CCNL Metalmeccanici (Industria): Accordo per l’istituzione del fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore metalmeccanico e dell’installazione d’impianti
ACC 10-11-2011
premessa
Costituzione Delle Parti – Istituzione Del Fondo
In data, 10 novembre 2011
Federmeccanica, Assistal e Fim, Uilm
in attuazione di quanto previsto dal “Protocollo per la costituzione del Fondo di assistenza sanitaria” di cui al C.C.N.L. 15 ottobre 2009
concordano
di istituire il “Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore metalmeccanico e dell’installazione d’impianti” denominato “METASALUTE” allo scopo di riconoscere, a decorrere dal 2013, prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle garantite dal Servizio sanitario pubblico a favore dei lavoratori iscritti.
art. 1
Statuto
Le Parti istitutive convengono che in sede di costituzione del Fondo sarà assunto il progetto di Statuto allegato.
art. 2
Fase Iniziale
Le Parti concordano che la fase iniziale, in deroga alle previsioni statutarie, si svolgerà nei termini e con le modalità di seguito riportate:
2.1. In sede di costituzione del Fondo le parti istitutive designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiude al 31 dicembre 2014. Le parti designeranno altresì entro il mese di dicembre 2011 i componenti dell’Assemblea che resterà in carica finché non sarà sostituita dalla prima Assemblea eletta secondo quanto previsto al successivo punto 2.3..
2.2. Il Consiglio di amministrazione è composto da 8 membri effettivi più 4 supplenti di cui la metà in rappresentanza delle imprese e la metà in rappresentanza dei lavoratori e decide secondo le modalità previste dallo Statuto. La rappresentanza legale è affidata a 2 rappresentanti indicati dalle parti istitutive nell’ambito del Consiglio di Amministrazione e dovranno esercitare con firma congiunta i poteri attribuiti dallo Statuto al Presidente.
Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 membri effettivi più 2 supplenti di cui la metà in rappresentanza delle imprese e la metà in rappresentanza dei lavoratori.
L’Assemblea è composta da 20 membri di cui 10 in rappresentanza delle imprese e 10 in rappresentanza dei lavoratori.
2.3. Il Consiglio di amministrazione pone in essere tutti gli atti necessari a promuovere e gestire la piena operatività del Fondo.
Il Consiglio di amministrazione elabora ed approva il Regolamento.
Spetta al Consiglio di amministrazione indire entro il 30 novembre 2014 le elezioni della Assemblea secondo le procedure e le modalità del Regolamento elettorale e che sarà definito dalle Parti istitutive.
2.4. La fase iniziale si conclude con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiude al 31 dicembre 2014.
art. 3
Destinatari
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i dipendenti ai quali si applica il C.C.N.L. per l’industria metalmeccanica e dell’installazione d’impianti che vi abbiano volontariamente aderito.
Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo, ferma restando l’adesione volontaria, i lavoratori ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali stipulanti il suddetto C.C.N.L. previo accordo tra le parti istitutive e i soggetti stipulanti e successiva approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
L’estensione delle prestazioni del Fondo ai componenti il nucleo familiare dei lavoratori che vi abbiano volontariamente aderito sarà valutata dalle parti istitutive terminata la fase iniziale.
art. 4
Forme Di Assistenza Sanitaria Preesistenti
Nelle aziende in cui siano in essere forme di assistenza sanitaria potranno essere definiti specifici accordi di confluenza nel Fondo nazionale che dovranno essere sottoposti all’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Potranno essere altresì realizzati specifici accordi che consentano ai lavoratori non iscritti alle suddette forme di assistenza sanitaria di iscriversi al Fondo nazionale.
art. 5
Contribuzione
La contribuzione al Fondo è dovuta nella misura non inferiore a quella stabilita dal C.C.N.L. per l’industria metalmeccanica e dell’installazione d’impianti.
Le parti definiranno con apposito accordo le modalità ed i criteri della contribuzione definita dal C.C.N.L. da assumere nel Regolamento.
art. 6
Condizione D’avvio
Per l’effettiva operatività del Fondo è necessario il raggiungimento della soglia di 100.000 iscritti. Le parti istitutive verificheranno entro il mese di settembre 2012 il numero delle adesioni pervenute al fine di assumere le conseguenti decisioni.
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