Contratto collettivo nazionale di lavoro aziende chimiche, chimico-farmaceutiche
CCNL 10-05-2006
per rinnovo vedi accordo rinnovo CCNL del 22 settembre 2012
Parte 1
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Premessa
Addì 10 maggio 2006, in Roma,
TRA
la Federazione nazionale dell’industria chimica,
con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai signori: …
E
la FILCEM-CGIL;
la FEMCA-CISL;
la UILCEM-UIL
alla presenza della Delegazione trattante eletta a Riccione l’8 novembre 2005,
si é stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.
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Addì 10 maggio 2006, in Roma,
TRA
la Federazione nazionale dell’industria chimica,
con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai Signori: …
E
la Federazione nazionale UGL chimici,
con l’assistenza del Segretario confederale … con delega per la chimica e del Segretario generale UGL …,
si é stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico- farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.
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Addì 10 maggio 2006, in Roma,
TRA
la Federazione nazionale dell’industria chimica,
con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai Signori: …
E
la Federazione autonoma italiana lavoratori chimici FAILC della CONFAIL,
con l’assistenza della Confederazione autonoma italiana del lavoro CONFAIL,
si é stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico- farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL ed i lavoratori dalle stesse dipendenti. (*)
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(*) Eccezion fatta per l’art. 58, ogniqualvolta nel presente contratto viene richiamata la RSU, per la organizzazione dei lavoratori FAILC-CONFAIL si intende richiamata la RSA.
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Addì 10 maggio 2006, in Roma,
TRA
la Federazione nazionale dell’industria chimica;
con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai Signori: …
E
la Federazione italiana lavoratori chimici – ceramisti FIALC/CISAL;
da una delegazione di dirigenti nazionali e provinciali nelle persone di: …,
con l’assistenza della Confederazione nella persona del Segretario generale CISAL … e del Segretario confederale …,
si é stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico- farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.
CAPITOLO I
PARTE I
RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE
Osservatorio nazionale
Le Parti, nella consapevolezza dell’importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare e rendere coerente nei comportamenti l’azione dei propri rappresentati e l’applicazione a tutti i livelli delle norme contrattuali convengono alla luce delle esperienze realizzate, di consolidare e sviluppare l’attività dell’Osservatorio nazionale quale ambito di conoscenza, analisi e studio, a supporto dell’attività negoziale per assicurare coerenza tra i risultati dell’attività di approfondimento svolta nell’ambito dell’Osservatorio e le impostazioni adottate ai tavoli negoziali.
Le Parti ritengono inoltre necessario rafforzare la loro capacità di sensibilizzazione esterna sulle esigenze settoriali. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso:
– una migliore attività di informazione e indirizzo nei riguardi dei soggetti istituzionali, e non, esterni al settore;
– una più incisiva azione delle Parti nell’ambito dell’Osservatorio permanente per l’industria chimica costituito presso il Ministro delle Attività Produttive e quindi nei confronti delle altre istituzioni. A tal fine si conviene sulla opportunità di calendarizzare incontri specifici dell’Osservatorio nazionale prima della realizzazione degli incontri dell’Osservatorio permanente.
L’Osservatorio contrattuale – ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori – analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine d’individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché d’individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento.
Con riferimento al nuovo regolamento europeo sulle sostanze e preparati chimici (REACH) al fine di facilitarne l’applicazione le Parti condividono:
– la costituzione di un apposito gruppo di lavoro che dovrà approfondire le modalità per agevolare le imprese, in modo particolare le PMI, nella gestione dei significativi impatti che l’applicazione del regolamento comporta sulla loro competitività;
– l’impegno, in considerazione del tessuto produttivo italiano caratterizzato dalla significativa presenza di imprese di dimensioni medio piccole, ad agevolare la realizzazione nel nostro paese di un centro di ricerca per l’analisi delle sostanze ai fini della loro registrazione. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso un ruolo attivo e propositivo delle Parti, anche in collaborazione con le istituzioni interessate a livello nazionale/regionale.
Con riferimento al D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto Codice ambientale) le Parti, considerata la valenza dello stesso per lo sviluppo sostenibile del settore, condividono la costituzione di un gruppo di lavoro, sa realizzarsi entro il prossimo luglio, che dovrà approfondire la materia e monitorarne gli aspetti di maggiore rilevanza per consentire alle Parti firmatarie di fornire a tutti i livelli il proprio contributo per una sua positiva applicazione.
Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale le singole Organizzazioni imprenditoriali stipulanti il CCNL e la FULC (FILCEA, FMCA, UILCEM) svolgeranno i relativi approfondimenti all’interno di distinti Osservatori.
Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all’interno dell’Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all’attività negoziale delle Parti.
In particolare a livello nazionale e territoriale sarà oggetto d’esame congiunto delle Parti quanto segue:
1) Livello nazionale
– l’andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, con le articolazioni riguardanti i settori di specializzazione più significativi e gli effetti sull’occupazione di tali prospettive con particolare riguardo alle aree di crisi (intendendosi per tali il Mezzogiorno e tutte le aree territoriali così riconosciute dalla legislazione);
– gli effetti sull’organizzazione del lavoro e sull’inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall’introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
– le problematiche occupazionali e della sicurezza rispetto al territorio derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di delocalizzazioni, di scorpori di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive;
– l’andamento della contrattazione di secondo livello e le eventuali iniziative per il suo orientamento;
– le problematiche inerenti l’orario di lavoro, le eventuali sperimentazioni realizzate a livello aziendale, l’attivazione delle normative contrattuali in argomento;
– le iniziative per promuovere le sperimentazioni di una nuova organizzazione del lavoro nelle imprese che, anche attraverso azioni formative, rendano possibile lo sviluppo della professionalità finalizzata alla piena realizzazione dell’inquadramento.
In questo quadro, in relazione agli sviluppi tecnologici, alla complessità dei processi e degli impianti di produzione, dovranno essere esaminate specifiche soluzioni che, in un’ottica di maggiore efficienza anche organizzativa, consentano lo sviluppo professionale dei lavoratori turnisti preposti a tale attività;
– le normative legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore e sulle normative contrattuali;
– l’elaborazione di linee d’azione convergenti finalizzate a promuovere interessi settoriali;
– le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali e intersettoriali nonché sulla base delle spese complessive di ricerca realizzate e previste nel settore e delle indicazioni sulle sue principali finalizzazioni, i necessari interventi legislativi per la realizzazione di condizioni ottimali per lo sviluppo della stessa;
– l’andamento dell’occupazione dell’intero settore con particolare riferimento alle aree di crisi;
– l’andamento dell’occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto della legislazione vigente. Su questa problematica le Parti, nel confermare l’impegno alle pari opportunità sia all’accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l’auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia. Le Parti inoltre individueranno linee guida per la formazione dei componenti gli eventuali Comitati misti aziendali e quelli territoriali. Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare ove necessario il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
– nell’ambito di specifiche sessioni di incontro saranno esaminate, in relazione a quanto previsto dall’art. 28, le tematiche relative ai quadri;
– le possibilità di intervento nei confronti degli organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;
– l’andamento annuale delle retribuzioni di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi, secondo criteri da definire di comune accordo;
– l’andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo, gli accordi interconfederali e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica; nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
– l’entità dei lavoratori del settore con contratto estero i comparti merceologici particolarmente interessati e le relative fasce di lavoratori;
– le linee generali di andamento del mercato dei settori detergenza e cosmesi con riguardo ad aspetti della distribuzione e alle prevedibili implicazioni sull’occupazione;
– le problematiche inerenti i Comitati aziendali europei, realizzando il monitoraggio degli accordi stipulati nonché lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia.
Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale per il settore farmaceutico le Parti costituiscono una specifica sezione per le tematiche inerenti l’attività di informazione scientifica del farmaco che, in incontri semestrali che si avvieranno a partire dalla seconda metà del 2006:
– svolgerà esami congiunti dei vari aspetti concernenti l’attività lavorativa degli ISF, anche in considerazione dell’evoluzione normativa in atto;
– monitorerà le dinamiche contrattuali esistenti nel settore, i livelli occupazionali, le innovazioni organizzative in atto;
– acquisirà informazioni sull’attività formativa svolta anche in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di tutela della privacy;
– suggerirà sull’insieme delle problematiche esaminate le soluzioni ritenute più idonee all’interno del contenuto professionale.
Le Parti seguiranno l’evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale e internazionale con i seguenti obiettivi:
– individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all’evoluzione legislativa;
– individuare e consolidare criteri interpretativi e applicativi delle leggi coerenti con le convergenze strategiche tra le Parti;
– prospettare alle rispettive confederazioni l’utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di non specifico interesse settoriale.
Sarà inoltre oggetto di confronto congiunto delle Parti lo sviluppo dell’attività comunitaria e del dialogo sociale. A tal fine le Parti potranno promuovere o partecipare a momenti di confronto, anche sistematico, con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali degli altri Paesi UE per realizzare obiettivi di reciproca informazione, formulazione di pareri comuni su problematiche d’interesse del settore chimico, supporto all’attività delle Parti sociali per l’implementazione della politica sociale della Unione europea.
Nell’ambito di una Commissione bilaterale saranno avviati a partire da settembre 2006 i lavori per definire una proposta per la revisione del sistema di inquadramento e dei parametri contrattuali.
Tali lavori, che si concluderanno entro giugno 2007, partiranno dalla sintesi condivisa in materia delle Parti nel seminario congiunto dell’ottobre 2002 e dovranno anche approfondire e valutare:
– soluzioni utili a superare eventuali criticità emerse con riferimento alla categoria B;
– le figure professionali dei lavoratori turnisti a ciclo continuo con ruolo di guida per i quali la responsabilità assume rilevanza e criticità in relazione alla complessità degli impianti;
– ruolo, figura e crescita professionale dell’informatore scientifico del farmaco;
– la possibile utilizzazione di risorse economiche contrattualmente già disponibili per finanziare le scelte contrattuali per la revisione del sistema di inquadramento, finalizzate a valorizzare professionalità ed esperienza:
– soluzioni specifiche per le PMI che tengano conto, nei contenuti e nelle modalità applicative, della loro realtà operativa/organizzativa.
Le Parti nell’ambito di specifiche Commissioni:
a) verificheranno l’esistenza di aree territoriali nelle quali la presenza di imprese dei settori rappresentati sia caratterizzata da condizioni di omogeneità merceologica, dimensionale, produttiva e organizzativa.
L’esito di tale verifica potrà essere funzionale alla sopra richiamata attività delle Parti in materia di politica industriale nonché alla eventuale individuazione di specifiche linee guida per la contrattazione di secondo livello da definire nell’ambito delle articolazioni territoriali dell’Osservatorio che saranno individuate;
b) approfondiranno le tematiche inerenti molestie sessuali e mobbing al fine di definire linee guida in materia;
c) avvieranno i necessari approfondimenti per elaborare riferimenti utili a orientare l’impegno del settore sul tema della responsabilità sociale partendo dalla valorizzazione del modello di relazioni che le Parti si sono date e delle conseguenti scelte contrattuali compiute che testimoniano l’impegno sociale del settore.
Le Parti negli incontri a livello settoriale valuteranno l’attività dell’Osservatorio a livello territoriale e le modalità per la relativa necessaria implementazione in relazione all’importanza che alcune problematiche rivestono nelle diverse aree a maggior presenza chimica.
2) Livello territoriale
A livello di aree regionali e di aree integrate – intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende – da identificare nell’ambito dello stesso Osservatorio nazionale:
– sulla base dei dati complessivi annuali sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull’occupazione;
– gli effetti sull’organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall’introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
– le problematiche occupazionali e della sicurezza rispetto al territorio derivanti dalle iniziative delle imprese in materia di scorpori di attività produttive, conferimenti di servizi e attività manutentive. Nell’affrontare tali problematiche verranno attivati gli opportuni collegamenti con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate al fine di ricercare, da un lato le occasioni di sviluppo e qualificazione dell’imprenditorialità e dell’occupazione del territorio e dall’altro, salvaguardare le esigenze tecnico-economiche delle imprese;
– le problematiche inerenti l’orario di lavoro, le eventuali sperimentazioni realizzate a livello aziendale, l’attivazione delle normative contrattuali in argomento;
– i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità di intervento nei confronti degli organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior accordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
– l’andamento dell’occupazione anche in rapporto alle tipologie di rapporto di lavoro secondo quanto previsto all’articolo 3 del presente CCNL;
– l’andamento dell’occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative. Su questa problematica le Parti, nel confermare l’impegno alle pari opportunità sia all’accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l’auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia. Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare ove necessario il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
– la possibilità di promuovere progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’inserimento lavorativo mirato di lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali;
– le possibilità di concorrere alla diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.
A livello di aree provinciali o comprensoriali da identificare nell’ambito dello stesso Osservatorio nazionale tra quelle più significative per l’alta concentrazione di aziende:
– le possibilità di intervento nei confronti degli organi amministrativi locali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato;
– l’andamento dell’occupazione anche in rapporto alle tipologie di rapporto di lavoro secondo quanto previsto all’articolo 3 del presente CCNL;
– l’andamento dell’occupazione femminile del settore, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Su questa problematica le Parti, nel confermare l’impegno alle pari opportunità sia all’accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposita Commissione mista, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l’auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia.
Nell’affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati gli opportuni collegamenti con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate.
In relazione a quanto sopra stabilito le Parti procederanno agli opportuni incontri di verifica.
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Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale sono costituite le seguenti sezioni.
A) SEZIONE SICUREZZA SALUTE AMBIENTE
Le Parti, riconfermando il comune forte impegno per la massima sicurezza sul lavoro e la compatibilità ambientale delle attività produttive settoriali, convengono, anche alla luce dell’esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l’attività della presente sezione dell’Osservatorio nazionale.
A tal fine, la Sezione sicurezza, salute e ambiente, formata da delegazioni delle Parti stipulanti che, previa informazione reciproca, potranno essere di volta in volta strutturate in modo da consentire gli approfondimenti richiesti dai temi in esame, perseguirà i seguenti obiettivi:
– promuovere, presso le autorità competenti, iniziative finalizzate a superare i vincoli amministrativi non giustificati e a favorire lo sviluppo sostenibile;
– individuare, in materia di procedure amministrative concernenti l’ambiente e la sicurezza nonché in materia di infortuni sul lavoro e malattie, elementi e proposte da fornire anche alle rispettive Confederazioni con riferimento all’esigenza di sostituire approcci di natura burocratica con criteri di obiettiva responsabilizzazione;
– migliorare ed intensificare l’azione di orientamento delle imprese, degli RLSSA, delle RSU e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
– predisporre linee guida e percorsi formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l’esigenza di collegamento con il livello territoriale, interconfederale e FONDIMPRESA.
La realizzazione degli obiettivi indicati viene attuata mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
– facilitare l’applicazione delle norme contrattuali e di legge con modalità partecipative attraverso la realizzazione di linee guida per la corretta gestione della sicurezza, salute e tutela dell’ambiente come previsto in premessa al Capitolo VIII;
– confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, salute e ambiente, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti. Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti; in particolare nel caso di problematiche attinenti siti produttivi caratterizzati dalla presenza di stabilimenti multi societari, comprese le imprese di appalto, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, a livello territoriale saranno ricercati adeguati livelli di coordinamento per l’attuazione di misure di prevenzione, sicurezza e protezione comuni;
– realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle Parti in materia di sicurezza, salute e ambiente;
– seguire l’evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico:
– problematiche specifiche di comparti merceologici suscettibili di rilevanti conseguenze per i comparti stessi;
– problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, delocalizzazioni o chiusure di impianti che assumano particolare rilevanza. Ove dall’esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione di problematiche settoriali o locali questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l’orientamento delle loro azioni;
– individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) nonché modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
– costituire una anagrafe degli RLSSA, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, al fine di agevolarne lo scambio di esperienze ed informazioni oltre che informare sull’attività formativa programmata e realizzata congiuntamente e promuovere la diffusione;
– tenere aggiornata l’anagrafe degli RLSSA sulla base delle comunicazioni delle imprese inerenti le relative elezioni e decadenze;
– aggiornare le linee guida per la formazione dell’RLSSA, tenuto conto dell’esperienza realizzata, delle innovazioni legislative e contrattuali intervenute in particolare relative al loro ruolo, nonché della necessità di raccordo e coordinamento tra i corsi introduttivi al ruolo di RLSSA e i moduli formativi annuali di 8 ore come previsti al punto 4, dell’articolo 43;
– adeguare i contenuti e le formule operative dei corsi congiunti realizzati a livello nazionale favorendone la diffusione, anche mediante il coinvolgimento delle strutture imprenditoriali e sindacali interessate;
– promuovere la realizzazione della formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo-assunti, predisponendo entro il 31 dicembre 2002 apposite linee guida ed orientando opportunamente le imprese ed i lavoratori.
Tale attività di promozione e realizzazione di attività formative sarà svolta in collaborazione con l’Organismo bilaterale chimico per la formazione;
– monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento agli RLSSA, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutarne la congruità e la corrispondenza con le linee guida predisposte dalla sezione dell’Osservatorio. A tal fine potrà essere ricercata la collaborazione delle strutture imprenditoriali e sindacali territoriali;
– affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
– affrontare in un’ottica preventiva i temi degli incidenti e delle malattie professionali sulla base degli elementi conoscitivi disponibili per individuare possibili aree di miglioramento;
– seguire l’evoluzione della normativa in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici sulla base delle norme nazionali, comunitarie e in mancanza delle tabelle ACGIH. Allo scopo é istituito presso FEDERCHIMICA un servizio informativo cui le Parti potranno riferirsi per l’acquisizione e l’aggiornamento dei limiti di esposizione ai fattori di rischio di cui sopra. A questo proposito sarà approfondita la possibilità di definire procedure e modalità in formative che diffondano tra i lavoratori e i loro rappresentanti la conoscenza e la consapevolezza della validità dell’utilizzo di questo strumento;
– esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in o dall’applicazione delle norme europee individuando, se del caso, iniziative specifiche con l’obiettivo di semplificare e facilitare gli adempimenti connessi con le stesse;
– effettuare entro giugno 2007 i necessari approfondimenti al fine di definire congiuntamente linee guida che aiutino l’individuazione a livello aziendale del rischio chimico moderato;
– relativamente al programma responsable care realizzare le previsioni di cui al punto B dell’articolo 44 e in particolare:
– prevedere annualmente uno specifico incontro sul programma responsable care dedicato alla valutazione dei risultati raggiunti e individuazione di possibili aree di intervento di comune interesse anche con riferimento a specifiche situazioni territoriali e a eventuali estensioni nei processi di certificazione;
– definire apposite linee guida che facilitino la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al programma nell’ambito delle procedure previste a livello nazionale per la sua implementazione a livello aziendale;
– in materia di quasi incidenti definire le modalità dell’informativa da parte del livello aziendale sull’applicazione della norma di cui alla lettera D dell’articolo 44 nonché ricevere e analizzare le informazioni contenute nelle informazioni stesse.
B) SEZIONE MERCATO DEL LAVORO
Le Parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia di mercato del lavoro, riconoscendo:
– l’importanza strategica di perseguire, nell’interesse delle imprese e dei lavoratori, la migliore funzionalità del mercato del lavoro;
– l’opportunità di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto più possibile funzionali e adeguati a dare risposte mirate e flessibili in relazione alle esigenze delle imprese e dei lavoratori;
– l’opportunità di valutare ed approfondire le varie occasioni e tipologie di lavoro indotte anche dall’innovazione tecnologica e da un mercato del lavoro in continua evoluzione, anche da un punto di vista socio-culturale, rispetto alla domanda e offerta di lavoro, caratterizzato anche da una accresciuta presenza femminile;
hanno convenuto di dedicare al mercato del lavoro una specifica sezione dell’Osservatorio nazionale avente i seguenti obiettivi:
– monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso alle diverse tipologie di rapporti di lavoro di cui all’articolo 3 del presente contratto;
– sostenere e sviluppare l’utilizzo degli stage attraverso opportune azioni tese a diffondere la conoscenza e la concreta applicabilità di questa innovativa opportunità di rapporto con il mondo del lavoro;
– approfondire, alla luce di esperienze realizzate anche in altri settori, le problematiche e le eventuali opportunità e possibilità di sviluppo del telelavoro in ambito settoriale e a monitorare l’applicazione.
C) SEZIONE RICERCA
Le Parti, consapevoli del ruolo strategico che la ricerca scientifica riveste per lo sviluppo e l’innovazione dell’industria chimica e farmaceutica, convengono sulla necessità di potenziare il ruolo dell’Osservatorio nazionale con l’obiettivo di agevolare e sostenere i miglioramenti di competitività delle imprese, la qualificazione professionale degli addetti e la promozione degli investimenti.
In particolare nell’ambito di questa sezione:
– saranno approfonditi in via prioritaria quegli elementi conoscitivi necessari per la definizione di posizioni congiunte in grado di sensibilizzare e orientare le istituzioni e in generale i soggetti esterni al sistema chimico;
– si individueranno le modalità per rispondere all’esigenza di indirizzare la ricerca universitaria su temi di interesse dell’industria chimica e farmaceutica, nonché l’opportunità di sviluppare, in coordinamento con le Università, iniziative finalizzate alla formazione di ricercatori;
– particolare attenzione sarà riservata alle PMI, relativamente alla necessità di incrementare e migliorare ulteriormente l’attività di ricerca e sviluppo da loro svolta con l’obiettivo di sostenerla, per quanto di competenza dei vari livelli, anche attraverso programmi realizzati in forma consortile.
D) SEZIONE PMI
Le Parti, considerata la rilevanza delle piccole e medie imprese, intendendosi per tali quelle fino a 100 addetti, nel contesto dei settori rappresentati sia per il profilo produttivo sia per quello occupazionale, ritengono opportuno costituire una specifica sezione dell’Osservatorio nazionale.
In tale ambito, che potrà avere anche articolazioni territoriali nelle province caratterizzate da una significativa presenza di PMI, saranno approfondite le problematiche e le esigenze specifiche delle PMI nell’intento di contribuire alla ricerca di strumenti e modalità operative utili ad accrescerne competitività, vitalità e dimensione, nel sempre più complesso contesto di mercati e competizione internazionale.
Gli esiti condivisi di tali approfondimenti, sia per quanto concerne gli aspetti di politica industriale sia sotto il profilo della semplificazione normativa e operativa, saranno tenuti in considerazione dalle Parti per le scelte negoziali da realizzare nonché opportunamente evidenziati nell’ambito dell’Osservatorio permanente per l’industria chimica costituito presso il Ministero delle Attività Produttive e se del caso nei confronti delle altre istituzioni.
PARTE II
RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO AZIENDALE
1) Gruppi industriali
Per i gruppi industriali – intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell’ambito dell’area settoriale, articolato in più unità produttive dislocate in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale – l’informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall’associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL:
– le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
– in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi nonché dei finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
– le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
– le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale ed alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di utilizzo dell’orario di lavoro;
– le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, nel quadro delle iniziative previste all’articolo 8, Parte II, del presente contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
– gli effetti sull’organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall’introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
– il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi di età;
– le tematiche relative all’area dei quadri;
– l’andamento e le tematiche dell’occupazione femminile. In particolare:
a) l’andamento dell’occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all’articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006;
b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l’apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nei gruppi con una presenza di personale femminile superiore al 20%, così come nei casi in cui, nel realizzare l’esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all’interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
– le tipologie di rapporto di lavoro attivate secondo quanto previsto all’articolo 3 del presente CCNL;
– gli interventi formativi inerenti l’attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l’ambiente e la sicurezza;
– elementi conoscitivi sui patti formativi di cui alla Parte VII del presente capitolo realizzati nell’impresa;
– iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
– gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale.
Nel corso degli incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Ove, a seguito dell’azione informativa, emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali per la cui realizzazione fossero reciprocamente ritenuti utili momenti di approfondimento specifico, potranno essere attivati appositi comitati misti di lavoro.
2) Imprese/unità produttive con più di 100 addetti
Per le imprese e le unità produttive di cui trattasi, le associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza della FULC assistita dalla RSU:
– le previsioni degli investimenti per i nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
– in riferimento agli investimenti complessivi, l’entità globale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi;
– le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti;
– il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi di età;
– l’andamento e le tematiche dell’occupazione femminile. In particolare:
a) l’andamento dell’occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all’articolo 46 della D.Lgs. n. 198/2006;
b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l’apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nelle imprese/unità produttive, con una presenza di personale femminile superiore al 20%, così come nei casi in cui, nel realizzare l’esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all’interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
– le tipologie di rapporto di lavoro attivate secondo quanto previsto all’articolo 3 del presente CCNL;
– iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
– gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale;
– iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento, dopo l’aspettativa per maternità, delle lavoratrici;
– elementi conoscitivi sui patti formativi di cui alla Parte VII del presente capitolo realizzati nell’impresa;
– gli effetti sull’organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall’introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell’informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
A richiesta di una delle Parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l’accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.
PARTE III
DISABILI
Le imprese considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture dei disabili secondo le previsioni della legge n. 68/1999 in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Nel caso in cui l’impresa partecipi ad iniziative promosse in materia nell’ambito dell’Osservatorio, l’attuazione dei progetti e gli effetti per i lavoratori interessati saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
Parte 2
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Premessa
PARTE IV
VOLONTARIATO
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dal presente contratto.
PARTE V
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – SETTORE FONCHIM
Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale e la costituzione del fondo pensione complementare a capitalizzazione FONCHIM.
1) Normativa
In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo statuto di FONCHIM e le relative disposizioni regolamentari.
Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali, i diritti e gli obblighi previsti dal presente CCNL e dagli accordi nazionali richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le imprese e i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL.
All’atto dell’assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa di FONCHIM o altro fondo contrattuale chiuso applicabile, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.
Le aziende forniranno annualmente alle RSU e al livello territoriale delle organizzazioni sindacali stipulati il CCNL i dati dell’iscrizione articolati per categoria di inquadramento e fascia di età.
Nelle unità con più di 100 addetti le aziende metteranno a disposizione della RSU adeguata strumentazione informatica che consenta alla RSU di conoscere le disposizioni e le novità contenute nel sito internet FONCHIM e permetta al singolo lavoratore, con modalità da regolamentare a livello aziendale, di acquisire informazioni sulla propria posizione individuale.
Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle Parti a tutti i lavoratori non iscritti a FONCHIM o a fondi aziendali.
2) Permessi ed assemblee
Ai lavoratori membri dell’assemblea del fondo di previdenza complementare (nazionale o aziendale) per la partecipazione alle riunioni di tale organo vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea.
L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli organi del fondo.
In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un’ora, per informare i lavoratori dell’andamento di FONCHIM.
Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall’art. 59 del CCNL qualora le stesse, al momento dell’assemblea, risultassero esaurite.
3) Contribuzioni TFR
A decorrere dall’1 gennaio 1999 i versamenti a FONCHIM del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:
a) 100% obbligatori per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28 aprile 1993;
b) 33% per tutti gli altri lavoratori.
A decorrere dall’1 gennaio 2007, su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da FONCHIM, tale aliquota é elevabile fino al 100%.
Aliquote contributive
A decorrere dall’1 gennaio 2001 le aliquote contributiva paritetiche a carico del lavoratore e dell’impresa sono fissate nel 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A decorrere dall’1 gennaio 2007, l’impresa dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a FONCHIM un ulteriore versamento dello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messo a disposizione degli organi sociali di FONCHIM affinché venga fornita agli iscritti al fondo una copertura assicurativa che, nel caso di premorienza o invalidità permanente, garantisca il versamento dei contributi residui.
Nessun contributo é dovuto all’impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale.
4) Contratti non a tempo indeterminato
Con decorrenza luglio 2000, i diritti e gli obblighi disposti dal CCNL sono estesi ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato di durata superiore a 6 mesi, tale disposizione si applica dal momento del superamento del periodo di prova.
a) Ammissibilità iscrizione
É ammessa l’iscrizione per i contratti con durata (determinata o indeterminata) pari o superiore a 6 mesi, anche per effetto di proroghe, purché sia stato superato l’eventuale periodo di prova e si realizzi una contribuzione minimo a FONCHIM di almeno 1 mese.
b) Possibilità di versamenti integrativi
Versamenti integrativi, in aggiunta alla contribuzione corrente, sono ammessi con riferimento al periodo di lavoro (compreso il periodo di prova) precedente all’iscrizione, fino ad un massimo di 6 mesi.
Tali versamenti, riguardanti sia i contributi del lavoratore sia quelli del datore di lavoro (escluse le quote di TFR) possono aver luogo in un’unica soluzione ovvero, compatibilmente con il periodo di prosecuzione del rapporto, essere ripartiti in tanti mesi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro precedenti all’iscrizione fino ad un massimo di 6.
c) Possibilità di mantenimento della posizione e di sua riattivazione
Considerato che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, pur mancando i versamenti contributivi, é possibile non ritirare il capitale e quindi mantenere la posizione, é ammesso che il lavoratore iscritto riprenda la contribuzione (compresi i contributi del datore di lavoro e quelli provenienti dal TFR) appena stipulato un nuovo rapporto di lavoro, a termine (anche di durata inferiore a 6 mesi) o a tempo indeterminato, con un’impresa che in forza delle norme del CCNL sia aderente o possa aderire a FONCHIM.
Tale facoltà potrà essere esercitata solo dopo avere superato l’eventuale periodo di prova, salva la facoltà di contribuzione integrativa nei termini di cui sopra.
Anche in questo caso resta ferma la necessità che la contribuzione riguardi un periodo minimo di 1 mese.
La riattivazione a fini contributivi di una posizione non chiusa, premessa la necessità di comunicazione congiunta (impresa e lavoratore) a FONCHIM del nuovo rapporto di lavoro e della ripresa dei versamenti contributivi, non determina un nuovo versamento della quota associativa da parte del lavoratore. La quota associativa a carico impresa non sarà dovuta qualora la ripresa della contribuzione avvenga con la medesima azienda con la quale FONCHIM ha registrato l’ultima contribuzione.
Dichiarazioni delle Parti stipulanti
In relazione alla discussione in atto sul conferimento del TFR ai fondi pensione complementari, le Parti confermano il ruolo prioritario dei fondi pensione contrattuali anche come strumento di relazioni industriali.
Su questo aspetto le Parti, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge, opereranno affinché gli iscritti al fondo pensione possano disporre in ordine alla quantità di TFR da investire nel fondo.
Le Parti confermano che l’obbligo per l’azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL é limitato ai lavoratori iscritti a FONCHIM ovvero ad altro fondo contrattuale settoriale dell’area chimica.
PARTE VI
ASSISTENZA SANITARIA SETTORIALE – FASCHIM
Le Parti, pur riconoscendo il principio della centralità del Servizio sanitario nazionale pubblico, confermano la volontà di effettuare all’interno del CCNL scelte socialmente responsabili, con Accordo nazionale del 29 luglio 2003, hanno istituito il fondo di assistenza sanitaria settoriale FASCHIM la cui finalità é quella di contribuire alle spese sanitarie sostenute dagli iscritti e dal loro nucleo familiare, se iscritto.
A tale scopo le Parti hanno convenuto la seguente regolamentazione.
1) Normativa
In materia di assistenza sanitaria si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo statuto FASCHIM e le relative disposizioni regolamentari.
All’atto dell’assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione su FASCHIM: brochure informativa, copia della Statuto e del regolamento, modulo di iscrizione.
Fermo restando quanto previsto dall’alinea successivo, possono iscriversi a FASCHIM, con espressa manifestazione di volontà, tutti i lavoratori non in prova con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell’orario normale legale.
L’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto di lavoro non a tempo indeterminato é ammessa purché la durata del contratto, determinata o determinabile, sia pari o superiore ad un anno, anche per effetto di eventuali proroghe, al netto del periodo di prova.
Il lavoratore associato al fondo potrà decidere di iscrivere in qualità di nucleo familiare il proprio coniuge, il proprio convivente e/o i figli fiscalmente a carico, nelle modalità ed entro i limiti previsti dallo statuto di FASCHIM e dalle relative disposizioni regolamentari.
Il coniuge/convivente superstite dell’iscritto principale potrà rimanere iscritto al fondo nel rispetto delle norme stabilite nello statuto FASCHIM e delle relative disposizioni regolamentari.
Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle Parti a tutti i lavoratori non iscritti al FASCHIM.
2) Confluenze di altri settori
A seguito di appositi accordi collettivi nazionale stipulati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL con le organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell’area chimica, previo accordo delle fonti istitutive, potranno iscriversi al fondo anche i lavoratori dei relativi settori. Tali accordi collettivi nazionali dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e la medesima contribuzione prevista per la generalità degli iscritti.
3) Permessi ed assemblee
Ai lavoratori componenti dell’Assemblea o del Consiglio di amministrazione di FASCHIM per la partecipazione alle riunioni di tali organi vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni Assemblea/Consiglio.
L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli organi del fondo.
In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente un’assemblea retribuita della durata di 1 ora, secondo le modalità organizzative da convenire con la Direzione aziendale, per informare i lavoratori dell’andamento di FASCHIM. Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall’art. 59 del presente CCNL qualora le stesse, al momento dell’assemblea, risultassero esaurite.
4) Contribuzioni
In contributo annuale a FASCHIM consta di un’aliquota paritetica a carico del lavoratore e delle imprese.
A decorrere dall’1 gennaio 2007 i versamenti a FASCHIM da parte dei lavoratori e delle imprese iscritte, sono previsti nelle seguenti misure:
a) per i lavoratori iscritti € 144,00 all’anno con rate mensili di € 12,00;
b) per le imprese € 144,00 all’anno da corrispondere al fondo con rate trimestrali.
5) Nucleo familiare/Superstiti iscritti
In ragione delle diverse casistiche presenti, fermo restando il principio mutualistico cui il fondo deve attenersi, le Parti ritengono opportuno che il contributo per il nucleo famigliare e per i superstiti iscritti venga determinato dal Consiglio di amministrazione del fondo previo parere della consulta delle Parti istitutive.
In tale ambito il Consiglio di amministrazione dovrà valutare la possibilità di stabilire una contribuzione differenziata in ragione della numerosità dei componenti il nucleo familiare.
6) Forme di assistenza sanitaria aziendali
Le Parti sono impegnate per un progressiva confluenza di tutte le forme di assistenza sanitaria aziendali nel fondo settoriale FASCHIM. A tale riguardo verranno assunte iniziative congiunte, a livello nazionale, territoriale o aziendale, al fine di promuovere il fondo settoriale e facilitare la confluenza delle forme aziendali di FASCHIM.
In tale ottica le Parti convengono che l’applicazione delle nuove contribuzioni potrà essere convenuta a livello aziendale nell’ambito dell’eventuale confronto propedeutico alla confluenza in FASCHIM.
La possibilità di confluenza in FASCHIM é estesa, a prescindere dalla data di costituzione della forma di assistenza sanitaria aziendale, anche a quei lavoratori le cui imprese entrano a far parte del settore, anche per effetto di operazioni societarie che coinvolgono imprese già appartenenti al settore (fusioni, incorporazioni), successivamente al 29 luglio 2003.
7) Clausola di salvaguardia
In assenza di una chiara legislazione nazionale e regionale in materia di fondi sanitari settoriali, le Parti si danno atto che il presente accordo e le norme previste dallo Statuto di FASCHIM rispettano gli impegni assunti in tema di diritti e obblighi attribuiti alle imprese e ai lavoratori con il CCNL 12 febbraio 2002 per la costituzione di un fondo di assistenza sanitaria.
Le Parti si danno atto altresì che, laddove subentrassero modifiche del quadro normativo nazionale e/o regionale che dovessero determinare per gli associati al fondo oneri/costi aggiuntivi rispetto a quelli definiti e assunti nella fase di costituzione del fondo stesso, si impegnano fin d’ora ad incontrarsi al fine di valutare l’impatto della nuova situazione ed assumere le conseguenti determinazioni all’interno delle seguenti opzioni:
a) ridefinire gli ambiti di operatività del fondo;
b) ricercare soluzioni che consentono di realizzare, senza aggravio complessivo di oneri, la compatibilità degli oneri o dei vincoli sopravvenuti con gli impegni contrattualmente assunti;
c) avviare la procedura di scioglimento del fondo come previsto dalla Statuto.
Il confronto tra le Parti dovrà obbligatoriamente esaurirsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della modifica nazionale e/o regionale.
Ferma restando, con le modalità che saranno concordemente individuate, l’assunzione degli oneri derivanti dalla contribuzione ordinaria da parte delle imprese, laddove le Parti non dovessero concordare su soluzioni adeguate alla situazione determinatasi, informeranno il Consiglio di amministrazione del fondo di tale situazione affinché esso, con la procedura dallo Statuto di FASCHIM, possa avviare lo scioglimento del fondo.
PARTE VII
FORMAZIONE
PREMESSA
Le Parti considerano strategico l’impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura di impresa nella quale cresca la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.
1) INVESTIMENTO PER LA FORMAZIONE
Con l’obiettivo di promuovere e favorire tale formazione le Parti concordano la possibile utilizzazione di 1,5 giornate di riposi spettanti ai sensi dell’articolo 13 per la partecipazione a progetti formativi:
– collettivi, concordati a livello aziendale e/o territoriale anche secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2;
– individuali, nell’ambito del patto formativo di cui al successivo punto 3.
Gli accordi aziendali che definiranno i progetti formativi collettivi di cui trattasi prevederanno contestualmente le modifiche necessarie agli orari e alle schematizzazioni di turno già concordate ferma restando la possibilità dei progetti formativi individuali nell’ambito del patto formativo di cui al successivo punto 3.
Le imprese concorreranno, in modo paritetico, con ulteriori 1,5 giornate, all’effettiva realizzazione dei progetti formativi di cui sopra.
Le Parti si danno atto che giornate di formazione di cui ai commi 1 e 4 del presente punto 1 sono da considerare a tutti gli effetti utili ai fini del computo del premio presenza.
2) FORMAZIONE CONTINUA
L’Organismo bilaterale per la formazione chimica, di cui al successivo paragrafo 4), provvede alla diffusione di significative esperienze e moduli di formazione continua e fornisce informazioni sulle fonti di finanziamento utilizzabili. Anche sulla base di tali informazioni, appositi piani di formazione continua, possono essere realizzati attraverso:
– iniziative promosse da accordi tra le competenti strutture territoriali mirate ad agevolare la realizzazione di azioni formative di interesse dei lavoratori e delle imprese, in particolare delle PMI;
– azioni concordate a livello aziendale a seguito di rilevazioni sui fabbisogni formativi effettuate congiuntamente alle RSU, con l’eventuale assistenza delle rispettive strutture territoriali.
Le iniziative aziendali e territoriali potranno fare riferimento ad accordi quadro realizzati a livello nazionale.
I piani di formazione continua, da pianificare con cadenza annuale, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere:
– le modalità di svolgimento della formazione, che dovranno essere compatibili con l’attività lavorativa nel caso di coincidenza con l’orario di lavoro;
– l’entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente che, salvo diversa previsione aziendale, non potrà superare il 5% dell’organico (3% per le PMI con un numero di dipendenti fino a 100);
– l’eventuale utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche e di quelle rese disponibili da FONDIMPRESA;
– la partecipazione, tendenzialmente paritetica, dei lavoratori ai costi di frequenza attraverso:
a) quanto previsto al precedente punto 1;
b) l’utilizzazione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali;
– la salvaguardia della non adesione individuale, che dovrà essere valutata dalle Parti.
Le iniziative formative promosse a livello territoriale saranno portate a conoscenza delle imprese e delle RSU direttamente dalle Parti che le hanno concordate.
Entro i termini richiesti le imprese, d’intesa con le RSU, formalizzeranno l’eventuale adesione e tutti gli elementi necessari per la partecipazione.
Le imprese nelle quali non fosse costituita la RSU potranno aderire all’iniziativa con le modalità individuate dagli accordi.
Le imprese, anche per il tramite del livello territoriale, comunicheranno all’OBC i piani di formazione continua realizzati.
3) PATTO FORMATIVO
Le imprese forniranno ai lavoratori a tempo indeterminato la documentazione informativa predisposta dall’OBC sulle agibilità/opportunità contrattuali concernenti la formazione continua, ivi compreso il patto formativo.
Le imprese che, alla luce anche delle compatibilità tecniche e organizzative, ritenessero di impegnarsi nel programma di attuazione del patto formativo, utilizzeranno lo schema previsto nella documentazione di cui sopra, sottoponendo al singolo lavoratore una proposta di patto.
Il patto formativo dovrà prevedere:
– l’impegno dell’impresa a far partecipare il lavoratore ad iniziative di formazione continua di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2);
– l’impegno del lavoratore a partecipare alle iniziative anche attraverso:
– eventuali modifiche dell’orario di lavoro finalizzate a rendere compatibile con la prestazione lavorativa la partecipazione all’attività formativa;
– la messa a disposizione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali e/o di tempo extra-lavoro, entro i limiti previsti ai precedenti paragrafi 1) e 2);
– il rilascio di apposita certificazione predisposta dall’OBC, attestante l’attività formativa alla quale il lavoratore ha partecipato, da utilizzare ad integrazione del proprio curricolo formativo anche in occasione di nuove opportunità di lavoro.
Il patto formativo sarà operativo e determinerà l’attuazione degli impegni, a seguito della sottoscrizione da parte del lavoratore.
É fatta salva per il lavoratore e la RSU, in caso di mancata proposta di patto formativo da parte dell’impresa, la possibilità di attivare la richiesta di partecipare a specifiche iniziative formative promosse a livello territoriale.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto delle opportunità che il percorso formativo delineato nel patto tenga in considerazione, laddove funzionale all’attività e al ruolo ricoperto nell’impresa, le conoscenze connesse con il titolo di studio conseguito.
4) FORMAZIONE INDIVIDUALE
Il diritto allo studio e alla formazione, per le finalità e nelle articolazioni sotto specificate, é riconosciuto a tutti i lavoratori con le seguenti modalità di esercizio concreto del diritto stesso.
Le facilitazioni per tale esercizio saranno garantite dalle imprese sia per corsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studi legali, secondo quanto previsto e precisato al successivo paragrafo A), sia per la frequenza ad altri corsi di studio finalizzati alla ricerca e al miglioramento della propria preparazione, professionalità e occupabilità, anche con riferimento alle esigenze di alfabetizzazione dei lavoratori stranieri, secondo quanto previsto e precisato ai successivi paragrafi B) e C).
A) Diritto allo studio per i lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
In attuazione dell’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene:
a) Lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Il giorno di permesso non potrà essere fruito successivamente alla data fissata per l’esame.
Per gli esami di diploma universitario o di laurea i giorni di permesso retribuiti saranno elevati a 4.
Ai lavoratori che nel corso dell’anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 20 giorni l’anno.
b) Lavoratori studenti di scuole medio-superiori e di scuole professionali
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell’anno.
Ai lavoratori che nel corso dell’anno debbono sostenere gli esami di diploma potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.
c) Altri lavoratori studenti di cui all’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300
A tali lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le imprese potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo.
B) Diritto allo studio per la scuola dell’obbligo, istituti tecnici e professionali, e per altri corsi di formazione
I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti di istruzione pubblici, riconosciuti o parificati, al fine di conseguire la licenza della scuola dell’obbligo o un diploma di istituto tecnico o professionale, o di migliorare ed ampliare, anche in relazione all’attività aziendale, la propria preparazione e formazione, anche mediante corsi di formazione non regolari attivati dalle università, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite e nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti dell’unità produttiva.
Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell’impresa e a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, sarà determinato all’inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data, salvo conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.
Le 150 ore pro-capite per triennio potranno essere usufruibili mediante concentrazione anche in un solo anno.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3% del totale della forza occupata nel turno stesso; nell’unità produttiva stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva.
Il lavoratore che richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi della presente norma, dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare la frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo del monte ore triennale o determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 4 del presente paragrafo B), la Direzione aziendale e la RSU, fermo restando quanto previsto al comma 4 stesso, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per concorso dei diritti individuali sul monte ore complessivo, fissando i criteri obiettivi (quali l’età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per l’identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all’impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con l’indicazione delle ore relative.
Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 4, é costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
C) Congedi per formazione
In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente.
1) Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 5 anni), possono essere presentate all’impresa, anche tramite la RSU, con un preavviso di almeno:
– 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;
– 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.
2) Il congedo per formazione potrà essere fruito anche tramite temporanea trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto part-time, previo accordo tra le Parti in base alle norme di cui all’articolo 3, lettera E), del presente CCNL. In tal caso, la durata massima complessiva di cui all’art. 5 della legge n. 53/2000 sarà riproporzionata in base all’effettiva riduzione della prestazione annua lavorativa.
3) L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione.
4) Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità produttiva ai sensi della presente disciplina non potranno superare in ciascun turno di lavoro l’1% della forza di lavoro occupata nel turno stesso.
Nei casi in cui tale rapporto percentuale comportasse un numero inferiore ad 1 sarà possibile l’assenza di un lavoratore ferma restando l’esigenza di compatibilità del congedo con lo svolgimento della normale attività dell’impresa.
5) ORGANISMO BILATERALE CHIMICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Le Parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della formazione, convengono che il livello nazionale svolga un ruolo di indirizzo, coordinamento e supporto, monitoraggio delle attività formative dei livelli aziendali e territoriali oltre che di rapporto con il livello interconfederale.
A tal fine le Parti si impegnano a regolamentare l’attività dell’Organismo bilaterale entro il 2006 per renderlo operativo dal gennaio 2007.
L’OBC, che si finanzierà attraverso i servizi erogati, ha l’obiettivo di assumere un ruolo di indirizzo, di analisi dei fabbisogni formativi settoriali, di progettazione dell’attività formativa e di formazione degli operatori.
In particolare l’OBC, anche mediante la collaborazione di esperti individuati di comune accordo, é preposto all’attuazione delle seguenti funzioni e compiti:
– tenere rapporti con le istituzioni (nazionali e regionali) preposte alla formazione professionale, gli Enti bilaterali territoriali e FONDIMPRESA e le sue articolazioni territoriali;
– portare a conoscenza delle imprese e delle RSU le esperienze di formazione continua più significative realizzate nel settore;
– promuovere, d’intesa con le competenti strutture territoriali, iniziative formative locali fornendo la necessaria collaborazione;
– assistere le imprese nella realizzazione delle iniziative di formazione continua, anche per quanto concerne la disponibilità di enti di formazione di comprovata esperienza e competenza;
– definire le modalità, in armonia con quanto previsto in materia dalle norme di legge, per il riconoscimento dell’attività formativa svolta dal lavoratore attraverso la predisposizione di apposita certificazione spendibile anche sul mercato del lavoro;
– collaborare con la Sezione ambiente dell’Osservatorio nazionale sia per l’adempimento degli impegni formativi sui temi di sicurezza, salute e ambiente sia per la realizzazione della pubblicazione delle linee guida prevista al Capitolo VIII del presente contratto;
– curare la predisposizione di moduli di formazione, anche a distanza, su temi formativi di interesse per i lavoratori dell’industria chimica, farmaceutica e degli altri settori rappresentati;
– realizzare moduli sulle problematiche della chimica da utilizzare per la formazione di formatori e tutors preposti alla erogazione di attività formative per i lavoratori del settore con il particolare riferimento a quanto previsto in materia di apprendistato;
– avviare un flusso di informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico in materia di formazione;
– promuovere e organizzare iniziative di riflessione sulla formazione continua riguardanti i settori rappresentati;
– predisporre e curare la realizzazione di apposite iniziative formative rivolte alle RSU come previsto al punto 10 dell’articolo 58 del CCNL.
Le Parti si danno atto che per il finanziamento dell’OBC saranno adottate le soluzioni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso é preposto e alla natura e scopi delle organizzazioni costituenti.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che il complesso della normativa del presente Capitolo, é stato convenuto anche nell’ambito delle deleghe previste dagli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000.
PARTE VIII
IMPEGNI PER IL SETTORE DELLE FIBRE CHIMICHE
Le Parti, contestato il perdurare delle difficoltà di ordine economico e produttivo che da tempo caratterizzano il settore delle fibre chimiche:
– condividono l’obiettivo del rafforzamento delle imprese e dei lavoratori in primo luogo attraverso più elevati livelli di competitività;
– ritengono funzionale al raggiungimento di tale obiettivo lo strumento del contratto collettivo nazionale e pertanto ne sostengono e agevolano il corretto e complessivo utilizzo a livello aziendale.
In particolare, le Parti, considerata la necessità di facilitare le riorganizzazioni e ristrutturazioni attualmente in corso nel settore con l’obiettivo del sostegno del miglioramento della sua competitività e della sua occupazione sono impegnate a realizzare:
– il coerente utilizzo di tutte le forme di flessibilità contrattualmente definite;
– la particolare valorizzazione della contrattazione aziendale mediante il sostegno all’applicazione di quanto convenuto in materia all’articolo 18 del presente contratto.
art. 1
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Ii – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Assunzione
CAPITOLO II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ASSUNZIONE
A) Adempimenti all’atto dell’assunzione
Ferme restando le norme di legge, all’atto dell’assunzione l’impresa é tenuta a comunicare al lavoratore normalmente per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) l’inquadramento ai sensi del successivo art. 4;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell’eventuale periodo di prova;
5) la sede di lavoro;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Il lavoratore é tenuto alla presentazione di:
1) documento di identità;
2) stato di famiglia;
3) eventuale altra documentazione prevista in forza delle norme di legge.
E facoltà dell’impresa richiedere al lavoratore, se ritenuto necessario, la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai 3 mesi nonché il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreché il lavoratore ne sia in possesso. L’impresa rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore é tenuto a dichiarare all’impresa la residenza ed il domicilio e a notificarne i successivi mutamenti.
art. 2
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Ii – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Periodo Di Prova
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non é ammessa né la protrazione né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna della 2 Parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell’assunzione stessa.
Il periodo di prova é ridotto da 6 a 3 mesi o da 3 a 2 mesi per i lavoratori con qualifica di quadro o impiegato che per almeno un biennio, nei 3 anni precedenti, abbiano prestato servizio con analoghe mansioni presso altre imprese che esercitano la stessa attività. Per l’applicazione di tale riduzione, su richiesta aziendale il lavoratore dovrà, ai fini dell’assunzione, informare l’impresa e presentare la idonea documentazione.
Ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2), e 3), dell’art. 4 per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l’impresa é tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi 2 mesi nel caso dei lavoratori di categoria A e B o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4 appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4.
In tutti gli altri casi di licenziamento l’impresa é tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
La durata del periodo di prova, riferita all’effettivo servizio, é disciplinata dalla seguente tabella.
———— Mesi Cat. ———— 6 A – B 3 C – D 2 E 1 F ————
Fermi restando i periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito all’effettivo servizio, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.
Nota: Il periodo di prova per gli I.S.F. senza esperienza specifica inquadrati nella categoria B2 viene fissato in mesi 4, di cui 1 mese di corso teorico-pratico.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
Non trovano applicazione le particolari riduzioni del periodo di prova di cui al comma 4 del presente articolo.
La durata del periodo di prova, riferita all’effettivo servizio, é disciplinata dalla seguente tabella:
———————— Mesi Cat. ———————— 6 Q1 – Q2 – A – B 4 C – D – E – F – G 2 H – I ————————
art. 3
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Ii – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Tipologie Di Rapporto Di Lavoro
TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO
Premessa
Le Parti condividono l’importanza di far coesistere una pluralità di strumenti contrattuali e normativi e di rendere gli stessi quanto più possibile funzionali e adeguati a dare risposte per una migliore organizzazione aziendale in relazione alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori.
L’applicazione di tali strumenti, che dovranno essere utilizzati coerentemente con le loro funzionalità, dovrà essere quindi funzionale al rafforzamento delle imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell’occupazione.
Nel sottolineare l’importanza di cogliere tutte le opportunità utili a favorire sia l’occupabilità dei lavoratori sia la stabilità del rapporto di lavoro per le diverse tipologie contrattuali contenute nel presente articolo, le Parti:
1) ritengono opportuno che:
– la successione di contratti a tempo determinato, effettui per motivazioni non collegate ad esigenze stagionali o a commesse specifiche, in capo allo stesso lavoratore, non superi la durata complessiva di 48 mesi in un arco di tempo di 5 anni, ovvero di 54 mesi in un arco temporale di 69 mesi nel caso di successione di contratti a termine e contratti di somministrazione;
– ove l’impresa decidesse di proseguire oltre i limiti temporali su indicati il rapporto di lavoro, tale rapporto sia a tempo determinato;
2) condividono che, in relazione alle caratteristiche settoriali e alle imprescindibili prerogative professionali degli addetti, l’applicazione delle nuove forme contrattuali non potrà pregiudicare la necessaria base di occupazione stabile;
3) ritengono opportuno che nelle tipologie contrattuali a tempo determinato il lavoratore sia formato con un congruo preavviso sulle prospettive di prosecuzione dell’attività lavorativa successivamente alla scadenza del termine previsto;
4) si impegnano affinché a livello aziendale siano positivamente colte le opportunità di lavoro a tempo parziale purché esse siano compatibili con le esigenze organizzative aziendali.
In relazione a quanto sopra le Parti convengono di realizzare nell’ambito dell’Osservatorio nazionale di settore un monitoraggio sull’applicazione dei nuovi strumenti contrattuali e normativi al fine di realizzare una adeguata valutazione della loro applicazione a livello aziendale/territoriale.
Tale monitoraggio sarà particolare finalizzato:
– alla preparazione di interventi di natura contrattuale anche in relazione ai decreti attuativi delle vigenti norme;
– alla definizione di pareri congiunti da proporre ai soggetti cui é demandata la definizione dei criteri attuativi delle norme di legge.
Informazioni a livello aziendale/territoriale
Le Parti, in considerazione delle opportunità di una adeguata informazione a livello aziendale sulle modalità e grado di utilizzo delle diverse tipologie di rapporto di lavoro convengono che semestralmente le imprese informeranno la RSU su:
1) il numero, la tipologia e la finalizzazione dei contratti;
2) la durata dei contratti;
3) la qualifica professionale dei lavoratori interessati;
4) gli interventi formativi realizzati;
5) i dati relativi ai contratti confermati;
6) le prospettive complessive di stabilizzazione.
Nel caso di gruppi industriali o imprese/unità produttive con più di 100 addetti l’informativa di cui sopra sarà effettuata secondo quanto previsto alla Parte II del CCNL relativa alle relazioni industriali.
Le imprese presso le quali non sono costituite rappresentanze sindacali potranno adempiere all’informativa facendo confluire i rispettivi dati alle sezioni territoriali dell’Osservatorio di cui alla Parte I, punto 2) del CCNL.
A) APPRENDISTATO
Premessa
Il D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 ha introdotto una nuova disciplina dell’apprendistato regolamentando all’articolo 49 il contratto di apprendistato professionalizzante e attraverso l’Accordo nazionale del 28 maggio 2004 le Parti hanno disciplinato l’apprendistato professionalizzante, regolando gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva dal menzionato decreto legislativo.
Considerata:
la comune volontà delle Parti di monitorare l’applicazione del suddetto articolo, così come confermato nella riunione dell’Osservatorio contrattuale del 12 luglio 2005, al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari per apportare possibili interventi migliorativi funzionale alle esigenze complessive del settore,
che con legge 14 maggio 2005, n. 80 é stato aggiunto all’articolo 49 del citato decreto legislativo n. 276/2003 il seguente comma 5-bis: “Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante é rimessa ai contratti collettivi nazionale di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, le Parti con la seguente normativa completano e integrano la disciplina di cui al sopracitato accordo nazionale regolamentando anche i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante per le imprese che applicano il CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica delle fibre chimiche e dei settori ceramica abrasivi, lubrificanti e GPL ai sensi dell’art. 49, comma 5-bis del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rendere operativo, un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un’importanza significativa per il settore.
Quanto sopra premesso le Parti convengono che il contratto di apprendistato, tipologia contrattuale nella quale la formazione ha un ruolo fondamentale, dovrà rappresentare un valido strumento finalizzato a costituire professionalità anche elevate da inserire nell’impresa.
Formazione formale
Le Parti condividono la necessità di valorizzare per ogni tipologia di contratto la formazione svolta internamente all’impresa anche con modalità in affiancamento che andrà certificata secondo le modalità da definire alla luce delle future disposizioni di legge.
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno prioritariamente oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell’impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna.
In via esemplificativa le Parti individuano la seguente suddivisione di tematiche:
a) Tematiche tipiche della formazione interna
Norme e organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro; Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale; Fattori di rischio, Strumenti e metodi per l’individuazione e la prevenzione dei rischi; Valori limite di soglia per l’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; Contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi aziendali; Previdenza obbligatoria, previdenza ed assistenza complementare; Formazione in affiancamento e formazione tecnica al mestiere; Organizzazione del lavoro nell’impresa; Natura/scopi dell’impresa (mission), fattori di redditività, costi, contesto di riferimento; Conoscenza dei prodotti, dei cicli produttivi e dei servizi aziendali; Certificazione in azienda; Collocazione del lavoratore nella organizzazione dell’impresa; Comunicazione in azienda e con l’esterno dell’azienda; Innovazione tecnologica ed automazione; Fondamentali processi aziendali; Processi di gestione delle risorse umane; Lavoro di gruppo in relazione alla tipologia di organizzazione adottata.
b) Tematiche demandabili alla formazione esterna
Norme in materia di ambiente e sicurezza; problematiche economiche settoriali, caratteristiche dei mercati e cultura dell’impresa; Nozioni di diritto del lavoro e aspetti della contrattazione nazionale; Comunicazione e lavoro di gruppo; Nozioni ed applicazioni informatiche; Lingue straniere.
Laddove l’impresa disponga di un’adeguata capacità formativa, tali tematiche potranno essere affrontate all’interno delle imprese anche sulla base delle linee guida predisposte dall’OBC.
Impresa formativa
L’impresa formativa é quell’impresa che in relazione alle proprie risorse é in grado di esprimere una capacità formativa interna. Per essere considerata tale dovrà quindi disporre di locali idonei alla finalità formativa, essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire competenze. In relazione a ciò risulta determinate la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate che sarà riferimento e supporto per l’apprendista.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
a) Denominazione contrattuale
– Contratto (di apprendistato) specialistico/gestionale per gli apprendisti destinati a raggiungere le categorie B e C (per i settori lubrificanti/GPL i livelli A, B, C, D);
– Contratto (di apprendistato) tecnico/operativo per gli apprendisti destinati a raggiungere le categorie D e E (per i settori lubrificanti/GPL i livelli E, F, G, H, I).
b) Durata
– 2 anni per i soggetti in possesso di laurea coerente con la professionalità da conseguire;
– fino a 3 anni per i soggetti in possesso di laurea non coerente con la professionalità da conseguire;
– fino a 3 anni per i soggetti in possesso di scuola media superiore (quinquennale) coerente con la professionalità da conseguire;
– fino a 4 anni per i soggetti in possesso di scuola media inferiore o superiore (quinquennale) non coerente con la professionalità da conseguire.
c) Formazione
In relazione alle modalità della erogazione ed all’articolazione della formazione, le Parti condividono l’opportunità di valorizzare e diffondere la formazione interna all’impresa e in particolare convengono quanto segue:
1) per formazione formale deve intendersi la formazione – anche on the job e in affiancamento – prevista da un programma preventivamente definito e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor;
2) le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati nell’ambito dei moduli predisposti dall’OBC possono erogare la formazione interamente al loro interno;
3) le 120 ore annue di formazione (interna/esterna) previste dal D.Lgs. n. 276/2003 devono intendersi come annue medie.
Nell’ambito dell’OBC saranno definite linee guida per la formazione sia interna sia esterna all’impresa e in particolare si curerà la predisposizione di moduli formativi della durata di 8 ore per i tutor aziendali mirati a trasferire competenze inerenti il contesto normativo di riferimento e la metodologia (capacità relazionali/coaching).
Tali corsi potranno essere differenziati in relazione alla tipologia di apprendistato e alle caratteristiche dei lavoratori da seguire.
