Industria calzaturiera: Accordo in materia di apprendistato del 19 aprile 2013
Parte 1
Costituzione Delle Parti – Premessa
Addì 19 aprile 2012
Tra
l’A.N.C.I.
e
FEMCA CISL
FILCTEM CGIL
UILTA UIL
Premesso che
Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 a norma dell’art. 1, comma 30 lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall’art. 46, comma 1, lett. B della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo Unico dell’Apprendistato
Le Parti così convengono di adeguare le norme previste per l’apprendistato dal CCNL 14 giugno 2010 al fine di dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico sull’Apprendistato professionalizzante.
Parte 2
Periodo Di Prova
Il periodo di prova è quello previsto dall’inquadramento professionale del livello di destinazione finale dell’apprendista, in ogni caso il periodo di prova non potrà superare i due mesi.
Parte 3
Durata
La durata è di anni 3 secondo la suddivisione in periodi ai fini retributivi in allegato riportata.
Parte 4
Formazione
Ferma restando la durata media della formazione prevista dal CCNL pari a 120 ore medie annue, si precisa che tale durata è comprensiva delle 40 ore di formazione cosiddetta trasversale di competenza delle Regioni.
Viene precisato che il tutore previsto dal CCNL deve essere presente in tutte le dimensioni d’azienda e deve essere in possesso di adeguata professionalità. Il piano formativo individuale viene determinato dalla disciplina del CCNL riferita al profilo professionale di destinazione finale dell’apprendista.
La legittimazione della formazione effettuata e della qualifica acquisita sarà registrata nel libretto formativo.
In attesa della piena operatività del libretto formativo l’attività formativa verrà registrata secondo il format definito dalle Parti.
Parte 5
Sfera Di Applicazione
Le Parti si danno reciprocamente atto che le norme del CCNL 16 giugno 2010 non adeguate con il presente accordo rimangono in vigore fino alla scadenza del citato contratto.
Parte 6
Recesso
Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti stipulanti il contratto individuale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c. di 15 giorni.
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Parte 7
Decorrenza
Il presente accordo decorre dal giorno 26 aprile 2012 alla scadenza della norma transitoria prevista dal Testo Unico sull’apprendistato e disciplina i rapporti di apprendistato instaurati da tale data.
ALLEGATO 1
Livelli Durata mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi
8 36 10 10 16
7 36 10 10 16
6 36 10 10 16
5 36 11 11 14
4 36 11 11 14
3 e 3s 36 11 11 14
2 e 2s 36 12 12 12
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 26 novembre 2021, n. 334506 - Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento n. 236366 del 23 giugno 2022 - Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della…
- INPS - Messaggio 10 aprile 2019, n. 1478 - Rapporti di apprendistato - Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015 -…
- Metalmeccanici (Industria Conflavoro): accordo integrativo del Ccnl - apprendistato
- CCNL Ferrovie delle Stato Spa - accordo in materia di apprendistato professionalizzante 21 ottobre 2019
- Apprendistato stagionale rivolto ai minori (apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all'art. 43, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2015) - Nota n. 1369 del 7 agosto 2023 dell'ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…