CCNL Metalmeccanici FIAT: accordo di rinnovo
ACCR 08-03-2013 – Parte 1
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Addì 8 marzo 2013
Tra
Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A. e le società dei rispettivi Gruppi che applicano il Contratto Collettivo Specifico di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011
e
le Organizzazioni Sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e l’Associazione Quadri e Capi FIAT
Premesso che:
– in riferimento a quanto previsto dall’art. 10, Titolo Primo, del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011, in data 6 luglio 2012 le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCSL hanno presentato il documento contenente le richieste di rinnovo dello stesso per il triennio 2013-15;
– la situazione del mercato in Europa, ma particolarmente in Italia, presenta caratteri di eccezionale negatività, con ampia contrazione dei mercati in cui le Società operano; ciò nonostante si è confermato lo sforzo teso a salvaguardare l’intera struttura produttiva dei Gruppi in Italia e sono state annunciate importanti iniziative di investimento con significativi impegni economici finalizzati al rilancio e valorizzazione delle prospettive produttive nel Paese, con benefici sia sotto il profilo dell’occupazione sia sotto quello della produttività e competitività;
– nonostante la situazione sopra descritta, le Parti, considerando lo strumento del Contratto leva strategica per il rilancio delle attività produttive in Italia e per la gestione della critica situazione di mercato, hanno avviato la negoziazione;
– dopo la riunione di riscontro del 26 luglio 2012, in data 11 ottobre 2012 si è svolto il primo incontro di trattativa, nel corso del quale è stato sottoscritto l’accordo sindacale che ha definito l’assetto dei fondi sanitari integrativi aziendali, stabilendo la fusione per incorporazione del Fasifiat nel Fasiq, che ha assunto da 1° gennaio 2013 il nome di FASIF, e fissando i valori della contribuzione per il triennio 2013-15, articolati su due livelli di assistenza:
– uno obbligatorio, con ogni connesso onere a esclusivo carico aziendale e a beneficio di tutti i lavoratori;
– uno volontario, a carico di Azienda e lavoratore secondo la ripartizione degli oneri contributivi per, rispettivamente, due terzi e un terzo;
– nel corso dei successivi incontri è stata evidenziata la necessità di approfondire i criteri di valutazione relativi alla parte economica, con specifico riguardo all’individuazione di uno o più indicatori economici utili al fine del rinnovo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis del Titolo Primo del CCSL.
Tutto ciò premesso e considerato, si è convenuto, a integrazione e parziale modifica del vigente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011, di definire quanto segue:
TESTO DELL’ACCORDO
– entro il primo semestre di quest’anno le Parti attiveranno una Commissione bilaterale, come previsto dall’art. 10 bis del Titolo Primo del CCSL, con il compito di individuare uno o più indicatori economici utili al fine del rinnovo della parte economica per il biennio 2014 – 2015;
– la Commissione sarà composta da un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e da altrettanti componenti di parte aziendale e si riunirà secondo tempi adeguati alla necessità di pervenire a una o più proposte da sottoporre alle Parti entro il 31 ottobre 2013;
– a decorrere dal 1° febbraio 2013 gli importi di paga base sono incrementati di euro 40,00 (quaranta) mensili lordi rapportati al 3° Gruppo Professionale – prima fascia.
In considerazione di quanto sopra gli aumenti e i nuovi importi di paga base mensili, a modifica di quanto previsto dall’art. 9 del Titolo Terzo del CCSL, sono quelli indicati nella tabella sotto riportata
Gruppi Professionali | Importo mensile (in euro lordi) | Aumento mensile (in euro lordi) |
5° – prima fascia | 32,77 | 1.436,02 |
5° – seconda fascia | 36,04 | 1.579,30 |
4° – prima fascia | 36,74 | 1.610,03 |
4° – seconda fascia | 37,52 | 1.644,22 |
3° – prima fascia | 40,00 | 1.752,94 |
3° – seconda fascia | 42,66 | 1.869,32 |
2° | 45,80 | 2.007,24 |
1° | 49,64 | 2.175,41 |
– a partire dal mese di aprile 2013 le Parti proseguiranno, anche attraverso l’attività dei Gruppi di Lavoro già costituiti e operanti dal 2012, il confronto circa le eventuali necessità di adeguamento delle parti del CCSL che non sono oggetto del presente accordo, con l’obiettivo di pervenire, entro la fine del corrente anno, a soluzioni condivise.
