CCNL Pesca Marittima: contratto collettivo nazionale di lavoro
CCNL 20-05-2009
per rinnovo devi i seguenti collegamenti:
premessa
Costituzione Delle Parti E Norma Di Costituzionalita’
Roma 20 maggio 2009
tra
– la Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca), rappresentata dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, da un esperto dell’area lavoro e previdenza e dal responsabile dell’Area Fiscale e Tributaria, con la partecipazione di una delegazione industriale, presente la Presidente della Federazione;
e
– la Fai-Cisl, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal Coordinatore Nazionale della Pesca;
– la Flai-Cgil rappresentata dal Segretario Generale, dal Responsabile del Dipartimento Nazionale, dal Coordinatore Nazionale della Pesca;
– la Uila-Pesca-Uil rappresentata dal Segretario Generale della Uila, dal Segretario Generale della Uila Pesca, dai Segretari Nazionali, dal tesoriere e dai consiglieri nazionali. Norma di condizionalità
Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 6 del decreto legislativo 154/2004, Federpesca e Fai, Flai, Uila-Pesca si danno reciprocamente atto che, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.
art. 1
Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assume come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” riportate nell’accordo del 23 luglio 1993, tenuto conto delle peculiarità del settore della pesca marittima per quanto riguarda il rapporto di lavoro e sistema retributivo, e ne realizza, per quanto di competenza dello stesso CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine Le parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e di seguito, nell’articolato contrattuale, riportate.
Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell’apposito articolato “Relazioni Sindacali”.
Inoltre, le parti firmatarie del presente CCNL, unico per il settore della pesca marittima, concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d’intervento quali, ad esempio il Piano triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (D.Lgs. n. 271/99, n. 272/99, n. 298/99), nonché attivare ogni utile confronto al fine di trovare una soluzione ai problemi di più immediata rilevanza per il settore, quali, lo sviluppo dell’occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali, ecc. …
In sostanza le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso strumenti contrattuali quali l’Osservatorio Nazionale della pesca e l’Ente EBI-Pesca (organismi già costituiti), idonei a consentire al settore di tornare a gestire le risorse marine con l’introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del settore e dell’occupazione nell’ambito gestionale dell’impresa con criteri di produttività.
In tale situazione, le parti considerano come fondamentali i principi definibili “di condotta” consistenti in via esemplificativa nel:
– attuare una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;
– valorizzare il risultato della pesca, perseguendo l’incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e – in definitiva – la sicurezza alimentare dei consumatori;
– assicurare un reddito adeguato ai lavoratori ed alle imprese del settore.
Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell’Unione Europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un’efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all’attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell’economia ittica e dell’occupazione nel settore.
La Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali, firmatarie del presente CCNL, sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le parti assumono l’impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico industriale adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.
art. 2
Relazioni Sindacali
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell’impresa.
Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento dei tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.
Concordano inoltre di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Le informazioni saranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico ed ai piani di realizzazione delle risorse marine (legge 41/82 e successive modifiche ed integrazioni) e le conseguenze sulla professionalità e l’occupazione nel settore.
La Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.
In vista dei lavori di tali comitati, esse si incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni, per la soluzione dei problemi d’interesse generale della categoria.
Le parti s’impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni su descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.
Esame quadro socio economico. In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
– lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, ivi compreso l’utilizzo dell’apprendistato;
– le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all’ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.
Nel corso del primo biennio della vigenza contrattuale, con inizio dal mese di settembre 2001, saranno affrontate e definite in appositi incontri le seguenti materie:
– la formazione e la riqualificazione professionale;
– le problematiche collegate all’ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione del Regolamento attuativo dei decreti legislativi n. 271/99, 272/99 e 298/99;
– lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;
– istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l’ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali, e la previsione dell’apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;
– i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall’Autorità, in assenza di correlato sostegno.
art. 3
Recepimento Nel Contratto Di Una Norma Di Legge
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo, per il beneficiario o appaltatore, di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nella categoria e nella zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministeri o agli Enti, nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell’appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l’ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l’adozione delle sanzioni.
art. 4
Unicita’ Di Contratto
La Federpesca, la FAI – CISL, la FLAI – CGIL e la UILAPESCA riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi nell’ambito delle imprese di pesca marittima, cui il contratto è rivolto, e dei lavoratori da esse dipendenti.
Pertanto, le organizzazioni stipulanti il presente patto reciprocamente si impegnano a ritenere il presente contratto collettivo come l’unica ed esclusiva fonte contrattuale della disciplina dei rapporti di lavoro della pesca marittima.
Qualora altre organizzazioni siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti, uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza, impegnandosi alla piena e completa applicazione, presso i loro associati, dei contenuti normativi ed economici definiti dal contratto medesimo.
Le stesse sottoscritte organizzazioni dichiarano, altresì, ad ogni effetto, di astenersi dalla eventuale stipulazione in sede separata di patti e/o accordi diretti ed indiretti con soggetti estranei alla presente convenzione, ed escludono, inoltre, che la eventuale adesione al contratto collettivo possa comportare anche poteri in ordine alla stipulazione di eventuali successivi accordi modificativi e/o integrativi e/o rinnovativi della disciplina, definita nella propria interezza, nella stipula del presente contratto collettivo.
art. 5
Applicazione Del Contratto
Il presente contratto di lavoro si applica all’equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima.
È considerato in ogni caso membro dell’equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell’imbarcazione su cui è imbarcato ancorché formalmente assoggettato alla legge 250/58 (la piccola pesca).
Sono stabilite le seguenti definizioni delle varie attività di pesca:
A – costiera locale entro le sei miglia;
B – costiera ravvicinata entro le 20 miglia;
C – mediterranea o d’altura oltre le 20 miglia;
D – oceanica o oltre gli stretti.
NOTA A VERBALE
Sono fatte salve le eventuali modifiche regolamentate circa estensioni/deroghe.
art. 6
Tipi Di Contratto D’imbarco
Il contratto di lavoro di norma sarà a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le parti concordano la possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle OO.SS., altri tipi di contenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.
Per la pesca oceanica, il rapporto di lavoro sarà a “campagna di pesca”.
Alla prima formazione dell’equipaggio per la campagna di pesca oceanica la convenzione di imbarco sarà stipulata con la partecipazione delle OO.SS. territoriali.
Gli avvicendamenti saranno effettuati direttamente dall’armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all’Autorità marittima o consolare, ai sensi della legge, verrà redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle convenzioni d’imbarco dovranno essere depositate, a cura degli armatori, presso le autorità marittime competenti: capitanerie di porto e/o autorità marittime preposte, a disposizione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e/o di Enti ed Istituti da esse costituiti.
art. 7
Tabella Di Armamento Per La Sicurezza Della Vita Umana In Mare
Le tabelle minime di armamento della pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l’armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, alla presenza delle Autorità marittime, tenendo conto solo delle norme sulla sicurezza della navigazione.
Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le parti si riuniranno in sede centrale, su domanda di una delle organizzazioni firmatarie, per concordare nuove tabelle tenendo conto dell’impiego e della tipologia della nave da pesca.
art. 8
Tabella Di Armamento Per L’esercizio Dell’attivita’ Di Pesca
Le tabelle di armamento per le attività di pesca saranno concordate, per ogni tipo di nave e di pesca, tra l’armatore o un suo delegato e le organizzazioni sindacali locali espressione di quelle firmatarie del presente contratto, tenendo conto del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si e eretta con carattere di prevalenza la pesca medesima.
Su istanza dell’armatore, ed entro 3 mesi dalla data della richiesta, dovranno essere concordate nuove tabelle in sede territoriale, tenuto conto dell’impiego e della tipologia della nave da pesca per adeguare le tabelle come previsto nel comma precedente.
Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle parti, saranno demandate in sede nazionale al tavolo congiunto di cui all’articolo 68 al fine di trovare una soluzione.
art. 9
Sicurezza Sul Lavoro
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all’interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nell’ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno se imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri o con equipaggio con più dei sei unità di armamento.
In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento, il rappresentante della sicurezza di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell’ambito del personale della struttura territoriale.
I rappresentanti alla sicurezza restano in carica tre anni e dovranno comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l’utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente alla svolgimento delle proprie funzioni che non potrà essere superiore alle 32 annue.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori si rinvia agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 271/1999.
In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo 81/2008 per darne applicazione alla pesca marittima.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n. 271/99, 272/99 e 298/99.
art. 10
Politiche Attive Del Lavoro
Le parti concordano sulla necessità di perseguire l’inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall’ordinamento per la promozione delle “politiche attive del lavoro”, allo scopo di modernizzare l’occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.
Nel contesto più generale della modifica dell’articolo 318 del Codice della navigazione, le parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi.