Un tutor formato attraverso il corso specifico predisposto dall’OBC potrà trasferire le competenze acquisite ad altro tutor in ambito aziendale.
d) Tutor aziendale
il tutor aziendale ha il compito di:
– partecipare attivamente alla definizione nelle fasi di apprendimento e presidiare l’andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi (nella formazione formale e non formale);
– facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell’apprendimento e di valutazione finale delle competenze;
– assicurare la congruenza dell’attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale;
– facilitare l’inserimento dell’apprendista all’interno del contesto organizzativo aziendale;
– al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell’apprendistato, su richiesta del lavoratore, effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto.
Il tutor designato dall’impresa partecipa all’attività formativa realizzata direttamente dall’OBC o ad altra attività formativa realizzata anche a livello aziendale, che sia comunque coerente con le linee guida in materia dell’OBC.
In attesa della definizione entro il 2006 da parte dell’OBC di quanto di sua competenza, in via transitoria, il tutor potrà essere il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento superiore rispetto a quello di destinazione dell’apprendista.
e) Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell’apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute.
Tale piano formativo dovrà:
a) essere coerente con il profilo formativo di riferimento;
b) delineare il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con il profilo formativo di riferimento e con le competenze possedute;
c) indicare i contenuto dell’esperienza di lavoro e l’articolazione della formazione formale;
d) contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste.
Il piano formativo individuale verrà allegato al contratto di apprendistato, formandone parte integrante e sostanziale.
f) Valutazione e certificazione esiti formativi
In attesa delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero del Welfare la formazione effettuata e le competenze acquisite durante l’apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
PROFILI FORMATIVI E FIGURE PROFESSIONALI NELL’AMBITO DELLE AREE FUNZIONALI
I profili formativi individuano le competenze necessarie alle figure professionali contrattualmente individuate nell’art. 4 del CCNL.
Tali competenze, che devono essere conseguite mediante l’esperienza di lavoro e l’attività formativa formale articolata dal piano formativo individuale, sono suddivise in:
A) competenze professionali generali di carattere trasversale e comuni a tutte le figure professionali;
B) competenze specifiche caratteristiche e proprie dalle aree funzionali di seguito individuate per il settore chimico, chimico farmaceutico e delle fibre chimiche:
1) ambiente, sicurezza, qualità;
2) amministrazione/controllo/sistemi informativi;
3) ingegneria;
4) logistica;
5) manutenzione;
6) commerciale/marketing;
7) risorse umane e organizzazione;
8) produzione;
9) ricerca, tecnologia e sviluppo;
10) servizi vari;
11) commerciale/vendite;
12) informazione medico-scientifica.
Per una più agevole applicazione della presente norma in appendice 5 al CCNL é riportata la tabella riassuntiva delle figure professionali contrattuali articolate nelle sopra riportate aree funzionali.
Le competenze necessarie al raggiungimento del profilo professionale prescelto e riportate nel piano formativo individuale devono essere individuate all’interno di quelle di seguito riportate e modulate in relazione all’attività da svolgere, al ruolo da ricoprire nella struttura organizzativa e alle caratteristiche dimensionale e merceologiche dell’impresa.
A) COMPETENZE PROFESSIONALI GENERALI SETTORE CHIMICO, CHIMICO FARMACEUTICO E DELLE FIBRE CHIMICHE
Possedere strumenti conoscitivi per comprendere la gestione economica dell’impresa, le sue esigenze strategiche e le caratteristiche dei mercati;
Conoscere i prodotti e i servizi di settore e il contesto aziendale e la sua struttura organizzativa;
Conoscere la collocazione della propria attività nell’ambito dell’impresa e sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i codici etici di comportamento aziendale ove esistenti;
Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace e nozioni di comportamenti organizzativi;
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge contrattuali e aziendali del rapporto di lavoro;
Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati personali;
Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di sicurezza, salute e ambiente, saper applicare le previste misure di sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
Conoscere gli strumenti informatici adottati nella propria attività;
Conoscere nozioni di base delle lingue straniere.
B) COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE SETTORE CHIMICO, CHIMICO FARMACEUTICO E DELLE FIBRE CHIMICHE
1. Area funzionale ambiente, sicurezza e qualità
Ambiente e sicurezza
Conoscere l’organizzazione della produzione;
Conoscere le normative di riferimento in materia di autorizzazioni e permessi, rapporto con gli enti esterni e con i differenti interlocutori aziendali (per esempio medico competente, RSPP, RLSSA);
Acquisire metodi e tecniche per individuare, analizzare e valutare i fattori di rischio;
Conoscere e sapere applicare le procedure aziendali ed i sistemi di gestione della sicurezza ed i piani di emergenza;
Conoscere elementi di pronto soccorso.
Qualità
Conoscere le caratteristiche del prodotto e la documentazione del sistema gestione qualità;
Acquisire tecniche e strumenti per il controllo della qualità;
Acquisire tecniche per effettuare le verifiche, l’individuazione delle non conformità e per le gestione delle azioni correttive.
2. Area funzionale amministrazione/controllo/sistemi informativi
Acquisire criteri e impostazione di sistemi di contabilità;
Acquisire criteri e impostazione di controllo di gestione;
Conoscere elementi di programmazione;
Conoscere gli strumenti e le tecniche proprie della funzione di appartenenza (per esempio gestione della contabilità generale, della contabilità industriale, della contabilità di magazzino, della contabilità fornitori, del bilancio consolidato, del conto clienti, del budget, elaborazione di dati e statistiche sull’andamento aziendale);
Conoscere elementi delle normative fiscali e previdenziali.
3. Area funzionale ingegneria
Acquisire metodologie e tecniche per la pianificazione dei progetti;
Conoscere i software applicati nell’impresa (per esempio sistemi autocad);
Saper analizzare i dati ed i requisiti di base per lo sviluppo della progettazione;
Conoscere gli aspetti legislativi relativi alla messa a norma degli impianti;
Acquisire metodologie di archiviazione di progetti (disegni);
Acquisire criteri e impostazione di sistemi di contabilità;
Acquisire tecniche per l’analisi dei dati;
4. Area funzionale logistica
Approvvigionamenti
Acquisire tecniche e conoscere strumenti relativi a:
– magazzino e stoccaggio;
– gestione delle scorte inventari di magazzino;
– anagrafica prodotti e clienti;
Acquisire tecniche di negoziazione per la gestione dei rapporti con i fornitori di materiali e servizi;
Conoscere le modalità per la conservazione e la distribuzione dei materiali affidati.
Pianificazione
Acquisire tecniche e conoscere strumenti relativi a:
– programmazione della distribuzione;
– pianificazione della produzione sulla base del programma di vendita, delle richieste provenienti dal clienti, dei vincoli di produzione;
gestione dei magazzini dei prodotti finiti, delle materie prime e degli imballi;
Trasporti
Acquisire tecniche e conoscere strumenti relativi a:
– gestione dei mezzi di trasporto;
– predisposizione dei programmi di spedizione e relative documentazioni.
5. Area funzionale manutenzione
Conoscenza di base di organizzazione della produzione;
Conoscere le tipologie dei materiali utilizzati, degli strumenti e delle tecniche di lavoro applicate;
Conoscere e sapere applicare i criteri di gestione osservanti efficienza – costi – qualità – sicurezza e acquisire le relative tecniche aziendali per la gestione (per esempio delle anagrafiche materiali, delle scorte dei pezzi di ricambio per la manutenzione, della pianificazione degli acquisti);
Conoscere le logiche della manutenzione preventiva;
Conoscere le procedure di controllo per la sicurezza degli impianti.
6. Area funzionale commerciale/marketing
Acquisire un’approfondita conoscenza dei prodotti dell’azienda;
Conoscere i metodi e le tecniche di comunicazione efficace sui prodotti;
Acquisire tecniche per l’effettuazione di ricerche di mercato;
Acquisire tecniche di marketing operativo;
Conoscere le tecniche di promozione (per esempio campagne pubblicitarie, fiere, comunicati stampa, redazione di cataloghi informativi sui prodotti aziendali).
7. Area funzionale risorse umane e organizzazione
Acquisire una significativa conoscenza della struttura e dell’organizzazione;
Acquisire un’adeguata conoscenza delle norme legislative in materia di diritto del lavoro e delle norme contrattuali collettive;
Acquisire tecniche di negoziazione nell’ambito delle relazioni industriali;
Acquisire tecniche per:
– la gestione dei costi del personale (per esempio gestione delle paghe, dei contributi e dei servizi previdenziali);
– l’elaborazione dei piani di sviluppo;
– l’analisi dei bisogni formativi e la gestione dei piani di formazione.
8. Area funzionale produzione
Acquisire un’approfondita conoscenza dell’organizzazione aziendale della produzione;
Conoscere i prodotti e i processi di produzione;
Acquisire tecniche per:
– la pianificazione della produzione;
– la gestione degli ordini di lavoro e delle commesse;
– la gestione degli appalti;
Conoscere strumentazioni e i sistemi hardware e software utilizzati (per esempio per l’analisi dei processi e dei prodotti);
Conoscere le norme di legge e contrattuali in materia di sicurezza, salute e ambiente connesse con il processo produttivo e conoscere e sapere le specifiche procedure aziendale.
9. Area funzionale ricerca tecnologia e sviluppo
Acquisire approfondite conoscenze tecniche sui prodotti dell’azienda;
Conoscere l’organizzazione ed i processi produttivi;
Conoscere le tecniche e gli strumenti utilizzati nell’area di competenza;
Acquisire tecniche di negoziazione e di relazioni con riferimento ad interlocutori di differenti livelli (altri centri di ricerca, università, professionisti, ospedali);
Acquisire conoscenza sulle varie fasi della ricerca e sviluppo relativa legislazione.
10. Area funzionale servizi vari
Conoscere elementi di pronto soccorso;
Conoscere norme di legge in materia di protezione dei dati personali;
Capacità di utilizzo degli strumenti informatici e gli applicativi aziendali;
Acquisire tecniche di programmazione delle proprie attività;
Acquisire nozioni di comunicazione.
11. Area funzionale commerciale-vendite
Acquisire un’approfondita conoscenza dei prodotti dell’azienda;
Acquisire tecniche di:
– vendita e gestione dei contratti;
– comunicazione sui prodotti;
– gestione delle reti vendita (distributori, agenti);
– gestione dei clienti e della relativa documentazione (per esempio gestione del conto clienti, della pianificazione delle politiche di fido e dei conti deposito anche attraverso la conoscenza di elementi di budget e di lettura dei bilanci);
Acquisire tecniche di negoziazione;
Acquisire tecniche di gestione dei reclami della clientela;
Acquisire competenze tecnico-commerciali di assistenza al cliente nella fase pre vendita e nella fase post vendita.
12. Area funzionale informazione medico-scientifica
Approfondire la conoscenza dell’anatomia, fisiologia e patologia del corpo umano, relativamente alle aree terapeutiche dei farmaci correlati con l’attività svolta;
Acquisire la conoscenza delle caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci;
Acquisire capacità tecniche e di linguaggio che consentano di interloquire con gli operatori sanitari per trasmettere le informazioni sul corretto impiego dei farmaci (indicazioni, modalità di impiego, effetti secondari, e farmacovigilanza);
Conoscere le normative del settore farmaceutico sia per quanto riguarda l’informazione scientifica sia per quanto riguarda i doveri e le responsabilità attinenti alla professione in coerenza con le indicazioni di legge vigenti;
Conoscere la struttura e l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale relativamente alle figure professionali ed ai processi inerenti l’impiego di farmaci.
Nota a verbale per gli apprendisti dell’area funzionale informazione medico-scientifica
L’inquadramento e la retribuzione dell’apprendista dell’area funzionale informazione medico scientifica é stabilito come segue:
– primi 6 mesi inquadramento in categoria C con retribuzione pari al minimo contrattuale senza IPO;
– secondi 6 mesi inquadramento in categoria B con retribuzione pari al minimo contrattuale senza IPO;
– successivi 12 mesi inquadramento in categoria B, P.O. 2 con trattamento contrattuale corrispondente.
Inoltre le Parti si danno atto che:
– l’apprendista, per i primi 6 mesi del rapporto di lavoro, effettuerà un’attività formativa formale preliminare in sede e con visite dal medico, compatibilmente con quanto previsto dalle normative regionali in tema di informazione scientifica, accompagnato da un ISF dotato di maggiore esperienza in materie;
– il periodo di apprendistato é utile per il computo dei 24 mesi di cui alla Nota a verbale all’art. 4 del CCNL in riferimento alla categoria B, posizione organizzativa 1, figura professionale I.S.F.
SPECIFICITÀ SETTORIALI
a) Ceramica e abrasivi
Le Parti convengono che per i settori ceramiche e abrasivi, in relazione alle specifiche caratteristiche settoriali per l’individuazione delle aree funzionali, delle competenze professionali e delle figure professionali e loro suddivisione nelle differenti aree funzionali si deve far riferimento a quanto riportato nell’appendice 6.
b) Lubrificanti e GPL
Le Parti convengono che per i settori lubrificanti e GPL, in relazione alle specifiche caratteristiche settoriali per l’individuazione delle aree funzionali, delle competenze professionali e delle figure professionali e loro suddivisione nelle differenti aree funzionali si deve far riferimento a quanto riportato nell’appendice 7.
INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
Con riferimento al trattamento economico e all’inquadramento dell’apprendista il contratto é suddiviso in 2 periodi di uguale durata per i quali si applicherà quanto segue:
——————————————————————– Periodo Inquadramento Retribuzione ——————————————————————– Primo Una cat. inferiore Minimo contrattuale periodo a quella di destinazione senza I.P.O.
Secondo Cat. di destinazione Minimo contrattuale periodo senza I.P.O. ——————————————————————–
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
Per i settori lubrificanti e GPL, in considerazione del differente sistema di inquadramento:
——————————————————————– Periodo Inquadramento Retribuzione ——————————————————————– Primo Due liv. inferiori Minimo contrattuale periodo a quella di destinazione
Secondo Un liv. inferiore Minimo contrattuale periodo ——————————————————————–
I lavoratori apprendisti destinati al livello H saranno inquadrati per il primo periodo nel livello I e per il secondo periodo nel livello H. Limitatamente al secondo periodo il trattamento economico erogato sarà il 95% del minimo contrattuale previsto per la categoria H.
DECORRENZA ANZIANITÀ DI SERVIZIO
L’anzianità di servizio sarà computata, in caso di conferma del rapporto a tempo indeterminato, dalla data di instaurazione dell’apprendistato.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
La contrattazione di secondo livello troverà applicazione secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
CONDIZIONI PER LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI
Le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo determinato almeno il 70% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei primi 24 mesi precedenti.
Agli effetti della presente disposizione:
– non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato nonché i contratti non trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a 4;
– si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato anteriormente alla scadenza prevista.
AMBITO DI APPLICAZIONE E IMPEGNI TRA LE PARTI
La presente regolamentazione trova applicazione, a far data dall’1 giugno 2006 su tutto il territorio nazionale in armonia con le vigenti norme di legge nazionali e regionali.
Al fine di rendere disponibile su tutto il territorio nazionale una regolamentazione dell’apprendistato rispondente alle esigenze settoriali le Parti si impegnano a realizzare il necessario coordinamento e a fornire l’adeguato supporto alle rispettive organizzazioni di riferimento a livello regionale per il recepimento dei suoi contenuti a tale livello.
Tenuto conto del carattere innovativo della presente regolamentazione le Parti:
– convengono sulla possibilità di definire, nell’ambito dell’OBC, ulteriori profili formativi in relazione alle eventuali esigenze che si dovessero manifestare in fase applicativa;
– si impegnano ad apportare alla presente norma, anche in relazione all’evoluzione del quadro normativo di riferimento, le opportune innovazioni al fine di agevolarne l’applicazione.
B) CONTRATTO DI INSERIMENTO
Le Parti convengono che il contratto di inserimento/reinserimento, dovrà essere finalizzato a realizzare un adattamento delle competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare.
In considerazione anche dei vantaggi contributivi previsti dalle vigenti norme di legge le Parti ritengono che la sua utilizzazione possa essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie deboli.
In relazione a tale tipologia di contratto di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e all’Accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 tranne per quanto di seguito previsto.
1) Inquadramento e trattamento retributivo
I lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento all’atto dell’assunzione sono inquadrati nella categoria relativa alla professionalità da acquisire e, limitatamente alla durata del contratto, non sarà loro corrisposta alcuna indennità di posizione organizzativa.
Per i settori lubrificanti/GPL, in considerazione del differente sistema classificatorio, i lavoratori apprendisti all’atto dell’assunzione sono inquadrati in un livello inferiore rispetto a quello relativo alla professionalità da acquisire.
2) Elementi caratterizzanti il contratto
Il contratto individuale di inserimento/reinserimento dovrà contenere i seguenti elementi:
a) la durata, da un minimo di 12 ad un massimo di 18 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico) da determinarsi in relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo;
b) l’eventuale periodo di prova, sulla base delle disposizioni del CCNL vigente;
c) l’orario di lavoro, in funzione della tipologia del contratto a tempo pieno o parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore e la posizione organizzativa di destinazione;
e) la descrizione dell’attività da svolgersi;
f) la sede di lavoro;
g) l’indicazione del trattamento economico e normativo;
h) il progetto individuale di inserimento o reinserimento. In particolare la durata della formazione, la tipologia della formazione – formazione esterna/interna che dovrà prevedere 32 ore prevalentemente dedicate, in relazione all’attività da svolgere, alle tematiche della sicurezza – i contenuti formativi, le modalità di erogazione della formazione, il luogo di svolgimento della formazione.
3) Progetti di inserimento
Le Parti nell’ambito dell’OBC, anche al fine di utilizzare le risorse dei fondi interprofessionali, valuteranno l’opportunità di definire linee guida relative alla modalità di definizione/realizzazione dei piani individuali di inserimento.
4) Condizioni per la stipulazione di nuovi contratti di inserimento
Le Parti convengono che il ricorso al contratto di inserimento/reinserimento potrà avvenire (fatte salve le modalità di computo previste dall’art. 54, comma 3, del D.Lgs. numero 276/2003), solo se é stato mantenuto in servizio il 65% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
5) Decorrenza anzianità servizio
L’anzianità di servizio sarà computata, in caso di conferma del rapporto a tempo indeterminato, alla data di instaurazione del contratto di inserimento.
6) Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello troverà applicazione per i lavoratori con contratto di inserimento secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
C) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
1. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi.
A livello aziendale potranno essere concordati prolungamenti dei suddetti periodi, in relazione a specifiche caratteristiche produttive aziendali o di mercato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa.
Tale percentuale é aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra é arrotondata all’unità intera superiore.
Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle Parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa.
L’impresa fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’impresa stessa, in modo da agevolarli nella loro eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione in uso aziendalmente.
3. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia dell’attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell’impresa.
4. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo i criteri e modalità definiti nell’ambito della stessa.
D) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
In conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge é ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa.
Le Parti, confermando il principio secondo il quale ogni strumento contrattuale:
– deve essere utilizzato coerentemente con le finalità per il quale é stato concepito;
– deve essere funzionale al rafforzamento delle imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell’occupazione;
ritengono opportuno che contratti di somministrazione, effettuati per motivazioni non collegate ad esigenze stagionali o a commesse specifiche, che riguardino lo stesso lavoratore, non superino la durata complessiva di 60 mesi in un arco di tempo di 78 mesi;
convengono, con esclusivo riferimento alle specifiche fattispecie di seguito indicate, che il numero di lavoratori occupati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori occupati nell’impresa alla data del 31 dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi tassative:
a) esecuzione di commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c) copertura di posizioni lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza dell’organizzazione d’impresa.
Tale percentuale é aumentata al 30% in media annua per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno così come individuati dal D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978.
Nel caso in cui il rapporto percentuale di cui ai commi precedenti dia un numero inferiore a 10 le imprese potranno occupare con contratto di somministrazione a tempo determinato fino a 10 prestatori di lavoro.
I limiti percentuali di cui al presente articolo, riferiti alle medesime fattispecie, potranno essere modificati a livello aziendale.
Ai fini della normativa da rendere alle RSU inerente l’utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato si richiamano le norme già definite nel presente art. 3 in premessa.
Nelle imprese nelle quali é in atto il premio di partecipazione di cui all’art. 19 del presente CCNL lo stesso verrà applicato i pestatori di lavoro di somministrazione a tempo determinato secondo criteri e modalità definiti nell’ambito della contrattazione di secondo livello.
Il prestatore di lavoro in somministrazione deve essere informato sui rischi per la sicurezza, la salute e l’ambiente connessi alle attività poste in essere e addestrato all’uso in conformità alle disposizioni recate nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’impresa, in ogni caso, osserverà anche nei confronti dei prestatori di lavoro in somministrazione tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti. Ai lavoratori somministrati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, compete un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello operanti nell’impresa.
Le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 626 del 1994 non potranno stipulare contratti di somministrazione.
E) RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 e dal D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 si intende part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL che viene quindi, a far data dall’1 luglio 2004, regolato come segue.
2. Il contratto di lavoro part-time deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicati:
a) le mansioni e gli elementi previsti dall’art. 1 del vigente CCNL;
b) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.
3. Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale, alle condizioni di cui al punto 8., possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e nel caso di part-time verticale o misto anche clausole elastiche di aumento della prestazione lavorativa.
4. All’atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000.
5. In relazione a quanto previsto dall’art. 19 nonché dall’art. 20, punto 2) del vigente CCNL la retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula:
(R.O. x hs) : 40
(R.O. = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time).
La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: (175 x hs) : 40.
6. Tenuto conto delle diverse tipologie di rapporto di lavoro part-time, il periodo di prova, riferito all’effettivo servizio, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella:
——————————– Cat. Numero ore Periodo ——————————– A, B fino a 1.050 ore 6 mesi C, D fino a 532 ore 4 mesi E fino a 350 ore 3 mesi F fino a 175 ore 2 mesi ——————————–
7. Il rapporto di lavoro part-time potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno (part-time verticale). Tale modalità attuative del lavoro part-time potranno tra loro combinarsi nell’ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).
8. L’impresa, in relazione a esigenze tecnico, produttive, organizzative o di mercato, potrà, con un preavviso di 7 giorni, modificare temporalmente la prestazione lavorativa inizialmente concordata fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3.
Per le ore di lavoro prestate al di fuori dell’orario inizialmente concordato sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
Qualora le esigenze di cui sopra comportino la necessità di risposte urgenti e tempestive il termine di preavviso potrà essere ulteriormente ridotto.
In questo caso, per le ore di lavoro prestate al di fuori dell’orario inizialmente concordato e per un numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso effettivamente dato dall’impresa e il normale preavviso di 7 giorni, sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 20% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
La RSU sarà informata sulle modalità operative.
9. Premessa la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche fattispecie, il superamento dell’orario concordato é consentito qualora trovi obiettiva giustificazione in necessità tecniche, produttive, organizzative o di mercato imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea.
10. Il lavoro eccedente quello concordato (lavoro supplementare) potrà essere svolto fino ai seguenti limiti annuali:
– part-time fino a 4 ore giornaliere: 50% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time;
– part-time fino a 5 ore giornaliere: 30% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time;
– part-time fino a 6 ore giornaliere: 20% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time;
– part-time oltre 6 ore giornaliere: 10% dell’orario annuo previsto dal rapporto part-time.
11. Le prestazioni supplementari, comprese nei limiti quantitativi di cui al precedente punto 10, saranno retribuite con la maggiorazione del 10% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
Le ore eventualmente prestate oltre i limiti quantitativi di cui al precedente punto 10 comporteranno una maggiorazione del 50% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
12. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in tema di lavoro supplementare si applica la normativa sul lavoro eccedente e/o straordinario valida per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
13. Quanto sopra previsto in termini di lavoro supplementare é applicabile anche a tutte le ipotesi di contratto part-time a termine di durata superiore ad 1 mese.
14. Tenuto conto della particolare natura del rapporto di lavoro part-time la normativa prevista dall’art. 8, lettere E) ed F) in materia di conto ore non é allo stesso applicabile.
15. Nell’ambito delle comunicazioni di cui alla lettera E), punto 8, dell’art. 8 del vigente CCNL le imprese comunicheranno alle RSU i dati a consuntivo nonché gli elementi di obiettiva giustificazione concernenti le prestazioni supplementari dei rapporti di lavoro part-time.
16. Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore part-time ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza del trattamento retributivo percepito in servizio, secondo i termini sotto indicati:
a) part-time orizzontale: il periodo di ferie previsto dal CCNL resta invariato;
b) part-time verticale: il periodo di ferie previsto dal CCNL dovrà essere riproporzionato in relazione alla prestazione concordata.
17. Analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno, in caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempreché non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l’impresa garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;
2) mesi 10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni;
3) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni.
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto di lavoro suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi, e saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi.
Nel rapporto di lavoro part-time verticale, il periodo di conservazione del posto di lavoro non potrà superare l’80% della prestazione annua concordata fermo restando il riferimento ad un arco temporale pari a 36 mesi nel caso di più assenze.
18. I programmi relativi all’instaurazione di rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione lavorativa, giornaliera o articolata in turni, concentrata nelle giornate di sabato e domenica, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSU. Durante l’esame, che dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte della Direzione aziendale, le Parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Per i lavoratori di cui trattasi, alle quote ordinarie degli elementi retributivi cui ai punti 1) e 2) dell’art. 15 del vigente CCNL, calcolate secondo i criteri previsti dal punto 5) della presente normativa, andrà applicata la maggiorazione del 35%. Nel caso di prestazione in orario di lavoro notturno la maggiorazione sarà elevata al 50%. Sulle quote orarie relative a prestazioni eccedenti le 20 ore sarà applicata una maggiorazione aggiuntiva pari al 30%. Per le prestazioni di lavoro in giornata festiva coincidente con il sabato e con la domenica verrà riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva pari, rispettivamente, al 35% e al 100% delle quote ordinarie di retribuzione sopra richiamate.
Note a verbale al comma 18
– Per lavoro notturno deve intendersi quello effettuato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 antimeridiane.
Si considerano rientranti nella fattispecie di cui al presente punto 19 le prestazioni effettuate nelle seguenti fasce orarie: ore 22,00-24,00 nella giornata di venerdì; ore 24,00-6,00 nella giornata di lunedì.
19. La trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno deve avvenire con il consenso delle Parti.
20. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time deve avvenire con l’accordo delle Parti risultante da atto scritto con le modalità previste dal comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 all’atto della trasformazione le Parti contraenti potranno concordare la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
21. Ai lavoratori con rapporto di lavoro part-time, tenuto conto della non applicazione nei loro confronti della normativa contrattuale in materia di riduzione di orario di lavoro, verrà riconosciuta una indennità annua in cifra fissa (IPT) da erogarsi in 12 quote mensili calcolata secondo la seguente formula: hs x ROL x Rh / 40 (ha = numero di ore settimanali di lavoro part-time; ROL = numero di ore di riduzione di orario di lavoro spettanti; Rh = retribuzione oraria del lavoratore part-time).
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro part-time in corso d’anno il fattore ROL della formula sopra individuata andrà riproporzionato in relazione al periodo di lavoro part-time prestato.
Con accordo tra le Parti risultante da atto scritto la suddetta indennità potrà essere sostituita dalla fruizione, secondo le regole contrattuali, delle ore di riduzione di orario spettanti ai sensi dell’articolo 13 del CCNL e riproporzionate in relazione all’orario part-time praticato.
22. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente regolamentazione, le norme e gli istituti del CCNL nonché degli accordi aziendali dovranno considerarsi applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto part-time, secondo criteri di proporzionalità.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
In relazione a quanto previsto al punto 6) in materia di periodo di prova, per i settori lubrificanti e GPL si applica la seguente tabella:
——————————————————————– Liv. Numero ore Periodo ——————————————————————– Q1, Q2, A, B fino a 1.050 ore 6 mesi C, D, E, F, G fino a 532 ore 4 mesi H, I fino a 350 ore 3 mesi ——————————————————————–
Chiarimento a verbale all’articolo 3
In relazione alle innovazioni apportate con il rinnovo contrattuale al I alinea del punto 1. della premessa e al comma 2 della lettera D), le Parti richiamano la completa applicazione delle norme di legge in materia e in particolare di quelle relative alle motivazioni per l’apposizione del termine e alle possibilità di proroga.
art. 4
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Iii – Classificazione Del Personale – Premessa All’art. 4
CAPITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
PREMESSA ALL’ART. 4
Le Parti nazionali:
– preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità, sistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro;
– considerato il ruolo svolto dalle Parti nell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, del sistema classificatorio e delle mansioni verificatasi nell’ultimo decennio;
– verificato che l’evoluzione nell’organizzazione del lavoro e nella distribuzione delle mansioni ha dato luogo a figure professionali nuove che caratterizzandosi con una più elevata professionalità hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della produttività tecnica ed economica delle imprese;
hanno previsto un sistema classificatorio mirato a rafforzare il rapporto tra professionalità, sistema di inquadramento del personale e organizzazione del lavoro.
Il sistema classificatorio coglie l’evoluzione realizzata e rappresenta uno stimolo a proseguire nella crescita dei sistemi organizzativi consentendo un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e arricchimento delle mansioni e realizza nello stesso tempo la certezza dell’inquadramento per le nuove figure professionali.
Le Parti confermano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso il migliore utilizzo di tutte le risorse tecniche, umane e la valorizzazione della professionalità da ricercarsi anche mediante nuovi modelli organizzativi comportanti, coerentemente con il sistema classificatorio, una diversa configurazione delle mansioni e dei profili professionali.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l’accorpamento e l’arricchimento di più mansioni, senza peraltro escluderne le singole effettuazioni, anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate anche attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all’occorrenza da iniziative di formazione.
Per l’attuazione delle nuove configurazioni organizzative é possibile la sperimentazione ed é necessaria la consultazione preventiva e l’esame delle questioni connesse con la RSU. Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Le nuove configurazioni organizzative potranno prevedere nuovi profili professionali che saranno inquadrati nella scala classificatori sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti qualora non espressamente previsti nei profili contrattuali.
L’impresa adotterà definitivamente l’eventuale sistema sperimentato, dopo un esame dei risultati con la RSU, assistita dai componenti del gruppo dei lavoratori interessati.
Le Parti dichiarano inoltre che l’inserimento nell’organizzazione produttiva di assetti basati su gruppi di lavoro può favorire, a fronte di esigenze di maggiore flessibilità della produzione, lo sviluppo della produttività globale e dell’efficienza.
Le imprese condividono l’opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/1977, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
———-
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE (*)
I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta dalle seguenti 6 categorie nell’ambito delle quali sono previste figure professionali con mansioni contrattualmente considerate equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative.
——————– Cat. Posizioni organizzative ——————– A 1-2-3 B 1-2 C 1-2 D 1-2-3 E 1-2-3-4 F — ——————–
L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle declaratorie e dei profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa.
I profili, distribuiti nell’ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle mansioni in essi individuate.
Nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in una categoria inferiore a quella cui il profilo si riferisce.
Per i profili non individuati o aventi contenuto professionale diverso rispetto a quelli rappresentati nel presente articolo, l’inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti. Rientra nell’attività contrattuale delle RSU la verifica degli inquadramenti adottati a fronte di tali fattispecie.
———-
(*) Per le imprese dei settori ceramica e abrasivi si richiama la classificazione del personale riportata al Capitolo XIII del presente contratto.
Per le imprese dei settori di lubrificanti e GPL si applica la classificazione del personale riportata al Capitolo XIV del presente contratto.
CATEGORIA A
Declaratoria
Appartengono a questa categoria d’inquadramento i lavoratori quadri che ricoprono posizioni preposte a importanti settori d’attività aziendale che richiedono:
– conoscenza specifica e pluriennale esperienza in più discipline da integrare tra loro, maturate anche attraverso il presidio di posizioni appartenenti alle categorie inferiori;
– ampia autonomia direttiva nell’ambito delle politiche aziendali e di obiettivi di carattere generale, i cui risultati sono oggetto di supervisione;
– eventuale guida, controllo e sviluppo di un significativo gruppo di risorse umane;
– responsabilità economiche di impatto rilevante per l’impresa e che comportano l’assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali e la gestione di risorse aziendali in misura rilevante.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Profili: Quadri (Q)
Responsabile assicurazione qualità di società
– pianifica e definisce le linee strategiche e le politiche sulla qualità in concerto con le altre funzioni aziendali operando nel rispetto delle normative;
– definisce e organizza le procedure operative per la qualità nell’ambito delle politiche e delle strategie individuate;
– recepisce dati provenienti dal mercato al fine di definire e ottimizzare gli standard qualitativi in base alle esigenze emerse;
– assicura un sistema d’informazione idoneo a valutare e tenere sotto costante controllo l’andamento tendenziale della qualità;
– concorre, nell’ottica di un miglioramento preventivo della qualità, alla messa a punto dei nuovi impianti e alla ottimizzazione delle procedure di manutenzione e di logistica.
Responsabile protezione ambientale e sicurezza stabilimento complesso
– provvede alla diffusione delle norme legislative e aziendali in materia di prevenzione infortuni, sicurezza impianti, protezione dell’ambiente di lavoro e tutela ecologica dell’ambiente esterno;
– fornisce consulenza specialistica nella progettazione e realizzazione degli impianti affinché vengano adottate soluzioni innovative e di esercizio che ne garantiscano la sicurezza e la rispondenza alle norme relative alla protezione ambientale. Propone azioni di miglioramento;
– individua e propone soluzioni migliorative dei sistemi di sicurezza e antinfortunistici allo scopo di minimizzare il rischio di infortuni e incidenti;
– mantiene i rapporti con gli enti esterni preposti al controllo delle attività dello stabilimento in materia di protezione dell’ambiente di lavoro, di prevenzione infortuni, sicurezza degli impianti e tutela ecologica;
– assicura la corretta gestione delle attrezzature antincendio e di emergenza e garantisce interventi tempestivi ed efficaci;
– promuove e sviluppa in collaborazione con il servizio sanitario studi e valutazioni nel campo della protezione ambientale e dell’igiene industriale.
Responsabile sistemi informativi di società
– nell’ambito di obiettivi di spesa e di strategia fissati anche con il suo apporto dalla Direzione della società, coordina l’operatività dell’esistente e lo sviluppo dei sistemi informativi, in modo da garantire l’adeguatezza alle esigenze dell’utenza, sulla base delle rispettive priorità;
– in relazione all’evoluzione tecnologica, ottimizza il rapporto costi/benefici e la qualità, in termini di macchine e di applicazioni installate.
Responsabile aree amministrative/contabili di società
– opera nell’ambito di più aree amministrative (es.: contabilità generale, contabilità industriale, finanza, fiscale, auditing);
– garantisce l’espletamento dell’attività amministrativa delle aree/settori di competenza nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
– é responsabile delle informazioni relative alla stesura dei documenti ufficiali amministrativi/contabili nonché alla stesura di analisi statistiche, previsionali e consuntive;
– é responsabile della gestione di altro personale amministrativo/contabile.
Responsabile controllo gestione/amministrazione di stabilimento complesso
– assicura la regolare e tempestiva attuazione delle operazioni amministrative e di contabilità generale e industriale di competenza dello stabilimento e delle relative registrazioni nel rispetto delle norme tributarie, legali, assicurative, delle politiche e delle procedure della società;
– assicura, in collaborazione con le altre funzioni, la formulazione, secondo le politiche della società, dei piani operativi e dei budget di competenza dello stabilimento, l’elaborazione dei dati consuntivi e l’evidenziazione degli scostamenti:
– fornisce alla Direzione specifiche analisi economiche e quantitative dei principali fenomeni gestionali, evidenziando elementi per la formulazione di azioni migliorative dei risultati tecnico-economici;
– assicura lo svolgimento delle operazioni fiscali e doganali relative ai prodotti in uscita e alle materie prime, agli imballi e ai materiali in ingresso, secondo le normative di legge in vigore.
Responsabile ufficio tecnico e lavori di stabilimento complesso
– gestisce, nel rispetto delle politiche aziendali, le attività di progettazione e di montaggio di competenza dello stabilimento, garantendo il rispetto dei tempi, dei costi e la buona esecuzione tecnica degli investimenti;
– garantisce il controllo dell’attività delle imprese e il rispetto delle normative legislative contrattuali e tecniche vigenti;
– partecipa alle trattative commerciali con le imprese per l’assegnazione delle commesse, collaborando alla definizione delle specifiche tecniche e dei prezzi.
Responsabile centro di distribuzione
– coordina lo svolgimento delle attività amministrative, l’effettuazione di inventari e controlli contabili e fiscali, la registrazione dei movimenti di prodotti finiti e/o materiali di produzione;
– guida, coordina e controlla assistenti e operatori nello svolgimento delle attività di ricevimento, controllo, scarico, stoccaggio, conservazione e spedizione di materiali o merci;
– mantiene contatti con trasportatori e clienti per la risoluzione di problemi connessi all’economicità e alla tempestività delle spedizioni;
– interagisce con le funzioni di produzione, di controllo e del commerciale per organizzare l’attività del magazzino, in armonia con i loro tempi;
– é responsabile dell’efficienza dei mezzi e delle attrezzature affidategli.
Responsabile logistica stabilimento complesso
– garantisce il ricevimento, lo stoccaggio, la distribuzione e la spedizione di materie prime, prodotti finiti e imballi;
– assicura lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e fiscali relativi alle disposizioni vigenti sulla movimentazione delle merci;
– garantisce il corretto espletamento delle pratiche doganali e UTF e la giusta impostazione di nuove autorizzazioni governative, in stretto collegamento con le competenti funzioni di sede;
– gestisce i contratti in essere ed elabora proposte contrattuali di forniture dei servizi di propria competenza;
– individua e sviluppa opportunità di miglioramento dei servizi prestati in termini di competitività, efficienza ed efficacia, in particolare attraverso lo sviluppo di sinergie operative, l’adozione di provvedimenti tecnologici e promuovendo iniziative di investimento;
– garantisce la formazione, la riqualificazione e lo sviluppo del personale di esercizio coinvolgendolo nell’opera di miglioramento dei servizi resi, con particolare riguardo alla sicurezza, all’ecologia, all’igiene ambientale e al rispetto delle normative vigenti.
Responsabile di più settori di acquisto/materiali stabilimento complesso
– nell’ambito dei settori specifici di competenza é responsabile dell’approvvigionamento di materiali e servizi per una o più divisioni commerciali o stabilimenti nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali, nonché delle normative fiscali e legali in vigore;
– esegue in completa autonomia e nel rispetto dei rapporti di delega, affidatagli dal direttore acquisti (Purchasing Manager) di settore, tutte le attività necessarie alla migliore negoziazione e all’acquisto di materiali e/o servizi di sua competenza. Tali attività si esplicano nella più stretta osservanza delle procedure delle politiche aziendali con particolare riguardo alla selezione dei fornitori;
– riferisce e aggiorna periodicamente il direttore acquisti (Purchasing Manager) di settore sull’andamento delle varie situazioni di mercato, prodotto/ fornitore di cui é responsabile;
– é responsabile della ricerca, della qualificazione e della valutazione dei fornitori e prodotti nell’area di competenza, anche attraverso visite a stabilimenti e a sedi commerciali;
– conduce le trattative di acquisto ottimizzando i fattori prezzo, qualità e servizio;
– segue lo sviluppo dell’ordine e verifica il rispetto delle condizioni pattuite;
– promuove le contestazioni delle merci su istanza del controllo di qualità;
– elabora le previsioni di andamento dei prezzi per le aree di competenza e le raffronta con i dati reali;
– guida, coordina e controlla l’attività degli acquisitori a cui fornisce gli indirizzi necessari per l’espletamento delle procedure operative d’acquisto;
– garantisce la stipula dei contratti d’appalto entro i limiti di competenza stabiliti, assicurando la predisposizione di tutti gli elementi conoscitivi e di supporto alle funzioni di sede per la stipula dei contratti di competenza.
Responsabile pianificazione produzione
– ha la responsabilità di richiedere le produzioni per una categoria di prodotti, in linea con i livelli di servizio al cliente stabiliti dalla società e con l’obiettivo di ottimizzare la gestione degli stock e degli inventari;
– collabora con le funzioni commerciali per la stesura delle stime di vendita, in modo da razionalizzare i cicli produttivi delle varie unità produttive in un’ottica di economicità globale del sistema.
Responsabile manutenzione stabilimento complesso
– é responsabile dell’attività di manutenzione degli impianti, dalla richiesta di budget all’esecuzione dei lavori;
– segue in collaborazione con i colleghi della produzione le modifiche migliorative degli impianti e le nuove costruzioni.
Project leader:
– definisce per le linee di prodotto/mercato di propria competenza: gli obiettivi di marketing e vendita in termini di volumi, mix prodotti e fatturato; il mercato, selezionandolo in funzione della potenzialità;
– é responsabile del raggiungimento degli obiettivi di vendita.
Group product manager
– esamina le opportunità e le alternative di presenza commerciale sui diversi mercati/aree per più prodotti tra di loro significativamente diversi;
– coordina le analisi e le ricerche di mercato formulando previsioni di lungo/medio periodo della domanda e dell’offerta;
– identifica le potenzialità di vendita e definisce e propone obiettivi annuali di posizionamento sul mercato;
– collabora con la ricerca e sviluppo nella definizione delle caratteristiche, struttura, livello di qualità di nuovi prodotti;
– mantiene contatti con società e opinion leader;
– coordina l’attività di più product manager;
– é responsabile della gestione del budget pubblicitario e promozionale.
Responsabile training tecnico/scientifico
– assicura, sulla base degli obiettivi generali aziendali o delle politiche di marketing, l’identificazione delle necessità di addestramento, individuale e collettivo, la proposta e la realizzazione dei programmi di sviluppo professionale di addestramento scientifico e tecnico, anche in relazione all’evoluzione delle tecniche di comunicazione e di vendita, dell’intera struttura di informazione tecnico/scientifica.
Responsabile assistenza tecnica alla clientela
– assicura lo svolgimento delle attività di supporto tecnico alle vendite e di assistenza tecnica alla clientela, sull’impiego dei prodotti d’interesse della divisione, assicurando l’analisi e la gestione dei reclami;
– assicura il mantenimento del livello competitivo ottimale di qualità, attraverso il monitoraggio sistematico interno e della concorrenza;
– assicura l’approntamento e aggiornamento delle specifiche di produzione e vendite;
– contribuisce nell’approntamento di documentazione tecnico-promozionale per il supporto all’attività di marketing/sviluppo applicativo prodotti;
– garantisce assistenza tecnica nello sviluppo di nuovi prodotti e nuove applicazioni;
– organizza l’attività dei propri collaboratori stabilendo priorità e standard operativi;
– definisce con la funzione vendite il livello di servizio standard alla clientela;
– tiene i rapporti con le produzioni e le altre funzioni tecniche per concordare i piani di ricerca e di miglioramento tecnologico e di prodotto.
Capo aree (farmaceutico)
– assicura, con ampia discrezionalità di poteri, nell’ambito del settore d’appartenenza, lo sviluppo e l’attuazione delle politiche aziendali;
– é responsabile per più aree geografiche, attraverso il coordinamento di una struttura di capi area, del conseguimento degli obiettivi promozionali e di vendita nel territorio;
– collabora a definire le strategie della società, nel settore d’appartenenza, anche al fine dell’attuazione di una corretta informazione scientifica, nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia e delle norme deontologiche.
Responsabile personale/organizzazione di unità operativa
– assicura la corretta applicazione delle norme contrattuali e l’osservanza degli adempimenti di legge in fase di costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto delle politiche societarie;
– contribuisce all’applicazione e al rispetto delle norme di legge in materia di igiene, ambiente di lavoro, antinfortunistica partecipando alla formulazione degli interventi adeguati;
– assicura alla linea la continuità del personale qualitativamente e quantitativamente necessario al conseguimento degli obiettivi specifici e generali della società;
– assicura le relazioni con le OO.SS. locali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle politiche societarie;
– provvede all’impostazione e gestione del contenzioso di lavoro;
– mantiene un adeguato sistema di comunicazione con il personale al fine di garantire un clima di partecipazione e di elevata produttività;
– propone piani di sviluppo organizzativo coerentemente con la politica generale della società;
– imposta, in collaborazione con la linea, piani di formazione e sviluppo del personale dell’unità operativa di competenza.
Responsabile centrale di area del personale
– garantisce l’attuazione delle attività dell’area (relazioni industriali, sviluppo, amministrazione) in coerenza con le strategie e i piani aziendali;
– progetta e studia, nell’ambito del settore di sua competenza, interventi innovativi che ottimizzino l’incidenza della sua specializzazione nell’ambito della Direzione del personale complessiva;
– coordina l’attività dei responsabili di settore di unità operativa al fine di ottenere una gestione del personale armonica in tutte le società del gruppo;
– aggiorna le proprie conoscenze tecniche mediante consultazione di testi specializzati o circolari e informa i responsabili di settore del personale di unità operativa;
– fornisce un supporto specialistico per la risoluzione di problemi specifici.
Responsabile impianti complessi
– é responsabile di più unità organizzative complesse;
– garantisce, in attuazione delle politiche aziendali, coordinando l’attività dei capi reparto, i livelli produttivi-qualitativi richiesti con riferimento, dove previsto, anche alle norme di buona fabbricazione e di costo, ottimizzando rese e risorse;
– partecipa alla definizione dei parametri efficienziali della propria attività attivandone successivamente i meccanismi di controllo;
– assicura l’applicazione delle norme e delle procedure sia interne che di legge;
– ricerca il miglioramento e l’ottimizzazione del processo produttivo coordinando l’attività di modifica degli impianti nonché la programmazione dell’attività di manutenzione.
Responsabile gestione attività industriali
– assicura il raggiungimento degli obiettivi di budget di produzione in termini di volumi, qualità e costi;
– assicura lo sviluppo tecnologico degli impianti per il miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi;
– assicura l’efficienza degli impianti attraverso la definizione dei livelli di manutenzione, garantendo la relativa esecuzione;
– assicura la corretta gestione dei contratti di fornitura prodotti e servizi dalle unità ospitanti;
– assicura il rispetto delle norme di legge e societarie relative alla sicurezza, igiene ambientale e all’ecologia;
– assicura la formulazione di piani analitici di controllo e garantisce il rispetto degli stessi;
– supporta i responsabili di divisione e le gestioni tecniche nella valutazione economica delle migliorie e modifiche di impianto proposte;
– collabora con la funzione budget e controllo di gestione nelle fasi d’analisi dei risultati gestionali.
Responsabile gruppo di laboratori/unità di ricerca
– é responsabile del coordinamento di più laboratori appartenenti a una disciplina omogenea;
– é responsabile della ottimizzazione delle risorse;
– assiste la Direzione nella fase di impostazione e pianificazione dei progetti;
– assegna i temi di ricerca ai singoli laboratori;
– redige rapporti e pubblicazioni sull’attività sperimentale svolta.
Responsabile medico di prodotto di area terapeutica
– coordina tutta l’attività delle fasi di sviluppo clinico dei potenziali farmaci dalla fase 1 – sperimentazione su volontario sano – alla fase 3 – sperimentazione clinica allargata alla redazione del report finale e definizione del dossier di registrazione.
Senior scientist
– alto specialista in una branca specifica di una delle principali discipline di ricerca (chimica di sintesi, chimica analitica, farmacologia, galenica, farmacocinetica, tossicologia farmaceutica e biotecnologie);
– tiene i rapporti scientifici con gli ambienti universitari, enti di ricerca, ecc.;
– redige pubblicazioni sull’attività sperimentale svolta.
Responsabile tecnologia di processo di impianti complessi
– é responsabile di un settore (ciclo produttivo) di miglioramento tecnologico (rese produttive, consumi materie prime e utilities, automazione, ecc.) sul quale ha un’ampia e consolidata competenza;
– definisce con la Direzione gli obiettivi prioritari di miglioramento e i budget relativi;
– coordina e supervisiona l’attività del personale dipendente assegnando compiti e progetti, controllandone i risultati e le proposte;
– definisce (in collaborazione con l’ufficio tecnico) le specifiche tecniche e i preventivi per gli interventi relativi alle azioni di miglioramento tecnologico;
– supervisiona la redazione e l’aggiornamento dei manuali operativi di esercizio;
– si tiene aggiornato sull’evoluzione impiantistica della concorrenza.
Capo aree di vendita
– opera normalmente in sede decentrata svolgendo un’attività itinerante;
– cura direttamente uno o più clienti di importanza chiave a livello nazionale o internazionale per l’impresa;
– ha una notevole approfondita professionalità specifica acquisita nell’esercizio dell’attività commerciale;
– svolge funzioni direttive che implicano la pianificazione, il coordinamento e il controllo della rete di vendita, della relativa amministrazione e del personale, per più aree geografiche commerciali o per un settore merceologico aventi importanza fondamentale, con un’ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi di vendita dell’impresa alla cui definizione collabora;
– é responsabile del raggiungimento degli obiettivi di volume e fatturato nelle aree di propria competenza;
– può partecipare alla definizione delle previsioni di vendita e individua eventuali cause di scostamento dei risultati effettivi;
– può coordinare lo sviluppo e la realizzazione di approfondite analisi del business dei clienti e delle aree di propria competenza eventualmente svolte da collaboratori con l’ausilio di complessi programmi informatici.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Profili: Quadri (Q)
Responsabile laboratori controllo stabilimento complesso
– assicura lo svolgimento di analisi e prove al fine di permettere il controllo efficiente e affidabile dei processi, dei prodotti finiti e delle materie prime di competenza, nel rispetto delle procedure e dei programmi stabiliti;
– collabora con le unità interessate di sede e di stabilimento fornendo la necessaria assistenza specialistica di laboratorio all’attuazione di programmi finalizzati al miglioramento dei processi e dei prodotti;
– promuove, di concerto con le funzioni interessate, l’aggiornamento dei piani di analisi e assicura l’impiego ottimale delle risorse, umane e tecnologiche, affidate al fine di migliorare l’efficienza/efficacia del servizio;
– collabora con la funzione qualità di sede nella gestione del sistema qualità di stabilimento riportando periodicamente i risultati e l’andamento delle attività e promuovendo azioni migliorative del sistema.
Esperto di sistemi operativi complessi
– é in possesso di un’approfondita conoscenza dell’ambiente operativo delle installazioni dei sistemi informativi;
– configura e ottimizza le prestazioni di servizio dei prodotti software di cui ha la responsabilità;
– crea e mantiene la documentazione associata alla generazione e alla gestione operativa dei progetti software;
– definisce gli standard da utilizzare durante l’installazione dei prodotti software e la loro gestione operativa;
– supervisiona l’installazione di nuove versioni dei prodotti software che cadono nella propria sfera di responsabilità;
– fornisce un supporto tecnico completo relativo a tutte le problematiche inerenti i prodotti nell’area tecnologica di sua competenza;
– pianifica la propria attività e quella degli altri componenti dei vari team mantenendo accurati e aggiornati rapporti sullo stato di tutte le attività in corso;
– coordina l’addestramento delle altre persone del gruppo.
Responsabile sviluppo sistemi informativi di società
– assicura lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi informativi centrali per le aree di competenza;
– recepisce e soddisfa le esigenze informatiche degli utenti aziendali di competenza formulando alternative e soluzioni che ottimizzino il rapporto costi/prestazioni;
– definisce e coordina piani e attività per lo sviluppo dei sistemi, concordando tempi e priorità con gli utenti;
– coordina e supporta i gruppi di sviluppo sistemi; segue direttamente i progetti più complessi;
– verifica periodicamente lo stato d’avanzamento dei progetti in termini di costi, tempi e risultati;
– fornisce adeguata consulenza informatica ai propri utenti, sia sulle possibilità offerte dai sistemi sia sul funzionamento, provvedendo all’addestramento tecnico;
– assicura la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi e delle applicazioni esistenti.
Responsabile impianti
– é responsabile di più unità organizzative;
– garantisce, in attuazione delle politiche aziendali, coordinando l’attività dei capi reparto, i livelli produttivi-qualitativi richiesti con riferimento, dove previsto, anche alle norme di buona fabbricazione e di costo, ottimizzando rese e risorse;
– partecipa alla definizione dei parametri di efficienza della propria attività attivandone successivamente i meccanismi di controllo:
– assicura l’applicazione delle norme e delle procedure sia interne che di legge;
– ricerca il miglioramento e l’ottimizzazione del processo produttivo coordinando l’attività di modifica degli impianti nonché la programmazione dell’attività di manutenzione.
Responsabile customer service integrato:
– é responsabile di tutte le attività commerciali e amministrative di servizio alla clientela e di esecuzione dei contratti nel rispetto delle politiche aziendali;
– garantisce l’applicazione delle procedure aziendali con particolare riferimento alle implicazioni di carattere fiscale per l’impresa;
– pianifica e definisce sistemi e servizi innovativi atti a migliorare la produttività e la qualità del servizio;
– coordina le attività finalizzate alla soluzione dei contenziosi interagendo con le altre funzioni aziendali;
– é il punto di riferimento dei reparti commerciali per la gestione delle problematiche inerenti la logistica.
art. 4
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Iii – Classificazione Del Personale – Profili Posizione Organizzativa 3
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
Profili: Quadri (Q)
Responsabile area applicativa
– é responsabile per le aree applicative di competenza dello sviluppo di nuovi sistemi informatici e del mantenimento di quelli esistenti;
– fornisce supporto gestionale all’utenza per quelle che sono le esigenze informatiche sia a livello operativo che organizzativo;
– é responsabile della suddivisione dell’attività all’interno del proprio reparto fissando i tempi di realizzazione;
– é responsabile del coordinamento e della guida del team nella fase di studio e disegno delle varie applicazioni;
– é responsabile della gestione di altro personale specializzato.
Responsabile area amministrativa/finanziaria complessa di società
– opera in un’area amministrativa con più settori essendo responsabile dei risultati raggiunti nell’ambito degli obiettivi fissati dal responsabile del servizio;
– garantisce l’espletamento dell’attività amministrativa nell’area di competenza nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
– é responsabile limitatamente alla propria area delle informazioni relative alla stesura dei documenti ufficiali amministrativi/contabili/finanziari nonché della stesura di analisi statistiche, previsionali e consuntive.
Capo commessa di stabilimento
– coordina, secondo le direttive ricevute, lo sviluppo delle commesse assegnate;
– imposta il lay-out degli impianti, assicurandosi che sia conforme alle caratteristiche del processo e rispetti i criteri di sicurezza, di igiene industriale e di protezione ambientale;
– controlla l’esecuzione della commessa, assistendo i processisti e i progettisti nell’esecuzione della progettazione di dettaglio;
– coordina le attività di montaggio assegnate alle imprese e/o al personale interno, curando che la realizzazione sia effettuata secondo quanto previsto in relazione ai tempi di consegna e costi di realizzazione.
Responsabile progettazione specialistica
– sviluppa le attività di progettazione, anche attraverso personale dipendente, per la parte relativa alla propria specializzazione (elettrica/ strumentale/ meccanica/civile);
– imposta, rivede e approva i calcoli, gli schemi funzionali, la disposizione della strumentazione, ecc., assicurandosi che essi siano conformi ai necessari criteri di funzionalità e sicurezza;
– definisce le specifiche tecniche, anche complesse, sulla base di una conoscenza approfondita della normativa vigente;
– fornisce contributi nelle trattative con i fornitori per l’acquisizione delle offerte e la discussione di eventuali varianti tecniche ai progetti seguiti;
– approva, se previsto, l’emissione delle richieste di ordinazione dei materiali, coordinando i contatti con le altre funzioni interessate e con i fornitori.
Responsabile lavori di stabilimento
– controlla le attività delle imprese operanti nello stabilimento, direttamente o tramite gli assistenti ai lavori, assicurando la buona esecuzione tecnica dei lavori e il rispetto dei tempi e dei costi stabiliti;
– dà il benestare, sulla base delle misurazioni e verifiche effettuate, alla liquidazione delle competenze delle imprese.
Responsabile settore logistica stabilimento complesso
– coordina le attività del settore di competenza, garantendo lo svolgimento delle operazioni nel rispetto dei programmi e del budget;
– garantisce l’osservanza delle normative nazionali e internazionali in materia di movimentazione delle merci;
– concorda con la posizione superiore il programma degli interventi migliorativi inerenti i mezzi, impianti e attrezzature, nel rispetto degli obiettivi, delle priorità, dei tempi, dei costi e della sicurezza e dell’igiene ambientale;
– provvede alla formazione e all’addestramento del proprio personale.
Responsabile logistica di stabilimento
– garantisce il ricevimento, lo stoccaggio, la distribuzione e la spedizione di materie prime, prodotti finiti e imballi;
– assicura lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e fiscali relativi alle disposizioni vigenti sulla movimentazione delle merci;
– garantisce il corretto espletamento delle pratiche doganali e UTF e la giusta impostazione di nuove autorizzazioni governative, in stretto collegamento con le competenti funzioni di sede;
– gestisce i contratti in essere ed elabora proposte contrattuali di forniture dei servizi di propria competenza;
– individua e sviluppa opportunità di miglioramento dei servizi prestati relativi alla competitività, efficienza ed efficacia, in particolare attraverso lo sviluppo di sinergie operative, l’adozione di provvedimenti tecnologici, promuovendo iniziative di investimento;
– garantisce la formazione, la riqualificazione e lo sviluppo del personale di esercizio coinvolgendolo nell’opera di miglioramento dei servizi resi, con particolare riguardo alla sicurezza, all’ecologia, all’igiene ambientale e al rispetto delle normative vigenti.
Responsabile manutenzione specialistica stabilimento complesso
– organizza, coordina e controlla secondo le direttive del responsabile manutenzione di stabilimento, l’attività del personale specialistico di settore (manutenzione meccanica/strumentale/elettrica/civile) da lui dipendente;
– garantisce la buona esecuzione tecnica dei lavori nel rispetto dei costi standard previsti;
– fornisce consulenze per il settore specialistico di competenza per quanto riguarda il miglioramento delle attrezzature esistenti.
Responsabile preparazione lavori
– sviluppa e definisce, in collaborazione con i settori di produzione, il piano annuale di manutenzione dello stabilimento, in termini di operazioni, tempi e costi, contemperando le esigenze di manutenzione preventiva e quelle dei programmi produttivi;
– definisce norme e costi standardizzati di esecuzione dei lavori di manutenzione;
– predispone, nell’ambito del piano annuale, i programmi mensili fornendo all’ufficio acquisti le previsioni di fabbisogno materiali e imprese, in collaborazione con le funzioni/utenti di stabilimento;
– controlla i costi consuntivi di manutenzione rispetto ai preventivi analizzando le cause degli scostamenti e proponendo azioni correttive.
Responsabile manutenzione di area
– é alle dipendenze del responsabile manutenzione e collabora all’impostazione dei programmi manutentivi per l’area di sua competenza e ne cura la definizione e l’esecuzione, anche coordinando il personale di livello inferiore.
Capo area (farmaceutico)
– possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– assicura sulla base di quanto stabilito dai piani e dalle strategie aziendali, definite con il superiore diretto, il coordinamento e il controllo di un gruppo di ISF;
– coordina, verifica, controlla, con ampia discrezionalità, il raggiungimento degli obiettivi aziendali previsti, cura la formazione e aggiornamento professionale di propri collaboratori e l’attuazione delle politiche aziendali, nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia e delle norme deontologiche.
Product manager senior
– possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– definisce le alternative di politiche di marketing effettuando analisi di mercato;
– identifica le potenzialità di vendita e gli obiettivi annuali;
– collabora con ricerca e sviluppo e produzione nell’aggiornamento delle caratteristiche del prodotto;
– assicura alla rete esterna l’informazione e l’aggiornamento relativo alle caratteristiche e/o evoluzione dei prodotti, fornendo altresì dati previsionali e consuntivi di mercato;
– elabora analisi economiche di redditività del prodotto;
– coordina la realizzazione delle iniziative pubblicitarie e promozionali;
– proviene da un’esperienza significativa in ambito marketing/vendite.
Ricercatore di mercato senior
– possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– fornisce consulenza e supporto specialistico di pianificazione di marketing e ricerche di mercato alle divisioni commerciali;
– fornisce supporto ai reparti commerciali dell’area di competenza per la realizzazione di ricerche di mercato, collabora alla valutazione dei risultati e gestisce l’archivio dati dell’area di competenza;
– effettua, su richiesta del management commerciale, studi e analisi su temi specifici di marketing.