In relazione al comune obiettivo di rafforzare l’efficacia del CCSL come strumento strategico per il miglioramento della produttività e della competitività, le Parti convengono sulla necessità di rivedere, per le realtà dove previsto, la struttura del Premio di Competitività di cui alla Norma Transitoria annessa all’art. 14 del Titolo Terzo del CCSL, anche considerato il venir meno degli effetti della suddetta Norma Transitoria, al fine di salvaguardarne e valorizzarne il collegamento con la finalità originaria di incentivo variabile diretto a migliorare la produttività, l’efficienza organizzativa e, conseguentemente, la competitività aziendale, anche alla luce dei DPCM del 22 gennaio 2013 in materia di misure per la crescita della produttività e della competitività in Italia.
Per le realtà in cui il suddetto Premio non è previsto le Parti, a livello di Società interessata, esamineranno eventuali modalità per favorire una più piena applicazione del suddetto Decreto.
Si conviene pertanto di rideterminare la struttura dell'”ex Premio di competitività” a decorrere dal 1° aprile 2013 in forma di “Incentivo di produttività”, calcolato su base oraria con riferimento alle ore effettivamente lavorate in regime ordinario, nelle misure orarie di cui alla seguente tabella.
Gruppi professionali | Indennità oraria “incentivo di produttività” (in euro lordi/ora) |
5° e 4° | 0,82 |
3° – prima fascia | 0,85 |
3° – seconda fascia e 2° | 0,87 |
1° | 0,96 |
Conseguentemente, a questo fine, si conviene, in sostituzione di quanto previsto per l’anno 2012 dall’ultimo capoverso della suddetta Norma Transitoria, che la quota erogata mensilmente e individualmente nelle suddette misure sia riconosciuta per le ore di effettiva prestazione lavorativa ordinaria consuntivate nel mese precedente a cui, agli effetti di tale emolumento, sono parificate:
– le ore di assenza relative alle situazioni specificatamente tutelate nel paragrafo Assenteismo dell’art. 24 del Titolo Terzo del CCSL come nelle previsioni delle versioni A), terzo comma, e B);
– i periodi di “astensione obbligatoria” dal lavoro per maternità e paternità, nonché i riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
– le ore di assemblea retribuite riconosciute in applicazione del CCSL nonché le ore dei permessi per RLS di cui al capitolo Ambiente di Lavoro, paragrafo “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”, del Titolo Secondo del CCSL.
I nuovi importi dell'”Incentivo di produttività”, determinati sulla base dei riportati criteri, sono comprensivi di tutti gli istituti legali e/o contrattuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ferie, festività, 13ª mensilità, maggiorazioni corrisposte a fronte di prestazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo con o senza riposo compensativo e pertanto detti importi non verranno considerati ai fini del trattamento economico relativo a tutti tali istituti.
Il suddetto “Incentivo di produttività” come disciplinato dal presente accordo sostituisce integralmente il Premio di Competitività di cui alla richiamata Norma Transitoria.
A conferma formale dei criteri di erogazione applicati per gli importi già corrisposti alla specifica voce di “anticipazione con riserva di futuri emolumenti”, le Parti convengono che gli stessi importi costituiscono parte integrante dell'”Incentivo di produttività”, erogabile in misura variabile nei valori che saranno determinati sulla base dell’applicazione dei criteri sopra convenuti.
Per quanto qui non diversamente convenuto continua ad applicarsi integralmente quanto stabilito dalle norme del vigente CCSL.
ADDENDUM SETTORE MAGNETI MARELLI – Automotive Lighting Italia S.p.A.
A decorrere dal 1° aprile 2013, a tutti i lavoratori operanti negli stabilimenti di Venaria Reale (TO) e Tolmezzo (UD) di Automotive Lighting Italia S.p.A., in luogo degli importi di cui all'”incentivo di produttività” definiti nell’Accordo dell’8 marzo 2013, sottoscritto da Fiat s.p.a. e Fiat Industrial s.p.a. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM e AQCF, saranno riconosciuti a pari titolo gli importi di seguito indicati.
Gruppi Professionali | Indennità oraria “incentivo di produttività” (in euro lordi/ora) Automotive Lighting Italia S.p.A. Venaria Reale (TO) | Indennità oraria “incentivo di produttività” (in euro lordi/ora) Automotive Lighting Italia S.p.A. Tolmezzo (UD) |
5°-4° | 0,53 | 0,57 |
3° prima fascia | 0,55 | 0,62 |
3° seconda fascia – 2° | 0,55 | 0,65 |
1° | 0,58 | 0,70 |
Torino, 8 marzo 2013
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