In altre parole, si attiveranno azioni sia a favore delle politiche dell’occupazione, finalizzate ad incrementare la domanda di lavoro, che delle politiche per l’occupabilità, rivolte all’aumento delle capacità di inserimento sociale degli individui.
In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore (contratti di apprendistato stage formativi, ecc.), si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti (decreto legislativo 154/2004) e prevedere ulteriori misure, attraverso lo strumento dell’Avviso Comune, allegato al presente contratto allegato 2).
art. 11
Formazione Permanente E Continua
Nell’attuale contesto di settore, caratterizzato dalle necessità di innalzare i livelli di competitività, di valorizzare e migliorare le competenze e la professionalità delle risorse umane, anche al fine di aumentarne le potenzialità occupazionali, nonché da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, la formazione permanente e continua assume un ruolo strategico anche al fine di sostenerne e incrementarne le prospettive di sviluppo. In particolare, sempre più inderogabile è dare risposte positive e concrete alle esigenze di:
– una efficace esplicitazione di fabbisogni professionali;
– disporre di azioni formative adeguate;
– promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo, inteso nella più ampia accezione di insieme di Istruzione scolastica e Formazione professionale continua e permanente.
A questo fine, le parti stipulanti individuano in Fondimpresa il Fondo per la formazione continua a cui le imprese associate a Federpesca dovranno aderire, per assolvere gli adempimenti formali in materia di formazione continua previsti dalla vigente legislazione. Le parti, inoltre, individuano nell’Osservatorio nazionale della pesca il soggetto demandato a tenere i rapporti con Fondimpresa per quanto riguarda la formazione continua nel settore di sua competenza. Inoltre, le parti affidano all’Osservatorio nazionale della pesca la formazione e riqualificazione professionale dei marittimi imbarcati, anche attraverso la stesura di appositi progetti quadro e la loro relativa esecuzione, a tal fine, compatibilmente con le esigenze delle attività di pesca, spettano a ciascun marittimo imbarcato permessi retribuiti fino a un massimo di 24 ore annue.
Le Parti, inoltre:
– convengono sulla positività e l’importanza delle esperienze congiunte di dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nel settore proprio di riferimento; si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere titolari dell’azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del settore;
– sanciscono la necessità di migliorare l’operatività e l’efficacia degli strumenti condivisi già esistenti allo scopo di fornire – alla collettività, alle istituzioni, al settore – elementi utili per l’individuazione e l’indirizzo di azioni e iniziative attinenti l’istruzione e la formazione, a sostegno del comparto e del suo sviluppo.
A questo scopo, le parti convengono sulla necessità di utilizzare in piena sinergia tutti gli strumenti e le risorse messe a disposizione per la Formazione e di istituire momenti di promozione nell’ambito del sistema scolastico secondario, evidenziando le opportunità offerte dal settore.
In tale ambito, le Parti convengono sulla necessità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui esse stesse siano proponenti o titolari e di portarne a conoscenza aziende e lavoratori, in particolare per quanto riguarda:
a. iniziative specifiche nei paesi extra europei tradizionalmente dediti alla pesca industriale per far fronte ad esigenze di manodopera da imbarcare, anche attraverso programmi formativi in loco;
b. la prosecuzione delle attività di qualificazione della manodopera al fine di far acquisire i titoli professionali e/o certificazioni attraverso l’Osservatorio nazionale della pesca.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federpesca effettuerà specifiche attività di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei propri associati ed attraverso gli studi professionali con i quali è in contatto (per le imprese del loro comprensorio), per fornire la modalità con la quale riportare sul modello di denuncia previdenziale l’attribuzione del contributo disoccupazione da versare obbligatoriamente utilizzando il codice attribuito a Fondimpresa.
art. 12
Congedi Parentali E Permessi Brevi
I lavoratori possono usufruire dei congedi parentali (legge 53/2000), e di permessi brevi, tramite richiesta, rispettivamente, all’armatore ed al comandante. Tali possibili congedi ed i permessi brevi saranno armonizzati con le esigenze generali del Codice della navigazione e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione. Le assenze a bordo saranno giustificate dal Comandante al momento del con frollo da parte delle Autorità senza ulteriori formalità. All’uopo verrà istituito, e tenuto a bordo, un apposito registro vidimato dall’autorità marittima ai fini della registrazione degli eventi anzidetti.
I periodi di aspettativa (legge 53/2000) sopra individuati, non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l’azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
Le assenze per permessi brevi non interrompono il trimestre solare intero.
art. 13
Infrazioni Disciplinari E Sanzioni
Nei confronti del marittimo che si renda responsabile d’infrazioni ai propri doveri di servizio, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.
I provvedimenti disciplinari adottati dal Comandante dovranno essere annotati sul giornale di bordo e comunicati agli interessati, che avranno facoltà di reclamo all’armatore oltreché all’Autorità preposta, anche tramite l’organizzazione sindacale.
art. 14
Reclami Dei Marittimi
Gli eventuali reclami dei marittimi sull’applicazione normativa ed economica del presente contratto debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, all’Ufficiale capo servizio o al Comandante che li prenderà in considerazione comunicando l’esito del reclamo all’armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 50.
art. 15
Riposo Settimanale (pesca Costiera E Mediterranea)
Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente – con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell’attività di pesca e dell’imbarcazione.
Per particolari esigenze e tipi di pesca e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteomarine avverse, avarie, ecc.) non abbiano consentito l’esercizio dell’attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, verranno concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica anche al fine di recuperare l’efficienza complessiva dell’operatività aziendale.
art. 16
Riposo Giornaliero
Nel settore della pesca per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell’attrezzatura, ecc.), l’orario di lavoro non potrà che essere regolato dalle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.
Tuttavia tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, dovrà essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.
art. 17
Orario Di Lavoro In Navigazione Oltre Gli Stretti
Durante la navigazione l’orario di lavoro è normalmente di 8 ore giornaliere per tutto il personale.
Il servizio di guardia verrà diviso in tre turni in modo che ogni guardia abbia 8 ore di lavoro e 16 franche sulle 24 ore alternando 4 ore di guardia con 8 ore franche.
La composizione minima per ogni guardia non potrà essere inferiore a 1 ufficiale e 1 marinaio in coperta e ad 1 ufficiale con 1 ingrassatore o altro in macchina (tra gli ufficiali sono compresi il Comandante e il Direttore di macchina).
Il personale di guardia in coperta verrà rafforzato all’entrata/uscita nel/dal porto e nei casi di avverse condizioni meteo marine a giudizio del comandante.
Il personale escluso dal turno di guardia osserverà l’orario normale di 8 ore e sarà regolato secondo le esigenze di servizio, compreso nell’intervallo tra le 6 anticipazione e le ore 20 pomeridiane, con interruzione per i pasti.
I minori di 18 anni sono esentati dai turni di guardia notturni.
art. 18
Orario Di Lavoro A Terra (pesca Mediterranea)
Qualora l’equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l’interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Qualora fa durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l’equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.
Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso ai pescatori che partecipano ai lavori verrà corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto con l’equiparazione alle seguenti qualifiche:
Capitano o motorista operaio specializzato
Marinaio operaio qualificato
Mozzo manovale
Qualora i lavori fossero effettuati in banchina e dai soli membri dell’equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non potrà essere inferiore a quanto previsto sopra.
Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non dovrà essere conteggiato ai fini della determinazione della parte. I pasti durante la permanenza dei lavori, vengono assicurati dall’armatore a proprio carico.
art. 19
Lavori Per La Manutenzione E Pulizia Della Nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati durante l’orario di lavoro.
art. 20
Lavori Inerenti La Pulizia Degli Alloggi
L’equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, dovrà mantenere nella massima pulizia il proprio alloggio.
Dovrà altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria/utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.
art. 21
Servizi Merci E Provviste
Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l’imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc., saranno normalmente effettuati dagli stessi.
art. 22
Retribuzioni
L’equipaggio viene retribuito alla “parte” – percentuale sulla produzione – salvaguardata da un minimo monetario garantito di cui alle tabelle allegate le quali saranno rinnovate successivamente alla scadenza del primo biennio (31.12.2010).
Qualora la “parte”, che è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi, previsti e regolati dal presente contratto, calcolata nell’arco del trimestre solare intero (1-1/31-3; 1-4/30-6; 1-7/30-9; 1-10/31-12, ovvero il giorno successivo se festivo), nella campagna di pesca ovvero tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l’armatore provvederà a corrispondere ad ogni singolo membro dell’equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella tabella del minimo monetario garantito.
La “parte” attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la “parte” stessa al 70% dell’importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del MMG, a titolo di anticipazione sul ragguaglio trimestrale. L’erogazione di anticipi sulla “parte” dovuta ai marittimi imbarcati su natanti che effettuano campagne di pesca, può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.
Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi ai periodo di riferimento (mese ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l’apposito prospetto di paga conforme alla previsione di legge (L. 5.1.1953 n. 4).
