Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti quadriennio 2006-2009
per gli aggiornamenti vai all’ Accordo di rinnovo del 20 febbraio 2010 ed all’ accordo di rinnovo del 19 novembre 2012
premessa
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Premessa
L’anno 2006, il giorno 6 del mese di luglio, in Roma,
TRA
la Confederazione generale dell’agricoltura Italiana.
Con la partecipazione:
della Federazione nazionale dei proprietari conduttori in economia;
della Federazione nazionale affittuari conduttori in economia;
della Federazione nazionale dei conduttori in forme associative e altre tipologie di imprese;
la Confederazione nazionale Coldiretti;
la Confederazione italiana agricoltori-CIA
E
la FLAI-CGIL;
la FAI-CISL;
la UILA-UIL.
In applicazione dell’accordo nazionale di rinnovo sottoscritto in pari data, si e’ stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, da valere in tutto il territorio della Repubblica italiana.
art. 1
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo I – Parte Introduttiva – Oggetto Del Contratto
TITOLO I
PARTE INTRODUTTIVA
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attivita’ agricole, nonche’ attivita’ affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche (*) e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
– le aziende ortofrutticole;
– le aziende oleicole;
– le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
– le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
– le aziende vitivinicole;
– le aziende funghicole;
– le aziende casearie;
– le aziende tabacchicole;
– le aziende faunistico-venatorie;
– le aziende agrituristiche;
– le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
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(*) Sono florovivaistiche le aziende:
– vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
– produttrici di piante ornamentali da serra;
– produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
– produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
art. 2
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche del CCNL di Settore – Titolo I – Parte Introduttiva – Struttura ed Assetto del Contratto
STRUTTURA ED ASSETTO DEL CONTRATTO
La struttura della contrattazione e’ articolata su 2 livelli: nazionale e provinciale.
Contratto nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le Parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonche’ il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione.
La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell’ambito del rinnovo quadriennale dovra’ riferirsi al primo biennio di validita’ e sara’ coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi.
Per la definizione di detta dinamica sara’ tenuto conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell’occupazione, dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo, sara’ corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennita’ di vacanza contrattuale.
L’importo di tale elemento sara’ pari al 30% del tasso d’inflazione programmata applicato sui minimi salariali di area vigenti, ove e’ inclusa la ex indennita’ di contingenza (ved. art. 45 e Tabelle 1 e 2 di cui all’All. 1).
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara’ pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto la indennita’ di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sara’ unico per tutti i lavoratori.
La data di inizio della corresponsione della indennita’ di vacanza contrattuale come sopra disciplinata slitta, in caso di ritardata presentazione delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo.
Contratto provinciale
Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e puo’ trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 86 e 87 del CCNL, secondo le modalita’ e gli ambiti appositamente definiti e dovra’ riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
La dinamica degli effetti economici e dei salari contrattuali nell’ambito del rinnovo quadriennale dovra’ riferirsi al primo biennio di validita’ dei contratti provinciali medesimi e sara’ coerente con i tassi di inflazione programmata secondo i principi e i criteri di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel primo biennio di validita’ del CCNL, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese, nonche’ dall’andamento dell’economia territoriale del settore della realta’ provinciale.
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, le Parti, in sede di rinnovo del contratto provinciale, potranno inoltre prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttivita’, di qualita’ e di altri elementi di competitivita’. Tali programmi potranno essere individuati anche distintamente per settore merceologico.
La predetta erogazione ha conseguentemente la caratteristica di totale variabilita’ e non determinabilita’ a priori. Tale tipo di erogazione deve avere le caratteristiche idonee per l’applicazione dello specifico regime contributivo-previdenziale previsto dal su citato Protocollo.
Nel caso in cui non si trovasse un’intesa per la definizione della predetta erogazione, le Parti potranno individuare, nella determinazione della dinamica salariale, una specifica quota del trattamento economico finalizzata a realizzare gli obiettivi di cui sopra. Tale quota sara’ riassorbita nell’erogazione strettamente correlata ai risultati, di cui al citato Protocollo, in caso di successiva definizione di detta erogazione.
Dopo 3 mesi di vacanza contrattuale ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo, sara’ corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione, denominato indennita’ di vacanza contrattuale provinciale.
L’importo di tale elemento sara’ pari al 30% del tasso d’inflazione programmata applicato sui salari contrattuali vigenti, inclusa la ex indennita’ di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara’ pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto la indennita’ di vacanza contrattuale provinciale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sara’ unico per tutti i lavoratori.
La data di inizio della corresponsione della indennita’ di vacanza contrattuale provinciale come sopra disciplinata slitta, in caso di ritardata presentazione delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo.
art. 3
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative ed Economiche del Ccnl di Settore – Titolo I – Parte Introduttiva – Decorrenza, Durata del Contratto Nazionale e Procedure di Rinnovo
DECORRENZA, DURATA DEL CONTRATTO NAZIONALE E PROCEDURE DI RINNOVO
Il presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il 10 luglio 2002 e contestualmente sottoscritto dalle medesime Parti contraenti, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dall’1 gennaio 2006 e scade il 31 dicembre 2009.
Il contratto va disdettato da una delle Parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intendera’ tacitamente rinnovato di anno in anno.
La parte che avra’ data disdetta dovra’ comunicare alla controparte le sue proposte 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 1 mese prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le Parti contraenti non assumono iniziative unilaterali ne’ procedono ad azioni dirette. La violazione di tale periodo comportera’ come conseguenza a carico della parte responsabile, l’anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine dal quale far decorrere l’indennita’ di vacanza contrattuale di cui all’art. 2.
Il presente contratto conservera’ la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
art. 4
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative ed Economiche del Ccnl di Settore – Titolo I – Parte Introduttiva – Efficacia del Contratto
EFFICACIA DEL CONTRATTO
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.
art. 5
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative ed Economiche del Ccnl di Settore – Titolo II – Relazioni Sindacali – Sistema Delle Relazioni
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
SISTEMA DELLE RELAZIONI
Le Parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le Parti si svolgono, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al rapporto di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal contratto o da singoli accordi, quali:
– Osservatori nazionale, regionali, provinciali di cui all’art. 6 del CCNL;
– AGRIFORM di cui all’art. 7 del CCNL;
– Commissione nazionale paritetica per le pari opportunita’ di cui all’art. 8 del CCNL;
– Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo 18 dicembre 1996 (All. n. 3);
– altri organismi che le Parti riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.
art. 6
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo Ii – Relazioni Sindacali – Osservatori
OSSERVATORI
Osservatorio nazionale
L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
– le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
– i fabbisogni di formazione professionale;
– le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti d’area;
– i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
– l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
– l’andamento dei rinnovi dei contratti provinciali, anche al fine di proporre iniziative alle Parti interessate per rimuovere gli ostacoli che possono incidere negativamente sul normale svolgimento dei negoziati. A tal fine l’Osservatorio sara’ convocato a richiesta di una delle Parti;
– la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica.
L’Osservatorio nazionale puo’ delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L’Osservatorio nazionale e’ composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle Parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Osservatorio regionale
Le Parti convengono di costituire a livello regionale un Osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
– applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agro-alimentare ed attivita’ connesse;
– politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
– politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente.
L’Osservatorio regionale e’ composto da un Consiglio non inferiore a 6 e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle Parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le Parti si impegnano a costituire l’Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
Osservatorio provinciale
Le Parti convengono di costituire a livello provinciale un Osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
– fornire alle OO.SS. da parte delle organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
– fornire alle OO.SS. da parte delle organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonche’ sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
– individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti territoriali e contratti di area;
– esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per conto terzi, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
– esaminare la qualita’ e la quantita’ dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le regioni e per quanto di competenza le province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
– concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparita’ di fatto esistenti, ad offrire pari opportunita’ nel lavoro e nella professionalita’, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parita’;
– esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonche’ le eventuali vertenze demandate dalle organizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 83;
– esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perche’ l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio provinciale e’ costituito da un Consiglio non inferiore a 6 e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle Parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le Parti si impegnano a costituire l’Osservatorio provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
Per il funzionamento degli Osservatori (nazionale, regionali e provinciali) si rinvia al Regolamento di cui all’allegato n. 4 del presente CCNL.
art. 7
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo Ii – Relazioni Sindacali – Sistema Di Formazione Professionale E Continua
SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CONTINUA
Le Parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato su 3 pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi legati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione dell’occupazione, all’impiego anche dei tempi di non lavoro per lo svolgimento di attivita’ formative per i lavoratori a tempo determinato:
1) Fondo interprofessionale per la formazione continua;
2) AGRIFORM;
3) Centro di formazione agricola.
1. Il fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, di cui all’art. 118 della legge n. 388/2000, e’ alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30%, di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.
Il fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le Parti nelle misure previste (100% nelle aree dell’obiettivo 1 e 50% nelle altre aree).
Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30% puo’ essere utilizzata per il finanziamento di attivita’ che le Parti riterranno necessarie alla promozione e allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche mirati, attivita’ di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari figure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa.
Una consistente quota delle risorse dovra’ essere destinata a sostenere attivita’ formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, secondo modalita’ da definire nel Regolamento del fondo, cosi’ come, nella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri solidaristici per i lavoratori.
Il fondo dovra’ fare principalmente riferimento ad Agriform per le attivita’ di studio e ricerca e ai Centri di formazione agricola per quanto riguarda il rapporto con le specificita’ territoriali.
2. AGRIFORM e’ l’organismo bilaterale che svolge attivita’ di ricerca, rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni formativi, e, parallelamente, sviluppa relazioni e rapporti in ambito internazionale collegandosi con gli organismi similari a livello europeo, interloquendo con i livelli istituzionali competenti in materia di istruzione di livello superiore, interagendo con gli organismi bilaterali degli altri settori nella costruzione della rete prevista presso l’ISFOL. Nelle attivita’ di rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni, AGRIFORM fa riferimento alle sedi territoriali (osservatori) previsti dal CCNL e ai Centri di formazione agricola.
3. Il Centro di formazione agricola e’ una struttura a carattere territoriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un modello flessibile) in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni competenti in materia di formazione professionale, continua e permanente e, dall’altra, con il mondo delle imprese all’interno del quale opportunita’ e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mercato del lavoro locale.
