CCNL Industria Legno e arredamento: Accordo integrativo di modifica di alcuni Istituti contrattuali

CCNL 12-12-2006

  premessa

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Premessa

In Milano, addi` 12 dicembre 2006 presso la sede di Federlegno Arredo si sono incontrate FILCA-CISL, FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL e Federlegno arredo e hanno, valutato il lavoro prodotto dalla Commissione tecnica ai sensi dell’art. 16 del vigente CCNL, sottoscritto l’accordo che modifica alcuni istituti contrattuali sulla base dell’Accordo stipulato il 25 ottobre 2006 per il nuovo sistema di inquadramento.

Le Parti inoltre sottoscrivono le tabelle retributive (allegate) relative alle scadenze del 2007.

  art. 1

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Art. 15 (ex 5) Classificazione

Art. 15 (ex 5).

CLASSIFICAZIONE

I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria composta da 4 aree divise in 12 livelli retributivi (…omissis…).

  art. 2

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Art. 31 Contratto Di Inserimento

Art. 31.

CONTRATTO DI INSERIMENTO

La disciplina del contratto di inserimento di seguito regolamentata, si applica alle sole aziende aderenti al sistema Confindustria.

…omissis…

I lavoratori verranno cosi` inquadrati:

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AE2: inquadramento al livello retributivo AE1;

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AE3: inquadramento al livello retributivo AE1;

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AS1 e AE4: inquadramento al livello retributivo AE2;

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AC1 e AS2: inquadramento al livello retributivo AE3;

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AS3: inquadramento al livello retributivo AS1;

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AC3 e AC2: inquadramento al livello retributivo AC1;

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AS4: inquadramento al livello retributivo AS2;

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AC4: inquadramento al livello retributivo AS3;

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AC5: inquadramento al livello retributivo AC3;

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AD1: inquadramento al livello retributivo AC4;

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AD2: inquadramento al livello retributivo AC5;

– lavoratori destinati per le mansioni svolte al livello AD3: inquadramento al livello retributivo AD1.

  art. 3

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Art. 40 (ex 22) Aumenti Periodici Di Anzianita’

Art. 40 (ex 22).

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA`

Tutti i lavoratori hanno diritto, per ogni biennio di anzianita` di servizio prestato presso la stessa azienda, alla maturazione, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, di un massimo di 5 aumenti periodici di anzianita` biennali deindicizzati e in cifra fissa secondo i valori unitari riportati qui di seguito per ciascun livello retributivo:


--------------
Liv.   Importi
--------------
AD3     13,43
AD2     13,43
AD1     12,65
AC5     11,88
AC4     10,84
AC3      9,81
AC2      9,81
AS4      9,81
AC1      8,78
AS3      9,29
AS2      8,78
AS1      8,26
AE4      8,26
AE3      8,00
AE2      7,75
AE1      7,23
--------------

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita`.

Gli aumenti periodici di anzianita` non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne` gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio di livello il lavoratore manterra` l’importo degli aumenti periodici gia` maturati. Il lavoratore avra` quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il nuovo livello di appartenenza fino al raggiungimento del massimo previsto per il nuovo livello ivi compreso l’importo maturato nei precedenti livelli. La frazione di biennio al momento del passaggio di livello verra` considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

  art. 4

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Art. 64 (ex 1) Periodo Di Prova

Art. 64 (ex 1).

PERIODO DI PROVA

L’assunzione al lavoro dell’operaio avviene previo superamento di un periodo di prova – che deve risultare da atto scritto – della durata di 3 settimane, di effettiva prestazione lavorativa, per gli operai della categoria AE1 e di 4 settimane per gli operai delle categorie AE2, AE3, AS1, AS2 e AS3.

…omissis…

  art. 5

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Art. 99 (ex 16) Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni

Art. 99 (ex 16).

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo` essere risolto da nessuna delle 2 Parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianita` e del livello cui appartiene il lavoratore:


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Anni di servizio                      AC2            AC1
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Fino a 2 anni compiuti                1/2 mese       1/2 mese
Oltre i 2 e fino a 5 anni compiuti    1 mese e 1/2   1 mese
Oltre i 5 e fino a 15 anni compiuti   2 mesi         1 mese e 1/2
Oltre i 15 anni compiuti              2 mesi e 1/2   2 mesi
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…omissis…

  art. 6

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Art. 101 (ex 1) Periodo Di Prova

Art. 101 (ex 1).

