CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende Industriali che producono giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia
CCNL 19-07-2000
per rinnovo vedi accordo di Rinnovo del 15 luglio 2010
premessa
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby
Addì, 19 giugno 2000, in Roma,
TRA
– Associazione Italiana Fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia;
con l’assistenza di CONFINDUSTRIA
E
– Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento (FILTA);
con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL);
– Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTeA);
con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);
– Unione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (UILTA);
con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL)
è stato stipulato il presente CCNL, da valere per le aziende e per i lavoratori loro dipendenti produttrici di: bambole, automobiline a pedali, biciclette e tricicli per bambini, giocattoli e giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e alberi di Natale, articoli per il Presepe, articoli e giochi didattici, articoli e giochi per la prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, strumenti musicali giocattolo, articoli affini, loro accessori, nonchè tutto ciò che come corredo al giocattolo sia atto ad illustrarne il significato o complementarlo, con qualsiasi materia prima (metalli, materie plastiche, legno, stoffa, ecc.) e procedimento di lavorazione (meccanica, elettronica, plastica, ecc.) siano fabbricati.
Le Parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, s’intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
art. 1
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Parte Generale
PARTE GENERALE
CAPITOLO I
CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO – CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, il CCNL preesistente per la categoria dei lavoratori cui si riferisce la regolamentazione del contratto stesso; restano immutate le condizioni individuali di miglior favore godute dai lavoratori in servizio precedentemente all’entrata in vigore del presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori s’impegnano a non promuovere o a intervenire perchè siano evitate azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente accordo.
Le Parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri livelli di contrattazione.
Le Parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI CONCORDATE – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente rinnovo del CCNL giocattolo si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle Parti contraenti; le stesse sono impegnate a concordare disposizioni non difformi qualora siano conclusi accordi collettivi con altre Organizzazioni imprenditoriali o sindacali in rappresentanza di imprese industriali o di lavoratori dell’industria giocattolo.
La violazione di tale clausola comporta la nullità della norma concordata in modo difforme con altre Organizzazioni imprenditoriali e/o sindacali.
art. 2
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Controversie Individuali E Collettive
CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE
A) Controversie individuali
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l’intervento delle RSU o del delegato d’impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione e arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà – tramite la propria Organizzazione territoriale – l’apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l’Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest’ultima. Le due Organizzazioni costituiranno – entro i 10 giorni successivi a detta risposta – un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall’Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall’Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del lavoro.
Il Collegio di conciliazione e arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
B) Controversie interpretative e collettive
Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 64 nonchè alle norme di legge vigenti in materia.
art. 3
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Distribuzione Del Contratto – Quota Spesa Rinnovo Contrattuale
DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO – QUOTA SPESA RINNOVO CONTRATTUALE
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio una copia del presente contratto di lavoro.
Per l’applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l’edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all’entrata in vigore del presente CCNL, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle Parti, a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle OO.SS. nazionali (ved. prot. 6).
art. 4
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Esclusiva Di Stampa
ESCLUSIVA DI STAMPA
Il presente contratto, conforme all’originale, edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno l’esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all’art. 3, Parte Generale.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza l’autorizzazione.
art. 5
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Decorrenza E Durata
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dall’1 gennaio 2000 e scadrà il 31 dicembre 2003.
La Parte retributiva avrà validità fino al 31 dicembre 2001.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti, modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal 19 giugno 2000 ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza.
art. 6
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Regolamentazione Della Contrattazione Aziendale
REGOLAMENTAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
1 – Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalla Parti stipulanti da un lato alle Aziende e alle Associazioni imprenditoriali e dall’altro alle RSU e ai sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all’intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.
2 – Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico – nonchè le inderogabili modalità per la sua attuazione – sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal CCNL e perseguirà le finalità e assumerà i contenuti di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
3 – Finalità e contenuti
Le Parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire – anche attraverso un adeguato ed effettivo utilizzo degli strumenti offerti dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di svolgimento della prestazione lavorativa – il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto collettivo nazionale di lavoro. Tenuto conto dell’andamento economico dell’impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei parametri concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.
Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento e in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.
L’accordo economico aziendale ha durata quadriennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da 3 mesi prima della scadenza del CCNL sino a 6 mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo. Tale periodo è parimenti di 3 mesi prima e 6 mesi dopo nel caso di rinnovo della sola parte economica del CCNL.
4 – Procedure per la consultazione e la verifica
Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell’impresa, le Parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell’impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro e alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell’accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonchè verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l’effettuazione delle verifiche.
5 – Procedure
a) La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di 2 mesi dall’inizio della medesima.
b) Le Parti, consapevoli delle caratteristiche innovative derivanti dal Protocollo 23 luglio 1993 e dalla presente regolamentazione e delle conseguenze che avranno sui comportamenti e sulla prassi della contrattazione aziendale, potranno in sede nazionale, anche attraverso apposita Commissione, effettuare l’analisi delle coerenze, rispetto a quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dalla presente regolamentazione, delle richieste presentate, dell’andamento della contrattazione e dei relativi risultati. In tale sede, potrà altresì essere indirizzata, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito dal presente articolo.
Norma transitoria n. 1
Le Parti, dopo l’approvazione della legge sull’esonero contributivo delle erogazioni aziendali, s’incontreranno per verificare la necessità di armonizzare la materia e, se necessario, riprecisare le caratteristiche delle erogazioni in modo tale da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo, in un quadro d’invarianza dell’importo netto.
Le Parti si danno atto che tale invarianza delle erogazioni nette si riferisce esclusivamente alla particolare contribuzione di cui al Protocollo 23 luglio 1993. Ciò significa che in caso d’innovazione legislativa di natura fiscale o contributiva, ma non riconducibile alla normativa richiamata, non potrà essere invocata tale invarianza.
Le Parti solleciteranno le rispettive Confederazioni perchè intervengano, come si riservano di intervenire direttamente su Governo e Parlamento, perchè sia varata in tempi brevi la legge sulle esenzioni contributive in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.
Norma transitoria n. 2
Le Parti a livello aziendale, in sede di rinnovo dei relativi accordi, potranno convenire su meccanismi di adeguamento dei relativi contenuti alle nuove normative del Protocollo 23 luglio 1993 e della presente regolamentazione. Tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi.
art. 7
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Capitolo Ii
CAPITOLO II
SISTEMA DI INFORMAZIONI
RELAZIONI SINDACALI – FORMAZIONE SINDACALE – IMPRESA DIMENSIONE EUROPEA
PREMESSA
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente contratto recepisce e attua le logiche e i contenuti del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo” del 23 luglio 1993, sottoscritto da Governo, CONFINDUSTRIA e Confederazioni sindacali, nonchè dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulle RSU.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l’articolato sistema di informazioni che segue. Attraverso esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l’utilizzo delle risorse umane e l’occupazione, individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
– l’attribuzione all’autonomia contrattuale delle Parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
– il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze e il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
– l’attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l’attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
– l’assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, la quale, come fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e ambiente scolastico/formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti da norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni tecniche e organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali.
Tutto quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative.
OCCUPAZIONE – INVESTIMENTI – FORMAZIONE
Le Parti ritengono che il miglioramento e l’approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva e occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo – attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e l’individuazione delle possibili soluzioni – di valorizzare la potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento della produzione nel settore, sia attraverso l’individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l’apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d’intenti, le Parti stipulanti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l’indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1. a livello nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle Parti stipulanti, l’Associazione imprenditoriale fornirà alle OO.SS. nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
– alle linee generali dell’andamento economico produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con particolare riferimento all’occupazione;
– all’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione agli Accordi interconfederali 20 gennaio 1993 e 31 gennaio 1995 sui CFL, all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991, nonchè delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le Raccomandazioni CEE;
– all’evoluzione tecnologica, all’andamento globale dell’occupazione in riferimento all’introduzione di nuove tecnologie che richiedano interventi e/o significative ristrutturazioni aziendali;
– al numero degli addetti suddiviso per sesso, qualifica e classi d’età;
– alla dinamica delle retribuzioni di fatto nel settore;
– a situazioni di crisi aziendali di particolare rilevanza sociale o territoriale, con particolare riguardo al Mezzogiorno;
– ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti di consorziazione;
– alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;
– ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie, dall’evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, nonchè alle tematiche dell’ambiente e della sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994;
– ai programmi d’investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;
– alla dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali Paesi concorrenti, comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di un’oggettiva valutazione della competitività ed efficienza del sistema;
– ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle Parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
– sui livelli occupazionali;
– sulla mobilità della manodopera;
– sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
– sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze formative.
Le Parti potranno, ove dall’esame di cui sopra se ne ravvisi l’opportunità, istituire una Commissione paritetica per compiere le più opportune attività di coordinamento e approfondimento anche al fine di dar vita all’attivazione congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti Organi pubblici, nonchè, per quanto concerne la formazione, della Commissione centrale bilaterale di cui all’accordo interconfederale sulla formazione professionale.
2. A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle Parti, l’Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
– alle prospettive produttive;
– ai programmi d’investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
– ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione anche con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 374/1976;
– al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
– all’andamento dell’occupazione giovanile in relazione agli Accordi interconfederali 20 gennaio 1993 e 31 gennaio 1995 sui CFL;
– all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991, nonchè delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le Raccomandazioni CEE;
– alle situazioni di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;
– alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
– alle iniziative finalizzate al risparmio energetico:
– alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle Parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
– sui livelli occupazionali;
– sulla mobilità della manodopera;
– sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le Parti forniranno all’Ente regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell’ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell’occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema d’informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
– tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell’informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
– iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con l’attività di cui al livello nazionale, nell’ambito di quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni, essi saranno sottoposti all’attenzione degli Enti pubblici competenti e agli Organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi dell’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinchè nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore;
– iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, utilizzando le risorse rese disponibili dalle regioni;
– iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 25.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3. A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle OO.SS. dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di apposito incontro, quanto previsto al precedente punto 2.
La presente procedura informativa attuata per le aree territoriali previamente individuate tra le Parti, con verifica biennale, a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2. e 3., considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4. Il livello aziendale d’informazione articolato in 3 momenti specifici:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico sociali dell’impresa;
b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale;
c) informazioni riguardanti il sistema di imprese europee.
Tale sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a sviluppare, attraverso l’attivazione di adeguati canali di comunicazione bilaterale, un migliore livello di conoscenza della realtà, affermando il processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, le aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle OO.SS. di categoria competenti per territorio, forniranno, nel corso di un apposito incontro, alle RSU e alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
– le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi e alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
– i programmi d’investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonchè a miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi d’investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza; le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
– il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell’anno precedente;
– il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
– l’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione agli Accordi interconfederali 20 gennaio 1993 e 31 gennaio 1995 sui CFL;
– l’andamento dell’occupazione femminile e lo stato di applicazione delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991, nonchè delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le Raccomandazioni CEE;
– le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico e organizzativo, nonchè dalle tematiche dell’ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994.
Su tali problemi, a richiesta di una delle Parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alla RSU e/o alle OO.SS. territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all’occupazione, alle problematiche della formazione e alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l’Associazione imprenditoriale nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti OO.SS. degli imprenditori e dei lavoratori, le Parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente richiamare il requisito dell’applicazione del CCNL di pertinenza.
IMPRESE A DIMENSIONE EUROPEA
In relazione alla Direttiva UE n. 94/1995, le Parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.
A tal fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea, in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell’ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore, anche alle OO.SS. nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla Direttiva n. 94/1945 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo, secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
art. 8
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Lavoro Esterno
LAVORO ESTERNO
Le Parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore a lavorazioni presso terzi, per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi di lavoro, le Parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e s’impegnano ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1. le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro applicato.
2. Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all’esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale e con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonchè sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell’anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3. Le Associazioni industriali e le OO.SS. territorialmente competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due Parti con i seguenti compiti:
– acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l’Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l’elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e l’elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente avente oltre 70 dipendenti l’Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla locazione delle aziende terziste (anche fuori dal territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
– utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
– promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
– comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
– ove non sia diversamente possibile raggiungere l’obiettivo di far regolarizzare l’eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4. Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni d’orario di lavoro o riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all’art. 5, legge 20 maggio 1975, n. 164, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5. A livello nazionale le Parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6. La Commissione è vincolata al segreto d’ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l’Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall’applicazione del presente articolo.
7. Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (s’intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/1986) l’elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l’indicazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l’elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l’annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8. Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l’affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l’utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate ai miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell’occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali e industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l’adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale
Con l’informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le Parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le Parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un’attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure d’intervento previste dalle norme esistenti.
art. 9
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Contrattazione Temporanea Dell’orario Di Lavoro
CONTRATTAZIONE TEMPORANEA DELL’ORARIO DI LAVORO
In caso di necessità di contrattazione temporanea dell’orario di lavoro nel corso delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, per i casi di ristrutturazione e riconversione produttiva, le Associazioni territoriali degli industriali daranno informazioni al sindacato provinciale di categoria sugli obiettivi di ristrutturazione o di riconversione parziale o totale che le aziende interessate intendono perseguire e dei livelli di occupazione complessivamente da salvaguardare.
art. 10
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Mobilita` Interna Della Manodopera
MOBILITÀ INTERNA DELLA MANODOPERA
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia, le Aziende con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro la RSU e, tramite l’Associazione imprenditoriale territoriale, le OO.SS. dei lavoratori competenti per territorio, degli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le Parti riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la mobilità interna, funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.
art. 11
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Mobilita` Esterna Della Manodopera
MOBILITÀ ESTERNA DELLA MANODOPERA
In relazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 e dalle relative norme di attuazione (legge 26 maggio 1978, n. 215 e legge 9 febbraio 1979, n. 36) per affrontare in modo corretto e concreto i problemi occupazionali derivanti da processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva e di crisi aziendale, le Parti convengono quanto segue:
1) le aziende del settore, su richiesta delle Associazioni territoriali degli imprenditori, comunicheranno alle medesime le prevedibili occasioni di occupazione specificando le caratteristiche professionali dei posti di lavoro disponibili;
2) periodicamente, su richiesta di una delle Parti, si rileveranno in appositi incontri le situazioni di crisi aziendale e occupazionale al fine di accertare la potenziale mobilità nel territorio e si verificherà l’andamento dei processi di mobilità favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovendo anche l’istituzione, ove se ne ravvisi la necessità, tramite l’Ente regione competente, di corsi professionali;
3) le informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno anche riportate all’interno delle strutture e delle procedure previste dalla legge n. 675/1977 e dalle successive norme di attuazione (leggi n. 215/1978 e n. 36/1979);
4) le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norme di legge o di accordo interconfederale in contrasto con le stesse.
art. 12
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Decentramento
DECENTRAMENTO
Le aziende con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente, tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, il sindacato provinciale di categoria su eventuali operazioni di decentramento al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto nel caso in cui tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.
art. 13
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Capitolo Iii
CAPITOLO III
ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)
1. Costituzione e funzionamento della RSU
Per la costituzione e il funzionamento della RSU si applica l’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, ed eventuali sue future modifiche, con le specificazioni e integrazioni di seguito riportate. L’iniziativa per l’elezione della RSU nelle unità produttive con più di 15 dipendenti potrà essere assunta:
– dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo nazionale;
– dalle OO.SS. dei lavoratori che, pur non avendo sottoscritto il presente accordo, siano formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo, a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) la lista sia correlata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. I componenti della RSU restano in carica per 3 anni dalla data di effettuazione delle elezioni; alla scadenza di tale termine decadono automaticamente.
2. Componenti e permessi
Il numero complessivo dei componenti della RSU fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali è il seguente:
NUMERO DEI COMPONENTI DELLE RSU
---------------------------------------------- Numero dipendenti della Numero componenti unita' produttiva della RSU ---------------------------------------------- da 16 a 120 3 da 121 a 360 6 da 361 a 600 9 da 601 a 840 12 da 841 a 1.080 15 da 1.081 a 1.320 18 da 1.321 a 1.560 21 da 1.561 a 1.800 24 da 1.801 a 2.040 27 da 2.041 a 2.280 30 da 2.281 a 2.520 33 da 2.521 a 2.760 36 da 2.761 a 3.000 39 da 3.001 a 3.500 42 ---------------------------------------------- ecc. per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti ----------------------------------------------
Ai singoli componenti la RSU sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito:
– nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all’anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la RSU;
– nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente della RSU con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all’art. 23, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le ore eccedenti definite contrattualmente ai vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle OO.SS. firmatarie il presente contratto, con le modalità di cui all’allegato verbale di ricognizione. Tali ore saranno comunque fruite dai componenti delle RSU, con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali attribuito pariteticamente il restante 45%. La RSU provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all’azienda. Le ore di permesso mensili non usufruite potranno essere utilizzate durante il corso dell’anno solare.
Detti permessi saranno computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
Ai componenti della RSU è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’Accordo interconfederale per le Commissioni interne. I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell’azienda da un’unità produttiva all’altra senza nulla osta delle Associazioni sindacali di appartenenza.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle OO.SS., dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
Dichiarazione a verbale
S’intendono salvaguardate, fino ad un eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello aziendale o territoriale e oggetto della ricognizione effettuata nell’arco di vigenza del CCNL 18 giugno 1991.
3. Elezioni
I componenti della RSU, eletti con le modalità previste dall’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, saranno designati con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Per le OO.SS. firmatarie del presente contratto è ammessa la presentazione di liste distinte o di liste tra loro collegate.
In quest’ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza l’aumento di 1/3.
Nell’ipotesi in cui si debba scegliere tra 2 candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dell’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea.
4. Elettorato passivo
Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il mandato conferito scade automaticamente.
I membri decaduti saranno sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6., Parte I, Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
5. Compiti e funzioni
La RSU subentra alla RSA di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente contratto.
6. Modalità delle votazioni e designazioni
Secondo quanto stabilito al punto 12, Parte II, Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da assicurare un ordinato svolgimento delle elezioni e da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro nonchè durante l’orario di lavoro, utilizzando le ore di assemblea.
7. Comunicazione della nomina
La nomina, a seguito di elezione o designazione dei componenti della RSU sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale Organizzazione imprenditoriale di appartenenza a cura delle rispettive OO.SS. dei componenti della RSU. In caso di lista collegata la comunicazione sarà effettuata congiuntamente dalle OO.SS. che hanno presentato la lista.
Analoga comunicazione sarà effettuata anche per le variazioni dei componenti della RSU.
8. Disposizioni varie
I membri della Commissione elettorale, il presidente del seggio elettorale e gli scrutatori dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario o durante l’orario di lavoro utilizzando eccezionalmente in via anticipata, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui al paragrafo 2) del presente articolo.
Gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i risultati elettorali.
Quanto riconosciuto in tema di RSU con la presente regolamentazione non è cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di accordo interconfederale o di legge.
art. 14
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Commissione Interna E Delegato Di Impresa
COMMISSIONE INTERNA E DELEGATO DI IMPRESA
Per i compiti delle Commissioni interne o dei delegati di fabbrica è fatto richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il delegato d’impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
art. 15
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Assemblee
ASSEMBLEE
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materiale d’interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle OO.SS. congiuntamente stipulanti il presente contratto o delle loro RSU.
Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti per la trattazione delle materie di cui al comma 1, su convocazione delle OO.SS. congiuntamente stipulanti.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili a 1 giorno in caso d’urgenza, con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dell’ora di svolgimento della riunione.
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall’orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
In quest’ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l’orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai 3 precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dell’azienda nell’unità produttiva, in caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle Parti convocanti.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all’azienda.
La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20, legge 20 maggio 1970, n. 300.
art. 16
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Permessi Per Cariche Sindacali E Aspettativa
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI E ASPETTATIVA
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino a 1 giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall’avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli Organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l’adempimento dei permessi sindacali di cui sopra nonchè di quelli inerenti cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo d’aspettativa, durante il quale il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
Qualora l’entità delle richieste di permesso sia ritenuta eccessiva, la questione sarà demandata all’esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Chiarimento a verbale
Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
art. 17
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Affissioni
AFFISSIONI
Le Rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materia d’interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.
art. 18
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Versamento Dei Contributi Sindacali
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI
L’azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta.
Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca che può intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La richiesta scritta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
– data;
– generalità del lavoratore;
– ammontare del contributo sindacale espresso in percentuale, che gradualmente raggiungerà la misura dell’1%, e sarà calcolato sulla retribuzione globale mensile;
– Organizzazione sindacale a favore della quale la quota dovrà essere versata mensilmente e il numero del c/c bancario ad essa intestato.
La lettera dovrà essere conforme al modulo riportato in calce.
Le trattenute verranno effettuate sulle competenze nette del lavoratore.
Nome ………………………………………………………
Cognome ……………………………………………………
Reparto ……………………………………………………
Abitazione …………………………………………………
Via ……………………………………………………….
N. ………………………………………………………..
Spett.le
DIREZIONE DELLA DITTA ……………………………………….
Il sottoscritto …………………………………………….
Operaio-cartellino n. ……………………………………….
Intermedio – matricola n. ……………………………………
Impiegato – matricola n. …………………………………….
con la presente lettera autorizza codesta Direzione e INPS – nel caso di erogazione diretta del trattamento di CIG – ad effettuare sull’ammontare netto delle competenze la trattenuta relativa al suo contributo associativo sindacale in ragione del …. % da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile per 13 mensilità, a favore del sindacato …………………… In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta delle quote mensili residue ivi compresa quella della 13esima mensilità fino al termine dell’anno saranno operate sulle spettanze complessive di fine rapporto.
Tale autorizzazione avrà validità fino all’eventuale revoca.
L’importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente dall’azienda sul c/c bancario n. …. presso la banca ………………… intestato al sindacato territoriale.
Distinti saluti.
Data ……………….. Firma ………………..
———-
– N.B. – Da inviare al Sindacato territoriale prescelto.
———-
Chiarimento a verbale
Le Parti chiariscono che la trattenuta e il versamento delle quote sindacali non determinano una cessione di credito, poichè si tratta di un mero servizio che l’azienda effettua su richiesta del lavoratore, fermo restando il rapporto tra quest’ultimo e la propria Organizzazione sindacale, destinataria delle quote trattenute a titolo di contributo associativo.
art. 19
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Patronati
PATRONATI
Fermo restando quanto previsto dall’art. 12, legge n. 300 del 20 maggio 1970, secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all’interno dell’Azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1, D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
Per lo svolgimento della loro attività, che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale, i rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le modalità e gli orari di accesso negli stabilimenti.
Qualora per ragioni di particolare o comprovata urgenza i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l’orario lavorativo con un dipendente dell’azienda per l’espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico e organizzativo.
I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi Albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l’utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività richiamate nel presente articolo.
art. 20
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Fondo Di Solidarieta`
FONDO DI SOLIDARIETÀ
Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto 12, Protocollo globale d’intesa 22 gennaio 1983, sottoscritto dal Governo, dalle OO.SS. dei lavoratori e dai datori di lavoro, le aziende s’impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento al Fondo presso Istituti di credito.
art. 21
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Capitolo Iv
CAPITOLO IV
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
ASSUNZIONE – VISITE MEDICHE
L’assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di legge.
All’atto dell’assunzione l’Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, per iscritto, quanto segue:
– data di decorrenza dell’assunzione;
– qualifica e categoria a cui viene assegnato in relazione alle mansioni a lui attribuite;
– trattamento economico (voce per voce);
– durata dell’eventuale periodo di prova;
– sede di lavoro.
Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto.
Il lavoratore è tenuto per la sua assunzione a presentare i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) i prescritti documenti INPS (in quanto il lavoratore ne sia in possesso);
3) titolo di studio e di preparazione professionale ove l’Azienda ne faccia espressamente richiesta;
4) tesserino del codice fiscale;
5) documento d’identità.
Qualora il lavoratore sia sprovvisto dei documenti di cui al punto 2) l’Azienda è tenuta a richiedere il rilascio dei documenti stessi ad INPS.
Qualora i documenti presentino irregolarità, il lavoratore è tenuto a richiederne direttamente la regolarizzazione tramite gli Enti interessati.
L’Azienda rilascerà ricevuta al nuovo assunto dei documenti da essa trattenuti.
Il lavoratore è tenuto, all’atto dell’assunzione, a dichiarare all’Azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all’Azienda stessa i successivi eventuali mutamenti nonchè a consegnare, dopo l’assunzione, se capo famiglia o avente diritto, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni per il nucleo familiare.
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
RICONOSCIMENTO DI “ALTA SPECIALIZZAZIONE” AI FINI DEL COLLOCAMENTO
Ai fini della legge sul collocamento si riconosce che le mansioni operaie inquadrate nei livelli dal IV compreso in su sono da considerarsi altamente specializzate.
art. 22
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Periodo Di Prova
PERIODO DI PROVA
L’assunzione può essere fatta, d’accordo fra le Parti, con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a:
---------------------------------------- CLASSIFICAZIONE PERIODO DI PROVA ---------------------------------------- VII liv. Quadri 6 mesi Impiegati 5 mesi ---------------------------------------- VI liv. Impiegati 3 mesi ---------------------------------------- V liv. Impiegati 3 mesi Intermedi 1 mese ---------------------------------------- IV liv. S Impiegati 2 mesi Operai 3 settimane ---------------------------------------- IV liv. Impiegati 2 mesi Intermedi 1 mese Operai 3 settimane ---------------------------------------- III liv. Impiegati 2 mesi Operai 3 settimane ---------------------------------------- II liv. Impiegati 2 mesi Operai 3 settimane ---------------------------------------- I liv. Operai 3 settimane ----------------------------------------
liv. Operai 3 settimane —————————————-
Il periodo di prova, la sua durata e l’eventuale proroga dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle Parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore.
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due Parti, in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità sostitutiva.
La malattia, l’infortunio non sul lavoro, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell’evento morboso nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui agli artt. 54 e 55, Parte Generale; al termine del periodo di prova per la parte residua.
Il periodo di prova è altresì sospeso durante i periodi di assenza per gravidanza e puerperio (astensione obbligatoria e facoltativa, aspettativa “post-partum”) e riprenderà a decorrere, per la parte residua, al rientro del soggetto che ne abbia usufruito.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova ai lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, per il solo periodo di prestazioni, nonchè gli eventuali ratei di 13esima mensilità, ferie, TFR.
Qualora alla scadenza del periodo di prova non sia intervenuta disdetta, il rapporto di lavoro s’intenderà instaurato a tutti gli effetti del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Saranno esonerati dal periodo di prova gli operai che siano già stati dipendenti della stessa azienda nei 2 anni precedenti se riassunti per l’assolvimento delle stesse mansioni precedentemente svolte e purchè non vi siano state modificazioni negli impianti e nei cicli produttivi.
art. 23
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Contratto A Termine
CONTRATTO A TERMINE
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti, dall’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988, punto 10, riportate in allegato, e integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato alla contrattazione collettiva dall’art. 23, punto 1) legge 28 febbraio 1987, n. 56:
1) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali, termini di consegna eccezionali o legati a riordini;
2) punte di intensa attività derivanti da allestimento dei campionari, nonchè da fluttuazioni o da maggiori richieste del mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per i volumi e/o per la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste e per far fronte alla quale non appaia idonea l’attivazione della flessibilità dell’orario normale di lavoro;
3) lavorazioni non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini, relative all’aggiornamento delle giacenze, con particolare riferimento alla necessità di controlli di qualità o rilavorazione dei prodotti;
4) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
5) lavorazioni connesse all’aggiudicazione di pubbliche commesse, che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
6) punte di più intensa attività, anche di carattere stagionale, connesse a richieste di mercato indifferibili o anche indotte dall’attività di altri settori, che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo;
7) esigenze di sostituzione di lavoratori di cui sia programmata l’assenza con diritto alla conservazione del posto; in tal caso è possibile prevedere, tra il lavoratore di cui è programmata l’assenza e il sostituto, un periodo di affiancamento sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire il passaggio delle consegne. Tale periodo di affiancamento non potrà superare la durata complessiva di 30 giorni di calendario.
8) esigenze di completamento dell’orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale per consentire la trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi del comma 3, art. 34 (Regime d’orario a tempo parziale).
Anche in ragione dell’aumento dei contratti a part-time e per rispondere alle esigenze produttive e occupazionali, il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al:
– 15% per le aziende fino a 70 dipendenti;
– 10% per le aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 11 contratti a termine.
Ai fini del computo delle percentuali di cui sopra, non si terrà conto dei lavoratori assunti per le causali di cui ai punti 7 e 8 del presente articolo.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le RSU, sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentono le assunzioni, possono essere ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L’azienda a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi concordate, procederà all’assunzione stessa, previa informazione alle RSU relativamente al numero dei rapporti a termine, alla cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.
art. 24
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Lavoro Delle Donne E Dei Minori
LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.
art. 25
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Azioni Positive Per Le Pari Opportunita`
AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Le Parti convengono sull’opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra le Parti costituiranno un gruppo di lavoro che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l’obiettivo di valorizzarne l’impiego.
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le OO.SS. e l’eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l’applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le Parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture associative.
Il gruppo di lavoro verificherà l’efficacia dei programmi applicati.
art. 26
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Inquadramento Unico Dei Lavoratori
INQUADRAMENTO UNICO DEI LAVORATORI
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche operai, intermedi, impiegati e quadri – a tutti gli effetti legislativi, regolamentari, contrattuali – i lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da 8 livelli.
Ai fini suddetti, il collegamento fra l’inquadramento e il trattamento normativo è il seguente:
-------------------------------------- LIV. CLASSIFICAZIONE -------------------------------------- VII quadri - impiegati VI impiegati V impiegati - intermedi IV S impiegati - operai IV impiegati - intermedi - operai III impiegati - operai II impiegati - operai I operai --------------------------------------
L’inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli è determinato dalle declaratorie e dalle relative esemplificazioni riportate nell’allegato 3-bis, nelle quali sono comprese anche le valutazioni di ampiezza di contenuto del complesso delle mansioni effettivamente svolte, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicate nelle declaratorie.
Analogo criterio viene adottato per l’inquadramento di mansioni non esemplificate od obiettivamente nuove, derivanti da innovazioni tecnologiche o da nuove forme di organizzazione del lavoro.
Le eventuali controversie derivanti dall’attribuzione del livello formeranno oggetto d’esame tra la Direzione aziendale e la RSU.
In caso di mancato accordo la controversia sarà in prima istanza esaminata a livello territoriale e in seconda istanza a livello nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro 3 mesi dalla data d’inizio, e qualora abbia esito positivo, al lavoratore interessato verranno riconosciuti i benefici derivanti dall’attribuzione del nuovo livello dalla data d’inizio della procedura stessa.
In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi e organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell’inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, la Direzione aziendale comunicherà alle RSU le caratteristiche della nuova situazione per una verifica congiunta dell’eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o dell’esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale.
Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l’intervento, a richiesta di una delle Parti delle rispettive Organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell’ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell’assetto dell’inquadramento aziendale in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati.
Le Parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile e se funzionale al miglioramento della produttività e dell’efficienza delle imprese, l’introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arricchirne il contenuto professionale per adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche/di processo/organizzative.
A tale fine la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sè non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali.
Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato.
COMMISSIONE TECNICA PARITETICA NAZIONALE
Le Parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica nazionale finalizzata allo studio degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l’obiettivo di formulare proposte per la modifica della struttura dell’attuale sistema d’inquadramento, anche avvalendosi del contributo costituito da significative esperienze aziendali.
La Commissione, che delibera all’unanimità, produrrà un rapporto complessivo per le Parti stipulanti entro il 28 febbraio 2002.
Le Parti stipulanti il presente contratto s’incontreranno, al termine dei lavori della Commissione, per una verifica relativa ai risultati dei lavori della Commissione tecnica paritetica nazionale.
In particolare valuteranno l’opportunità di recepire nel testo contrattuale le conclusioni del rapporto della Commissione stessa, con l’obiettivo di:
– predisporre un sistema di classificazione professionale rispondente alle realtà produttive e organizzative;
– fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.
art. 27
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Passaggio Di Qualifica
PASSAGGIO DI QUALIFICA
Salvo il caso di intervenuta effettiva risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza di novazione del rapporto stesso, il passaggio di qualifica (da operaio ad intermedio, da operaio ad impiegato, da intermedio ad impiegato, da impiegato a quadro) non costituisce di per sè motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Chiarimento a verbale
Per i passaggi di qualifica avvenuti in data anteriore a quella di stipulazione del CCNL 24 luglio 1983 si richiamano le disposizioni contrattuali vigenti al momento dei passaggi stessi.
art. 28
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Cumulo Di Mansioni
CUMULO DI MANSIONI
Al lavoratore al quale vengano affidate con carattere di continuità mansioni pertinenti a livelli differenti è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore.
art. 29
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Orario Di Lavoro
ORARIO DI LAVORO
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana.
Le Parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l’individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell’orario lavorativo.
Pertanto: per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali; per incrementare l’utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto; per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le Parti riconoscono idonea l’adozione – per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, o per gruppi di lavoratori di:
– altre distribuzioni d’orario nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
– un’articolazione plurisettimanale multiperiodale dell’orario contrattuale, in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
Tali specifici schemi d’orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell’orario settimanale saranno concordate dalle Parti a livello aziendale.
Per il personale addetto a lavorazioni in turni, l’orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali.
Restano salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
Fermo restando l’orario di 40 ore settimanali, la riduzione d’orario annuo complessiva sarà pari, a decorrere dall’1 gennaio 1990, a:
– 56 ore in ragione d’anno per i lavoratori giornalieri;
– 52 ore in ragione d’anno per i lavoratori turnisti.
In tale trattamento viene corrispondentemente assorbito quello relativo alla ex festività del 2 giugno.
I lavoratori impegnati in lavoro a turni di 8 ore, se operanti su turno notturno, matureranno al raggiungimento di 50 notti nell’anno di prestazione effettiva, un’ulteriore riduzione d’orario pari a 8 ore con decorrenza dall’1 ottobre 1994. Ai fini del riferimento all’acquisizione del diritto si tiene conto della prestazione effettuata nell’anno solare precedente.
Tale pacchetto di ore sarà utilizzato con permessi individuali retribuiti, ciascuno della durata minima di 4 ore, che dovranno essere richiesti per iscritto dal lavoratore con preavviso di almeno 48 ore, e saranno accordati secondo l’ordine di presentazione della richiesta.
Il godimento di tali permessi non dovrà implicare assenze superiori al 4% dei lavoratori normalmente addetti al reparto.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con la RSU, modalità di diversa utilizzazione, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
La riduzione di cui ai commi precedenti non maturerà nei periodi di assenza per maternità e servizio militare e maturerà per dodicesimi nei casi d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro; a tali effetti si considererà come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
TURNI 6 X 6
Nel caso d’introduzione di un’organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l’orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
In tal caso non compete la riduzione d’orario dal presente articolo.
Tuttavia i lavoratori interessati fruiranno di una riduzione annua dell’orario di lavoro di complessive 12 ore, con assorbimento del trattamento economico previsto per le due ex festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre. Tali lavoratori inoltre fruiranno di un’ulteriore riduzione annua di complessive 12 ore, di cui 6 dall’1 gennaio 1995 e 6 dall’1 luglio 1995.
La riduzione d’orario di cui al comma precedente dovrà essere fruita con modalità che salvaguardino comunque la continuità produttiva e il pieno utilizzo degli impianti (pari a 144 settimanali nel caso di 4 turni giornalieri).
Chiarimenti a verbale
1) Le riduzioni d’orario non matureranno nei periodi d’assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
2) Le riduzioni d’orario di cui al presente articolo saranno assorbite, fino a concorrenza, da eventuali riduzioni in atto aziendalmente, nonchè da quelle che dovessero essere disposte da provvedimenti legislativi nazionali e comunitari.
art. 30
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Inizio E Fine Del Lavoro
INIZIO E FINE DEL LAVORO
Al segnale d’inizio del lavoro il lavoratore devo trovarsi al suo posto e in condizioni di iniziare la sua attività.
Nessun lavoratore deve abbandonare il suo posto di lavoro prima del segnale di cessazione.
In caso di adozione di sistemi elettronici di rilevazione dell’orario di entrata e di uscita, il datore di lavoro consegnerà al lavoratore, dietro sua richiesta, copia del tabulato di rilevazione delle sue presenze del mese.
Per quanto riguarda la disciplina relativa all’accesso dei lavoratori allo stabilimento, all’inizio e alla cessazione del lavoro, restano in vigore le consuetudini in atto presso ciascuna azienda.
art. 31
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Flessibilita` Dell’orario Normale Settimanale Di Lavoro
FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO NORMALE SETTIMANALE DI LAVORO
L’orario settimanale di lavoro di cui al comma 1, art. 29, potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l’intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all’orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
– 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
– 18% per le ore prestate nella giornata del sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con la retribuzione del periodo di paga nel quale le ore suddette sono prestate.
La maggiore e la minore durata della prestazione lavorativa rispetto all’orario contrattuale settimanale non comporteranno modifiche nè del divisore di cui all’art. 47 nè della retribuzione normalmente mensile.
La Direzione procederà, trimestralmente o semestralmente o annualmente, alla comunicazione programmatica alla RSU e ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell’orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell’orario contrattuale e all’utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno portati a conoscenza della RSU in tempo utile.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale n. 1
Con l’articolo di cui sopra le Parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell’anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Dichiarazione a verbale n. 2
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell’azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell’orario di lavoro, ore di ferie, ecc.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le Parti si danno atto che l’istituto della flessibilità di cui al presente articolo attua una delle fattispecie d’orario multiperiodale ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 agosto 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 186, Serie generale, del 10 agosto 1999): “Termini e modalità dell’informazione alle Direzioni provinciali del lavoro in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario per le imprese industriali nel caso d’orario articolato su base plurisettimanale”.
art. 32
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
È considerato lavoro straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale giornaliero e settimanale, ad eccezione di quello connesso ai regimi di flessibilità dell’orario di lavoro di cui all’art. 31.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l’orario di legge.
Per ogni ora di lavoro straordinario l’azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto, determinata ai sensi dell’art. 47, e la relativa maggiorazione di cui all’art. 34.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell’orario ordinario contrattuale.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore annuo, sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni e impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all’attività dell’azienda), a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, se seguirà la seguente procedura: la Direzione ne darà notizia in tempo utile alla RSU.
Le Parti, nell’ambito della volontarietà individuale, procederanno all’esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Qualora la prestazione di lavoro straordinario sia richiesta a interi reparti l’azienda informerà preventivamente la RSU.
Su richiesta della RSU le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 annue potranno essere recuperate, su richiesta del lavoratore, con riposi compensativi giornalieri non retribuiti, fermo restando che dette prestazioni saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante del suddetto limite annuo aziendale, si procederà su richiesta, presso la competente sede territoriale degli imprenditori, all’esame della situazione e delle eventuali misure da adottare, compreso l’incremento dell’occupazione.
Dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi restano escluse le operazioni inerenti la manutenzione nonchè l’attività di attrezzeria e di campionatura che non sia effettuata nei reparti di produzione; in tali casi le prestazioni di lavoro straordinario saranno richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore, fatti salvi i casi di assoluta improrogabile necessità determinata da cause di forza maggiore.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Dichiarazione a verbale
Richiamandosi all’Accordo interconfederale 26 gennaio 1977, le Parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano le prestazioni lavorative eccedenti l’orario contrattuale e s’impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.
Dichiarazione
Al fine di rispondere ad eventuali esigenze produttive e organizzative e per favorire l’occupazione femminile e la sua maggiore qualificazione professionale, le Parti a livello aziendale si accorderanno per il superamento del divieto di lavoro notturno per quelle lavoratrici che ne dichiareranno singolarmente la disponibilità.
Tale disponibilità dovrà essere accertata nelle sedi istituzionali preposte.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 29, 31, 32
1) Le Parti riconoscono che le disposizioni introdotte in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di flessibilità dell’orario normale di lavoro sono state concordate al fine di migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno dell’occupazione.
Le Parti si danno inoltre atto che l’attuazione della flessibilità dell’orario normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento dell’orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente l’orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le Parti convengono di verificarne l’attuazione in occasione dell’incontro previsto nel capitolo “Sistema di informazioni” del presente contratto.
Chiarimento a verbale
Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37esima e la 40esima ora settimanale nei regimi d’orario basati su turni di 6 ore (6 x 6); tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari, determinate con il divisore orario previsto all’art. 47 del presente contratto.
Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore esistenti alla data di stipulazione del presente contratto, diverse applicazioni e regole pattuite in sede aziendale, anche in considerazione del divisore fisso applicato, potranno essere armonizzate con quanto stabilito dal presente chiarimento a verbale.
art. 33
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Banca Delle Ore Individuale
BANCA DELLE ORE INDIVIDUALE
A decorrere dall’1 gennaio 2001, ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 12 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta del l’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero.
Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai 2 commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
A decorrere dall’1 gennaio 2001 confluiranno nella banca delle ore individuale le giornate di permesso per le 4 ex festività del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
art. 34
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Maggiorazioni Per Lavoro Straordinario, Notturno, Festivo
MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO
Per lavoro notturno s’intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo s’intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nelle festività di cui all’art. 41.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno a norma di legge.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
– per le ore di lavoro eccedenti l’orario contrattuale e l’orario legale: 25%;
– lavoro festivo (domenica e giorno di riposo compensativo e festività elencate nell’art. 41): 40%;
– lavoro notturno non compreso in turni (dalle 22 alle 6): 33%;
– lavoro notturno in turni avvicendati: 33%;
– lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 50%;
– lavoro straordinario notturno: 50%.
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla normale retribuzione ivi compresa l’indennità di contingenza. Per gli operai cottimisti saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo di cui all’art. 83, e sull’indennità di contingenza.
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione per il lavoro notturno; agli stessi sarà corrisposto un compenso pari a Lit. 100 per ogni notte di lavoro prestato.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Chiarimento a verbale
Le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale; tuttavia nei casi in cui il lavoro sia prestato nella festività si applicherà esclusivamente la maggiorazione per il lavoro festivo (40%).
art. 35
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Regime Di Orario A Tempo Parziale
REGIME DI ORARIO A TEMPO PARZIALE
Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale – intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto – può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità e articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore.
Con cadenza annuale il datore di lavoro informerà la RSU sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà il ricorso al lavoro supplementare.
Le Parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell’ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell’intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori e organizzativi per le aziende.
Pertanto, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente l’accoglimento di richieste per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo dell’8% del personale in forza a tempo indeterminato.
A fronte di oggettivi ostacoli di carattere organizzativo che impediscano l’accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello aziendale un esame congiunto delle Parti interessate per individuare la possibilità di idonee soluzioni. Fra tali possibilità può rientrare il ricorso a particolari strumenti del mercato del lavoro, anche al fine di superare l’ostacolo della infungibilità delle mansioni.
In particolare le aziende, entro il limite complessivo dell’8%, accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonchè, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi.
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le Parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno.
La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata.
Qualora tale durata sia compresa tra i 4 e i 24 mesi, è consentita, ai sensi dell’art. 23, legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’assunzione di personale a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, fino al termine del periodo di svolgimento dell’orario a tempo parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente comma non viene computato nella percentuale di limite complessivo sopra specificata.
L’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione potrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando la riduzione d’orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro), verticale (quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno) o misto (quando si realizza secondo una combinazione di tali modalità, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificamente indicati nella lettera d’assunzione ovvero nell’atto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione).
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell’anno, nonchè gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova, di cui al comma 1, art. 22 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate lavorative ovvero 26 giornate lavorative per cicli di 6 ore su 6 giorni e per ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero 6 giornate lavorative per i cicli di 6 ore su 6 giorni.
La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, o a quello superiore effettuato nell’ambito dell’orario ordinario contrattuale, ai sensi del precedente comma.
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive che caratterizzano il settore giocattolo è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale, di cui all’art. 29 del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, con riferimento alla settimana, al mese e all’anno solare.
La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato, entro i limiti riportati al comma precedente, nelle seguenti fattispecie:
– incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto;
– esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti;
– esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
– esigenze di formazione e istruzione interna dei lavoratori neo-assunti, nonchè dei giovani in tirocinio formativo;
– esigenze di adeguamento dei programmi informatici aziendali;
– esigenze di supporto tecnico nel campo dell’igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
– attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria;
– stati di necessità, di cui art. 9 del presente CCNL.
Il ricorso al lavoro supplementare, nonchè al lavoro straordinario nei casi consentiti dalla legge, è ammesso per le seguenti tipologie contrattuali:
– per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in cui la prestazione ridotta sia prevista a tempo indeterminato ovvero anche, a seguito di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo predeterminato;
– per i contratti a tempo determinato di cui all’art. 1, comma 2, legge 18 aprile 1962, n. 230, nonchè per quelli indicati nell’art. 23 del presente contratto;
– per i contratti a tempo determinato di cui al comma 9 del presente articolo.
Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti.
Il lavoratore a tempo parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell’orario base individuale della prestazione supplementare continuativa.
Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento s’intende il lavoro supplementare che superi l’orario base individuale settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno 9 mesi nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti.
Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza.
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’art. 3, comma 7 ss., del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. Tali modalità elastiche non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dal comma 6 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate.
L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
Decorsi 5 mesi dalla stipulazione dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di 1 mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
In caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b), il periodo di preavviso di cui al comma precedente potrà essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lett. da a) a d).
In caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al periodo di 13 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il quale esso è computato, verrà proporzionalmente ridotto in relazione al minore orario pattuito.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 10, 11 e da 15 a 28 sono state stabilite in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. In caso di modifica del decreto legislativo stesso, per la parte oggetto di tali modifiche, le Parti s’incontreranno entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni per gli opportuni adattamenti della norma contrattuale.
Chiarimento a verbale
La frazione di unità derivante dall’applicazione della percentuale di cui al comma 4 si arrotonda all’unità superiore se è pari o maggiore di 0,5.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che la percentuale di cui al comma 4 del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore.
art. 36
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Lavoro Ripartito (job-sharing)
LAVORO RIPARTITO (JOB-SHARING)
Con il contratto di lavoro ripartito, di cui le Parti riconoscono il ruolo nella ricerca di flessibilità e opportunità lavorative, due o più lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa restando singolarmente responsabili per l’adempimento dell’intero obbligo contrattuale.
Il contratto di lavoro ripartito si stipula per iscritto e deve recare espressamente il nominativo di tutti i lavoratori interessati, nonchè il consenso di ciascuno a questa particolare tipologia contrattuale.
Nel contratto di lavoro ripartito sono indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro, previa comunicazione al datore di lavoro di norma con almeno una settimana di preavviso. Le sostituzioni o variazioni che non comportano modifiche durature all’orario concordato devono essere comunicate al datore di lavoro con un giorno di preavviso.
In ogni caso di assenza di uno dei lavoratori coobbligati, fatta eccezione per le ferie collettive, l’obbligo della prestazione si trasferisce sull’altro o sugli altri lavoratori coobbligati, che sono pertanto tenuti a sostituire l’assente.
L’avvicendamento tra i lavoratori coobbligati dovrà avvenire senza interruzioni dell’attività condivisa. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia o infortunio non sul lavoro per i quali uno dei lavoratori coobbligati non sia in grado di avvisare tempestivamente l’altro lavoratore coobbligato, la sostituzione è consentita entro il giorno successivo a quello in cui si è manifestata l’assenza.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, le assenze dovute al godimento di ferie, permessi (ivi compresi quelli di cui all’art. 33 “Banca delle ore”), permessi per riduzione d’orario, ex festività e aspettative dovranno essere comunicate anche all’azienda con almeno 2 giorni di preavviso. L’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve altresì essere comunicata all’azienda con le stesse modalità previste per la generalità dei lavoratori dall’art. 30 del presente contratto.
La retribuzione mensile verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti.
La retribuzione delle ore di assenza per il godimento dei vari istituti contrattuali e di legge viene calcolata sulla base della prestazione lavorativa concordata nel contratto di lavoro ripartito.
Viene considerato lavoro supplementare o straordinario la prestazione lavorativa protrattasi oltre l’orario complessivo settimanale per il quale sono coobbligati i lavoratori. È applicabile anche al lavoro ripartito la disciplina della flessibilità d’orario di cui agli artt. 31 e 32 del presente contratto.
Le maggiorazioni per lavoro supplementare o straordinario e per flessibilità spettano al lavoratore che ha prolungato la propria prestazione oltre la durata dell’orario complessivo settimanale.
In caso di applicazione di sanzioni disciplinari concretantesi nella sospensione di uno dei lavoratori coobbligati, l’altro è tenuto a sostituire il lavoratore sospeso durante tutto il tempo di applicazione della sanzione.
In caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro di uno dei lavoratori coobbligati, gli altri sono tenuti ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell’orario per il quale i lavoratori erano coobbligati. In tal caso, qualora residui un solo lavoratore, le Parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto di lavoro a tempo pieno. I lavoratori residui e il datore di lavoro possono altresì accordarsi per cooptare un altro lavoratore coobbligato, che sarà scelto di comune accordo. Il nuovo contratto, che non comporterà la risoluzione del rapporto coi lavoratori residui, dovrà rivestire i medesimi requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
In caso di assenza di lunga durata di uno dei lavoratori coobbligati, ad esempio per malattia, maternità o infortunio, fermo restando che i lavoratori residui sono tenuti ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell’intero orario complessivamente pattuito, azienda e lavoratori potranno valutare la situazione venutasi a creare e potranno concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore nel contratto di lavoro ripartito.
In deroga a quanto specificamente previsto dal presente contratto, la maturazione dei ratei mensili di 13esima mensilità, di ferie, di permessi per ex festività e per riduzione d’orario avverrà in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto da ogni lavoratore coobbligato in ciascun mese.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, riconoscendo il carattere di sperimentalità dell’istituto del “job sharing”, ritengono che esso debba essere oggetto di un particolare monitoraggio specialmente agli effetti del grado di applicazione dei risultati conseguiti sul piano della prestazione di lavoro e dell’adattabilità dei soggetti coobbligati. A tal fine si conviene che le norme qui pattuite saranno riesaminate, ed eventualmente riformulate, in base alle risultanze evidenziate, in concomitanza con il rinnovo biennale della parte economica.
art. 37
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Disciplina Del Contratto Di Prestazione Di Lavoro Temporaneo
DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO
Le Parti si danno atto che l’introduzione del lavoro temporaneo nella legislazione giuslavoristica italiana deve essere intesa come un nuovo strumento e una nuova tipologia contrattuale che aggiunge possibilità di gestione delle flessibilità che l’evoluzione delle condizioni di mercato hanno reso una funzione importante di organizzazione.
Le Parti concordano nel ritenere che il contratto di lavoro temporaneo risponde a queste esigenze di flessibilità per scopi che rivestono caratteristiche specifiche, distinguibili dagli altri strumenti e norme, e specificamente dalla flessibilità d’orario.
L’individuazione delle causali e delle ipotesi qui di seguito specificate che danno origine al contratto di lavoro temporaneo è fatta come diretta conseguenza della previsione della norma di legge e dell’Accordo interconfederale 16 aprile 1998, che lasciano alle Parti, tramite la negoziazione nazionale di categoria, il compito di implementazione della normativa allo scopo di portare alla luce fattispecie che maggiormente rispondano alle caratteristiche del settore cui la disciplina si applica.
Pertanto le ipotesi e causali, di carattere oggettivo e soggettivo, qui appresso concordemente evidenziate, sono da intendersi come concretizzazione dei concetti espressi; non proponendosi di alterare le regole sulla classificazione del personale, altrove disciplinate, esse non hanno altresì lo scopo di limitare i percorsi professionali nè di determinare la perdita di figure professionali aziendali, e danno operatività ad uno strumento che verrà utilizzato quando si presenti la necessità.
Il contratto di prestazione di lavoro temporaneo è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti e integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato dall’art. 1, comma 2 lett. a), comma 4 lett. a), comma 8 e dall’art. 3, comma 4, legge 24 giugno 1997, n. 196.
Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione e in aggiunta alle ipotesi di contratto di lavoro temporaneo previste dalla legislazione vigente, le Parti hanno inteso individuare le causali, ipotesi e mansioni per le quali è consentita la prestazione di lavoro temporaneo ai sensi delle sopra citate norme della legge n. 196/1997.
1) Punte di più intensa attività – cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali – connesse a richieste di mercato derivanti dall’allestimento di campionari e/o di collezioni, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti anche allorchè le punte siano indotte dall’attività di altri settori.
2) Esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali.
3) Esecuzione di particolari commesse, o lavorazioni specialistiche, che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sui mercato del lavoro locale.
4) Esigenze urgenti di completamento dell’orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale per consentire la trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’art. 34 (Regime di orario a tempo parziale).
5) Personale con mansioni di “tutor” o comunque addetto alla formazione e istruzione interna dei lavoratori assunti con CFL e degli apprendisti, non reperibile nei normali assetti produttivi aziendali.
6) Personale addetto alla riparazione e manutenzione periodica sia ordinaria sia straordinaria degli impianti.
7) Personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali.
8) Personale di supporto tecnico addetto all’assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici.
9) Personale addetto all’ideazione, creazione, progettazione, disegno, modelleria e prototipi.
In riferimento alle ipotesi di causali individuate, la percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di prestazione di lavoro temporaneo non potrà superare per ciascun semestre la media dell’8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali come sopra considerate verranno sempre arrotondate all’unità superiore.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato – alle condizioni previste dall’art. 3, comma 4, legge 24 giugno 1997, n. 196 – nei casi in cui perdurino la causale e le necessità aziendali che hanno motivato il ricorso a tale contratto. La proroga sarà stabilita per singoli periodi, ciascuno di durata non superiore al periodo inizialmente pattuito.
Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), legge 24 giugno 1997, n. 196, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne.
I lavoratori temporanei utilizzati per le mansioni che nella classificazione contrattuale prevedono un inquadramento transitorio ad un livello inferiore rispetto a quello di destinazione, hanno diritto di percepire una retribuzione rapportata allo stesso superiore livello.
L’azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di lavoro temporaneo, per soddisfare le esigenze e le situazioni di cui ad una o più delle ipotesi contemplate, procederà all’inserimento dei lavoratori previa informazione alla RSU relativamente al numero dei contratti, le cause, le lavorazioni e/o i reparti interessati e la relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.
Dichiarazione a verbale
Le Parti dichiarano che la disciplina della proroga del contratto di prestazione di lavoro temporaneo prevista nella presente normativa attua in via autonoma ed esaustiva quanto consentito alla contrattazione collettiva di categoria dall’art. 3, comma 4, legge 24 giugno 1997, n. 196.
art. 38
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Lavoro A Turni
LAVORO A TURNI
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a turni.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo, che va computata ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale giornaliero, e il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Agli operai cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz’ora di riposo goduto una mezza quota oraria dell’utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Per le ore di effettiva prestazione a turni, verrà corrisposta una maggiorazione pari all’1,10% della retribuzione di fatto.
Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all’indennità di contingenza, la quale invece viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello stabilimento, compresa la mezz’ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l’intervallo di riposo. La mezz’ora di riposo goduta non concorre al superamento delle 6 ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz’ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
art. 39
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Lavori Discontinui
LAVORI DISCONTINUI
La durata dell’orario contrattuale di lavoro degli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia – di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 – non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
Per i lavoratori discontinui le ore prestate oltre l’orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) e nell’ambito del loro orario normale contrattuale, saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono l’orario di 50 ore (60 settimanali per i custodi e i portieri fruenti di alloggio) e con quote maggiorate delle percentuali di cui all’art. 34 per le ore prestate oltre i suddetti limiti.
Chiarimenti a verbale
1) Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.
2) Si applicano ai lavoratori discontinui le disposizioni sulla riduzione annua dell’orario di lavoro di cui al precedente art. 29.
art. 40
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Riposo Settimanale
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale non ammesso a fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
art. 41
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Festivita`
FESTIVITÀ
Sono considerate festività:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l’anniversario della Liberazione: 25 aprile;
la festa del Lavoro: 1 maggio;
c) Capodanno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; lunedì di Pasqua: mobile; Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 1 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre;
d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Nel caso che taluna delle festività di cui alle lett. b), c) e d) cadessero di domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, verrà corrisposto al lavoratore l’importo di 1 giornata di retribuzione (8 ore).
Nel caso la festività del S. Patrono abbia a coincidere con una festività nazionale o infrasettimanale, ai lavoratori verrà corrisposta la retribuzione per ambedue le festività.
Il lavoratore ha diritto a 4 giornate di riposo compensativo retribuito per anno, in relazione alle festività soppresse di cui alla legge n. 54/1977.
Dette giornate saranno utilizzate come previsto all’art. 33 (Banca delle ore).
Per i criteri di maturazione si fa riferimento alle vigenti disposizioni per la maturazione delle ferie.
Restano ferme le modalità retributive previste dall’Accordo interconfederale 26 gennaio 1977, punto a), per le festività nazionali abolite. A decorrere dal 1985 il trattamento economico per la festività del 2 giugno non sarà più corrisposto in quanto convenzionalmente assorbito nella riduzione annua dell’orario di lavoro di cui all’art. 29.
Chiarimento a verbale
Per le unità produttive aventi sede nel Comune di Roma, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, la festività del S. Patrono coincide con la ricorrenza dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno).
art. 42
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Andamento Attivita` Produttiva
ANDAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVA
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU annualmente e/o semestralmente, in relazione all’andamento stagionale dell’attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
– supero e riduzione dell’orario contrattuale per flessibilità e quantità delle ore necessarie;
– godimento delle ferie collettive e relative modalità; collocazione degli eventuali permessi collettivi per riduzione d’orario. I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordata con il presente contratto (permessi per la riduzione d’orario, modalità applicative della flessibilità, ferie).
art. 43
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Recupero Delle Ore Di Lavoro Perdute
RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonchè di quelli dovuti a soste concordate tra le Parti, purchè il recupero stesso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione o la sospensione.
art. 44
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Minimi Contrattuali
MINIMI CONTRATTUALI
I minimi contrattuali afferenti a ciascun livello di classificazione di cui all’art. 26 sono riportati nella tabella allegata che è parte integrante del presente contratto (All. 1).
art. 45
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Aumenti Periodici Di Anzianita`
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
I lavoratori, per ogni biennio d’anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda a partire dall’1 luglio 1980, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura sotto indicata riferita al livello di appartenenza.
-------------------- LIV. IMPORTI -------------------- VII 24.900 VI 21.200 V 19.800 IV e IV S 17.500 III 16.300 II 15.700 I 14.750 --------------------
Al fine del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 5 bienni.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d’anzianità.
In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l’importo in cifra degli aumenti periodici maturati; la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare ulteriori aumenti periodici fino a raggiungere l’importo complessivo corrispondente a 5 aumenti periodici riferiti all’ultimo livello d’inquadramento.
Chiarimento a verbale
Il vigente regime normativo degli aumenti periodici d’anzianità è sostitutivo di quello stabilito, per ogni singola qualifica di lavoratori, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1977; la disciplina normativa del passaggio dal vecchio al nuovo regime è stabilita dalle norme transitorie di cui all’art. 33, CCNL 12 luglio 1980, riportate in allegato al presente contratto (All. 5).
art. 46
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Premio Di Produzione
PREMIO DI PRODUZIONE
Ai lavoratori verrà corrisposto ad ogni periodo di paga un premio di produzione nella misura stabilita dalla allegata tabella (All. 3).
art. 47
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Determinazione Della Retribuzione Oraria
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173,33.
Per procedere alle detrazioni si opererà secondo la seguente formula:
retribuzione mensile ----------------------- ore lavorative del mese
Per ore lavorative del mese s’intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
Nei sistemi d’orario basati su turni di 6 ore (6×6) la retribuzione oraria per le ore fino alla 40esima settimanale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156. Le aziende che, alla data di stipulazione del presente contratto, applichino il divisore 73,33 si adegueranno a tale disposizione entro la data di scadenza della parte normativa del presente contratto.
Chiarimento a verbale
Resta fermo, per i lavoratori operai, quanto previsto all’art. 82.
art. 48
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Corresponsione Della Retribuzione
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
Al lavoratore deve essere consegnata all’atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Nel caso che l’azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento il lavoratore ha facoltà di risolvere il contratto con diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e d’anzianità.
In caso di contestazione sugli emolumenti costitutivi della retribuzione, l’azienda deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non può mai superare il 10% del minimo tabellare, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
CESSIONE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE
Preso atto della insussistenza di norme legali che vincolino in modo diretto datori di lavoro privati all’effettuazione della trattenuta di una quota della retribuzione a favore di un creditore terzo nelle ipotesi diverse da quelle che si verificano a seguito di provvedimenti della Magistratura regolarmente notificati, le Parti concordano che il prelievo e la cessione di quote della retribuzione avvenga con le seguenti modalità:
a) la trattenuta non potrà essere superiore a 1/5 della retribuzione e sarà calcolata mensilmente sulle competenze spettanti al netto, escludendo dal computo le somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare e indennità d’infortunio;
b) l’onere di acquisizione delle trattenute grava sul soggetto creditore;
c) il prelievo sarà interrotto in qualsiasi caso di sospensione, anche parziale durante il mese, del rapporto di lavoro;
d) in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, il prelievo del debito residuo verrà effettuato e messo a disposizione del creditore entro il limite massimo del quinto del TFR spettante in quel momento;
e) in caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro sospenderà qualsiasi trattenuta e ne darà comunicazione al soggetto creditore.
Dichiarazione a verbale
In relazione alle dimensioni medie delle aziende del settore, qualora le pratiche di cessione di quote della retribuzione risultassero troppo onerose per l’amministrazione, la questione sarà esaminata da azienda e RSU al fine di limitare le richieste.
art. 49
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Tredicesima Mensilita`
TREDICESIMA MENSILITÀ
L’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13esima mensilità d’importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente non oltre la vigilia di Natale.
Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13esima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori a cottimo la retribuzione globale di fatto s’intende riferita al guadagno medio del mese precedente.
art. 50
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Permessi Di Entrata E Di Uscita
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito al lavoratore di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
Al lavoratore che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dall’inizio non compete alcun compenso per il tempo passato nell’azienda.
art. 51
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Permessi, Assenze E Aspettative
PERMESSI, ASSENZE E ASPETTATIVE
Tutte le assenze devono essere comunicate all’azienda nella giornata in cui si verificano, entro il normale orario di prevista presenza al lavoro, e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell’inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, e semprechè l’azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Per le assenze dovute a malattia o infortunio trovano applicazione le norme del presente contratto concernenti tali istituti.
Al lavoratore verrà concesso un permesso retribuito di massimo 3 giorni nell’arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado nonchè del convivente, purchè la convivenza risulti da certificazione anagrafica. Al lavoratore che ne faccia richiesta sarà inoltre concesso, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni.
Nell’ambito del periodo di cui sopra, potrà altresì essere concessa un’aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario.
Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell’orario di lavoro. L’azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.
Tutti i periodi di aspettativa di cui al presente articolo, nonchè i periodi di astensione dei genitori nei primi 8 anni di vita del bambino, previsti dall’art. 7, commi 1 e 2, legge numero 1204/1971, modificato dall’art. 3, comma 2 del DDL, dovranno essere comunicati all’azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.
Al lavoratore, assunto a tempo indeterminato e avente un’anzianità di servizio non inferiore a 1 anno, sarà concessa, a richiesta dell’interessato, un’aspettativa da un minimo di 15 giorni di calendario a un massimo di 3 mesi per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario, per necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, o per loro decesso.
Alla lavoratrice madre adibita a lavoro che comprenda turni anche notturni può essere concessa, a richiesta, un’aspettativa per necessità di assistenza al proprio bambino d’età non superiore a 18 mesi. In alternativa all’aspettativa, e per il medesimo periodo, la predetta lavoratrice può essere assegnata a prestazioni che non comportino il lavoro notturno, a condizione che venga definita la soluzione compatibile per la sua sostituzione per l’intero periodo e non ostino impedimenti di ordine legale o contrattuale.
Nella determinazione del periodo di aspettativa, anche in relazione alla posizione professionale del richiedente, qualora insorgessero comprovate difficoltà di ordine tecnico-produttivo o di sostituzione, si darà luogo ad un esame congiunto tra le Parti interessate. Potrà essere richiesto l’intervento della RSU.
Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 52, Parte Generale del presente contratto.
I periodi di aspettativa sopra individuati sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l’azienda, incluso il TFR.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno essere richiesti, salvo casi oggettivamente urgenti e indifferibili, con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario. Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato, come disposto dall’art. 23 del presente contratto.
I lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, possono ottenere brevi permessi per assentarsi dall’azienda durante l’orario di lavoro.
La richiesta di cui al comma precedente sarà avanzata con preavviso di 48 ore, salvo i casi di comprovata urgenza.
Le aspettative, di qualsiasi genere, non devono comportare l’assenza contemporanea di oltre il 2% dei lavoratori. La determinazione dei lavoratori aventi titolo verrà fatta con arrotondamento all’unità superiore.
Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria all’effettuazione del ciclo d’analisi finalizzate ad accertarne l’idoneità alla donazione.
Dichiarazione a verbale
Le Parti provvederanno ad attivarsi in sede legislativa affinchè la disciplina attualmente in vigore per i donatori di sangue venga estesa ai donatori di midollo osseo, con gli opportuni adattamenti in ragione delle diverse caratteristiche delle due fattispecie.
Nota a verbale
Agli effetti del comma 4 del presente articolo, in caso di turnazione 6 x 6, per lavoro notturno s’intende quello effettuato nel turno tra le ore 24 e le 6 del mattino.
art. 52
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Lavoratori Tossicodipendenti – Conservazione Del Posto
LAVORATORI TOSSICODIPENDENTI – CONSERVAZIONE DEL POSTO
In attuazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, del quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che si sottoponga ad un trattamento di terapia e riabilitazione, ha diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario all’esecuzione del trattamento riabilitativo.
La durata massima della conservazione del posto è di 3 anni.
Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
Per usufruire dell’aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro apposita richiesta corredata dalla documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza e dal programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico/riabilitative e socio/assistenziali.
Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l’effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.
Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro 7 giorni dal termine del programma di riabilitazione.
I lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che siano genitori o tutori di tossicodipendenti, per i quali il servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, hanno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa, compatibilmente alle esigenze organizzative e produttive aziendali.
Per usufruire dell’aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del soggetto e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione.
Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
La durata massima dell’aspettativa per i lavoratori genitori o tutori di tossicodipendenti è di 3 mesi e può essere concessa per una sola volta per ogni soggetto assistito.
I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo e non sono utili ai fini di alcun trattamento e di legge.
Dichiarazione a verbale
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b), legge 18 aprile 1962, n. 230, le Parti stipulanti si danno atto che, per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa di cui al presente articolo, sussiste la possibilità di assunzione con contratto a tempo determinato.
art. 53
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Disabili E Invalidi
DISABILI E INVALIDI
Le Parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei disabili, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne l’idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione aziendale e la RSU, saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità d’idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinchè sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari dei disabili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104/1992.
Dichiarazione a verbale
1) Le Parti convengono di intervenire presso gli Organi di governo per l’emanazione di appositi provvedimenti in materia, che equiparino in toto ai collocati obbligatoriamente il personale già assunto, rimasto invalido e mantenuto in servizio ai fini della computabilità nella quota d’obbligo; le Parti concordano inoltre di intervenire anche per ottenere il riconoscimento della fiscalizzazione in capo ai medesimi soggetti.
Le Parti riconoscono altresì opportuna la partecipazione ai corsi che gli Enti pubblici preposti alla formazione professionale organizzano, intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o disabili allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite capacità lavorative.
2) Qualora per i lavoratori tutori di disabili ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le Parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.
art. 54
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Assenze Per Malattia E Infortunio Non Sul Lavoro
ASSENZE PER MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda nella giornata in cui si verifica, entro il normale orario di prevista presenza di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell’inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, e semprechè l’azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda, non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante la malattia.
L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 3 o in caso di ritardo oltre i termini indicati ai commi 2 e 3, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza si considera ingiustificata.
L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia, non appena ne abbia constatata l’assenza.
Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno di malattia, durante le fasce orarie stabilite dalla legge (attualmente dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19), per consentire il controllo dell’incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Per la malattia di durata superiore ai 7 giorni, il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all’interno delle fasce orarie di cui sopra. Tale eventuale indicazione avrà efficacia a decorrere dall’ottavo giorno di assenza.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su iniziativa dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per viste, prestazioni e accertamenti specialistici, nonchè per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificata ragione sanitaria, all’accertamento dello stato d’infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda.
Ogni mutamento d’indirizzo durante il periodo di malattia deve essere tempestivamente comunicato all’azienda.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro.
Al lavoratore ammalato, non in prova, sarà conservato il posto di lavoro con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi.
Qualora a seguito di grave evento morboso o d’infortunio non sul lavoro l’assenza si prolunghi oltre il detto termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, durante il quale non decorreranno retribuzioni od oneri a carico dell’azienda, nè si avrà decorrenza d’anzianità per alcun istituto contrattuale.
L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà comunque ove nell’arco di 30 mesi si superi il predetto limite di 13 mesi anche con più malattie, con esclusione, per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere il servizio il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
L’assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto, è considerata utile per il TFR e non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali; la maturazione del TFR e dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali opera nei limiti di 13 mesi.
Per la conservazione del posto in caso di TBC si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia sarà corrisposto per un massimo di 13 mesi secondo la disciplina di cui agli artt. 81 e 90 ai quali si rinvia.
Chiarimento a verbale
Le disposizioni di cui al comma 15 s’interpretano nel senso che in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell’ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 912 giorni di calendario immediatamente precedenti.
Nota a verbale
Il trattamento assistenziale integrativo dell’indennità di malattia, posto a carico dell’azienda, di cui al comma 1 del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la 13esima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico INPS.
Le Parti si danno atto che quanto previsto al precedente comma non ha carattere innovativo.
Nota a verbale
Le somme recuperabili in caso d’infortunio non sul lavoro per causa di terzi s’intendono comprensive di retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA/CASSA INTEGRAZIONE
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della Cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte INPS.
Pertanto se INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito da INPS per Cassa integrazione, se non fosse stato malato.
L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relative alla CIG.
Se INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento d’integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata a un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge in materia d’integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
art. 55
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Infortunio Sul Lavoro E Malattia Professionale
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE
In caso d’infortunio sul lavoro e malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l’anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall’apposito certificato definitivo rilasciato dall’istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
L’assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall’inizio dell’assenza stessa.
Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento nè in congedo matrimoniale.
Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale ad integrazione dell’indennità corrisposta da INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione normale di fatto.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’infortunio e della malattia professionale da parte dell’istituto assicuratore, nonchè alla denuncia nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio finale dell’integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall’istituto assicuratore.
Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
L’azienda corrisponderà alle normali scadenze retributive l’indennità economica a carico INAIL a condizione che tali anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso entro 3 mesi da parte dell’Istituto interessato attraverso conguaglio o analogo sistema.
L’anticipazione di cui sopra e la parte a carico dell’azienda è da considerarsi al netto.
art. 56
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Tutela Della Maternita`
TUTELA DELLA MATERNITÀ
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda, con decorrenza 1 luglio 1995 integrerà il trattamento mutualistico fino al 90% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5 mesi.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonchè a lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell’art. 6, lett. c), legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
Norma transitoria
Per le lavoratrici in maternità alla data della firma del presente accordo, l’integrazione stabilita al comma 1 avrà a valere dall’1 luglio 1995 e solo per il periodo successivo a questa data.
Nota a verbale
Il trattamento integrativo, di cui al comma 1 del presente articolo, non è comprensivo delle quote di afferenti la 13esima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico INPS.
art. 57
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Congedo Matrimoniale
CONGEDO MATRIMONIALE
Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore, non in prova, un periodo di congedo di 15 giorni di calendario con la corresponsione della normale retribuzione di fatto. Per gli operai e per gli appartenenti alle categorie speciali, il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte del competente Istituto previdenziale ed è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell’istituto stesso.
Nel caso che la materia in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, quanto previsto dal presente articolo s’intenderà sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento.
art. 58
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Servizio Militare
SERVIZIO MILITARE
Per il caso di chiamata alle armi per servizio di leva e di richiamo alle armi si rinvia alle norme di legge che regolano la materia.
La chiamata alle armi per obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il periodo di servizio militare per leva vale quale anzianità a tutti gli effetti contrattuali ad essi connessi, ad eccezione del TFR; il periodo del richiamo alle armi vale solo quale anzianità di servizio.
Terminato il servizio di leva, il lavoratore dovrà presentarsi a riprendere servizio entro 30 giorni dal congedamento, o dall’invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Alla fine del richiamo il lavoratore deve presentarsi in azienda, sempre salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di 8 giorni se il richiamo ha avuto durata sino a 1 mese, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese, ma non a 6, di 30 se ha avuto durata superiore a 6 mesi. Non presentandosi nei termini suddetti il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Il lavoratore richiamato alle armi non potrà essere licenziato, semprechè non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi 3 mesi dalla ripresa dell’occupazione.
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che anzichè il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.
I lavoratori cui sia attribuita la qualifica di volontario in servizio civile, che beneficiano del rinvio del servizio militare, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le norme di legge previste per la chiamata alle armi per il servizio di leva.
Sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni i quali, in possesso dei requisiti richiesti e prescindendo da fini di lucro, assumano un impegno di lavoro nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno 2 anni, per l’esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione internazionale.
art. 59
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Iniziative A Sostegno Della Formazione Continua (*)
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE CONTINUA (*)
Hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuo aziendale, messo a disposizione di tutti i dipendenti:
a) i lavoratori che, al fine di migliorare la loro preparazione professionale specifica, intendono frequentare corsi di formazione continua correlati all’attività generale dell’azienda o inerenti ad altre funzioni presenti nella stessa, organizzati da Enti pubblici o legalmente riconosciuti, o da Enti direttamente gestiti dalle regioni, nonchè da Istituti scelti di comune accordo a livello territoriale nell’ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all’articolo ex 16, Sezione I (Formazione);
b) i lavoratori che siano inviati dall’azienda a frequentare corsi di formazione continua aventi i medesimi requisiti di quelli di cui al punto precedente, previsti da piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le Parti sociali anche in coerenza con quanto previsto dall’art. 17, legge n. 196/1997 e successive modificazioni.
Il monte ore complessivo a disposizione dei lavoratori sarà determinato all’inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero di dipendenti occupati nell’azienda; nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonchè il suo utilizzo avvengono su base biennale, moltiplicando 6 ore per 2 per il numero di dipendenti. Sempre all’inizio dell’anno, a richiesta della Direzione o della RSU, saranno esaminate tra le Parti le modalità di utilizzo del monte ore aziendale disponibile, tenendo conto delle richieste e del tipo di corso che i lavoratori intendono frequentare.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite ogni anno.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del precedente punto a) deve farne domanda scritta all’azienda, fornendo documentazione idonea a comprovare i requisiti dell’istituto che eroga la formazione, le caratteristiche e finalità del corso, l’avvenuta iscrizione.
Tutti i lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti devono fornire all’azienda un certificato di frequenza con l’indicazione delle ore relative.
Per la frequenza ai corsi di cui alla precedente lett. a) non potranno assentarsi contemporaneamente più del 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di 1 unità.
Le ore di permesso retribuito s’intendono coincidenti con l’orario di lavoro. In caso di necessità è consentito computare nei permessi anche il tempo di viaggio per raggiungere la sede del corso, purchè coincidente con l’orario di lavoro.
Le ore non utilizzate del monte annuo aziendale potranno essere destinate a programmi di formazione continua concordati tra le Parti a livello aziendale o territoriale.
I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall’art. 60 (Facilitazioni per i lavoratori studenti), a motivo della diversa destinazione delle due norme.
Con il presente articolo le Parti hanno dato attuazione all’art. 6, comma 2, legge 8 marzo 2000, n. 53.
———-
(*) La presente normativa decorre dall’1 gennaio 2001; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 33, Sezione II, CCNL 1995.
art. 60
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Facilitazioni Per I Lavoratori Studenti (*)
FACILITAZIONI PER I LAVORATORI STUDENTI (*)
I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio – diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale – in scuole d’istruzione dell’obbligo e superiore statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, possono usufruire su loro richiesta dei seguenti benefici:
a) saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza scolastica e la preparazione degli esami;
b) saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali;
c) usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove d’esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
d) usufruiranno di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale aziendale fissato all’inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per ogni dipendente occupato nell’azienda. Tali permessi competono nella misura massima individuale di 100 ore annue pro-capite. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonchè il suo utilizzo avvengono su base biennale, moltiplicando 4 ore per 2 per il numero di dipendenti.
All’inizio di ogni anno tra azienda e RSU saranno esaminate le modalità di utilizzo del monte ore, tenendo conto delle richieste e del tipo di scuola che i lavoratori intendono frequentare.
I permessi retribuiti a carico del monte ore di cui alla precedente lett. d) possono essere accordati – con le stesse modalità – anche ai lavoratori che si iscrivano a corsi di alfabetizzazione e ai lavoratori stranieri che intendano frequentare corsi per l’apprendimento o l’approfondimento della lingua italiana. In tal caso le ore annue di permesso individuale retribuito sono elevate a 200.
I permessi retribuiti di cui alla lett. c) del presente articolo per sostenere prove di esame saranno concessi, dietro loro richiesta, anche agli studenti universitari; essi competono per i giorni dell’esame e per i due giorni lavorativi precedenti. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
I permessi retribuiti previsti alla lett. c) e al comma precedente non vengono detratti dal monte ore stabilito al punto d).
I lavoratori, inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge. Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l’azienda, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili per il TFR. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita un’idonea certificazione comprovante la frequenza.
L’accoglimento dell’aspettativa potrà essere rimandato dal datore di lavoro in caso di oggettive esigenze tecnico-organizzative.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i permessi e le aspettative previsti o richiamati dal presente articolo non possono superare il 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di una unità.
Non sono compresi nel computo i lavoratori assenti per gli esami di cui alla lett. c) del presente articolo.
I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all’art. 59 (iniziative a sostegno della formazione professionale continua), a motivo della diversa destinazione delle due norme.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
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(*) La presente normativa decorre dall’1 gennaio 2001; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 34, Sezione II, CCNL 1995.
Le Parti raccomandano di considerare adeguatamente le eventuali richieste di permesso riferibili all’anno scolastico 2000-2001 che dovessero pervenire prima di gennaio 2001 e che abbiano le caratteristiche per ricadere nella disciplina di cui al presente articolo.
art. 61
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Mense Aziendali
MENSE AZIENDALI
Per le mense aziendali o l’indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
art. 62
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Ambienti Di Lavoro
AMBIENTI DI LAVORO
1. Premessa – Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
– il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall’art. 3, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
– il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal comma 2, art. 5, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, relativamente all’osservanza delle disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale, e all’utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonchè dei dispositivi di sicurezza;
– l’adozione e l’uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati; il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo direttivo le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro del corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature o dello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, e ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo;
– nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta dalle aziende nel “Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee” e nel “Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee”.
2. Rappresentanti per la sicurezza (RLS)
In applicazione dell’art. 18, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, i RLS sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 RLS;
b) unità produttive da 16 a 120 dipendenti: 1 RLS;
c) unità produttive da 121 a 200 dipendenti: 2 RLS;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti: 3 RLS;
e) unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti: 6 RLS.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di RLS vengono assunti dal delegato d’impresa, di cui all’art. 14 del vigente CCNL, ove tale carica sindacale risulti attivata. Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i RLS sono individuati tra i soggetti eletti nella RSU.
3. Rappresentanti per la sicurezza – Elezione
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato d’impresa, il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L’elezione avviene nel corso dell’Assemblea prevista dall’art. 15 del vigente CCNL.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto e tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
La durata dell’incarico è di 3 anni.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i RLS vengono eletti in occasione dell’elezione della RSU con le modalità previste dal vigente CCNL.
All’atto della costituzione della RSU i candidati a RLS vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei RLS si applica la procedura che segue.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto i RLS sono designati dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il RLS e-letto dai lavoratori dell’Azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla Direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, all’Organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I RLS restano in carica per la durata prevista dall’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU.
4. Rappresentanti per la sicurezza – Permessi
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), al RLS spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonchè pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare significativamente le condizioni del rischio, qualora l’entità dei permessi risulti insufficiente, potrà essere anticipato l’utilizzo di ore di competenza dell’anno solare susseguente, fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lett. c), per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i RLS eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre i permessi già previsti per le RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), d) ed e), per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i RLS eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), art. 19, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.
5. Rappresentanti per la sicurezza – Attribuzioni
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19, D.Lgs. n. 626/1994, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
A) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B) Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 626/1994, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, nella realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle RSA delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la RSA può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18, comma 6, D.Lgs. n. 626/1994.
C) Informazioni e documentazione aziendale
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19 del citato D.Lgs. n. 626/1994.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art. 4, comma 3, della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro s’intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenze con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro e in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all’Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
6. Rappresentanti per la sicurezza – Formazione
Il RLS ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 626/1994.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli; tale programma deve comprendere:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d’igiene e sicurezza del lavoro;
– conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
– metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un’integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le Parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l’utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio di cui al vigente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio.
7. Rappresentanti per la sicurezza – Riunioni periodiche
In applicazione all’art. 11, D.Lgs. n. 626/1994, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
8. Registro degli infortuni – Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, compreso quello dell’evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’Organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione a un’assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all’art. 27, legge 23 dicembre 1978, n. 833, integrato dalle disposizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prendere visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l’originale deve essere mantenuto presso l’azienda.
9. Lavoratori addetti ai videoterminali
S’intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall’art. 51, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un’interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni notturni come previsto dal presente CCNL, l’effettivo godimento della mezz’ora di riposo comporta l’assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorchè coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulative all’inizio e al termine dell’orario di lavoro.
10. Ambienti di lavoro – Rinvio a norma di legge
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
art. 63
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Disciplina Aziendale
DISCIPLINA AZIENDALE
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; non trarre profitto, con danno all’imprenditore, da quanto forma oggetto delle mansioni nell’azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l’azienda non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma precedente e comunque previsti dall’art. 2125 del Codice civile.
art. 64
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Divieti
DIVIETI
Durante l’orario di lavoro, nell’interno della fabbrica, sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
È proibito fumare nei reparti dello stabilimento e introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
È proibito prestare l’opera propria presso altra azienda che non sia quella ove il lavoratore è occupato.
È altresì proibito al lavoratore produrre, fuori dallo stabilimento, per conto proprio o per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dalle aziende tenute all’applicazione del presente contratto.
art. 65
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Consegna E Conservazione Degli Utenti E Del Materiale
CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENTI E DEL MATERIALE
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, e in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
art. 66
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Visita Di Inventario E Controllo
VISITA DI INVENTARIO E CONTROLLO
Nessuno può rifiutarsi a qualunque visita di inventario degli oggetti affidatigli che per ordine dell’azienda venisse fatta.
Le visite di controllo sulle persone sono ammesse nei casi e con le modalità previste dall’art. 6, legge 20 maggio 1970, n. 300.
art. 67
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Provvedimenti Disciplinari
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Qualsiasi infrazione del lavoratore al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza:
a) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all’importo di 2 ore di paga e contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al massimo di 3 giorni.
L’azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari senza aver contestato preventivamente l’addebito al lavoratore e averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
art. 68
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Multe E Sospensioni
MULTE E SOSPENSIONI
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lett. b) e c) dell’articolo precedente, al lavoratore che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
f) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) sia trovato addormentato;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo all’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro e alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in taluna delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
L’importo della multa è devoluto all’INPS.
art. 69
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Licenziamento Per Mancanze
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604:
A) il licenziamento, con preavviso, può essere inflitto al lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 68, non sono così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) assenze per cause non giustificate o senza giustificazione, prolungate oltre 3 giorni consecutivi o ripetute per 3 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
2) danneggiamento colposo al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
3) esecuzione senza permesso di lavoro entro l’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego di materiale dell’azienda;
4) diverbio litigioso all’interno dello stabilimento;
5) abbandono del proprio posto di lavoro, che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l’ipotesi di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo;
6) condanna ad un periodo detentivo comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato per azioni commesse non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
7) insubordinazione ai superiori;
8) recidiva in una qualunque delle mancanze contemplato nell’art. 68 quando siano stati comminati negli ultimi 2 anni provvedimenti disciplinari di cui all’art. 67.
B) Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità del preavviso, al lavoratore che provoca all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) furto nello stabilimento;
2) trafugamento di schede, schizzi o disegni o comunque di materiali illustrativi di brevetti e procedimenti di lavorazione o di altri oggetti o documenti dell’azienda;
3) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
4) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
5) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell’interno dello stabilimento;
6) fumare ove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
7) esecuzione senza permesso di lavori entro l’azienda per conto proprio o di terzi con impiego di materiale dell’azienda;
8) grave insubordinazione ai superiori.
La procedura prevista dall’art. 67 per l’applicazione delle sanzioni disciplinari sarà adottata anche per i provvedimenti di cui alle lett. A) e B) del presente articolo; qualora l’infrazione contestata sia di gravità tale da comportare l’applicazione del licenziamento di cui alla lett. a), l’azienda potrà disporre, con effetto immediato la sospensione cautelare del lavoratore.
art. 70
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Trattenute Per Risarcimento Danni
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
L’azienda che sia venuta a conoscenza di danni che comportino trattenute per risarcimento a carico del lavoratore, deve contestarli a quest’ultimo con tempestività; la quantificazione del danno ai fini del risarcimento verrà effettuata contestualmente o entro i tempi tecnici necessari.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non può mai superare il 10% del minimo tabellare, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione all’entità del danno arrecato e alle circostanze in cui si è verificato.
Qualora vi sia contestazione da parte del lavoratore, si seguirà la procedura prevista dall’art. 67.
art. 71
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Trasformazione, Trapasso, Cessazione E Fallimento Dell’azienda
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL’AZIENDA
Nel trapasso e nella trasformazione dell’azienda il lavoratore che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete.
Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dell’azienda il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e al TFR, nonchè alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
art. 72
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Certificato Di Lavoro E Restituzione Documenti Di Lavoro
CERTIFICATO DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Ai sensi dell’art. 2124 del Codice civile l’azienda dovrà rilasciare al lavoratore – all’atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro – un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle dipendenze dell’azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro l’azienda consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di pertinenza dell’interessato, con regolarizzazione di aggiornamento, semprechè non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volontà. In quest’ultimo caso l’azienda rilascerà al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventualmente nuovo rapporto di lavoro.
art. 73
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Trattamento Di Fine Rapporto (tfr)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
Il TFR è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Ai sensi dell’art. 5 della legge sopracitata il TFR spettante ai lavoratori con qualifica operaia sino al 31 dicembre 1989 è commisurato alle seguenti aliquote:
Anzianità:
– fino a 5 anni compiuti: 10/30;
– oltre 5 fino a 12 anni compiuti: 15/30;
– oltre 12 e fino a 18 anni compiuti: 20/30;
– oltre 18 anni compiuti: 30/30.
Dall’1 gennaio 1990 gli scaglioni del TFR per la qualifica operaia saranno equiparati allo scaglione della qualifica impiegatizia (30/30).
Chiarimento a verbale
Ai sensi dell’art. 5, legge n. 297/1982 l’indennità d’anzianità maturata dai lavoratori in forza al 31 maggio 1982 è determinata, in relazione alla qualifica di appartenenza sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 72, 77, 92, CCNL 12 luglio 1980.
Norma transitoria
Si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 72, 77, 92, Contratto collettivo nazionale di lavoro 12 luglio 1980, relative alle anticipazioni sulle indennità di anzianità corrisposte ai lavoratori in forza al 12 luglio 1980, secondo l’accordo stipulato in pari data.
art. 74
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Indennita` In Caso Di Morte
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
Al riguardo valgono le norme del Codice civile (art. 2122) che disciplinano la materia.
In base a queste norme, nel caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR previsti dalla corrispondente regolamentazione, saranno liquidati a titolo di “indennità in caso di morte” al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il III grado e agli affini entro il II grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del Codice civile.