Esperto tecnico di prodotto
– possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– supporta la forza di vendita nell’individuazione del prodotto/soluzione tecnica che risponde ai bisogni del cliente;
– cura la raccolta, redazione e diffusione di informazioni tecniche di prodotto;
– cura la progettazione ed erogazione di training tecnici per i distributori e utilizzatori finali;
– individua soluzioni per problemi tecnici applicativi sul prodotto e segue/valuta tecnicamente i reclami;
– individua, attraverso test di laboratorio, l’ottimale soluzione per il fabbisogno del cliente fornendo i relativi dati tecnici;
– cura l’addestramento tecnico del marketing e della forza di vendita diretta e indiretta;
– individua nuove applicazioni/miglioramenti dei prodotti esistenti;
– valuta l’idoneità tecnica del prodotto attraverso la conduzione di sperimentazioni sul campo.
Responsabile settore personale/organizzazione di unità operativa
– sviluppa nell’ambito del settore di sua competenza e di concerto con il responsabile del personale di unità operativa i piani e i programmi specifici secondo le politiche societarie partendo dalla identificazione del bisogni sino all’applicazione concreta del progetto;
– informa e aggiorna i responsabili della funzione e i responsabili di linea sulle tendenze di sviluppo della sua area di competenza;
– applica e gestisce le linee guida, provenienti dal responsabile centrale di settore, al fine di garantire il necessario sviluppo e supporto alla linea.
Capo reparto impianti complessi
– é a capo di un’unità organizzativa complessa;
– coordina e controlla, in attuazione delle direttive ricevute, attraverso l’attività dei capi turno/assistenti, l’esercizio dell’impianto con riguardo a parametri produttivi, qualitativi, di sicurezza e di impatto ambientale e l’impiego del personale per attività o interventi sull’impianto di propria competenza;
– collabora alla ricerca di meccanismi di miglioramento del processo produttivo e alla programmazione di interventi manutentivi.
Capo laboratorio specialistico
– é responsabile di un laboratorio ad alta tecnologia con utilizzazione di conoscenze/metodiche scientifiche complesse;
– guida un gruppo di laureati e tecnici alle sue dirette dipendenze;
– realizza più programmi di ricerca nell’ambito di una specifica disciplina, rispondendo a dei risultati attesi;
– formula idee originali sull’attività di ricerca in base ai risultati sperimentali ottenuti e/o alle informazioni desunte dalla letteratura.
Ricercatore senior
– possiede una particolare competenza professionale a livello di laurea accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– studia e mette a punto, alle dirette dipendenze di un capo laboratorio, metodologie sperimentali nuove e comunque avanzate, documentando con relazioni interne e/o pubblicazioni i risultati innovativi della sua ricerca, nonché il contributo della stessa al raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Tecnologo di ricerca senior
– ha un’elevata preparazione di base a livello universitario e/o equivalente e notevole esperienza tecnico-pratica sotto l’aspetto scientifico, tecnico, organizzativo;
– é responsabile dello svolgimento di progetti (o di una parte significativa di programmi/progetti più complessi) anche di notevole rilevanza nell’ambito di ben definite aree scientifiche o tecniche;
– sviluppa nuovi metodi o apporta variazioni a metodi anche complessi; redige relazioni e propone ai livelli superiori scelte e indirizzi alternativi per il conseguimento di risultati ottimali. Normalmente si avvale della collaborazione diretta di posizioni di livello tecnico.
Tecnologo di processo senior
– possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– studia e propone possibili miglioramenti al processo produttivo e agli impianti per ottimizzare rese di prodotto, consumi di materie prime e utilities e automazione;
– cura la redazione dei manuali operativi di esercizio per assicurare la migliore produttività di marcia dell’impianto e le condizioni di sicurezza del personale operativo addetto e dell’ambiente di lavoro;
– presta assistenza ai reparti produttivi per risolvere eventuali anomalie di marcia durante la lavorazione.
Sperimentatore clinico:
– assiste il responsabile medico di prodotto nella stesura del protocollo, nella presentazione dello stesso ai medici sperimentatori esterni (ospedali, cliniche, ecc.), nella elaborazione dei risultati nelle varie fasi (1, 2, 3), nonché nell’analisi dei dati elaborati da biometria.
Responsabile servizi generali e security di stabilimento di grandi dimensioni
– assicura, per l’intera organizzazione, il regolare ed efficiente funzionamento delle attività di: ufficio posta, mensa, manutenzione uffici, centro stampa, economato, ufficio viaggi, sorveglianza, ecc.;
– coordina l’attività delle suddette unità assegnando obiettivi specifici e controllandone il loro raggiungimento;
– propone politiche e procedure in tema di security e di gestione delle attività dei servizi generali;
– gestisce il personale assegnato alla sua organizzazione.
Capo area/ispettore senior vendite
– possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– svolge un’attività itinerante, con alcune attività amministrative in sede anche decentrata;
– cura direttamente alcuni clienti di particolare importanza per l’impresa;
– ha una notevole e consolidata esperienza specifica acquisita nell’esercizio dell’attività commerciale;
– svolge funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di attività di vendita, della relativa amministrazione e del personale di un’area geografico-commerciale o di un settore merceologico aventi particolare importanza, con un’ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi di vendita stabiliti dalla Direzione aziendale;
– é responsabile degli obiettivi di volume e fatturato dell’area di propria competenza;
– cura la formazione dei collaboratori.
Tecnico di vendita ai mercati industriali
– opera nel campo dei beni industriali realizzando gli obiettivi di vendita del portafoglio prodotti/clienti assegnato in termini di volumi e prezzi;
– ottimizza le condizioni di pagamento concesse alla clientela;
– raccoglie sistematiche informazioni sull’andamento dei consumi dei segmenti di mercato/clienti di competenza, sulla presenza e sulle azioni della concorrenza;
– attiva gli interventi dell’assistenza tecnica sia per i reclami, sia per attività di supporto e sviluppo applicativo;
– può avere responsabilità di vendita diretta su altri paesi europei e/o clienti a livello europeo;
– individua i clienti potenziali in base ad analisi di mercato e definisce strategie di comunicazione.
CATEGORIA B
Declaratoria
Appartengono a questa categoria d’inquadramento i lavoratori impiegati con funzioni direttive, o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
– conoscenza ed esperienza pluriennale in più attività, tra loro connesse, maturata anche in posizioni appartenenti a categorie inferiori;
– responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di significativi programmi aziendali, che comportano l’assunzione di decisioni, con un ampio grado d’autonomia, i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo;
– eventuale guida, controllo e sviluppo di collaboratori.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Profili: Impiegati (I)
Responsabile settore protezione ambientale e sicurezza di stabilimento complesso
– propone, in collaborazione con il servizio sanitario e le funzioni interessate di stabilimento, studi e piani di azioni per il continuo miglioramento degli ambienti di lavoro;
– assiste le funzioni interessate affinché la gestione di quanto esistente e la progettazione di nuove iniziative vengano svolte nel rispetto delle normative di legge vigenti anche in materia ambientale;
– mantiene i necessari rapporti con gli enti incaricati dei controlli degli effluenti, degli ambienti di lavoro e dei problemi ecologici, assistendo le funzioni interessate nel caso di interventi degli enti stessi;
– coordina l’attività degli addetti alla sicurezza/impianti ecologici e finalizza la stessa al pieno rispetto della normativa vigente;
– elabora piani generali di intervento per migliorare il livello di sicurezza aziendale.
Analista controllo gestione
– svolge le mansioni di contabilità industriale per la rilevazione, la determinazione e l’analisi dei costi di produzione/vendita e per l’elaborazione dei P&L;
– i suoi compiti sono prevalentemente orientati verso quattro aree di problemi: calcolo dei costi unitari, elaborazione dei P&L, analisi delle spese di gestione, emissione di rapporti vari di contabilità industriali;
– tiene contatti diretti e immediati con i reparti aziendali interessati riferendo al superiore diretto principalmente sugli aspetti di elaborazione ed analisi costi unitari e di elaborazione P&L.
Product manager
– definisce le alternative di politiche di marketing effettuando analisi di mercato;
– identifica le potenzialità di vendita e gli obiettivi annuali;
– collabora con ricerca e sviluppo e produzione nell’aggiornamento delle caratteristiche del prodotto;
– assicura alla rete esterna l’informazione e l’aggiornamento relativo alle caratteristiche e/o evoluzione dei prodotti, fornendo altresì dati previsionali e consuntivi di mercato;
– elabora analisi economiche di redditività del prodotto;
– coordina la realizzazione delle iniziative pubblicitarie e promozionali.
Ricercatore di mercato
– fornisce consulenza e supporto specialistico di pianificazione di marketing e ricerche di mercato alle divisioni commerciali;
– fornisce supporto ai reparti commerciali dell’area di competenza per la realizzazione di ricerche di mercato, collabora alla valutazione dei risultati e gestisce l’archivio dati dell’area di competenza;
– effettua, su richiesta del management commerciale, studi e analisi su temi specifici di marketing.
Addestratore tecnico-scientifico
– fornisce assistenza attraverso aggiornamenti sistematici sui prodotti;
– fornisce adeguato supporto tecnico nella preparazione e nello svolgimento di corsi di formazione ai clienti e/o alla rete di vendita;
– valuta tecnicamente i prodotti della concorrenza;
– opera come supporto alla rete di vendita e all’assistenza tecnica;
– collabora con il marketing per l’individuazione delle esigenze del mercato relative a miglioramenti/modifiche sui prodotti commercializzati, collaborando altresì all’aggiornamento delle istruzioni per l’uso dei prodotti.
Informatore scientifico del farmaco (*)
– svolge, secondo le direttive aziendali e nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attività d’informazione scientifica presso i medici, illustrando loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci, al fine di assicurarne il corretto impiego;
– riferisce all’impresa, nel rispetto dell’art. 9, punto 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, le osservazioni registrate nell’uso dei farmaci che emergono dal colloquio con gli operatori sanitari e in particolare le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci ad uso umano;
– possiede un titolo di studio idoneo (art. 9, punto 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541), un’alta qualificazione professionale e adeguate conoscenze scientifiche sui farmaci che presenterà ai medici;
– nell’ambito delle normative di legge in materia, può essere chiamato a svolgere, secondo le necessità aziendali, ulteriori attività, sempre nell’area di pertinenza, che comportino competenza, esperienza e responsabilità.
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(*) L’informatore scientifico del farmaco senza esperienza specifica nella mansione sarà inquadrato nella posizione organizzativa B2 per un massimo di 24 mesi.
Capo ufficio commerciale/customer service
– é responsabile della gestione degli ordini e del servizio alla clientela di più reparti commerciali o di un’intera divisione o di una tipologia di clienti;
– gestisce e coordina un gruppo di customer service, pianifica e mantiene un’adeguata ripartizione dei carichi di lavoro garantendo la continuità del servizio;
– coordina l’addestramento dei neo-inseriti nella mansione di customer service fino a portarli a un livello di autonomia;
– gestisce in prima persona la parte critica e non delegabile del business dei clienti di notevole importanza;
– é il punto di riferimento per la soluzione di contenziosi particolarmente delicati attivando tutte le funzioni (credito, trasporti, magazzini, direzione);
– é responsabile del raggiungimento degli obiettivi di servizio di propria competenza;
– fornisce consulenza ai reparti commerciali per tutte le problematiche inerenti alla logistica relative alla propria area di responsabilità.
Capo area/ispettore vendite
– svolge un’attività itinerante, con alcune attività amministrative in sede anche decentrata;
– cura direttamente alcuni clienti di particolare importanza per l’impresa;
– ha una notevole e consolidata esperienza specifica acquisita nell’esercizio dell’attività commerciale;
– svolge funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di attività di vendita, della relativa amministrazione e del personale di un’area geografico-commerciale o di un settore merceologico aventi particolare importanza, con un’ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi di vendita stabiliti dalla Direzione aziendale;
– é responsabile degli obiettivi di volume e fatturato dell’area di propria competenza;
– cura la formazione dei collaboratori.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Profili: Impiegati (I)
Responsabile settore amministrativo
– nell’ambito di un’area amministrativa é responsabile di un settore (contabilità clienti/fornitori);
– controlla e coordina il personale addetto ed é responsabile dei risultati raggiunti.
Analista programmatore
– esegue analisi di progetti di limitate dimensioni che non comportano innovazioni sostanziali nei sistemi in atto;
– si occupa soprattutto di revisione di procedure interne, di aggiornamenti, di razionalizzazione o di unificazione di progetti già esistenti;
– esegue lo sviluppo di parti dei progetti stessi;
– studia i progetti nel dettaglio tenendo gli opportuni contatti al fine di predisporre il disegno di nuovi file e/o di individuare i file già esistenti da utilizzare;
– individua i programmi necessari per la realizzazione del progetto definendo le specifiche relative;
– controlla ed esamina i test per verificarne la validità nel contesto del progetto, al fine di accertare la corrispondenza tra elaborazione realizzata e necessità degli utenti;
– conosce la programmazione al più alto livello tecnico;
– assiste i programmatori nella fase di scrittura dei programmi e specialmente nella fase dei test;
– scrive i programmi più complessi;
– organizza e predispone la documentazione sia ad uso interno sia per gli utenti.
Progettista
– imposta e realizza studi di progettazione di massima e innovativa verificando la fattibilità, la validità tecnica e l’economicità delle alternative anche in funzione delle nuove tecniche computerizzate di progettazione;
– segue gli obiettivi stabiliti dalla propria Direzione circa le caratteristiche tecniche che il prodotto deve possedere;
– individua le soluzioni che evidenzino nel modo migliore le caratteristiche del prodotto e nel contempo riducano i costi con miglioramenti della qualità.
Responsabile magazzini e spedizioni di stabilimento:
– é responsabile della gestione dei magazzini e delle spedizioni di stabilimento;
– é responsabile dei rapporti con le autorità competenti ed enti esterni per ottimizzare l’attività di importazione/esportazione;
– ottimizza i livelli di magazzino e l’utilizzo delle risorse interne ed esterne;
– assicura un efficace servizio di consegna alla clientela.
Specialista acquisti
– concorre all’elaborazione del piano degli acquisti e degli approvvigionamenti sulla base dei programmi relativi;
– esegue ricerche di mercato per individuare i fornitori migliori;
– conduce direttamente, nell’ambito delle deleghe ricevute, le trattative di acquisto, concordando quantità, prezzi, modalità di consegna e termini di pagamento, collaborando col superiore diretto per gli ordini rilevanti;
– concorre al controllo dell’andamento degli acquisti analizzando gli scostamenti tra preventivi e consuntivi.
Specialista pianificazione
– gestisce gli inventari di alcune linee di prodotti nell’ottica di fornire un determinato livello di servizio con il minimo inventario possibile;
– gestisce gli approvvigionamenti delle commodities di competenza attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici a disposizione;
– gestisce l’anagrafico prodotti e gli approvvigionamenti dei fornitori;
– controlla attraverso l’utilizzo di appositi strumenti l’esistenza di situazioni anomale di approvvigionamenti.
Capo manutenzione specialistica
– organizza, coordina e controlla secondo le direttive del responsabile manutenzione di stabilimento l’attività del personale specialistico del settore da lui dipendente;
– garantisce la buona esecuzione tecnica dei lavori nel rispetto dei costi standard previsti;
– fornisce consulenze per il settore specialistico di competenza per quanto riguarda il miglioramento delle attrezzature esistenti.
Assistente di marketing
– secondo le direttive ricevute organizza le attività operative di marketing (promozioni, formati, agenzie, ricerche di mercato, addestramento, ecc.);
– elabora dati e statistiche inerenti la sua attività.
Specialista di prodotto
– supporta la forza di vendita nell’individuazione del prodotto/soluzione tecnica che risponde ai bisogni del cliente;
– cura la raccolta, redazione e diffusione di informazioni tecniche di prodotto;
– cura la progettazione ed erogazione di training tecnici per i distributori e utilizzatori finali;
– individua soluzioni per problemi tecnici applicativi sul prodotto e segue/valuta tecnicamente i reclami;
– individua, attraverso test di laboratorio, l’ottimale soluzione per il fabbisogno del cliente fornendo i dati tecnici risultanti;
– cura l’addestramento tecnico del marketing e della forza di vendita diretta e indiretta;
– individua nuove applicazioni/miglioramenti dei prodotti esistenti;
– valuta l’idoneità tecnica del prodotto attraverso la conduzione di sperimentazioni sul campo.
Responsabile amministrazione personale di unità operativa
– assicura che l’amministrazione del personale sia conforme alle norme di legge e contrattuali nel rispetto delle procedure aziendali;
– segue l’evoluzione della legislazione, dei contratti collettivi, accordi, ecc. e promuove l’impostazione e applicazione di procedure derivanti da nuove norme;
– supervisiona il corretto svolgimento delle operazioni relative all’elaborazione delle retribuzioni intervenendo in caso di anomalie;
– mantiene i contatti con gli altri enti esterni relativi al settore di competenza;
– assicura l’elaborazione dei dati preventivi, consuntivi, statistici sul costo del lavoro.
Specialista di settore personale/organizzazione
– implementa i piani operativi relativi alla sua specialità in osservanza alle direttive del suo responsabile;
– svolge attività di supporto nei confronti dei colleghi della funzione per ciò che riguarda il settore di sua competenza;
– mantiene i contatti con la linea sulle politiche di sviluppo dell’area di competenza;
– collabora alla realizzazione dei programmi del settore utilizzando le tecniche più idonee nel rispetto delle politiche aziendali;
– assicura un costante aggiornamento sulle problematiche relative al settore di sua competenza.
Capo reparto
– é a capo di un’unità organizzativa non complessa;
– coordina e controlla, in attuazione delle direttive ricevute, attraverso l’attività dei capi turno/assistenti, l’esercizio dell’impianto con riguardo a parametri produttivi, qualitativi, di sicurezza e di impatto ambientale e il corretto impiego del personale per qualsiasi attività o intervento sull’impianto di propria competenza;
– collabora alla ricerca di meccanismi di miglioramento del processo produttivo e alla programmazione di interventi manutentivi sull’impianto.
Primo assistente di giornata impianti complessi
– assiste il responsabile sovrintendendo autonomamente: alla realizzazione di programmi di produzione e alla conduzione degli impianti, assicurando i controlli necessari al fine di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi previsti; alla compilazione di relazioni periodiche sullo stato degli impianti; alla definizione e adozione delle misure necessarie nei casi d’emergenza, di fermate e di messa in marcia, nonché all’applicazione della normativa di sicurezza, protezione e igiene ambientale; all’individuazione di esigenze manutentive e alla realizzazione degli interventi conseguenti; alla formulazione dei vari budget e all’interpretazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi;
– assicura l’individuazione e la proposta di misure correttive da adottare all’occorrenza per mantenere il prodotto entro le caratteristiche definite e per ottenere rese maggiori;
– collabora con i tecnici di processo, informando il responsabile, all’identificazione di eventuali interventi impiantistici finalizzati al miglioramento delle rese e dell’efficienza delle installazioni;
– sostituisce il responsabile in caso d’assenza e in particolari situazioni, riferendo successivamente l’avvenuto e le decisioni prese;
– può coordinare gli altri assistenti di giornata.
Specialista tecnico di laboratorio
– tecnico in possesso non solo di una solida esperienza specifica, ma anche di competenza e capacità che gli consentono di operare con rilevante autonomia operativa e decisionale all’interno degli obiettivi prefissati;
– fornisce un contributo di innovazione e di proposta nell’ambito delle molteplici attività in cui é coinvolto;
– rappresenta il laboratorio nei confronti dell’esterno (entro deleghe definite dal responsabile o da un ricercatore);
– coordina in maniera completamente autonoma l’attività di altro personale.
Ricercatore
– ha una preparazione universitaria e/o equivalente, con esperienza specifica o diplomato con pluriennale esperienza nel campo della ricerca;
– effettua nell’ambito di un programma prestabilito e in relazione agli obiettivi assegnati attività di ricerca tecnico-scientifica.
Tecnologo di ricerca
– in possesso di cultura tecnico-scientifica a livello universitario e/o equivalente é responsabile, sotto l’aspetto scientifico, tecnico, organizzativo, dello svolgimento di singoli temi di ricerca (parti di più ampi programmi/progetti) o di progetti di limitata complessità nell’ambito di ben definite aree scientifiche e tecniche;
– imposta e coordina la parte sperimentale scegliendo metodi e mezzi;
– redige relazioni intermedie e finali sui risultati sperimentali segnalando le opportunità di diverso indirizzo della ricerca affidatagli;
– può avvalersi della collaborazione diretta di posizioni di livello tecnico ed esecutivo.
Tecnologo di processo
– secondo le indicazioni ricevute dal superiore presta assistenza ai reparti di produzione per risolvere eventuali anomalie di marcia;
– segue la conduzione di prove tecnologiche in collaborazione con il personale d’esercizio e verifica l’andamento dei risultati rispetto ai programmi;
– sulla base delle direttive ricevute contribuisce con la propria esperienza nella ricerca di soluzioni di miglioramento della produttività degli impianti.
Responsabile servizi generali e sorveglianza di stabilimento
– sovrintende, dirige e controlla, dal lato tecnico-amministrativo, il servizio di vigilanza di uno stabilimento che pone esigenze complesse di security. In particolare: dispone ispezioni alle proprietà aziendali; applica/organizza il funzionamento del sistema di identificazione del personale dello stabilimento e di eventuale personale esterno; organizza l’attività del servizio di vigilanza; espleta le indagini relative a furti, danneggiamenti e irregolarità varie; mantiene i contatti con le locali autorità di pubblica sicurezza;
– assicura il regolare ed efficiente funzionamento delle attività di: ufficio posta, mensa, manutenzione uffici, centro stampa, economato, ufficio viaggi, sorveglianza, ecc.
Specialista sviluppo mercato ad alta tecnologia
– possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita in ambito vendite e/o marketing;
– é responsabile del raggiungimento degli obiettivi di volume e fatturato per i clienti/aree di propria competenza;
– può avere responsabilità di vendita diretta su altri paesi europei e/o clienti a livello europeo;
– definisce col cliente personalizzazioni di prodotto, di servizio o di finanziamento;
– controlla il rispetto degli accordi del trade in merito a prezzi, promozioni, esposizioni e condizioni specifiche;
– definisce con le centrali d’acquisto contratti quadro e condizioni generali di forniture che regolano la vendita su tutto il territorio nazionale.
Operatore di vendita tecnico agrario senior
– possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– realizza le vendite di fertilizzanti e fitofarmaci per le zone di competenza, relativamente al canale privato e cooperativo fornendo altresì un’adeguata informazione tecnico/scientifica;
– mantiene i rapporti con la clientela attuale e potenziale, nonché con tutti gli operatori del mercato agricolo, al fine di assicurare un’adeguata informazione sulle tendenze del mercato e di raccogliere notizie utili all’impresa;
– applica la politica commerciale definita dall’impresa;
– propone e assicura la realizzazione dei traguardi di prodotto svolgendo, ove del caso, misure correttive per la realizzazione degli stessi;
– contribuisce alla conoscenza quali-quantitativa del mercato;
– assicura il posizionamento tecnico dei prodotti e il loro sviluppo commerciale;
– concorda, nel rispetto delle politiche commerciali effettuate dall’impresa, nell’ambito dell’autonomia della propria funzione i termini di sconto e di pagamento con il cliente provvedendo eventualmente anche ai successivi incassi.
Responsabile Key Account
– alle dipendenze della Direzione vendite grande distribuzione/distribuzione organizzata svolge, in condizioni d’autonomia operativa e gestionale, mansioni specialistiche per le quali é richiesta approfondita competenza professionale acquisita attraverso una notevole e qualificata esperienza nell’esercizio delle proprie funzioni;
– ha incarico di viaggiare per la trattazione e la gestione, con clientela di particolare importanza a livello nazionale, della vendita di prodotti, concordando a livello nazionale piani di assistenza al punto vendita e di merchandising definendo inoltre il relativo budget da utilizzare a livello periferico;
– é responsabile del raggiungimento degli obiettivi di volume e fatturato per clienti/aree di propria competenza che rappresentino una quota rilevante del fatturato complessivo dell’impresa;
– finalizza la vendita contattando normalmente i responsabili dei servizi acquisti, marketing e logistica del cliente;
– gestisce una quota rilevante del budget promozionale dell’impresa per le iniziative da svolgere insieme ai clienti;
– provvede all’efficace e tempestiva trasmissione alla Direzione commerciale di informazioni relative al mercato;
– partecipa alla definizione delle modalità di miglioramento del servizio al cliente relativamente alla clientela affidatagli insieme con gli altri reparti competenti;
– oltre al normale utilizzo di sofisticate apparecchiature tecnologiche per svolgere la normale attività amministrativa, realizza attraverso complessi programmi informatici approfondite analisi del business dei clienti e della zona di propria competenza.
CATEGORIA C
Declaratoria
Appartengono a questa categoria d’inquadramento i lavoratori impiegati cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
– esperienza specialistica consolidata delle mansioni svolte e delle problematiche connesse;
– controllo da parte del superiore esercitato preventivamente e/o direttamente solo per quanto riguarda i casi più impegnativi ed extra-routine;
– procedure/istruzioni normalmente di tipo generale che prevedono significativi margini di discrezionalità;
– eventuale guida e controllo di un gruppo di risorse umane.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Profili: Impiegati (I)
Coordinatore ufficio amministrativo
– organizza e coordina, sulla base di particolari competenze acquisite anche attraverso una significativa esperienza nel settore, l’attività di un gruppo di persone operanti all’interno di un ufficio amministrativo/contabile, riportando al responsabile del settore amministrativo di competenza;
– ha la responsabilità dell’addestramento e dell’aggiornamento professionale delle persone coordinate;
– svolge un ruolo di riferimento per il personale coordinato nella gestione dei contatti esterni e interni alla società e nella gestione di situazioni/problemi diversi da quelli normalmente gestiti o regolati dalle procedure aziendali.
Responsabile sala macchine
– gestisce le procedure operative di un centro elaborazione dati;
– coordina e controlla il lavoro degli operatori, curandone l’addestramento in funzione della tipologia delle macchine installate.
Assistente lavori
– segue in campo i lavori assegnati alle imprese, dal punto di vista tecnico, per la parte specialistica di propria competenza e verifica il rispetto delle norme di sicurezza;
– effettua la misurazione dei lavori per la liquidazione delle competenze alle imprese;
– acquisisce dalla funzione produzione il benestare per l’effettuazione dei lavori sugli impianti in condizioni di sicurezza.
Disegnatore progettista
– collabora, con proprie soluzioni, nella fase d’impostazione del lavoro di progettazione;
– definisce la dislocazione delle varie apparecchiature e macchinari dell’impianto e le relative strutture principali proponendo una o più soluzioni alternative;
– assicura l’esecuzione dei disegni per la parte di impianto affidatagli anche con l’ausilio di tecniche progettative computerizzate;
– può seguire e coordinare il lavoro di altri disegnatori assegnatigli.
Coordinatore settore magazzino
– coordina l’attività di personale preposto all’elaborazione e preparazione delle pratiche e dei documenti necessari alla spedizione di prodotto e alla ricezione di materie prime e di materiali di imballaggio nonché alla gestione operativa della movimentazione interna ed esterna.
Coordinatore lavori/assistente manutenzione
– é responsabile alle dipendenze del superiore della corretta realizzazione di tutti i lavori di manutenzione per la linea di competenza. Dispone a tal fine di risorse sia interne (che istruisce sulle modalità operative tecniche e di sicurezza controllo) sia esterne (che attiva in accordo col superiore);
– mantiene i contatti con i fornitori per seguire la realizzazione dei lavori;
– collabora con l’ufficio progetti per la definizione delle specifiche tecniche.
Responsabile in turno impianti complessi
– sovrintende, in condizioni d’autonomia operativa e decisionale, all’attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando e controllando il personale in turno di impianti complessi;
– assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
– verifica l’esecuzione dei lavori di manutenzione;
– effettua in caso d’emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori; provvede all’addestramento del personale meno esperto.
Assistente di giornata impianti complessi
– sovrintende, in condizioni d’autonomia operativa e decisionale, all’attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando, controllando e coordinando dal punto di vista tecnico e amministrativo gli operatori di reparto di impianti complessi;
– assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
– verifica l’esecuzione dei lavori di manutenzione;
– effettua in caso d’emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori;
– provvede all’addestramento del personale meno esperto.
Operatore di vendita senior
– possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– ha l’incarico di viaggiare per la trattazione e la gestione con la clientela della zona di propria competenza per la vendita di prodotti per i quali ha avuto incarico e/o per svolgere attività di promozione, di merchandising e d’assistenza al punto di vendita;
– può avvalersi di sofisticate apparecchiature tecnologiche per lo svolgimento della parte amministrativa e/o analitica delle proprie funzioni;
– svolge la propria attività di vendita in ampia autonomia sulla base di approfondite conoscenze del prodotto e del mercato. Sono richieste doti spiccate d’iniziativa per quanto attiene alla modalità di svolgimento e all’organizzazione dei compiti affidati;
– é responsabile del raggiungimento degli obiettivi di volume e fatturato per la zona di propria competenza. Nel quadro dell’ottimizzazione dei rapporti con la clientela, ha compiti di monitoraggio dell’andamento dei clienti e delle condizioni offerte dal mercato rapportando al capo area per tutte le problematiche che esulano dalla sua responsabilità.
Addetto esperto customer service
– possiede una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– mantiene i contatti con i clienti nell’ambito di una politica di vendita già predefinita;
– riceve l’ordine del cliente su tutta la linea di prodotti di propria competenza, imputa l’ordine nel sistema verificando il rispetto delle condizioni di vendita in vigore;
– prende accordi con il cliente per date e punti di consegna nonché per particolari esigenze logistiche coordinandosi con le competenti funzioni aziendali per il rispetto delle modalità di consegna;
– é responsabile della gestione dell’intero processo degli ordini per i clienti aventi sede in un’area geografica definita e/o per uno o più prodotti di propria competenza sul territorio nazionale;
– contribuisce alla definizione di modalità di miglioramento del servizio al cliente.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Profili: Impiegati (I)
Assistente laboratorio controllo
– assicura, anche attraverso il coordinamento degli operatori, che il sistema di rilevazione e di controllo della qualità mantenga, nel rispetto delle procedure operative, un grado di efficienza ottimale;
– verifica gli standard di qualità del prodotto tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche del processo al fine di ottenere l’omogeneità produttiva;
– garantisce, mediante apposite riunioni, che vengano assimilate e rispettate le procedure atte al mantenimento degli standard di qualità;
– supporta l’attività dei vari operatori e coordina le loro specifiche azioni;
– collabora nel settore di competenza e con le altre funzioni aziendali, affinché i vari impianti e la loro manutenzione rispettino la qualità.
Addetto tecnico protezione ambientale e sicurezza
– sensibilizza il personale delle unità operative sull’applicazione della normativa vigente;
– esegue periodicamente analisi di sicurezza degli impianti nuovi ed esistenti anche con riferimento agli aspetti ecologici, secondo quanto previsto dagli standard interni e dalle normative di legge, con elaborazione di proposte di miglioramento;
– supporta la realizzazione degli interventi, a seguito d’analisi di sicurezza, fornendo strumenti atti al miglioramento della gestione del rischio sugli impianti;
– partecipa alla preparazione dei piani d’emergenza e alla verifica del loro funzionamento;
– garantisce l’aggiornamento sulla normativa di legge per le materie di competenza.
Contabile esperto
– opera sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche nell’ambito di un settore amministrativo (contabilità generale/industriale, fatturazione, clienti, fornitori, ecc.);
– controlla l’attendibilità e la conformità dei dati contabili, sulla base delle procedure aziendali, anche attraverso contatti con enti interni e/o esterni all’impresa. Ne esegue la registrazione e l’elaborazione, anche tramite un costante utilizzo dei supporti informatici.
Programmatore esperto
– possiede una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– provvede allo sviluppo e alla realizzazione di programmi complessi coordinando eventualmente l’attività di altri programmatori;
– progetta la logica dei programmi complessi sia in batch che in real time e cura i collegamenti logici tra i programmi garantendone la documentazione.
Capo squadra/turno centro di distribuzione
– controlla gli arrivi delle forniture confrontando l’ordine con i documenti di spedizione e avvia la procedura operativa di carico contabile;
– segnala al superiore gli scostamenti quantitativi o di tipologia di prodotto per consentire le decisioni in merito;
– controlla i versamenti di prodotto e/o prelievi di materie prime, avviando le relative procedure operative;
– coordina e controlla l’attività degli operatori di magazzini distribuendo i carichi di lavoro derivanti dall’attività di versamento, prelievo, carico e scarico di automezzi e ottimizzazione delle aree di stoccaggio;
– gestisce l’approntamento del carico degli automezzi verificando o correggendo eventuali scostamenti tra carico pianificato e carico reale;
– assicura il rispetto delle norme di gestione fisica e amministrativa.
Addetto import/export
– prepara le bollette doganali e le relative documentazioni valutarie e statistiche, effettuando anche i conteggi degli importi;
– controlla e corregge i documenti accessori della pratica;
– allestisce la pratica raccogliendo la corrispondenza, le istruzioni agli spedizionieri e ai trasportatori e ogni altro documento necessario al buon fine della pratica stessa;
– tiene i contatti con banche, spedizionieri, stabilimento per l’evasione degli ordini.
Addetto acquisti
– emette, sulla base dei programmi di approvvigionamento, gli ordini d’acquisto operando anche su contratti aperti;
– segue l’attività di sollecito al fornitore per garantire il rispetto dei tempi di consegna stabiliti;
– supporta lo specialista di acquisti nell’attività d’acquisto relativa a materiali e prodotti, provvedendo, su delega, alla ricerca dei fornitori, nonché alla definizione delle condizioni e alla stesura dei contratti.
Coordinatore tecnico/preparatore lavori
– segue sulla base delle direttive del livello superiore, la realizzazione dei lavori programmati;
– l’attività comporta normalmente il controllo qualitativo e quantitativo di quanto realizzato nelle singole fasi d’avanzamento da imprese esterne e il coordinamento con le diverse entità interne allo stabilimento per assicurare il regolare flusso di materiali e risorse necessarie, nel rispetto delle relative procedure amministrative.
Addetto servizi di marketing
– esegue, nell’ambito dei piani di marketing definiti dai responsabili di prodotto, una o più attività di supporto al marketing (ricerche di mercato, attività promozionali, premi, direct marketing, direct mail);
– segue il buon fine dell’iter amministrativo e delle autorizzazioni, sia interne che esterne all’organizzazione, necessarie per la realizzazione delle varie attività in linea con le disposizioni di legge e con le procedure aziendali;
– mantiene i contatti operativi sia con le funzioni interne interessate alle attività che con le agenzie esterne incaricate di realizzare le varie iniziative;
– riceve i dati relativi alle iniziative realizzate informando l’organizzazione sull’andamento delle iniziative stesse.
Assistente amministrazione personale
– segue ed espleta le operazioni relative all’amministrazione del personale, elaborando/verificando dati relativi a: conteggi ferie/presenze, provvedimenti meritocratici, buoni pasto, rimborsi trasferte, contributi previdenziali/assicurativi, calcolo liquidazioni;
– fornisce chiarimenti sulle risultanze dello stipendio e contribuisce al perfezionamento del sistema di elaborazione;
– collabora con il responsabile all’elaborazione dei dati preventivi, consuntivi e statistici sul costo del lavoro;
– mantiene i contatti con gli enti pubblici (INPS – Collocamento, ecc.) riguardo le pratiche amministrative ordinarie.
Responsabile in turno
– sovrintende, in condizioni d’autonomia operativa e decisionale, all’attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando e controllando il personale in turno;
– assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
– verifica l’esecuzione dei lavori di manutenzione;
– effettua in caso d’emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori; provvede all’addestramento del personale meno esperto.
Assistente di giornata impianto
– sovrintende, in condizioni d’autonomia operativa e decisionale, all’attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando, controllando e coordinando dal punto di vista tecnico e amministrativo gli operatori di reparto;
– assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale;
– verifica l’esecuzione dei lavori di manutenzione;
– effettua in caso d’emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori;
– provvede all’addestramento del personale.
Tecnico di laboratorio ricerca
– é normalmente diplomato e/o in possesso di conoscenze equivalenti, con rilevante autonomia nella messa a punto di nuove metodologie;
– é in possesso di una consolidata esperienza che gli consente di operare con ampia autonomia all’interno dei lavori che gli vengono affidati dal responsabile di laboratorio o dal ricercatore che lo coordina, nell’ambito di obiettivi prefissati o discussi;
– può coordinare l’attività di personale tecnico;
– esegue tutte le operatività del laboratorio e contribuisce alla messa a punto di nuovi metodi di preparazione/controllo;
– interagisce autonomamente con altri laboratori/unità, nello svolgimento del lavoro affidatogli;
– riporta autonomamente per iscritto i risultati di lavoro.
Segretario/a di direzione
– in possesso di particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione, organizza viaggi, riunioni e tiene l’agenda per i dirigenti di I livello;
– si avvale a tal fine in autonomia di risorse interne ed esterne alla società (ufficio viaggi, autisti, ecc.);
– adopera la moderna strumentazione informatica per battitura di note, relazioni, corrispondenza e per l’approntamento di prospetti statistici;
– gestisce contatti esterni di livello elevato, utilizzando correntemente le lingue estere.
Operatore di vendita
– ha l’incarico di viaggiare per la trattazione e la gestione con la clientela della zona di propria competenza per la vendita di prodotti per i quali ha avuto incarico e/o per svolgere attività di promozione, di merchandising e d’assistenza al punto di vendita;
– può avvalersi di sofisticate apparecchiature tecnologiche per lo svolgimento della parte amministrativa e/o analitica delle proprie funzioni;
– svolge la propria attività di vendita in ampia autonomia sulla base di approfondite conoscenze del prodotto e del mercato. Sono richieste doti spiccate d’iniziativa per quanto attiene alla modalità di svolgimento e all’organizzazione dei compiti affidati;
– é responsabile del raggiungimento degli obiettivi di volume e fatturato per la zona di propria competenza. Nel quadro dell’ottimizzazione dei rapporti con la clientela, ha compiti di monitoraggio dell’andamento dei clienti e delle condizioni offerte dal mercato rapportando al capo area per tutte le problematiche che esulano dalla sua responsabilità.
Dimostratore tecnico esperto
– in possesso di specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro, effettua dimostrazioni presso la clientela, di corretta applicazione dei prodotti vernicianti, anche di nuova composizione, per l’ottenimento delle caratteristiche di protezione e finitura desiderate, fornendo consigli e istruzioni per l’ottimale utilizzo dei prodotti fino alla definizione di eventuali casi di contestazione;
– provvede inoltre a segnalare all’azienda con opportune relazioni, valutazioni sulle prove eseguite e, su eventuali difetti riscontrati.
Tecnico esperto di assistenza
– possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione;
– effettua interventi tecnici sulle apparecchiature per le quali é addestrato;
– riceve o richiede al personale addetto al coordinamento degli interventi le visite da effettuare;
– ha la responsabilità del completamento dell’intervento che gli é stato assegnato;
– programma visite di manutenzione, di scandaglio contratti, per preventivi, ecc.;
– si mantiene aggiornato sulla documentazione tecnica, attrezzi e strumenti, dotazione ricambi;
– compila e trasmette, alle scadenze richieste, la modulistica di servizio;
– inoltra reclamo per materiale di consumo difettoso secondo le procedure stabilite;
– effettua, a richiesta, interventi in appoggio ai tecnici;
– completa, a richiesta, l’addestramento dei nuovi tecnici sul campo al fine di migliorare le capacità;
– assiste le nuove apparecchiature nel periodo introduttivo in zona;
– segue i test su apparecchiature, materiali di consumo e accessori.
CATEGORIA D
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati, qualifiche speciali e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
– conoscenze teoriche di base relative alla propria specializzazione acquisite anche attraverso percorsi formativi;
– esperienza approfondita di più specializzazioni tra loro strettamente collegate e di tutte le loro applicazioni operative;
– svolgimento in autonomia dei compiti secondo metodi e procedure solo parzialmente definite;
– controllo da parte del superiore, o di altre posizioni di coordinamento, dei risultati operativi;
– eventuale guida e controllo di collaboratori.
art. 4
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Iii – Classificazione Del Personale – Profili Posizione Organizzativa 1
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Profili: Impiegati (I)
Contabile
– nel quadro delle norme contabili predisposte dalla società, registra valori e/o quantità, con valutazione critica degli stessi;
– elabora calcoli di natura complessa, anche avvalendosi dei supporti informatici.
Programmatore
– partecipa, nell’ambito di un team incaricato della realizzazione di un sistema informativo, alla realizzazione dei programmi secondo le indicazioni di massima ricevute;
– predispone tutti gli elementi per la documentazione dei programmi.
Disegnatore
– sviluppa e completa il disegno di aree di impianto già studiate;
– effettua disegni di sezioni di impianto inserendo anche autonomamente elementi standard e adottando se del caso programmi computerizzati;
– in base alle istruzioni ricevute, interpreta le norme e redige schemi di processo e dei servizi;
– cura la stesura degli elenchi linee, preliminari e definitivi, corredati di tutte le informative.
Addetto pianificazione produzione
– esegue dettagliati programmi di produzione (mensili e/o settimanali e/o giornalieri) per tutte le linee di prodotto a lui affidate, in base alle istruzioni ricevute dal responsabile e in coerenza con gli obiettivi generali dell’impresa;
– osserva i vincoli e le esigenze tecnico/operative proponendo all’occorrenza programmi alternativi.
Addetto amministrazione personale
– cura la raccolta delle informazioni statistiche relative all’amministrazione del personale;
– inserisce nel sistema informativo i dati relativi al dipendente;
– cura tutti gli aspetti contrattuali e burocratici legati all’amministrazione del personale;
– controlla le trasferte su territorio nazionale ed estero dei dipendenti nella piena osservanza della normativa interna all’impresa.
Operatore tecnico polivalente di ricerca
– in base ad approfondite conoscenze teorico-pratiche acquisite e con l’eventuale guida e partecipazione operativa di altri specialisti inquadrati a livello inferiore, provvede a svolgere attività specialistiche complesse e variabili nel campo analitico-strumentale;
– é in grado di operare in condizioni di ampia autonomia operativa, con facoltà di iniziativa personale e con l’applicazione di tecniche e metodologie diversificate per il conseguimento dei risultati definitivi.
Capo sorveglianza
– coordina l’attività del personale preposto alla tutela e sorveglianza del patrimonio aziendale;
– assicura l’applicazione delle direttive/normative aziendali in tema di tutela del patrimonio e di controllo di beni e prodotti in entrata/uscita dall’impresa;
– assicura la corretta gestione del movimento del personale, visitatori, imprese esterne in entrata e uscita;
– collabora alla stesura dei piani d’emergenza controllandone la loro applicabilità.
Addetto tecnico di infermeria
– nell’ambito di strutture sanitarie complesse con notevoli e sofisticate dotazioni di mezzi e apparecchiature, esegue, secondo metodi prestabiliti, analisi cliniche e tossicologiche su campioni di urine e di sangue prelevato sul personale; radiografie sul personale verificandone l’esecuzione e, su indicazioni del medico, elabora statistiche;
– partecipa e contribuisce al miglioramento delle attuali metodologie d’analisi e alla individuazione di attrezzature, apparecchiature e additivi per nuove determinazioni nonché alla messa a punto delle metodologie analitiche relative;
– mantiene, all’occorrenza, contatti con fornitori/approvvigionatori per la buona riuscita di un ordine d’acquisto.
Addetto customer service
– mantiene i contatti con i clienti nell’ambito di una politica di vendita già predefinita;
– riceve l’ordine del cliente su tutta la linea di prodotti di propria competenza, imputa l’ordine nel sistema verificando il rispetto delle condizioni di vendita in vigore;
– prende accordi con il cliente per date e punti di consegna nonché per particolari esigenze logistiche coordinandosi con le competenti funzioni aziendali per il rispetto delle modalità di consegna;
– é responsabile della gestione dell’intero processo degli ordini per i clienti aventi sede in un’area geografica definita e/o per uno o più prodotti di propria competenza sul territorio nazionale;
– contribuisce alla definizione di modalità di miglioramento del servizio al cliente.
Profili: Qualifiche speciali (Q.S.)
Capo squadra/turno magazzino/spedizioni
– all’interno di un magazzino di stabilimento coordina e controlla l’attività degli addetti, distribuendo i carichi di lavoro derivanti dall’attività di carico/scarico di automezzi e l’ottimizzazione delle aree di stoccaggio;
– controlla gli ingressi e le uscite di prodotto e di materie prime applicando le relative procedure di gestione fisica e amministrativa del prodotto;
– assicura il rispetto delle procedure di gestione fisica e amministrativa del prodotto.
Capo squadra
– guida, coordina e controlla, in condizioni d’autonomia, squadre di operai che svolgono lavori e operazioni per le quali sono richiesti prevalentemente requisiti di capacità e conoscenze tecniche superiori a quelli previsti per le squadre guidate da lavoratori appartenenti alla categoria E.
Coordinatore area fibre
– assicura la corretta conduzione del processo produttivo di un impianto, in condizioni d’autonomia operativa e decisionale, coordinando e addestrando il personale operaio preposto all’impianto stesso;
– prende decisioni relative a specifici problemi per mantenere, entro le caratteristiche prefissate, i parametri produttivi;
– é responsabile del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro e, in caso d’emergenza, decide gli interventi necessari per limitare al massimo i danni a cose o persone;
– verifica l’esecuzione dei lavori di manutenzione per assicurare il corretto funzionamento dell’impianto.
Profili: Operai (O)
Operatore tecnico polivalente manutenzione
– é in possesso di elevate conoscenze teorico-pratiche attinenti a tutte le attività relative a una o più specializzazioni;
– esegue, in assenza di livelli di coordinamento intermedio, con ampia autonomia operativa e decisionale, ogni tipo di intervento (ripristino, conservativo, migliorativo) su macchinario, apparecchiature e strumenti, in particolare relativamente a: modalità di preparazione-esecuzione, priorità di svolgimento, necessità di operare in coordinamento con altre funzioni e unità aziendali anche di più specializzazioni fondamentali avvalendosi all’occorrenza di altri operatori specialisti);
– realizza, integrandosi con altri specialisti, interventi che presentano elementi di difficoltà e complessità tale da richiedere elevate conoscenze nelle discipline tecniche di competenza (meccanica, elettrica ed elettronica) e nella loro correlazione con gli impianti e i processi produttivi in particolare quando siano necessarie la massima rapidità, affidabilità ed economicità del risultato.
Strumentista polivalente
– realizza, avvalendosi all’occorrenza di altri operatori specialisti, interventi risolutivi, per l’individuazione e l’eliminazione di qualsiasi guasto, compresa la revisione e la taratura dei singoli componenti, sull’intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse o delle catene di regolazione complesse (elettroniche, pneumatiche, elettropneumatiche e combinate) o in mancanza sulla pluralità di quelle esistenti in impresa purché siano tra loro differenti per caratteristiche;
– provvede alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima e partecipa alla formulazione di proposte migliorative.
Operatore tecnico polivalente impianti complessi
– controlla e conduce, indifferentemente in sala quadri e in campo e in assenza di livelli di coordinamento intermedio, diversi processi produttivi di impianti di grande dimensione e tecnologia avanzata con notevole complessità di processo e primario rilievo nell’interconnessione dei cicli produttivi;
– svolge attività di preparazione lavori di manutenzione con relativa firma dei permessi di avvio e accettazione lavori;
– esegue la raccolta di dati e la predisposizione di prospetti e/o introduzione di dati inerenti la gestione dell’impianto in terminali di sistema;
– coordina operativamente l’attività di altro personale operaio.
Conduttore impianti complessi
– é in possesso di diploma tecnico-professionale o di preparazione equivalente;
– risponde direttamente al responsabile di reparto;
– opera indifferentemente su impianti notevolmente complessi, di caratteristiche produttive fra loro diverse, con compito di guida, coordinamento e controllo di altri operatori;
– é in grado di decidere interventi risolutivi in caso di anomalie.
Primo colorista
– provvede, al massimo livello d’autonomia funzionale e in possesso di conoscenze tecniche acquisite con diploma tecnico-professionale o preparazione equivalente, in assenza di livelli di coordinamento e avvalendosi delle più moderne tecnologie, alla messa in tinta di nuovi prodotti o di prodotti speciali, individuando di volta in volta le metodologie da utilizzare, effettuando i controlli chimici e fisici necessari e le annotazioni relative.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Profili: Impiegati (I)
Addetto collaudi
– effettua controlli periodici presso gli impianti di un’unità produttiva segnalando gli interventi necessari:
– verifica affinché il funzionamento dei vari impianti rispecchi gli standard di qualità;
– provvede alla messa in opera dei macchinari di nuova installazione e al collaudo del prodotto.
Operatore sala macchine e telecomunicazioni
– gestisce il sistema attraverso l’uso e il controllo della consolle principale;
– rileva gli errori e documenta le malfunzioni facilitandone la correzione;
– gestisce dal punto di vista operativo le problematiche legate alla rete di telecomunicazioni (attivazione/disattivazione delle linee di comunicazione/work station, attivazione dei supporti di manutenzione alle linee in caso di guasto, ecc.);
– avvisa gli utenti per tutti i fermi programmati e no, che incidono sui sistemi real time;
– effettua, sotto la responsabilità e su indicazione della supervisione sistemi e/o del capo turno operatori, particolari analisi e/o interventi su dati e/o programmi;
– cura l’alimentazione delle stampatrici.
Addetto centro di distribuzione
– svolge, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, con ampia autonomia, tutti i compiti relativi al trasporto – stoccaggio – prelevamento e spedizione dei prodotti di sua competenza e/o altre utilizzando tutti i mezzi idonei, anche informatici, presenti all’interno di un centro di distribuzione;
– é in grado di suggerire al superiore eventuali modifiche da attuarsi per migliorare il processo di evasione dell’ordine.
Operatore servizi di marketing
– svolge lavori preparatori alle iniziative promozionali e di marketing;
– suddivide, ordina e riepiloga, da un punto di vista amministrativo, le pratiche inerenti il settore e cura l’aggiornamento dell’archivio;
– compila situazioni periodiche/riepilogative anche ricercando nuove e ottimali soluzioni di presentazione dati.
Segretario/a:
– in possesso di conoscenze di almeno una lingua estera, impiega correntemente sistemi di videoscrittura, per battitura di note, lettere e prospetti statistici;
– organizza e gestisce archivi e schedari;
– redige in modo autonomo corrispondenza semplice;
– tiene aggiornata l’agenda degli impegni e provvede all’organizzazione logistica di viaggi e riunioni.
Tecnico di assistenza
– effettua interventi tecnici sulle apparecchiature per le quali é addestrato e aggiornato;
– compila correttamente e trasmette, alle scadenze richieste, la modulistica di servizio;
– inoltra il reclamo per materiale di consumo difettoso secondo le procedure stabilite.
Dimostratore tecnico
– effettua dimostrazioni, presso la clientela, di corretta applicazione dei prodotti vernicianti, anche di nuova composizione, per l’ottenimento delle caratteristiche di protezione e finitura desiderate, fornendo consigli e istruzioni per l’ottimale utilizzo dei prodotti fino alla definizione di eventuali casi di contestazione;
– provvede inoltre a segnalare all’impresa, con opportune relazioni, valutazioni sulle prove eseguite e su eventuali difetti riscontrati.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
Profili: Impiegati (I)
Addetto contabilità
– provvede alla raccolta di dati e allo svolgimento di operazioni contabili sulla base di schemi e metodologie standard: impostazione e registrazione dati su moduli e/o supporti informatici, elaborazioni statistiche, ecc.
Disegnatore particolarista
– esegue, su istruzioni del responsabile, disegni costruttivi di particolari eventualmente con l’ausilio di semplici programmi computerizzati;
– indica la dimensione del prodotto e dei materiali mediante l’uso di tabellari e norme di fabbricazione;
– esegue calcoli di verifica su ipotesi progettative applicando procedimenti di calcoli semplici e prestabiliti.
Operatore acquisti
– cura, nell’ambito delle sue competenze, l’aggiornamento degli archivi e delle pratiche burocratiche dell’unità organizzativa;
– assiste l’approvvigionatore nelle attività di sollecito al fornitore e alla gestione amministrativa delle forniture.
Addetto spedizioni
– riceve e controlla i documenti di versamento di materiali e prodotti a magazzino e provvede alle operazioni di carico contabile via terminale;
– controlla la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo ed effettua le operazioni di scarico contabile;
– emette, controlla e smista la documentazione necessaria alle spedizioni per Italia ed estero, anche corredandola con eventuali istruzioni per il trasporto;
– supporta l’amministrazione nella verifica dell’attività contabile relativa al magazzino.
Addetto settore personale
– applica tutte le procedure necessarie ad assicurare la corretta applicazione delle leggi, dei contratti, degli accordi e regolamenti;
– cura, nell’ambito delle sue competenze, l’aggiornamento degli archivi e delle pratiche burocratiche;
– redige la corrispondenza relativa all’ufficio e svolge compiti di segreteria generale.
Tecnico di stabulario
– controlla gli animali all’arrivo, li sistema secondo le condizioni sperimentali previste e li governa;
– prepara le attrezzature per la raccolta di campioni biologici (es.: gabbie metaboliche);
– esegue randomizzazioni e identificazioni animali;
– aiuta durante le necroscopie;
– effettua, con responsabilità, trattamenti degli animali;
– effettua osservazioni degli animali accurate e competenti;
– effettua rilievi come peso corporeo, consumo cibo e consumo acqua, utilizzando correttamente e autonomamente il sistema computerizzato; stampa, controlla e archivia i raw data cartacei ottenuti;
– prepara e compila i quaderni di laboratorio;
– effettua occasionalmente prelievi di campioni biologici (es.: sangue).
Receptionist/centralinista
– ha la responsabilità del controllo delle entrate negli uffici e della ricezione di visitatori e clienti, accerta la loro identità e li annuncia telefonicamente alla persona richiesta;
– risponde alle telefonate in arrivo, utilizzando in tale ambito lingue estere;
– riceve posta e pacchi in arrivo.
Addetto di infermeria
– esegue, su precise disposizioni o in appoggio al medico, attività di primo soccorso e/o attività di terapia medica in stabilimenti di grandi dimensioni;
– verifica e compila, per la parte di competenza, la modulistica da inviare alle unità pubbliche competenti;
– collabora con il medico nell’esecuzione di particolari esami (elettrocardiogramma, ecc.);
– provvede al mantenimento in efficienza dei mezzi in dotazione presso il centro sanitario; controlla il materiale in dotazione alle unità mobili;
– gestisce i libretti sanitari del personale dello stabilimento.
Profili: Operai (O)
Operatore polivalente controllo qualità
– esegue le determinazioni analitiche (chimiche o chimico-fisiche o tecnologiche per prodotti a comportamento e chimiche, chimico-fisiche per prodotti a specifica) gestendo più prodotti e utilizzando un elevato numero di apparecchiature complesse e diversificate (gascromatografo, spettrofotometro, ecc.);
– effettua analisi speciali sui prodotti in ingresso e su quelli in lavorazione, messa a punto di metodologie di analisi semplici, taratura apparecchiature;
– contribuisce alla messa a punto dei controlli di processo e delle metodologie analitiche sui nuovi prodotti.
Operatore antincendio
– nell’ambito di unità produttive di grandi dimensioni, funge da punto di riferimento per gli altri pompieri in caso d’assenza temporanea del responsabile;
– coordina, in caso di necessità, la partenza di mezzi mobili antincendio;
– coadiuva il superiore nella formazione e addestramento del personale all’uso dei mezzi per l’antincendio.
Operatore parco serbatoi
– esegue tutte le operazioni richieste per il ricevimento, stoccaggio e trasferimento dei prodotti;
– esegue tutti i controlli e le manovre a quadro e locali per il ricevimento, mantenimento e invio agli utenti dei prodotti;
– espleta polivalenza operativa sulle varie posizioni di lavoro;
– svolge attività complementari alla conduzione degli impianti assegnati.
Operatore specialista di manutenzione
– é in possesso di approfondite conoscenze tecnico-pratiche su più specializzazioni;
– esegue interventi in modo risolutivo sull’intera gamma delle apparecchiature degli impianti con autonomia operativa effettuando, in casi complessi, diagnosi, impostazione e preparazione lavori;
– coordina, quando necessario, altri lavoratori.
Conduttore impianto complesso
– controlla, alle dipendenze del capoturno e nell’ambito di consegne prestabilite, attraverso la strumentazione centralizzata, l’andamento dell’intero processo produttivo di un impianto complesso svolgendo le operazioni necessarie al corretto funzionamento dell’impianto di propria competenza, decidendo in autonomia le variazioni necessarie per il rispetto degli obiettivi e dei vincoli esistenti;
– coordina da un punto di vista operativo l’attività di altro personale;
– svolge un’attività di controllo e ispezione routinaria sulla fase del processo di propria competenza attuando limitati interventi manutentivi.
Operatore polivalente impianti
– controlla e conduce impianti chimici ad alto contenuto tecnologico, processistico, impiantistico e di fibre chimiche, per cui é richiesta una notevole iniziativa, integrazione e polivalenza operativo-esecutiva tra i lavoratori addetti;
– svolge l’attività di controllo ed ispezione routinaria sul processo attuando interventi di attività integrative specialistiche e di servizio;
– coordina, da un punto di vista operativo, altri lavoratori in particolari momenti (fermata, avviamento, emergenza, variazioni di assetto di marcia).
Preparatore
– addetto, in base a metodi di lavoro prestabiliti, alla preparazione di granulati, di compresse e confetti nonché di soluzioni, anche per uso iniettabile;
– provvede, nelle sue varie fasi, alla conduzione dell’intero ciclo operativo quando questo é articolato in varie fasi (miscelazione – impasto – granulazione – essiccamento), compresa, se necessario, la sterilizzazione di apparecchiature;
– opera su impianti specifici caratterizzati da complessa strumentazione automatica e semiautomatica e da conduzioni di esercizio particolarmente critiche per i parametri da tenere sotto controllo (ad es.: temperatura, pressione, tempi, ecc.);
– provvede alla verifica e registrazione dei dati riscontrati, anche con riferimento alle norme di buona fabbricazione e di sicurezza;
– conosce elementi basilari di analisi chimica e/o di adeguatezza impiantistica e dei processi chimici;
– individua guasti o anomalie durante l’esercizio degli impianti.
Operatore di ricerca
– in base a conoscenze teorico-pratiche acquisite con l’eventuale guida e partecipazione operativa di altri specialisti, provvede a svolgere attività specialistiche nel campo analitico-strumentale;
– é in grado di operare in condizioni d’autonomia operativa, con facoltà d’iniziativa personale e con l’applicazione di tecniche e metodologie diversificate per il conseguimento dei risultati definitivi.
Colorista
– provvede, in condizioni d’autonomia funzionale, alla messa in tinta di nuovi prodotti o di prodotti speciali, individuando di volta in volta le metodologie da utilizzare, effettuando i controlli chimici e fisici necessari e le annotazioni relative.
CATEGORIA E
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati, qualifiche speciali e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
– conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza acquisita nell’esercizio della mansione;
– autonomia esecutiva nell’ambito di metodi e procedure sostanzialmente definiti;
– supervisione da parte della posizione superiore.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Profili: Impiegati (I)
Operatore sala macchine
– gestisce sistemi e dispositivi periferici sotto la direzione del capo turno operatori;
– preleva dagli archivi i nastri necessari, predispone le stampatrici alimentandole con i moduli a nastro carrello richiesti, curandone l’esatta fasatura e pressione;
– attiva i dispositivi e ne segue il corretto funzionamento e alimentazione;
– cura, ad elaborazione eseguita, la restituzione alla preparazione del materiale per l’archivio;
– notifica al capo turno operatori eventuali disfunzioni.
Profili: Qualifiche speciali (Q.S.)
Capo squadra
– guida, coordina e controlla, in condizioni d’autonomia operativa, squadre di operai che svolgono lavori e operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite.
Profili: Operai (O)
Pompiere
– presidia l’area di competenza e svolge le attività collegate alla sicurezza antincendio;
– assiste il personale presente nello stabilimento circa la manutenzione o l’installazione di nuovi impianti.