Qualora il marittimo sbarchi per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia, ecc.) dovrà essere ragguagliata la parte con il MMG per il periodo d’imbarco effettivo.
Per produzione si intende:
– prodotti ittici catturati e commercializzati;
– eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;
– eventuali premi d’assicurazione derivanti dal salvataggio d’altri natanti.
Dalla somma ricavata verranno detratte le seguenti spese:
– il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;
– il vitto consumato a bordo;
– il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);
– le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;
– lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);
– eventuale pagamento del permesso di pesca in acque d’altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;
– contributo per l’assistenza contrattuale di cui all’art. 53 a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-pesca).
Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, sarà ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio.
È necessario, tuttavia, solo nel caso in cui detti accordi siano stati ratificati dalle parti stipulanti, il rispetto degli usi e consuetudini locali laddove il trattamento economico, in funzione dell’osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso e detti accordi debbono essere specificati nelle singole convenzioni d’imbarco.
Tutti gli usi e consuetudini locali debbono essere notificati alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data di rinnovo tramite invio alla Federpesca.
Qualora condizioni oggettive lo consentano, l’equipaggio potrà essere retribuito mensilmente con il minimo monetario garantito ed un premio di produzione di cui all’art. 25.
Per la pesca oceanica, l’eventuale opzione per la retribuzione fissa mensile (che comporta la rinuncia alla “parte”) deve essere esercitata prima della partenza per la campagna di pesca; nello stesso modo e tempo potrà essere forfetizzato sia il premio di produzione, di cui al successivo art. 19, che tutti gli altri istituti che contengono previsioni retributive e/o indennitarie (articoli 21, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 43), ed ovviamente quanto disposto dal presente articolo.
Quanto precede dovrà essere specificato nella convenzione d’imbarco.
Le parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, hanno istituito la voce “valore mensa ai fini previdenziali”.
Tale voce, confermata come soggetta al contributo previdenziale stante la particolare natura del contratto, a decorrere dall’1.5.2009 è valorizzata in euro 295,00 per mese intero, nelle tabelle della pesca costiera locale, costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d’altura e pesca oceanica (allegato n. 3).
NOTA A VERBALE
Nel trimestre solare sono compresi i periodi di sbarco purché non siano intercorsi rapporti di lavoro con altre imprese di pesca.
In caso di divergenza sulla corretta applicazione del contratto agli effetti della ripartizione della produzione tra armatore ed equipaggio, verrà istituita una commissione paritetica al livello territoriale competente su richiesta di una delle parti, che procede agli accertamenti compatibili con il mandato assegnato alla funzione sindacale per quanto concerne la corretta applicazione del presente articolo.
Gli esiti di tale verifica sono riportati alle parti stipulanti a livello territoriale che, in relazione a ciò, propongono le iniziative più opportune per la migliore applicazione del contratto.
Verrà data informazione anche a livello nazionale per azioni di monitoraggio o di intervento.
CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI BILATERALI
1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva nel settore della pesca marittima è un sistema che coinvolge tutte le imprese che applicano il presente CCNL (aderenti e non aderenti a Federpesca) in quanto eroga prestazioni che completano i trattamenti dovuti al lavoratore e previsti dal presente CCNL e in particolare quello economico;
2. Le prestazioni previste agli articoli 56 (integrazione malattia e infortunio), 58 (Osservatorio nazionale della pesca marittima) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti delle imprese di pesca non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’Osservatorio e dall’EBI pesca.
L’impresa di pesca, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere in materia nei confronti dei lavoratori.
3. A decorrere dall’1.4.2010, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 13 lordi mensili. Tale indennità non rientra nelle regole previste in tema di retribuzione alla parte e Mmg disciplinate dal presente articolo. Tale importo ha carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al punto 2.
4. Ai fini della semplificazione amministrativa, le parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le parti stipulanti il presente CCNL, e che viene riportato in allegato ai sensi di quanto previsto agli articoli 53, 56, e 58.
5. Per la riscossione delle aliquote previste al punto 4 le parti si affideranno all’Ipsema; a tal fine verrà stipulata un’unica convenzione che andrà a sostituire quelle in essere.
art. 23
Istituzione Di Una Qualifica Contrattuale
È istituita la figura di marinaio multifunzionale (marinaio di prima) come qualifica contrattuale ed ai fini previdenziali relativamente alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata, e pesca mediterranea o d’altura.
Il parametro retributivo attribuito a tale qualifica contrattuale è stato fissato al valore 105 per la pesca costiera locale, al valore 120 per la pesca costiera ravvicinata al valore 134 per la pesca mediterranea o d’altura.
L’inquadramento dei lavoratori in tale qualifica contrattuale verrà individuato dalla contrattazione di secondo livello, tenendo conto dei seguenti requisiti: anzianità, professionalità e tipo di pesca.
In conseguenza a quanto sopra, il parametro relativo al Comandante, motorista, capo pesca, è fissato al valore 118 per la pesca costiera locale, al valore 132 per la pesca costiera ravvicinata ed al valore 146 per la pesca mediterranea o d’altura.
Restano ferme ed impregiudicate le norme previste in tal senso dal Codice della navigazione.
art. 24
Aiuti Al Settore
Nel caso in cui le imprese di pesca siano destinatarie di aiuti pubblici per le spese di funzionamento che fanno parte della colonna delle spese detraibili dal monte produttivo, ovvero risarcimenti derivanti da polizze assicurative (il cui costo sia stato a sua volta inserito nella colonna delle spese), tali aiuti e risarcimenti verranno contabilizzati nel monte produttivo e andranno ridistribuiti ai lavoratori dipendenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del presente CCNL.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli aiuti di cui sopra sono quelli concessi a titolo di parziale o totale copertura di danni derivanti da calamità naturali o da eccezionali avversità meteo marine o ecologiche, da aumenti del prezzo del gasolio, ecc.
Degli aiuti ricevuti e dei risarcimenti conseguiti sarà data informazione ai lavoratori dipendenti in un quadro di trasparenza sulle componenti di retribuzione.
Le parti rinviano la pratica applicazione all’atto dell’effettiva definizione della operatività delle polizze e degli aiuti.
art. 25
Premio Di Produzione
Sulla quantità di pesce pescato potrà essere corrisposta una percentuale che a partire da un minimo aumenterà gradualmente in proporzione alle quantità prodotte, con distinzione della qualità.
La contrattazione delle percentuali e degli scaglioni di quantità verrà concordata tra le organizzazioni locali in relazione al tipo di nave e di pesca.
Tale premio sarà corrisposto alla fine della campagna di pesca per la pesca oceanica e mensilmente nella pesca entro il Mediterraneo.
Per quei marittimi che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, il premio verrà corrisposto all’atto dello sbarco, sulla base del quantitativo pescato fino al momento della cessazione del servizio.
art. 26
Secondo Livello Di Contrattazione
La contrattazione di secondo livello potrà essere svolta, in ambito territoriale, nello spirito dell’accordo del 23 luglio 1993, in premessa citato, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente CCNL del lavoro.
L’accordo, che avrà durata quadriennale, dovrà riguardare solo le materie delegate dal CCNL e non potrà prevedere regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal Contratto collettivo stesso.
Malgrado la forma retributiva del contratto “alla parte”, applicata nel settore con carattere di generalità, assicuri ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, cui si riferisce la normativa generale del richiamato accordo del 23.7.1993, le parti pur tuttavia, ritengono che possano essere individuati, nell’ambito della contrattazione territoriale, elementi particolari di compenso, condizionati dal raggiungimento degli obiettivi di competitività aggiuntiva e complessiva, territorialmente rilevante oltre che predeterminata e misurabile, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell’ambito del predetto eventuale accordo.
Perciò le parti ritengono che in ambito territoriale la contrattazione possa individuare un percorso finalizzato al raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva, territorialmente rilevante e misurabile attraverso i seguenti indicatori:
(A) permanenza nell’imbarco a bordo di natante armato dall’impresa, con carattere di continuità, per un numero di giornate di calendario pari ad almeno l’…*% delle giornate di calendario dell’armamento teorico praticato nell’anno;
(B) attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d’armamento pari ad almeno l’…*%.
(*) = da determinare fra le parti nei territori interessati
Al raggiungimento dei due risultati minimi, ad ogni marittimo presente a bordo alla data di determinazione della competitività aggiuntiva (per l’anno 2010 verifica ad aprile 2011), verrà erogata una somma da determinare a livello locale. Ugualmente da determinare a livello locale e per tipo di pesca sono i valori percentuali di riferimento indicati senza cifra ai punti (A) e (B).
Se i risultati minimi sono stati raggiunti la somma lorda attribuibile a titolo di “elemento specifico di competitività” non può essere inferiore al 5% né superiore al 10% del valore del MMG di ogni membro di equipaggio cui detto premio è rivolto.
