Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie aziende del settore alimentare e della panificazione

ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA) – PERSONALE DIPENDENTE – ACCR – RINNOVO PARTE ECONOMICA

Roma, 16 settembre 2010

La UNIONALIMENTARI-CONFAPI da un lato, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL dall’altro hanno raggiunto in data odierna una intesa per l’incremento dei minimi tabellari del CCNL 17 aprile 2008, valevoli per le piccole e medie aziende del settore alimentare e della panificazione.

Le parti stesse convengono che in data 8 ottobre 2010 si rincontreranno per ratificare le intese già raggiunte per le parti normative, che sono state oggetto di ampia discussione nei mesi scorsi.

Di seguito si riportano le tabelle retributive afferenti gli aumenti concordati.

Incrementi retributivi

L’aumento medio a regime dei minimi tabellari di cui all’art. 47 del vigente CCNL è pari a euro 142,00 lordi mensili, calcolato sul parametro 137, suddiviso in 4 tranches pari a 45,54 euro lordi decorrenti dall’1.5.2010; 42,60 euro lordi decorrenti dall’1.5.2011; 28,40 euro lordi decorrenti dall’1.1.2012 e 25,56 euro lordi decorrenti dall’1.1.2013.

Art. 47 – Tabella minimi mensili (esclusa panificazione)

LivelliMinimi al 30.4.2010Minimi dall’1.5.2010Minimi dall’1.5.2011Minimi dall’1.1.2012Minimi dall’1.1.2013Totale
IncrementiMinimiIncrementiMinimiIncrementiMinimiIncrementiMinimiIncrementiParametri
Quadri1.809,8376,291.886,1271,521.957,6447,682.005,3242,912.048,23238,40230
1.709,8376,291.786,1271,521.857,6447,681.905,3242,911.948,23238,40230
1.486,8066,341.553,1462,191.615,3341,461.656,7937,311.694,10207,30200
1.226,6454,731.281,3751,311.332,6834,201.366,8830,781.397,66171,02165
1.077,9648,091.126,0545,091.171,1430,061.201,2027,051.228,25150,29145
966,4443,121.009,5640,421.049,9826,951.076,9324,251.101,18134,74130
892,0839,80931,8837,31969,1924,88994,0722,391.016,46124,38120
817,7636,48854,2434,20888,4422,80911,2420,52931,76114,00110
743,4233,17776,5931,09807,6820,73828,4118,66847,07103,65100

Viaggiatori o piazzisti
LivelliMinimi al 30.4.2010Minimi dall’1.5.2010Minimi dall’1.5.2011Minimi dall’1.1.2012Minimi dall’1.1.2013Totale
IncrementiMinimiIncrementiMinimiIncrementiMinimiIncrementiMinimiIncrementiParametri
1.226,6454,731.281,3751,311.332,6834,201.366,8830,781.397,66171,02165
966,4443,121.009,5640,421.049,9826,951.076,9324,251.101,18134,74130

Panificazione industriale – Minimi tabellari

LivelliMinimi al 30.4.2010Minimi dall’1.5.2010Minimi dall’1.5.2011Minimi dall’1.1.2012Minimi dall’1.1.2013Totale
IncrementiMinimiIncrementiMinimiIncrementiMinimiIncrementiMinimiIncrementiParametri
1.063,7357,891.121,6254,271.175,8936,181.212,0732,561.244,63180,90200
981,9453,251.035,1949,931.085,1233,281.118,4029,961.148,36166,42184
3A906,1148,91955,0245,861.000,8830,571.031,4527,521.058,96152,85169
3B844,4045,44889,8442,60932,4428,40960,8425,96986,40142,00157
710,5738,49749,0636,09785,1524,06809,2121,65830,86120,29133
631,1534,44665,5932,29697,8821,53719,4119,37738,78107,63119
532,3728,94561,3127,13588,4418,09606,5316,28622,8190,44100

Una Tantum a copertura del periodo 1° gennaio 2010-30 aprile 2010

Per la copertura economica del periodo intercorrente tra la data di scadenza del previgente CCNL e la data di decorrenza del presente contratto (1.1.2010 -30.4.2010), sarà corrisposto ai dipendenti in forza alla data di stipula del presente Accordo di rinnovo (16 settembre 2010) un importo forfetario, non riparametrato, a titolo di una tantum, di euro 181,76 lordi.

L’importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati e dovrà essere erogato in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di dicembre 2010.

Per i lavoratori part-time, l’importo sarà riproporzionato all’orario individuale.

Il suddetto importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico azienda nel periodo 1.1.2010 – 30.4.2010. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerala mese intero.

L’erogazione non spetta in relazione ai mesi del quadrimestre gennaio – aprile 2010 nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni

Le giornate di assenza per malattia, infortunio, congedo per maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio 2010 – 30 aprile 2010, con pagamento dell’indennità a carico dell’Istituto ed integrazione obbligatoria a carico azienda, saranno considerate utili ai fini dell’importo forfettario.

Arretrati quadrimestre maggio – agosto 2010

Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente CCNL l’incremento della retribuzione spettante per il quadrimestre maggio – agosto 2010, verrà erogato, ragguagliandolo ai mesi di servizio, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con le seguenti modalità:

– con la retribuzione di settembre 2010, due quote di retribuzione arretrata (maggio, giugno);

– con la retribuzione di novembre 2010 tre quote di retribuzione arretrata (quattordicesima, luglio e agosto 2010).

Gli importi arretrati di cui sopra:

– sono comprensivi di ogni incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e pertanto, relativamente al quadrimestre maggio – agosto 2010, non determinano alcun ricalcalo di qualunque voce retributiva diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, fatto salvo il solo T.F.R.;

– spettano per i periodi di assenza dal lavoro che abbiano dato luogo al pagamento di indennità a carico di Inps e Inail con integrazione a carico dell’azienda, nonché in caso di intervento della C.I.G., C.I.G.S. e contratti di solidarietà a condizione che sia stata lavorata oltre la metà delle ore mensili, operando i relativi conguagli con gli Istituii interessati:

– non spettano per i mesi del quadrimestre maggio – agosto 2010 nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni;

– in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione dell’importo arretrato, lo stesso sarà erogato assieme alle competenze di fine rapporto.

UNIONALIMENTARI CONFAPI
Unione nazionale piccola e media industria alimentari
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL