CCNL imprese e societa` (private) esercenti servizi di igiene ambientale
CCNL 01-12-2004
per rinnovo collegati a: Accordo di rinnovo economico del 21 marzo 2012
premessa
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Premessa
Addi’, 1 dicembre 2004,
TRA
la Federazione imprese di servizi – FISE, con l’assistenza della Commissione sindacale ASSOAMBIENTE
E
le OO.SS. nazionali;
F.P-CGIL;
FIT-CISL;
UILTRASPORTI;
FIADEL
si e’ sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Protocollo 23 luglio 1993, il testo completo e definitivo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 2003 per il personale dipendente da imprese e societa’ esercenti servizi di igiene ambientale, che annulla e sostituisce il CCNL 2 agosto 1995.
art. 1
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Sistema Di Relazioni Sindacali E Assetti Contrattuali
CAPITOLO I
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E ASSETTI CONTRATTUALI
L’INFORMAZIONE E L’ESAME CONGIUNTO A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE O TERRITORIALE, AZIENDALE
Premessa
1. Il sistema di relazioni sindacali recepisce ed attua i contenuti del Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche dei redditi e sul sostegno del sistema produttivo del 23 luglio 1993, confermato dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998, nonche’ dell’accordo interconfederale sulle rappresentanze sindacali unitarie.
2. Il sistema di relazioni delineato dal presente contratto, rivolto a tutti i lavoratori addetti al settore dell’igiene ambientale, e’ finalizzato a favorire: le trasformazioni del settore attraverso il rafforzamento delle capacita’ competitive e lo sviluppo delle opportunita’ offerte dal mercato; il mantenimento dell’integrita’ del ciclo dei rifiuti; il conseguimento della unicita’ della tutela contrattuale per i lavoratori impiegati in tale ciclo.
3. All’autonomia collettiva delle Parti e’ riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonche’ ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le risorse umane impiegate e, in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitivita’ delle imprese.
4. Le Parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilita’, convengono di dotarsi di un sistema di confronti periodici che – al fine di accrescere una reciproca consapevolezza e un adeguato livello conoscitivo delle opportunita’ positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticita’ – affronti, ai diversi sottoindicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l’obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.
A) Livello nazionale
1. Le Parti stipulanti convengono di svolgere, di norma annualmente, incontri al fine di esaminare le problematiche connesse:
– ai processi di trasformazione delle imprese, in relazione alle modifiche delle norme di legge in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali, avendo presenti le tendenze legislative nazionali e comunitarie;
– all’adozione ed allo stato di attuazione dei piani regionali relativi alla tutela dell’ambiente e ai sistemi di smaltimento;
– alla dinamica dei fattori competitivi del settore con particolare riguardo a quella del costo del lavoro;
– alla generale evoluzione dei livelli occupazionali;
– alla situazione degli appalti nel settore, con particolare riferimento alla durata dei contratti, all’andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell’obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l’armonizzazione ed il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
– all’applicazione della legge n. 327/2000 in materia di determinazione dei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto.
B) Livello regionale o territoriale
1. A livello regionale o territoriale, su richiesta di una delle Parti stipulanti territorialmente competenti, saranno concordati incontri per l’esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per gli ambiti di propria pertinenza, allo scopo di:
– esaminare le esigenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione, con riferimento ai provvedimenti adottati dalla regione e dall’ente locale per la tutela dell’ambiente, al fine di promuovere opportuni interventi;
– esaminare le problematiche, con particolare riguardo a quelle relative alle politiche occupazionali, connesse ai processi di trasformazione, anche societaria, delle imprese che investano uno o piu’ ambiti territoriali.
– esaminare gli orientamenti delle aziende in riferimento alla carta e/o al contratto dei servizi adottati;
– promuovere iniziative anche comuni atte a favorire la formazione e/o la riqualificazione professionale sulla base dei provvedimenti adottati dalla regione e dall’ente locale;
– analizzare le problematiche relative alla applicazione della legge n. 626/1994 (tutela della salute e sicurezza; formazione) e i dati relativi alla morbilita’ nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle ASL in materia di controllo e prevenzione malattie;
– verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro in caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino significative realta’ territoriali e che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie o processi di ristrutturazione dei servizi). In tale occasione saranno esaminati programmi di formazione e/o riqualificazione professionale individuati, nel quadro delle iniziative della regione e/o degli Enti locali, a sostegno delle innovazioni tecnico organizzative e saranno esaminate le possibilita’ di concreto utilizzo del personale.
C) Livello aziendale
Informazione
1. Con periodicita’ annuale, le imprese promuovono l’informazione, preventiva o consuntiva a seconda della natura delle questioni trattate, della RSU o, in mancanza, delle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
2. Costituiscono oggetto di informazione:
– l’andamento economico e produttivo dell’impresa, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi, alla relativa programmazione e ai risultati di gestione;
– il volume degli investimenti effettuati e i programmi di investimento;
– i programmi degli appalti e affidamenti;
– la dinamica dei costi produttivi e del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantita’ globali impegnate nelle politiche retributive aziendali e al numero dei lavoratori da queste interessati;
– la situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125 in tema di pari opportunita’ occupazionali;
– l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrita’ fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall’art. 9 della legge 20 maggio 70, n. 300 nonche’ quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994;
– la dimensione quantitativa e le tipologie di attivita’ dei contratti a tempo determinato, di cui all’art. 11;
– i risultati dell’attivita’ formativa relativa ai contratti di inserimento/reinserimento, di cui all’art. 12;
– lo stato di utilizzazione e di attuazione della banca delle ore, di cui all’art. 24;
– i trasferimenti individuali, ai sensi dell’art. 36.
Esame congiunto
3. In occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle Parti, nel corso di appositi incontri fra le imprese e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame preventivo:
– le linee generali di evoluzione dell’organizzazione aziendale, con riferimento alle politiche occupazionali;
– le modifiche strutturali dell’assetto organizzativo dei servizi, rivolte ad un piu’ razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti – anche attinenti all’attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato – le quali producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla consistenza degli organici;
– i programmi operativi definiti dall’azienda, derivanti dallo standard dei servizi, anche ai fini dell’attuazione della carta e/o del contratto dei servizi;
– l’attivita’ formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e dell’ente locale, con particolare riguardo all’instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato o di inserimento/reinserimento nonche’ all’introduzione di innovazioni tecnologiche;
– i contratti di appalto e di affidamento in scadenza;
– le modalita’ di attuazione dell’orario normale in regime di attivita’ lavorativa flessibile, di cui all’art. 17;
– le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche o modificazioni organizzative, da sottoporre alle Parti nazionali stipulanti ai sensi dell’art. 14, comma 15;
– l’aumento della percentuale di richieste di permessi dalla banca delle ore, ai sensi dell’art. 24;
– gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, in materia di reperibilita’;
– i trasferimenti plurimi, ai sensi dell’art. 36.
art. 2
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – La Contrattazione Di Primo E Secondo Livello
LA CONTRATTAZIONE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
Premessa
1. Le Parti, avendo assunto come regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitivita’ delle imprese e di economicita’ ed efficienza dei servizi forniti, in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993, riconfermato dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione 22 dicembre 1998, individuano 2 livelli di contrattazione:
– la contrattazione di I livello che si realizza nel contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo quanto stabilito alla lettera A) del presente articolo;
– la contrattazione di II livello a contenuto economico e quella aziendale a contenuto normativo, attuativo del rinvio ad opera del CCNL, secondo quanto stabilito agli artt. 62 e 63.
A) Il contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro regola lo svolgimento del rapporto di lavoro e definisce i diritti e i doveri delle imprese e dei lavoratori.
2. Il contratto nazionale e’ formato da una parte normativa, la cui durata e’ quadriennale e da una parte economica la cui durata e’ biennale.
3. La disdetta del CCNL in scadenza e la piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto.
4. Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne’ procederanno ad azioni dirette.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verra’ corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato indennita’ di vacanza contrattuale.
6. L’importo di tale indennita’ sara’ pari al 30% del tasso di inflazione programmata, applicato alle retribuzioni base parametrali. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara’ pari al 50% del tasso di inflazione programmata.
7. Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale, l’indennita’ di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
8. La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal comma 4 del presente articolo, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennita’ di vacanza contrattuale.
art. 3
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro
CAPITOLO II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di igiene ambientale, anche in caso di affidamento, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa o della societa’ da cui dipendono, intendendosi per tali servizi quelli relativi a:
a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica;
e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.
2. Il presente CCNL e’ applicabile altresi’ alle seguenti attivita’ accessorie e complementari: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.
3. Secondo quanto stabilito della legge 7 novembre 2000, n. 327, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, i costi del lavoro e della sicurezza sono determinati e aggiornati periodicamente dal Ministro del Lavoro, mediante apposite tabelle, sulla base dei valori economici stabiliti dal presente CCNL.
art. 4
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Assunzione Del Personale
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’azienda in conformita’ alle norme contrattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.
2. Prima dell’assunzione, il lavoratore e’ sottoposto da parte dell’azienda, attraverso le strutture sanitarie consentite dalla vigente normativa di legge, alle visite mediche necessarie ad accertare l’idoneita’ alle mansioni specifiche.
3. Non puo’ farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro qualora le predette visite mediche attestino l’inidoneita’ del lavoratore alle specifiche mansioni.
4. L’assunzione e’ comunicata al lavoratore con lettera, nella quale sono specificati:
a) la data d’inizio del rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il livello assegnati;
c) il trattamento economico iniziale;
d) la durata dell’eventuale periodo di prova;
e) la sede di lavoro di riferimento del dipendente all’atto dell’assunzione.
5. Il lavoratore e’ tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall’azienda, nel rispetto della normativa vigente.
6. Il lavoratore e’, altresi’, tenuto a dichiarare, oltre alla propria residenza, il domicilio e/o la dimora, notificandone all’azienda ogni successiva variazione.
art. 5
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Periodo Di Prova
PERIODO DI PROVA
1. Fatta eccezione per i casi di cui all’ultimo comma, il lavoratore assunto in servizio puo’ essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a:
– 90 giorni di effettivo servizio se inquadrato dal livello 1 al livello 5;
– 180 giorni di effettivo servizio se inquadrato dal livello 6 al livello 8.
2. L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
3. Non sono ammesse ne’ la protrazione ne’ la rinnovazione del periodo di prova.
4. Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro puo’ avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa di ciascuna delle 2 Parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso, ne’ della relativa indennita’ sostitutiva.
5. Alla scadenza del periodo di prova senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso da parte dell’azienda, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianita’ di servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore e’ consegnata una copia del presente CCNL nonche’ la scheda informativa e la domanda di adesione a PREVIAMBIENTE.
6. I giorni di assenza giustificata per cause previste dal presente CCNL (come ad esempio: ferie, congedo matrimoniale, ecc.), prolungano in pari misura il periodo di prova assegnato, fatto salvo quanto specificamente previsto per infermita’ per malattia o infortunio non sul lavoro e per infortunio sul lavoro.
7. Nel caso di sopravvenuta infermita’ per malattia o infortunio non sul lavoro, il periodo di prova e’ sospeso fino ad un massimo di 180 giorni calendariali conteggiati, in virtu’ di quanto previsto dall’art. 44, dal giorno d’inizio dell’infermita’. Superato tale limite, il rapporto di lavoro e’ risolto ad ogni effetto.
8. Nel caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova e’ sospeso sino alla data di guarigione clinica, attestata dall’istituto assicuratore.
9. Durante il periodo di prova, la retribuzione non puo’ essere inferiore a quella stabilita dal presente CCNL per la posizione parametrale del livello nel quale il lavoratore in prova e’ stato assunto. A quest’ultimo spettano, inoltre, gli altri elementi della retribuzione individuale e le eventuali indennita’ connesse alle mansioni per svolgere le quali e’ stato assunto.
10. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qualunque tempo, e’ corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per il solo periodo di effettivo servizio prestato.
11. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte dell’azienda, e’ corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per meta’ o per intero, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
12. Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di 13esima mensilita’, 14esima mensilita’, ferie e TFR, sia che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni sia per recesso da parte dell’azienda, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di calendario sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
13. Sono esentati dal periodo di prova: i dipendenti rientranti nella fattispecie di cui all’art. 6; coloro che l’abbiano gia’ superato presso la stessa azienda per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti la nuova, ultima assunzione; nonche’ coloro che siano trasferiti da altra azienda nella quale era applicato il presente contratto, avendo gia’ superato il periodo di prova.
art. 6
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Passaggio Di Gestione
PASSAGGIO DI GESTIONE
1. Nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell’impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU o, in mancanza, le RSA delle organizzazioni stipulanti, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti, si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell’impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti del numero dei dipendenti in forza 180 giorni calendariali prima della scadenza dell’appalto.
2. Al personale di cui al comma che precede l’azienda subentrante riconoscera’ il trattamento economico e normativo contrattuale gia’ corrisposto dall’impresa cessante, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianita’ corrispondenti all’effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore. L’eventuale differenza retributiva per effetto del nuovo rapporto di lavoro sara’ assorbita – in relazione alla posizione parametrale del livello d’inquadramento – in caso di passaggio alla posizione parametrale A) del medesimo livello attribuito ovvero alla posizione parametrale B) del superiore livello d’inquadramento.
3. Ai fini del passaggio alla posizione parametrale A) nel medesimo livello professionale, come previsto dal nuovo sistema di classificazione di cui all’art. 14, a detto personale e’ altresi’ riconosciuto il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B) alle dipendenze dell’impresa cessante.
4. Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell’art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, esplicano i loro effetti anche nei confronti della nuova azienda.
5. Le iscrizioni dei lavoratori al fondo PREVIAMBIENTE di cui all’art. 66 mantengono la loro validita’ e dispiegano la loro efficacia nei confronti degli obblighi della azienda subentrante, alla quale la relativa documentazione e’ consegnata all’atto del passaggio di gestione.
6. Per quanto concerne le situazioni individuali in materia di trattamento di malattia o di infortunio non sul lavoro e di infortunio sul lavoro si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 44, lett. G), e dall’art. 45.
Dichiarazioni congiunte
Con riferimento al trattamento da assicurare al personale di cui al comma 2, nello stesso e’ ricompreso quanto eventualmente gia’ percepito ai sensi dell’art. 43 del CCNL 18 dicembre 1980.
Le Parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l’impresa cessante – ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 – e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l’impresa subentrante.
Le Parti assumono l’impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei confronti del Ministero del Lavoro al fine di confermare, anche per il settore regolato dal presente CCNL, i principi di carattere generale e le direttive di cui:
a) alla lettera circ. n. 77/2001 del 6 agosto 2001, prot. n. 1308/M35 – agli Assessorati territoriali ed alle Direzioni territoriali del lavoro in ordine all’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel senso di non considerare, ai fini della predetta normativa, come aggiuntiva l’occupazione derivante dal subentro negli appalti;
b) alle note 14 marzo 1992 prot. n. 5/25316/70/APT e 28 maggio 2001 prot. n. 5/26514/70/APT, concernenti la risoluzione del rapporto di lavoro per fine appalto di servizio.
art. 7
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Ristrutturazione E Riorganizzazione Aziendale
RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
L’impresa, anche aggiudicataria, in caso di innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, si incontrera’ con la RSU o, in mancanza, con le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per la ricerca di soluzioni atte a garantire l’occupazione dei lavoratori, anche assunti ai sensi del precedente articolo 6, comma 1.
art. 8
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Esternalizzazione Dei Servizi E/o Delle Attivita` Aziendali
ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI E/O DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI
1. In caso di esternalizzazione dei servizi e/o delle attivita’ aziendali di cui all’art. 3 – mediante la costituzione di apposite societa’ oppure per effetto di specifici contratti di committenza – l’impresa e’ tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti.
2. Tale informazione deve riguardare: a) le condizioni generali di svolgimento delle attivita’ (natura delle attivita’, forma e durata della gestione, impegno organizzativo); b) l’eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
3. Entro 9 giorni calendariali dal ricevimento della informazione scritta, la RSU o, in mancanza, le RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro.
4. L’impresa e’ tenuta a fissare l’incontro predetto entro 9 giorni calendariali dal ricevimento della richiesta.
5. Decorsi 60 giorni calendariali dal primo incontro la presente procedura si intende comunque esaurita.
6. Qualora l’esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio ad altra societa’ controllata di personale in servizio, allo stesso viene garantita, a parita’ di mansioni, l’applicazione del presente CCNL.
Dichiarazione congiunta
Le Parti convengono che in caso di attribuzione all’esterno di attivita’ con l’utilizzo di personale dipendente vengano inserite clausole che garantiscano allo stesso personale il mantenimento del presente CCNL.
Le Parti si danno atto che per assicurare quanto sopra previsto possono essere utilizzati istituti quali il comando e il distacco di personale.
art. 9
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Cessione, Trasformazione, Fusione, Trasferimento E Cessazione Dell’azienda
CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, TRASFERIMENTO E CESSAZIONE DELL’AZIENDA
1. La cessione, la trasformazione o la fusione di azienda non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore conserva tutti i diritti nei confronti della nuova azienda.
2. Il trasferimento d’azienda e’ disciplinato dalle norme di legge vigenti.
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro determinata da fallimento o cessazione di attivita’ dell’azienda al lavoratore spettano l’indennita’ sostitutiva di preavviso e il trattamento di fine rapporto secondo le vigenti norme contrattuali.
art. 10
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Forme Del Rapporto Di Lavoro
CAPITOLO III
FORME DEL RAPPORTO DI LAVORO
Premessa
Il presente capitolo disciplina le forme del rapporto di lavoro utilizzabili nel settore.
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CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
2. Il personale a tempo parziale puo’ essere assunto anche con contratto a termine in tutte le ipotesi previste dal presente contratto.
Resta ferma l’osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro a termine nonche’ del presente CCNL, per quanto applicabili.
3. L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalita’:
a) tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’art. 16, commi 1 e 2, per il personale a tempo pieno;
b) tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle 2 modalita’ di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro.
4. Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale puo’ essere impiegato anche secondo articolazioni dell’orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale a tempo pieno.
5. All’atto dell’assunzione, per tutte le modalita’ lavorative di cui al comma 3, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo parziale, che non sara’ inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del presente CCNL.
6. La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale con rapporto a tempo parziale puo’ essere chiamato a svolgere e’ fissata in 3 ore.
7. Ai sensi della normativa vigente, nella lettera di assunzione e’ contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 9 e 10.
8. Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l’indicazione di cui al precedente comma riguardera’ la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno continuo e avvicendato in cui verra’ programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione dell’orario non configura fattispecie di modalita’ flessibile di cui al successivo comma 9.
9. Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale puo’ essere svolto secondo modalita’ flessibili che consentano la variabilita’ della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come stabilita ai precedenti commi 7 e 8.
10. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalita’ flessibili – anche modalita’ elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.
11. L’adozione da parte dell’azienda delle modalita’ flessibili nonche’ delle modalita’ elastiche di cui ai commi 9 e 10 e’ giustificata dalla necessita’ di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
12. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalita’ elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 50% della prestazione gia’ concordata.
13. La disponibilita’ allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalita’ di cui ai commi 9 e 10, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle organizzazioni stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento ne’ l’adozione di provvedimenti disciplinari.
14. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonche’ la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 9 e 10, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni calendariali.
15. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 20%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
16. Il lavoratore puo’ disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica, di cui al comma 10, a causa dei seguenti motivi:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessita’ di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il II grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico;
c) necessita’ di attendere ad altra attivita’ lavorativa subordinata o autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 43 del CCNL;
qualora la variazione della prestazione, per effetto dell’adozione della predetta clausola, risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate.
17. Ai fini di cui al comma precedente, la richiesta di disdetta e’ inoltrata per iscritto dal lavoratore all’azienda decorsi 180 giorni calendariali successivi alla data della stipula della clausola elastica di cui al comma 10. La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei motivi di cui al comma 16. Sulla base di tale documentazione, l’azienda da’ assenso alla richiesta del dipendente, previa comunicazione scritta. La disdetta ha effetto a partire dal 30esimo giorno calendariale successivo a quello del ricevimento della relativa domanda da parte dell’azienda.
18. E’ fatta salva la possibilita’, per le aziende e i lavoratori, di stipulare un nuovo patto scritto relativo all’adozione della clausola elastica di cui al comma 10.
19. Ai sensi della normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, e’ facolta’ dell’azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:
– necessita’ derivanti da incrementi temporanei di attivita’ produttiva;
– sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
– esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 180 giorni calendariali consecutivi.
Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione gia’ concordata.
Il rifiuto da parte del lavoratore di fornire la prestazione di lavoro supplementare non puo’ integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
20. Il lavoratore non puo’ esimersi dall’effettuare lavoro supplementare salvo che, temporaneamente, per i seguenti motivi in atto:
a) sopravvenuti gravi, certificati problemi di salute personali;
b) necessita’ di assistere in via continuativa il coniuge o il convivente o i parenti entro il II grado, secondo quanto certificato dal competente servizio sanitario pubblico;
c) necessita’ di attendere ad altra attivita’ lavorativa subordinata o autonoma;
d) in quanto lavoratore studente che sta fruendo dei benefici di cui all’art. 43 del CCNL;
qualora la prestazione di lavoro supplementare risulti pregiudizievole alle esigenze sopra specificate.
Ai fini di cui al precedente capoverso, il dipendente e’ tenuto a produrre richiesta scritta all’azienda corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza e la durata prevista dei motivi di esenzione sopra specificati. In caso di protrazione dei predetti motivi oltre la durata prevista gia’ comunicata, il lavoratore e’ tenuto a reiterare la predetta documentazione prima della scadenza della durata in parola.
21. Le prestazioni di lavoro supplementare non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 40% della prestazione gia’ concordata.
22. Fermo restando il limite massimo di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell’orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo settimanale, mensile o annuale del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro.
23. Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite massimo complessivo annuale di ore pro-capite di cui al comma 21, si dara’ luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 10%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
24. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite massimo complessivo annuale di ore pro-capite di cui al comma 21, si dara’ luogo alla corresponsione della quota oraria – determinata ai sensi dell’art. 27 del vigente CCNL – della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
25. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale e’ consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative in prolungamento orario o straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell’orario normale di lavoro settimanale di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
26. Le prestazioni di lavoro supplementare, quelle in prolungamento orario o straordinarie possono essere svolte anche dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine; fermo restando che le corrispondenti ore di lavoro non possono eccedere i limiti massimi rispettivamente previsti, direttamente rapportati al numero di mesi di durata dello specifico contratto a termine.
27. Il personale a tempo parziale e’ compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore e’ tenuto ad assicurare.
28. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale e’ regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi del principio di non discriminazione previsti dalla normativa vigente.
Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
29. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle Parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Tale consenso deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
30. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei 2 distinti periodi.
31. In caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato l’azienda dara’ precedenza ai lavoratori assunti a tempo parziale e indeterminato, occupati in attivita’ presso unita’ produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali e’ prevista l’assunzione; sempreche’ gli interessati ne facciano domanda scritta all’azienda. Quanto previsto al precedente periodo non si applica ai lavoratori ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art. 72, lett. d). A parita’ di richieste di assunzione prevarra’ l’anzianita’ di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parita’, prevarra’ la maggiore anzianita’ anagrafica.
32. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro e’ tenuto a darne tempestiva informazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, occupati in unita’ produttive site nello stesso ambito comunale ovvero nella stessa sede di lavoro, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali e’ prevista l’assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa e a prendere prioritariamente in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l’accoglimento della stessa dovra’ risultare da atto scritto.
Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terra’ conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute del richiedente; necessita’ di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di eta’ inferiore ai 3 anni; motivi di studio.
A parita’ di condizioni, l’azienda terra’ conto prioritariamente della maggiore anzianita’ di servizio maturata presso la stessa azienda. In caso di ulteriore parita’, prevarra’ la maggiore anzianita’ anagrafica.
33. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita’ lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’azienda unita’ sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu’ favorevoli per il prestatore di lavoro.
34. A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
35. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non puo’ eccedere mediamente nell’anno:
a) il 18% nelle aziende fino a 500 dipendenti;
b) il 13% nelle aziende con oltre 500 dipendenti, con un minimo di 90 dipendenti.
36. Ai fini di cui al comma precedente e delle diverse disposizioni di legge, il numero dei lavoratori a tempo parziale si individua sommando l’orario concordato con ogni singolo lavoratore a tempo parziale e raffrontando la somma con l’orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno. L’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la meta’ dell’orario normale a tempo pieno.
37. La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall’1 dicembre 2004.
art. 11
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Contratto Di Lavoro A Tempo Determinato
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Premessa
Le Parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si dichiara che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale a attivita’ e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali.
1. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo, ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l’assunzione a tempo indeterminato.
2. L’assunzione di personale con contratto a termine puo’ avvenire anche a tempo parziale, ai sensi del precedente articolo 10.
3. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) ferie nel periodo giugno/settembre e dicembre/gennaio;
b) necessita’ di personale derivanti dall’assunzione di ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneita’;
c) esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
d) lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
e) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative, aventi carattere di temporaneita’;
f) interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti, ecc.);
g) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;
h) lavori stagionali o punte di piu’ intensa attivita’ connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall’attivita’ di altri settori che non sia possibile soddisfare con le risorse normalmente impiegate;
i) fase di avvio di nuove attivita’ e/o di nuovi servizi, per un periodo non superiore a 250 giorni calendariali consecutivi;
j) sostituzione di personale temporaneamente associato alle carceri o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria restrittivi della liberta’ personale;
k) sostituzione di personale temporaneamente allontanato dalle proprie mansioni ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 o dell’art. 17 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni normative;
l) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
1. infermita’ per malattia o infortunio non sul lavoro;
2. infortunio sul lavoro;
3. aspettativa;
4. permessi sindacali di cui all’art. 58, lettera C) del presente contratto;
5. sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni;
6. astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
4. Il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) non puo’ eccedere mediamente nell’anno:
a) il 12% del totale del personale inquadrato dal livello 1 al livello 5 in tutte le aree operativo-funzionali;
b) l’8% del totale del personale inquadrato dal livello 6 al livello 8 in tutte le aree operativo-funzionali;
in entrambi i casi con un minimo di 1 lavoratore.
Per totale del personale inquadrato si intende il personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale, computandosi quest’ultimo secondo il criterio di cui all’art. 10, comma 36.
5. L’apposizione del termine e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 3.
6. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni calendariali dall’inizio della prestazione.
7. La scrittura non e’ tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.
8. Possono essere altresi’ costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato con personale di cui all’art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (liste di mobilita’ esterna).
9. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e’ ammessa nei casi seguenti:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unita’ produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
c) presso unita’ produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
10. L’assunzione a tempo determinato puo’ essere anticipata fino a 3 mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell’astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
11. La durata dell’eventuale periodo di prova non puo’ superare 1/6 della durata del contratto di lavoro a tempo determinato e comunque non puo’ superare l’equivalente periodo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato.
12. Il termine del contratto a tempo determinato puo’ essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni. In questi casi la proroga e’ ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da motivate ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita’ lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata complessiva del rapporto a termine non potra’ essere superiore ai 3 anni.
13. L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine stesso e’ a carico del datore di lavoro.
14. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 12, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al 20esimo giorno successivo.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il 20esimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 30esimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
15. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 e 7, entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
16. Nel caso di 2 assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita’, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
17. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13esima e la 14esima mensilita’, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obbiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
18. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternita’ ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonche’ in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, e’ pari a 9 giorni calendariali per ogni mese di durata del contratto di lavoro. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Tale trattamento, unitamente all’obbligo di conservazione del posto, non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
19. Al lavoratore con contratto a tempo determinato e’ assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.
20. L’azienda fornira’ ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili.
21. Per la meta’ delle assunzioni a tempo indeterminato disposte annualmente per la medesima qualifica, l’azienda dara’ precedenza ai lavoratori che abbiano prestato attivita’ lavorativa con contratto a tempo determinato, con superamento del periodo di prova, per le ipotesi gia’ previste dall’art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In ogni caso, tale diritto di precedenza si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e il lavoratore puo’ esercitarlo a condizione che manifesti, per iscritto, in tal senso la propria volonta’ al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Quanto previsto al presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori ai quali, nei rapporti di lavoro a termine intercorsi con l’azienda, siano state irrogate sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art. 72, lett. d).
A parita’ di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l’anzianita’ di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parita’, prevale la maggiore anzianita’ anagrafica.
22. In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato senza soluzione di continuita’, il periodo di servizio prestato a tempo determinato e’ utile ai fini della maturazione del periodo di tempo necessario per il passaggio dalla posizione parametrale B) alla posizione parametrale A), secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente CCNL.
23. La dimensione quantitativa e le tipologie di attivita’ dei contratti a tempo determinato costituiscono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C), del presente CCNL.
24. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, e’ utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 9 mesi.
25. La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall’1 dicembre 2004.
art. 12
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Contratto Di Inserimento/reinserimento
CONTRATTO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
1. In applicazione delle disposizioni seguenti, le aziende possono stipulare contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste, a partire dal livello 2, posizione parametrale B), dal sistema di classificazione unica di cui all’art. 14 del presente CCNL.
2. Il contratto di inserimento e’ un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
3. E’ ammessa la stipula di contratti di inserimento per le seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
c) lavoratori con piu’ di 50 anni di eta’ che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attivita’ lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
e) donne di qualsiasi eta’ residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
In particolare, i soggetti di cui alla lettera b) sono individuati in coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attivita’ di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu’ di 12 mesi.
4. Il contratto di inserimento e’ stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
5. In mancanza di forma scritta il contratto e’ nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell’attivita’ lavorativa.
6. Nella lettera di assunzione – il cui fac-simile e’ allegato al presente CCNL (All. 9) – devono essere indicati:
– la durata del contratto;
– l’eventuale periodo di prova;
– l’orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale;
– il livello d’inquadramento attribuito nella posizione parametrale B), inferiore di un livello rispetto a quello, posizione parametrale B), normalmente spettante per le mansioni assegnate;
– il progetto individuale di inserimento o reinserimento.
7. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento o reinserimento puo’ essere soggetto ad un periodo di prova di giorni di effettivo servizio non superiore a 1/6 della durata del contratto stesso.
8. In caso di stipulazione di contratti di inserimento o reinserimento finalizzati al conseguimento delle qualifiche previste nel livello 3, posizione parametrale B), delle aree operativo-funzionali conduzione e tecnico-amministrativa, il livello d’inquadramento attribuito nella lettera di assunzione di cui al comma 6 e’ individuato convenzionalmente nel livello 2, posizione parametrale B), della tabella delle retribuzioni base parametrali allegata al vigente CCNL (All. 1/A).
9. Il contratto di inserimento ha normalmente una durata variabile da 9 a 18 mesi. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di lavoratori aventi professionalita’ coerenti con il contesto organizzativo aziendale, la durata del contratto puo’ variare da 9 a 12 mesi. Per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata del contratto di inserimento puo’ variare da 9 a 36 mesi.
10. Il contratto di inserimento o reinserimento non e’ rinnovabile tra le stesse Parti. Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata di cui al comma 9.
11. Il progetto individuale di inserimento o reinserimento di cui al comma 6 e’ definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalita’ gia’ acquisite.
12. Nel progetto individuale di inserimento – il cui fac-simile e’ allegato al presente CCNL (All. 10) – devono essere indicati:
a) la qualificazione da conseguire – alla quale e’ preordinato il contratto di inserimento o reinserimento di cui al comma 9 – nel livello d’inquadramento, posizione parametrale B), immediatamente superiore a quello attribuito a norma dei commi 6 e 8;
b) la durata e le modalita’ della formazione.
13. Il progetto individuale di inserimento deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalita’ di apprendimento a distanza, in funzione dell’adeguamento delle capacita’ professionali del lavoratore.
14. La formazione antinfortunistica viene impartita nella fase iniziale del contratto di lavoro.
15. In attesa della definizione delle modalita’ di attuazione del cosiddetto libretto formativo del cittadino, la registrazione delle competenze acquisite dal lavoratore sara’ opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
16. I risultati dell’attivita’ formativa svolta ai sensi del presente articolo sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 1, lett. C) del vigente CCNL.
17. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternita’ ovvero in caso di assenze, anche discontinue, per malattia e infortunio non sul lavoro, nonche’ in caso di infortunio sul lavoro il complessivo trattamento economico spettante, per il quale si fa riferimento alla retribuzione globale a integrazione di quanto corrisposto dal competente istituto assicuratore, e’ pari a 70 giorni calendariali per i contratti di lavoro di 9 mesi. Per contratti di lavoro superiori a 9 mesi, la durata del trattamento economico predetto e’ incrementata di 9 giorni calendariali per ogni ulteriore mese di durata del contratto. A tali fini, la frazione di mese di durata almeno pari a 15 giorni calendariali vale come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
Tale trattamento, unitamente all’obbligo di conservazione del posto, non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
18. Oltre a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto riguarda il trattamento economico si applica il trattamento di cui all’art. 25 del vigente CCNL con riguardo al livello di inquadramento, posizione parametrale B), attribuito e, per quanto compatibili, le norme che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo determinato.
19. Nei casi in cui il contratto di inserimento o reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento viene computato nell’anzianita’ di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, fatta eccezione per l’istituto degli aumenti periodici di anzianita’. In particolare, il predetto periodo e’ utile ai fini del periodo di tempo necessario per il passaggio nel livello immediatamente superiore a quello inizialmente attribuito dalla posizione parametrale B) alla posizione parametrale A), secondo quanto previsto dall’art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
20. La disciplina di cui al presente articolo e’ applicabile alle sole aziende che abbiano mantenuto in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento si venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la data in cui si vorrebbero disporre assunzioni a norma del presente articolo. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di inserimento, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere 1 solo contratto di inserimento.
21. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito dalla presente normativa non esclude i lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennita’ sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonche’ di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (prolungamento orario, straordinario, notturno, festivo, orario di lavoro in regime flessibile, ecc.).
22. Ai fini dell’art. 35 della legge n. 300/1970, e’ utile il numero dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento di durata superiore a 12 mesi.
23. La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall’1 dicembre 2004.
art. 13
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Contratto Di Somministrazione Di Lavoro
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
1. Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
– punte di piu’ intensa attivita’, anche indotte dall’attivita’ di altri settori, cui non possa farsi fronte con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
– quando la somministrazione di lavoro abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali;
– per l’esecuzione di attivita’ o servizi che richiedono l’impiego di professionalita’ e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.
2. I prestatori di somministrazione di lavoro, impiegati per le fattispecie individuate dal punto precedente, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% dei lavoratori occupati dall’azienda (o utilizzatore) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unita’ superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
In alternativa, e’ consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro sino a 5 prestatori, purche’ non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
3. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attivita’ nell’interesse nonche’ sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
4. Per quanto riguarda il trattamento economico si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 25 del vigente CCNL, ferme restando le disposizioni della normativa vigente.
5. Sulla base di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi, l’utilizzatore informa il prestatore di lavoro somministrato conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresi’, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e’ responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dal contratto collettivo.
6. In caso di mancanze sanzionabili sotto il profilo disciplinare, l’utilizzatore comunica al somministratore, cui spetta il potere disciplinare, gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7. Il contratto di somministrazione e’ vietato:
– per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
– presso unita’ produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, ovvero presso unita’ produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
– alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche.
8. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 300/1970, il prestatore di lavoro somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di liberta’ e di attivita’ sindacale nonche’ a partecipare alle assemblee del personale dipendente dall’utilizzatore.
9. L’utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, alle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti, ove costituite ai sensi e per gli effetti della legge n. 300/1970:
– il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione, fermo restando che, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita’ di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette informazioni entro i 5 giorni successivi alla stipula;
– ogni 12 mesi, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
10. Il prestatore di lavoro somministrato non e’ computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza del lavoro.
11. La disciplina di cui al presente articolo entra in vigore a partire dall’1 dicembre 2004.
art. 14
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Classificazione Unica Del Personale
CAPITOLO IV
CLASSIFICAZIONE UNICA DEL PERSONALE
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE UNICA
1. Il personale dipendente e’ inquadrato in un sistema di classificazione unica per aree operativo-funzionali, tra loro distinte in relazione alle specifiche attivita’ assicurate. Tale sistema e’ articolato in 8 livelli professionali e 14 posizioni parametrali, alle quali corrispondono le retribuzioni base mensili riportate nella allegata tabella. I livelli professionali 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanno ognuno una duplice posizione parametrale: la posizione parametrale iniziale B) e la posizione parametrale di attestazione A). I livelli professionali 1 e 8 hanno una sola posizione parametrale.
2. In relazione alla tipologia delle attivita’ svolte, il personale dipendente puo’ essere addetto alle seguenti 5 aree operativo- funzionali:
– area spazzamento, raccolta, attivita’ accessorie e complementari;
– area conduzione;
– area impianti e officina;
– area servizi generali;
– area tecnico-amministrativa.
3. Il sistema di classificazione unica e’ di competenza esclusiva del livello di contrattazione nazionale.
4. I livelli professionali nei quali possono essere inquadrati i dipendenti e le posizioni parametrali loro attribuibili sono esclusivamente quelli specificamente previsti per le singole aree di appartenenza.
5. Pertanto tale sistema di classificazione unica non puo’ formare oggetto di integrazione o modificazione alcuna da parte della contrattazione di livello aziendale.
6. Le posizioni parametrali di tipo B) sono attribuite al personale neo-assunto a partire dall’1 maggio 2003 per svolgere le mansioni previste dai rispettivi livelli professionali di appartenenza 2, 3, 4, 5, 6, 7 nonche’ al personale in servizio alla data del 30 aprile 2003 in caso di passaggio al livello superiore.
7. Le posizioni parametrali di tipo B) sono altresi’ attribuite al personale in servizio che provenga da posizione parametrale di tipo A) o di tipo B) di altro livello di qualsiasi area, nel rispetto dei criteri di cui al comma seguente.
8. Il personale neo-assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B) accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A) del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 6 anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso puo’ essere utilizzato anche nell’espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore.
9. Il decorso di 6 anni e l’effettiva prestazione si intendono riferiti alla permanenza nella posizione parametrale B) nell’ambito del medesimo livello professionale e costituiscono requisiti necessari in ogni caso di passaggio alla correlata posizione parametrale A).
10. Ai fini della maturazione del periodo di 6 anni sono considerati utili i periodi comunque retribuiti a termini di legge o di contratto, i periodi di infermita’ per malattia o infortunio non sul lavoro e i periodi di infortunio sul lavoro indennizzati dai competenti istituti assicuratori nonche’ i periodi di cui all’art. 40, comma 2, del presente CCNL. In caso di assunzione, ai presenti fini le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni calendariali sono considerati come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. Per contro, non sono considerati utili i periodi di aspettativa non retribuita e le giornate di non prestazione non retribuite.
11. L’espletamento di piu’ mansioni dello stesso valore, riconducibili allo stesso livello professionale, non da’ diritto all’inquadramento nel livello superiore.
12. Il passaggio di livello nella posizione parametrale iniziale B) e’ comunicato al dipendente con lettera scritta, nella quale sono indicati la data di decorrenza del passaggio e il nuovo trattamento economico attribuito.
13. Nell’ambito del proprio livello professionale, i lavoratori possono essere di norma impiegati, anche nell’arco del turno giornaliero di lavoro, con variazioni di utilizzo per l’esecuzione di mansioni professionalmente equivalenti.
14. Declaratorie, profili ed esemplificazioni non esauriscono le mansioni che possono essere assegnate in diretta connessione a quelle espressamente indicate in relazione ai livelli di inquadramento.
15. Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti, procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, i cui esiti saranno sottoposti alle Parti stipulanti nazionali per la definizione del conseguente inquadramento, nel rispetto dell’equilibrio del sistema di classificazione unica del personale.
Norme transitorie
1. Al personale inquadrato, alla data del 30 aprile 2003, nei livelli 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono attribuiti, dall’1 maggio 2003, rispettivamente le posizioni parametrali 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ferme restando le mansioni in atto. Al personale inquadrato, alla data del 30 aprile 2003, nel livello 8 e’ attribuito, dall’1 maggio 2003, il nuovo livello 8 e la relativa posizione parametrale.
2. Ai dipendenti inquadrati, alla data del 30 aprile 2003, nel livello 1 del sistema di classificazione di cui all’art. 12 del CCNL 2 agosto 1995 e non destinati – secondo le previsioni del citato articolo – a mansioni di II livello e’ attribuito dall’1 maggio 2003 il nuovo livello 1 al quale corrisponde, nei valori in atto al 30 aprile 2003, la retribuzione base parametrale di € 1.008,83, fermo restando il riconoscimento di un assegno ad personam di € 112,08 al mese, non assorbibile, quale differenza rispetto ai medesimi elementi retributivi del precedente livello 1.
3. Ai dipendenti inquadrati, alla data del 30 aprile 2003, nel livello 1 del sistema di classificazione di cui all’art. 12 del CCNL 2 agosto 1995 e destinati – secondo le previsioni del citato articolo – a mansioni di II livello e’ attribuito, al compimento di 3 mesi di servizio decorrenti dalla data di assunzione e sempre che siano confermati in servizio per superamento del periodo di prova, la posizione parametrale 2A alla quale corrisponde, nei valori in atto al 30 aprile 2003, la retribuzione base parametrale € 1.246,01. Fino al compimento dei predetti 3 mesi, a tali dipendenti e’ attribuito dall’1 maggio 2003 il nuovo livello 1 al quale corrisponde, nei valori in atto al 30 aprile 2003, la retribuzione base parametrale di € 1.008,83, fermo restando il riconoscimento di un assegno ad personam di € 112,08 al mese che viene assorbito integralmente all’atto dell’attribuzione della posizione parametrale 2A, per effetto di quanto previsto al periodo che precede.
4. Gli assegni ad personam di cui alle presenti Norme transitorie fanno parte della retribuzione individuale a tutti gli effetti.
5. In attuazione di quanto stabilito dalla Norma transitoria n. 1 e’ definita la seguente tabella di derivazione, valida per il passaggio dei dipendenti in forza al 30 aprile 2003 e in forza anche all’1 maggio 2003 dal sistema di classificazione ex art. 12 del CCNL 2 agosto 1995 al sistema di classificazione unica di cui all’art. 13 del presente CCNL:
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Liv. d'inquadramento Corrispondente liv.
dei dipendenti in attribuito ai
forza al 30 aprile medesimi dipendenti
2003 ex art. 12 CCNL in forza all'1
2 agosto 1995 maggio 2003 ex art.
14 presente CCNL
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I (Cfr. Norme
transitorie 1 e 2)
II 2A
III 3A
IV 4A
V 5A
VI 6A
VII 7A
VIII 8
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AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, ATTIVITA’ ACCESSORIE E COMPLEMENTARI
Declaratoria di area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che, assegnato ad attivita’ di spazzamento, di raccolta rifiuti, accessorie e complementari, nell’ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l’ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali e’ richiesta al piu’ la patente di categoria B.
L’area prevede 4 livelli professionali e 7 posizioni parametrali.
LIVELLI PROFESSIONALI
1. Declaratoria
Lavoratori che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari anche a motore nonche’ veicoli per la guida dei quali non e’ prescritta alcuna patente.
Esemplificazioni:
– addetto alle attivita’ di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari;
– addetto alla preselezione manuale;
– addetto alle pubbliche affissioni, deaffissioni e cancellazioni scritte;
– ecc.
2. Declaratoria
Lavoratori che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attivita’ elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando macchinari e/o apparecchiature nonche’ veicoli per la guida dei quali e’ richiesto il possesso della patente di categoria A.
Esemplificazioni
– addetto alle attivita’ di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari, per la quale e’ previsto anche l’uso del motocarro; alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico, senza la preparazione dei relativi composti; addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali;
– addetto allo svuotamento cassonetti al servizio di autocompattatori;
– ecc.
3. Declaratoria
Lavoratori che, utilizzando in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per la guida dei quali e’ richiesto il possesso della patente di categoria B, svolgono attivita’ esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate.
Esemplificazioni
– addetto alle attivita’ di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari con l’ausilio di autoveicoli come autospazzatrici, autocarri e motocarri;
– ecc.
4. Declaratoria
Lavoratori che svolgono attivita’ esecutive richiedenti una professionalita’ adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonche’ specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni
– caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l’attivita’ di altri lavoratori;
– coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo piu’ lavoratori;
– ecc.
AREA CONDUZIONE
Declaratoria di area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che, assegnato ad attivita’ di trasporto o movimentazione di rifiuti, e’ addetto alla conduzione di autoveicoli per la guida dei quali e’ richiesta la patente di categoria C o superiore. Opera con autonomia e variabilita’ di realizzazione nell’ambito di procedure stabilite, con responsabilita’ del buon funzionamento – compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari – e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, in concorso con altri lavoratori, dei quali puo’ avere anche il coordinamento.
L’area prevede 2 livelli professionali e 4 posizioni parametrali.
LIVELLI PROFESSIONALI
3. Declaratoria
Lavoratori che svolgono attivita’ di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilita’ e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell’ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali e’ richiesto il possesso della patente di categoria C. Nell’ambito del servizio di raccolta e attivita’ accessorie effettuano attivita’ di carico, scarico e accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, quali: autocompattatore; autolavacassonetti; ecc.
Appartengono, altresi’, a questo livello il conducente di autoinnaffiatrice, il conducente di autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 60 quintali, il conducente di pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 100 quintali.
4. Declaratoria
Lavoratori che svolgono attivita’ di conduzione richiedenti una professionalita’ adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonche’ specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali e’ richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore. Nell’ambito del servizio di raccolta e attivita’ accessorie effettuano attivita’ di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, quali:
– autocompattatore;
– autolavacassonetti;
– autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali;
– autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiature video-computerizzate;
– pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 100 quintali;
– automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
– autoarticolati;
– ecc.
Appartiene, altresi’, a questo livello l’operatore autista di combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell’alta pressione con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, dei quali puo’ avere il coordinamento.
AREA IMPIANTI E OFFICINA
Declaratoria di area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che e’ addetto alle attivita’ e alla manutenzione degli impianti fissi e mobili nonche’ alle attivita’ di officina, ivi comprese la riparazione e la manutenzione delle attrezzature, dei macchinari, degli autoveicoli e dei mezzi d’opera.
Per impianti si intendono strutture fisse o mobili per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termoutilizzatori con o senza recupero energetico; discariche per rifiuti pericolosi e non, anche con impianti di recupero energetico; impianti di selezione e cernita rifiuti; impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti; impianti di produzione CDR; piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi; impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica; reti fognarie; ecc.
Per impianti si intendono, altresi’, anche quelli relativi alla potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque anche con recupero energetico.
L’area prevede 5 livelli professionali e 9 posizioni parametrali.
LIVELLI PROFESSIONALI
1. Declaratoria
Operai che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari anche a motore.
Esemplificazione
– manovale addetto ad operazioni semplici quali: carico e scarico, pulizia, lavaggio, magazzino, ecc.
2. Declaratoria
Operai comuni che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attivita’ elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature.
Esemplificazioni:
– operaio addetto agli impianti e alle officine;
– operaio addetto ad operazioni di sollevamento, trasporto e deposito materiali;
– ecc.
3. Declaratoria
Operai qualificati che svolgono attivita’ esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali e’ richiesto il possesso della patente di categoria B.
Esemplificazioni
– carropontista/gruista, addetto agli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
– operaio addetto alla movimentazione e trasporto dei rifiuti con l’uso di mezzi d’opera di peso totale a terra fino a 100 quintali;
– operaio addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature e linee di lavorazione;
– operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficolta’ su attrezzature, macchinari, autoveicoli, mezzi d’opera ed impianti. Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore;
– operaio addetto alla pesatura dei mezzi d’opera conferenti presso gli impianti di smaltimento con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto e altre operazioni connesse, esclusa l’attivita’ di registrazione di cui al livello superiore;
– ecc.
4. Declaratoria
Operai specializzati che svolgono attivita’ esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalita’ adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonche’ specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali e’ richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore.
Esemplificazioni
– operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento e’ richiesta la patente di II grado. Provvede altresi’ ad assolvere compiti di manutenzione dell’impianto cui e’ assegnato;
– operaio addetto alla movimentazione e trasporto di rifiuti con l’uso di mezzi d’opera di peso totale a terra superiore a 100 quintali;
– operaio addetto alla manovra ed alla manutenzione di carroponte/gru che, avendo acquisito adeguate capacita’ tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore degli impianti;
– operaio addetto alle discariche e agli impianti di smaltimento che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attivita’ di registrazione carico/scarico dei rifiuti;
– operaio che, in possesso di preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti, effettua anche operazioni di controllo chimico in attuazione di istruzioni prestabilite per la regolare conduzione dell’impianto;
– operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione mezzi nonche’ agli impianti di depurazione delle acque e trattamento dei rifiuti;
– ecc.
5. Declaratoria
Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonche’ interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessita’ e difficolta’. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni
– operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacita’ di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento e’ richiesta la patente di I grado generale. Provvede altresi’ ad assolvere compiti di manutenzione dell’impianto cui e’ assegnato;
– operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati da notevole capacita’ di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate che, in possesso di elevate capacita’ tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di I grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varieta’ e complessita’ connesse alla conduzione e manutenzione degli impianti. E’ in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione ed ha altresi’ compiti di guida e controllo del personale del turno cui e’ assegnato, con responsabilita’ estesa al rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento degli impianti, alla condotta ed ai risultati della lavorazione;
– operaio che, in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di II grado, che, preposto al laboratorio chimico, svolge compiti d’analista e sulla base delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie istruzioni operative agli addetti alla conduzione dell’impianto per le conseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo, con responsabilita’ di guida e controllo degli addetti;
– operaio che agendo con ampia discrezionalita’ e autonomia, con apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attivita’ e mediante l’uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l’interpretazione critica di cicli disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessita’ e difficolta’ su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovraintendendo e coordinando l’attivita’ di altri lavoratori nell’area di propria competenza;
– operaio che, negli impianti di rilevanti dimensioni e di tecnologie avanzate, oltre ai compiti propri della mansione, guida e controlla il lavoro in turni composti da piu’ squadre;
– ecc.
AREA SERVIZI GENERALI
Declaratoria di area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che svolge attivita’ di supporto all’organizzazione e alla produzione dei servizi aziendali.
L’area prevede 5 livelli professionali e 9 posizioni parametrali.
LIVELLI PROFESSIONALI
1. Declaratoria
Lavoratori che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e/o macchinari anche a motore.
Esemplificazioni
– usciere, portiere, custode, commesso e figure consimili;
– addetto a centralina telefonica fino a 5 linee;
– addetto alle pulizie;
– addetto al lavaggio di automezzi;
– addetto al rifornimento carburanti dei mezzi e al controllo e relativi rabbocchi del livello dell’acqua, olio e gomme, senza responsabilita’ amministrative;
– ecc.
2. Declaratoria
Lavoratori che in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto eseguono attivita’ elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando macchinari e/o apparecchiature.
Esemplificazioni
– addetto a centralina telefonica con piu’ di 5 linee;
– addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei materiali. Esegue la movimentazione e l’impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti nel magazzino, eventualmente, anche con l’ausilio di elevatori meccanici;
– addetto all’utilizzo di particolari attrezzature e macchinari (fotocopiatrici, taglierine, proiettori, ecc.) dei quali assicura, altresi’, la piccola manutenzione;
– ecc.
3. Declaratoria
Lavoratori d’ordine che svolgono attivita’ esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate. Possono utilizzare in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per la guida dei quali e’ richiesto il possesso della patente di categoria B.
Esemplificazione
– autista di autovettura aziendale, che effettua operazioni di trasporto di persone e/o cose, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici od enti esterni;
– guardia giurata/sorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza. Controlla l’accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l’idoneita’ della documentazione di accesso e registrando le entrate e le uscite su appositi supporti anche di tipo informatico. Effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi sistemi di salvaguardia e di allarme;
– addetto al magazzino, che effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione piu’ idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unita’, l’aggiornamento delle schede inventario, anche con l’imputazione di dati nel terminale ed il posizionamento della merce nelle zone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali necessari ai servizi.
4. Declaratoria
Lavoratori che svolgono attivita’ esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalita’ adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonche’ specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni
– lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a magazzino e provvede alle operazioni di carico/scarico contabile attraverso l’imputazione nel sistema informativo, controllando la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo;
– aiuto infermiere;
– ecc.
5. Declaratoria
Lavoratori che svolgono attivita’ di elevato contenuto professionale. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonche’ di capacita’ pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle attivita’ assegnate e con discrezionalita’ definita nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attivita’. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazioni
– lavoratore che controlla gli arrivi delle forniture confrontando l’ordine con i documenti di spedizione e avvia la procedura operativa di carico contabile. Coordina e controlla l’attivita’ degli operatori di magazzino in relazione alle operazioni di versamento, prelievo, carico e scarico e ottimizzazione delle aree di stoccaggio. Assicura il rispetto delle norme di gestione fisica e amministrativa. E’ responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di legge;
– infermiere professionale;
– ecc.
AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Declaratoria di area operativo-funzionale
Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attivita’ amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell’impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per i campi in cui opera.
L’area prevede 6 livelli professionali e 11 posizioni parametrali.
LIVELLI PROFESSIONALI
3. Declaratoria
Lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attivita’ esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate.
Esemplificazione
– lavoratore addetto alle attivita’ di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge compiti vari, quali: dattilografia; ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, fatture, corrispondenza; trasmissione di documentazione, ecc.;
– lavoratore addetto ad attivita’ amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attivita’ di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale; provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.);
– ecc.
4. Declaratoria
Lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attivita’ esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalita’ adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonche’ specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Esemplificazione
– lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria; redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti; esamina per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
– lavoratore addetto ad attivita’ amministrative/contabili che svolge attivita’ connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi; controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attivita’ di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all’elaborazione dei dati ivi contenuti con l’utilizzo di mezzi informatici;
– ecc.
Appartiene, altresi’, a questo livello l’operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell’elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse; effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni; effettua operazione di salvataggio dei dati; ecc.
5. Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attivita’ di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonche’ di capacita’ pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle attivita’ assegnate e con discrezionalita’ definita nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attivita’. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Esemplificazione
– lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
– lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attivita’ che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l’attivita’ di altri lavoratori;
– segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attivita’ complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l’attivita’ di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
– capo turno EDP: lavoratore che predispone l’assetto del sistema secondo priorita’ e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse. Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste; analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le attivita’ del personale in turno e l’addestramento dei neo-inseriti;
– programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l’analisi informatica di una procedura, sulla base dell’analisi funzionale, e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi gia’ funzionanti;
– capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di piu’ quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unita’ organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti piu’ quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi;
– responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
– ecc.
6. Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attivita’ di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell’ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facolta’ di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unita’ organizzativa di propria competenza.
Esemplificazione
– capo ufficio;
– capo impianto: lavoratore responsabile tecnico e/o amministrativo di impianto di smaltimento e/o trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata;
– ispettore e/o preposto al controllo e all’organizzazione tecnico-amministrativa di piu’ centri di servizio o gestione;
– analista EDP: lavoratore che svolge attivita’ di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonche’ attivita’ necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parte di esso;
– lavoratore che, nell’ambito del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, le pertinenti attivita’ di studio e l’elaborazione di proposte. Conseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi ed informativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione individuale nonche’ fornisce il necessario supporto informativo-tecnico nei rapporti con gli enti preposti. Controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e visite periodiche;
– ecc.
7. Declaratoria
Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonche’ i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unita’ organizzative di propria competenza.
Esemplificazione
– capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da piu’ uffici;
– analista di sistema: lavoratore responsabile del sistema operativo e hardware, che assicura la corretta gestione delle attivita’ di un centro EDP di rilevante complessita’, nonche’ dei relativi sistemi e sottosistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attivita’ necessarie per la manutenzione dell’hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro;
– lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla direzione ed assicura l’analisi ed il controllo periodico dell’andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi.
8. Declaratoria
Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello inferiore, unite a notevole esperienza professionale, sono preposti ad attivita’ di coordinamento di struttura fondamentale e rilevante per peso strategico o dimensionale, nonche’ articolate in piu’ settori, ovvero svolgono attivita’ di alta specializzazione ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
In questo livello sono individuati anche i dipendenti cui viene attribuita la categoria di quadro, sia di line che di staff.
Esemplificazione
– capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di piu’ settori e con pluralita’ di compiti;
– lavoratore responsabile del sistema informatico, che coordina e sovraintende alle attivita’ di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonche’ di realizzazione dei relativi programmi; assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico in linea con gli obiettivi aziendali; elabora proposte di investimento per nuovi servizi.
Disciplina integrativa per la categoria dei quadri
1. Alla categoria dei quadri si applica la normativa contrattuale relativa alla categoria degli impiegati, nonche’ quella di seguito specificata.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, la qualifica di quadro e’ attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che nell’ambito dell’VIII livello svolgono con carattere di continuita’ e con un elevato grado di capacita’ gestionale, organizzativa e professionale, funzioni di importanza e responsabilita’, con ampia discrezionalita’ di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
3. I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e nell’ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali effettuano, con personale contributo di particolare originalita’ e creativita’, opera di coordinamento di risorse e/o entita’ organizzative di particolare complessita’.
4. L’azienda cura la formazione dei quadri promuovendo il loro aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai problemi organizzativi, gestionali e relazionali.
5. I quadri hanno diritto ad accedere alla titolarita’ di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in azienda, e hanno altresi’ la possibilita’, previa autorizzazione della Direzione, di pubblicare a proprio nome ricerche o lavori relativi alle attivita’ svolte.
6. L’azienda garantisce l’assistenza legale nonche’ l’eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie ai quadri che per motivi professionali siano coinvolti in procedimenti penali, civili e amministrativi, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
7. Al dipendente assegnato temporaneamente a svolgere funzioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente, e’ attribuita la categoria di quadro trascorso un periodo di 180 giorni calendariali consecutivi di effettivo svolgimento delle mansioni.
8. In materia di orario di lavoro si applica ai quadri quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 della legge n. 190/1985.
Conseguentemente, con la presente regolamentazione e’ stata data piena attuazione alla legge predetta.
Nota a verbale
L’art. 31 disciplina l’attribuzione, tra le altre, di indennita’ connesse all’espletamento delle mansioni di una specifica qualifica di un livello professionale – indipendentemente dalla posizione parametrica assegnata – all’interno di una determinata area operativo-funzionale, come di seguito indicato:
a) area spazzamento, raccolta, attivita’ accessorie e complementari
Livello 2 – lavoratori addetti:
– ai servizi di rimozione rifiuti operando promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l’altezza di almeno un piano normale di edificio;
– all’effettuazione della raccolta su strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale di edificio;
– ad operazioni manuali di espurgo pozzi neri.
L’indennita’ spettante e’ quella di cui al comma 6, lett. b).
Livello 2 – lavoratori adibiti:
alla guida di veicoli o motocarri, per i quali e’ richiesto il possesso della patente di categoria A, che effettuano in singolo anche la raccolta e/o lo spazzamento.
L’indennita’ spettante e’ quella di cui al comma 6, lett. c);
b) area conduzione
Livello 3 – lavoratori adibiti:
– in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali e’ richiesto il possesso della patente C.
L’indennita’ spettante e’ quella di cui al comma 6, lett. k).
Livello 4 – lavoratori inquadrati in qualita’ di:
– autisti conducenti di automezzi per la guida dei quali e’ prescritto il possesso della patente di categoria E;
– conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiori a 100 quintali;
– operatori-autisti di combinata canal-jet;
– conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video-computerizzata.
L’indennita’ spettante e’ quella di cui al comma 6, lett. a);
c) area officina e impianti
Livello 5 – lavoratori inquadrati in qualita’ di:
– conduttore/manutentore in possesso di patente di I grado generale che, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica, di norma e’ addetto a turni continui e avvicendati e ha il compito di guidare e controllare il personale del turno assegnato.
L’indennita’ spettante, a decorrere dall’1 giugno 2004, e’ quella di cui al comma 6, lett. j);
d) area tecnico-amministrativa
Livello 8 – lavoratori con categoria di quadri.
L’indennita’ spettante e’ quella di cui al comma 6, lett. l).
art. 15
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Mutamento Di Mansioni
MUTAMENTO DI MANSIONI
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o a quelle del superiore livello, nella posizione parametrale B), che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. In relazione alle esigenze organizzative, il dipendente puo’ essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti il suo livello purche’ cio’ non comporti alcun peggioramento economico o morale della sua condizione.
3. Al dipendente che in forma esplicita e dietro preciso mandato e’ chiamato a svolgere temporaneamente mansioni superiori e’ riconosciuta la retribuzione base parametrale relativa alla posizione parametrale B), ove prevista, del superiore livello per il periodo relativo alla loro effettuazione.
4. L’esplicazione di mansioni superiori, in sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, non da’ luogo al passaggio alla posizione parametrale B) del superiore livello, salvo il caso di conferma nella mansione a seguito di mancato rientro del dipendente sostituito.
5. Per contro, qualora lo svolgimento di mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione alla posizione parametrale B) del livello superiore diviene definitiva dopo un periodo di 90 giorni calendariali.
6. L’assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore e il passaggio di livello avvengono sulla base di criteri obiettivi, predeterminati d’intesa con la struttura sindacale aziendale; fatta eccezione per l’assegnazione temporanea e per il passaggio al VII e all’VIII livello.
7. In caso di reinquadramento in livello inferiore per definitivo mutamento di mansioni per giustificato motivo oggettivo e/o soggettivo, sempreche’ vi siano posti disponibili nell’organizzazione del lavoro aziendale e il lavoratore interessato risulti idoneo allo svolgimento delle nuove mansioni, al dipendente e’ attribuita la posizione parametrica A), ove prevista, del livello inferiore nel quale e’ reinquadrato.
art. 16
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Orario Di Lavoro, Festivita`, Riposi, Ferie
CAPITOLO V
ORARIO DI LAVORO, FESTIVITA’, RIPOSI, FERIE
ORARIO DI LAVORO
1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, l’orario normale settimanale di lavoro, articolato di norma in 6 giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, e’ di 37 ore per tutti i dipendenti.
2. A decorrere dall’1 gennaio 2005, l’orario di cui al precedente comma e’ ridotto a 36 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.
3. Le nuove misure dell’orario normale settimanale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttivita’ del lavoro individuale e collettiva.
4. L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali.
5. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’ingresso nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.
6. L’orario giornaliero di lavoro puo’ essere svolto anche nell’ambito di nastri lavorativi, la cui definizione e’ oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
7. Nei turni continui il personale non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro 2 ore dalla fine del turno.
8. Durante l’orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto ad una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali, di durata non superiore a 2 ore.
9. Ferme restando le eventuali, piu’ favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore hanno diritto ad una pausa giornaliera di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni e’ concessa una pausa giornaliera di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
10. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, e’ tenuto a prestare lavoro in uno o piu’ comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attivita’ e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall’azienda a sede di appello giornaliero.
11. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in localita’ diverse dall’abituale posto di lavoro, l’eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le localita’ comandate e viceversa, e’ considerato come lavoro effettivo eccedente l’orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all’art. 17, sempreche’ sia stato disposto oltre l’orario di lavoro.
12. Per quanto concerne i lavoratori inquadrati nei livelli 7 e 8, in materia di orario di lavoro si applica quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
Nota a verbale
Per il personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su 3 turni giornalieri, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a partire dalla durata settimanale dell’orario normale di 38 ore fino a quella di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e’ attuata attraverso la concessione di corrispondenti riposi compensativi. Le relative giornate di permesso retribuito dovranno essere godute entro l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l’anno verra’ corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari alla retribuzione globale giornaliera del mese di dicembre.
art. 17
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Orario Di Lavoro In Regime Di Attivita` Lavorativa Flessibile
ORARIO DI LAVORO IN REGIME DI ATTIVITA’ LAVORATIVA FLESSIBILE
1. In relazione alle peculiarita’ del settore e alle particolari esigenze di servizio delle aziende, comportanti variazioni dell’intensita’ lavorativa, l’orario normale di lavoro di cui all’art. 16 puo’ essere realizzato come media nel periodo di una singola settimana ovvero in un periodo plurisettimanale prestabilito.
2. Conseguentemente, le aziende possono attuare programmi di attivita’ lavorativa flessibile con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all’orario normale di lavoro in periodi prestabiliti, sempreche’ la media dell’orario settimanale di lavoro al termine di tali periodi risulti pari all’orario settimanale di cui all’art. 16.
3. La media di cui al precedente comma puo’ essere realizzata con riferimento a :
a) singole settimane, con prestazioni giornaliere di lavoro fino ad un massimo di 8 ore e altre, a compensazione, fino al 31 dicembre 2004 inferiori a:
– 6 ore e 10 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
– 7 ore e 24 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
ovvero altre, a compensazione, a partire dall’1 gennaio 2005 inferiori a:
– 6 ore e 5 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
– 7 ore e 18 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
b) piu’ settimane consecutive, con prestazioni settimanali fino ad un massimo di 45 ore di lavoro e altre, a compensazione, di minore durata.
In tali periodi, nelle settimane in cui e’ programmato il superamento dell’orario settimanale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera fino al 31 dicembre 2004 non puo’ essere inferiore a:
– 6 ore e 10 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
– 7 ore e 24 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
ovvero, dall’1 gennaio 2005, non puo’ essere inferiore a:
– 6 ore e 5 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
– 7 ore e 18 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni.
4. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, le prestazioni lavorative, rese oltre l’orario settimanale di cui all’art. 16 e fino a 45 ore settimanali per un massimo di 100 ore procapite annue, sono compensate con la retribuzione base parametrale oraria maggiorata del:
– 15% per le prime 80 ore;
– 20% per le residue 20 ore.
5. Il trattamento di cui al precedente comma e’ comprensivo dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
6. Le modalita’ di attuazione dell’orario normale in regime di attivita’ lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4 – che possono riguardare singole attivita’ o categorie di lavoratori – nonche’ gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle organizzazioni stipulanti.
7. Le variazioni dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro per effetto dei programmi di attivita’ lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4 non danno diritto al trattamento per prolungamento orario o per lavoro straordinario ne’ danno luogo a riduzioni del trattamento retributivo contrattualmente dovuto.
8. Gli orari di lavoro e i relativi periodi programmati in attivita’ lavorativa flessibile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono comunicati ai lavoratori interessati con un preavviso di 10 giorni calendariali, attraverso specifico ordine di servizio; fermo restando che l’azienda avra’ cura di ripartire equamente tra i lavoratori i periodi di maggiore impegno, secondo i programmi stabiliti.
9. Le ore di prestazione programmate in attivita’ lavorativa flessibile, ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, non possono essere richieste nel giorno di riposo settimanale.
10. Nei periodi in cui siano in atto programmi di attivita’ lavorativa flessibile, ai sensi del comma 3, lettera b), ai lavoratori interessati non possono essere richieste prestazioni lavorative in prolungamento orario o in straordinario.
11. Qualora, nei periodi in cui sia in atto un programma di attivita’ lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4, si verifichino assenze per infermita’ per malattia o infortunio non sul lavoro in giorni in cui sia stata programmata una prestazione lavorativa di durata superiore al normale orario giornaliero, le ore prestabilite in eccedenza sono recuperate nell’ambito del medesimo ovvero di un successivo programma.
12. Il ricorso a prestazioni programmate in attivita’ lavorativa flessibile, oltre i limiti di cui ai commi 3 e 4, e’ oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all’art. 63.
13. Nelle sole gestioni comunali nelle quali si sia fatto ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilita’ plurisettimanale, il complesso delle ore lavorate in flessibilita’ nei 12 mesi precedenti potra’ dar titolo – sulla base di una valutazione comune dell’azienda e delle OO.SS. – ad una minore durata della prestazione settimanale, per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali.
14. In caso di valutazioni divergenti fra le Parti, in ordine all’attuazione della presente norma, si procedera’, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle Parti, ad una verifica di congruita’ a livello nazionale.
Durante tale periodo non si dara’ luogo ad azioni conflittuali sulla materia.
Dichiarazioni congiunte
Le Parti si danno atto che:
– l’attuazione dei programmi di attivita’ lavorativa flessibile di cui al presente articolo non deve influire sulla quantificazione dell’organico aziendale;
– gli eventuali accordi aziendali concernenti programmi di attivita’ lavorativa flessibile continuano a trovare applicazione secondo le norme ivi stabilite.
art. 18
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Lavoro In Prolungamento Orario – Lavoro Straordinario, Notturno, Festivo
LAVORO IN PROLUNGAMENTO ORARIO – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO
1. Si considera in prolungamento orario il lavoro autorizzato e compiuto oltre le durate di cui all’art. 16, commi 1 e 2, fino alla misura di 40 ore settimanali.
2. Le prestazioni di lavoro rese in prolungamento orario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
– del 30% per prestazioni feriali;
– del 60% per prestazioni festive;
– del 45% per prestazioni notturne;
– del 75% per prestazioni notturne – festive.
3. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre le 40 ore settimanali.
4. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
– del 31% per prestazioni feriali;
– del 65% per prestazioni festive;
– del 50% per prestazioni notturni;
– del 75% per prestazioni notturne – festive.
5. Le prestazioni pro-capite annue in prolungamento orario e/o in straordinario sono individuate dal monte di 175 ore. Costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo la definizione di un superiore limite orario annuo.
6. Le prestazioni lavorative rese nelle prime 26 ore feriali del monte annuo individuale di 175 ore sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 15%.
7. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall’art. 19.
8. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata:
– del 50% in caso di festivo diurno;
– del 75% in caso di festivo notturno.
9. Si considera lavoro notturno quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 6,00.
10. Le prestazioni di lavoro notturno, siano esse in turni avvicendati che in turni non avvicendati, sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%.
11. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in 3 turni avvicendati di 8 ore, si considera lavoro notturno quello delimitato dal III turno.
12. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore un impiego di lavoro notturno in maniera continuativa.
13. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta’ del bambino, e’ vietato adibire le donne al lavoro dalle 24,00 alle 6,00.
14. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta’ inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta’ inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
15. I trattamenti di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.
art. 19
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Giorni Festivi
GIORNI FESTIVI
1. Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festivita’ civili del 25 aprile, dell’1 maggio e del 2 giugno;
c) le seguenti festivita’ religiose:
– Capodanno (1 gennaio);
– Epifania (6 gennaio);
– Pasqua (mobile);
– Lunedi’ dell’Angelo (mobile);
– Assunzione (15 agosto);
– Ognissanti (1 novembre);
– Immacolata Concezione (8 dicembre);
– S. Natale (25 dicembre);
– S. Stefano (26 dicembre);
– festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.
2. Nei comuni in cui la festa del Patrono coincide con altre festivita’ di cui alle lettere b) e c), le aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festivita’ sostitutiva di quella del Patrono, cosi’ da mantenere invariato il numero delle festivita’ di cui alle lettere b) e c) citate.
3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.
art. 20
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Trattamento Per I Giorni Festivi E Per Le Festivita` Religiose Soppresse
TRATTAMENTO PER I GIORNI FESTIVI E PER LE FESTIVITA’ RELIGIOSE SOPPRESSE
A) Trattamento per i giorni festivi
1. Al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all’art. 19 comma 1, lett. b) e c), e’ assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell’orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell’art. 18, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.
2. Al lavoratore che, in giornata di festivita’ nazionale o infrasettimanale, non presti la propria opera per sospensione del lavoro indipendente della propria volonta’, a qualunque causa dovuta, nonche’ per malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro, gravidanza, puerperio, e’ comunque assicurata la quota giornaliera di retribuzione globale.
3. Nelle festivita’ di cui all’art. 19, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di domenica, compresa la Pasqua, ai lavoratori col normale giorno di riposo settimanale di domenica spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
4. Nelle festivita’ di cui all’art. 19, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di riposo settimanale compensativo, ai lavoratori col normale giorno di riposo settimanale compensativo spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
B) Trattamento per le festivita’ religiose soppresse
1. In sostituzione delle festivita’ religiose soppresse ai sensi dell’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del relativo trattamento economico, a decorrere dall’1 gennaio 2004 sono riconosciuti 2 giorni di permesso individuale, con decorrenza della retribuzione globale, da fruire compatibilmente con le esigenze di lavoro.
2. Tali giorni di permesso non possono essere goduti unitamente alle ferie e, qualora non fruiti entro l’anno solare, sono compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre.
3. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, i 2 giorni di permesso individuale sono attribuiti solo qualora le festivita’ religiose soppresse, di cui al comma 1 della presente lett. B), cadano nel periodo annuale di servizio; fermo restando che ai presenti fini a nulla rilevano le festivita’ soppresse del 19 marzo e del Corpus Domini (mobile).
4. Nel caso in cui l’azienda disponga la prestazione lavorativa nella giornata del 4 novembre, spetta al lavoratore interessato una quota giornaliera di retribuzione globale, senza alcuna maggiorazione, da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
5. La prestazione lavorativa di cui al precedente comma non da’ luogo in nessun caso a corrispondenti permessi compensativi.
6. Qualora la suddetta giornata del 4 novembre coincida con il normale giorno di riposo settimanale, domenicale o compensativo, spetta al lavoratore interessato una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
Norma transitoria
Ai lavoratori assunti dall’1 maggio 2003 i 2 giorni di permesso retribuito, di cui alla predetta lettera B), comma 1, spettano dall’1 gennaio 2007; nulla e’ dovuto a questo titolo per il triennio 2004-2006.
art. 21
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Ferie
FERIE
1. Il dipendente ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale.
2. Tale periodo e’ di 26 giorni lavorativi, fermo restando che, in regime di settimana lavorativa di 5 giorni, il periodo di ferie e’ di 22 giorni lavorativi.
3. Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a un rateo del periodo di ferie per ogni mese di servizio prestato.
4. Ai fini di cui al comma che precede, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
5. Sulla base del periodo programmato – di norma entro il mese di marzo – per le ferie collettive, concordato con la RSU o, in mancanza, con le RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle competenti strutture territoriali, l’azienda assegna le ferie tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste dei dipendenti.
6. Il periodo di ferie annuale ha normalmente carattere continuativo.
7. In caso di frazionamento, una parte delle ferie sara’ almeno pari alla meta’ di quelle spettanti e sara’ goduta nel periodo maggio-ottobre. Per i dipendenti addetti ai servizi di igiene ambientale nelle stazioni balneari o climatiche, la parte di ferie da godere nel medesimo periodo sara’ pari a 1/3 di quelle spettanti.
8. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l’anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta anche nell’anno successivo.
9. Qualora durante il periodo di ferie cadano festivita’ di cui all’art. 19, comma 1, tale periodo e’ prolungato di un pari numero di giorni; fatta eccezione per il caso in cui tale coincidenza si verifica, in regime di settimana lavorativa di 5 giorni, nel sesto giorno prelavorato retribuito.
10. Non e’ ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda.
11. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno ne’ a recupero negli anni successivi.
12. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie ed il lavoratore ha il diritto alle stesse o all’indennita’ sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora il lavoratore abbia goduto di un numero maggiore di ferie superiore a quello maturato, l’azienda ha diritto di trattenere, in sede di liquidazione, l’importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
13. L’assegnazione delle ferie non puo’ aver luogo durante il periodo di preavviso.
Norma transitoria
I dipendenti che, alla data del 30 aprile 2003, godevano di un periodo di ferie di maggior favore mantengono ad personam tale trattamento.
art. 22
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Riposo Giornaliero
RIPOSO GIORNALIERO
Il dipendente ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
art. 23
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Riposo Settimanale
RIPOSO SETTIMANALE
Il dipendente ha diritto a un periodo di riposo settimanale, considerato festivo, di 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica.
Per i lavoratori cui si applica il presente CCNL per i quali e’ consentito, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale puo’ essere fissato in altro giorno ed e’ qualificato riposo settimanale compensativo.
Qualora il riposo settimanale non cada normalmente di domenica, si considera feriale la prestazione lavorativa domenicale, essendo festivo il giorno di riposo compensativo settimanale prefissato.
In regime di settimana lavorativa di 5 giorni, il sesto e’ un giorno feriale prelavorato retribuito, il settimo e’ il normale giorno di riposo settimanale considerato festivo.
art. 24
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Banca Delle Ore
BANCA DELLE ORE
1. A decorrere dall’1 gennaio 2003, in via sperimentale per la vigenza del presente CCNL, viene istituita a livello aziendale la banca delle ore, nei cui conti individuali confluiscono le ore indicate al comma 2.
In occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, l’azienda fornira’ alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle organizzazioni stipulanti, nonche’ ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalita’ attuative della Banca predetta.
2. Con cadenza mensile, vengono accreditate sul conto della banca delle ore di ogni singolo lavoratore:
a) il 50% delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro di cui all’art. 16;
b) il 50% delle ore di lavoro supplementare svolto dal personale a tempo parziale.
3. Le maggiorazioni previste dal presente CCNL e riguardanti le ore prestate in prolungamento orario, in orario straordinario, in lavoro supplementare prestate oltre i limiti massimi dal personale a tempo parziale di cui all’art. 10 sono normalmente erogate secondo le percentuali e le modalita’ rispettive.
4. L’accredito sul conto individuale delle ore di cui al comma 2 e’ effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale e’ stata resa la relativa prestazione, con evidenziazione sulla busta paga mensile.
5. La fruizione delle ore accreditate sul conto individuale ha luogo secondo 2 modalita’:
a) per 2/3 come da richiesta scritta del lavoratore presentata all’azienda con un preavviso di almeno 15 giorni;
b) per 1/3 come da programmazione aziendale comunicata agli interessati con un preavviso di almeno 15 giorni.
6. Le ore sono assegnate in misura non inferiore all’intera durata della prestazione ordinaria giornaliera, e sono scomputate con relativa evidenziazione sulla busta paga del mese immediatamente successivo a quello dell’assegnazione stessa.
A livello aziendale, in caso di motivata richiesta del lavoratore e tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le ore di cui al comma 2 possono essere assegnate anche per periodi piu’ brevi rispetto all’intera durata della prestazione ordinaria giornaliera.
7. La richiesta relativa alla giornata immediatamente seguente un giorno festivo e’ accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore accreditate possono essere godute anche in aggiunta ai giorni di ferie, salvo che nel periodo estivo.
8. Le richieste di ore di cui al presente articolo sono accolte nel limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere sullo specifico luogo di lavoro nel giorno e nelle ore interessati.
Qualora le richieste superino il limite predetto si fara’ riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui l’applicazione della predetta percentuale determini una frazione inferiore all’unita’, viene comunque garantita una richiesta per ogni giornata.
A livello aziendale, l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, possono stabilire una percentuale superiore a quella di cui al primo capoverso del presente comma, in relazione alle specifiche dimensioni organizzative del servizio.
9. Qualora non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, le ore richieste sono concesse compatibilmente con le esigenze aziendali, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 6 e 7.
10. Le ore accreditate ai sensi del precedente comma 2 sono fruite normalmente entro il 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, al fine di garantirne il godimento le ore non ancora utilizzate sono fruite nel primo semestre dell’anno solare seguente. Qualora, anche entro il predetto semestre di proroga, il lavoratore non abbia goduto di tutte le ore accreditate, quelle residue, in deroga al comma 5, devono essere assegnate e fatte godere dall’azienda entro il secondo semestre del medesimo anno. In entrambi i periodi semestrali di proroga, le richieste di cui al presente comma hanno la precedenza rispetto a quelle di cui al precedente comma 8.
11. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore accreditate non ancora utilizzate sono liquidate con la retribuzione in atto. Analogo trattamento e’ dovuto, da parte dell’impresa cedente, in caso di scadenza del contratto di appalto.
12. Nel mese di giugno e di dicembre di ogni anno, l’azienda fornisce alla RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, una informativa sullo stato di utilizzazione della Banca delle ore e, in particolare, sull’attuazione di quanto stabilito dal comma 10.
Dichiarazione delle Parti stipulanti
In relazione al carattere sperimentale del presente istituto contrattuale, le Parti si impegnano ad incontrarsi nei 6 mesi dalla scadenza del CCNL per una verifica degli esiti applicativi dello stesso, al fine di assumere conseguenti determinazioni in occasione del rinnovo.
art. 25
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Trattamento Economico
CAPITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI
1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la composizione della retribuzione e’ stabilita come segue.
2. La retribuzione base parametrale, di cui alle Tabelle allegate 1/A e 1/B, e’ costituita dal conglobamento dei seguenti elementi:
a) le retribuzioni parametrali in vigore al 30 aprile 2003, che includono i valori di cui all’art. 17 del CCNL 2 agosto 1995;
b) l’indennita’ di contingenza in vigore al 30 aprile 1992;
c) l’EDR di cui all’Accordo nazionale 20 dicembre 1999.
3. La retribuzione individuale e’ costituita dai seguenti elementi:
a) la retribuzione base parametrale di cui al comma 2;
b) gli aumenti periodici di anzianita’ di cui all’art. 26;
c) l’eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;
d) l’eventuale assegno ad personam.
4. La retribuzione globale e’ costituita dai seguenti elementi:
a) la retribuzione individuale di cui al comma 3;
b) l’indennita’ di funzione di cui all’art. 31, lettera l);
c) il compenso mensile di cui all’art. 31, lettera k);
d) l’indennita’ mensile di cui all’art. 31, lettera j), per 12 mensilita’;
e) l’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31 luglio 1992, per 13 mensilita’.
5. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alle modalita’ e ai criteri di erogazione delle varie indennita’ riconosciute ai sensi del presente contratto, restano escluse dalla composizione della retribuzione globale di cui al comma 4: le indennita’ di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) di cui all’art. 31; i trattamenti di cui agli artt. 17, 18, 32, 33, 35, 36; il buono pasto di cui all’art. 34.
Chiarimenti a verbale delle Parti stipulanti
Con riferimento agli istituti disciplinati dal vigente CCNL, le basi di calcolo per l’erogazione dei relativi trattamenti sono costituite dalle retribuzioni come di seguito specificate.
A) La retribuzione base parametrale di cui al comma 2 del presente articolo e’ utile ai fini dei trattamenti per:
– mutamento mansioni, di cui all’art. 15;
– orario normale in regime di attivita’ lavorativa flessibile, di cui all’art. 17, comma 4;
– indennita’ turni a ciclo continuo e avvicendato, di cui all’art. 31, lett. d);
– indennita’ maneggio denaro, di cui all’art. 31, lett. f).
B) La retribuzione individuale di cui al comma 3 del presente articolo e’ utile ai fini dei trattamenti per:
– prolungamento orario, straordinario, festivo, notturno, di cui all’art. 18;
– indennita’ sgombero neve, di cui all’art. 31, lett. h);
– trasferta, di cui all’art. 33, comma 4, lett. B);
– multa fino a 4 ore, di cui all’art. 72, comma 1, lett. c).
C) La retribuzione globale di cui al comma 4 del presente articolo e’ utile ai fini dei trattamenti per:
– periodo di prova, di cui all’art. 5;
– pause, di cui all’art. 16, comma 9;
– trattamento per giorni festivi e festivita’ religiose soppresse, di cui all’art. 20;
– ferie, di cui all’art. 21;
– 13esima mensilita’ di cui all’art. 29, con esclusione dell’indennita’ mensile di cui all’art. 30, lettera j);
– 14esima mensilita’ di cui all’art. 30, con esclusione dell’indennita’ mensile di cui all’art. 31, lettera j) e dell’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31 luglio 1992;
– rimborso spese per testimonianza, di cui all’art. 35, lett. b);
– trasferimenti, di cui all’art. 36;
– congedi e permessi, di cui agli artt. 39, 41, 42, 43, 47, 52, 59, lett. C);
– infermita’ per malattia e infortunio non sul lavoro, di cui all’art. 44;
– infortunio sul lavoro, di cui all’art. 45;
– permessi retribuiti a tutela delle persone handicappate di cui all’art. 47 e per donazione di midollo osseo, di cui all’art. 50;
– sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di cui all’art. 72, comma 1, lett. d);
– indennita’ sostitutiva del preavviso, di cui all’art. 74.
art. 26
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Aumenti Periodici Di Anzianita`
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
1. A decorrere dall’1 maggio 2003 la maturazione degli aumenti periodici di anzianita’ (APA) ha cadenza triennale.
2. In fase di prima applicazione, la maturazione dell’aumento periodico di anzianita’ che avrebbe dovuto essere riconosciuto all’1 luglio 2004 e’ differita, per effetto di quanto stabilito al comma 1, all’1 luglio 2005. Conseguentemente, ai lavoratori in servizio all’1 luglio 2005 verra’ attribuito il primo aumento periodico di anzianita’ triennale calcolato in trentaseiesimi dei valori di cui al comma 3, che verra’ corrisposto in diretta relazione ai mesi di servizio prestato tra l’1 luglio 2002 e il 30 giugno 2005.
3. A decorrere dall’1 luglio 2005, per ogni consecutivo triennio di anzianita’ di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dall’1 luglio di ogni triennio un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza:
I Liv.: 15,24
II Liv.: 17,66
III Liv.: 19,11
IV Liv.: 20,92
V Liv.: 24,02
VI Liv.: 27,11
VII Liv.: 31,25
VIII Liv.: 34,86
4. L’importo dell’aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, spetta ai dipendenti in servizio all’1 luglio di ogni triennio in relazione ai mesi di servizio prestato tra l’1 luglio del primo anno del triennio e il 30 giugno del terzo anno del medesimo triennio.
5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
6. Il lavoratore ha diritto a maturare tanti aumenti periodici – o frazioni di aumenti calcolate in trentaseiesimi – fino al raggiungimento dell’importo massimo di cui alla tabella seguente:
I Liv.: 152,40
II Liv.: 176,60
III Liv.: 191,10
IV Liv.: 209,20
V Liv.: 240,20
VI Liv.: 271,10
VII Liv.: 312,50
VIII Liv.: 348,60
7. I valori degli aumenti periodici di cui ai precedenti commi 3 e 6 spettano ai dipendenti inquadrati nei diversi livelli, indipendentemente dalla posizione parametrica attribuita nel proprio livello d’inquadramento.
8. In caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l’importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza e la frazione del triennio in corso e’ utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
9. Fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 8 relativamente ai criteri di maturazione degli aumenti periodici di anzianita’ nonche’, in caso di passaggio di livello, di mantenimento dell’importo di tali aumenti maturati nel livello di provenienza, il quadro sinottico degli aumenti periodici di anzianita’ (APA) e’ il seguente:
--------------------------------------------------------------------
Liv. Importo singolo Importo massimo Numero massimo
APA triennale APA triennali teorico APA triennali
per liv. per liv. maturabili per liv.
--------------------------------------------------------------------
I 15,24 152,40 10
II 17,66 176,60 10
III 19,11 191,10 10
IV 20,92 209,20 10
V 24,02 240,20 10
VI 27,11 271,10 10
VII 31,25 312,50 10
VIII 34,86 348,60 10
--------------------------------------------------------------------
Dichiarazione a verbale ex art. 18 CCNL 2 agosto 1995
Le Parti si danno atto che restano comunque fermi gli importi in cifra fissa riconosciuti per effetto della applicazione dell’art. 43, comma 4, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1980.
Norma transitoria ex art. 18 CCNL 2 agosto 1995
Gli aumenti periodici di anzianita’ fino al 31 dicembre 1991 ai sensi del soppresso art. 16 del CCNL 23 gennaio 1988 (compreso quindi l’importo relativo all’aumento periodico decorrente dall’1 gennaio 1992), mantenuti in cifra fissa, sono stati ridotti degli importi trasferiti nelle retribuzioni parametrali come da note in calce alla relativa tabella, e hanno concorso, nella misura residua, al raggiungimento degli importi massimi di cui al comma 3 dell’art. 18 del CCNL 2 agosto 1995.
art. 27
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Determinazione Convenzionale Della Retribuzione Giornaliera E Oraria
DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA E ORARIA
1. La retribuzione oraria si determina convenzionalmente dividendo la retribuzione base parametrale o individuale o globale mensile per 169.
2. La retribuzione giornaliera si determina convenzionalmente moltiplicando la retribuzione oraria per 39 e dividendo il risultato per 6.
art. 28
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Corresponsione Della Retribuzione
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
1. Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Detto pagamento e’ attestato da distinta o busta paga, che resta in possesso del lavoratore, con l’indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute.
Qualora l’azienda ritardi il pagamento, decorreranno gli interessi nella misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto.
2. L’azienda puo’ effettuare il pagamento della retribuzione anche mediante assegni o versamenti su c/c bancari e/o postali individuali. Le relative modalita’ sono portate a conoscenza della RSU o, in mancanza, delle RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
3. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla distinta o busta paga deve essere fatto all’atto del pagamento, tranne che per errori contabili o di inquadramento.
4. In caso di contestazione sulla retribuzione o sugli altri elementi costitutivi della stessa, al lavoratore viene intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
5. Gli importi delle trasferte e degli elementi variabili della retribuzione vengono corrisposti nel mese successivo a quello di riferimento.
art. 29
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Tredicesima Mensilita`
TREDICESIMA MENSILITA’
A decorrere dall’1 gennaio 2004, la 13esima mensilita’ e’ erogata con le modalita’ seguenti.
1. Entro il 20 dicembre di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in servizio una 13esima mensilita’ pari alla retribuzione globale in vigore all’1 dicembre, con esclusione dell’indennita’ mensile di cui all’art. 31, lettera j).
2. Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di 13esima mensilita’ e’ 1 gennaio-31 dicembre. Pertanto, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha diritto a un numero di dodicesimi di 13esima mensilita’ pari al numero di mesi di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo di riferimento, la 13esima mensilita’ e’ calcolata sui valori di retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima.
art. 30
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Quattordicesima Mensilita`
QUATTORDICESIMA MENSILITA’
A decorrere dall’1 gennaio 2004, la 14esima mensilita’ e’ erogata con le modalita’ seguenti.
1. Entro il 15 luglio di ogni anno viene corrisposta a tutti i dipendenti in servizio una 14esima mensilita’ pari alla retribuzione globale in vigore all’1 luglio, con esclusione dell’indennita’ mensile di cui all’art. 31, lettera j) e dell’EDR di cui all’Accordo interconfederale 31 luglio 1992.
2. Il periodo di riferimento per determinare la misura spettante di 14esima mensilita’ e’ 1 agosto-31 luglio. Pertanto, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il dipendente ha diritto a un numero di dodicesimi di 14esima mensilita’ pari al numero di mesi di servizio prestato.
A tal fine, le frazioni di mese almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del suddetto periodo di riferimento, la 14esima mensilita’ e’ calcolata sui valori di retribuzione globale in atto alla data della cessazione medesima.
art. 31
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Indennita`
INDENNITA’
1. I trattamenti di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramento.
2. Il diritto a percepire tali trattamenti decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni.
3. Le indennita’ di cui al comma 6, lettere a), b), c), non sono cumulabili in quanto la maggiore assorbe la minore.
4. Le indennita’ di cui al comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, fatta salva la computabilita’ delle indennita’ di cui alle lettere a), b), c), h) ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR). Tali indennita’ non sono computabili nel trattamento di infermita’ per malattia e infortunio non sul lavoro e di infortunio sul lavoro, fatta eccezione per l’indennita’ di cui alla lettera j) che fa parte della retribuzione globale.
5. Le indennita’ di cui al comma 6, lettere k) e l) fanno parte della retribuzione globale.
6. I trattamenti sono i seguenti:
a) indennita’ giornaliera pari a € 0,77 riconosciuta ai lavoratori inquadrati nel livello 4 dell’area conduzione in qualita’ di:
– autisti conducenti di automezzi per la guida dei quali e’ prescritto il possesso della patente di categoria E;
– conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali;
– operatori- autisti di combinata canal-jet;
– conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video- computerizzata.
b) indennita’ giornaliera pari a € 0,36 riconosciuta ai lavoratori inquadrati nel livello 2 dell’area spazzamento, raccolta, attivita’ accessorie e complementari, i quali siano addetti:
– ai servizi di rimozione rifiuti operando promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l’altezza di almeno un piano normale di edificio;
– all’effettuazione della raccolta su strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale di edificio;
– ad operazioni manuali di espurgo pozzi neri;
c) indennita’ giornaliera pari a € 0,52 riconosciuta ai lavoratori inquadrati nel livello 2 dell’area spazzamento, raccolta, attivita’ accessorie e complementari, adibiti alla guida di veicoli o motocarri, per i quali e’ richiesto il possesso della patente di categoria A, che effettuano in singolo anche la raccolta e/o lo spazzamento;
d) indennita’ giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su 3 turni avvicendati nell’intero arco continuo di 7 giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennita’ e’ assorbita dall’indennita’ per lavoro domenicale eventualmente corrisposta;
e) indennita’ giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti ai sensi dell’art. 67, lettera C), commi 3 e 5;
f) indennita’ giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per errori;
g) indennita’ giornaliera pari a € 0,26 per raggiungimento posto di lavoro, di cui all’art. 35, lett. c);
h) indennita’ oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennita’ assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di accordi aziendali;
i) indennita’ domenicale pari a € 4,13 riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana;
j) indennita’ mensile pari a € 40,00 riconosciuta per 12 mensilita’ ai lavoratori inquadrati nel livello 5 dell’area impianti e officina, in qualita’ di conduttore/manutentore in possesso di patente di I grado generale che, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica, di norma e’ addetto a turni continui e avvicendati e ha il compito di guidare e controllare il personale del turno assegnato. Tale indennita’ e’ riconosciuta a decorrere dall’1 giugno 2004;
k) compenso mensile pari a € 11,88 riconosciuto per 14 mensilita’ ai lavoratori inquadrati nel livello 3 dell’area conduzione, adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali e’ richiesto il possesso della patente di categoria C;
l) indennita’ mensile di funzione pari a € 77,47 riconosciuta per 14 mensilita’ alla categoria dei quadri (livello 8).
art. 32
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Reperibilita`
REPERIBILITA’
1. Al fine di soddisfare esigenze di servizio aventi carattere di straordinarieta’ o emergenza non programmabili preventivamente, anche attinenti alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature non presidiati per l’intera giornata, l’azienda puo’ disporre l’attivazione del servizio di reperibilita’ anche per tutti i giorni dell’anno, stabilendone la durata giornaliera.
2. In tale premessa, tra l’azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, costituiranno oggetto di esame congiunto preventivo:
a) le modalita’ attuative del servizio, ai sensi del comma 1;
b) la programmabilita’ dei turni di reperibilita’ su base superiore al bimestre – anche in considerazione delle tipiche condizioni climatiche, turistiche ecc. del luogo – tenendo conto anche delle disponibilita’ individuali;
c) l’individuazione del termine temporale massimo di presentazione del dipendente in servizio a seguito di chiamata ai sensi del successivo comma 5, avuto riguardo alle caratteristiche urbanistiche e geografiche del luogo e a quelle dei servizi da assicurare.
3. In relazione all’organizzazione del servizio, l’azienda predisporra’ un sistema di turni avvicendati – ferme restando le esclusioni a norma di legge di determinate categorie di lavoratori – la cui programmazione e’ resa nota ai dipendenti, mediante affissione nei luoghi di lavoro, di norma entro il 20 di ogni mese da valere per il mese seguente ovvero entro il 20 del secondo mese di ogni bimestre da valere per il bimestre seguente. Conseguentemente, il lavoratore in turno di reperibilita’ puo’ essere chiamato a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro come stabilito nel presente articolo.
4. I turni di reperibilita’ sono obbligatori e in ogni singolo periodo mensile non possono superare, di norma, i 7 giorni per singolo dipendente interessato, per non piu’ di un sabato e di una domenica nell’arco dello stesso periodo.
5. Il lavoratore in turno di reperibilita’ non deve stare in attesa in locali aziendali e non e’ tenuto a restare nella propria abitazione. Nondimeno, egli deve essere rintracciabile prontamente e presentarsi al lavoro immediatamente a seguito della chiamata da parte dell’azienda.
6. In caso di richiesta di intervento secondo quanto previsto al precedente comma 5, spetta al lavoratore una indennita’ di chiamata.
L’importo di tale indennita’ e’ convenzionalmente commisurato al valore di un’ora e mezzo di retribuzione individuale, maggiorata della percentuale di lavoro straordinario feriale ovvero festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
La predetta indennita’ e’ comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto; non e’ computabile nel trattamento di infermita’ per malattia e infortunio non sul lavoro e in quello di infortunio sul lavoro, ed e’ aggiuntiva all’indennita’ di reperibilita’ normalmente spettante per il turno assegnato.
7. Per ogni giornata del turno di reperibilita’ spetta al lavoratore una indennita’ secondo le seguenti misure differenziate:
a) € 5,00 per ogni giornata dal lunedi’ al sabato, coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
b) € 7,00 per ogni giornata non festiva, dal lunedi’ al sabato, non coincidente con la giornata di turno programmato di lavoro normale;
c) € 10,00 per ogni giornata festiva, ivi compresa quella di riposo.
L’indennita’ di reperibilita’ e’ comprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, compreso il trattamento di fine rapporto, e non e’ computabile nel trattamento di malattia e infortunio sul lavoro.
8. Le eventuali ore lavorative effettivamente prestate, oltre il normale orario di lavoro, durante il turno di reperibilita’ a seguito di chiamata da parte dell’azienda, sono regolate dal trattamento previsto dal vigente CCNL per le ore di lavoro in prolungamento orario, straordinario, notturno, festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade.
9. Fatto salvo il computo del tempo dell’eventuale lavoro effettivo di cui al comma 8, le ore di turno programmato in reperibilita’ non sono utili ai fini della durata dell’orario legale e/o contrattuale di lavoro.
10. Sono fatte salve le regolamentazioni del servizio di reperibilita’ eventualmente in atto a livello aziendale, fermo restando che gli importi di cui ai commi 6 e 7 sono assorbiti dai maggiori valori eventualmente riconosciuti in sede aziendale allo stesso titolo e per le medesime fattispecie.
art. 33
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Trasferta
TRASFERTA
A decorrere dall’1 gennaio 2005, l’art. 21, lett. c) del CCNL 2 agosto 1995 e’ sostituito dalle seguenti norme.
1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all’art. 16, commi 10 e 11, si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attivita’ lavorativa fuori del comune ove e’ stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni calendariali consecutivi.
2. In relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della trasferta, al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro.
3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di trasporto pubblico di persone nonche’ delle altre eventuali spese vive – documentate – necessarie all’espletamento della trasferta stessa.
4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l’azienda e’ tenuta a corrispondere altresi’ quanto segue:
A) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:
– in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalita’;
B) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:
– in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio, nei limiti della normalita’, un’indennita’ giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale.
5. In caso di trasferte caratterizzate da piu’ di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell’indennita’ giornaliera di cui al comma 4, lettera B), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch’esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore.
6. Al fine di determinare le quote di indennita’ giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera B), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall’ora della partenza fino all’ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati.
7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto e’ costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall’azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dell’azienda.
La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto e alloggio e’ costituita dalla ricevuta fiscale.
8. Al personale inviato in trasferta non compete il buono pasto di cui all’art. 34 per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l’indennita’ giornaliera di cui al comma 4, lettera B).
9. L’indennita’ di trasferta di cui al presente articolo e’ esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali.
10. Il trattamento per trasferte di durata superiore a 30 giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all’art. 63.
11. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l’azienda:
a) per le spese di cui al comma 3: consegna – ove possibile – i relativi titoli di viaggio e/o anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte;
b) per le spese di cui al comma 4, lett. A) : anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte;
c) per le spese di cui al comma 4, lett. B): anticipa un importo pari all’80% delle spese presunte;
d) per le trasferte aventi la durata di cui al comma 4, lett. B) e al comma 5: anticipa un importo pari all’80% delle indennita’ giornaliere presunte.
12. Il conguaglio dei rimborsi spese e/o delle indennita’ giornaliere di cui al comma 11 e’ effettuato entro il 15 del mese successivo a quello in cui il lavoratore si e’ recato in trasferta.
art. 34
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Buono Pasto
BUONO PASTO
1. A decorrere dall’1 maggio 2003 e’ soppressa l’indennita’ di mensa giornaliera pari a € 0,52 di cui all’art. 21, lett. o), del CCNL 2 agosto 1995. Dalla medesima data tale indennita’ e’ assorbita e sostituita da un buono pasto a larga diffusione territoriale corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, nella misura di € 1,50. A decorrere dall’1 gennaio 2005 la misura del buono pasto e’ ridotta a € 1,00.
2. L’eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il rimborso del relativo costo da parte dell’azienda fa venir meno, per la medesima giornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui al presente articolo.
3. I buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori della busta paga, e non possono essere sostituiti da trattamenti retributivi di corrispondente valore.
art. 35
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Rimborsi Spese E Somministrazioni
RIMBORSI SPESE E SOMMINISTRAZIONI
a) Rimborso spese per uso autovettura
Il dipendente che, previa autorizzazione dell’azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest’ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennita’ chilometrica, per autovetture benzina di cc. 1.300 che effettuino una percorrenza media annua di 20.000 Km.
b) Rimborso spese per testimonianza
E’ corrisposta la retribuzione globale al dipendente chiamato quale teste in causa civile o penale o amministrativa in dipendenza del servizio. Qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla sede abituale di lavoro, ha diritto altresi’ al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il viaggio, il vitto, l’alloggio, detratta l’indennita’ corrisposta dallo Stato.
c) Rimborso spese per raggiungimento posto di lavoro
Qualora la sede abituale di lavoro sia ubicata fuori dal comune o di una sua frazione, in localita’ non assistite giornalmente in modo regolare da un servizio di trasporto pubblico locale di persone, e l’azienda non provveda, direttamente o indirettamente, al trasporto del personale nella predetta sede di lavoro a inizio e fine turno, al dipendente interessato e’ corrisposto il rimborso delle spese, effettivamente sostenute, ai sensi della lettera a) del presente articolo.
Per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti, tale rimborso e’ costituito dalla indennita’ giornaliera disciplinata dall’art. 31, lett. g).
d) Rimborso spese vidimazione patente
Agli autisti e ai conducenti di motocarro, titolari o normalmente impiegati come sostituti, sono rimborsate le spese per il rinnovo della patente, previa idonea documentazione. Tale rimborso spetta altresi’ ai lavoratori cui e’ richiesto, in via ricorrente, l’uso dei veicoli aziendali o di proprieta’ dei lavoratori stessi per ragioni di servizio.
e) Somministrazione latte
Restano invariate le condizioni individuali in atto nelle aziende.
f) Uso gratuito dell’alloggio
Qualora l’azienda, per esigenze di servizio, richieda al dipendente di abitare presso il complesso aziendale, l’uso dell’alloggio e’ gratuito.
g) Uso locale aziendale per consumazione pasto
Le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un locale idoneo per la consumazione del pasto, convenientemente attrezzato.
art. 36
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Trasferimenti
TRASFERIMENTI
1. L’azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l’interesse personale del lavoratore, puo’ trasferirlo, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi da una ad altra sede di lavoro, situata in localita’ diversa da quella abituale. Tali motivi devono essere specificati all’interessato con apposita lettera, che deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni calendariali.
2. Il lavoratore trasferito ai sensi del comma 1 conserva, in quanto piu’ favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita’ che siano inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione.
3. Qualora, per effetto del trasferimento disposto dall’azienda ai sensi del comma 1, la nuova sede di lavoro disti almeno 100 Km dalla precedente e conseguentemente il lavoratore debba trasferire il domicilio proprio e della famiglia, al lavoratore stesso vengono rimborsate le spese di viaggio per se’ e per i familiari a carico nonche’ le spese per il trasporto degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.), previ accordi da prendersi con l’azienda. Il trasporto dei mobili e delle masserizie deve essere assicurato, a carico dell’azienda, contro il rischio dei danni. Analogamente, qualora il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, lo stesso lavoratore ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino a concorrenza di un massimo di 4 mesi di canone di affitto. Ricorrendo le condizioni di cui al presente comma, al dipendente viene corrisposta una somma, a carattere di elargizione una tantum, pari ad una mensilita’ di retribuzione globale, maggiorata di 1/5 per ogni familiare a carico che si trasferisca con lui.
4. Al lavoratore che, trasferito ai sensi del comma 3, venga licenziato non per motivi disciplinari, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per se’ e per i familiari a carico per il rientro nella precedente residenza, quando tale rientro sia effettivamente avvenuto. Inoltre, qualora il lavoratore di cui al presente comma abbia provveduto entro 6 mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro, all’effettivo movimento delle masserizie, ha pure diritto al rimborso, sulla base preventivamente concordata con l’azienda, delle spese sopportate per il detto trasporto dalla localita’ di trasferimento alla precedente residenza. Ai fini di cui al presente comma, le richieste di rimborso devono essere inoltrate all’azienda prima della cessazione del rapporto di lavoro.
5. Qualora non accetti il trasferimento motivato ai sensi del comma 1, il lavoratore ha diritto, se licenziato, all’indennita’ di preavviso e al trattamento di fine rapporto.
6. In accoglimento della richiesta avanzata congiuntamente dai lavoratori interessati e ove lo ritenga operativamente attuabile, l’azienda puo’ disporre lo scambio di sede di lavoro tra i dipendenti in possesso della stessa qualifica e che ricoprano l’identica posizione di lavoro. Tali casi, non configurando in alcun modo le ipotesi di trasferimento di cui ai commi precedenti, non danno luogo all’applicazione del trattamento previsto dal presente articolo.
7. In caso di trasferimento individuale, l’azienda, almeno 90 giorni calendariali prima della data relativa, convoca la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, per fornire una informativa sui motivi del trasferimento nonche’ sulle condizioni economico – normative del trasferimento stesso.
8. In caso di trasferimenti plurimi, l’azienda, almeno 90 giorni calendariali prima della data relativa, convoca la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, per un esame congiunto dei motivi dei trasferimenti dei dipendenti interessati nonche’ delle condizioni economico – normative del loro trasferimento.
art. 37
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Interruzioni E Sospensioni Della Prestazione Di Lavoro
CAPITOLO VII
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO PER RAGIONI DI FORZA MAGGIORE
In caso di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di forza maggiore non previste dal presente contratto e non dipendenti da provvedimenti disciplinari, il lavoratore restera’ a disposizione dell’azienda che potra’ adibirlo ad altri lavori, fatte salve in ogni caso le disposizioni in materia di mutamento di mansioni di cui all’art. 15, commi 1 e 2.
art. 38
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Assenze
ASSENZE
1. Il lavoratore che non puo’ presentarsi in servizio deve darne giustificazione all’azienda nello stesso giorno, salvo il caso di comprovato impedimento, prima dell’inizio dell’orario di lavoro stabilito, per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative.
Il lavoratore non puo’ altresi’ assentarsi dal servizio se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
2. Salvo il caso di comprovato impedimento, qualsiasi assenza dal servizio senza giustificato motivo, indipendentemente dalla correlata trattenuta retributiva, e’ considerata arbitraria ed e’ soggetta a sanzioni disciplinari.
3. Qualora l’assenza dal servizio, di cui al comma 2, sia superiore a 3 giorni calendariali consecutivi, il dipendente e’ da considerarsi dimissionario. Il termine e’ prorogato di un giorno qualora il terzo giorno coincida con un giorno festivo.
art. 39
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Permessi – Aspettativa Per Motivi Privati
PERMESSI – ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI
1. Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda puo’ accordare permessi, per giustificati motivi, con facolta’ di corrispondere o meno la retribuzione.
2. In occasione della nascita di un figlio e’ riconosciuto al lavoratore un giorno di permesso retribuito.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi, si fa riferimento alla retribuzione globale.