Conduttore di impianto/conduttore di sezione impianto complesso
– esegue in base alle consegne ricevute operazioni di conduzione relative a un impianto o a singole apparecchiature o settori di impianto complesso;
– opera anche singoli interventi di manutenzione.
Operatore ambiente sterile
– addetto alla filtrazione sterilizzante delle soluzioni o alla produzione di antibiotici, preparazione dei terreni di coltura, dosaggio e chiusura flaconi;
– provvede a realizzare tutti gli interventi necessari al funzionamento e controllo dell’impianto nonché alla registrazione dei dati riscontrati, anche con riferimento alle norme di buona fabbricazione;
– effettua anche interventi di tipo meccanico sulle macchine;
– opera con conoscenza delle problematiche ambientali e comportamentali, onde evitare rischi di contaminazione batterica e particellare degli ambienti e dei prodotti.
Operatore stazione di miscelazione
– conduce, in base a metodi prestabiliti, alle dipendenze del capoturno, impianti specifici di miscelazione di piccole dimensioni, caratterizzati da complessa strumentazione automatica;
– imposta e controlla, attraverso la strumentazione centralizzata, l’andamento dell’intero ciclo produttivo, svolgendo le operazioni necessarie al corretto funzionamento dell’impianto;
– segue da un punto di vista operativo l’attività di altro personale addetto all’impianto;
– svolge un’attività di controllo ed ispezione routinaria sul processo attuando limitati interventi manutentivi;
– compila, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati ottenuti durante i controlli in processo.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Profili: Impiegati (I)
Addetto di segreteria/servizi
– esegue lavori vari utilizzando i software di presentazione grafica e i sistemi di videoscrittura messi a disposizione dalla società;
– spedisce telex e telefax anche via computer;
– cura la spedizione della posta in partenza e la distribuzione di quella in arrivo;
– collabora alla gestione di archivi e schedari e all’organizzazione di viaggi e riunioni.
Profili: Operai (O)
Operatore controllo qualità
– esegue, secondo metodi standardizzati e su problemi noti, le determinazioni analitiche su materie prime e prodotti utilizzando un’ampia gamma di apparecchiature evidenziando inoltre i dati relativi.
Operatore di manutenzione
– é in possesso di adeguate conoscenze tecnico-pratiche sulla specializzazione di competenza;
– esegue in condizioni d’autonomia esecutiva e su tutte le macchine e/o apparecchiature nella specialità di competenza gli interventi e le regolazioni per assicurarne il corretto funzionamento;
– effettua analisi e diagnosi, fornendo indicazioni sulla necessità di eseguire interventi di manutenzione.
Operatore polivalente esterno
– esegue, essendo in grado di operare su tutte le posizioni di lavoro, i controlli e le operazioni necessarie per il mantenimento dei processi produttivi entro i limiti operativi prefissati;
– svolge attività integrative specialistiche e di servizio.
Operatore polivalente
– conduce in base a metodi di lavoro prestabiliti e in completa autonomia operativa diverse linee di produzione e/o varie tipologie di prodotti, provvedendo alla guida e alla regolazione dello scarico e al recupero dei pezzi difettosi;
– controlla i parametri di funzionamento delle macchine provvedendo alla loro messa a punto e regolazione;
– controlla lo stato del prodotto durante la lavorazione e l’identità dello stesso;
– compila, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati ottenuti durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute;
– opera nelle norme di buona fabbricazione e della sicurezza.
Operatore di laboratorio
– addetto al controllo dei prodotti finiti ed eventualmente anche alla messa a punto delle varie tinte al campione;
– in possesso di specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche, in condizioni d’autonomia esecutiva, impiegando attrezzature o strumentazioni di uso corrente e di semplice impiego, fornisce assistenza alla produzione, eseguendo il collaudo e la messa in tinta del prodotto utilizzando metodologie standard ovvero quelle di volta in volta richieste;
– effettua l’applicazione del prodotto su appositi supporti e confronta il risultato con le tinte standard indicate sulla cartella in vigore, effettuando le annotazioni relative e fornendo valutazione qualitativa sulle caratteristiche applicative dello stesso;
– verifica che l’andamento delle prime lavorazioni sia conforme a quanto preventivato;
– esegue su indicazioni del proprio responsabile le eventuali modifiche.
Operatore polivalente fibre
– operatore d’impianto di produzione fibre-chimiche che opera sulle varie posizioni del ciclo produttivo associando alle specifiche attività di conduzione la capacità di servirsi della strumentazione automatica per il controllo e la regolazione del processo;
– interviene in autonomia, anche coordinando altri lavoratori, sulle varianze impiantistiche;
– svolge attività analitiche interpretando i risultati e proponendo le opportune correzioni;
– effettua gli interventi di manutenzione accidentali necessari alla continuità del processo.
Operatore di infermeria
– provvede agli interventi di primo soccorso (disinfezione e medicazione delle ferite, primo parziale intervento nel trattamento di piccoli traumi, primo intervento nei casi di ustione, ecc.);
– collabora nel mantenimento in efficienza dei mezzi e dei materiali in dotazione presso il centro sanitario e/o presso le unità mobili;
– svolge piccole attività amministrative e/o di segreteria tecnica (archivio libretti sanitari, annotazione dati statistici, ecc.).
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
Profili: Impiegati (I)
Addetto archivio disegni
– sulla base delle direttive dei superiori, provvede alla ripartizione dei disegni secondo il metodo di classifica nei relativi incartamenti e alla riproduzione degli stessi;
– ricerca i disegni richiesti per la consultazione e li consegna al richiedente;
– sostituisce i disegni annullati con quelli validi;
– effettua la registrazione di tutti i movimenti di archivio, in modo da tenerne l’aggiornamento.
Profili: Operai (O)
Operatore magazzino/carrellista
– effettua operazioni di prelievo e accettazione di prodotti e materie prime con responsabilità di riscontro documentale delle operazioni e con imputazione di dati su terminale;
– esegue la movimentazione e l’impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti nel magazzino anche con l’ausilio di elevatori meccanici.
Operatore generico manutenzione
– esegue lavori manutentivi che richiedono una significativa esperienza negli impianti e nelle officine.
Confezionatore
– addetto alla conduzione di macchine di confezionamento che, oltre ad operare sull’intera gamma delle stesse, svolge tutte le operazioni di controllo e registrazione dei dati riscontrati; interventi meccanici nonché regolazione e messa a punto delle macchine con relativa annotazione dei dati, anche con riferimento alle norme di buona fabbricazione;
– effettua anche i cambi formato.
Operatore esterno
– esegue, in campo e in base a metodi di lavoro prestabiliti, i controlli di una sezione di un impianto di produzione;
– trasmette le notizie e i dati relativi comunicando, a chi di regola, le eventuali anomalie del funzionamento dell’impianto;
– svolge singoli interventi di manutenzione.
Operatore
– conduce in base a metodi di lavoro prestabiliti e in completa autonomia operativa una linea di produzione e/o una tipologia di prodotto, provvedendo alla guida e alla regolazione dello scarico e al recupero dei pezzi difettosi;
– controlla i parametri di funzionamento delle macchine provvedendo alla loro messa a punto e regolazione;
– controlla lo stato del prodotto durante la lavorazione e l’identità dello stesso;
– compila, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati ottenuti durante i controlli in processo secondo le disposizioni ricevute;
– opera nelle norme di buona fabbricazione e della sicurezza.
Operatore fibre
– operatore addetto alla conduzione di macchine e/o apparecchiature d’impianto o di parte di impianto per assicurarne il corretto funzionamento, quali ad esempio: impianti di filatura, stiro, taglio, fiocco, ecc.;
– ha una responsabilità di manovra circoscritta a programmi o procedure predefiniti ed é richiesta una buona esperienza acquisita precedentemente sulle singole macchine/apparecchiature.
Operatore laboratorio di ricerca
– realizza, su indicazioni di massima, programmi di prove sperimentali ripetitive.
Stabularista:
– addetto alla cura e stabulazione degli animali.
Guardia giurata/autista
– svolge le attività di sorveglianza finalizzata alla conservazione e tutela del patrimonio dell’impresa;
– collabora con gli enti preposti alla gestione in entrata e uscita di persone, merci, ecc. accertandone la corrispondenza alle disposizioni/norme aziendali;
– controlla il personale dipendente di imprese esterne che svolgono attività all’interno dell’impresa controllando altresì il movimento dei materiali/mezzi di dette imprese;
– provvede, secondo le disposizioni ricevute, al trasporto e alla relativa movimentazione di merci e/o persone curando se del caso anche la consegna/ritiro della documentazione amministrativa;
– provvede all’ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando a chi di competenza gli interventi di natura complessa.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 4
Profili: Operai (O)
Campionatore
– provvede al prelievo, secondo le modalità previste, dei campioni di merce da inviare in laboratorio per le analisi specifiche;
– esegue sui campioni prelevati, su istruzioni del tecnico, tutte le operazioni preliminari alle analisi.
Operatore spedizioni
– collabora con l’addetto magazzino/carrellista nell’attività di stoccaggio e prelievo materie prime e prodotti finiti;
– preleva, su disposizione del responsabile, il materiale a magazzino;
– provvede al recapito della corrispondenza di reparto.
Confezionatore
– addetto alla conduzione di macchine di confezionamento che oltre ad operare sull’intera gamma delle stesse, svolge tutte le operazioni di controllo e la registrazione dei dati riscontrati, interventi meccanici nonché regolazione e messa a punto delle macchine con relativa annotazione dei dati, anche con riferimento alle norme di buona fabbricazione.
Addetto operatore ausiliario
– esegue, in base a consegne ricevute e con metodi di lavoro prestabiliti, operazioni ausiliarie e complementari al ciclo produttivo e a fasi terminali del ciclo, utilizzando una normale capacità abbinata a una specifica competenza acquisita attraverso tirocinio ed esperienza.
Operatore ausiliario fibre
– operatore che esegue operazioni non complesse di regolamentazione e controllo su macchine, apparecchiature o impianti, per assicurarne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni d’esercizio quali ad esempio macchine di filatura, bobinatura, stiro;
– é richiesta una normale capacità abbinata a una specifica competenza acquisita attraverso tirocinio ed esperienza.
Ausiliario laboratorio di ricerca
– é addetto al lavaggio vetreria (manuale e meccanico), alla pulizia dei laboratori, al trasporto materiali e reagenti, alla preparazione e sterilizzazione in stufe a secco della vetreria lavata;
– svolge mansioni ausiliarie di laboratorio in seguito a dettagliate istruzioni (distribuzione di terreni colturali in beute, numerazione delle stesse, o di piastre, provette, ecc.; alimentazione degli animali, annotazione di eventuali morti).
Ausiliario servizi
– é addetto al disbrigo di pratiche presso uffici esterni, al ritiro/consegna di documenti, all’effettuazione di versamenti e acquisti vari.
CATEGORIA F
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati e operai che svolgono mansioni, lavori e operazioni che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità pratiche quali addetti a lavori di carico e scarico a mano, generici di pulizia, lavaggio manuale e analoghi lavori di fatica.
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Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge numero 190/1985, la distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Il collegamento fra l’inquadramento per qualifica e il relativo trattamento normativo é il seguente:
Gruppo 1): qualifica di quadro (Q);
Gruppo 2): qualifica impiegatizia (I);
Gruppo 3): qualifica speciale (Q.S.);
Gruppo 4): qualifica operaia (O).
Nota a verbale
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, legge n. 190/1985, le Parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della qualifica dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini, dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l’attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell’impresa.
In base a quanto sopra le Parti riconoscono che rivestono la qualifica di quadro i lavoratori inquadrati nella categoria A di cui al presente art. 4.
Le Parti si danno atto che con la regolamentazione di cui agli artt. 4 e 28 del presente CCNL si é data attuazione al disposto della legge n. 190/1985.
art. 5
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Iii – Classificazione Del Personale – Cumulo E Mobilità Delle Mansioni Nell’ambito Della Categoria
CUMULO E MOBILITÀ DELLE MANSIONI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA
1) Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni relative a uno o più posizioni organizzative nell’ambito della categoria di appartenenza, é riconosciuta la posizione organizzativa superiore, sempreché lo svolgimento delle mansioni relative a quest’ultima abbia carattere di rilievo e avvenga con normale continuità.
2) Il lavoratore può, in relazione ad esigenze aziendali organizzative, tecniche, produttive, di mercato, essere adibito a tutte le mansioni relative alla categoria nella quale risulta inquadrato.
3) L’effettuazione di mansioni relative a una diversa posizione organizzativa non dà luogo al passaggio di posizione quando é motivata da:
– sostituzione di altro lavoratore assente per motivi che danno luogo alla conservazione del posto di lavoro;
– esigenze organizzative/tecniche/produttive/di mercato di durata non superiore a mesi 3.
Con riferimento a queste fattispecie:
– l’effettuazione di mansioni relative a una posizione organizzativa superiore comporta il riconoscimento della differenza fra le relative indennità di posizione organizzativa per il periodo relativo alla loro effettuazione;
– l’effettuazione di mansioni relative a una posizione organizzativa inferiore comporta il mantenimento dell’indennità di posizione organizzativa di provenienza.
In tali casi la Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU i dati e le motivazioni relativi alla mobilità effettuata.
4) Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 3), il lavoratore adibito continuativamente a mansioni relative a una diversa posizione organizzativa passa a tutti gli effetti, dopo 30 giorni nella diversa posizione organizzativa.
Nel caso di passaggio a una posizione organizzativa inferiore, la differenza tra l’indennità di posizione nuova e quella di provenienza sarà attribuita a superminimo e sarà assorbita solo nel caso di successivo passaggio a una posizione organizzativa superiore.
In tale caso la Direzione aziendale comunicherà alla RSU le motivazioni tecniche che hanno dato origine alla mobilità.
5) Qualora esigenze aziendali comportino mobilità collettiva, a carattere non temporaneo, di gruppi di lavoratori, sarà realizzato tra RSU e Direzione aziendale, sulla base delle motivazioni dell’iniziativa, un confronto sulle conseguenze per i lavoratori da esaurirsi entro dieci giorni dalla relativa comunicazione dell’impresa alla RSU. L’operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l’arco di tempo indicato.
Nei casi di mobilità collettiva temporanea di gruppi di lavoratori la Direzione aziendale informerà tempestivamente la RSU.
Chiarimento a verbale
Per il passaggio definitivo dalla qualifica impiegatizia a quella operaia occorre il consenso del lavoratore.
art. 6
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Iii – Classificazione Del Personale – Passaggio Di Mansioni E Di Qualifica
PASSAGGIO DI MANSIONI E DI QUALIFICA
A – Passaggio di mansioni
In relazione alle esigenze organizzative aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti la sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale del suo inquadramento.
In detta ipotesi, al lavoratore sarà riconosciuta la retribuzione relativa alle nuove mansioni per il periodo relativo alla loro effettuazione, se queste afferiscono alla categoria superiore.
L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per motivi che danno luogo alla conservazione del posto, non dà luogo al passaggio di categoria salvo il caso di conferma nella mansione a seguito di mancato rientro del lavoratore sostituito.
Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori alla propria categoria, sempreché non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma precedente, passa definitivamente nella categoria superiore dopo 3 mesi se disimpegni mansioni proprie delle categorie A, B, C; dopo 45 giorni se disimpegni mansioni relative alle categorie D, E.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal presente articolo il disimpegno delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla categoria A, di mesi 8 per il passaggio alle altre categorie.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
Per i settori lubrificanti e GPL il comma 3 e 4 del presente articolo sono sostituiti dai seguenti:
– il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio livello, sempre che non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma precedente, passa definitivamente nel livello superiore dopo 3 mesi se disimpegni mansioni proprie dei livelli Q1, Q2, A, B, C: dopo 45 giorni se disimpegni mansioni relative ai livelli D, E, F, G, H.
– agli effetti del passaggio di livello previsto dal presente articolo il disimpegno delle mansioni di livello superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio ai livelli Q1 e Q2, di mesi 8 per il passaggio agli altri livelli.
B – Passaggio di qualifica
Ferme restando le anzianità convenzionali già definite sulla base della normativa di cui al CCNL 4 giugno 1988 a decorrere dal 12 febbraio 2002 in caso di passaggio di qualifica si farà riferimento alla effettiva anzianità aziendale agli effetti degli istituti contrattuali.
art. 7
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Iii – Classificazione Del Personale – Modalità Per La Ricollocazione Dei Lavoratori Inidonei
MODALITÀ PER LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI INIDONEI
In caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro in orario notturno o alla mansione specifica il lavoratore sarà adibito ad altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili, applicando le vigenti previsioni contrattuali in materia di mobilità/passaggio di mansioni (articoli 5 e 6 del CCNL).
Nel caso in cui non fossero esistenti e disponibili all’interno dell’impresa mansioni equivalenti, al fine di salvaguardia del posto di lavoro e col consenso del lavoratore, resta ferma la possibilità di demansionamento su posizioni di lavoro esistenti e disponibili in altre categorie.
Al fine di agevolare la ricollocazione dei lavoratori sia internamente sia esternamente all’impresa, le Parti considerano opportuna l’attivazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali, di adeguati percorsi formativi.
art. 8
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Iv – Orario Di Lavoro, Riposi E Festività – Orario Di Lavoro – Parte I
CAPITOLO IV
ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITÀ
ORARIO DI LAVORO
PARTE I
Premessa
La durata massima dell’orario é disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.
Le esigenze di produttività e di competitività delle imprese richiedono anche un continuo ricorso a prestazioni lavorative legate a regimi d’orario che realizzino il pieno utilizzo degli impianti e rispondano alle reali variabilità dei mercati cogliendone tutte le opportunità.
I regimi d’orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini tecnico-organizzativi.
In relazione ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che la durata media dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali, su un periodo di 12 mesi, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni straordinarie.
I diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente con le loro specifiche finalità.
A) Gli organici devono essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare la rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti, tenendo altresì conto dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze.
B) Orari annui di lavoro
1) Orario annuo di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti 2×5 e 2×6
L’orario di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su due turni per 5 o 6 giorni settimanali é di 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L’orario di lavoro medio settimanale é di 37 ore e 45 minuti.
Specificità settoriali: ceramica e abrasivi:
– giornate lavorative annue: 249;
– orario di lavoro medio settimanale: 38 ore.
2) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3×5 e 3×6
L’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su tre turni per 5 o 6 giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 13, é di 246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a 8 ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L’orario di lavoro medio di riferimento é di 37 ore e 45 minuti.
Specificità settoriali:
1) ceramica e abrasivi:
– giornate lavorative annue: 249;
– orario di lavoro medio settimanale: 38 ore;
2) lubrificanti e GPL:
– giornate lavorative annue: 247.
3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3×7 e 2×7
L’orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali é pari a 232,5 giornate lavorative annue assunte pari a 8 ore giornaliere.
La collocazione dei 28,5 giorni conseguenti – che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione d’orario di cui all’Accordo interconfederale 22 gennaio 1983 sia le ulteriori 6,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle imprese – sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale, schematizzazioni tali che nel corso dell’anno consentano sia il godimento di 3 settimane pro-capite di ferie in un periodo di 4 mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l’effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell’anno.
L’utilizzazione delle giornate di prestazione dovute annualmente dal lavoratore turnista eventualmente non ricomprese nello schema di turno adottato nell’impresa, sarà contrattata a livello aziendale e dovrà essere funzionale alle esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’impresa.
Per i lavoratori a ciclo continuo, fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera L) e dai trattamenti aziendali in atto, si considera prestazione straordinaria quella aggiuntiva alla prestazione effettuata sulla base del programma che consente il rispetto del limite annuo di 232,5 giornate lavorative.
Fermo restando quanto previsto alla lettera A) del presente articolo 8, fatte salve situazioni prevedibili, la sostituzione di lavoratori turnisti a ciclo continuo dovrà rivedere un periodo di affiancamento tra lavoratore in uscita e lavoratore in entrata adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza qualità della prestazione.
A livello aziendale sarà effettuata una verifica con cadenza semestrale su quanto sopra.
C) Regimi d’orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2×5, 2×6, 3×5, 3×6
Le modalità attuative dell’orario di lavoro annuo potranno comportare quanto segue:
1) orari settimanali normalmente realizzati su un arco di norma di 5 giorni, oppure di 4 o 6 giorni di durata compresa tra 37 ore e 45 minuti e 40 ore medie settimanali;
2) orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi ad un massimo di 12.
Qualora il calendario di lavoro, tendenzialmente annuo, definito dall’impresa comportasse una distribuzione dell’orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la RSU.
La contrattazione dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione del calendario di avvio o, nel caso di modifiche nel corso della sua realizzazione, entro 10 giorni dalla comunicazione del nuovo programma.
L’operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l’arco di tempo indicato.
In relazione a esigenze organizzative non prevedibili i sopra indicati tempi dedicati alla contrattazione saranno dimezzati fermo restando che saranno ricercate le modalità necessarie a realizzare un completo e corretto confronto.
Nell’ambito di quanto sopra previsto, per quanto concerne le PMI, il confronto tenuto conto delle loro caratteristiche, dovrà essere realizzato in tempi ulteriormente ridotti.
D) L’orario di lavoro programmato giornaliero, settimanale e pluriperiodale, sarà esposto in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge.
E) Prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie
In applicazione del D.Lgs. n. 66/2006 é convenuto quanto segue:
1) ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali é considerata eccedente la prestazione fornita oltre l’orario di lavoro settimanale medio di cui alla lett. B), punto 1);
2) a far data dall’1 giugno 2006 le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie sono compensate, nel mese di competenza, con le maggiorazioni retributive previste dall’art. 9 e, secondo quanto previsto dal successivo punto 3), con una delle seguenti opzioni:
– 50% di quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi;
– 100% di riposi compensativi;
– 100% di quote orarie retributive;
3) il lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà in merito alle opzioni di cui al precedente punto 2) (*).
I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore di cui alla successiva lettera F). La corresponsione delle quote retributive avverrà nel mese di competenza.
Il lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno potrà modificare con formale comunicazione la propria opzione per l’anno successivo. nel caso in cui ciò avvenga si intenderà confermata per l’anno successivo l’opzione in essere.
4) Nelle ipotesi di cui alla lett. C), punto 2), non costituisce prestazione eccedente o straordinaria quella calendarizzata attuata oltre l’orario medio settimanale che realizzi corrispondenti compensazioni nell’ambito del calendario di lavoro definito.
5) Il ricorso a prestazioni eccedenti o straordinarie deve avere carattere eccezionale. Esso, al di là dei casi in cui le relative esigenze trovino specifiche risposte nell’ambito dei regimi d’orario previsti, deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l’efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal lavoro.
6) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di prestazioni eccedenti o straordinarie saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
7) Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie nonché lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Le prestazioni eccedenti o straordinarie – fermo restando quanto previsto al precedente punto 6) – nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti e autorizzati dalla Direzione aziendale.
8) Nel caso di regimi d’orario su base settimanale le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti o straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto 5).
Nel caso di orari pluriperiodali le informazioni di cui sopra saranno fornite con cadenza quadrimestrale.
Le Direzioni aziendali entro il mese di novembre forniranno alla RSU in modo complessivo le informazioni di cui ai commi precedenti.
(*) Norma transitoria
Relativamente al 2006 tale scelta andrà formalmente effettuata entro il 30 giugno.
F) Conto ore individuale
Le Parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori, siano messi in condizione di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l’orario di riferimento, convengono di istituire il conto ore.
Nel conto ore confluiranno i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, sulla base di quanto previsto alla lett. E), punti 2) e 3), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
Qualora la fruizione dei riposi non fosse realizzata entro l’anno successivo a quello di maturazione é legittimo considerare utile per la fruizione stessa un ulteriore anno purché le relative intese per la programmazione dei riposi si realizzino entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
L’utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata, e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive (*).
I lavoratori, oltre che per l’attività formativa di cui alla Parte VII, potranno utilizzare i recuperi relativi ai diritti maturati anche per necessità personali e familiari.
A livello aziendale:
– saranno realizzati incontri di norma trimestrali finalizzati al monitoraggio dell’andamento del conto ore e ad un esame congiunto sui motivi che avessero reso reiteratamente impraticabile la fruizione individuale finalizzato all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione;
– sarà realizzata una informativa complessiva annuale in merito all’andamento del conto ore e delle opzioni esercitate dai lavoratori.
Nel rispetto dello spirito della norma, potranno essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzazione dei riposi accantonati.
Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nella busta paga.
(*) Norma transitoria
A far data del 10 maggio 2006 con riferimento alle intese realizzate per la programmazione dei riposi accantonati sulla base della precedente normativa del CCNL, a livello aziendale verrà realizzato un esame congiunto finalizzato a favorire lo smaltimento delle ore accantonate.
G) Premio presenza
A decorrere dall’1 aprile 1983, alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui di cui all’art. 30).
Ai fini di tale computo dovranno essere considerate le ore non prestate per ferie, per festività coincidenti con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi e per la riduzione dell’orario annuo di cui all’art. 13, per la fruizione dei permessi accantonati nel conto ore che si riferiscano a prestazioni che nell’anno di effettuazione non hanno inciso sulla determinazione del premio in quanto eccedenti rispetto al limite di 120 ore, per assemblee retribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla legge, per donazioni di midollo osseo nei limiti previsti dal presente contratto, nonché per i permessi giornalieri per allattamento concessi alle lavoratrici e ai lavoratori.
In caso di CIG con sospensione a zero ore, di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, le 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui di cui all’art. 30) e le 120 ore indicate al comma precedente s’intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
Non si applica l’istituto del premio in presenza di cui al presente punto G).
H) Lavoro notturno
1) Per i lavoratori non turnisti é considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20,00 e le ore 8,00 antimeridiane.
Per tale prestazione viene riconosciuta la maggiorazione del 50% di cui al punto 4) dell’art. 9 del CCNL.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
Si considera lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,00 e le ore 6,00 antimeridiane.
2) In caso di introduzione del lavoro notturno secondo quanto previsto all’articolo 12 del D.Lgs. n. 66/2003 l’impresa informerà preventivamente, anche nell’ambito di appositi incontri, la RSU costituita nell’unità produttiva sulle ragioni tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro dell’adozione del nuovo orario di lavoro e l’impatto sui lavoratori.
La fase di confronto va conclusa entro 15 giorni di tempo dall’informativa e per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.
Nel caso di mancanza di RSU l’informativa deve essere inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL per il tramite della locale associazione territoriale e il relativo confronto dovrà esaurirsi entro 10 giorni dall’informativa. Per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.
Nel caso di rispetto della suindicata procedura l’informativa annuale periodica alla Direzione provinciale del lavoro competente non dovrà essere inviata.
3) In relazione all’art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in caso di inidoneità al lavoro in orario notturno si richiama quanto previsto all’articolo 7 del presente contratto.
I) Lavoro festivo
É considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell’art. 11 del CCNL.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
L) Lavoro a turni
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’impresa.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.
Nel caso di cui sopra e qualora situazioni eccezionali lo richiedessero ove il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire interamente del periodo di riposo giornaliero é possibile derogare alle previsioni dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003 relativo al periodo minimo di 11 ore di riposo.
Tale deroga é inoltre consentita alle condizioni di legge in termini di riposi compensativi, come definita a livello aziendale, per emergenze.
Quanto sopra non intende modificare prassi aziendali in atto.
Chiarimenti a verbale
1) Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività, in aggiunta all’indennità di turno, la sola maggiorazione del 50% di cui all’art. 9 del presente contratto.
2) Gli orari settimanali previsti al presente articolo sono realizzati attraverso la distribuzione su 48 settimane dei riposi aggiuntivi e delle riduzioni d’orario di cui all’art. 13. L’eventuale quota residua sarà goduta attraverso corrispondenti riposi. Le rimanenti 4 settimane s’intendono coincidenti con il periodo feriale minimo previsto all’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro.
3) L’assenza in giornata per la quale, nell’ambito del regime d’orario adottato nell’impresa, é prevista una prestazione lavorativa inferiore o superiore a 8 ore, sarà considerata pari ad 8 ore in caso di ferie e in tutti i casi in cui la relativa causale preveda il diritto a 1 giornata di retribuzione. Sarà pari alle ore di prestazione prevista, secondo il regime d’orario adottato, in tutti gli altri casi d’assenza retribuita o non retribuita.
4) La prestazione lavorativa dell’operatore di vendita, già denominato viaggiatore o piazzista, si svolgerà su 5 giornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
La collocazione nella settimana di 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
5) Nei casi di cui alla lett. C), punto 2), le prestazioni effettuate oltre l’orario di lavoro medio settimanale di cui alla lett. B), punto 1), non danno luogo a corrispondenti riposi compensativi nell’ambito del rispetto dei limiti di prestazione annua previsti.
6) La normativa sul conto ore di cui alla lett. F) del presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro a termine di durata fino a 12 mesi.
7) In relazione a quanto previsto all’articolo 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che i lavoratori esterni, in quanto assimilabili ai commessi viaggiatori o piazzisti, sono ricompresi nel trattamento di deroga alla disciplina della durata settimanale dell’orario.
Si conviene inoltre di assimilare questi lavoratori al personale di cui al comma 5 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003 per quanto riguarda la non applicazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 (relative, tra l’altro, a orario di lavoro, lavoro straordinario, riposo giornaliero, pause).
Quanto sopra non modifica gli accordi aziendali in atto.
Dichiarazioni delle Parti stipulanti
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell’occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella Parte I del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
In questo contesto, le Parti, a livello nazionale, esamineranno anche eventuali casi particolari in rapporto alla situazione di mercato, alle caratteristiche tecnologiche, organizzative e occupazionali delle imprese e con particolare riferimento a quelle dislocate nel Mezzogiorno, al fine di accertare la possibilità di conseguire una maggiore produttività tecnico-economica combinando una maggiore durata nel periodo settimanale di utilizzo degli impianti con diversi regimi dell’orario di lavoro del personale addettovi. Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo all’utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (5 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l’orario dei turnisti a ciclo continuo.
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che le innovazioni introdotte nell’art. 8 con Rinnovo del 10 maggio 2006, sono tra loro strettamente correlate e hanno carattere sperimentale per la vigenza del quadriennio contrattuale.
PARTE II
Le Parti, nel rispetto delle esigenze di competitività del sistema settoriale convengono sull’opportunità di favorire l’avvio e lo sviluppo dell’attività produttiva e dell’occupazione nelle aree di crisi, intendendosi per tali il Mezzogiorno e tutte le aree territoriali così riconosciute dalla legislazione italiana e comunitaria.
In relazione a quanto sopra le Parti, ferma restando l’utilizzabilità in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli strumenti di legge in materia, individuano i seguenti strumenti e percorsi, relativi ai sopra indicati obiettivi strategici che, in presenza di specifiche condizioni di compatibilità organizzativa ed economica per le imprese, potranno essere esperiti.
A) Strumenti per favorire l’avvio e lo sviluppo dell’attività produttiva e dell’occupazione nelle aree di crisi
1) Nelle attività produttive esistenti o nei nuovi insediamenti nelle aree di cui trattasi possono essere introdotti orari di lavoro ridotti in una fascia compresa tra le 24 e le 32 ore con retribuzione corrispondente. L’orario di lavoro ridotto riguarderà i lavoratori nuovi assunti. In particolare:
a) l’orario 24/32 riguardante i lavoratori nuovi assunti nei nuovi insediamenti produttivi avrà prevalentemente carattere di stabilità;
b) l’orario 24/32 riguardante i lavoratori nuovi assunti negli insediamenti produttivi esistenti potrà assumere la caratteristica d’orario d’ingresso per un periodo non inferiore a 4 anni.
Accordi sindacali tra le imprese interessate e le OO.SS. territoriali di categoria potranno definire, sia in rapporto ad esigenze indotte dalla competitività e dal mercato nel caso di nuovi insediamenti, sia in rapporto al turn over fisiologico negli insediamenti esistenti, le condizioni e le modalità per l’opzione ad orario pieno.
2) Nell’ambito di accordi finalizzati a favorire l’inserimento di nuova occupazione a tempo indeterminato potranno essere previste gradualità temporalmente definite nell’erogazione dei premi di produzione in cifra fissa di cui all’art. 16 del CCNL 20 luglio 1990.
B) Strumenti per favorire una gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche, ispirata al principio della riduzione dell’impatto sociale delle eccedenze occupazionali
1) Gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell’orario e della prestazione annua
In rapporto all’entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro e all’omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno concordare la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione collettiva dell’orario di lavoro utilizzando, sia per il personale giornaliero che per quello turnista:
– tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti;
– i residui individuali di ferie e riduzioni d’orario non ancora godute;
– la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le 4 settimane.
2) Nuove ulteriori riduzioni d’orario attraverso i contratti di solidarietà
L’eventuale ricorso temporaneo e reversibile a tali riduzioni d’orario, al di là delle condizioni oggettive richiamate al punto precedente, presuppone un equilibrio dei costi da ricercarsi anche con equivalenti riduzioni retributive.
Il ricorso agli strumenti d’incentivazione e sostegno offerti dalla legge attutisce l’onere economico per i lavoratori.
3) Interventi preventivi di riqualificazione
Nella logica di prevenire e creare le condizioni per contenere i fenomeni di eccedenza, le imprese e le RSU possono avviare percorsi di riqualificazione di singoli lavoratori che hanno professionalità da riqualificare sia per l’impiego all’interno sia per quello eventualmente esterno all’impresa.
Le Parti indicano lo strumento della trasformazione temporanea in part-time del rapporto di lavoro degli interessati, nella fase della riqualificazione, purché compatibile in termini organizzativi.
La conseguente riduzione retributiva può essere attenuata con iniziative di solidarietà in rapporto alle specifiche esigenze.
La scelta degli strumenti e la loro priorità sarà quella individuata a livello aziendale in relazione alle caratteristiche specifiche e alle esigenze di equilibrio economico e degli assetti organizzativi.
Al di là degli strumenti a fronte delle specifiche eccedenze, una strategia di attenzione ai problemi dell’occupazione, nel rispetto della competitività delle imprese può, ad avviso delle Parti, essere concretamente realizzata attraverso:
– la formazione e riqualificazione del personale;
– una gestione attenta dei fenomeni di ricorso al lavoro eccedente e straordinario mediante le innovazioni apportate all’art. 8 del contratto anche con l’utilizzazione del part-time e del contratto a termine, istituti questi particolarmente importanti sul fronte dell’occupazione e della soddisfazione di specifiche esigenze produttive;
– la finalizzazione ad iniziative temporanee sul fronte dell’occupazione, anche con interventi su regimi e quantità d’orario, di quote dei premi di partecipazione, secondo intese da realizzare nell’ambito degli incontri per l’istituzione e l’aggiornamento dei premi stessi.
C) Contrattazione di secondo livello
Nell’ambito della contrattazione del premio di partecipazione:
– in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati, le risorse rese disponibili dagli incrementi di produttività e redditività potranno essere destinate a riduzioni dell’orario di lavoro;
– le Parti esamineranno la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai programmi di miglioramento della produttività e dell’andamento economico dell’impresa in direzioni funzionali all’occupazione.
———-
Nell’indicare le scelte di cui sopra e nel ribadire l’autonomia del livello aziendale nel valutarne la praticabilità, le Parti sono consapevoli della necessità di un’azione di orientamento e d’aiuto nella soluzione di possibili problemi pratici e di interpretazione delle norme contrattuali e di legge.
A tal fine esse s’impegnano, in sede di Osservatorio nazionale, ad esaminare le esperienze che dovessero essere realizzate e a diffonderne la conoscenza per far sì che a livello aziendale possano svilupparsi azioni coerenti con le linee strategiche e i percorsi sopra indicati.
art. 9
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Iv – Orario Di Lavoro, Riposi E Festività – Maggiorazioni Per Lavoro Eccedente, Straordinario, Notturno, Festivo Ed A Turni
MAGGIORAZIONI PER LAVORO ECCEDENTE, STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI (*)
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro eccedente (da 37 ore, 45 minuti a 40 ore settimanali): 5%
2) lavoro straordinario diurno (feriale):
a) dalla 41esima alla 44esima ora settimanale: 10%
b) dalla 45esima alla 48esima ora settimanale: 25%
c) oltre la 48esima ora settimanale: 35%.
3) lavoro compiuto di domenica con riposo compensativo o nei giorni considerati festivi ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 6): 50%
4) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 50%
5) lavoro effettuato in turni avvicendati:
a) turni diurni: 4%
b) turno notturno: 34%
c) turno notturno in lavorazioni a ciclo continuo intendendosi come tali quelle che si svolgono su 3 turni avvicendati nell’intero arco settimanale di 7 giorni (3 x 7): 46%.
6) lavoro domenicale per gli addetti a lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni avvicendati nell’intero arco settimanale di 7 giorni (3 x 7): 33%.
7) lavoro straordinario festivo:
– dalla 41esima alla 44esima ora: 50%
– dalla 45esima ora: 70%
8) lavoro straordinario notturno:
– dalla 41esima alla 44esima: 50%
– dalla 45esima alla 48esima ora: 60%
– dalla 49esima ora: 75%
9) lavoro pluriperiodale [lett. C), punto 2, dell’articolo 8]:
a) oltre l’VIII giornaliera: 10%
b) nella giornata di sabato: 10%
10) lavoro prestato nella giornata di sabato nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni [lettera C), punto 1, dell’articolo 8: 10%
11) lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo convenzionale di 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui): 30%
Le percentuali di maggiorazione vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi di cui al punto 1) dell’art. 15 calcolate secondo i criteri previsti dall’art. 20.
Fatta eccezione per il 30% di cui al precedente punto 11), le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Peraltro nei confronti del personale turnista, alle percentuali sopra previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati andrà aggiunta la percentuale di maggiorazione di cui al precedente punto 6) in caso di lavoro prestato in giornata domenicale o la percentuale di cui al precedente punto 3) in caso di lavoro prestato nei giorni considerati festivi.
Le maggiorazioni indicate ai precedenti punti 9) e 10) sostituiscono eventuali trattamenti aziendali riconosciuti allo stesso titolo, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Per il lavoro effettuato in turno notturno in aggiunta alle maggiorazioni previste al punto 5), con decorrenza 1 gennaio 2007, per le prestazioni effettivamente svolte, sarà corrisposto un importo in cifra, rapportato ad 8 ore, di € 6,50.
Le Parti si danno atto che hanno inteso definire tale importo in cifra fissa in senso omnicomprensivo. In sede di quantificazione si é infatti tenuto conto di ogni incidenza e pertanto l’importo definito no ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere. Inoltre, in attuazione di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 2120, Codice civile, le Parti convengono che tale importo é escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’indennità di cui sopra non é assorbibile da identiche erogazioni concordate a livello aziendale che non prevedano una espressa clausola di assorbimento.
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(*) Per i settori ceramica e abrasivi l’articolo é sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIII del presente contratto.
Per i settori Lubrificanti e GPL l’articolo é sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.
Chiarimenti a verbale
1) Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presente articolo si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
2) La percentuale del 4% prevista per lavoro effettuato in turni diurni verrà corrisposta anche ai lavoratori che si avvicendino nei 2 soli turni diurni.
3) Nella fattispecie prevista dall’articolo 8, lettera C), punto 2) per determinare le maggiorazioni spettanti nel caso di prestazioni, a carattere non collettivo, aggiuntive rispetto all’orario di lavoro programmato, dovrà farsi riferimento all’orario medio settimanale di 37 ore e 45 minuti che il programma realizza come media su un arco pluriperiodale.
Nella fattispecie sopra indicata, tenuto conto del trattamento previsto al punto 9) del presente articolo la maggiorazione spettante per la prestazione eccedente compresa tra 37 ore 45 minuti e 40 ore sarà pari al 10%.
4) Nelle lavorazioni a ciclo continuo, le maggiorazioni spettanti in caso di prestazioni aggiuntive alla prestazione settimanale effettuata sulla base del programma che consente il rispetto del limite annuo di 232,5 giornate lavorative sono convenzionalmente determinate come segue:
a) 10% per le prime 4 ore settimanali;
b) 25% per le successive 4;
c) 35% oltre le 8 ore settimanali.
Dichiarazioni delle Parti stipulanti
1) Le Parti sono consapevoli che le problematiche interpretative delle norme di legge e di contratto hanno determinato a livello aziendale situazioni diversificate sulle modalità di computo (riferimento giornaliero/settimanale) del lavoro supplementare/straordinario.
Le Parti, fermo restando quanto previsto all’articolo 67, si danno atto che nelle imprese nelle quali, ai fini del pagamento delle maggiorazioni per lavoro supplementare/straordinario si sia adottato il riferimento giornaliero, restano in vigore i trattamenti in atto salvo nuova contrattazione aziendale.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MAGGIORAZIONI (1)
——————————————————————– LAVORATORI GIORNALIERI ——————————————————————– Tipologia prestazione Diurno Notturno ——————————————————————– ORARIO SU BASE SETTIMANALE Eccedente (da 37h 45m a 40 h sett.) 5% 50% Straordinario – dalla 41esima alla 44esima ora 10% 50% – dalla 45esima alla 48esima ora 25% 60% – dalla 49esima ora 35% 75% Sabato con orario su 4 o 6 gg./settim. 10% 50% Domenicale con riposo compensativo o festivo 50% 50% Straordinario festivo: – dalla 41esima alla 44esima ora 50% 50% – dalla 45esima alla 48esima ora 70% 70% – dalla 49esima ora 70% 75%
ORARIO PLURIPERIODALE Oltre 8 ore giornaliere 10% 50% Eccedente (prime 2h e 15m sett.) 10% 50% Straordinario: – prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) 10% 50% – successive 4 ore settimanali 25% 60% – ore successive 35% 75% Sabato 10% 50% Domenicale con riposo compensativo o festivo 50% 50% Straordinario festivo: – prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) 50% 50% – successive 4 ore settimanali 70% 70% – ore successive 70% 75% ——————————————————————–
N.B. Per i lavoratori quadri o impiegati direttivi (in quanto non soggetti a limitazioni di orario) non trovano applicazione le maggiorazioni relative a prestazioni eccedenti/straordinarie e si applica la particolare regolamentazione di cui all’articolo 28 del CCNL.
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MAGGIORAZIONI (2)
——————————————————————– LAVORATORI TURNISTI 2×5, 2×6, 3×5, 3X6 ——————————————————————– Tipologia prestazione Diurno Notturno ——————————————————————– ORARIO SU BASE SETTIMANALE Eccedente (da 37h 45m a 40 ore sett.) 5% 34% Straordinario – dalla 41esima alla 44esima ora 10% 50% – dalla 45esima alla 48esima ora 25% 60% – dalla 49esima ora 35% 75% Sabato con orario su 4 o 6 gg./settim. 10% 34% Domenicale con riposo compensativo o festivo 54% 84% (4%+50%) (34%+50%) Straordinario festivo – dalla 41esima alla 44esima ora 54% 84% (4%+50%) (34%+50%) – dalla 45esima ora 70% 84% (34%+50%)
ORARIO PLURIPERIODALE Oltre 8 ore giornaliere 10% 34% Eccedente (prime 2h e 15m. settim.) 10% 34% Straordinario: – prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) 10% 50% – successive 4 ore settimanali 25% 60% – ore successive 35% 75% Sabato 10% 34% Domenicale con riposo compensativo o festivo 54% 84% (4%+50%) (34%+50%) Straordinario festivo – prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) 54% 84% (4%+50%) (34%+50%) – successive 4 ore settimanali 70% 84% (34%+50%)
LAVORATORI TURNISTI A CICLO CONTINUO (3×7 E 2×7) Domenicale con riposo compensativo per turni 3×7 37% 79% (33%+4%) (33%+46%) Domenicale con riposo compensativo per turni 2×7 54% 96% (4%+50%) (46%+50%) Straordinario: – prime 4 ore settimanali 10% 50% – successive 4 ore settimanali 25% 60% – oltre le 8 ore settimanali 35% 75% Festivo 54% 96% (4%+50%) (46%+50%) Straordinario festivo: – (prime 4 ore sett.) 54% 96% (4%+50%) (46%+50%) – (oltre le 4 ore settimanali) 70% 96% (46%+50%) ——————————————————————–
N.B. Per i lavoratori quadri o impiegati direttivi (in quanto non soggetti a limitazione di orario) non trovano applicazione le maggiorazioni relative a prestazioni eccedenti/straordinarie e si applica la particolare regolamentazione di cui all’articolo 28 del CCNL.
art. 10
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Iv – Orario Di Lavoro, Riposi E Festività – Computo Della Maggiorazione Per Lavoro A Turni Agli Effetti Degli Istituti Contrattuali
COMPUTO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO A TURNI AGLI EFFETTI DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI (*)
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le maggiorazioni di cui al punto 5) dell’art. 9 saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività, delle ferie, del trattamento di malattia e infortunio sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa.
Tale maggiorazione media sarà computata anche agli effetti della 13esima mensilità, corrispondendo tanti dodicesimi per quanti sono i mesi per i quali il lavoratore abbia prestato lavoro a turni, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni (**).
A decorrere dall’1 aprile 1994 il lavoratore turnista che abbia compiuto 55 anni di età e che venga adibito a tempo indeterminato a lavori a giornata manterrà, ad personam ed in cifra fissa, tanti quindicesimi dell’indennità di turno media ultimamente percepita quanti sono gli anni complessivamente prestati in turno nell’impresa con un massimo di 15/15.
Analogamente si procederà nei confronti del lavoratore turnista con 28 anni di comprovata effettiva contribuzione pensionistica, in regime obbligatorio, al quale, però, la cifra ad personam come sopra calcolata sarà ridotta del 25%.
Qualora il lavoratore venga adibito nuovamente al lavoro in turni, l’importo di cui ai commi precedenti non é cumulabile con l’indennità di turno che gli verrà corrisposta, dovendosi intendere che la cifra maggiore assorbe la minore.
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(*) Per i settori lubrificanti e GPL l’articolo é sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.
(**) Per i settori ceramica e abrasivi si rimanda a quanto previsto in materia al Capitolo XIII del presente contratto.
art. 11
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo IV – Orario Di Lavoro, Riposi E Festività – Riposo Settimanale – Giorni Festivi
RIPOSO SETTIMANALE – GIORNI FESTIVI (*)
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui ai commi precedenti;
b) le ricorrenze del 25 aprile, dell’1 maggio e del 2 giugno;
c) le seguenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania (6 gennaio);
3) Assunzione (15 agosto);
4) Ognissanti (1 novembre);
5) Immacolata Concezione (8 dicembre);
6) S. Natale (25 dicembre);
7) S. Stefano (26 dicembre);
8) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
9) il giorno successivo alla Pasqua.
Il lavoro nelle festività sopra indicate é consentito sotto la osservanza delle norme di legge.
Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive di cui ai punti b) e c) é disciplinato come segue:
a) qualora non vi sia prestazione d’opera il trattamento suddetto é compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro, saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le ore prestate con la maggiorazione della percentuale di cui al punto 3) dell’art. 9.
Per il trattamento economico e normativo delle festività cadenti nei periodi di assenza dal lavoro si fa riferimento alle norme di legge.
Il trattamento di cui sopra, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigione, o con altre forme di compensi mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria del mese precedente.
Qualora una delle festività di cui alle lettere b) e c) cadesse di domenica é dovuta al lavoratore giornaliero o all’addetto al turno 2×5 o 2×6 una giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui all’art. 20.
In sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento anzidetto con il godimento di una giornata di riposo.
Le norme su riportate si applicano anche nel caso che due delle festività di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale.
Nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni [lettera C), punto 1, dell’articolo 8], l’eventuale festività coincidente con la giornata di sabato qualora lavorata darà luogo ad un corrispondente riposo compensativo.
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(*) Per i settori ceramica e abrasivi l’articolo é sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIII del presente contratto. Per i settori lubrificanti e GPL l’articolo é sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.
art. 12
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo IV – Orario Di Lavoro, Riposi E Festività – Trattamento Economico Per La Pasqua
TRATTAMENTO ECONOMICO PER LA PASQUA
Nella ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale ricorrenza, verrà corrisposto a tutti i lavoratori l’importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto (1/25).
Specificità settoriali: ceramica e abrasivi
Il trattamento economico di cui sopra non trova applicazione.
art. 13
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Iv – Orario Di Lavoro, Riposi E Festività – Riposi Aggiuntivi E Riduzione Dell’orario Di Lavoro
RIPOSI AGGIUNTIVI E RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (*)
A) I lavoratori hanno diritto di godere annualmente 5 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26 gennaio 1977 per le 5 ex festività.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni semi-continue (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 5 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
a) lavoratori giornalieri e turnisti 2×5 e 2×6:
– 40 ore ex Accordo interconfederale 22 gennaio 1983;
– 20 ore ex CCNL 6 dicembre 1986;
– 8 ore ex CCNL 20 luglio 1990;
b) lavoratori turnisti 3×5 e 3×6:
– 40 ore ex Accordo interconfederale 22 gennaio 1983;
– 24 ore ex CCNL 6 dicembre 1986;
– 12 ore ex CCNL 20 luglio 1990.
I riposi e la riduzione dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle imprese.
B) I riposi e la riduzione di orario previste al presente articolo, fatti salvi il disposto di cui al comma 2 e quanto previsto dal paragrafo 1), comma 1, della Parte VII – Formazione, sono utilizzati per la realizzazione degli orari di lavoro previsti all’articolo 8.
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(*) Per i settori ceramica e abrasivi l’articolo é sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIII del presente contratto.
Per i settori lubrificanti e GPL l’articolo é sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.
Nota a verbale
Per gli operatori di vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti, l’utilizzo della riduzione di orario avverrà in ragione di gruppi di 8 ore per una giornata o gruppi di 4 ore per mezza giornata.
art. 14
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Iv – Orario Di Lavoro, Riposi E Festività – Ferie
FERIE
Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati.
Lavoratori con anzianità di servizio:
A) fino a 10 anni: 4 settimane;
B) oltre i 10 anni: 5 settimane.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.
In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana, salvo il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell’orario settimanale in 5 giorni.
In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto alla lettera C), punto 2) dell’art. 8, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in impresa nello stesso periodo.
Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; solamente le festività previste dalle lettere b) e c) dell’art. 11 che cadono in tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale di lavoro in 5 giorni), non sono computabili agli effetti delle ferie mentre é consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell’indennizzo come specificato al successivo comma 10.
La scelta dell’epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale di maturazione.
Qualora ciò non risultasse praticabile, al fine di un effettivo godimento delle ferie, é ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 30 mesi dal termine dell’anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro sei mesi dal termine dell’anno successivo a quello di maturazione.
Non é ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo previsto di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso del primo anno, alla liquidazione dei 12esimi di ferie corrispondenti alle frazioni di un anno feriale incompiuto, sempre che non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel quale caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei 12esimi maturati. Le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l’impresa é tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 25.
Specificità settoriali:
1) Ceramica e abrasivi
Ai lavoratori assunti successivamente al 4 giugno 1998 si applica il presente articolo.
Ai lavoratori che a tale data risultassero già in forza continuerà ad essere applicata la disciplina specifica riportata al Capitolo XIII del presente contratto, fermo restando che il presente articolo 14 si applicherà comunque nei confronti di tutti i lavoratori in forza dall’1 gennaio 2008.
2) Lubrificanti e GPL
Il comma 2 del presente articolo é sostituito dal seguente:
Lavoratori con anzianità di servizio:
A) fino a 10 anni: 4 settimane;
B) oltre i 10 anni e fino ai 18: 4 settimane e 3 giorni;
C) oltre i 18 anni: 5 settimane e 2 giorni.
Chiarimento a verbale
I periodi feriali suindicati tengono conto della coincidenza delle festività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 11 con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale settimanale di lavoro in 5 giorni.
Pertanto per tali festività non si farà più luogo alla concessione di corrispondenti ferie aggiuntive o del sostitutivo trattamento economico di cui al precedente CCNL 12 dicembre 1969 (art. 11 Parte Operai, art. 4 Qualifiche Speciali e art. 10 Parte Impiegati).
Dichiarazione a verbale
Le Parti, premesso che con il CCNL 20 luglio 1990 hanno superato le differenze esistenti in materia di ferie tra le diverse qualifiche di lavoratori, hanno convenuto che ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 4, assunti entro il 31 agosto 1990, a partire dalla maturazione del 18esimo anno di anzianità di servizio verrà riconosciuto il periodo di ferie annue di 5 settimane e 2 giorni previsto dal CCNL 6 dicembre 1986.
art. 15
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Elementi Della Retribuzione
CAPITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
1) Sono elementi retributivi della paga mensile o stipendio i seguenti:
a) minimo contrattuale;
b) indennità di posizione organizzativa (IPO);
c) scatti di anzianità;
d) eventuale elemento retributivo individuale;
e) eventuali aumenti di merito;
f) altre eccedenze sul minimo contrattuale.
2) Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compenso per eventuale lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
c) elemento aggiuntivo della retribuzione;
d) premio di produzione o indennità sostitutive (elemento retributivo scorporato per gli operatori di vendita già viaggiatori o piazzisti);
e) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
f) 13esima mensilità;
g) eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo.
art. 16
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Minimi Contrattuali
MINIMI CONTRATTUALI (*)
SETTORE CHIMICO E CHIMICO-FARMACEUTICO
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di P.O.) in vigore dall’1 maggio 2006 (**)
——————————————————————–
Cat. Minimo Posizione Indennita’
contrattuale organizzativa di posizione
organizzativa
(IPO)
——————————————————————–
1 233,96
A 1.729,52 2 122,07
3 85,70
——————————————————————–
B 1.587,22 1 139,76
2 98,39
——————————————————————–
C 1.463,25 1 127,40
2 90,61
——————————————————————–
1 150,23
D 1.345,03 2 91,74
3 66,73
——————————————————————–
1 129,41
E 1.222,87 2 91,27
3 54,42
4 26,17
——————————————————————–
F 1.192,46 — —
——————————————————————–
(*) Per i settori ceramica e abrasivi, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria in materia di una tantum, si applica il trattamento economico previsto al Capitolo XIII del presente contratto.
Per i settori lubrificanti e GPL, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria in materia di una tantum, si applica il trattamento economico previsto al Capitolo XIV del presente contratto.
(**) All’appendice 1 sono riportati i trattamenti contrattuali relativi al biennio 2004-2005.
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dall’1 gennaio 2007 per il settore chimico e chimico-farmaceutico
--------------------------------------------------------------------
Cat. Minimo Posizione Indennita'
contrattuale organizzativa di posizione
organizzativa
(IPO)
--------------------------------------------------------------------
1 251,96
A 1.778,52 2 133,07
3 94,70
--------------------------------------------------------------------
B 1.632,22 1 148,76
2 104,39
--------------------------------------------------------------------
C 1.500,25 1 138,40
2 98,61
--------------------------------------------------------------------
1 160,23
D 1.379,03 2 99,74
3 72,73
--------------------------------------------------------------------
1 137,41
E 1.252,87 2 95,27
3 56,42
4 27,17
--------------------------------------------------------------------
F 1.222,46 -- --
--------------------------------------------------------------------
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dall’1 ottobre 2007 per il settore chimico e chimico-farmaceutico
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Cat. Minimo Posizione Indennita'
contrattuale organizzativa di posizione
organizzativa
(IPO)
--------------------------------------------------------------------
1 251,96
A 1.793,52 2 133,07
3 94,70
--------------------------------------------------------------------
B 1.646,22 1 148,76
2 104,39
--------------------------------------------------------------------
C 1.513,25 1 138,40
2 98,61
--------------------------------------------------------------------
1 160,23
D 1.391,03 2 99,74
3 72,73
--------------------------------------------------------------------
1 137,41
E 1.261,87 2 95,27
3 56,42
4 27,17
--------------------------------------------------------------------
F 1.230,46 -- --
--------------------------------------------------------------------
Specificita’ settoriali: fibre
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennita’ di posizione organizzativa) in vigore dall’1 maggio 2006 per il settore fibre
--------------------------------------------------------------------
Cat. Minimo Posizione Indennita'
contrattuale organizzativa di posizione
organizzativa
(IPO)
--------------------------------------------------------------------
1 227,96
A 1.719,52 2 116,07
3 76,70
--------------------------------------------------------------------
B 1.575,22 1 139,76
2 90,39
--------------------------------------------------------------------
C 1.458,25 1 120,40
2 82,61
--------------------------------------------------------------------
1 149,23
D 1.336,03 2 84,74
3 58,73
--------------------------------------------------------------------
1 126,41
E 1.214,87 2 82,27
3 48,42
4 23,17
--------------------------------------------------------------------
F 1.183,46 -- --
--------------------------------------------------------------------
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennita’ di posizione organizzativa) in vigore dall’1 gennaio 2007 per il settore fibre
--------------------------------------------------------------------
Cat. Minimo Posizione Indennita'
contrattuale organizzativa di posizione
organizzativa
(IPO)
--------------------------------------------------------------------
1 244,96
A 1.764,52 2 124,07
3 81,70
--------------------------------------------------------------------
B 1.615,22 1 148,76
2 94,39
--------------------------------------------------------------------
C 1.493,25 1 129,40
2 88,61
--------------------------------------------------------------------
1 159,23
D 1.366,03 2 90,74
3 61,73
--------------------------------------------------------------------
1 134,41
E 1.239,87 2 84,27
3 49,42
4 23,17
--------------------------------------------------------------------
F 1.208,46 -- --
--------------------------------------------------------------------
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennita’ di posizione organizzativa) in vigore dall’1 ottobre 2007 per il settore fibre
--------------------------------------------------------------------
Cat. Minimo Posizione Indennita'
contrattuale organizzativa di posizione
organizzativa
(IPO)
--------------------------------------------------------------------
1 244,96
A 1.786,52 2 124,07
3 81,70
--------------------------------------------------------------------
B 1.636,22 1 148,76
2 94,39
--------------------------------------------------------------------
C 1.511,25 1 129,40
2 88,61
--------------------------------------------------------------------
1 159,23
D 1.383,03 2 90,74
3 61,73
--------------------------------------------------------------------
1 134,41
E 1.255,87 2 84,27
3 49,42
4 23,17
--------------------------------------------------------------------
F 1.224,46 -- --
--------------------------------------------------------------------
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE
A decorrere dall’1 luglio 2002 l’elemento aggiuntivo della retribuzione dei lavoratori con qualifica di quadro, inquadrati ai sensi dell’art. 4 nella categoria A, é pari a € 172,00.
Norma transitoria
L’incremento dell’Elemento aggiuntivo della retribuzione determinato con il Rinnovo contrattuale del 10 maggio 2006, pari a € 22,00, é assorbibile dal superminimo individuale.
Note a verbale
1) Nel caso di passaggio di categoria la differenza esistente tra minimo tabellare della categoria di provenienza e minimo tabellare della categoria acquisita nonché quella relativa alla indennità di posizione organizzativa sarà assorbita dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità di assorbimento.
2) Nel caso di passaggio ad una posizione organizzativa superiore nell’ambito della categoria di appartenenza, la differenza esistente tra le indennità di posizione organizzativa sarà assorbita dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità di assorbimento.
3) Con riferimento al biennio 2008/2009, le Parti concordano che per ogni 1% di incremento retributivo che verrà concordato in sede di rinnovo della parte economica del contratto sarà erogato un aumento complessivo per il settore chimico e chimico-farmaceutico (minimo + IPO) determinato all’interno dei valori parametrali di seguito indicati per ciascuna categoria. Le Parti assumono un valore parametrale 100 pari a € 12,70.
------------
Cat. Par.
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A 220
B 180
C 160
D 147
E 125
F 100
------------
I parametri sopra considerati fanno riferimento alla posizione organizzativa massima di ciascuna categoria.
Specificità settoriali: fibre
Fermi restando gli impegni per la revisione del sistema di inquadramento di cui alla lettera a) della Parte I del presente contratto, le Parti assumono un valore parametrale 100 pari a € 12,34.
Inoltre le Parti convengono che, per i lavoratori assunti successivamente all’1 gennaio 2004, di età inferiore a 32 anni, non sarà corrisposta l’indennità di posizione organizzativa.