In mancanza delle persone indicate nel comma 2 le indennità sono attribuite secondo le norme della successione.
Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie e la 13esima mensilità maturate e ogni altra competenza che sarebbe spettata al lavoratore defunto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
art. 75
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Apprendistato
APPRENDISTATO
L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 anni e i 24 anni, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2, Regolamento CEE del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un’età minima inferiore ai 16 anni.
Nel caso di apprendisti portatori di handicap, i limiti massimi d’età iniziale sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del citato Regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni d’età previste per i fanciulli e gli adolescenti dal D.P.R. 20 gennaio 1976, n. 432 per le lavorazioni faticose e insalubri ivi contemplate.
Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle seguenti categorie: operai, intermedi, impiegati ed è ammesso per i livelli dal II al VI e per tutte le relative mansioni.
L’apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorchè non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
In ogni caso il periodo di prova non potrà eccedere i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti alla data di assunzione e, attualmente, quantificati in 2 mesi.
Il periodo di addestramento iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che riguardi le stesse mansioni e non sia intercorso tra un periodo e l’altro un intervallo superiore a 18 mesi.
Se l’apprendista ha compiuto un periodo completo di apprendistato in altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, presso il medesimo o altri datori di lavoro, il nuovo periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto alla metà.
Per quanto riguarda le prove d’idoneità all’esercizio delle mansioni, si fa riferimento alle norme di legge. La qualifica conseguita dovrà essere annotata sul libretto di lavoro.
Per quanto si riferisce all’assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l’orario di lavoro e le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali del presente contratto.
La durata massima dell’apprendistato è così fissata:
– per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel II livello: mesi 30;
– per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli superiori al II: mesi 48.
La retribuzione degli apprendisti è stabilita nelle seguenti misure:
a) Primo terzo del periodo: 80% della retribuzione composta da paga base, contingenza e EDR del livello corrispondente;
b) Secondo terzo del periodo: 90% della retribuzione composta da paga base, contingenza e EDR del livello corrispondente;
c) ultimo terzo del periodo: 100% del netto della retribuzione composta da paga base, contingenza e EDR del livello corrispondente, del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Nelle aree di cui all’Obiettivo 1, Regolamento n. 93/2081/CE del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, la retribuzione degli apprendisti è stabilita nelle seguenti misure:
a) Primo terzo del periodo: 70% della retribuzione composta da paga base, contingenza e EDR del livello corrispondente;
b) Secondo terzo del periodo: 80% della retribuzione composta da paga base, contingenza e EDR del livello corrispondente;
c) ultimo terzo del periodo: 90% della retribuzione composta da paga base, contingenza e EDR del livello corrispondente.
L’anzianità durante il rapporto di apprendistato è utile per la maturazione e per la corresponsione degli aumenti periodici d’anzianità.
Gli aumenti saranno commisurati alle stesse percentuali della retribuzione composta da paga base, contingenza e EDR sopra indicate.
La retribuzione dell’apprendista non potrà comunque superare la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Anche la retribuzione del lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistato a tempo indeterminato – continuando a godere per un periodo successivo alla data di conversione di un diverso e più favorevole regime contributivo – non potrà superare, per tutto il periodo agevolato, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
In caso di malattia e d’infortunio non sul lavoro all’apprendista sarà corrisposto un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro così determinato:
– dal primo al terzo giorno di malattia: 50% della retribuzione normale dell’apprendista;
– dal quarto al 20esimo giorno di malattia: 46% della retribuzione normale dell’apprendista;
– dal 21esimo al 180esimo giorno di malattia: 29% della retribuzione normale dell’apprendista;
– per i periodi di malattia eccedenti il VI mese compiuto, nell’anno solare: 50% della retribuzione normale dell’apprendista.
Dichiarazione a verbale n. 1
In relazione al divieto di adibire l’apprendista a produzioni in serie, le Parti riconoscono che nel settore giocattolo il processo produttivo, quand’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda.
Dichiarazione a verbale n. 2
Date le particolari caratteristiche organizzative e di orario di lavoro delle imprese del settore giocattolo, le Parti auspicano che, fermi restando i divieti legali di effettuazione di lavoro notturno per i fanciulli e gli adolescenti e la regolamentazione specifica per il lavoro notturno femminile, venga rimossa la limitazione di cui al comma 4, art. 10, legge 19 gennaio 1955, n. 25, che vieta a tutti gli apprendisti l’effettuazione di lavoro tra le ore 22 e le 6. L’assegnazione a turni notturni dovrà essere compatibile con il regolare svolgimento della formazione e non potrà determinare una diminuzione dei contenuti formativi del rapporto di apprendistato.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le Parti si danno atto che, a far data dall’entrata in vigore delle norme di riforma di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, la durata precedentemente prevista per i contratti di apprendistato destinati a svolgere mansioni inquadrate nel II livello (12 mesi) è stata elevata, per effetto di legge, a 18 mesi.
Ai contratti di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore dell’1 settembre 1998 si applicano interamente le norme contrattuali vigenti al momento della stipula, in quanto non contrastanti con norme imperative di legge.
Dichiarazione a verbale n. 4
Le Parti si danno atto che la regolamentazione dell’apprendistato concordata per le aree ad Obiettivo 1 non è suscettibile di modifica con accordi di carattere territoriale e, limitatamente alle percentuali di commisurazione delle quote di retribuzione, nei territori oggetto di contratti di area di cui all’art. 2, comma 203, lett. f), legge 23 dicembre 1996, n. 662.
FORMAZIONE
Al fine di completare l’addestramento dell’apprendista sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione così come previsto dall’art. 16, comma 2, legge n. 196/1997. Di tale monte ore, 42 dovranno essere dedicate alle materie indicate all’art. 2, comma 1, lett. a), decreto del Ministero del Lavoro 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all’art. 2, comma 1, lett. b) del decreto citato; particolare attenzione sarà riservata alle conoscenze relative alla filiera del sistema tessile-abbigliamento.
I programmi formativi, di cui agli artt. 1, comma 1 e 6, comma 1 del citato D.M. 8 aprile 1998 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.
Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, comma 2, legge n. 196/1997, è ridotta a 40 ore medie annue retribuite, delle quali 20 saranno dedicate alle materia di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Ai fini previsti dall’art. 1, D.M. 8 aprile 1998, le Parti stipulanti attraverso un’apposita Commissione, nell’ambito delle attività indicate all’art. 7:
– elaboreranno schemi nei quali sono sviluppate le linee formative, i contenuti delle relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali;
– individueranno i centri di formazione professionale presso i quali si svolgono le attività di formazione di cui all’art. 16, comma 2, legge n. 196/1997;
– verificheranno che i programmi di formazione predisposti dalle aziende o dagli istituti di formazione professionale, in assenza di moduli approntati dalla Commissione stessa ovvero dalle autorità pubbliche competenti in materia, siano coerenti con le finalità formative di cui all’art. 16, comma 2, legge n. 196/1997 e al D.M. 8 aprile 1998.
La Commissione, inoltre, predisporrà i programmi delle iniziative professionali sperimentali ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, D.M. 8 aprile 1998.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego. Copia dell’attestato è consegnata al lavoratore.
In caso d’interruzione del rapporto di apprendistato prima che sia scaduto il periodo inizialmente previsto, il datore di lavoro rilascia all’apprendista l’attestazione dell’attività formativa fino a quel momento effettivamente svolta. Il datore di lavoro conserva copia di tale attestazione per i 5 anni successivi allo scioglimento del rapporto.
All’apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche in mansioni non analoghe, sarà conferita esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, rimanendo esonerato dall’attività formativa con contenuti di natura generale qualora questa sia stata attestata dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.
TUTORE DELLA FORMAZIONE
La funzione di tutore della formazione, nelle imprese con meno di 15 dipendenti, può essere ricoperta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, D.M. 8 aprile 1998.
In ogni caso il nominativo del tutore deve essere comunicato alle strutture territoriali pubbliche competenti, nonchè al lavoratore – unitamente al programma formativo – per iscritto nella lettera di assunzione.
art. 76
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Parte Operai
PARTE OPERAI
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DI LAVORO
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattie, infortunio, gravidanza e puerperio, non interrompono l’anzianità a tutti gli effetti del presente contratto. In caso di sospensione di lavoro che ne oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi con le Organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l’operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennità come in caso di licenziamento.
In caso d’interruzione di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute ma passate in stabilimento a disposizione dell’azienda sarà corrisposta la paga di fatto e l’indennità di contingenza con facoltà dell’azienda di adibire gli operai ad altri lavori;
2) per le ore perdute e per le quali gli operai non siano stati trattenuti in stabilimento non sarà dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla CIG per quanto riguarda il rimborso da richiedere dalle aziende.
art. 77
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Cambio Mansioni
CAMBIO MANSIONI
L’operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al proprio livello purchè ciò non comporti una diminuzione di retribuzione.
All’operaio che sia destinato a svolgere mansioni di livello superiore al proprio dovrà essere corrisposta la paga del livello superiore a partire dal secondo giorno. Trascorso un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi o un periodo di 60 giorni anche non continuativi nel corso dell’anno di calendario nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz’altro il passaggio dell’operaio, a tutti gli effetti, al livello superiore, semprechè non si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, gravidanza e puerperio (compreso il periodo di assenza facoltativo), infortunio, ferie, richiamo alle armi non superiore ai 45 giorni lavorativi, nei quali casi il trattamento di cui al comma 2 spetterà per tutta la durata della sostituzione che ne derivi il passaggio di livello.
art. 78
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Trasferte
TRASFERTE
All’operaio inviato dall’azienda in servizio fuori Comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle del vitto e dell’alloggio solo nel caso di dimostrata necessità di permanenza e di pernottamento sul posto.
art. 79
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Trasferimento
TRASFERIMENTO
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso, fermo restando che l’operaio può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
All’operaio che venga trasferito da uno stabilimento all’altro della stessa azienda situato in diversa località e che comporta come conseguenza l’effettivo trasferimento di residenza del lavoratore, sarà corrisposto l’importo, preventivamente concordato con l’azienda, delle spese di trasporto per sè, per la famiglia e per le masserizie, e una speciale indennità di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto e di alloggio – limitatamente all’operaio – per la durata di 10 giorni.
L’operaio ha diritto inoltre al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione di contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di 3 mesi.
L’operaio che non accetta il trasferimento potrà essere licenziato con diritto a tutte le indennità.
art. 80
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Ferie
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l’operaio ha diritto a un periodo di riposo (ferie) nella misura di 4 settimane.
Ogni periodo settimanale sarà compensato con la retribuzione pari a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo l’orario contrattuale.
Nelle aziende nelle quali l’orario settimanale di lavoro sia ripartito su 5 giorni, 5 giorni equivarranno a una settimana di ferie.
Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale s’intende maturato quando sia trascorso un anno dall’epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l’anno precedente.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparto, per scaglioni o individualmente.
Le ferie saranno concesse normalmente in periodo estivo: il godimento delle ferie dovrà avere carattere continuativo almeno per 3 settimane: la quarta settimana potrà essere goduta anche in altro periodo dell’anno.
In caso di ferie collettive, all’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Per l’eventuale frazione di mese superiore a giorni 15 spetterà all’operaio medesimo il godimento di 1/12 delle ferie stesse.
In caso di licenziamento o di dimissioni, qualora l’operaio non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Per l’eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spetterà all’operaio medesimo il godimento di 1/12 delle ferie stesse.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
art. 81
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Trattamento Economico Di Malattia
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
In caso di malattia, all’operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali, ad integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta dall’Istituto assicuratore, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:
– dal primo al terzo giorno di malattia, il 50% della retribuzione normale di fatto;
– dal quarto al 180esimo giorno di malattia, il 100% della retribuzione netta normale di fatto.
Per malattia superiore a 28 giorni, il 100% della retribuzione netta normale di fatto verrà corrisposto dal primo giorno fino al sesto mese di malattia;
– per il periodo di malattia eccedente il sesto mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto il 50% della retribuzione normale di fatto.
L’azienda corrisponderà alle normali scadenze retributive l’indennità economica a carico INPS.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell’istituto assicuratore, nonchè alla presentazione dei certificati medici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli, a norma del presente articolo, nel caso in cui il riconoscimento dell’indennità da parte INPS non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera, o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.
I conteggi finali dell’integrazione saranno effettuati in base ai certificati definitivi rilasciati dall’istituto assicuratore.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, nell’ambito del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 54 anche in caso di TBC. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato da INPS.
Nell’ipotesi in cui l’infortunio, non sul lavoro, sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, restando ad essa ceduta la corrispondente azione; il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente all’azienda ogni informazione utile al riguardo.
Chiarimento a verbale
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali economici che comportino per l’azienda oneri nella stessa misura di quelli sostenuti per gli operai; conseguentemente tale trattamento economico sarà riferito alle seguenti percentuali:
– dal primo al terzo giorno di malattia: 50%;
– dal quarto al 20esimo giorno di malattia: 46%;
– dal 21esimo al 180esimo giorno di malattia: 29%;
– per la malattia di durata superiore a 28 giorni, il trattamento per i primi 3 giorni sarà ragguagliato al 100%;
– per i periodi di malattia eccedenti il sesto mese compiuto: 50%.
Nota a verbale
Le somme recuperabili in caso d’infortunio non sul lavoro per causa di terzisti s’intendono comprensive di retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA/CASSA INTEGRAZIONE
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della Cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte INPS.
Pertanto se INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito da INPS per Cassa integrazione, se non fosse stato malato.
L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relative alla CIG.
Se INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento d’integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata a un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge in materia d’integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
art. 82
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Modalita` Di Corresponsione Della Retribuzione
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione normale agli operai sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, a parte quanto previsto all’art. 81, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile.
In tal modo s’intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all’art. 41, escluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori che nei casi previsti dalla legge prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo;
b) agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un periodo inferiore all’intero orario contrattuale per cause che non comportano il diritto alle retribuzione, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate. Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo operaio):
173,33 ————————- ore contrattuali del mese
Per ore contrattuali s’intendono quelle lavorative o retribuibili secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere. In caso di distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro su un arco di più settimane, come previsto al comma 1, art. 31, la retribuzione normale mensile rimane ragguagliata all’orario di 40 ore settimanali; pertanto anche ai fini della detrazione di cui ai precedenti commi le ore lavorative del mese s’intendono riferite a tale durata.
art. 83
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Lavoro A Cottimo
LAVORO A COTTIMO
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche. Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzioni a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
Le tariffe di cottimo (a tempo o a prezzo) devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all’operaio di normale capacità e operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 5,25% dei minimi di paga base. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità (intendendosi per tale almeno i 2/3) degli operai lavoranti a cottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto 5,25%.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesce a conseguire il minimo previsto dal punto 2) per cause a lui non imputabili e salva l’ipotesi di tempestività richiesta di mutamento delle condizioni di omissione della tariffa di cui al punto 2), la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento minimo di cottimo.
L’azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimi o massimi), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
In caso d’introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario periodo sperimentale, l’azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4). Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra la Organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda o i sindacati provinciali dei lavoratori.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma 1 del punto 4), purchè non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa. Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all’inizio del lavoro, per iscritto – o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratti di cottimi collettivi o di squadra – del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (tempo o a prezzo) nonchè di ogni elemento necessario per il computo dell’utile del cottimo stesso.
L’azienda comunicherà all’operaio gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo del periodo di paga e, a richiesta, anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe.
S’intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perchè le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulabili al fine di stabilire la durata del periodo complessivo di assestamento.
Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le Parti direttamente; ove il periodo di assestamento superi i 2 mesi potrà essere richiesto l’intervento delle rispettive Organizzazioni.
Le tariffe stabilite potranno essere variate allorchè sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro. In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato.
La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
Qualora si dovesse constatare una sensibile caduta nel guadagno medio di cottimo la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne lo cause.
Ove ricorra l’ipotesi di cui al punto 6) del presente articolo, un esame di merito potrà essere effettuato in sede sindacale.
Quando l’operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell’utile di cottimo semprechè rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
I reclami riguardanti le applicazioni delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nei casi in cui il lavoratore ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile, comunque non oltre 2 settimane.
Nel caso di mancato accordo la controversia esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra le OO.SS. territoriali rispettive.
art. 84
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell’operaio, non in prova e non ai sensi dell’art. 69, lett. B), o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno, mediante comunicazione scritta, con un preavviso di 6 giorni (48 ore).
L’azienda può esonerare dal lavoro l’operaio in qualunque giorno successivo al preavviso, corrispondendogli l’intera retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
In caso di dimissioni senza preavviso, l’azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all’operaio l’equivalente del preavviso da questi non dato.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
art. 85
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Parte Intermedi
PARTE INTERMEDI
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza previa disdetta, che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
-------------------------------------------------------------------- ANNI DI SERVIZIO V LIVELLO IV LIVELLO -------------------------------------------------------------------- Fino a 5 anni compiuti mesi 1 mezzo mese Oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti mesi 1 e 1/2 mesi 1 Oltre i 10 anni mesi 2 mesi 1 e 1/2 --------------------------------------------------------------------
Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni nei termini ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per le varie anzianità nel caso di licenziamento.
L’anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica di intermedio di cui ai preesistenti Accordi interconfederali (30 marzo 1946 o 27 ottobre 1946 per il Nord; 23 maggio 1946 per il Centro Sud) è considerata utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entità.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l’indennizzo spettantegli, a norma di quanto sopra detto, sulle competenze dovute al lavoratore.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro dove concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
art. 86
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Clausola Di Rinvio
CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non contemplato nella presente regolazione si rinvia alla normativa degli impiegati, in quanto applicabile o senza pregiudizio dello stato giuridico degli appartenenti alla categoria.
art. 87
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Parte Impiegati
PARTE IMPIEGATI
MUTAMENTO DI MANSIONI
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al proprio livello purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè un mutamento sostanziale alla sua posizione.