4. Al dipendente che ne faccia richiesta, l’azienda potra’ riconoscere un periodo di aspettativa per motivi privati fino a un massimo di 180 giorni calendariali, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell’anzianita’ ai fini di alcun istituto.
art. 40
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Aspettativa Per Funzioni Pubbliche Elettive O Per Cariche Sindacali – Permessi Per Funzioni Pubbliche Elettive
ASPETTATIVA PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O PER CARICHE SINDACALI – PERMESSI PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
1. I lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali – quali individuati dall’art. 31, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300 – possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 31.
2. L’anzianita’ decorrente durante i periodi trascorsi in aspettativa per cariche sindacali e’ considerata utile a tutti gli effetti contrattuali.
3. Con riferimento ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive ai sensi dell’art. 32 della legge n. 300/1970, qualora il tempo necessario all’espletamento del mandato ricada in un’ora compresa nel turno di lavoro, l’azienda, su richiesta del dipendente, riconoscera’ allo stesso un permesso per la durata dell’intero turno giornaliero, con decorrenza della retribuzione globale.
art. 41
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Trattamento Per Adempimento Delle Funzioni Elettorali
TRATTAMENTO PER ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI ELETTORALI
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, i dipendenti che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche’, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti giorni di attivita’ lavorativa. Pertanto i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
3. L’adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione del presidente di seggio, recante la data e l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni connesse alle consultazioni elettorali.
art. 42
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Congedo Matrimoniale
CONGEDO MATRIMONIALE
1. Al dipendente che contragga matrimonio viene concesso un periodo di congedo di 15 giorni calendariali, con corresponsione della retribuzione globale. Detto periodo e’ riconosciuto anche al lavoratore assunto a termine con contratto di lavoro di durata almeno pari a 90 giorni calendariali.
2. Dal trattamento economico di cui sopra e’ dedotto quanto eventualmente erogato a tale titolo dall’INPS.
3. Il periodo di congedo matrimoniale non e’ computabile nel periodo di ferie annuali.
art. 43
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Permessi Per Motivi Di Studio
PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO
Premessa
I lavoratori studenti non in prova, assunti a tempo indeterminato, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro in prolungamento orario o straordinario o nei giorni di riposo settimanale.
A) Permessi per preparazione ad esami
1. Per sostenere gli esami sotto specificati, i lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di cui al comma in premessa – ivi compresi coloro che si preparano privatamente – hanno diritto, previa presentazione di idonea certificazione, a permessi con decorrenza della retribuzione globale pari a:
– giorni 5 per esami di licenza elementare;
– giorni 10 per esami di licenza media inferiore;
– giorni 12 per esami di licenza media superiore;
– giorni 2 per ogni esame universitario.
2. I permessi di cui al precedente comma sono attribuiti per un massimo di 2 volte per il medesimo esame.
B) Permessi per frequenza di corsi regolari di studio
1. I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di cui al comma in premessa, qualora la frequenza coincida con l’orario di lavoro, hanno diritto a permessi, con decorrenza della retribuzione globale, nel limite massimo di 150 ore pro-capite all’anno, previa presentazione del certificato di frequenza scolastica per un numero di ore almeno doppio di quello richiesto all’azienda.
2. Il numero dei lavoratori studenti che potranno richiedere i permessi di cui al comma 1 non dovra’ superare, in ogni anno, il 3% del numero dei dipendenti in forza all’1 settembre di ogni anno, senza pregiudizio del normale svolgimento del servizio. I permessi di cui al comma 1 sono riconosciuti secondo il seguente ordine prioritario: scuola elementare, scuola media inferiore, scuola media superiore, universita’. A parita’ di condizioni, prevale la data di presentazione della richiesta.
3. Nei centri di servizio cui siano addetti da 10 fino a 35 dipendenti, i permessi di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni ivi stabilite, saranno riconosciuti a un lavoratore studente per ogni anno.
4. Nei centri di servizio cui siano addetti fino a 9 dipendenti, i permessi di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni ivi stabilite, saranno riconosciuti ad un lavoratore studente per ogni anno per la partecipazione ai corsi in parola fuori dell’orario di lavoro.
art. 44
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Trattamento Per Infermita` Dovuta A Malattia O Infortunio Non Sul Lavoro
TRATTAMENTO PER INFERMITA’ DOVUTA A MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO
A decorrere dal 13 gennaio 2004, l’art. 37 del CCNL 2 agosto 1995 e’ sostituito dalle seguenti norme.
A) Obblighi di comunicazione e certificazione – Visite di controllo
1. L’assenza per infermita’ dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro – sia in caso di inizio che di prosecuzione dell’assenza – deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda nello stesso giorno, salvo il caso di comprovato impedimento, prima dell’inizio dell’orario di lavoro stabilito per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative.
2. Sia nel caso di inizio che di prosecuzione di assenza per infermita’, il lavoratore deve far pervenire ovvero spedire all’azienda, con raccomandata a. r., il certificato medico attestante l’incapacita’ lavorativa entro 2 giorni dal rilascio; fermo restando che il certificato stesso deve essere comunque redatto entro 24 ore dall’inizio dell’evento morboso.
3. L’azienda ha facolta’ di far controllare lo stato di infermita’ del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. A tal fine il lavoratore ha l’obbligo di trovarsi a disposizione, presso il domicilio o la dimora comunicati all’azienda, fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo dell’infermita’, compresi i giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, ovvero nelle diverse fasce orarie eventualmente stabilite per disposizioni legislative o amministrative nazionali o territoriali.
4. L’azienda dara’ comunicazione ai lavoratori, mediante affissione nei luoghi di lavoro, delle eventuali diverse fasce orarie di cui al precedente comma, provvedendo ad informarne altresi’ la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, le RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti il CCNL.
5. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3, sono fatte salve le eventuali documentabili necessita’ del lavoratore di assentarsi dal domicilio o dalla dimora per visite mediche, prestazioni sanitarie ed accertamenti specialistici, nonche’ per le visite di controllo effettuate dalle strutture competenti a norma di legge; fermo restando l’obbligo del lavoratore stesso di darne preventiva informazione all’azienda, salvo casi di comprovato impedimento.
6. Ai fini del comma 3, ogni mutamento anche temporaneo, durante l’assenza per infermita’, del domicilio o della dimora inizialmente resi noti all’azienda deve essere tempestivamente comunicato dal lavoratore all’azienda stessa.
B) Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro: comporto breve e comporto prolungato
1. Nei casi di interruzione del servizio dovuta a infermita’ per malattia o infortunio non sul lavoro debitamente certificata, il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di 365 giorni calendariali.
Il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito al cumulo delle assenze verificatesi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
2. Nell’ipotesi in cui il superamento del periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 sia determinato da un unico evento morboso continuativo, debitamente certificato, comportante un’assenza ininterrotta, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di 90 giorni calendariali.
Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, sara’ di giorni calendariali 455, sempre riferito al cumulo delle assenze verificatesi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
3. Nell’ambito dei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, i periodi di conservazione del posto di cui ai predetti commi 1 e 2 sono rispettivamente aumentati di un periodo di durata massima di 120 giorni calendariali in caso di assenze comportanti ricovero ospedaliero e/o day hospital, debitamente certificate. Tale periodo e’ fruibile anche in maniera frazionata.
4. Il periodo di comporto prolungato di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei 1.095 giorni calendariali precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno 2 malattie comportanti, ciascuna, un’assenza continuativa pari o superiore a 90 giorni calendariali.
5. Il periodo di comporto prolungato di cui al comma 2 viene altresi’ riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di comporto breve, di cui al comma 1, sia assente continuativamente per un unico evento morboso ininterrotto di durata pari o superiore a 90 giorni calendariali.
6. Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da T.B.C.
7. Per quanto concerne i lavoratori in prova trova applicazione l’art. 5, comma 3, del presente CCNL.
8. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l’azienda fornisce informazioni sulla situazione relativa alla conservazione del posto di lavoro, con riguardo ai lavoratori che hanno accumulato assenze per infermita’ pari o superiori a 250 giorni calendariali nei 1.095 giorni calendariali precedenti la data della comunicazione aziendale.
C) Trattamento economico
1. Nell’ambito dei distinti periodi di comporto di cui ai commi 1 e 2 della lettera B), al lavoratore assente per infermita’ dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, debitamente certificata, l’azienda corrispondera’ una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell’intera retribuzione globale mensile netta del lavoratore medesimo.
2. Ai fini dei trattamenti economici spettanti nei distinti periodi di comporto di cui ai commi 1 e 2 della lettera B), si terra’ conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei 1.095 giorni calendariali precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. In tale premessa:
a) il lavoratore avra’ diritto all’intera retribuzione globale mensile netta per i primi 365 giorni calendariali di assenza (comporto breve) qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera B), comma 1;
b) il lavoratore avra’ diritto all’intera retribuzione globale mensile netta per ulteriori 90 giorni calendariali (comporto prolungato), qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera B), commi 2, 4, 5.
3. In caso di assenze comportanti ricovero ospedaliero e/o day hospital di cui al comma 3 della lettera B), l’azienda corrispondera’ al lavoratore una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell’intera retribuzione globale mensile netta, per un periodo – anche frazionato – di durata massima di 120 giorni calendariali. Le assenze a questo medesimo titolo eccedenti tale durata massima danno diritto al trattamento di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), entro i limiti rispettivamente stabiliti.
D) Periodo di aspettativa per infermita’
1. Il lavoratore che raggiunga il limite di conservazione del posto di cui alla lettera B), comma 1, e continui a trovarsi in assenza debitamente certificata, usufruira’, previa richiesta scritta inoltrata prima del superamento del limite predetto, di un periodo continuativo di aspettativa della durata massima di 90 giorni calendariali, durante il quale non decorrera’ retribuzione ne’ anzianita’ ai fini di alcun istituto.
2. Il lavoratore che raggiunga il limite di conservazione del posto di cui alla lettera B), commi 2, 4, 5, e continui a trovarsi in assenza debitamente certificata, usufruira’, previa richiesta scritta inoltrata prima del superamento del limite predetto, di un periodo di aspettativa della durata massima di 270 giorni calendariali, durante il quale non decorrera’ retribuzione ne’ anzianita’ ai fini di alcun istituto.
In caso di assenze determinate da patologie gravi richiedenti terapie salvavita, che determinano una discontinuita’ della prestazione lavorativa, l’aspettativa di cui al presente comma 2 potra’ essere fruita anche in maniera frazionata, in relazione alle esigenze dei singoli periodi terapeutici.
3. I distinti periodi di aspettativa non retribuita di cui ai precedenti commi 1 e 2 aumentano il periodo dei 1.095 giorni calendariali di cui ai commi 1 e 2 della lettera B) di tanti giorni quanti sono i giorni fruiti di aspettativa medesima.
4. I distinti periodi di aspettativa non retribuita di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere richiesti una sola volta nell’arco temporale nel quale sono calcolati i distinti periodi di conservazione del posto aumentati ai sensi del comma 3.
5. Al fine di poter utilizzare i distinti periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, il lavoratore fornira’ la certificazione medica delle competenti strutture sanitarie all’azienda, che trattera’ le relative informazioni nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
E) Effetti del superamento dei termini del periodo di conservazione del posto o comporto
1. Superati i distinti termini di conservazione del posto rispettivamente di cui ai commi 1 e 2 della lettera B) (periodo di comporto breve e periodo di comporto prolungato) e di cui ai commi 1 e 2 della lettera D), e perdurando l’assenza per infermita’, l’azienda potra’ risolvere il rapporto di lavoro riconoscendo al lavoratore anche l’indennita’ sostitutiva del preavviso; analogamente, il lavoratore potra’ risolvere il rapporto di lavoro senza l’obbligo del preavviso ovvero del pagamento all’azienda della relativa indennita’ sostitutiva.
2. Qualora, il rapporto di lavoro non venga risolto da nessuna delle Parti, lo stesso restera’ sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e con decorrenza dell’anzianita’ ai soli effetti del preavviso.
F) Revoca, sospensione e cessazione del trattamento economico di cui alla lettera c)
1. Salvo il caso di comprovato impedimento, la tardiva comunicazione oltre il termine di cui al comma 1 della lettera A) nonche’ il tardivo invio del certificato medico oltre il termine di cui al comma 2 della lettera A) – che costituisce assenza ingiustificata – sono specifici inadempimenti contrattuali sanzionati ai sensi delle norme disciplinari; fermo restando che il lavoratore decade dal diritto al trattamento economico a carico dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’istituto assicuratore non eroga l’indennita’ di malattia.
2. Nei casi in cui il lavoratore:
a) durante le fasce orarie di cui alla lettera A), comma 3, non si trovi a disposizione nel domicilio o nella dimora comunicati al datore di lavoro;
b) non abbia dato preventiva comunicazione all’azienda della necessita’ di doversi assentare per i motivi di cui alla lettera A), comma 5;
c) non abbia provveduto a comunicare all’azienda il mutamento anche temporaneo del domicilio o della dimora di cui alla lettera A), comma 6;
lo stesso decade dal diritto al trattamento economico a carico dell’azienda per lo stesso periodo per il quale l’istituto assicuratore non eroga l’indennita’ di malattia.
3. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle fasce orarie di reperibilita’ sara’ considerato assente ingiustificato ai sensi delle norme disciplinari, salvo il caso di comprovato impedimento.
4. Il trattamento economico a carico dell’azienda di cui alla lettera C) cessera’ di essere erogato, per lo stesso periodo per il quale l’istituto assicuratore non eroga l’indennita’ di malattia, nei casi in cui il lavoratore:
a) durante l’assenza per infermita’, si dedichi ad attivita’ lavorative anche a titolo gratuito;
b) alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione inerente l’assenza per infermita’;
c) durante l’assenza per infermita’, senza giustificato motivo ometta di presentarsi ovvero si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche di controllo e agli altri accertamenti specialistici effettuati dall’istituto assicuratore e/o dalle competenti strutture sanitarie.
5. Le violazioni di cui al comma 4 costituiscono grave inadempimento contrattuale e sono sanzionate ai sensi delle norme disciplinari.
G) Passaggio diretto da una ad altra azienda
1. Ai fini della determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro e della misura del correlato trattamento economico spettante, secondo quanto previsto dal presente articolo, sono considerati utili i periodi dei rapporti di lavoro svolti dai lavoratori continuativamente – a seguito di passaggio diretto – alle dipendenze di piu’ aziende che gestiscono servizi di igiene ambientale e attivita’ accessorie e/o complementari, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa o dell’ente.
2. In ogni caso di passaggio diretto di lavoratori da una ad altra azienda, l’azienda cessante, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, fornira’ all’azienda subentrante e ai lavoratori interessati una dichiarazione che attesti, per ogni dipendente, il periodo di conservazione del posto di lavoro goduto e quello residuo nonche’ le specifiche misure del correlato trattamento economico erogato precedentemente alla data del passaggio dei lavoratori alle dipendenze della nuova azienda.
Norma transitoria
Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, per i dipendenti in forza alla data del 13 gennaio 2004, i trattamenti economico-normativi fruiti nei 1.095 giorni calendariali precedenti tale data non sono considerati utili ai fini del computo dei distinti periodi di comporto di cui alla lettera B) nonche’ dei distinti periodi di aspettativa di cui alla lettera D).
art. 45
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Trattamento Per Infortunio Sul Lavoro
TRATTAMENTO PER INFORTUNIO SUL LAVORO
A decorrere dal 13 gennaio 2004, la disciplina dell’infortunio sul lavoro di cui all’art. 37 del CCNL 2 agosto 1995 e’ sostituita dalle seguenti norme.
1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche di lieve entita’, ha l’obbligo di avvertire o di fare avvertire immediatamente l’azienda.
2. In caso di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale, indennizzati dal competente istituto assicuratore, al lavoratore non in prova l’azienda conserva il posto fino alla guarigione clinica. Per tutta la durata dell’assenza, l’azienda assicura al lavoratore una integrazione di quanto lo stesso percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento della sua retribuzione globale mensile netta; fatto salvo il trattamento economico per i primi 3 giorni a carico dell’azienda stessa, pari al 100% della retribuzione globale mensile netta del lavoratore.
3. Il lavoratore ha pertanto l’obbligo di versare all’azienda l’assegno relativo all’indennita’ giornaliera erogata dall’istituto assicuratore, eleggendo a tal fine domicilio presso l’azienda stessa e rilasciando specifica delega di riscossione.
4. Nel caso in cui il lavoratore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 3, l’azienda sospendera’ l’erogazione dell’intero trattamento ivi previsto ed esperira’ le conseguenti azioni di recupero del credito.
5. Laddove, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invalidita’ permanente parziale, l’azienda esaminera’ le possibilita’ di adibirlo ad altre mansioni compatibili con la ridotta capacita’ lavorativa.
6. Qualora l’infortunio sul lavoro sia causato da colpa di un terzo, l’azienda ha facolta’ di ripetere dal lavoratore, fino a concorrenza del risarcimento effettuato dal terzo a tale titolo, la quota di trattamento economico corrisposta a proprio carico.
7. Il trattamento economico di cui al comma 2 cessera’ di essere erogato, per lo stesso periodo per il quale l’istituto assicuratore non eroga l’indennita’, dal giorno dell’accertato inadempimento, nei casi in cui il lavoratore durante l’assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale:
a) si dedichi ad attivita’ lavorative anche a titolo gratuito;
b) alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione inerente l’assenza;
c) senza giustificato motivo, ometta di presentarsi ovvero si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche di controllo e agli altri accertamenti specialistici effettuati dall’istituto assicuratore e/o dalle competenti strutture sanitarie.
8. Le violazioni di cui al comma 7 costituiscono grave inadempimento contrattuale e sono sanzionate ai sensi delle norme disciplinari.
9. Per quanto concerne i lavoratori in prova trova applicazione l’art. 5, comma 8, del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
art. 46
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Tutela Della Maternita`
TUTELA DELLA MATERNITA’
La tutela della maternita’ e’ stabilita dalle norme del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni. Per i relativi permessi retribuiti si fa riferimento alla retribuzione globale.
art. 47
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Tutela Delle Persone Handicappate
TUTELA DELLE PERSONE HANDICAPPATE
1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni individuate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, si applicano le agevolazioni di cui all’art. 33 della legge medesima e agli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, fatti salvi gli accertamenti e secondo i criteri ivi previsti.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita’ parente o affine entro il terzo grado, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita’ non sia ricoverata a tempo pieno.
5. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 7, nonche’ quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
6. II genitore o il familiare lavoratore che assista con continuita’ un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.
7. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita’ puo’ usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferita ad altra sede senza il proprio consenso.
8. L’azienda adottera’ le misure piu’ idonee, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l’accesso e l’agibilita’ nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.
9. Nell’attuazione degli adempimenti di propria competenza, l’azienda avra’ cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita’ nonche’ all’altro genitore anche qualora non ne abbia diritto.
11. Le presenti disposizioni si applicano altresi’ ai genitori e ai familiari lavoratori che assistono con continuita’ e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche’ non convivente.
12. La presente regolamentazione e’ conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
13. Ai fini del presente articolo, si fa riferimento alla retribuzione globale.
art. 48
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Tutela Delle Persone Tossicodipendenti O Affette Da Etilismo
TUTELA DELLE PERSONE TOSSICODIPENDENTI O AFFETTE DA ETILISMO
1. I lavoratori, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi di terapia e/o riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita’ sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate, hanno diritto ad un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro allo scopo di effettuare il programma di terapia e/o riabilitazione. Tale periodo, fruibile anche in misura frazionata, non puo’ eccedere la durata del programma terapeutico e, in ogni caso, non puo’ superare nel complesso la durata di 3 anni.
2. A tal fine, il lavoratore e’ tenuto a presentare, unitamente alla richiesta di aspettativa, la documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza e l’ammissione al programma di terapia e/o riabilitazione.
3. Durante il periodo di aspettativa di cui al comma 1 il lavoratore interessato dovra’ presentare all’azienda, mensilmente, la documentazione rilasciata dalle strutture sanitarie competenti attestante l’effettiva partecipazione al programma di cui al comma 2.
4. I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessita’. Il periodo di aspettativa, fruibile anche in misura frazionata, non puo’ eccedere la durata del programma terapeutico e, in ogni caso, non puo’ superare nel complesso la durata di 3 anni.
5. Qualora il lavoratore non riprenda servizio entro 10 giorni lavorativi dal completamento del programma terapeutico o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa ovvero dalla data dell’eventuale, volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico, il rapporto di lavoro si intendera’ risolto.
6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l’accesso all’impiego nonche’ per l’espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumita’ e la salute di terzi.
7. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita’ e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanita’, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell’ambito del servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalita’ stabilite dal decreto interministeriale.
8. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro e’ tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento di mansioni che comportino rischi per la sicurezza, la incolumita’ e salute di terzi, e il lavoratore puo’ essere adibito a mansioni che non comportino i rischi predetti.
9. Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianita’.
10. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 4 e’ consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato.
11. Nell’attuazione degli adempimenti di propria competenza, l’azienda avra’ cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.
12. La presente regolamentazione e’ conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Conseguentemente, per l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche ai fini della tutela delle persone affette da etilismo.
art. 49
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Tutela Delle Persone Affette Da Immunodeficienza Acquisita (aids)
TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS)
1. In considerazione della rilevanza sociale che ha assunto l’epidemiologia della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), e comunque nel rispetto della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS), ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano l’urgenza di assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado affetto da AIDS, che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche, l’azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, concedera’ in alternativa:
– aspettativa non retribuita per la durata della terapia e comunque per un periodo non superiore a 3 anni;
– permessi non retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di 8 mesi.
2. La concessione dell’aspettativa o dei permessi non retribuiti e’ subordinata alla presentazione da parte del dipendente di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante le esigenze terapeutiche e di assistenza del congiunto.
3. Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianita’.
4. Nell’attuazione degli adempimenti di propria competenza, l’azienda avra’ cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.
art. 50
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Permessi Per Donazione Di Midollo Osseo
PERMESSI PER DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO
1. Al dipendente donatore di midollo osseo l’azienda riconosce permessi retribuiti, con decorrenza della retribuzione globale, in misura necessaria all’effettuazione degli accertamenti e delle analisi finalizzati a verificare l’idoneita’ alla donazione.
2. Ai fini della concessione dei permessi di cui al comma 1, l’effettuazione predetta deve essere comprovata da specifiche certificazioni.
art. 51
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Permessi Per Assistenza A Malati Irreversibili O Di Lunga Durata
PERMESSI PER ASSISTENZA A MALATI IRREVERSIBILI O DI LUNGA DURATA
Fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, ai lavoratori che abbiano la necessita’ di assistere il coniuge, il convivente o un parente entro il terzo grado, anche non convivente, non ricoverati a tempo pieno, bisognosi di assistenza in quanto colpiti da una malattia di particolare gravita’ o di lunga durata, l’azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, permettera’ di praticare orari flessibili individuali e/o di turnazione agevolata utili all’assistenza del congiunto e concedera’ permessi non retribuiti anche per periodi plurisettimanali, previa presentazione di idonea documentazione.
art. 52
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Permessi Per Eventi Familiari Gravi
PERMESSI PER EVENTI FAMILIARI GRAVI
A) Permessi per eventi e cause particolari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al Decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermita’ del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, il lavoratore e’ tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che da’ titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sara’ utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
3. Nel caso di richiesta del permesso per grave infermita’ dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di 5 giorni dalla ripresa dell’attivita’ lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
4. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore e’ tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
5. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermita’ o della necessita’ di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
6. Nel caso di documentata grave infermita’ dei soggetti indicati al comma 1, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di giorni di permesso, diverse modalita’ di espletamento dell’attivita’ lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
7. L’accordo e’ stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalita’ concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermita’. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermita’ il lavoratore e’ tenuto a riprendere l’attivita’ lavorativa secondo le modalita’ ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto puo’ essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno, alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
8. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalita’ concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermita’ o della necessita’ di provvedere agli interventi terapeutici.
9. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge n. 104/1992, e successive modificazioni.
10. Qualora, nello stesso anno, si verifichino lutti per decesso di genitori, coniuge, figli, fratelli o altro familiare convivente, il lavoratore ha diritto a corrispondenti periodi di 3 giorni di permesso retribuito, sempreche’ tali lutti non intervengano in periodi di ferie o di malattia del lavoratore stesso.
B) Congedi per gravi motivi familiari
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al Decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 Codice civile, anche se non conviventi, nonche’ dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
2. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potra’ essere superiore a 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
3. Il lavoratore dovra’ presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinita’ o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
4. Il lavoratore deve altresi’ assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione di cui al decreto citato n. 278/2000.
5. Il datore di lavoro e’ tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente.
6. Sia l’eventuale non accoglimento, sia la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, sia la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.
7. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
8. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, la richiesta di congedo puo’ essere in ogni caso negata per incompatibilita’ con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi gia’ concessi hanno superato i 3 giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonche’ quando il rapporto e’ stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
9. Il congedo di cui alla presente lettera B) puo’ essere altresi’ richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1 del citato decreto n. 278/2000, per il quale il richiedente non abbia la possibilita’ di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta, del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a 3 giorni, il datore di lavoro e’ tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonche’ ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi 7 giorni.
10. Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a 7 giorni.
11. Durante il periodo di’ congedo di’ cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione ne’ alla decorrenza dell’anzianita’ per nessun istituto e non puo’ svolgere alcun tipo di attivita’ lavorativa.
Dichiarazioni congiunte
Le disposizioni contrattuali di cui alle lettere A) e B) del presente articolo assorbono fino a concorrenza i trattamenti eventualmente gia’ previsti allo stesso titolo a livello aziendale.
Ai dipendenti ai quali spettano trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo – che debbano assentarsi dal servizio per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di eta’ (in ragione di 170 giorni per ciascun figlio) nonche’ ai lavoratori che debbano assentarsi per assistere i figli maggiori di 6 anni o il coniuge o il genitore purche’ conviventi portatori di handicap (per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi) si applica l’articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e successive modificazioni – nei limiti e alle condizioni della norma medesima.
art. 53
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Aspettativa Per Adozione E Affidamento
ASPETTATIVA PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, ai lavoratori che scelgano di adottare o avere in affidamento bambini e abbiano bisogno di una fase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in Italia che all’estero, le aziende – per i casi in cui i lavoratori non possano fruire di specifiche agevolazioni ai sensi della legislazione vigente – riconosceranno, compatibilmente con le esigenze tecnico – organizzative, periodi di aspettativa non retribuita fino a un anno, dietro presentazione della documentazione del competente giudice dei minori.
2. Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, senza decorrenza della retribuzione e senza decorrenza di anzianita’.
art. 54
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Aspettativa Per Volontariato
ASPETTATIVA PER VOLONTARIATO
1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato che fanno parte di organizzazioni volontarie di solidarieta’ sociale iscritte negli appositi registri regionali, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, delle forme di flessibilita’ dell’orario di lavoro anche individuale e di turnazione agevolata, in recepimento dell’art. 17 della legge sopra citata.
2. Valutate le esigenze di servizio, l’azienda potra’ inoltre concedere un periodo di aspettativa non retribuita, di durata non superiore ad un anno, ai lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991.
3. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 613/1994, in considerazione della natura di servizio pubblico essenziale del servizio gestito dalle aziende e del loro dovere di collaborazione in caso di calamita’, allo scopo di assicurare l’efficienza indispensabile a far fronte alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il personale delle aree interessate, pur potendo aderire al volontariato, e’ tenuto prioritariamente a disposizione dell’azienda per gli interventi di carattere tecnico e per tutte le attivita’ di supporto connesse a detti interventi.
4. Durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianita’.
art. 55
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Richiamo Alle Armi
RICHIAMO ALLE ARMI
1. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai dipendenti interessati verra’ applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.
2. I dipendenti richiamati alle armi dovranno riprendere servizio entro il termine di 30 giorni calendariali dal collocamento in congedo. Superato tale termine, gli interessati saranno considerati dimissionari.
art. 56
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Tutela Della Dignita` Della Persona
CAPITOLO VIII
TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA
AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA’ UOMO-DONNA NEL LAVORO
1. Le Parti convengono sulla opportunita’ di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parita’ uomo-donna, attivita’ di studio e di ricerca mirate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentono una effettiva parita’ di opportunita’ uomo-donna nel lavoro, anche con riferimento ai comportamenti lesivi della dignita’ della persona.
2. A tal fine, le Parti stipulanti il presente CCNL costituiranno una Commissione nazionale paritetica, di complessivi 8 componenti, che si riunira’ di norma annualmente per:
a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nelle aziende sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell’ambito del sistema informativo vigente;
b) proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive, da realizzare in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso, valorizzare la presenza femminile nelle imprese e favorire l’evoluzione della professionalita’ femminile.
art. 57
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Prevenzione E Repressione Delle Molestie Sessuali
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE MOLESTIE SESSUALI
Al fine di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attivita’, dovra’ essere assicurato il pieno rispetto della dignita’ della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la prevenzione e la repressione di comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in linea con gli indirizzi contenuti nella Raccomandazione CEE/92/131 del 27 novembre 1991 e nell’allegato codice di condotta.
art. 58
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Prevenzione E Repressione Del Mobbing
PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL MOBBING
1. Le Parti riconoscono che la tutela della dignita’, dei diritti fondamentali e della salute psico-fisica dei dipendenti e’ essenziale per garantire la qualita’ della vita negli ambienti di lavoro.
2. A tal fine, le Parti si danno atto della necessita’ di avviare adeguate e opportune iniziative mirate alla prevenzione di comportamenti lesivi dei valori di cui al comma 1, in linea con gli indirizzi contenuti nella risoluzione del Parlamento europeo A5-0283/2001 del 20 settembre 2001.
art. 59
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Prerogative E Diritti Sindacali
CAPITOLO IX
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
A) Rappresentanza sindacale
1. Le rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che costituiscono l’unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui all’art. 19 della legge n. 300/1970, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.
2. Ove le singole rappresentanze aziendali sindacali, di cui al precedente comma, siano sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, da una rappresentanza aziendale sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell’azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dall’atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dai contratti collettivi e dagli accordi interconfederali.
3. Le organizzazioni dei lavoratori che istituiscono nelle aziende proprie rappresentanze sindacali aziendali o unitarie devono darne comunicazione per iscritto alla azienda interessata, precisando i nominativi dei dirigenti delle rappresentanze sindacali medesime.
B) RSU
1. Le Parti convengono di recepire l’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
2. Le procedure di costituzione delle RSU sono definite dal relativo regolamento di attuazione allegato al presente CCNL (All. n. 2).
3. Per quanto concerne la determinazione dei permessi spettanti ai componenti della RSU, trovano applicazione i criteri gia’ previsti per il funzionamento delle RSA, secondo quanto stabilito dalla lettera C) del presente articolo.
C) Permessi sindacali
Permessi strutture nazionali
1. I lavoratori componenti degli organi statutari delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali stipulanti e delle loro strutture di settore e/o categoria, dietro esibizione della convocazione degli organi di cui innanzi, otterranno dalle aziende permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi stessi o alle riunioni delle delegazioni per le trattative a livello nazionale.
2. Le aziende metteranno a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto (FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL) 3 distacchi sindacali retribuiti; fermo restando che nell’ambito della stessa gestione comunale, purche’ con dipendenti in numero superiore a 20, potra’ essere richiesto un solo distacco.
3. I lavoratori beneficiari dei permessi e dei distacchi di cui ai commi 1 e 2 dovranno preventivamente essere segnalati alla FISE dalle rispettive organizzazioni.
Permessi strutture territoriali
4. Ai componenti degli organi statutari delle istanze territoriali delle predette organizzazioni l’azienda concedera’ permessi retribuiti, dietro esibizione della convocazione degli organi stessi.
5. Tali permessi non potranno complessivamente superare un numero annuo di ore corrispondente a 5 ore per ogni unita’ lavorativa dipendente.
Permessi strutture aziendali
6. I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali vengono stabiliti in misura annua di 2 ore per ciascun dipendente. Detti permessi assorbono quelli retribuiti previsti dall’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Comunicazione nominativi strutture territoriali e aziendali
7. I nominativi dei lavoratori componenti gli organi delle strutture sindacali territoriali e aziendali dovranno essere comunicati per iscritto all’azienda, tempestivamente.
D) Diritto di affissione
Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali e aziendali hanno diritto di affiggere pubblicazioni, testi, comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi all’interno dell’azienda, che la Direzione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
E) Trattenuta dei contributi sindacali
1. Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni sindacali stipulanti alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega – di cui al fac-simile Allegato 8 – nella quale dovranno essere specificati le generalita’ del lavoratore ed il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, fissato nella misura dell’1% della retribuzione base parametrale per 14 mensilita’.
2. La trattenuta sara’ sospesa a richiesta scritta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca; si intende invece che nello stesso mese sara’ trattenuto in un’unica soluzione il corrispettivo al tesseramento, non ancora trattenuto, che ha scadenza annuale indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in 14 mensilita’ per comodita’ dei lavoratori iscritti; cio’ in quanto la clausola stessa viene esplicitamente accettata e sottoscritta dal lavoratore al momento del rilascio della delega.
3. Effettuata la trattenuta, l’azienda rimettera’ ad ogni sindacato la somme di competenza.
4. L’Azienda non potra’ dar corso di validita’ a deleghe di singoli o di gruppi di lavoratori per contributi sindacali di misura inferiore a quella fissata al primo comma della presente lettera E).
F) Assemblee del personale
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in azienda fuori dell’orario di lavoro, nonche’ durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verra’ corrisposta la retribuzione globale.
2. Riconosciuta l’esigenza che i servizi svolti, per la loro particolare natura di servizi di interesse pubblico, debbono essere assicurati, le assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, salvo casi del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il piu’ possibile disagi agli utenti. Le riunioni – che possono riguardare la generalita’ dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette dalla RSU o, in mancanza, dalle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, con l’ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’azienda con preavviso di almeno 24 ore.
3. Le assemblee potranno essere convocate anche dalle Organizzazioni nazionali stipulanti.
4. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso all’azienda, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
5. Per ogni assemblea e nei limiti di 10 ore annue pro-capite complessive non potranno essere corrisposte piu’ di 2 ore di retribuzione globale.
G) Sedi sindacali
1. Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione della RSU o, in mancanza, delle rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle OO.SS. stipulanti, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti, la RSU o, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle OO.SS. stipulanti hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
art. 60
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Istituti Di Patronato
ISTITUTI DI PATRONATO
1. Gli istituti di patronato delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell’art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i compiti di cui al D.Lgs. del C.P.S. del 29 luglio 1947, n. 304.
2. Il lavoratore puo’ prendere contatto con gli istituti di patronato in azienda durante le pause di lavoro.
3. L’azienda consentira’ l’affissione di comunicati dei patronati sugli albi murali gia’ esistenti e l’utilizzazione degli stessi locali, messi a disposizione della RSU o, in mancanza, delle RSA, aderenti alle OO.SS. stipulanti.
art. 61
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Attivita` Culturali
ATTIVITA’ CULTURALI
Le attivita’ culturali, ricreative e assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
art. 62
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – La Contrattazione Aziendale
CAPITOLO X
LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Titolarita’
1. Sono titolari della contrattazione di secondo livello, a contenuto economico ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993 nonche’ a contenuto normativo attuativo del rinvio ad opera del CCNL, da un lato le imprese e dall’altro la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Finalita’ e requisiti
2. La contrattazione di secondo livello a contenuto economico persegue le finalita’ e ha i contenuti di cui al presente articolo, e riguarda in via esclusiva materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Tale contrattazione e’ effettuata in conformita’ alle inderogabili condizioni e modalita’ previste dal presente articolo.
4. Le Parti convengono che la contrattazione di secondo livello a contenuto economico debba perseguire, a fronte del miglioramento delle correlate condizioni di produttivita’, di competitivita’, di efficienza, di qualita’ e di redditivita’, anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
5. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttivita’, di qualita’ ed altri elementi di competitivita’ di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttivita’, che potra’ essere impegnata per accordo tra le Parti, eccedente quella eventualmente gia’ utilizzata per riconoscere aumenti retributivi a livello di contratto collettivo nazionale di lavoro, nonche’ ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
6. Conseguentemente, il premio, derivante dal raggiungimento degli obiettivi sopra fissati dalla contrattazione aziendale, avra’ caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del suo collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilita’ dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.
7. Idonei indicatori saranno individuati per determinare l’incidenza ed il concorso del fattore lavoro alla realizzazione di efficienza ed economicita’ i cui risultati economici complessivamente raggiunti individuano le risorse da destinare in quota parte al premio di produttivita’, la cui entita’ non potra’ essere superiore al 33% del beneficio conseguito.
8. Il premio, per sua natura, non potra’ essere determinato a priori e avra’ caratteristiche di variabilita’ in rapporto al raggiungimento dell’insieme degli obiettivi aziendali. La relativa entita’ e la corrispondente erogazione sono pertanto determinate a consuntivo annuale, una volta che si siano verificati in concreto gli incrementi di cui al comma 5.
9. La natura collettiva del premio non esclude che gli importi da erogare possano essere differenziati, anche all’interno della stessa unita’ produttiva, in funzione dei diversi livelli di professionalita’ e della prestazione lavorativa effettivamente resa.
10. Il premio non e’ utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale ed e’ escluso dalla base di calcolo del TFR.
11. L’accordo di secondo livello a contenuto economico ha durata quadriennale e la relativa contrattazione avviene nel rispetto dei cicli negoziali. In tale premessa, tale contrattazione non puo’ essere attivata nel periodo decorrente da 3 mesi prima della scadenza del contratto nazionale o del biennio economico sino a 4 mesi dopo la predetta scadenza.
12. Qualora non sussistano i presupposti e/o le condizioni per la definizione di accordi aziendali ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 46 del CCNL Fise 26 ottobre 1991, il cui testo e’ allegato al presente CCNL (All. 3), che disciplina la corresponsione del premio annuo per qualita’ della prestazione.
13. Ai fini dell’erogazione del premio annuo per la qualita’ della prestazione, di cui al comma che precede, a partire dal periodo di corresponsione del primo trimestre 2005 l’importo di cui al comma 4 dell’art. 46 e’ elevato dalla misura mensile procapite di € 7,75 a quella di € 12,50, ferma restando la relativa disciplina contrattuale.
14. Le erogazioni stabilite da accordi di secondo livello, stipulati ai sensi del presente articolo, comprendono fino a concorrenza il nuovo importo di cui al precedente comma.
15. Restano ferme le condizioni di miglior favore definite a livello aziendale a tutto il 31 dicembre 2003.
Procedura di informazione, verifica e trattativa
16. Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitivita’ dell’impresa, le Parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, le condizioni dell’impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo, anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitivita’ e delle condizioni essenziali di redditivita’.
17. A livello aziendale potranno essere stabilite le modalita’ e gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.
18. La trattativa aziendale si svolgera’ in condizioni di normalita’, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di 2 mesi dall’inizio della trattativa medesima.
19. Durante la vigenza dell’accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonche’ verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
art. 63
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – La Contrattazione Aziendale A Contenuto Normativo, Attuativa Delle Clausole Di Rinvio Del Ccnl
LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE A CONTENUTO NORMATIVO, ATTUATIVA DELLE CLAUSOLE DI RINVIO DEL CCNL
1. Costituiscono oggetto di intesa con la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, la definizione, l’attuazione e/o l’integrazione dei contenuti dei soli istituti e materie espressamente previste da specifiche clausole di rinvio del presente CCNL.
2. Conseguentemente, le materie e gli istituti sui quali si realizza tale contrattazione sono esclusivamente i seguenti:
– nell’ambito del sistema degli orari definito dal CCNL:
– la programmazione del periodo feriale in attuazione della relativa norma del CCNL;
– l’adozione di orari flessibili, anche per particolari categorie di personale, con soluzioni integrative di quelle previste dalla relativa norma del CCNL;
– la definizione di nastri giornalieri differenziati, nell’ambito dei quali attuare l’articolazione delle prestazioni lavorative;
– il superamento del monte ore annuo individuale per l’effettuazione di prestazioni lavorative oltre la durata settimanale dell’orario di lavoro;
– la fornitura degli indumenti di lavoro;
– le possibili soluzioni in materia di mobilita’ tra unita’ produttive diverse, nell’ottica della migliore organizzazione del lavoro;
– il trattamento di trasferta per periodi superiori a 30 giorni calendariali continuativi.
3. Entro 7 giorni dalla richiesta di una delle Parti di attivazione del primo incontro, l’azienda avvia la contrattazione di cui al presente articolo. Decorsi 30 giorni dal primo incontro – fatte salve le eventuali proroghe temporali convenute tra le Parti – senza che sia stata raggiunta l’intesa, le Parti sono libere di assumere le iniziative piu’ opportune nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze.
art. 64
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Vertenze Interpretative – Procedura Di Raffreddamento E Di Conciliazione Delle Controversie Collettive
CAPITOLO XI
VERTENZE INTERPRETATIVE – PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE
VERTENZE INTERPRETATIVE
Le eventuali divergenze che possono sorgere in merito all’interpretazione delle norme del presente CCNL sono rimesse per la loro definizione alle Organizzazioni nazionali stipulanti. Queste si riuniscono entro i 20 giorni calendariali successivi alla data di ricevimento della richiesta di incontro avanzata dalla parte interessata.
art. 65
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Procedura Di Raffreddamento E Di Conciliazione Delle Controversie Collettive
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE
1. La procedura di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, in attuazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, e’ in vigore dal 14 maggio 2001, per effetto della delibera n. 1/31 del 19 aprile 2001 della Commissione di garanzia, che ha valutato idoneo l’Accordo nazionale 1 marzo 2001 che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale.
2. Tale procedura si applica altresi’ ai lavoratori addetti ad attivita’ e/o servizi non individuati come prestazioni indispensabili dall’art. 8 dell’Accordo nazionale 1 marzo 2001.
3. Il testo della procedura contrattuale di cui al comma 1 – che, pertanto, si applica nei confronti di tutti i dipendenti – e’ in calce a quello dell’Accordo nazionale 1 marzo 2001, allegato al presente contratto (All. 6).
art. 66
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Ambiente Di Lavoro – Igiene E Sicurezza Del Lavoro
CAPITOLO XII
AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
1. La sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori, la cura e il miglioramento costante dell’ambiente di lavoro sono principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati.
2. Ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori – che costituisce diritto/dovere primario dei soggetti sopra indicati – si realizza attraverso gli strumenti della prevenzione, della protezione e della programmazione, intese come complesso delle prescrizioni e delle misure adottate e previste nelle diverse fasi dell’attivita’ lavorativa, per eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza individuale e collettiva e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro, secondo quanto previsto dal piano aziendale di valutazione dei rischi, la cui attuazione assorbe e sostituisce quanto gia’ previsto dall’art. 38 del CCNL 2 agosto 1995.
3. Per quanto concerne gli adempimenti cui sono tenuti il datore di lavoro e i dipendenti e le funzioni rivestite dal responsabile datoriale per la prevenzione e protezione e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, trovano applicazione le norme del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni nonche’ quelle dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 (All. 7).
art. 67
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Dispositivi Di Protezione Individuale (dpi) E Indumenti Di Lavoro
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E INDUMENTI DI LAVORO
A decorrere dall’1 gennaio 2004, l’art. 21, lettera r), e l’art. 22 del CCNL 2 agosto 1995 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti.
A) Fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
1. La fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il lavaggio) di tutte le tipologie di D.P.I. individuate dal piano di valutazione dei rischi, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono a carico dell’azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore.
2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 43 (Obblighi del datore di lavoro) e dall’art. 44 (Obblighi dei lavoratori) del Titolo IV del D.Lgs. n. 626/1994, in particolare:
a) il datore di lavoro, individuati nel piano di valutazione dei rischi – con riferimento alle specifiche attivita’ aziendali – tutti i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), ivi compresi gli indumenti da lavoro (quali, ad esempio, in quanto previsti dal piano predetto: mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute, ecc.):
1) fornisce preventivamente al lavoratore istruzioni comprensibili e informazioni adeguate per l’uso dei DPI, ivi comprese quelle concernenti i rischi dai quali il DPI lo protegge;
2) assicura una formazione adeguata per l’uso corretto dei DPI;
b) il lavoratore:
1) utilizza i DPI messi a sua disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e ne cura la buona conservazione;
2) non apporta modifiche ai DPI di propria iniziativa;
3) segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a sua disposizione.
B) indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la salute e la sicurezza (DPI)
1. In relazione al piano di valutazione dei rischi, ai lavoratori impegnati su strada in condizioni di scarsa visibilita’ l’azienda ha l’obbligo di fornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono coloro che operano in prossimita’ della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attivita’ lavorativa. Tali lavoratori sono obbligati ad utilizzare capi di vestiario ad alta visibilita’ e dispositivi autonomi ad alta visibilita’, che li rendano visibili in qualsiasi condizione di luce diurna e notturna.
3. Le caratteristiche dei materiali, le tipologie e le condizioni di utilizzo dei capi di vestiario ad alta visibilita’ e dei dispositivi autonomi ad alta visibilita’ sono quelle stabilite dal Disciplinare tecnico allegato al decreto Ministero dei Lavori Pubblici 3 giugno 1995 (Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1995, n. 174).
4. Gli indumenti e i dispositivi autonomi di cui ai commi che precedono rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione individuale dai rischi (D.P.I.) ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
5. Rientrano altresi’ tra i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) gli indumenti da lavoro finalizzati ad evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive, caustiche.
C) Indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili
1. Gli indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili dall’ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attivita’ lavorativa – che non sono, pertanto, individuati espressamente nel piano di valutazione dei rischi come D.P.I. – sono forniti dall’azienda ai lavoratori in uso gratuito, con facolta’ di richiederne la restituzione all’atto della fornitura di ogni nuova, specifica dotazione.
2. I lavoratori sono tenuti a curare l’uso appropriato e la buona conservazione degli indumenti da lavoro loro assegnati.
3. Al personale operaio e’ assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se gia’ non ricompresa tra i DPI:
a) a consumo:
– tute, stivali e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
– tute e stivali per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori, per gli addetti alle diverse tipologie di impianti, per gli addetti alle officine;
b) ogni anno:
2 paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;
c) ogni 2 anni:
1) 3 abiti da lavoro estivi e 3 abiti da lavoro invernali, nella foggia consuetudinaria dell’azienda, per il personale addetto ai servizi esterni;
2) 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali, nella foggia consuetudinaria nell’azienda, per il personale addetto alle officine e alle diverse tipologie di impianti.
Per abito da lavoro estivo si intende: berretto; pantalone; maglietta o camicia; per abito da lavoro invernale si intende: berretto; pantalone, camicia o maglione;
d) ogni 3 anni:
un impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;
e) ogni 5 anni:
una giacca a vento per gli autisti.
4. Al personale impiegatizio addetto normalmente ai servizi esterni e’ assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se gia’ non ricompresa tra i DPI:
a) ogni anno: 2 paia di scarpe di cui 1 estivo ed 1 invernale;
b) ogni 3 anni: un impermeabile;
c) ogni 5 anni: una giacca a vento.
5. Al personale impiegatizio addetto agli impianti sono forniti idonei indumenti da lavoro, se gia’ non ricompresi tra i DPI.
6. La fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla presente lettera C) non puo’, in ogni caso, essere sostituita da benefici economici di corrispondente valore.
D) Indennita’ per lavaggio indumenti e spesa media annua pro-capite
1. Al personale di cui ai commi 3) e 5) della precedente lettera C) continua ad essere corrisposta l’indennita’ per lavaggio indumenti di cui all’art. 21, lett. r), del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 agosto 1995, e disciplinata dall’art. 31 del presente CCNL.
2. Per la fornitura degli indumenti da lavoro di cui alle lettere B) e C) del presente articolo, e’ a carico dell’azienda la spesa media annua procapite in relazione alle diverse tipologie e ai differenziati periodi di assegnazione del vestiario stesso.
Dall’1 gennaio 2003 l’importo di tale spesa e’ pari a € 291,65, al netto dell’IVA.
L’entita’ della spesa predetta sara’ aggiornata con effetto dall’1 gennaio di ogni anno, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.
3. La fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla lettera C) e’ oggetto di intesa a livello aziendale, secondo quanto previsto all’art. 63.
art. 68
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Previdenza Integrativa
CAPITOLO XIII
PREVIDENZA INTEGRATIVA
FONDO PREVIAMBIENTE
1. A tutti i dipendenti non in prova assunti con contratto a tempo indeterminato sono consegnate dall’azienda la scheda informativa e la domanda di adesione al fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori dell’igiene ambientale e settori affini, denominato PREVIAMBIENTE, i cui moduli sono reperibili sul sito internet del fondo stesso.
2. L’adesione del dipendente al fondo PREVIAMBIENTE e’ volontaria.
3. Le contribuzioni al fondo per la parte determinata percentualmente, ai sensi del successivo comma 5, lettere a), b), sono calcolate sulla base retributiva convenzionale costituita dalla retribuzione base mensile in atto all’1 gennaio 1997, dall’indennita’ di contingenza, da un aumento periodico di anzianita’, riferiti al livello d’inquadramento del dipendente interessato.
Le contribuzioni al fondo, nei limiti di deducibilita’ fiscale prevista delle vigenti disposizioni di legge, sono dovute per 12 mesi.
A decorrere dall’1 gennaio 2003, tali contribuzioni sono costituite da:
a) l’1,95% a carico dell’azienda;
b) l’1,30% a carico del dipendente;
c) l’intero trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell’anno per i dipendenti di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993;
d) una quota mensile dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto maturando nel corso dell’anno per gli altri lavoratori, nella misura del 2% della retribuzione utile al computo di tale istituto.
Le variazioni della base di calcolo e dei contributi dovuti al fondo, di cui ai commi 3 e 5, stabilite da successivi accordi stipulati dalle Parti istitutive del fondo stesso, trovano immediata applicazione ai sensi e per gli effetti del presente articolo.
L’adesione del dipendente al fondo PREVIAMBIENTE determina l’adesione automatica dell’azienda al fondo stesso e comporta, sia da parte del dipendente che dell’azienda, il versamento paritetico della quota di iscrizione pari a € 5,16 pro-capite.
I contributi di cui al comma 5 decorrono dal mese successivo all’iscrizione.
In caso di assenza non retribuita per il mese, non sussiste l’obbligo del versamento dei contributi di cui al comma 5.
10. Il dipendente puo’ optare per il versamento di una ulteriore contribuzione a suo esclusivo carico entro i limiti di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e purche’ la quota annuale del trattamento di fine rapporto destinata al fondo PREVIAMBIENTE sia almeno pari alla contribuzione complessiva versata dal dipendente stesso.
art. 69
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Norme Comportamentali E Disciplinari
CAPITOLO XIV
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
1. Nello svolgimento del rapporto di lavoro i diritti e i doveri dei lavoratori sono disciplinati dalla legge, dai principi generali del diritto nonche’ dalle disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli di responsabilita’, sono improntati al rispetto, alla lealta’, alla collaborazione.
3. Nel coordinamento delle attivita’ lavorative individuali e di gruppo, l’azienda promuove il piu’ alto grado di collaborazione e integrazione.
4. Nell’espletamento delle sue mansioni o funzioni, in particolare, il dipendente deve:
a) osservare l’orario di lavoro prestabilito, ottemperando alle relative formalita’ di controllo delle presenze;
b) comunicare e giustificare tempestivamente qualsiasi assenza dal servizio;
c) dedicare attivita’ assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
d) osservare le norme del presente CCNL, le disposizioni aziendali di servizio nonche’ le istruzioni impartite dai superiori;
e) attenersi all’ordinamento gerarchico – funzionale dell’azienda nei rapporti attinenti le attivita’ di competenza, come previsto dall’organizzazione dell’azienda stessa;
f) attenersi alle disposizioni relative all’infermita’ per malattia e infortunio non sul lavoro e all’infortunio sul lavoro;
g) aver cura della buona conservazione e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli indumenti di lavoro forniti;
h) rispettare scrupolosamente le norme di legge sulla prevenzione e protezione infortuni nonche’ le pertinenti disposizioni emanate dall’azienda;
i) tenere comportamenti improntati a correttezza ed educazione nei confronti degli utenti, anche ai fini del buon nome dell’azienda;
l) aver cura dei macchinari, delle attrezzature, dei veicoli, delle dotazioni personali, dei locali di proprieta’ dell’azienda a lui affidati;
m) osservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda;
n) non trarre profitto dallo svolgimento delle sue mansioni o funzioni con danno dell’azienda stessa, ne’ svolgere attivita’ contraria agli interessi dell’azienda stessa;
o) comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati personali, ivi compresi la residenza, il domicilio o la dimora, rispetto a quelli resi noti al momento dell’assunzione o successivamente.
5. Anche al di fuori dell’orario di lavoro, al dipendente e’ vietato valersi della propria posizione di lavoro per svolgere, a fini di lucro personale, attivita’ che siano inerenti quelle aziendali.
art. 70
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Responsabilita` Dei Conducenti
RESPONSABILITA’ DEI CONDUCENTI
1. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia.
Dette operazioni si svolgono nell’orario normale di lavoro; qualora effettuate oltre tale orario sono considerate come prestazioni in prolungamento orario o straordinarie, a seconda della fattispecie.
2. A scanso di ogni responsabilita’, prima di iniziare il servizio il conducente deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediato avviso all’azienda.
3. Il conducente e’ responsabile delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
4. Secondo quanto disciplinato dall’art. 126-bis del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003, n. 214, in caso di decurtazione di punti della patente di guida – attestata da specifico verbale di contestazione o di accertamento – per effetto di infrazioni al codice medesimo commesse nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni e comprovatamente non imputabili alla personale responsabilita’ del conducente, il recupero dei punti consentito attraverso la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, autorizzati dal competente ministero, avviene a carico dell’azienda e secondo le modalita’ da essa concordate con i gestori dei corsi stessi.
