CCNL Metalmeccanici (Piccola industria): accordo di armonizzazione
ACC 13-11-2013
PROTOCOLLO D’INTESA
Federmeccanica, Assistal e Fim, Uilm, firmatarie del CCNL 5 dicembre 2012 per l’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti,
– nel prendere atto dell’adesione al sistema associativo di Confindustria di aziende provenienti da Unionmeccanica-Confapi;
– nel considerare che il CCNL 5 dicembre 2012 per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti prevede trattamenti complessivamente equivalenti o migliorativi rispetto a quanto derivante dal CCNL Unionmeccanica;
al fine di facilitare la confluenza nel CCNL 5 dicembre 2012 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 ovvero dal 1° gennaio 2015 concordano i seguenti criteri di armonizzazione salvi accordi aziendali che definiscano modalità e tempi di armonizzazione diversi.
1. Dalla data di applicazione in azienda del CCNL 5 dicembre 2012 vale quanto previsto dal medesimo CCNL salvo quanto definito ai successivi punti.
2. Inquadramento
2.1 I lavoratori già in forza alla data di applicazione in azienda del CCNL 5 dicembre 2012 saranno reinquadrati secondo la seguente tabella di equiparazione con attribuzione dei corrispondenti minimi contrattuali.
Unionmeccanica-Confapi | CCNL 5 dicembre 2012 |
Categoria | Categoria |
1ª | 1ª |
2ª | 2ª |
3ª | 3ª |
– | 3ª Super |
4ª | 4ª |
5ª | 5ª |
6ª | 5ª Super |
7ª | 6ª |
8ª | 7ª |
9ª | 7ª |
8ª quadri B | 8ª quadri |
9ª quadri A | 8ª quadri |
2.2 Il reinquadramento dei lavoratori già in forza non potrà comportare né vantaggi né perdite retributive; la garanzia dell’invariabilità della retribuzione per i lavoratori inquadrati nella 1a categoria ovvero già inquadrati nella 9a categoria sia come impiegati che quadri A sarà attuata attraverso il riconoscimento di un apposito superminimo individuale mensile lordo per 13 mensilità.
2.3 Gli aumenti periodici di anzianità dei dipendenti in forza già inquadrati nella 9a categoria sia come impiegati che quadri A saranno ragguagliati a quelli previsti per l’8a categoria in base alla tabella di equiparazione di cui al punto 2.1. Il differenziale retributivo degli importi già maturati sarà garantito ad personam attraverso il riconoscimento di un apposito superminimo individuale.
2.4 I superminimi individuali previsti dai punti 2.2 e 2.3 non sono assorbibili salvo in caso di passaggio a categoria superiore.
2.5 Per i lavoratori già assunti con contratto di apprendistato professionalizzante rimangono invariati termini condizioni e modalità disciplinati dal contratto di assunzione fino alla scadenza dello stesso. Laddove l’apprendista venga mantenuto in servizio al termine del contratto di apprendistato sarà reinquadrato secondo la tabella di equiparazione di cui al punto 2.1.
3. Lavoro straordinario, notturno e festivo
La disciplina prevista dal CCNL Unionmeccanica-Confapi riguardante la materia ed, in particolare, per quanto riguarda le maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo e relative modalità di computo continua ad applicarsi, in via transitoria, fino al termine dell’anno in cui decorre l’applicazione in azienda del CCNL 5 dicembre 2012 e cioè, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2014, ovvero fino al 31 dicembre 2015 fatti salvi eventuali accordi o trattamenti aziendali in essere.
4. Festività
Fermo restando l’emolumento annuo pari ad 11 ore e 10 minuti derivante dalla mensilizzazione, ai soli dipendenti operai in forza alla data di applicazione in azienda del CCNL 5 dicembre 2012, a compensazione del trattamento di festività riconosciuto per le festività infrasettimanali cadenti dal lunedì al venerdì e per la festività dell’Epifania qualora essa cada di sabato o di domenica, sarà corrisposto un elemento retributivo annuo ragguagliato a 12 ore e 10 minuti valorizzate con l’importo retributivo in atto alla data di applicazione del CCNL; tale elemento retributivo sarà corrisposto con la retribuzione del mese di dicembre oppure potrà essere suddiviso in quote mensili.
5. Malattia ed infortunio non sul lavoro
A partire dalla data di applicazione in azienda del CCNL 5 dicembre 2012 ai fini della conservazione del posto di lavoro il calcolo in mesi delle assenze effettuate antecedentemente a tale data deve essere adeguato in giorni di calendario di cui ai corrispondenti periodi di conservazione del posto di lavoro della normativa sulla malattia.
Il trattamento economico delle malattie stabilito dal CCNL 5 dicembre 2012 si applicherà agli eventi morbosi che intervengano a partire dalla data di applicazione in azienda del CCNL Per i soli eventi in corso alla data di applicazione in azienda del CCNL e finché essi non si concludano continuano ad applicarsi i trattamenti economici precedentemente previsti.
6. Fondo mètaSalute e Cometa
A partire dalla data di applicazione in azienda del CCNL 5 dicembre 2012 i lavoratori potranno iscriversi sia a mètaSalute che a Cometa secondo termini, modalità e contribuzione previsti dal medesimo CCNL
7. Diritti sindacali
La disciplina prevista dal CCNL Unionmeccanica-Confapi riguardante le rappresentanze sindacali in azienda e relativi diritti e permessi rimane in vigore fino alla scadenza di ciascuna R.S.U. costituita in azienda. A partire dalla scadenza della stessa si applica quanto previsto in materia dal CCNL 5 dicembre 2012 per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti ferma restando la validità di eventuali accordi aziendali in materia.
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