Norma transitoria: una tantum
A tutti i lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico alla data del 10 maggio 2006 viene erogato un importo con le seguenti modalità:
A) Prima tranche
Con le competenze del mese di maggio 2006, compatibilmente con i necessari tempi tecnici, viene erogato l’importo una tantum di € 50,00.
B) Seconda tranche
Con l’obiettivo di incentivare l’adesione al fondo di assistenza sanitaria settoriale FASCHIM viene stabilita l’erogazione dei successivi alternativi importi con le condizioni, modalità e tempi di seguito specificate:
1) lavoratori iscritti al FASCHIM all’1 ottobre 2006 (iscrizione effettuata entro settembre 2006).
Versamento di un contributo a carico dell’impresa a FASCHIM di € 182,75 da effettuarsi con le modalità operative che saranno comunicate dal fondo stesso a copertura del periodo di iscrizione 1 ottobre 2006-31 dicembre 2007. Le Parti si danno inoltre atto che i lavoratori di cui trattasi per il periodo sopra indicato non dovranno effettuare alcun versamento al fondo ad esclusione di quelli previsti per il nucleo familiare se iscritto;
2) lavoratori non iscritti a FASCHIM all’1 ottobre 2006.
Erogazione con le competenze del mese di ottobre 2006 della somma una tantum di € 126,00. Per i settori fibre, ceramica e abrasivi tale somma sarà di € 100,00.
Tale una tantum:
– deve essere corrisposta anche nei casi di dipendenti che alla data della sottoscrizione del presente CCNL fossero risultati assenti con diritto alla retribuzione ovvero con diritto ad un trattamento economico sostitutivo;
– non é frazionabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio 20062-10 maggio 2006;
– va riproporzionata solo per quanto riguarda i punti A) e B2) nei casi di lavoratori a tempo parziale (secondo l’orario di lavoro previsto);
– nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione dell’una tantum la stessa sarò liquidata con le competenze di fine rapporto nella misura complessiva prevista ai punti A) e B2).
Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l’importo dell’una tantum in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si é tenuto conto di ogni incidenza; pertanto, detta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 2120, Codice civile, le Parti convengono che le somme riconosciute a titolo di una tantum sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Note a verbale
1) Dall’1 novembre 1994 gli importi corrisposti a titolo di indennità di contingenza per i vari livelli di inquadramento sono stati conglobati nei minimi contrattuali di categoria come previsto dall’art. 13 del CCNL 19 marzo 1994. Conseguentemente, dalla stessa data é stata soppressa la relativa voce retributiva.
2) Per quanto riguarda la regolamentazione del lavoro a cottimo si fa riferimento alle norme specifiche riportate in appendice al presente contratto.
art. 17
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Scatti Di Anzianità
SCATTI DI ANZIANITÀ (*)
A decorrere dall’1 marzo 1994 il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato calcolato sulla base della data di assunzione, ad avere corrisposto, a titolo di scatto di anzianità, un aumento retributivo in cifra fissa pari a:
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Cat. Importi
--------------
A 21,17
B 17,56
C 14,98
D 14,46
E 12,65
F 10,33
--------------
Il numero massimo maturabile di scatti di anzianità é 5.
Gli scatti di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
A far data dall’1 novembre 1994, in caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l’importo degli scatti di anzianità maturati. Tale importo, ai fini dell’individuazione del numero di scatti, o frazione di numero di scatti, che da quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente alla nuova categoria.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile sopra indicato. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
Gli scatti di anzianità assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
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(*) Per i settori lubrificanti e GPL l’articolo é sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.
Specificità settoriali: ceramica e abrasivi
A decorrere dall’1 ottobre 1995 si applicano i seguenti valori mensili degli scatti periodici di anzianità.
--------------
Cat. Importi
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A 19,63
B 17,56
C 12,91
D 12,14
E 8,78
F 7,75
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art. 18
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Ccnl E Contrattazione Aziendale
CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE
A) Le Parti assegnano al CCNL un ruolo fondamentale e strategico non solo per l’evoluzione della normativa che regola i rapporti di lavoro del settore ma anche per lo sviluppo di relazioni e di politiche industriali funzionali alla crescita dell’impresa nel suo complesso.
Le Parti sono impegnate a rafforzare e sviluppare il sistema di relazioni industriali settoriale per renderlo sempre più funzionale a migliorare la competitività delle imprese e a rafforzare la professionalità dei lavoratori, l’occupazione e l’occupabilità.
B) Le Parti confermano il loro impegno a rendere il CCNL e la contrattazione aziendale strumenti moderni e adeguati a rispondere alle nuove esigenze delle imprese e dei lavoratori e sono impegnate per:
1) una puntuale applicazione e gestione a livello aziendale delle normative previste dal CCNL che sono e devono essere esigibili per entrambe le Parti aziendali nei termini e secondo le modalità individuate e disciplinate dal CCNL,
2) una contrattazione aziendale rispettosa delle regole e coerente con gli indirizzi e le linee guida definite a livello nazionale.
In particolare le Parti sono impegnate a far sì che i premi di partecipazione di cui all’art. 19 del CCNL siano strettamente collegati ai risultati di andamento economico e di produttività,
3) la valorizzazione del ruolo del livello aziendale di contrattazione.
In questo ambito, al fine di consentire alle Parti aziendali di cogliere condivise, specifiche opportunità e esigenze, utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell’impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari, é consentirà di realizzare accordi temporanei in deroga alla normativa prevista dal CCNL. Tali accordi non comporteranno interventi sui minimi contrattuali e sui diritti individuali irrinunciabili.
L’effettiva operatività degli accordi é subordinata al parere di conformità del CNC (Commissione nazionale contrattazione) secondo le modalità previste dal regolamento definito dalle Parti stipulanti (appendice 4 del CCNL).
Tale parere non sarà necessario con riferimento ad eventuali accordi relativi al premio presenza [art. 8, lettera g)] e alla trasferta (art. 25) che dovranno comunque essere trasmessi a cura delle Parti aziendali alla CNC al fine di consentire l’opportuno monitoraggio.
Entro il 30 settembre 2006 le Parti definiranno linee guida utili a facilitare e orientare la stipula di accordi aziendali conformi a cogliere le finalità dell’innovazione contrattuale di cui sopra.
Chiarimento a verbale
La procedura di cui sopra si riferisce esclusivamente alle deroghe in più delle norme contrattuali nazionali e non riguarda eventuali accordi di modifica di normative e trattamenti di miglior favore concordati a livello aziendale.
art. 19
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Premio Di Partecipazione
PREMIO DI PARTECIPAZIONE
PREMESSA
Le Parti dichiarano che é loro comune intento il miglioramento della produttività e della competitività delle imprese da realizzare anche attraverso l’attuazione degli strumenti previsti dal presente contratto.
Pertanto si danno atto che la negoziazione dei premi di partecipazione che dovrà avere luogo con periodicità quadriennale sarà effettuata alla luce della logica su indicata, tenendo conto dell’andamento economico della impresa e della produttività delle singole unità lavorative e in coerenza con gli impegni assunti con il Protocollo tra le Parti sociali e il Governo del 23 luglio 1993.
Le Parti sono impegnate a promuovere la diffusione dell’istituto contrattuale del premio di partecipazione nell’ambito dell’intero sistema industriale chimico.
In ciascuna unità lavorativa viene costituito, attraverso contrattazione con la RSU, un premio di partecipazione, collegato a obiettivi e programmi concordati di produttività e di andamento economico, e pertanto variabile.
La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l’entità dell’erogazione.
A tal fine nelle unità lavorative viene definita la scala di erogazioni in rapporto alla dimensione dei risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento.
Nel corso del negoziato le Parti valuteranno le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni di redditività.
L’accordo aziendale nel fissare i parametri e gli indici da assumere come base di riferimento opererà, anche in rapporto alle diverse caratteristiche delle unità lavorative, le necessarie scelte circa il peso che i parametri di produttività e di andamento economico debbono rispettivamente avere nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei diversi parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.
Nel definire l’accordo, le Parti aziendali potranno determinare forme, tempi e altre clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni delle unità lavorative e dell’impresa.
A consuntivo, le Parti aziendali definiranno gli indici da assumere come base di riferimento per il successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove condizioni ed obiettivi.
Il premio di partecipazione, variabile, maturerà in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati; esso potrà essere differenziato in modo da tener conto delle condizioni di lavoro e delle diverse modalità della prestazione.
Ove non diversamente previsto, i premi matureranno anche nel caso di assenze con diritto alla retribuzione.
Nelle imprese fino a 100 addetti che non abbiano in passato realizzato la contrattazione dei premi di produzione, é in facoltà dell’impresa di sostituire il premio di partecipazione con il premio previsto alla tabella di cui all’Appendice 2 al presente contratto.
I premi di produzione di cui all’articolo 16 del CCNL 20 luglio 1990 e gli istituti retributivi analoghi definiti a livello aziendale, non correlati con elementi obiettivi, restano fissati definitivamente nelle cifre già concordate.
Ai lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del presente contratto saranno riconosciute le suddette cifre, ferma restando l’applicabilità di eventuali diverse normative che per i neoassunti dovessero essere previste da leggi o accordi sindacali.
All’atto dell’istituzione dei premi di partecipazione, eventuali parti variabili dei premi di produzione e analoghi istituti collegati con elementi obiettivi ancora in vigore, ove non sostituiti, saranno adeguati tenendo conto dei nuovi premi di partecipazione e delle loro regole.
Note a verbale
1) Le Parti si danno atto che le linee guida al premio di partecipazione riportate all’appendice 3 fanno parte integrante del presente contratto.
2) La disciplina prevista al presente articolo si applica agli operatori di vendita già denominati viaggiatori o piazzisti anche con riferimento all’elemento retributivo scorporato (ERS).
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
La regolamentazione del presente articolo sostituisce integralmente la disciplina sul premio di produttività di cui all’articolo 21 del CCNL petrolio privato, lubrificanti e GPL 3 giugno 1994 e successive modificazioni.
Le Parti si danno inoltre atto della non operatività per il settore dei lubrificanti di quanto previsto al comma 13 per le imprese fino a 100 addetti che non abbiano svolto contrattazione aziendale.
art. 20
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Corresponsione Della Retribuzione – Retribuzione Oraria E Giornaliera
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE – RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
1) La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole imprese.
Nel caso che l’impresa ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso.
All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un prospetto in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio, cottimo, contingenza, assegni familiari, ecc.) e l’elencazione delle trattenute.
Tale prospetto paga deve portare le firma, sigla e timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
2) La retribuzione normale sarà corrisposta a tutti i lavoratori in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi é compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
Ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si sono assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo matrimoniale o per altre accuse che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile.
In tal modo si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili e le festività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 11, escluse solo quelle coincidenti con la domenica. Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad 1 mese, o comunque, per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta la retribuzione afferente le ore non lavorate.
Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuite nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate in base alla retribuzione oraria ottenuta applicando il coefficiente (1/175) di cui al successivo punto 4).
3) In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto alla lettera c), punto 2), dell’art. 8:
– ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per il particolare orario fissato in impresa o che si saranno assentati solo per cause che comportino il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile, intendendosi in tale modo compensate, oltre al lavoro prestato, anche le assenze retribuibili;
– ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per parte del particolare orario fissato in impresa o che si saranno assentati per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, le detrazioni saranno effettuate in ragione di 1/175 della retribuzione mensile per ogni ora non lavorata o comunque non retribuibile.
4) La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dal punto 1) dell’art. 15.
Per gli operatori di vendita, già denominati viaggiatori e piazzisti, la retribuzione giornaliera é ragguagliata a 8/175 della retribuzione mensile.
A tali effetti, salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, per retribuzione mensile si intende quella costituita dagli elementi fissi.
Chiarimento a verbale
Il coefficiente giornaliero (1/25) deve essere adottato esclusivamente per la corresponsione del trattamento economico per festività coincidente con la domenica e per i casi in cui il contratto fa ad esso espresso riferimento.
Specificità settoriali: ceramica e abrasivi
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione di fatto per 173.
art. 21
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Tredicesima Mensilità
TREDICESIMA MENSILITÀ (*)
A norma di quanto stabilito dall’Accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l’impresa é tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13esima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13esima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori a cottimo la retribuzione globale di fatto si intende riferita al guadagno medio del mese precedente.
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(*) Per i settori lubrificanti e GPL l’articolo é sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.
art. 22
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Indennità Speciali Per I Lavoratori Di Cui Ai Gruppi 1) E 2) Dell’articolo 4
INDENNITÀ SPECIALI PER I LAVORATORI DI CUI AI GRUPPI 1) E 2) DELL’ARTICOLO 4
a) Indennità per disagiata sede
Qualora la località, ove il lavoratore svolge la sua attività, non presenti possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati ed il perimetro del più vicino di questi disti km 5 ed oltre, l’impresa che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
b) Indennità di cassa
A decorrere dall’1 novembre 1994 il lavoratore la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari all’8% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e della relativa indennità di posizione organizzativa (IPO) al netto di € 232,41.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
c) Indennità di maneggio di denaro per gli operatori di vendita
Dall’1 novembre 1994 gli operatori di vendita, la cui normale mansione consista anche nel compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientela, con diretta responsabilità per errore finanziario, hanno diritto ad una indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e della relativa indennità di posizione organizzativa (IPO).
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
Le indennità di cui ai punti a) e b) sostituiscono a far data dall’1 gennaio 2003 le indennità di cui all’articolo 24 e 27 del CCNL petrolio privato, lubrificanti e GPL 3 giugno 1994.
Le Parti si danno inoltre atto della non operatività delle disposizioni di cui al punto c).
art. 23
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Reclami Sulla Retribuzione
RECLAMI SULLA RETRIBUZIONE
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sul prospetto paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento: il lavoratore che non vi provvede perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga o stipendio.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro 1 anno dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio dell’impresa possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
art. 24
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Trattenute Per Risarcimento Danni
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l’impresa ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
art. 25
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Trasferta
TRASFERTA
1) Ai fini di quanto stabilito dal presente articolo si considera in trasferta per servizio il lavoratore incaricato dall’impresa di prestare la propria attività al di fuori della sede di lavoro formalmente assegnata. Al lavoratore in trasferta, l’impresa é tenuta a corrispondere:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio – nei limiti della normalità – quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della trasferta;
d) un’indennità di trasferta pari al 50% della retribuzione giornaliera (1/25) di cui al punto 1) dell’articolo 15 se la trasferta dura oltre le 12 e sino alle 24 ore. Tale indennità viene ridotta al 20% quando l’invio in trasferta del lavoratore sia particolarmente frequente.
Se la trasferta dura più di 24 ore, l’indennità di cui sopra viene calcolata moltiplicando la percentuale dovuta della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di trasferta, a tal fine si considera giorno di trasferta anche la frazione ultima di tempo superiore o pari a 12 ore.
Il trattamento di cui al punto d) assorbe anche l’eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla trasferta.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in trasferta per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori dalla normale residenza, per periodi superiori ad 1 mese, l’indennità di cui al punto d) viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
Qualora la trasferta non abbia comportato il pernottamento fuori sede, la retribuzione mensile di cui al punto 1) dell’art. 15, utile per calcolare le percentuali del 50% e del 20% di cui al punto d), dovrà essere considerata al netto della cifra di € 232,41.
L’indennità di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del presente contratto e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
2) Per gli operatori di vendita in luogo della normativa sopra prevista le imprese applicheranno le seguenti disposizioni.
La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione.
Nessuna diaria é dovuta all’operatore di vendita quando é in sede a disposizione dell’impresa, nella città ove egli risiede abitualmente.
Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell’impresa, avrà un’indennità nella misura di 2/5 della diaria;
b) se invece l’operatore di vendita, con consenso dell’impresa, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l’impresa stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l’impresa, per la esplicazione dei compiti affidatigli durante il periodo in cui viaggia.
Qualora l’impresa non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’operatore di vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa – per la distribuzione del suo lavoro – rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall’impresa.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale saranno individuati tra Direzione aziendale e RSU i criteri da prendere a riferimento per la determinazione della misura dei rimborsi spese.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
La presente regolamentazione si applica a decorrere dall’1 gennaio 2003. In luogo del trattamento previsto al punto d) del paragrafo 1 (50%, 35%, e 20%), le aliquote da applicare sono rispettivamente il 25%, 15% e 10%.
In relazione all’applicazione dell’istituto contrattuale della trasferta, considerato il differente trattamento previsto per il personale addetto alle vendite, le Parti si riservano di riesaminare la materia in occasione della revisione della struttura classificatoria dei settori.
Chiarimento a verbale
Quanto sopra stabilito non modifica le intese aziendali che definiscono condizioni per determinare il diritto all’indennità di trasferta.
art. 26
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Trasferimento
TRASFERIMENTO
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra o da una sede di lavoro ad un altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto al preavviso.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il III grado ed affini entro il II), nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l’impresa.
É anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità di trasferta di cui al punto d) del precedente articolo 25.
Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, un’indennità di trasferimento commisurata alla metà della normale retribuzione mensile (paga o stipendio che andrà – in via normale – a percepire nella nuova residenza); quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennità é commisurata a un’intera retribuzione normale mensile.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba, corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e trasporto.
Chiarimento a verbale
Si chiarisce che con l’espressione effettivo cambio di domicilio non si é inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
art. 27
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo V – Trattamento Economico – Comando O Distacco
COMANDO O DISTACCO
Per il comando o distacco dei lavoratori da un impresa ad un’altra si richiamano le norme di legge e gli indirizzi ministeriali in materia.
art. 28
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Vi – Disposizioni Per Particolari Categorie Di Lavoratori – Quadri, Lavoratori Con Funzioni Direttive E Assimilati
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
QUADRI, LAVORATORI CON FUNZIONI DIRETTIVE E ASSIMILATI
1) In caso di svolgimento di mansioni di categoria superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 3 mesi.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente lo svolgimento della mansione di quadro può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, corrispondenti al termine predetto, sia compresa in un massimo di mesi 12.
2) Ai quadri si riconosce, in caso di trasferimento di proprietà dell’impresa, un trattamento – aggiuntivo al TFR – pari ad 1/3 dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento, proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.
3) Ai quadri oltre alle informazioni di cui alla Prima Parte del contratto che essi utilizzano come gli altri lavoratori e che rivestono rilevante importanza per il ruolo svolto, annualmente verranno fornite informazioni su concetti e linee guida delle politiche che li riguardano. In modo particolare per quanto riguarda la formazione saranno fornite informazioni sui contenuti, sui programmi e sulle risorse.
4) Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore, al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, é riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso in relazione alle specifiche attività svolte.
5) Le Parti, nel riaffermare la rilevanza del ruolo rivestito dai lavoratori quadri nelle attività aziendali, convengono sulla opportunità di realizzare all’interno dell’Osservatorio, specifiche sessioni di incontro dedicate all’esame delle tematiche relative a questa particolare area di lavoratori. Tali sessioni saranno realizzate con la partecipazione di delegazioni provenienti da imprese caratterizzate da una significativa presenza di lavoratori con tale qualifica.
Nell’ambito dell’Osservatorio le Parti attiveranno iniziative utili ad acquisire elementi conoscitivi per realizzare l’esame delle tematiche oggetto delle sessioni.
In relazione alla condivisa finalità di perseguire una formazione continua, intesa come aggiornamento attraverso l’acquisizione di conoscenze che favoriscano la costante e continua capacità di risposta dell’individuo e della sua professionalità alle diverse situazioni tecnico-organizzative, la Direzione aziendale all’inizio di ciascun anno fornirà alla RSU in occasione dell’incontro annuale previsto dalla Parte II del Capitolo Relazioni industriali e trasmetterà alla Sezione formazione dell’Osservatorio il consuntivo della formazione effettuata nell’anno precedente, precisando la quantità di ore effettuate, la percentuale di quadri interessati e la tipologia degli interventi.
Gli elementi acquisiti saranno utilizzati dall’Osservatorio per monitorare e valutare la diffusione e l’incidenza delle iniziative formative, valorizzare situazioni di eccellenza e se del caso predisporre indirizzi e progetti che possano facilitare le iniziative aziendali.
6) I quadri dell’impresa, anche in rapporto al ruolo da essi svolto nell’ambito dell’organizzazione aziendale, contribuiranno direttamente all’attività dei Comitati e delle Commissioni miste previste dal contratto nonché alle fasi di negoziazione e verifica previste in rapporto ai premi di partecipazione.
A tale scopo anche tenendo conto della composizione della RSU potranno individuarsi i quadri che di volta in volta affiancheranno la RSU nella sua funzione negoziale relativa alle materie interessanti i quadri e proporsi specifici inserimenti di quadri nei Comitati e nelle Commissioni miste.
7) Ai quadri ed ai lavoratori con funzioni direttive si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione da parte dell’impresa, di professionisti nell’ambito dei quali il dipendente opererà la sua scelta.
Quanto sopra verrà riconosciuto nell’ambito di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
8) Ai lavoratori con funzioni direttive nonché a coloro che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza si riconoscono interventi formativi per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto alle responsabilità.
9) Ai lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al godimento delle riduzioni di orario di cui all’art. 13, tenuto conto della non applicabilità nei loro confronti della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro eccedente e/o straordinario si riconoscono i seguenti trattamenti:
a) ai lavoratori quadri e ai lavoratori con funzioni direttive sarà corrisposto, a fronte di prestazioni aggiuntive in giorno di sosta o in orario di lavoro notturno – prestazioni espressamente richieste o comunque dettate da fattori esterni all’autonomia e discrezionalità di tali lavoratori – un trattamento economico pari a 1/50 o ad 1/25 di minimo tabellare della categoria e IPO della posizione organizzativa di appartenenza a fronte di prestazioni di durata rispettivamente inferiore e o superiore a 1/2 giornata. Il trattamento di cui sopra assorbe e comunque non si cumula con quanto allo stesso titolo già concesso o concordato a livello aziendale;
b1) ai lavoratori quadri sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 8 giornate di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell’anno;
b2) ai lavoratori con funzioni direttive e assimilati a partire dall’1 gennaio 1996 sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 13 giornate di lavoro considerate pari a 104 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell’anno.
Ai fini di quanto previsto ai precedenti punti b1) e b2) vengono equiparate ad effettiva prestazione le assenze dal lavoro effettuate nell’anno per i seguenti motivi: ferie, festività coincidenti con le giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro di cui all’art. 13, permessi sindacali retribuiti e assemblee retribuite, permessi per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla legge, permessi per donazione di midollo osseo nei limiti previsti dal presente contratto, permessi giornalieri per allattamento concessi alle lavoratrici ed ai lavoratori.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
Le previsioni di cui al punto 9) del presente articolo non trovano applicazione.
Si precisa che i lavoratori quadri e direttivi di tali settori, fermo restando il diritto al godimento delle riduzioni di orario di cui al Capitolo XIV del presente contratto, tenuto conto della non applicabilità nei loro confronti della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro eccedente e/o straordinario, se espressamente richiesti dalle imprese di prestazioni lavorative notturne e nei giorni festivi hanno diritto al riconoscimento del lavoro effettuato.
Chiarimenti a verbale
In relazione a quanto previsto al punto 9), lettere b1) e b2) del presente articolo si precisa quanto segue:
1) Ai lavoratori ai quali é riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti o straordinarie effettuate per prolungamento o anticipazione di orario si applica quanto disposto alla lettera G) dell’art. 8.
2) In caso di cassa integrazione guadagni con sospensione a zero ore, le giornate saranno riproporzionate in ragione di 1/12 per ogni gruppo di 22 giornate di sospensione intervenute nel corso dell’anno, con esclusione dell’eventuale frazione inferiore a tale limite.
3) In caso di assunzione e/o di risoluzione del rapporto intervenute nel corso del mese, non si dovrà tener conto delle frazioni dello stesso né agli effetti del riproporzionamento delle giornate, né agli effetti del computo delle ore di assenza dal lavoro effettuate per motivi diversi da quelli indicati.
4) L’importo di cui trattasi sarà corrisposto alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui questa intervenga nel corso dell’anno, nel quale ultimo caso le giornate saranno riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.
Nota a verbale
In relazione ai riflessi sul personale non soggetto a limitazione di orario delle norme contrattuali in materia di orario di lavoro si fa riferimento al Comunicato congiunto del 10 dicembre 1998.
art. 29
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Vi – Disposizioni Per Particolari Categorie Di Lavoratori – Disposizioni Particolari Per Gli Operatori Di Vendita Già Denominati Viaggiatori O Piazzisti
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI VENDITA GIÀ DENOMINATI VIAGGIATORI O PIAZZISTI
Per le imprese che in base al precedente contratto collettivo inquadravano operatori di vendita già denominati viaggiatori o piazzisti, si richiamano le disposizioni particolari previste dall’art. 31 del CCNL 20 luglio 1990 riportate nell’appendice 14.
A livello aziendale si provvederà ad aggiornare i trattamenti assicurativi di cui al citato articolo con effetto dall’1 luglio 1994.
art. 30
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Vi – Disposizioni Per Particolari Categorie Di Lavoratori – Disposizioni Particolari Per Gli Operatori Di Vendita Già Denominati Viaggiatori O Piazzisti
DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Nel rispetto delle norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti l’orario normale non deve superare le 48 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall’art. 8 sulla distribuzione dell’orario di lavoro.
Per i suddetti lavoratori le ore prestate fino alle 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale, oltre le 48 ore e fino alle 60 con quote orarie maggiorate del 10%.
Le ore prestate oltre le 10 giornaliere e le 60 settimanali sono considerate straordinarie e saranno compensate con quote orarie maggiorate della percentuale del 35%.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13esima mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Per i guardiani notturni, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in considerazione delle particolari caratteristiche del loro lavoro, che viene svolto esclusivamente di notte, si riconosce una maggiorazione del 10% da calcolare sulla paga oraria di fatto.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o di custodia saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL
In deroga al trattamento previsto al presente articolo, le ore prestate oltre le 45 settimanali (44 per l’autista kilolitrico e per l’autobottista) saranno compensate con quote orarie maggiorate del 30%.
art. 31
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Vi – Disposizioni Per Particolari Categorie Di Lavoratori – Telelavoro
TELELAVORO
1) Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell’impresa e, compatibilmente con le stesse, esigenze dei dipendenti.
2) Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici.
Lo svolgimento di prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.
3) Non é considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, informatori scientifici del farmaco, lavoratori addetti all’assistenza tecnica presso la clientela, ecc.
Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive.
4) La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa.
5) Nel caso di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente l’impresa si impegna a intervenire per una rapida risoluzione del guasto.
Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell’impresa definire con il dipendente il rientro presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
6) Per i dipendenti telelavoristi le clausole normative ed economiche del CCNL si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
7) Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dall’art. 8 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una indefinita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale.
8) Ai dipendenti svolgenti prestazione in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda ferma restando l’esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili.
In tal senso l’impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza.
Il dipendente é tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.
In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.
9) L’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili, per quanto previsto dal successivo punto 12), e per altre motivazioni definite a livello aziendale.
10) Il dipendente é tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro.
In nessun caso il dipendente può eseguire sulla postazione in dotazione lavoro per conto proprio e/o per terzi.
11) Le Parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
12) Al dipendente verrà riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge nell’impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica.
13) L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata modalità della prestazione:
a) sia stata prevista all’atto dell’assunzione;
b) sia l’unica modalità di prestazione prevista nell’impresa per la specifica mansione.
14) Nei casi in cui l’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sia concordata tra impresa e dipendente é facoltà delle Parti stesse definire la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino delle precedenti modalità della prestazione.
15) Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il telelavoro, le Parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.
art. 32
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo VII – Interruzione, Sospensione E Riduzione Del Lavoro – Interruzione Del Lavoro E Recupero Delle Ore Di Lavoro Perdute
CAPITOLO VII
INTERRUZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DEL LAVORO
INTERRUZIONE DEL LAVORO E RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l’impresa trattiene il lavoratore nella sede di lavoro, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
É ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui é avvenuta l’interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell’orario settimanale in meno di 6 giorni.
art. 33
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo VII – Interruzione, Sospensione E Riduzione Del Lavoro – Trattamento In Caso Di Sospensione O Di Riduzione Dell’orario Di Lavoro
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
Per quanto attiene al trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro si richiamano le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
Rimane ferma per il lavoratore la facoltà di richiedere, in caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria per il prolungamento di tale termine, la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
Chiarimento a verbale
Laddove le norme sopra citate prevedono un trattamento a carico della impresa questo non é cumulabile con quanto erogato dalla cassa integrazione guadagni (INPS).
art. 34
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo VII – Interruzione, Sospensione E Riduzione Del Lavoro – Permessi Di Entrata Nell’impresa
PERMESSI DI ENTRATA NELL’IMPRESA
A meno che non vi sia un esplicito permesso non é consentito che un lavoratore entri o si trattenga nei locali dell’impresa in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nei locali dell’impresa se non é autorizzato dalla Direzione.
art. 35
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo VII – Interruzione, Sospensione E Riduzione Del Lavoro – Permessi
PERMESSI
A) Permessi non retribuiti
Sempre che ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per sue esigenze, brevi permessi non retribuiti.
In tal senso costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti avanzata dai lavoratori che abbiano a carico:
– familiari portatori di handicap;
– figli di età inferiore ai 6 anni.
La richiesta dovrà essere avanzata, documentandone la necessità, al superiore diretto con anticipo.
B) Permessi parzialmente retribuiti
A fronte di documentata esigenza di permessi per ragioni inerenti:
– familiari a carico portatori di handicap;
– familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza;
– necessità da parte del lavoratore proveniente da Paesi extraeuropei di raggiungere il luogo d’origine per gravi motivi familiari, ove il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie nonché dei riposi a fronte delle ex festività e delle riduzioni di orario di cui all’art. 13 del presente CCNL, le imprese provvederanno a retribuire tali permessi in ragione del 30% e fino ad un massimo complessivo nell’anno pari a 3 giorni di retribuzione.
Tale trattamento, non cumulabile con quanto eventualmente previsto in sede aziendale, nel caso di lavoratori con familiari a carico portatori di handicap, spetta in aggiunta a quanto previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992.
Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell’art. 33 della citata legge n. 104/1992.
C) Permessi per donatori di midollo osseo
Il lavoratore donatore di midollo osseo, a fronte della relativa certificazione riceverà, per 3 giorni di permesso a partire dal giorno della donazione, un trattamento integrativo di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto.
Nota a verbale
In materia di permessi si richiamano anche le norme di legge ed in particolare:
– D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
– legge 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
– legge 6 marzo 2001, n. 52 Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;
– legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
– legge 26 giugno 1990, n. 162 Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
art. 36
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Vii – Interruzione, Sospensione E Riduzione Del Lavoro – Aspettativa
ASPETTATIVA
L’impresa può concedere al lavoratore che abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e che ne faccia richiesta per comprovate riconosciute necessità personali o familiari un periodo di aspettativa.
L’impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere a lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
L’impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere, a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni.
L’impresa inoltre, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, favorirà il reinserimento lavorativo alla luce delle indicazioni delle strutture specializzate secondo quanto disposto dalla vigente legislazione.
L’aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell’anzianità né il diritto alla retribuzione.
Chiarimento a verbale
Per il lavoratore in condizione di tossicodipendenza nonché per il lavoratore con familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza, ferma restando la compatibilità con le esigenze di servizio, si prescinde dal requisito di 5 anni di anzianità per la concessione dell’aspettativa.
Nota a verbale
In materia di permessi si richiamano anche le norme di legge ed in particolare:
– legge 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
– legge 26 giugno 1990, n. 162 Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
art. 37
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Vii – Interruzione, Sospensione E Riduzione Del Lavoro – Assenze
ASSENZE
Salvo quanto disposto dall’art. 40 del presente contratto, le assenze, i cui motivi debbono essere comunicati all’impresa entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza stessa, debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell’inizio salvo il caso di impedimento giustificato.
In mancanza della giustificazione, l’assenza verrà considerata ingiustificata.
L’assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
Il lavoratore che non avesse fatto, nei casi previsti, il regolare movimento del cartellino/badge é considerato assente a meno che possa far risultare, in modo sicuro e possibilmente prima dell’uscita, la sua presenza nello stabilimento: in tal caso però, sarà considerato ritardatario.
art. 38
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Vii – Interruzione, Sospensione E Riduzione Del Lavoro – Congedo Matrimoniale
CONGEDO MATRIMONIALE
Ferme restando le norme di legge e di accordo interconfederale vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi – computato escludendo le domeniche e gli altri giorni festivi – con decorrenza della retribuzione.
Per i lavoratori di cui ai gruppi 3) e 4) dell’art. 4 del presente contratto il trattamento economico di cui sopra é corrisposto dall’impresa con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’INPS ed é subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell’Istituto stesso.
Nel caso che l’istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che la presente norma é applicabile anche nel caso di ulteriori matrimoni validi per l’orientamento giuridico italiano e per l’ente previdenziale eventualmente competente.
art. 39
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Vii – Interruzione, Sospensione E Riduzione Del Lavoro – Servizio Di Leva Obbligatorio E Richiamo Alle Armi
SERVIZIO DI LEVA OBBLIGATORIO E RICHIAMO ALLE ARMI
Per il caso di chiamata alle armi per il servizio di leva obbligatorio e di richiamo alle armi si fa rimando alle norme di legge che regolano la materia.
Detto periodo é considerato utile come anzianità di servizio presso l’impresa agli effetti degli scatti di anzianità.
art. 40
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Vii – Interruzione, Sospensione E Riduzione Del Lavoro – Malattia E Infortunio
MALATTIA E INFORTUNIO
Le Parti confermano che l’esigenza di massima tutela dei lavoratori in malattia presuppone il corretto utilizzo delle tutele contrattuali.
A) Assenza dal lavoro
In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
La malattia e l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicate all’impresa il più presto possibile e comunque entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’impresa, al più presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall’inizio dell’assenza, il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio non professionale.
L’eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata alla impresa il più presto possibile e comunque entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio, salvo il caso di giustificato impedimento. La prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all’impresa il più presto possibile e comunque entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.
Il lavoratore, sulla base del certificato da inviare, anticiperà per le vie brevi all’impresa la durata prevista della malattia o della sua prosecuzione.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 300/1970 per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia le Parti concordano quanto segue:
– il lavoratore assente é tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato a norma del successivo penultimo comma della presente lett. A), dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 disponibile per le visite di controllo (o negli eventuali diversi orari che fossero previsti per legge);
– sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all’impresa.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, a meno che non vi siano giuste ragioni d’impedimento l’assenza si considera ingiustificata.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all’impresa.
Al termine della malattia o dell’infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente in impresa per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
B) Conservazione del posto durante l’assenza
In caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempreché non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l’impresa garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;
2) mesi 10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni;
3) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di contratti di lavoro di durata prevista fino a 3 anni e di apprendistato, i periodi complessivi di conservazione del posto, in caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro per il lavoratore non in prova, sono i seguenti:
– 150 giorni per contratti superiori a 2 e fino a 3 anni (4 anni per apprendistato);
– 120 giorni per contratti superiori a 1 e fino a 2 anni;
– 90 giorni per contratti superiori a 9 mesi e fino ad 1 anno;
– 60 giorni per contratti fino a 9 mesi.
Nel caso di unico evento morboso continuativo ai fini dei suddetti termini di conservazione del posto non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino a un massimo di 60 giorni complessivi.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi.
Nel caso di interruzione del servizio per infortunio sul lavoro la conservazione del posto é garantita fino alla guarigione clinica e tale periodo di interruzione non sarà computato né ai fini del calcolo dell’arco temporale di 36 mesi di cui al comma precedente, che, conseguentemente, sarà ampliato di un periodo di durata uguale a quello dell’assenza dovuta all’infortunio sul lavoro.
Nel caso di interruzione del servizio per malattia professionale la conservazione del posto é garantita fino ad un massimo di mesi 40.
Le assenze dal lavoro per malattia o infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Al lavoratore che si ammala o si infortuna dopo che gli sia stato comunicato il preavviso di licenziamento, é dovuto il trattamento economico indicato dal punto successivo fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l’impresa risolva il rapporto di lavoro, sono dovute al lavoratore non in prova le normali indennità previste per il caso di licenziamento.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, questi può risolvere il contratto di lavoro senza obbligo di preavviso o di corresponsione dell’indennità sostitutiva.
Nei casi di malattie non professionali o infortuni non sul lavoro che si configurino particolarmente rilevanti sul piano sociale, intendendosi per tali quelle/i che abbiano procurato un’assenza dal lavoro di almeno 8 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, su richiesta del lavoratore interessato, l’impresa concederà un’aspettativa non retribuita di 6 mesi, eventualmente prorogabile da parte dell’impresa per ulteriori 6 mesi in caso di documentato protrarsi della stessa anche su segnalazione della RSU.
Il periodo di aspettativa dovrà essere richiesto dal lavoratore entro la scadenza dei periodi di conservazione del posto sopra indicati.
Il periodo di aspettativa non é computato nell’arco temporale di 36 mesi di cui al comma 4 della presente lettera b) che, conseguentemente, sarà ampliato di un arco temporale pari all’aspettativa richiesta.
Il lavoratore potrà richiedere tale periodo di aspettativa non retribuita una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
L’aspettativa di cui ai commi precedenti non potrà essere richiesta né essere operante in caso di riduzione collettiva del personale o di cessazione dell’attività aziendale.
C) Trattamento economico durante l’assenza
A decorrere dal 23 luglio 1979, al lavoratore non in prova e non in cassa integrazione guadagni, assente per malattia o infortunio o malattia professionale, viene assicurato un trattamento economico pari a:
– intera retribuzione netta per 3 mesi e alla metà di essa per successivi 5 mesi, se ha un’anzianità di servizio fino a 3 anni;
– intera retribuzione netta per 4 mesi e alla metà di essa per successivi 6 mesi, se ha un’anzianità di servizio fino a 6 anni;
– intera retribuzione netta per 5 mesi ed alla metà di essa per successivi 7 mesi se ha un’anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di contratti di lavoro di durata prevista fino a 3 anni e di apprendistato, si applicano i seguenti trattamenti economici complessivi in caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non su lavoro:
– intera retribuzione netta per 75 giorni e metà di essa per i 75 giorni successivi per contratti superiori a 2 anni e fino a 3 anni (4 anni per apprendistato);
– intera retribuzione netta per 60 giorni e metà di essa per i 60 giorni successivi per contratti superiori a 1 anni e fino a 2 anni;
– intera retribuzione netta per 45 giorni e metà di essa per i 45 giorni successivi per contratti superiori a 9 mesi e fino a 1 anno;
– intera retribuzione netta per 30 giorni e metà di essa per i 30 giorni successivi per contratti superiori fino a 9 mesi.
Per il lavoratore assente per malattia, il trattamento economico suindicato ricomincia ex novo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal 21esimo giorno di ricovero ospedaliero e comunque per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui é cessato il diritto al trattamento economico del 100%.
Qualora un unico evento morboso continuativo abbia comportato l’esaurimento del trattamento economico spettante, il trattamento stesso ricomincia ex novo in caso di ricovero ospedaliero superiore a 14 giorni.
Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia e di infortunio di cui al presente articolo con i trattamenti previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia, e tenuto conto dell’art. 42, verrà assicurato il trattamento economico di cui ai precedenti commi mediante integrazione della indennità corrisposta dagli istituti assicuratori.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo é subordinato al riconoscimento della malattia e dell’infortunio da parte dei rispettivi istituti assicuratori, al rispetto da parte del lavoratore degli obblighi previsti per il controllo delle assenze per malattia nonché alla presentazione dei seguenti documenti:
a) in caso di malattia o infortunio: certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di chiusura della incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli e contenente le seguenti indicazioni: la data del rilascio; la prognosi; la specificazione dell’orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione;
b) in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale: denuncia dell’infortunio e della malattia professionale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore é tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall’amministrazione ospedaliera o l’attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.
É diritto dell’impresa rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate sia per conto degli istituti assicuratori sia per conto proprio, quando le erogazioni stesse non sono dovute per inadempienza del lavoratore.
Chiarimento a verbale
Ai fini del trattamento economico previsto al punto C) del presente articolo si precisa che non sono cumulabili tra di loro le assenze per malattia e le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
art. 41
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Vii – Interruzione, Sospensione E Riduzione Del Lavoro – Trattamento Per Maternità E Paternità
TRATTAMENTO PER MATERNITÀ E PATERNITÀ
Ferme restando le disposizioni legislative vigenti a tutela e sostegno della maternità e paternità, il presente articolo disciplina i trattamenti da corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori durante i periodi di assenze per maternità, paternità o congedi parentali.
Le imprese non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto é in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
La lavoratrice in congedo di maternità o, in alternativa, il lavoratore in congedo di paternità riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto per i primi 5 mesi di assenza.
Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato alle lavoratrici il trattamento a carico dell’INPS a condizione che sia recapitata direttamente all’impresa l’indennità liquidata dall’istituto assicuratore.
Ferma restando la maturazione del TFR secondo i criteri di legge, le assenze dal lavoro per maternità effettuate dalla lavoratrice entro i primi 2 anni di vita del bambino sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di 9 mesi.
Le imprese, anche in considerazione di quanto previsto all’articolo 9 della legge n. 53/2000 e delle opportunità ivi contenute, potranno promuovere l’assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità attraverso percorsi informativi e formativi che saranno individuati a livello nazionale.
Per quanto concerne i lavoratori genitori di minori con handicap, si richiamano le disposizioni previste all’art. 33 della legge n. 104/1992.
art. 42
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Vii – Interruzione, Sospensione E Riduzione Del Lavoro – Trattamenti Previdenziali Ed Assicurativi
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
Il trattamento economico eventualmente previsto per i casi di assenze dal presente contratto é assorbito e sostituito fino a concorrenza del trattamento economico che compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative ed assistenziali.
art. 43
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Viii – Sicurezza E Salute Sul Luogo Di Lavoro E Tutela Dell’ambiente – Premessa
CAPITOLO VIII
SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE
PREMESSA
Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo delle attività produttive e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
L’obiettivo comune é quello del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio.
Le Parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo.
– l’adozione volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale quali ISO 14000, EMAS, responsible care;
– l’applicazione delle norme contrattuali e di legge con modalità partecipative attraverso la realizzazione di linee guida per la gestione della sicurezza, salute e tutela dell’ambiente che riguarderanno i ruoli dei soggetti individuati all’articolo 43 (lavoratori, datore di lavoro e suoi delegati, RLSSA, RSU, medico competente) e la riunione periodica come indicato alla Norma transitoria alla lettera A) dell’articolo 44.
Sviluppo sostenibile e strategia ambientale
Le Parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile, inteso come l’integrazione equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica, della protezione ambientale e della equità sociale, é il punto di riferimento per la costruzione di una coerente strategia ambientale.
Tale strategia nasce da un metodo partecipativo di condivisione degli obiettivi, attuato in tutto il settore, e supportato da un ulteriore miglioramento della qualità del rapporto a tutti i livelli che consenta la valorizzazione dell’impegno ambientale dell’impresa.
Il rapporto tra tutti i soggetti interessati deve quindi essere basato sulla coerenza di comportamenti, sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione.
La gestione a tutti i livelli di una coerente strategia ambientale comporta la considerazione di tutti i soggetti che sono portatori di interesse nei confronti dell’impresa. In questo senso le Parti valutano come particolarmente rilevante coniugare le esigenze di salute e sicurezza sul lavoro, di rispetto dell’ambiente, di occupazione, di sviluppo dell’innovazione, di competitività delle imprese.
La crescita di consapevolezza della rilevanza di tali tematiche nei luoghi di lavoro é un obiettivo delle Parti da raggiungersi sia mediante l’interlocuzione attiva e propositiva tra la Direzione aziendale, i lavoratori e i loro rappresentanti, nell’ambito dei rispettivi ruoli come di seguito specificato, ispirata a criteri di partecipazione e ad una corretta gestione delle problematiche connesse alla sostenibilità, sia mediante le opportune iniziative informative/formative e di implementazione e di sviluppo di sistemi di gestione.
In tal senso le imprese forniranno ai lavoratori e ai loro rappresentanti gli elementi necessari alla corretta comprensione e partecipazione ai programmi di miglioramento in corso e alle iniziative correlate quali implementazione di sistemi di gestione, bonifiche dei siti, risparmio energetico, attività formative ed altro come di seguito specificato.
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I PRINCIPALI SOGGETTI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE A LIVELLO AZIENDALE
Tra i soggetti che contribuiscono in materia determinante al raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente vi sono i lavoratori e i loro rappresentanti, il datore di lavoro e i suoi delegati, il medico competente.
I contenuti principali dei lori rispettivi ruoli, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme di legge, sono di seguito evidenziati.
A) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente (RLSSA)
In armonia con la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 626/1994 é istituito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente che subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla sopra citata norma e dalla precedente regolamentazione contrattuale per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza/Commissione ambiente.
1. Ruolo e attribuzioni
Fermo restando che all’RLSSA sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le Parti riconoscono che, l’RLSSA é tra i soggetti determinanti per una strategia basata sulla sostenibilità e lo stesso deve essere in grado di assolvere il suo ruolo in materia di sicurezza, salute e ambiente attraverso un confronto ispirato a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e cooperazione per il raggiungimento degli stessi.
L’RLSSA deve essere adeguatamente supportato attraverso la necessaria attività formativa e informativa e allo stesso sono assicurate le condizioni:
– per l’adeguato svolgimento della propria attività anche con l’accesso a strumenti informatici in relazione alle situazioni aziendali;
– per la gestione delle agibilità previste dal decreto legislativo n. 626/1994, dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 e dal presente CCNL in relazione alla situazione di fatto.
L’RLSSA può concordare con la Direzione aziendale progetti o programmi di particolare rilevanza per i quali saranno convenute le necessarie agibilità. In tale ambito, qualora si concordi sulla necessità di effettuare indagini ambientali o sui lavoratori esposti l’impresa assumerà a proprio carico i relativi costi.
L’obiettivo di estendere e migliorare la partecipazione dell’RLSSA ed in generale la collaborazione sui temi di salute, sicurezza e ambiente é una priorità.
In particolare sui temi connessi con la salvaguardia dell’ambiente e con il rapporto con il territorio, l’esperienza settoriale ha mostrato la possibilità di raggiungere significativi risultati in relazione alla capacità delle Parti a livello aziendale e territoriale di definire obiettivi comuni, strategie congiunte e realizzare azioni coordinate.
Al fine di sviluppare il necessario coinvolgimento e migliorare la collaborazione attiva e propositiva in particolare sui temi della tutela dell’ambiente, l’RLSSA é informato attraverso specifici incontri:
– sugli obiettivi di miglioramento e sul livello e la natura degli investimenti,
– sulle iniziative di bonifica dei siti, su quelle di risparmio energetico e di miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di monitoraggio aziendali richiesti dalle autorità competenti, di iniziative di integrazione tra i sistemi di monitoraggio e di certificazione del sistema di gestione,
– sulle iniziative di valutazione e gestione degli aspetti di salute, sicurezza e ambiente lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (product stewardship).
2. Numero di RLSSA
I lavoratori, in tutte le imprese o unità produttive, all’atto dell’elezione della RSU eleggono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 (RLSSA) nei seguenti numeri:
– 1 rappresentante nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
– 2 rappresentanti nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
– da 3 a 6 rappresentanti nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
– da 6 a 9 rappresentanti nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.
Le imprese informeranno la Sezione ambiente dell’Osservatorio nazionale sia dell’elezione sia della decadenza dei singoli RLSSA con le modalità che saranno concordate nell’ambito della competente sezione dell’Osservatorio.
3. Permessi retribuiti
Per l’esercizio delle proprie funzioni, l’RLSSA, oltre ai permessi retribuiti spettanti se componente della RSU, potrà utilizzare uno specifico monte ore annuo di permessi retribuiti pari a:
– 40 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
– 80 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
– 120 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti;
– 240 ore complessive annue nelle imprese o unità produttive di maggiori dimensioni.
Detti permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo.
Il monte ore annuo complessivo come sopra individuato sarà utilizzato dai singoli RLSSA in relazione alle specifiche necessità anche in modo non uniforme tra gli stessi. A fronte di situazioni particolari potranno essere concordate attività specifiche da sostenere anche attraverso la flessibilità dell’utilizzo del monte ore in tutto il triennio di riferimento per la durata dell’incarico di RLSSA. L’utilizzo di tale flessibilità non potrà essere superiore al 50% del monte ore annualmente previsto.
4. Formazione
L’RLSSA si rende disponibile all’effettuazione della necessaria attività formativa e le imprese la attuano come previsto dalle norme di legge e dal presente contratto, seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale dell’Osservatorio.
Qualora le imprese per tale formazione non si avvalgano dei percorsi formativi, articolati su un corso introduttivo al ruolo e su successivi moduli annuali di 8 ore, curati congiuntamente da FEDERCHIMICA e delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, in sede aziendale si valuteranno le motivazioni delle imprese, le proposte dell’RLSSA, della RSU e delle strutture territoriali/regionali coerenti comunque con le linee guida del livello nazionale, nonché gli eventuali adattamenti dei citati moduli per renderne possibile l’adozione.
In considerazione della particolare rilevanza settoriale delle problematiche di sicurezza, salute e ambiente é funzionale agli obiettivi di formazione del RLSSA:
– proseguire e migliorare le iniziative territoriali già attivate in alcune aree a maggiore vocazione chimica relativamente ai corsi introduttivi al ruolo di RLSSA aggiornando, di intesa con il livello territoriale interessato, le modalità organizzative e i contenuti dei corsi stessi,
– realizzare moduli formativi annuali aggiuntivi a quanto previsto al precedente alinea della durata di 8 ore con l’obiettivo di sviluppare nell’RLSSA un’adeguata consapevolezza del proprio ruolo, migliorarne le capacità di gestione del processo comunicativo oltre che di fornirlo degli opportuni elementi conoscitivi per affrontare in un modello partecipativo le diverse situazioni nelle quali lo stesso viene a operare.
I moduli formativi di annuali di 8 ore di cui al precedente punto potranno anche essere organizzati in relazione alle specifiche necessità di aggiornamento e approfondimento a livello aziendale con oggetto, a titolo esemplificativo, le recenti innovazioni legislative e conoscenza di buone pratiche, approfondimento dei rapporti tra aspetti ambientali ed economici, nonché altre materie concordemente individuate nell’ambito dell’Osservatorio nazionale.
Le Parti, al fine di informare e promuovere l’attività formativa programmata e realizzata congiuntamente, oltre che agevolare lo scambio di esperienze e informazioni tra RLSSA di differenti siti si attiveranno nell’ambito dell’Osservatorio per la costituzione di un’anagrafe delle stesse a livello nazionale nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
Per la realizzazione dell’attività formativa congiunta di cui sopra sono applicabili le previsioni contrattuali di cui alla Parti IV del presente contratto e sono riconosciuti specifici permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 2.
Dichiarazioni a verbale alla lettera A)
1) Nelle imprese o unità produttive nelle quali alla data del 20 settembre 1995 operava una Commissione ambiente costituita ai sensi dell’art. 45 del CCNL 19 marzo 1994 composta anche da lavoratori non appartenenti alla RSU, i lavoratori potranno eleggere, in aggiunta ai numeri previsti alla lettera A) del presente articolo, fino a 2 rappresentanti per la sicurezza non appartenenti alla RSU, purché non si superi complessivamente il numero dei componenti la Commissione ambiente alla suddetta data del 20 settembre 1995.
2) Nelle imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicano le specifiche norme previste dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 (Cfr. appendice 13).
B) Ruolo della RSU
Migliorare il livello di informazione e di coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della sicurezza, salute e ambiente costituisce anche per l’RSU un obiettivo fondamentale e per il suo conseguimento é necessario uno stretto coordinamento informativo tra RSU e RLSSA nonché un fluido rapporto tra gli stessi e la Direzione aziendale.
In particolare, al fine di consentire alla RSU di svolgere nel modo più appropriato il proprio ruolo negoziale, é necessario realizzare una costruttiva interlocuzione tra RSU e Direzione aziendale partendo da un’adeguata informazione sugli obiettivi che si intendono raggiungere in materia di sicurezza, salute e ambiente (per esempio relativamente a prodotti, tecnologie, infrastrutture e razionale utilizzo delle risorse) e le relative modalità e tempistiche delle azioni conseguenti.
A tal fine la Direzione aziendale, l’RLSSA e l’RSU si incontreranno almeno annualmente, successivamente alla riunione periodica di cui alla lettera A) dell’articolo 44, per definire le modalità informative ai lavoratori delle risultanze della stessa.
Nell’eventualità in cui i programmi di miglioramento in materia di sicurezza, salute e ambiente comportino ricadute occupazionali e/o di tipo organizzativo le stesse saranno valutate tra Direzione aziendale e RSU.
C) Ruolo dei lavoratori
Le Parti ritengono opportuno migliorare il coinvolgimento di tutti i lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza salute e ambiente.
In questo senso é necessario sviluppare a livello aziendale la consapevolezza che ogni singolo contribuisce al miglioramento continuo con il suo impegno attivo e partecipativo e con i propri comportamenti che devono essere coerenti alla sua formazione ed alle informazioni e istruzioni ricevute.
D) Ruolo del datore di lavoro e dei suoi delegati
Il datore di lavoro, direttamente o indirettamente, ha il dovere di assumere tutte le misure necessarie – in forza delle norme di legge o contrattuali – per la sicurezza dei lavoratori e salvaguardia della loro salute, indipendentemente dalla tipologia di rapporto instaurata, adottando le relative misure preventive.
In particolare il datore di lavoro, con l’obiettivo di realizzare il continuo miglioramento in materia di salute, sicurezza e tutela dell’ambiente, si attiva per agevolare il raggiungimento di modalità di comportamento ispirate a logiche di partecipazione e responsabilità ambientale da parte di tutti i soggetti coinvolti a livello aziendale e per l’opportuno rapporto con il territorio.
E) Ruolo del medico competente
Le Parti ritengono fondamentale il ruolo del medico competente nell’individuazione e nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sul luogo di lavoro, salvaguardia della salute sicurezza e tutela dell’ambiente. É quindi necessario evidenziare l’apporto dato dal medico competente al processo di miglioramento continuo utilizzando al meglio le sue capacità professionali e di comunicazione anche attraverso:
– la collaborazione all’individuazione e valutazione dei rischi;
– la collaborazione all’attività di informazione e formazione dei lavoratori;
– la disponibilità, secondo modalità definite a livello aziendale anche in relazione alla natura del rapporto intercorrente tra impresa e medico competente, sia a incontri e sopralluoghi specifici sui luoghi di lavoro da effettuarsi anche con l’RLSSA e i servizi aziendali preposti, sia a essere contattato dai singoli lavoratori in merito agli aspetti correlati ai rischi professionali connessi alla propria attività lavorativa;
– la disponibilità ad un’adeguata informativa sui motivi, criteri e modalità della sorveglianza sanitaria anche in relazione all’opportunità di effettuare esami sanitari e accertamenti aggiuntivi a quelli previsti dalle vigenti norme di legge.
Nota a verbale dell’art. 43.
I lavoratori, i loro rappresentanti nonché gli esperti che eventualmente li assistono sono tenuti a non rivelare a terzi notizie e informazioni, ricevute dall’impresa e qualificate dalla stessa, nel suo legittimo interesse, come riservate. Tale divieto permane anche successivamente alla risoluzione del rapporto e/o alla scadenza del termine del mandato.
art. 44
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Viii – Sicurezza E Salute Sul Luogo Di Lavoro E Tutela Dell’ambiente – La Gestione Della Sicurezza E Salute Sul Luogo Di Lavoro E La Tutela Dell’ambiente A Livello Aziendale
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE A LIVELLO AZIENDALE
A) La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
La riunione periodica prevista dalle norme di legge (articolo 11, D.Lgs. n. 626/1994) é un momento fondamentale del processo di miglioramento continuo e a tal fine la partecipazione dell’RLSSA alla stessa deve essere adeguatamente preparata fornendo preventivamente le necessarie informazioni e in particolare quelle utili a comprendere il documento di valutazione del rischio.
Nel corso della riunione periodica, oltre a quanto previsto in forza delle norme di legge, l’impresa fornirà informazioni riguardo agli aspetti ambientali significativi anche sulla base delle attività di monitoraggio previste a seguite di iniziative aziendali volontarie quali adozione/certificazione di sistemi di gestione o partecipazione al programma responsible care.
A seguito della riunione periodica e sulla base delle risultanza della stessa, come previsto dal punto B) del presente articolo 43, Direzione aziendale, RLSSA e RSU definiranno i termini e le modalità per la corretta informazione ai lavoratori, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche delle imprese, anche mediante la formulazione di un idoneo documento congiunto o un’apposita riunione annuale congiunta che abbia l’obiettivo del coinvolgimento di tutti i lavoratori nell’impegno sui temi della sicurezza e della tutela dell’ambiente.
Ove tale riunione si tenesse durante l’orario di lavoro, per durate superiori ad un’ora sarà utilizzato il monte ore annuo di cui all’articolo 59 del presente contratto. Le Parti concordano che nel caso in cui tale monte ore fosse già stato ritenuto utile al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, Direzione aziendale, RLSSA e RSU, anche con il supporto delle rispettive organizzazioni, potranno definire posizioni congiunte sui temi di reciproco interesse in materia di ambiente e sicurezza da illustrare nell’eventuale confronto con le Istituzioni pubbliche e la cittadinanza.
Norma transitoria
Le Parti, considerata l’importanza di una coerente applicazione con modalità partecipative in tutto il settore, delle norme contrattuali di cui al precedente punto convengono sull’opportunità che nella pubblicazione relativa sulla corretta gestione della sicurezza, salute e tutela dell’ambiente siano definite apposite linee guida su modalità/contenuti relativi a:
– realizzazione della riunione periodica,
– elaborazione del documento di valutazione del rischio,
– informazione ai lavoratori ed eventuale rapporto con il territorio.
B) Sistemi di gestione e responsible care
Le Parti considerano funzionale al raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento continuo la presenza e lo sviluppo in forma volontaria nelle imprese dei sistemi di gestione, oltre a quelli previsti dalla legge, e sono quindi impegnate nella loro più ampia diffusione.
Tale diffusione può essere adeguatamente sostenuta attraverso la valorizzazione nei confronti di tutti i soggetti esterni all’impresa:
– dell’impegno nell’applicazione dei vari sistemi di gestione e nella loro progressiva integrazione,
– della partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al processo di miglioramento continuo,
– della formalizzazione del sistema di gestione prescelto a livello aziendale,
– dell’eventuale certificazione del sistema di gestione.
In quest’ottica le Parti, tenuto conto dell’Accordo del 29 gennaio 2004, valutano positivamente il programma responsible care per la:
– testimonianza del contributo dell’industria chimica allo sviluppo sostenibile,
– dimostrazione della capacità di realizzare miglioramenti continui sui temi della sicurezza, della salute e dell’ambiente,
– realizzazione di una comunicazione chiara ed aperta con lavoratori, istituzioni, Pubblica amministrazione, comunità, consumatori e altri portatori di interesse su questi temi.
Al fine di incrementare il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai vari livelli nella fase di raggiungimento degli obiettivi del programma le Parti convengono:
– la partecipazione costante di 1 rappresentante per ognuna delle 3 organizzazioni FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL in qualità di invitati alle riunioni della Commissione direttiva di responsible care,
– la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali alla Conferenza annuale dei coordinatori di responsible care ed alla presentazione del rapporto annuale responsible care,
– di realizzare annualmente, all’interno della sezione ambiente dell’Osservatorio nazionale, uno specifico incontro sul programma responsible care dedicato alla valutazione dei risultati raggiunti e individuazione di possibili aree di intervento di comune interesse anche con riferimento a specifiche situazioni territoriali ed a eventuali estensioni dei processi di certificazione,
– di realizzare specifiche iniziative congiunte per la valorizzazione e diffusione del programma a vari livelli,
– di definire apposite linee guida che facilitino la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti al programma nell’ambito delle procedure previste a livello nazionale per l’implementazione a livello aziendale del programma stesso.
C) Appalti
Per la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente nel caso di opere e di servizi conferiti in appalto si richiamano le specifiche linee guida riportate in allegato al presente contratto.