Nello svolgimento della propria attivita’ il Centro di formazione agricola tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della struttura e dislocazione delle imprese, nonche’ delle esigenze di capacita’ e competenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di stabilizzazione dell’occupazione in connessione con l’attivita’ degli Osservatori e del Servizio pubblico per l’impiego ed in relazione alle opportunita’ nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Per la costituzione del fondo per la formazione continua le Parti definiranno i relativi adempimenti (accordo istitutivo, statuto, regolamento) entro il 31 dicembre 2006 (*). Le modalita’ ed i criteri di costituzione dei Centri di formazione agricola, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo, sono demandati ai contratti provinciali.
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(*) In data 14 dicembre 2006 CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, CGIL, CISL, UIL e CONFEDERDIA hanno costituito il fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura denominato For.Agri. L’accordo istitutivo e’ riprodotto nell’allegato 5.
art. 8
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo Ii – Relazioni Sindacali – Commissione Nazionale Paritetica Per Le “pari Opportunita`”
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE “PARI OPPORTUNITA'”
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL sara’ istituita una Commissione nazionale per le pari opportunita’ composta pariteticamente da 2 rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.
La Commissione ha l’incarico di svolgere attivita’ di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una effettiva parita’ di opportunita’ per le lavoratrici agricole nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalita’), nonche’ le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) analizza l’andamento dell’occupazione femminile in agricoltura utilizzando anche i dati forniti dall’Osservatorio nazionale, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di azioni positive poste in essere in Italia e all’estero in applicazione della Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635, dei programmi di azione della Comunita’ europea 82/85 e 86/90 e delle disposizioni di legge in materia di pari opportunita’;
c) individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile;
d) propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignita’ nel luogo di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potra’ individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attivita’.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valutazioni e l’individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente riferira’ sull’attivita’ svolta alle Parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concludera’ i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l’unanimita’ di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
art. 9
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo Ii – Relazioni Sindacali – Mercato Del Lavoro: Azioni Bilaterali
MERCATO DEL LAVORO: AZIONI BILATERALI
Le Parti,
– visto il D.Lgs. n. 469/1997, che trasferisce alle regioni e agli Enti locali le funzioni in materia di collocamento, e che prevede anche la possibilita’ di gestione da parte di soggetti privati;
– ritenendo opportuno svolgere un ruolo attivo nella riorganizzazione del collocamento, anche al fine di valorizzare adeguatamente le peculiarita’ del settore agricolo;
convengono:
– di attribuire al sistema degli Osservatori il compito di seguire, indirizzare, coordinare la riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le istituzioni competenti;
– di demandare alle Parti territorialmente competenti la costituzione di Organismi bilaterali con il compito di svolgere iniziative per organizzare l’incontro domanda-offerta di lavoro, promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall’art. 24 del presente CCNL, dalla legge n. 608/1996 e dal D.Lgs. n. 146/1997, favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilita’ territoriale della manodopera. A tal fine i suddetti organismi realizzeranno gli opportuni raccordi con il servizio pubblico per l’impiego e con gli Enti locali competenti.
art. 10
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Assunzione
TITOLO III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO -COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO
ASSUNZIONE
L’assunzione della manodopera agricola e’ regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa puo’ avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro.
L’assunzione a tempo determinato puo’ avvenire con contratto di lavoro a termine:
– per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto [ved. lettera a), artt. 18 e 19];
– per l’esecuzione di piu’ lavori stagionali e/o per piu’ fasi lavorative nell’anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione [ved. lettera b), artt. 18 e 19];
– di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo [ved. lettera c) artt. 18 e 19].
Per fase lavorativa si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
La individuazione delle fasi lavorative piu’ rilevanti che si riscontrano nelle colture agrarie tipiche della provincia e’ demandata al contratto provinciale.
Per le fasi lavorative individuate nel contratto provinciale l’assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa fase lavorativa, facendo salve diverse e particolari regolamentazioni del contratto provinciale.
Il contratto provinciale individuera’ le eccezioni alla garanzia di occupazione dell’operaio assunto per fase lavorativa.
Tali eccezioni potranno riferirsi ad avversita’ atmosferiche e, nel caso di aziende diretto-coltivatrici, al rientro di unita’ attive e agli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del Codice civile. Altre eccezioni – riferite a condizioni di mercato e ad esigenze tecniche – potranno essere previste dal contratto provinciale.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverra’ per il lavoro effettivamente prestato.
art. 11
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Contratto Individuale
CONTRATTO INDIVIDUALE
Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro stipulato ai sensi delle lettere b) e c) degli articoli 18 e 19, dovra’ essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato degli operai di cui alla lettera a) degli articoli 18 e 19 con le modalita’ previste dall’art. 20, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal contratto provinciale di lavoro.
Le Parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali.
art. 12
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Periodo Di Prova
PERIODO DI PROVA
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e’ soggetto ad un periodo di prova che non potra’ essere superiore a:
– 26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area I;
– 20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area II;
– 14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area III.
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 30 giorni e’ soggetto a un periodo di prova di 2 giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova e’ reciproca la facolta’ di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.
Superato il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.
art. 13
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Ammissione Al Lavoro E Tutela Delle Donne E Dei Minori
AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI MINORI
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17 ottobre 1967, n. 977, cosi’ come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262.
Non e’ ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque di eta’ inferiore ai 15 anni compiuti.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
art. 14
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Rapporto Di Lavoro A Tempo Parziale
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le Parti convengono che i presupposti e le modalita’ per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:
a) volontarieta’ delle Parti;
b) priorita’ nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilita’ della mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto.
La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
– la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 12 del presente CCNL;
– la durata della prestazione lavorativa e le relative modalita’;
– l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entita’ della prestazione;
– ogni altra modalita’ di impiego.
La durata della prestazione individuale non puo’ essere inferiore ai seguenti minimi:
1) per prestazioni settimanali: 24 ore;
2) per prestazioni mensili: 72 ore;
3) per prestazioni annuali: 500 ore.
I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali e’ possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.
art. 15
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Apprendistato Professionalizzante
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Le Parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato professionalizzante ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro – definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante puo’ essere instaurato con i giovani di eta’ compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante puo’ essere stipulato a partire dal 17esimo anno d’eta’.
Durata
La durata massima del periodo di apprendistato e’ fissata come segue:
-------------------------------------------------------------------- Area I II III Durata periodo periodo periodo complessiva -------------------------------------------------------------------- I 20 mesi 20 mesi 20 mesi 60 mesi II 12 mesi 12 mesi 24 mesi 48 mesi III 24 mesi 24 mesi --------------------------------------------------------------------
Per la III area il contratto di apprendistato professionalizzante puo’ essere instaurato limitatamente al livello professionale piu’ elevato dell’area previsto dalla contrattazione provinciale.
Periodo di prova
Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante e’ soggetto ad un periodo di prova pari a quello previsto dalla contrattazione collettiva per la categoria finale di destinazione al cui conseguimento e’ finalizzato il contratto.
Malattia e infortunio
In caso di malattia all’apprendista deve essere corrisposto il 50% della retribuzione ordinaria spettante per un massimo di 45 giorni su base annua.
In caso di infortunio sul lavoro l’azienda e’ tenuta ad integrare il trattamento INAIL fino all’80% della retribuzione ordinaria spettante.
I trattamenti di cui sopra possono essere corrisposti per il tramite delle casse integrazione extra legem provinciali.
Dichiarazione a verbale
Nelle more della stesura definitiva e’ intervenuto l’art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha esteso agli apprendisti, a decorrere dall’1 gennaio 2007, la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per la generalita’ dei lavoratori dipendenti (cfr. circolare INPS n. 43 del 21 febbraio 2007). Pertanto, agli apprendisti viene riconosciuto lo stesso trattamento economico spettante alla generalita’ degli operai agricoli e florovivaisti.
Inquadramento e retribuzione
L’inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di apprendistato e’ cosi’ determinato:
– nel I periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;
– nel II periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale;
– nel III periodo: al livello di destinazione finale.
Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli apprendisti appartenenti alle categorie degli operai agricoli sono corrisposti gli istituti contrattuali delle mensilita’ aggiuntive, delle festivita’, del TFR e delle ferie con le stesse modalita’ previste per gli operai a tempo indeterminato.
Formazione
Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla contrattazione collettiva (modalita’ di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacita’ formativa interna, ecc.), nonche’ tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese agricole l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali e’ pari a 120 ore medie annue. Esso potra’ essere ridotto a 80 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione potra’ essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacita’ formativa e cioe’ della capacita’ di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l’erogazione di interventi formativi. Tale capacita’ deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze.
La formazione potra’ essere erogata anche con modalita’ e-learning, on the job, e in affiancamento.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Il tutor puo’ essere anche lo stesso imprenditore.
Le Parti si danno atto che, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano regionale.
Nelle more dell’emanazione della legislazione regionale, le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il territorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante – definiscono i profili formativi del settore agricolo, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis del citato art. 49, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come da allegato 6, che costituisce parte integrante del presente articolo.
Tali profili formativi – per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico-professionali generali e specifiche – potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico di AGRIFORM.
Disposizioni transitorie
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.
Fino a piena attuazione dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, i giovani di eta’ fra 15 e 18 anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della legge n. 196/1997. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economico-normativi di cui al presente articolo.
Salvo quanto previsto da specifici accordi per l’attuazione di percorsi di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di apprendistato.
art. 16
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Somministrazione Di Lavoro
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato puo’ essere concluso per le attivita’ previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attivita’ dell’impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione e’ ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonche’ al mantenimento e/o al ripristino della funzionalita’ e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessita’ non programmabili e/o non prevedibili di attivita’ lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamita’, all’aumento temporaneo dell’attivita’ e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilita’ o indisponibilita’ all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nella sezione circoscrizionale competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 unita’ da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalita’ previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unita’ il numero dei lavoratori somministrati che puo’ essere utilizzato e’ pari al 15% delle unita’ risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unita’ equivalente (*).
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unita’ vanno arrotondate all’unita’ superiore.
L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne dara’ comunicazione, anche attraverso le organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi.
———-
(*) L’unita’ equivalente e’ pari a 270 giornate.
art. 17
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Riassunzione
RIASSUNZIONE
I lavoratori assunti ai sensi e con le modalita’ di cui all’art. 10 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalita’ previste dalle disposizioni di cui all’art. 8-bis della legge n. 79/1983 e successive modifiche ed integrazioni.
I contratti provinciali definiscono le modalita’ di esercizio di tale diritto.
