Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane metalmeccaniche ed installatrici. In vigore dal 01.07.92 al 30.06.96 – CCNL 09-02-1993
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premessa
Metalmeccanica (artigianato) – Costituzione Delle Parti – Sfera Di Applicazione
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Roma 9 febbraio 1993
TRA
La Federazione Nazionale Artigianati Metalmeccanici (F.NA.M.) – Confartigianato.
La Federazione Nazionale Artigiani Installatori d’impianti (F.N.A.I.I.) – Confartigianato.
La Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici (F.N.A.M.) – Confederazione Nazionale dell’Artigianato (C.N.A.).
La Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (C.A.S.A.).
La Confederazione Libere Associazioni, Artigiane Italiane.
E
la FIM – CISL – FIOM – CGIL – UILM – UIL
SFERA Dl APPLICAZIONE
Per impresa artigiana metalmeccanica ed installatrice di impianti, si intende l’azienda avente i requisiti previsti dalla L. 8 agosto 1985, n. 443.
Il presente contratto si applica:
1) ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonche’ costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantita’ di lavoro; alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati; ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche regolate dal presente contratto i seguenti laboratori ed officine:
meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini), tornerie in genere, produzioni varie in ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;
2) alle modellerie meccaniche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere, come ad esempio: fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici;
3) alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro- termo-sanitari, elettrici, telefonici, di retilinee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari;
4) ai laboratori addetti ai servizi e lavorazioni varie come ad esempio: elettrauto, officine per la riparazione ed il caricamento di batterie elettriche, officine di riparazione veicoli, riparazioni e costruzioni di carrozzerie, servizi di manutenzione di ogni genere, gommisti;
5) alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche.
PAR 1 art. 1
Metalmeccanica (artigianato) – Rapporti Sindacali
Premessa
Premesso che non sono in alcun caso poste in discussione l’autonomia dell’attivita’ imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilita’ di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana ha assunto nell’economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una piu’ approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigianato, finalizzata al raggiungimento di piu’ consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie piu’ avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le Organizzazioni Artigiane e FIM-FIOM-UILM concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalita’, persegua l’obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo sviluppo di una piu’ puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell’artigianato.
Osservatori
Le parti convengono sulla necessita’ di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali al l’acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane metalmeccaniche e dell’installazione di impianti.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'”Osservatorio Nazionale” e degli “Osservatori Regionali” strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresi’ un momento di supporto delle possibilita’ partecipative del settore alle scelte di politica economica ed industriale. Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l’esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorche’ cio’ sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli osservatori saranno l’acquisizione di informazioni e l’esame su:
– le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l’andamento degli investimenti e delle commesse; il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione, Ia consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
– l’andamento globale dell’occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d’eta’, sesso, qualifiche e per i diversi comparti indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
– il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all’occupazione femminile, all’apprendistato;
– l’esame delle problematiche inerenti le pari opportunita’;
– l’andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione all’organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
– l’evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
– esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
– esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
– l’esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
– l’attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilita’ di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalita’ e criteri di realizzazione, nonche’ le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L’Osservatorio Nazionale verra’ costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All’atto della prima riunione i componenti l’Osservatorio definiranno la programmazione dell’attivita’.
Riequilibrio del territorio e Mezzogiorno
Per favorire il riequilibrio territoriale nelle regioni del centro- nord, le parti opereranno per impegnare le Regioni in una programmazione degli insediamenti che abbia la finalizzazione indicata.
Si operera’ per selezionare ulteriori insediamenti finalizzandoli al risanamento ambientale di aziende esistenti nelle zone gia’ ampiamente industrializzate e per promuovere, invece, la creazione di nuovi insediamenti nelle aree deboli ed insufficientemente sviluppate.
In riferimento sia al Mezzogiorno che al riequilibrio del territorio, le parti si impegnano affinche’ al livello di ogni singola Regione si definiscano piani di sviluppo per l’artigianato che, in organico rapporto con le scelte programmatiche dell’ente regione, operino per l’attuazione di una politica per l’artigianato che sia direttamente collegata con i piani di settore previsti dalla legislazione vigente in materia.
Le parti opereranno affinche’ nel Mezzogiorno si realizzino flussi di commesse dalle aziende industriali alle imprese artigiane, con lo scopo di creare e sviluppare poli integrati di produzioni industriali ed artigiane che abbiano come riferimento piani di settore e di comparto definiti dalle regioni e/o dal CIPI e come obiettivo l’aumento dei livelli occupazionali della base produttiva.
Le parti si impegnano a promuovere ed a favorire insediamenti di aziende artigiane con autonomia produttiva, finanziaria e di mercato in aree del meridione identificati sulla base dei criteri suddetti, le Organizzazioni artigiane in particolare opereranno per la creazione e/o lo sviluppo di forme consortili o comunque capaci di inserirsi o di sostituire cicli produttivi integrati.
Nei confronti dei pubblici poteri – in special modo con le regioni meridionali- le parti apriranno verifiche per la predisposizione sulle aree individuate delle infrastrutture necessarie per rendere competitivi gli insediamenti produttivi attraverso un contenuto costo delle aree, validi e selettivi incentivi creditizi e fiscali.
Decentramento produttivo
Le parti si impegnano al confronto ed all’esame congiunto, a livello nazionale regionale territoriale interessati dove se ne rilevi la necessita’ per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuita’ del flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo della pluricommittenza anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle aziende artigiane.
L’incontro avverra’ su richiesta scritta di una delle parti.
Almeno una volta all’anno si procedera’ alla verifica sulla effettiva applicazione delle leggi vigenti sul lavoro a domicilio e all’esame delle relative condizioni economiche e normative dei lavoratori.
Tale verifica si avvarra’ oltre che delle informazioni che le parti possono attingere dalle Commissioni Provinciali previste dalla legge n. 887/1973 dei dati forniti dalle Organizzazioni Artigiane stipulanti sulle imprese che utilizzano lavoro a domicilio delle valutazioni di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno e sui prevedibili riflessi sull’occupazione.
Governo del mercato del lavoro
Al fine di poter verificare le concrete possibilita’ di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro le parti si incontreranno a livello nazionale regionale territoriale interessati.
Il confronto in oggetto si terra’ di norma semestralmente su richiesta scritta di una delle parti e dovra’ prendere in esame per quanto possibile situazioni di settore di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata negli incontri citati la verifica sulle potenzialita’ di sorbimento della mano d’opera nel settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti artigiano regionale si definiranno, a quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio: cio’ attraverso leggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile formazione professionale mobilita’. Nel caso in cui – a livello regionale o territoriale – venga approntata una lista unica di lavoratori in mobilita’ contrattata si fara’ ad essa automatico riferimento facendo le opportune armonizzazioni.
Nota a verbale
Le parti concordano che l’acquisizione dei dati e/o delle informazioni non comporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non saranno oggetto di esame individuale. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
PAR 1 art. 2
Metalmeccanica (artigianato) – Formazione Professionale
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l’Ente Regione o con l’Ente locale a livello territoriale corsi di formazione professionale alla cui impostazione e gestione partecipino le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL le parti si incontreranno a livello regionale almeno una volta all’anno per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali settori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Sulla base degli esiti degli incontri suddetti verranno presentati all’Ente regione o all’Ente locale a livello territoriale le proposte decorsi da effettuarsi definendo la durata le modalita’ ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione o dell’Ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l’impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la suddetta formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valuta e le possibilita’ occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato la formazione pratica.
L’attestato di qualifica conseguito al termine del corso e’ valido dopo un periodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane e’ considerato tirocinante ai sensi della L. 14 novembre 1967 n. 1146.
Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di formazione professionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo dovra’ essere opportunamente armonizzata.
PAR 1 art. 3
Metalmeccanica (artigianato) – Accordo Interconfederale
Le parti convengono l’integrale recepimento della disciplina con tenuta nell’Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti, anche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
RELAZIONI SINDACALI
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell’Accordo Interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti gia’ delineati nell’Accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli e ripropongono l’impegno alla attuazione di quanto sopra indicato.
Nell’ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilita’ di ulteriore articolazione subregionale definita con l’intesa delle parti.
Cio’ premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell’artigianato, nonche’ sulle sue possibilita’ di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilita’ e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l’intervento congiunto a sostegno della politica nazionale comunitaria di sviluppo dell’artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell’associazionismo dell’imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate piu’ delle altre ad adeguare sempre piu’ velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l’attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l’artigianato di competenza dell’ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell’Accordo del 27 febbraio 1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, concordano su o sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l’istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in impresa con non meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell’Accordo del dicembre 1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attivita’ di cui al comma 1 del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantita’ retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantita’ saranno ragguagliate rispettivamente:
– a L. 7.500 annue per dipendente per l’attivita’ della rappresentanza (comma 1, punto 1);
– a L. 1.500 annue per dipendente per le attivita’ congiunte programmate nelle sedi bilaterali (comma 20, punto 1).
Detti valori varranno per l’attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente sulla base delle presenti intese, si procedera’, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l’unicita’ della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall’entrata in vigore del presente accordo e fino all’armonizzazione suddetta non si procedera’ all’elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono, per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l’impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra lavoratori da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovra’ avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell’avviso scritto.
Qualora cio’ non avvenga per assenza delle OO.SS il provvedimento diverra’ esecutivo; analogamente l’assenza delle OO.AA comportera’ la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si e’ inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia – legge n. 300/1970 – legge n. 604/1966 – legge n. 533/1973 e agli artt. 2118 e 2119 c.c..
Dichiarazione a verbale del Ministro
Il Ministro dichiara che l’accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarita’ e la dimensione dell’attivita’ produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sara’ comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 31 della legge n. 300/1970, Statuto dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL
La CGIL dichiara che procedera’ a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l’accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
La CGIL definira’ autonomamente i criteri e le modalita’ di scelte e le entita’ della rappresentanza tenendo anche conto delle realta’ locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
PROTOCOLLO PER IL REGOLAMENTO DEL FONDO
1) Ai fini della gestione dell’accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente Accordo Interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA e controllato dalle OO.SS..
2) Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso l’INPS e secondo modalita’ previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31 luglio 1989, il versamento sara’ effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell’Ente bilaterale, possono definire modalita’ equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il fondo regionale provvedera’ alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente Accordo Interconfederale entro 30 giorni dalla data dell’effettivo versamento.
7) Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruita’ della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalit… di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sara’ effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1) secondo comma, del presente Accordo Interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l’attuazione dei programmi di attivit… di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell’accordo, saranno utilizzate le risorse come specificamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma primo del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali gi… esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale
CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si e’ voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarita’ delle categorie sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all’applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Norma transitoria
In relazione al punto 7) dell’Accordo Interconfederale 21 luglio 1988, parte relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell’entrata in vigore dell’accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano gia’ alla data del 21 luglio 1988 vale quanto previsto al punto 7) dell’accordo su richiamato.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.
I versamenti per l’attivita’ del delegato d’impresa, sino alla sua decadenza, non si cumuleranno con quelli del rappresentante sindacale di bacino. Pertanto le imprese in questione recupereranno dal Fondo quanto versato per il rappresentante di bacino (punto 13 del Regolamento del Fondo).
Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalita’ di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuita’ e lo sviluppo delle attivita’, date le specificita’ che connotano le imprese artigiane, convengono sull’individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalita’ di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.
2) Il Fondo di cui al punto 1) sara’ gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro il 30 ottobre 1989 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli organi di gestione del fondo medesimo.
3) Il fondo regionale provvedera’ ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle attivita’ causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volonta’ dell’imprenditore, secondo i criteri e le modalita’ indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
4) Il fondo regionale provvedera’ inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le modalita’ di cui al punto 16) comma secondo.
5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti a livello regionale, laddove ne ravvedano l’esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani stipulati, ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 21 dicembre 1983, dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell’edilizia, dell’autotrasporto e della panificazione.
7) Ferma restando l’esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
– eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attivita’;
– calamita’ naturali;
– interruzione dell’erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all’impresa;
– difficolta’ di utilizzo delle materie prime gia’ acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potra’ individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entita’ a quelli sopra elencati.
8) In caso di articolazione sub-regionale del fondo per aree di produzione omogenea, ed eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con le disponibilita’ economiche.
9) In ogni caso per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del fondo sara’ limitata.
Tale durata, nonche’ l’entita’ degli interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.
10) Il fondo si dara’ le articolazioni operative al fine di garantire rapidita’ e funzionalita’ degli interventi.
11) Per ogni fondo verra’ istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminera’ in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformita’ degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalita’ per cui il fondo e’ costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal fondo all’impresa e tramite quest’ultima ai lavoratori interessati.
13) La gestione del fondo predisporra’ gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l’avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14) Entro il 30 settembre 1989 sara’ istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15 novembre 1989, valutera’ i problemi di carattere contributivo, relativi alle attivita’ di sostegno del fondo e diramera’ alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale commissione sara’ inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20), e fornira’ indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire ai fondo con una quantita’ pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati gia’ richiamati al punto 3) e al punto 4).
La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo e quella prevista dal CCNL di appartenenza per l’operaio specializzato.
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le due ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
– il ripristino del ciclo produttivo;
– riallocazione o riorganizzazione dell’attivita’ produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
– servizi reali all’impresa, quali l’attivita’ formativa, di diffusione delle tecnologie, ecc.
17) Il fondo potra’ essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali.
18) Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantita’ pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verra’ destinata ad un fondo nazionale di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
20) A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuita’ degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).
21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione, al fine di concordare utilizzo aggiuntivo.
22) In sede regionale, le parti potranno altresi’ attivarsi congiuntamente nei confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalita’ per cui il fondo e’ costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2).
23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell’impresa artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15) ultimo comma.
Il primo di tali versamenti che si riferira’ al 1989, sara’ effettuato entro il 31 dicembre 1989 e sara’ riferito, con i criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30 ottobre 1989.
24) Il fondo regionale provvedera’ a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio. A tal fine provvedera’ ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali.
25) Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalita’ affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire – ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualita’ delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite – le eventuali modalita’ di armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo fondo ad intervenire per i casi indicati, e nelle modalita’ concordate, nel limite delle sue disponibilita’ economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell’impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
OCCUPAZIONE FEMMINILE
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI
1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realta’ ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stato di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio sanitari e inserimento/mantenimento nella realta’ produttiva.
1.1 – Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunita’ terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2 – Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilita’ d’interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realta’ delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti Locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunita’ terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1 qualora si rendesse necessario, va concessa l’aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell’anzianita’, per un periodo ritenuto congruo delle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1 – L’aspettativa di cui sopra e’ concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificita’.
2.2 – Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la necessita’, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto 1.1, per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari.
4) I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5) Nell’ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall’impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 23, legge n. 56/1987.
LAVORATORI INABILI
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull’entita’ e sull’andamento dell’occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento.
In tali sedi, le OO.AA e le OO.SS., esamineranno le possibili soluzioni atte a risolvere i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni piu’ favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
MERCATO DEL LAVORO
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del Lavoro, basato sul metodo del confronto e della con trattazione attuando nei tempi piu’ brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validita’ dell’Accordo Interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la legge n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all’impianto legislativo, in base ad una piu’ attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarita’ delle imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresi’ che l’innalzamento dell’eta’ di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all’eta’ in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi.
Riguardo all’apprendistato, e alla legge n. 56/1987, la verifica dovra’ tenere conto di tre fattori essenziali:
– la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
– la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui puo’ essere ipotizzabile l’apertura di ulteriori opportunita’ formative;
– la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilita’ di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del Lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente Accordo Interconfederale ha durata triennale. Esso s’intende tacitamente rinnovato salvo disdetta delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.
L’accordo ha le caratteristiche dell’ultrattivita’, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potra’ essere sostituito da un nuovo accordo.
Roma, 21 luglio 1988
Sottoscritto nella stesura definitiva, addi’ 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL.
ALLEGATO
Le parti, all’atto della firma dell’Accordo Interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del Lavoro – che ha dichiarato una propria disponibilita’ di massima -affinche’ lo stesso fornisca – d’intesa con gli altri Ministeri interessati – in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l’accordo per tutte le imprese artigiane.
Dichiarazione congiunta per l’attuazione dell’Accordo Interconfederale 21 luglio 1988
Le parti nazionali, firmatarie del presente Accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente Accordo.
Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
Dichiarazione a verbale
Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall’emanazione delle leggi stesse.
Modifiche all’Accordo Interconfederale 21 luglio l988 nella parte relativa al fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalita’ di lavoro dipendente ed imprenditoriale.
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL convengono sulle seguenti modifiche dell’Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell’accordo, e’ immediatamente riportata dopo il “Protocollo per il regolamento del fondo” (di rappresentanza sindacale), la successiva “Nota a Verbale” di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d’atto delle Confederazioni Artigiane della stessa Nota a Verbale.
Primo capoverso
Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest’ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal compatto artigiano, ed al fine di salvaguadare l’occupazione ed il patrimonio di professionalita’ di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuita’ e lo sviluppo delle attivita’, date le specificita’ che connotano le imprese artigiane, convengono sull’individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
Punto 1)
Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell’occupazione e del patrimonio di professionalita’ di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane le parti istituiranno a livello regionale un fondo intercategoriale.
Punto 3)
Il fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvedera’ ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attivita’ secondo i criteri e le modalita’ indicate ai punti 7), 9), 11), 12).
Punto 7)
Il fondo regionale di cui al punto 1) potra’ erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
– eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attivita’;
– calamita’ naturali;
– interruzione dell’erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all’impresa;
– difficolta’ di utilizzo delle materie prime gia’ acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
– incendio.
In via analogica la commissione di cui al punto 11) potra’ individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entita’ a quelli sopra elencati.
Punto 8): da cassare
Punto 9)
Per tutti gli eventi considerati, la durata nonche’ l’entita’ degli interventi del fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto 15): cassare l’ultimo comma ed aggiungere:
Fatti salvi gli accordi gia’ intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al Fondo per l’anno 1993 e l’impegno delle parti a costituire il Fondo in tutte le Regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantita’ di cui sopra dall’1 gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994 e’ fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
A partire dall’1 gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1996 tale importo e’ elevato a lire 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei Fondi Regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non opera l’accantonamento del 7% di cui al punto 19).
Punto 16)
Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
– il primo ripristino del ciclo produttivo;
– riallocazione o riorganizzazione dell’attivita’ produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
– servizi reali all’impresa, quali attivita’ formative, di diffusione delle tecnologie, ecc..
Punto 17)
Il fondo sara’ collocato all’interno dell’Ente Bilaterale regionale.
Punto 19)
Una quantita’ pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verra’ destinata ad un fondo nazionale collocato all’interno dell’ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
Punto 25): cassare la frase contenuta nell’inciso (dalla parola “ove” fino alla parola “acquisite”) e cassare la successiva parola “eventuali”.
Roma, 22 giugno 1993
PAR 1 art. 4
Metalmeccanica (artigianato) – Sistema Contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
– relazioni sindacali di settore;
– materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
– sistema di classificazione;
– retribuzione;
– durata del lavoro;
– normative sulle condizioni di lavoro;
– azioni positive per le pari opportunita’;
– altre materie tipiche dei CCNL;
– costituzione di eventuali fondi di categoria.
Livello decentrato di categoria
La titolarita’ unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realta’ regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l’esercizio della titolarita’ contrattuale puo’ essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validita’ regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sara’ assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.
PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI
Nella comune volonta’ di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell’artigianato, mirato ad attribuire funzionalita’ ed organicita’ al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure e’ condizione affinche’ sia garantita la continuita’ contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria
– Ciascuna delle parti puo’ inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validita’ fino alla data di scadenza prevista;
– la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
– entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terra’ un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovra’ aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma;
– a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
– trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle Confederazioni nazionali;
– trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiedera’ l’intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti e’ abilitata ad avanzare tale richiesta;
– trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l’intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1 – 31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa e’ impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevedera’ alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione della indennita’ di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all’apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l’eventuale accordo prevedera’ un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell’apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Indennita’ di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sara’ corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L’importo di tale elemento sara’ pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennita’ di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara’ pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennita’ di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sara’ unico per tutti i lavoratori.
Livello decentrato di categoria
La decorrenza dei CCRIL cadra’ a meta’ della vigenza dei CCNL di riferimento. La definizione dei CCRIL avverra’ nel rispetto delle seguenti procedure:
– la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
– entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terra’ un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovra’ aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma;
– a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
– trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle Categorie nazionali;
– trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiedera’ l’intervento di mediazione dell’Assessore Regionale al Lavoro. Ciascuna delle parti e’ abilitata ad avanzare tale richiesta;
– trascorsi ulteriori 15 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento dell’Assessore senza che l’intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1 – 31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa e’ impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevedera’ alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all’apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l’eventuale accordo prevedera’ un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell’apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verra’ comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entita’ sara’ stata stabilita dai CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
In base all’Accordo Interconfederale 3 agosto – 3 dicembre 1992, al fine di verificare “l’andamento del settore nella regione” agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale prenderanno in esame i sottoelencati indicatori con le rispettive fonti.
Tale valutazione, che potra’ tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche, assumera’ gli indicatori come elementi di analisi dell’andamento del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti.
– PIL regionale (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)
– Valore aggiunto per addetto nell’artigianato (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)
– Andamento occupazionale nel settore artigiano (Fonte: INPS/Enti Bilaterali)
– Andamento del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: numero delle imprese; numero degli addetti; media dimensionale delle imprese (Fonte: INPS/CCIAA).
A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell’andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per l’artigianato metalmeccanico e della installazione di impianti, tesi ad accrescere la produttivita’ e l’efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL
Gli effetti di costo relativi agli eventuali incrementi retributivi regionali non possono avere decorrenza precedente all’1 gennaio 1995.
Le piattaforme relative al livello regionale di contrattazione possono essere presentate fino al 31 luglio 1994.
L’incremento retributivo mensile di cui all’ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale e’ stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente CCNL, sino a quel momento.
Convenzionalmente, le parti convengono che i 4 mesi di cui al citato comma scadono il 28 febbraio 1995.
PAR 1 art. 5
Metalmeccanica (artigianato) – Occupazione Femminile E Pari Opportunita`
A livello nazionale le parti convengono di costituire una commissione che affronti i problemi inerenti l’occupazione femminile e l’applicazione della legge n. 125tl991 sulle pari opportunita’ nei settori artigiani metalmeccanico e della installazione di impianti.
A livello regionale e territoriale, in applicazione dell’Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988, le parti convengono che i comitati paritetici, nella progettazione e sperimentazione di azioni positive e di pari opportunita’, possano avvalersi dei dati a disposizione degli Osservatori e di esperti scelti di comune accordo dalle parti.
Compito dei comitati sara’ inoltre quello di proporre alle parti il percorso di realizzazione dei progetti di azioni positive.
PAR 1 art. 6
Metalmeccanica (artigianato) – Delega Sindacale
L’impresa operera’ la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di delega individuale firmata dall’interessato. La delega puo’ essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potra’ rilasciarne una nuova.
Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l’impresa provvedera’ ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.
PAR 1 art. 7
Metalmeccanica (artigianato) – Protocollo Sulle Modalita` Di Effettuazione Delle Ritenute Della Quota Contrattuale Ordinaria Per Attivita` Svolte Per La Realizzazione Del Testo Contrattuale E Sua Diffusione
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL per le imprese artigiane del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti si e’ convenuto quanto segue:
1) Le aziende effettueranno una ritenuta di L. 35.000 sulla retribuzione del mese di settembre 1993 per la realizzazione e diffusione del testo contrattuale.
2) Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FIM – CISL, FIOM – CGIL, UILM – UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, tale prelievo non sara’ operato in quanto gia’ compreso nella normale quota associativa mensile che continuera’ ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
3) Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 15 settembre 1993 il testo del presente articolo, con ogni adeguato mezzo, preferibilmente mediante affissione.
4) Entro il termine perentorio del 25 settembre 1993 il lavoratore potra’ fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all’azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL.
5) La materia in oggetto e’ di competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all’applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
6) Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra nei conti correnti bancari da FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL Nazionali in ogni Regione direttamente o per tramite delle loro Associazioni.
7) Nel caso di versamento diretto dell’azienda singola dovra’ essere specificato il numero dei dipendenti a cui si riferiscono le quote e la ragione sociale dell’impresa.
8) Nel caso di versamento tramite le Associazioni Artigiane, le Associazioni stesse dovranno specificare il numero delle aziende, il numero totale dei lavoratori aderenti e l’esatta denominazione ed indirizzo dell’Associazione Artigiana che effettua il versamento.
9) Le imprese consegneranno il testo contrattuale ai lavoratori ai quali e’ stata effettuata la trattenuta di cui al presente articolo.
10) Di norma, salvo diversa pattuizione tra le parti intervenute a livello regionale, il testo contrattuale sara’ distribuito alle imprese dalle OO.AA. sulla base delle quote versate e della documentazione pervenuta.
11) Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM- UIL, il testo contrattuale verra’ fornito dalle OO.SS. stesse.
PAR 1 art. 8
Metalmeccanica (artigianato) – Permessi Retribuiti Per Cariche Sindacali
E’ stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che abbiano almeno 8 (otto) dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi permessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulativi per trimestre).
PAR 1 art. 9
Metalmeccanica (artigianato) – Diritto Di Assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa, ma in presenza di locali idonei puo’ svolgersi anche all’interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sara’ presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 in caso di urgenza con l’indicazione specifica dell’orario di svolgimento.
PAR 1 art. 10
Metalmeccanica (artigianato) – Lavoratori Studenti
Resta confermato quanto stabilito con l’Accordo del 23 gennaio 1974 che, oltre la corresponsione della retribuzione per i giorni di assenza per esami, a tutti i lavoratori studenti verranno concessi permessi retribuiti nella misura di 20 ore annue, previa certificazione.
PAR 1 art. 11
Metalmeccanica (artigianato) – Diritto Allo Studio
Per i lavoratori delle imprese artigiane che occupano almeno 5 (cinque) dipendenti deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue per ogni lavoratore avente diritto.
Tale monte-ore viene costituito al fine di permettere che ogni lavoratore possa frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
A tale scopo ogni lavoratore puo’ usufruire di un massimo di 150 ore (centocinquanta) retribuite ogni tre anni, godibili anche in un solo anno fino ad esaurimento del monte-ore aziendale e sempreche’ il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso, e successivamente certificati di frequenza con la indicazione delle ore relative.
Possono usufruire dei permessi retribuiti nelle misure sopraindicate, escludendo comunque criteri di contemporaneita’ (si intende con cio’ che un solo lavoratore all’anno puo’ usufruire del diritto):
a) un solo lavoratore per triennio nelle aziende da 5 a 9 dipendenti aventi diritto;
b) due lavoratori per triennio nelle aziende da 10 a 14 dipendenti aventi diritto;
c) tre lavoratori per triennio nelle aziende da 15 a 19 dipendenti aventi diritto e via via procedendo per i multipli di cinque.
Possono usufruire dei permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti con esclusione degli apprendisti soggetti all’obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25.
Dichiarazione congiunta
Le parti si impegnano ad affrontare e possibilmente risolvere a livello provinciale le difficolta’ che possono sorgere, in relazione al limite di 150 ore, per la frequenza dei lavoratori ai corsi di alfabetizzazione.
PAR 1 art. 12
Metalmeccanica (artigianato) – Tutela Dei Licenziamenti Individuali
Le parti, in attuazione della L. 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volonta’ di applicare le norme in essa contenute nell’intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall’Accordo interconfederale – intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
PAR 1 art. 13
Metalmeccanica (artigianato) – Ambiente Di Lavoro
I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrita’ fisica nell’ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinche’ l’azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a cio’ preposti trovi attuazione anche nell’ambiente di lavoro delle imprese artigiane.
I lavoratori, mediante i rappresentanti di cui all’art. 3 o a richiesta delle maestranze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita’ fisica.
Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale.
Tali incontri, che si terranno di norma una volta all’anno su richiesta di una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla determinazione dei relativi interventi dei servizi alla prevenzione.
L’attuazione degli interventi concordati e’ di competenza dei servizi di igiene e di sicurezza del lavoro e di prevenzione abilitati, anche mediante stipula di apposite convenzioni.
Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
PAR 1 art. 14
Metalmeccanica (artigianato) – Periodo Di Prova
L’assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova che deve risultare da atto scritto.
Durante tale periodo e’ reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso ne’ relativa indennita’ sostitutiva.
La retribuzione che verra’ corrisposta al lavoratore per le ore di servizio effettivamente prestate durante il periodo di prova, sara’ quella pattuita e comunque non inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria professionale della classificazione unica per la quale il lavoratore e’ stato assunto od in cui abbia svolto le mansioni.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l’impresa non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera’ senz’altro confermato in servizio a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione.
La durata del periodo di prova e’ regolata come segue:
– per le categorie professionali operaie inquadrate nel VI e nel V livello: 4 settimane;
– per le categorie professionali operaie inquadrate a partire dal IV livello: 6 settimane;
– per i lavoratori con qualifiche di impiegati: 3 mesi.
PAR 1 art. 15
Metalmeccanica (artigianato) – Classificazione Dei Lavoratori
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 6 categorie professionali e 7 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle indicate all’art. 25.
CATEGORIE PROFESSIONALI
I – II – II bis – III – IV – V – VI
A) Mobilita’ professionale
I lavoratori (ex impiegati) inquadrati nella VI categoria, intendendosi per tali i lavoratori di primo impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi comprensivi del periodo di prova, passeranno automaticamente al V livello professionale.
Le parti convengono che i lavoratori (ex operai) inquadrati nella VI categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa acquisiranno il livello retributivo della V categoria.
B) Declaratorie, esemplificazione dei profili ed esempi
L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni, dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore e pertanto sono prevalentemente formulati in termini ricorrenti.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specifici nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali dei lavoratori con funzioni generiche e dei lavoratori della VI categoria, non indicate perche’ gia’ sufficientemente definite nelle declaratorie.
Settore AUTORIPARAZIONE
In questo settore non sono inquadrati i lavoratori dei livelli I e II bis.
II Categoria
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacita’ professionale, con discrezionalita’ di poteri e con facolta’ di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite;
– i lavoratori che svolgono nell’ambito della loro attivita’ e sulla base di indicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti, elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l’impresa in cui operano ed enti esterni.
Direttore Amministrativo
– I lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell’ambito della loro attivita’, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazione preventiva e consuntiva necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all’adeguamento di metodi e procedure contabili.
