico-economica costituiscono un obiettivo comune, il cui raggiungimento è condizione per il miglioramento della competitività sui mercati internazionali.
2. Tale concorde obiettivo, per il cui raggiungimento le Parti sono chiamate a dare il loro contributo nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, va perseguito anche attraverso la ricerca di forme organizzative del lavoro che consentano un miglior impiego di tutte le risorse tecniche ed umane, un piu’ razionale utilizzo degli impianti e la valorizzazione professionale dei lavoratori.
3. In tale quadro significativa importanza assume la nuova riclassificazione dei lavoratori, strutturata su aree funzionali e livelli tali da consentire di cogliere anche in futuro i mutamenti che in termini di professionalità si venissero a verificare.
4. In particolare, qualora tali mutamenti fossero collegati con nuove forme di organizzazione del lavoro, a livello locale:
– la Direzione aziendale e la RSU esamineranno il contenuto delle nuove posizioni professionali emerse;
– la Direzione aziendale procederà all’inquadramento delle stesse, secondo i criteri previsti all’art. 4 del contratto, dandone tempestiva comunicazione alla RSU entro i 5 giorni successivi;
– le valutazioni sull’inquadramento operato dalla Direzione aziendale, eventualmente avanzate dalla RSU, formeranno oggetto di esame congiunto con la Direzione aziendale ed in caso di divergenza, saranno sottoposte, ad iniziativa delle Parti aziendali, alla Commissione paritetica nazionale entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea.
5. Inoltre, qualora l’importanza delle suddette nuove forme di organizzazione del lavoro fosse ritenuta tale da costituire un punto di riferimento per l’intero settore, Direzione aziendale e RSU potranno proporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all’art. 4 del contratto, di valutare le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio, in occasione del successivo rinnovo contrattuale.
TITOLO III
PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A) Previdenza complementare
1. In materia di previdenza complementare si richiamano l’Accordo di rinnovo del 9 aprile 1998 e l’Accordo istitutivo del 27 luglio 1998.
2. I contributi al Fondo sono stabiliti come segue:
– a carico del lavoratore, l’1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
– a carico dell’azienda, l’1,06% della retribuzione annua utile per il TFR;
– per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, il 100% della quota di TFR maturata nell’anno;
per tutti gli altri lavoratori, il 33% della quota TFR maturata nell’anno.
3. I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori ed il versamento del TFR come sopra previsti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante. In caso di iscrizione al Fondo in corso d’anno, i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione.
4. Viene stabilito un importo una tantum pari a:
– Lit. 7.000 (EURO 3,62) a carico delle aziende che applichino il presente contratto, per ciascun dipendente in forza;
– Lit. 7.000 (EURO 3,62) a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versare al momento dell’iscrizione.
Dichiarazione delle Parti
1. Le Parti riconoscono l’importanza della previdenza complementare e la necessità che essa coinvolga il piu’ alto numero possibile di lavoratori.
2. A questo proposito verificheranno la situazione delle adesioni al 31 dicembre 2000.
3. Qualora si rileverà che un significativo numero di lavoratori non avrà aderito al Fondo sopra citato, le Parti valuteranno la possibilità di prevedere nuove forme di previdenza complementare.
Nota a verbale
Tutti i costi relativi ai contributi al Fondo a carico delle aziende saranno calcolati a fine 2001 e computati negli oneri economici del prossimo Contratto collettivo nazionale di lavoro.
B) Assistenza sanitaria integrativa
1. Le Parti firmatarie, confermano l’interesse a prevedere forme integrative dell’assistenza pubblica sanitaria da definire attraverso la contrattazione collettiva.
2. A tal fine, tenuto conto della complessità della materia e dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, convengono sulla necessità di costituire una specifica commissione paritetica che:
– esamini le disposizioni legislative relative, anche con riferimento ai provvedimenti emanandi;
– individui criteri e condizioni necessari per la realizzazione di tali forme di assistenza sanitaria integrativa.
3. La commissione sottoporrà i risultati della sua attività alle Parti stipulanti entro la fine del 2001.
TITOLO IV
DECENTRAMENTO PRODUTTIVO, APPALTI E LAVORO A DOMICILIO
1. In occasione degli incontri di cui ai paragrafi A) e B) del Titolo I “Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale” le associazioni imprenditoriali firmatarie forniranno alla FULC:
– informazioni sulla natura delle attività produttive conferite a terzi;
– dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto;
– le dimensioni occupazionali dì eventuali casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e la relativa natura;
– dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero medio dei lavoratori interessati.
2. Annualmente, le aziende forniranno alla RSU un quadro aggiornato sul dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all’interno delle unità produttive e, in occasione di specifici incontri, i casi di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionali relativi.
3. Le aziende inoltre, ai fini di una valutazione degli effetti occupazionali relativi, forniranno alla RSU informazioni preventive sulle attività da conferire in appalto, sui casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e su quelli di ricorso al lavoro a domicilio.
4. Allo scopo di consentire una piu’ efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, d’igiene e sicurezza del lavoro nonchè dai rispettivi contratti di lavoro.
5. In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l’azienda, come previsto dal decreto legislativo n. 626/1994, verificherà l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
6. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire, con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, dei servizi di mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza.
TITOLO V
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
1. Le Parti si danno atto che le disposizioni del vigente contratto costituiscono un corpo unico, inscindibilmente correlato in ogni sua parte.
2. Esse sono pertanto impegnate ad adoperarsi attivamente anche tramite le rispettive strutture per rimuovere gli eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.
art. 1
Gomma E Plastica – Industria
1. Per le assunzioni valgono le norme di legge.
2. L’assunzione deve essere comunicata al lavoratore mediante lettera che specifichi:
– l’identità delle Parti;
– la data di assunzione;
– la durata del rapporto di lavoro specificando se si tratta di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
– l’inquadramento ai sensi del successivo art. 4;
– il trattamento economico iniziale con l’indicazione del periodo di pagamento;
– la durata dell’eventuale periodo di prova;
– il luogo di lavoro;
– il numero di iscrizione a libro matricola;
– il rinvio alle norme del presente CCNL per gli istituti non espressamente richiamati;
– tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
3. All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:
– la carta d’identità od altro documento equipollente;
– il certificato di attribuzione del codice fiscale;
– il libretto di lavoro;
– i prescritti documenti INPS.
4. È facoltà dell’azienda richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonchè i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che il lavoratore sia in grado di produrre.
5. Il lavoratore è tenuto a dichiarare all’azienda la sua residenza e domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
6. L’azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Nota a verbale
La riserva di assunzione del 12% di cui all’art. 25, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applica sul personale assunto ed inquadrato nei livelli I, H, G ed F.
-------------------------------------------------------------------- FORMAZIONE ESTERNA RETRIBUZIONE TITOLO DI STUDIO DURATA ---------------------- ORE ANNUE I II III IV ANNO ANNO ANNO ANNO -------------------------------------------------------------------- A) Titolo di istruzione post obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire ..... 20 mesi 60 80% 90% -- -- B) Titolo di istruzione post obbligo o attestati di qualifica non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire ..... 36 mesi 120 75% 80% 90% -- C) Titolo di istruzione dell'obbligo ... 48 mesi 120 70% 75% 80% 90% --------------------------------------------------------------------
art. 2
Gomma E Plastica – Industria
Paragrafo A – Apprendistato
1. Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
2. L’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di servizio effettivo pari a:
– quattro settimane per gli apprendisti assunti per mansioni di livello pari od inferiore al G;
– otto settimane per gli apprendisti assunti per mansioni di livello superiore al G;
3. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato sia agli effetti della anzianità di servizio.
4. La durata dell’apprendistato e la durata dell’impegno formativo esterno sono riportate nella tabella in calce.
5. Come previsto dall’art. 8 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ai fini della durata dell’apprendistato i periodi di servizio prestati presso altra azienda del medesimo comparto produttivo vengono cumulati a tutti gli effetti purchè essi non siano separati l’uno dall’altro da interruzioni superiori ad un anno.
6. Nel caso di assunzione di un’apprendista che, nell’ambito di un precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione esterna previsti per lo stesso profilo professionale, l’apprendista sarà esentato dal frequentare i moduli già completati.
7. La retribuzione dell’apprendista è composta dal minimo contrattuale, dall’indennità di contingenza e dall’EDR del lavoratore di livello H.
8. I sopra citati elementi sono computati con le percentuali previste nella tabella in calce.
9. La durata delle ferie è di 30 giorni di calendario per gli apprendisti di età inferiore a 16 anni e di 4 settimane per quelli che hanno superato i 16 anni di età.
10. Al termine dell’apprendistato l’apprendista sosterrà le prove di idoneità previste dalle norme legislative e, in caso di esito favorevole, verrà inserito nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
11. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
Dichiarazione a verbale
In applicazione di quanto previsto dal D.M. 8 aprile 1998, nell’ambito della sezione formazione di cui al Titolo I “Relazioni industriali”, le Parti costituiranno un gruppo di lavoro con l’obiettivo di individuare i contenuti della formazione esterna che, come previsto dalla legge n. 196/1997, deve essere impartita agli apprendisti.
Paragrafo B – Contratto a termine
12. Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge n. 230/1962, dall’art. 8-bis della legge n. 79/1983, dall’art. 12 della legge n. 196/1997 e dal punto 10 dell’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988.
13. Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopra citate, nonchè tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di utilizzazione della prestazione, l’apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 1, della legge n. 56/1987, nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituzione di lavoratori in aspettativa, o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, sostituzione di lavoratori temporaneamente a tempo parziale;
b) per lavorazioni connesse a vincolanti termini di consegna, ad esigenze di carattere stagionale o indotte dall’attività di altri settori;
c) per l’esecuzione di un’opera, di un’attività o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo anche non aventi carattere straordinario od occasionale;
d) punte di intensa attività derivanti da commesse, da maggiori richieste di mercato e da ordinativi eccezionali cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) esigenze di sostituzione di lavoratori in permesso, in congedo o assenti durante il periodo feriale;
f) progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotto.
14. Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con il contratto a termine nelle ipotesi sopra indicate è pari al 20% [25% nell’ipotesi di cui al paragrafo D)] del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, con un minimo di 6 contratti.
15. Nel caso in cui la durata complessiva superi i quattro mesi nell’anno solare, i lavoratori dovranno essere informati di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 23 della legge n. 56/1987 in materia di iscrizione nella lista di collocamento e relativa graduatoria.
16. Sono fatte salve le eventuali diverse pattuizioni definite a livello territoriale in applicazione della suindicata legge 28 febbraio 1987, n. 56.
17. LA RSU potrà richiedere alla Direzione aziendale, trimestralmente, un esame congiunto sulle tematiche relative ai contratti a termine.
Nota a verbale
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 10, comma 1 della legge n. 53/2000, la sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa ai sensi della legge n. 1204/1971 è possibile con un anticipo fino a due mesi dall’inizio dell’astensione.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti convengono che la presente disciplina sul contratto a termine risponde alla necessità di soddisfare le esigenze produttive e non ha finalità di destrutturazione del mercato del lavoro.
Paragrafo C – Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
18. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è disciplinato dalla legge n. 196/1997. In particolare, il trattamento economico è disciplinato dall’art. 4, comma 2, che demanda inoltre ai contratti aziendali l’individuazione delle modalità e dei criteri per la determinazione e la corresponsione dei premi di risultato.
19. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo’ essere concluso nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituzione di lavoratori in aspettativa, o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, sostituzione di lavoratori temporaneamente a tempo parziale;
b) per lavorazioni connesse a vincolanti termini di consegna, o indotte dall’attività di altri settori;
c) per l’esecuzione di un’opera, di un’attività o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo anche non aventi carattere straordinario od occasionale;
d) punte di intensa attività derivanti da commesse, da maggiori richieste di mercato e da ordinativi eccezionali cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
e) esigenze di sostituzione di lavoratori in permesso, in congedo o assenti durante il periodo feriale;
f) per coprire posizioni di lavoro stabilizzate, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato delle risorse necessarie.
20. Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con il contratto di fornitura di lavoro temporaneo nelle ipotesi sopra indicate è pari al 15% [20% nell’ipotesi di cui al paragrafo D)] del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, con un minimo di 6 contratti di fornitura di lavoro temporaneo, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
21. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore.
22. Nei casi previsti dalla legge e in quelli indicati al precedente comma 19, il periodo di assegnazione inizialmente stabilito puo’ essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi.
23. La Direzione aziendale comunicherà alla RSU il numero ed i motivi del ricorso ad assunzioni di lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni d’urgenza e necessità di stipulare il contratto, le predette comunicazioni potranno essere effettuate entro i successivi cinque giorni.
24. La RSU potrà richiedere alla Direzione aziendale, annualmente, un esame congiunto sulle tematiche relative ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Paragrafo D
25. Le percentuali di cui ai precedenti commi 14 e 20 possono essere elevate rispettivamente al 25% ed al 20%, a condizione pero’ che la percentuale complessiva di lavoratori occupati con i contratti di cui ai precedenti paragrafi B) e C) non sia superiore al 35% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
art. 3
Gomma E Plastica – Industria
1. L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui al precedente art.i. 1 e non è ammessa nè la protrazione nè la rinnovazione dello stesso.
2. Nel corso del periodo di prova sussistono, tra le Parti, tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto da esso diversamente disposto. La risoluzione del rapporto di lavoro puo’ aver luogo in qualsiasi momento, ad iniziativa di ciascuna delle due Parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
3. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma:
– ai lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni, in qualunque tempo, o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi 2 mesi nel caso dei lavoratori di livello A e Q o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui al Gruppo 1) appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 2);
– in tutti gli altri casi di licenziamento l’azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
4. Per i lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4 la retribuzione sarà comunque corrisposta per i soli giorni di effettiva prestazione.
5. La durata del periodo di prova, riferita all’effettivo servizio, è disciplinata, dal 15 aprile 2000, dalla seguente tabella:
---------------- DURATA LIVELLI ---------------- mesi 6 Q-A mesi 3 B-C-D mesi 2 E-F-G-H mesi 1 I ----------------
art. 4
Gomma E Plastica – Industria
Paragrafo A
1. I lavoratori sono inquadrati in scale classificatorie distinte a seconda delle seguenti aree funzionali di appartenenza: amministrazione e contabilità, commerciale/logistica, manutenzione, personale/organizzazione/EDP, produzione, qualità, ricerca e sviluppo, servizi vari.
2. Le aree funzionali rappresentano le funzioni aziendali presenti nella prevalente struttura organizzativa delle imprese del settore.
3. Nell’ambito di ogni area funzionale l’inquadramento dei lavoratori nei livelli previsti viene effettuato in base alle relative declaratorie e posizioni professionali.
4. Le declaratorie e le posizioni professionali relative ai livelli propri di ciascuna area funzionale sono riportate nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente articolo.
5. La declaratoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di conoscenza, responsabilità e autonomia, si reputano indispensabili per inquadrare la mansione nel livello considerato.
6. Le posizioni professionali determinano il minimo contenuto professionale che una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.
7. La mansione svolta su piu’ aree funzionali sarà inquadrata in base all’area di prevalente attività.
8. La mansione il cui contenuto professionale non sia rappresentato dalle posizioni professionali verrà inquadrata nei livelli previsti per la relativa area di appartenenza, sulla base della declaratoria pertinente, con l’ausilio del riferimento analogico alle posizioni professionali esistenti.
9. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della legge n. 190/1985, le Parti si danno atto che caratteristiche indispensabili per l’appartenenza alla categoria dei quadri sono:
– lo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa;
– il coordinamento, il controllo e la responsabilità di unità organizzative, con discrezionalità di poteri, per l’attuazione di programmi stabiliti dalla direzione da cui dipendono o che espletano autonome mansioni specialistiche di equivalente importanza e responsabilità;
– in termini di conoscenza, responsabilità ed autonomia, i suddetti lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri:
* sono in possesso di una approfondita conoscenza delle discipline specifiche dell’ambito professionale di appartenenza e di quelle degli ambiti correlati o di una elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi;
* hanno la responsabilità di garantire i risultati complessivi di importanti e complesse unità organizzative, anche in termini di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro affidate o della piena rispondenza dei contributi altamente qualificati forniti agli obiettivi strategici stabiliti;
* nell’ambito del mandato ricevuto, operano con discrezionalità di poteri sulla base delle sole direttive strategiche stabilite dalla direzione da cui dipendono.
10. In relazione a quanto stabilito nell’allegato 2, le scale classificatorie relative a ciascuna area funzionale sono costituite dai seguenti livelli:
Area amministrazione: A – B – C – F;
Area commerciale/logistica: A – C – E – F – G – H;
Area manutenzione: A – C – D – E – F – H;
Area personale/org./EDP: A – B – C – E – F;
Area produzione A – C – E – F – G – H – I;
Area qualità: A – C – E – F – G – H;
Area ricerca e sviluppo: A – C – E – F – H;
Area servizi vari A – C – E – F – H – I.
11. I livelli previsti per un’area funzionale non sono utilizzabili per inquadrare lavoratori appartenenti ad altre aree, eccezion fatta per i casi di passaggio da un’area funzionale all’altra.
Paragrafo B
12. La RSU:
– verifica l’inquadramento delle mansioni attuato dall’azienda, avanza le eventuali diverse valutazioni e le esamina con la Direzione aziendale ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo e dalle relative norme transitorie;
– segnala alla Commissione paritetica nazionale di cui al successivo comma 13, le mansioni per il cui inquadramento si è registrato disaccordo con la Direzione aziendale;
– esamina con la Direzione aziendale gli effetti di nuove forme di organizzazioni del lavoro sul sistema classificatorio;
– propone, congiuntamente alla Direzione aziendale, alla Commissione paritetica nazionale, le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio in occasione del successivo rinnovo contrattuale. Cio’ con particolare riferimento a quanto previsto dall’ultimo comma del Titolo II “Organizzazione del lavoro”.
13. Viene istituita una Commissione paritetica nazionale composta da nove rappresentanti delle Associazioni industriali e da nove rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.
14. La Commissione avrà il compito di:
– esprimere, entro 60 giorni dalla segnalazione, il proprio parere sull’area funzionale ed il livello di competenza delle mansioni sottoposte al suo esame dalla Direzione aziendale e/o dalla RSU;
– sottoporre alle Parti stipulanti proposte di integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio in occasione del successivo rinnovo contrattuale. Cio’ con particolare riferimento a quanto previsto nell’ultimo comma del Titolo II “Organizzazione del lavoro”.
15. L’esaurimento della procedura di cui ai punti precedenti rappresenta imprescindibile condizione di procedibilità per eventuali ricorsi alla autorità giudiziaria e per eventuali iniziative conflittuali.
Paragrafo C
16. La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali ed operai – effettuata in base alle disposizioni della legge e degli accordi interconfederali in materia – viene mantenuta, agli effetti delle norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. Ai fini suddetti, il presente testo contrattuale adotta la seguente nomenclatura:
Gruppo 1) Qualifica Quadri
Qualifica impiegatizia:
– area amministrazione: A 1 – B 1 – C 1 – F 1;
– area commerciale/logistica: A 1 – C 1 – E 1;
– area manutenzione: A 1 – C 1 – D 1;
– area personale/org./EDP: A 1 – B 1 – C 1 – E 1 – F 1;
– area produzione: A 1 – C 1;
– area qualità: A 1 – C 1;
– area ricerca e sviluppo: A 1 – C 1 – E 1;
– area servizi vari: A 1 – C 1 – E 1 – F 1.
Gruppo 2) Qualifica speciale:
– area commerciale/logistica: C 2;
– area produzione: C 2 – E 2;
– area qualità: C 2.
Gruppo 3) Qualifica operaia:
– area commerciale/logistica: F 3 – G 3 – H 3;
– area manutenzione: D 3 – E 3 – F 3 – H 3;
– area personale/org./EDP: E 3;
– area produzione: E 3 – F 3 – G 3 – H 3 – I 3;
– area qualità: E 3 – F 3 – G 3 – H 3;
– area ricerca e sviluppo: E 3 – F 3 – H 3;
– area servizi vari: F 3 – H 3 – I 3.
17. Ai soli fini del livello di ingresso dei contratti di formazione e lavoro e nel rispetto della legge e degli accordi interconfederali che li disciplinano, le Parti convengono che potranno essere utilizzati i livelli previsti per ciascun gruppo, indipendentemente dall’area funzionale.
18. I lavoratori addetti alla conduzione di macchine di produzione o alla esecuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodotti saranno inquadrati al livello H dopo un periodo massimo di 12 mesi di permanenza nel livello I.
Nota a verbale
Le mansioni di cui all’allegato 3, sulla base dell’attività e della tecnologia attuale, sono inquadrate, negli indicati livelli e posizioni professionali delle aree produzione e qualità.
art. 5
Gomma E Plastica – Industria
Al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diversi livelli, è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest’ultima sia svolta con normale continuità.
art. 6
Gomma E Plastica – Industria
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali assunto, o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.
3. Il lavoratore che, per almeno 30 giorni consecutivi, disimpegni mansioni superiori nell’ambito del medesimo gruppo di cui all’art. 4, passa al pertinente livello superiore, salvo il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
———-
(*) Per i quadri, ved. art. 29, comma 1.
art. 7
Gomma E Plastica – Industria
1. Il passaggio di qualifica non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
2. L’anzianità di servizio acquisita nella qualifica di provenienza è considerata utile per intero agli effetti degli scatti.
3. Agli effetti delle ferie, trattamento di malattia e di infortunio e del preavviso, la suddetta anzianità di servizio è considerata utile:
– per intero nel caso di passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia;
– al 50% nei casi di passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica speciale o alla qualifica impiegatizia.
Chiarimento a verbale
Per i passaggi di qualifica avvenuti in data anteriore a quella di stipulazione del presente contratto si richiamano le disposizioni contrattuali vigenti al momento dei passaggi stessi.
art. 8
Gomma E Plastica – Industria
Paragrafo A – Orario normale di lavoro
1. Premesso che la durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni.
2. Per i lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valutazione con la RSU, regimi di orario settimanale di 39 ore, assorbendo il necessario numero di ore di riposo e di riduzione di orario di cui all’art. 9.
3. Nelle situazioni di organizzazione dell’attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o piu’ turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:
-------------------------------------------------------------------- 2000 2001 2002 2003 --------------------------------------- a) addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attivita' svolta su 17 turni settimanali ........ 217 219 219 218 b) addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attivita' svolta su 18 o piu' turni settimanali 214,5 216,5 216,5 215,5 c) addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attivita' svolta su 21 212,5 214,5 214,5 213,5 turni settimanali ........ (213,5*) (215,5*) --------------------------------------------------------------------
(*) Per le aziende dell’industria dei cavi.
———-
4. Il normale orario annuo di cui al precedente comma è stato determinato tenendo conto dei riposi corrispondenti ai sabati ed alle domeniche, delle giornate di riposo e delle riduzioni dell’orario di lavoro di cui all’articolo 9, di 20 giorni di ferie, delle festività di cui all’articolo 15, escluse la ricorrenza del Santo Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti.
5. I programmi attuati dall’azienda per la distribuzione delle giornate lavorative annue dei lavoratori interessati – che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni – nonchè gli eventuali scostamenti, saranno tempestivamente comunicati e valutati con la RSU, mentre la distribuzione dei giorni di riposo e di lavoro collettivi conseguenti sarà oggetto di contrattazione, da esaurirsi, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall’azienda.
6. Quanto stabilito al precedente comma si applica anche nelle situazioni di organizzazione dell’attività lavorativa aziendale continuativamente programmata su base annua per 16 turni settimanali ovvero per 1 o 2 turni giornalieri su piu’ di 5 giorni la settimana.
Orario flessibile
7. A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell’intensità lavorativa in determinati periodi dell’anno, l’orario normale di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo puo’ essere realizzato anche come media su un arco di piu’ settimane. A tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore (sino a 48, anche su 6 giorni) e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite (anche su 4 giorni).