5. Quando le 2 Parti, azienda e lavoratore, siano d’accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l’onere relativo – compreso quello legale – e’ a carico dell’azienda.
art. 71
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Ritiro Della Patente
RITIRO DELLA PATENTE
1. In caso di ritiro della patente da parte dell’Autorita’ giudiziaria, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, il conducente ha diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale in corso.
Durante tale periodo, egli dovra’ essere adibito ad altre mansioni e la sua retribuzione globale verra’ determinata in base all’art. 15, comma 1.
2. Qualora il procedimento amministrativo o penale di cui al precedente comma si concluda con il ritiro della patente e il conducente non accetti di essere adibito alle mansioni cui l’azienda lo destina, si fara’ luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
3. Qualora il procedimento amministrativo o penale che abbia dato luogo al ritiro della patente si concluda con sentenza di non colpevolezza e, conseguentemente, la patente sia restituita al dipendente, quest’ultimo sara’ reintegrato nelle mansioni di conducente, con riconoscimento delle eventuali differenze di retribuzione non percepite nel periodo nel quale non ha potuto svolgere le proprie mansioni.
4. In caso di mancato rinnovo della patente per sopraggiunta inidoneita’ alle mansioni di conducente, a norma delle vigenti disposizioni di legge, al dipendente sono assegnate altre mansioni e la sua retribuzione globale e’ determinata in base all’art. 15, comma 7.
5. Il ritiro della patente da parte dell’Autorita’ giudiziaria per motivi che comportino il licenziamento in tronco da’ diritto al trattamento di fine rapporto ma non all’indennita’ sostitutiva del preavviso.
art. 72
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Provvedimenti Disciplinari
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. L’inosservanza, da parte del dipendente, delle norme di legge e del presente CCNL, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri, nonche’ delle disposizioni di servizio diramate dall’azienda puo’ dar luogo, secondo la gravita’ della infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 4 ore della retribuzione individuale;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di 10 giorni;
e) licenziamento con preavviso e TFR;
f) licenziamento senza preavviso e con TFR.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera e), si puo’ applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno 3 volte nel corso di 2 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 69.
3. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera f), si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entita’ da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanne per reati infamanti.
4. Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilita’ civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
5. Nel caso in cui l’entita’ della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l’azienda a titolo di cautela puo’ disporre l’allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verra’ corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti dalla lettera d) e seguenti del comma 1 del presente articolo.
6. L’azienda non puo’ adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa.
7. Salvo che per il richiamo verbale, la tempestiva contestazione dell’azienda deve essere effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del caso non possono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione notificata. Nelle gestioni ove non sia eletta la RSU ovvero non sia costituita la RSA dell’organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce, oppure nelle gestioni che distino piu’ di 40 Km dalla sede piu’ vicina dell’organizzazione sindacale cui il dipendente aderisce, i provvedimenti disciplinari del caso non possono essere applicati prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell’azienda.
8. Entro i 5 giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione da parte dell’azienda, il lavoratore puo’ presentare all’azienda stessa le proprie giustificazioni scritte ovvero richiedere per iscritto di discuterle facendosi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale alla quale sia iscritto o abbia conferito mandato.
Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facolta’ di cui al precedente capoverso a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermita’ per malattia o per infortunio non sul lavoro ovvero dovuta a infortunio sul lavoro, il termine di cui al precedente capoverso e’ sospeso fino al giorno di ripresa dell’attivita’ lavorativa, e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica.
9. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8 – salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell’azienda o del lavoratore – l’azienda conclude l’istruttoria e motiva, per iscritto, all’interessato l’irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f). Decorso tale termine, l’azienda non puo’ comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo.
10. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facolta’ di adire l’Autorita’ giudiziaria, puo’ promuovere, nei 20 giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell’associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione provinciale del lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal dirigente responsabile della Direzione provinciale del lavoro.
11. Per effetto di quanto previsto al comma 6, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
12. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni lavorativi dall’invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
13. Se il datore di lavoro adisce l’Autorita’ giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
14. Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
art. 73
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Risoluzione Del Rapporto Di Lavoro
CAPITOLO XV
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:
a) dimissioni del dipendente, ai sensi degli articoli 38, comma 3, e 74;
b) licenziamento o recesso del dipendente per superamento dei limiti massimi di infermita’ per malattia o infortunio non sul lavoro ovvero di aspettativa, ai sensi dell’art. 44;
c) licenziamento per motivi disciplinari, ai sensi dell’art. 72, lett. e) e f);
d) decesso del dipendente;
e) collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di eta’.
art. 74
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Preavviso Di Licenziamento E Dimissioni – Indennita` Sostitutiva Del Preavviso
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI – INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
1. Sia il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
2. Fatta eccezione per il licenziamento per motivi disciplinari di cui all’art. 72, lett. f), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente non in prova non puo’ essere risolto da nessuna delle Parti senza un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti dalle norme seguenti.
3. Per i dipendenti inquadrati dal livello 1 al livello 5:
a) 30 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di prova e fino a 10 anni di anzianita’ di servizio;
b) 60 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di servizio;
4. per i dipendenti inquadrati dal livello 6 al livello 8:
a) 90 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di prova e fino a 10 anni di anzianita’ di servizio;
b) 180 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di anzianita’ di servizio.
5. In caso di dimissioni, i termini del periodo di preavviso di cui ai commi 3 e 4 sono ridotti alla meta’.
6. I termini del periodo di preavviso decorrono dall’1 o dal 16 di ciascun mese.
7. Il periodo di preavviso non puo’ coincidere con il periodo di ferie.
8. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 3, 4 e 5 deve corrispondere all’altra parte una indennita’ sostitutiva pari all’importo della retribuzione globale per il periodo di preavviso non dato.
9. Nel corso del periodo di preavviso, l’azienda concedera’ al dipendente brevi permessi per la ricerca di altra occupazione, con decorrenza della retribuzione globale.
10. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita’, e’ computato nell’anzianita’ agli effetti del trattamento di fine rapporto.
11. L’azienda e’ tenuta a corrispondere l’indennita’ sostitutiva del preavviso anche qualora l’estinzione del rapporto di lavoro sia determinata dai motivi di cui all’art. 73, lettere b) e d).
12. In caso di morte del lavoratore, l’indennita’ sostitutiva del preavviso e’ corrisposta giusta le disposizioni di cui all’art. 2122 del Codice civile.
art. 75
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Trattamento Di Fine Rapporto (tfr)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetta al dipendente un trattamento di fine rapporto (TFR) i cui elementi retributivi sono costituiti dagli istituti tassativamente di seguito indicati:
1) retribuzione base parametrale;
2) aumenti periodici di anzianita’, con esclusione fino a concorrenza dell’importo corrispondente al valore dei primi 3,5 aumenti periodici di anzianita’ per ogni livello d’inquadramento;
3) eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;
4) eventuale assegno ad personam;
5) 14esima mensilita’;
6) indennita’ di funzione di cui all’art. 31, lett. l);
7) compenso mensile di cui all’art. 31, lett. k);
8) compenso per lavoro notturno avente carattere fisso e continuativo;
9) indennita’ di cui all’art. 31, lettere a), b), c), h).
2. In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e’ corrisposto giusta le disposizioni di cui all’art. 2122 del Codice civile.
Norma transitoria
Per il periodo 1 gennaio 2003-31 dicembre 2004 e’ escluso fino a concorrenza, ai fini del TFR, l’importo corrispondente al valore dei primi 3 aumenti periodici di anzianita’ per ogni livello d’inquadramento.
Note a verbale
1. Per quanto riguarda il computo dell’indennita’ di anzianita’ maturata al 31 maggio 1982, si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 37 del CCNL 18 dicembre 1980, il cui testo e’ riportato nell’All. 4.
2. Secondo quanto disposto dal Verbale di accordo 25 marzo 1997, punto 1, lett. b) – col quale le Parti stipulanti hanno convenuto di costituire il fondo PREVIAMBIENTE – dall’1 gennaio 1998 la 13esima mensilita’ e’ esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
art. 76
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Norme Finali
CAPITOLO XVI
NORME FINALI
DECORRENZA E DURATA
1. In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal Protocollo 22 dicembre 1998, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
2. Fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i singoli istituti contrattuali, il presente contratto decorre dall’1 gennaio 2003 e scadra’ il 31 dicembre 2006.
3. Per la Parte Economica, il primo biennio avra’ vigore fino a tutto il 31 dicembre 2004.
art. 77
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Disdetta
DISDETTA
1. Il presente contratto si intendera’ rinnovato secondo la durata di cui al comma 1 del precedente articolo se non disdettato almeno 3 mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. In caso di disdetta, il presente contratto restera’ in vigore fino a quando non sia stato sostituito da successivo contratto nazionale.
art. 78
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Abrogazione – Inscindibilita`
ABROGAZIONE – INSCINDIBILITA’
1. Il presente CCNL annulla e sostituisce il CCNL 2 agosto 1995, fatte salve le norme espressamente richiamate.
2. Per quanto non disciplinato dal presente CCNL, trovano applicazione le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.
3. Le norme del presente CCNL, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili. Pertanto i soggetti che osservino tali previsioni, anche in termini parziali, sono da considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all’insieme delle norme in esso contenute.
art. 79
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Dichiarazione Finale
DICHIARAZIONE FINALE
Le Parti sono reciprocamente impegnate a intervenire nelle sedi aziendali affinche’ la vertenzialita’, anche legale, eventualmente insorta per quanto disciplinato dal presente CCNL sia risolta nei termini convenuti contrattualmente.
ALL 2
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Regolamento Per La Costituzione Delle Rsu
ALLEGATO 2
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
Le RSU sono la struttura sindacale unitaria di base nei luoghi di lavoro, aperti alla partecipazione di tutti i lavoratori, costituite sulla base del presente regolamento ed accreditate presso le societa’ e le imprese esercenti servizi di igiene ambientale, quali titolari della contrattazione per le materie previste dal CCNL, con il concorso ed il sostegno di FP – FIT – UIL TRASPORTI.
1. Le elezioni
Nei luoghi di lavoro si da’ luogo alla costituzione su base elettiva delle RSU, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di organizzazione tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, coinvolgendo al massimo anche i lavoratori a contratto di formazione lavoro, a tempo determinato, a tempo parziale.
2. Le candidature
Competenti a definire, sulla base di proprie norme interne, le rispettive liste di candidati, sono le istanze di base che ogni organizzazione, nella sua sovranita’, si da’.
Ogni organizzazione e’ sovrana di decidere se organizzare elezioni primarie per l’individuazione dei propri candidati.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato puo’ presentarsi in una sola lista.
3. Presentazione delle liste
a) Le strutture competenti a presentare le liste sono le strutture regionali o territoriali FP – FIT – UIL TRASPORTI.
Queste presentano proprie liste di organizzazione, distinte e separate, precedute dal seguente Preambolo unitario CGIL CISL UIL, intangibile, Le Confederazioni CGIL, CISL, UIL, tramite le proprie liste e i propri candidati, intendono confermare il valore del pluralismo sociale in un rinnovato patto di unita’ d’azione CGIL CISL UIL considerano la consultazione elettorale una condizione irrinunciabile di democrazia attraverso la quale ciascun lavoratore, in via diretta, sceglie liberamente i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro.
Attraverso il voto ad una delle 3 liste confederali ed ai rispettivi candidati, si esprimera’ il sostegno all’azione sindacale nei luoghi di lavoro e l’adesione ai valori, agli obiettivi ed al ruolo del sindacalismo confederale che CGIL CISL UIL esercitano nel sistema sociale del Paese.
Le strutture FP-FIT-UIL TRASPORTI dell’area dell’igiene ambientale interessata, inseriranno le 3 liste di candidati, distinte per sigla, in un unica scheda preceduta dal preambolo unitario, impegnandosi, ciascuna, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ogni O.S. totalmente si riconosce. Nel caso che i lavoratori aderenti ad una federazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, le medesime strutture competenti a presentare le liste ne sconfesseranno ogni appartenenza.
Nelle liste dovra’ figurare una congrua presenza (individuata a livello locale in relazione al numero delle addette) di lavoratrici candidate. Nel caso vi sia una evidente discrepanza nel risultato del voto, per il suo equilibrio si utilizzeranno le quote di organizzazione racchiuse nel 33%.
b) Possono presentare liste anche soggetti diversi dalle federazioni FP-FIT-UILTRASPORTI, purche’ formalmente organizzati e costituiti in associazioni sindacali, sempreche’:
– accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
– la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell’unita’ produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto;
– aderiscano agli accordi attuativi della legge n. 146/1990, ai codici di autoregolamentazione ed al presente regolamento.
c) Per la lista dei quadri, la soglia del 5% va intesa come riferita al Collegio, cioe’ al numero dei quadri presenti nell’unita’ produttiva.
d) Il numero dei candidati per ciascuna lista non puo’ superare di 1/3 il numero dei componenti della RSU da eleggere nel Collegio.
e) Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori dalla Commissione elettorale, almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.
f) Il termine per la presentazione delle liste e’ di 10 giorni prima della data di inizio delle elezioni.
4. Commissione elettorale
La Commissione elettorale ha il compito di presiedere a tutte le operazioni elettorali e di garantirne il regolamento svolgimento. La Commissione elettorale e’ composta da non candidati e in modo paritetico tra le organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste in (RSU).
La Commissione elettorale nomina al proprio interno per ogni seggio un Presidente che dovra’ essere affiancato da almeno 2 scrutatori scelti tra i suoi componenti.
5. Convocazione delle elezioni
Le elezioni dovranno essere indette in una unica data e concluse in un periodo temporalmente definito dalle Segreterie nazionali di FP-FIT-UILTRASPORTI.
E’ compito della Commissione elettorale comunicare la dislocazione e l’orario di apertura dei seggi.
6. Apertura dei seggi
Allo scopo di garantire l’esercizio del diritto al voto ai lavoratori interessati ai turni, i seggi di norma vanno tenuti aperti per 2 giorni consecutivi dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
7. Modalita’ delle votazioni
Il luogo ed il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione elettorale e portati a conoscenza dei lavoratori almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Il Presidente del seggio procede alla identificazione del votante ed alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo sull’elenco dei lavoratori fornito dalle imprese. Il Presidente del seggio fara’ apporre all’elettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare l’esercizio del voto.
8. Segretezza del voto
Le votazioni si svolgono con il voto segreto. Il voto non puo’ essere espresso per lettera, ne’ per interposta persona.
9. Preferenze
Il voto si esprime per lista e preferenza.
L’elettore puo’ manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sara’ espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito ovvero segnando il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda. L’indicazione della sola preferenza vale anche come voto di lista.
Piu’ preferenze date nella stessa lista si annullano ma resta valido il voto di lista. Il voto apposto a piu’ di una lista o l’indicazione di piu’ preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenze.
10. Validita’ delle elezioni
Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50% piu’ 1 degli aventi diritto al voto conteggiati nel Collegio elettorale complessivo della RSU.
11. Attribuzione dei voti e ripartizione dei seggi
a) Ai fini dell’elezione dei 2/3 (67%) dei componenti della RSU il numero dei seggi sara’ ripartito secondo il criterio proporzionale puro che consiste nel suddividere il totale dei voti validi di lista per il numero di seggi da attribuire determinando cosi il quoziente utile a determinare il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, Se con tale ripartizione non dovessero essere assegnati tutti i seggi disponibili si dovranno attribuire i rimanenti fino a concorrenza dei seggi disponibili a quelle liste che avranno ottenuto i maggiori resti. Gli eletti di ciascuna lista verranno individuati mediante il numero di preferenze ottenute da candidato. A parita’ di preferenze vale l’eta’ anagrafica (legge elettorale).
b) Il restante terzo (33%) dei seggi viene assegnato alle liste presentate dalle Associazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale applicato nell’unita’ produttiva, in proporzione ai voti ricevuti. Allo scopo di rafforzare la solidarieta’ tra i sindacati confederali tutta la parte di pertinenza di FP-FIT-UIL TRASPORTI verra’ sommata e ripartita in misura paritetica. In questo senso tale ripartizione dovrebbe avvenire nel modo seguente: quando i componenti della RSU da ridistribuire nella quota del 33% di competenza di CGIL CISL UIL siano in numero di 3 oppure multipli di 3 va fatta una ridistribuzione paritetica; ove i seggi da ripartire nell’ambito del terzo riservato siano superiori a 3 ma non multipli, una volta attribuiti i numeri interi, i componenti restanti vanno assegnati alla/e organizzazione/i che ha ottenuto il maggior numero di consensi nella elezione del 67%; dove i seggi da ripartire nell’ambito del terzo riservato sono inferiori a 3 e’ necessario privilegiare l’ipotesi di assegnazione dei seggi che garantisca la presenza nella RSU a tutte le organizzazioni. La quota parte del terzo (33%) spettante a FP-FIT-UILTRASPORTI viene ripartita in tutta la RSU e non per Collegio; la scelta degli eletti dovra’ rimanere comunque all’interno delle liste presentate anche al fine di riequilibrare la presenza di figure professionali specialistiche e di lavoratrici.
12. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentanti ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al comma 1 e la Commissione ne da’ atto nel verbale di’ cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale e’ pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovra’ essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali, che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla azienda competente.
13. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale e’ ammesso il ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato e’ composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, e da un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro. Il Comitato si pronuncera’ entro il termine perentorio di 10 giorni.
14. Revoca del componenti la RSU
E’ ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto. Tale revoca puo’ essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta dei 2 terzi dei lavoratori del Collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito e voto dei 2 terzi di tutta la RSU.
15. Sostituzione per dimissioni o vacanza
Tre assenze ingiustificate e consecutive del rappresentante alle riunioni della RSU o dell’esecutivo, per chi ne fa parte, ne determinano la decadenza automatica. Nel caso di rappresentante trasferito, dimissionario e/o decaduto si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, che abbia riportato il maggior numero dei voti.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU, con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalita’ previste dal presente accordo.
16. Comunicazione degli eletti alle imprese
A seguito dei risultati elettorali notificati dalla Commissione elettorale alle associazioni sindacali, ciascuna organizzazione provvedera’ a comunicare alla societa’ o all’impresa competente l’elenco degli eletti nella propria lista eventualmente ripartiti per Collegio elettorale.
Tale procedura va seguita da tutte le organizzazioni sindacali.
17. Risorse operative per le RSU
Alle RSU elette ed accreditate alle imprese di igiene urbana dalle strutture regionali territoriali FP-FIT-UILT sulla base del presente accordo, attuativo delle intese confederali vengono previste le seguenti risorse: diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro per 7 delle 10 ore annue retribuite.
Le RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarita’ dei diritti spettanti ai sensi per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della legge n. 300/1970 e del CCNL.
Ad un anno dall’effettuazione delle elezioni nell’area dell’igiene ambientale, e’ previsto un momento di verifica a livello nazionale, tenuto conto delle risultanze in materia determinante dal rinnovo del CCNL.
18. Adeguamento della rappresentanza
FP-FIT-UILTRASPORTI locali, nel determinare i rispettivi collegi elettorali, sono impegnate a garantire, compatibilmente con le diverse realta’, l’adeguamento della rappresentanza alle professionalita’ presenti.
19. Criteri per la determinazione delle RSU e dei Collegi elettorali
Le RSU e gli eventuali’ Collegi elettorali interni vanno definiti di comune accordo dalle strutture regionali di settore di FP-FIT-UILT. Cio’ premesso e tenuto conto che le RSU hanno come compito principale quello di rappresentare i lavoratori nei posti di lavoro e di porsi come controparte unitaria nei confronti della corrispondente struttura aziendale, i criteri per la determinazione delle RSU e degli eventuali Collegi elettorali sono, su tutto il territorio nazionale, cosi’ stabiliti:
a) la giurisdizione delle RSU deve essere definita in corrispondenza delle unita’ produttive dell’impresa, intendendosi per tali i centri di servizio;
b) all’interno della giurisdizione della RSU il Collegio elettorale, di norma, e’ unico avendo l’opportunita’ di comprendere in ciascuna lista rappresentanti dei vari settori dell’attivita’ lavorativa presenti;
c) in relazione ai settori di attivita’ ed all’ampiezza dei punti operativi, vi e’ la possibilita’ di suddividere l’elezione di un’unica RSU in piu’ Collegi corrispondenti all’unitarieta’ di ciascun impianto.
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU
Va perseguito l’obiettivo di costituire una struttura strettamente collegata con i vari impianti e con i diversi settori operativi presenti all’interno della giurisdizione della RSU.
A tal fine la composizione, in rapporto al numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende di igiene ambientale esistenti alla data delle elezioni, e’ cosi stabilita con riferimento alle singole unita’ produttive:
– da 15 a 60 dipendenti = 1 ogni 10 (min. 3, max 6 componenti);
– da 61 a 180 dipendenti = 1 ogni 20 (max 12 componenti);
– da 181 a 360 dipendenti = 1 ogni 30 (max 18 componenti);
– oltre 360 dipendenti = 1 ogni 50.
N.B. Ovviamente tutte le composizioni cosi’ determinate sono onnicomprensive dei 2 terzi (67%) e del terzo 33%).
ESECUTIVO
Ogni RSU si dotera’ di un regolamento per istruire la propria attivita’ interna. In ciascuna RSU in cui il numero complessivo dei componenti sia superiore a 6 sara’ costituito un Esecutivo.
L’Esecutivo, che puo’ essere costituito anche nelle RSU con un inferiore numero di componenti, e’ lo strumento operativo eletto della RSU e la rappresenta, in quanto delegato, nei rapporti e nelle trattative con le aziende.
Nell’Esecutivo dovra’ essere assicurata la presenza di FP-FIT-UILTRASPORTI.
TEMPO DI DURATA E DI RINNOVO DELLE RSU
I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
In caso di mancato rinnovo, alla scadenza prevista e trascorso un periodo di tempo non superiore a 2 mesi, le strutture unitarie FP/FIT/UILTRASPORTI con le loro articolazioni settoriali di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso.
Se anche in questo caso non si raggiunge l’accordo, trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni, le istanze sopraddette indicono le elezioni per il rinnovo delle RSU, sulla base delle modalita’ e delle procedure stabilite dal presente regolamento.
DISPOSIZIONI FINALI
Le federazioni FP, FIT, UILTRASPORTI:
– si impegnano a non costituire RSA di organizzazione nelle realta’ dove si eleggono le RSU secondo il presente regolamento;
– sono impegnate ad assicurare che le proprie strutture, nei loro ambiti di competenza, diano attuazione alla presente intesa per i lavoratori delle societa’ e delle imprese esercenti servizi di igiene ambientale, in conformita’ ai contenuti e nel rispetto dei tempi fissati. In caso di inadempienza, alla scadenza dei termini indicati, FP, FIT, UILTRASPORTI di livello superiore a quello coinvolto nell’inadempienza svolgono i necessari interventi, anche sostituendosi ad essi, allo scopo di garantire la piena attuazione di quanto concordato.
ALL 3
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Ccnl 26 Ottobre 1991, Art. 46
ALLEGATO 3
CCNL 26 OTTOBRE 1991, ART. 46
COMPENSO GLOBALE ANNUO PER LA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE
1. Le Parti, mentre confermano il ruolo insostituibile dei rapporti contrattuali ai livelli minori, convengono che i livelli retributivi ed i relativi parametri, la classificazione ed ogni altro accordo di carattere economico costituiscono materia rientrante nella competenza negoziale delle Parti stipulanti il presente contratto, salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Nell’ambito delle iniziative mirate all’ottimizzazione dei servizi di igiene ambientale, in sintonia con i contenuti del Protocollo di intenti allegato al presente contratto ed in relazione anche a quanto previsto dal punto 3 della normativa in materia di relazioni sindacali, significativo rilievo assume il ruolo delle Parti stipulanti nei confronti degli enti preposti alla pianificazione dei servizi stessi, perche’ la loro organizzazione risulti sempre piu’ rispondente alle sollecitazioni provenienti dall’utenza.
3. In tale contesto le Parti, nell’obiettivo di conseguire recuperi di efficienza gestionale sotto il profilo del miglioramento e dell’economicita’ dei servizi, convengono di istituire a titolo sperimentale un compenso globale annuo per la qualita’ della prestazione lavorativa da ripartire fra tutti i lavoratori con qualifica operaia.
4. Tale compenso annuo sara’ costituito dall’importo mensile di Lit. 15.000 per ciascun lavoratore con qualifica operaia e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla fine di ciascun mese dell’anno di riferimento.
5. L’importo complessivo come sopra determinato per ogni singolo centro di servizio, gestione o cantiere, sara’ ripartito fra tutti gli operai assunti a tempo indeterminato occupati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione del compenso, proporzionalmente ai mesi di servizio prestati.
6. La misura dei compensi individuali annui per la qualita’ della prestazione, non computabili in alcun istituto contrattuale, sara’ concordata fra l’impresa e le RSA a livello di centro di servizio, gestione o cantiere.
7. Ai fini della determinazione dei compensi individuali dovranno essere considerati i seguenti elementi di valutazione, i cui parametri di apprezzamento saranno concordati entro il 31 dicembre 1992 nell’ambito delle misure minime e massime in corrispondenza indicate:
--------------------------------------------------------------------
Tipologia di prestazioni Punti
--------------------------------------------------------------------
1) Comportamento nei rapporti con l'utenza 0 - 20
2) Assiduita' al lavoro 40 - 100
3) Partecipazione a processi di mobilita' e flessibilita' 0 - 30
4) Entita' di eventuali danni arrecati alle attrezzature
aziendali 0 - 20
5) Assenza di provvedimenti disciplinari 0 - 10
6) Diligenza nell'uso degli strumenti di lavoro 0 - 10
--------------------------------------------------------------------
8. Il punteggio complessivo come innanzi concordato dovra’ essere pari a 100.
9. In caso di divergenze sull’individuazione dei parametri di cui al comma 7 o sui criteri di erogazione del compenso, e’ previsto un successivo incontro con le organizzazioni sindacali territoriali.
10. Per quanto concerne il personale impiegatizio il compenso per la qualita’ della prestazione, globalmente determinato come per il personale operaio ai sensi dei commi 4 e 5, sara’ ripartito fra tutti gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, occupati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione del compenso, proporzionalmente ai mesi di servizio prestati.
11. La misura dei compensi individuali annui per la qualita’ della prestazione, non computabili in alcun istituto contrattuale, sara’ definita a livello aziendali fra impresa e RSA o, in assenza di queste, con le strutture sindacali territoriali.
12. Ai fini della determinazione dei compensi individuali saranno presi in considerazione, quali parametri di valutazione, l’assiduita’ al lavoro e l’assenza di provvedimenti disciplinari, nonche’ il comportamento degli impiegati nei confronti dell’utenza (ove le mansioni svolte comportino contatti esterni).
13. Dalla valutazione di cui al precedente comma sono esclusi gli impiegati con funzioni direttive nonche’ i responsabili tecnici dell’impresa, per i quali la misura del compenso sara’ determinata sulla base del solo elemento dell’assiduita’ al lavoro.
14. Il compenso per la qualita’ della prestazione sara’ corrisposto per la prima volta nel mese di marzo 1994 con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 1993.
Nel caso di passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto la liquidazione del compenso di cui al presente articolo avverra’ con riferimento alla data di cessazione dell’appalto.