All’impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al proprio deve essere corrisposto un compenso d’importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale del predetto livello superiore.
Trascorso un periodo di 3 mesi continuativi nel disimpegno di mansioni di livello superiore avverrà senz’altro il passaggio dell’impiegato, a tutti gli effetti, a tale livello fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 per il conseguimento della qualifica di Quadro.
Tuttavia agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni nel livello superiore e presso la medesima azienda può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio, deve raggiungere, entro un periodo di 3 anni, rispettivamente 6 mesi nel disimpegno di mansioni di VII livello e 4 mesi nel disimpegno di mansioni di altri livelli.
L’esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di un altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa ecc. non da luogo al passaggio di categoria, salvo il caso di mancata riammissione dell’impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
art. 88
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Lavoratori Con Funzioni Direttive
LAVORATORI CON FUNZIONI DIRETTIVE
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
art. 89
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Indennita` Maneggio Denaro – Cauzione
INDENNITÀ MANEGGIO DENARO – CAUZIONE
L’impiegato, la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni o pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto a una particolare indennità mensile pari al 7% del minimo contrattuale di stipendio del livello di appartenenza e dell’indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.
art. 90
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Trattamento Economico Di Malattia
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
In caso di malattia l’impiegato non in prova, nell’ambito della conservazione del posto prevista dall’art. 51, avrà diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione di fatto per i primi 6 mesi e alla metà di essa per il periodo eccedente il sesto mese e sino al termine della conservazione del posto.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, nell’ambito del periodo di conservazione del posto di cui all’art. 54 anche in caso di TBC. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato da INPS.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
Nell’ipotesi in cui l’infortunio, non sul lavoro, sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell’azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, restando ad essa ceduta la corrispondente azione; il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente all’azienda ogni informazione utile al riguardo.
Nota a verbale
Le somme recuperabili in caso d’infortunio non sul lavoro per causa di terzi s’intendono comprensive di retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA/CASSA INTEGRAZIONE
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della Cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Pertanto, se INPS corrisponde al lavoratore l’indennità di malattia, il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito da INPS per Cassa integrazione, se non fosse stato malato.
L’integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge relative alla CIG.
Se INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento d’integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata a un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L’intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di legge in materia d’integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
art. 91
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Ferie
FERIE
L’impiegato ha diritto, nel corso di ogni anno feriale e per ogni anno di servizio, a un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione pari a:
– 4 settimane in caso d’anzianità fino a 10 anni compiuti;
– 4 settimane più 1 giorno in caso d’anzianità oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti;
– 5 settimane in caso d’anzianità oltre i 18 anni.
Nelle aziende nelle quali l’orario settimanale di lavoro sia ripartito su 5 giorni, 5 giorni equivarranno a una settimana di ferie e identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparto, per scaglioni o individualmente. Le ferie saranno concesse normalmente in periodo estivo; il godimento delle ferie dovrà avere carattere continuativo almeno per 3 settimane, il rimanente periodo superiore alle 3 settimane potrà essere goduto anche in altro periodo dell’anno.
La risoluzione del rapporto d’impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturato.
In caso di risoluzione del rapporto d’impiego nel corso dell’anno, all’impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell’indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l’azienda.
L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
Nel caso che l’impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. A tale effetto l’impiegato sarà tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata.
art. 92
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Elementi Della Retribuzione
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione degli impiegati è costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale, aumenti periodici d’anzianità, eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennità di contingenza;
c) eventuali indennità continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilità.
L’impiegato può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazione agli utili, nonchè con premi di produzione e in tali casi gli sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione, a seconda della categoria di appartenenza. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all’impiegato non potrà essere comunque inferiore all’importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c), comma 1 del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile s’intende la dodicesima parte dell’ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti commi del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all’impiegato nel corso dell’anno.
Per retribuzioni s’intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c), comma 1 del presente articolo.
art. 93
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Trasferta
TRASFERTA
All’impiegato inviato in missione per esigenze di servizio, l’azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi l’impiegato ad incontrare spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l’espletamento della missione semprechè siano autorizzate e comprovate;
d) un’indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto o contingenza).
L’indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l’assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui l’impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della sua normale residenza per periodi superiori a un mese, l’indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente dell’impiegato, l’eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l’azienda.
L’indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulerà con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all’impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
art. 94
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Trasferimenti
TRASFERIMENTI
Il trasferimento deve essere comunicato all’impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso, fermo restando che il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva a un’altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.
All’impiegato che venga trasferito da uno stabilimento all’altro della stessa ditta, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo, previamente concordato con l’azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sè e per i familiari o per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una somma pari a una mensilità di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilità di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza).
Nel caso in cui l’azienda metta a disposizione dell’impiegato nella nuova residenza l’alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte a metà.
Qualora in relazione al trasferimento l’impiegato, per effetto dell’anticipata risoluzione del contratto di fitto, semprechè questo sia denunciato all’atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi saranno a carico dell’azienda.
All’impiegato che chieda il trasferimento per sue necessità non competono le indennità di cui sopra.
L’impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, diversamente il trasferimento s’intende revocato, salvo che per gli impiegati di VII e VI livello sia stato espressamente stabilito all’atto dell’assunzione il diritto dell’azienda di disporre trasferimento, nel qual caso l’impiegato che non accetta il trasferimento sarà considerato dimissionario.
art. 95
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Alloggio
ALLOGGIO
Qualora nella località ove l’impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre km. 5, l’azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
art. 96
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto d’impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l’impiegato che abbia superato il periodo di prova:
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ANNI DI SERVIZIO VII VI E V ALTRI
LIVELLO LIVELLO LIVELLI
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Fino a 5 anni compiuti 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese
Oltre i 5 anni e fino
a 10 anni compiuti 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2
Oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi
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I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto d’impiego senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all’impiegato un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso compiuto in servizio sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore di lavoro concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
art. 97
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Previdenza
PREVIDENZA
Agli effetti della previdenza, l’azienda si atterrà alle norme dell’art. 25, Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell’industria e del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonchè a quelle eventuali modifiche che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
art. 98
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Norme Particolari Per I Quadri
NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha qualifica di Quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito o per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.
Ai lavoratori con la qualifica di Quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo o relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
L’azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti o di diritti di autore, è riconosciuta al Quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell’art. 4, legge 13 maggio 1985, n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni e invenzioni, si richiamano le disposizioni dell’art. 2590 del Codice civile e R.D. 29 giugno 1932.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di Quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di Quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Al personale con qualifica di Quadro è riconosciuta un’indennità di funzione di Lit. 60.000, che sarà elevata a Lit. 120.000 mensili a far data all’1 marzo 1994, con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.
A valere dall’1 novembre 1995 tale indennità di funzione sarà elevata di ulteriori Lit. 40.000.
Per il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al Quadro a livello aziendale.
Per l’inquadramento dei Quadri si fa riferimento a quanto contenuto negli allegati 2 o 2-bis, VII livello.
ALLEGATO 1
TABELLE RETRIBUTIVE
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LIV. 01.07.2000 01.02.2001 TOTALE
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VII 46.000 40.000 86.000
VI 43.000 37.000 80.000
V 41.000 35.000 76.000
IV S 38.000 34.000 72.000
IV 36.000 31.000 67.000
III 35.000 30.000 65.000
II 32.000 28.000 60.000
I 20.000 17.500 37.500
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Conseguentemente alle date sottoindicate troveranno applicazione i seguenti nuovi minimi tabellari.
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LIV. 01.07.2000 01.02.2001
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VII 1.589.000 1.629.000
VI 1.373.000 1.410.000
V 1.251.000 1.286.000
IV S 1.150.000 1.169.000
IV 1.093.000 1.124.000
III 1.003.000 1.033.000
II 926.000 954.000
I 734.000 751.500
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UNA TANTUM
L’importo “una tantum” di Lit. 190.000 lorde verrà erogato con la retribuzione di luglio 2000 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza all’1 giugno 2000. Tale importo è commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 gennaio 2000-30 giugno 2000 con riduzione proporzionale per i casi di:
– servizio militare;
– aspettativa;
– assenza facoltativa “post partum”;
– assunzione nel corso del periodo 1 gennaio 2000-30 aprile 2000;
– CIG a zero ore.
L’importo “una tantum” non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del TFR.
———-
ALLEGATO 2
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI
(in vigore fino al 30 settembre 1993)
…omissis…
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ALLEGATO 2-bis
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI
(in vigore dall’1 ottobre 1993)
…omissis…
ALLEGATO 3
TABELLA DEI VALORI MENSILI DEL PREMIO DI PRODUZIONE
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LIV. IMPORTI
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VII 23.611
VI 19.152
V 19.152
IV e IV S 15.736
III 15.736
II 14.280
I 14.280
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———-
ALLEGATO 4
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
(Estratto dell’art. 33 CCNL 12 luglio 1980)
…omissis…
———-
ALLEGATO 5
REGOLAMENTO DEL LAVORO A DOMICILIO
…omissis…
ALL 6
Ccnl Giocattoli, Modellismo, Hobby – Accordo 2 Maggio 2001
ALLEGATO 6
ACCORDO 2 MAGGIO 2001
Il giorno 2 maggio 2001, si sono incontrati:
– ASSOGIOCATTOLI,
E
– FILTA-CISL;
– FILTEA-CGIL;
– UILTA-UIL,
convenendo il seguente accordo che modifica parzialmente l’art. 29 del CCNL di categoria stipulato il 19 giugno 2000.
Premesso:
– che la legge 20 novembre 2000, n. 336 ha ripristinato la celebrazione della festività della Fondazione della Repubblica nella data del 2 giugno;
– che il CCNL di categoria sopra citato disponeva l’assorbimento nella retribuzione relativa alla riduzione d’orario del compenso derivante dalla coincidenza fissa della festività del 2 giugno con la domenica;
– che è comune intenzione delle Parti ripristinare – relativa-mente all’istituto della riduzione d’orario – le condizioni contrattuali preesistenti all’emanazione della legge n. 336/2000,
si conviene quanto segue.
Con effetto da gennaio 2001:
– la norma riguardante l’ex festività del 2 giugno dell’art. 29, CCNL 19 giugno 2000 è sostituita dalla seguente: “il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anzichè essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione d’orario.
Resta a carico dell’azienda la differenza fra detto compenso e la retribuzione corrispondente alla riduzione predetta”.
– Al comma b), art. 41, CCNL 19 giugno 2000 (elenco dei giorni festivi) è aggiunta la seguente dicitura: Fondazione della Repubblica: 2 giugno.
PROTOCOLLO 1
PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE CONTRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
Le Parti affermano che un efficiente sistema di ammortizzatori sociali, costituito da un’ampia gamma di possibili strumenti, sia necessario per accompagnare i processi di ristrutturazione che interessano il settore.
In questo contesto le Parti convengono sull’opportunità di poter utilizzare gli strumenti in relazione alle condizioni dell’azienda, alle prospettive del mercato e alle necessità di ridurre al minimo le conseguenze sociali dei provvedimenti e di non disperdere il patrimonio professionale presente in azienda.
A questi fini sarà favorito il ricorso ai diversi strumenti legislativi, tra i quali i contratti di solidarietà, nonchè contrattuali disponibili, come l’utilizzo collettivo delle riduzioni d’orario, delle ferie e dei permessi per ex festività, nonchè il ricorso a contratti a tempo parziale.
PROTOCOLLO 2
TUTELA DELLA DIGNITÀ PERSONALE DEI LAVORATORI
Le Parti concordano sull’opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività.
A tal fine le Parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi che dovessero insorgere a tale riguardo saranno oggetto di esame tra le Parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento, le Parti convengono di allegare al presente contratto la risoluzione del Consiglio CEE del 29 maggio 1990.
Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C 157/02)
Il Consiglio delle Comunità europee,
– visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, considerato che ogni comportamento indesiderato di connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro è inaccettabile e che in determinate circostanze possono essere contrari al principio della parità di trattamento ai sensi degli artt. 3, 4 e 5, Direttiva del Consiglio n. 76/207/CEE, 9 febbraio 1976, relative all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14 febbraio 1976, pag. 40), opinione confortata dalla giurisprudenza di alcuni Stati membri;
– considerato che, conformemente alla Raccomandazione del Consiglio 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (GU n. L 331 del 19 dicembre 1984, pag. 34), molti Stati membri hanno adottato tutta una serie di provvedimenti inerenti ad azioni positive e hanno svolto azioni che hanno attinenza, tra l’altro, al rispetto della dignità delle donne sul posto di lavoro;
– considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione dell’11 giugno 1986 sulla violenza contro le donne (GU n. C 176 del 14 luglio 1986, pag. 79) ha invitato le autorità nazionali a cercare di pervenire a una definizione giuridica di molestia sessuale e ha invitato i Governi degli Stati membri, le Commissioni per l’uguaglianza delle opportunità e i Sindacati a svolgere concertate campagne d’informazione volte a creare un’adeguata consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori;
– considerando che il Consiglio si preoccupa di tener conto dell’indagine dalla quale è emerso che le molestie sessuali costituiscono un serio problema per molte donne che lavorano nella Comunità europea e sono un ostacolo ad un’effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro (“la dignità della donna nel mondo del lavoro”), relazione sul problema delle molestie sessuali negli Stati membri delle Comunità europee, ottobre 1987 (Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ISBN 92-825-8764-9);
– considerando che il Comitato consultivo per l’uguaglianza delle opportunità tra uomini e donne ha raccomandato unanimemente, nel suo parere espresso il 20 giugno 1988, che siano adottati una raccomandazione e un codice di condotta concernenti le molestie sessuali sul posto di lavoro che contemplino le molestie sessuali ad entrambi i sessi;
1. Afferma che ogni comportamento a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di comportamento, basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, è inaccettabile se:
a) siffatti comportamenti siano indesiderati, irragionevoli e offensivi per le persone che li subiscono;
b) il rifiuto o l’accettazione da parte di una persona di siffatti comportamenti dei datori di lavoro (compresi i superiori o i colleghi) vengano utilizzati esplicitamente o implicitamente per motivare una decisione inerente all’accesso alla formazione professionale, all’assunzione di un lavoratore, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o a qualsiasi altra decisione attinente all’occupazione;
c) siffatti comportamenti creino un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante per chi li subisca.
2. Invita gli Stati membri a:
1) promuovere campagne intese ad informare e sensibilizzare i datori di lavoro e il lavoratori (inclusi i superiori ed i colleghi) – seguendo le prassi più appropriate esistenti nei vari Stati membri – per scoraggiare comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, o qualsiasi altro comportamento, basato sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro;
2) promuovere la consapevolezza che il comportamento di cui al paragrafo 1 può in determinate circostanze essere contrario al principio della parità di trattamento ai sensi degli artt. 3, 4 e 5, Direttiva del Consiglio n. 76/207/CEE;
3) rammentare ai datori di lavoro che essi hanno una responsabilità nella ricerca di garanzie che l’ambiente di lavoro sia scevro da:
a) comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti, basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro;
b) comportamenti intesi a colpevolizzare coloro che protestano o qualsiasi collega che desideri rendere, o renda, testimonianze in caso di protesta;
4) sviluppare una politica positiva appropriata, in conformità delle legislazioni nazionali, nel settore pubblico che funga d’esempio per il settore privato;
5) esaminare la possibilità che le Parti sociali, pur rispettando la loro autonomia e conformandosi alle tradizioni e alle prassi nazionali, nel contesto della contrattazione collettiva esaminino l’opportunità di includere nei contratti di lavoro clausole adeguate intese a creare l’ambiente di lavoro descritto al paragrafo;
3. Invita la Commissione a:
1) persistere nel suo impegno volto ad informare e a sensibilizzare i datori di lavoro, i lavoratori (inclusi i superiori e i colleghi), gli avvocati e i membri delle corti, i tribunali e le altre autorità competenti sull’importanza del principio esposto al paragrafo 1 e sul fatto che, in determinate circostanze, il mancato rispetto di questo principio può costituire una violazione del principio della parità di trattamento ai sensi degli artt. 3, 4 e 5, Direttiva n. 76/207/CEE;
2) elaborare, per l’1 luglio 1991, in collaborazione con le Parti sociali e previa consultazione con gli Stati membri e le autorità nazionali che si occupano di eguaglianza delle opportunità, un codice di condotta sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro che fornisca orientamenti basati su esempi e sulle prassi più appropriate esistenti negli Stati membri per avviare e proseguire una politica positiva intesa a creare nel mondo del lavoro un clima in cui uomini e donne rispettino reciprocamente la loro integrità umana;
4. Invita anche le Istituzioni e gli Organi delle Comunità europee a:
1) osservare il principio enunciato nel paragrafo 1;
2) sviluppare una politica di azioni positive al fine di creare l’idoneo ambiente di lavoro.
PROTOCOLLO 3
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ACCORDO 14 OTTOBRE 1997
Sarà costituito dalle Associazioni dell’area tessile/abbigliamento e dalle Associazioni di altri settori del sistema “moda” un Fondo pensione nazionale con le seguenti modalità e condizioni:
A) Iscritti minimi: n. 50.000 lavoratori relativi a tutti i settori che aderiranno al Fondo.
B) Contributo di avviamento: Lit. 5.000 per ogni lavoratore da versare all’1 luglio 1998 a carico delle imprese.
C) Quota d’iscrizione: Lit. 5.000 per ogni socio lavoratore da versare al momento dell’iscrizione.
D) Quota TFR da versare al Fondo: 27% del TFR maturando annuo calcolato sul minimo contrattuale, ex contingenza, EDR.
E) Contributo: 1% del minimo contrattuale, ex contingenza, EDR a carico azienda e 1% a carico lavoratore.