Appalti nella grande manutenzione programmata
Per grande manutenzione, si intende un intervento – che abbia la finalità di eliminare le anomalie di funzionamento, riparare un guasto o ripristinare/mantenere le condizioni operative iniziali – caratterizzato da una fermata prolungata su impianto o sezione di impianto che comporti in fase di preparazione, durante la fermata stessa e nella successiva fase di riavvio la necessità di:
– variazioni organizzative significative sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi nei reparti interessati (i lavoratori di tali reparti svolgono mansioni diverse da quelle normalmente assegnate),
– rilevanti modifiche sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori normalmente applicate nel luogo di lavoro.
L’attività di grande manutenzione programmata, compresa quella conferita ad imprese terze, sarà oggetto di confronto preventivo tra l’impresa e l’RLSSA e per la gestione degli aspetti di sicurezza, salute e ambiente é previsto quanto segue:
– selezione e riconferma delle imprese tenendo in debito conto la certificazione delle stesse in materia di rispetto delle norme di tutela della sicurezza, salute e ambiente;
– un’attività di coordinamento tra le imprese, promossa dall’impresa committente, che veda coinvolto l’RLSSA stessa;
– informazione, da parte dell’impresa committente al proprio RLSSA, sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici che saranno impegnate nell’informazione dei loro rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
– informazione, da parte delle imprese committenti alle imprese appaltatrici, sulle esigenze di formazione e informazione specifica dei lavoratori. Le imprese committenti forniranno la collaborazione richiesta dalle imprese appaltatrici.
D) Analisi dei quasi incidenti
Le Parti ritengono che la registrazione e la valutazione a livello aziendale dei quasi incidenti costituiscano un importante strumento per la realizzazione del miglioramento continuo.
Considerata la necessità di disporre di adeguate informazioni sulle possibili modalità di implementazione di un sistema congiunto di valutazione dei quasi incidenti le Parti, con l’obiettivo di agevolare la diffusione di tali sistemi, convengono, in via sperimentale, che le imprese dotate di sistemi di gestione informino l’RLSSA, sulla base delle prassi in atto a livello aziendale, relativamente a:
1) Definizione delle finalità del sistema per la rilevazione dei quasi incidenti.
2) Nozione di incidente e quasi incidenti.
3) Modalità di attuazione del sistema e in particolare:
– formazione dei lavoratori,
– facilitazione alla segnalazione dei quasi incidenti.
4) Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dell’RLSSA (anche in relazione alla tipologia di evento trattata) su:
– risposta a coloro che hanno effettuato le segnalazioni;
– identificazione degli eventi più rilevanti, verifica azioni correttive intraprese e loro comunicazione agli altri dipendenti.
Le Parti a livello aziendale informeranno annualmente l’Osservatorio nazionale sulle modalità di applicazione della presente norma.
E) Prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro
Ferma restando l’applicazione delle norme di legge, non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l’esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell’American conference of governemental industrial hygienists (TLV). Allo scopo, un apposito servizio tecnico istituito presso FEDERCHIMICA fornisce i dati aggiornati in materia di limiti di esposizione ai fattori di rischio per l’assolvimento delle predette norme.
Le imprese renderanno disponibile all’RLSSA l’accesso diretto a tale servizio o, sulla base dei dati forniti da tale servizio, forniranno all’RLSSA i valori limite di soglia e i riferimenti esplicativi necessari in merito ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici connessi con le lavorazioni presenti nei siti.
La Direzione aziendale e l’RLSSA possono individuare congiuntamente eventuali soluzioni tecniche organizzative o procedurali, conseguenti alla valutazione dei rischi di esposizione, finalizzate al miglioramento delle condizioni del lavoro.
Per raggiungere questo obiettivo, qualora a livello nazionale o internazionale, siano stati definiti, anche attraverso il dialogo sociale, codici di comportamento o buone pratiche, le Parti aziendali potranno adottarle attraverso accordo e tali indicazioni, complessivamente applicate, sostituiranno le indicazioni presenti nelle tabelle dell’American conference of governemental industrial hygienists (TLV).
In ogni unità produttiva, ferme restando le norme in materia di tenuta del registro infortuni e malattie professionali, sono previsti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura del responsabile del Servizio prevenzione e protezione dell’impresa. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici, chimici e biologici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatici, tenuto e aggiornato a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per malattia professionale; il registro sarà tenuto dall’impresa a disposizione dell’RLSSA e dei lavoratori;
c) la raccolta dei dati sugli infortuni e le relative elaborazioni statistiche, tenuta ed aggiornata a cura del responsabile del Servizio prevenzione e protezione e messa a disposizione dell’RLSSA e della RSU. Il Servizio prevenzione e protezione, inoltre, porterà a conoscenza di tutti i lavoratori l’andamento degli infortuni mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e gravità;
d) la cartella personale sanitaria e di rischio, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà consegnata al lavoratore;
e) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 283/2005;
f) scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi (intendendosi quelli rientranti nelle categorie di pericolosità di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52) impiegati nel ciclo produttivo, conforme alle vigenti disposizioni legislative.
Dichiarazioni a verbale
1) In relazione alla tipologia delle lavorazioni, ovvero all’attività svolta, la cartella personale sanitaria e di rischio di cui alla lettera d) del presente articolo, fermo restando il rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, può essere implementata sia per il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione di dati relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva.
2) Al fine di definire congiuntamente linee guida che aiutino l’individuazione a livello aziendale di rischio chimico moderato le Parti si danno atto della necessità di effettuare opportuni approfondimenti nell’ambito dell’Osservatorio nazionale con l’obiettivo di concludere gli stessi entro giugno 2007.
art. 45
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Viii – Sicurezza E Salute Sul Luogo Di Lavoro E Tutela Dell’ambiente – Sicurezza Dei Lavoratori E Salvaguardia Degli Impianti
SICUREZZA DEI LAVORATORI E SALVAGUARDIA DEGLI IMPIANTI
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le Parti concordano sull’esigenza di realizzare accordi a livello aziendale, anche attraverso l’utilizzo delle linee guida riportate all’appendice 10 del presente contratto.
art. 46
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Ix – Norme Comportamentali E Disciplinari – Rapporti In Impresa
CAPITOLO IX
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
RAPPORTI IN IMPRESA
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l’altro essere evitati:
– comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
– qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale risultino non pregiudizievoli dell’attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori come previsto dall’organizzazione aziendale. L’impresa avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali é tenuto a rivolgersi in caso di necessità. In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’impresa per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’impresa; non trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle mansioni nell’impresa, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
In tema di patto di non concorrenza si richiama quanto previsto dall’art. 2125 del Codice civile.
art. 47
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Ix – Norme Comportamentali E Disciplinari – Inizio E Fine Del Lavoro
INIZIO E FINE DEL LAVORO
L’inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
– il primo segnale é dato 20 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro e significherà l’apertura dell’accesso allo stabilimento;
– il secondo segnale é dato 5 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro;
– il terzo segnale é dato all’ora precisa dell’inizio del lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz’ora dopo l’orario normale di ingresso nello stabilimento, sempre che il ritardo non superi la mezz’ora stessa.
La cessazione del lavoro é annunciata da un unico segnale; nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.
art. 48
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Ix – Norme Comportamentali E Disciplinari – Consegna E Conservazione Strumenti, Utensili E Materiale
CONSEGNA E CONSERVAZIONE STRUMENTI, UTENSILI E MATERIALE
L’impresa deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore é responsabile di quanto riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o di dimissioni, lo deve restituire prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato sulle competenze di fine rapporto l’importo relativo a quanto non riconsegnato.
É preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, i personal computers, i telefoni cellulari, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere gli strumenti di lavoro e tutto quanto é a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’impresa.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente articolo 24.
Il lavoratore deve utilizzare gli oggetti affidati per finalità esclusivamente lavorative salvo diverse disposizioni aziendali e non può apportare nessuna modifica agli stessi senza autorizzazione. Qualunque utilizzo o modifica arbitraria dà diritto all’impresa di rivalersi per i danni subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare. Il lavoratore non può rifiutare la visita d’inventario che per ordine della Direzione venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidati.
———-
Per le visite personali di controllo si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
art. 49
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Ix – Norme Comportamentali E Disciplinari – Regolamento Interno
REGOLAMENTO INTERNO
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall’art. 3, punto 3) dell’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne, deve essere esposto in modo chiaramente visibile.
art. 50
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Ix – Norme Comportamentali E Disciplinari – Provvedimenti Disciplinari
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In mancanza di specifici regolamenti aziendali il presente articolo 50 e i successivi articoli 51 e 52 costituiscono le norme disciplinari e devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 300/1970.
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto e dell’eventuale regolamento aziendale di cui al precedente art. 49 potranno essere punite a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa;
4) sospensione;
5) licenziamento.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione.
Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi 8 giorni da tale contestazione nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro gli 8 giorni successivi tali giustificazioni si riterranno accolte.
Nel caso che l’infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale secondo le norme contrattuali previste all’art. 65.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Chiarimento a verbale
Ai fini di quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo gli 8 giorni entro i quali il provvedimento deve essere emanato sono successivi allo scadere dei primi 8 e quindi entro 16 giorni dalla contestazione.
Il provvedimento deve essere emanato entro sedici giorni dalla contestazione anche nel caso in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione.
art. 51
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Ix – Norme Comportamentali E Disciplinari – Ammonizioni Scritte, Multe E Sospensioni
AMMONIZIONI SCRITTE, MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti dell’ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
a) che utilizzi in modo improprio gli strumenti di lavoro aziendali (accesso a reti e sistemi di comunicazione, strumenti di duplicazione, ecc.);
b) che non osservi le prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza;
c) che non sia disponibile a frequentare attività formativa in materia di sicurezza;
d) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
e) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
f) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
g) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
h) che costruisca entro le officine dell’impresa oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’impresa stessa;
i) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’impresa, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
j) che effettui irregolare scritturazione o timbratura di cartellino/badge od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
k) che ricorra impropriamente alle vigenti norme (per esempio in materia di malattia, permessi, ecc.) o ne richieda non correttamente l’applicazione vulnerandone la funzione di tutela del lavoratore;
l) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla morale, o all’igiene.
La multa non può superare l’importo di 3 ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di 3 giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
L’importo delle multe non costituenti risarcimento di danni é devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’Ente di previdenza nazionale.
art. 52
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Ix – Norme Comportamentali E Disciplinari – Licenziamento Per Mancanze
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente;
b) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o le assenze ingiustificate ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
c) inosservanza del divieto di fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) indisponibilità a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria attuato in applicazione di norme cogenti o accordi sindacali;
e) furto o danneggiamento volontari di materiale dell’impresa;
f) trafugamento di schede di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti o di procedimenti di lavorazione;
g) costruzione entro le officine dell’impresa di oggetti per uso proprio per conto di terzi, con danno dell’impresa stessa;
h) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’impresa;
i) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
j) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
k) insubordinazione verso i superiori;
l) recidiva nelle mancanze di cui ai punti f), g), i) e k) dell’articolo precedente.
art. 53
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo X – Risoluzione Del Rapporto Di Lavoro – Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni
CAPITOLO X
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI (*)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova, non può essere risolto da nessuna delle 2 Parti senza un periodo di preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della qualifica cui appartiene il lavoratore.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui ai seguenti punti a), b), e c), deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo eventualmente non prestato.
Gli elementi tassativamente indicati all’art. 54 corrisposti al lavoratore in caso di preavviso prestato o a titolo d’indennità sostitutiva dello stesso sono computati nella retribuzione annua agli effetti del trattamento di fine rapporto.
a) Lavoratori di cui al gruppo 4) dell’art. 4
Per il licenziamento o le dimissioni é previsto il termine di preavviso di 15 giorni con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
b) Lavoratori di cui al gruppo 3) dell’art. 4
Sono previsti i seguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese:
--------------------------------------------------------------------
Anni di servizio Cat. D (*) Cat. E
--------------------------------------------------------------------
- fino a 5 anni compiuti 1 mese 1 mese
- oltre 5 anni e fino a
10 anni compiuti 1 mese e mezzo 1 mese
- oltre 10 anni 2 mesi 1 mese e mezzo
--------------------------------------------------------------------
———-
(*) Compresa la categoria C per i settori ceramica e abrasivi.
In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla meta’.
c) Lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4
Sono previsti i seguenti termini di preavviso con decorrenza dalla meta’ o dalla fine di ciascun mese:
--------------------------------------------------------------------
Anni di servizio Cat. A-B Cat. C-D Cat. E-F
--------------------------------------------------------------------
- fino a 5 anni compiuti 2 mesi 1 mese e mezzo 1 mese
- oltre 5 anni e fino a
10 anni compiuti 3 mesi 2 mesi 1 mese e mezzo
- oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi
--------------------------------------------------------------------
In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
———-
(*) Per i settori Lubrificanti e GPL l’articolo é sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIV del presente contratto.
art. 54
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo X – Risoluzione Del Rapporto Di Lavoro – Trattamento Di Fine Rapporto
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Per le risoluzioni del rapporto di lavoro, la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al comma 1 dell’art. 2120 del Codice civile é quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:
– minimo contrattuale;
– indennità di posizione organizzativa (IPO);
– scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale;
– aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
– indennità di contingenza ex legge n. 297/1982 fino al 31 ottobre 1994;
– indennità di turno (*), di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa;
– elemento aggiuntivo della retribuzione;
– premio di produzione (elemento retributivo scorporato per OO.VV.);
– compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
– provvigioni, interessenze, cottimo;
– gli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13esima mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente nonché di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso.
Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal comma 3 dell’art. 2120 del Codice civile.
Il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro può chiedere all’impresa per una seconda volta un’anticipazione sul trattamento di fine rapporto maturato per le causali previste dalla legge.
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(*) Per i settori Ceramica e abrasivi l’articolo é sostituito da quanto previsto in materia al Capitolo XIII del presente contratto.
art. 55
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo X – Risoluzione Del Rapporto Di Lavoro – Restituzione Documenti Di Lavoro – Certificato Di Lavoro
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO – CERTIFICATO DI LAVORO
Entro il giorno successivo all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l’impresa dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascerà ricevuta liberatoria.
Nel caso in cui l’impresa non fosse in grado di consegnare i documenti dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Ai sensi dell’art. 2124 del Codice civile l’impresa dovrà rilasciare al lavoratore all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso é stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da egli esercitate.
art. 56
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo X – Risoluzione Del Rapporto Di Lavoro – Indennità In Caso Di Morte
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
Al riguardo dispongono le norme del Codice civile (art. 2122) che disciplina la materia.
In base a dette norme nel caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR previsti nel presente contratto saranno liquidati a titolo di indennità in caso di morte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del Codice civile e previa presentazione all’impresa della dovuta documentazione legale.
art. 57
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo X – Risoluzione Del Rapporto Di Lavoro – Trasferimenti Di Azienda
TRASFERIMENTI DI AZIENDA
Nei casi di trasferimenti di azienda si richiamano le norme di legge (art. 47, legge n. 428/1990).
art. 58
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo XI – Istituti Di Carattere Sindacale – Rappresentanza Sindacale Unitaria
CAPITOLO XI
ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
1) Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti, viene costituita la RSU dei lavoratori di cui all’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina dell’elezione ivi prevista. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre associazioni previste al punto 4), Parte II, del richiamato accordo interconfederale.
2) La RSU é composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo é assegnato alle sole associazioni firmatarie del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Per la composizione delle liste le associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all’unità lavorativa.
3) Il numero dei componenti la RSU, fatte salve condizioni più favorevoli previste da accordi collettivi in atto, é pari a:
– 3 componenti nelle unità da 16 a 100 dipendenti;
– 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
– 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
– 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
– 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
– 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
– 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
– 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
– 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;
– 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;
– 30 componenti nelle unità lavorative di maggiori dimensioni.
I componenti la RSU restano in carica 3 anni salvo le ipotesi di decadenza previste dall’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite dell’associazione industriale territoriale competente.
4) Nelle unità lavorative con almeno 9 componenti la RSU, per i rapporti con la Direzione aziendale, la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti. L’elezione avviene a voto palese sulla base della rappresentatività di ogni associazione sindacale garantendo, comunque, la presenza di tutte le associazioni che hanno acquisito rappresentanza nella RSU.
5) La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 20 luglio 1990 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA – anche degli operatori di vendita – di cui alla legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell’ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3), si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge n. 300/1970.
Le associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite dell’associazione industriale territoriale.
6) Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all’unità lavorativa. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell’esercizio dei compiti da essa svolti. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della RSA ai sensi dell’art. 23, legge n. 300/1970.
Nelle unità lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti, considerata la congruità e rilevanza dei compiti assegnati alla RSU, i componenti della stessa disporranno di un monte ore annuo pari a 2 ore per ogni dipendente in forza all’unità.
Le organizzazioni sindacali FILCM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL, per lo svolgimento della loro attività associativa all’interno delle unità lavorative, disporranno di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz’ora per ogni dipendente in forza all’unità. Tali permessi, di norma, saranno usufruiti mediante i componenti la RSU espressamente delegati dalle citate associazioni.
Ferma restando la fruizione attraverso i componenti la RSU delegati, nelle unità lavorative nelle quali sia stato riconosciuto al Consiglio di fabbrica un monte ore eccedente le 2 ore annue per dipendente, tale eccedenza, dedotta la quota eventualmente occorrente per garantire ai componenti la RSU i permessi previsti dall’art. 23, legge n. 300/1970, sarà ripartita in ugual misura tra RSU e FILCM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL.
Eventuali agibilità/permessi previsti in sede aziendale per la Commissione ambiente restano comunque salvi a favore di tale Commissione.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla RSU o dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, indicando il nominativo del beneficiario.
Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività produttiva.
7) Salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, le Associazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, dal presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
8) Nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il pieno esercizio dei diritti sindacali é garantito a tutti i lavoratori in forza all’unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto d’informazione, ecc.). Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all’esterno dell’unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati. Per gli operatori di vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti, le soluzioni aziendali terranno conto di quanto previsto all’art. 67 del CCNL 20 luglio 1990.
9) Le operazioni connesse con l’elezione della RSU saranno svolte nel rispetto delle esigenze di lavoro. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall’accordo interconfederale.
10) Le Parti, secondo quanto previsto al punto 4) della Parte VII promuoveranno interventi formativi congiunti nei confronti delle RSU in tutti gli ambiti utili a fornire gli strumenti formativi necessari per uno svolgimento della loro funzione in linea con le previsioni contrattuali. nell’ambito delle intese che potranno essere realizzate in merito a livello aziendale, saranno definite, anche in relazione al monte ore disponibile, le modalità di partecipazione delle RSU agli interventi formativi di cui trattasi.
11) A livello aziendale, nell’ambito delle linee guida predisposte dall’OBC, saranno concordate specifiche iniziative formative rivolte alle RSU.
Nota a verbale
Con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 190/1985 sul riconoscimento giuridico dei quadri, le imprese danno atto che nella RSU, costituita ai sensi del presente articolo, si identifica anche la rappresentanza dei lavoratori con tale qualifica.
Chiarimenti a verbale
1) Le variazioni occupazionali dell’unità lavorativa, comportanti un diverso numero di componenti la RSU ai sensi del punto 3) del presente articolo, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.
2) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Dichiarazione FULC
In relazione alla disciplina dell’elezione della RSU di cui all’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, le associazioni sindacali FILCM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL richiamano le norme regolamentari di cui all’apposita intesa definita tra le stesse.
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Per l’organizzazione dei lavoratori FAILC-CONFAIL é stata concordata la seguente formulazione:
Permessi sindacali
Al fine di migliorare le condizioni di agibilità dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie – costituite ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300 e che sono riconosciute agenti della contrattazione nelle materie proprie del livello aziendale – viene consentito, nell’ambito di ciascuna di tali rappresentanze, il cumulo su base annua dei permessi retribuiti singolarmente spettanti a norma dell’art. 23 della legge suddetta.
I suddetti permessi non assorbono quelli già concordati in sede aziendale per i membri di Commissione interna dell’Organizzazione sindacale firmataria.
art. 59
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xi – Istituti Di Carattere Sindacale – Assemblee
ASSEMBLEE
Nelle unità lavorative con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente dalle Associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall’impresa nell’unità lavorativa o nelle immediate vicinanze, ma comunque fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori, garantendo l’ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la loro normale prosecuzione con modalità da concordare tra la Direzione aziendale e la RSU.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l’assemblea secondo la distribuzione dei turni.
Normalmente le assemblee saranno tenute all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro o della sosta giornaliera.
Ai lavoratori normalmente svolgenti attività all’esterno dell’unità lavorativa, l’esercizio del diritto di assemblea sarà assicurato anche mediante la previsione di specifiche modalità, tempi e luoghi, da concordare tra la Direzione aziendale e la RSU.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni fino a 2 per ogni Associazione firmataria del contratto.
La RSU o le associazioni sindacali che intendono convocare l’assemblea dovranno far pervenire alla Direzione aziendale nonché all’associazione industriale territoriale, normalmente almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per l’assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l’indicazione del giorno, dell’ora di inizio e della durata presunta.
Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l’esigenza di uno spostamento della data dell’assemblea saranno comunicate entro 24 ore dalla Direzione aziendale alla RSU e all’associazione industriale territoriale che informerà le associazioni sindacali.
La RSU o le associazioni sindacali provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea mediante avviso affisso negli albi aziendali. La RSU indicherà all’impresa prima dell’assemblea, i nominativi dei dirigenti sindacali esterni eventualmente partecipanti.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro é limitato a 10 ore all’anno, compensate con la retribuzione ordinaria che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro. Il suddetto numero di 10 ore verrà calcolato per anni di calendario. Il numero massimo di assemblee nell’anno é fissato in 8.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità lavorative con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’impresa.
Chiarimento a verbale
Si chiarisce che nelle unità nelle quali é costituita la RSU, il diritto di indire assemblee per un massimo di 10 ore all’anno durante l’orario di lavoro, con decorrenza della retribuzione, può essere esercitato:
– da parte della RSU entro il limite di 7 ore all’anno;
– da parte delle Associazioni sindacali stipulanti che hanno partecipato alla costituzione della RSU, per le restanti 3 ore all’anno.
Nota a verbale
FARMINDUSTRIA e le organizzazioni sindacali convengono che per i soli ISF il diritto di assemblea potrà essere esercitato anche in occasione di riunioni aziendali a loro specificamente dedicate a condizione che le suddette assemblee non siano di ostacolo allo svolgimento delle riunioni stesse. Le modalità saranno concordate con la Direzione aziendale.
art. 60
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xi – Istituti Di Carattere Sindacale – Permessi Per Cariche Sindacali
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria e dei sindacati nazionali e provinciali ad esse aderenti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi per l’espletamento delle loro funzioni.
Tali permessi sono retribuiti fino ad un massimo di 7 giornate all’anno per ciascun lavoratore. Il permesso deve venire espressamente richiesto dalle organizzazioni dei lavoratori interessate con lettera indirizzata all’associazione provinciale dei datori di lavoro e per conoscenza all’impresa.
L’appartenenza agli organi di cui al comma 1 e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette alle associazioni competenti dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all’impresa interessata.
art. 61
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xi – Istituti Di Carattere Sindacale – Aspettative Per Cariche Pubbliche E Sindacali
ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
a) Cariche sindacali
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali é concessa a richiesta un’aspettativa ai sensi dell’art. 31, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Durante tale aspettativa non compete alcun trattamento economico; peraltro essa sarà computata come anzianità di servizio a tutti gli effetti dei vari istituti contrattuali fino a un massimo di anni 3.
b) Cariche pubbliche
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive é concessa a richiesta un’aspettativa ai sensi dell’art. 31, legge 20 maggio 1970, n. 300. Il periodo d’assenza dal lavoro, trascorso nell’espletamento delle funzioni attribuitegli, non darà luogo ad alcun trattamento economico, ma sarà considerato come anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali fino a un massimo di 2 anni e agli effetti del TFR secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
art. 62
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xi – Istituti Di Carattere Sindacale – Affissione
AFFISSIONE
In materia di affissione si richiamano le disposizione di legge vigenti. Al riguardo le Direzioni aziendali consentiranno alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate dal responsabile incaricato delle medesime.
Per le imprese dotate di web intraziendale (intranet) al fine di consentire a tutti i dipendenti l’accesso alle informazioni di carattere sindacale, le affissioni potranno essere effettuate attraverso apposita bacheca elettronica, intendendosi per tale una pagina web attivata dall’azienda su richiesta della RSU, nell’ambito del sistema intranet dell’azienda medesima.
Le specifiche modalità operative di accesso alla bacheca elettronica saranno definite a livello aziendale senza aggravio di costi.
Le anzidette comunicazioni sindacali dovranno riguardare argomenti attinenti al rapporto di lavoro e a problematiche sindacali.
Le comunicazioni da affiggere/inserire in bacheca, devono essere inoltrate in copia alla Direzione aziendale.
art. 63
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xi – Istituti Di Carattere Sindacale – Versamento Dei Contributi Sindacali
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI
Per la riscossione dei contributi sindacali, l’impresa provvederà a trattenere, sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta, l’importo del contributo associativo su delega.
All’impresa verrà consegnata delega individuale da ritenersi con validità annuale debitamente sottoscritta dal lavoratore.
Tale delega si intenderà tacitamente rinnovata anno per anno, salvo esplicita disdetta da parte dell’interessato, da comunicare almeno 30 giorni prima della normale scadenza, che sarà operativa dall’1 gennaio dell’anno successivo.
La delega dovrà contenere l’indicazione dell’organizzazione sindacale cui l’impresa dovrà versare il contributo nonché della percentuale dell’1% da calcolare sul minimo tabellare e IPO in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ogni modifica della percentuale stessa e delle modalità di riscossione e versamento, non dà luogo al rinnovo delle deleghe già sottoscritte.
L’impresa trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza mediante versamento ad un istituto bancario sul conto corrente indicato dallo stesso sindacato. Le trattenute ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati mensilmente.
art. 64
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xi – Istituti Di Carattere Sindacale – Distribuzione Del Contratto, Esclusiva Di Stampa E Contributo Per Il Rinnovo Contrattuale
DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO, ESCLUSIVA DI STAMPA E CONTRIBUTO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE
Le imprese distribuiranno ai lavoratori in forza il 10 maggio 2006 una copia del presente contratto di lavoro.
Per l’applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente l’edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti.
É vietata la riproduzione totale o parziale del presente contratto senza autorizzazione delle Parti stipulanti.
Secondo modalità stabilite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti le imprese effettueranno ai lavoratori una ritenuta a titolo di contributo straordinario per rinnovo contratto che verrà trasferita alle organizzazioni sindacali stesse.
Norma transitoria
Le Parti si danno atto che, trascorsi i tempi tecnici necessari per la stesura e la stampa del CCNL, si darà attuazione alla sua distribuzione ai lavoratori.
Circa la ritenuta a titolo di contributo straordinario prevista dal comma 4 del presente articolo, la stessa é fissata in € 17,00 da effettuarsi sulla retribuzione del mese di ottobre 2006.
art. 65
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xii – Clausole Riguardanti Il Contratto Collettivo – Reclami E Controversie
CAPITOLO XII
CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
RECLAMI E CONTROVERSIE
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi fino al completo esaurimento di esse il ricorso all’autorità giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse le seguenti:
a) le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore, nonché da leggi;
b) le controversie relative alle norme transitorie in materia di lavorazioni nocive, pericolose o svolgentesi normalmente in condizioni gravose, di cui al CCNL 27 novembre 1966;
c) le procedure previste dagli artt. 14 e 15 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne.
1) Controversie individuali e plurime
Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro e ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest’ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite la RSU dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la predetta rappresentanza può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro 20 giorni dalla richiesta.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e la RSU, il lavoratore interessato, o la predetta rappresentanza in caso di controversia plurima, può sottoporre il suo reclamo all’esame di una o più OO.SS. firmatarie del presente contratto, territorialmente competenti.
Questa potrà richiedere entro i 10 giorni dal mancato accordo, all’organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio, un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all’esame delle organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.
2) Controversie per i provvedimenti disciplinari
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento alle norme di legge nonché alle disposizioni dell’art. 50 del presente contratto.
3) Controversie collettive per l’interpretazione delle norme contrattuali
Le controversie collettive per l’interpretazione del presente contratto, saranno deferite per la loro definizione all’esame di una Commissione permanente mista nazionale. La Commissione mista nazionale, che sarà composta da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle Parti stipulanti il presente contratto, dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso.
Dell’esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione mista nazionale costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.
———-
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in impresa e di ridurre la conflittualità é comune impegno delle Parti, tenuto conto anche di quanto previsto nell’Accordo interconfederale 22 gennaio 1983, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l’informazione di cui alla Parte II del contratto, a richiesta di una delle Parti aziendali, l’esame avverrà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti, considerata la necessità di aggiornare la normativa di cui al presente articolo, convengono di verificare nell’ambito dell’Osservatorio la possibilità di definire una normativa relativa a procedure di conciliazione da applicarsi negli ambiti territoriali in assenza di accordi locali in merito.
art. 66
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xii – Clausole Riguardanti Il Contratto Collettivo – Abrogazione Dei Precedenti Contratti: Opzione
ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI: OPZIONE
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti, per le categorie di lavoratori cui si riferisce.
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, s’intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dal presente contratto le cui disposizioni – nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi – sono correlative e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali e accordi aziendali, le Parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti OO.SS. periferiche l’accordo per l’opzione – in relazione ai singoli istituti – fra le norme di cui al presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli istituti stessi.
L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60esimo giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.
art. 67
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xii – Clausole Riguardanti Il Contratto Collettivo – Condizioni Di Miglior Favore
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le Parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
art. 68
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xii – Clausole Riguardanti Il Contratto Collettivo – Piccole Imprese
PICCOLE IMPRESE
Per le piccole imprese industriali che occupano non più di 20 lavoratori di cui al Gruppo 4) dell’art. 4 si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti OO.SS. provinciali, si addiverrà a temperamenti che delimitano l’onere di qualche istituto contrattuale.
art. 69
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xii – Clausole Riguardanti Il Contratto Collettivo – Decorrenza E Durata
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto, relativo al quadriennio 1 gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la materia normativa e al biennio 1 gennaio 2006-31 dicembre 2007 per la materia retributiva, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dalla data della sua sottoscrizione.
Il contratto s’intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto con lettera raccomandata r.r. almeno 3 mesi prima della scadenza per quanto riguarda la Parte Retributiva, almeno 5 mesi prima della scadenza per quanto riguarda la Parte Normativa.
Durante tali periodi, secondo quanto previsto dall’Intesa 21 aprile 1989, parte integrante dell’Accordo interconfederale 25 gennaio 1990, la parte che ha ricevuto le richieste di modifica del contratto dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalle richieste medesime.
ALL
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xiii – Settori Ceramica E Abrasivi
CAPITOLO XIII
SETTORI CERAMICA E ABRASIVI
Elenco delle norme del Capitolo XIII settori ceramica e abrasivi, che sostituiscono le corrispondenti norme del presente contratto:
Art. 4 – Classificazione del personale;
Art. 9 – Maggiorazioni per lavoro eccedente, straordinario, notturno e a turni;
Art. 13 – Riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro;
Art. 14 – Ferie;
Art. 16 – Minimi contrattuali.
Per il quadro completo delle norme previste per i settori ceramica e abrasivi, si richiamano inoltre le disposizioni del presente contratto, riportate nelle note nei Capitoli I-XII:
Art. 3 – Tipologie di rapporto di lavoro;
Art. 8 – Orario di lavoro;
Art. 10 – Computo maggiorazioni per lavoro a turni;
Art. 12 – Trattamento economico per Pasqua;
Art. 14 – Ferie;
Art. 17 – Scatti di anzianità;
Art. 19 – Premio di partecipazione;
Art. 20 – Corresponsione della retribuzione – Retribuzione oraria e giornaliera;
Art. 54 – Trattamento di fine rapporto.
CLASSIFICAZIONI
Premessa all’art. 4
Le Parti:
– preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità, sistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro;
– considerato il ruolo svolto dalle Parti nell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, del sistema classificatorio e delle mansioni;
– verificato che l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro caratterizzata dalla flessibilità e dalla mobilità ha dato luogo a figure professionali nuove che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della produttività complessiva delle imprese;
hanno realizzato una riforma del sistema classificatorio mirata a rafforzare il rapporto tra professionalità, sistema d’inquadramento del personale e organizzazione del lavoro.
Il nuovo sistema classificatorio coglie l’evoluzione realizzata e rappresenta uno stimolo a proseguire nella crescita dei sistemi organizzativi consentendo un ampliamento delle ipotesi di mobilità (verticale e orizzontale), flessibilità, accorpamento e arricchimento delle mansioni, realizzando nello stesso tempo la certezza dell’inquadramento per le nuove figure professionali.
Le imprese condividono l’opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione delle leggi di parità numero 930/1977 e n. 125/1991, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Art. 4.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta dalle seguenti 6 categorie nell’ambito delle quali sono previste figure professionali con mansioni contrattualmente equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative come da prospetto sotto riportato:
——————– Cat. Posizione organizzativa ——————– A 1 B 1 – 2 C 1 – 2 – 3 D 1 – 2 – 3 E 1 – 2 – 3 F — ——————–
L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle declaratorie e dei profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa.
I profili, distribuiti nell’ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle mansioni in essi individuate.
Nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in una categoria inferiore a quella cui il profilo si riferisce.
Per i profili non individuati o aventi contenuto professionale diverso rispetto a quelli rappresentati nel presente articolo, l’inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti. Rientra nell’attività contrattuale della RSU la verifica degli inquadramenti adottati a fronte di tali fattispecie.
SISTEMA CLASSIFICATORIO SETTORE ABRASIVI
CATEGORIA A
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l’apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell’impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca.
Ai suddetti lavoratori, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, é attribuita la qualifica di quadro.
CATEGORIA B
Declaratoria
– appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA B1
Profili impiegati
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e/o reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti alla categoria B P.O. 2.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA B2
Profili impiegati
Tecnici con autonome funzioni di ricerche tecnologiche e di sviluppo di nuovi prodotti;
– tecnici progettisti per lo studio e la realizzazione di impianti;
– amministrativi con responsabilità delle operazioni di impostazione tecnica ed elaborazione del budget con competenza specialistica;
– preposto alla direzione di settore o ufficio con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa;
– addetto alla promozione e vendita che in base a conoscenze tecniche specialistiche acquisite mediante apposite azioni formative ed esperienze diversificate presta all’occorrenza consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta e utilizzazione dei prodotti.
CATEGORIA C
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioé iniziativa e autonomia nell’ambito del proprio lavoro, nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C1
Profili impiegati
Tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell’ambito dei settori di produzione e non;
– tecnico che svolge ricerche sulla qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti;
– addetto a uffici amministrativi, commerciali, tecnici con competenza specialistica nella gestione e nel coordinamento dell’ufficio.
Profili qualifiche speciali
Incaricato che, con competenza di tutte le operazioni di collaudo e delle principali lavorazioni di un settore, segue la messa a punto di nuovi processi o prodotti abrasivi effettuando tutti i controlli e le prove necessarie con elaborazione autonoma quantitativa e qualitativa dei dati e relativa interpretazione dei risultati;
– capo squadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa e responsabilità per la condotta e i risultati della lavorazione che coordina un gruppo di lavoratori con alte professionalità e/o Q.S.
Profili operai
Lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo o tecnologico su impianti automatici complessi di produzione o su attrezzature specifiche per ricerca e sviluppo con compiti di coordinamento funzionale degli addetti in grado di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente o tecnologicamente sugli impianti o sulle attrezzature di competenza.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C2
Profili impiegati
Amministrativo con particolare e autonoma competenza nella contabilità generale o industriale o nell’ambito tecnico-commerciale;
– addetto alla vendita con compiti di assistenza tecnico-commerciale;
– corrispondenti in più di una lingua straniera.
Profili qualifiche speciali
Preposto alle prove tecnologiche complesse con interpretazione dei risultati al fine della messa a punto e sviluppo di nuove produzioni;
– strumentista elettronico che compie, in condizioni d’autonomia esecutiva, con l’applicazione di particolare e personale competenza professionale, la complessa installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi e ne cura le modifiche essenziali con elaborazione autonoma di schemi, per l’adattamento alle condizioni di esercizio.
Profili operai
Meccanico che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa;
– elettricista che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici ed elettronici, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa;
– preposto alle prove tecnologiche complesse e di laboratorio chimico con elaborazione autonoma quantitativa e qualitativa e/o alla preparazione, su schemi preordinati, delle materie con responsabilità dei relativi controlli quantitativi e qualitativi mediante le opportune prove;
– montatore di materiali refrattari e relative attrezzature su impianti utilizzatori che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia con poteri di iniziativa e con la responsabilità della messa a punto e delle manutenzioni necessarie a un corretto esercizio degli stessi;
– lavoratore con responsabilità di controllo tecnico-produttivo sugli impianti di cottura rapida, con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati;
– preposto a prove di collaudo di tutto il processo produttivo (tecnico o tecnologico) con responsabilità di decisione;
– lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo sugli impianti automatici complessi di produzione con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C3
Profili impiegati
Le stesse mansioni previste alla categoria D P.O. 1 con in più il coordinamento dell’operatività di un gruppo di lavoratori;
– addetti agli uffici commerciali con gestione per aree linguistiche o raggruppamenti di aree nazionali.
Profili qualifiche speciali
Capo usciere, capo fattorino.
Profili operai
Lavoratore plurifunzionale in grado di operare con autonomia e garanzia dei risultati su più impianti complessi;
– preposto a prove di laboratorio chimico con elaborazione autonoma qualitativa e quantitativa;
– manutentore elettronico che compie, in condizioni d’autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi;
– manutentore elettronico, meccanico, oleodinamico che compie, in condizioni d’autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di impianti complessi.
CATEGORIA D
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, con mansioni riconosciute d’ordine sia tecniche sia amministrative, siano in grado di programmare e gestire il proprio lavoro nell’espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità; ovvero i lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico-pratica guidano, controllano e coordinano un gruppo di lavoratori inquadrati nelle categorie inferiori o che svolgono particolari mansioni di fiducia o responsabilità; ovvero i lavoratori che in condizioni d’autonomia esecutiva, eventualmente con compiti di coordinamento di persone, nell’ambito della propria mansione conducono impianti e/o macchinari particolarmente complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico-pratica acquisita con adeguata esperienza;
– appartengono inoltre a questa categoria i lavoratori che in posizione d’autonomia esecutiva compiono operazioni complesse la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D1
Profili impiegati
Addetti agli uffici commerciali anche con conoscenze linguistiche;
– disegnatore/progettista di stampi, attrezzature/impianti anche con l’utilizzo di supporto meccanografico (CAD);
– impiegati tecnici e amministrativi che, dotati di adeguate conoscenze tecniche e col supporto di una pluriennale esperienza, siano capaci di svolgere il proprio lavoro anche senza l’ausilio di schemi rigidamente preordinati e/o di istruzioni specifiche impartite nel continuo dai superiori con la cognizione e la conoscenza delle finalità tecnico-organizzative del lavoro stesso;
– addetti all’ufficio amministrativo del personale con gestione movimenti e paghe;
– addetti ai servizi contabili, amministrativi e di reparto con autonomia esecutiva nell’ambito delle istruzioni ricevute;
– impiegati di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale e dei documenti di spedizione intrattenendo rapporti funzionali con altri enti aziendali o con enti esterni;
– impiegati di filiale di vendita.
Profili qualifiche speciali
Capisquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
Profili operai
Addetti alla programmazione e conduzione di impianti complessi di produzione con responsabilità sui parametri complessivi della qualità del prodotto eseguendo normali lavori di messa a punto di carattere correttivo;
– addetti manutenzione elettrica e/o elettronica con completa autonomia tecnica;
– addetti alla manutenzione di stampi mediante l’uso di macchine utensili operanti in completa autonomia tecnica;
– addetti alla manutenzione di impianti complessi oleodinamici e/o pneumatici operanti in completa autonomia tecnica;
– preposto alla conduzione di linee di produzione con responsabilità sulla qualità della produzione, eventualmente con compiti di coordinamento del personale, e interventi di manutenzione e messa a punto delle linee;
– addetti alla conduzione dei forni di cottura a ciclo continuo con responsabilità sulla produzione, sulla qualità e sul funzionamento dell’impianto in forma autonoma;
– preposto alla programmazione, conduzione e controllo di macchine a controllo numerico;
– addetti alla pressatura di mole con spessore inferiore a mm. 15 e con diametro superiore a mm. 800.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D2
Profili operai
Lavoratore che in autonomia verifica, tramite documenti di spedizione, la corrispondenza tra il materiale da spedire e la giusta destinazione con compiti di controllo qualitativo e quantitativo dei prodotti;
– addetti alla programmazione e conduzione con macchine di sinterizzazione per dischi diamantati con responsabilità sui parametri di qualità eseguendo normali lavori di messa a punto.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D3
Profili impiegati
Addetti ad uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti quali registrazioni contabili, emissioni di note di accredito e addebito, compilazione di fatture anche con ausilio EDP, ecc.;
– addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP;
– addetto alla digitazione su videoterminale;
– impiegati d’ordine, stenodattilografi che operano su personal computer e videoscritture;
– tenuta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio e/o schedari;
– dattilografi;
– addetti alle scritturazioni manuali e copie;
– centralinisti telefonici generici.
I lavoratori indicati nell’elencazione tassativa di cui sopra (profili impiegati) passeranno alla P.O. 2 (normativa impiegati) dopo 12 mesi di permanenza nella P.O. 3 a far tempo dalla data d’assunzione.
Profili operai
Addetti a prove di laboratorio che in base a metodi predeterminati eseguono prove chimico-fisiche con capacità di analisi;
– addetti alla conduzione del ciclo produttivo per la preparazione degli impasti con controllo e conduzione degli impianti e responsabilità dei risultati qualitativi del prodotto;
– addetti al collaudo qualità complessivo in autonomia e con elaborazione e responsabilità dei dati finali;
– conduttore di forni continui o intermittenti con compiti di regolazione e con cognizioni tecniche specifiche che consentono interventi in forma autonoma sul funzionamento dell’impianto;
– preposto alla sorveglianza di linee di produzione senza responsabilità del personale;
– attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni d’autonomia esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o macchinari o impianti anche sulla base di schemi o di disegni costruttivi;
– elettricista, montatore che compie in condizioni d’autonomia esecutiva, con l’applicazione di personale competenza professionale, l’installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettrici e/o elettronici;
– autista meccanico di autotreni con o senza rimorchio;
– infermiere diplomato;
– addetto allestimento ordini di spedizione in base a metodi di lavoro prestabiliti utilizzando carrelli trilaterali ad alta elevazione dotati di mezzi informatici.
CATEGORIA E
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedano conoscenze specifiche che si possono apprendere anche attraverso il necessario tirocinio, nonché in possesso di capacità tecnico-pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base a metodi e procedure predeterminate.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E1
Profili operai
Addetti alla scelta, controllo, incartamento, imballaggio e registrazione dati del prodotto finito;
– addetti alla preparazione di impasti abrasivi con responsabilità della composizione e della pesatura;
– addetti alla conduzione di macchine di spalmatura e/o flessibilizzazione di impianti continui con responsabilità della regolazione;
– addetti a carrelli transelevatori semoventi con conduttore a bordo che compiono operazioni di stivaggio e operazioni di carico e scarico con ottimizzazione dei risultati;
– addetti alle macchine di formatura mole abrasive con utilizzo di manipolatori automatici e con regolazione e controllo dei dispositivi tecnici al fine di conseguire i parametri qualitativi previsti.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E2
Profili operai
Addetti ai forni continui o intermittenti con compiti di carico e scarico e con piccoli interventi di regolazione;
– addetti al taglio e allestimento o confezione di nastri larghi (superiore a mm. 350) con responsabilità della giunzione;
– addetti alla finitura e alla ravvivatura periferica di mole abrasive a centro depresso e troncatrici;
– addetti alla fustellatura con scelta e cambio stampi;
– addetti alla preparazione di impasti abrasivi senza responsabilità della composizione e della pesatura;
– addetti all’allestimento o confezione di nastri abrasivi di larghezza superiore a mm. 350;
– tornitori e rettificatori di mole sagomate a tazza e a bisello;
– addetti alla spianatura di tutti i tipi di mole abrasive;
– addetti alla pressatura di tutti i tipi di mole e segmenti abrasivi con il compito di cambio stampi;
– addetti alla tornitura di sgrossatura o rettifica di tutte le mole abrasive o alla ravvivatura periferica di mole abrasive troncatrici e a centro depresso;
– addetti al taglio di prima fase di rotoli e nastri di larghezza superiore a mm. 350;
– addetti alle macchine di formatura di mole abrasive con utilizzo di manipolatori automatici;
– operatori su macchine utensili di officina non complesse;
– conduttori di carrelli sollevatori semoventi;
– addetti all’allestimento di ordini di spedizione in base a metodi di lavoro prestabiliti;
– autisti;
– addetti a mansioni di semplice attesa e custodia;
– meccanici o elettricisti generici addetti alle manutenzioni e alle riparazioni;
– muratori;
– addetti ai controlli, selezioni e scelte di prodotti semilavorati;
– addetti alla rilevazione di temperature, umidità, pressioni.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E3
Profili operai
Addetti all’alimentazione e assistenza di macchine e impianti;
– addetti al carico o scarico di macchine o di linee di lavorazione;
– addetti a operazioni elementari nell’ambito del ciclo produttivo;
– addetti a prove semplici di routine;
– addetti all’inscatolamento e imballaggio.
CATEGORIA F
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni tecniche.
Profili operai
Lavoratori in addestramento per categorie superiori;
– addetti a compiti elementari nell’ambito di operazioni accessorie indirette;
– addetti alle pulizie;
– addetti a manovalanza generica.
SISTEMA CLASSIFICATORIO
SETTORI DOMESTICO E ORNAMENTALE
CATEGORIA A
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l’apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell’impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca.
Ai suddetti lavoratori, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, é attribuita la qualifica di quadro.
CATEGORIA B
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA B1
Profili impiegati
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e/o reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti alla categoria B P.O. 2.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA B2
Profili impiegati
Tecnici con autonome funzioni di ricerche tecnologiche e di sviluppo di nuovi prodotti;
– tecnici progettisti per lo studio e la realizzazione di impianti:
– amministrativi con responsabilità delle operazioni di impostazione tecnica ed elaborazione del budget con competenza specialistica;
– preposto alla direzione di settore o ufficio con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa;
– addetto alla promozione e vendita che in base a conoscenze tecniche specialistiche acquisite mediante apposite azioni formative ed esperienze diversificate presta all’occorrenza consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta e utilizzazione dei prodotti.
CATEGORIA C
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioé iniziativa e autonomia nell’ambito del proprio lavoro, nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C1
Profili impiegati
Tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell’ambito dei settori di produzione e non;
– tecnico che svolge ricerche sulla qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti;
– addetto a uffici amministrativi, commerciali, tecnici con competenza specialistica nella gestione e nel coordinamento dell’ufficio.
Profili qualifiche speciali
Maestro d’arte;
– modellista che realizza con particolare competenza tecnico-pratica senza ausilio o controllo tecnico diretto modelli diversi in grado di coordinare anche altri modellisti;
– capo squadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa e responsabilità per la condotta e i risultati della lavorazione che coordina un gruppo di lavoratori con alte professionalità e/o Q.S.;
– pittore ideatore di disegni per le ceramiche d’arte;
– pittore miniatore di fiori, figure e paesaggi per la cui esecuzione si richiedano attitudini e abilità tecniche particolari.
Profili operai
Lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo o tecnologico su impianti automatici complessi di produzione o su attrezzature specifiche per ricerca e sviluppo con compiti di coordinamento funzionale degli addetti in grado di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente o tecnologicamente sugli impianti o sulle attrezzature di competenza.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C2
Profili impiegati
Amministrativo con particolare e autonoma competenza nella contabilità generale o industriale o nell’ambito tecnico-commerciale;
– addetto alla vendita con compiti di assistenza tecnico-commerciale;
– corrispondenti in più di una lingua straniera.
Profili qualifiche speciali
Preposto alle prove tecnologiche complesse con interpretazione dei risultati al fine della messa a punto e sviluppo di nuove produzioni;
– strumentista elettronico che compie, in condizioni d’autonomia esecutiva, con l’applicazione di particolare e personale competenza professionale, la complessa installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi e ne cura le modifiche essenziali con elaborazione autonoma di schemi, per l’adattamento alle condizioni di esercizio.
Profili operai
Meccanico che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa;
– elettricista che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici ed elettronici, anche complessi, nonché con poteri d’iniziativa;
– preposto alle prove tecnologiche complesse e di laboratorio chimico con elaborazione autonoma quantitativa e qualitativa e/o alla preparazione, su schemi preordinati, delle materie con responsabilità dei relativi controlli quantitativi e qualitativi mediante le opportune prove;
– montatore di materiali refrattari e relative attrezzature su impianti utilizzatori che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia con poteri di iniziativa e con la responsabilità della messa a punto e delle manutenzioni necessarie a un corretto esercizio degli stessi;
– lavoratore con responsabilità di controllo tecnico-produttivo sugli impianti di cottura rapida, con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati;
– preposto a prove di collaudo di tutto il processo produttivo (tecnico o tecnologico) con responsabilità di decisione;
– lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo sugli impianti automatici complessi di produzione con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre d’intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati;
– filettatore e guarnitore con carattere di originalità di pezzi artistici complessi.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C3
Profili impiegati
Le stesse mansioni previste alla categoria D P.O. 1 con in più il coordinamento dell’operatività di un gruppo di lavoratori;
– addetti agli uffici commerciali con gestione per aree linguistiche o raggruppamenti di aree nazionali.
Profili qualifiche speciali
Capo usciere, capo fattorino.
Profili operai
Lavoratore plurifunzionale in grado di operare con autonomia e garanzia dei risultati su più impianti complessi;
– addetti a controlli di laboratorio e prove tecnologiche su materie prime, impasti e vernici;
– manutentore elettronico, meccanico, oleodinamico che compie, in condizioni d’autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di impianti complessi;
– decoratore con pennello e/o aerografo di disegni artistici (maestro di decorazione);
– torniante e/o calcatore che con procedimento esclusivamente manuale e con l’ausilio del tornio o di forma in gesso realizza, a partire dalla materia prima, pezzi diversi.
CATEGORIA D
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, con mansioni riconosciute d’ordine sia tecniche sia amministrative, siano in grado di programmare e gestire il proprio lavoro nell’espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità; ovvero i lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico-pratica guidano, controllano e coordinano un gruppo di lavoratori inquadrati nelle categorie inferiori o che svolgono particolari mansioni di fiducia o responsabilità; ovvero i lavoratori che in condizioni d’autonomia esecutiva, eventualmente con compiti di coordinamento di persone, nell’ambito della propria mansione conducono impianti e/o macchinari particolarmente complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico-pratica acquisita con adeguata esperienza;
– appartengono inoltre a questa categoria i lavoratori che in posizione d’autonomia esecutiva compiono operazioni complesse la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D1
Profili impiegati
Addetti agli uffici commerciali anche con conoscenze linguistiche;
– disegnatore/progettista di stampi, attrezzature/impianti anche con l’utilizzo di supporto meccanografico (CAD);
– impiegati tecnici e amministrativi che, dotati di adeguate conoscenze tecniche e col supporto di una pluriennale esperienza, siano capaci di svolgere il proprio lavoro anche senza l’ausilio di schemi rigidamente preordinati e/o di istruzioni specifiche impartite nel continuo dai superiori con la cognizione e la conoscenza delle finalità tecnico-organizzative del lavoro stesso;
– addetti all’ufficio amministrativo del personale con gestione movimenti e paghe;
– addetti ai servizi contabili, amministrativi e di reparto con autonomia esecutiva nell’ambito delle istruzioni ricevute;
– impiegati di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale e dei documenti di spedizione intrattenendo rapporti funzionali con altri enti aziendali o con enti esterni;
– impiegati di filiale di vendita.
Profili qualifiche speciali
Capisquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
Profili operai
Addetti alla programmazione e conduzione di impianti complessi di produzione con responsabilità sui parametri complessivi della qualità del prodotto eseguendo normali lavori di messa a punto di carattere correttivo;
– addetti manutenzione elettrica e/o elettronica con completa autonomia tecnica;
– addetti alla manutenzione mediante l’uso di macchine utensili operanti in completa autonomia tecnica;
– addetti alla manutenzione di impianti complessi oleodinamici e/o pneumatici operanti in completa autonomia tecnica;
– preposto alla conduzione di linee di produzione con responsabilità sulla qualità della produzione, eventualmente con compiti di coordinamento del personale, e interventi di manutenzione e messa a punto delle linee;
– addetti alla conduzione dei forni di cottura a ciclo continuo con responsabilità sulla produzione, sulla qualità e sul funzionamento dell’impianto in forma autonoma;
– addetti alla realizzazione di modelli originali in gesso con interpretazione del disegno per il colaggio su impianti tradizionali semimeccanizzati e meccanizzati.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D2
Profili operai
Conduttore di forni continui e/o intermittenti con compiti di carico e scarico, regolazione e con cognizioni tecniche specifiche che consentano interventi in forma autonoma sul funzionamento dell’impianto e con responsabilità di controllo sulla rilevazione dati;
– madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso complessi (primo stampo) e matrici in resina con interpretazione del disegno.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D3
Profili impiegati
Addetti a uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti quali registrazioni contabili, emissioni di note di accredito e addebito, compilazione di fatture anche con ausilio EDP ecc.;
– addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP;
– addetti alla digitazione su videoterminale;
– impiegati d’ordine, stenodattilografi che operano su personal computer e videoscritture;
– tenuta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio e/o schedari;
– dattilografi;
– addetti alle scritturazioni manuali e copie;
– centralinisti telefonici generici.
I lavoratori indicati nell’elencazione tassativa di cui sopra (profili impiegati) passeranno alla P.O. 2 (profili impiegati) dopo 12 mesi di permanenza nella P.O. 3 a far tempo dalla data d’assunzione.
Profili operai
Madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso non complessi (primo stampo) e matrici in resina con interpretazione del disegno;
– addetto a prove e analisi di laboratorio;
– addetto alla colatura, sformatura e finitura di pezzi artistici particolarmente complessi;
– filettatore e/o decoratore a mano su pezzi di particolare complessità;
– conduttore di forni continui o intermittenti con compiti di regolazione e con cognizioni tecniche specifiche che consentono interventi in forma autonoma sul funzionamento dell’impianto;
– preposto alla sorveglianza di linee di produzione senza responsabilità del personale;
– attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni d’autonomia esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o macchinari o impianti anche sulla base di schemi o di disegni costruttivi;
– elettricista, montatore che compie in condizioni d’autonomia esecutiva, con l’applicazione di personale competenza professionale, l’installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettrici e/o elettronici;
– autista meccanico di autotreni con o senza rimorchio;
– infermiere diplomato;
– operatore di linee automatiche di colaggio zuppiere con sformatura manuale e assistenza linea;
– addetto allestimento ordini di spedizione che in base a metodi di lavoro prestabiliti utilizza carrelli trilaterali ad alta elevazione dotati di mezzi informatici.
CATEGORIA E
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedano conoscenze specifiche che si possono apprendere anche attraverso il necessario tirocinio, nonché in possesso di capacità tecnico-pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base a metodi e procedure predeterminate.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E1
Profili operai
Addetti all’applicazione di decalcomanie complesse (bordature complete) esclusivamente su pezzi complessi di oggettistica;
– addetto a carrelli transelevatori semoventi con conduttore a bordo che compiono operazioni di stivaggio e operazioni di carico e scarico con ottimizzazione dei risultati;
– addetti alle prove semplici di routine di laboratorio;
– addetti alle pale o scavatori meccanici con conduttore a bordo;
– addetto al tunnel di termoretrazione pallet con compiti di controllo forno di termoretrazione e registrazione versamenti a magazzino;
– decoratore a mano;
– filettatore a mano;
– fascettatore a mano su pezzeria;
– meccanico o elettricista;
– muratori e/o fornellisti;
– addetti alla filettatura a macchina con compiti di messa a punto e regolazione della macchina;
– addetti alla scelta e preparazione campioni;
– addetti al taglio e preparazione carte cromo secondo ordini e commissioni indicate;
– addetti alla verniciatura per immersione di caffetteria e/o pezzeria colorata;
– addetti ai forni continui o intermittenti con compiti di carico e scarico e con piccoli interventi di regolazione.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E2
Profili operai
Addetti alla scelta, incartamento e imballo;
– operatori su macchine utensili di officina non complesse;
– addetti ai carrelli sollevatori semoventi;
– addetti all’allestimento di ordini di spedizione in base a metodi di lavoro prestabiliti;
– addetti al confezionamento di ordini di spedizione in base a metodi prestabiliti;
– autisti;
– addetti a mansioni di semplice attesa e custodia;
– meccanico o elettricista non finito;
– muratore e/o fornellista non finito;
– addetti alla verniciatura tazze in monocottura;
– addetti alla rifinitura manuale pirofile ovali e simili;
– addetti alla finitura a mano di pezzi cavi e pezzeria;
– addetti alla pressatura o formatura;
– addetti alla foggiatura con macchina semiautomatica e automatica di tondini, tazze, boli e piattini;
– addetti alla preparazione e applicazione di decalcomanie a mano e/o macchina;
– addetti ai mulini a umido e/o scioglitoi e/o mulini a secco e/o impianti automatici di dosaggio e simili con il compito della macinazione e della lettura e trascrizione dati;
– addetti impianto produzione atomizzato;
– aerografista comune;
– addetti agli essiccatoi con compiti di regolazione e di controllo dell’umidità del materiale;
– colaggio, sformatura, finitura di caffetteria e oggettistica varia colata;
– colatura e finitura di forme in gesso non complesse;
– addetti al carico carri forno che richiedono un corretto posizionamento dei pezzi in funzione delle diverse tipologie e/o della particolarità del pezzo;
– addetti alla sorveglianza di macchine automatiche per applicazione con schermo-seta;
– incasellatrice a mano di piatti e/o pezzeria;
– addetti alle macchine filettatrici;
– addetti alle macchine di termoretrazione;
– addetti all’applicazione a mano di decalcomanie e bordure piene;
– verniciatore a mano a immersione di pezzeria e caffetteria;
– addetti alla pressatura stelloni;
– addetti all’alimentazione delle macchine di verniciatura con compiti di controllo densità;
– addetti al colaggio, sformatura e applicazione manici;
– addetti alla scelta pezzeria e caffetteria prodotto decorato;
– addetti alla scelta e controllo prodotto finito bianco;
– addetti ai controlli, selezioni e scelte non complesse di prodotti semilavorati con controllo funzionamento macchina;
– addetti alle manutenzioni e alle riparazioni;
– addetti al carico e scarico essiccatoi e forni;
– addetti alla classificazione e immagazzinamento imballi;
– addetti al carico e scarico carrelli biscotto e vernice con scelta del biscotto.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E3
Profili operai
Addetti alla rilevazione di temperature, umidità, pressioni;
– addetti all’alimentazione e assistenza di macchine e impianti;
– addetti al carico o scarico di macchine o di linee di lavorazione;
– addetti a operazioni elementari nell’ambito del ciclo produttivo;
– addetti all’applicazione manici;
– addetti alla raccolta e impilaggio piatti;
– addetti alla pulizia piedino e centraggio tazze;
– addetti all’alimentazione rotofinish;
– addetti al carico e scarico carrelli biscotto e/o vernice;
– addetti alla movimentazione di impasti, sbozzati, semilavorati;
– addetti alla movimentazione manuale di carrelli;
– addetti all’incartamento e imballaggio;
– addetti all’applicazione semplice di decalcomanie;
– addetti rifinitura stelloni.
CATEGORIA F
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni tecniche.
Profili operai
Lavoratori in addestramento per categorie superiori;
– addetti a compiti elementari nell’ambito di operazioni accessorie indirette;
– addetti alle pulizie;
– addetti a manovalanza generica.
