CCNL Metalmeccanici (Industria): Accordo sulle percentuali di concottimo e dell’utile minimo di cottimo

 ACC 11-11-2009

Accordo sulle percentuali di concottimo e dell’utile minimo di cottimo di cui agli articoli relativi alla regolamentazione del lavoro straordinario, notturno, festivo e del cottimo dell’Accordo 15 ottobre 2009

L’11 novembre 2009, in Roma

Tra:

– la Federmeccanica;

– l’Assital;

e

– la FIM;

– la UILM.

PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PER LAVORATORI A COTTIMO E CONCOTTIMISTI

In relazione all’Ipotesi di Accordo 15 ottobre 2009, le parti concordano le seguenti percentuali di concottimo e dell’utile minimo di cottimo di cui agli articoli relativi alla regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo e del cottimo:

1. Le percentuali di maggiorazione sono computate sulla retribuzione oraria sopra definita aumentata per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo della percentuale minima contrattuale di cottimo e per i lavoratori concottimisti delle seguenti misure valide ai soli effetti del presente articolo:

 

CategoriePercentuali in vigore dal 1° gennaio 2010
per partecipazioni al cottimo fino al 50 per centoper partecipazioni al cottimo fino all’80 per centoper partecipazioni al cottimo oltre l’80 per cento
0,81%0,89%0,97%
0,87%0,97%1,02%
0,93%1,01%1,08%
0,92%1,07%1,13%
0,98%1,07%1,12%
5ª Superiore0,98%1,07%1,12%

 

 

CategoriePercentuali in vigore dal 1° gennaio 2011
per partecipazioni al cottimo fino al 50 per centoper partecipazioni al cottimo fino all’80 per centoper partecipazioni al cottimo oltre l’80 per cento
0,80%0,88%0,95%
0,85%0,95%1,00%
0,91%0,99%1,06%
4a0,90%1,05%1,11%
0,96%1,05%1,10%
5ª Superiore0,96%1,05%1,10%

 

 

CategoriePercentuali in vigore dal 1° gennaio 2012
per partecipazioni al cottimo fino al 50 per centoper partecipazioni al cottimo fino all’80 per centoper partecipazioni al cottimo oltre l’80 per cento
0,79%0,87%0,93%
0,84%0,93%0,98%
0,89%0,97%1,04%
0,88%1,03%1,09%
0,94%1,03%1,08%
5ª Superiore0,94%1,03%1,08%

 

2. L’utile minimo di cottimo non dovrà essere inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base:

 

CategoriePercentuali in vigore dal 1° gennaio 2010Percentuali in vigore dal 1° gennaio 2011Percentuali in vigore dal 1° gennaio 2012
0,97%0,95%0,93%
1,02%1,00%0,98%
1,08%1,06%1,04%
1,13%1,11%1,09%
1,12%1,10%1,08%
5ª Superiore1,12%1,10%1,08%