PERIODO DI PROVA

L’assunzione puo` avvenire previo superamento di un periodo di prova di effettiva prestazione lavorativa non superiore a 6 mesi per i Quadri e gli impiegati appartenenti alle categorie AC5, AD1, AD2 e AD3 e a 3 mesi per quelli degli altri livelli. Il periodo di prova e` ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i seguenti impiegati:

a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;

…omissis…

Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l’azienda e` tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi 2 mesi nel caso dell’impiegato di AC5, AD1, AD2 e AD3 o durante il primo mese nel caso dell’impiegato delle categorie AC3, AC4, AS4, AS2 e AE4.

Per i lavoratori inquadrati ai livelli AE2 e AE3 l’azienda e` tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta` o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni, avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

  art. 7

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Art. 116 (ex 16) Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni

Art. 116 (ex 16).

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo` essere risolto da nessuna delle 2 Parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianita` e del livello di appartenenza:


--------------------------------------------------------------------
Anni di servizio   AC5 - AD1 -     AS2 - AS4 -     AE2 - AE3 -
                   AD2 - AD3       AC3 - AC4       AE4
--------------------------------------------------------------------
Fino a 5 anni      2 mesi          1 mese e 1/2    1 mese
Oltre i 5 e
fino a 10 anni     3 mesi          2 mesi          1 mese e 1/2
Oltre i 10 anni    4 mesi          2 mesi e 1/2    2 mesi
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…omissis…

  art. 8

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Art. 121 (ex 3) Durata Dell’apprendistato

Art. 121 (ex 3).

DURATA DELL’APPRENDISTATO

La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti nelle declaratorie contrattuali, indicati nei livelli sottoindicati e` stabilita in:

– 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle Aree direzionale, coordinamento e gestione e specialistica con esclusione del livello AS1 dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati;

– 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nei livelli AS1, AE4 e AE3 dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siamo confermati;

– 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nel livello AE2 dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati.

In caso di stipulazione del contratto di apprendistato a tempo parziale la durata puo` essere prorogata proporzionalmente alla minor prestazione convenuta.

All’atto dell’assunzione verra` indicata la categoria di destinazione di cui sopra.

…omissis…

  art. 9

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Art. 122 (ex 4) Retribuzione

Art. 122 (ex 4).

RETRIBUZIONE

La retribuzione e` determinata in percentuale sul minimo tabellare previsto per la rispettiva categoria di destinazione:

Apprendistato con durata pari a 24 mesi:

– dal primo mese al 12esimo mese compreso: 70%;

– dal 13esimo mese al 24esimo mese compreso: 85%.

Apprendistato con durata pari a 36 mesi:

– dal primo mese al 12esimo mese compreso: 60%;

– dal 13esimo mese al 24esimo mese compreso: 75%;

– dal 25esimo mese al 36esimo mese compreso: 85%.

Apprendistato con durata pari a 48 mesi:

– dal primo mese al 12esimo mese compreso: 60%;

– dal 13esimo mese al 24esimo mese compreso: 75%;

– dal 25esimo mese al 40esimo mese compreso: 85%;

– dal 41esimo mese al 48esimo mese compreso: 95%.

Sara` inoltre corrisposta, per qualsiasi fattispecie, l’indennita` di contingenza del livello AE1 piu` EDR.

  art. 10

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Apprendistato Professionalizzante

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

…omissis…

La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono cosi` fissate:

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Liv.                    Durata        Primo     Secondo   Terzo
                        complessiva   periodo   periodo   periodo
                        mesi          mesi      mesi      mesi
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AD3 - AD2                70            20        20        30
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AD1 - AC5 - AC4          68            20        20        28
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AC3 - AC2 - AS4 - AS3    60            20        20        20
--------------------------------------------------------------------
AC1 - AS2                54            18        18        18
--------------------------------------------------------------------
AS1 - AE4 - AE3          42            16        14        12
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AE2                      36            14        12        10
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Agli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alla professionalita` da acquisire, le suddette durate sono ridotte di mesi 10 cosi` ripartite:

– primo periodo: 3 mesi;

– secondo periodo: 3 mesi;

– terzo periodo: 4 mesi.

Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalita` da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, la durata dell’apprendistato sara` di 36 mesi.