I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 223/1991 non costituiscono base di calcolo per la determinazione dell’entita’ dei riservatari da assumere.
art. 18
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Categorie Di Operai Agricoli
CATEGORIE DI OPERAI AGRICOLI
Ai fini del presente contratto sono operai agricoli i lavoratori che esplicano la loro attivita’ nelle imprese agricole il cui rapporto di lavoro e’ disciplinato dal presente contratto nazionale.
Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.
Sono operai a tempo indeterminato:
– i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine, che prestano la loro opera alle dipendenze di un’impresa agricola singola o associata.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia od infortunio e per le giornate di sospensione dal lavoro per le quali e’ stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della cassa integrazione salari di cui alla legge n. 457/1972.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto dagli artt. 57 e 60.
Sono altresi’ da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data dell’1 settembre 1972 si trovavano in servizio presso aziende agricole in virtu’ di rapporto di lavoro gia’ disciplinato dalla legge n. 633/1949 e dai contratti collettivi provinciali. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento gia’ acquisito in base alla contrattazione collettiva provinciale.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti e le indennita’ annue.
Sono operai a tempo determinato:
a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l’esecuzione di piu’ lavori stagionali e/o per piu’ fasi lavorative nell’anno, ai quali l’azienda e’ comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all’art. 11, o nelle convenzioni di cui all’art. 24, debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua disponibilita’ pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
A decorrere dall’1 gennaio 2003 gli operai di cui alle lettere b) e c) possono essere retribuiti con le stesse modalita’ previste per gli operai a tempo indeterminato. I ratei di 13esima e 14esima mensilita’ verranno proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.
art. 19
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Categorie Di Operai Florovivaisti
CATEGORIE DI OPERAI FLOROVIVAISTI
I lavoratori dipendenti da aziende florovivaistiche, a seconda della natura del rapporto, sono classificati in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.
Sono operai a tempo indeterminato:
– i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende indicate nell’art. 1, Oggetto del contratto.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia o infortunio e per le giornate di sospensione del lavoro per le quali e’ stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della cassa integrazione salari di cui alla legge n. 457/1972.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto dagli artt. 58 e 60.
Sono altresi’ da considerarsi operai a tempo indeterminato i lavoratori fissi che alla data dell’1 settembre 1972 si trovavano in servizio presso le aziende di cui all’art. 1, Oggetto del contratto, in virtu’ di rapporto di lavoro gia’ disciplinato dal CCNL per le maestranze agricole dipendenti da aziende florovivaistiche del 29 gennaio 1970.
Tali operai mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento gia’ acquisito in base alla contrattazione collettiva nazionale ed alla contrattazione provinciale.
Ai lavoratori a tempo indeterminato, spettano per intero gli istituti e le indennita’ annue.
Sono operai a tempo determinato:
a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l’esecuzione di piu’ lavori stagionali e/o per piu’ fasi lavorative nell’anno, ai quali l’azienda e’ comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all’art. 11, o nelle convenzioni di cui all’art. 24, debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua disponibilita’ pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
A decorrere dall’1 gennaio 2003 gli operai di cui alle lettere b) e c) possono essere retribuiti con le stesse modalita’ previste per gli operai a tempo indeterminato. I ratei di 13esima e 14esima mensilita’ verranno proporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.
art. 20
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Trasformazione Del Rapporto
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest’ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:
1) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera b) degli articoli 18 e 19 del presente CCNL;
2) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla lettera c) degli articoli 18 e 19 del presente CCNL;
3) agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
art. 21
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Mobilita` Territoriale Della Manodopera
MOBILITA’ TERRITORIALE DELLA MANODOPERA
Le Parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno a livello provinciale ed interprovinciale, qualora la mobilita’ interessi il territorio di piu’ province, almeno 2 mesi prima dell’inizio dei lavori stagionali o delle operazioni di raccolta per individuare il presumibile fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera per aree omogenee di mobilita’ territoriale da indicare alle sezioni o ai bacini di collocamento territorialmente competenti.
A tal riguardo, anche su invito delle Parti, da un lato le aziende dovranno indicare, alle sezioni od ai bacini del collocamento territorialmente competenti, il presumibile fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera con valore previsionale e non vincolante; dall’altro i lavoratori agricoli dovranno iscriversi nelle liste di mobilita’.
In tali incontri le Parti esamineranno, altresi’, gli eventuali programmi di assunzione stagionali od annuali, presentati dalle aziende alle competenti strutture pubbliche del collocamento, per la stipula delle convenzioni previste dalla legge n. 56/1987 con Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro.
Le Parti contraenti si attiveranno, altresi’, presso i competenti organi pubblici per ottenere, a favore delle aziende interessate, interventi di sostegno in materia di trasporto e di servizi.
Inoltre le Parti, impegnandosi ad operare per una piu’ fattiva collaborazione con gli enti e istituzioni interessate, al fine di impedire ogni possibile forma di violazione del collocamento, specialmente dovuta alla intermediazione privata della manodopera e per eliminare ogni tipo di trasporto abusivo dei lavoratori, nel corso di tali incontri esamineranno le misure piu’ adeguate da sottoporre all’attenzione degli Organismi pubblici competenti, quali:
1) funzionalita’ e potenziamento degli uffici di collocamento per assicurare, con la massima tempestivita’, l’avviamento dei lavoratori e quindi consentire la disponibilita’ immediata della manodopera occorrente alle aziende;
2) vigilanza sugli automezzi privati che trasportano i lavoratori ed interventi presso la regione per potenziare le linee di trasporto pubblico;
3) studio ed individuazione delle possibili forme di compensazione territoriale della manodopera.
Le stesse Parti, inoltre, per una concreta azione diretta a governare la mobilita’ territoriale della manodopera stagionale, convengono di organizzare conferenze annuali per l’esame delle problematiche poste dai flussi migratori della manodopera anzidetta nell’ambito dei singoli bacini di impiego individuati dalle Commissioni regionali tripartite.
A tal riguardo, ad iniziativa di una delle Parti, sara’ concordata la scelta del bacino di impiego e la data di svolgimento della conferenza, cui saranno interessate a partecipare le strutture pubbliche del bacino di impiego medesimo.
In tali conferenze un’attenzione particolare sara’ riservata alla mobilita’ dei flussi migratori della manodopera extracomunitaria ed ai problemi dei servizi sociali indispensabili per l’accoglimento di tale manodopera.
In relazione ai detti servizi sociali, saranno interessate ed invitate alla conferenza le competenti Autorita’ pubbliche tenute, per legge, agli adempimenti relativi.
art. 22
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento e Mercato Del Lavoro – Lavoratori Migranti
LAVORATORI MIGRANTI
L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell’assunzione alla manodopera locale.
Si considerano migranti i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Per detta manodopera i contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare:
– il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda;
– la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.
Si considerano migranti anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 km.
Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l’occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di:
– avversita’ atmosferiche e conseguenti difficolta’ obiettive dell’ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli;
– rientro di unita’ attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del Codice civile;
– obiettive difficolta’ di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volonta’ del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto;
– guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa.
art. 23
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Trasporti E Asili Nido
TRASPORTI E ASILI NIDO
Per cio’ che si riferisce ai problemi del trasporto dei lavoratori sul posto di lavoro e degli asili nido, le Parti firmatarie del presente contratto convengono di riunirsi in sede sindacale per scambiarsi informazioni, esaminare i problemi, al fine di prospettare ai livelli istituzionali proposte operative.
art. 24
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Convenzioni
CONVENZIONI
Preso atto che:
– l’azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell’art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) possono proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di assunzioni di lavoratori ai competenti organi di collocamento;
– sulla base di tali programmi e dell’esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del contratto, gli Organismi di collocamento (*) possono stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano stabiliti, tra l’altro, i tempi delle assunzioni, i profili professionali e le mansioni dei lavoratori da assumere.
Le Parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondenti alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
1) i programmi di assunzione, stante la stagionalita’ che caratterizza l’attivita’ produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attivita’ stagionali presenti nell’anno all’interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l’utilizzazione della stessa manodopera presso piu’ aziende nel corso del medesimo anno, o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da piu’ aziende congiuntamente;
2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il loro parere favorevole, ai competenti organi di collocamento agricolo. Le Parti impegneranno i propri rappresentanti nei competenti organi di collocamento a far stipulare alle stesse le relative convenzioni.
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(*) Ved. D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.
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Impegno a verbale
Le Parti, al fine di favorire una applicazione delle convenzioni di cui all’art. 17 della legge n. 56/1987 da parte delle aziende, concordano di intervenire congiuntamente nelle opportune sedi per prevedere un’ulteriore e specifica fiscalizzazione aggiuntiva degli oneri sociali per la manodopera assunta.
art. 25
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento e Mercato Del Lavoro – Raccolta Dei Prodotti Sulla Pianta
RACCOLTA DEI PRODOTTI SULLA PIANTA
Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne daranno comunicazione all’ente competente all’accertamento della manodopera, secondo le modalita’ e nei termini stabiliti dalle delibere delle Commissioni regionali tripartite.
Dichiarazione del Ministro del Lavoro – Raccolta prodotti sulla pianta
In relazione all’estendersi dell’intervento di imprese non agricole in attivita’ colturali proprie del processo agricolo, specie attinenti la raccolta dei prodotti, il Ministero del Lavoro sottolinea che – in applicazione delle leggi vigenti – i lavoratori impiegati in queste attivita’ sono da considerare agricoli e che queste aziende sono tenute ad applicare il piu’ favorevole inquadramento di cui godono i lavoratori ai fini normativi, salariali, previdenziali ed assistenziali.
Il Ministero del Lavoro sottolinea inoltre come la richiesta di manodopera per le attivita’ in questione – cosi’ come ovviamente per tutta l’attivita’ delle altre aziende agricole – deve essere effettuata alla Sezione dell’ufficio del lavoro nella cui circoscrizione deve essere eseguita la prestazione di lavoro e l’avviamento al lavoro deve essere effettuato dando la precedenza ai lavoratori dell’azienda ed a quelli iscritti nella Sezione medesima.