8. Tali programmi – che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni – nonchè gli eventuali scostamentì, saranno preventivamente comunicati e valutati con la Rappresentanza sindacale unitaria, ivi compresi i casi di attività su 17 o 18 turni settimanali.
9. Distribuzioni dell’orario di lavoro diverse da quelle indicate nel presente paragrafo saranno oggetto di contrattazione con la RSU.
Paragrafo B – Lavoro straordinario
10. lI ricorso al lavoro straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionali ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate da innovazioni tecniche in corso sui prodotti o processi, la necessità di salvaguardare l’efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno. Nelle suddette situazioni, l’azienda puo’ far ricorso al lavoro straordinario con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione alla RSU.
11. Eventuali ipotesi di lavoro straordinario, diverse da quelle sopra indicate, saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
12. I dati mensili a consuntivo per servizio o reparto e gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 10, sono tenuti a disposizione della RSU.
13. Il lavoratore puo’ esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario, nonchè il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
Paragrafo C – Conto ore
14. A decorrere dall’1 gennaio 2001, le ore straordinarie effettuate dal singolo lavoratore ai sensi di quanto disposto dai precedenti commi 10 ed 11 saranno al 50% recuperate entro l’anno successivo a quello di effettuazione.
15. Il recupero avverrà compatibilmente con le esigenze produttive e di mercato.
16. Le maggiorazioni verranno comunque corrisposte il mese successivo a quello dell’effettuazione.
Paragrafo D – Lavoro a turni
17. Per le lavorazioni a ciclo continuo e quelle continuativamente programmate su base annua per 17 o piu’ turni settimanali, l’orario settimanale di 40 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
18. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
19. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non puo’ abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario.
Nota a verbale
Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.
Chiarimento a verbale
L’azienda, prima di definire la collocazione delle eventuali ferie collettive e l’effettuazione dei riposi aggiuntivi, valuterà con la RSU le problematiche relative, alla luce delle rispettive esigenze.
Dichiarazione delle Parti
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per mobilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
art. 9
Gomma E Plastica – Industria
1. I lavoratori hanno diritto di godere annualmente di 4 giornate di riposo in Sostituzione delle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modifiche e del trattamento per le stesse previsto dall’Accordo interconfederale 26 gennaio 1977.
2. Ai lavoratori indicati di seguito sono riconosciute le seguenti riduzioni di orario annue (comprensive delle riduzioni di orario di 40 ore di cui al punto il del Protocollo ministeriale 22 gennaio 1983):
a) 116 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 21 turni settimanali di 8 ore giornaliere – cicli continui (108 ore, sino al 31 dicembre 2001, per i lavoratori delle aziende dell’industria dei cavi;
b) 100 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 18 o piu’ turni settimanali di 8 ore giornaliere;
c) 80 ore per i lavoratori che svolgono la loro attività su 17 turni settimanali di 8 ore giornaliere e per quelli che prestano la loro opera su 2 turni diurni per 7 giorni la settimana, per questi ultimi a partire dall’1 gennaio 2001 la riduzione sarà di 88 ore;
d) 64 ove per i lavoratori che svolgono la loro attività su 16 o 15 turni settimanali di 8 ore giornaliere;
e) 52 ove per i lavoratori non addetti a turni o addetti a turni diversi da quelli suindicati.
3. I riposi e le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno riproporzionati qualora nel corso dell’anno si verifichino i seguenti casi: assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, modifica dell’organizzazione dell’attività che comporti una variazione del numero di turni settimanali, assenze non retribuite, sospensione del rapporto di lavoro con l’intervento della CIG.
4. I suddetti riposi assorbono sino a concorrenza, quanto a titolo di riduzione di orario già concesso o concordato a livello aziendale.
Chiarimento a verbale
Con riferimento a quanto stabilito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, si chiarisce che le giornate di riposo e le ore di riduzione dell’orario di lavoro, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non sono computabili ai fini del superamento del limite di orario previsto.
art. 10
Gomma E Plastica – Industria
1. Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 61/2000.
2. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore a quello contrattuale. Esso puo’ essere di tipo orizzontale e di tipo verticale secondo le previsioni dell’art. 1, comma 2, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 61/2000. Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del suddetto decreto, il rapporto di lavoro a tempo parziale puo’ svolgersi secondo una combinazione di lavoro a tempo parziale orizzontale e verticale, con modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa definite nella lettera di assunzione o con accordo intervenuto successivamente tra lavoratore e azienda.
3. Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore, possono essere previste clausole elastiche ai sensi dell’art. 3, comma 7 e seguenti del D.Lgs. n. 61/2000, anche per i casi di contratto a termine di cui al comma 7 del presente articolo. La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa deve essere disposta con un preavviso non inferiore a 10 giorni e il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale.
4. I trattamenti economici e normativi sono regolati dal D.Lgs. n. 61/2000 ed in particolare dall’art. 4, comma 2, lett. a) e b).
5. È consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa alle condizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000.
6. È possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all’orario concordato, sino al raggiungimento del normale orario aziendale giornaliero ed entro un tetto massimo del 30% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita all’anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno puo’ essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario.
7. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 61/2000, l’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, nel contratto di lavoro a tempo parziale che sia anche a termine, è ammessa quando l’assunzione a termine sia stata effettuata per uno dei casi previsti dalle leggi n. 230/1962, n. 73/1983, nonchè dall’art. 2, par. B del presente contratto.
8. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 61/2000, la Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, trimestralmente sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Chiarimento a verbale
La variazione della collocazione temporale della prestazione non da diritto alla maggiorazione di cui al comma 3, nel caso in cui essa sia richiesta dal lavoratore interessato per sua necessità.
art. 11
Gomma E Plastica – Industria
1. Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro non puo’ superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali previste dai vigenti accordi interconfederali in materia, salvo le eccezioni di cui agli accordi medesimi.
2. La durata dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
– 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
– 50 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
3. Le ore prestate oltre l’orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono gli orari settimanali di cui al comma 2 (45 e 50).
4. Le ulteriori ore di prestazione saranno compensate con quote orarie di retribuzione maggiorate del 18% fino a 60 ore settimanali, del 25% per la 61esima ora settimanale e 35% per le ore successive.
5. Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
6. Ai guardiani che prestano servizio esclusivamente notturno. fermo restando quanto sopra previsto, viene riconosciuta una maggiore paga di Lit. 100 (EURO 0,05) giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).
7. Restano ferme le migliori condizioni anche aziendali in atto.
Chiarimento a verbale
Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia sono considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
art. 12
Gomma E Plastica – Industria
1. Lavoro straordinario è quello prestato oltre la durata dell’orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.
2. Lavoro notturno:
– per i lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) di cui all’art. 4, è quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le 20 e le 8 antimeridiane;
– per i lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4, è quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
3. Lavoro festivo è quello effettuato nella giornata destinata al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell’art. 15. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu’ tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo e straordinario festivo.
4. Le maggiorazioni per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno feriale:
– dalla 41esima alla 48esima ora settimanale: 18%
– per la 49esima ora: 25%
– per le ore successive: 35%
2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi: 50%
3) lavoro straordinario festivo e domenicale:
– dalla 41esima alla 48esima ora settimanale 50%
– per le ore successive: 70%
4) lavoro domenicale con riposo compensativo: 25%
5) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati:
lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4: 30%;
lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4: 50%
6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati):
a) lavoro straordinario notturno compreso in turni avvicendati:
– dalla 41esima alla 48esima ora settimanale: 28%
– per la 49esima ora 60%
– per le ore successive 75%
b) lavoro straordinario notturno non compreso in turni avvicendati
dalla 41esima alla 48esima ora settimanale:
– lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4: 30%;
– lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4: 50%;
per la 49esima ora: 60%
per le ore successive: 75%
7) lavoro effettuato in turni avvicendati:
– turni diurni: 4%;
– turno notturno: 28%
5. La maggiorazione per il lavoro effettuato nel turno notturno di cui al punto 7) del precedente comma, viene incrementata, per ogni turno notturno, dei seguenti valori:
------------------------ LIVELLI IMPORTI EURO ------------------------ Q 11.950 6,17 A 10.550 5,45 B-C-D 8.800 4,54 E-F 7.600 3,93 G 7.050 3,64 H 6.450 3,33 I 5.750 2,97 ------------------------
6. Tali importi assorbono fino a concorrenza le somme aziendalmente corrisposte per lo stesso titolo.
7. I lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4, nel caso in cui siano addetti, nelle lavorazioni a turni, esclusivamente al turno notturno, in luogo della maggiorazione di cui al punto 5) del comma 4, avranno diritto a quella di cui al punto 7) del comma 4 nonchè agli importi di cui al comma 5.
8. Le percentuali suddette vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi di cui ai punti a) e b) del comma 1 dell’art. 20, calcolate con il coefficiente di cui all’art. 19.
9. Esse percentuali non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Peraltro, nei confronti del personale turnista, alle maggiorazioni sopra previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati (turno diurno 4%, turno notturno 28% piu’ importo fisso) andrà aggiunta la percentuale di maggiorazione di cui al comma 4, punto 4) in caso di lavoro prestato in giornata domenicale con riposo compensativo e la percentuale di cui al comma 4, punto 2) in caso di lavoro non straordinario prestato nei giorni considerati festivi.
10. Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz’ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal comma 4, punto 7), del presente articolo.
11. A decorrere dall’1 maggio 2000, per ogni turno notturno effettivamente prestato nell’ambito dei turni avvicendati di cui al punto 7) – comma 4 del presente articolo, verrà corrisposta un’indennità di Lit. 3000 (EURO 1,55); per i lavoratori turnisti addetti a 18 o piu’ turni avvicendati di 8 ore, l’indennità da corrispondere per ogni turno notturno di effettiva prestazione, sarà di Lit. 4.000 (EURO 2,07).
12. Le indennità di cui al comma precedente non sono computabili agli effetti di alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR ed assorbono sino a concorrenza quanto aziendalmente concesso o concordato allo stesso titolo.
13. Per ogni sabato effettivamente lavorato nell’ambito della disciplina di orario flessibile dì cui all’art. 8, comma 7, verrà corrisposta un’indennità di Lit. 10.000 (EURO 5,16), assorbibile sino a concorrenza di quanto aziendalmente concesso o concordato allo stesso titolo. Tale indennità, salvo diversa disposizione aziendale, non è computabile agli effetti di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.
Dichiarazione delle Parti stipulanti
Quanto stabilito dal presente articolo in materia di corresponsione delle maggiorazioni non modifica le condizioni di miglior favore aziendali applicate alla data del 15 aprile 2000.
Chiarimenti a verbale
1) Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presente articolo, si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
2) La percentuale del 4% prevista per lavoro effettuato in turni diurni verrà corrisposta anche ai lavoratori che si avvicendano nei due soli turni diurni.
Nota a verbale
Per tutto quanto previsto dal comma 4, punto 4) del presente articolo restano salve le condizioni, anche aziendali, di miglior favore che continueranno ad essere applicate.
art. 13
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1. Per il lavoratore turnista addetto a cicli continui, intesi come tali quelli che si svolgono su tre turni avvicendati sull’intero arco settimanale di 7 giorni, l’orario normale annuo di lavoro di cui al comma 3, dell’art. 8 è comprensivo dei riposi a fronte delle festività di cui ai punti b) e c), Paragrafo A dell’art. 15 – esclusa la ricorrenza del Santo Patrono – ed il lavoro prestato nelle stesse comporterà, in aggiunta ai valori dell’indennità di turno, il riconoscimento della sola maggiorazione del 50% di cui all’art. 12.
2. La percentuale di maggiorazione per turno notturno, viene elevata, per i lavoratori di cui al presente articolo, al 40%; inoltre, fermo restante quanto previsto dal comma 11 dell’art. 12, tale maggiorazione viene incrementata per ogni turno notturno dei valori di cui al comma 5 dello stesso articolo.
Chiarimento a verbale
Le maggiorazioni di cui al presente articolo vanno corrisposte tutte le volte che la distribuzione dell’orario di lavoro comporti, in via continuativa e per un periodo di tempo indefinito, la prestazione per 7 giorni, prevedendo quindi organicamente e sistematicamente il lavoro nelle 24 ore della domenica.
art. 14
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1. Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera a turni avvicendati, le maggiorazioni di cui al comma 4, punto 7), ed al comma 5 dell’art. 12 ed all’art. 13 saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività, delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di malattia o di infortunio e dei riposi aggiuntivi di cui all’art. 9, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi dodici mesi.
2. Restano salvi altri eventuali periodi di riferimento aziendalmente concordati.
art. 15
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Paragrafo A – Giorni festivi
1. Sono considerati festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi del Paragrafo B del presente articolo e delle disposizioni legislative vigenti;
b) le ricorrenze del 25 aprile, dell’1 maggio e le altre che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero stabilite;
c) le seguenti nove festività:
1) Capodanno;
2) 6 gennaio – Epifania;
3) Lunedì di Pasqua – giorno dell’Angelo;
4) 15 agosto – Assunzione;
5) 1 novembre – Ognissanti;
6) 8 dicembre – Immacolata Concezione;
7) 25 dicembre – S. Natale;
8) 26 dicembre – S. Stefano;
9) giorno del Patrono della località dove ha sede lo stabilimento e le altre che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero stabilite;
d) il giorno di Pasqua.
2. In occasione della Pasqua, e comunque in coincidenza di una o piu’ festività di cui alle lettere b) e c) del presente articolo tra di loro, o con la domenica, o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda alla procedura di spostamento, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di 1/25 della retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20, comma 2.
3. Il lavoro nelle festività sopraindicate è consentito sotto osservanza delle norme di legge e del presente contratto; comunque la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all’art. 12 del presente contratto, salvi i casi di recupero o spostamento.
4. Inoltre, in occasione del pagamento della retribuzione dei mesi di giugno e di novembre verrà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile a fronte delle festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre, l’importo di 1/25 della retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20, comma 2.
Paragrafo B – Riposo settimanale
5. Come previsto dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 e fatto salvo quanto disposto per i minori, il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
6. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti firmatarie, considerato che l’art. 17 della Direttiva n. 93/104 CE e l’avviso comune 12 novembre 1997 tra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, per il recepimento della stessa prevedono la possibilità di deroga al cumulo tra riposo settimanale e giornaliero, riconoscono sin d’ora che rientreranno nella suddetta deroga – in quanto la stessa sia prevista dalle emanande norme di legge in materia – quelle situazioni aziendali di attività lavorativa, già in atto e/o regolate da accordi aziendali, che garantiscano comunque un periodo minimo di riposo settimanale di 24 ore ed il riposo settimanale di 35 ore di cui all’art. 5 della suddetta direttiva, come media da realizzare in un arco temporale di 3 mesi.
art. 16
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1. Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore in servizio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20, comma 2, secondo i termini sotto indicati:
a) per i lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4:
– 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;
– 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni;
b) per i lavoratori di cui al Gruppo 3 dell’art. 4:
– 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità sino a 18 anni;
– 4 settimane e 3 giorni (pari a 23 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni sino al 31 dicembre 2002 e 4 settimane e 4 giorni (pari a 24 giorni lavorativi) dall’1 gennaio 2003.
2. In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, salvo il caso in cui non sia stata effettuata la concentrazione dell’orario settimanale in 5 giorni.
3. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festività previste dalle lettere b) e c) – Paragrafo A del comma 1, dell’art. 15 che cadono in tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale di lavoro in 5 giorni) non sono computabili, agli effetti delle ferie, e pertanto si farà luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse, ovvero, d’accordo con la RSU, al pagamento per le giornate di ferie non godute.
4. La malattia sopravvenuta durante il periodo feriale, regolarmente comunicata e certificata secondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:
a) malattia che comporta il ricovero ospedaliero, per la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 8 giorni consecutivi.
5. Per gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni, il periodo di cui al comma 1 è stabilito in 30 giorni di calendario.
6. La scelta dell’epoca sarà fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.
7. Il lavoratore puo’ chiedere il godimento delle ferie nell’anno di maturazione.
8. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie, ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20, comma 2, nella misura in atto al momento della liquidazione.
9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non puo’ coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso. Il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, semprechè non abbia già usufruito dell’intero periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu’ dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi.
10. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 31 del presente contratto.
Norma transitoria
I lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4, assunti precedentemente al 31 marzo 1996, al compimento del 18esimo anno di anzianità, hanno diritto a 5 settimane e 2,5 giorni di ferie (pari a 27,5 giorni lavorativi).
Chiarimento a verbale
L’interruzione delle ferie per le ragioni di cui ai punti a) e b), comma 4, del presente articolo – analogamente agli altri casi di mancato godimento delle ferie per malattia intervenuta prima del periodo feriale – non comporta l’automatico prolungamento del periodo feriale stesso ed il lavoratore, qualora guarito, è tenuto a rientrare in servizio al termine di detto periodo.
Dichiarazione delle Parti stipulanti
Le Parti, con la regolamentazione di cui al comma 4 del presente articolo, hanno inteso disciplinare pattiziamente la fattispecie dell’insorgenza della malattia durante il periodo feriale, al fine di superare le problematiche interpretative poste dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito.
art. 17
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1. I minimi contrattuali per ciascun livello sono fissati nella seguente tabella:
-------------------------------------------------- LIV. AL EURO AL EURO 01.05.2000 01.01.2001 -------------------------------------------------- I 799.000 412,65 818.000 422,46 H 913.000 471,53 936.000 483,40 G 967.500 499,67 991.500 512,07 F 1.055.500 545,12 1.081.500 558,55 E 1.121.500 579,21 1.148.500 593,15 D 1.226.000 633,18 1.254.000 647,64 C 1.241.000 640,92 1.270.000 655,90 B 1.256.000 648,67 1.286.000 664,16 A 1.418.000 732,34 1.450.000 748,86 Q 1.571.000 811,35 1.605.000 828,91 --------------------------------------------------
I minimi di cui alla tabella sopra riportata sono comprensivi degli aumenti retributivi riconosciuti nelle misure ed alle scadenze che seguono:
-------------------------------------------------------------------- LIV. 01.05.2000 EURO 01.01.2001 EURO TOTALE EURO -------------------------------------------------------------------- I 24.000 12,39 19.000 9,81 43.000 22,20 H 27.000 13,94 23.000 11,88 50.000 25,82 G 29.000 14,98 24.000 12,39 53.000 27,37 F 32.000 16,53 26.000 13,43 58.000 29,96 E 34.000 17,56 27.000 13,94 61.000 31,50 D 35.000 18,08 28.000 14,46 63.000 32,54 C 36.000 18,59 29.000 14,98 65.000 33,57 B 37.000 19,11 30.000 15,49 67.000 34,60 A 38.000 19,63 32.000 16,53 70.000 36,16 Q 41.000 21,17 34.000 17,56 75.000 38,73 --------------------------------------------------------------------
2. Le Parti concordano che, ai finì del rinnovo dei minimi contrattuali del biennio 2002-2003, la retribuzione media di riferimento è pari a Lit. 2.538.000 (EURO 1310,77) lorde mensili.
Importo forfettario
Al personale in forza alla data del 15 aprile 2000, verrà corrisposto un importo forfettario di Lit. 140.000 (EURO 72,30) lorde, da erogarsi con le competenze del mese di maggio 2000, secondo le modalità di cui al CCNL 2 luglio 1992.
Tale importo non è considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali nonchè del TFR.
Parimenti, detto importo è comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale di cui al Protocollo interconfederale 23 luglio 1993.
art. 18
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1. I valori dell’indennità di contingenza sono riportati nella seguente tabella:
--------------------------- LIV. LIRE EURO --------------------------- I 990.648 511,63 H 994.781 513,76 G 994.986 513,87 F 998.363 515,61 E 1.001.837 517,41 D 1.009.572 521,40 C 1.009.572 521,40 B 1.009.572 521,40 A 1.020.775 527,19 Q 1.029.722 531,81 ---------------------------
2. L’EDR, di Lit. 20.000 (EURO 10,33) mensili, è regolato dal Protocollo 31 luglio 1992 sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione ed il costo del lavoro.
art. 19
Gomma E Plastica – Industria
Per tutti i lavoratori la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
art. 20
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1. Sono elementi retributivi mensili i seguenti:
a) paga mensile o stipendio (minimo contrattuale, scatti di anzianità, eventuale importo retributivo individuale ex art. 17 del CCNL 2 luglio 1992, eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennità di contingenza.
2. Ai fini del pagamento degli istituti del contratto che richiamano il presente articolo, gli elementi retributivi contrattuali da computare ove spettanti e le relative modalità di calcolo sono i seguenti:
– elementi retributivi di cui al comma 1 del presente articolo;
– cottimo di cui all’art. 23: media del mese precedente;
– ad personam cottimo di cui all’art. 23, comma 22;
– ad personam compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi di cui alla norma transitoria in calce all’art. 23;
– premio di produzione di cui alla nota a verbale dell’art. 25 e indennità sostitutiva del premio di risultato di cui al comma 5 dello stesso articolo 25;
– maggiorazioni per lavoro a turni per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera a turni avvicendati, di cui all’art. 14: maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi, salvo altri eventuali periodi di riferimento aziendalmente in vigore;
– ad personam turni di cui all’art. 27;
– EDR di cui al Protocollo 31 luglio 1992;
– ad personam indennità nocive di cui alla dichiarazione a verbale all’art. 43 del CCNL 2 luglio 1992.
3. Gli elementi aziendali da computare, a questi fini, trovano regolamentazione nella normativa aziendale secondo quanto in atto.
Chiarimento a verbale
Gli importi corrisposti dalle aziende ai lavoratori a fronte degli scatti di anzianità maturati fino al 30 giugno 1980 e congelati secondo quanto previsto dal comma 2 della “Norma transitoria” all’art. 21 del CCNL 14 luglio 1980 sono compresi tra gli elementi retributivi mensili di cui alla lettera a), comma 1 del presente articolo.
art. 21
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1. La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
2. Nel caso che l’azienda, per fatto da essa dipendente e al di fuori dei casi di contestazione ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu’ del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del TFR e della indennità di mancato preavviso.
3. All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un prospetto in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonchè le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio, cottimo, contingenza, ecc.), la elencazione delle trattenute e le ore da recuperare ai sensi dell’art. 8, paragrafo C.
4. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
5. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu’ elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
6. La retribuzione normale ai lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4 sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
7. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile. In tal modo si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui alle lettere b) e c) – Paragrafo A dell’art. 15, escluse solo quelle coincidenti con la domenica;
b) ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese, o comunque per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta la retribuzione afferente le ore non lavorate.
8. Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore):
173
———————–
ore lavorative del mese
9. Per ore lavorative si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero state assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
10. In caso di distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro su un arco di piu’ settimane come previsto dai commi 7 e 17 dell’art. 8, la retribuzione normale mensile rimane ragguagliata all’orario di 40 ore settimanali; pertanto anche ai fini della detrazione di cui ai precedenti commi le ore lavorative del mese si intendono riferite a tale durata.
art. 22
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Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento, il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio’ che riguarda il danaro contenuto nella busta stessa.
art. 23
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1. Ferme restando le norme di legge in materia, l’effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme che seguono.
Paragrafo A
2. Le tariffe di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento) devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 12% del minimo di paga base del proprio livello, con l’aggiunta dell’importo di Lit. 1.000 (EURO 0,52) mensili. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità (intendendosi per tale almeno i due terzi) dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, con la stessa tariffa, nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto minimo, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità ed operosità superiore al normale.
3. Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento, soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.
4. Nel caso in cui un lavoratore lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dai precedenti commi, per cause a lui non imputabili e salva l’ipotesi sotto prevista di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
Paragrafo B
5. La tabella di cottimo (o tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
6. L’analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l’elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati della RSU di cui al successivo paragrafo C, che ne potranno prendere visione, fermo restando l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
7. Nei casi di emissione e di revisione di tabella (o tariffa) l’azienda ne darà preventiva comunicazione ai lavoratori interessati e ai delegati della Rappresentanza sindacale unitaria di cui al comma 10.