Le parti ritenendo che tale eventuale quota di salario aggiuntivo non sia da assoggettare a contribuzione (poiché la tabella allegata al contratto, utile ai fini contributivi come previsto dalla legge 413/84, rende di fatto le retribuzioni indicate in tabella come convenzionali), rilevano come non sia necessario il deposito dei predetti accordi con la modalità prevista dall’articolo 2 comma sei del Decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, mentre ne confermano il deposito presso le parti stipulanti e firmatarie del presente contratto per dare validità all’accordo medesimo.
Le parti concordano di effettuare inoltre contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:
– tabelle d’armamento e di esercizio;
– riposo settimanale;
– ferie pesca mediterranea;
– perdite e sciupio attrezzi pesca, lampade e muccigna;
– organizzazione del lavoro.
Norma di richiamo
Tutti gli accordi sottoscritti ed in atto alla data di stipula del presente CCNL dovevano essere notificati alle parti stipulanti entro e non oltre il 31.12.2010. Il Tavolo di lavoro congiunto monitorerà gli accordi di secondo livello stipulati dopo il 31.12.2010 e durante il corso di validità del contratto obiettivo nazionale di lavoro.
Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula od il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di sei mesi, saranno interessate le parti stipulanti il contratto nazionale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell’accordo medesimo.
Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del Contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un’indennità di 22 euro mensili lorde a far data dall’accertamento dell’impossibilità di conseguire il contratto di marineria delle parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del CCNL stesso.
Tale indennità non rientra nelle regole previste all’art. 22 (retribuzione)
NORMA TRANSITORIA
Le parti, in sede di contrattazione di secondo livello, provvederanno ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni d’ogni natura eventualmente esistenti.
Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e d’armonizzazione.
art. 27
Lavoro Straordinario A Terra Per La Pesca Entro Il Mediterraneo
Il lavoro eseguito a terra dopo l’orario normale di lavoro, di cui al precedente articolo 18, è considerato lavoro straordinario. La quota oraria è determinata dalla divisione dell’importo fisso mensile più il valore mensa ai fini previdenziali per il coefficiente 173 maggiorato del 25%.
art. 28
Compensi Di Lavoro Straordinario Per La Pesca Oltre Gli Stretti
Durante la navigazione o durante le soste nei porti di discarica, ogni lavoro eseguito dai componenti dell’equipaggio oltre gli orari stabiliti dall’art. 17 è considerato lavoro straordinario.
I compensi orari per il lavoro straordinario sono determinati dalla divisione dell’importo mensile fisso, più il valore mensa ai fini previdenziali per il coefficiente 173 maggiorati:
– del 25% per il lavoro straordinario diurno;
– del 30% per il lavoro straordinario notturno o festivo;
– del 40% per il lavoro straordinario notturno festivo.
Agli effetti dei compensi per il lavoro straordinario, per ore notturne s’intendono quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6.
art. 29
13ª E 14ª Mensilita’
Ai marittimi saranno erogate in occasione del Natale e in occasione della Pasqua una mensilità pari all’importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali.
Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell’anno, la 13ª e la 14ª mensilità saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d’imbarco compiuti.
Per le frazioni di mese superiore ai 15 giorni sarà corrisposto il rateo intero. Per il periodo inferiore non è dovuto il rateo.
Il corrispettivo di tali mensilità, in ratei, viene erogato mensilmente, in deroga alla normativa di legge generale – avendo le parti inteso regolamentare l’istituto ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 325 codice navigazione – essendo gli stessi già riportati sulla tabella del Minimo Monetario Garantito cui è da ragguagliare la “parte” ogni quadrimestre solare.
La “parte” infatti ricomprende ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente al secondo comma del precedente art. 22.
art. 30
Vitto/qualita’ E Quantita’ Dei Viveri
I viveri da consumare a bordo saranno determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione.
Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari dovranno essere di buona qualità.
L’armatore provvederà a fornire all’equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.
art. 31
Panatica Sostitutiva E Convenzionale
Qualora, per causa di forza maggiore, non fosse possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l’importo giornaliero della panatica sostitutiva è di euro 30,00 (ogni pasto) per ogni membro dell’equipaggio.
art. 32
Giorni Festivi
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l’anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1° maggio);
c) le seguenti ulteriori festività:
– 1° gennaio;
– 6 gennaio;
– lunedì di Pasqua;
– 2 giugno;
– 15 agosto;
– 1° novembre;
– 4 novembre;
– 8 dicembre;
– 25 dicembre e 26 dicembre;
– il Santo Patrono.
Nei porti sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:
– Vigilia di Natale;
– Vigilia di Pasqua.
art. 33
Giorni Festivi Nei Porti (pesca Oceanica)
Ai marittimi, che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto con turno di porto o siano tenuti a disposizione dell’armatore per esigenze di servizio in giorno di domenica o di festività nazionale o d’altra festività infrasettimanale e nel pomeriggio dei giorni semifestivi, spetta il compenso di lavoro straordinario per le ore effettivamente prestate e/o a disposizione.
Qualora una delle festività nazionali o una delle festività normalmente infrasettimanali cada in un giorno di domenica, sarà corrisposto a tutto il personale, in aggiunta a quanto previsto, per i vari casi, dai precedenti corrimi del presente articolo, un importo pari ad 1/26mo dell’importo fisso più il valore mensa ai fini previdenziali.
Qualora una delle festività normalmente infrasettimanale escluse le festività nazionali cada in un giorno di domenica, è in facoltà dell’imbarcato sostituire l’importo pari ad 1/26mo della retribuzione con una giornata di riposo compensativo qualora, tale richiesta, provenga dalla maggioranza dell’equipaggio ovvero la nave non avesse già disposto la data di spedizione.
art. 34
Giorni Festivi Trascorsi In Navigazione
Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi – domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) – secondo l’orario normale di lavoro.
Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.
Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
art. 35
Ferie
A tutti i componenti dell’equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario.
Le ferie sono godute dal lavoratore marittimo: per almeno due settimane continuative, in caso di richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze dell’attività di pesca, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 9 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Pesca oceanica: l’armatore dovrà accordare il periodo di ferie al marittimo nel porto nazionale d’armamento o d’ultima destinazione o d’imbarco.
Il marittimo avrà normalmente il diritto di fruire del periodo di ferie senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all’armatore di frazionarlo in due periodi.
Qualora per ragioni di servizio l’armatore non possa concedere in tutto o in parte le ferie, le stesse saranno liquidate alla fine di ogni campagna di pesca.
Pesca nel il Mediterraneo: la regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandato ad accordi locali, con le OO.SS.
Il trattamento economico, in deroga alla normativa di legge generale – avendo le parti inteso regolamentare l’istituto ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 325 codice navigazione – è stato già anticipato, in quanto il rateo di ferie è già inserito nella tabella del MMG cui è da ragguagliare la “parte” ogni quadrimestre solare.
La “parte” ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente al secondo comma del precedente art. 22.
art. 36
Termini E Modalita’ Di Corresponsione Della Retribuzione “alla Parte”
Ai componenti l’equipaggio arruolati con retribuzione alla parte (ipotesi A della convenzione d’imbarco allegata al CCNL), l’armatore è tenuto ad erogare, ad ogni bordata ovvero ogni mese, l’importo della parie attribuita, come previsto dall’articolo 22, ovvero l’eventuale anticipo/prestito qualora la campagna di pesca sia di durata ultra mensile, su apposito prospetto come previsto dalla normativa richiamata in detto articolo
Il raffronto fra la parte attribuita ed il minimo monetario garantito deve essere effettuato solo al termine del trimestre solare intero, provvedendo alla integrazione se eventualmente dovuta.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che la formulazione sopra riportata ora in forma espressa era ricompresa, in forma concettuale, nel contratto collettivo del 14/2/90 all’articolo 23, ultimo capoverso.
art. 37
Termini E Modalita’ Di Corresponsione Della Retribuzione “fissa”
Ai componenti l’equipaggio, arruolati con la retribuzione fissa del minimo monetario garantito e premio di produzione (ipotesi B della convenzione d’imbarco allegata al CCNL), l’armatore è tenuto ad erogare ogni mese il valore mensile dei vari istituti retributivi unitamente al premio di produzione.
Ad ogni marittimo, a termini di legge, sarà fornito a cura dell’armatore un prospetto paga, sul quale saranno registrate le competenze, le varie indennità ed il premio di produzione, come previsto dall’art. 25.
art. 38
Compensi Per Funzioni Di Grado O Categoria Superiore (pesca Oceanica)
Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, la paga e gli emolumenti accessori inerenti a tale grado o categoria. La funzione diversa dovrà risultare dai libri di bordo.
art. 39
Assicurazioni
Tutti i componenti dell’equipaggio sono assicurati a norma di legge per l’invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.