(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979).
art. 26
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo III – Costituzione Del Rapporto Di Lavoro – Collocamento E Mercato Del Lavoro – Impegni Delle Parti In Relazione Al Mercato Del Lavoro
IMPEGNI DELLE PARTI IN RELAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO
Considerato che all’atto del rinnovo del presente CCNL risultano presenti in Parlamento, ma non ancora approvati, disegni di legge per un’organica riforma del mercato del lavoro, le Parti si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dei suddetti provvedimenti di legge, per concordare gli aspetti demandati alla contrattazione collettiva e per apportare alle norme contrattuali le modifiche e/o integrazioni necessarie.
art. 27
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo IV – Classificazione Del Personale – Classificazione
TITOLO IV
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CLASSIFICAZIONE
A) Operai agricoli
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di aree professionali per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.
L’individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all’interno di ciascuna area e l’attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all’art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all’art. 88 del CCNL 10 luglio 1998.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli e’ cosi’ definita:
Area I
Declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacita’ professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Area II
Declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacita’ professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorche’ necessitanti di un periodo di pratica.
Area III
Declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di capo, i contratti provinciali stabiliscono un’apposita maggiorazione salariale.
Norma transitoria
Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento del minimo della terza area previsto dall’art. 45 del CCNL, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area.
B) Operai florovivaisti
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in aree professionali, comprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.
Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed essenziali, nonche’, i corrispondenti profili professionali.
Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti e’ cosi’ stabilita:
Area I
Declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacita’ professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Livello a – ex specializzato Super
Ibridatore-selezionatore: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicurando un’attivita’ lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilita’ operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;
Conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l’operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all’uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono piu’ operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgono un’attivita’ lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico);
Conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od automezzi di portata superiore a 75 q.li, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dalla azienda, svolgendo un’attivita’ lavorativa polivalente;
Aiutante di laboratorio: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;
Potatore artistico di piante: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica-figurativa di piante ornamentali od alberi di alto fusto;
Giardiniere: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonche’ i relativi tempi nella esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilita’ dei lavori assegnatigli;
Conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di I e II grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attivita’ lavorativa polivalente.
Livello b – ex specializzati
– Vivaisti;
– potatore;
– innestatori e ibridatori;
– preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari;
– selezionatori di piante innestate;
– conduttori patentati di autotreni – automezzi – trattori;
– conduttori di caldaia con patente diversa dal I e II grado;
– meccanici;
– elettricisti;
– spedizionieri;
– costruttori di serre.
Area II
Declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacita’ professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorche’ necessitanti di un periodo di pratica.
Livello c – ex qualificati Super
– Addetti agli impianti termici;
– aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze.
Livello d – ex qualificati
– Tutti gli aiuti degli operai di cui al livello “b”;
– preparatori di acqua da irrorazioni;
– irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;
– imballatori;
– conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;
– trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.
Area III
Declaratoria
Appartengono a quest’area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
Livello e – ex comuni
L’individuazione di eventuali ed ulteriori profili professionali rispetto a quelli del CCNL, il loro inquadramento nelle aree professionali, l’attribuzione dei parametri per ciascuno dei profili sono affidati ai contratti provinciali.
Nei contratti provinciali dovranno essere precisate le mansioni proprie dei vivaisti e l’inquadramento dei giardinieri il cui profilo professionale non corrisponda a quello individuato per il giardiniere specializzato super.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisca l’incarico di capo, i contratti provinciali stabiliranno un’apposita maggiorazione salariale.
Norma transitoria
Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento del minimo della terza area previsto dall’art. 45 del CCNL, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area.
Impegno a verbale
Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con il compito di studiare la materia dell’inquadramento professionale degli operai agricoli e florovivaisti prevista dal presente contratto, al fine di fornire alle stesse Parti stipulanti proposte di modifiche o di aggiornamento nella classificazione del personale, mediante analisi e studi del rapporto tra classificazione e professionalita’ dei lavoratori e delle lavoratrici.
La Commissione e’ composta di 6 membri, di cui 6 designati dalle organizzazioni imprenditoriali e 6 designati dalle organizzazioni sindacali, e potra’ avvalersi anche di esperti.
La Commissione – che ultimera’ i suoi lavori entro il 31 dicembre 2007 – delibera all’unanimita’ in ordine agli indirizzi e al metodo di lavoro, nonche’ su eventuali pareri e proposte per l’adeguamento e/o la modifica dell’attuale sistema di classificazione.
art. 28
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo IV – Classificazione Del Personale – Mansioni E Cambiamento Dei Profili Professionali Per Gli Operai Agricoli
MANSIONI E CAMBIAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI PER GLI OPERAI AGRICOLI
Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative al profilo professionale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente.
Qualora detti operai, per esigenze dell’azienda, siano adibiti a mansioni previste per il profilo professionale con livello retributivo inferiore, conservano i diritti e la retribuzione del profilo di assunzione; nel caso invece siano adibiti a mansioni di un profilo professionale con livello retributivo superiore, acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in cui svolgono dette mansioni, al trattamento corrispondente all’attivita’ svolta; acquisiscono altresi’ il diritto al nuovo profilo professionale quando siano adibiti continuativamente a detta nuova attivita’ per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno 2 volte per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di un anno.
Ai fini del passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore di cui al precedente comma non vengono conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto dell’assente.
In ogni caso il lavoro prestato nel profilo professionale con livello retributivo superiore deve essere registrato sul libretto sindacale di lavoro.
art. 29
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo IV – Classificazione Del Personale – Mansioni E Cambiamento Dei Profili Professionali Per Gli Operai Florovivaisti
MANSIONI E CAMBIAMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI PER GLI OPERAI FLOROVIVAISTI
Il lavoratore che, per esigenze dell’azienda, viene temporaneamente adibito a mansioni di profilo professionale con livello retributivo inferiore conserva i diritti e la retribuzione del profilo professionale a cui appartiene.
Il lavoratore che, per esigenza dell’azienda, viene adibito a mansioni del profilo professionale con livello retributivo superiore, ha diritto al riconoscimento del trattamento economico previsto dal contratto collettivo per tale profilo professionale.
Egli acquisira’ il diritto al riconoscimento del profilo professionale con livello retributivo superiore soltanto dopo aver svolto tali mansioni superiori per un periodo di:
– 25 giorni nel caso di passaggio tra i profili professionali all’interno della stessa I area e nel caso di passaggio tra i profili professionali della II area a quelli della I area;
– 15 giorni se il passaggio avviene all’interno dei profili professionali della II e della III area e nel caso di passaggio dalla III area alla II area.
I termini di 25 e 15 giorni per acquisire il profilo professionale con livello retributivo superiore possono anche essere raggiunti nell’anno e nella stessa azienda in piu’ periodi.
art. 30
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Orario Di Lavoro
TITOLO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO
ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro e’ stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, puo’ essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilita’ di distribuire l’orario ordinario di lavoro per 1 o piu’ settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilita’ dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente e’ consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalita’ e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.
Per gli operai addetti alle stalle, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalita’ applicative dell’orario di lavoro.
In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di eta’ si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al comma 1 del presente articolo, i contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attivita’ zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
art. 31
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Riposo Settimanale
RIPOSO SETTIMANALE
Agli operai e’ dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovra’ essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all’art. 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, agli operai di eta’ inferiore ai 18 anni, deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo puo’ essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non puo’ comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo e’ demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell’art. 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.
art. 32
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Ferie
FERIE
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti 12esimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per i giovani di eta’ inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art. 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, cosi’ come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie, deve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori.
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 45.
In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 3, il computo delle ferie e’ rapportato a ore.
art. 33
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Permessi Per Formazione Continua
PERMESSI PER FORMAZIONE CONTINUA
Nell’ambito delle iniziative di formazione individuale e collettiva del presente contratto, all’operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per formazione professionale di interesse agrario, istituiti da enti qualificati e riconosciuti, e’ concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso.
Per quanto sopra e’ concesso un permesso retribuito di 200 ore nell’arco del triennio, con facolta’ di cumularle in un solo anno.
In caso di partecipazione a corsi di formazione continua concordati tra le Parti sociali ai sensi dell’art. 6 della legge n. 53/2000 e quelli approvati dal fondo per la formazione continua in agricoltura di cui all’art. 118 della legge n. 388/2000, l’operaio a tempo indeterminato potra’ usufruire dei relativi congedi, utilizzando in primo luogo il monte ore di cui al comma precedente.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che puo’ beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potra’ superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno piu’ di 10 operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di formazione professionale di interesse agrario e’ esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.
Le modalita’ pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione provinciale.
Le modalita’ di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per la formazione continua riconosciuti dall’art. 6 della legge n. 53/2000.
art. 34
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Permessi Straordinari E Congedi Parentali
PERMESSI STRAORDINARI E CONGEDI PARENTALI
In caso di matrimonio l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di 10 giorni.
Ha altresi’ diritto ad un permesso retribuito di giorni 3 in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge (*).
Il permesso di cui sopra non e’ conteggiabile nelle ferie.
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi (**).
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, il genitore e’ tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonche’ l’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive.
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso e’ tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
———-
(*) Cfr. art. 4, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53: “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermita’ del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purche’ la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”.
(**) Cfr. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’).
art. 35
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Permessi Per Corsi Di Recupero Scolastico
PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO
All’operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico e’ concesso un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio, con facolta’ di cumularle anche in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che puo’ beneficiare dei permessi per partecipare ai detti corsi non potra’ superare nello stesso momento, il numero di 1, per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno piu’ di 10 operai a tempo indeterminato.
Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico e’ esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.
Le modalita’ pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione provinciale.
Le modalita’ di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per la formazione riconosciuti dall’art. 5 della legge n. 53/2000.
art. 36
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Giorni Festivi – Operai Agricoli
GIORNI FESTIVI – OPERAI AGRICOLI
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) il primo dell’anno;
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore;
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
4) il giorno di lunedi’ dopo Pasqua;
5) l’1 maggio, festa del lavoro;
6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica;
7) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria;
8) l’1 novembre, giorno di Ognissanti;
9) il 4 novembre, giorno dell’Unita’ nazionale (*);
10) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, giorno di S. Natale;
12) il 26 dicembre, S. Stefano;
13) la Festa del Patrono del luogo.
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festivita’ nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90.
Il trattamento previsto per le festivita’ nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate e’ dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festivita’ infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge e’ dovuto solo se dette festivita’ cadono entro le prime 2 settimane dalla sospensione.
In base all’art. 45 il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festivita’ sopra elencate e’ soddisfatto con la percentuale prevista nell’articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sara’ corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all’art. 38.
