CCNL lavoratori dei porti: rinnovo del Contratto Nazionale
Accordo per il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti è stato sottoscritto il giorno 14 gennaio 2014 tra ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, FISE-UNIPORT e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 al 1 gennaio 2015. Le OO.SS. subordinano la validità dell’intesa raggiunta all’approvazione delle assemblee dei lavoratori.
Aumenti retributivi
Si conviene un aumento mensile a regime sul 4° Livello professionale pari a 105,00 € lordi (di cui € 20,00 a titolo di E.D.R.), così distribuito:
– dal 1/1/2014, 20,00 € sul minimo conglobato;
– dal 1/10/2014, 20,00 € sul minimo conglobato;
– dal 1/1/2015, 20,00 € sul minimo conglobato;
– dal 1/7/2015, 20,00 € a titolo di EDR (elemento distinto della retribuzione);
– dal 1/12/2015, 25,00 € sul minimo conglobato.
A seconda dei livelli professionali, le tranche di aumenti lordi saranno pertanto pari a euro:
Livelli | 1/1/2014 | 1/10/2014 | 1/1/2015 | 1/7/2015( EDR) | 1/12/2014 |
Quadri “A” A.P. | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 20,00 | 37,29 |
Quadri “B” A.P. | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 20,00 | 33,80 |
Quadri impr. | 26,49 | 26,49 | 26,49 | 20,00 | 33,11 |
1° Livello | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 20,00 | 30,94 |
2° Livello | 23,05 | 23,05 | 23, 05 | 20,00 | 28,81 |
3° Livello | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 20,00 | 26,62 |
4° Livello | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
5’ Livello | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 20,00 | 23,58 |
6° Livello | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 20,00 | 22,48 |
7° Livello | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 20,00 | 20,17 |
L’importo per E.D.R. verrà riconosciuto su 13 mensilità. Tale importo sino alla data del 31/12/2015 non avrà incidenza su qualsiasi altro istituto contrattuale.
Elemento retributivo di garanzia
Ai dipendenti di Aziende/A.P., le quali non abbiano mai stipulato accordi aziendali in materia di erogazioni salariali come previsit dal nuovo accordo, e non svolgano la contrattazione di 2° livello entro il 31/12/2014 e qualora gli stessi lavoratori non beneficino, in aggiunta al trattamento economico fissato dal presente CCNL di erogazioni collettive o di ad personam individuali (diversi da quelli già fissati dal CCNL per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento), verrà erogato, a titolo perequativo, un “elemento retributivo di garanzia” pari al 3% del minimo conglobato del singolo dipendente, con verifica annuale.
Per i dipendenti delle A.P., nel determinare l’ammontare delle erogazioni in argomento, verranno considerati gli eventuali incentivi riconosciuti in base a specifiche disposizioni di legge/regolamentari (vedi art. 92 D.Lgs. n. 163/2006, ex art. 18 Legge 11/2/1994 n. 109 e s.m.).
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Assunzione
I contratti di apprendistato o di mestiere non supereranno il 60% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’impresa ed il 60% delle dotazioni previste dalla pianta organica dell’A.P..
La percentuale diventa del 40% in caso di mancata assunzione a tempo indeterminato alla fine dell’apprendistato di un numero corrispondente ad almeno il 70% di apprendisti a cui scada il periodo nell’anno solare
Tale contratto può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi e impiegati, dei livelli dal 5° al 2° e per tutte le relative mansioni, il livello di entrata non potrà comunque essere inferiore al 6°.
Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare 30 giorni di effettivo servizio.
Durata, inquadramento e trattamento economico
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:
Livelli | Durata complessiva | Primo periodo | Secondo periodo | Terzo periodo |
Laurea coerente | 24 | — | 12 | 12 |
Laurea non coerente | 30 | 6 | 12 | 12 |
Tutti gli altri casi: | ||||
– Fino al 5° livello | 36 | — | 12 | 24 |
– Il 4° livello | 36 | 6 | 12 | 18 |
– 3° e 2° livello | 36 | 12 | 12 | 12 |
L’apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato per profili professionali superiori al secondo livello. La durata dell’apprendistato professionalizzante non potrà essere comunque inferiore ai due anni, senza possibilità di deroghe al riguardo da parte della contrattazione di secondo livello.
L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
– nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale, salvo che per gli apprendisti inseriti ai 6° livello che passano al 5° dopo 12 mesi;
– nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
– nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computalo per intero dal nuovo datore di lavoro semprechè riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra 1 due periodi non sia superiore a 12 mesi.
L’intero periodo di apprendistato professionalizzante e utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità, tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
Al fine di consentire una iniziale fase formativa, dopo 12 mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro, agli apprendisti il applicano tutti gli istituti normativi compatibili e retributivi del livello a loro attribuito stabiliti a livello aziendale per i lavoratori a tempo indeterminato: sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali esistenti alla data di stipula della presente intesa in materia di apprendistato.
Mensilità aggiuntive
In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all’apprendista una gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile. Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima erogazione di importo pari alla retribuzione mensile.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda/ente. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero.
Malattia e infortunio
Durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro il datore di lavoro corrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla retribuzione loro spettante. Il periodo di comporto sarà della durata di tre mesi per rapporti fino a due anni e di sei mesi per rapporti di durata superiore.
Durante il periodo di infortunio sul lavoro il datore di lavoro corrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla retribuzione loro spettante.
I periodi suddetti, se superiori a due mesi nel caso di apprendistato con durata fino a due anni e di cinque mesi nei restanti casi, potranno essere fatti recuperare a discrezione dell’azienda/A.P. alla fine del periodo di apprendistato con prolungamento del contratto stesso, anche al fine di salvaguardare la formazione del lavoratore.
Preavviso
In caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili i periodi di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui al presente contratto, ma per le dimissioni il preavviso è di dieci giorni di calendario per gli apprendisti sino al 4° livello e di trenta giorni di calendario per gli apprendisti di livello superiore.
Formazione
L’azienda A.P. e tenuta a erogare a ciascun apprendista la formazione per il conseguimento della qualifica professionale prevista. La durata della formazione (ivi compresa quella teorica iniziale prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2012) è pari a 120 ore medie per ciascuno degli anni di durata del periodo di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In tale monte ore si intende inclusa la quota di ore di formazione di base e trasversale stabilita dall’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda, o all’esterno dell’azienda in apposita struttura di riferimento. La formazione può essere svolta anche con modalità di apprendimento a distanza (e-learning) e in affiancamento sul posto di lavoro (on the job).
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