A norma dell’art. 13 della legge 413 del 26 luglio 1984 i contributivi previsti sono dovuti sul salario convenzionale contrattuale comprensivo dell’importo fisso, dei ratei di ferie, festività, di 13ª e 14ª mensilità, valore mensa ai fini previdenziali, forfetizzati come da tabella allegata ai contratti di lavoro.
L’ammontare dei contributi viene ripartito tra l’armatore e i componenti dell’equipaggio seccando le percentuali previste dalle norme legislative sulla previdenza ed assistenza.
Eventuali sgravi verranno ripartiti secondo le leggi vigenti.
Qualora i fatti o situazioni particolari lo richiedano le parti firmatarie del presente CCNL periranno incontrarsi e prendere decisioni sull’argomento.
Le parti convengono di affrontare entro il termine di vigenza contrattuale le problematiche relative all’individuazione dei lavori “usuranti” ed i costi a tale individuazione collegati tenuto conto che il settore a causa dell’armonizzazione contributiva prevista per il FPLD è tenuto ad adeguare il predetto contributo obbligatorio.
Nello stesso modo e tempo saranno monitorati gli effetti relativi al decreto legislativo d’armonizzazione contributi/imposte.
art. 40
Indennita’ Di Perdita Di Corredo, Strumenti Professionali Ed Utensili (pesca Oceanica)
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi, per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all’indennizzo da parte dell’armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata al presente contratto (allegato A).
Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.
L’indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall’armatore.
Indennità di perdita corredo – strumenti professionali e utensili
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all’indennizzo da parte dell’armatore, del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:
1) indennità perdita corredo
Comandante | euro | 614,00 |
Direttore di Macchina | euro | 583,00 |
Ufficiali | euro | 430,00 |
Sottufficiali | euro | 369,00 |
Marinai ed altri | euro | 307,00 |
2) indennità perdita strumenti professionali e utensili
Comandante | euro | 430,00 |
Direttore di Macchina | euro | 400,00 |
Ufficia/i di coperta | euro | 185,00 |
Ufficiale di macchina | euro | 62,00 |
Cuoco (utensili) | euro | 62,00 |
Per perdite parziali le indennità massime saranno riproporzionate a quelle indicate nella tabella.
È sempre in facoltà dell’armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali o utensili, provvedendo egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo.
Le anzidette indennità saranno corrisposte all’atto della liquidazione delle competenze spettanti. Durante la fase di stesura saranno aggiornati i valori con riferimento matematico alla rivalutazione della data di decorrenza ultima.
art. 41
Risoluzione Del Rapporto Di Lavoro
Il contratto d’imbarco a tempo indeterminato, può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l’osservanza del termine di preavviso pari a giorni 10 per tutti i gradi e le categorie.
Il contratto d’imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile e per giustificato motivo.
Giusta causa: qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Giustificato motivo: è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.
È in facoltà dell’armatore di sostituire il preavviso con un’indennità pari a tante giornate d’importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati.
Il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie.
NOTA A VERBALE
Quanto previsto dall’articolo anzidetto non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poiché il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o discarica, sia in porti nazionali che in quelli esteri.
art. 42
Assegno Per Il Nucleo Familiare
Gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell’industria dalle apposite disposizioni di legge.
art. 43
Trattamento Di Fine Rapporto
In ogni caso di risoluzione del contratto d’imbarco verrà corrisposto al marittimo il trattamento di fine rapporto così come previsto dall’articolo 2120 del codice civile, novellato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato art. 2120 C.C. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
– importo fisso;
– rateo di 13ª e 14ª mensilità;
– eventuale premio di produzione;
– valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali;
– festività (pesca oceanica);
– eventuale differenza tra il minimo monetario garantito ed il valore della compartecipazione.
La quota da accantonare, a partire dal 1° agosto 1989, si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nel mese e/o nel periodo della campagna di pesca ai lavoratori.
Sino alla concreta agibilità del fondo contrattuale per l’accantonamento del TFR di cui all’art. 44, il TFR torna ad essere inserito nella tabella del MMG e rivive la disposizione contenuta all’art. 43 per la parte che dispone la liquidazione mensile delle quote, a richiesta scritta del marittimo a ciò interessato.
Alla fine del rapporto di lavoro (risoluzione del contratto di imbarco), l’armatore è tenuto ad evidenziare quanto dovuto e quanto eventualmente già anticipato effettuando i relativi conguagli.
art. 44
Fondo Previdenza Complementare
Al fine di assicurare al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la previdenza integrativa così come previsto dal Decreto legislativo 124/93 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono sull’opportunità che la previdenza complementare, nel settore, che avrà, come previsto dalla norma legislativa carattere volontario, sia realizzata negoziando l’adesione ad un “Fondo chiuso” di altra categoria produttiva.
A tal fine le parti concordano di costituire, entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all’individuazione del Fondo con il quale negoziare l’adesione del settore.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31.12.2005
Le parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al predetto Fondo sono così costituite:
1. 1,5% del MMG a carico del lavoratore;
2. 1,5% del MMG a carico del datore di lavoro;
3. 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28.4.1993;
4. Ai lavoratori assunti precedentemente al 28.4.1993: 3% della retribuzione prevista dal MMG.
Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque a partire dalla data di operatività con la quale le parti avranno concordato l’adesione.
art. 45
Fondo Di Accantonamento Del Trattamento Di Fine Rapporto
È costituito un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto previsto nel precedente articolo per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti.
Entro un mese dalla data di rinnovo del CCNL sarà costituita una Commissione paritetica con l’incarico di elaborare una proposta di Statuto e di regolamento del Fondo di cui al presente articolo.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 30.6.2011 e il Fondo sarà operativo entro la vigenza contrattuale.
Le modalità per l’esercizio della adesione da parte dei lavoratori al Fondo saranno stabilite dal Regolamento del Fondo medesimo.
art. 46
Rientro Del Marittimo Al Porto Di Imbarco
Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l’armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.
Il rientro si compie con il ritorno del marittimo al porto di imbarco o al luogo di ingaggio, a sua scelta. Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata.
Il rimpatrio è effettuato a cura dell’armatore a mezzo di ferrovia, automezzo o aereo.
L’armatore deve corrispondere al marittimo per tutta la durata del viaggio di rientro, la retribuzione prevista e stabilita dalla convenzione di imbarco.
Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di legge e del presente contratto.
Qualora il marittimo interrompesse la campagna di pesca senza un giustificato motivo, deve essere comunque rimpatriato ed è tenuto al rimborso delle spese di viaggio all’armatore.
Se, trascorso un periodo di 5 mesi lontano dai porti nazionali, non fosse iniziato o ordinato il viaggio di ritorno, il marittimo avrà la facoltà, con un preavviso di 10 giorni, di sbarcare al primo porto d’approdo con il rimpatrio a spese dell’armatore.
art. 47
Vestiario
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca l’armatore fornirà ad ogni membro dell’equipaggio il vestiario necessario, come: stivali, impermeabili, tute ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.
art. 48
Affissione Del Contratto A Bordo
Il comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all’equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che sia prescritta dall’Autorità nonché, su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.
art. 49
Riscossione Deleghe Sindacati
Il marittimo potrà presentare direttamente o tramite l’organizzazione sindacale all’armatore una delega a trattenere sulle proprie spettanze l’ammontare del contributo indicato dal sindacato. Il versamento di cui sopra sarà effettuato a cura dell’armatore, secondo le modalità previste dalla delega. La delega stessa avrà validità fino a quando non sarà revocata.
art. 50
Controversie Sindacali
Fermo restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali tra aziende e lavoratori, quando riguardano l’interpretazione o l’applicazione dell’accordo integrativo, saranno esaminate tra le organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale alla quale si è iscritta ed abbia conferito mandato. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, denunciare la controversia all’organizzazione contrapposta, per mezzo di lettera raccomandata con A.R..
Ricevuta la segnalazione, la parte ricevente si renderà disponibile entro 10 giorni alla convocazione della parte denunciante fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione di cui sarà redatto apposito verbale.
Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle organizzazioni stipulanti in sede nazionale mediante apposita commissione paritetica.
Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
art. 51
Commissioni Di Lavoro
Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente accordo, territoriali e nazionali, fanno parte, inoltre, in rappresentanza del settore della pesca, di tutte le commissioni istituite presso le capitanerie di porto, delegazioni di spiaggia, commissioni provinciali e regionali, nonché quelle istituite presso i relativi Ministeri competenti presso l’Unione Europea, per la disciplina delle normative nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alle iniziative promozionali intese al finanziamento per lo sviluppo ed il rilancio del settore.
art. 52
Commissione Paritetica Nazionale
La presente regolamentazione viene convenuta tra le parti al fine di consentire l’esercizio delle funzioni previste al precedente articolo 50.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA
La Commissione è composta da 6 componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti di cui 3 nominati da Federpesca e 1 ciascuno da Fai-Cisl, Flai-Cgil e UilaPesca
RAPPRESENTANTI
I componenti della Commissione sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione dei propri rappresentanti da parte della Organizzazione che li ha nominati.