F) Decorrenza contribuzione complessiva: (d + e) non prima dell’1 gennaio 1999 ricorrendo le condizioni di cui al punto A).
G) Soci del Fondo: lavoratori con contratto a tempo indeterminato, formazione e lavoro, apprendistato e contratto a termine superiore a 1 anno.
Resta inteso che eventuali interventi legislativi non dovranno portare cumulo di oneri con quelli sopra indicati.
La valutazione dell’onere verrà effettuata nell’ambito del successivo rinnovo del CCNL.
NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE
In relazione al punto “Previdenza complementare” dell’Accordo di rinnovo del 1997 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile-abbigliamento, le Parti concordano che la contribuzione a carico dell’impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:
– il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sulla retribuzione afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
– per ciascuna delle 13 rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo – al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore – che risulti pari o superiore all’importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
– la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sarà effettuata sull’intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge numero 297/1982;
– la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993, sarà calcolata in misura pari al 2% della retribuzione annua (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.
ACCORDO 19 APRILE 2000
In data 19 aprile 2000,
TRA
– Federazione fra le Associazioni delle Industrie Tessili e Abbigliamento (FEDERTESSILE) in rappresentanza delle seguenti associazioni e federazioni:
– Associazione Cotoniera, Liniera e delle Fibre Affini;
– Sistema Moda Italia (*);
– Associazione Nobilitazione Tessile (ANT);
– Associazione Serica Italiana;
– Federazione Italiana Industriali dei Tessili Vari e del Cappello (TESSILIVARI);
– Associazione Italiana dei Torcitori della Seta e dei Fili Artificiali e Sintetici;
– Associazione Italiana della Filatura Serica;
– Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (ANCI);
– Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei (AIMPES);
– Associazione Italiana Fabbricanti Giocattoli, Giochi, Hobby e Modellismo, Ornamenti natalizi e Articoli per la Prima Infanzia (ASSOGIOCATTOLI);
– Associazione Nazionale Produttori Spazzole, Pennelli, Scope e Preparatori Relative Materie Prime (ASSOSPAZZOLE);
– Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e Affini (ASSOSCRITTURA);
– Associazione Fabbricanti articoli ottici (ANFAO);
– Associazione Unitaria Industrie di Lavanderie (AUIL);
– Associazione Nazionale Produttori Ombrelli (ANPO);
– FILTA-CISL;
– FILTEA-CGIL;
– UILTA-UIL;
visto
L’accordo istitutivo di PREVIMODA sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate OO.SS., che prevede, al punto 5), che le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento di n. 50.000 adesioni al Fondo, le Parti suindicate concordano di modificare l’Accordo 13 luglio 1998, riducendo il numero di adesioni al Fondo necessario per indire la prima Assemblea da n. 50.000 a n. 25.000.
Le Parti, al fine di accelerare l’iter di costituzione di PREVIMODA, concordano di prevedere nel regolamento elettorale anche la possibilità di organizzare le votazioni dell’Assemblea del Fondo a mezzo posta.
———-
(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione Laniera.
———-
ACCORDO 30 GIUGNO 2000
In data 30 giugno 2000,
TRA
– Federazione fra le Associazioni delle Industrie Tessili e Abbigliamento (FEDERTESSILE), in rappresentanza delle seguenti associazioni e federazioni:
– Associazione Cotoniera, Liniera e delle Fibre Affini (*);
– Sistema Moda Italia (**);
– Associazione Nobilitazione Tessile (ANT);
– Associazione Serica Italiana;
– Federazione Italiana Industriali dei Tessili Vari e del Cappello (TESSILIVARI);
– Associazione Italiana dei Torcitori della Seta e dei Fili Artificiali e Sintetici;
– Associazione Italiana della Filatura Serica;
– Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (ANCI);
– Associazione Italiana Manifatturieri Pelli e Succedanei (AIMPES);
– Associazione Italiana Fabbricanti Giocattoli, Giochi, Hobby e Modellismo, Ornamenti natalizi e Articoli per la Prima Infanzia (ASSOGIOCATTOLI);
– Associazione Nazionale Produttori Spazzole, Pennelli, Scope e Preparatori Relative Materie Prime (ASSOSPAZZOLE);
– Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e Affini (ASSOSCRITTURA);
– Associazione Fabbricanti articoli ottici (ANFAO);
– Associazione Unitaria Industrie di Lavanderie (AUIL);
– Associazione Nazionale Produttori Ombrelli (ANPO);
– FILTA-CISL;
– FILTEA-CGIL;
– UILTA-UIL;
visto
l’accordo istitutivo di PREVIMODA sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate OO.SS., che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall’1 settembre 1999, valutato che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha chiaramente motivato che non ostano impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della COVIP stessa, le Parti suindicate concordano di modificare l’Accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dall’1 luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all’esercizio da parte della Commissione di Vigilanza Fondi Pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva la contribuzione, ai sensi dello statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda.
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(*) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione Tessile Italiana.
(**) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione Laniera.
PROTOCOLLO 4
FONDO GRANDI INTERVENTI
A fronte dell’istituzione, da parte delle OO.SS. FILTA, FILTEA, UILTA, di un proprio Fondo per grandi interventi in caso di malattia e infortunio non sul lavoro, le aziende accederanno alla richiesta volontaria di singoli lavoratori della trattenuta delle quote e del loro versamento al Fondo.
PROTOCOLLO 5
ONERI SOCIALI E STRUTTURA DEL COSTO DEL LAVORO
Le Parti nel rinnovare il CCNL hanno concordato sui seguenti punti:
1) gli aumenti retributivi nonchè gli altri oneri derivanti dal rinnovo del CCNL vanno valutati con riferimento alla struttura e alla dinamica complessiva del costo del lavoro (di cui la retribuzione diretta è solo una delle componenti), tenuto conto di quanto indicato negli Accordi interconfederali 25 gennaio 1990 e 6 luglio 1990;
2) nell’ambito del sistema d’informazione su occupazione e investimenti, a livello nazionale, le Parti verificheranno l’andamento del costo del lavoro e i suoi riflessi nei confronti della competitività internazionale delle imprese del settore, essendo peraltro le Parti fin d’ora d’accordo sui seguenti obiettivi per i quali sono impegnate ad assumere le opportune iniziative nelle sedi competenti:
a) esigenze della riforma strutturale degli oneri sociali, ponendo a carico degli interessati (aziende e lavoratori) solo gli oneri assicurativi propri, con l’obiettivo di adeguare l’incidenza contributiva ai valori medi europei; quanto sopra per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro di propria pertinenza;
b) revisione dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per adeguarli ai rischi propri di ciascun settore e comparto, procedendo, anche in questo caso, all’eliminazione degli oneri impropri;
c) esenzione contributiva per i trattamenti economici corrisposti dalle aziende a titolo d’integrazione dei sussidi di malattia e d’infortunio, nonchè per le retribuzioni corrisposte al personale invalido, assunto obbligatoriamente.
PROTOCOLLO 6
PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RINNOVO CONTRATTUALE
In relazione all’entrata in vigore del nuovo CCNL e alla relativa disposizione contrattuale secondo la quale le aziende dovranno distribuire gratuitamente il testo contrattuale a tutti i lavoratori dipendenti, le medesime effettueranno una ritenuta di Lit. 40.000 ad ogni dipendente in forza, non iscritto alle OO.SS. FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL, sul saldo della retribuzione di luglio 2000.
In relazione a quanto qui disposto, le aziende allegheranno al cedolino paga relativo al saldo delle competenze di giugno 2000 la seguente comunicazione:
“La informiamo che, in occasione della sottoscrizione del nuovo CCNL, verrà effettuata ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL una trattenuta di Lit. 40.000 sulle competenze a saldo relative a luglio 2000, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del CCNL; la ritenuta verrà versata sul c/c bancario n. 45437 – Banca Nazionale del Lavoro – filiale di Roma – via L. Bissolati 2 (CAB = 03200; ABI = 01005) intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.
Qualora lei non sia d’accordo dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla data di ritiro della presente busta paga.”.
Gli importi delle quote trattenute ai lavoratori saranno versati, a cura dell’azienda, sul c/c bancario n. 45437 – Banca Nazionale del Lavoro – Filiale di Roma – via L. Bissolati 2 (CAB = 03200; ABI = 01005) – intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL entro settembre 2000, specificando nel bonifico bancario la denominazione dell’azienda versante e il luogo in cui essa svolge la sua attività.
La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle OO.SS. nazionali e dei singoli lavoratori. Essa non comporta iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all’applicazione della procedura di trattenuta e versamento, salvo diversa manifestazione di volontà da parte dei singoli lavoratori.
Le aziende sono tenute al vincolo della riservatezza, verso chiunque, circa i nominativi dei lavoratori che non abbiano aderito alla ritenuta.
L’azienda comunicherà alle OO.SS. territoriali esclusivamente l’ammontare complessivo trattenuto, il numero complessivo dei dipendenti in forza, il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione; l’azienda curerà, inoltre, l’invio di copia fotostatica della ricevuta di versamento delle quote alle OO.SS. territoriali di FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.
Le OO.SS., qualora ne ravvisino l’opportunità, potranno richiedere, a loro spese, la certificazione notarile del numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.
D’altra parte le OO.SS. faranno affiggere, entro e non oltre il 15 giugno 2000, attraverso le loro Organizzazioni periferiche, il seguente comunicato ai lavoratori:
COMUNICATO AI LAVORATORI
In relazione a quanto disposto da apposito accordo intervenuto a livello nazionale congiuntamente al rinnovo del CCNL, le aziende effettueranno ad ogni dipendente in forza, non iscritto alle OO.SS. FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL, una ritenuta di Lit. 40.000. In relazione a quanto qui sopra disposto, le aziende allegheranno al cedolino-paga relativo al saldo delle competenze di giugno 2000:
“La informiamo che, in occasione della sottoscrizione del nuovo CCNL verrà effettuata ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL una trattenuta di €. 40.000 sulle competenze a saldo relative a luglio 2000, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del CCNL; la ritenuta verrà versata sul conto corrente bancario n. 45437 – Banca Nazionale del Lavoro – filiale di Roma – via L. Bissolati 2 (CAB = 03200; ABI = 01005) intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.
Qualora lei non sia d’accordo dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla data di ritiro della presente busta paga”.
PROTOCOLLO 7
CODICE DI CONDOTTA
Dichiarazione sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l’eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionali
Le Parti concordano il presente Codice di condotta per le imprese che operano a livello internazionale finalizzato a rispettare e a far rispettare alle aziende che per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o infine servendosi di contesti produttivi e distributivi non sottoposti al proprio diretto controllo, le seguenti 7 Convenzioni OIL:
1) Divieto di lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105) – È proibito il lavoro forzato, in schiavitù o fornito da reclusi.
2) Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni 87 e 98) – Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire sindacati e di aderire ad un Sindacato e il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori e i datori di lavoro possono trattare liberamente e in modo indipendente.
3) Divieto del lavoro dei bambini (Convenzione 138) – È proibito il lavoro dei bambini. Non sono ammessi al lavoro i bambini d’età inferiore ai 15 anni o più giovani dell’età di obbligo scolare in vigore nei Paesi interessati.
4) Non discriminazione nell’occupazione (Convenzioni 100 e 111) – I lavoratori sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non in relazione alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo religioso, opinione politica od origine sociale.
L’adesione al Codice di condotta rappresenta per l’impresa italiana un sistema trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le Parti stipulanti propongono quale risultato della concertazione.
Le Parti stipulanti s’impegnano a promuovere la più ampia diffusione ed applicazione del Codice di condotta.
L’impresa italiana che adotterà tale Codice di condotta informerà e definirà congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti nei confronti dei fornitori-partners commerciali in caso di comportamenti non conformi o di violazioni del Codice da parte degli stessi, l’impegno a inserire nei contratti di commessa all’estero il rispetto delle Convenzioni contenute nel Codice, la consegna periodica dell’elenco dei siti produttivi del decentramento nazionale e internazionale dell’impresa, l’eventuale responsabile di gestione e applicazione del Codice, secondo le procedure concordate a livello nazionale tra le Parti secondo quanto previsto al capitolo “Disposizioni finali e verifiche”.
DIRITTI DI INFORMAZIONE
L’impresa italiana, applicando il Codice di condotta, fornirà specifiche informazioni alle RSU interessate, in occasione delle ordinarie procedure per l’esercizio del Sistema informativo a livello aziendale, in ordine ai contenuti e alle modalità di applicazione con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
1) le attività, i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del Codice;
2) lo stato di applicazione del Codice e le fasi di sperimentazione eventualmente previste;
3) i programmi aziendali per diffondere e controllare l’applicazione del Codice e le relative azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere controllate e/o consociate, nonchè dei fornitori/partners commerciali;
4) le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali, Autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro.
In questa sede l’impresa comunicherà, di volta in volta, se l’informativa ha carattere riservato e riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che siano di natura tale da provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o danni alle imprese interessate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della “privacy” vigenti nella legislazione italiana.
ELIMINAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE
Le Parti riconoscono che il Codice di condotta costituisce uno strumento per contribuire principalmente alla eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile. L’impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi sottoposti al proprio diretto controllo, provvederà perchè in tali contesti non siano realizzati beni, in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in violazione delle Convenzioni OIL che vietano il lavoro minorile prestato:
1) sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l’asservimento di minori;
2) in condizioni ambientali o secondo modalità che possano oggettivamente compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le normative o gli usi locali;
3) da parte di soggetti d’età inferiore a quella stabilita per l’avviamento al lavoro dalle normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, d’età inferiore a 15 anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste in materia dalle Convenzioni OIL ed eventualmente dalla legislazione locale.
Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate al precedente comma, l’impresa stessa provvederà a far cessare immediatamente lo sfruttamento dei minori ovvero a rimuovere le situazioni di non conformità con il lavoro minorile.
L’impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri fornitori-partners diretti, prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partners si rendessero responsabili, direttamente o indirettamente, dell’inosservanza della garanzia dagli stessi fornita riguardo al non utilizzo di lavoro minorile vietato dalle Convenzioni OIL e dalle normative nazionali.
Nell’ambito di progetti per l’eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, promossi o sostenuti da competenti autorità a livello locale e/o da Organismi internazionali, l’impresa italiana valuterà le modalità per contribuire a realizzare specifiche “azioni positive” atte a favorire l’istruzione e la formazione professionale dei minori avviati al lavoro.
ELIMINAZIONE DEL LAVORO FORZATO OD OBBLIGATORIO E DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEL LAVORO
L’impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi OIL che vietano lo sfruttamento del lavoro, con riguardo:
1) al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
2) al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza nazionale, origine sociale, ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito dalle leggi nazionali che abbiano ratificato le Convenzioni OIL in materia;
3) nei casi di violazione dei divieti in questione, l’impresa italiana si attiverà per rimuovere le situazioni di non conformità alle presenti disposizioni.
RISPETTO DELLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE SINDACALE E DEL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
L’applicazione del Codice di condotta comporta per l’impresa italiana il rispetto, nei termini di seguito precisati, dei principi di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva secondo le norme fondamentali OIL, richiamate nella “Dichiarazione tripartita” adottata dalla Conferenza internazionale OIL nel 1998.
Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle aziende italiane secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno ratificato le Convenzioni fondamentali OIL concernenti i principi e i diritti di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva, l’impresa italiana rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei Paesi stessi in materia di diritto dei lavoratori dipendenti di costituire OO.SS. liberamente scelte, nonchè di aderire a tali Organizzazioni e di partecipare alla contrattazione collettiva.
APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL CODICE DI CONDOTTA
L’impresa italiana applicherà il Codice di condotta attraverso gli strumenti e le modalità definiti a livello aziendale fermo restando l’obbligo dell’impresa italiana al rispetto delle leggi esistenti nei diversi contesti nazionali in cui essa operi.
Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che le stesse debbano considerarsi tutte correlate, le azioni che l’impresa può porre in atto:
1) portare il Codice a conoscenza delle rappresentanze sindacali nelle proprie società estere controllate e/o consociate, nonchè dei propri fornitori-partners commerciali diretti e richiedere il rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei “diritti fondamentali nel lavoro” (eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio degli adulti e delle forme di discriminazione del lavoro, libertà sindacale e diritto di contrattazione collettiva) quale condizione necessaria per l’instaurazione e/o il mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine le garanzie potranno consistere in specifiche autocertificazioni rilasciate dai suddetti fornitori-partners commerciali diretti, sotto la loro responsabilità, ovvero in attestazioni rilasciate agli stessi da competenti autorità pubbliche a livello locale;
2) diffondere il testo del Codice di condotta in lingua locale e curare che esso venga affisso nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto controllo;
3) provvedere per il rispetto del Codice di condotta principalmente con il ricorso a propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo alle lavorazioni poste sotto il proprio controllo e nei confronti dei fornitori-partners commerciali;
4) attivare ogni possibile forma di cooperazione con le autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali situazioni di non conformità rilevate attraverso sistemi di controllo e monitoraggio o comunque accertate dall’impresa italiana;
5) adottare, negli eventuali accertati casi di inosservanza del Codice di condotta, gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei fornitori-partners commerciali.
DISPOSIZIONI FINALI E VERIFICHE
Le Parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione dello stesso, per verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali notizie, onde evitare ogni possibile danno derivante dalla diffusione di notizie prive di fondamento.
Le Parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche indipendenti al fine di garantire il rispetto dei contenuti del Codice, avvalendosi anche dell’esito dei confronti in corso tra le Parti sociali nelle sedi istituzionali di Governo.
Le Parti studieranno altresì l’introduzione di un sistema di certificazione della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di condotta.
Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti il marchio sociale.
Disposizione transitoria
Una prima verifica del presente protocollo, relativamente al Codice di condotta, sarà effettuata entro il 31 dicembre 2001.
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