A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi e del verbale di Accordo 2 maggio 1977, punto 5, nonche’ a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festivita’ soppresse sara’ il seguente:
a) per la festivita’ nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione e’ stata spostata alla prima domenica di novembre, si applichera’ il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di festivita’ nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 4 novembre e’ una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b) per le 4 festivita’ soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sara’ corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le Parti individuali direttamente interessate, possono, altresi’ convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festivita’ soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sara’ tra le stesse Parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse Parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festivita’ soppresse, nel qual caso sara’ corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
———-
(*) La celebrazione di tale festivita’ nazionale e’ stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.
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Dichiarazione del Ministro
Il Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in materia di festivita’ soppresse, di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, precisa che la prestazione lavorativa svolta in dette ex festivita’ deve essere regolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.
(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979).
art. 37
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Giorni Festivi – Operai Florovivaisti
GIORNI FESTIVI – OPERAI FLOROVIVAISTI
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
1) il primo dell’anno;
2) il 6 gennaio, Epifania del Signore;
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
4) il giorno di lunedi’ dopo Pasqua;
5) l’1 maggio, festa del lavoro;
6) il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica;
7) il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria;
8) l’1 novembre, giorno di Ognissanti;
9) il 4 novembre, giorno dell’Unita’ Nazionale (*);
10) l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre, giorno di S. Natale;
12) il 26 dicembre, Santo Stefano;
13) la Festa del Patrono del luogo.
Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente.
Per il trattamento da praticarsi agli operai a tempo indeterminato nei giorni di festivita’ nazionali ed infrasettimanali, valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, verra’ usato ai lavoratori il seguente trattamento:
a) se non lavorano verra’ corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
b) se lavorano e’ dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorato della percentuale per il lavoro festivo.
Il trattamento per le festivita’ nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate e’ dovuto agli operai a tempo indeterminato di cui all’art. 19 del presente contratto, anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festivita’ infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge e’ dovuto solo se dette festivita’ cadono entro le prime 2 settimane dalla sospensione.
Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festivita’ e’ compreso nella percentuale relativa al terzo elemento prevista dall’art. 45 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 39.
A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi e del Verbale di accordo 2 maggio 1977, punto 5), nonche’ a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai a tempo indeterminato il trattamento economico per le festivita’ soppresse sara’ il seguente:
a) per la festivita’ nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione e’ stata spostata alla prima domenica di novembre, si applichera’ il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di festivita’ nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 4 novembre e’ una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b) per le 4 festivita’ soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sara’ corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le Parti individuali direttamente interessate, possono, altresi’ convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festivita’ soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sara’ tra le stesse Parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse Parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festivita’ soppresse, nel qual caso sara’ corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
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(*) La celebrazione di tale festivita’ nazionale e’ stata spostata alla domenica successiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.
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Dichiarazione del Ministro
Il Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in materia di festivita’ soppresse, di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, precisa che la prestazione lavorativa svolta in dette ex festivita’ deve essere regolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.
(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979).
art. 38
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Lavoro Straordinario, Festivo, Notturno – Operai Agricoli
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO – OPERAI AGRICOLI
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 36;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui e’ in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui e’ in vigore l’ora legale.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario non potra’ superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovra’ essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessita’, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potra’ superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
– lavoro straordinari: 25%;
– lavoro festivi: 35%;
– lavoro notturno: 40%;
– lavoro straordinario festivo: 40%;
– lavoro festivo notturno: 45%.
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all’art. 45.
Nei casi in cui la retribuzione e’ composta anche dal III elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si fara’ luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.
Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i contratti provinciali abbiano stabilito un’adeguata particolare tariffa, non si fara’ luogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno.
E’ consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalita’ definite dalla contrattazione provinciale (banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella banca ore e non fruite.
art. 39
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Lavoro Straordinario, Festivo, Notturno – Operai Florovivaisti
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO – OPERAI FLOROVIVAISTI
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 30;
b) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 37;
c) lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 del mattino successivo.
Il lavoro straordinario non potra’ superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovra’ essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessita’, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potra’ superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti:
– lavoro straordinario: 29%;
– lavoro festivo: 40%;
– lavoro notturno: 48%;
– lavoro straordinario festivo: 50%;
– lavoro festivo notturno: 55%.
Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si fara’ luogo ad una maggiorazione del 10%.
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito all’art. 45.
Nei casi in cui la retribuzione e’ composta anche dal III elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
art. 40
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Interruzioni E Recuperi – Operai Agricoli
INTERRUZIONI E RECUPERI – OPERAI AGRICOLI
L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.
Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione.
Per l’operaio a tempo indeterminato i contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovra’ effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8 agosto 1972, numero 457.
art. 41
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Interruzioni E Recuperi – Operai Florovivaisti
INTERRUZIONI E RECUPERI – OPERAI FLOROVIVAISTI
Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz’ora di lavoro complessivamente in un giorno.
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, il datore di lavoro potra’ recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore 2 giornaliere e le ore 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 1972, n. 457.
art. 42
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Attrezzi Ed Utensili
ATTREZZI ED UTENSILI
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono forniti dalle aziende.
Il lavoratore rispondera’ delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verra’ trattenuto sulla retribuzione.
art. 43
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Organizzazione Del Lavoro
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
I contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festivita’ ed alle aziende la continuita’ dell’attivita’ produttiva. A tal fine saranno considerate la realta’ del mercato del lavoro, l’organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche gli Osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi, specifici esami ai sensi dell’articolo 6.
I contratti provinciali di lavoro dovranno, altresi’, individuare soluzioni atte ad assicurare l’assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici costituite nella forma di societa’ di persone con personalita’ giuridica e che abbiano come fine l’esercizio in comune di attivita’ inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.
art. 44
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo V – Norme Di Organizzazione Aziendale Del Lavoro – Trasferimenti – Operai Florovivaisti
TRASFERIMENTI – OPERAI FLOROVIVAISTI
Il lavoratore definitivamente trasferito avra’ diritto al rimborso, da parte dell’azienda, di tutte le spese di viaggio e di trasporto per le persone e le masserizie della propria famiglia.
Inoltre avra’ diritto ad una indennita’ straordinaria pari al corrispettivo di 7 giornate di retribuzione.
Nel caso che il lavoratore non accetti il trasferimento, il rapporto di lavoro potra’ essere risolto con la corresponsione di tutte le competenze maturate.
art. 45
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VI – Norme Di Trattamento Economico – Retribuzione
TITOLO VI
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
RETRIBUZIONE
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:
1) salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all’art. 27 e fissato per singole figure o per gruppi di figure;
2) generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
3) terzo elemento per gli operai a tempo determinato.
L’ex salario integrativo provinciale, nella misura stabilita dai contratti integrativi provinciali vigenti all’atto della stipula del presente CCNL e’ congelato in cifra. Esso e’ elemento costitutivo del salario contrattuale e potra’ essere conglobato all’atto del rinnovo del contratto provinciale.
Per l’alloggio e gli annessi (orto, porcile, pollaio), il contratto provinciale, qualora ne preveda l’obbligo di concessione agli operai a tempo indeterminato, deve stabilire il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione. Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo della 13esima e 14esima mensilita’ e del trattamento di fine rapporto.
Il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:
– festivita’ nazionali e infrasettimanali 5,45%;
– ferie 8,33%;
– 13esima mensilita’: 8,33%;
– 14esima mensilita’: 8,33%;
– Totale: 30,44%.
La misura del terzo elemento, in percentuale, e’ calcolata sul salario contrattuale cosi’ come definito dal contratto provinciale.
Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all’art. 20, gli operai acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato.
Pertanto, dallo stesso momento non e’ piu’ dovuto ai predetti operai il terzo elemento.
I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali possono essere mensili o giornalieri od orari a secondo dei tipi di rapporto.
I contratti provinciali fisseranno altresi’, in relazione alle consuetudini locali, le modalita’ ed il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a settimana, a quindicina, a mese (*).
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.
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(*) Resta fermo il concetto che il salario per gli operai florovivaisti e’ riferito alla paga oraria.
Aumenti salariali
I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data dell’1 luglio 2006 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 10 luglio 2002, sono incrementati:
– a decorrere dall’1 luglio 2006 del 3%;
– a decorrere dall’1 gennaio 2007 del 2,1%.
Minimi salariali di area
I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle tabelle 1 e 2 (All. 1).
I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto e’ previsto dagli articoli 15 e 27 (norma transitoria) del presente CCNL.
I minimi salariali di cui al comma 1 trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 10 luglio 2002, dalla data che sara’ fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre l’1 gennaio 2009; per le altre province dall’1 gennaio 2007.
In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 e di una valutazione sull’andamento dell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al comma 1, nonche’ gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area professionale. Per i contratti provinciali non rinnovati e’ fatta salva l’indennita’ di vacanza contrattuale provinciale.
art. 46
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo Vi – Norme Di Trattamento Economico – Ex Scala Mobile
EX SCALA MOBILE
Nei salari contrattuali e nei minimi di area, previsti dall’art. 45, e’ contenuta l’indennita’ di contingenza cosi’ come stabilita dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38 e dalla legge 13 luglio 1990, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni (Accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992).
art. 47
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VI- Norme Di Trattamento Economico – 13esima Mensilità
13ESIMA MENSILITA’
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la 13esima mensilita’ pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti 12esimi dell’ammontare della 13esima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato la 13esima mensilita’ e’ compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 45.
art. 48
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VI – Norme Di Trattamento Economico – 14esima Mensilita`
14ESIMA MENSILITA’
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la 14esima mensilita’, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno l’operaio ha diritto a tanti 12esimi dell’ammontare della 14esima mensilita’ quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato la 14esima mensilita’ e’ compresa nella percentuale relativa al terzo elemento di cui dall’art. 45.
art. 49
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VI – Norme Di Trattamento Economico – Scatti Di Anzianita`
SCATTI DI ANZIANITA’
Con decorrenza dall’1 febbraio 1983, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianita’ di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianita’, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, ad € 10,33 mensili se operai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad € 11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai specializzati super.
Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto.
Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 5 e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio.
In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore, l’operaio conservera’ il numero degli aumenti periodici gia’ maturati ed avra’ diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto per il nuovo profilo professionale sia piu’ elevato. In tal caso lo stesso operaio avra’, altresi’, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianita’, sino al raggiungimento del numero massimo di 5.