Contabile (trattasi di lavoratore laureato a diplomato)
III Categoria
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per la categoria inferiore con scelta della successione delle operazioni dei mezzi ed attrezzature delle modalita di esecuzione con l’interpretazione critica dei disegni e/o degli schemi funzionali, quando esistono, eseguono con autonomia operativa delle decisioni interventi di elevato grado o complessita’ per l’individuazione e valutazione dei guasti e per la loro riparazione, assicurando il grado di qualita’ richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte con il pieno utilizzo di apparecchiature idonee e banchi di prova, e ove richiesto ricercano e individuano sul catalogo dei ricambi particolari occorrenti, e/o coordinano e programmano gli interventi di altri lavoratori;
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attivita’ amministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attivita’ in cui operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.
IV Categoria
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti, procedono con specifica autonomia alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilita’ e casualita ed eseguono (con l’ausilio delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su complessivi e loro parti assicurando il grado di qualita’ richiesto e le caratteristiche funzionali;
– i lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, cicli di lavorazione attrezzano opportunamente semplici macchine operatrici (torni, frese, rettifiche) e banchi prova eseguendo con elevata precisione lavori anche complessi di aggiustaggio e sistemazione di particolari occorrenti per interventi di riparazione;
– i lavoratori che, sulla base delle indicazioni, schemi e/o cicli di lavorazione e con pratica dei mezzi e metodi operativi, eseguono lavori di saldatura (compresa quella su acciaio inossidabile) di natura complessa per l’aggiustaggio e la sistemazione di particolari occorrenti per la riparazione;
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attivita’ di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attivita’ esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
V Categoria
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, sulla base di precise indicazioni, eseguono interventi di normale difficolta’ su complessivi o loro parti; riparazione o riattivazione di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entita’;
– i lavoratori che, sulla base di precise indicazioni, eseguono con l’ausilio e l’utilizzo di adeguate attrezzature e macchinari d’uso lo stacco, il riattacco e l’eventuale sostituzione di particolari e/o complessivi e/o in affiancamento a lavoratori di categoria superiore a seconda della complessita’ dell’intervento;
– i lavoratori qualificati che svolgono attivita’ esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica d’ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
VI Categoria
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che svolgono attivita’ per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenza professionale di tipo elementare;
– i lavoratori che, sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo procedure prestabilite, svolgono nel settore amministrativo esecutive attivita’ semplici di servizio;
– i lavoratori che svolgono attivita’ manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.
Settore INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del I livello.
II Categoria
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacita’ professionale, con discrezionalita’ di poteri e con facolta’ di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite;
– i lavoratori che svolgono nell’ambito della loro attivita’ e sulla base di indicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti ed elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l’impresa in cui operano ed enti esterni.
Direttore Amministrativo
– i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell’ambito della loro attivita’, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazione preventiva e consuntiva necessaria alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all’adeguamento di metodi e procedure contabili.
Contabile (trattasi di lavoratore laureato o diplomato)
II Categoria bis
Le parti concordano l’accesso alla II categoria bis per professionalita’ operaie secondo la seguente declaratoria:
– lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche previste per la categoria inferiore, svolgono funzioni di coordinamento del processo produttivo nella installazione degli impianti, con piena responsabilita’ ed autonomia operativa nell’ambito di lavorazioni tecnologicamente molto avanzate.
I lavoratori che accederanno, con la entrata in vigore del contratto, a tale categoria manterranno la normativa parte seconda (ex operai) del CCNL.
III Categoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della IV compiono in autonomia e perizia esecutiva, con lettura ed interpretazioni critiche di disegni, schemi e progetti, complessi e con la conoscenza e nel rispetto delle normative tecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado di difficolta’ predisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con la realizzazione degli schemi funzionali (bozze); e/o coordinano e programmano altri lavoratori con competenze tecnico-pratiche gestendo gli stadi di avanzamento lavori e di materiali (documentazione relativa al magazzino ed alle attivita’ di cantiere);
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attivita’ amministrative, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme, procedure valevoli per il campo di attivita’ in cui operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.
IV Categoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della V, costruiscono con perizia e specifica autonomia un impianto, sulla base di indicazioni e/o disegni e/o schemi equivalenti; predispongono ed eseguono le ordinarie prove di funzionamento di impianti complessi con controllo dei relativi dispositivi di sicurezza;
– individuano ed effettuano riparazione di guasti e/o svolgono attivita’ di semplice coordinamento di altri lavoratori;
– effettuano valutazioni sulla condotta e il risultato delle lavorazioni senza responsabilita’ relativa alla stima dei tempi;
– realizzano saldature in opera di particolare difficolta’;
– compilano una descrizione tecnica del lavoro svolto in cantiere
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attivita’ di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attivita’ esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
V Categoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o schemi e/o disegni e/o circuiti di semplice lettura, eseguono impianti mediante l’utilizzo di appropriate attrezzature e relative strumentazioni;
– scelgono materiali e strumentazioni necessari al lavoro che eseguono;
– misurano, dimensionano ed assemblano i componenti di un impianto mediante le idonee tecniche di giunzione di normale difficolta’;
– eseguono normali lavorazioni del tubo a caldo e a freddo (piegatura, filettatura, ecc.);
– individuano ed effettuano riparazioni di guasti di facile rilevazione e di normale difficolta’;
– effettuano la manutenzione degli impianti, con il possesso, ove le vigenti norme di legge lo richiedano, del certificato di abilitazione e patentino rilasciato dagli organi competenti;
– effettuano prove di combustione e rendimento delle apparecchiature (bruciatori);
– qualora necessario compilano bolle di accompagnamento ed analoghe documentazioni;
– i lavoratori qualificati che svolgono attivita’ esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
VI Categoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attivita’ per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenza professionali di tipo elementare;
– i lavoratori che conducono impianti provvedendo alla loro alimentazione e sorveglianza;
– i lavoratori che, coadiuvando il lavoratore di categoria superiore, eseguono lavori semplici di costruzione e/o di montaggio di impianti e loro parti;
– i lavoratori che, sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo procedure prestabilite svolgono nel settore amministrativo esecutive attivita’ semplici di servizio;
– i lavoratori che svolgono attivita’ manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.
Settore MECCANICA DI PRODUZIONE
I Categoria
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della II categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attivita’ di coordinamento della produzione fondamentale dell’impresa o che svolgono attivita’ di alta specialita’ ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;
– i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano nell’ambito del loro campo di attivita’ studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se nel caso, coordinando altri lavori.
Ad esempio:
Progettista di complessi Specialista di sistemi di elaborazione dati Ricercatore (trattasi di lavoratori laureati).
II Categoria
Appartengono questa categoria:
– i lavoratori amministrativi, che, con specifica collaborazione svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacita’ professionale, con discrezionalita’ di poteri e con facolta’ di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite;
– i lavoratori che svolgono nell’ambito della loro attivita’ e sulla base di indicazioni generali compiti di segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l’impresa in cui operano ed enti esterni.
Direttore Amministrativo
– I lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono nell’ambito della loro attivita’, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazione preventiva e consuntiva necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all’adeguamento di metodi e procedure contabili.
Contabile (trattasi di lavoratore laureato o diplomato).
II Categoria bis
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo punto della declaratoria del livello successivo svolgono coordinamento e controllo di attivita’ tecniche nell’ambito dell’impresa;
– i lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con riferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano nell’ambito del loro campo di attivita’, prove per il controllo delle caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali o apparecchiature o loro parti, anche prodotte in serie, definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare e le relative modalita’ di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i risultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni diagrammi e, se del caso, forniscono ad altri lavoratori l’opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o attrezzature.
Tecnico di laboratorio
– I lavoratori che, sulla base delle istruzioni o con riferimento a schemi esistenti, eseguono con tavole grafiche e/o con supporti elettronici CAD/CAB/CAE disegni costruttivi di particolari complessi o di sottogruppi di uno studio d’assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessita’ definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze, mediante l’uso di tabellari e/o norme di fabbricazione e/o metodi di calcolo e/o archivi elettronici e normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.
Disegnatore progettista
– I lavoratori che effettuano la costruzione di apparecchiature e/o pannelli elettronici prototipi di impegnativa realizzazione e finalizzati ad un progetto complesso, per il rilievo e la traduzione di grandezze fisiche, o di comando.
Ricercano in base alla interpretazione di schemi elettrici, disegni, norme, schemi di progetto o sole indicazioni di massima, le caratteristiche funzionali e i comportamenti da impiegare, individuano le dimensioni di ingombro in relazione al tipo di impiego e di condizioni d’esercizio.
Definiscono ed eseguono diverse operazioni necessarie alla realizzazione delle apparecchiature.
Effettuano il collaudo finale mediante l’impiego di strumentazione specifica (oscilloscopio, amplificatore, registratore, ecc.), verificando la funzionalita’ globale del prodotto effettuano le successive riparazioni con ricerca guasti sulla parte elettronica.
Rilevano le eventuali incongruenze e collaborano con i tecnici sperimentatori per il superamento di difficolta’ e per il miglioramento delle caratteristiche funzionali.
Elettronico di costruzione
– Le parti concordano l’accesso alla II categoria bis per professionalita’ operaie secondo la seguente declaratoria: lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche previste dalla categoria inferiore svolgono anche funzioni di coordinamento dell’intero processo produttivo nel settore della produzione, con piena responsabilita’ anche tecnica ed autonomia operativa nell’ambito di lavorazioni tecnologicamente molto avanzate.
I lavoratori che accederanno, con la entrata in vigore del contratto, a tale categoria manterranno la normativa parte seconda (ex operai) del CCNL.
III Categoria
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per l’operaio specializzato (IV categoria) congiuntamente compiano operazioni su tutti gli apparati, apparecchiature e complessi stessi, svolgono normalmente le funzioni di guida e controllo, esercitando un certo potere di autonomia e di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attivita’ amministrative caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attivita’ in cui operano e che richiedono una adeguata esperienza lavorativa maturata nella stessa area amministrativa o diploma di scuola media superiore;
– i lavoratori che eseguono tutte le operazioni di attrezzaggio, di preparazione e di scelta degli utensili, dell’impostazione dei parametri geometrici e tecnologici di lavorazione, di macchine a controllo numerico, e che tramite la lettura critica dei disegni e/o programmi, sanno intervenire sulla macchina, anche attraverso una programmazione di consolle multiassiale realizzando pezzi di elevata difficolta’.
Operatore/Programmatore di C.N.
– I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalita’ di esecuzione con l’interpretazione critica dei disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado o complessita’ per l’individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualita’ richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Riparatore
– I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle modalita’ e dei mezzi di esecuzione, e con l’interpretazione critica del disegno eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta’ per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti anche di provenienza esterna e se necessario per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura e valutando e segnalando le anomalie riscontrate.
Collaudatore
– I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalita’ e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica del disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta’ in relazione al ristretto campo delle tolleranze agli accoppiamenti da realizzare ed al grado di finitura o per la costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti con eventuale delibera funzionale.
Montatore macchinario – Montatore su banco – Costruttore su macchine
– I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei mezzi di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno eseguono qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficolta’ anche in riferimento a:
– esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico campo di attivita’ del lavoratore (per es. sopra testa);
– cicli di prova prescritti da Enti esterni o cicli di prova equivalenti;
– tolleranze riferite a larghezza, struttura, spessore, raggio di curvatura, penetrazione dei cordoni e loro passo.
Saldatore
– I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalita’ e dei mezzi di esecuzione, eseguono con la interpretazione critica del disegno anche costruttivo la costruzione di qualsiasi modello in legno di elevato grado di difficolta’ con determinazione del disegno anche mediante calcolo dei dati e delle quote necessarie e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti.
Modellista in legno
– I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalita’ di esecuzione con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficolta’ per la formatura a mano con modelli o casse d’anima, forniscono, se necessario, indicazioni per modifiche da apportare ai modelli o alle casse d’anima e per la predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc., che nei lavori di fonderia artistica provvedono in autonomia alla conduzione del forno con conoscenza della composizione delle leghe ed effettuano inoculazioni in siviera e provini sulle leghe di fusione, in grado di eseguire lavori artistici con bassorilievi, getti di campane, ecc.
Formatore a mano – Animista a mano – Fonditore
– I lavoratori che progettano e realizzano quadri elettrici e loro relative interconnessioni e carpenteria meccanica di supporto sulla base di una conoscenza approfondita delle caratteristiche della componentistica elettrica e meccanica, controllano il processo delle lavorazioni fornendo elementi necessari alla verifica della qualita’ degli apparati elettromeccanici eseguiti e gestiscono al contempo il magazzino e l’approvvigionamento dei materiali.
Operatore elettromeccanico
– I lavoratori che progettano e realizzano schede elettroniche e loro relative interconnessioni anche a livello di prototipo sulla base di una conoscenza approfondita delle caratteristiche della componentistica, controllano il processo delle lavorazioni fornendo elementi necessari alla verifica della qualita’ delle apparecchiature eseguite e gestiscono al contempo il magazzino e l’approvvigionamento dei materiali.
Operatore elettronico
– I lavoratori che, in base alle istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile adottano nell’ambito dello specifico campo di competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive anche con l’utilizzo di strumenti informatici.
Contabile
IV Categoria
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che compiono a regola d’arte e secondo le prescrizioni o indicazioni tecniche di lavorazione tutti i lavori la cui specialita’ o complessita’ richiedano: adeguate condizioni tecnico-pratiche e conoscenza interpretativa del disegno acquisite attraverso istituti professionali di Stato o titolo Parificato e regolarmente riconosciuto oppure particolari capacita’ ed abilita’ corrispondenti alle cognizioni tecnico-pratiche conseguite mediante il necessario tirocinio o acquisite mediante la pratica esperienza nel lavoro;
di semplice coordinamento e controllo di carattere amministrativo o attivita’ esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente;
– i lavoratori che conducono una o piu’ macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple, sia tradizionali che a controllo numerico, e che eseguono tutti gli interventi necessari per l’impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze, l’impegnativa sostituzione di utensili e le relative registrazioni, l’adattamento dei parametri di lavorazione, e che siano in grado di programmare l’esecuzione di pezzi di normale difficolta’, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite.
Addetto macchine operatrici
– I lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezzamenti di normale difficolta’, registrazioni e messe a punto, l’adattamento dei parametri di lavorazione scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di misura eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione nell’esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie.
Attrezzatore di macchina
– I lavoratori che, sulla base delle indicazioni, disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilita’ e casualita’ ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualita’ richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Riparatore
– I lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, effettuano lavori di natura complessa per il controllo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti anche di provenienza esterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di misura segnalando eventuali anomalie.
Collaudatore
I lavoratori che, sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecnologiche funzionali di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie con l’ausilio di strumenti e/o apparecchiature (senza l’effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
– I lavoratori che, sulla base delle indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, con la conduzione di impianti, interventi di natura complessiva per manovre e regolazione dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste del processo.
Addetto conduzione impianti
– I lavoratori che eseguono sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario – Costruttore su banco – Costruttore su macchine
– I lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l’aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per l’installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici.
Manutentore meccanico – Manutentore elettrico
– I lavoratori che, sulla base di indicazione o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o su disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa eseguono con la scelta dei parametri lavori di saldatura, di natura complessa in relazione alla difficolta’ delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature, ivi compresa la saldatura su acciaio inossidabile.
Saldatore
– I lavoratori che, sulla base di indicazioni e disegni, eseguono lavori di natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibile o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli di quote correlate non indicate e con la costruzione dei calibri di controllo necessari.