8. Successivamente l’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e – a richiesta – anche con riferimento ai risultati delle singole tabelle (o tariffe).
9. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
Paragrafo C
10. Presso ogni stabilimento, la RSU nomina propri delegati in materia di cottimi, nel numero di 3 per gli stabilimenti fino a 3.000 dipendenti, 6 per gli stabilimenti con oltre 3.000 dipendenti e fino a 9.000 dipendenti e 9 per oltre 9.000 dipendenti. Questi delegati rappresenteranno i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe di cottimo).
11. Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alle discussioni unitamente ai delegati della RSU di cui al precedente comma.
12. Nell’espletamento del loro compito, i delegati della RSU di cui al comma 10 potranno effettuare tutti gli accertamenti che riterranno necessari.
13. Essi svolgeranno i loro compiti durante l’orario di lavoro, con il riconoscimento della retribuzione di fatto.
14. Identiche condizioni verranno adottate per i lavoratori di cui al comma 2, limitatamente al periodo di discussione delle loro tabelle.
Paragrafo D
15. La tabella di cottimo (o tariffa) comunicata resta in assestamento per un periodo di 40 giorni, durante il quale i lavoratori potranno contestare la tabella (o tariffa) medesima tramite i delegati della RSU di cui al precedente comma 10.
16. Durante il predetto periodo le Parti hanno facoltà di instaurare vertenza secondo le procedure previste dal presente contratto.
17. Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore un’integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore al 90% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione.
18. Terminato tale periodo nessuna integrazione spetterà al lavoratore, salvo quanto disposto dalle norme di cui al paragrafo successivo.
Paragrafo E
19. I delegati della RSU, di cui al comma 10, qualora constatino che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnaleranno il caso all’azienda.
20. L’azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e siano superabili, con ripristino delle condizioni precedenti, entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento della segnalazione dei delegati della RSU di cui al comma 10 all’azienda e per la successiva durata delle variazioni, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
21. Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente, o comunque non siano superabili nel termine di cui sopra, l’azienda provvederà a disporre tabelle di cottimo (o tariffe), revisionate, definitive o transitorie, regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma dei precedenti paragrafi C e D. Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, i delegati della RSU, di cui al comma 10 del presente articolo, potranno instaurare regolare controversia.
Paragrafo F
22. Ai lavoratori che abbiano lavorato a cottimo per oltre 15 anni, qualora vengano definitivamente spostati a lavori ad economia, sarà riconosciuto, ad personam, un importo pari all’80% dell’eventuale conseguente perdita di guadagno, calcolata in base al rendimento medio realizzato negli ultimi 3 anni precedenti la decorrenza dell’ad personam.
23. Con riferimento a quanto stabilito al comma precedente, lo spostamento viene considerato definitivo trascorso un periodo di 6 mesi.
24. Qualora il lavoratore venga nuovamente adibito al lavoro a cottimo, l’importo di cui al comma 22 non è cumulabile con l’utile di cottimo che gli verrà corrisposto, dovendosi intendere che la cifra maggiore assorbe la minore.
25. Quando i lavoratori lavorino con tabelle di cottimo (o tariffe) già assestate, il conteggio del guadagno sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga, indipendentemente dai risultati di ciascuna tabella di cottimo (o tariffa).
Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a causa non dipendente dalla volontà del lavoratore.
26. Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tabelle di cottimo (o tariffe) assestate e quelle in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti ed in parte inferiori al minimo di cottimo, l’eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per l’integrazione prevista dal comma 4.
27. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
28. Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato, il lavoratore avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
29. Quando il lavoratore passa da lavoro a cottimo a quello ad economia, nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
30. Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
31. Le precedenti disposizioni valgono anche per le lavorazioni a ritmo predeterminato.
32. Per le lavorazioni a cottimo di breve durata e non ripetitive non troveranno applicazione i punti obiettivamente incompatibili.
Norme transitorie
1. Con riferimento alle variazioni della paga base stabilite dal presente contratto, l’utile minimo di cottimo di cui al comma 2, alle decorrenze dell’1 maggio 2000 e dell’1 gennaio 2001, sarà riproporzionato senza oneri nè vantaggi rispetto alla situazione precedente.
2. Il compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi di cui all’art. 25 del CCNL 30 marzo 1996, viene definitivamente consolidato negli importi in atto precedentemente alla stipula del presente contratto e continuerà ad essere erogato ad personam ai soli lavoratori in forza alla data del 30 aprile 2000.
Gli importi di cui sopra saranno corrisposti diminuiti di una cifra pari a Lit. 8.000 (EURO 4,13) nel caso in cui il lavoratore interessato usufruisca anche dell’indennità sostitutiva del premio di risultato di cui al comma 5 dell’art. 25 del presente contratto.
3. Il compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi fissato aziendalmente in misura diversa da quella di cui all’art. 25 del CCNL 30 marzo 1996 segue la disciplina di cui alla Nota a verbale posta in calce all’art. 25 del vigente CCNL.
art. 24
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1. A decorrere dall’1 luglio 1980, per ogni biennio di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), verrà riconosciuto un aumento retributivo in cifra fissa, il cui importo, a partire dall’1 maggio 1993, è pari a:
---------------------- LIV. LIRE EURO ---------------------- Q 39.000 20,14 A 36.000 18,59 B-C-D 32.000 16,53 E-F 27.000 13,94 G 26.000 13,43 H 23.000 11,88 I 20.000 10,33 ----------------------
2. Il numero massimo maturabile di tali scatti è di 5.
3. Gli stessi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
4. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo sarà diviso per il valore dello scatto di anzianità corrispondente al nuovo livello. Il quoziente indicherà il numero intero e la frazione di scatti di anzianità già maturati dal lavoratore e, per differenza con il totale degli scatti previsti dal presente articolo, il numero intero e la frazione di scatti di anzianità da maturare.
5. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
6. Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, nè questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.
art. 25
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Materie oggetto di contrattazione a livello aziendale
1. In applicazione di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, il vigente CCNL stabilisce le voci e le materie nelle quali si articola la contrattazione aziendale. Conseguentemente la contrattazione di Il livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle apposite clausole di rinvio.
Premio di risultato
2. Con riferimento all’impresa o alle singole unità produttive, la contrattazione aziendale a contenuto economico riguarda l’istituzione di un premio per obiettivi, calcolato con specifico riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività ed altri elementi di competitività. In apposito incontro a livello aziendale, le Parti, sulla base di elementi comuni di conoscenza ed attraverso opportuni coinvolgimenti, verificheranno l’esistenza delle condizioni per l’istituzione dei premi di risultato e dei conseguenti obiettivi, condizioni quali l’andamento economico dell’impresa, le prospettive di sviluppo occupazionale, le prospettive di competitività e produttività nonchè le essenziali condizioni di redditività.
3. Il premio di risultato, la cui erogazione viene effettuata a consuntivo e con il raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla contrattazione aziendale, ha caratteristiche proprie e diverse rispetto a tutti gli altri elementi della retribuzione. Esso è, per sua natura, variabile e determinato in correlazione alla realizzazione degli obiettivi concordati. Potrà essere differenziato in funzione delle condizioni di lavoro, delle diverse prestazioni lavorative e di altre modalità aziendalmente definite dalle Parti.
4. Le Parti potranno determinare, a livello aziendale, forme, tempi e clausole per la verifica dei risultati e per l’eventuale riesame degli obiettivi prefissati, in relazione a rilevanti modifiche delle condizioni delle unità produttive o dell’impresa.
5. Nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 100 che non abbiano realizzato in passato la contrattazione del premio di produzione o del premio di risultato, si potrà sostituire il premio di risultato con l’indennità prevista all’allegato 1 del presente contratto.
6. Con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, l’accordo aziendale ha durata quadriennale.
7. In funzione delle distinte situazioni di programmabilità degli obiettivi riscontrabili nelle aziende, l’individuazione degli stessi e la determinazione dei premi da erogare al loro raggiungimento potranno avvenire con tempi e modalità da definire a livello aziendale.
8. Per favorire migliori relazioni sindacali, la richiesta di rinnovo dell’accordo dovrà essere presentata in tempo utile, al fine di consentire l’apertura del negoziato due mesi prima della scadenza del precedente accordo, con l’esclusione di qualsiasi azione diretta, per il tempo ed alle condizioni previste dall’Accordo interconfederale 25 gennaio 1990 e dal Protocollo 23 luglio 1993.
Nota a verbale
1. I premi di produzione e gli istituti retributivi analoghi stabiliti a livello aziendale e consolidati in cifra ai sensi della nota a verbale del CCNL 30 marzo 1996, vengono regolati come segue:
– ai lavoratori in forza alla data del 15 aprile 2000 continueranno ad essere corrisposti ad personam;
– ai lavoratori assunti a decorrere dal 16 aprile 2000 saranno corrisposti per intero alla fine del quarto anno di anzianità di servizio e pro rata nei primi quattro anni, secondo modalità definite a livello aziendale.
Cio’, anche in considerazione dei necessari momenti di training e di adeguata qualificazione professionale.
2. Quanto sopra stabilito trova applicazione anche per il compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi fissato aziendalmente in misura diversa da quella di cui all’art. 25 del CCNL 30 marzo 1996.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti si danno atto che la disciplina del premio di risultato, di cui al presente art. 25, è pienamente in linea con i principi del Protocollo 23 luglio 1993 e che i premi aziendali stipulati in conformità alla stessa hanno i requisiti necessari per usufruire dei benefici, in particolare contributivo-previdenziali, eventualmente stabiliti dalla legge.
art. 26
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1. A. norma di quanto stabilito dall’art. 17 dell’Accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20, comma 2.
2. La corresponsione di tale mensilità deve avvenire prima di Natale, salvo conguaglio per gli eventuali elementi mobili.
3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
4. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
art. 27
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1. Ai lavoratori che si siano avvicendati su tre o su due turni per oltre 20 anni, qualora vengano definitivamente spostati ad orari diurni, sarà riconosciuto ad personam un importo in cifra corrispondente all’80% dell’eventuale conseguente perdita di guadagno calcolata in base alla maggiorazione a tale titolo mediamente realizzata negli ultimi tre anni precedenti la decorrenza dell’ad personam stesso.
2. Con riferimento a quanto previsto al comma precedente, lo spostamento viene considerato definitivo, trascorso un periodo di 6 mesi.
3. Qualora il lavoratore venga nuovamente adibito al lavoro in turni, l’importo di cui al comma 1 non è cumulabile con l’indennità di turno che gli verrà corrisposta, dovendosi intendere che la cifra maggiore assorbe la minore.
art. 28
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Ai lavoratori del Gruppo 1) dell’art. 4 verranno corrisposte le seguenti indennità speciali:
a) indennità per maneggio di denaro e cauzione
Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro contante per riscossioni e pagamenti, con responsabilità finanziaria degli errori, ha diritto ad una particolare indennità mensile ragguagliata all’8% del minimo tabellare della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore, a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore;
b) indennità per disagiata sede
Qualora la località ove il lavoratore svolge la sua attività non presenti possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati, ed il perimetro del piu’ vicino di questi disti km. 5 ed oltre, l’azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto del personale, deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
art. 29
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1. In caso di assegnazione a mansioni superiori che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190 ed in deroga all’art. 6, comma 3 del presente contratto, diviene definitiva trascorso un periodo continuativo di 6 mesi oppure dopo un periodo di 6 mesi anche non continuativi purchè compresi in un massimo di 12 mesi.
2. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa in materia di brevetti e di diritti di autore, al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in merito alle specifiche attività svolte.
3. A favore dei quadri verranno promossi interventi formativi e di aggiornamento professionale, per favorire adeguati livelli di preparazione e dì esperienza professionale, quale supporto alle responsabilità loro affidate.
4. Ai quadri verrà assicurata la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti giudiziari per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Nota a verbale
La copertura delle spese e l’assistenza legale di cui al comma 4 del presente articolo verrà assicurata anche ai lavoratori che svolgono funzioni che possono comportare responsabilità di carattere civile e/o penale.
art. 30
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1. I danni che comportano trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza.
2. Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
art. 31
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1. Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l’azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio – nei limiti della normalità – quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione;
d) a decorrere dall’1 maggio 2000 se la missione dura oltre le 12 ore (ad eccezione del caso indicato al seguente comma 3 un’indennità giornaliera per spese di altra natura, non documentabili, pari al 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati dall’art. 20, comma 2 del presente contratto. Se la missione dura piu’ di 24 ore, l’indennità verrà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera degli elementi retributivi indicati per il numero dei giorni di missione.
2. Il trattamento di cui alla lettera d) assorbe l’eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all’art. 12.
3. L’indennità di cui alla lettera d) sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
4. L’indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto piu’ favorevole.
Nota a verbale
Ai fini del presente articolo, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 quella mensile.
art. 32
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1. Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto, normalmente con congruo preavviso, fermo restando che lo stesso puo’ essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di stabile dimora, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso le località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori e inerenti alle sue specifiche prestazioni.
3. Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennità di preavviso.
4. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, di vitto ed eventuale alloggio per sè e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonchè il rimborso delle spese di trasporto (per gli effetti familiari, mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda.
5. È anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità di trasferta di cui al punto d) dell’art. 31. Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità della retribuzione di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e b) che andrà a percepire nella nuova residenza; quando invece si trasferisca con la famiglia, detta indennità è commisurata all’intera mensilità della retribuzione di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e b). Qualora per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
6. Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
art. 33
Gomma E Plastica – Industria
1. Per i lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4, in caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti.
2. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l’azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
3. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
4. È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria. Il recupero deve essere effettuato, non oltre i 30 giorni immediatamente successivi, nel limite di un’ora al giorno in giornate lavorative e per i lavoratori che prestano la loro opera in turni avvicendati, in giorni feriali non lavorativi.
art. 34
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1. Per quanto attiene il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, si richiamano le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
2. Rimane ferma, per il lavoratore, la facoltà di richiedere, in caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
Chiarimento a verbale
Laddove le norme sopra citate prevedano un trattamento a carico dell’azienda, questo non è cumulabile con quanto erogato dalla Cassa integrazione guadagni (INPS).
art. 35
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Paragrafo A – Permessi di entrata ed uscita
1. A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
2. Il lavoratore licenziato o sospeso non puo’ entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla direzione.
3. Durante le ore di lavoro nessun lavoratore puo’ lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo superiore immediato; in tal caso al lavoratore compete la retribuzione del lavoro effettivamente prestato.
Paragrafo B – Congedi parentali e permessi per necessità diverse
4. L’azienda, compatibilmente alle esigenze di servizio, puo’ concedere, su richiesta, permessi non retribuiti ai lavoratori provenienti dai Paesi extracomunitari che debbano raggiungere, per gravi motivi familiari, il luogo d’origine.
5. Per i lavoratori handicappati o con figli, anche adottivi, portatori di handicap, valgono le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche.
6. In materia di congedi parentali, valgono le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53.
7. L’azienda riconoscerà al lavoratore, donatore di midollo osseo, un permesso retribuito di due giorni per l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo; l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo debbono essere comprovati da specifiche certificazioni.
Paragrafo C – Volontariato
8. Per i lavoratori che facciano parte delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge quadro sul volontariato, 11 agosto 1991, n. 266, le Parti si richiamano alle facilitazioni in tema di flessibilità dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 della suddetta legge.
art. 36
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1. L’azienda puo’ concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, per necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa, che non comporterà, ad alcun effetto, la maturazione dell’anzianità nè il diritto alla retribuzione.
2. Per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari valgono le disposizioni di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
art. 37
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1. Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio, compete al lavoratore, non in prova, un periodo di congedo, con decorrenza della retribuzione (calcolata con riferimento agli elementi di cui all’art. 20, comma 2), pari a 15 giorni consecutivi, computati escludendo i giorni festivi.
2. Il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore abbia diritto di riscuotere da parte dell’INPS ed è subordinato, in tale caso, al riconoscimento del diritto da parte dell’istituto stesso.
3. Nel caso che la normativa in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento.
art. 38
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1. Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dalle norme di legge in materia in forza delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro, ed il lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all’atto del richiamo.
3. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore è tenuto a presentarsi alla direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puo’ essere considerato dimissionario, salvo i casi di comprovata impossibilità.
art. 39
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1. In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
2. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3. Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perchè questi ne informi la direzione per i provvedimenti del caso.
4. Nel caso di malattia o di infortunio professionali, il lavoratore dovrà attenersi alle istruzioni previste dall’art. 40 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso articolo stabilito.
5. Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica o stabilizzazione.
6. I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
art. 40
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1. L’assenza per malattia o per infortunio deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda tempestivamente e comunque entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza stessa, salvo impedimento a lui non imputabile.
2. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda al piu’ presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio.
3. Nell’occasione, e nel prosieguo dell’assenza, l’azienda ha facoltà di far accertare lo stato di salute del dipendente soltanto attraverso i servizi ispettivi competenti, come previsto dalle vigenti norme di legge, secondo le modalità previste dalle norme di legge e del presente contratto.
4. A tal fine viene stabilito quanto segue:
a) per consentire l’effettuazione della visita di controllo della malattia, il lavoratore assente ha l’obbligo, anche nel caso in cui sia autorizzato ad uscire dal medico curante, di farsi trovare nel proprio domicilio o in quello che abbia tempestivamente comunicato all’inizio dell’assenza, almeno per quattro ore giornaliere, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno della settimana;
b) ferma restando l’entità e la durata minima delle fasce predette, la loro collocazione potrà essere modificata in funzione delle specifiche normative degli enti competenti;
c) sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonchè per le visite di controllo; in tali casi il lavoratore ha l’obbligo di darne, salvi i casi di forza maggiore, preventiva comunicazione all’azienda e di fornire, a giustificazione, la relativa certificazione.
5. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, sarà considerata ingiustificata ai fini economici e disciplinari.
6. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo il lavoratore decadrà dall’intero trattamento economico per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo e ferma restando l’azione disciplinare.
7. Avvenendo l’interruzione del servizio per malattia od infortunio non professionale, semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (ad es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
a) mesi 6 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;
b) mesi 9 per gli aventi anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni;
c) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre 6 anni.
8. Entro i limiti di conservazione del posto sopra indicati, l’azienda riconoscerà ai lavoratori, non in prova e non in cassa integrazione guadagni, i seguenti trattamenti:
Appartenenti al Gruppo 3) di cui all’art. 4:
– anticipazione, alle normali scadenze dei periodi di paga, delle indennità a carico dei competenti istituti;
– corresponsione di un’integrazione della predetta indennità sino a raggiungere complessivamente l’importo netto dell’intera retribuzione, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20, comma 2, nei primi 3, 4 o 5 mesi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai punti a), b) e c) del comma 7;
– sempre nei limiti di conservazione del posto sopra indicati, qualora la corresponsione delle indennità a carico degli istituti di cui sopra venisse a cessare esclusivamente per il superamento dei limiti temporali previsti dalle rispettive regolamentazioni, corresponsione della metà della retribuzione di cui sopra.
Appartenenti ai Gruppi 1) e 2) di cui all’art. 4:
– corresponsione della retribuzione calcolata come sopra secondo le seguenti misure:
a) intera nei primi 3, 4 o 5 mesi, rispettivamente nell’ipotesi di cui ai punti a), b) e c) del comma 7;
b) due terzi nei successivi 3, 5 e 7 mesi, semprechè non risultino superati i limiti temporali delle prestazioni economiche di malattia dell’istituto assicuratore;
c) metà quando non risulti applicabile, sempre nei limiti di conservazione del posto sopra indicati, quanto previsto dai precedenti punti a) e b).
9. A decorrere dal 30 marzo 1996 il trattamento economico di cui al precedente comma ricomincia ex uovo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia.
10. Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la TBC valgono le norme legislative in vigore.
11. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
12. Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore le normali indennità previste dal presente contratto per il caso di licenziamento.
13. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento in caso di malattia od infortunio, nonchè i doveri dei lavoratori durante l’interruzione del servizio, si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.
14. Le assenze dal lavoro per malattia od infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti.
15. Superati i limiti di conservazione del posto e di corresponsione dei trattamenti sopra indicati per un continuativo grave evento morboso, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta da presentarsi entro i suddetti limiti, di un periodo di aspettativa della durata di 5 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione se si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto.
16. In presenza di malattie particolarmente gravi per natura e continuità di assenza, documentate clinicamente, azienda e RSU esamineranno i possibili interventi di tutela in quanto il lavoratore interessato ne faccia richiesta, nel rispetto della legge n. 675/1996.
17. Nell’ipotesi in cui la malattia o l’infortunio sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il lavoratore ha l’obbligo di fornire all’azienda le generalità del responsabile ed ogni altra informazione utile a consentire all’azienda stessa di effettuare l’azione di recupero delle somme da essa corrisposte per il trattamento di cui al presente articolo.
Chiarimenti a verbale
1. L’azienda anticiperà ai lavoratori, anche se in prova, le indennità a carico dell’INAIL, a condizione che le anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che ne venga garantito il sollecito rimborso da parte dell’istituto, attraverso conguaglio od altro analogo sistema.
2. I periodi di conservazione del posto di cui al comma 7, nel caso di piu’ assenze, si intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi.
3. Nell’ambito della corresponsione del trattamento economico di malattia previsto dal comma 8 del presente articolo, l’azienda coi- risponderà un’integrazione dell’indennità a carico degli istituti assicuratori, anche con riferimento alla 13esima mensilità.
Nota a verbale
1. Le Parti firmatarie riconoscono che livelli anomali di assenze sono tra le cause che incidono negativamente sull’organizzazione produttiva, sull’efficienza e sulla competitività delle aziende e, di conseguenza, sulla stessa occupazione. Le Parti firmatarie confermano quindi che la diminuzione del fenomeno rientra tra gli obiettivi della loro azione.
2. A tal fine, in occasione degli incontri del Comitato paritetico nazionale, le Parti firmatarie porranno in essere gli strumenti necessari a quantificare il fenomeno, ne analizzeranno le cause ed opereranno gli interventi, anche nei confronti delle autorità preposte, ritenuti piu’ opportuni.
3. In questa ottica nei casi in cui l’assenteismo per malattia sia superiore, a livello di unità operativa, alla media di settore individuata in sede di Comitato paritetico, Azienda e Rappresentanze sindacali unitarie si incontreranno per valutare la situazione, individuare le cause e intraprendere tutte le iniziative utili per correggere la situazione ivi comprese quelle di carattere economico.
art. 41
Gomma E Plastica – Industria
1. Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
2. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire, fino a concorrenza, il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
3. Le lavoratrici riceveranno inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione – da computare con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20, comma 2 – per i primi 5 mesi di assenza, sempre che l’assenza complessiva non superi i 9 mesi.
4. Le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di mesi 9.
5. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 40 del presente contratto a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino piu’ favorevoli alla lavoratrice.
6. L’azienda anticiperà, ai normali periodi di paga, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33 l’indennità di maternità a carico dell’INPS.
Chiarimento a verbale
Nell’ambito della corresponsione del trattamento economico di gravidanza e puerperio di cui al comma 3 del presente articolo, l’azienda corrisponderà un’integrazione dell’indennità a carico degli istituti assicuratori, anche con riferimento alla 13esima mensilità.
art. 42
Gomma E Plastica – Industria
Paragrafo A
1. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, è stata definita la seguente disciplina sulla rappresentanza per la sicurezza (RLS).
2. In tutte le aziende ed unità produttive, i lavoratori eleggono la RLS in ragione di:
– 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 100 dipendenti a tempo indeterminato;
– 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 101 a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
– 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti a tempo indeterminato;
– 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con piu’ di 1000 dipendenti a tempo indeterminato.
3. La RLS viene eletta tra i componenti la RSU. In caso di assenza di RSU, la RLS viene eletta dai lavoratori al loro interno.
4. L’elezione della RLS avverrà secondo le procedure previste dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, che si intendono qui integralmente richiamate.
