CCNL Nettezza urbana (aziende private): modifiche e integrazioni al Contratto collettivo
Addì, 15 novembre 2017 in Roma si sono incontrate
FiseAssoambiente,
e le Segreterie nazionali delle OO.SS.
FpCgil
Fit Cisl
Uiltrasporti
Fiadel
Le Parti stipulanti
– in considerazione dell’aumento dell’orario normale settimanale di lavoro a partire dal 1° febbraio 2017, nell’obiettivo condiviso della tutela della salute e sicurezza del lavoro, ribadiscono la volontà di agevolare, nell’ambito di un predeterminato periodo temporale, la completa fruizione dei permessi compensativi di cui alla Norma transitoria in calce all’art. 17 del CCNL 6 dicembre 2016 relativamente all’anno in corso, considerata la portata innovativa dell’istituto;
– prendono atto della opportunità di precisazioni relativamente al testo di alcuni articoli dell’edizione a stampa del CCNL 6 dicembre 2016.
In tale premessa, convengono quanto segue.
Le integrazioni e/o le modifiche di cui al presente Verbale sostituiscono, negli articoli relativi, le corrispondenti disposizioni contenute nell’edizione a stampa del CCNL 6 dicembre 2016.
Norma transitoria art. 17, comma 5 – Modalità di fruizione dei permessi compensativi anno 2017
Con riferimento alle ore di permesso maturate nel periodo 1/2/2017-31/12/2017, le Parti convengono quanto segue.
“L’azienda è tenuta a soddisfare la richiesta del lavoratore di fruire delle ore di permesso retribuito di cui alla presente Norma transitoria, ferma restando la sua compatibilità con le esigenze di servizio.
Resta inteso che la fruizione delle ore di permesso non interferisce con la fruizione dei giorni di ferie, attesa la diversa natura e finalità dei due istituti.
In considerazione della portata innovativa della previsione contrattuale introdotta con il rinnovo del 6/12/2016 relativa alle ore di permesso compensativo, al fine di favorire la effettiva fruizione dei permessi maturati nell’anno 2017, il lavoratore interessato, entro il 15 gennaio 2018, presenterà all’azienda il piano scritto per il loro esaurimento al più tardi entro il successivo mese di aprile 2018. In mancanza di tale adempimento, l’azienda, entro il mese di gennaio 2018, comunicherà al lavoratore il piano scritto per la completa fruizione delle ore residue entro il successivo mese di aprile.
Rispetto al piano in esecuzione, eventuali impreviste diverse esigenze del lavoratore saranno soddisfatte ferma rimanendo la compatibilità della nuova richiesta con le esigenze di servizio.
In caso di assenza dal servizio nel periodo dicembre 2017/aprile 2018, che, per qualsiasi causa, non permetta all’interessato la completa fruizione delle ore di permesso in parola, le ore residue dovranno essere godute dal lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio, al più tardi entro i 30 giorni calendariali successivi alla ripresa del lavoro.
Trascorso tale termine, qualora sussistano ore residue, le stesse saranno liquidate con la retribuzione del mese successivo”.
Art. 20, comma 11 – Lavoro straordinario, festivo, notturno
Al comma 11 dell’articolo in parola, la locuzione “Il lavoro notturno di cui al comma 8 …” è integralmente sostituita dalla locuzione “Il lavoro notturno di cui commi 7 e 8…”; fermo restando quanto segue.
Art. 27, comma 5 – Retribuzione e sue definizioni
Al comma 5 dell’articolo in parola, l’elenco delle indennità escluse dalla composizione della retribuzione globale mensile è integrato con quelle di cui alle lett. i) e k) dell’art. 33, comma 3.
Art. 28, comma 2 – Aumenti periodici di anzianità
Il comma 2 dell’articolo in parola è sostituito integralmente come segue:
“Al 1° luglio di ogni triennio successivo a quello di cui al primo comma, ai dipendenti in forza assunti a tempo indeterminato spetta un importo a titolo di aumento periodico di anzianità in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato tra il 1° luglio del primo anno del triennio e il 30 giugno del terzo anno del medesimo triennio”.
Art. 33, comma 3, lett. e) comma 4 – Indennità
Le parti si danno atto che nella lett. e) in parola l’ipotesi riferita all’art. 25 riguarda il comma 4 e non il comma 5.
Art. 60, lett. c) – Permessi retribuiti per i componenti di organi/strutture territoriale nazionali delle OO.SS. stipulanti
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che gli Organi e le Strutture territoriali e nazionali in parola sono quelli previsti dallo Statuto dell’Associazione sindacale di riferimento.
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