Modellista in legno
– I lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi utilizzati equivalenti della pratica operativa, eseguono, provvedendo alla opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori delle tirate d’aria e, se necessario, previa sagomatura delle armature, lavori di natura complessa per la formatura a mano con modelli o casse d’anima, con conoscenza dell’uso delle resine e agglomerati vari.
Formatore a mano – Animista a mano
– I lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni gia’ esistenti, disegnano con tavole grafiche e/o con supporti elettronici CAD/CAB particolari semplici di una costruzione o schemi di componenti gia’ esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta dei materiali (con il calcolo dei parametri per la determinazione dei costi) ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione, disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a schizzi gia’ completi.
Disegnatore particolarista
– I lavoratori specializzati che, sulla base di specifiche e di una conoscenza funzionale dei disegni elettrici e meccanici e/o degli schemi, eseguono apparati e/o parti componenti elettromeccanici con l’ausilio di strumenti di montaggio, di misura e di controllo, per i quali e’ richiesta la conoscenza delle relative specifiche d’uso e delle grandezze di misura ed effettuano al contempo la verifica della qualita’ degli apparati elettromeccanici eseguiti.
Addetto alla produzione di apparati elettromeccanici
– I lavoratori specializzati che, sulla base di specifiche e di una conoscenza funzionale degli schemi e/o disegni elettronici, eseguono apparecchiature anche prototipali, impianti elettronici, con l’ausilio di supporti computerizzati alla produzione e strumenti di misura e controllo per i quali e’ richiesta la conoscenza delle relative grandezze di misura ed effettuano al contempo la verifica della qualita’ delle apparecchiature eseguite.
Addetto alla produzione di apparecchiature ed impianti elettronici
– I lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile, adottano nell’ambito del campo di competenza, rilevano, riscontrano, ordinano anche su modelli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti, e se del caso effettuano imputazioni di conto anche con l’utilizzo di strumenti informatici.
Contabile
V Categoria
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori qualificati che, sulla base di dettagliate indicazioni svolgono attivita’ esecutive di normale difficolta’ richiedenti essenziali cognizioni tecnico-pratiche inerenti all’interpretazione del disegno alle caratteristiche e alle tecnologie dei materiali, acquisite attraverso Istituti Professionali di Stato triennali o titolo parificato e regolarmente riconosciuto ovvero acquisiti mediante tirocinio o la pratica esperienza nel lavoro;
– i lavoratori qualificati che svolgono attivita’ esecutive e di natura amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
– i lavoratori che conducono una o piu’ macchine operatrici, automatiche e semiautomatiche attrezzate a teste multiple o a trasferimento, sia tradizionali che a controllo numerico e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando ove, previsto il controllo delle operazioni eseguite con idonei strumenti.
Addetto macchine operatrici attrezzate
– I lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, interventi di normale difficolta’, su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza.
Riparatore
– I lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficolta’ di esecuzione con l’ausilio di strumenti elettrici, predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie o per l’opportuna segnalazione.
Collaudatore
– I lavoratori che, sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi definiti di analisi o di misurazione, eseguono, con l’ausilio per la loro predisposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici preregolati, prove di normali difficolta’ per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali, apparecchiature e loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
– I lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti, effettuano manovre di normale difficolta’ per la regolazione dei parametri di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
– I lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni, eseguono lavori di normale difficolta’ per la costruzione su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate o per il montaggio di attrezzature a macchinario o loro parti.
Montatore macchinario – Costruttore su banco – Costruttore su macchine
– I lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono, con l’individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficolta’ di esecuzione per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti elettrici di luce o forza motrice o fluidodinamici.
Manutentore meccanico – Manutentore elettrico – Installatore impianti
– I lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche, T.I.G. e M.I.G. di normale difficolta’.
Saldatore
– I lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o schemi equivalenti provvedono alle varie operazioni per l’imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti o loro parti, costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi di trasporto o in container.
Imballatore
– I lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio; ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficolta’ per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiali ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione.
Gruista – Imbragatore
– I lavoratori qualificati che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o schemi elettronici, con l’ausilio di strumentazioni base di controllo e con operazioni specifiche di saldatura, eseguono assemblaggi di schede elettroniche, interconnessioni tra i vari componenti di apparecchiature elettroniche, interventi di riparazione guasti di semplice rilevazione su apparati elettronici in produzione.
Addetto al montaggio di parti elettroniche
– I lavoratori qualificati che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o schemi elettrici, con l’ausilio di strumentazioni base di controllo eseguono assemblaggi di parti elettromeccaniche, interconnessioni tra i vari componenti di guasti elettrici, montaggi di parti meccaniche, interventi di riparazione di guasti di semplice rilevazione su quadri elettrici e parti elettromeccaniche di produzione.
Addetto al montaggio di parti elettromeccaniche
– I lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell’ambito dei settori amministrativi attivita’ di servizio con compiti esecutivi.
Compiti vari di ufficio
– I lavoratori che sulla base di procedure stabilite e seguendo istruzioni dettagliate svolgono attivita’ esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti.
Contabile
VI Categoria
Appartengono a questa categoria.
– i lavoratori che svolgono attivita’ per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
– i lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo procedure prestabilite svolgono nel settore amministrativo attivita’ esecutive semplici di servizio;
– i lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o piu’ macchine operatrici automatiche o semi automatiche attrezzate, sia tradizionali che a controllo numerico preprogrammate;
– i lavoratori che svolgono attivita’ manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.
Addetto macchine operatrici attrezzate
– I lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti.
Collaudatore – Verificatore
– I lavoratori che conducono impianti, provvedendo alla loro alimentazione.
Addetto conduzione impianti
– I lavoratori che coadiuvano il lavoratore di categoria superiore, eseguono in fase di studio lavori semplici di costruzione e di montaggio di attrezzature, di macchinari, di impianti e loro parti, oppure eseguono attivita’ ausiliari e nell’attrezzamento macchinari o in operazioni similari.
Aiuto attrezzista – Aiuto montatore
– I lavoratori che, coadiuvando i lavoratori di categoria superiore eseguono in fase di ausilio lavori semplici, di manutenzione e/o di riparazione di macchinari, apparecchi o impianti.
Aiuto manutentore riparatore
– I lavoratori che eseguono saldature a mezzo di macchine a punto e/o a rotella.
Saldatore a macchina
– I lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici.
Formatore a mano – Animista a mano
– I lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto
– I lavoratori che effettuano operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, l’imballaggio, il deposito di materiale e di macchinario, ecc., anche con l’ausilio di mezzi meccanici, ovvero i lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiali ecc., guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito.
Movimentatore di materiale
PAR 1 art. 16
Metalmeccanica (artigianato) – Orario Di Lavoro – Lavori A Turni – Ex Festivita`
La durata massima settimanale dell’orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedi’ al venerdi’.
Per le imprese artigiane classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l’orario settimanale di 40 ore puo’ essere distribuito in 6 giorni lavorativi.
Lavori a turni
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.
Ex festivita’
Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festivita’ abolite dalla legge n. 54/1977 e successive modificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792: reintroduzione dell’Epifania). Per la citta’ di Roma, per la quale e’ stata ripristinata la festivita’ di SS. Pietro e Paolo (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.
Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente; l’utilizzazione collettiva sara’ concordata in sede aziendale o sindacale. I permessi maturati nell’arco dell’anno solare (1 gennaio-31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell’anno successivo, qualora cio’ non avvenga, decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.
Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverra’ secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi).
I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento delle continuita’ del periodo feriale.
PAR 1 art. 17
Metalmeccanica (artigianato) – Flessibilita` Dell’orario Di Lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entita’ dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilita’ dell’orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensita’ dell’attivita’ lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potra’ realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell’anno.
A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrispondera’ entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensita’ produttiva, una pari entita’ di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verra’ corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
L’applicazione della normativa di cui sopra e’ subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l’azienda e i lavoratori.
L’attuazione della flessibilita’ e’ impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Le parti convengono che a decorrere dall’1 gennaio 1989 l’indennita’ pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, comma 9, CCNL 16 giugno 1984, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell’impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell’attivita’ aziendale.
Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell’anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati, saranno direttamente retribuiti al lavoratore.
Qualora, a decorrere dalla data dell’1 gennaio 1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilita’ superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l’anno in cui viene effettuata la flessibilita’ viene riconosciuta una ulteriore indennita’ pari a 8 ore.
Ferma restando la non cumulabilita’ di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente CCNL, vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.
Dichiarazione di parte
La FNAII-CGIA ritiene che la possibilita’ di cui al comma 11 del presente articolo possa essere finalizzata su richiesta del lavoratore al l’aggiornamento tecnico-pratico dei lavoratori.
PAR 1 art. 18
Metalmeccanica (artigianato) – Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo
E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 16.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Nessun lavoratore puo’ rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario notturno e festivo.
E’ considerato il lavoro straordinario nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo annuale di ore 230 per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Il riposo compensativo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali.
Detto recupero per le aziende di installazione, riparazione e servizi si effettuera’ nel corso di ogni anno tenendo conto delle esigenze tecniche aziendali. Comunque il recupero nei due casi sopracitati non potra’ essere inferiore ad una giornata.
Per lavoro notturno si intende quello che va dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festivita’ di cui all’art. 6.
Non si considera lavoro festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:
– lavoro straordinario 25% – lavoro notturno 15% – lavoro festivo 45% – lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore) 45% – lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore) 55%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (lunedi’-venerdi’) e’ ammesso il lavoro straordinario, nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potra’ avere durata superiore alle 2 ore e sara’ retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
PAR 1 art. 19
Metalmeccanica (artigianato) – Riposo Settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
PAR 1 art. 20
Metalmeccanica (artigianato) – Lavoro A Tempo Parziale
Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 16 del presente contratto.
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalita’.
Il rapporto a tempo parziale e’ disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarieta’ di entrambe le parti;
c) reversibilita’ della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, ferma restando la reciproca volontarieta’;
d) priorita’ nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori gia’ in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) nelle imprese artigiane possono essere assunti n. 3 lavoratori a tempo parziale nelle imprese fino a 8 dipendenti; n. 5 lavoratori a tempo parziale nelle imprese fino a 15 dipendenti; n. 7 lavoratori a tempo parziale nelle imprese da 15 dipendenti in poi;
f) puo’ essere previsto un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno, prestabilendo la clausola sull’atto sottoscritto;
g) l’applicabilita’ delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con rapporto a tempo parziale, avverra’ secondo criteri di proporzionalita’ alla misura della prestazione lavorativa; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all’atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale.
PAR 1 art. 21
Metalmeccanica (artigianato) – Contratto A Tempo Determinato
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 56/1987, ferme restando le ipotesi individuate dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni nonche’ all’art. 8 bis della legge n. 79/1983, le parti concordano sulla possibilita’ di assumere lavoratori con contratto a termine, anche nei casi di seguito elencati:
– casi di aspettativa previsti dal comma 2 dell’art. 2 del capitolo “Tutela dei tossicodipendenti” dell’Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 ai sensi dell’art. 5 del medesimo Accordo;
– punte di piu’ intensa attivita’ connesse a richieste di mercato indifferibili, che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo.
Il numero massimo dei rapporti di lavoro con contratto a termine stipulati ai sensi del comma precedente sara’ pari a un lavoratore per le imprese fino a 6 addetti; 2 lavoratori per le imprese oltre 6 addetti.
La durata massima dei contratti a termine stipulati ai sensi del presente articolo non potra’ superare i quattro mesi rinnovabili.
E’ fatto salvo quanto in vigore nei contratti collettivi regionali.
PAR 1 art. 22
Metalmeccanica (artigianato) – Tirocinio
I lavoratori assunti ai sensi dell’art. 22 legge n. 56/1987 percepiranno per un periodo di 6 mesi un trattamento economico pari all’80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente CCNL per il lavoratore inquadrato nel V livello.
TAB 1 art. 23
Metalmeccanica (artigianato) – Ex Indennita` Di Contingenza
Le parti convengono che i valori della ex indennita’ di contingenza sono, per ciascuna delle categorie professionali di cui all’art. 15, i seguenti:
Categoria I 1.018.015 II 1.011.464 IIb 1.005.489 III 1.001.632 IV 996.079 V 993.123 VI 989.847
PAR 1 art. 24
Metalmeccanica (artigianato) – Definizione Delle Voci Retributive
Allo scopo, di chiarire il significato delle voci retributive indicate in ogni singolo istituto vengono adottate le seguenti definizioni:
Livello retributivo: e’ quello stabilito contrattualmente nelle tabelle di cui all’art. 25.
Retribuzione di fatto: e’ il livello retributivo di cui al punto precedente piu’ l’indennita’ di contingenza maturata dall’1 maggio 1975, gli eventuali superminimi goduti dal lavoratore, nonche’ gli scatti di anzianita’ maturati.
Retribuzione globale di fatto: e’ la retribuzione di fatto di cui al punto precedente piu’ l’eventuale guadagno di cottimo o di incentivo o di altri elementi retributivi.
Il frazionamento della retribuzione mensile in rateo orario si ottiene con il divisore 173.
TAB 1 art. 25
Metalmeccanica (artigianato) – Incrementi Retributivi
Ai sensi e per gli effetti dell’Accordo Interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:
1993-1994: 7% 1995: 2% 1996: 1% (I semestre).
Per il 1992, le parti assumono, quale dato di riferimento, il tasso ufficiale di inflazione reale registrata, pari al 5,4%.
Pertanto, a partire dall’1 febbraio 1993, verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi, corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi:
1993-1994: 7% 1995: 2% 1996: 1% (I semestre). Per il 1992, le parti assumono, quale dato di riferimento, il tasso ufficiale di inflazione reale registrata, pari al 5,4%. Pertanto, a partire dall'1 febbraio 1993, verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi, corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi: TABELLA A -------------------------------------------------------------------- CAT. 01.02.93 01.09.93 01.06.94 01.09.95 TOT. A REGIME -------------------------------------------------------------------- I 65.000 80.000 80.000 75.000 300.000 II 55.000 65.000 65.000 65.000 250.000 IIb 50.000 60.000 60.000 50.000 220.000 III 45.000 55.000 55.000 45.000 200.000 IV 40.000 50.000 50.000 40.000 180.000 V 35.000 45.000 45.000 40.000 165.000 VI 30.000 35.000 40.000 35.000 140.000 --------------------------------------------------------------------
————
La somma forfettaria di L. 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993 a titolo di EDR, sara’ considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennita’ di contingenza di cui alla legge n. 38/1986.
Eventuali aumenti mensili corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente CCNL, mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.
TABELLA B
Nuovi minimi contrattuali
(importi complessivi derivanti dalla somma della paga base all’1 gennaio 1990, determinati dalle voci previste dall’art. 15, commi 1 e 2, Parte I (comune) del CCNL 6 dicembre 1988, e degli incrementi retributivi di cui alla Tab. A).
-------------------------------------------------------------------- CAT. 01.02.93 01.09.93 01.06.94 01.09.95 -------------------------------------------------------------------- I 818.467 898.467 978.467 1.053.467 II 732.954 797.954 862.954 927.954 IIb 659.275 719.275 779.275 829.275 III 610.100 665.100 720.100 785.100 IV 541.239 591.239 641.239 681.239 V 502.200 547.200 592.200 632.200 VI 459.443 494.443 534.443 569.443 --------------------------------------------------------------------
Nota a verbale
Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalita’ previste dall’Accordo Interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto 1992 e 3 dicembre 1992, per cui rispondono, pur ricompresi nell’unico importo di cui alla Tab. B), anche all’esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dall’indennita’ di contingenza.