ALL
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Sistema Classificatorio – Settore Ceramica Sanitaria – Categoria A
SISTEMA CLASSIFICATORIO
SETTORE CERAMICA SANITARIA
CATEGORIA A
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l’apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell’impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca.
Ai suddetti lavoratori, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, é attribuita la qualifica di quadro.
CATEGORIA B
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA B1
Profili impiegati
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e/o reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti alla categoria B P.O. 2.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA B2
Profili impiegati
Tecnici con autonome funzioni di ricerche tecnologiche e di sviluppo di nuovi prodotti;
– tecnici progettisti per lo studio e la realizzazione di impianti;
– amministrativi con responsabilità delle operazioni di impostazione tecnica ed elaborazione del budget con competenza specialistica;
– preposto alla direzione di settore o ufficio con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa;
– addetto alla promozione e vendita che in base a conoscenze tecniche specialistiche acquisite mediante apposite azioni formative ed esperienze diversificate presta all’occorrenza consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta e utilizzazione dei prodotti.
CATEGORIA C
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioé iniziativa e autonomia nell’ambito del proprio lavoro, nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C1
Profili impiegati
Tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell’ambito dei settori di produzione e non;
– tecnico che svolge ricerche sulla qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti;
– addetto a uffici amministrativi, commerciali, tecnici con competenza specialistica nella gestione e nel coordinamento dell’ufficio.
Profili qualifiche speciali
Modellista che realizza con particolare competenza tecnico-pratica senza ausilio o controllo tecnico diretto modelli diversi in grado di coordinare anche altri modellisti;
– capo squadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa e responsabilità per la condotta e i risultati della lavorazione che coordina un gruppo di lavoratori con alte professionalità e/o Q.S.
Profili operai
Lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo o tecnologico su impianti automatici complessi di produzione o su attrezzature specifiche per ricerca e sviluppo con compiti di coordinamento funzionale degli addetti in grado di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente o tecnologicamente sugli impianti o sulle attrezzature di competenza.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C2
Profili impiegati
Amministrativo con particolare e autonoma competenza nella contabilità generale o industriale o nell’ambito tecnico-commerciale;
– addetto alla vendita con compiti di assistenza tecnico-commerciale;
– corrispondenti in più di una lingua straniera.
Profili qualifiche speciali
Preposto alle prove tecnologiche complesse con interpretazione dei risultati al fine della messa a punto e sviluppo di nuove produzioni;
– strumentista elettronico che compie, in condizioni d’autonomia esecutiva, con l’applicazione di particolare e personale competenza professionale, la complessa installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi e ne cura le modifiche essenziali con elaborazione autonoma di schemi, per l’adattamento alle condizioni di esercizio.
Profili operai
Meccanico che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa;
– elettricista che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici ed elettronici, anche complessi, nonché con poteri d’iniziativa;
– preposto alle prove tecnologiche complesse e di laboratorio chimico con elaborazione autonoma quantitativa e qualitativa e/o alla preparazione, su schemi preordinati, delle materie con responsabilità dei relativi controlli quantitativi e qualitativi mediante le opportune prove;
– montatore di materiali refrattari e relative attrezzature su impianti utilizzatori che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia con poteri di iniziativa e con la responsabilità della messa a punto e delle manutenzioni necessarie a un corretto esercizio degli stessi;
– lavoratore con responsabilità di controllo tecnico-produttivo sugli impianti di cottura rapida, con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati;
– preposto a prove di collaudo di tutto il processo produttivo (tecnico o tecnologico) con responsabilità di decisione;
– lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo sugli impianti automatici complessi di produzione con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C3
Profili impiegati
Le stesse mansioni previste alla categoria D P.O. 1 con in più il coordinamento dell’operatività di un gruppo di lavoratori;
– addetti agli uffici commerciali con gestione per aree linguistiche o raggruppamenti di aree nazionali.
Profili qualifiche speciali
Capo usciere, capo fattorino.
Profili operai
Lavoratore plurifunzionale in grado di operare con autonomia e garanzia dei risultati su più impianti complessi;
– addetti ai controlli di laboratorio e prove tecnologiche su materie prime, impasti e vernici;
– manutentore elettronico, meccanico, oleodinamico che compie, in condizioni d’autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di impianti complessi.
CATEGORIA D
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, con mansioni riconosciute d’ordine sia tecniche sia amministrative, siano in grado di programmare e gestire il proprio lavoro nell’espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità; ovvero i lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico-pratica guidano, controllano e coordinano un gruppo di lavoratori inquadrati nelle categorie inferiori o che svolgono particolari mansioni di fiducia o responsabilità; ovvero i lavoratori che in condizioni d’autonomia esecutiva, eventualmente con compiti di coordinamento di persone, nell’ambito della propria mansione conducono impianti e/o macchinari particolarmente complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico-pratica acquisita con adeguata esperienza;
– appartengono inoltre a questa categoria i lavoratori che in posizione d’autonomia esecutiva compiono operazioni complesse la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D1
Profili impiegati
Addetti agli uffici commerciali anche con conoscenze linguistiche;
– disegnatore/progettista di stampi, attrezzature/impianti anche con l’utilizzo di supporto meccanografico (CAD);
– impiegati tecnici e amministrativi che, dotati di adeguate conoscenze tecniche e col supporto di una pluriennale esperienza, siano capaci di svolgere il proprio lavoro anche senza l’ausilio di schemi rigidamente preordinati e/o di istruzioni specifiche impartite nel continuo dai superiori con la cognizione e la conoscenza delle finalità tecnico-organizzative del lavoro stesso;
– addetti all’ufficio amministrativo del personale con gestione movimenti e paghe;
– addetti ai servizi contabili, amministrativi e di reparto con autonomia esecutiva nell’ambito delle istruzioni ricevute;
– impiegati di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale e dei documenti di spedizione intrattenendo rapporti funzionali con altri enti aziendali o con enti esterni;
– impiegati di filiale di vendita.
Profili qualifiche speciali
Capisquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
Profili operai
Addetti alla programmazione e conduzione di impianti complessi di produzione con responsabilità sui parametri complessivi della qualità del prodotto eseguendo normali lavori di messa a punto di carattere correttivo;
– addetti manutenzione elettrica e/o elettronica con completa autonomia tecnica;
– addetti alla manutenzione mediante l’uso di macchine utensili operanti in completa autonomia tecnica;
– addetti alla manutenzione di impianti complessi oleodinamici e/o pneumatici operanti in completa autonomia tecnica;
– preposto alla conduzione di linee di produzione con responsabilità sulla qualità della produzione, eventualmente con compiti di coordinamento del personale, e interventi di manutenzione e messa a punto delle linee;
– addetti alla conduzione dei forni di cottura a ciclo continuo con responsabilità sulla produzione, sulla qualità e sul funzionamento dell’impianto in forma autonoma;
– addetti alla realizzazione di modelli originali in gesso con interpretazione del disegno per il colaggio su impianti tradizionali semimeccanizzati e meccanizzati;
– colatore e rifinitore in grado di eseguire l’intera gamma della produzione corrente e non corrente su impianti automatizzati, non automatizzati e tradizionali sia per vetro-china sia fire-clay;
– addetto alla conduzione impianti di colaggio con conoscenza del ciclo produttivo dell’impianto che in condizioni d’autonomia operativa conducono impianti complessi ed eseguono sui medesimi interventi di regolazione e supervisione.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D2
Profili operai
Madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso complessi (I stampo) e matrici in resina con interpretazione del disegno;
– addetto alla conduzione di impianti di produzione (colaggio e/o smaltatura) con compiti di controllo sulla qualità e risultati della produzione.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D3
Profili impiegati
Addetti a uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti quali registrazioni contabili, emissioni di note di accredito e addebito, compilazione di fatture anche con ausilio EDP, ecc.;
– addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP;
– addetti alla digitazione su videoterminale;
– impiegati d’ordine, stenodattilografi che operano su personal computer e videoscritture;
– tenuta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio e/o schedari;
– dattilografi;
– addetti alle scritturazioni manuali e copie;
– centralinisti telefonici generici.
I lavoratori indicati nell’elencazione tassativa di cui sopra (profili impiegati) passeranno alla P.O. 2 (profili impiegati) dopo 12 mesi di permanenza nella P.O. 3 a far tempo dalla data d’assunzione.
Profili operai
Madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso non complessi (I stampo) e matrici in resina con interpretazioni del disegno;
– addetto a prove e analisi di laboratorio;
– conduttore di forni continui o intermittenti con compiti di regolazione e con cognizioni tecniche specifiche che consentono interventi in forma autonoma sul funzionamento dell’impianto;
– preposto alla sorveglianza di linee di produzione senza responsabilità del personale;
– attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni d’autonomia esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o macchinari o impianti anche sulla base di schemi o di disegni costruttivi;
– elettricista, montatore che compie in condizioni d’autonomia esecutiva, con l’applicazione di personale competenza professionale, l’installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettrici e/o elettronici;
– autista meccanico di autotreni con o senza rimorchio;
– infermiere diplomato;
– addetto allestimento ordini di spedizione che in base a metodi di lavoro prestabiliti utilizza carrelli trilaterali ad alta elevazione dotati di mezzi informatici;
– colatore e rifinitore in grado di eseguire l’intera gamma della produzione corrente e non corrente su impianti automatizzati, non automatizzati e tradizionali;
– verniciatore in grado di eseguire l’intera gamma della produzione nei colori particolari per cui necessita di approfondita capacità tecnica della lavorazione e di qualificata esperienza;
– addetti alla scelta, controllo, incartamento, imballaggio e registrazione dati di ricottura e levigatura dell’intera gamma della produzione.
CATEGORIA E
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedano conoscenze specifiche che si possono apprendere anche attraverso il necessario tirocinio, nonché in possesso di capacità tecnico-pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base a metodi e procedure predeterminate.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E1
Profili operai
Addetti alla scelta, controllo, incartamento, imballaggio e registrazione dati del prodotto finito;
– addetti a carrelli transelevatori semoventi con conduttore a bordo che compiono operazioni di stivaggio e operazioni di carico e scarico con ottimizzazione dei risultati;
– addetti alle pale o scavatori meccanici con conduttore a bordo;
– addetti al tunnel di termoretrazione pallet con compiti di controllo forno di termoretrazione e registrazione versamenti a magazzino;
– meccanico o elettricista;
– muratori e/o fornellisti;
– colatori e finitori in grado di eseguire l’intera gamma della produzione corrente;
– verniciatori in grado di eseguire l’intera gamma della produzione corrente;
– addetti ai forni continui o intermittenti con compiti di carico e scarico e con piccoli interventi di regolazione.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E2
Profili operai
Operatori su macchine utensili di officina non complesse;
– addetti a carrelli sollevatori semoventi;
– addetti all’allestimento di ordini di spedizione in base a metodi di lavoro prestabiliti;
– autisti;
– addetti a mansioni di semplice attesa e custodia;
– meccanico o elettricista non finito;
– muratore e/o fornellista non finito;
– addetti ai mulini a umido e/o scioglitoi e/o mulini a secco e/o atomizzatori e/o impianti automatici di dosaggio e simili con il compito della macinazione e della lettura e trascrizione dati;
– aerografista comune;
– addetti agli essiccatoi con compiti di regolazione e di controllo dell’umidità del materiale;
– addetti al carico carri forno che richiedono un corretto posizionamento dei pezzi in funzione delle diverse tipologie;
– addetti ai controlli, selezioni e scelte di prodotti semilavorati;
– addetti alle manutenzioni e alle riparazioni;
– addetti alla colatura e finitura di pezzi semplici;
– addetti alla verniciatura di accessori;
– colatori e finitori provetti di pezzi semplici;
– verniciatori e smaltatori provetti di pezzi semplici;
– colatori di forme in gesso;
– addetti al controllo e ripassatura su crudo con petrolio;
– addetti alla rilevazione di temperature, umidità, pressioni.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E3
Profili operai
Addetti all’alimentazione e assistenza di macchine e impianti;
– addetti al carico o scarico di macchine o di linee di lavorazione;
– addetti a operazioni elementari nell’ambito del ciclo produttivo;
– addetti a prove semplici di routine;
– addetti all’inscatolamento e imballaggio;
– addetti alla movimentazione manuale di carrelli.
CATEGORIA F
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni tecniche.
Profili operai
Lavoratori in addestramento per categorie superiori;
– addetti a compiti elementari nell’ambito di operazioni accessorie indirette;
– addetti alle pulizie;
– addetti a manovalanza generica.
SISTEMA CLASSIFICATORIO
SETTORE CERAMICHE PER USO TECNICO
(ISOLATORI, CERAMICHE AVANZATE, TUBI PER FOGNATURE)
CATEGORIA A
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l’apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell’impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca.
Ai suddetti lavoratori, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, é attribuita la qualifica di quadro.
CATEGORIA B
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA B1
Profili impiegati
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e/o reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti alla categoria B P.O. 2.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA B2
Profili impiegati
Tecnici con autonome funzioni di ricerche tecnologiche e di sviluppo di nuovi prodotti;
– tecnici progettisti per lo studio e la realizzazione di impianti;
– amministrativi con responsabilità delle operazioni di impostazione tecnica ed elaborazione del budget con competenza specialistica;
– preposto alla direzione di settore o ufficio con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa;
– addetto alla promozione e vendita che in base a conoscenze tecniche specialistiche acquisite mediante apposite azioni formative ed esperienze diversificate presta all’occorrenza consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta e utilizzazione dei prodotti.
CATEGORIA C
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioé iniziativa e autonomia nell’ambito del proprio lavoro, nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C1
Profili impiegati
Tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell’ambito dei settori di produzione e non;
– tecnico che svolge ricerche sulla qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti;
– addetto ad uffici amministrativi, commerciali, tecnici con competenza specialistica nella gestione e nel coordinamento dell’ufficio.
Profili qualifiche speciali
Modellista che realizza con particolare competenza tecnico-pratica senza ausilio o controllo tecnico diretto modelli diversi in grado di coordinare anche altri modellisti;
– capo squadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa e responsabilità per la condotta e i risultati della lavorazione che coordina un gruppo di lavoratori con alte professionalità e/o Q.S.
Profili operai
Lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo o tecnologico su impianti automatici complessi di produzione o su attrezzature specifiche per ricerca e sviluppo con compiti di coordinamento funzionale degli addetti in grado di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente o tecnologicamente sugli impianti o sulle attrezzature di competenza.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C2
Profili impiegati
Amministrativo con particolare e autonoma competenza nella contabilità generale o industriale o nell’ambito tecnico-commerciale;
– addetto alla vendita con compiti di assistenza tecnico-commerciale;
– corrispondenti in più di una lingua straniera.
Profili qualifiche speciali
Preposto alle prove tecnologiche complesse con interpretazione dei risultati al fine della messa a punto e sviluppo di nuove produzioni;
– strumentista elettronico che compie, in condizioni d’autonomia esecutiva, con l’applicazione di particolare e personale competenza professionale, la complessa installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi e ne cura le modifiche essenziali con elaborazione autonoma di schemi, per l’adattamento alle condizioni di esercizio.
Profili operai
Meccanico che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti, anche complessi, nonché con poteri d’iniziativa:
– elettricista che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici ed elettronici, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa;
– preposto alle prove tecnologiche complesse e di laboratorio chimico con elaborazione autonoma quantitativa e qualitativa e/o alla preparazione, su schemi preordinati, delle materie con responsabilità dei relativi controlli quantitativi e qualitativi mediante le opportune prove;
– montatore di materiali refrattari e relative attrezzature su impianti utilizzatori che, guidando all’occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia con poteri di iniziativa e con la responsabilità della messa a punto e delle manutenzioni necessarie a un corretto esercizio degli stessi;
– lavoratore con responsabilità di controllo tecnico-produttivo sugli impianti di cottura rapida, con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati;
– preposto a prove di collaudo di tutto il processo produttivo (tecnico o tecnologico) con responsabilità di decisione;
– lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo sugli impianti automatici complessi di produzione con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati;
– addetti alla sala prove alta tensione con autonomia della gestione delle prove e di elaborazione e interpretazione dei risultati.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA C3
Profili impiegati
Le stesse mansioni previste alla categoria D P.O. 1 con in più il coordinamento dell’operatività di un gruppo di lavoratori;
– addetti agli uffici commerciali con gestione per aree linguistiche o raggruppamenti di aree nazionali.
Profili qualifiche speciali
Capo usciere, capo fattorino.
Profili operai
Lavoratore plurifunzionale in grado di operare con autonomia e garanzia dei risultati su più impianti complessi;
– preposto a prove di laboratorio chimico con elaborazione autonoma qualitativa e quantitativa;
– manutentore elettronico, meccanico, oleodinamico che compie, in condizioni d’autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di impianti complessi.
CATEGORIA D
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, con mansioni riconosciute d’ordine sia tecniche sia amministrative, siano in grado di programmare e gestire il proprio lavoro nell’espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità; ovvero i lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico-pratica guidano, controllano e coordinano un gruppo di lavoratori inquadrati nelle categorie inferiori o che svolgono particolari mansioni di fiducia o responsabilità; ovvero i lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva, eventualmente con compiti di coordinamento di persone, nell’ambito della propria mansione conducono impianti e/o macchinari particolarmente complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico-pratica acquisita con adeguata esperienza;
– appartengono inoltre a questa categoria i lavoratori che in posizione d’autonomia esecutiva compiono operazioni complesse la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D1
Profili impiegati
Addetti agli uffici commerciali anche con conoscenze linguistiche;
– disegnatore/progettista di stampi, attrezzature/impianti anche con l’utilizzo di supporto meccanografico (CAD);
– impiegati tecnici e amministrativi che, dotati di adeguate conoscenze tecniche e col supporto di una pluriennale esperienza, siano capaci di svolgere il proprio lavoro anche senza l’ausilio di schemi rigidamente preordinati e/o di istruzioni specifiche impartite nel continuo dai superiori con la cognizione e la conoscenza delle finalità tecnico-organizzative del lavoro stesso;
– addetti all’ufficio amministrativo del personale con gestione movimenti e paghe;
– addetti ai servizi contabili, amministrativi e di reparto con autonomia esecutiva nell’ambito delle istruzioni ricevute;
– impiegati di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale e dei documenti di spedizione intrattenendo rapporti funzionali con altri enti aziendali o con enti esterni;
– impiegati di filiale di vendita.
Profili qualifiche speciali
Capisquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
Profili operai
Addetti alla programmazione e conduzione di impianti complessi di produzione con responsabilità sui parametri complessivi della qualità del prodotto eseguendo normali lavori di messa a punto di carattere correttivo;
– addetti manutenzione elettrica e/o elettronica con completa autonomia tecnica;
– addetti alla manutenzione mediante l’uso di macchine utensili operanti in completa autonomia tecnica;
– addetti alla manutenzione di impianti complessi oleodinamici e/o pneumatici operanti in completa autonomia tecnica;
– preposto alla conduzione di linee di produzione con responsabilità sulla qualità della produzione, eventualmente con compiti di coordinamento del personale, e interventi di manutenzione e messa a punto delle linee;
– addetti alla conduzione dei forni di cottura a ciclo continuo con responsabilità sulla produzione, sulla qualità e sul funzionamento dell’impianto in forma autonoma.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D2
Profili operai
Madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso complessi (I stampo) e matrici in resina con interpretazione del disegno;
– addetto alla conduzione di impianti di produzione con compiti di controllo sulla qualità e risultati della produzione;
– attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni d’autonomia esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o macchinari o impianti anche sulla base di schemi o di disegni costruttivi, in grado di operare avviamenti e attrezzaggi in produzione.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA D3
Profili impiegati
Addetti a uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti quali registrazioni contabili, emissioni di note di accredito e addebito, compilazione di fatture anche con ausilio EDP, ecc.;
– addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP;
– addetto alla digitazione su videoterminale;
– impiegati d’ordine, stenodattilografi che operano su personal computer e videoscritture;
– tenuta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio e/o schedari;
– dattilografi;
– addetti alle scritturazioni manuali e copie;
– centralinisti telefonici generici.
I lavoratori indicati nell’elencazione tassativa di cui sopra (profili impiegati) passeranno alla P.O. 2 (profili impiegati) dopo 12 mesi di permanenza nella P.O. 3 a far tempo dalla data d’assunzione.
Profili operai
Addetti a prove di laboratorio che in base a metodi predeterminati eseguono prove chimico-fisiche con capacità di analisi;
– conduttore di forni continui o intermittenti con compiti di regolazione e con cognizioni tecniche specifiche che consentono interventi in forma autonoma sul funzionamento dell’impianto;
– preposto alla sorveglianza di linee di produzione senza responsabilità del personale;
– attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni d’autonomia esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o macchinari o impianti anche sulla base di schemi o di disegni costruttivi;
– elettricista, montatore che compie in condizioni d’autonomia esecutiva, con l’applicazione di personale competenza professionale, l’installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettrici e/o elettronici;
– autista meccanico di autotreni con o senza rimorchio;
– infermiere diplomato;
– addetto alla portineria con compiti di controllo entrata e uscita personale e merci;
– addetto allestimento ordini di spedizione che in base a metodi di lavoro prestabiliti utilizza carrelli trilaterali ad alta elevazione dotati di mezzi informatici;
– addetti alla trafilatura a mano di isolatori alta tensione (superiore a kv. 50) con sagoma o su macchina automatica con utensili sagomati e/o progressivi con responsabilità dell’attrezzaggio della macchina ed effettuando il controllo sui pezzi prodotti.
CATEGORIA E
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedano conoscenze specifiche che si possono apprendere anche attraverso il necessario tirocinio, nonché in possesso di capacità tecnico-pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base a metodi e procedure predeterminate.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E1
Profili operai
Addetti a carrelli transelevatori semoventi con conduttore a bordo che compiono operazioni di stivaggio e operazioni di carico e scarico con ottimizzazione dei risultati;
– meccanico o elettricista;
– muratori e/o fornellisti;
– addetti alla trafilatura a mano con sagoma o su macchina automatica con utensili sagomati e/o progressivi di isolatori ad alta tensione (tensione di esercizio superiore a kv. 50);
– addetti al controllo qualitativo totale dei prodotti finiti con l’utilizzo di strumenti di misura complessi e di alta precisione;
– addetti alle pale o scavatori meccanici con conduttore a bordo;
– rettificatore di isolatori e/o ceramiche tecniche cotte con responsabilità di verifiche dimensionali, utilizzando diversi strumenti di misura, con conoscenza del disegno;
– addetti alla invetratura/smaltatura a spruzzo su postazioni robotizzate o automatizzate con responsabilità della messa a punto della macchina e della programmazione;
– addetti alla rettifica e/o lappatura di precisione con responsabilità di controllo dei pezzi per mezzo di strumenti di precisione e di controllo;
– addetti alla pressatura a stampi con macchina automatica o manuale e/o sbavatura con responsabilità di controllo dei pezzi per mezzo di strumenti di precisione e di controllo;
– addetti ai forni continui o intermittenti con compiti di carico e scarico e con piccoli interventi di regolazione.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E2
Profili operai
Addetti a prove di laboratorio;
– addetti alla scelta, incartamento, inscatolamento, imballaggio, smistamento prodotti;
– operatori su macchine utensili di officina non complesse;
– addetti ai carrelli sollevatori semoventi;
– addetti all’allestimento di ordini di spedizione in base a metodi di lavoro prestabiliti;
– autisti;
– addetti a mansioni di semplice attesa e custodia;
– meccanico o elettricista non finito;
– muratore e/o fornellista non finito;
– addetti ai mulini a umido e/o scioglitoi e/o mulini a secco e/o impianti automatici di dosaggio e simili con il compito della macinazione e della lettura e trascrizione dati;
– aerografista comune;
– addetti agli essiccatoi con compiti di regolazione e di controllo dell’umidità del materiale;
– addetti ai controlli, selezioni e scelte di prodotti semilavorati;
– addetti alle manutenzioni e alle riparazioni;
– montatori di isolatori di dimensioni notevoli e medie oppure di isolatori in genere di precisione;
– addetti alla trafilatura e/o tornitura di isolatori a bassa e media tensione a mano con sagoma o su macchina automatica con utensili sagomati e/o progressivi (tensione di esercizio inferiore a kv. 50);
– addetti alla smaltatura di isolatori e/o ceramiche tecniche;
– addetti alla verifica di parti metalliche con collaudo meccanico e dimensionale;
– sceglitore di tuberia;
– giuntista;
– addetti alla rettifica e/o lappatura di precisione;
– addetti alla pressatura a stampi con macchina automatica o manuale e/o sbavatura;
– addetti alla rilevazione di temperature, umidità, pressioni.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA E3
Profili operai
Addetti all’alimentazione e assistenza di macchine e impianti;
– addetti al carico o scarico di macchine o di linee di lavorazione;
– addetti a operazioni elementari nell’ambito del ciclo produttivo;
– addetti a prove semplici di routine;
– addetti all’inscatolamento e imballaggio;
– addetti alla movimentazione manuale di carrelli;
– addetti alla movimentazione di impasti, sbozzati, semilavorati;
– addetti al carico e scarico essiccatoi e forni.
CATEGORIA F
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni tecniche.
Profili operai
Lavoratori in addestramento per categorie superiori;
– addetti a compiti elementari nell’ambito di operazioni accessorie indirette;
– addetti alle pulizie;
– addetti a manovalanza generica.
Art. 9.
MAGGIORAZIONI PER LAVORO ECCEDENTE, STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
A) lavoratori ai quali si applica la normativa operai:
1) lavoro eccedente da 38 ore a 40 ore settimanali: 5%;
2) lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali: 26%;
2-bis) lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali: 30%;
3) lavoro straordinario notturno: 55%;
3-bis) lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali: 70%;
4) lavoro festivo: 50%;
5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 55%;
6) lavoro domenicale, non in turni, con riposo compensativo: 12%;
7) lavoro notturno non compreso in turni: 45%;
8) lavoro notturno compreso in 2 turni avvicendati: 20%;
9) lavoro notturno compreso in 3 turni avvicendati: 35%;
10) lavoro notturno feriale e domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo: 45%;
11) lavoro nei giorni domenicali a turni avvicendati nei 2 turni diurni: 20%;
12) lavoro su 2 turni giornalieri avvicendati: 1,5%;
13) lavoro prestato in caso di orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di cui alla lett. C), punto 2), art. 8:
a) oltre l’ottava ora giornaliera: 10%;
b) nella giornata di sabato: 10%;
13-bis) lavoro prestato nella giornata di sabato nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni di cui alla lettera C), punto 1) dell’articolo 8: 10%;
14) lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2024 ore (2429 ore per i lavoratori discontinui): 30%;
B) lavoratori ai quali si applica la normativa impiegati e qualifiche speciali.
1) lavoro eccedente da 38 ore a 40 ore settimanali: 5%;
2) lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali: 26%;
3) lavoro straordinario ore successive: 30%;
4) lavoro straordinario notturno: 70%;
5) lavoro festivo: 50%;
6) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 70%;
7) lavoro domenicale, non in turni, con riposo compensativo (solo per le qualifiche speciali): 12%;
8) lavoro notturno non compreso in turni: 45%;
9) lavoro notturno compreso in 2 turni avvicendati: 20%;
10) lavoro notturno compreso in 3 turni avvicendati: 35%;
11) lavoro notturno feriale e domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo: 45%;
12) lavoro nei giorni domenicali a turni avvicendati nei 2 turni diurni: 20%;
13) lavoro su 2 turni giornalieri avvicendati: 1,5%;
14) lavoro prestato in caso di orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di cui alla lett. C), punto 2), art. 8:
a) oltre l’ottava ora giornaliera: 10%;
b) nella giornata di sabato: 10%;
14-bis) lavoro prestato nella giornata di sabato nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni di cui alla lettera C), punto 1) dell’articolo 8: 10%
15) lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2024 ore (2429 ore per i lavoratori discontinui): 30%.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono da computarsi sulla retribuzione di fatto, ad eccezione della maggiorazione dell’1,5% per le ore di lavoro effettivamente lavorate, in caso di lavoro su 2 turni giornalieri avvicendati [punto 12 lett. A) e punto 13 lett. B)], che é da computarsi sul totale di minimo contrattuale e IPO. Tale maggiorazione assorbe, fino a concorrenza, quanto a qualsiasi titolo già concordato o erogato in impresa in relazione al suddetto regime d’orario.
Tutte le percentuali di maggiorazione sopra dette, fatta eccezione del 30% di cui al punto 14), lett. A) e punto 15), lett. B), non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Chiarimento a verbale
Nella fattispecie prevista dall’art. 8, lett. C), punto 2), per determinare le maggiorazioni spettanti nel caso di prestazioni, a carattere non collettivo, aggiuntive rispetto all’orario di lavoro programmato, dovrà farsi riferimento all’orario medio settimanale di 38 ore che il programma realizza come media su un arco pluriperiodale.
Nella fattispecie sopra indicata, tenuto conto del trattamento previsto dall’art. 8, lett. E), punto 4), la maggiorazione spettante per la prestazione eccedente compresa tra 38 ore e 40 ore sarà pari al 10%.
INCIDENZA DELLE MAGGIORAZIONI PER LAVORO IN TURNI SU TFR E 13ESIMA MENSILITÀ
In deroga a quanto previsto all’art. 54 del presente contratto, rientrano nella retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto esclusivamente le seguenti maggiorazioni:
– maggiorazioni per il lavoro notturno per gli addetti al ciclo continuo [punto 10), lettera A), punto 11), lettera B)];
– maggiorazioni per i turni avvicendati [punto 12), lettera A), punto 13), lettera B)].
In deroga a quanto previsto all’art. 10 del presente contratto, agli effetti della 13esima mensilità sarà aggiunta alla retribuzione da porsi a base del calcolo, nella misura di 1/3 del suo ammontare, esclusivamente la percentuale di maggiorazione di cui al punto 10), lettera A), punto 11), lettera B).
Chiarimento a verbale
I trattamenti di cui ai punti 9), 10) e 12) lettera A), 10), 11) e 13) lettera B) assorbono e comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato in sede aziendale in relazione agli stessi regimi di orario.
PAUSE RETRIBUITE PER TURNISTI
Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai forni e alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz’ora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e IPO quando venga aggiunta a orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo 7 ore e 30 minuti.
Per gli altri turnisti, soltanto qualora siano richieste prestazioni effettive di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e IPO quando vengano aggiunti a orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con retribuzione di fatto quando siano compresi nel computo dell’orario giornaliero.
Art. 13.
RIPOSI AGGIUNTIVI E RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
I lavoratori cui non si applichino il comma seguente e i comma 13, 14, 15 e 16 dell’art. 21 CCNL 12 ottobre 1994 hanno diritto di godere annualmente 4 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26 gennaio 1977 per le 4 ex festività religiose. Inoltre, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per detta festività previsto dal precitato accordo interconfederale, verrà erogato un trattamento aggiuntivo complessivo pari a 8/173 della retribuzione di fatto.
Quanto sopra compete in ragione annua.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni semicontinue (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta a 4 giorni di riposo concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente, e comunque due ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
Ai lavoratori giornalieri e ai turnisti non a ciclo continuo, siano essi addetti a lavorazioni 2×5 e 2×6 ovvero a lavorazioni 3×5 e 3×6, sono riconosciute le seguenti riduzioni dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
– 40 ore ex Accordo interconfederale 22 gennaio 1983;
– 24 ore ex CCNL 5 marzo 1987 e CCNL 31 ottobre 1990.
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo valgono le norme di cui ai comma 13, 14, e 15 dell’art. 21 CCNL 12 ottobre 1994.
I riposi e la riduzione dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono fino a concorrenza quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle imprese.
A decorrere dall’1 gennaio 1999, i riposi e le riduzioni di orario previste al presente articolo, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 e il trattamento previsto a fronte della ex festività del 4 novembre (8/173 della retribuzione mensile di fatto), sono utilizzati per la realizzazione degli orari di lavoro previsti all’articolo 8.
Nota a verbale
Eventuali mutamenti della legislazione nazionale per quanto riguarda il 4 novembre comporteranno il riproporzionamento del trattamento aggiuntivo.
Art. 14.
FERIE
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio, a un periodo di ferie retribuito con retribuzione di fatto.
In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a 1 settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento previsto dall’art. 34, CCNL 12 ottobre 1994 ovvero, in alternativa, al prolungamento delle ferie stesse.
In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto dalla lettera C), punto 2), dell’articolo 8, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.
Il periodo delle ferie avrà normalmente carattere continuativo e sarà scelto di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Nel caso che il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’impresa sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse, lasciando inoltre alle Parti di concordare il compenso per il tempo impiegato dal dipendente per gli spostamenti suddetti. A tale effetto il lavoratore é tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata.
Non é ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione di fatto e per i giorni di ferie non goduti.
Il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell’anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti 12esimi della indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l’impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
Nei casi di ferie collettive o individuali, al lavoratore che non avrà maturato il diritto alle ferie intere spetteranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.
Per i minori si fa riferimento alle norme di legge.
All’inizio del godimento delle ferie dovrà essere effettuato, a chi ne farà richiesta, il pagamento della relativa retribuzione.
I periodi di ferie saranno i seguenti:
Lavoratori cui si applica la normativa operai
A) Settori ceramica
– 4 settimane di calendario per anzianità fino a 15 anni compiuti;
– 4 settimane più 3 giorni di calendario per anzianità oltre 15 e fino a 18 anni compiuti;
– 5 settimane di calendario per anzianità oltre 18 anni compiuti.
B) Settore abrasivi
– 4 settimane di calendario per anzianità fino a 15 anni compiuti;
– 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 15 e fino a 18 anni compiuti;
– 5 settimane di calendario per anzianità oltre 18 anni compiuti.
Lavoratori cui si applica la normativa qualifiche speciali e impiegati
A) Settori ceramica
– 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti;
– 4 settimane più 1 giorno di calendario per anzianità oltre 8 e fino a 15 anni compiuti;
– 5 settimane di calendario per anzianità superiore a 15 anni.
B) Settore abrasivi
– 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti;
– 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 8 e fino a 18 anni compiuti;
– 5 settimane di calendario per anzianità superiore a 18 anni.
La malattia insorta in periodo di ferie, qualora sia di natura tale da comportare il ricovero ospedaliero, interrompe le ferie per tutta la durata del ricovero stesso.
Nota a verbale
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, l’inizio del periodo feriale non potrà coincidere con un giorno di riposo.
Gratifica feriale
Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del 12% del totale di minimo contrattuale e IPO.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno (dall’1 luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell’impresa tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l’infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell’impresa.
Note a verbale
1) Per gli addetti al settore degli abrasivi, la gratifica feriale verrà corrisposta nella misura del 22% del totale di minimo ed IPO.
2) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto per i lavoratori del settore abrasivi ai quali si applica la normativa impiegati ed eventuali altre aziendali.
Art. 16.
MINIMI CONTRATTUALI
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali e indennità di posizione organizzativa) in vigore dall’1 maggio 2006
——————————————————————– Cat. Minimo Posizione Indennità contrattuale organizzativa di posizione organizzativa (IPO) ——————————————————————– A 1.648,51 1 133,47 ——————————————————————– B 1.530,38 1 150,04 2 56,05 ——————————————————————– 1 114,50 C 1.341,05 2 88,46 3 50,92 ——————————————————————– 1 142,06 D 1.217,44 2 71,03 3 49,15 ——————————————————————– 1 73,42 E 1.147,79 2 39,47 3 13,33 ——————————————————————– F 1.127,78 — — ——————————————————————–
Trattamento contrattuale mensile in vigore dall’1 gennaio 2007
——————————————————————– Cat. Minimo Posizione Indennità contrattuale organizzativa di posizione organizzativa (IPO) ——————————————————————– A 1.690,51 1 145,47 ——————————————————————– B 1.568,38 1 159,04 2 61,05 ——————————————————————– C 1.376,05 1 122,50 2 94,46 3 55,92 ——————————————————————– D 1.247,44 1 152,06 2 77,03 3 53,15 ——————————————————————– E 1.175,79 1 79,42 2 41,47 3 13,33 ——————————————————————– F 1.155,78 — — ——————————————————————–
Trattamento contrattuale mensile in vigore dall’1 ottobre 2007
——————————————————————– Cat. Minimo Posizione Indennità contrattuale organizzativa di posizione organizzativa (IPO) ——————————————————————– A 1.708,51 1 145,47 ——————————————————————– B 1.584,38 1 159,04 2 61,05 ——————————————————————– C 1.389,05 1 122,50 2 94,46 3 55,92 ——————————————————————– D 1.258,44 1 152,06 2 77,03 3 53,15 ——————————————————————– E 1.184,79 1 79,42 2 41,47 3 13,33 ——————————————————————– F 1.163,78 — — ——————————————————————–
Elemento aggiuntivo della retribuzione
A decorrere dall’1 gennaio 2007, l’elemento aggiuntivo della retribuzione dei lavoratori con qualifica di quadro, inquadrati ai sensi dell’art. 4 nella categoria A, é pari a € 172,00.
Norma transitoria
L’incremento dell’elemento aggiuntivo della retribuzione determinato con il Rinnovo contrattuale del 10 maggio 2006, pari a € 22,00, é assorbibile dal superminimo individuale.
Note a verbale
1) Nel caso di passaggio di categoria la differenza esistente tra minimo tabellare della categoria di provenienza e minimo tabellare della categoria acquisita nonché quella relativa alla indennità di posizione organizzativa sarà assorbita dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità di assorbimento.
2) Nel caso di passaggio ad una posizione organizzativa superiore nell’ambito della categoria di appartenenza, la differenza esistente tra le indennità di posizione organizzativa sarà assorbita dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità di assorbimento.
3) Con riferimento al biennio 2004/2005, le Parti concordano che per ogni 1% di incremento retributivo che verrà concordato in sede di rinnovo della parte economica del contratto sarà erogato un aumento complessivo per i settori ceramica e abrasivi (minimo + IPO) determinato all’interno dei valori parametrali di seguito indicati per ciascuna categoria. Le Parti assumono un valore parametrale 100 pari a € 11,86.
———— Cat. Par. ———— A 200 B 175 C 157 D 144 E 121 F 100 ————
I parametri sopra considerati fanno riferimento alla posizione organizzativa massima di ciascuna categoria.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Gli accordi aziendali, interaziendali, territoriali, distrettuali in tema di orari di lavoro, cottimi individuali e collettivi, utilizzo di permessi retribuiti per riduzione dell’orario di lavoro ed ex festività, in vigore alla data del 4 giugno 1998, così come le applicazioni aziendali di previgenti norme del CCNL 12 ottobre 1994 ceramica – abrasivi, manterranno la loro piena validità.
ALL
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Capitolo Xiv – Settori Lubrificanti E Gpl
CAPITOLO XIV
SETTORI LUBRIFICANTI E GPL
Le Parti stipulanti,
– sulla base delle valutazioni effettuate nel corso del rinnovo del CCNL 23 luglio 1998 dei settori lubrificanti e GPL;
– ritenuto di dover mantenere l’autonomia contrattuale di tali settori e la loro visibilità attraverso apposite norme e spazi negoziali correlati e finalizzati alla salvaguardia delle loro specificità;
– considerate le linee di impostazione contrattuale e le analogie con l’impianto normativo del CCNL per gli addetti all’industria chimica;
hanno concordato, con il Rinnovo contrattuale 12 dicembre 2002, la confluenza dei settori lubrificanti e GPL nel CCNL per gli addetti all’industria chimica, secondo la specifica regolamentazione di seguito precisata.
Le imprese impegnate nell’applicazione della presente regolamentazione contrattuale sono quelle che alla data del 31 dicembre 2001 applicavano le norme di cui all’allegato 1) del CCNL petrolio privato, lubrificanti e GPL.
Il CCNL da applicare ai lavoratori dei settori lubrificanti e GPL dipendenti dalle imprese di cui sopra é costituito da:
– norme previste dal CCNL per gli addetti all’industria chimica;
– norme integralmente sostitutive di quelle corrispondenti previste dal CCNL per gli addetti all’industria chimica (raccolte nel presente Capitolo);
– note e/o tabelle specifiche riportate in calce alle norme contrattuali riguardanti gli addetti all’industria chimica.
Tali norme si applicano dalla data del 12 febbraio 2002 fatte salve diverse decorrenze espressamente previste.
Elenco delle norme del presente Capitolo che sostituiscono le corrispondenti norme del contratto:
Art. 4 – Classificazione del personale;
Artt. 9 e 10 – Maggiorazioni e loro computo;
Art. 11 – Riposo settimanale – Giorni festivi;
Art. 13 – Riposi aggiuntivi e riduzione orario;
Art. 16 – Minimi contrattuali;
Art. 17 – Scatti di anzianità;
Art. 21 – Mensilità aggiuntive;
Art. 53 – Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Per il quadro completo delle norme previste per i settori lubrificanti e GPL, si richiamano inoltre le disposizioni del presente contratto, riportate nei Capitoli I-XII:
Art. 2 – Periodo di prova – Specificità settoriale;
Art. 3 – Tipologie di rapporto di lavoro: Specificità settoriale;
Art. 6 – Passaggio di mansioni e di qualifica: Specificità settoriale;
Art. 8 – Orario di lavoro: Specificità settoriale;
Art. 14 – Ferie: Specificità settoriale;
Art. 19 – Premio di partecipazione: Specificità settoriale;
Art. 22 – Indennità speciali: Specificità settoriale;
Art. 25 – Trasferta: Specificità settoriale;
Art. 28 – Quadri, lavoratori direttivi: Specificità settoriale;
Art. 30 – Lavoratori discontinui: Specificità settoriale.
Dichiarazione delle Parti stipulanti
Le Parti concordano di proseguire nell’impegno di ricercare adeguate soluzioni per l’armonizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei settori lubrificanti e GPL con quelli previsti dal CCNL per gli addetti all’industria chimica anche per quegli istituti che presentano differenze particolarmente significative.
Art. 4.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
(ex art. 5 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
A) I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da 11 livelli, nell’ambito dei quali sono previsti, a titolo esemplificativo, profili professionali tipici, che svolgono mansioni, a parità di livello, equivalenti dal punto di vista contrattuale.
L’inquadramento dei vari profili professionali nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle declaratorie di livello e del contenuto professionale dei profili.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l’inquadramento dei profili professionali.
I profili professionali descritti hanno valore esemplificativo; essi rappresentano il contenuto professionale essenziale delle diverse mansioni individuate all’interno dell’impresa.
Nessun lavoratore svolgente le mansioni descritte dal profilo professionale potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello nel quale il profilo é inserito.
Per i profili non individuati o aventi contenuto professionale diverso rispetto a quelli rappresentati nel presente articolo, l’inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie di livello e utilizzando per analogia i profili professionali esistenti. Rientra nella attività contrattuale della RSU la verifica degli inquadramenti a fronte di tali fattispecie.
Le Parti concordano di utilizzare il criterio indicato al comma precedente per inquadrare le nuove professionalità che potranno essere individuate a livello aziendale in relazione a innovazioni tecnologiche o di organizzazione del lavoro.
B) Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della legge n. 190/1985, le Parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della qualifica dei quadri sono costituite dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l’attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell’azienda.
In base a quanto sopra le Parti riconoscono che rivestono la qualifica di quadro i lavoratori inquadrati nel livello Q. 1 e Q. 2 di cui al presente art. 4. Le Parti si danno atto che con la presente regolamentazione si é data attuazione al disposto della legge n. 190/1985.
C) DECLARATORIE E PROFILI
LIVELLO Q.1.
Declaratoria
Appartengono a questo livello i quadri con responsabilità e poteri di particolare ampiezza nell’ambito di funzioni delegate, quelli che svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo che implicano grande responsabilità, discrezionalità di poteri sulla base di ampie deleghe, facoltà di decisione, autonomia e iniziativa, quelli che si caratterizzano per l’elevata specializzazione in materia di specifico e strategico interesse aziendale.
Profili: quadri
Responsabile amministrativo di sede centrale
– Coordina più aree amministrative (p.es.: contabilità generale, contabilità industriale, finanza, fiscale, auditing).
– Garantisce l’espletamento dell’attività amministrativa delle aree/settori di competenza nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali.
– É responsabile delle informazioni relative alla stesura dei documenti ufficiali amministrativi/contabili nonché alla stesura di analisi statistiche, previsionali e consuntive.
– É responsabile della gestione del personale amministrativo/contabile).
Responsabile commerciale (vendite e marketing) di sede centrale
– Opera in autonomia con ampia iniziativa e facoltà decisionale nell’ambito degli indirizzi generali indicatigli.
– Sovraintende e coordina tutte le attività di vendita su scala nazionale con assistenza agli uffici periferici ed alle filiali.
– É responsabile dei rapporti con la clientela.
– Promuove azioni pubblicitarie e promozionali.
– Valuta il potenziale commerciale e formula programmi di sviluppo delle vendite e della clientela.
– Fornisce alla Direzione aziendale specifiche analisi economiche e quantitative dei principali fenomeni gestionali evidenziando elementi per la formulazione di azioni migliorative.
– Formula, secondo le politiche aziendali, i piani operativi ed i budget di competenza, elaborando dati consuntivi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti.
Responsabile pianificazione logistica e distribuzione di sede
– Formula la pianificazione degli approvvigionamenti proponendo la stipula dei relativi contratti.
– Assicura lo stoccaggio, la distribuzione e la corretta spedizione dei prodotti in funzione delle esigenze commerciali e produttive degli stabilimenti.
– Assicura lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e fiscali relativi alle disposizioni vigenti sulla movimentazione delle merci.
– Garantisce il corretto espletamento delle pratiche doganali e UTF e la giusta impostazione di nuove autorizzazioni governative, in stretto collegamento con le competenti funzioni di sede.
– Gestisce i contratti in essere ed elabora proposte contrattuali di forniture dei servizi di propria competenza.
– Individua e sviluppa opportunità di miglioramento dei servizi prestati in termini di competitività, efficienza ed efficacia, in particolare attraverso lo sviluppo di sinergie operative, l’adozione di provvedimenti tecnologici e promuovendo iniziative di investimento.
Responsabile ricerca, sviluppo, tecnologia
– Coordina l’attività di ricerca aziendale, promuovendo lo sviluppo tecnologico dei prodotti, impianti e processi di produzione e valutandone la convenienza tecnico-economica.
– Assicura la qualificazione dei prodotti, individuando i punti di forza e di debolezza per gli impegni attuali e potenziali, anche nei confronti dei prodotti della concorrenza.
– Identifica nuove opportunità di applicazione nel rispetto della potenzialità di assorbimento del mercato.
– Agisce in collegamento con le funzioni tecniche e commerciali per lo sviluppo finalizzato di tecnologie, di informazioni tecniche e di progetti di ricerca atti a consentire nuovi usi di prodotti attuali, l’introduzione di nuovi prodotti sul mercato o l’ingresso di nuovi mercati.
– Assicura la raccolta sistematica, l’aggiornamento, la diffusione e la conservazione della documentazione tecnica riguardante i prodotti e i processi di interesse dell’azienda.
Responsabile di stabilimento (lubrificanti)
– Coordina le attività dello stabilimento, controlla i risultati conseguiti rispetto ai budget e ai piani approvati, esamina le cause degli scostamenti e assicura l’attuazione degli interventi correttivi.
– Assicura la realizzazione delle produzioni e lo svolgimento delle attività ausiliarie e sussidiarie nel rispetto degli standard definiti.
– Assicura il miglioramento delle prestazioni degli impianti e l’aumento delle capacità produttive.
– Assicura la corretta conservazione e manutenzione degli impianti; propone programmi, progetti e interventi di sviluppo, modernizzazione e razionalizzazione dello stabilimento.
– Assicura il rispetto delle normative vigenti in ordine alla ricezione, produzione, movimentazione e stoccaggio delle materie prime e dei prodotti nell’ambito dello stabilimento.
– Garantisce la corretta gestione e favorisce lo sviluppo e la formazione del personale dipendente, secondo le direttive e in armonia con la competente funzione centrale.
– Garantisce, in materia di protezione ambientale, sicurezza e igiene industriale, l’osservanza di ogni cautela operativa, nonché delle norme e disposizioni vigenti.
– Mantiene, secondo le direttive, relazioni con autorità e enti pubblici e privati nel territorio di competenza.
Responsabile del personale
– Assicura la corretta applicazione delle norme contrattuali e l’osservanza degli adempimenti previsti dalle normative connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro in genere, nel rispetto delle politiche societarie.
– Collabora all’applicazione e al rispetto delle norme di legge in materia di igiene, ambiente di lavoro, antinfortunistica, partecipando alla formulazione degli interventi adeguati.
– Assicura le relazioni con le organizzazioni sindacali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
– Provvede alla impostazione e gestione del contenzioso di lavoro.
– Imposta piani di promozione e sviluppo del personale.
– Propone le linee della politica retributiva del personale.
Responsabile sistemi informativi
– Assicura l’operatività e lo sviluppo dei sistemi informativi aziendali, garantendone l’adeguatezza alle esigenze dell’utenza, sulla base delle priorità definite.
– Ottimizza il rapporto costi/benefici e la qualità, in termini di macchine e di applicazioni installate, in relazione all’evoluzione tecnologica.
– Garantisce l’addestramento del personale aziendale alle tecnologie informatiche.
Responsabile tecnico centrale
– Sovraintende e coordina tutte le attività tecniche inerenti la gestione, la sicurezza, l’antinfortunistica, l’igiene industriale e la protezione ambientale degli stabilimenti e dei depositi.
– Gestisce, nel rispetto delle politiche aziendali, le attività di progettazione, costruzione, ampliamento e manutenzione di stabilimenti e depositi, garantendo il rispetto dei costi e la corretta esecuzione tecnica dei lavori.
– Individua e propone soluzioni migliorative degli impianti di produzione e dei sistemi di sicurezza e antinfortunistica.
– Mantiene i rapporti con gli enti esterni preposti al controllo ed autorizzazione delle attività degli stabilimenti in materia di protezione ambientale, prevenzione infortuni, sicurezza degli impianti e tutela ecologica.
Responsabile di terminale marittimo
– Assicura il razionale ed economico svolgimento delle attività di ricezione via mare, stoccaggio e movimentazione dei prodotti in un terminale marittimo.
– Assicura lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e fiscali previsti dalle normative vigenti relativamente alla ricezione, movimentazione e spedizione dei prodotti, incluso il corretto espletamento delle pratiche doganali e UTF.
– Assicura il corretto impiego e manutenzione degli impianti nel rispetto delle normative di sicurezza ed antinquinamento.
– Garantisce l’addestramento del personale, con particolare riferimento al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, ecologia ed ambiente.
Group product manager
– Esamina le opportunità e le alternative di presenza commerciale sui diversi mercati/aree per più prodotti tra di loro significativamente diversi.
– Coordina le analisi e le ricerche di mercato formulando previsioni di lungo/medio periodo della domanda e dell’offerta.
– Identifica le potenzialità di vendita e definisce e propone obiettivi annuali di posizionamento sul mercato.
– Collabora con la ricerca e sviluppo nella definizione delle caratteristiche, struttura, livello di qualità di nuovi prodotti.
– Mantiene contatti con società ed opinion leader.
– Coordina l’attività di più product manager.
– É responsabile della gestione del budget pubblicitario e promozionale.
LIVELLO Q.2.
Declaratoria
Appartengono a questo livello i quadri con definite responsabilità e poteri nell’ambito di funzioni delegate, quelli che svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo che implicano responsabilità, discrezionalità di poteri sulla base di deleghe, facoltà di decisione, autonomia e iniziativa, quelli che si caratterizzano per la specializzazione in materia di specifico e strategico interesse aziendale.
Profili: quadri
Responsabile tecnologia di processo
– Assicura il miglioramento tecnologico (rese produttive, consumi materie prime e utilities, autonomazione, ecc.), con ampia e consolidata competenza.
– Propone e concorda con la Direzione gli obiettivi prioritari di miglioramento e i budget relativi.
– Coordina e supervisiona l’attività del personale dipendente assegnando compiti e progetti, controllandone i risultati e le proposte.
– Definisce (in collaborazione con l’Ufficio tecnico) le specifiche tecniche e i preventivi per gli interventi relativi alle azioni di miglioramento tecnologico.
– Supervisiona la redazione e l’aggiornamento dei manuali operativi di esercizio.
– Si tiene aggiornato sull’evoluzione impiantistica della concorrenza.
Responsabile di assistenza tecnica commerciale
– Assicura lo svolgimento delle attività di supporto tecnico alle vendite e di assistenza tecnica alla clientela.
– Promuove il mantenimento del livello competitivo ottimale di qualità, attraverso il monitoraggio sistematico interno e della concorrenza proponendo anche le specifiche prestazionali dei prodotti.
– Collabora all’approntamento di documentazione tecnico-promozionale per il supporto all’attività di marketing/sviluppo applicativo prodotti.
– Garantisce assistenza tecnica nello sviluppo di nuovi prodotti e nuove applicazioni.
– Organizza l’attività dei propri collaboratori stabilendo priorità e standard operativi.
– Tiene i rapporti con la produzione e le altre funzioni tecniche per concordare i piani di ricerca e di miglioramento tecnologico e di prodotto.
Responsabile di canale di vendita
– Esamina le opportunità e le alternative di presenza commerciale in uno o più canali.
– Coordina le analisi e le ricerche di mercato sui canali formulando previsioni di medio/lungo periodo.
– Identifica le potenzialità di vendita dei canali e definisce obiettivi di posizionamento sul mercato.
– Collabora con il MKT e la ricerca e sviluppo nella definizione delle caratteristiche di nuovi prodotti in funzione delle esigenze dei canali.
– Propone azioni di assistenza, promozione e merchandising ai canali.
– Mantiene i contatti con gli opinion leader dei canali.
Responsabile commerciale di unità territoriale periferica o di unità settoriale
– Rappresenta la società nel territorio regionale o interregionale attivandosi per la gestione dell’attività commerciale dell’azienda.
– Collabora alla formulazione delle previsioni di vendita e alla preparazione dei piani e dei programmi di vendita, per l’area di competenza.
– Realizza l’attività di vendita guidando gli ispettori commerciali dipendenti e la rete costituita dagli agenti di commercio inseriti nel territorio costituente l’area di competenza, controlla i risultati conseguiti rispetto ai budget approvati, esamina le cause degli scostamenti e propone gli interventi correttivi. Segue l’attuazione di quelli approvati.
– Seleziona e valuta gli agenti di vendita, ne propone la nomina o la revoca; coordina la loro attività.
– Assicura l’azione di incasso dei crediti verso la clientela.
– Identifica e propone obiettivi, canali, condizioni ed azioni di vendita atti a massimizzare i risultati in termini di volumi, prezzi e costi di vendita per l’area di competenza.
– Fornisce tempestivi suggerimenti per eventuali cambiamenti nella politica di vendita.
– Sviluppa e propone i programmi di vendita con obiettivi quantificati, per zone di vendita, per settore di impiego e per prodotto.
– Promuove azioni atte a migliorare continuamente la qualificazione, la competitività e l’immagine aziendale sul mercato di competenza; ne segue l’attuazione.
– Controlla l’applicazione delle politiche di prezzo stabilite.
– Assicura la disponibilità delle informazioni sulle necessità della clientela in materia di assistenza tecnica, informativa e livello di servizi richiesto.
– Assicura la corretta applicazione delle procedure per il ricevimento degli ordini e la loro trasmissione per l’evasione.
Responsabile gestione crediti
– Assicura l’espletamento di tutte le operazioni connesse con la gestione amministrative del credito.
– Definisce procedure ed interventi appropriati nella materia di sua competenza.
– Nel rispetto delle direttive aziendali, effettua le opportune verifiche periferiche per la corretta applicazione delle procedure e per il rispetto dei termini pattuiti.
– Mantiene e gestisce i rapporti con enti e professionisti esterni per le azioni finalizzate al recupero credito.
– Coordina e controlla gli addetti dell’ufficio.
Responsabile ufficio tecnico e manutenzione
– Assicura l’efficienza degli impianti attraverso la definizione dei livelli di manutenzione ed alla formulazione di specifici piani; assicura il controllo del loro rispetto.
– Garantisce il rispetto delle norme di legge e societarie relative alla sicurezza, igiene ambientale e prevenzione infortuni.
– Collabora alle attività di gestione e progettazione di stabilimenti, impianti e depositi.
– Coordina il personale addetto all’ufficio tecnico e manutenzione.
– Partecipa alle trattative commerciali con le imprese per l’assegnazione delle commesse di manutenzione curandone il coordinamento; partecipa alla definizione delle specifiche tecniche e dei prezzi.
Responsabile acquisti e approvvigionamenti
– Provvede all’approvvigionamento di materiali e servizi nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali, nonché delle normative fiscali e di legge in vigore.
– Effettua in autonomia, sempre nel rispetto delle procedure e delle politiche aziendali, tutte le attività necessarie alla migliore negoziazione per l’acquisto di materiali e/o servizi.
– É responsabile della ricerca, della qualificazione e della valutazione dei fornitori.
– Segue lo sviluppo dei principali ordini, commesse e appalti.
– Guida, controlla e coordina l’attività degli addetti dell’ufficio acquisti cui fornisce gli indirizzi necessari per il corretto espletamento delle procedure di acquisto e per il controllo dei materiali.
Responsabile di produzione
– Sovraintende all’attività dei reparti di miscelazione, confezionamento e manutenzione.
– Elabora i programmi di produzione a breve e media scadenza e gestisce autonomamente le attività produttive in modo da soddisfare i piani di produzione definiti dal responsabile di stabilimento.
– Propone e attua le azioni opportune atte al miglioramento delle rese degli impianti e delle utilities e alla diminuzione dell’incidenza dei costi di produzione.
– Cura i livelli, il controllo e il reintegro delle scorte (materie prime, imballi) e la rilavorazione dei resi seguendo un piano prestabilito con le funzioni interne e di sede preposte.
– Sovraintende, nell’ambito delle attività assegnate, alla esecuzione di migliorie, modifiche ed ampliamenti degli impianti esistenti stabilendo, di concerto con la manutenzione, un programma di controllo periodico dei macchinari e degli impianti.
– Formula proposte migliorative dei metodi di lavoro al fine di eliminare o ridurre la possibilità di eventi dannosi e di esposizione del personale agli agenti di rischio.
– Assicura l’efficiente funzionamento dei servizi antincendio e di pronto intervento per emergenze nello stabilimento.
Responsabile di impianto di imbottigliamento e stoccaggio GPL
– Assicura nell’ambito degli indirizzi ricevuti e nel rispetto delle norme di legge vigenti, la corretta gestione operativa dello stabilimento e relative attrezzature, il ricevimento dei prodotti, la loro manipolazione e spedizione, assicura inoltre la gestione della manutenzione degli impianti.
– Segue eventuali opere di modifica dell’impianto in base ai programmi, aziendali approvati.
– Controlla la corretta applicazione delle normative antinfortunistiche, di igiene, di prevenzione, antincendio e di tutela ecologico-ambientale.
– Mantiene a livello locale i rapporti con gli enti preposti al controllo degli impianti ed alla prevenzione infortuni e protezione ambientale.
– Provvede all’addestramento del personale di stabilimento in materia di sicurezza, antinfortunistica, igiene del lavoro, antincendio, e tutela ecologico-ambientale.
Responsabile programmi e procedure informatiche
– Assicura lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi informativi centrali per le aree di competenza.
– Recepisce e soddisfa le esigenze informatiche degli utenti aziendali di competenza formulando alternative e soluzioni che ottimizzino il rapporto costi/prestazioni.
– Definisce e coordina piani e attività per lo sviluppo dei sistemi, concordando tempi e priorità con gli utenti.
– Coordina e supporta i gruppi di sviluppo sistemi; segue direttamente i progetti più complessi.
– Verifica periodicamente lo stato di avanzamento dei progetti in termini di costi, tempi e risultati.
– Fornisce adeguata consulenza informatica ai propri utenti, sia sulle possibilità offerte dai sistemi sia sul funzionamento, provvedendo all’addestramento tecnico.
– Assicura la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi e delle applicazioni esistenti.
Responsabile amministrazione/gestione/sviluppo del personale
– Assicura la corretta gestione del personale verificando la puntuale applicazione delle norme amministrative, contrattuali e di legge in materia.
– Provvede all’impostazione e risoluzione di specifici problemi connessi con le materie a lui affidate.