5. La RLS svolge i compiti espressamente indicati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994. In particolare, come espressamente previsto dal citato decreto:
– accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
– è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
– è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
– è consultata in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 626/1994;
– riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
– riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quella prevista dall’articolo 22, del D.Lgs. n. 626/1994;
– fa proposte in merito alla attività di prevenzione.
6. Il diritto di accesso della RLS ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.
7. Le visite che la RLS intende effettuare agli ambienti di lavoro devono essere segnalate con congruo anticipo alla Direzione aziendale e possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un suo incaricato, al fine di un migliore e piu’ sollecito approfondimento di eventuali problematiche. Nelle situazioni di emergenza la RLS accede agli ambienti di lavoro dandone informazione al primo preposto reperibile.
8. Per quanto riguarda le modalità di consultazione della RLS, le informazioni e la documentazione che la stessa ha diritto di ricevere dall’azienda, si intendono qui richiamati i punti 2.2 e 2.3 Parte I dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
9. Le riunioni periodiche, previste dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994 per le aziende o unità produttive con piu’ di 15 dipendenti, sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su ordine del giorno scritto. La convocazione della riunione periodica puo’ essere richiesta anche dalla RLS al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU. Di ciascuna riunione viene redatto verbale.
10. Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 D.Lgs. n. 626/1994, oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), g), i) ed l) ciascun componente la RLS ha diritto a:
– 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano piu’ di 15 dipendenti;
– 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
– 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 5 dipendenti.
11. La RLS ha diritto ad un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, come previsto all’art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 626/1994.
12. Il programma base per la formazione della RLS – svolto in due moduli nelle aziende con numero di dipendenti inferiore a 16 – ha una durata di 32 ore e deve comprendere, così come previsto dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonchè sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione. Deve inoltre comprendere metodologie sulla valutazione del rischio e metodologie di comunicazione.
Paragrafo B
13. L’azienda:
– qualora l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l’ambiente di lavoro e la sicurezza imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento ed ove cio’ non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative;
– esaminerà con le Organizzazioni sindacali, le caratteristiche relative all’ambiente di lavoro dei nuovi complessi industriali, in occasione della loro istallazione;
– annualmente, in occasione di una delle riunioni periodiche di cui al comma 9, affronterà con la RSU e la RLS le principali tematiche in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
14. Inoltre, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, nei casi in cui azienda e RLS abbiano concordato l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro:
– delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro;
– i medici e tecnici sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza;
– gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/enti, poichè congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell’azienda.
Norma transitoria
Qualora la RSU sia stata già costituita ai sensi dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 o siano ancora operanti le Rappresentanze sindacali aziendali, la RLS sarà designata secondo la procedura prevista al punto 1.2, lett. b) – Parte I – dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
art. 43
Gomma E Plastica – Industria
Paragrafo A – Valori limite
1. Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l’esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti:
– dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle della ACGIH (TLV);
– per il carico termico, a quelli già proposti dal comitato tecnico dell’ENPI.
2. Allo scopo, un apposito servizio tecnico istituito presso la Federazione Gomma Plastica fornisce i dati aggiornati in materia di limiti di esposizione ai fattori di rischio per l’assolvimento delle predette norme.
Paragrafo B – Prevenzione
3. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
4. In particolare l’azienda:
a) puo’ sottoporre il lavoratore a visita medica al momento dell’assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
b) sottopone in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano, i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell’azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenute in stato di efficienza;
d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
5. L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
6. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
7. Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza della legge, gli verranno impartite dall’azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Paragrafo C – Registrazioni
8. Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonchè le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizioni della RSU e dei lavoratori;
c) il libretto sanitario personale e di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali nonchè, in sezioni separate, le risultanze del registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività.
Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile, sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, fertilità, parto o salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell’apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità sanitarie locali o dai consultori o dal medico curante.
Il lavoratore o il medico cui-ante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere in ogni momento estratti o copia del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) scheda di sicurezza per gli impianti sottoposti a particolari rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio e di emissione eccezionale di sostanze pericolose di cui al D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche.
La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
– fasi di rischio della lavorazione;
– dispositivi finalizzati alla sicurezza dell’impianto;
– modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
– mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
– mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
– interventi sull’impianto in caso di emergenza.
9. Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo:
– proprietà chimico-fisiche delle sostanze;
– classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche.
art. 44
Gomma E Plastica – Industria
1. Il diritto allo studio è riconosciuto a tutti i lavoratori con le modalità e le articolazioni sotto specificate per l’esercizio concreto del diritto stesso.
Paragrafo A – Lavoratori studenti
2. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
3. Ferme restando le disposizioni degli artt. 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in attuazione dell’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si conviene:
a) lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Per gli esami di diploma universitario e di laurea, i giorni di permesso retribuiti sono elevati a 4 (quattro).
Ai lavoratori che, nel corso dell’anno, debbono sostenere esami, potranno essere concessi a richiesta, permessi non retribuiti sino ad un massimo di 25 giorni all’anno;
b) lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami. Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell’anno e fino ad un massimo di 25 giorni per coloro che devono sostenere gli esami di diploma.
4. Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente Paragrafo A.
Paragrafo B – Diritto allo studio
5. Potranno usufruire delle facilitazioni previste dal presente paragrafo i lavoratori frequentanti corsi finalizzati al miglioramento e allo sviluppo della formazione culturale e al conseguimento di titoli di studio legali in corsi abbreviati e/o sperimentali, anche in relazione all’attività aziendale.
6. I lavoratori che intendono frequentare i predetti corsi di studio tenuti da istituti di istruzione pubblici, parificati o legalmente riconosciuti, potranno usufruire, a loro richiesta e con le precisazioni indicate ai commi successivi, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro capite, comprensive delle prove di esame, nei limiti e a carico di un monte ore globale triennale messo a disposizione tra tutti i dipendenti dell’unità produttiva.
7. Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell’azienda e a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, sarà determinato all’inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.
8. Le 150 ore pro capite, per triennio, potranno essere usufruite mediante concentrazione in un solo anno.
9. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3% del totale della forza occupata nel turno stesso; nell’unità produttiva stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva.
10. Il lavoratore che richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi della presente norma, dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare la frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
11. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale.
12. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
13. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo del monte ore triennale, o determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 9, la Direzione aziendale e la RSU, fermo restando quanto previsto al comma 9 stesso, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per concorso dei diritti individuali sul monte ore complessivo, fissando i criteri obiettivi (quali l’età, l’anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.), per l’identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
14. I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e, successivamente, certificati mensili di effettiva frequenza, con l’indicazione delle ore relative.
15. I problemi applicativi circa l’osservanza delle condizioni specifiche del presente paragrafo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU.
16. Le aziende erogheranno, durante la frequenza ai corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 5, è costituito dalla regolare frequenza all’intero corso.
Chiarimento a verbale
Dove siano in atto trattamenti aziendali per i lavoratori studenti, le RSU opteranno per il trattamento da essi ritenuto piu’ favorevole tra il complesso della norma contrattuale (ivi compreso il diritto allo studio) ed il complessivo trattamento aziendale, restando escluso ogni cumulo di parti delle rispettive normative.
art. 45
Gomma E Plastica – Industria
1. Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai Gruppi 2) e 3) dell’art. 4, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
2. Per quanto concerne i lavoratori di cui al Gruppo 1) dell’art. 4 l’abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
3. Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, o che ne richiedano uno speciale, l’azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o piu’ abiti all’anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene sul lavoro.
4. A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo, ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad es.: preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffinatura a caldo, cernita cascami, ecc, oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, semprechè tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta, ecc., per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli come nerofumo e carbone, ecc..
5. Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
6. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno piu’ appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
7. Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
8. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
9. Qualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad es. uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.), indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
art. 46
Gomma E Plastica – Industria
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni delle relative leggi.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in conformità con quanto stabilito al comma 4 dell’art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che prevede eventuali deroghe alle disposizioni contenute nell’articolo stesso per mansioni di lavoro particolarmente pesanti per il personale femminile, convengono, in relazione alla eterogeneità dei settori ed al fatto che i fattori di pesantezza sono legati alle attuali concrete situazioni aziendali di carattere tecnico-organizzativo, di rinviare l’individuazione delle mansioni stesse a livello aziendale o anche territoriale purchè per situazioni omogenee.
art. 47
Gomma E Plastica – Industria
1. I reclami dei lavoratori potranno essere presentati dagli interessati o direttamente, o attraverso la RSU. L’esame delle controversie verrà effettuato in azienda con la RSU.
2. In caso di mancato accordo fra le Parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per il tentativo di conciliazione.
3. Le controversie collettive per l’interpretazione o l’applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali.
Dichiarazione delle Parti
Durante la vigenza del contratto, nell’ambito degli incontri di cui al Titolo i “Relazioni industriali”, le Parti esamineranno la possibilità di realizzare, anche in relazione a quanto previsto dall’Accordo interconfederale 25 gennaio 1990, procedure per la composizione delle controversie individuali e plurime.
art. 48
Gomma E Plastica – Industria
1. L’inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
– il primo segnale è dato 20 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio de] lavoro e significherà l’apertura dell’accesso allo stabilimento;
– il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro;
– il terzo segnale dato all’ora precisa per l’inizio del lavoro ed in tale momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
2. Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz’ora dopo l’orario normale di ingresso nello stabilimento, sempre che il ritardo non superi la mezz’ora stessa.
3. La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.
art. 49
Gomma E Plastica – Industria
1. Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
2. Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna, ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
3. Qualora non vi provvedesse puo’ essergli addebitato, sulla liquidazione, l’importo relativo alle cose non consegnate.
4. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui affidato.
5. D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, pero’, la direzione dell’azienda.
6. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all’art. 30.
7. Il lavoratore non puo’ apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
8. Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.
art. 50
Gomma E Plastica – Industria
1. Il lavoratore non puo’ rifiutare la visita d’inventario che, per ordine della direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli.
2. Le visite di controllo sulle persone sono ammesse nei casi e con le modalità previste all’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
art. 51
Gomma E Plastica – Industria
1. Le assenze, salvo il caso di impedimento non imputabile al lavoratore, debbono essere comunicate tempestivamente e comunque entro il normale orario di lavoro della giornata nella quale si verifica l’assenza e giustificate entro il giorno successivo.
2. L’assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
3. Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) è considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro, e prima dell’uscita, la sua presenza nello stabilimento; in tal caso pero’ sarà considerato ritardatario.
art. 52
Gomma E Plastica – Industria
1. I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza. Devono, fra l’altro, essere evitati:
– comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che possano influenzare esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
– qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli all’attività lavorativa ed alla convivenza nei luoghi di lavoro.
2. Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’Organizzazione aziendale.
3. L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
4. In particolare il lavoratore deve:
a) osservare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto nonchè quelle impartite dai superiori;
c) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; non trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l’azienda non puo’ esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui sopra e comunque quelli previsti dall’art. 2125 del codice civile;
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.
art. 53
Gomma E Plastica – Industria
1. Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
a) richiamo verbale;
b) multa fino all’importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.
2. Le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione prevista alla lettera d).
3. L’azienda non puo’ adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
4. Il lavoratore puo’ farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
5. In ogni caso i provvedimenti disciplinari piu’ gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa: nel corso di tale periodo il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
6. Se il provvedimento non verrà emanato entro dieci giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore, le giustificazioni stesse si intenderanno accolte, a meno che durante tale periodo l’azienda non sia venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio e di tale circostanza abbia informato per iscritto, entro il predetto termine, il lavoratore.
7. Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
art. 54
Gomma E Plastica – Industria
1. Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 51 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell’azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
2. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
3. L’importo delle multe, non costituente risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua.
art. 55
Gomma E Plastica – Industria
1. Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo’ essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 54, semprechè l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perchè suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, pronunciata ex art. 444 codice di procedura penale, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
h) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) costruzione, entro le officine dell’azienda, di progetti per uso proprio e per conto terzi, con danno dell’azienda stessa;
m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell’art. 54;
n) trascuranza dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 54;
o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo.
art. 56
Gomma E Plastica – Industria
1. Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascerà ricevuta liberatoria.
2. Nel caso che l’azienda non fosse in grado di consegnare i documenti dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva dì giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
3. Ai sensi dell’art. 2124 del codice civile l’azienda dovrà rilasciare al lavoratore, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
art. 57
Gomma E Plastica – Industria
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova, non puo’ essere risolto da nessuna delle due Parti, salvo quanto previsto all’art. 55, senza un periodo di preavviso i cui termini sono stabiliti dal comma 6 del presente articolo.
2. Il periodo di preavviso non puo’ coincidere con il periodo di ferie.
3. La Parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 6 e 7 deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 20, comma 2.
4. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
5. Qualora il datore di lavoro esoneri il lavoratore dalla prestazione, l’indennità sostitutiva del preavviso è computata nella retribuzione annua agli effetti del trattamento di fine rapporto limitatamente agli elementi tassativamente elencati all’art. 58.
6. In caso di licenziamento, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese, sono i seguenti:
-------------------------------------------------------------------- ANNI DI SERVIZIO LIVELLI LIVELLI LIVELLI LIVELLI LIVELLO Q-A B-C-D E-F G-H I -------------------------------------------------------------------- - fino a 5 anni compiuti ....... 2 mesi 1 mese 1 mese 3 sett. 2 sett. e 1/2 - oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti ....... 3 mesi 2 mesi 1 mese 1 mese 3 sett. e 1/2 - oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi 1 mese 1 mese e 1/2 --------------------------------------------------------------------
7. In caso di dimissioni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà, con un minimo di due mesi per il livello Q e A, di 1,5 mesi per i livelli B, C e D, di un mese per i livelli E, F, di tre settimane per i livelli G, H e di due settimane per il livello I.
Norma transitoria
Quanto stabilito al comma 6 e al comma 7 si applica rispettivamente ai licenziamenti intimati ed alle dimissioni rassegnate dall’1 maggio 2000.
art. 58
Gomma E Plastica – Industria
1. Il trattamento di fine rapporto, spettante in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modifiche.
2. La retribuzione annua per la determinazione della quota TFR spettante è composta esclusivamente dai seguenti elementi retributivi:
– paga mensile o stipendio (minimo contrattuale – scatti di anzianità ed aumenti periodici di anzianità congelati ex art. 21, norma transitoria, del CCNL 14 luglio 1980 – eventuali aumenti di merito – eventuale importo retributivo individuale di cui all’art. 17, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 luglio 1992 ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
– indennità di contingenza ed EDR di cui all’art. 18;
– maggiorazioni per lavoro in turni avvicendati di cui al comma 4, punto 7), e al comma 5 dell’art. 12 e ad personam per mantenimento della maggiorazione di cui all’art. 27;
– premio di produzione di cui alla nota a verbale in calce all’art. 25 nonchè l’indennità sostitutiva del premio di risultato di cui al comma 5 del già citato articolo;
– cottimo o ad personam di cui al comma 22 dell’art. 23;
– ad personam compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi di cui alla norma transitoria in calce all’art. 23;
– compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
– indennità di mensa;
– dagli elementi suindicati corrisposti a titolo di tredicesima mensilità e di indennità sostitutiva del preavviso.
3. Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal comma 3 dell’art. 2120 codice civile.
4. La quota annua ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi corrisposti nell’anno al lavoratore, sarà computata nella misura di 30/30.
Nota a verbale
1. L’indennità di anzianità maturata secondo la previgente disciplina viene accantonata e rivalutata secondo le disposizioni della legge n. 297/1982.
2. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro saranno conteggiate in aggiunta al TFR, se dovute ed al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per livello, le seguenti somme:
– Lit. 55.000 (EURO 28,41) già eventualmente corrisposte, in applicazione dell’accordo 31 marzo 1977, ai lavoratori in forza e non in prova alla medesima data;
– Lit. 125.000 (EURO 64,56) già eventualmente corrisposte, in applicazione dell’Accordo 14 luglio 1980, ai lavoratori in forza e non in prova alla medesima data.
art. 59
Gomma E Plastica – Industria
1. Al riguardo dispongono le norme del codice civile (art. 2122) che disciplina la materia.
2. In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine rapporto previsti dalla corrispondente regolamentazione, saranno liquidati a titolo di “indennità in caso di morte” al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del codice civile.
3. In mancanza delle persone indicate nel comma 2 le indennità sono attribuite secondo le norme della successione.
art. 60
Gomma E Plastica – Industria
1. In caso di cessione, di trapasso o di trasformazione, in qualsiasi modo, dell’azienda, il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dell’azienda, il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nonchè il diritto ad eventuali altre spettanze derivanti dal presente contratto.
art. 61
Gomma E Plastica – Industria
A) RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
1. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto e che abbiano formalmente aderito all’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, in ciascuna unità produttiva con piu’ di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori (RSU), secondo la disciplina di elezione prevista dal su citato accordo.
2. L’iniziativa per la costituzione della RSU puo’ essere assunta anche dalle Associazioni previste alla Parte Seconda, punto 4, lettera b) dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 nel rispetto delle condizioni ivi previste.
3. La RSU è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate ai commi 1 e 2 del presente articolo, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni di cui al comma 1 e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
4. Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all’unità produttiva.
5. Il numero dei componenti la RSU è individuato come segue, in funzione del numero di lavoratori in forza nelle unità produttive:
– 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
– 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
– 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
– 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
– 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
– 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
– 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
– 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
– 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti
– 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;
– 30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.
6. I componenti la RSU restano in carica tre anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite dell’Associazione industriale territorialmente competente.
7. Nelle unità produttive con piu’ di 200 dipendenti, la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, puo’ avvalersi, per i rapporti con la Direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti.
8. La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all’art. 65 del CCNL 2 luglio 1992 e i suoi componenti subentrano alle RSA ed ai dirigenti della RSA di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
9. Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell’ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 5, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge n. 300/1970.
10. Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all’unità produttiva.
11. Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell’esercizio dei compiti da essa svolti.
12. Le Associazioni sindacali Filcea CGIL, Flerica CISL e Uilcer UIL, per lo svolgimento della loro attività associativa all’interno delle unità produttive disporranno di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz’ora per ogni dipendente in forza all’unità. Tali permessi, di norma, saranno usufruiti dai componenti la RSU espressamente delegati dalle citate Associazioni.
13. I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso di almeno 24 ore. Il godimento degli stessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
14. Le operazioni connesse con l’elezione della RSU saranno svolte, in funzione delle esigenze produttive, secondo le modalità indicate dall’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà alla commissione elettorale l’elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall’accordo interconfederale.
B) COMMISSIONI INTERNE E DELEGATO D’IMPRESA
15. Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
16. Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 inerenti il Delegato d’impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
17. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Note a verbale
1. I permessi di cui al presente articolo assorbono quelli spettanti ai dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale a norma dell’art. 23 della legge n. 300/1970 nonchè quelli sinora concessi alla Commissione interna.
2. Le variazioni occupazionali dell’unità produttiva, comportanti un diverso numero di componenti la RSU ai sensi del comma 5 del presente articolo, saranno considerate solo al momento della relativa nuova elezione.
3. Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
art. 62
Gomma E Plastica – Industria
1. Fermo restante quanto previsto dall’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle singole unità produttive che occupino piu’ di 15 dipendenti, potranno essere promosse dalla RSU assemblee del personale in forza presso l’unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva o, in caso di impossibilità, nelle immediate vicinanze, fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa.
3. Le assemblee durante l’orario di lavoro saranno svolte in modo tale da garantire l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa dei lavoro e, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione, con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e la RSU. Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni. Le assemblee saranno normalmente tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
4. Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, previamente indicati al datore di lavoro.
5. La RSU che intenda convocare l’assemblea deve far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per l’assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e della durata presunta, nonchè l’ordine del giorno.
6. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di uno spostamento della data dell’assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori.
7. La RSU provvederà a dare comunicazione dell’assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali.
8. Lo svolgimento delle assemblee, durante l’orario di lavoro, è limitato a 10 ore all’anno, compensate con la retribuzione che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
9. Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l’orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
10. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite.
11. Nel caso di cui al precedente comma e nelle unità produttive con piu’ di 15 dipendenti, nelle quali non sia stata costituita la RSU, le assemblee potranno essere promosse unitariamente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
12. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.
Dichiarazione a verbale
Restano salve le eventuali normative aziendali in atto in materia di complessivo miglior favore.
art. 63
Gomma E Plastica – Industria
1. Le Direzione aziendali consentiranno alla RSU ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
art. 64
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1. Ai lavoratori membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali e provinciali ad esse aderenti, saranno concessi, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, permessi per l’espletamento delle loro funzioni.
2. Tali permessi sono retribuiti fino ad un massimo di 7 giorni all’anno per ciascun lavoratore.
3. Il permesso deve venire espressamente, e con utile preavviso, richiesto per iscritto all’azienda, tramite l’Associazione provinciale dei datori di lavoro, dalle predette Organizzazioni dei lavoratori interessate.
4. L’appartenenza agli Organi di cui al comma 1 e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni di cui sopra alle Associazioni competenti dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all’azienda interessata.
art. 65
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1. Il lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive ovvero cariche sindacali provinciali e nazionali puo’, a richiesta, essere collocato in aspettativa per la durata della carica.
2. Durante l’aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l’anzianità (non pero’ agli effetti della tredicesima mensilità e del godimento delle ferie), fino ad una durata massima di 2 anni, prolungata a 3 anni, nel caso che il lavoratore abbia precedentemente maturato presso l’azienda, all’inizio dell’aspettativa, un’anzianità continuativa di effettivo servizio non inferiore a 3 anni.
art. 66
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1. L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali sulla retribuzione dei lavoratori che ne facciano richiesta mediante delega individuale, debitamente sottoscritta dal lavoratore interessato e valida fino a revoca.
2. La delega dovrà contenere l’indicazione precisa dell’ammontare in percentuale sul minimo tabellare e sull’indennità di contingenza del contributo che l’azienda stessa è autorizzata a trattenere e dell’organizzazione sindacale cui l’azienda dovrà versarlo.
3. L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza mediante versamento ad un istituto bancario sul conto corrente indicato dallo stesso sindacato. Le trattenute ed i relativi versamento dovranno essere effettuati mensilmente.
Chiarimento a verbale
Con le norme di cui al presente articolo le Parti hanno inteso disciplinare, per le aziende e per i lavoratori associati il sistema di versamento delle quote sindacali, ma non di sostituire obbligatoriamente gli eventuali diversi sistemi concordati presso le singole aziende.
Dichiarazione a verbale
1. Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che i lavoratori da esse rappresentati ritengono che la trasformazione da cifra in misura percentuale sui minimi tabellari e indennità di contingenza nonchè ogni modifica della percentuale stessa e delle modalità di iscrizione e versamento, sempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnovo delle deleghe già rilasciate.
2. Le Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti prendono atto della dichiarazione suddetta.
art. 67
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Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto 12 del Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, sottoscritto dal Governo, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro, le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento al Fondo o presso istituti di credito.
art. 68
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1. Il presente contratto, le cui norme sono inscindibili nel loro complesso, annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e quelli provinciali integrativi preesistenti per le categorie dei lavoratori cui si riferiscono.
2. Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dal presente contratto, le cui disposizioni – nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi – sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
3. Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le Parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti OO.SS. periferiche l’accordo per l’opzione – in relazione a singoli istituti – fra le norme di cui al presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
4. L’opzione non potrà essere esercitata dopo il sessantesimo giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.
art. 69
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Le Parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu’ favorevoli acquisite dal lavoratore.
art. 70
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Per le piccole aziende industriali che occupano non piu’ di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.
art. 71
Gomma E Plastica – Industria
1. Le aziende distribuiranno gratuitamente ai lavoratori in servizio una copia del presente contratto di lavoro.
2. Per l’applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente l’edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente contratto.
3. È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
art. 72
Gomma E Plastica – Industria
1. Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste nei diversi articoli, decorre dal 16 aprile 2000 e sarà valido fino ai 31 dicembre 2001 per la Parte Retributiva e fino al 31 dicembre 2003 per la Parte Normativa.