In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno o più membri della Commissione, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
PRESIDENZA
La Presidenza della Commissione sarà assunta alternativamente, ogni due anni da un rappresentante di Federpesca e da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Spetta al Presidente la convocazione della Commissione.
SEGRETERIA
La Segreteria della Commissione sarà assunta a turno da un rappresentante di Federpesca se la Presidenza è affidata al rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
SEDE
La Commissione ha sede e si riunisce presso gli uffici di Federpesca.
OPERATIVITÀ DELLA COMMISSIONE
La Commissione è presieduta dal Presidente.
La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti i componenti, le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.
art. 53
Contributo Per L’assistenza Contrattuale
Le parti confermano la prosecuzione del contributo per l’assistenza contrattuale in forma percentuale sui valori dell’imponibile ai fini del contributo IPSEMA, anziché in misura fissa, stante la particolarità del settore e la retribuzione alla parte.
Le imprese ed i lavoratori verseranno quindi alle rispettive organizzazioni nazionali (FEDERPESCA – FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILAPESCA), stipulanti il presente contratto, un contributo complessivo, ai sensi di quanto previsto all’articolo 22, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le parti stipulanti il presente CCNL, da calcolare in percentuale sulla retribuzione lorda imponibile per l’assicurazione infortuni sul lavoro e per le indennità di malattia.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dall’armatore e da questi versata, contestualmente alla propria. La quota a carico del lavoratore è ricompresa, come da previsione dell’art. 22 del presente CCNL, fra le spese detraibili dal ricavato della pesca ai fini della determinazione della parte.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti di soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
Gli armatori avranno cura di portare a conoscenza dell’equipaggio il contenuto del presente articolo in forma espressa.
Le eventuali comunicazioni di dissenso a tale ritenuta da parte dei membri dell’equipaggio saranno comunicate dagli armatori alla Federpesca ed alle OO.SS.LL. entro 30 giorni dalla notifica del testo contrattuale rinnovato.
In ogni caso la ritenuta sarà posta a carico del lavoratore in forma singola e non graverà sul monte retributivo.
Quanto precede al fine di consentire alla Federpesca l’opportuno coordinamento con le OO.SS.LL. Gli armatori dovranno comunicare entro gli ulteriori 30 giorni alla Federazione tali situazioni.
Le quote di cui sopra saranno versate mensilmente, unitamente ai contributi di infortunio e per le indennità economiche Inps, all’Ipsema ai sensi della convenzione prevista all’articolo 22, punto 5.
Le imprese armatoriali rimetteranno alla Federpesca ed alle OO.SS. la copia della denuncia dei contributi di malattia relativa al mese di giugno di ciascun anno.
Impegno a verbale: le parti verificheranno entro il 30.6.2011 la funzionalità del sistema previsto dal presente articolo.
art. 54
Agevolazioni Allo Studio
Durante l’imbarco i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderino impegnarsi nello studio, saranno, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.
Durante gli esami i lavoratori-studenti usufruiranno dei permessi retribuiti per i giorni di esame e per i cinque giorni lavorativi precedenti alla sessione d’esame.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’Osservatorio nazionale della pesca, organizzando i corsi per i Titoli professionali valuterà le iniziative più idonee per consentire facilitazioni per i destinatari dei corsi se i medesimi si dovessero svolgere durante le attività lavorative, per un massimo di 150 ore.
art. 55
Trattamento Di Miglior Favore
Vanno fatte salve le condizioni di miglior favore.
art. 56
Trattamento Di Malattia/infortunio Sul Lavoro
Le parti confermano la prosecuzione dell’intervento integrativo ai trattamenti economici previsti dalle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e gli infortuni (IPSEMA) a carico dell’armatore nella misura di euro 7,00 giornalieri ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro (quand’anche la malattia ovvero l’infortunio avesse comportato lo sbarco).
Resta altresì confermata la possibilità per l’armatore di ritenersi sollevato dalla predetta integrazione solo se lo stesso abbia versato, unitamente al premio infortuni, anche il premio per l’assicurazione integrativa prevista contrattualmente a carico della impresa.
Tale premio è quantificato complessivamente, ai sensi di quanto previsto all’articolo 22, da apposito accordo sindacale tra le parti stipulanti il presente CCNL.
Ai sensi della convenzione ora in atto tra l’IPSEMA e l’EBIFONDO (diretta emanazione di EBIPESCA), quest’ultimo provvederà alla erogazione della integrazione ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro con le modalità e le limitazioni previste dal Regolamento attuativo di Ebifondo (allegato al presente contratto).
Tale integrazione resterà in ogni caso a carico dell’armatore sia qualora lo stesso non avesse pagato alla data utile il premio integrativo ed in ogni caso dalla data successiva della messa in disarmo del natante.
art. 57
Convenzioni Di Imbarco
Nel caso in cui le convenzioni d’imbarco vengano stipulate non in conformità al presente CCNL il rapporto di lavoro sarà regolato comunque dalle presenti condizioni generali.
Una copia della predetta convenzione dovrà essere consegnata, subito dopo la stipula presso l’Autorità marittima, in attesa della registrazione, al marittimo entrato a far parte dell’equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera d’assunzione.
Fac-simile | ||||||
AUTORITÀ MARITTIMA (……………………………………….) del Compartimento Marittimo di …………………………. CONVENZIONE DI IMBARCO L’anno ……………….. il giorno ……………….. del mese di ………………., innanzi a noi, Ufficiale delegato dal Sig. Comandante del Porto a ricevere le Convenzioni di arruolamento, si è presentato il Sig. …………………, il quale, in forza di atto di …………….. rogato ………………. è stato costituito procuratore, ovvero armatore o Capitano del peschereccio denominato ………………….. di tonnellate …………. iscritto al N. …………. di matricola presso la Autorità marittima di ………………….. adibito al servizio di pesca ………………………………. e le persone di cui appresso indicate, le quali, dovendo far parte dell’equipaggio del natante predetto, dichiarano di imbarcarsi ai patti e condizioni stabilite nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla pesca marittima ed alle seguenti condizioni particolari: Il contratto è stipulato a: ……………………………………. (*) durata presunta in mesi: ……………………………………. La retribuzione è stabilita a: ………………………………………. (**) | ||||||
Cognome e nome | Matricola | Compart. | Data nascita | Grado a bordo | Retribuzione | Parte |
…………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… |
…………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… |
…………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… |
…………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… |
…………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… | …………………… |
(*) 1) tempo determinato; 2) tempo indeterminato, 3) campagna di pesca oceanica; 4) campagna di pesca entro il mediterraneo 5) tipo particolare di pesca. (**) A) alla parte con minimo monetario garantito come da tabelle allegate al CCNL; B) minimo monetario garantito più premio di produzione. | ||||||
N. 1 Una copia della presente convenzione, depositata a norma di legge presso la Autorità marittima sarà tenta a disposizione delle parti stipulanti il CCNL e/o di Enti/Osservatori promossi da esse direttamente o indirettamente. |
art. 57 bis
Comunicazione Obbligatoria Agli Uffici Di Collocamento Della Gente Di Mare
Fermo restando l’osservanza del termine disposto dall’art. 40, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, copia della convenzione di arruolamento vistata dall’autorità marittima, e, all’estero, dall’autorità consolare, sarà contestualmente consegnata al marittimo e da tale momento decorrono, in capo all’armatore ed al marittimo stesso, tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla legge e dal contratto medesimo.
art. 58
Osservatorio Nazionale Della Pesca Marittima
Le parti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, confermano l’operatività dell’Osservatorio Nazionale della pesca marittima (ONP), costituito legalmente il 27 gennaio 1994, al fine di:
– dare risposte adeguate alle sfide del mercato, anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, mediante miglioramenti gestionali e dell’organizzazione del lavoro al fine di assicurare la qualità del prodotto pescato nell’ambito dello sviluppo della capacità competitiva dell’impresa;
– salvaguardare lo svolgimento dell’attività di pesca, programmando i periodi destinati alle catture, nell’ottica dei processi di protezione delle risorse alieutiche e del lavoro in mare;
– valorizzare le risorse umane attraverso la qualificazione/riqualificazione degli addetti;
– promuovere il ruolo svolto dalle organizzazioni stipulanti il CCNL della pesca marittima nell’ambito del dialogo sociali europeo;
– rendere operative le attività di formazione e riqualificazione professionale degli addetti al settore gestendo i relativi progetti;
– monitorare sul territorio le esigenze di informazione/formazione degli addetti nel settore relativamente all’applicazione dei decreti legislativi n. 271-99, 272-99, n. 298-99;
– gestire le attività collegate al sopra richiamato monitoraggio;
– gestire i progetti relativi all’acquisizione di dati e notizie riferiti al settore attraverso la ricerca e la rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi;
– produrre statistiche da utilizzare per conoscenze economico-territoriale;
– gestire tutti i progetti riferiti ad analisi specifiche relative al settore;
– favorire complessivamente lo sviluppo ed il consolidamento delle attività della pesca marittima;
– gestire, ai sensi del decreto 24 ottobre 2007, il rilascio delle certificazioni in materia di regolarità contributiva (Durc);
– erogare, ai sensi della normativa vigente, gli interventi di sostegno al reddito e, più in generale, gli interventi di welfare contrattuale all’interno del comparto;
– realizzare ogni altra azione prevista dal Protocollo di intesa siglato il 14 novembre 2009 dall’Osservatorio e dal Ministero per le politiche agricole e forestali. (Allegato n. 4)
Saranno oggetto d’analisi:
a) il sistema delle politiche sociali del settore in Europa e l’evoluzione della normativa Comunitaria con particolare riferimento alle materie sociali;
b) le esperienze di organizzazione del lavoro e d’inquadramento professionale in Europa comparabili con le specificità della pesca italiana;
c) la normativa nazionale in tema dei rapporti di lavoro e delle tutele sociali.