L’importo degli aumenti periodici di anzianita’ spettante all’operaio dipendente e’ computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennita’ ed istituti contrattuali.
Resta ferma la decorrenza dell’11 novembre 1969, stabilita dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione dell’istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato.
Con decorrenza dall’1 luglio 2006 gli importi degli scatti di anzianita’, ivi compresi quelli gia’ maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai profili professionali individuati nelle aree di cui all’art. 27 del presente contratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure:
– da € 8,99 a € 9,89 per gli operai comuni;
– da € 10,33 a € 11,36 per gli operai qualificati;
– da € 10,85 a € 11,93 per gli operai qualificati Super;
– da € 11,36 a € 12,50 per gli operai specializzati;
– da € 11,62 a € 12,78 per gli operai specializzati Super.
art. 50
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VI- Norme Di Trattamento Economico – Obblighi Particolari Tra Le Parti
OBBLIGHI PARTICOLARI TRA LE PARTI
Le aziende, in applicazione delle norme contenute nel presente contratto, dovranno effettuare agli operai la corresponsione delle competenze da essi maturate nei seguenti termini:
– salario contrattuale: ad ogni periodo di paga;
– lavoro straordinario: ad ogni periodo di paga;
– lavoro festivo: ad ogni periodo di paga;
– lavoro notturno: ad ogni periodo di paga;
– festivita’: alla scadenza del periodo di paga in corso;
– 14esima mensilita’: alla data del 30 aprile di ogni anno;
– 13esima mensilita’: in coincidenza con le festivita’ del Santo Natale e comunque non oltre il 23 dicembre;
– trattamento di fine rapporto: all’atto della risoluzione del rapporto;
– per gli operai a tempo determinato: le festivita’, la 13esima e 14esima mensilita’ sono conglobati nel III elemento, come previsto dall’art. 45.
Gli operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza e non possono esercitare attivita’ in concorrenza con quella dell’azienda da cui dipendono ne’ divulgare notizie attinenti l’organizzazione ed i metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Per la busta paga si applicano le norme di legge vigenti secondo le indicazioni che potranno essere concordate in sede di stipulazione dei contratti provinciali.
art. 51
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VI – Norme Di Trattamento Economico – Rimborso Spese
RIMBORSO SPESE
I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non e’ previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio e’ considerato lavorativo a tutti gli effetti.
I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziche’ il rimborso a pie’ di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonche’ disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.
art. 52
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VI- Norme Di Trattamento Economico – Classificazione E Retribuzione Per Eta`
CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETA’
La classificazione e retribuzione per gli operai e’ determinata, per ciascun profilo professionale di cui all’art. 27, in relazione all’eta’, nel modo seguente:
– oltre i 16 anni: 100%;
– dai 15 ai 16 anni compiuti: 90% (*).
Considerato che la legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, dispone un orario settimanale ridotto e un periodo piu’ lungo di ferie per i bambini e gli adolescenti, le organizzazioni provinciali, in sede di applicazione del presente contratto nazionale, concorderanno opportuni accorgimenti intesi ad evitare conseguenze economiche negative per detti operai.
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(*) Cfr. art. 13 del presente contratto sull’eta’ minima per l’ammissione al lavoro.
art. 53
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VI – Norme Di Trattamento Economico – Cottimo
COTTIMO
Le organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti provinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle situazioni riferite ai tipi di azienda di cui all’art. 1, Oggetto del contratto.
art. 54
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VI – Norme Di Trattamento Economico – Trattamento Di Fine Rapporto
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota e’ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dall’1 giugno 1982, a partire, cioe’, dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente all’1 giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennita’ di anzianita’ dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianita’ si riporta nell’All. 7).
In caso di morte dell’operaio, le indennita’ spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile.
Ove l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuera’ nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali.
Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.
All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura e’ elevata al 10% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (All. 8).
FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO
E’ costituito, con la medesima tempistica prevista per il fondo di previdenza complementare, un fondo nazionale con la finalita’ di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato.
Il versamento della contribuzione al fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalita’ che saranno successivamente stabilite tra le Parti e partira’ contemporaneamente ai versamenti previsti per il fondo di previdenza integrativa.
La Commissione paritetica, costituita per il fondo di previdenza integrativa, e’ incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di regolamento del fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilita’ con una previsione dei costi e dei versamenti, nonche’ le modalita’ per l’esercizio da parte degli operai della facolta’ di iscrizione al predetto fondo.
art. 55
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII – Previdenza – Assistenza – Tutela Della Salute – Previdenza E Assistenza
TITOLO VII
PREVIDENZA – ASSISTENZA – TUTELA DELLA SALUTE
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro e’ tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.
art. 56
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII – Previdenza – Assistenza – Fondo Nazionale Di Previdenza Complementare
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza integrativa cosi’ come prevista dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonche’ dall’art. 4 del D.Lgs. n. 173/1998, le Parti convengono di istituire un fondo di previdenza complementare volontaria attraverso l’individuazione di strumenti adeguati che tengono conto delle specifiche caratteristiche del settore.
Le contribuzioni dovute al fondo per gli operai agricoli e florovivaisti sono costituite da:
– 1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
– 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
– una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato gia’ occupati alla data del 28 aprile 1993;
– il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
– il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al fondo per i lavoratori con contratto a tempo determinato.
Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, puo’ scegliere di versare un contributo piu’ elevato entro i limiti di deducibilita’ fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.
Il versamento della contribuzione al fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a partire dalla data stabilita nell’accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalita’ che saranno successivamente stabilite dalle Parti e comunque per il periodo di riferimento che decorre dalla definitiva approvazione del fondo.
Per la costituzione del fondo, le Parti definiranno i relativi adempimenti (accordo istitutivo, statuto, regolamento) entro il 31 dicembre 2006 (*).
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(*) In data 14 dicembre 2006, Confagricoltura, Coldiretti, CIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e Confederdia hanno costituito il fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, denominato AGRIFONDO. Il fondo e’ stato autorizzato dalla COVIP in data 13 aprile 2007 e iscritto all’Albo dei fondi pensione. L’accordo istitutivo e’ riprodotto nell’All. 9. L’indirizzo web del fondo e’ www.agrifondo.it
Impegno a verbale
Le Parti si adopereranno immediatamente e congiuntamente nelle sedi opportune per ottenere a favore delle aziende agricole e di tutti i lavoratori la piena ed effettiva deducibilita’ dei costi sostenuti per la previdenza complementare.
Impegno a verbale
Le Parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del fondo nonche’ della sua pubblicizzazione alle imprese ed ai lavoratori dipendenti, la somma di € 2,58 a carico dei datori di lavoro, quale contributo una tantum da versare entro 60 giorni dalla data di costituzione del fondo con le modalita’ che verranno definite dalla Commissione.
art. 57
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII – Previdenza – Assistenza – Malattia Ed Infortunio – Operai Agricoli
MALATTIA ED INFORTUNIO – OPERAI AGRICOLI
L’operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto all’operaio dovra’ essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potra’ superare il periodo di 12 mesi dall’infortunio.
Trascorso tale periodo e perdurando la infermita’ e’ reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della 13esima mensilita’, della 14esima mensilita’, nonche’ dell’indennita’ sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato, continuera’ ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgere della malattia o dell’infortunio. Se l’operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui e’ caduto malato o infortunato.
In caso di necessita’ di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornira’ gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
art. 58
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII – Previdenza – Assistenza – Malattia Ed Infortunio – Operai Florovivaisti
MALATTIA ED INFORTUNIO – OPERAI FLOROVIVAISTI
L’operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto all’operaio dovra’ essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potra’ superare il periodo di 12 mesi dall’infortunio.
Trascorso tale periodo e perdurando la infermita’ e’ reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della 13esima e 14esima mensilita’, nonche’ dell’indennita’ sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di necessita’ di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornira’ gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
In caso di malattia, l’operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avra’ diritto, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all’erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennita’ giornaliera, nella misura del 25% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore all’1 febbraio dell’anno in corso.
Tale indennita’ sara’ corrisposta dal giorno in cui si e’ verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno, e subordinatamente al riconoscimento della malattia stessa da parte dell’INPS.
In caso di infortunio sul lavoro, l’operaio a tempo indeterminato, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), a partire dal quarto giorno in cui si e’ verificato l’infortunio e sino ad un massimo di 180 giornate, avra’ diritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennita’ giornaliera pari alla differenza tra la indennita’ di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore all’1 febbraio dell’anno in corso.
La corresponsione della anzidetta indennita’ giornaliera e’ subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL.
Il trattamento, per malattia ed infortunio, integrativo a quello di legge, di cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda 30 giornate di lavoro continuative.
Qualora, invece, l’operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avra’ diritto, nel caso di malattia od infortunio, rispettivamente riconosciuti dall’INPS e dall’INAIL, a partire dal 31esimo giorno dalla data di assunzione e per la durata di 45 giornate in un anno, alla medesima indennita’ giornaliera, rispettivamente prevista al comma 4 e 5 precedenti.
La presente regolamentazione verra’ riesaminata dalle Parti qualora intervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia.
art. 59
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII – Previdenza – Assistenza – Integrazione Trattamento Di Malattia Ed Infortuni Sul Lavoro – Operai Agricoli
INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNI SUL LAVORO – OPERAI AGRICOLI
Malattia
La integrazione salariale, corrisposta dalla cassa integrazione extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovra’ assicurare a detti operai, tra indennita’ di legge (nazionale e regionale) e integrazione, un trattamento minimo nella misura dell’80% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore all’1 febbraio dell’anno in corso.
Per gli operai a tempo determinato, resta confermato che la integrazione salariale da parte delle casse extra legem medesime, dovra’ assicurare un trattamento minimo, tra indennita’ di legge (nazionale e regionale) e integrazione, pari all’80% del salario giornaliero contrattuale.
Infortuni sul lavoro
La integrazione salariale corrisposta dalle casse extra legem agli operai agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), dovra’ assicurare un trattamento minimo tra indennita’ di legge e integrazione, nella misura dell’80% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore all’1 febbraio dell’anno in corso.
Il trattamento integrativo dovuto dalle casse extra legem, sempre nel caso di infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di inabilita’ riconosciuto dall’INAIL, dovra’ essere pari alla differenza tra indennita’ di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore all’1 febbraio dell’anno in corso.
Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le casse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennita’ di legge e integrazione, un trattamento minimo pari all’80% del salario giornaliero contrattuale.