In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.
In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell’anno precedente.
Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno (1995-1996) allo scopo di stabilire le modalita’ ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti. A partire dal mese di gennaio 1995 si dara’ luogo al riallineamento relativo al biennio 1993-1994.
Tale riallineamento non avra’ luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore dara’ luogo al riallineamento a partire dal tasso percentuale di inflazione programmata. Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all’1%, le parti si incontreranno entro dicembre 1994.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l’universo del mondo del lavoro dipendente.
Una tantum
A titolo di “una tantum” verranno corrisposte al personale in forza alla data di stipula del CCNL, quale soluzione economica transattiva al periodo di carenza contrattuale, i seguenti importi:
– L. 60.000 con la retribuzione del mese di febbraio 1993; – L. 120.000 con la retribuzione del mese di luglio 1993; – L. 120.000 con la retribuzione del mese di gennaio 1994.
Agli apprendisti in forza alla data di stipula del presente CCNL i suddetti importi saranno cosi’ commisurati:
– L. 50.000 con la retribuzione del mese di febbraio 1993 – L. 80.000 con la retribuzione del mese di luglio 1993; – L. 90.000 con la retribuzione del mese di gennaio 1994.
Detti importi sono commisurati all’anzianita’ di servizio maturata a partire dall’1 gennaio 1992 al 31 gennaio 1993, con riduzione proporzionale per i casi di:
– servizio militare;
– assenza facoltativa post-partum.
Gli importi predetti non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR.
–> PAR 1 art. 26
Metalmeccanica (artigianato) – Trasferte
Quando tra il lavoratore comandato in trasferta e il titolare dell’impresa non sia preventivamente concordato di sostituire alle indennita’ indicate nei successivi paragrafi del presente articolo, il rimborso a pie’ di lista delle spese occasionate dalla trasferta stessa, agli operai competera’ il seguente trattamento:
1) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete una indennita’ di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento ed ai pasti. Per tale motivo, detta indennita’ non ha carattere retributivo.
La misura dell’indennita’ di trasferta e’ la seguente:
– a partire dall’1 marzo 1993 ………………………. L. 45.000 – a partire dall’1 gennaio 1994 ……………………. L. 48.000 – a partire dall’1 gennaio 1995 …………………….. L. 50.000 – a partire dall’1 gennaio 1996 …………………….. L. 52.000
Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento.
II) In applicazione di quanto specificato, al lavoratore in trasferta verra’ corrisposta una indennita’ per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento, in misura pari ad un terzo dell’importo giornaliero dell’indennita’ di trasferta, secondo le regole che seguono:
a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano e’ dovuta quando, considerato l’intervallo che l’azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo – ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto, nella sede, stabilimento, laboratorio o cantiere, per il quale sia stato assunto nel quale sia stato effettivamente trasferito – avrebbe, per consumare il pasto un periodo di tempo inferiore a 40 minuti od al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto.
Non si fara’ luogo alla corresponsione dell’indennita’ di trasferta qualora il lavoratore, che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine, possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima mensa.
In caso di maggior spesa si provvedera’ al rimborso della differenza fino a concorrenza dell’indennita’ prevista per il pasto meridiano;
b) la corresponsione dell’indennita’ per il pasto serale e’ dovuta al lavoratore che, usando dei mezzi normali di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) la corresponsione dell’indennita’ per il pernottamento e’ dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22;
d) l’indennita’ giornaliera di cui al punto I) e’ dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b) e c).
Il lavoratore in trasferta conservera’ il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia, avra’ diritto alla sua paga maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta.
La permanenza in trasferta del lavoratore potra’ di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso e’ stato comandato dall’azienda.
Trattamento per il tempo di viaggio
III) Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento previsto ai punti I) e II), spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la localita’ di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
b) corresponsione di un importo pari all’85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 6 (lavoro straordinario, notturno e festivo).
Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta, iniziera’ a percepire il trattamento previsto al punto I) del presente articolo.
Il tempo di viaggio dovra’ essere comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
IV) L’indennita’ di trasferta giornaliera e’ dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l’inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di distribuzione dell’orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonche’ per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volonta’ del lavoratore e sara’ computata dall’ora di partenza.
Malattia ed infortunio
V) In caso di infortunio o malattia il trattamento di trasferta e’ dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potra’ richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pemottamento come previsto al successivo punto VI). Resta salva la facolta’ per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.
Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta e’ dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verra’ riconosciuto sara’ pari ad un terzo dell’importo dell’indennita’ di trasferta, fino ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facolta’ per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo e’ dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).
Rimborso spese viaggio
VI) Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate dall’azienda unitamente ad una congrua somma per le spese di vitto previste per il viaggio.
Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese di viaggio e pernottamento: il saldo verra’ effettuato unitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si effettua il saldo paga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il trasfertista presta la propria opera. Previo consenso dell’azienda, il trasfertista potra’ delegare un proprio familiare a riscuotere, presso lo stabilimento di origine, la retribuzione spettantegli.
VII) Il lavoratore in trasferta dovra’ rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall’azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.
Il lavoratore in trasferta dovra’ attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite dall’azienda per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro cui sia adibito inoltre, secondo le disposizioni impartite dall’azienda, dovra’ provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.
Permessi
VIII) Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cessera’ ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a quattro mesi continuativi l’azienda concedera’, a richiesta scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio, con rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere d’origine e per il ritorno e con l’aggiunta di 1/3 e 2/3 dell’indennita’ di trasferta a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza minima di 3 giorni dei quali uno retribuito.
E’ fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L’azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concedera’ la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata.
Il lavoratore avra’ facolta’ di recuperare – secondo la necessita’ produttiva della azienda – un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.
In caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge ai figli, ai genitori ed ai fratelli del lavoratore in trasferta, l’azienda dovra’ a richiesta del medesimo, concedere una licenza straordinaria per il tempo strettamente necessario, rimborsandogli le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Le spese di trasporto saranno rimborsate sino a concorrenza delle spese per il rientro allo stabilimento o cantiere di origine ed il ritorno, come sopra previsto, dietro documentazione dell’evento che ha determinato la concessione della licenza.
IX) L’eventuale tassa di soggiorno o le spese postali e varie sostenute dal lavoratore per conto dell’azienda saranno da questa rimborsate.
X) Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sotto suolo verra’ riconosciuta una maggiorazione del 10% sui minimi della indennita’ di trasferta.
XI) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori:
a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti temporaneamente per prestare la loro opera nell’effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedano il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione e stesura dei fili e cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, ferroviarie e simili.
Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale saranno maggiorati del 30%.
Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni: in caso di infortunio o malattia sara’ loro corrisposto il 30% del minimo di paga base contrattuale con i limiti di tempo e le modalita’ previsti, per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al punto V), nei casi e nei modi previsti al sopra citato punto sara’, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede.
Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i mezzi autorizzati.
I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri della azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo;
b) che per l’attivita’ esplicata devono normalmente spostarsi da localita’ a localita’ nell’ambito dello stesso centro urbano per la installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione radio. La determinazione dei limiti territoriali dei centri urbani sara’ fatta localmente dalle rispettive Associazioni sindacali territoriali. In caso di disaccordo decidera’ l’Ispettorato del lavoro competente.
XII) Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive continuative con chiusura aziendale verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verra’ inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto III).
XIII) Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non gia’ di ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso piu’ favorevoli godute da singoli o derivanti da accordi aziendali, provinciali ecc. le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.
Le aziende comunicheranno al lavoratore con congruo anticipo la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facolta’ dell’azienda di destinare a diverso cantiere il lavoratore interessato ogni qualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimera’, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta nel rispetto delle norme del presente contratto e con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti sindacali di cui alla disciplina generale.
–> PAR 1 art. 27
Metalmeccanica (artigianato) – Reperibilita`
In relazione ad eventi straordinari, i lavoratori che ne abbiano i necessari requisiti tecnico-professionali, operanti in aziende il cui intervento e’ richiesto per la riparazione e/o riattivazione di impianti il cui ripristino non puo’ essere procrastinato all’orario di normale attivita’ dell’impresa, senza che cio’ possa arrecare grave nocumento a persone e/o strutture, potranno essere chiamati a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro.
L’impegno alla reperibilita’ e’ volontario e dovra’ risultare da atto scritto. Tale impegno potra’ essere revocato dal lavoratore con un preavviso di almeno 30 giorni.
In relazione a tale impegno, il lavoratore deve essere reperibile anche fuori dalla propria abitazione, purche’ in grado di raggiungere ii luogo di intervento secondo le modalita’ definite con l’azienda e di norma entro 30 minuti dalla chiamata.
Il lavoratore, pertanto, dovra’ preventivamente comunicare l’esatto suo recapito in modo da essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione telefonica.
Di norma gli orari di reperibilita’ sono di 16 ore nei giorni feriali e di 24 ore nei giorni festivi.
In proposito, si conviene:
a) che i lavoratori reperibili, di norma, siano dotati di mezzo attrezzato al fine di rendere tempestivo l’intervento;
sono di 16 ore nei giorni feriali
b) che, per quanto possibile, siano ricercate ed attuate sul territorio su cui operano i lavoratori reperibili soluzioni tecnologiche ed organizzative adeguate al fine di rendere lo svolgimento del servizio piu’ agevole, senza diminuire i livelli di affidabilita’;
c) che ai lavoratori addetti a tale servizio sia assicurato settimanalmente un riposo dalla reperibilita’ di almeno 24 ore consecutive, ricorrendo ad opportune turnazioni;
d) che l’impegno di reperibilita’ sia limitato ad un massimo di 7 giorni e comunque, per non piu’ di un sabato e domenica nell’arco dello stesso mese.
Il servizio di reperibilita’ viene compensato nelle seguenti misure giornaliere:
– Reperibilita’ 24 ore – L. 15.000
– Reperibilita’ 16 ore – L. 7.000.
I compensi per il servizio di reperibilita’ saranno corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilita’ effettivamente impegnati e rapportati pro quota nel caso di prestazioni di durate diverse da quelle sopraindicate per ciascuna fascia di ore.
Questi compensi, quale che sia la durata del servizio di reperibilita’, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge, e non costituiscono compenso della effettiva prestazione di lavoro che si rendera’ necessaria, per gli interventi richiesti, la quale sara’ regolarmente retribuita, dal momento della chiamata, secondo le norme del vigente CCNL per il lavoro straordinario notturno e festivo.
–> PAR 1 art. 28
Metalmeccanica (artigianato) – Cumulo Di Mansioni E Passaggio Di Categoria
Al lavoratore che e’ assegnato con carattere di continuita’ all’esplicazione di mansioni di diverse categorie professionali, competera’ la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche’ quest’ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza rispetto alle mansioni espletate.
Al lavoratore destinato a compiere temporaneamente o saltuariamente mansioni inerenti a categorie superiori alla sua deve essere corrisposta, per il periodo in cui e’ adibito a tale attivita’, la retribuzione relativa alla categoria professionale superiore.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni della categoria superiore, il lavoratore passera’ a tutti gli effetti a tale categoria.
Il passaggio di categoria previsto dal precedente comma dovra’ essere effettuato anche nel caso in cui le mansioni di categoria superiore vengano disimpegnate dal lavoratore non continuativamente, purche’ la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di tre anni, raggiunga mesi 6 per il passaggio alle altre categorie.
La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva e richiamo di durata non superiore alla durata normale del servizio di leva aspettativa, non da’ luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
–> PAR 1 art. 29
Metalmeccanica (artigianato) – Molestie Sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un’offesa alla dignita’ della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Per molestia sessuale s’intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignita’ degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della dignita’ di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali – nella loro funzione di promozione di pari opportunita’- il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi idonei.
–> PAR 1 art. 30
Metalmeccanica (artigianato) – Provvedimenti Disciplinari
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta
c) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi dell’art. 32.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati all’INPS.
Il datore di lavoro non potra’ adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovra’ essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potra’ presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verra’ comminato entro 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
–> PAR 1 art. 31
Metalmeccanica (artigianato) – Ammonizioni, Multe E Sospensioni
Le ammonizioni, le multe e le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
– abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
– non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
– ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
– non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
– arrechi danni per disattenzione al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
– sia trovato addormentato;
– introduca nei locali dell’impresa bevande alcooliche senza regolare permesso;
– si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
– in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravita’ o recidivita’, verra’ inflitta la sospensione.
–> PAR 1 art. 32
Metalmeccanica (artigianato) – Licenziamento Per Mancanze
L’azienda potra’ procedere al licenziamento senza preavviso dell’operaio con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:
– insubordinazione non lieve verso i superiori;
– reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
– rissa all’interno dell’impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell’impresa o di materiali di lavorazione;
– trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprieta’ dell’impresa;
– lavori fuori dell’impresa in concorrenza con la stessa;
– lavorazione e costruzione nell’interno dell’impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
– assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;
– recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 31, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo.
Ai fini della recidiva non si terra’ conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sara’ tenuto al risarcimento dei danni.
–> PAR 1 art. 33
Metalmeccanica (artigianato) – Reclami Sulla Retribuzione
A) La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con scadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell’impresa.
All’atto del pagamento della retribuzione verra’ consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione dell’impresa, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce nonche’ le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
B) Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche’ sulla qualita’ della moneta, dovra’ essere fatto all’atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda, perde ogni diritto al reclamo per cio’ che riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa.
Gli errori di pura contabilita’ dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento. La parte di retribuzione non contestata sara’ comunque normalmente corrisposta al lavoratore.
–> PAR 1 art. 34
Metalmeccanica (artigianato) – Controversie
Ferme restando le possibilita’ di accordo diretto tra le parti interessate, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia questa dovra’ essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti Associazioni Sindacali Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del contratto, prima di adire l’Autorita’ Giudiziaria, la vertenza sara’ demandata all’esame delle parti stipulanti il presente contratto.
–> PAR 1 art. 35
Metalmeccanica (artigianato) – Cessione, Trasformazione, Trapasso, Cessazione E Fallimento Dell’impresa
Nel caso di cessione o trapasso o trasformazione o cessione dell’impresa, il lavoratore che resta alle dipendenze della ditta subentrante, conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidato in tutto quanto gli compete.
Se il licenziamento e’ causato da fallimento o cessazione dell’azienda il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita’ di anzianita’ nonche’ alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
–> PAR 1 art. 36
Metalmeccanica (artigianato) – Indennita` In Caso Di Morte
In caso di morte del lavoratore, le indennita’ relative al preavviso di licenziamento e dimissioni ed al trattamento di fine rapporto saranno corrisposte secondo le disposizioni di cui all’art. 2122 c.c..
–> PAR 1 art. 37
Metalmeccanica (artigianato) – Previdenza Complementare
Ai fini della costituzione del Fondo Nazionale sulla previdenza complementare sono disponibili L. 200.000 (150.000 per i lavoratori apprendisti), di cui L. 100.000 (75.000 per gli apprendisti) nel 1995 e L. 100.000 (75.000 per gli apprendisti) nel 1996.
In caso di mancata attuazione del Fondo, tale importo sara’ erogato con la retribuzione del mese di giugno 1996 a titolo di una tantum ai lavoratori in forza all’1 gennaio 1995.
Per i rapporti di lavoro interrotti dall’1 gennaio 1995 al 30 giugno 1996 l’importo verra’ erogato pro quota.
A far data dall’1 giugno 1993 verra’ costituita una commissione tecnica bilaterale allo scopo di definire un progetto di fattibilita’ del Fondo.