d) il mercato unico europeo ed i rapporti con i paesi extracomunitari dell’est europeo e del Mediterraneo: prospettive produttive ed occupazionali;
e) gli investimenti globali sulla ricerca applicata:
– al miglioramento del ciclo aziendale,
– allo sviluppo sperimentale dei prodotti e delle catture, teso alla salvaguardia della sostenibilità dell’ambiente in generale;
– alla qualità del prodotto pescato;
– al risparmio energetico,
f) le tematiche della sicurezza del lavoro in riferimento alle leggi ed ai contratti coordinandosi con gli istituti preposti Inail-Ipsema, al fine di prevenire eventuali situazioni di rischio, nonché le problematiche di coordinamento nel recepire le direttive UE in materia;
g) le problematiche occupazionali derivanti anche da processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Le esigenze delle azioni d’intervento formativo e di riqualificazione con particolare attenzione alle fasce deboli ed ai lavoratori extracomunitari.
Il Consiglio di amministrazione dell’Osservatorio è composto da 6 persone di cui 3 espressione della Federpesca e 3 di espressione sindacali in rappresentanza paritetica per la FAI-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA-PESCA.
Il Consiglio di amministrazione avrà fra i compiti, quello di individuare priorità di analisi istruttorie e di eventuali interventi nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni in ordine alle problematiche di interesse del settore ed alle relative possibili soluzioni con particolare riferimento ai fabbisogni formativi.
Ciascuna delle parti potrà richiedere riunioni del Consiglio di amministrazione qualora ne ravvisi specifiche esigenze.
La gestione dell’Osservatorio è affidata al Consiglio di amministrazione che nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente; per quanto concerne l’attività del Cda si demanda alla legislazione vigente, allo statuto e al regolamento dell’Osservatorio.
art. 59
E.bi.pesca
La FEDERPESCA e la FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILAJJIL hanno istituito, quale Istituto peculiare e caratterizzante del presente contratto, l’Ente bilaterale, denominato E.BI.PESCA.
L’Ente istituito a livello nazionale dovrà in particolare:
– rendere operative le intese, convenute tra le parti costituenti di cui sopra, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati sulle navi di imprese armatoriali per la pesca marittima e degli armatori stessi;
– favorire complessivamente lo sviluppo ed il consolidamento delle attività della pesca marittima nonché la realizzazione di iniziative concertate dalle parti costituenti con i soggetti politici nazionali e/o regionali.
Le parti espressamente escludono, fra le prerogative del costituito Ente, le attività di confronto e/o contrattazione fra le parti costituenti che dovranno continuare ad essere svolte in sede sindacale propria;
le parti hanno definito la composizione degli organismi del fondo in forma paritetica;
all’Ente bilaterale dovranno associarsi gli Enti e/o i fondi costituiti in forza di intese sindacali fra le part i stipulanti il presente accordo utilizzando le strutture dell’Ente stesso e/o la struttura dell’eventuale Ente stesso convenzionato.
Le parti si danno reciprocamente atto in relazione al primo comma che E.BI.PESCA è stato costituito con carattere di peculiarità in funzione della rappresentanza delle imprese di pesca propria della Federpesca.
Le parti stipulanti hanno istituito all’interno di E.BI.PESCA un apposito fondo denominato “EBIFONDO” che eroga direttamente ai lavoratori della pesca, nei limiti ed alle condizioni previste, le integrazioni alle indennità temporanee di malattia ed infortunio sul lavoro in tale articolo previste a favore dei membri di equipaggio a carico delle imprese armatrici.
In relazione a quanto previsto nel presente articolo le parti si danno reciprocamente atto che l’E.BI.PESCA, ha tra i suoi compiti statutari anche quello di erogare le integrazioni di cui all’art. 56 del presente CCNL e che pertanto EBIFONDO deve essere inteso come diretta emanazione di E.BI.PESCA.
Il consiglio di amministrazione di E.BI.PESCA ha definito il regolamento attuativo di detto fondo. Lo stesso potrà gestire le politiche assistenziali dei lavoratori marittimi e degli armatori nell’ambito e con modalità previste dagli accordi sindacali fra le parti preventivamente stipulati e dalle norme di legge.
art. 60
Nuove Attivita’ Osservatorio Nazionale Della Pesca E Organizzazione Del Lavoro
Le parti stipulanti il presente CCNL intendono rafforzare, nell’interesse delle imprese e dei lavoratori da esse dipendenti, le attività svolte dall’Osservatorio nazionale della pesca.
In particolare, per quanto concerne il Durc, di cui al decreto 24 ottobre 2007, le parti ritengono che l’affilamento all’Osservatorio nazionale della pesca dei compiti connessi al rilascio delle certificazioni in materia di regolarità contributiva contribuisca efficacemente al rispetto dei diritti dei lavoratori e rappresenta un esemplificazione per le imprese.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, le suddette parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in materia, al fine di affidare all’ente gli interventi integrativi.
Al fine di definire le modifiche alla statuto e al regolamento dell’ente e per stabilire le modalità operative e di gestione riguardanti le nuove attività dell’Osservatorio nazionale della pesca le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo di rinnovo.
Contestualmente alla definizione del sistema di ammortizzatori sociali, le parti stabiliranno una nuova organizzazione del lavoro, basata su un plafond di giornate annuali di pesca nel cui contesto saranno ancor più rafforzati i diritti dei lavoratori in tema di ferie, permessi brevi e congedi parentali.
art. 61
Indennita’ In Caso Di Morte
In caso di morte del lavoratore sono applicabili le disposizioni previste dall’articolo 2122 codice civile così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 19.1.1972, n. 8.
art. 62
Servizio Militare
La chiamata di leva o il richiamo alle armi, nello speciale rapporto di lavoro nautico, risolvono di per sé il contratto di arruolamento del marittimo pescatore.
In tal caso egli ha diritto a tutte le indennità spettanti a norma delle disposizioni vigenti, e non ricorre l’obbligo del preavviso né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Tuttavia, nel limite del possibile, verrà riconosciuta al lavoratore interessato, entro 30 giorni dal collocamento in congedo, il diritto di priorità nell’arruolamento.
art. 63
Rappresentanze E Diritti Sindacali
Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge 300 del 20.5.1970.
In sede di tavolo congiunto, tenuto conto delle caratteristiche del settore, potranno essere individuate modalità di rappresentanze unitarie di Compartimento o interCompartimentali.
art. 64
Decorrenza E Durata
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale, decorre dal 1° gennaio 2009 e scade il 31 dicembre 2012 salvo le norme – in particolare tabelle retributive e previdenziali – per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale, sostituisce il CCNL 8 marzo 2005 e s’intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza e resterà in vigore fino al suo rinnovo.
Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva.
La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune, come previsto nell’accordo del 23 luglio 1993.
art. 65
Indennita’ Di Vacanza Contrattuale
A decorrere dal primo giorno del quarto mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 3°, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà comunque modificata dalle parti la tabella del Minimo monetario garantito in atto, inserendo nelle more un valore pari al 30% del tasso annuo programmato d’inflazione da riportare sull’importo fisso.
Dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale la percentuale in questione sarà pari al 50%.
Nel caso in cui la piattaforma contrattuale venga presentata in data successiva alla scadenza del CCNL l’indennità sopra prevista decorrerà dall’inizio del quarto mese successivo alla data di presentazione della piattaforma stessa.
art. 66
Procedura Di Rinnovo Del Ccnl
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
– disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo Raccomandata AR;
– invio piattaforma almeno quattro mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata AR;
– inizio trattativa almeno tre mesi prima della scadenza.
Per il rinnovo biennale intermedio della parte retributiva del CCNL, la trattativa avrà inizio, a richiesta di una delle parti, almeno 60 giorni prima della scadenza.
art. 67
Istituzione Di Un Tavolo Di Lavoro Congiunto
Le parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sulla opportunità di istituire un tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei Ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie proprie facenti parte del CCNL.