2. Esso si intenderà successivamente rinnovato, di anno in anno, qualora non sia stata data disdetta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno cinque mesi prima.
ALL 1
Importi Dell’indennita` Sostitutiva Del Premio Di Risultato Mensile Applicabile In Alternativa Al Premio Di Risultato Alle Imprese Di Cui Al Comma 5 Dell’art. 25 Del Presente Contratto
ALLEGATO 1
ALLEGATO 1
IMPORTI DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREMIO DI RISULTATO MENSILE APPLICABILE IN ALTERNATIVA AL PREMIO DI RISULTATO ALLE IMPRESE DI CUI AL COMMA 5 DELL’ART. 25 DEL PRESENTE CONTRATTO
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LIV. LIRE EURO
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I 53.750 27,76
H 59.300 30,63
G 61.925 31,98
F 66.175 34,18
E 69.375 35,83
D 74.550 38,50
C 75.250 38,86
B 75.950 39,22
A 84.000 43,38
Q 91.500 47,26
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1. Per i lavoratori in forza alla data del 30 aprile 2000 la corresponsione degli importi di cui sopra comporta la riduzione di Lit. 8.000 (EURO 4,13) del “compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi” di cui alla Norma transitoria in calce all’art. 23.
2. Qualora il suindicato “compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi” non sia aziendalmente corrisposto la riduzione di Lit. 8.000 (EURO 4,13) sarà effettuata su altro elemento retributivo di analoga natura.
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ALLEGATI ALL’ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
INDICE PER AREA
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FUNZIONE POS. DENOMINAZIONE
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amministrazione A/1 Responsabile settore/coordinatore
attività contabili
amministrazione A/1 Specialista attività contabili
amministrazione A/1 Coordinatore attività di revisione
interna
amministrazione B/1 Revisore
amministrazione C/1 Contabile
amministrazione C/1 Cassiere
amministrazione F/1 Addetto contabilità
commerciale/logistica A/1 Specialista di marketing
commerciale/logistica A/1 Coordinatore di sezione commerciale
commerciale/logistica A/1 Venditore
commerciale/logistica A/1 Coordinatore tecnico-commerciale
commerciale/logistica A/1 Coordinatore gestione ordini
commerciale/logistica A/1 Acquisitore
commerciale/logistica A/1 Acquisitore di macchinari e
apparecchiature complesse
commerciale/logistica A/1 Coordinatore programmazione e
gestione scorte/programmatore
commerciale/logistica A/1 Gestore dei flussi ai depositi
commerciale/logistica A/1 Coordinatore trasporti
commerciale/logistica A/1 Responsabile di magazzino
commerciale/logistica C/1 Assistente commerciale/tecnico
gestione ordini
commerciale/logistica C/1 Tecnico raccolta ed elaborazione
dati di mercato
commerciale/logistica C/1 Assistente tecnico
commerciale/logistica C/1 Compratore/approvvigionatore
commerciale/logistica C/1 Assistente magazzino
commerciale/logistica E/1 Incaricato pratiche di
magazzino/spedizione
commerciale/logistica E/1 Preparatore documenti per
import/export
commerciale/logistica C/2 Capo squadra di magazzino
commerciale/logistica F/3 Addetto assistenza tecnica
commerciale/logistica F/3 Preparatore merci/magazziniere
commerciale/logistica F/3 Autista
commerciale/logistica G/3 Carrellista
commerciale/logistica G/3 Addetto a magazzini
commerciale/logistica H/3 Carrellista
manutenzione A/1 Assistente capo manutenzione
manutenzione C/1 Tecnico di manutenzione
manutenzione C/1 Assistente di manutenzione
manutenzione D/1 Addetto alla programmazione lavori
di manutenzione
manutenzione D/3 Giuntista montatore provetto
manutenzione D/3 Aggiustatori/montatori
manutenzione D/3 Specialista elettronico
manutenzione D/3 Montatore/riparatore provetto di
nastri trasportatori
manutenzione D/3 Costruttore di prototipi di stampi
per presse
manutenzione D/3 Specialista sistemi di misura
manutenzione D/3 Specialista meccatronico
manutenzione E/3 Manutentore di impianti
tecnologicamente complessi
manutenzione E/3 Montatore
manutenzione E/3 Attrezzista
manutenzione E/3 Addetto industrializzazione stampi
materie plastiche
manutenzione E/3 Giuntista montatore
manutenzione E/3 Conduttore impianti di centrale
termica
manutenzione F/3 Addetto macchine utensili
manutenzione F/3 Addetto alla manutenzione e al
montaggio di macchine e impianti
manutenzione F/3 Addetto alla conduzione di
generatori termici
manutenzione H/3 Ausiliario di manutenzione
personale/organizz/EDP A/1 Responsabile amministrazione del
personale
personale/organizz/EDP A/1 Specialista risorse umane
personale/organizz/EDP A/1 Responsabile di formazione
personale/organizz/EDP A/1 Specialista di selezione
personale/organizz/EDP A/1 Analista di organizzazione
personale/organizz/EDP A/1 Analista programmatore
personale/organizz/EDP A/1 Responsabile operativo
personale/organizz/EDP A/1 Specialista di software
personale/organizz/EDP B/1 Coordinatore incaricati pratiche
amministrative del personale
personale/organizz/EDP C/1 Tecnico d’organizzazione industriale
personale/organizz/EDP C/1 Tecnico d’organizzazione
amministrativa
personale/organizz/EDP C/1 Programmatore
personale/organizz/EDP C/1 Schedulatore lavori
personale/organizz/EDP C/1 Assistente di turno EDP
personale/organizz/EDP C/1 Tecnico pratiche amministrative del
personale
personale/organizz/EDP E/1 Incaricato pratiche del personale
personale/organizz/EDP E/1 Operatore EDP
personale/organizz/EDP E/1 Incaricato supporto utenti e
trattamenti input/output
personale/organizz/EDP F/1 Addetto registrazione/verifica dati
personale/organizz/EDP F/1 Operatore ausiliario EDP
personale/organizz/EDP E/3 Addestratore
produzione A/1 Assistente capo/sovraintendente/capo
reparto
produzione A/1 Specialista di programmazione
produzione C/1 Assistente/supervisor
produzione C/1 Programmatore di produzione
produzione C/2 Capo turno/squadra di produzione
produzione E/2 Capogruppo di produzione
produzione E/3 Conduttore impianti a gestione
complessa
produzione F/3 Regleur/attrezzatore
produzione F/3 Addetto conduzione impianti
produzione F/3 Addetto a macchine a ciclo complesso
produzione F/3 Addetto produzioni di piccola serie
produzione G/3 Addetto a macchine/impianti
produzione G/3 Preparatore mescole
produzione H/3 Operatore di macchine o impianti
produzione H/3 Addetto montaggio/imballaggio
produzione I/3 Addetti a lavori di preparazione
produzione I/3 Aiuto esecutivo
qualità A/1 Responsabile laboratorio
qualità A/1 Specialista di industrializzazione
qualità A/1 Specialista procedure di qualità
qualità A/1 Coordinatore controllo qualità
qualità C/1 Tecnico analista di qualità
qualità C/1 Tecnico di laboratorio
qualità C/1 Assistente di qualità
qualità C/1 Tecnico delle procedure di collaudo
qualità C/2 Capo squadra di qualità
qualità E/3 Controllore di qualità
qualità E/3 Controllore qualità materiali e
componenti
qualità E/3 Classificatore prodotto finito
qualità F/3 Verificatore prodotto finito
qualità F/3 Addetto alle prove e collaudi di
laboratorio
qualità G/3 Addetto a collaudi diversificati
qualità G/3 Operatore alle macchine di controllo
prodotto finito
qualità H/3 Operatore alle prove
ricerca e sviluppo A/1 Ricercatore
ricerca e sviluppo A/1 Tecnologo
ricerca e sviluppo A/1 Assistente capo alle prove di
ricerca e sviluppo
ricerca e sviluppo A/1 Progettista disegnatore
ricerca e sviluppo C/1 Disegnatore aiuto progettista
ricerca e sviluppo C/1 Tecnico delle prove di ricerca e
sviluppo
ricerca e sviluppo C/1 Assistente tecnologo/ricercatore
ricerca e sviluppo E/1 Disegnatore/lucidista particolarista
ricerca e sviluppo E/3 Conduttore prove ad esecuzione
complessa di R&S
ricerca e sviluppo E/3 Aggiustatore/montatore, impiantista
su prototipi
ricerca e sviluppo F/3 Addetto alle prove di R&S
ricerca e sviluppo F/3 Addetto alla realizzazione di
prototipi
ricerca e sviluppo F/3 Addetto a lavorazioni sul prodotto
ricerca e sviluppo H/3 Operatore alle prove di R&S
servizi vari A/1 Responsabile del servizio di
sorveglianza e di sicurezza
servizi vari A/1 Specialista ambiente e sicurezza del
lavoro
servizi vari C/1 Segretaria assistente
servizi vari E/1 Segretaria di direzione o servizi
equivalenti
servizi vari F/1 Segretaria
servizi vari F/3 Operatore custode/sorvegliante
servizi vari F/3 Autista di vettura
servizi vari H/3 Fattorino
servizi vari I/3 Addetto a lavori non rientranti nel
ciclo produttivo
servizi vari I/3 Addetto al prelievo e consegna
documenti
servizi vari I/3 Addetto all’archivio
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ALL 2
Allegato 2 – Declaratorie E Posizioni Professionali – Amministrazione – Commerciale E Logistica
ALLEGATO 2
DECLARATORIE E POSIZIONI PROFESSIONALI
AMMINISTRAZIONE
Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi in processi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed organizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnano compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell’attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
A/1 Responsabile settore/Coordinatore attività contabili
– Opera nell’ambito di un’area/settore amministrativo (contabilità: generale, analitica/industriale, fatturazione: clienti e fornitori).
– Guida, coordina e controlla l’attività di personale amministrativo.
– Garantisce lo svolgimento delle pratiche amministrative, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali.
– Elabora le informazioni per la redazione di documenti amministrativo/contabili e/o per analisi statistiche, previsionali e consuntive.
– Le sue funzioni implicano anche rapporti con enti esterni all’azienda.
A/1 Specialista attività contabili
– Nell’ambito di un’unità operativa, garantisce l’esecuzione di tutte le attività amministrative (contabilità, controllo di gestione, salda-conto clienti e fornitori, cassa, ecc.), anche attraverso rapporti con enti esterni e/o predispone procedure per l’ottimale gestione amministrativa dell’unità medesima.
A/1 Coordinatore attività di revisione interna
– Opera nell’ambito dell’area amministrazione e contabilità.
– Guida, coordina e controlla il lavoro di uno o piu’ revisori.
– Controlla, anche con l’utilizzo di particolari tecniche, le attività di revisione interna. Valuta e verifica la corretta gestione amministrativa e contabile, attraverso l’analisi ed il riscontro delle varie operazioni e l’esame delle documentazioni, anche al fine del miglioramento dell’affidabilità dei sistema di controlli interni.
Livello B
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore, o formazione equivalente, o esperienza precedente; unitamente ad una approfondita conoscenza tecnica specialistica volta alla gestione critica di procedure, metodologie e adempimenti normativi nei settori giuslavoristici e di bilancio/contabilità;
– hanno la responsabilità di garantire che il risultato delle attività, articolate secondo pratiche e metodi diversi, sia costantemente ed esattamente conforme, pur in presenza di numerose e complesse variabili ed interferenze, alle disposizioni normative pertinenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell’ambito della propria area professionale;
– operano con ampia autonomia decisionale, disimpegnando compiti implicanti scelte nell’ambito delle pratiche e norme di riferimento; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell’attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
B/1 Revisore
– Esegue, secondo i programmi di audit, valutazioni, verifiche e riscontri di complesse procedure e di operazioni amministrative e contabili, accertandone la conformità alle normative aziendali ed agli obblighi di legge.
– Effettua le conseguenti segnalazioni e promuove il miglioramento delle suddette procedure, al fine di minimizzare le deviazioni dagli standards.
Livello C
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiori con incarichi diversificati nell’ambito della propria area funzionale;
– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito delle norme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
C/1 Contabile
– Opera nell’ambito di un settore amministrativo (contabilità, fatturazione clienti e/o fornitori, ecc.).
– Sulla base delle procedure aziendali, controlla l’attendibilità e la conformità dei dati contabili, anche attraverso contatti con gli enti interni ed esterni all’azienda, e ne esegue la registrazione e l’elaborazione, utilizzando anche supporti informatici.
C/1 Cassiere
– Effettua, secondo procedure prestabilite, attività contabili conseguenti alle operazioni di pagamento e di incasso, avendone la responsabilità finanziaria degli errori.
Livello F
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un adeguato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilità manuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedure prestabilite;
– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni;
– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioni ricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra differenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sui risultato.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
F/1 Addetto contabilità
– Provvede alla raccolta di dati ed allo svolgimento di una o piu’ operazioni contabili, sulla base di schemi e metodologie standard: impostazione e registrazione dati su moduli o supporti informatici, totalizzazioni e valorizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.
COMMERCIALE E LOGISTICA
Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi in processi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed organizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell’attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
A/1 Specialista di marketing
– Collabora alla definizione degli obiettivi di vendita, in termini di volumi, mix, condizioni di vendita e campagne promozionali, a livello nazionale e per singola zona.
– Svolge attività di supporto alla linea di vendita, analizzando e curando la corretta applicazione metodologica e operativa delle leve di marketing.
– Assicura l’attuazione, la gestione operativa ed il costante aggiornamento del flusso informativo tra la linea di vendita e gli enti interni ed esterni alla società.
A/1 Coordinatore di sezione commerciale
– Analizza e stima il mercato, individuando le opportunità di sviluppo del business e proponendo al capo zona gli obiettivi di zona coerenti con le politiche aziendali.
– Esegue una valutazione della clientela in funzione del mix prodotto, mix canali, dei potenziali e dell’affidabilità della stessa; identifica inoltre le priorità di copertura e di penetrazione nel mercato.
– Gestisce in modo differenziato la clientela nell’ambito delle relative leve a disposizione (sconto, credito, attività promozionale, assistenza tecnica, logistica) tenendosi informato dell’attività della concorrenza.
– Assegna agli addetti alle vendite gli obiettivi in linea con il potenziale delle zone di competenza e fornisce loro supporto al fine di assicurare e controllare il raggiungimento degli obiettivi globali.
A/1 Venditore
– Realizza gli obiettivi di vendita concordati con il superiore, nell’ambito della zona e dei prodotto di competenza, individuando la potenzialità del mercato, analizzando e valutando, in termini di copertura e di penetrazione, le varie informazioni acquisite.
– Concorda con il capo zona i potenziali, gli obiettivi ed i programmi di vendita per singolo cliente.
– Sviluppa costantemente azioni promozionali e di vendita operando scelte di selezione ed acquisizione della clientela ed illustra a ciascun cliente i vantaggi previsti dalla campagna di vendita in funzione dei volumi, del mix di prodotto e dei tempi di acquisto ed in confronto con quelli della concorrenza.
– Verifica il rapporto fido/esposizione e programma il rifornimento tenendo conto delle possibilità finanziarie del cliente in modo da non creare possibilità di scaduto.
A/1 Coordinatore tecnico-commerciale
– Fornisce consulenza ed assistenza tecnica al cliente per garantire un corretto utilizzo del prodotto in funzione del tipo di applicazione, guidando, coordinando e controllando le attività di assistenti ed addetti.
– Raccoglie informazioni e dati utili a valutare il grado di apprezzamento del prodotto di competenza ed a suggerire miglioramenti del prodotto/servizio.
– Supporta il personale di vendita durante le trattative commerciali qualora si presenti la necessità di fornire specifiche notizie tecniche.
A/1 Coordinatore gestione ordini
– Ricevuti gli ordini direttamente dal cliente, ne cura la gestione guidando, coordinando e controllando i collaboratori nei rapporti con la clientela.
– Controlla, sulla base dei fidi assegnati, l’affidabilità del cliente e concorda con gli enti competenti le eventuali azioni conseguenti.
– Mantiene rapporti con gli enti commerciali, di produzione ed amministrativi.
A/1 Acquisitore
– Elabora il piano degli acquisti e degli approvvigionamenti sulla base dei programmi di produzione e dei livelli di scorta definiti; esegue ricerche di mercato, per individuare possibili fornitori.
– Conduce direttamente, nell’ambito del mandato ricevuto, le trattative di acquisto, concordando quantità, prezzi, modalità di consegna e termini di pagamento, collaborando col superiore per gli ordini piu’ rilevanti.
– Controlla l’andamento degli acquisti, analizzando gli scostamenti tra preventivi e consuntivi.
– Guida, coordina e controlla l’attività di compratori/approvvigionatori a cui fornisce gli indirizzi necessari per l’espletamento delle procedure operative di acquisto.
A/1 Acquisitore di macchinari e apparecchiature complesse
– Contatta preliminarmente i potenziali fornitori, per l’approccio del problema e per richiedere le offerte di prezzo.
– Analizza le offerte di prezzo ricevute, anche effettuando preventivi di massima e individua il fornitore secondo criteri oggettivi (affidabilità, qualità del lavoro, rispetto delle consegne, prezzo adeguato, ecc.).
– Approfondisce e risolve eventuali problemi tecnici con il contributo del fornitore stesso e della funzione aziendale che ha fatto la richiesta di acquisto.
– Emette l’ordine di acquisto.
A/1 Coordinatore programmazione e gestione scorte/Programmatore
– Elabora, in base alle previsioni commerciali ed alle potenzialità produttive delle unità operative, il piano di produzione di massima.
– Sulla base del piano di produzione e delle variazioni eventualmente intercorse, elabora il programma di produzione relativo alle diverse unità operative.
– Puo’ apportare variazioni ai programmi di produzione esistenti, inserendo le modifiche richieste dagli enti tecnici o commerciali.
– Collabora alla definizione dei livelli di scorta, che puo’ verificare costantemente in relazione all’andamento degli ordini.
– Controlla l’avanzamento delle richieste di prodotto in portafoglio rispetto ai budgets previsionali.
A/1 Gestore dei flussi ai depositi
– Gestisce l’andamento degli stock della merce nei depositi, intervenendo in caso di anomalie anche con correzione dei parametri di rifornimento.
– Definisce il tipo di rifornimento (automatico, a capienza, ecc.) o lo puo’ modulare secondo le esigenze contingenti del mercato.
– Determina gli stock per i nuovi articoli da immettere nel mercato in base alle previsioni di vendita.
– Garantisce una distribuzione equilibrata dei vari tipi di merce ai depositi.
A/1 Coordinatore trasporti
– Coordina l’attività di spedizione contattando i vettori con cui sono in vigore contratti aperti per il reperimento dei mezzi piu’ idonei a soddisfare le esigenze del servizio, anche in relazione alla diversa composizione dei carichi.
– Esamina le particolari caratteristiche dei diversi trasporti e valuta le offerte ricevute sotto il profilo del contenuto economico, delle condizioni generali e dell’affidabilità.
– Concorda autonomamente, nell’ambito del mandato ricevuto, le condizioni tariffarie e di trasporto.
– Garantisce anche il rispetto dei programmi di spedizione e trasporto tra diverse unità di deposito e ricerca nuovi vettori in caso di disservizi o urgenze.
– Guida, coordina e controlla il lavoro di piu’ collaboratori.
A/1 Responsabile di magazzino
– Coordina lo svolgimento delle attività amministrative, l’effettuazione di inventari e controlli contabili e/o fiscali, la registrazione dei movimenti di prodotti finiti e/o materiali di produzione.
– Guida, coordina e controlla assistenti ed operatori nello svolgimento delle attività di ricevimento, controllo, scarico, stoccaggio, conservazione e spedizione di materiali o merci.
– Mantiene contatti con trasportatori e clienti per la risoluzione di problemi connessi all’economicità ed alla tempestività delle spedizioni.
– Interagisce con le funzioni di produzione, di controllo e commerciale per organizzare l’attività del magazzino, in armonia con i loro bisogni.
– È responsabile dell’efficienza dei mezzi e delle attrezzature affidategli.
– Puo’ essere responsabile della definizione del mantenimento delle giacenze dei magazzini, adeguandone i livelli sulla base degli effettivi consumi e delle disponibilità dei materiali sul mercato.
Livello C
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell’ambito della propria area funzionale;
– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito delle norme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
C/1 Assistente commerciale/Tecnico gestione ordini
– Assume e/o gestisce l’ordine del cliente, in funzione del tipo di prodotto o canale di vendita, avviando ed eseguendo la specifica procedura operativa di evasione in termini di preparazione e spedizione.
– Fornisce al cliente informazioni relative ai prezzi, ai lotti minimi d’acquisto ed ai tempi di consegna e, in base ai limiti forniti dal superiore, puo’ discuterne il prezzo.
– Gestisce, sulla base delle indicazioni del superiore, i rapporti con i clienti per cio’ che riguarda: termini di consegna, modifiche all’ordine, solleciti, errori di fatturazione, resi e reclami, note di debito e credito, avviando le procedure relative.
C/1 Tecnico raccolta ed elaborazione dati di mercato
– Effettua la raccolta, l’aggiornamento e l’elaborazione delle previsioni di vendita e delle gamme prodotti. per l’elaborazione del marketing plan.
– Cura la formalizzazione degli obiettivi di vendita mensilizzati a livello di totale famiglia e mix, ne effettua la presentazione ai capi zona per la conferma e l’approvazione. Effettua il controllo degli scostamenti tra risultati di vendita e obiettivi stabiliti e fornisce tempestive informazioni alle forze di vendita.
– Supporta operativamente le linee di vendita nella elaborazione del confronto prezzi di listino con altre marche, rispetto alle quali elabora il posizionamento dei prodotti.
C/1 Assistente tecnico
– Raccoglie, attraverso contatti con i clienti e con il personale di vendita, tutti i dati e le informazioni utili a valutare il grado di apprezzamento dei prodotti in prova, comunicando agli enti tecnologici i risultati.
– Si reca, generalmente su segnalazione del superiore o del personale di vendita, presso i clienti per l’esame di problemi tecnici e fornisce assistenza per l’installazione e l’impiego.
– Informa il personale di vendita in merito alle caratteristiche tecniche di nuovi prodotti e lo affianca eventualmente nei contatti con la clientela.
C/1 Compratore/Approvvigionatore
– Emette, sulla base dei programmi di approvvigionamento per i materiali di produzione e delle richieste di acquisto per i materiali di consumo, gli ordini di acquisto operando anche su contratti aperti.
– Segue l’attività di sollecito al fornitore per garantire il rispetto dei tempi di consegna stabiliti.
– Supporta il superiore nell’attività di acquisto relativa a materiali e prodotti, provvedendo alla ricerca di fornitori, alla definizione delle condizioni ed alla stesura dei contratti.
C/1 Assistente magazzino
– Controlla gli arrivi delle materie prime dai fornitori, confrontando l’ordine e la bolletta di accompagnamento dei beni viaggianti, per la verifica della conseguenza quantitativa ed avvia la procedura operativa di carico contabile.
– Segnala al diretto superiore gli scostamenti quantitativi e/o di tipologia del prodotto per consentire le decisioni in merito.
– Controlla i versamenti di prodotto finito o i prelievi di materie prime da reparti di produzione, conti lavorazione e resi, avviando le relative procedure operative.
– Gestisce le attività operative del personale di magazzino, distribuendo i carichi di lavoro determinati dalle operazioni di versamento, prelievo e carico/scarico degli automezzi.
– Gestisce l’approntamento del carico degli automezzi verificando e correggendo eventuali scostamenti tra carico pianificato e carico reale.
– Effettua periodicamente gli inventari fisici per l’espletamento delle rettifiche inventariali (per scorte, contabilità industriale, bilancio).