Le parti si incontreranno entro 60 giorni dalla promulgazione di una eventuale legge in materia ai fini di definire le modalita’ di utilizzo di tale normativa.
In carenza della stessa le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1994 allo scopo di definire le possibili modalita’ di costituzione del Fondo Nazionale Previdenza Complementare ai sensi dei punti precedenti.
–> PAR 1 art. 38
Metalmeccanica (artigianato) – Inscindibilita` Delle Disposizioni Del Contratto
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne e’ ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la Formazione Professionale da Enti Pubblici Nazionali o Regionali o dalla CEE, sia compreso l’impegno da parte dell’impresa all’applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Ferma restando l’inscindibilita’ di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior favore esistenti.
–> PAR 1 art. 39
Metalmeccanica (artigianato) – Enti Bilaterali
Le parti stipulanti il presente CCNL, sulla base dell’Accordo Interconfederale 3 agosto – 3 dicembre 1992 si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per esaminare le possibilita’ e le opportunita’ di costituire appositi fondi di categoria da collocare all’interno degli Enti Bilaterali.
–> PAR 1 art. 40
Metalmeccanica (artigianato) – Decorrenza E Durata
Il presente contratto ha decorrenza dall’1 luglio 1992 e durata fino al 30 giugno 1996 e si intendera’ tacitamente rinnovato di anno in anno sempreche’ non venga disdetto da una delle parti entro 6 mesi dalla scadenza.
–> PAR 2 art. 1
Metalmeccanica (artigianato) – Assunzione
L’assunzione dei lavoratori e’ fatta tramite l’Ufficio di Collocamento in conformita’ delle norme di legge.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi di categoria.
All’atto dell’assunzione l’impresa comunichera’ al lavoratore:
1) la localita’ alla quale e’ destinato;
2) la data di decorrenza dell’assunzione;
3) la categoria professionale della classificazione unica, cui viene assegnato;
4) la qualifica e la retribuzione.
L’assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la localita’ indicata all’atto dell’assunzione stessa.
Prima dell’assunzione l’operaio potra’ essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’impresa.
Chiarimento a verbale
Le parti concordano che non intendono mutare l’attuale stato di fatto nel senso che un lavoratore con una data qualifica puo’, per necessita’ di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.
–> PAR 2 art. 2
Metalmeccanica (artigianato) – Documenti
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
a) carta d’identita’ o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) Mod. 01/M delle assicurazioni sociali qualora ne sia gia’ provvisto;
d) codice fiscale;
e) documenti necessari per usufruire degli assegni familiari se l’operaio ne ha diritto;
f) certificato di residenza ed ogni altro documento o dichiarazione prevista dalle disposizioni di legge.
L’impresa dovra’ rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore dovra’ comunicare gli eventuali mutamenti di domicilio.
–> PAR 2 art. 3
Metalmeccanica (artigianato) – Festivita`
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativi di cui all’art. 19, Parte I (riposo settimanale)
b) le festivita’ di:
25 aprile (Anniversario della Liberazione)
1 maggio (Festa del Lavoro);
c) le festivita’ di cui appresso:
1) Capodanno (1 gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Lunedi’ di Pasqua (mobile)
4) Assunzione di M.V. (15 agosto)
5) Ognissanti (1 novembre)
6) Immacolata Concezione (8 dicembre)
7) Natale (25 dicembre)
8) S. Stefano (26 dicembre).
Per il trattamento delle festivita’ di cui ai punti b) e c) valgono le norme di legge. Le festivita’ che coincidono con la domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell’orario contrattuale.
Per quanto riguarda le due festivita’ la cui celebrazione e’ spostata alla domenica precedente (2 giugno, 4 novembre), il lavoratore beneficera’ del trattamento economico previsto per le festivita’ che coincidono con la domenica;
d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede l’impresa. Qualora la festivita’ del S. Patrono del luogo coincida con altra festivita’ le parti stabiliranno lo spostamento delle festivita’ ad altra data od il pagamento della stessa.
Per le festivita’ di cui al punto c) verra’ applicato il trattamento previsto dalla L. 30 settembre 1954, n. 90.
Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto d) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi istituti previdenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.) l’impresa integrera’ il trattamento corrisposto dagli Istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente.
Dichiarazione a verbale
1. Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori ne’ perdite ne’ vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
2. In seguito al ripristino della festivita’ dell’Epifania, di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 ed alla conseguente riduzione dei “gruppi di 8 ore” di cui al comma 3 dell’art. 18, Parte I (ex festivita’), ai lavoratori, cui si applica la Disciplina Speciale, Parte II, retribuiti non in misura fissa verra’ corrisposta una erogazione pari ad 1 ora e 20′ che sara’ pagata alla fine di ciascun anno con la retribuzione in atto a tale data.
–> PAR 2 art. 4
Metalmeccanica (artigianato) – Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio all’accordo che viene allegato al presente contratto (allegato A).
–> PAR 2 art. 5
Metalmeccanica (artigianato) – Sospensione Del Lavoro
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, le Organizzazioni sindacali periferiche, su richiesta di una delle parti, potranno incontrarsi per un esame della situazione.
–> PAR 2 art. 6
Metalmeccanica (artigianato) – Lavoro A Cottimo
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione e’ ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita’ tecniche.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’impresa in modo da garantire all’operaio di normale capacita’ ed operosita’ il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 5% del minimo di paga tabellare.
Tale condizione si presume adempiuta quando gli operai lavoranti a cottimo nel medesimo gruppo abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 5%.
Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita’ e volonta’, la retribuzione gli verra’ integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
–> PAR 2 art. 7
Metalmeccanica (artigianato) – Ferie
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuite pari a 4 settimane. I giorni festivi di cui ai punti b) e c) dell’art. 3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si fara’ luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Tale prolungamento puo’ essere sostituito dalla relativa indennita’ per mancate ferie.
L’epoca delle ferie sara’ stabilita dall’impresa tenendo conto del desiderio degli operai compatibilmente con l’esigenza di lavoro.
Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianita’ di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’impresa, di norma spettera’ un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.
In caso di licenziamento o di dimissioni, al lavoratore spettera’ il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
Il periodo di preavviso non puo’ essere considerato periodo di ferie.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.
Non e’ ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via eccezionale il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie per le giornate di ferie oltre le tre settimane, e’ peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennita’ pari alla relativa retribuzione.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto. Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sara’ possibilmente corrisposta all’inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.
–> PAR 2 art. 8
Metalmeccanica (artigianato) – Gratifica Natalizia
L’impresa e’ tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonche’ dovute a malattia, infortunio, nell’ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti.
–> PAR 2 art. 9
Metalmeccanica (artigianato) – Aumenti Periodici Di Anzianita`
A partire dall’1 gennaio 1981 il lavoratore per ogni biennio di anzianita’ di servizio prestato presso la stessa azienda, avra’ diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale della categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene.
Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno di 20 anni di eta’, l’anzianita’ decorre:
a) dal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti dall’1 luglio 1992;
b) dall’1 luglio 1992 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data non abbiano compiuto il 20esimo anno di eta’.
Per i lavoratori apprendisti, l’anzianita’ utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrera’ dal momento del passaggio in qualifica.
Le OO.AA e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentanti, fondata sull’applicazione delle clausole circa la decorrenza dell’anzianita’ di servizio, ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20esimo anno di eta’ contenuta nei precedenti CCNL.
FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalita’ contrastanti con quelle qui definite.
Ai fini del computo degli aumenti si considera un massimo di 5 bienni.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne’ gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita’.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente gia’ concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti gia’ maturati sara’ rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.
Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dall’1 gennaio 1981 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull’indennita’ di contingenza.
Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1980 saranno congelati in cifra e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Lo scatto di anzianita’ in corso di maturazione al 31 dicembre 1980 sara’ corrisposto in ventiquattresimi in base alle mensilita’ effettivamente maturate. Tale somma verra’ riassorbita nel primo scatto al 5% al momento della maturazione di questo.
I lavoratori che abbiano maturato il quarto aumento periodico (previsto dalla precedente normativa) dalla data del 31 marzo 1979 matureranno il primo aumento periodico secondo il nuovo regime l’1 aprile 1982.
Entro il mese di luglio 1994 le parti procederanno al conglobamento in un’unica soluzione delle diverse voci della retribuzione ed entro la stessa data procederanno alla trasformazione del meccanismo di calcolo degli aumenti periodici di anzianita’ in vigore a tale data.
Qualora, prima di tale data, intercorressero intese sindacali con altre Associazioni Imprenditoriali contenenti meccanismi diversi da quelli previsti dal presente CCNL per la determinazione dell’importo degli aumenti periodici di anzianita’, gli impegni di cui al comma precedente si adempiranno entro 30 gg. dalla data di stipula delle intese stesse.
–> PAR 2 art. 10
Metalmeccanica (artigianato) – Igiene E Sicurezza Del Lavoro
Per l’igiene e la sicurezza del lavoro valgono le norme di legge.
–> PAR 2 art. 11
Metalmeccanica (artigianato) – Indumenti Di Lavoro
Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilita’ di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l’impresa.
–> PAR 2 art. 12
Metalmeccanica (artigianato) – Trattamento In Caso Di Malattia E Infortunio
L’assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore alla impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento.
Alla comunicazione dovra’ seguire da parte del lavoratore l’invio del certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l’assenza verra’ considerata ingiustificata.
L’impresa ha facolta’ di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
In caso di malattia il lavoratore non in prova avra’ diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi.
In caso di piu’ malattie il lavoratore avra’ diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o i suoi postumi, il datore di lavoro potra’ risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Analogamente nel caso in cui il perdurare della malattia oltre i termini di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potra’ essere risolto a richiesta dello stesso con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira’ del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia non si presenti al lavoro, sara’ considerato dimissionario.
Le parti convengono inoltre che a fronte di malattie gravi e certificate, l’azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore ai tre mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.
In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennita’ per inabilita’ temporanea prevista dalla legge;
b) nel caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’istituto assicuratore.
A partire dall’1 giugno 1976 le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti l’integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori degli istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto netta. Tale integrazione verra’ corrisposta a partire dal quarto giorno compreso.
Nel caso di malattia di durata superiore a 9 (nove) giorni la integrazione decorrera’ dal I giorno di malattia.
Le integrazioni di cui sopra saranno corrisposte per la durata massima di 150 giorni.
–> PAR 2 art. 13
Metalmeccanica (artigianato) – Congedo Matrimoniale
In caso di congedo matrimoniale compete al lavoratore ed alla lavoratrice non in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi remunerati con la retribuzione di fatto (pari a 80 ore) comprensiva di quanto corrisposto dall’INPS.
Il congedo matrimoniale di cui sopra non potra’ essere computato nel periodo di ferie annuali, ne’ potra’ essere considerato, in tutto od in parte, come periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata – salvo casi eccezionali – dall’operaio con un preavviso di almeno 6 giorni.
La celebrazione del matrimonio dovra’ essere documentata entro trenta giorni successivi all’inizio del periodo di congedo.
–> PAR 2 art. 14
Metalmeccanica (artigianato) – Trattamento In Caso Di Gravidanza E Puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sara’ corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta.
In caso di estensione a norma di legge oltre detti termini del periodo di assistenza obbligatoria si applichera’ il trattamento complessivamente piu’ favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello previsto dalla legge.
–> PAR 2 art. 15
Metalmeccanica (artigianato) – Servizio Militare
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o servizio equipollente si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla L. 3 maggio 1953, n. 370.
II compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro.
–> PAR 2 art. 16
Metalmeccanica (artigianato) – Divieti
E’ proibito all’operaio prestare l’opera propria presso imprese diverse da quella in cui e’ regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
–> PAR 2 art. 17
Metalmeccanica (artigianato) – Assenze
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
L’assenza ingiustificata puo’ essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.
L’importo della multa non potra’ mai superare 4 ore della retribuzione base.
Prolungandosi l’assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o ripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festivita’, il lavoratore puo’ essere licenziato ai sensi dell’art. 32 Parte I (licenziamento per mancanze).
L’assenza ancorche’ giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
–> PAR 2 art. 18
Metalmeccanica (artigianato) – Permessi
Durante le ore di lavoro l’operaio non puo’ lasciare l’impresa senza regolare autorizzazione.
–> PAR 2 art. 19
Metalmeccanica (artigianato) – Consegna E Conservazione Degli Utensili Personali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve farne richiesta al proprio datore di lavoro. Il lavoratore e’ responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
E’ preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto e’ a lui affidato.
Il lavoratore rispondera’ delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non puo’ apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza autorizzazione. Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente da’ diritto all’impresa di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
La valutazione dell’eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l’ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L’ammontare delle perdite e dei danni di cui al comma precedente potra’ essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta verra’ effettuata sull’ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni ed i limiti di legge.
Il lavoratore deve interessarsi di farsi elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta’ onde poterli asportare.
–> PAR 2 art. 20
Metalmeccanica (artigianato) – Preavviso Di Licenziamento E Dimissioni
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 32 Parte I (licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
– 6 giorni in caso di anzianita’ di servizio presso l’impresa fino a 5 anni;
– 8 giorni in caso di anzianita’ oltre i 5 anni e fino a 10 anni;
– 10 giorni in caso di anzianita’ oltre i 10 anni.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennita’ pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
–> PAR 2 art. 21
Metalmeccanica (artigianato) – Indennita` Di Anzianita` E Trattamento Di Fine Rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e’ dovuta all’operaio una indennita’ di anzianita’ da calcolarsi secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nelle seguenti misure:
1) per anzianita’ di servizio maturata al 30 settembre 1968: gg. 4 pari a ore 32 di retribuzione;
2) per anzianita’ di servizio maturata dall’1 ottobre 1968 al 31 dicembre 1973: gg. 7 dal I al X anno compiuto pari a 56 ore di retribuzione; gg. 9 dall’11esimo 20esimo anno compiuto pari a 72 ore di retribuzione; gg. 12 oltre il 20esimo anno compiuto pari a 96 ore di retribuzione;
3) per anzianita’ di servizio maturata dall’1 gennaio 1974: gg. 9 dal I al V anno compiuto pari a 72 ore di retribuzione; gg. 13 dal VI al 15esimo anno compiuto pari a 104 ore di retribuzione; gg. 15 oltre i 15 anni compiuti pari a 120 ore di retribuzione;
4) per anzianita’ di servizio maturata dall’1 aprile 1979: dal I al V anno compiuto 90 ore di retribuzione; dal VI al XV anno compiuto 130 ore di retribuzione.
Il calcolo dell’indennita’ di anzianita’ sara’ effettuato sulla retribuzione globale di fatto in vigore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con l’esclusione della contingenza maturata a decorrere dall’1 febbraio 1977, pertanto la contingenza non conglobata utile per il calcolo dell’indennita’ di anzianita’ che va quindi aggiunta a tale fine ai livelli salariali e’ la seguente:
I livello L. 4.580 II livello L. 4.580 IIb livello L. 10.523 III livello L. 8.889 IV livello L. 9.923 V livello L. 11.130 VI livello L. 10.742 VII livello L. 11.078
Le predette norme valgono per il computo dell’indennita’ di anzianita’ maturata sino al 31 maggio 1982.
Per l’anzianita’ maturata a decorrere dall’1 giugno 1982 il trattamento di fine rapporto di lavoro viene regolato dall’art. 2120 c.c., dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 e da quanto previsto al punto 4 primo comma del presente articolo.
