CCNL Nettezza urbana (aziende private): accordo in materia di lavoro multiperiodale e flessibile
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Addi, 7 marzo 2017 si sono incontrate in Roma
FISE ASSOAMBIENTE, con l’assistenza di FISE,
e
le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali
FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL.
PREMESSO CHE
– con l’accordo di rinnovo del CCNL di categoria sottoscritto il 6/12/2016 le Parti hanno concordato l’aumento dell’orario normale di lavoro, di cui all’art. 17 del CCNL, da 36 a 38 ore settimanali;
– a seguito di ciò si rende necessario l’adeguamento delle normative contrattuali in materia di orario di lavoro multiperiodale (art. 18 CCNL) e orario di lavoro flessibile (art. 19 CCNL) ai nuovi limiti di orario di lavoro;
LE PARTI CONCORDANO
che a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, i testi degli artt. 18 e 19 del CCNL 21 marzo 2012 sono sostituiti, con efficacia immediata, dai testi allegati.
art. 18
ORARIO DI LAVORO MULTIPERIODALE
L’art. 18 del CCNL 21 marzo 2012 è sostituito dal seguente:
1. Nel rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’azienda, in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative e al fine di migliorare la produttività dell’organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa, potrà predisporre, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 4, la programmazione dell’orario di lavoro con un’articolazione multiperiodale, con riguardo anche a singoli settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori.
2. Nell’ambito di un periodo calendariale consecutivo superiore a otto settimane e fino a ventiquattro settimane, la durata settimanale dell’orario normale di lavoro di 38 ore può essere realizzata come media risultante al termine dell’intero periodo programmato.
3. In tale ambito, le ore ordinarie di lavoro non possono essere superiori a 46 ore settimanali né essere inferiori a 30 ore settimanali.
4. Qualora la prestazione giornaliera interessi l’arco temporale 22.00/06.00, la durata massima dell’orario giornaliero non potrà superare le 8 ore.
5. L’attuazione del programma di orario di lavoro in regime multiperiodale non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 ore, né al trattamento per lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 38 ore.
Per l’intero periodo programmato, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario normale contrattualmente previsto; fermo restando che le ore eccedenti l’orario programmato vanno considerate e retribuite, in ogni caso, come lavoro straordinario secondo le ordinarie cadenze temporali mensili.
6. Le parti si incontreranno a livello aziendale, novanta giorni calendariali prima dell’avvio dell’orario multiperiodale, per esaminare congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti le seguenti materie:
– i segmenti produttivi ove applicare l’orario di lavoro multiperiodale;
– le modalità di attuazione e la modulazione mensile dell’orario multiperiodale.
7. In tale ambito temporale, saranno oggetto di contrattazione le eventuali tipologie di dipendenti da esentare da tale articolazione oraria.
I lavoratori interessati dall’orario multiperiodale saranno informati con un preavviso di 30 giorni calendariali.
8. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare modifiche e/o integrazioni di quanto previsto al comma 2, relativamente alla maggiore durata del periodo di orario di lavoro in regime multi periodale, e di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
Note a verbale
1. Gli effetti economici derivanti dall’applicazione del presente articolo sono utili per la determinazione dell’eventuale premio di risultato di cui all’art. 2, lett. C).
2. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia di orario di lavoro multiperiodale in essere nel giorno precedente l’entrata in vigore del presente articolo”; ferma restando la necessità di una verifica delle parti di eventuali adeguamenti alla nuova durata dell’orario di lavoro settimanale.
art. 19
ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE
L’art. 19 del CCNL 21 marzo 2012 è sostituito dal seguente:
1. In relazione alle peculiarità del settore e alle particolari esigenze di servizio delle aziende, comportanti variazioni dell’intensità lavorativa, le aziende possono attuare programmi di attività lavorativa flessibile – con riguardo anche a singoli settori, reparti, uffici o gruppi di lavoratori – con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all’orario normale di lavoro in periodi prestabiliti, sempreché la media dell’orario settimanale di lavoro al termine di tali periodi risulti pari all’orario normale settimanale di cui all’art. 17.
2. La durata settimanale media dell’orario normale di lavoro di 38 ore può essere realizzata:
a) per singole settimane non consecutive, con ore ordinarie di lavoro di durata giornaliera normalmente non inferiore a 4 ore e non superiore a 9 ore;
b) per periodi plurisettimanali consecutivi comunque non superiori a otto settimane, con ore ordinarie di lavoro di durata settimanale normalmente non inferiore a 30 ore e non superiore a 46 ore.
3. Le modalità di attuazione dell’orario di lavoro flessibile ai sensi del comma 2 nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra azienda e la RSU, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti.
4 Esperito l’esame congiunto, gli orari di lavoro e i periodi programmati in attività lavorativa flessibile ai sensi del comma 2 sono comunicati con ordine di servizio ai lavoratori dei settori, reparti o uffici interessati:
a) con riguardo alla singola settimana: con preavviso minimo di quattro giorni calendariali;
b) con riguardo a un periodo fino a quattro settimane consecutive: con preavviso minimo di sette giorni calendariali;
c) con riguardo a un periodo da cinque a otto settimane consecutive: con preavviso minimo di dieci giorni calendariali.
5. L’attuazione del programma di orario di lavoro in regime di flessibilità non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 ore né al trattamento per lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 38 ore.
Per l’intero periodo programmato, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario normale contrattualmente previsto; fermo restando che le ore eccedenti l’orario programmato saranno considerate e retribuite, in ogni caso, come ore di lavoro straordinario secondo le consuete cadenze temporali mensili.
6. Pertanto, nell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 2, in aggiunta al normale trattamento mensile di cui al comma 5, le ore lavorative prestate oltre l’orario normale settimanale di cui all’art. 17 e fino a 46 ore settimanali, per un massimo di 150 ore procapite annue, sono compensate con la sola maggiorazione del:
– 15 % per le prime 120 ore;
– 20 % per le residue 30 ore applicata sulla retribuzione base parametrale oraria.
Il trattamento di cui al presente comma è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
7. Le ore di prestazione programmate in attività lavorativa flessibile non possono essere richieste nel giorno di riposo settimanale individuale.
8. Qualora, nei periodi in cui sia in atto un programma di attività lavorativa flessibile ai sensi del comma 2, si verifichino assenze per infermità per malattia o infortunio non sul lavoro in giorni in cui sia stata programmata una prestazione lavorativa di durata superiore al normale orario giornaliero, le ore prestabilite in eccedenza sono recuperate nell’ambito del medesimo ovvero di un successivo programma.
9. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, in sede di contrattazione aziendale di secondo livello le Parti potranno concordare modifiche e/o integrazioni di quanto previsto ai commi 2, lett. a) e b), 4 e 6 del presente articolo; fatta salva la durata massima del periodo plurisettimanale in regime di orario flessibile.
Dichiarazioni congiunte
Le parti si danno atto che:
– l’attuazione dei programmi di attività lavorativa flessibile di cui al presente articolo non deve influire sulla quantificazione dell’organico aziendale;
– sono fatti salvi gli accordi aziendali concernenti programmi di attività lavorativa flessibile in essere nel giorno precedente l’entrata in vigore del presente articolo; ferma restando la necessità di una verifica delle parti di eventuali adeguamenti alla nuova durata dell’orario di lavoro settimanale”.
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