Gruppo 2)
C/2 Capo squadra di magazzino
– Controlla gli arrivi delle forniture confrontando l’ordine con i documenti di spedizione ed avvia la procedura operativa di carico contabile.
– Segnala al superiore gli scostamenti quantitativi o di tipologia di prodotto per consentire le decisioni in merito.
– Controlla i versamenti di prodotto e/o prelievi di materie prime, avviando le relative procedure operative.
– Coordina e controlla l’attività degli operatori di magazzino distribuendo i carichi di lavoro derivanti dalle attività di versamento, prelievo, carico e scarico di automezzi e ottimizzazione delle aree di stoccaggio.
– Gestisce l’approntamento del carico degli automezzi verificando e correggendo eventuali scostamenti tra carico pianificato e carico reale.
– Assicura il rispetto delle norme di gestione fisica e amministrativa.
– È responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di legge.
Livello E
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione del controllo di lavoratori di livello inferiore;
– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
E/1 Incaricato pratiche di magazzino/spedizione
– Riceve e controlla i documenti di versamento di materiali e prodotti a magazzino e provvede alle operazioni di carico contabile attraverso l’imputazione nel sistema informativo.
– Controlla la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo ed effettua le operazioni di scarico contabile.
– Emette, controlla e smista la documentazione necessaria alle spedizioni per Italia ed estero, anche corredandola con eventuali istruzioni per il trasportatore.
– Supporta l’amministrazione nella verifica dell’attività contabile relativa al magazzino.
E/1 Preparatore documenti per import/export
– Prepara le bollette doganali e le relative documentazioni valutarie e statistiche, effettuando anche i conteggi degli importi.
– Controlla e corregge i documenti accessori della pratica.
– Allestisce la pratica raccogliendo la corrispondenza, le istruzioni agli spedizionieri e ai trasportatori e ogni altro documento necessario ai buon fine della pratica stessa.
Livello F
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un adeguato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilità manuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedure prestabilite;
– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni;
– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioni ricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra differenti opzioni; ricevono una supervisione sui modo di operare e un controllo sul risultato.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
F/3 Addetto assistenza tecnica
– Effettua, in base a programmi definiti o su chiamata, interventi pratici di assistenza preventiva e correttiva sul prodotto.
– Esegue interventi addestrativi ed informativi ad utenti sull’impiego del prodotto.
F/3 Preparatore merci/Magazziniere
– Effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione piu’ idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l’aggiornamento delle schede inventario, anche con l’imputazione di dati nel terminale e il posizionamento della merce nelle zone apposite.
– Fornisce, sulla base dei documenti ricevuti, i materiali necessari alla produzione, anche effettuando direttamente il rifornimento delle linee.
– Esegue le operazioni di prelievo e preparazione dei prodotto per la spedizione, con la spunta del prelevato e segnalando al superiore eventuali anomalie.
– Svolge le operazioni di inventario fisico, utilizzando l’apposita modulistica per i conteggi.
F/3 Autista
– Conduce automezzi (con possibilità di carico e scarico del mezzo), effettua interventi di regolazione e di manutenzione ordinaria e, in caso di panne, gli interventi di riparazione consentiti dai mezzi disponibili a bordo.
Livello G
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso insegnamento ed addestramento specifici per maturare una buona abilità manuale, la conoscenza dei mezzi di lavoro e la padronanza delle metodologie e strumentazioni per il rilievo e la registrazione dei dati di processo;
– hanno la responsabilità di assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle attività e di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa, anche in termini di riscontro della congruità dei parametri rilevati;
– operano in condizioni di autonomia parzialmente vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni specifiche, nell’ambito di procedure e di processi standardizzati; ricevono una supervisione sul modo di operare ed un controllo sul risultato delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
G/3 Carrellista
– Addetto alla manovra di un mezzo di trasporto, con conduzione a bordo, per effettuare il deposito, il prelievo e l’impilamento di materiali vari in zone e posti prestabiliti, con responsabilità di accertare la corrispondenza tra i materiali movimentati e le specifiche di fabbricazione, qualità e spedizione.
G/3 Addetto a magazzini
– Effettua operazioni di prelievo e accettazione di prodotti, semilavorati e materie prime con responsabilità di riscontro documentate delle operazioni e con imputazione di dati su terminale.
– Esegue la movimentazione e l’impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti nel magazzino, anche con l’ausilio di elevatori meccanici.
Livello H
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativa e conoscenza dei mezzi di lavoro;
– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e dell’accertamento del risultato dell’attività;
– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni dettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevono un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
H/3 Carrellista
– È addetto alla manovra di un mezzo di trasporto, con conduzione a bordo, per effettuare il deposito, il prelievo e l’impilamento di materiali vari in zone e posti prestabiliti, nel rispetto delle specifiche di qualità e di fabbricazione.
MANUTENZIONE
Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi in processi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed organizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell’attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
A/1 Assistente capo manutenzione
– Guida, coordina e controlla l’attività di piu’ assistenti e manutentori.
– Programma e organizza gli interventi di qualsiasi tipo di manutenzione, definendone le priorità nell’ambito degli obiettivi aziendali.
– Aggiorna i collaboratori sulle nuove tecniche di manutenzione e dà loro l’assistenza necessaria per gli interventi particolarmente complessi.
– Definisce con gli altri enti le modalità operative di un programma di manutenzione e collabora alla ricerca di soluzioni tecniche atte a migliorare il livello manutentivo e/o costruttivo degli impianti, nel rispetto delle norme di sicurezza.
Livello C
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell’ambito della propria area funzionale;
– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito delle norme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
C/1 Tecnico di manutenzione
– Sviluppa gli studi sulle macchine di fabbricazione per facilitare e semplificare gli interventi di manutenzione di qualsiasi natura.
– Predispone e/o effettua la messa a punto e le regolazioni dei parametri di qualità delle macchine.
C/1 Assistente di manutenzione
– Coordina, distribuisce il lavoro a piu’ manutentori e ne controlla le attività garantendo una corretta esecuzione degli interventi nell’ambito delle priorità fissate e nel rispetto delle norme di sicurezza.
– Analizza le cause dei guasti, per l’eliminazione/risoluzione dei problemi e per la stesura dei programmi a breve/medio termine.
Livello D
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnico/specialistica per l’utilizzo di procedere e metodi di lavoro in ambito manutentivo;
– hanno la responsabilità della scelta, del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;
– operano con specifica autonomia decisionale, definendo e realizzando complessi interventi risolutivi, secondo differenti procedure e metodologie, implicanti anche scelte di priorità nel rispetto delle specifiche tecniche; ricevono una verifica dei risultati finali.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
D/1 Addetto alla programmazione lavori di manutenzione
– Provvede a smistare al personale competente le richieste relative agli interventi di manutenzione provenienti dai vari reparti, eseguendo, se necessario schizzi esemplificativi ed assicura la raccolta dei dati e della documentazione necessaria per l’esecuzione degli stessi.
– Elabora le previsioni di fabbisogno materiali, ne verifica lo stock a magazzino e provvede a trasmettere al superiore la richiesta di ordini di acquisto.
– Cura l’aggiornamento del quadro di programmazione, interviene, se necessario, per l’esecuzione dei lavori prioritari, affiancando l’assistente di manutenzione.
– Effettua periodicamente l’analisi dei lavori eseguiti, rileva i costi a consuntivo, elaborando tabelle di confronto con i costi previsionali.
Gruppo 3)
D/3 Giuntista montatore provetto
– Personale che fuori sede, in condizioni di autonomia decisionale, esegue complesse operazioni di posa, montaggio e giunzione di qualsiasi tipo di cavo per il trasporto dell’energia e su cavi pilota, sia terrestri che sottomarini, con isolante estruso e/o con isolante in carta impregnata, con autonoma delibera funzionale ed avvalendosi della collaborazione di personale coadiuvante.
D/3 Aggiustatori/Montatori
– Eseguono, fuori sede ed in condizioni di autonomia decisionale, il montaggio e la messa a punto di macchinari o impianti complessi nonchè di elevato grado di precisione, con possibilità di autonoma decisione, nell’ambito della esecuzione dei lavori affidati e con delibera funzionale degli stessi.
– Provvede alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, partecipando alla formulazione di proposte migliorative.
D/3 Specialista elettronico
– Opera sulla intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse effettuando, con possibilità di autonoma decisione nell’ambito dell’esecuzione dei lavori affidatigli, interventi che risultino risolutivi.
– Individua ed elimina qualsiasi guasto di natura elettronica.
– Effettua la taratura delle suddette apparecchiature, sia dopo la revisione che all’atto dell’installazione.
– Provvede alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, partecipando alla formulazione di proposte migliorative.
D/3 Montatore/Riparatore provetto di nastri trasportatori
– Provvede fuori sede all’installazione dei nastri presso la clientela, con autonoma decisione sia nell’ambito della esecuzione dei lavori affidati che per la delibera funzionale degli stessi.
D/3 Costruttore di prototipi di stampi per presse
– Opera sui vari tipi di macchine utensili con scelta autonoma dei materiali, della successione delle operazioni, delle modalità di costruzione e con delibera funzionale.
– Esegue, in condizioni di autonomia decisionale, l’intera fase di lavorazione di elevato grado di difficoltà, in relazione alla interpretazione critica del disegno e degli schemi funzionali e costruttivi nonchè al ristretto campo di tolleranza, agli accoppiamenti da realizzare ed al grado di finitura.
– Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, partecipando alla formulazione di proposte migliorative.
D/3 Specialista sistemi di misura
– Opera, in condizioni di autonomia decisionale, sull’intera gamma delle apparecchiature elettroniche relative agli strumenti di misura di grandezze fisiche, alle catene ed ai sistemi di misura.
– Ricerca e rimuove le cause che producono anomalie e derive della misura dei parametri dei processi produttivi e ne ripristina la qualità.
– Imposta ed esegue la taratura sia dopo la revisione sia all’atto dell’installazione.
– Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, partecipando alla formulazione di proposte migliorative.
D/3 Specialista meccatronico
– Opera sull’intera gamma di impianti e macchine automatizzati e complessi, effettuando la diagnosi di ogni tipologia di guasti e di anomalia di funzionamento.
– Definisce le cause e la struttura di ogni tipo di intervento sia esso di natura elettronico, elettrico, meccanico e fluidico, intervento che successivamente realizza in condizioni di autonomia decisionale, anche coordinando lavoratori di livello inferiore assicurando il ripristino delle condizioni standard operative.
– Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, partecipando alla formulazione di proposte migliorative.
Livello E
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;
– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
E/3 Manutentore di impianti tecnologicamente complessi
– Esegue, in autonomia, interventi su gruppi o impianti tecnologicamente complessi.
– Individua qualsiasi tipo di guasto o di anomalia di funzionamento ed effettua la ricerca e la identificazione delle cause che li hanno provocati, imposta e/o esegue le riparazioni e predispone le opportune azioni di miglioramento.
– Interpreta criticamente schemi e disegni anche con l’utilizzo di PC o strumenti di analisi a lettura indiretta.
E/3 Montatore
– Esegue il montaggio di gruppi tecnologicamente complessi in autonomia e avvalendosi dell’aiuto di altri lavoratori.
– Effettua la messa a punto e la messa in funzione di impianti o gruppi.
– Assicura, anche con complesse regolazioni, la corretta realizzazione del ciclo produttivo richiesto.
– Interpreta criticamente i disegni complessivi, gli schemi pneumatici, elettrici, elettronici per l’identificazione della piu’ rapida e razionale sequenza di montaggio.
E/3 Attrezzista
– Realizza su progetto l’attrezzatura per le lavorazioni, tenendo conto delle particolarità di montaggio.
– Effettua la verifica, il ripristino funzionale e l’avviamento produttivo delle attrezzature realizzate, anche con la costruzione e messa a punto dei ricambi.
– Assicura l’avviamento produttivo delle nuove attrezzature, mettendo a punto i particolari.
E/3 Addetto industrializzazione stampi materie plastiche
– In occasione dell’installazione di stampi su linee produttive, ne effettua il montaggio e la messa a punto, a fini della corretta realizzazione del ciclo produttivo e della conformità agli standards qualitativi richiesti.
E/3 Giuntista montatore
– Personale che, fuori sede, sotto il controllo di un montatore provetto o di un assistente, esegue complesse operazioni di posa, montaggio e giunzione di cavi per il trasporto dell’energia e di cavi pilota, anche fornendo le necessarie istruzioni per la corretta preparazione della posa dei cavi (posizionamento bobine, argano, rulli, ecc.) e delle opere di servizio all’installazione (attrezzamento buche di giunzione, preparazione ponteggi, ecc.).
E/3 Conduttore impianti di centrale termica (*)
– Sulla base dell’abilitazione ottenuta e di un’approfondita conoscenza delle macchine, gestisce l’impianto per la produzione di fluidi tecnologici e di energia elettrica da utilizzare in produzione.
– Esegue, direttamente o coordinando altri addetti, interventi di controllo, di regolazione e di ripristino dei parametri dei fluidi e dell’energia sulle caldaie e sui turboalternatori e di sezionamento delle linee elettriche in funzione degli assorbimenti di energia definiti da contratti con enti esterni e/o dalla variabilità dei bisogni degli utenti interni.
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(*) Dall’1 aprile 1996.
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Livello F
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un adeguato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilità manuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedure prestabilite;
– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni;
– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioni ricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra differenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
F/3 Addetto macchine utensili
– Esegue, in autonomia su macchine utensili, qualsiasi lavoro di costruzione e/o adattamento di particolari o di congegni meccanici, che richiede il rispetto di tolleranze ristrette ed un alto grado di finitura.
– Interpreta il disegno meccanico nelle tre viste anche per definire e realizzare il ciclo di lavoro piu’ razionale.
F/3 Addetto alla manutenzione e al montaggio di macchine e impianti
– Esegue programmi di manutenzione definiti da specifici interventi applicando soluzioni conosciute e sperimentate nel rispetto di tempi e modalità operative stabilite.
– Ricerca ed individua le cause dei guasti in base a una specifica conoscenza degli impianti e una approfondita esperienza pratica.
– Effettua la messa in marcia e il controllo funzionale dell’impianto, ecc., con regolazioni per la corretta realizzazione del ciclo produttivo richiesto.
– Legge, anche interpretandoli, disegni meccanici e/o schemi elettrici, elettronici, pneumatici.
F/3 Addetto alla conduzione di generatori termici
– Assicura la gestione dei generatori termici eseguendo direttamente le accensioni, gli spegnimenti e le eventuali regolazioni dei generatori stessi.
– Gestisce l’impianto in base alla abilitazione ottenuta ed alle norme di sicurezza.
Livello H
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativa e conoscenza dei mezzi di lavoro;
– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e dell’accertamento del risultato dell’attività;
– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni dettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevono un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
H/3 Ausiliario di manutenzione
– Esegue, in base a dettagliate indicazioni e/o a disegni, lavori semplici di montaggio, di attrezzaggio o di parti di macchine, anche come coadiuvante di lavoratori di livello superiore.
ALL 2
Personale, Organizzazione Ed Edp
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE ED EDP
Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi in processi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed organizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell’attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
A/1 Responsabile amministrazione del personale
– Guida, coordina e controlla i supervisori ed incaricati alla gestione amministrativa del personale, programmandone le attività nel rispetto delle scadenze prefissate, delle norme contrattuali e legislative e delle direttive aziendali.
– Interviene in caso di situazioni anomale e risolve i casi piu’ complessi che si presentano in relazione a particolari esigenze individuali del personale amministrato.
– Mantiene e sviluppa contatti con l’area amministrativa e gestisce i rapporti con enti esterni per pratiche relative a collocamento, antinfortunistica, assistenza, previdenza.
– Cura la gestione delle procedure informatiche per quanto di pertinenza.
A/1 Specialista risorse umane
– Imposta e gestisce, sulla base delle indicazioni del superiore, le attività di sviluppo e retribuzione del personale.
– Effettua analisi e studi sulla motivazione e l’efficienza delle risorse umane, proponendo ed attuando ipotesi di intervento.
– Cura la mobilità del personale e l’applicazione dei sistemi di gestione e di valutazione delle prestazioni e del potenziale.
– Cura l’applicazione e l’aggiornamento dei sistemi di incentivazione.
– Mantiene i rapporti con i dipendenti in relazione a specifiche esigenze individuali del personale gestito.
A/1 Responsabile di formazione
– Predispone il piano di formazione, in funzione dei bisogni individuati e delle caratteristiche degli utenti e ne garantisce la corretta applicazione, guidando, coordinando e controllando l’attività dei collaboratori.
– Promuove nuovi programmi di formazione anche in collaborazione con enti esterni, contribuendo alla progettazione degli stessi.
– Interagisce con gli enti coinvolti nella formazione.
A/1 Specialista di selezione
– Definisce con l’utente i profili del personale da assumere, effettua la ricerca attraverso colloqui preliminari.
– Segue le prove attitudinali, prepara, applica e corregge i test e redige un rapporto sull’orientamento del candidato.
– Predispone il piano di inserimento dei neoassunti.
– Mantiene i rapporti con gli enti esterni.
A/1 Analista di organizzazione
– Definisce, in collaborazione con il superiore, le metodologie operative, il costo e la redditività degli interventi volti a migliorare i livelli di produttività del lavoro.
– Guida, coordina e controlla l’attività dei tecnici e ne cura l’addestramento.
– Studia l’applicazione del sistema di incentivazione piu’ opportuno, definendo le forme retributive e calcolando i valori monetari dell’incentivo.
– Analizza, in collaborazione con il superiore, problemi complessi relativi alla rilevazione del costo dei prodotti o i tempi standard in rapporto alla saturazione impianti od ai cicli uomo-macchina.
– Imposta un piano di controllo per verificare la funzionalità di nuove organizzazioni e fornisce consulenza su norme operative, procedure e inquadramenti contrattuali.
A/1 Analista programmatore
– Studia le procedure da realizzare e ne definisce la struttura informatica; effettua l’analisi tecnica delle singole fasi elaborative in base a specifiche generali definite dagli analisti di sistemi e interagisce con l’utenza per la definizione delle specifiche funzionali.
– Programma secondo il linguaggio definito e gli standards adeguati e conduce le prove pratiche di funzionamento del programma, eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale.
– Conduce le prove pratiche di funzionamento della procedura, verificando la corrispondenza alle esigenze dell’utente.
– Guida, coordina e controlla l’attività di piu’ programmatori.
A/1 Responsabile operativo
– È responsabile della corretta conduzione del Centro E.D. e dell’addestramento all’uso dei programmi del personale utente.
– Gestisce le procedure del sistema operativo per il collegamento e funzionamento dei terminali, coordina le procedure del package installato per garantirne il corretto utilizzo ed è responsabile dell’archivio stampati e materiale ausiliario.
– Gestisce direttamente a video alcune funzioni complesse e fornisce gli output alle scadenze previste, apportando le opportune variazioni in caso di incoerenze o anomalie.
– È responsabile dell’assegnazione ad ogni utente delle password di accesso alle procedure e provvede a fornire su richiesta la necessaria assistenza in fase applicativa.
– Analizza guasti o cattivi funzionamenti, richiedendo e coordinando l’eventuale intervento dei tecnici.
A/1 Specialista di software
– Esamina la documentazione tecnica della casa costruttrice inerente l’insieme dei programmi del sistema operativo di sua competenza e/o il progetto di meccanizzazione di nuovi sistemi e procedure.
– Progetta la nuova struttura di meccanizzazione; fornisce direttive tecniche di dettaglio ai collaboratori per lo sviluppo dei programmi; prepara le norme d’uso degli standards di analisi e programmazione, controllandone il rispetto in fase di stesura dei sistemi.
– Collabora con il responsabile del software per risolvere problemi particolari e per coordinare analisti e programmatori nella realizzazione dei progetti.
– Mantiene contatti con l’utenza e/o i reparti operativi del centro, al fine di fornire direttive tecniche per lo sviluppo di nuovi programmi o la gestione di quelli esistenti, e con la casa costruttrice per esaminare eventuali miglioramenti del sistema operativo che gestisce.
Livello B
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore, o formazione equivalente, o esperienza precedente; unitamente ad una approfondita conoscenza tecnica specialistica volta alla gestione critica di procedure, metodologie e adempimenti normativi nei settori giuslavoristici e di bilancio/contabilità;
– hanno la responsabilità di garantire che il risultato delle attività, articolate secondo pratiche e metodi diversi, sia costantemente ed esattamente conforme, pur in presenza di numerose e complesse variabili ed interferenze, alle disposizioni normative pertinenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell’ambito della propria area professionale;
– operano con ampia autonomia decisionale, disimpegnando compiti implicanti scelte nell’ambito delle pratiche e norme di riferimento; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell’attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
B/1 Coordinatore incaricato pratiche amministrative del personale
– Esamina le pratiche di gestione amministrativa del personale, ricevute dal superiore, le distribuisce ai collaboratori, fornisce loro indicazioni sulle modalità di esecuzione del lavoro e ne coordina e controlla l’attività.
– Provvede direttamente all’evasione delle pratiche piu’ complesse, che richiedono particolari modalità e procedure di esecuzione e collabora con il superiore nello sviluppo di nuove procedure amministrative.
– Fornisce al personale chiarimenti su argomenti di propria competenza.
Livello C
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell’ambito della propria area funzionale;
– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito delle norme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
C/1 Tecnico d’organizzazione industriale
– Effettua l’analisi critica dell’organizzazione esistente, mette a punto il programma di intervento e le metodologie operative e propone modifiche da apportare al metodo di lavoro in corso.
– Effettua lo studio dei tempi di una lavorazione e l’elaborazione completa della tariffa di cottimo.
– Segue le fasi d’avviamento dell’applicazione del cottimo e ne controlla i risultati, formulando previsioni sull’impegno di personale a breve e a medio termine.
C/1 Tecnico d’organizzazione amministrativa
– Effettua l’analisi critica delle microstrutture aziendali e formula proposte di razionalizzazione di lay-out, di flussi operativi e di dimensionamento organici.
– Verifica l’opportunità e le implicazioni dell’informatizzazione di una procedura e ne effettua lo studio preliminare. Esegue il planning della messa in marcia del sistema, ne segue l’andamento e ne controlla i risultati.
C/1 Programmatore
– Definisce i mezzi e realizza l’analisi informatica di una procedura, sulla base dell’analisi funzionale e programma secondo il linguaggio e gli standards definiti.
– Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma, eliminando eventuali errori ed effettua la messa a punto finale. Mantiene ed aggiorna i programmi già funzionanti.
– Collabora con il superiore sia alla stesura della documentazione delle procedure e alla loro messa a punto in fase di avviamento sia alla compilazione delle istruzioni per gli operatori.
C/1 Schedulatore lavori
– Gestisce i calendari elaborativi dei diversi lavori tenendo conto degli eventuali requisiti che li condizionano reciprocamente nel rispetto delle consegne date dal settore della programmazione.
– Verifica il corretto esito dei lavori e analizza le cause di un’eventuale anomalia in collaborazione con la sala macchina, il responsabile della registrazione dati ed il settore di programmazione.
C/1 Assistente di turno Edp
– Predispone l’assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse.
– Cura, nello svolgimento del lavoro, il rispetto delle norme operative attuando, se necessario, le procedure di emergenza previste; analizza ed individua condizioni di errore sia hardware che software e verifica la completezza degli output.
– Coordina e controlla le attività del personale nel turno e l’addestramento dei neoinseriti.
C/1 Tecnico pratiche amministrative del personale (*)
– Cura l’intero ciclo delle operazioni necessarie all’elaborazione delle retribuzioni ed i conseguenti adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali.
– Cura la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi al costo del lavoro ed effettua, per conti specifici, la stesura delle previsioni dell’incidenza della massa retributiva, ripartendone i consuntivi nei relativi conti analitici e generali.
– Collabora allo sviluppo, nell’area di competenza, delle procedure amministrative, anche informatizzate.
– Ha rapporti con enti esterni ed interni.
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(*) Dall’1 aprile 1996.