In osservanza della legge n. 297/1982, art. 5, a far data dall’1 gennaio 1990, il TFR viene computato nella misura prevista all’art. 1 della legge medesima.
–> PAR 3 art. 1
Metalmeccanica (artigianato) – Assunzione
L’assunzione degli impiegati e’ fatta tramite l’Ufficio di Collocamento in conformita’ e nei limiti delle norme di legge e delle disposizioni emanate dalle competenti autorita’.
All’atto dell’assunzione l’azienda comunichera’ all’impiegato per iscritto:
1) con esattezza la localita’ alla quale e’ destinato;
2) la data di decorrenza dell’assunzione;
3) le mansioni cui deve attendere e la categoria cui viene assegnato;
4) il trattamento economico iniziale;
5) la durata dell’eventuale periodo di prova;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
L’assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la localita’ indicata all’atto dell’assunzione stessa.
–> PAR 3 art. 2
Metalmeccanica (artigianato) – Documenti
All’atto dell’assunzione l’impiegato deve presentare i seguenti documenti:
a) carta d’identita’ o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) Mod. 01/M delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia’ provvisto;
d) codice fiscale.
All’impiegato potranno essere richiesti i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l’impiegato sia in grado di produrre.
L’impresa dovra’ rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.
L’impiegato dovra’ comunicare gli eventuali successivi mutamenti del suo domicilio.
–> PAR 3 art. 3
Metalmeccanica (artigianato) – Festivita`
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 19 (Parte 1 – comune);
b) le festivita’ del:
25 aprile (Anniversario della Liberazione); 1 maggio (festa del Lavoro);
c) le festivita’ di cui appresso:
1) Capodanno
2) 6 gennaio
3) il lunedi’ dopo Pasqua
4) Assunzione di M.V. (15 agosto)
5) Ognissanti
6) Immacolata Concezione (8 dicembre)
7) Natale (25 dicembre)
8) S. Stefano (26 dicembre).
Per quanto riguarda le due festivita’, la cui celebrazione e’ spostata alla domenica precedente (2 giugno, 4 novembre), il lavoratore beneficera’ del trattamento economico previsto per le festivita’ che coincidono con la domenica;
d) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un’altra festivita’ da concordarsi all’inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono.
Per il trattamento delle festivita’ di cui al punto b) valgono le norme di legge.
Le ore di lavoro compiute durante i giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora una delle festivita’ elencate ai punti b), c) e d) del primo comma cada di domenica, agli impiegati e’ dovuto in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto, pari a 1/26 della retribuzione stessa.
Tale trattamento e’ dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle festivita’, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e’ dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita’ col giorno compensativo.
Al trattamento in parola si aggiunge, inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall’art. 18 (Parte I).
–> PAR 3 art. 4
Metalmeccanica (artigianato) – Aumenti Periodici Di Anzianita`
I lavoratori di cui alla presente Parte III assunti a partire dal 26 luglio 1979 per ogni biennio di anzianita’ di servizio presso la stessa azienda avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene detto lavoratore.
Ai fini della maturazione degli aumenti periodici per i lavoratori con meno di 20 anni di eta’, l’anzianita’ decorre:
a) dal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti dall’1 luglio 1992;
b) dall’1 luglio 1992 per i lavoratori assunti precedentemente e che, alla stessa data non abbiano compiuto il 20esimo anno di eta’. Per i lavoratori apprendisti, l’anzianita’ utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrera’ dal momento del passaggio in qualifica.
Le OO.AA e FIM-FIOM-UILM rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull’applicazione delle clausole circa la decorrenza dell’anzianita’ di servizio ai fini della maturazione degli aumenti periodici dopo il compimento del 20esimo anno di eta’ contenuta nei precedenti CCNL.
FIM-FIOM-UILM si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale e territoriale, che persegua, anche indirettamente, finalita’ contrastanti con quelle qui definite.
Al fine del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti sara’ rivalutato sul minimo tabellare della nuova categoria di appartenenza.
Le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dall’1 gennaio 1980 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sulla indennita’ di contingenza.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne’ gli aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita’.
Gli aumenti periodici gia’ maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili.
I lavoratori di cui alla presente Parte III in forza alla data del 25 luglio 1979 proseguiranno nella maturazione dei 12 aumenti periodici di anzianita’ calcolati sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene detto lavoratore. In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla presente Parte III in forza alla data del 25 luglio 1979 a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia’ maturati sara’ riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e l’anzianita’ ai fini degli aumenti periodici di anzianita’, nonche’ il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Comunque la retribuzione di fatto (compreso l’importo degli eventuali aumenti periodici gia’ maturati) restera’ invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato dell’importo del 50% degli scatti di cui alla prima parte del comma precedente.
Il passaggio dal V al IV livello della classificazione unica poiche’ avviene nell’ambito delle diverse categorie impiegatizie d’ordine, non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, e gli aumenti periodici gia’ maturati saranno ricalcolati sui minimi di stipendio della nuova categoria d’ordine alla quale l’impiegato e’ stato assegnato.
A decorrere dall’1 gennaio 1981, in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verra’ erogata la somma di L. 3.000 per ciascun aumento periodico gia’ maturato al 31 dicembre 1980 dai lavoratori di cui alla presente Parte III in forza alla data del 25 luglio 1979. Detta somma costituira’ apposito aumento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Pertanto le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dall’1 gennaio 1980 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull’indennita’ di contingenza.
In deroga a quanto previsto al settimo comma del presente articolo gli aumenti periodici dei lavoratori di cui alla Parte III in forza alla data del 25 luglio 1979, maturati dopo l’1 gennaio 1980 continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre 1979. Di conseguenza per i suddetti valori e gli aumenti periodici, non si fara’ luogo ad alcuna operazione di ricalcolo in relazione alle variazioni dei minimi contrattuali di stipendio mensile previste alle date dell’1 agosto 1979, 1 agosto 1980, 1 settembre 1981 e a quelle previste dal presente CCNL.
Entro il mese di luglio 1994 le parti procederanno al conglobamento in un’unica soluzione delle diverse voci della retribuzione ed entro la stessa data procederanno alla trasformazione del meccanismo di calcolo degli aumenti periodici di anzianita’ in vigore a tale data.
Qualora, prima di tale data, intercorressero intese sindacali con altre Associazioni Imprenditoriali contenenti meccanismi diversi da quelli previsti dal presente CCNL per la determinazione dell’importo degli aumenti periodici di anzianita’, gli impegni di cui al comma precedente si adempiranno entro 30 gg. dalla data di stipula delle intese stesse.
–> PAR 3 art. 5
Metalmeccanica (artigianato) – Indennita` Maneggio Denaro – Cauzione
L’impiegato la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita’ per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita’ mensile pari al 6% minimo di stipendio della categoria o gruppo di appartenenza e della indennita’ di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.
–> PAR 3 art. 6
Metalmeccanica (artigianato) – Ferie
L’impiegato ha il diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:
– per anzianita’ da 1 a 18 anni compiuti – 4 settimane retribuite;
– per anzianita’ oltre i 18 anni – 4 settimane piu’ 5 giorni retribuiti.
I giorni festivi di cui a11’art. 3 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si fara’ luogo ad un corrispondente prolungamento feriale.
Tale prolungamento puo’ essere sostituito dalla relativa indennita’ per mancate ferie.
L’epoca delle ferie sara’ stabilita dall’impresa tenendo conto del desiderio degli impiegati compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda.
All’impiegato che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianita’ di almeno un anno di servizio continuativo presso l’azienda, spettera’, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara’ considerata a questi effetti come mese intero; il periodo di effettivo godimento delle ferie cosi’ maturate sara’ fissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda.
In caso di licenziamento o di dimissioni all’impiegato spettera’ il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
Il periodo di preavviso non puo’ essere considerato periodo di ferie.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.
Non e’ ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, l’impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie per giornate di ferie oltre le 15, e’ peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennita’ sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
L’indennita’ dovuta all’impiegato per giornate di ferie non godute e’ costituita dalla retribuzione globale di fatto.
In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie sara’ corrisposto all’impiegato il rimborso delle spese relative al viaggio.
–> PAR 3 art. 7
Metalmeccanica (artigianato) – Tredicesima Mensilita`
L’impresa e’ tenuta a corrispondere per ciascun anno all’impiegato in occasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilita’ d’importo ragguagliato all’intera retribuzione globale di fatto percepita dall’impiegato stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione di impiego durante il corso dell’anno, l’impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13esima mensilita’ quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.
Il periodo di prova seguito da conferma e’ considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
–> PAR 3 art. 8
Metalmeccanica (artigianato) – Trattamento Di Malattia Ed Infortunio
In caso di malattia l’impiegato deve avvertire l’azienda entro il secondo giorno di assenza e inviare all’azienda stessa entro tre giorni dal l’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verra’ considerata ingiustificata. In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, l’impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) 6 mesi per anzianita’ di servizio fino a 5 anni compiuti;
b) 8 mesi per anzianita’ di servizio oltre i 5 anni compiuti.
Per le anzianita’ di cui al punto a): intera retribuzione globale per i primi 2 mesi, meta’ per i 4 mesi successivi; per le anzianita’ di cui al punto b): intera retribuzione globale per i primi 3 mesi; meta’ retribuzione globale per i 5 mesi successivi. In caso di piu’ malattie l’impiegato avra’ diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti.
L’impresa ha facolta’ di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro all’impiegato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
L’impiegato soggetto all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avra’ diritto alla conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennita’ per inabilita’ temporanea prevista dalla legge;
2) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’istituto assicuratore.
L’impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira’ del trattamento sopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per l’eventuale periodo d’infortunio e di malattia professionale eccedente quelli di cui ai punti a) e b) l’impiegato percepira’ il normale trattamento assicurativo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera’ all’impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennita’ sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’impiegato di riprendere il servizio, l’impiegato stesso puo’ risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove cio’ non avvenga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianita’ agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Per l’assistenza o il trattamento in caso di malattia o di infortunio per gli impiegati valgono le norme regolanti in materia.
Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dalla azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si fara’ luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso all’impiegato il trattamento piu’ favorevole.
Agli effetti del presente articolo e’ considerata malattia anche l’infermita’ derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L’assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell’anzianita’ di servizio a tutti gli effetti (trattamento di fine rapporto, per dimissioni, ferie, 13esima mensilita’, ecc.).
Le parti convengono inoltre che a fronte di malattie gravi e certificate, l’azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.
–> PAR 3 art. 9
Metalmeccanica (artigianato) – Congedo Matrimoniale
In caso di matrimonio compete agli impiegati ed alle impiegate non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale l’impiegato e’ considerato a tutti gli effetti in attivita’ di servizio.
Il congedo non potra’ essere computato sul periodo di ferie annuali, ne’ potra’ essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovra’ essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Il congedo matrimoniale e’ altresi’ dovuto all’impiegato che si dimetta per contrarre matrimonio.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro ne abbiano diritto.
L’impiegato dovra’ presentare alla ditta il certificato di matrimonio entro 60 giorni dal giorno d’inizio del congedo.
–> PAR 3 art. 10
Metalmeccanica (artigianato) – Trattamento In Caso Di Gravidanza E Puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
In tal caso, alla lavoratrice assente nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sara’ corrisposta una integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta.
In caso di estensione a norma di legge oltre detti termini del periodo di assistenza obbligatoria si applichera’ il trattamento complessivamente piu’ favorevole previsto dal presente contratto e quello previsto dalla legge.
–> PAR 3 art. 11
Metalmeccanica (artigianato) – Servizio Militare
La chiamata di leva, o servizio equipollente, o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
L’impiegato chiamato alle armi o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
L’impiegato chiamato alle armi per servizio di leva ha diritto alla decorrenza dell’anzianita’. Ai fini del computo dell’anzianita’ utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sara’ computato come anzianita’ di servizio, sempreche’ l’impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell’azienda senza dimettersi.
Se l’impiegato chiamato alle armi o richiamato risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennita’ competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all’atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l’obbligo del preavviso, ne’ il diritto alla indennita’ sostitutiva.
Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi e sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
–> PAR 3 art. 12
Metalmeccanica (artigianato) – Doveri Dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) osservare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalita’ prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita’ assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche’ le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda, non trarre profitto con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’azienda ne’ svolgere attivita’ contraria agli interessi di produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di concorrenza sleale delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l’impresa non puo’ esigere che l’impiegato convenga a restrizioni della sua attivita’ professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedono i limiti di cui al presente comma e comunque quelli previsti dall’art. 2125 c.c.;
4) avere cura dei locali, del mobilio, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
–> PAR 3 art. 13
Metalmeccanica (artigianato) – Assenze E Permessi
Le assenze devono essere giustificate al piu’ tardi entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo in casi di impedimento giustificato.
Sempreche’ ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l’azienda consentira’ all’impiegato che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Dichiarazione a verbale
La dichiarazione di cui al secondo comma non esclude per l’azienda la facolta’ di non corrispondere la retribuzione. Tale facolta’ e’ data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.
–> PAR 3 art. 14
Metalmeccanica (artigianato) – Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo’ essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’indennita’ e della categoria cui appartiene l’impiegato.
I termini di disdetta decorrono dalla meta’ o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennita’ pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E’ in facolta’ della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all’inizio o sia nel corso del preavviso senza che da cio’ derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
——————————————————————– ANNI DI SERVIZIO I e II CAT. III-IV-V-VI CAT. ——————————————————————– Fino a 5 anni 1 mese e 1/2 1 mese
Oltre 5 fino a 10 anni 2 mesi 1 mese e 1/2
Oltre 10 anni 2 mesi e 1/2 2 mesi ——————————————————————–
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’impresa concedera’ all’impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dall’impresa.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita’, e’ computato nell’anzianita’ agli effetti del trattamento di fine rapporto.
–> PAR 3 art. 15
Metalmeccanica (artigianato) – Indennita` Di Anzianita` E Trattamento Di Fine Rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennita’ di anzianita’ verra’ liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita’.
In ogni caso la liquidazione dell’indennita’ verra’ fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese, almeno di quindici giorni, verranno considerate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato nonche’ l’indennita’ di contingenza.
La predetta norma vale solo per il computo della indennita’ di anzianita’ maturata sino al 31 maggio 1982.
Per l’anzianita’ maturata a decorrere dall’1 giugno 1982 il trattamento viene regolato dall’art. 2120 c.c. e dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 (v. allegato).
–> PAR 3 art. 16
Metalmeccanica (artigianato) – Certificato Di Lavoro
Ai sensi dell’art. 2124 c.c. l’impresa dovra’ rilasciare all’impiegato – all’atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempreche’ non sia in possesso del libretto di lavoro – un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l’impiegato e’ stato occupato alle dipendenze dell’azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
–> PAR 3 art. 17
Metalmeccanica (artigianato) – Igiene E Sicurezza Del Lavoro
Le imprese manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrita’ ed in modo da salvaguardare l’incolumita’ dei lavoratori curando l’igiene, l’illuminazione, la pulizia, il riscaldamento dei locali stessi, e cio’ nei termini di legge; cosi’ come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli impiegati i mezzi protettivi e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocivita’. Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
–> PAR 3 art. 18
Metalmeccanica (artigianato) – Trattamento In Caso Di Temporanea Sospensione Dal Lavoro O Riduzione Dell’orario Di Lavoro
In caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata dell’orario di lavoro disposto dall’azienda o dalle competenti autorita’, lo stipendio mensile e l’indennita’ di contingenza non subiranno riduzioni, salvo diverso accordo tra le parti in sede sindacale.
Detto accordo potra’ prevedere l’intervento economico del fondo bilaterale costituito tra le parti a norma dell’accordo interconfederale del 21 luglio 1988 e successive modificazioni.
–> ALL A
Metalmeccanica (artigianato) – Apprendistato – Regolamentazione Nazionale
APPRENDISTATO REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NELLE AZIENDE ARTIGIANE METALMECCANICHE ED INSTALLATRICI DI IMPIANTI
Art. 1 – Norme generali – La disciplina dell’apprendistato nell’artigianato metalmeccanico e degli installatori di impianti e’ regolata dalle norme di legge, dall’Accordo Interconfederale del 21 dicembre 1983 e dalle disposizioni della presente regolamentazione. Per quanto non e’ contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese Metalmeccaniche, Installatrici di Impianti ed Artigiane.
Art. 2 – Periodo di prova – Per l’assunzione in prova dell’apprendista non e’ richiesto l’atto scritto. Il periodo di prova avra’ la durata massima di sei settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potra’ risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennita’ con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate. Superato il periodo di prova l’assunzione in qualita’ di apprendista sara’ comunicata direttamente all’interessato.
Art. 3 – Tirocinio presso diverse imprese – I periodi di servizio effettivamente prestati in qualita’ di apprendista presso altre imprese si accumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione purche’ non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreche’ si riferiscano alle stesse attivita’.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio gia’ compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio gia’ compiuti e le attivita’ per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia gia’ prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese e’ quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo e’ stato interrotto.
Art. 4 – Durata del tirocinio e relativo inquadramento – La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate, sono stabilite nella tabella allegata.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico (se conseguito durante il periodo di tirocinio) dovra’ presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
I GRUPPO: (lavorazioni ad alto contenuto professionale) durata 5 anni.
II GRUPPO: (lavorazioni a medio contenuto professionale) durata 3 anni.
III GRUPPO: (lavorazioni a basso contenuto professionale) durata 1 anno e 6 mesi.
Le predette durate vengono ridotte di 6 mesi qualora l’apprendista abbia terminato il II anno di frequenza a corsi o scuole professionali parificate attinenti alla specifica attivita’ e sia in possesso dell’attestato di frequenza.
Inquadramento per settori e mestieri
I Gruppo
1) Mestieri artistici: damaschinatori – fonditori di oggetti d’arte e di campane – lavori di ferro battuto – ramai, calderai e sbalzatori a mano – peltrai sciabolai traforatori artistici – modellisti meccanici.
2) Costruzioni strumenti di misura di precisione, fabbricazione di strumenti chirurgici.
3) Elettronica applicata (progettazione e realizzazione di impianti assemblaggio circuiti e sistemi, progettazione e riparazione attrezzature elettromedicali, ecc.).
4) Costruzione stampi modelli utensili ed attrezzature (utensili per macchine utensili, costruzione attrezzature, stampi per ogni settore merceologico, modelli, anime, attrezzisti, aggiustatori meccanici).
5) Istallazione e riparazione impianti termo idrosanitari, condutture d’acqua, gas e pipe-lime, impianti termici ad energia alternativa.
6) Istallazione e riparazione di condizionamento e refrigerazione.
7) Impianti elettrici.
8) Impianti di ascensori (sollevamento e trasporto) istallazione, manutenzione e riparazione.
9) Autofficina meccanica (autocarri, autovetture, macchine agricole, moto), navale, nautica.
10) Elettrauto.
11) Carrozzieri o revisione scocca.
12) Pompisti diesel, carburatoristi.
13) Produzione e riparazione protesi ortopediche.
II Gruppo
1) Fonderie con fondazione manuale prevalente.
2) Costruzione di macchine in genere (macchine utensili per agricoltura, per edilizia e lavori stradali, macchine per l’industria, macchine motrici, componenti complessi per macchine e impianti, componenti oleodinamici, ecc.).
3) Carpenteria.
4) Attivita’ di riparazione (macchine da ufficio, maglieria da confezione, forni, impianti, frigoriferi, armi, bilance, giochi elettronici, arrotini, affilatura utensili, strumenti musicali, macchine e attrezzature agricole, rigeneratori di scatole sterzo, ganasce freni, ammortizzatori, ecc.).
5) Elettromeccanica (costruzione macchine e motori elettrici, quadri comando, ecc.) e assemblaggio componenti e cablaggio.
6) Preparatore di macchine automatiche, centri di lavoro, robot, macchine a controllo numerico e transfer, tornitura, fresatura, rettifica, alesatura con preparazione macchine utensili e relativa attrezzatura.
7) Produzione e riparazione insegne luminose.
8) Istallazione e riparazione impianti di bruciatori e caldaie.
9) Impianti di allarme antifurto e videocitofonia (istallazione e riparazione).
10) Impianti di irrigazione e impianti per l’agricoltura (istallazione e riparazione).
11) Riparazione radio – TV e antennista.
12) Riparazione elettrodomestici.
13) Istallazione e riparazione impianti audiovisivi, amplificazione sonora, Hi-Fi, ecc.
14) Istallazione e riparazione di impianti di distribuzione carburanti.
15) Centri di istallazione e antifurto e/o autoradio e/o condizionatori.
16) Tappezzerie auto.
17) Riparazione cicli e ciclomotori.
III Gruppo
1) Fonderie (ghisa, alluminio, leghe, ecc.) presso fusione.
2) Formatura per deformazione a caldo o a freddo (stampaggio, tranciatura, piegatura, calandratura, fucinatura, fucinatori non a stampo).
3) Lavorazioni meccanizzate o automatizzate (taglio, sbavatura, maschiatura, foratura, brocciatura, tornitura, fresatura, rettifica, alesatura senza la preparazione delle macchine utensili).
4) Assemblaggio (saldatura, incollaggio, rivestimento, assemblaggio per deformazione, lavorazione filo, montaggio di gruppi, di sottogruppi), mobili, arredamenti metallici, serramenti, infissi.
5) Trattamenti termici e galvanici e superfici.
6) Rivestimenti non metallici, verniciatura (escluso settore autoveicolo).
7) Saldatori a puntatrice.
8) Minuterie metalliche (costruzione catene, molle, bulloneria, articoli casalinghi, coltelleria, scatolame metallico, rubinetteria, valvolame, ecc.).
9) Avvolgimenti elettrici.
10) Pannelli solari, collettori solari e fotovoltaici.
11) Depurazione e trattamento delle acque civili ed industriali (installazione e riparazione impianti).
12) Istallatori lattonieri.
13) Istallatori insegne luminose.
14) Vulcanizzatori e gommisti.
15) Radiatoristi.
I mestieri non indicati vengono di norma inseriti al II gruppo. Collocazioni diverse potranno essere stabilite tramite accordo tra le parti a livello territoriale. A livello nazionale per armonizzare gli accordi raggiunti ai livelli territoriali, e per verificare la collocazione concordata nel presente CCNL, le parti si potranno incontrare a richiesta di una di esse.
Art. 5 – Retribuzione – La retribuzione minima tabellare dell’apprendista viene determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione globale (nuovi minimi contrattuali, ex contingenza e L. 20.000 di EDR), al lordo delle ritenute previdenziali, previste dal presente CCNL per l’operaio qualificato (V livello).
PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE – I GRUPPO
——————————————————————– Durata I II II III IV V VI IV V app.to trim. trim. sem. sem. sem. sem. sem. anno anno ——————————————————————– 5 55% 57% 63% 66% 68% 72% 76% 85% 90% anni ——————————————————————–
PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE – II GRUPPO
——————————————————————– Durata I II II III IV V VI app.to trim. trim. sem. sem. sem. sem. sem. ——————————————————————– 3 55% 60% 65% 72% 75% 82% 90% anni ——————————————————————–
PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE – III GRUPPO
——————————————————————– Durata I II II III app.to trim. trim. sem. sem. ——————————————————————– 1 anno 55% 70% 80% 90% e 6 mesi ——————————————————————–
Progressione della retribuzione e durata dell’apprendistato per apprendisti con ammissione al II corso di scuola tecnica industriale istituto professionale con indirizzo corrispondente a quello oggetto dell’apprendistato.
PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE – I GRUPPO
——————————————————————– Durata I II II III IV V VI IV VI app.to trim. trim. sem. sem. sem. sem. sem. anno anno ——————————————————————– 4 anni 55% 57% 63% 66% 68% 72% 76% 85% 90% e 6 mesi ——————————————————————–
PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE – II GRUPPO
——————————————————————– Durata I II II III IV V app.to trim. trim. sem. sem. sem. sem. ——————————————————————– 2 anni 55% 60% 65% 72% 75% 90% e 6 mesi ——————————————————————–
PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE – III GRUPPO
——————————————————————– Durata I II II app.to trim. trim. sem. ——————————————————————– 1 anno 55% 70% 90% ——————————————————————–
Norma transitoria
Agli apprendisti in forza alla data del 6 dicembre 1988 si applica il trattamento economico e normativo previsto nel CCNL del 14 giugno 1984. Le parti si danno atto di aver dato corretta applicazione all’Accordo Interconfederale del 21 dicembre 1983 sul trattamento economico degli apprendisti fissando a livello nazionale il periodo di trattamento economico iniziale in tre mesi valido per tutti i livelli di contrattazione territoriale ivi compresi quelli regionali.
Detti trattamenti, fissati in valori, seppure scaglionati, sono nella media ponderale comprensivi delle percentuali previste dall’accordo stesso.
Si danno inoltre atto che la definizione della normativa di cui al comma precedente resta di esclusiva competenza delle organizzazioni nazionali stipulanti ed ha validita’ per tutto il territorio nazionale.
In ogni caso la retribuzione globale di fatto dell’apprendista non potra’ comunque superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore di V livello al netto delle ritenute previdenziali.
Art. 6 – Apprendisti assunti con eta’ superiore a 20 anni e fino a 22 anni compiuti – Le parti nel concorde intento di dare applicazione al V comma dell’art. 21 della legge n. 56/1987, pur riconoscendo indispensabili interventi organici, anche legislativi, che riformino e razionalizzino i meccanismi e gli strumenti attraverso i quali realizzare una attenta e coerente gestione del mercato del lavoro, convengono quanto segue:
a) elevazione dell’eta’ di assunzione degli apprendisti fino a 22 anni compiuti per le sottoelencate figure professionali:
– attrezzatore, su macchine complesse ad alto contenuto tecnologico, di attrezzature di particolare difficolta’;
– costruttore di modelli;
– aggiustatore meccanico provetto;
– installatore che effettua il collaudo e la verifica di impianti elettrici e/o elettronici complessi;
– carrozziere revisore di scocca;
– mestieri artistici: fonditori di oggetti d’arte;
– impiantista di ascensori ad alto contenuto tecnologico;
– revisore e collaudatore di motori di veicoli e autoscafi che si avvalgono di strumenti per la diagnostica;
b) possibilita’ di accordo tra le parti in sede regionale per identificare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, ulteriori figure professionali alle quali applicare l’elevazione dell’eta’ di assunzione nei limiti definiti al capoverso di cui al punto a);
c) ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al I gruppo (5 anni), per gli apprendisti assunti tra i 20 ed i 22 anni compiuti, il calcolo della retribuzione verra’ fatto sulla retribuzione globale del IV livello, secondo le seguenti progressioni percentuali:
I semestre 75%
II semestre 85%
III semestre e seguenti 90%
Al termine del periodo di apprendistato di cui sopra, gli apprendisti saranno inquadrati nel IV livello.
Alla luce di quanto espresso in Premessa, le parti concordano di procedere all’ingresso di lavoratori per le figure e nei limiti di eta’ di cui al punto a), esclusivamente facendo ricorso all’apprendistato e non anche attraverso CFL.
Art. 7 – Malattia e infortuni – Ferme restando le modalita’ previste per la parte operai, riguardante l’erogazione della integrazione salariale per malattia e infortunio, agli apprendisti verra’ corrisposta nel caso di malattia una indennita’ sostitutiva pari al 45% dal I al 20esimo giorno e dal 21esimo al 120esimo giorno il 30% della paga tabellare netta. Per gli infortuni all’apprendista dovra’ essere garantito il 100% della retribuzione di fatto al netto.
Art. 8 – Ferie – A norma dell’art. 14 della L. 19 gennaio 1955, n. 25 agli apprendisti di eta’ non superiore ai sedici anni verra’ concesso, per ogni anno di servizio, un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario ed agli apprendisti che abbiano superato il sedicesimo anno di eta’ le ferie saranno adeguate a quelle degli operai con un minimo di 4 (quattro) settimane all’anno (160 ore).
Art. 9 – Gratifica natalizia – L’impresa e’ tenuta a corrispondere per ciascun anno all’apprendista considerato in servizio in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore per gli apprendisti di eta’ superiore a 15 anni e 152 ore per gli apprendisti di eta’ inferiore a 15 anni di retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti mesi di servizio prestati presso l’impresa.
Art. 10 – Insegnamento complementare – Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza – ai sensi dell’art. 17 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 – dei corsi di istruzione complementare verranno concesse quattro ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 16 (Parte I – Comune) fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.
Art. 11 – Attribuzione della qualifica – 1) Ultimato il periodo di tirocinio di cui all’art. 4 della presente regolamentazione, previa prova di idoneita’, all’apprendista dovra’ essere attribuita la categoria professionale del lavoratore di V categoria.
2) L’apprendista, superato il 18esimo anno di eta’ e la meta’ del periodo di tirocinio, ha la facolta’ di chiedere all’azienda la prova di idoneita’ alla qualifica. Detta prova, in quanto abbia esito positivo, comportera’ il passaggio alla qualifica entro un periodo massimo di 90 giorni, considerando tale periodo utile all’ulteriore perfezionamento della qualifica stessa.
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Art. 12 – Decorrenza e durata – La presente regolamentazione forma parte integrante del contratto nazionale di cui segue decorrenza e durata.
–> ALL B
Metalmeccanica (artigianato) – Ex Art. 5 Ccnl 14.06.84 – Delegato Di Impresa
EX ART. 5, CCNL 14 GIUGNO 1984
(valido ai soli effetti di quanto previsto dall’art. 3 punto 7, comma 2 del presente CCNL)
Art. 5 – Delegato di impresa – Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato di impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell’impresa.
Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell’impresa artigiana in un’assemblea che potra’ tenersi nei locali dell’azienda stessa previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verra’ riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un’unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verra’ accantonata una quantita’ pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l’utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d’impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell’azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l’utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l’applicazione dei due sistemi comportera’ la parita’ degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l’accantonamento di cui al comma 3 sara’ utilizzato:
per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l’utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti;
per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l’utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Opzioni
La Confartigianato (CGIA) dichiara di esercitare la facolta’ di opzione prevista per l’utilizzazione delle somme accantonate indicando per le imprese l’erogazione in forma mutualistica tramite l’Ente bilaterale o in sua assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Le organizzazioni CNA, CASA, CLAAI optano per l’utilizzazione diretta da parte del delegato delle somme accantonate e pertanto le imprese si impegnano a versare direttamente al delegato il corrispettivo delle ore di permesso da esso utilizzate per lo svolgimento delle sue funzioni.
La FLM conviene sulle opzioni sopra indicate.
La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello territoriale alle organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realta’ territoriali, dall’attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo e’ completo ed esaustivo in se’ e pertanto non recepisce ne’ direttamente ne’ in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 21 dicembre 1983.
Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.
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