Impegno a verbale
In occasione del rendiconto annuale delle casse integrazione extra legem, le Parti verificheranno l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 59.
Nelle province ove non e’ ancora istituita la cassa integrazione extra legem, le Parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde conseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.
art. 60
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII – Previdenza – Assistenza – Cassa Integrazione Salari
CASSA INTEGRAZIONE SALARI
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della cassa istituita dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni.
Agli operai che beneficeranno del trattamento della cassa integrazione, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere una integrazione alla indennita’ di legge, nella misura del 10% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore all’1 febbraio dell’anno in corso.
Dichiarazione a verbale
Le Parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457/1972, la concessione dell’integrazione salariale e’ prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell’anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
art. 61
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII – Previdenza – Assistenza – Anticipazione Trattamenti Assistenziali
ANTICIPAZIONE TRATTAMENTI ASSISTENZIALI
Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le indennita’ di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all’infortunio e alla cassa integrazione.
Norma transitoria
La presente disposizione produce effetti dal momento in cui gli Enti previdenziali e assistenziali renderanno operativa la possibilita’ per i datori di lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati.
art. 62
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII – Previdenza – Assistenza – Fondo Integrativo Sanitario
FONDO INTEGRATIVO SANITARIO
Per il finanziamento del fondo integrativo sanitario per i lavoratori agricoli e florovivaisti, denominato FISLAF, costituito con il CCNL 5 marzo 1987, e’ stabilita una contribuzione a carico dei soli datori di lavoro pari ad € 51,65 annui per i lavoratori a tempo indeterminato ed a € 0,34 giornalieri per i lavoratori a tempo determinato. Tale contribuzione restera’ invariata per tutta la durata del presente CCNL.
La decorrenza della contribuzione di cui al comma 1 e’ fissata, come disposto dal Protocollo d’intesa del 7 novembre 1995 sottoscritto in sede di Ministero del Lavoro, dall’1 gennaio 1996.
art. 63
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII – Previdenza – Assistenza – Lavori Pesanti o Nocivi
LAVORI PESANTI O NOCIVI
I contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l’esecuzione dei lavori nocivi e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.
art. 64
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII – Previdenza – Assistenza – Tutela Della Salute Dei Lavoratori
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano fattori di nocivita’:
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi 2 ore e 20 minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verra’ impiegato in altri normali lavori dell’azienda;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell’orario di lavoro – a parita’ di retribuzione e di qualifica – di 2 ore e 20 minuti giornaliere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del Protocollo d’intesa allegato al presente CCNL (All. 10), i contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneita’ delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre – fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma – le rotazioni nelle attivita’ caratterizzate da fattori di nocivita’ e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocivita’.
Per la rigorosita’ di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare – oltre a quanto previsto dal contratto e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 – potra’ essere richiesto l’intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
E’ altresi’ demandato ai contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalita’ per l’effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 33 del presente CCNL, nell’arco di un triennio, con facolta’ di cumularle anche in un solo anno.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano a nominare esperti in materia di sicurezza, in numero paritetico, cui affidare il compito di verificare la rispondenza del protocollo d’intesa in materia di Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (All. 10 del previgente CCNL) alle disposizioni legislative e regolamentari nel frattempo intervenute in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli esperti concluderanno i loro lavori entro il 31 dicembre 2007 formulando alle Parti contrattuali una eventuale proposta di aggiornamento e adeguamento del citato Protocollo.
art. 65
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII – Previdenza – Assistenza – Libretto Sindacale e Sanitario
LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO
Le organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al fac-simile allegato al presente contratto collettivo nazionale di lavoro (All. 11), cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale integrativo.
Tale libretto sara’ ritirato dal datore di lavoro e dall’operaio presso le rispettive organizzazioni sindacali.
art. 66
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VII- Previdenza – Assistenza – Lavoratori Tossicodipendenti
LAVORATORI TOSSICODIPENDENTI
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, l’operaio agricolo a tempo indeterminato a cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende seguire programmi di terapia e riabilitazione presso servizi sanitari delle ASL e altre strutture riabilitative iscritte negli appositi albi, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario alla riabilitazione e comunque per un periodo non superiore a 3 anni.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di assenza dal lavoro e’ tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma ai sensi dell’art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovra’ inoltre presentare, con periodicita’ mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto qualora il lavoratore interrompa volontariamente il programma di terapia e riabilitazione, nonche’ non riprenda servizio entro 7 giorni dal completamento della terapia o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.
Gli operai agricoli a tempo indeterminato che abbiano familiari conviventi in stato di tossicodipendenza, possono usufruire, previa richiesta scritta e compatibilmente con le esigenze aziendali, di un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi, anche non consecutivi, per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare, qualora il servizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessita’.
Durante i suddetti periodi di assenza o di aspettativa non decorrera’ retribuzione, ne’ si avra’ decorrenza di anzianita’ di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sara’ posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
art. 67
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VIII – Sospensione, Risoluzione Del Rapporto E Provvedimenti Disciplinari – Trapasso Di Azienda
TITOLO VIII
SOSPENSIONE, RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
TRAPASSO DI AZIENDA
Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.
art. 68
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VIII – Sospensione, Risoluzione Del Rapporto E Provvedimenti Disciplinari – Servizio Militare
SERVIZIO MILITARE
Per il servizio di leva ed il richiamo alle armi dei lavoratori, si applicano le norme di legge vigenti in materia.
art. 69
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VIII – Sospensione, Risoluzione Del Rapporto E Provvedimenti Disciplinari – Disciplina Dei Licenziamenti Individuali Per Gli Operai A Tempo Indeterminato
DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non puo’ avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificate dalla legge n. 108/1990.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, e’ determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
– le assenze ingiustificate per 3 giorni consecutivi, senza notificazioni;
– le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;
– la recidiva nelle mancanze che abbiano gia’ dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai contratti provinciali di lavoro;
– la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
– i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
– il furto in azienda.
B) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo e’ determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all’attivita’ produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
– le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
– la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;
– la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale;
– la cessazione dell’attivita’ agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico;
– l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio;
– l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unita’ lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi.
Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 71 del presente contratto.
Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata a.r. e contenere i motivi che lo hanno determinato.
L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potra’ rivolgersi alla propria organizzazione sindacale la quale, con le modalita’ e procedure previste dall’art. 83, esperira’ il tentativo di amichevole componimento.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, della legge n. 108/1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 1982, n. 54.
art. 70
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VIII – Sospensione, Risoluzione Del Rapporto E Provvedimenti Disciplinari – Dimissioni Per Giusta Causa
DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
L’operaio a tempo indeterminato puo’ recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
art. 71
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VIII – Sospensione, Risoluzione Del Rapporto E Provvedimenti Disciplinari – Preavviso Di Risoluzione Del Rapporto
PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di raccomandata a.r.
I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono cosi’ stabiliti:
– 2 mesi nel caso di licenziamento;
– 1 mese nel caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, e’ dovuta dall’una all’altra parte una indennita’ sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennita’ e’ dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell’operaio.
art. 72
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VIII – Sospensione, Risoluzione Del Rapporto E Provvedimenti Disciplinari – Norme Disciplinari – Operai Agricoli
NORME DISCIPLINARI – OPERAI AGRICOLI
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.
Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procedera’ al tentativo di conciliazione secondo l’art. 83.
art. 73
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VIII- Sospensione, Risoluzione Del Rapporto E Provvedimenti Disciplinari – Norme Disciplinari – Operai Florovivaisti
NORME DISCIPLINARI – OPERAI FLOROVIVAISTI
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potra’ essere punita, a seconda della gravita’ della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di 2 ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all’azienda e ai macchinari;
2) con la multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravita’ nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni previsti dalla lettera b) del paragrafo 1), saranno versati alla Sede provinciale dell’INPS.
art. 74
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo VIII – Sospensione, Risoluzione Del Rapporto E Provvedimenti Disciplinari – Notifica Provvedimenti Disciplinari E Ricorsi – Operai Florovivaisti
NOTIFICA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RICORSI – OPERAI FLOROVIVAISTI
La notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta entro 2 giorni dalla loro adozione attraverso apposita registrazione su libretto sindacale, nei soli casi di multe e sospensioni.
Contro i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 73 il lavoratore potra’, entro 10 giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria organizzazione sindacale, la quale, con le modalita’ e procedure previste dall’art. 83, esperira’ il tentativo di amichevole componimento.
art. 75
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo IX – Diritti Sindacali – Delegato D’azienda – Operai Agricoli
TITOLO IX
DIRITTI SINDACALI
DELEGATO D’AZIENDA – OPERAI AGRICOLI
Nelle aziende che occupino piu’ di 5 operai agricoli sara’ eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino piu’ di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costituite le rappresentanze sindacali unitarie (ved. il protocollo di cui all’All. 12), sara’ eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 77 del presente contratto.
I contratti provinciali prevedranno eventuali norme particolari per agevolare l’esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano essi a tempo indeterminato o determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subira’ modificazione per effetto di tale nomina.
Alla elezione dei delegati si addiverra’ mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate, alle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le Delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
art. 76
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo IX – Diritti Sindacali – Delegato D’azienda – Operai Florovivaisti
DELEGATO D’AZIENDA – OPERAI FLOROVIVAISTI
Nelle aziende che occupino piu’ di 5 operai sara’ eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino piu’ di 75 operai, nelle quali non siano state costituite le rappresentanze sindacali unitarie (ved. il protocollo di cui all’All. 10), sara’ eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subira’ modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 77 del presente contratto.
Alla elezione del delegato si addiverra’ mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati stessi entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le Delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
art. 77
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo IX – Diritti Sindacali – Tutela Del Delegato D’azienda
TUTELA DEL DELEGATO D’AZIENDA
Il delegato di azienda non puo’ essere licenziato o trasferito dall’azienda in cui e’ stato eletto ne’ colpito da misure disciplinari e/o da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l’attivita’ sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del delegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa delle organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che con il termine trasferimento sono fatti salvi i comandi di servizio.
art. 78
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo IX – Diritti Sindacali – Rappresentanze Sindacali Unitarie
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Le rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (ved. All. 10).
art. 79
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo IX – Diritti Sindacali – Riunioni In Azienda
RIUNIONI IN AZIENDA
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonche’ durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (ved. All. 10).
art. 80
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo IX – Diritti Sindacali – Permessi Sindacali
PERMESSI SINDACALI
Ai lavoratori membri di organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai delegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle attivita’ inerenti le loro funzioni.