– Coordina e controlla l’operato degli addetti alle paghe ed ai contributi.
– Assicura le relazioni con gli enti previdenziali ed assistenziali.
– Collabora alla definizione dei programmi di formazione e sviluppo del personale.
– Assicura la gestione amministrativa e previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio.
Responsabile di filiale di vendita GPL
– Opera in autonomia nell’ambito degli indirizzi generali indicati per il conseguimento degli obiettivi di vendita fissati.
– E responsabile della gestione delle vendite e dei rapporti con i clienti della filiale.
– Esamina le opportunità e le alternative del mercato formulando appositi budget delle vendite della filiale.
– Coordina e controlla le attività dei venditori/produttori, definendo per ciascuno di essi gli obiettivi di vendita.
– Coordina e controlla l’operato degli impiegati amministrativi, nonché l’attività di distribuzione dei prodotti.
– Definisce i programmi di produzione dello stabilimento in funzione delle esigenze commerciali.
Responsabile pianificazione e controllo di gestione
– Assicura, in base agli indirizzi ricevuti e in collaborazione con le altre funzioni aziendali, la formulazione dei piani e programmi di sviluppo, operativi e gestionali, nonché l’approntamento dei budget sia specifici sia complessivo di società.
– Garantisce la raccolta e l’esame di tutti i dati provenienti dai centri di costo aziendali e l’uniformità nei criteri di loro imputazione alle voci di budget.
– Controlla il rispetto dei programmi e dei budget stabiliti ed assicura l’analisi critica degli scostamenti, con la collaborazione delle funzioni interessate; redige specifici rapporti informativi formulando proposte per interventi correttivi.
– Cura gli studi e le analisi operative.
Responsabile contabilità industriale/generale
Garantisce e coordina la regolare e tempestiva attuazione delle operazioni amministrative e di contabilità generale e industriale e delle relative registrazioni nel rispetto delle norme tributarie, legali, assicurative, delle politiche e delle procedure della società.
– Provvede in collaborazione con le altre funzioni, alla formulazione, secondo le politiche della società, dei piani operativi e dei budget di competenza, all’elaborazione dei dati consuntivi e all’evidenziazione degli scostamenti.
– Fornisce alla direzione specifiche analisi economiche e quantitative dei principali fenomeni gestionali, evidenziando elementi per la formulazione di azioni migliorative dei risultati tecnico-economici.
Responsabile atti societari e bilancio
– Assicura lo svolgimento dei compiti di segreteria societaria provvedendo all’espletamento delle attività connesse con le convocazioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea degli azionisti e con gli adempimenti derivanti dalle relative delibere, garantendo il rispetto della legislazione vigente in materia societaria.
– In collaborazione con le funzioni amministrative, predispone la corretta impostazione della struttura del bilancio nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali.
– Provvede all’approntamento della documentazione ed alla richiesta di certificazione in materia societaria e bilancistica.
– Tiene aggiornato lo scadenzario degli Organi sociali ed i verbali degli atti giuridici della società ed eventuali collegate.
– Assicura lo svolgimento delle pratiche relative al conferimento e revoca dei poteri di rappresentanza e l’aggiornamento delle relative situazioni.
Product manager
– Possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione.
– Definisce le alternative di politiche di marketing effettuando analisi di mercato.
– Identifica le potenzialità di vendita e formula gli obiettivi annuali.
– Collabora all’aggiornamento delle caratteristiche del prodotto e all’introduzione di nuovi prodotti.
– Assicura alla rete esterna l’informazione e l’aggiornamento relativo alle caratteristiche e/o evoluzione dei prodotti, fornendo altresì dati previsionali e consuntivi di mercato.
– Assicura l’elaborazione di analisi economiche di redditività del prodotto.
– Coordina la realizzazione delle iniziative pubblicitarie e promozionali.
LIVELLO A
Declaratoria
– Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che si caratterizzano per l’elevato contenuto professionale, coordinando unità organizzative; assicurano, nell’ambito di settori di rilevante importanza aziendale, in situazioni e circostanze variabili, l’applicazione di norme generali e particolari e di procedure complesse con interventi nella interpretazione ed eventualmente nell’attuazione pratica, risolvono in autonomia problemi che riflettono esigenze differenziate e ne garantiscono i risultati; contribuiscono alla definizione di programmi e all’impostazione di linee di azione di interesse generale.
Profili: impiegati
Assistente tecnico commerciale/esperto tecnico di prodotto
Supporta la forza di vendita nell’individuazione del prodotto/soluzione tecnica che risponde ai bisogni del cliente.
– Cura la raccolta, redazione e diffusione di informazioni tecniche di prodotto.
– Individua soluzioni per problemi tecnici applicativi sul prodotto e segue/valuta tecnicamente i reclami.
– Individua l’ottimale soluzione per il fabbisogno del cliente fornendo i relativi dati tecnici.
– Cura l’addestramento tecnico del marketing e della forza di vendita diretta e indiretta.
– Individua nuove applicazioni/miglioramenti dei prodotti esistenti.
– Valuta l’idoneità tecnica del prodotto attraverso la condizione di sperimentazioni sul campo.
Responsabile laboratorio controllo qualità
– Verifica la corretta applicazione delle metodologie analitiche e dell’utilizzo di strumentazione idonea al fine di garantire un controllo efficiente e affidabile delle materie prime e dei prodotti finiti in accordo con le procedure e nel rispetto dei parametri stabiliti.
– Gestisce eventuali analisti di laboratorio.
– Collabora alla qualificazione dei fornitori anche tramite apporto tecnico e visite ispettive.
– Elabora statistiche dei dati gestionali: anomalie materie prime, correzioni prodotti finiti, rilavorazioni, recuperi, scarti e così via.
– Predispone certificati di analisi di qualità e di collaudo/taratura delle strumentazioni di laboratorio.
– Effettua controlli analitici relativi ad anomalie di qualità post vendita (reclami, resi) e collabora all’individuazione di programmi di miglioramento del controllo di qualità e/o di processo unitamente agli altri enti aziendali.
Verifica che tutta la documentazione inerente la qualità del prodotto (schede collaudo, riferibilità lotti, certificati di analisi, ecc.) sia conforme alle procedure e venga conservata in modo idoneo.
Responsabile progettazione
– Sviluppa le attività di progettazione, anche attraverso personale dipendente, per la parte relativa alla propria specializzazione (elettrica/strumentale/meccanica/civile).
– Imposta, rivede ed approva i calcoli, gli schemi funzionali, la disposizione della strumentazione, ecc., assicurandosi che essi siano conformi ai necessari criteri di funzionalità e sicurezza.
– Definisce le specifiche tecniche sulla base di una conoscenza approfondita della normativa vigente.
– Partecipa alla trattativa con i fornitori per la acquisizione delle offerte e la discussione di eventuali varianti tecniche ai progetti seguiti.
– Approva l’emissione delle richieste di ordinazione dei materiali, coordinando i contatti con le altre funzioni interessate e con i fornitori.
Assistente marketing
– Svolge, in collaborazione con il responsabile commerciale di sede centrale, attività di progettazione e personalizzazione di depliants, manuali, imballi ed etichette, anche con l’ausilio di tecniche computerizzate.
– Coordina con i fornitori esterni la realizzazione dei prototipi e dei definitivi progettati.
Responsabile progettazione, gestione, manutenzione di reti canalizzate
– Sviluppa, imposta e realizza studi di progettazione di reti canalizzate, anche attraverso personale dipendente, verificando la validità tecnica e l’economicità.
– Definisce le specifiche tecniche sulla base di una conoscenza approfondita della normativa vigente.
– Segue la gestione delle reti canalizzate e l’elaborazione dei dati consuntivi evidenziando gli scostamenti dei budget di competenza.
– Partecipa alla preparazione e stipulazione delle convenzioni con le amministrazioni comunali.
Ispettore commerciale
– Si mantiene informato sulla situazione di mercato (prodotti, prezzi, tecnologie ed applicazioni) nell’ambito del settore o segmento in cui opera.
– Assiste le forze di vendita (agenti e/o addetti) nell’azione promozionale, commerciale ed applicativa dei prodotti per l’ottimizzazione del risultato economico e quantitativo.
– Individua, valuta e propone al responsabile territoriale agenti di commercio da inserire nella rete di vendita.
– Collabora alla formazione commerciale tecnica ed amministrativa (crediti) degli agenti e venditori.
– Supporta e sviluppa le azioni promozionali, pubblicitarie e divulgative della società per l’affermazione dei prodotti nei settori di mercato affidatigli.
– Cura direttamente i rapporti commerciali (prescrizione, vendita, incasso) dei maggiori clienti di competenza.
– Collabora attivamente con il responsabile territoriale per il conseguimento per il budget definito, sviluppando le opportune azioni dirette e nei confronti degli agenti di vendita.
LIVELLO B
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni per l’attuazione delle disposizioni generali aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza; impostano autonomamente, in settori di rilevante importanza aziendale, le modalità operative della propria attività; risolvono problemi del settore sulla base di elementi generali; forniscono il proprio contributo di conoscenze specialistiche per la soluzione di problemi di natura composita.
Profili: impiegati
Acquisitore esperto
– Opera e definisce gli acquisti di materiali e l’appalto dei servizi nell’ambito delle procedure aziendali previste.
– Predispone i relativi contratti e ne verifica il rispetto da parte dei fornitori.
– Collabora alla ricerca e selezione dei fornitori di materiali e servizi.
– Conduce trattative di acquisto, definendo prezzi, quantità, termini di consegna, condizioni di pagamento, collaborando con il diretto superiore per gli acquisti e ordini rilevanti.
Analista programmatore
– Studia i progetti nel dettaglio tenendo gli opportuni contatti al fine di predisporre il disegno di nuovi file e/o di individuare i file già esistenti da utilizzare.
– Individua i programmi necessari per la realizzazione del progetto definendo le specifiche relative.
– Controlla ed esamina i test per verificarne la validità nel contesto del progetto, al fine di accertare la corrispondenza tra elaborazione realizzata e necessità degli utenti.
– Esegue lo sviluppo di parti dei progetti stessi.
– Assiste i programmatori nella fase di scrittura dei programmi e specialmente nella fase dei test.
– Organizza e predispone la documentazione sia ad uso interno sia per gli utenti.
Assistant product manager
– Definisce le alternative di politiche di marketing effettuando analisi di mercato.
– Identifica le potenzialità di vendita e gli obiettivi annuali.
– Collabora nell’aggiornamento delle caratteristiche del prodotto.
– Fornisce alla rete esterna l’informazione e l’aggiornamento relativo alle caratteristiche e/o evoluzione dei prodotti, fornendo altresì dati previsionati e consuntivi di mercato.
– Elabora analisi economiche di redditività del prodotto.
– Segue la realizzazione delle iniziative pubblicitarie e promozionali.
Venditore di lubrificanti e altri prodotti chimici
– Opera con autonomia e iniziativa nell’ambito delle relative direttive generati impartitegli, secondo gli obiettivi fissati, nonché con responsabilità amministrativa.
– Promuove e realizza le vendite di prodotti, controlla l’applicazione delle clausole contrattuali.
Assistente ufficio tecnico e manutenzione
– Collabora al controllo e all’elaborazione dei progetti inerenti i nuovi lavori.
– Finalizza la progettazione di base delle migliorie e delle modifiche.
– Sviluppa in dettaglio gli elaborati tecnici ed i programmi esecutivi inerenti le modifiche ad impianti esistenti.
– Provvede alla stesura delle stime dei costi delle modifiche e alla contabilità dello stato di avanzamento dei contratti di appalto; segue l’attività specifica delle imprese appaltatrici dei lavori.
– Provvede all’aggiornamento dei disegni degli impianti e alla gestione dell’archivio.
Ispettore commerciale junior
– Affianca le forze di vendita (agenti di commercio) nell’azione commerciale e applicativa dei prodotti.
– Effettua sotto la responsabilità e su indicazione del responsabile territoriale i rapporti commerciali (prescrizione, vendita e di incassi) dei clienti di competenza.
– Svolge lavori preparatori alle iniziative promozionali e di marketing per la divulgazione e l’affermazione dei prodotti nell’ambito del settore in cui opera.
– Collabora alla ricerca di agenti di commercio da inserire nella rete di vendita.
– Collabora attivamente con il responsabile territoriale per il conseguimento del budget definito.
Esperto distribuzione grande marina
– Possiede una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione.
– Riceve gli ordini della clientela grande marina, dalla funzione commerciale aziendale o dalla catena internazionale cui l’azienda partecipa.
– Verifica l’eseguibilità degli ordini nei tempi e luoghi richiesti e coordina tutte le attività logistiche necessarie per la corretta e puntuale esecuzione degli ordini stessi.
– Prende accordi operativi ed economici con i trasportatori, gli operatori portuali e doganali chiamati ad intervenire per l’esecuzione delle consegne programmate.
– Possiede e aggiorna le proprie conoscenze sulla struttura distributiva, portuale e organizzativa nazionale in modo da poter scegliere le migliori alternative per l’esecuzione delle consegne, preferendo quelle economicamente più vantaggiose.
– Conosce profondamente, mantiene e aggiorna adeguate informazioni sulle normative fiscali e doganali del cui rispetto é direttamente responsabile per le attività di competenza.
– Mantiene continuamente contatti con le funzioni commerciali e produttive aziendali allo scopo di assicurare l’ottimizzazione del servizio distributivo grande marina, nel rispetto delle esigenze e condizioni commerciali e produttive.
Tecnico all’igiene, sicurezza e prevenzione infortuni
– Sensibilizza il personale delle unità operative sull’applicazione della normativa vigente.
– Provvede a far effettuare periodicamente analisi di sicurezza degli impianti nuovi ed esistenti anche con riferimento agli aspetti ecologici, secondo quanto previsto dagli standard interni e dalle normative di legge con elaborazione di proposte di miglioramento.
– Supporta la realizzazione degli interventi, a seguito di analisi di sicurezza fornendo strumenti atti al miglioramento della gestione del rischio sugli impianti.
– Partecipa alla preparazione dei piani di emergenza ed alla verifica del loro funzionamento.
– Garantisce l’aggiornamento sulla normativa di legge per le materie di competenza.
Tecnico di laboratorio di ricerca applicata
– In base a specifica preparazione tecnico-scientifica, raccoglie ed analizza criticamente i risultati di complesse analisi speciali eseguite dal personale eventualmente da lui dipendente, fornisce un contributo mediante il proprio apporto critico all’attività di ricerca o alla corretta applicazione dei prodotti.
Procuratore doganale di deposito
– Provvede all’impostazione e allo svolgimento di tutte le operazioni doganati, con firma depositata.
Coordinatore ufficio vendite di unità periferica
– Svolge in unità di vendita periferica attività di ricerca e gestione della clientela in base alle disposizioni aziendali ricevute.
– Assicura il mantenimento della clientela acquisita.
– Formula i programmi di distribuzione per il regolare rifornimento dei clienti.
– Riferisce al responsabile della filiale di vendita sull’attività della concorrenza nelle zone di sua competenza, suggerendo interventi mirati al miglioramento delle vendite.
LIVELLO C
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che in condizioni di autonomia operativa e decisionale e nell’ambito delle proprie funzioni svolgono mansioni per le quali é richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione stessa.
Profili: impiegati
Specialista coordinatore gestione crediti
– Possiede specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della mansione.
– Collabora con il responsabile della funzione nell’approntamento ed aggiornamento delle procedure connesse alla gestione del credito.
– Verifica e controlla anche con visite periferiche il corretto utilizzo delle procedure aziendali da parte degli addetti.
– Predispone idonei modelli e stampati riepilogativi, contenenti anche analisi specifiche, inerenti l’andamento dell’esposizione e scoperto della clientela.
– Coordina l’attività degli altri addetti alla gestione dei crediti.
Programmatore
– Partecipa, nell’ambito di un team incaricato della realizzazione di un sistema informativo, alla realizzazione dei programmi secondo le indicazioni di massima ricevute.
– Predispone tutti gli elementi per la documentazione dei programmi.
Specialista coordinatore di contabilità industriale/generale
– Provvede per lo svolgimento delle attività di contabilità industriale, di approntamento dei budgets e di analisi dei risultati operando con elevata esperienza ed avvalendosi anche di collaboratori.
– Provvede per la raccolta dei dati contabili ed extra contabili necessari per la conoscenza dei risultati aziendali, per i relativi raffronti tra preventivi e consuntivi e conseguente evidenziazione degli eventuali scostamenti.
Tecnico specialista di laboratorio R&S/controllo qualità
– Esegue con autonomia complesse analisi con l’uso di strumenti tecnologicamente avanzati, con interpretazione dei risultati delle stesse.
– Può coordinare l’attività di altri analisti.
Specialista di unità logistica/distributiva
– Possiede una competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione.
– Si mantiene informato sulle normative fiscali e doganali del cui rispetto é direttamente responsabile per le attività di competenza garantendone l’osservanza delle normative nazionali in materia di movimentazione delle merci.
– Mantiene continui contatti con le funzioni commerciali di sede e periferica nonché produttive aziendali allo scopo di assicurare l’ottimizzazione del servizio distributivo nel rispetto delle esigenze e condizioni commerciali e produttive.
– Mantiene contatti con trasportatori/depositari per la risoluzione di problemi connessi all’economicità e alla tempestività delle spedizioni.
– Segue e coordina l’attività delle lavorazioni presso terzi.
Tecnico officina elettrico-strumentale
– É responsabile della manutenzione elettrico-strumentale in condizioni di autonomia operativa con la supervisione dell’ufficio tecnico.
– Gestisce direttamente le richieste di interventi dei vari reparti.
– Provvede agli acquisti su piazza, con scelta della tipologia presso il fornitore, del materiale necessario agli interventi di manutenzione.
– Collabora con l’ufficio tecnico all’assistenza e al controllo delle imprese appaltatrici in occasione di nuove realizzazioni.
Capo turno impianto complementare
– Capo turno di impianto continuo (per un solo processo di lavorazione), costituito da unità di semplice struttura con annessa centrale termica di potenzialità inferiore a 20 T/h (oppure 500 mq) e parco serbatoi ubicato su area di contenute dimensioni.
– Agisce alternativamente, con la collaborazione di un operatore, sui quadri di tutte le unità dell’impianto intervenendo, quando necessario, anche all’esterno.
Capo turno su impianti continui di produzione olii lubrificanti rigenerati
– Garantisce una conduzione responsabilizzata di tutti gli impianti produttivi, ecologici e servizi.
– Offre un supporto tecnico e organizzativo nell’ambito della conduzione degli impianti e gestisce il personale operativo per garantire il miglior risultato di controllo sicurezza e tutela dell’ambiente.
Coordinatore attività amministrative di unità periferica
– Con approfondita esperienza maturata, coordina e controlla l’attività degli addetti all’amministrazione e alla distribuzione dell’unità periferica sulla base delle disposizioni superiori.
– Assicura e verifica la corretta applicazione delle procedure amministrative, collabora per il miglioramento delle stesse.
– Completa l’addestramento degli addetti amministrativi della unità periferica.
– Mantiene i rapporti con la sede nelle materie di competenza.
Product manager junior
– Collabora alla definizione delle alternative di marketing e alla identificazione delle potenzialità di vendita.
– Collabora all’aggiornamento delle caratteristiche del prodotto.
– Elabora analisi statistiche economiche.
– Supporta la realizzazione delle iniziative pubblicitarie e promozionali.
Specialista paghe e contributi
– Assicura la corretta compilazione ed elaborazione di paghe e contributi, verificando l’applicazione delle normative contrattuali e di legge in materia.
– Segue l’evoluzione della legislazione, dei contratti collettivi, accordi sindacali, promuovendo l’impostazione e l’applicazione di nuove procedure.
– Assicura l’elaborazione di dati statistici, preventivi e consuntivi, sul costo del lavoro.
Addetto agli acquisti
– In base a schemi ricorrenti compila i relativi contratti di fornitura materiali e servizi.
– Collabora alla ricerca di possibili fornitori.
– Controlla la situazione degli ordini emessi provvedendo all’aggiornamento degli stessi.
– Provvede ai solleciti ai fornitori.
Tecnico incaricato al controllo delle imprese appaltatrici
– Segue i lavori assegnati alle imprese, dal punto di vista tecnico, per la parte specialistica di propria competenza, verificando il rispetto con le norme di sicurezza.
– Effettua la misurazione dei lavori per la liquidazione delle competenze alle imprese.
– Acquisisce dalle funzioni preposte il benestare per l’effettuazione dei lavori sugli impianti in condizione di sicurezza.
Tecnico commerciale
– Possiede una particolare competenza tecnico-professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio dell’attività.
– Programma visite alle filiali di vendita per l’aggiornamento tecnico-commerciale della forza di vendita.
– Effettua interventi tecnico-commerciali in appoggio delle forze di vendita delle filiali per la risoluzione di specifici problemi.
– Completa l’addestramento di personale sul campo al fine di migliorarne le capacità.
Venditore produttore
– Sulla base di una approfondita esperienza lavorativa maturata opera nella ricerca di nuovi clienti potenziali, mantiene i contatti con la clientela acquisita, si adopera per l’incasso dai clienti di eventuali scoperti e/o insoluti.
– Riferisce al responsabile di filiale sulle attività della concorrenza nella sua zona.
– Propone nuovi possibili clienti, anche con riferimento all’installazione dei piccoli serbatoi.
LIVELLO D
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che comportano iniziativa ed autonomia operativa nell’ambito del proprio lavoro, per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica o amministrativa, con adeguata pratica ed esperienza, comunque acquisite, nonché i lavoratori i cui compiti consistono nella guida, coordinamento e controllo, in condizioni di autonomia nell’ambito della loro funzione, di squadre di operai, nonché i lavoratori che in condizioni di autonomia e con l’eventuale guida di lavoratori di livello inferiore, svolgono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di rilievo, variabilità e complessità, con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed alla organizzazione.
Profili: impiegati, qualifiche speciali, operai
Addetto amministrativo di magazzino (I)
– Svolge attività relative al controllo amministrativo merci in entrata e in uscita con conoscenza dei materiali in dotazione.
Analista di laboratorio (I)
– Assicura l’esecuzione di analisi fisiche e chimiche o prove meccaniche con interpretazione dei risultati delle stesse.
Segretario/a di direzione di sede (I)
– Opera correntemente per le attività di stenografia, dattilografia, telescrivente, telefono, con conoscenza di lingue estere.
– Redige in modo autonomo la corrispondenza utilizzando correntemente sistemi di videoscrittura.
– Organizza e gestisce archivi e schedari anche con il supporto di videoterminale.
– Aggiorna l’agenda degli impegni e provvede all’organizzazione di viaggi e riunioni di lavoro.
Addetto archivio centralizzato (I)
– Gestisce in sede l’archivio centralizzato e il magazzino stampati e cancelleria.
Addetto segreteria assistenza tecnica (I)
– Svolge attività di segreteria, operando con sistemi informatici evoluti.
– Tiene aggiornati gli archivi inerenti la documentazione tecnica.
– Esegue, su istruzioni del responsabile, gli aggiornamenti delle schede tecniche.
– Cura la movimentazione dei campioni da analizzare tra la sede e lo stabilimento, effettuandone le opportune registrazioni.
Addetto gestione crediti (I)
– Collabora, all’interno della funzione preposta, alla raccolta dei dati relativi alla situazione dei crediti della clientela.
– Appronta documenti riepilogativi evidenziando situazioni critiche ed a rischio dove occorre intervenire.
– Mantiene i collegamenti con gli addetti alla gestione della clientela per proporre e seguire azioni di recupero.
Addetto pianificazione logistica di sede (I)
– Collabora, all’interno della funzione preposta, nella raccolta di programmi di periodo, di fabbisogno dei prodotti per le varie unità periferiche e nell’approntamento del programma di fabbisogno della società.
– Partecipa alla definizione dei programmi di ritiro dei prodotti dalle basi di produzione e/o di impostazione per il rifornimento delle unità operativo/commerciali, inoltra le relative disposizioni di trasporto e ne segue la loro evasione.
– Raccoglie i dati dei costi di trasporto e ne elabora situazioni riepilogative per tipologia di mezzi utilizzati e distanze percorse.
Disegnatore (I)
– Sviluppa e completa il disegno di aree di impianto già studiate.
– Effettua disegni di sezioni di impianto inserendo anche autonomamente elementi standard e adottando se del caso programmi computerizzati.
– Cura la stesura degli elenchi linee, preliminari e definitivi, corredati di tutte le informative.
Contabile esperto (I)
– Collabora, all’interno della funzione preposta, nella raccolta dei dati contabili ed extra contabili relativi alle varie attività aziendali.
– Predispone documenti articolari ed organici secondo le procedure in essere e le disposizioni ricevute, utilizzando i supporti informatici aziendali a disposizione.
– Controlla ed imputa contabilmente i documenti amministrativi passivi (fatture, fornitori ed altre), appronta i documenti per i pagamenti (bonifici, assegni ed altri) ed esegue l’emissione dei documenti amministrativi attivi (fatture a clienti ed altri), utilizzando sistemi informatici specifici.
Operatore marketing e pubblicità di sede (I)
– Provvede alla rilevazione di dati del settore sulla base di specifica esperienza e dei programmi aziendali.
– Prepara documenti riepilogativi periodici, aggiorna l’archivio dati, ricercando soluzioni migliorative per la presentazione degli stessi.
– Svolge attività preparatoria alle iniziative promozionali e di marketing.
Capo squadra di produzione (Q.S.)
– Guida, coordina e controlla, in condizioni di autonomia operativa, altri operai che svolgono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite.
Manutentore autonomo con guida e controllo di altri lavoratori (Q.S.)
– Esegue in autonomia, nell’ambito di uno stabilimento, lavori di manutenzione meccanica ed elettrica effettuando diagnosi di guasti ed interventi di riparazione complessi, provvedendo alla corretta messa a punto avvalendosi e guidando anche altri lavoratori.
– Apporta migliorie e modifiche anche collaborando con ditte esterne.
Capo piazzale (Q.S.)
– Lavoratore che, anche in turno, in deposito terminale marittimo o terrestre, esegue tutte le operazioni di ricezione, movimentazione e caricazione prodotti con il coordinamento e guida degli addetti, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza.
Capo rampa di impianto di imbottigliamento GPL (Q.S.)
– Esplica attività polivalente nelle operazioni relative all’imbottigliamento ed allo stoccaggio del GPL, con guida e controllo degli addetti nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza.
Preparatore miscelazione olii e grassi (O)
– Possedendo una completa conoscenza dei relativi procedimenti, provvede e coordina tutte le operazioni relative.
Montatore, aggiustatore, installatore autonomo (O)
– Lavoratore che esegue in piena autonomia il montaggio e l’aggiustaggio di tutti i meccanismi, macchinari o attrezzature, anche le più complesse, effettuandone la messa a punto, oppure lavoratore che esegue, in piena autonomia e con l’interpretazione del disegno, la installazione di impianti di erogazione GPL, provvedendo anche alla messa in opera delle tubazioni.
Strumentista (O)
– Realizza, avvalendosi all’occorrenza di altri operatori specialisti, interventi per l’individuazione e l’eliminazione di qualsiasi guasto, compresa la revisione e la taratura dei singoli componenti, sull’intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse o delle catene di regolazione complesse (elettroniche, pneumatiche, elettropneumatiche e combinate).
LIVELLO E
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di concetto di natura tecnica e amministrativa, anche complesse e di notevole variabilità, nonché i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell’ambito della propria mansione, compiono su impianti o attrezzature operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
Profili: impiegati, operai
Addetto di centro servizi o di piccola unità organizzativa (reparto, ufficio) di sede centrale o di unità organizzativa di periferia (I)
– Svolge, utilizzando macchine a supporto magnetico, attività di contabilità, fatturazione, corrispondenza, stenografia, dattilografia, telescrivente e centralino con semplici elementi di lingua estera, archiviazione, distribuzione cancelleria, smistamento posta, assistenza per organizzazione viaggi, semplici compiti di ufficio; in base a norme in uso, svolge nelle sedi periferiche compiti di compilazione, riepilogo e controllo di fatture e di documenti di movimento delle merci e degli imballaggi, con eventuale utilizzo di terminale di calcolatore o mini computer.
Addetto distribuzione di filiale (I)
– Sulla base delle disposizioni e procedure aziendali organizza con l’ausilio anche di terminale la programmazione della distribuzione dei prodotti alla clientela della filiale.
– Mantiene i contatti con la clientela della filiale per la ricezione ed il sollecito degli ordini di consegna.
– Appronta la modulistica da fornire agli addetti della filiale per la predisposizione dei documenti di consegna e spedizione dei prodotti.
– Propone interventi migliorativi nelle procedure di programmazione della distribuzione.
– Mantiene i rapporti con i trasportatori addetti alle consegne dei prodotti.
Addetto ambiente/ecologia (I)
– Collabora all’esecuzione delle analisi periodiche di sicurezza degli impianti.
– Verifica il funzionamento dei piani di emergenza.
– Applica la normativa di legge in materia di ambiente, ecologia e sicurezza, eseguendo le specifiche politiche aziendali.
Operatore alle vendite (I)
– Addetto alle vendite, opera nella ricerca di nuovi clienti e nel mantenimento di quelli acquisiti, provvedendo all’incasso degli scoperti.
Coordinatore di linee di confezionamento complesse (O)
– Addetto alla conduzione di macchine di confezionamento che oltre ad operare sull’intera gamma delle stesse, svolge tutte le operazioni di controllo e la registrazione dei dati riscontrati, interventi meccanici nonché regolazione e messa a punto delle macchine con relativa annotazione dei dati, anche con riferimento alle norme di buona fabbricazione; effettua cambi formato.
Analista di laboratorio (O)
– Esegue tutte le analisi sia di natura fisica che chimica; può eseguire anche il prelievo dei campioni.
Operatore specialista di manutenzione (O)
– Effettua interventi di controllo, riparazione, taratura su strumenti (elettronici, elettro-pneumatici, analizzatori di processo, ecc.).
– É in possesso di approfondite conoscenze tecnico-pratiche su più specializzazioni.
– Esegue interventi in modo risolutivo sull’intera gamma delle apparecchiature degli impianti con autonomia operativa effettuando, in casi complessi, diagnosi, impostazione e preparazione lavori.
– Coordina, quando necessario, altri lavoratori, anche in sostituzione del capo rampa.
Quadrista/conduttore di impianto/operatore sala controllo (O)
– Opera, anche in turno, su impianti specifici caratterizzati da complessa strumentazione automatica e semiautomatica, assicurando l’efficiente funzionamento delle attrezzature dell’impianto e rispondendo dell’ottimale andamento operativo dello stesso in ogni circostanza (emergenza, fermate, avviamenti).
Operatore impianto biologico (O)
– Ha funzioni di operatore responsabile, in condizioni di autonomia operativa, della gestione dell’impianto biologico per la depurazione delle acque reflue provenienti dagli impianti di processo e delle fognature dei bacini e dei piazzali.
– Provvede alla determinazione analitica dei parametri di controllo dell’impianto stesso e sul recapito finale delle acque di scarico.
– Operatore H20 addetto all’impianto di trattamento effluenti con ciclo biologico che esegue anche analisi semplici, cui siano eventualmente affidate anche vasche di decantazione e torri di raffreddamento.
ALL
Contratti Collettivi – Rinnovo Normativo Ed Economico Dal 1 Gennaio 2006 Al 31 Dicembre 2009 – Livello F – Declaratoria
LIVELLO F
Declaratoria
Appartengono a questo livello gli impiegati e gli operai in possesso di approfondita preparazione teorica/pratica ed esperienza di lavoro di ufficio; gli impiegati e gli operai che eseguono in totale autonomia interventi delicati e complessi utilizzando varie competenze ed adeguata preparazione tecnica con elevata specializzazione professionale.
Profili: impiegati, operai
Addetto contabile (I)
– Nell’ambito degli uffici amministrativi controlla ed imputa contabilmente i documenti.
– Compila e registra i documenti nei registri UTF o similari previsti dalle norme fiscali in vigore.
– Supporta, nell’ambito delle funzioni ed uffici amministrativi di appartenenza, gli addetti preposti nella raccolta e verifica dei dati di competenza.
– Esegue, secondo le disposizioni ricevute, semplici elaborati in merito alle singole materie di competenza.
Operatore centro elaborazione dati (I)
– Gestisce sistemi e dispositivi sulla base di specifiche.
– Preleva dagli archivi i nastri necessari, predispone le stampatrici alimentandole con i moduli richiesti, curandone l’esatta fasatura e pressione.
– Attiva i dispositivi e ne segue il corretto funzionamento ed alimentazione.
– Cura, ad elaborazione eseguita, la restituzione e la preparazione del materiale per l’archivio.
– Notifica eventuali disfunzioni.
Operatore di manutenzione e costruzione (O)
– É in possesso di adeguate conoscenze tecnico-pratiche sulla specializzazione di competenza.
– Esegue in condizioni di autonomia e su tutte le macchine e/o apparecchiature nella specialità di competenza gli interventi e le regolazioni per assicurarne il corretto funzionamento.
– Fornisce indicazioni sulla necessità di eseguire interventi di manutenzione.
Autista polivalente rifornitore di GPL (O)
– Svolge attività di rifornimento di GPL sfuso, incluso primario, con svolgimento di tutte le operazioni amministrative connesse.
– Esegue il trasporto, il posizionamento e l’installazione dei piccoli serbato nonché la manutenzione e la sostituzione di parti accessorie, apparecchiature, strumenti e attrezzature di sicurezza e controllo dei piccoli serbatoi.
Conduttore di generatore di vapore (O)
– In possesso del certificato di abilitazione rilasciato dal competente Ispettorato del lavoro, opera sulle caldaie e sul relativo impianto di trattamento acque.
– É addetto inoltre ai lavori vari di manutenzione alla centrale termica.
– Conduce il generatore di vapore con superficie inferiore a 500 mq o produzione di vapore inferiore a 20 tonn./h, con attrezzature accessorie.
Conduttore di caldaie o autoclavi per la produzione di grassi, paste, esteri e prodotti similari (O)
– Provvede alla preparazione dei singoli prodotti conducendo e controllando l’apparecchiatura di miscelazione, verificandone le condizioni di esercizio in base alle istruzioni ricevute.
– Provvede anche al prelievo dei campioni durante o al termine della lavorazione.
Operatore di sala pompe o di parco serbatoi GPL (O)
– Assicura l’efficiente funzionamento delle attrezzature, messa a punto delle linee, misurazione campionamento serbatoio, registrazione dati pompaggio sui movimenti in corso, e miscelazione con additivi: coloranti e denaturanti.
– Esegue tutte le operazioni, i controlli e le manovre a quadro e locali per la movimentazione dei prodotti.
– Espleta polivalenza operativa sulle varie posizioni di lavoro.
– Svolge attività complementari alla conduzione degli impianti assegnati.
Operatore addetto alla miscelazione, additivazione e confezionamento di lubrificanti e/o omogeneizzazione grassi (O)
– Conduce in base a metodi prestabiliti, alle dipendenze del capoturno, impianti specifici di miscelazione di piccole dimensioni, caratterizzati da complessa strumentazione automatica.
– Imposta e controlla, attraverso la strumentazione centralizzata, l’andamento dell’intero ciclo produttivo, svolgendo le operazioni necessarie al corretto funzionamento dell’impianto.
– Svolge un’attività di controllo ed ispezione routinaria sul processo attuando limitati interventi manutentivi.
– Compila, ove prevista, la scheda di lavorazione riportando i risultati ottenuti durante i controlli in processo.
Coordinatore attività di manutenzione e ricollaudo recipienti a pressione (O)
– Coordina gli addetti ed esegue, con elevata esperienza, la sostituzione di parti accessorie integranti dei recipienti a pressione (bidoni e piccoli serbatoi) e relative apparecchiature, strumenti ed attrezzature di sicurezza e controllo.
– Prepara al ricollaudo i recipienti a pressione, rimuovendo i vari accessori, le verniciature di protezione (quando previsto) e sottoponendo i recipienti stessi alle prove idrauliche (bidoni) previste dalle normative od agli esami spesso metrici (piccoli serbatoi) relativi.
LIVELLO G
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni d’ordine sia tecniche che amministrative che richiedono una specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro, nonché i lavoratori che svolgono attività non specificamente operative comportanti fiducia e responsabilità, nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni delicate e complesse la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche, con eventuale guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori.
Profili: impiegati, operai
Centralinista con elementi di lingua straniera (I)
– Risponde alle telefonate in arrivo e provvede alle chiamate richieste, utilizzando anche lingue straniere.
– Riceve posta e pacchi in arrivo che provvede a smistare.
– Esplica attività di controllo delle entrate negli uffici e di assistenza ai visitatori.
Operatore generico agli acquisti (I)
– Utilizzando supporti di tipo informatico, compila contratti di fornitura di materiali e servizi.
– Gestisce l’archivio degli ordini individuando eventuali ritardi dei fornitori comunicandoli al suo superiore.
Operatore polivalente GPL su impianti diversi (O)
– Esegue, con esperienza acquisita, tutte le operazioni relative ai cicli di imbottigliamento, manutenzione, ricollaudo bidoni, ivi compresa la programmazione delle apparecchiature secondo le esigenze dei diversi cicli di lavorazione, intervenendo in caso di anomalo funzionamento ed effettuando le operazioni conseguenti.
– Esplica attività polivalenti anche su tutti gli altri impianti dello stabilimento, secondo le esigenze produttive, di manutenzione e di ricollaudo recipienti a pressione.
Portiere (O)
– Addetto al controllo varchi, esplica servizi vari di portineria e attività di ricezione e smistamento di telefonate e posta.
Operatore addetto al trattamento degli olii lubrificanti (O)
– Opera al trattamento degli olii lubrificanti ed alla filtrazione degli stessi con scarico e pulizia delle filtropresse.
– Opera secondo le norme di buona fabbricazione e della sicurezza.
Autista rifornitore di GPL (O)
– Svolge attività di rifornimento di GPL sfuso e confezionato, con svolgimento di tutte le operazioni amministrative connesse (emissione dei documenti fiscali ed eventuale riscossione del credito).
– Esegue il trasporto e il posizionamento dei piccoli serbatoi.
Operatore esterno (O)
– Esegue, in campo ed in base a metodi di lavoro prestabiliti, i controlli di una sezione di un impianto di produzione.
– Trasmette le notizie ed i dati relativi comunicando le eventuali anomalie del funzionamento dell’impianto.
– Svolge singoli interventi di manutenzione.
– Opera normalmente su tutte le strutture di impianti di processo (forni, colonne, compressori, pompe, scambiatori, ecc.).
Addetto scarico navi e altri lavori (O)
– Esegue, nell’ambito di un terminale marittimo, secondo le norme di sicurezza e operative stabilite, l’intera gamma delle operazioni per la ricezione, stoccaggio e caricamento di prodotto GPL, nonché altri compiti attinenti al deposito costiero secondo richiesta del superiore.
– Svolge attività complementari alle operazioni di ricezione, stoccaggio e trasferimento dei prodotti, assicurando polivalenza operativa.
Fattorino autista (O)
– Oltre a svolgere i compiti di addetto ai servizi generali, ha anche incarichi di consegna documenti con semplici operazioni presso dogane, banche, ferrovie, ecc.
– Provvede allo smistamento della posta in arrivo e in partenza nonché all’esecuzione e spedizione di pacchi di vario genere.
LIVELLO H
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni amministrative d’ordine che richiedono generiche conoscenze professionali o specifica pratica d’ufficio, nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità pratiche e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite.
Profili: impiegati, operai
Ausiliario di ufficio (I)
– Svolge attività di videoscrittura, stenografia e archiviazione operando con sistemi informatici.
Addetto ad apparecchiature di confezionamento olii, grassi (O)
– Esegue con esperienza acquisita tutte le operazioni relative alla conduzione di macchine di confezionamento.
– Interviene in caso di anomalo funzionamento.
Conduttore di carrelli elevatori (O)
– Esegue la movimentazione e l’impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti anche con l’ausilio di elevatori meccanici.
– Effettua operazioni di prelievo e accettazione di prodotti e materie prime con riscontro documentale delle operazioni.
Travasista di prodotti petroliferi (O)
– Addetto allo scarico e al carico di autobotti e/o ferro cisterne di tutti i prodotti petroliferi con l’esecuzione del lavoro a più pensiline di carico, nell’ambito delle norme di sicurezza.
Addetto generico di manutenzione e costruzione (O)
– Esegue lavori manutentivi che richiedono esperienza negli impianti e nelle officine, anche in aiuto di altri lavoratori.
Operatore ausiliario di laboratorio (O)
– É addetto al lavaggio vetreria (manuale e meccanico), alla pulizia dei laboratori, al trasporto materiali e reagenti, alla preparazione e sterilizzazione in stufe a secco della vetreria lavata.
– Svolge mansioni ausiliarie di laboratorio in seguito a dettagliate istruzioni.
– Esegue il ritiro dei campioni dei prodotti da analizzare.
Operatore polivalente GPL (O)
– Esegue, con esperienza acquisita, tutte le operazioni relative ai cicli di imbottigliamento, manutenzione, ricollaudo bidoni, ivi compresa la programmazione delle apparecchiature secondo le esigenze dei diversi cicli di lavorazione, intervenendo in caso di anomalo funzionamento ed effettuando le operazioni conseguenti.
LIVELLO I
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti a compiti puramente esecutivi.
Profili: operai
Addetto generico di magazzino (O)
– Collabora con l’addetto magazzino/carrellista nell’attività di stoccaggio e prelievo materie prime e prodotti finiti.
– Preleva, su disposizione del responsabile, il materiale a magazzino.
– Provvede al recapito della corrispondenza di reparto.
– Esegue le operazioni manuali di pallettizzazione e carico di prodotti imballati.
Addetto generico di produzione (O)
– Esegue varie operazioni relative al processo di imbottigliamento, infustaggio kerosene, quali la cernita, l’accatastamento, l’alimentazione e il controllo del regolare funzionamento delle apparecchiature e dei cicli di produzione, nonché dei controlli dei livelli di riempimento.
– Addetto alle operazioni manuali di infustamento e imbottigliamento prodotti.
– Addetto al carico e scarico materiali, compreso lo stoccaggio manuale delle bombole.
Addetto alle pulizie (O)
– Addetto alle attività di pulizia.
Nota a verbale
La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti le diverse qualifiche sono contrassegnate come segue:
Qualifica di quadro = Q;
Qualifica impiegatizia = I;
Qualifica speciale = Q.S.;
Qualifica operaia = O.
Artt. 9 e 10.
MAGGIORAZIONI E LORO COMPUTO
(ex artt. 8, 11 e 22 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
A) Lavoro eccedente, straordinario, festivo e notturno
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni per lavoro eccedente, straordinario, festivo e notturno sono le seguenti:
1) da 37 ore e 45 minuti a 40 ore settimanali (lavoro eccedente): 5%;
2) oltre la 40esima ora settimanale (lavoro straordinario): 30%;
3) lavoro effettuato nei giorni festivi di cui al comma 3, fino a concorrenza degli orari normali giornalieri: 50%;
4) lavoro straordinario festivo oltre i limiti di cui al precedente punto 3): 60%;
5) lavoro notturno festivo: 60%;
6) lavoro straordinario notturno festivo oltre i limiti di cui al precedente punto 3): 70%;
7) lavoro notturno non compreso in turni né in orari particolari: 50%;
8) lavoro straordinario notturno: 65%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
É considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, a meno che venga concesso, a termini di legge, il riposo compensativo in altro giorno della settimana, nonché il lavoro effettuato nei giorni di festività di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 11.
Per tutti i lavoratori le percentuali di cui sopra vanno applicate sulla quota oraria della retribuzione di fatto costituita esclusivamente dal minimo mensile e tabellare, gli aumenti di merito, le eventuali altre eccedenze sul minimo predetto, gli aumenti periodici di anzianità (escluso ogni altro elemento della retribuzione). La quota oraria della retribuzione di fatto, come sopra costituita, si determinerà dividendo l’importo mensile della retribuzione stessa per 175.
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo e assimilati, la prestazione effettuata nelle festività indicate ai punti b) e c) dell’art. 11 e considerate lavorative nello schema di turno comporterà, per ciascuna ora lavorata, la corresponsione della sola maggiorazione del 50% (60% nel caso di lavoro festivo notturno) di cui al presente articolo.
B) Orari particolari (lavoro in turni con esclusione del 3×7)
La prestazione lavorativa (ad esclusione dei turnisti a ciclo continuo e assimilati) é normalmente distribuita su 5 giorni. Altre tipologie di prestazione lavorativa articolate su 6 giorni, diverse dalle prestazioni pluriperiodali per le quali si rimanda alle specifiche norme contenute nell’art. 8 del presente contratto, potranno essere definite a livello aziendale.
Per i lavoratori che normalmente svolgono tali orari, si applicano le seguenti maggiorazioni, fatte salve le condizioni aziendali già di miglior favore:
– per gli orari di tipo A (3×5 e 3×6): 11,5%;
– per gli orari di tipo B (2×7): 10,5%;
– per gli orari di tipo C (2×5 e 2×6): 4,5%.
A decorrere dall’1 luglio 1994 ai lavoratori suddetti verrà inoltre corrisposto un importo pari al 2% della retribuzione di fatto per ogni ora effettivamente lavorata nei 2 turni diurni.
Le Parti si danno atto che hanno inteso definire tale importo in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si é tenuto conto di ogni incidenza, pertanto lo stesso non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere e assorbe ogni altro trattamento praticato aziendalmente allo stesso titolo. Inoltre in attuazione di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 2120, Codice civile, le Parti convengono che tale importo é escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le indennità vanno calcolate con le modalità previste per l’indennità di turno limitatamente ai punti 1 e 2, del comma 2 del successivo punto C).
Ai lavoratori che effettuano orari di tipo A) sarà inoltre corrisposto un importo pari al 6% della retribuzione di fatto per ogni ora effettivamente lavorata nel turno notturno.
Le Parti si danno atto che hanno inteso definire tale importo in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si é tenuto conto di ogni incidenza, pertanto lo stesso non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere e assorbe ogni altro trattamento praticato aziendalmente allo stesso titolo. Inoltre in attuazione di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 2120, Codice civile, le Parti convengono che tale importo é escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
C) Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati (3×7)
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni continui e avvicendati sia diurni che notturni verrà corrisposta una maggiorazione unica del 18,50% sulla retribuzione mensile di fatto.
Ai seguenti effetti la su indicata maggiorazione verrà computata nella retribuzione con i criteri appresso indicati:
1) nel trattamento corrisposto nelle ferie e nei casi di malattia e infortunio: quando il personale interessato risulti assegnato continuativamente alle lavorazioni a turni all’atto del godimento del relativo trattamento contrattuale;
2) nella 13esima e 14esima mensilità in proporzione ai dodicesimi interi di permanenza ai turni nell’anno di riferimento.
Viene riconosciuto il mantenimento in cifra dell’importo relativo all’indennità di turno corrisposta al momento dell’uscita dal turno, in misura pari alle percentuali di cui appresso, ed alle condizioni di età e permanenza nei turni sotto riportate:
——————————————————————– Anni di anzianità Periodo di permanenza Percentuali nei turni ——————————————————————– Oltre 50 anni 20 anni effettivi 30% Oltre 53 anni 20 anni effettivi 50% Oltre 55 anni 20 anni effettivi 80% Oltre 55 anni 25 anni effettivi 100% ——————————————————————–
Il trattamento di cui sopra sarà riconosciuto solo qualora l’uscita dal turno si verifichi a seguito di decisioni della Direzione aziendale.
Tale trattamento, alle stesse condizioni di età e di permanenza nei turni e secondo le stesse misure sopra specificate, sarà riconosciuto anche al lavoratore turnista che, a seguito di permanente inidoneità a prestare lavoro a turno, accertata da adeguata certificazione rilasciata da Istituti di diritto pubblico per grave malattia, sia stato adibito dalla azienda ad attività non in turno. Nel caso di nuova assegnazione a turni o agli orari particolari di cui alla precedente lettera B), l’importo di cui sopra non fa parte della retribuzione mensile di fatto presa a base per l’applicazione della maggiorazione turnisti contrattuale ed é assorbito fino a concorrenza soltanto dall’indennità di turno o dalle maggiorazioni per orari particolari.
L’indennità per lavoro in turni continui e avvicendati seguiterà ad essere corrisposta anche in caso di temporanea assegnazione a lavori giornalieri per un periodo massimo di 15 giorni consecutivi.
Per i mesi nei quali non é stato prestato lavoro a turno per tutto il mese, e salvo il caso di cui al comma precedente, la maggiorazione suddetta sarà computata per le ore effettivamente lavorate in turno.
Analogo criterio di computo sarà applicato nell’ipotesi in cui il turnista sia adibito per più di 15 giorni consecutivi nel mese a lavori giornalieri ed in tutti i casi di inizio o di definitiva cessazione di prestazioni di lavoro in turni continui e avvicendati nel corso del mese.
Ai lavoratori suddetti verrà inoltre corrisposto un importo pari alle seguenti percentuali della retribuzione di fatto per ogni ora in turno effettivamente lavorata:
– I turno (diurno): 2%;
– II turno (diurno): 2%;
– III turno (notturno): 15%.
Le Parti si danno atto che hanno inteso definire tale importo in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si é tenuto conto di ogni incidenza, pertanto lo stesso non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere e assorbe ogni altro trattamento praticato aziendalmente allo stesso titolo. Inoltre in attuazione di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 2120, Codice civile, le Parti convengono che tale importo é escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Chiarimenti a verbale
1) Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presente articolo si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
2) Nella fattispecie prevista dall’art. 8, lettera C), punto 2) – Orari realizzati come media su un arco pluriperiodale – per determinare le maggiorazioni spettanti nel caso di prestazioni, a carattere non collettivo, aggiuntive rispetto all’orario di lavoro programmato, dovrà farsi riferimento all’orario medio settimanale di 37 ore e 45 minuti che il programma realizza come media su un arco pluriperiodale.
Nella fattispecie sopra indicata la maggiorazione spettante per la prestazione eccedente compresa tra 37 ore e 45 minuti e 40 ore sarà pari al 10%.
3) Si chiarisce che nei confronti del personale addetto a lavorazioni in turni a ciclo continuo (3×7), in forza alla data del 12 febbraio 2002 trovano applicazione le disposizioni in materia di ferie aggiuntive di cui all’articolo 22 del CCNL petrolio lubrificanti e GPL 23 luglio 1998, alle condizioni ivi previste.
Si chiarisce inoltre che le disposizioni innanzi richiamate cessano la loro applicabilità nei confronti dei lavoratori assunti a decorrere dal 13 febbraio 2002.
Dichiarazione delle Parti stipulanti
Le Parti sono consapevoli che le problematiche interpretative delle norme di legge e di contratto hanno determinato a livello aziendale situazioni diversificate sulle modalità di computo (riferimento giornaliero/settimanale) del lavoro supplementare/straordinario.
Le Parti, fermo restando quanto previsto all’art. 67, si danno atto che nelle imprese nelle quali, ai fini del pagamento delle maggiorazioni per lavoro supplementare/straordinario si sia adottato il riferimento giornaliero, restano in vigore i trattamenti in atto salvo nuova contrattazione aziendale.
Art. 11.
RIPOSO SETTIMANALE – GIORNI FESTIVI
(ex art. 10 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui ai commi precedenti;
b) le ricorrenze del 25 aprile, dell’1 maggio e del 2 giugno;
c) le seguenti festività:
1) Capodanno;
2) Epifania (6 gennaio);
3) Assunzione (15 agosto);
4) Ognissanti (1 novembre);
5) Immacolata Concezione (8 dicembre);
6) S. Natale (25 dicembre);
7) S. Stefano (26 dicembre);
8) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
9) il giorno successivo alla Pasqua.
Il lavoro nelle festività sopra indicate é consentito sotto la osservanza delle norme di legge.
Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive di cui ai punti b) e c) é disciplinato come segue:
a) qualora non vi sia prestazione d’opera il trattamento suddetto é compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro, saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le ore prestate con la maggiorazione della percentuale di cui al punto 3) dell’art. 9.
Per il trattamento economico e normativo delle festività cadenti nei periodi di assenza dal lavoro si fa riferimento alle norme di legge.
Il trattamento di cui sopra, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigione, o con altre forme di compensi mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria del mese precedente.
Qualora una delle festività di cui alle lettere b) e c) cadesse di domenica é dovuta al lavoratore giornaliero o all’addetto al turno 2×5 o 2×6 una giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui all’art. 20.
In sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento anzidetto con il godimento di una giornata di riposo.
Le norme su riportate si applicano anche nel caso che due delle festività di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale.
Nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni [lettera C), punto 1, dell’articolo 8], l’eventuale festività coincidente con la giornata di sabato qualora lavorata darà luogo ad un corrispondente riposo compensativo.
Nelle giornate del 24 e 31 dicembre l’orario di lavoro con l’esclusione dei turnisti a ciclo continuo e assimilati sarà di solito limitato alle prime 4 ore.
In dette giornate ai lavoratori che non siano stati chiamati a prestare servizio dopo le prime 4 ore nulla spetterà in aggiunta alla retribuzione normale, mentre saranno corrisposte tante quote orarie di paga di fatto senza alcuna maggiorazione, quante saranno le ore di lavoro effettivamente prestate oltre le prime 4 ore.
Art. 13.
RIPOSI AGGIUNTIVI E RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
(ex artt. 7 e 10 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
A) I lavoratori non turnisti a ciclo continuo ed assimilati a decorrere dall’anno 2002, in considerazione del ripristino della festività del 2 giugno, hanno diritto di godere annualmente 5 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26 gennaio 1977 per le ex festività nonché per le ex semifestività di venerdì Santo e 2 novembre.
Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
– 40 ore ex Accordo interconfederale 22 gennaio 1983;
– 20 ore ex CCNL 12 dicembre 1986;
– 8 ore ex CCNL 3 agosto 1990 per i lavoratori giornalieri, 2×5 e 2×6;
– 12 ore ex CCNL 3 agosto 1990 per i lavoratori turnisti 3×5 e 3×6.
I riposi e la riduzione dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle imprese.
B) A decorrere dall’1 gennaio 1999, i riposi e le riduzioni di orario previste al presente articolo sono utilizzati per la realizzazione degli orari di lavoro previsti all’articolo 8.
Art. 16.
MINIMI CONTRATTUALI
(ex art. 16 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Il trattamento contrattuale mensile in vigore dall’1 maggio 2006 é il seguente:
—————- Liv. Importi —————- Q.1 2.153,00 Q.2 1.970,00 A 1.914,00 B 1.777,00 C 1.630,00 D 1.525,00 E 1.434,00 F 1.355,00 G 1.339,00 H 1.259,00 I 1.160,00 —————-
Il trattamento contrattuale mensile in vigore dall’1 gennaio 2007 é il seguente:
—————- Liv. Importi —————- Q.1 2.224,00 Q.2 2.033,00 A 1.971,00 B 1.830,00 C 1.676,00 D 1.569,00 E 1.473,00 F 1.391,00 G 1.374,00 H 1.291,00 I 1.189,00 —————-
Il trattamento contrattuale mensile in vigore dall’1 ottobre 2007 é il seguente:
—————- Liv. Importi —————- Q.1 2.244,00 Q.2 2.052,00 A 1.989,00 B 1.847,00 C 1.692,00 D 1.584,00 E 1.487,00 F 1.404,00 G 1.386,00 H 1.302,00 I 1.199,00 —————-
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE PER I LAVORATORI CON QUALIFICA DI QUADRO
A decorrere dall’1 gennaio 2007 le indennità previste per tali lavoratori vengono incrementate di € 22,00 e pertanto a decorrere dalla stessa data sono le seguenti:
– Q.1: € 162,00;
– Q.2: € 140,00.
I suddetti incrementi sono assorbibili dai superminimi individuali.
Art. 17.
SCATTI DI ANZIANITÀ
(ex art. 18 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
A decorrere dall’1 ottobre 1996 il lavoratore ha diritto al compimento di ciascun biennio di effettivo servizio ad un aumento della retribuzione nelle seguenti misure:
————– Liv. Importi ————– Q.1 22,59 Q.2 22,10 A 21,61 B 20,35 C 18,75 D 17,48 E 16,97 F 16,47 G 15,75 H 15,16 I 14,15 ————–
L’importo massimo maturabile a titolo di aumenti periodici di anzianità é pari a 12 volte l’importo unitario previsto per il livello di appartenenza.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del periodo di paga immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
In occasione dei passaggi di livello il lavoratore manterrà l’importo degli aumenti periodici già maturati. Al fine di determinare il numero degli aumenti periodici già maturati l’importo suddetto verrà diviso per il valore unitario relativo al nuovo livello di appartenenza.
Il lavoratore avrà diritto a maturare ulteriori aumenti periodici, nella misura fissata per il nuovo livello di appartenenza, sino al raggiungimento dell’importo massimo previsto per il nuovo livello.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
La frazione di aumento periodico che si dovesse determinare nel corso del rapporto di lavoro sarà conguagliata in occasione dell’ultimo aumento periodico.
Art. 21.
MENSILITÀ AGGIUNTIVE
(ex art. 19 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori in occasione del Santo Natale una 13esima mensilità ed alla fine del mese di giugno una 14esima mensilità, pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione.
Agli effetti delle predette corresponsioni saranno considerate retribuzione normale la paga di fatto, l’eventuale indennità di turno e l’eventuale maggiorazione per orari particolari, nonché l’eventuale compenso per lavoro discontinuo, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate a questi effetti come 1/12. Le frazioni inferiori saranno trascurate.
Le mensilità aggiuntive di cui sopra sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche o mensilità eccedenti le 12 annuali corrisposte aziendalmente alla data di entrata in vigore del presente contratto e comunque allo stesso titolo delle corresponsioni di cui al presente articolo. La 13esima mensilità si intenderà riferita al periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre; la 14esima mensilità si intenderà riferita al periodo dall’1 luglio al 30 giugno.
Art. 53.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
(ex art. 36 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, salvo il caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 52.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:
a) per i quadri, gli impiegati ed intermedi con anzianità di servizio ininterrotta fino a 5 anni compiuti:
1) mesi 4 di preavviso per i quadri e gli impiegati di livello Q. 1, Q. 2, A, B;
2) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di livello C, D, E;
3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di livello F, G, H e per gli intermedi;
b) per i quadri, gli impiegati ed intermedi con anzianità di servizio ininterrotta da oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti:
1) mesi 5 di preavviso per i quadri e gli impiegati di livello Q. 1, Q. 2, A, B;
2) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di livello C, D, E;
3) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di livello F, G, H e per gli intermedi;
c) per i quadri, gli impiegati ed intermedi con anzianità di servizio ininterrotta oltre i 10 anni e fino a 15 anni compiuti:
1) mesi 6 di preavviso per i quadri e gli impiegati di livello Q. 1, Q. 2, A, B;
2) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di livello C, D, E;
3) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di livello F, G, H e per gli intermedi;
d) per i quadri, gli impiegati ed intermedi che hanno superato i 15 anni di anzianità di servizio ininterrotta:
1) mesi 8 di preavviso per i quadri e gli impiegati di livello Q. 1, Q. 2, A, B;
2) mesi 6 di preavviso per gli impiegati di livello C, D, E;
3) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di livello F, G, H e per gli intermedi;
e) per gli operai:
1) mesi 3 per gli operai di livello D, E, F, G, H;
2) mesi 2 per gli operai di livello I.
Il servizio compiuto come operaio, come qualifica speciale o come impiegato prima del passaggio alle qualifiche superiori verrà computato nell’intera misura agli effetti della determinazione del termine di preavviso.
Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà.
Il termine di preavviso decorre dall’1 o dal 16 del mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione di fatto per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Agli effetti del presente articolo oltre la retribuzione di fatto verranno conteggiati anche il premio di produzione, l’eventuale indennità di turno, l’eventuale maggiorazione per orari particolari e i ratei della 13esima e 14esima mensilità.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il compimento del periodo di preavviso a seguito di licenziamento, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
I lavoratori cui precedentemente veniva riconosciuto un trattamento di preavviso più favorevole di quello sopra indicato lo conservano come condizione individuale di miglior favore.
É in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
APPENDICE
…omisiss…
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