L’inquadramento e il relativo trattamento economico e` cosi` determinato:

– nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;

– nel secondo periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale;

– nel terzo e ultimo periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale e retribuzione corrispondente al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale al livello AE2 saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato.

…omissis…

  ALL

Contratti Collettivi – Modifiche Contrattuali Legno E Arredamento – Retribuzioni All’1 Gennaio 2007

ALLEGATO

RETRIBUZIONI ALL’1 GENNAIO 2007

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Liv.   Cat.         Paga base    Cont.     EDR      Ind.    Totale

                    01.01.2007                      funz.

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XII    AD3          1.156,85     531,91    10,33    25,82   1.724.91

XI     AD2          1.156,85     531,91    10,33            1.699,09

X      AD1          1.091,63     529,75    10,33            1.631,71

IX     AC5          1.035,84     527,94    10,33            1.574,11

VIII   AC4            954,54     525,22    10,33            1.490,09

VII    AC3/AC2/AS4    870,27     522,41    10,33            1.403,01

VI     AS3            828,74     521,02    10,33            1.360,09

V      AC1/AS2        786,26     518,45    10,33            1.315,04

IV     AE4/AS1        747,56     517,76    10,33            1.275,65

III    AE3            704,62     516,53    10,33            1.231,48

II     AE2            662,89     514,79    10,33            1.188,01

I      AE1            564,15     512,16    10,33            1.086,64

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RETRIBUZIONI ALL’1 MARZO 2007

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Liv.   Cat.         Paga base    Cont.     EDR      Ind.    Totale

                    01.03.2007                      funz.

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XII    AD3          1.207,91     531,91    10,33    25,82   1.775,97

XI     AD2          1.207,91     531,91    10,33            1.750,15

X      AD1          1.139,81     529,75    10,33            1.679,89

IX     AC5          1.081,57     527,94    10,33            1.619,84

VIII   AC4            996,67     525,22    10,33            1.532,22

VII    AC3/AC2/AS4    908,70     522,41    10,33            1.441,44

VI     AS3            865,31     521,02    10,33            1.396,66

V      AC1/AS2        820,97     518,45    10,33            1.349,75

IV     AE4/AS1        780,56     517,76    10,33            1.308,65

III    AE3            735,72     516,53    10,33            1.262,58

II     AE2            692,16     514,79    10,33            1.217,28

I      AE1            589,05     512,16    10,33            1.111,54

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RETRIBUZIONI ALL’1 MAGGIO 2007

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Liv.   Cat.         Paga base    Cont.     EDR      Ind.    Totale

                    01.05.2007                      funz.

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XII    AD3          1.237,01     531,91    10,33    25,82   1.805,07

XI     AD2          1.207,91     531,91    10,33            1.750,15

X      AD1          1.148,65     529,75    10,33            1.688,73

IX     AC5          1.089,74     527,94    10,33            1.628,01

VIII   AC4          1.001,39     525,22    10,33            1.536,94

VII    AC3/AC2/AS4    913,03     522,41    10,33            1.445,77

VI     AS3            868,85     521,02    10,33            1.400,20

V      AC1/AS2        824,67     518,45    10,33            1.353,45

IV     AE4/AS1        789,33     517,76    10,33            1.317,42

III    AE3            745,15     516,53    10,33            1.272,01

II     AE2            700,97     514,79    10,33            1.226,09

I      AE1            589,05     512,16    10,33            1.111,54

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RETRIBUZIONI ALL’1 OTTOBRE 2007

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Liv.   Cat.         Paga base    Cont.     EDR      Ind.    Totale

                    01.10.2007                      funz.

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XII    AD3          1.266,41     531,91    10,33    25,82   1.834,47

XI     AD2          1.237,31     531,91    10,33            1.779,55

X      AD1          1.176,40     529,75    10,33            1.716,48

IX     AC5          1.116,07     527,94    10,33            1.654,34

VIII   AC4          1.025,65     525,22    10,33            1.561,20

VII    AC3/AC2/AS4    935,16     522,41    10,33            1.467,90

VI     AS3            890,45     521,02    10,33            1.421,80

V      AC1/AS2        844,66     518,45    10,33            1.373,44

IV     AE4/AS1        808,33     517,76    10,33            1.336,42

III    AE3            763,06     516,53    10,33            1.289,92

II     AE2            717,82     514,79    10,33            1.242,94

I      AE1            603,39     512,16    10,33            1.125,88

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