CCNL Logistica e trasporto merci: rinnovo contratto collettivo
Il giorno 1° agosto 2013, tra AITI, FEDESPESI, FEDIT, FISI, assistite dalla CONFETRA, ANITA, CONFTRASPORTO, FAI, TRASPORTOUNITO FIAP e FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI si è stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione, con decorrenza 1/1/2013-31/12/2015. A seguito dello scioglimento della riserva da parte delle assemblee dei lavoratori, l’intesa è valida per tutte le parti che l’anno sottoscritta.
Aumenti retributivi
Le parti hanno previsto un aumento mensile a regime, parametrato sul 3° livello Super, pari a 108,00 euro, così distribuito:
– 1/6/2013: 35,00 euro
– 1/10/2014: 35,00 euro
– 1/10/2015: 38,00 euro
Hanno inoltre chiarito che la prima rata di aumento assorbe interamente la rata di acconto di pari importo prevista dall’accordo del 5/6/2013 che pertanto non deve essere erogata.
Alle date sotto indicate, sarà corrisposta la seguente retribuzione:
Livello | Minimo all’1/6/2013 | Minimo all’1/10/2014 | Minimo all’1/10/2015 |
Quadro | 2.014,92 | 2.059,73 | 1.353,76 |
1 | 1.891,78 | 1.933,94 | 1.547,15 |
2 | 1.738,03 | 1.776,74 | 1.643,85 |
3 Super | 1.569,37 | 1.604,37 | 1.837,24 |
3 | 1.527,99 | 1.561,93 | 1.243,72 |
4 | 1.452,95 | 1.485,30 | 1.421,39 |
4 JUNIOR | 1.413,76 | 1.445,31 | 1.510,23 |
5 | 1.385,91 | 1.416,67 | 1.687,90 |
6 | 1.294,27 | 1.323,17 | 1.093,35 |
6 JUNIOR | 1.191,05 | 1.217,56 | 1.327,64 |
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1 gennaio – 31/5/2013, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario lordo procapite di 88,00 euro suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo di cui sopra sarà erogato in due rate di pari importo, di 44,00 euro ciascuna, l’una con le competenze del mese di novembre 2013 e l’altra con le competenze del mese di febbraio 2014.
L’importo una tantum sarà inoltre ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L’importo forfettario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del TFR.
Norme straordinarie e temporanee a sostegno delle imprese di autotrasporto
Per la vigenza del nuovo contratto sono state previste alcune misure premiali per le impresedi autotrasporto che dimostrino di essere in regola con gli adempimenti contributivi e di aver stipulato accordi sindacali ai sensi degli artt. 11 e 11 bis del CCNL. Le misure premiali sono di due tipi: alcune attivabili in via automatica a condizione che non siano stati effettuati licenziamenti collettivi nell’anno precedente, altre invece attivabili tramite specifici accordi sindacali aventi come obiettivo la difesa dell’occupazione e il consolidamento delle attività aziendali in ambito nazionale. Le misure premiali automatiche, che si applicheranno esclusivamente al personale viaggiante, consistono nell’elevazione dal 35% al 40% della percentuale massima ammessa di contratti a termine e nell’introduzione di un nuovo livello 3° Super Junior a cui si applicherà la disciplina dell’orario discontinuo dell’art.11 bis del contratto. Le misure premiali da definire tramite accordi potranno invece riguardare le materie degli orari del personale viaggiante e di quello impiegato in attività accessorie per la gestione del traffico, nonché i compensi per il lavoro straordinario e la trasferta.
Trasferte
Gli importi giornalieri delle indennità di trasferta di cui all’art. 6 comma 3 parte speciale sezione prima, sono incrementati dei seguenti importi giornalieri riferiti a ciascuna fascia temporale e tipologia di servizio nazionale ed internazionale:
– € 0,60 dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno 2014
– € 0,60 dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno 2015.
Pertanto gli importi complessivi alle date sottoindicate, saranno:
dall’1/1/2014
a) servizi in territorio nazionale: Euro 21,20 fascia 6-12 ore, Euro 32,42 fascia 12-18 ore, Euro 40,56 fascia 18-24 ore;
b) servizi in territorio estero: Euro 29,34 fascia 6-12 ore, Euro 42,45 fascia 12-18 ore, Euro 59,89 fascia 18-24 ore;
dall’1/1/2015
a) servizi in territorio nazionale: Euro 21,80 fascia 6-12 ore, Euro 33,02 fascia 12-18 ore, Euro 41,16 fascia 18-24 ore;
b) servizi in territorio estero: Euro 29,94 fascia 6-12 ore, Euro 43,05 fascia 12-18 ore, Euro 60,49 fascia 18-24 ore.