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Livello E
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;
– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
E/1 Incaricato pratiche del personale
– Svolge piu’ attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione paghe, stipendi; controllo malattia, pratiche assicurative; pratiche assunzione, ecc.
– Controlla, seguendo procedure definite, tutti i documenti relativi alle attività di competenza e provvede al completamento e all’elaborazione dei dati ivi contenuti con l’utilizzo di supporti informatici.
– Effettua le registrazioni previste e trasmette al coordinatore o direttamente agli enti interessati i documenti esaminati e completati.
E/1 Operatore Edp
– In base alla pianificazione del lavoro e alle istruzioni ricevute gestisce le risorse del sistema, intervenendo tramite consolle e variando la sequenza dei lavori secondo necessità.
– Effettua il caricamento dei programmi e ne cura l’esatta sequenza; controlla le segnalazioni di errore e ricerca possibili soluzioni, intervenendo direttamente tramite comandi a consolle.
– Controlla l’esito normale dei vari lavori, segnalando al superiore i casi di fine anormale; effettua le operazioni di salvataggio degli archivi.
– Utilizzando programmi già predisposti, nell’elaborazione di operazioni remote a blocchi, prepara e verifica nell’andamento i dati in entrata per il regolare funzionamento delle operazioni, senza modificare i programmi.
E/1 Incaricato supporto utenti e trattamenti input/output
– Gestisce la funzione di supporto utenti per tutti i sistemi aziendali in esercizio, in termini di ricezione e registrazione delle segnalazioni di anomalie, intervenendo direttamente per indicare possibili soluzioni alternative e/o attivando gli enti competenti in caso di risoluzione non completa del problema.
– Predispone il rapporto di controllo sullo stato dei problemi e sulle soluzioni adottate.
– Provvede, se necessario, a predisporre funzioni applicative in ambiente PC (per il servizio) con i prodotti standards aziendali.
Gruppo 3)
E/1 Addestratore
– Modula la durata delle varie fasi del piano di addestramento, redatto dal superiore, in funzione delle caratteristiche dei lavoratori in istruzione e li mette in condizione di conoscere il funzionamento della macchina/impianto, le specifiche di qualità e di fabbricazione e il ciclo di lavoro.
– Segue il personale durante l’esecuzione delle operazioni manuali sul prodotto fino al conseguimento di un normale livello di produttività e di qualità ed esercita sugli stessi la supervisione e il controllo funzionale nell’ambito della medesima dipendenza gerarchica.
– Riferisce al superiore e agli enti della produzione sull’andamento dell’istruzione e collabora all’eventuale variazione dei programmi.
Livello F
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un adeguato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilità manuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedure prestabilite;
– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni;
– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioni ricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra differenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato.
Posizioni professionali
Gruppo i)
F/1 Addetto registrazione/verifica dati
– Registra i dati su dischetto a mezzo tastiera con pretabulazione.
– Reintroduce i dati al fine di rilevare eventuali discordanze tra il dato registrato in precedenza e il documento base.
– Gestisce il parco dischetti (archiviazione per una giornata e successiva cancellazione per il reimpiego).
F/1 Operatore ausiliario Edp
– In base agli indirizzi ricevuti prepara le unità periferiche, le mantiene in buone condizioni d’uso attraverso la pulizia periodica e segnala in sala macchine eventuali guasti o cattivi funzionamenti.
– Soddisfa le richieste sulle stampanti, montando i moduli e i nastri carrello o alimentando i vari task richiesti, attraverso semplici operazioni di consolle; cura l’esatta fasatura della stampa e suddivide gli output relativi ad ogni lavoro o prova.
PRODUZIONE
Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi in processi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed organizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell’attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
A/1 Assistente capo/Sovraintendente/Capo reparto
– Guida, coordina e controlla risorse umane e tecniche.
– Gestisce la produzione di piu’ prodotti, con diverse tipologie di processo.
– Garantisce la realizzazione di obiettivi produttivi, qualitativi e di efficienza, nel rispetto delle norme di sicurezza.
– Interviene per modifiche e variazioni dei programmi di produzione, in relazione a priorità tecnico-produttive e/o eventuali imprevisti, nel rispetto delle indicazioni generali ricevute.
– Concorre, in rapporto con gli altri enti/uffici aziendali, al miglioramento degli standards qualitativi, produttivi e di processo.
A/1 Specialista di programmazione
– Predispone, sulla base di procedure predefinite, programmi di produzione di uno o piu’ reparti o unità produttive, pianificando l’ottimale utilizzo di impianti e macchinari, in relazione alle esigenze aziendali ed alle capacità produttive.
– Predispone inoltre consuntivi di produzione, per consentire il controllo dell’impiego dei fattori di produzione, anche fornendo le necessarie informazioni di ritorno alle altre funzioni aziendali interessate.
Livello C
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiori con incarichi diversificati nell’ambito della propria area funzionale;
– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito delle norme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
C/1 Assistente/Supervisor
– Coordina e controlla le attività dei lavoratori di produzione, distribuendo il lavoro ed ottimizzando l’impiego di fattori produttivi.
– Garantisce il rispetto dei programmi assegnati e degli standards fissati, realizzando i miglioramenti tecnici stabiliti.
– In caso di anomalia, promuove l’intervento dei servizi qualità e manutenzione e si raccorda con il servizio programmazione per la realizzazione tempestiva delle variazioni ai programmi.
C/1 Programmatore di produzione
– Formula, sulla base di un programma generale di produzione stabilito, piani produttivi di dettaglio relativamente ad uno o piu’ settori di fabbricazione/linee di prodotto.
– Verifica la coerenza dei volumi al programma, ne segnala gli scostamenti e ottimizza i flussi produttivi sul segmento di processo assegnato.
Gruppo 2)
C/2 Capo turno/Squadra di produzione
– Assicura l’utilizzo diretto di impianti e/o macchine, in funzione del programma di produzione ricevuto e nel rispetto degli standards di qualità, produttività.
– Coordina e controlla il lavoro di diversi lavoratori di produzione, ottimizzandone l’impiego.
– Collabora, con gli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, per definire interventi puntuali sui prodotti e sulle macchine.
– Gestisce le variazioni dei programmi assegnati, con azioni dirette di coordinamento tecnico per garantirne la tempistica di realizzazione.
Livello E
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;
– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.
Posizioni professionali
Gruppo 2)
E/2 Capogruppo di produzione
– Assicura l’utilizzo diretto di macchine, realizzando il programma di produzione ricevuto nell’ambito degli standards di qualità e produttività assegnati.
– Ottimizza l’impiego delle risorse umane assegnate in funzione degli indirizzi ricevuti ed effettua una supervisione e controllo del loro operato.
– Realizza, su indicazioni degli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, interventi puntuali sui prodotti e sulle macchine.
– Gestisce semplici variazioni ai programmi assegnati con azioni dirette di coordinamento tecnico.
Gruppo 3)
E/3 Conduttore impianti a gestione complessa
– Sulla base di un’approfondita conoscenza dell’impianto e delle tecnologie di lavoro, appronta, avvia, conduce impianti a gestione complessa, che richiedono il controllo, la regolazione ed il ripristino dei parametri di funzionamento del processo, anche con l’ausilio di strumenti assistiti da calcolatore.
– Ha la responsabilità dell’ottimale gestione dell’impianto, del giudizio di conformità qualitativa del prodotto e del raggiungimento delle quantità prescritte.
– Esercita la supervisione ed il controllo funzionale di altri addetti all’impianto nell’ambito della medesima dipendenza gerarchica.
Livello E
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un adeguato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilità manuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedure prestabilite;
– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni;
– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo le istruzioni ricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra differenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
F/3 Regleur/Attrezzatore
– Esegue gli attrezzaggi, il montaggio o il cambio dello stampo e le messe a punto del macchinario affidato ad altro personale, con specifica conoscenza delle caratteristiche di funzionamento del medesimo e delle tecnologie di lavoro.
– Ove necessario assiste l’addetto nelle fasi di avvio e/o cambio lavorazioni.
– Interviene, inoltre, in fase di installazione delle attrezzature, per operazioni di ordinaria manutenzione/adattamento delle stesse.
F/3 Addetto conduzione impianti
– Appronta, avvia e conduce un impianto che comprende una o piu’ fasi di lavorazione, con a bordo apparecchiature di controllo e di programmazione del ciclo, anche mediante l’introduzione di una scheda e/o digitando i dati necessari.
– Effettua varie e complesse regolazioni per garantire la qualità del prodotto nonchè una continua sorveglianza e interventi prevalentemente manuali di ripristino, in caso di arresto.
– Nella conduzione dell’impianto si avvale della collaborazione funzionale di lavoratori addetti ad attività esecutive.
F/3 Addetto a macchine a ciclo complesso
– Conduce macchine eseguendo operazioni manuali di precisione nel rispetto di strette tolleranze su diversi tipi di prodotto per ottenere il totale o parziale assemblaggio o il prodotto finito. La conduzione di queste macchine implica:
* l’effettuazione di vari e complessi interventi e regolazioni che ne assicurino la continuità di funzionamento e la qualità del prodotto;
* il controllo della conformità del prodotto alle specifiche stabilite;
* il ripristino dei parametri di processo in caso di anomalia.
F/3 Addetto produzione di piccola serie
– Compie, anche senza l’ausilio di attrezzature, operazioni implicanti particolari abilità tecniche e pratiche e consistenti nell’esecuzione di un intero ciclo di produzione non industrializzato o di una complessa fase di preparazione/collaudo del prodotto stesso.
Livello G
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso insegnamento ed addestramento specifici per maturare una buona abilità manuale, la conoscenza dei mezzi di lavoro e la padronanza delle metodologie e strumentazioni per il rilievo e la registrazione dei dati di processo;
– hanno la responsabilità di assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle attività e di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa, anche in termini di riscontro della congruità dei parametri rilevati;
– operano in condizioni di autonomia parzialmente vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni specifiche, nell’ambito di procedure e di processi standardizzati; ricevono una supervisione sul modo di operare ed un controllo sul risultato delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
G/3 Addetto a macchine/impianti
– Appronta – anche effettuando il cambio stampi – e conduce macchine o impianti secondo procedure prestabilite ed eseguendo operazioni anche manuali su uno o piu’ prodotti (saldatura, giunzione, sovrapposizione, ecc.) nel rispetto delle tolleranze.
– Effettua interventi di regolazione e di semplice manutenzione per assicurare la continuità di funzionamento delle macchine/impianti.
– Esegue diverse tipologie di controlli sui prodotti e sui parametri di processo, effettuando il rilievo e la registrazione dei dati, con delibera sulla destinazione dei prodotti stessi.
G/3 Preparatore mescole
– Addetto ad operazioni di preparazione e pesatura di ingredienti ed additivi per mescole, che assicurino il corretto dosaggio dei componenti per l’alimentazione di macchine ed impianti, nel rispetto di specifiche stabilite.
Livello H
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativa e conoscenza dei mezzi di lavoro;
– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e dell’accertamento del risultato dell’attività;
– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni dettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevono un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
H/3 Operatore di macchine o impianti (*)
– Conduce macchine o impianti nel rispetto di tolleranze, secondo procedure prescritte ed eseguendo operazioni anche manuali sul prodotto.
– Effettua normali interventi di avviamento e regolazione per assicurarne la continuità di funzionamento.
– Esegue il controllo, prevalentemente visivo e dimensionale della conformità del prodotto e di semplici parametri di processo, attenendosi alle specifiche predeterminate.
———-
(*) N.B.: Saranno inquadrati nel livello H, dopo un periodo massimo di 12 mesi di permanenza nel livello I “I lavoratori addetti alla conduzione di macchine di produzione o all’esecuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodotti (art. 4, comma 18)”.
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H/3 Addetto montaggio/imballaggio (*)
– Assicura operazioni di montaggio, previa verifica qualitativa dei componenti, con l’ausilio di attrezzature o manualmente e garantendo il controllo finale qualitativo e numerico dei sistemi assemblati. Il controllo comporta:
– l’uso di attrezzature per la rifinitura (sbavatura, rifilatura, smaterozzatura, ecc.);
– il controllo di semplici parametri di processo.
———-
(*) N.B.: Saranno inquadrati nel livello I, per un periodo massimo di 12 mesi: “I lavoratori addetti alla conduzione di macchine di produzione o all’esecuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodotti (art. 4, comma 18)”.
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Livello I
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generiche acquisite anche mediante breve affiancamento per l’esecuzione di operazioni semplici e/o manuali e/o ripetitive;
– hanno la responsabilità dell’esecuzione accurata delle operazioni assegnate;
– operano in condizioni di autonomia esecutiva, eseguendo operazioni semplici e/o manuali e/o ripetitive, vincolate a dettagliate istruzioni e procedure ricevute; ricevono un controllo sull’esecuzione, modalità e risultato delle operazioni.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
I/3 Addetti a lavori di preparazione
– Compie operazioni di preparazione e di movimentazione accessori al ciclo continuo produttivo anche mediante l’uso di attrezzature semplici.
I/3 Aiuto esecutivo
– Assicura l’alimentazione e la raccolta di uno o piu’ prodotti quale aiuto a lavoratori addetti a conduzione di impianti e macchine.
ALL 2
Qualita`
QUALITÀ
Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso; l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi in processi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed organizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell’attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
A/1 Responsabile laboratorio
– Guida, coordina e controlla l’attività del personale affidatogli.
– Sovraintende all’esecuzione dei piani di controllo, prova e collaudo, organizza prove di omologazione; ne analizza e certifica i risultati.
– Gestisce le apparecchiature in dotazione e assicura l’affidabilità delle misure ed il rispetto delle normative interne ed esterne.
– Concorre con altri enti (clienti e fornitori) alle azioni di miglioramento degli standards qualitativi e di processo.
– Collabora alla preparazione dei capitolati per l’acquisto di materie prime.
A/1 Specialista di industrializzazione
– Propone varianti tecnologiche per migliorare il livello qualitativo di prodotti e processi, curandone la realizzazione.
– Collabora ad identificare e risolvere problemi legati alla industrializzazione ed alla emissione di specifiche di processo e appronta le procedure di qualità.
A/1 Specialista procedure di qualità
– Elabora dati ed informazioni per individuare anomalie di processo e propone azioni correttive.
– Sviluppa o aggiorna metodologie di controllo ed effettua l’audit sulla corretta applicazione delle procedure di qualità.
A/1 Coordinatore controllo qualità
– Guida, coordina e controlla l’attività di assistenti/operatori per l’applicazione delle procedure di controllo qualità del prodotto e/o del processo.
– Propone, nell’ambito della propria area di intervento, azioni correttive per assicurare la riduzione dei costi di controllo, nel rispetto della corretta applicazione dei metodi e delle procedure di controllo-qualità.
– Concorre con altri enti alla definizione degli interventi correnti di ripristino della funzionalità delle macchine/strumenti di controllo.
Livello C
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell’ambito della propria area funzionale;
– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito delle norme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
C/1 Tecnico analista di qualità
– Elabora e valuta i dati di qualità, anche in termini di affidabilità dei fornitori ed effettua statistiche sulle anomalie rilevate, secondo le differenti tipologie.
– Assiste i fornitori per la soluzione dei problemi di non conformità.
– Collabora alla definizione dei piani di controllo su prodotti e processi consolidati.
C/1 Tecnico di laboratorio
– Programma ed assicura l’effettuazione di prove e misurazioni complesse, anche coordinando e controllando il lavoro di piu’ collaboratori.
– Verifica l’attendibilità dei risultati ed appronta la documentazione relativa.
– Concorre a definire ed aggiornare i metodi di analisi e di misurazione.
C/1 Assistente di qualità
– Coordina il lavoro di diversi operatori, ottimizzandone l’utilizzo secondo la piu’ efficiente distribuzione delle attività lavorative.
– Fornisce l’assistenza tecnica per problemi complessi di qualità; analizza e verifica i risultati di prove e/o controlli.
– È responsabile della qualità delle misure di prova e controllo.
– Rileva eventuali irregolarità, fa ripetere le prove/controlli ed informa gli enti della produzione per i necessari interventi.
– Elabora e valuta i dati relativi alle anomalie e collabora all’individuazione delle cause e soluzioni.
– Assiste, in autonomia, il collaudatore esterno, effettuando le elaborazioni dei dati statistici e di qualità e predisponendo la documentazione dei dati di prova.
C/1 Tecnico delle procedure di collaudo
– Pianifica e attiva le procedure amministrative necessarie per il collaudo.
– Predispone, tenuto conto delle esigenze del cliente, il programma dei collaudi, ottimizzando le esigenze della produzione e dei laboratori.
– Assiste i collaudatori esterni, effettua le elaborazioni dei dati statistici e di qualità e predispone la documentazione dei risultati di prova
Gruppo 2)
C/2 Capo squadra di qualità
– Coordina e controlla il lavoro di piu’ operatori, ottimizzandone l’utilizzo secondo la piu’ efficiente distribuzione delle attività lavorative.
– È responsabile della qualità delle misure di prova e controllo.
– Analizza e verifica i risultati di prove e/o controlli, rileva eventuali irregolarità, fa ripetere le prove/controlli e informa gli enti della produzione per i necessari interventi.
– Fornisce l’assistenza tecnica per problemi complessi di qualità, elaborando e valutando i dati relativi alle anomalie e collaborando all’individuazione delle cause e soluzioni.
Livello E
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;
– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
E/3 Controllore di qualità
– Controlla che siano rispettati i valori dei parametri che regolano il processo, con accertamenti, rilievi, misurazioni sul macchinario e sul prodotto, segnalando le variazioni constatate, rispetto alle specifiche di fabbricazione e alle procedure di qualità.
– Verifica l’applicazione delle procedure di autocontrollo dell’operatore anche effettuando controlli sovrapposti.
– Contribuisce all’addestramento sul controllo qualità degli operatori di macchina.
E/3 Controllore qualità materiali e componenti
– Effettua un controllo sulla base dei dati contenuti nell’ordine di acquisto e/o nella specifica di processo e/o nella specifica di prodotto, redigendo una relazione di accettabilità o rifiuto di materiali, semilavorati e prodotti.
– Registra ed aggiorna i dati relativi alla valutazione qualitativa dei fornitori e dei prodotti.
– Emette richieste di azioni correttive, anche interagendo con il fornitore e dà suggerimenti per il miglioramento delle attività inerenti al sistema di qualità in uso.
E/3 Classificatore prodotto finito
– Effettua un controllo visivo e tattile del prodotto per rilevare l’esistenza di eventuali anomalie.
– Provvede alla classificazione del prodotto, valutandone le anomalie, comparando i dati rilevati con il manuale di qualità e indicando le modalità di rilavorazione.
– Aggiorna il sistema informativo mediante l’immissione dei dati di qualità a terminale.
– In base all’andamento delle anomalie propone al superiore azioni correttive da apportare al macchinario.
Livello F
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un adeguato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilità manuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedure prestabilite;
– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni;
– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioni ricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra differenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
F/3 Verificatore prodotto finito
– Esegue in base a norme prestabilite un controllo visivo e tattile sul prodotto finito, per verificare l’esistenza di anomalie e imperfezioni.
– Rileva le eventuali anomalie d’aspetto e/o imperfezioni e sulla base della valutazione data, fa avanzare il prodotto o lo destina ad ulteriori controlli.
F/3 Addetto alle prove e collaudi di laboratorio
– Effettua analisi e/o collaudi, in base a metodi di laboratorio e/o ad un piano di controllo, sulle caratteristiche dimensionali e/o fisico-chimiche di materiali semilavorati e prodotti finiti, con l’ausilio di apparecchiature e di strumenti anche non a lettura diretta (di cui effettua la taratura e la verifica della qualità della misura).
– Effettua calcoli e/O comparazioni, classificando i risultati entro schemi definiti.
Livello G
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso insegnamento ed addestramento specifici per maturare una buona abilità manuale, la conoscenza dei mezzi di lavoro e la padronanza delle metodologie e strumentazioni per il rilievo e la registrazione dei dati di processo;
– hanno la responsabilità di assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle attività e di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa, anche in termini di riscontro della congruità dei parametri rilevati;
– operano in condizioni di autonomia parzialmente vincolata, eseguendo compiti secondo le istruzioni specifiche, nell’ambito di procedure e di processi standardizzati; ricevono una supervisione sul modo di operare ed un controllo sul risultato delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
G/3 Addetto a collaudi diversificati
– Addetti ad operazioni di collaudo di diversa tipologia, su ampia e diversificata gamma di particolari di produzione, con rilievo dei parametri di processo e registrazione dei dati e/o con delibera di media complessità.
G/3 Operatore alle macchine di controllo prodotto finito
– Conduce una macchina per la misurazione dei parametri di qualità, inserendo una scheda nel calcolatore, imputando dati su tastiera ed effettuando una serie di regolazioni semplici.
– In caso di segnalazione di non conformità di un parametro agli standards di qualità, rileva l’anomalia dal quadro.
– Effettua la registrazione dei dati, delibera l’avanzamento del prodotto e la destinazione ad ulteriori controlli.
Livello H
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativa e conoscenza dei mezzi di lavoro;
– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e dell’accertamento del risultato dell’attività;
– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni dettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevono un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
H/3 Operatore alle prove
– Conduce, sulla base di un piano di controllo definito, verifiche di conformità su materiali, semilavorati, prodotti e parametri di processo, mediante un controllo visivo o con l’ausilio di strumenti di misura e apparecchi.
– Registra i dati su appositi moduli di raccolta ad inserimento facilitato; segnala eventuali anomalie rilevate attraverso un giudizio per attributi.
RICERCA E SVILUPPO
Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi in processi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed organizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell’attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
A/1 Ricercatore
– Sulla base di indirizzi di massima del superiore, conduce ricerche volte allo studio di nuove reazioni, processi, compositi e materiali, alla definizione e all’accertamento delle possibilità di impiego di metodologie e tecniche di sperimentazione e misurazione nonchè alla definizione di modelli matematici di simulazione.
– Provvede allo sviluppo del tema della ricerca, programmandone nel dettaglio lo svolgimento delle varie fasi operative, definendo con il superiore e con gli enti interessati, possibilità e modalità di realizzazione di prove e sperimentazioni, scegliendo ed adeguando tecniche, metodi operativi e apparecchiature.
– Cura la realizzazione di prove ed elaborazioni.
– Elabora i dati sperimentali ottenuti, verificando le metodologie e/o sistemi di calcolo impiegati in funzione degli obiettivi perseguiti; redige relazioni parziali e conclusive sugli argomenti studiati e le discute con il superiore.
– Si mantiene aggiornato sugli sviluppi scientifici e tecnologici della sua area di specializzazione.
A/1 Tecnologo
– Sviluppa, su input del superiore o degli enti interessati, studi e progetti volti alla realizzazione di nuovi prodotti, materiali, compositi, processi e/o volti al miglioramento, sotto il profilo tecnico ed economico, di quelli esistenti. A tal fine esegue disegni, effettua calcoli, elabora risultati di prove di laboratorio, partecipa alla progettazione e/o alla messa a punto di macchinari.
– Predispone la stesura di massima delle specifiche tecniche ai fini della realizzazione del prototipo e/o della messa a punto del processo e del prodotto.
– Segue la realizzazione di prototipi e/o la messa a punto del processo e/o di materiali (presso sala prove, laboratori, unità operative) e lo svolgimento delle prove, valutandone i risultati; apporta le necessarie modifiche alle specifiche, alla luce dei problemi e delle esigenze emersi.
A/1 Assistente capo alle prove di ricerca e sviluppo
– Guida, coordina e controlla assistenti ed addetti ai quali fornisce indicazioni circa i tipi di prova da effettuare, per l’analisi delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di prodotti e materiali.
– Valuta e certifica i risultati delle prove e delle analisi e cura la stesura di relazioni tecniche.
– Mette a punto nuove procedure operative di prova; adatta, quando necessario, le apparecchiature e le strumentazioni utilizzate, mantenendo i contatti con i fornitori.