Tali permessi saranno pari a 11 ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali, regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di 1 trimestre.
Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di 4 ore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un quadrimestre.
I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 10 giorni all’anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro 24 ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e 3 giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il periodo di piu’ intensi lavori o contemporaneamente da piu’ rappresentanti sindacali della stessa azienda.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 relativi alla comunicazione dei nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori alle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali.
I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati.
I permessi retribuiti spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno variazioni nella loro entita’ in caso di successione nella carica.
Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (ved. All. 10).
art. 81
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo IX – Diritti Sindacali – Contributo Contrattuale
CONTRIBUTO CONTRATTUALE
I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali stipulanti il presente contratto ed i contratti provinciali, un contributo per ogni giornata di lavoro.
Modalita’ ed entita’ di tale contributo sono determinate da appositi accordi.
La quota a carico del lavoratore sara’ trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria.
Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.
art. 82
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo IX – Diritti Sindacali – Quote Sindacali per Delega
QUOTE SINDACALI PER DELEGA
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con le modalita’ stabilite dai contratti provinciali che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna organizzazione sindacale.
Le organizzazioni sindacali provinciali dovranno concordare la misura e le modalita’ di versamento del contributo.
art. 83
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo X – Norme Finali – Controversie Individuali
TITOLO X
NORME FINALI
CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall’applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le Parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovra’ essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle Parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.
Se la controversia discende dal riconoscimento del profilo professionale in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata od erronea applicazione dell’art. 27 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento sara’ espletato con l’assistenza di 2 esperti, nominati dalle organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.
Quando il tentativo di conciliazione relativo al riconoscimento del profilo professionale non ha esito positivo, le organizzazioni sindacali possono demandare la controversia all’Osservatorio provinciale di cui all’art. 6.
art. 84
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo X – Norme Finali – Controversie Collettive
CONTROVERSIE COLLETTIVE
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle Parti, le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l’applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti provinciali di lavoro.
art. 85
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo X – Norme Finali – Condizioni Di Miglior Favore
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori, gia’ previste dai contratti provinciali.
art. 86
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo X – Norme Finali – Contrattazione Provinciale – Operai Agricoli
CONTRATTAZIONE PROVINCIALE – OPERAI AGRICOLI
Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l’ambito di applicazione.
Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito all’art. 2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale puo’ inoltre trattare le materie per le quali nel presente articolo e’ prevista la possibilita’ di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:
Art. 6 – Osservatori
Art. 10 – Assunzione
Art. 14 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 15 – Contratto di apprendistato
Art. 17 – Riassunzione
Art. 22 – Lavoratori migranti
Art. 27 – Classificazione
Art. 30 – Orario di lavoro
Art. 31 – Riposo settimanale
Art. 33 – Permessi per formazione continua
Art. 35 – Permessi corsi recupero scolastico
Art. 38 – Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Art. 40 – Interruzioni e recuperi operai agricoli
Art. 43 – Organizzazione del lavoro
Art. 45 – Retribuzione
Art. 50 – Obblighi particolari tra le Parti
Art. 51 – Rimborso spese
Art. 52 – Classificazione e retribuzione per eta’
Art. 53 – Cottimo
Art. 59 – Integrazione trattamento malattia ed infortuni sul lavoro
Art. 63 – Lavori pesanti o nocivi
Art. 64 – Tutela della salute dei lavoratori
Art. 72 – Norme disciplinari operai agricoli
Art. 75 – Delegato d’azienda
Art. 82 – Quote sindacali per delega
Art. 88 – Riforma degli strumenti delle attivita’ bilaterali.
Le Parti sono impegnate a rispettare ed a far rispettare la presente normativa.
A tal fine le organizzazioni territoriali e provinciali delle Parti contraenti sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni intese a modificare il quadro dei livelli di contrattazione previsto da questa normativa.
I contratti provinciali scadono al termine del I biennio di vigenza del CCNL ed hanno validita’ per 4 anni.
Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata A/R almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno e cosi’ di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima.
Le trattative devono iniziare entro il mese successivo.
Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni relative al raffreddamento del conflitto ed all’indennita’ di vacanza contrattuale di cui all’art. 2.
art. 87
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo X – Norme Finali – Contrattazione Provinciale – Operai Florovivaisti
CONTRATTAZIONE PROVINCIALE – OPERAI FLOROVIVAISTI
Nelle province ove esistano aziende florovivaistiche classificate all’articolo Oggetto del contratto le organizzazioni sindacali provinciali dovranno procedere alla stipulazione di contratti provinciali nei quali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:
1) gli adempimenti di cui agli articoli 14, 15, 17, 22, 27, 30, 33, 35, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 63, 64, 82 e 88;
2) gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto;
3) l’eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di lavoro fornisca l’abitazione, altri annessi o il vitto.
Le Parti contraenti si impegnano di osservare e far osservare il presente contratto collettivo e di intervenire presso le organizzazioni provinciali in caso di necessita’ al fine di facilitare l’applicazione del contratto o dirimere eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del contratto stesso.
I contratti provinciali scadono al termine del I biennio di vigenza del CCNL ed hanno validita’ per 4 anni.
Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata A/R almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno e cosi’ di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima.
Le trattative devono iniziare entro il mese successivo.
Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni relative al raffreddamento del conflitto ed all’indennita’ di vacanza contrattuale di cui all’art. 2.
Impegno a verbale
Diffusione contratti e tabelle
Le Parti, considerata l’utilita’ di portare a conoscenza immediata e diretta dei propri associati il testo delle convenzioni collettive tra le stesse concordate, convengono di assicurare ogni possibile forma di diffusione agli accordi e contratti nazionali e provinciali.
Analoga diffusione sara’ data, altresi’, alle tabelle salariali, preventivamente concordate, per la cui autenticita’ e’ necessaria la sottoscrizione di tutte le Parti contraenti.
Eventuali spese per la pubblicazione di testi contrattuali e tabelle salariali saranno ripartite tra tutte le Parti in proporzione degli ordinativi di copie fatte da ciascuna organizzazione.
art. 88
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo X – Norme Finali – Riforma Degli Strumenti Delle Attivita` Bilaterali
RIFORMA DEGLI STRUMENTI DELLE ATTIVITA’ BILATERALI
Impegni delle Parti
Le Parti, al fine di garantire una effettiva, organica ed estesa applicazione delle intese contrattualmente definite in materia di mercato del lavoro, di attivita’ mutualistiche, assistenziali e di servizio contrattuale in favore degli operai agricoli e florovivaisti, nonche’ per razionalizzare gli strumenti gestionali esistenti e sviluppare le relazioni bilaterali, convengono di istituire, all’atto della stipula del CCNL, una Commissione paritetica bilaterale, composta da 6 membri, con il compito di:
– monitorare la situazione esistente con riferimento agli enti e Organismi bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva del settore agricolo;
– verificare la coerenza e funzionalita’ della composizione e dei compiti attribuiti a ciascun ente e di quelli effettivamente svolti, con il complessivo sistema degli Enti bilaterali delineato dalle intese contrattuali nel tempo raggiunte e con le disposizioni legislative nel frattempo intervenute;
– elaborare una proposta organica di riordino e razionalizzazione degli enti e Organismi bilaterali, anche mediante il loro accorpamento, con l’obiettivo di una maggiore funzionalita’ ed efficacia delle attivita’ ad essi demandata.
La proposta elaborata dalla Commissione sara’ sottoposta alle Parti stipulanti il presente contratto entro il 31 dicembre 2007. A livello territoriale le Parti potranno convenire analoghe iniziative, tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale.
art. 89
Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Titolo X – Norme Finali – Esclusivita` Di Stampa – Archivi Contratti
ESCLUSIVITA’ DI STAMPA – ARCHIVI CONTRATTI
Il presente CCNL conforme all’originale e’ stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusivita’ a tutti gli effetti di legge. E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963/1988, le Parti contraenti si impegnano ad inviare al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), archivio contratti, via David Lubin n. 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 318/1996, il presente CCNL, a cura di una delle Parti, sara’ inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e agli Enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o gia’ firmatarie per adesione, non puo’ avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime. Le Parti si danno altresi’ atto che quanto disposto al precedente comma ha validita’ anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNL.
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Contratti Collettivi – Agricoltura – Rinnovo Condizioni Normative Ed Economiche Del Ccnl Di Settore – Tabella 1 – Minimi Salariali Di Area Mensili In Vigore Dall’1 Gennaio 2007 – Operai Agricoli
ALLEGATO 1
TABELLA 1
MINIMI SALARIALI DI AREA MENSILI IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2007
OPERAI AGRICOLI
------------------------------ Aree professionali Minimi ------------------------------ I 1.070,14 II 984,77 III 648,57 ------------------------------
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TABELLA 2
MINIMI SALARIALI DI AREA ORARI IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 2007
OPERAI FLOROVIVAISTI
---------------------------- Aree professionali Minimi ---------------------------- I 6,42 II 5,90 III 5,37 ----------------------------
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ALLEGATO 2
PROTOCOLLO DI INTESA PER UN CONFRONTO PERMANENTE SUI TEMI DELLO SVILUPPO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA COMPETITIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO
…omissis…
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ALLEGATO 3
VERBALE DI ACCORDO 18 DICEMBRE 1996
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA E COMITATI PARITETICI
…omissis…
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ALLEGATO 4
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI
…omissis…
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ALLEGATO 5
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PARITETICO NAZIONALE INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN AGRICOLTURA
…omissis…
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ALLEGATO 6
PROFILI FORMATIVI DEL SETTORE AGRICOLO PER IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
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ALLEGATO 7
TABELLA INDENNITA’ DI ANZIANITA’
…omissis…
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ALLEGATO 8
ACCORDO 31 LUGLIO 1992 SUI TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO
…omissis…
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ALLEGATO 9
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI
…omissis…
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ALLEGATO 10
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
…omissis…
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ALLEGATO 11
LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO
…omissis…
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ALLEGATO 12
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
…omissis…
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ALLEGATO 13
STATUTO AGRIFORM
…omissis…
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ALLEGATO 14
ACCORDO INTERCONFEDERALE 11 FEBBRAIO 2004
DISCIPLINA TRANSITORIA DEI CONTRATTI DI INSERIMENTO
…omissis…
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