Indennità di uso mezzo trasporto
E’ stato previsto che l’azienda corrisponderà al lavoratore che usa un mezzo di trasporto, una indennità mensile o, in alternativa, il rimborso chilometrico da concordarsi fra le parti.
Assenze non retribuite
Al lavoratore che ne faccia domanda, l’azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell’annuale periodo di riposo.
In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda, l’azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore all’anno (che potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall’annuale periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici.
Le ore non retribuite potranno essere usufruite previo esaurimento ROL ed ex festività.
Contratto di lavoro a tempo determinato
Si parte dalla premessa che l’insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e il 47% a livello di ogni unità produttiva.
Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.
E’ comunque consentita l’attivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva.
Tale percentuale potrà essere derogata, in fase di start up, per i primi due anni di avvio della nuova attività lavorativa con accordi sindacali da stipularsi a livello aziendale/territoriale.
Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, si precisa che il personale assunto a termine non può eccedere la misura del 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno successivo.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Inoltre le parti convengono che l’intervallo di tempo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell’art. 5, comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche, è fissato in 20 giorni in caso di contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine previste nel Contratto. Qualora la riassunzione avvenga prima dei suddetti termini il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Apprendistato Professionalizzante
Le pari hanno riformulato la disposizione relativa al periodo di prova stabilendo che il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali è pari a quello previsto dall’art. 5 del presente CCNL per la generalità dei dipendenti a seconda dei livelli di inquadramento. Detto periodo sarà ridotto della metà quando si tratta di un lavoratore che nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti all’uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
Flessibilità personale non viaggiante
1) Per un massimo di 4 mesi all’anno, anche non consecutivi ed anche non coincidenti con il mese solare, è consentito alle imprese di distribuire l’orario di lavoro su 5 giorni in maniera non omogenea nell’arco della settimana, fermo restando il minimo di 32 ed il massimo di 48 ore settimanali, nonché il minimo di 6 ed il massimo di 10 ore giornaliere ordinarie, con una media settimanale di 39 ore sui due mesi consecutivi, da considerarsi entrambi in regime di flessibilità, tranne che ricorrano le condizioni cui al successivo punto 3.
Sempre all’interno del periodo massimo di 4 mesi all’anno, le imprese per un periodo massimo di 4 settimane consecutive potranno articolare la durata dell’orario normale di lavoro su 6 giornate con le modalità di cui alla lettera precedente.
2) Per ogni mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al comma 1 lettera A) sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva lorda pari a 75,00 euro, che verrà riproporzionata in base alle effettive settimane di utilizzo.
Per il mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al comma 1 lettera B) sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva lorda pari a 110 euro, che verrà riproporzionata in base alle effettive settimane di utilizzo.
3) Nel caso in cui nel mese di flessibilità venisse superata la media delle 39 ore settimanali, le ore in più verranno fatte fruire, nel mese successivo, al lavoratore prevalentemente a giornate intere o a mezze giornate; in questo caso tale mese non sarà da considerarsi in regime di flessibilità. Qualora le ore eccedenti non vengano recuperate sa ranno retribuite come lavoro straordinario.
4) Con un anticipo di almeno 45 giorni dovrà essere avviato un esame preventivo con la RSA/RSU e/o le OO.SS. territoriali, in merito all’applicazione di tale regime di orario, nonché la distribuzione dell’orario di lavoro, l’inizio e il termine della giornata lavorativa, che in ogni caso non può pregiudicare l’applicazione del suddetto regime di flessibilità.
5) I mesi di flessibilità non utilizzati dall’impresa non potranno essere cumulati con quelli relativi all’anno successivo.
6) Il presente articolo si applica solo ai lavoratori con contratto a tempo pieno.
Adesione al Fondo sanitario
Per le imprese aderenti alla CONFTRASPORTO viene previsto un periodo entro il quale Conftrasporto e le OO.SS. si confronteranno al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti circa l’adesione ad un fondo sanitario del settore, tenuto conto dell’appartenenza al sistema confederale CONFCOMMERCIO.
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