– Gestisce i mezzi oppure le apparecchiature controllandone l’efficienza e la taratura, in conformità alle normative aziendali ed alle norme di legge anche codificate da istituti riconosciuti (I.S.O., C.E.I., ecc.).
A/1 Progettista disegnatore
– Sviluppa, su input del superiore e sulla base di informazioni contenute nelle specifiche di prodotto/processo, progetti esecutivi e/o specifiche tecniche per la realizzazione di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e/o di loro gruppi componenti, oppure per il miglioramento e la modifica di quelli esistenti. Interpella gli enti interessati al fine di integrare le informazioni necessarie alla realizzazione dei progetti.
– Cura lo sviluppo di disegni costruttivi e di dettaglio, coordinando aiuto progettisti e/o uffici tecnici anche esterni.
– Segue, presso officine interne e/o esterne, la costruzione delle varie parti, verificandone la rispondenza al progetto e la relativa ottimizzazione economica.
– Partecipa al collaudo per verificare la rispondenza del macchinario alle caratteristiche del progetto e ne segue, in collaborazione con gli enti interessati, l’installazione, la messa a punto e l’avviamento in produzione.
– Predispone materiale e informazioni per la redazione dei manuali d’istruzione, per il corretto uso della macchina/impianto.
Livello C
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell’ambito della propria area funzionale;
– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnano compiti, secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito delle norme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
C/1 Disegnatore aiuto progettista
– In base all’impostazione data dal progettista, dal quale riceve bozze di progetto relative a parti di impianti, macchinari e/o attrezzature, studia adattamenti da apportare a progetti/macchinari/attrezzature, provvedendo allo sviluppo nel dettaglio di particolari per migliorare l’impostazione iniziale dei progetto.
– Segue con il progettista la realizzazione, l’installazione, le prove di collaudo e la messa a punto di macchinari, impianti, attrezzature, collaborando alla risoluzione di eventuali anomalie.
– Fornisce indicazioni atte a redigere manuali d’istruzione, per il corretto uso delle macchine.
C/1 Tecnico delle prove di ricerca e sviluppo
– Esegue prove e misurazioni complesse, che richiedono solitamente l’utilizzo di particolari strumentazioni anche assistite da calcolatore, predisponendo il prodotto, le apparecchiature e gli strumenti di prova.
– Interpreta ed elabora i risultati ottenuti, anche sviluppando programmi di elaborazione ad hoc, e provvede alla preparazione della documentazione relativa.
– Mette a punto nuove procedure operative, apportando modifiche semplici a strumenti esistenti.
– Fornisce ad altri lavoratori l’assistenza tecnica necessaria al corretto utilizzo delle metodologie di prove ed alla scelta e predisposizione delle attrezzature.
– È responsabile dell’efficienza dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti di prova di sua competenza provvedendo alle opportune tarature e richiedendo eventualmente l’intervento della manutenzione.
– Coordina e controlla il lavoro di piu’ collaboratori.
C/1 Assistente tecnologo/Ricercatore
– Su indirizzo del superiore cura lo sviluppo di dettaglio di studi e progetti (o di loro particolari aspetti) volti alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e materiali ed al miglioramento sotto il profilo tecnico, economico e di produttività di quelli esistenti; a tal fine puo’ eseguire disegni, effettuare calcoli ed elaborare risultati di prove di laboratorio.
– Coadiuva il superiore nella stesura delle specifiche tecniche ai fini della realizzazione del prototipo e/o della messa a punto del processo e del prodotto.
– Collabora alla realizzazione del prototipo e/o alla messa a punto del processo e/o di materiali (presso sala prove, laboratori, unità operative) e alla valutazione dei risultati di prove e collaudi, coordinando e controllando il lavoro di piu’ collaboratori.
Livello E
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;
– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
E/1 Disegnatore/Lucidista particolarista (*)
– Disegna particolari di progetti di macchinari, attrezzature e/o effettua semplici modifiche su disegni già esistenti, anche con l’ausilio di mezzi informatici.
– Esegue la quotatura di disegni, riportando, eventualmente, anche norme di lavorazione.
– Effettua la lucidatura di schemi funzionali, di disegni costruttivi o di disegni di apparecchiature.
– Fornisce una corretta veste formale a schizzi già completi.
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(*) Dall’1 aprile 1996.
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Gruppo 3)
E/3 Conduttore prove ad esecuzione complessa di R&S
– Effettua, sulla base di procedure, metodi di analisi e misurazione, prove di laboratorio di complessa esecuzione per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecnologiche di materiali, semilavorati e prodotti finiti, utilizzando strumenti che predispone adeguatamente.
– Prepara i provini, scegliendo in autonomia le modalità per ottimizzare questa fase.
– È responsabile della conduzione delle prove e dei loro risultati.
– Valuta la significatività dei risultati ottenuti, mediante un confronto con parametri statistici predefiniti.
– Provvede autonomamente a ripetere la prova, in caso di anomalie, rintracciando nel procedimento seguito le cause dei problemi.
– Effettua, con l’ausilio di mezzi informativi e programmi di calcolo, elaborazioni statistiche dei dati ottenuti dalle prove, operando una valutazione degli stessi.
– Controlla la funzionalità degli strumenti provvedendo alla loro manutenzione ordinaria.
E/3 Aggiustatore/Montatore, Impiantista su prototipi
– Sulla base di schizzi o disegni di massima, realizza in autonomia esecutiva prototipi di parti di macchina o macchine complete.
– Provvede alla supervisione ed al controllo di altri lavoratori per la realizzazione di determinati particolari del progetto.
– Segue l’installazione del macchinario nello stabilimento di destinazione, effettuandone il collaudo e la messa a punto, fino alla fase di “prova di avviamento” definitiva.
Livello F
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un adeguato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilità manuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedure prestabilite;
– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni;
– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioni ricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra differenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
F/3 Addetto alle prove di R&S
– Effettua, sulla base di procedure, metodi di analisi/misurazione e capitolati predefiniti, prove di laboratorio, per il controllo di caratteristiche fisico-chimiche e/o tecnologiche di materiali semilavorati e prodotti finiti.
– Utilizza strumenti e apparecchiature, effettuando su di essi interventi di predisposizione (per es. richiamando procedure predefinite sul P.C., inserendo parametri).
– Verifica i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla documentazione fornita, segnalando al superiore i casi anomali.
F/3 Addetto alla realizzazione di prototipi
– Compie, anche senza l’ausilio di attrezzature, operazioni implicanti specifiche e particolari abilità tecnico/pratiche consistenti nell’esecuzione di un intero ciclo di produzione di prototipo.
F/3 Addetto a lavorazioni sul prodotto
– Esegue, sulla base di input verbali del tecnologo o di disegni tecnici, operazioni implicanti specifiche e particolari abilità tecniche e pratiche (sgorbiatura, sezionatura di coperture per analisi particolari, preparazione di calchi, stampi) che richiedono notevole accuratezza.
– Utilizza attrezzi appositi, per l’uso dei quali sono necessarie attitudini artigianali e spiccate abilità manuali, scegliendo autonomamente le modalità operative dell’esecuzione dei compiti.
Livello H
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativa e conoscenza dei mezzi di lavoro;
– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e dell’accertamento del risultato dell’attività;
– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni dettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevono un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
H/3 Operatore alle prove di R&S
– Esegue, in base a metodi definiti di analisi e di misurazione e/o a direttive dettagliate del superiore:
* prove semplici di laboratorio per la verifica di caratteristiche fisico-chimiche e/o tecnologiche di materiali semilavorati e prodotti finiti oppure
* operazioni, prevalentemente manuali, preliminari all’esecuzione delle prove vere e proprie.
– Utilizza strumenti di misura a lettura diretta.
SERVIZI VARI
Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi in processi e metodologie dell’area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
– hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed organizzativi e/o la responsabilità dell’andamento funzionale dell’unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
– operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell’ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell’attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
A/1 Responsabile del servizio di sorveglianza e di sicurezza
– Guida, coordina e controlla il lavoro del personale di vigilanza, per garantire la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza delle persone che operano all’interno dell’azienda.
– Propone soluzioni per migliorare il grado di sicurezza e di preservazione del patrimonio aziendale e per l’innovazione dei sistemi di controllo.
– Interagisce con enti esterni ed interni all’azienda.
A/1 Specialista ambiente e sicurezza del lavoro
– Programma i rilevamenti da fare nell’ambiente di lavoro, coordinando la loro esecuzione.
– Registra e analizza i dati rilevati, proponendo eventuali azioni da intraprendere.
– Analizza i rischi possibili insiti nelle lavorazioni e nelle sostanze impiegate e collabora con il superiore nell’interpretazione delle normative di legge e nella individuazione dell’obbligatorietà o meno delle visite mediche.
– Esamina le modalità di utilizzazione delle materie prime e dei prodotti ausiliari a rischio e redige le relative norme d’impiego da seguire.
– Controlla e garantisce che il funzionamento di un impianto avvenga in condizioni di sicurezza mediante l’espletamento di pratiche con enti esterni e/o la richiesta agli enti preposti per adeguare l’impianto alle normative tecniche e/o antinfortunistiche vigenti.
Livello C
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità di attività, nell’ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore coi incarichi diversificati nell’ambito della propria area funzionale;
– operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell’ambito delle norme e pratiche stabilite; ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo I)
C/1 Segretaria assistente
– Esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard.
– Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano iniziativa e autonomia operativa e contatti con enti esterni.
– Effettua non saltuariamente traduzione di documenti e corrispondenza in lingue estere.
– Gestisce l’attività di segreteria, anche attraverso il coordinamento ed il controllo di altro personale.
Livello E
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l’utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell’area di appartenenza;
– hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;
– operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi; implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite; ricevono una verifica dei risultati finali.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
E/1 Segretaria di direzione o servizi equivalenti
– Svolge le pratiche amministrative dell’ente di appartenenza secondo le procedure standard e suddivide e distribuisce la corrispondenza in arrivo secondo tipo, priorità e pratica.
– Redige, su indicazioni di massima, la corrispondenza, prospetti, statistiche e note, servendosi anche di mezzi e programmi informatici.
– Traduce note che richiedono una conoscenza di base di lingue estere.
– Interagisce telefonicamente con altri enti ed esercita supervisione sul lavoro di fattorini ed autisti.
Livello F
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso: l’intero ciclo delle scuole professionali o formazione equivalente oppure esperienza precedente; unitamente ad un adeguato tirocinio per la maturazione di particolari capacità operative e particolari abilità manuali e/o per l’utilizzo di mezzi e per comprendere e mettere in pratica procedure prestabilite;
– hanno la responsabilità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni;
– operano in condizioni di autonomia operativa, eseguendo compiti secondo istruzioni ricevute nell’ambito di procedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra differenti opzioni; ricevono una supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato.
Posizioni professionali
Gruppo 1)
F/1 Segretaria
– Stenografa e dattiloscrive, avvalendosi di mezzi informatici, documentazione varia e cura il disbrigo di corrispondenza semplice, su indicazioni del superiore.
– Collabora con il superiore e/o con altro personale dell’ufficio nel programmare gli impegni giornalieri, cura l’organizzazione dei viaggi, provvedendo alla documentazione necessaria.
– Gestisce gli archivi e svolge compiti vari (tenuta cassa, telex, fax, telefonate), sulla base di procedure semplici e definite.
Gruppo 3)
F/3 Operatore custode/Sorvegliante
– Assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza.
– Controlla l’accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l’idoneità della documentazione presentata all’ingresso e registrando entrate ed uscite su appositi supporti, anche di tipo informatico.
– Effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli opportuni sistemi di salvaguardia in caso di necessità.
F/3 Autista di vettura
– Effettua il trasporto di persone o cose secondo le indicazioni ricevute, utilizzando i diversi mezzi di trasporto a disposizione e assicurando l’integrità dei trasportati.
– Assicura l’efficienza del mezzo ed effettua interventi di controllo, regolazione e manutenzione ordinaria, segnalando prontamente eventuali guasti.
– Cura il costante aggiornamento di tutta la documentazione abilitante alla guida e all’utilizzo del mezzo di trasporto.
Livello H
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativa e conoscenza dei mezzi di lavoro;
– hanno la responsabilità dell’accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e dell’accertamento del risultato dell’attività;
– operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni dettagliate nell’ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati; ricevono un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
H/3 Fattorino
– Collabora con il personale impiegatizio, svolgendo attività manuali di supporto al lavoro d’ufficio, attraverso, l’utilizzo di particolari attrezzature e macchinari (fotocopiatrici, taglierine, proiettori, archivi, ecc.).
– Effettua operazioni di trasporto, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici od enti esterni, secondo gli itinerari e la programmazione predefinita, anche con uso di autovettura.
– Svolge, in base a precise indicazioni del superiore, commissioni di varia natura in funzione delle esigenze dell’ufficio (pagamento bollette, versamento o ritiro di assegni e valuta, ecc.).
Livello I
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
– in possesso di conoscenze generiche acquisite anche mediante breve affiancamento per l’esecuzione di operazioni semplici e/o manuali e/o ripetitive;
– hanno la responsabilità dell’esecuzione accurata delle operazioni assegnate;
– operano in condizioni di autonomia esecutiva, eseguendo operazioni semplici e manuali e/o ripetitive, vincolate a dettagliate istruzioni e procedure ricevute; ricevono un controllo sull’esecuzione, modalità e risultato delle operazioni.
Posizioni professionali
Gruppo 3)
I/3 Addetto a lavori non rientranti nel ciclo produttivo
– Compie lavori di trasporto, carico e scarico manuali, pulizia e analoghi, anche con mezzi meccanici.
I/3 Addetto al prelievo e consegna di documenti
– Effettua il prelievo, la duplicazione e la consegna della corrispondenza dai/nei punti di raccolta dei vari enti interni, secondo itinerari ed orari ben definiti.
– Suddivide per destinazione la corrispondenza prelevata.
I/3 Addetto all’archivio
– Cura l’ordinamento dei documenti secondo semplici criteri dati (numerici, alfabetici, cronologici, ecc.).
– Dispone i documenti in appositi contenitori secondo le procedure stabilite.
ALL 3
Allegato 3 – Esemplificazioni Di Mansioni – (produzione E Qualita`) – Esemplificazione Delle Mansioni Dell’area Produzione
ALLEGATO 3
ESEMPLIFICAZIONI DI MANSIONI
(PRODUZIONE E QUALITÀ)
ESEMPLIFICAZIONE DELLE MANSIONI DELL’AREA PRODUZIONE
E/3 Conduttori impianti a gestione complessa
Gomma/Cavi
– Conduttori calandra a testa mobile per preparazione e gommatura tessuto/metallo;
– Conduttori calandra a 4 o piu’ cilindri con tavola superiore a mm. 1100;
– Conduttori impianti di confezione pneumatici con 10 o piu’ stazioni automatiche di posa prodotto;
– Conduttore di trafile profilatrici naso a rullo o fisso, uguale/maggiore a 350 mm, con impianto di plastificazione gomma, che effettua il cambio volta, matrice e gomma;
– Conduttori trafile floccati e coestrusi;
– Conduttori impianti impregnamento e trattamento cavi;
– Conduttori linee catenarie a due teste ed a tre estrusori convergenti;
– Conduttori impianti di armatura e saldatura longitudinale continua per cavi sottomarini;
– Conduttori impianti di impregnamento e tamponatura di cavi telefonici con petrolium Jelly;
– Conduttori di calandra a 4 o piu’ cilindri, con tavola superiore a 840 mm. per contemporaneo trattamento fili e tessuti (*).
– Conduttori impianti automatici RM30 per la confezione di pneumatici autocarro e MV40 per la confezione di pneumatici vettura (**).
Plastica
– Conduttori impianti di coestrusione films;
– Conduttori calandra a 4 o piu’ cilindri con tavola superiore a mm. 1100;
– Conduttori di calandra a 4 o piu’ cilindri, con tavola superiore a 840 mm. per produzione di fogli di materie plastiche (*).
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(*) Dall’1 aprile 1996.
(**) Dal 16 aprile 2000.
———-
F/3 Attrezzatore
Gomma/Cavi
– Addetto attrezzaggio filiere a pettine per smaltatura;
– Rettificatori filiere sagomate.
F/3 Addetto conduzione impianti
Gomma/Cavi
– Addetti alla conduzione di impianti di alimentazione e pesatura prodotti per la confezione automatizzata delle mescole;
– Addetti alla conduzione impianti per la confezione mescole su mescolatore chiuso;
– Addetti alla conduzione di calandre a testa fissa per preparazione e gommatura tessuto/metallo;
– Addetti alla conduzione di trafile profilatrici;
– Addetti alla conduzione di calandre a tre cilindri;
– Addetti alla conduzione trafile guaine in Pb;
– Addetti alla conduzione forni di smaltatura;
– Addetti alla conduzione di impianti di poliestrusione, isolamento/riempitivo, con schermatura fili ed estrusione guaina in linea;
– Addetti alle linee di estrusione gomma con vulcanizzazione in continua e applicazione guaina;
– Addetti alla conduzione di impianti TTM (Fischer) a giunzione automatica con compiti di manutenzione (*);
– Addetti alla conduzione di impianti di binocordatura 100 o piu’ coppie Cu, con compiti manutentivi e di autocontrollo (*);
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(*) Dall’1 aprile 1996.
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Plastica
– Addetti alla conduzione di impianti di trafilatura fogli di materie plastiche;
– Addetti alla conduzione impianti di confezione reattori;
– Addetti alla conduzione di impianti di monoorientazione films;
– Addetti alla conduzione impianti spalmatura films.
F/3 Addetto a macchine a ciclo complesso
Gomma/Cavi
– Confezionatori di pneumatici, prima, seconda fase e ciclo completo;
– Addetti a presse automatiche a carosello;
– Confezionatori di cinghie di trasmissione;
– Confezionatori di molle ad aria.
Ricostruzione
– Addetti alla conduzione di macchine raspatrici, al riempimento manuale dei crateri ed al controllo dimensionale delle carcasse;
– Addetti alla posa continua di strisce di gomma battistrada con macchine automatiche a scheda per estrusione.
Plastica
– Conduttori macchine per estrusione/coestrusione di materie plastiche;
– Addetti presse per stampaggio poliuretano.
F/3 Addetto produzioni di piccola serie
Gomma/Cavi
– Riparatori cavi alta tensione.
Plastica
– Addetti a lavori di rifinitura del manufatto in vetroresina tramite interventi manuali di precisione.
G/3 Addetto a macchine e impianti
Gomma/Cavi
– Addetti a macchine per taglio tele con giunzione manuale;
– Addetti a macchine di confezione cerchietti;
– Addetti a impianto trafilatura piattine rame con ricottura e/o stagnatura in continua;
– Addetti al caricamento ed avvio presse di vulcanizzazione con controllo parametri di processo;
– Addetti a macchine di cordatura conduttori.
Ricostruzione
– Addetti alla riparazione di ogni tipo di pneumatici;
– Addetti alla posa manuale del profilo battistrada non vulcanizzato e/o prestampato;
– Addetti al caricamento ed avvio di presse di vulcanizzazione, con cambio stampi e controllo parametri di processo.
Plastica
– Addetti alle macchine termoforatrici rotanti;
– Addetti alla conduzione di presse per stampaggio con approntamento ed anche cambio stampi;
– Addetti alla conduzione di macchine/impianti di resinatura/serigrafia, con responsabilità di riscontro dei parametri rilevati (*).
———-
(*) Dall’1 aprile 1996.
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G/3 Preparatore mescole
Gomma/Cavi
– Dosatori polveri e piccoli ingredienti.
Plastica
– Preparatori mescole poliuretaniche, distaccanti, vernici.
H/3 Operatore di macchine o impianti
Gomma/Cavi
– Addetti a macchine taglio battistrada a crudo;
– Addetti a macchine di riempimento o rivestimento cerchietti;
– Operatori all’impianto di deposizione fibre ottiche ad elica chiusa o S/Z;
– Operatori alla binocordatura;
– Addetti a macchine trefolatrici, trecciatrici e spiralatrici;
– Addetti a macchine di preparazione inserti metallici o gomma;
– Addetti a presse per stampaggio ad iniezione o compressione o transfert;
– Addetti a macchine roccatrici e bobinatrici;
– Addetti a macchine bendatrici.
Ricostruzione
– Addetti alle riparazioni semplici su carcasse;
– Addetti alla raspatura e soluzionatura;
– Addetti al caricamento ed avvio di autoclavi;
– Addetti alle presse di stampaggio.
Plastica
– Addetti a presse per stampaggio ad iniezione o compressione o trafilatura;
– Addetti a macchine di soffiaggio;
– Addetti a macchine di termoformatura;
– Addetti a macchine bobinatrici/tagliatrici;
– Addetti decorazione serigrafica/tampografica;
– Addetti a lavori di resinatura con metodi manuali e/o macchine impregnatrici semiautomatiche.
I/3 Addetto a lavori di preparazione
Plastica
– Addetti alla macinatura;
– Addetti al carico tramogge;
– Addetti al taglio di subbi.
I/3 Aiuto esecutivo
Gomma/cavi
– Guida cavo.
Ricostruzione
– Addetto alla sbavatura e pulizia del prodotto finito.
ESEMPLIFICAZIONE DELLE MANSIONI DELL’AREA QUALITÀ
E/3 Controllore di qualità
Gomma/Cavi
– Addetto al controllo fabbricazione delle mescole;
– Addetto al controllo fabbricazione semilavorati e prodotti finiti;
– Addetto al controllo processo-semilavorati;
– Capi recinto prove O.F.;
– Addetto alla taratura e validazione strumenti complessi;
– Assicuratore qualità (S.Q.T.).
Ricostruzione
– Addetto al controllo visivo e qualitativo con attrezzature elettroniche e/o automatiche, ed alla classificazione/selezione carcasse o prodotto finito.
E/3 Controllore materiali e componenti
Gomma/Cavi
– Collaudatore (anche fuori sede).
E/3 Classificatore prodotto flnito/addetto secondo controllo
Gomma/Cavi
– Addetto alla classificazione delle coperture turismo;
– Addetto alla classificazione delle coperture giganti;
– Addetto al secondo controllo.
F/3 Verificatore prodotto finito
Gomma/Cavi
– Addetto alla classificazione delle coperture turismo dopo cottura;
– Addetto alla classificazione delle coperture giganti dopo cottura;
– Addetto al controllo coperture rilavorate;
– Addetto al recupero carcasse.
Ricostruzione
– Addetto al controllo visivo ed alla selezione preventiva delle carcasse da avviare alla lavorazione.
F/3 Addetto alle prove e collaudi di laboratorio
Gomma/cavi
– Addetto alle determinazioni ceneri, densità, umidità, deposito anticollanti su elastomeri e mescole;
– Addetto alle determinazioni zolfi con forno a controllo informatizzato;
– Capo recinto prove e misure elettriche cavi alta tensione;
– Addetto al ciclo completo di prove e misure cavi rame e fibre ottiche;
– Addetto nucleo controllo qualità.
G/3 Addetto ai collaudi diversificati
Gomma/Cavi
– Addetto alle prove meccaniche su gomme, mescole, manufatti, fili e tessuti;
– Addetto a misure elettriche cavi rame e fibre ottiche.
G/3 Operatore alle macchine di controllo prodotto finito
Gomma/Cavi
– Addetto al controllo statistico di uniformità coperture turismo o giganti su macchina;
– Addetto ai controlli su mescolanze e semilavorati con reometro Monsanto;
– Addetto controllo peso coperture.
Ricostruzione
– Addetti alle macchine di controllo su prodotto finito.
H/3 Operatore alle prove
Gomma/Cavi
– Addetto alle prove rapide e Mooney su mescolanze e semilavorati;
– Addetto ai controlli rapidi;
– Addetto alle prove continuità e contatto;
– Addetto alla preparazione teste;
– Addetto al laboratorio tecnologico;
– Aiutante P.E. alta tensione;
– Aiutante prove cavi O.F.
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