15. L’importo complessivo annuo del compenso per la qualita’ della prestazione dovra’ essere interamente erogato, e non potra’ essere corrisposto a titoli diversi da quelli espressamente indicati al comma 7.
Dichiarazione a verbale
Gli importi corrisposti in base alla presente norma contrattuale assorbono fino a concorrenza i miglioramenti economici eventualmente concessi in sede aziendale ad analogo titolo.
Nota a verbale
A parita’ del periodo di corresponsione del primo trimestre 2005, l’importo di cui al comma 4 dell’art. 46 e’ stato elevato alla misura di € 12,50.
ALL 6
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Ccnl 18 Dicembre 1980, Art. 37 – Indennita` Di Anzianita`
ALLEGATO 4
CCNL 18 DICEMBRE 1980, ART. 37 – INDENNITA’ DI ANZIANITA’
…omissis…
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ALLEGATO 5
VERBALE DI ACCORDO 12 NOVEMBRE 1982 – REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
…omissis…
———-
ALLEGATO 6
REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO E PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE
Roma, 1 marzo 2001
Il giorno 1 marzo 2001 presso la sede della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sita in Roma, via Po n. 16/a
TRA
la FEDERAMBIENTE,
la Federazione imprese di Servizi (FISE)
E
le organizzazioni sindacali dei lavoratori
FP CGIL;
FIT CISL;
UILTRASPORTI
si e’ stipulato il seguente accordo collettivo nazionale riguardante la regolamentazione delle modalita’ dell’esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettivita’.
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E/O SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’
Codice di regolamentazione delle modalita’ di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attivita’ individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore.
Individuazione e modalita’ di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
Art. 1.
TENTATIVO PREVENTIVO DI CONCILIAZIONE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le Parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione della allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettivita’.
Art. 2.
PROCLAMAZIONE E PREAVVISO
L’effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro e’ preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l’indicazione della data e dell’ora di inizio e termine dell’astensione nonche’ l’indicazione dell’estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta e’ trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data dell’effettuazione dello sciopero, sia all’impresa che all’apposito ufficio costituito presso l’autorita’ competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146/1990.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta e’ fatta pervenire dalle OO.SS. nazionali alle associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 12 giorni.
Art. 3.
DURATA
Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non puo’ superare la durata di una giornata di lavoro.
Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di 2 giornate di lavoro.
Le astensioni dal lavoro – anche in occasione del primo sciopero – di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all’inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l’utenza.
Art. 4.
INTERVALLO TRA SUCCESSIVE ASTENSIONI DAL LAVORO
Tra l’effettuazione di un’astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva – anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse – e’ assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.
Art. 5.
PERIODI DI FRANCHIGIA ED ESCLUSIONI
I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:
– la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato;
– dal 15 dicembre al 6 gennaio;
– dal lunedi’ precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
– le ferie estive per un periodo di 6 settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;
– dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonche’ le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale e amministrativa parziale.
Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.
In occasione di manifestazioni a carattere nazionale, limitatamente alla zona interessata, o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle citta’ in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi.
Non e’ consentito lo sciopero per singoli livelli, profili o categorie professionali, ne’ lo sciopero a oltranza, o per singoli segmenti dell’intero ciclo del servizio, o a scacchiera, o lo sciopero bianco.
Art. 6.
SOSPENSIONE DELLO SCIOPERO
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita’ o di calamita’ naturali, tali da richiedere l’immediata ripresa del servizio.
Art. 7.
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA E NORMALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, l’impresa, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.
In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra e’ indirizzata dall’impresa anche al committente.
L’impresa ha altresi’ l’obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonche’ le cause di insorgenza dei conflitti.
Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell’art. 4, commi 4 e seguenti, della legge n. 146/1990.
Al fine di consentire all’impresa di garantire e rendere nota all’utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita’ della ripresa del servizio, cosi’ come indicati nella proclamazione dello sciopero.
Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, anche con il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, secondo le norme del CCNL, la disponibilita’ adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.
Art. 8.
INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI
Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:
a) raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a:
– utenze scolastiche;
– mense pubbliche e private di enti assistenziali;
– ospedali – case di cura – comunita’ terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilita’ interna);
– ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi;
– stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali;
– caserme;
– carceri;
c) pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici cosi’ come individuate dai piani regolatori dei comuni;
d) trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell’impianto, con la salvaguardia della erogazione di energia elettrica e/o termica nei servizi a rete;
e) trattamento delle acque negli impianti di potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione;
f) raccolta delle siringhe, nonche’ disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell’autorita’ sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell’autorita’ sanitaria e/o di pubblica sicurezza;
g) servizio di pronto intervento da parte delle officine per l’assistenza ai mezzi ed ai macchinari in servizio;
h) ripristino delle condizioni di sicurezza e dell’agibilita’ stradale a seguito di frane, nevicate, allagamenti e ostruzioni di reti fognarie;
i) presidio di pronto intervento;
j) servizio di vigilanza e di pronto intervento relativamente alla sicurezza dei cantieri e alla gestione degli immobili delle ATER;
k) attivita’ funerarie (con riferimento all’Accordo 29 luglio 1991 per gli addetti ai servizi funerari nonche’ al D.P.R. n. 285/1990);
l) altre attivita’ eventualmente svolte dalle imprese in applicazione dell’Accordo regioni – Enti locali 6 luglio 1995, che rientrino nel campo di applicazione dell’art. 1 della legge n. 146/1990.
Art. 9.
INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA INSERIRE NEL PIANO DEI SERVIZI DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI
A) Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.
L’impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro 20 giorni dalla valutazione di idoneita’ del presente codice da parte della Commissione di garanzia.
Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall’impresa e’ oggetto di informazione e di esame preventivi tra l’impresa stessa e la RSU o, in mancanza, le RSA, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni di cui al comma precedente.
In caso di rilevante dissenso le Parti potranno adire il Prefetto che decidera’ sulla materia.
Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l’impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.
Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni.
B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:
a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l’ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.
Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in riposo o in ferie qualora l’astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.
Non sono inseriti, altresi’, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti delle RSU o, in mancanza, delle RSA e/o delle OO.SS. proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all’art. 10.
L’impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione.
I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all’art. 8.
Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l’impresa procedera’ a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
L’impresa da’ tempestiva comunicazione alle RSU, o in mancanza alle RSA, degli adempimenti di cui ai 3 commi precedenti, consegnando altresi’ alle stesse copia dell’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
Art. 10.
TUTELA DEGLI UTENTI, DEI LAVORATORI, DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI
Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonche’ la salvaguardia dell’integrita’ degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.
Art. 11.
ASTENSIONE COLLETTIVA DAL LAVORO STRAORDINARIO
Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19 novembre 1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non puo’ essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario.
Art. 12.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente codice di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettivita’, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa o dell’ente.
Il codice predetto, relativamente all’erogazione delle prestazioni indispensabili e all’individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990.
Art. 13.
SALVAGUARDIA DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN ATTO
Le prestazioni indispensabili ulteriori rispetto a quanto previsto dall’art. 9 gia’ garantite, determinate dalle specificita’ e dalle esigenze del territorio, possono essere erogate alla stregua dei limiti previsti dall’art. 13, comma 1, lett. a) legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.
Art. 14.
NORME SANZIONATORIE
In ottemperanza all’art. 4, comma 1, della legge n. 146/1990, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente codice di regolamentazione o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni disciplinari, di cui al vigente CCNL, proporzionate alla gravita’ dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Commissione di garanzia di cui agli artt. 4 e seguenti.
———-
ALLEGATO
PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/1990
Art. 1.
Fermo restando che l’interpretazione delle norme del CCNL e degli accordi nazionali e’ di competenza esclusiva delle Parti nazionali stipulanti secondo le modalita’ specificate dal CCNL medesimo, le controversie collettive – con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari – sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.
Art. 2.
A) Livello aziendale
La titolarita’ dell’iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura e’ riservata alla RSU, o in mancanza alle RSA, costituite nell’ambito delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente, cui sia stato conferito specifico mandato.
La richiesta di esame della questione, che e’ causa della controversia collettiva, e’ formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, tramite la presentazione alla Direzione aziendale di apposita domanda scritta che deve contenere l’indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del CCNL o dell’accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le predette RSA per l’esame di cui al comma precedente.
Questa fase e’ ultimata entro i 5 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello territoriale.
B) Livello territoriale
Entro 2 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell’associazione datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalmente per l’esame della questione che e’ causa della controversia collettiva.
Questa fase e’ ultimata entro i 6 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, viene rimesso in copia al superiore livello nazionale.
C) Livello nazionale
Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l’associazione datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l’esame della questione che e’ causa della controversia collettiva.
Questa fase e’ ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo della intera procedura.
Art. 3.
Al fine di garantire la continuita’ del servizio, l’attivazione della procedura sospende le iniziative delle Parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l’autorita’ giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, ne’ da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.
Art. 4.
Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all’art. 2, lett. A), lett. B), lett. C), la presente procedura e’ ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all’art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 5.
I soggetti competenti per livello a svolgere l’esame della questione che e’ causa della controversia collettiva hanno comunque facolta’ – in coerenza con il fine di cui all’art. 1 – di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.
Art. 6.
Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l’esame della questione che e’ causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresi’ facolta’ di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura e’ ultimata e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell’esame della predetta questione, la disposizione di cui all’art. 3 cessa di trovare applicazione.
Art. 7.
Le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le Parti interessate.
Art. 8.
Fatte salve le disposizioni degli accordi interconfederali CISPEL e CONFINDUSTRIA relativi alle procedure di rinnovo del CCNL, nei casi di controversia collettiva di competenza delle OO.SS. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, e’ la seguente:
1) entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle OO.SS. nazionali, le associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l’esame della questione che e’ causa della controversia collettiva;
2) questa fase si esaurisce entro i 7 giorni successivi al primo incontro;
3) qualora le Parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura e’ ultimata;
4) qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura e’ da considerarsi ultimata;
5) per l’intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.
ALL 7
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Accordo Interconfederale 22 Giugno 1995 – Il Rappresentante Per La Sicurezza
ALLEGATO 7
ACCORDO INTERCONFEDERALE 22 GIUGNO 1995 – IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
PARTE PRIMA
1. Il rappresentante per la sicurezza
L’art. 18 – il cui comma 1 contiene l’enunciazione del principio generale secondo il quale in tutte le aziende o unita’ produttive e’ eletto o designato il rappresentante per la sicurezza – e’ dedicato ai criteri di individuazione di tale soggetto e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti per l’espletamento degli incarichi.
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le aziende o unita’ produttive aderenti al sistema Confindustria saranno promosse le iniziative, con le modalita’ di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
1.1. Aziende o unita’ produttive fino a 15 dipendenti
Le Parti ribadiscono il contenuto del documento congiunto del 16 aprile 1993 nel quale si e’ concordato che per le aziende o gli stabilimenti aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
Il livello di categoria, a seguito di una comune valutazione di opportunita’ espressa dalle Parti in relazione a peculiari specificita’, puo’ individuare diverse modalita’ di rappresentanza previste dalla legge. L’attuazione di tali accordi sara’ disciplinata dalle categorie d’intesa con le strutture territoriali confederali interessate. In tale ipotesi, il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle sue funzioni fara’ riferimento all’Organismo paritetico provinciale.
– Modalita’ di elezione
Al fine di realizzare quanto previsto dall’art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994 le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante per la sicurezza, secondo modalita’ che verranno concordate a livello territoriale.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risultera’ eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale e’ comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attivita’ nell’azienda o unita’ produttiva.
La durata dell’incarico e’ di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende o unita’ produttive che occupano fino a 5 dipendenti nonche’ pari a 30 ore annue, nelle aziende o unita’ produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all’Organismo paritetico provinciale, per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.
1.2. Aziende o unita’ produttive con piu’ di 15 dipendenti
– Aziende o U.P. da 16 a 200 dipendenti
Nelle aziende o unita’ produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della RSU. Laddove la contrattazione di categoria abbia definito un numero di RSU superiore a quello dell’Accordo del 20 dicembre 1993, la stessa contrattazione di categoria potra’ identificare un numero di RS superiore a 1, ma comunque nell’ambito del numero complessivo della RSU.
– U.P. da 201 a 300 dipendenti
Nelle aziende o unita’ produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti, qualora la RSU risulti composta da 3 soggetti – secondo le regole dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 – i rappresentanti per la sicurezza sono individuati, con le modalita’ di seguito indicate, nel numero di 2 tra i componenti della RSU, a cui si aggiunge un rappresentante per la sicurezza, eletto con le medesime modalita’; a quest’ultimo competono 40 ore di permesso retribuite per l’espletamento della sua attivita’.
Qualora la RSU risulti composta da un numero superiore di componenti rispetto a quanto previsto dall’accordo sopra richiamato, il rappresentante per la sicurezza sara’ individuato tra i componenti della RSU.
– U.P. con piu’ di 300 dipendenti
Di norma, nelle unita’ produttive che occupano piu’ di 300 dipendenti il numero di rappresentanti per la sicurezza e’ quello previsto dall’art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 626 del 1994. Tale numero e’ ricompreso nel numero dei componenti la RSU, cosi’ come definita dalla contrattazione di categoria.
Per le stesse unita’ produttive, la contrattazione nazionale di categoria, in relazione all’individuazione di specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi connesse all’attivita’ lavorativa, individuabili anche da apposite Commissioni paritetiche di categoria laddove esistenti, potra’ definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dall’art. 18 citato, che sara’ ricompreso entro il numero dei componenti la RSU definito a livello di categoria.
– Permessi
Nelle aziende o unita’ produttive che occupano piu’ di 15 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi gia’ previsti per le RSU utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
In sede di contrattazione nazionale di categoria o aziendale le Parti procederanno all’assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza, avendo riguardo alle ore di permesso gia’ riconosciute per lo stesso titolo.
– Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
a) All’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.
La procedura di elezione e’ quella applicata per le elezioni delle RSU (ved. Nota a verbale).
b) Nei casi in cui sia gia’ costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro 90 giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza e’/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verra’ ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unita’ produttiva operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza e’/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza e’ eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione aziendale (secondo quanto previsto dal punto 21, Parte Seconda dell’accordo interconfederale sopra citato per la costituzione della RSU), che a sua volta ne da’ comunicazione, per il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, all’Organismo paritetico provinciale che terra’ il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista dall’accordo interconfederale di cui sopra.
2. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale e’ contenuta all’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
2.1. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sara’ esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2.2. Modalita’ di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettivita’ e tempestivita’.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facolta’ di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 626/1994, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, nelle realta’ in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda puo’ designare uno o piu’ soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18, comma 6 del D.Lgs. n. 626 del 1994.
2.3. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda o lo stabilimento ai sensi dell’art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l’unita’ produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, e’ tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 626/1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgera’ mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli gia’ previsti per la loro attivita’.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgera’ in 2 moduli; tale programma deve comprendere:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
– conoscenze generali sui rischi dell’attivita’ e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
– metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria puo’ individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificita’ dei propri comparti.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
Ferma restando la validita’ degli accordi sottoscritti, qualora i contratti collettivi nazionali ed aziendali gia’ prevedano una disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ovvero siano stati previsti Organismi paritetici con funzioni inerenti i temi dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, le Parti firmatarie potranno armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto globalmente definito nelle intese.
4. Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo numero 626/1994 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza puo’ richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
PARTE SECONDA
1. Organismo paritetico nazionale
L’Organismo paritetico nazionale di cui al Protocollo d’intesa sulla formazione professionale del 20 gennaio 1993, in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo interconfederale 31 gennaio 1995 assume tramite una sezione specifica aggiuntiva e paritetica – composta da membri effettivi e supplenti – anche i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
– promozione della costituzione degli Organismi paritetici territoriali di cui al punto successivo e coordinamento della loro attivita’;
– formazione diretta, tramite l’organizzazione di seminari e altre attivita’ complementari, dei componenti degli Organismi paritetici territoriali;
– definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – valutando eventuali esperienze e intese gia’ operanti in ambito settoriale – di riferimento per gli Organismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;
– promozione e coordinamento degli interventi formativi; iniziative per l’attivazione di canali di finanziamento da parte dell’Unione europea e di altri Enti pubblici nazionali e comunitari;
– promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorita’ e di altre istituzioni;
– valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali anche al fine della individuazione delle eventuali posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni competenti.
Entro 120 giorni dalla data del presente accordo l’Organismo paritetico nazionale dovra’ essere operativo nella sua specifica sezione sulle materie della sicurezza e igiene del lavoro. A tal fine gli organi deliberanti dell’OPN formalizzeranno tale sezione.
Sono fatti salvi gli Organismi paritetici di categoria che, nelle materie disciplinate nel decreto legislativo n. 626 del 1994, svolgeranno la propria attivita’ in sintonia con le linee guida elaborate dall’O.P.N.
2. Organismi paritetici territoriali (Art. 20, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)
Le Parti danno attuazione all’art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, concordando quanto segue.
2.1. Organismi paritetici regionali
Entro 120 giorni, a livello regionale, gli Organismi paritetici di cui al Protocollo d’intesa sulla formazione professionale del 20 gennaio 1993, sopra citato, sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL, in coordinamento con l’Organismo paritetico nazionale per la formazione professionale (OPN), assumono con una specifica sezione aggiuntiva paritetica, composta da membri effettivi e supplenti, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine, l’OPR elabora, di sua iniziativa o su proposta degli OPP, progetti formativi inerenti le materie dell’igiene e sicurezza del lavoro.
I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate nell’OPN e vengono ad esso comunicati.
L’OPR, al fine di favorire l’effettuazione delle iniziative proposte, oltre a tenere i rapporti con l’ente regione e gli altri soggetti, istituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, puo’, di sua iniziativa, promuovere direttamente l’organizzazione di corsi o giornate formative.
L’OPR, inoltre, assume i seguenti compiti:
– coordinamento degli Organismi paritetici provinciali;
– tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Organismi paritetici provinciali.
2.2. Organismi paritetici provinciali
Fondamentale importanza, al fine di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione, assume l’attribuzione, da parte del decreto, ad organismi paritetici di una funzione di composizione: essi, infatti, sono aditi quale prima istanza di risoluzione di controversie insorte circa l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
A livello provinciale, o secondo l’articolazione territoriale definita di comune accordo sono costituiti Organismi paritetici cui sono attribuite le funzioni di composizione di cui all’art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
A tali organismi sono altresi’ attribuiti i seguenti compiti:
– informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;
– tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell’organismo;
– trasferimento dei dati di cui sopra all’OPR;
– proposte all’OPR in materia di fabbisogni formativi connessi all’applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994.
Tali organismi sono composti da membri effettivi e da membri supplenti.
Essi devono essere operativi entro 120 giorni dalla data del presente accordo.
Composizione delle controversie
Le Parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le Parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’OPP al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
La parte che ricorre all’OPP, ne informa senza ritardo le altre Parti interessate.
I compiti di segreteria sono assunti dalle associazioni territoriali degli imprenditori.
Entro 6 mesi dalla firma del presente accordo, le Parti firmatarie individueranno 2 regioni dove avviare esperienze che prevedano l’attribuzione agli OPR di ulteriori compiti, anche per quanto concerne l’approntamento della strumentazione necessaria all’espletamento di tali compiti. Le intese per effettuare detti esperimenti hanno durata annuale e l’esperienza applicativa sara’ oggetto di esame e valutazione da parte dell’OPN.
Le Parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione.
Nota a verbale delle organizzazioni sindacali
Fermo restando che la procedura di elezione e’ quella individuata a livello interconfederale e di categoria per la elezione delle RSU, in relazione alle esigenze di rappresentativita’ generale dei RLS, insite nel testo legislativo, le Organizzazioni sindacali firmatarie comunicheranno entro 30 giorni alla Confindustria le modalita’ di presentazione delle liste individuate tra quelle previste dagli accordi sopracitati.
ALL 8
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Fac-simile Di Lettera Per La Richiesta Della Trattenuta Del Contributo Sindacale
ALLEGATO 8
FAC-SIMILE DI LETTERA PER LA RICHIESTA DELLA TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
Spett. le
DIREZIONE
Io sottoscritto ……………….., in qualita’ di dipendente presso ……………….. invio la presente lettera per richiedere a codesta Direzione ai sensi dell’art. 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro, di trattenere mensilmente dalle mie competenze ……………….. la somma risultante dalla applicazione dell’1% sulla retribuzione tabellare e sull’indennita’ di contingenza per 14 mensilita’ e di effettuarne il versamento per mio conto, quale mia quota di associazione, al sindacato (*) ………………..
Distinti saluti
Data ………………..
Firma ………………..
———-
(*) Indicare l’esatta denominazione del sindacato.
ALL 9
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Fac-simile Di Lettera Di Assunzione Con Contratto Di Inserimento
ALLEGATO 9
FAC-SIMILE DI LETTERA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO
Gent.mo signor ………………..
Luogo e data ………………………………….
Facciamo seguito al colloquio intercorso per confermarLe la Sua assunzione, a far data dal ………., con contratto di inserimento/reinserimento per la durata di mesi ……………….. ai sensi dell’art. 12 del vigente CCNL.
La Sua sede di lavoro e’ ………………..
La Sua conferma in servizio e’ subordinata al superamento di un periodo di prova della durata di giorni ……………….. di effettivo servizio.
L’allegato progetto individuale di inserimento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Lei e’ inquadrato con qualifica di ……………….., livello ……………….., posizione parametrale B), ai sensi dell’art. 14 del vigente CCNL.
L’orario e’ contrattualmente stabilito in ………. ore settimanali, dalle ………. alle ………, ripartito dal lunedi’ al venerdi’/sabato.
La Sua retribuzione mensile, prevista dal CCNL vigente per la Sua qualifica e il Suo livello d’inquadramento, e’ pari a € ……………….., ai sensi dell’art. 25 del vigente CCNL.
Per quanto non previsto nella presente lettera di assunzione si applica l’art. 12 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
La invitiamo a restituirci copia della presente, debitamente sottoscritta, per accettazione delle condizioni ivi stabilite e a conferma della presa visione delle informazioni in essa contenute.
Per ricevuta ed accettazione
Il lavoratore Il datore di lavoro ……………….. ………………..
ALL 10
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Fac-simile Di Progetto Individuale Di Inserimento O Reinserimento Da Allegare Al Relativo Contratto Di Assunzione
ALLEGATO 10
FAC-SIMILE DI PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO DA ALLEGARE AL RELATIVO CONTRATTO DI ASSUNZIONE
Fra l’impresa (o la societa’) ……………….. con sede in ……………….. via/piazza ……………….. tel. ………. C.F. ……………….. p. IVA ……………….. (di seguito denominata datore di lavoro)
e
Il/la Sig./Sig.ra ……………….. C.F. ……………….. nato/a a ……………….. il ………. e residente a ……………….. via ……………….. n. ….. (di seguito il lavoratore/la lavoratrice)
Premesso che:
a) il datore di lavoro esercita l’attivita’ di ………………..
b) che il/la lavoratore/trice e’ in possesso dei seguenti titoli di studio o professionali e che (eventualmente) ha svolto le seguenti (esperienze lavorative) ………………..
viene definito il seguente progetto di inserimento/reinserimento lavorativo da svolgere nella sede di lavoro di ……, ai sensi dell’art. 12 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro applicato aziendalmente, con la finalita’ di garantire l’adeguamento delle competenze professionali del/della lavoratore/lavoratrice al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalita’ gia’ acquisite.
Il contratto avra’ la durata di mesi ……………….., a decorrere dall’………. e a tutto il ……….
Obiettivi e modalita’ dell’inserimento: ……………….. (descrivere dettagliatamente il progetto, le attivita’ che saranno svolte, l’ufficio, il reparto, l’impianto nel quale il lavoratore sara’ impiegato ed ogni altra informazione utile).
La formazione teorica verra’ ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e la disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da fasi di addestramento specifico (eventualmente impartite con modalita’ di apprendimento a distanza), in funzione dell’adeguamento delle capacita’ professionali del lavoratore.
Il periodo iniziale di lavoro sara’ utilizzato anche per la conoscenza della struttura organizzativa dell’azienda.
E’ inoltre prevista una ulteriore formazione per impartire nozioni teoriche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni sui seguenti temi ………………..
Il presente progetto individuale di inserimento/reinserimento e’ parte integrante del relativo contratto di assunzione, al quale si fa riferimento per quanto qui non previsto.
Il lavoratore/la lavoratrice Il datore di lavoro ………………………. ………………..
Luogo e data ………………………………….
ALL 1A
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Valori Della Retribuzione Base Parametrale Mensile
ALLEGATO 1/A
VALORI DELLA RETRIBUZIONE BASE PARAMETRALE MENSILE
----------------------------------------------------------------------
Liv. Par. Retribuzione Retribuzione Retribuzione Retribuzione
base base base base
par. mensile par. mensile par. mensile par. mensile
dal dal dal dal
01.05.2003 01.09.2003 01.11.2003 01.02.2004
----------------------------------------------------------------------
I 100,00 1.054,96 1.070,34 1.089,56 1.108,78
II B 111,11 1.172,17 1.189,25 1.210,61 1.231,97
II A 123,51 1.302,98 1.321,98 1.345,71 1.369,45
III B 124,00 1.308,15 1.327,22 1.351,05 1.374,89
III A 130,07 1.372,19 1.392,19 1.417,19 1.442,19
IV B 134,36 1.417,45 1.438,11 1.463,93 1.489,76
IV A 138,57 1.461,86 1.483,17 1.509,80 1.536,44
V B 144,86 1.528,22 1.550,49 1.578,34 1.606,18
V A 151,29 1.596,05 1.619,32 1.648,39 1.677,47
VI B 159,15 1.678,97 1.703,44 1.734,03 1.764,62
VI A 166,84 1.760,10 1.785,75 1.817,82 1.849,89
VII B 175,36 1.849,98 1.876,95 1.910,65 1.944,36
VII A 184,41 1.945,46 1.973,81 2.009,26 2.044,70
VIII 204,67 2.159,19 2.190,66 2.230,00 2.269,34
----------------------------------------------------------------------
ALL 1B
Pulizia – Ccnl Imprese Di Igiene Ambientale – Retribuzione Base Parametrale Nei Valori In Atto Al 30 Aprile 2003
ALLEGATO 1/B
RETRIBUZIONE BASE PARAMETRALE NEI VALORI IN ATTO AL 30 APRILE 2003
———————————-
Liv. Par. Retribuzione
base par. mensile
al 01.05.2003
nei valori in atto
al 30.04.2003
———————————-
I 100,00 1.008,83
II B 111,11 1.120,91
II A 123,51 1.246,01
III B 124,00 1.250,95
III A 130,07 1.312,19
IV B 134,36 1.355,46
IV A 138,57 1.397,94
V B 144,86 1.461,39
V A 151,29 1.526,26
VI B 159,15 1.605,55
VI A 166,84 1.683,13
VII B 175,36 1.769,08
VII A 184,41 1.860,38
VIII 204,67 2.064,77
———————————-
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