L’ 11 giugno 2024 è stato sottoscritto dalla Federmeccanica, Assistal edal le Associazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL un verbale di incontro con il quale, verificato che l’importo relativo all’adeguamento IPCA è risultato superiore agli incrementi retributivi complessivi giugno 2024 di cui al CCNL 5 febbraio 2021, in adempimento di quanto stabilito al settimo comma della “Tabelle dei minimi contrattuali”, Sezione Quarta, Titolo N, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello, con decorrenza dal 1° giugno 2024.

Il verbale contiene, inoltre, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Allegato

 

VERBALE DI INCONTRO

Oggi 11 giugno 2024, Fedenneccanica, Assista! e Fim, Fiom e Uilm, preso atto della dinamica consuntivata dell’IPCA 2023 al netto degli energetici importati comunicata il 7 giugno dall’ISTAT, verificato che l’importo relativo all’adeguamento IPCA è risultato superiore agli incrementi retributivi complessivi giugno 2024 di cui al CCNL 5 febbraio 2021, in adempimento di quanto stabilito al settimo comma della “Tabelle dei minimi contrattuali”, Sezione Quarta, Titolo N, hanno proceduto ad adeguare in misura corrispondente i minimi tabellari per livello decorrenti dal 1° giugno 2024 come di seguito riportati:

 

 

Livelli

 

Minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2024

 

Dl ……………………….

 

1.719,67

D2 ……………………….

1.906,99

Cl ……………………….

1.948,18

C2 ………………………..

1.989,38

C3 ………………………..

2.130,56

B1 ……………………….

2.283,65

B2 ……………………….

2.449,99

B3 ……………………….

2.735,18

Al ……………………….

2.800,71

 
  

 

I suddetti nuovi importi dei minimi tabellari per livello a decorrere dal 1° giugno 2024 sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari dal 1° giugno 2024 previsti nella Tabella dei minimi tabellari di cui al testo del CCNL 5 febbraio 2021.

 

Sulla base dei valori dell’IPCA 2023 al netto degli energetici importati, sono stati definiti, inoltre, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfetaria e dell’indennità di reperibilità.

 

 

 

 

Misura dell’indennità

Dal 1° giugno 2024

 

Trasferta intera

 

49,68

 

Quota per il pasto meridiano o serale

 

12,89

 

Quota per il pernottamento

 

23,90

 

Le Parti, preso atto del disposto del 5° comma dell’articolo 51 del TUIR il quale stabilisce che “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni jùori del territorio comunale concorrono a formare

il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (n.d.r. 46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (n.d.r.                                                                                                                                       

77,47 euro) per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente

 

il limite è ridotto di un terzo”, precisano che gli importi dell’indennità di trasferta forfetaria decorrenti dal 1° giugno 2024 superano la soglia del valore c.d. esente nel caso di trasferta forfetizzata intera, mentre nel caso di rimborso forfetario dei soli pasti si rimane all’interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2024:

 

 

b)

COMPENSO GIORNALIERO

e)

COMPENSO SETTIMANALE

 

 

LIVELLO

 

16ORE (GIORNO LAVORATO)

 

24ORE (GIORNO LIBERO)

 

24ORE FESTIVE

 

 

6 GIORNI

 

6 GIORNI CON FESTIVO

 

6GIORNICON FESTIVO E GIORNO

LIBERO

 

D1-D2-Cl

 

5,69

8,56

9,25

 

37,00

37,68

40,56

 

C2-C3

 

6,78

10,64

11,41

44,52

45,29

49,15

 

B1 e superiore

7,78

12,81

13,48

51,72

52,39

57,42