1. applicazione al settore dell’apprendistato tenuto conto della legge di orientamento della pesca (articolo 6 D.Lgs. 226 del 18.5.2001 e successive modificazioni e articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del Codice della navigazione;
2. monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
3. modalità e contenuti della attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;
4. rendere operativi gli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell’art. 9 del CCNL;
5. modalità ed ipotesi finalizzate al rafforzamento degli organismi bilaterali in particolare l’Osservatorio Nazionale della pesca;
6. possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;
7. ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del CCNL;
8. predisporre con nota ad hoc la posizione dei membri di equipaggio – ai fini del fermo tecnico e del correlato compenso – coerente con la disciplina dell’articolato contrattuale (art. 2);
9. regolamentare le Rappresentanze sindacali unitarie, i diritti sindacali ed in generale quanto previsto di punto 11 dell’accordo di rinnovo del 13.6.2001.
art. 68
Sostituzioni
Nel caso di assenza imprevedibile e breve del marittimo che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di cui al precedente art. 7, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro dello stesso, l’armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all’articolo 12, indicando il nome del sostituto e del sostituito.
Inoltre, l’armatore, o suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono convenzione d’imbarco specifica; copia di tale documento è consegnata al marittimo interessato, secondo quanto previsto dall’art. 57 bis.
La sostituzione non può superare i cinque giorni.
La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l’eventuale titolo professionale posseduto ed il numero di contatto telefonico, sarà affissa all’albo dell’autorità marittima.
Tale lista verrà definita dalle parti stipulanti il presente CCNL a livello di accordo di marineria.
La retribuzione di tale membro di equipaggio aggiuntivo sarà a carico del monte ed è costituita da tanti ratei di MMG equivalenti ai giorni di imbarco, mentre l’armatore provvede a incrementare tale retribuzione con una maggiorazione pari al 25%.
art. 69
Prelazione Nella Riassunzione
I lavoratori sbarcati per malattia o infortuni vantano prelazione nella riassunzione; a tal fine il lavoratore che volesse avvalersi della prelazione presenterà all’armatore dell’unità da cui è stato sbarcato domanda di riassunzione, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori, pena la decadenza dalla prelazione.
La prelazione scatta nel caso in cui l’armatore, nel termine di 30 gg. dalla data della riacquisita abilità del lavoratore, debba procedere all’imbarco di una unità lavorativa in possesso – rispetto alla tabella di armamento – degli stessi requisiti professionali dell’unità lavorativa sbarcata (titolo professionale marittimo e qualifica di imbarco).
ALL 1
Tabelle Delle Retribuzioni
Allegato 1.1 – Tabelle delle retribuzioni utili ai fini del Minimo Monetario Garantito ed ai fini previdenziali (L. 413/84) dall’1.5.2005 al 31.12.2006 Pesca costiera locale, ravvicinata e Pesca d’altura – (Omissis)
Allegato 1.2 – Tabella delle retribuzioni utili ai fini del Minimo Monetario Garantito ed ai fini previdenziali (L. 413/84) dall’1.5.2005 al 31.12.2005 Pesca costiera locale, ravvicinata e Pesca d’altura – (Omissis)
Allegato 1.3 – Tabella delle retribuzioni utili ai fini del Minimo Monetario Garantito ed ai fini previdenziali (L. 413/84) Pesca costiera locale, ravvicinata e Pesca d’altura dal 1° gennaio 2006 al 31.12.2006 – (Omissis)
Allegato 1.4 – Tabella delle retribuzioni utili ai fini del Minimo Monetario Garantito ed ai fini previdenziali (L. 413/84) Pesca oltre gli stretti (pesca oceanica) dall’1.5.2005 al 31.12.2005 – (Omissis)
Allegato 1.5 – Tabella delle retribuzioni utili ai fini del Minimo Monetario Garantito ed ai fini previdenziali (L. 413/84) Pesca oltre gli stretti (Pesca oceanica) dal 1° gennaio 2006 al 31.12.2006 – (Omissis)
Allegato 1.6 – Tabella delle retribuzioni convenzionali per gli imbarcati con contratto alla parte – (Omissis)
Ai soli fini delle Assicurazioni gestite dall’IPSEMA (Infortuni e per le indennità economiche INPS) Pesca costiera locale, ravvicinata, Pesca d’altura e pesca Oceanica dall’1.5.2005 al 31.12.2005 – (Omissis)
Allegato 1.7 – Tabella delle retribuzioni convenzionali per gli imbarcati con contratto alla parte
Ai soli fini delle Assicurazioni gestite dall’IPSEMA (Infortuni e per le indennità economiche INPS) Pesca costiera locale, ravvicinata, Pesca d’altura e pesca Oceanica dal 1° maggio 2005 al 31.12.2006
(Omissis)
ALL 2
Avviso Comune In Materia Di Organizzazione Del Lavoro Nel Settore Della Pesca Marittima
L’anno 2005, il giorno 19 del mese di aprile, in Roma, nell’ambito del Tavolo Nazionale negoziale per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i membri di equipaggio imbarcati su natanti dediti alla pesca marittima, alla presenza dell’on Paolo Scarpa Bonazza Buora, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con delega alla Pesca,
tra
la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FEDERPESCA)
la FLAI -CGIL,
la FAI -CISL,
la UILA-PESCA – UIL
è stato definito il seguente Avviso Comune in materia di organizzazione del lavoro a bordo delle navi da pesca marittima:
Premessa
Le parti ritengono che la salvaguardia dei livelli occupazionali e di reddito del settore rappresentato, nonché la tutela della produzione ittica nazionale, stante la specificità del contratto alla parte, siano obiettivi comuni da perseguire rimettendo in moto dinamiche di mercato capaci di rideterminare, nel medio periodo, una situazione di maggiore equilibrio tra domanda ed offerta del prodotto ittico prelevato dalla flotta nazionale, attualmente penalizzato dalle importazioni, capace di assicurare stabilità al sistema pesca nazionale.
È convinzione delle parti che gli elementi di distorsione derivano principalmente:
– dall’eccessiva rigidità della regolamentazione relativa all’organizzazione delle attività di pesca, che peraltro determina una concentrazione dello sforzo di pesca in determinate giornate lavorative;
– dall’inadeguata applicazione al settore degli strumenti concernenti la promozione delle “politiche attive del lavoro” finalizzati ad incrementare l’occupazione nel settore;
– dall’assenza di un sistema di ammortizzatori sociali che fornisca adeguate garanzie sociali ai lavoratori del settore nelle ipotesi di mancata attività per cause di forza maggiore.
Di qui la condivisa necessità, peraltro da sempre sottolineata dalle Organizzazioni firmatarie del presente documento, di consentire alle imprese di pesca una autonomia ed una flessibilità nella gestione della propria attività, nel rispetto dell’invarianza dello sforzo di pesca, delle norme di sicurezza della navigazione e del lavoro a bordo.
Nel contesto sopra indicato le parti ravvisano inoltre le possibilità di una più adeguata applicazione delle modalità di riposo del personale imbarcato anche in conformità a quanto previsto dalla legge e dagli istituti della contrattazione collettiva in materia di ferie.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
comune impegno per favorire l’adozione di un adeguato provvedimento normativo che permetta alle imprese di pesca di modulare flessibilmente la propria attività con piani di gestione, fermo restando il numero massimo di giornate pesca annue teoricamente utilizzabili, in modo da non incrementare lo sforzo di pesca, tenendo opportunamente conto dei vari sistemi e dei diversi areali di pesca e per conseguire l’introduzione nel settore di un appropriato sistema di ammortizzatori sociali, coerente con l’organizzazione del lavoro sopra indicato, atto a compensare i marittimi imbarcati per mancata attività dovuta a cause di forza maggiore.
In tale contesto operativo, stante la peculiarità del settore della pesca marittima, si potrà realizzare la fruizione delle ferie per i membri d’equipaggio in conformità all’art. 10 del decreto legislativo 66/03 e successive modificazioni.
Inoltre le parti concordano e si attiveranno per individuare percorsi idonei finalizzati alla concreta applicazione al settore degli strumenti di politica attiva del lavoro quali l’apprendistato, gli stages formativi, la formazione professionale, nonché per conseguire, nelle forme più semplificate, il permesso d’ingresso e lavoro dei marittimi provenienti da Paesi terzi.
Le parti sollecitano l’introduzione di incentivi economici in favore delle imprese che rinnova no il natante ai fini specifici della sicurezza sul lavoro, evidenziando che l’applicazione delle forme incentivanti in favo le delle imprese della pesca deve essere subordinata al rispetto sostanziale, da parte delle aziende, della legislazione in materia di lavoro e previdenza e dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Infine, le parti auspicano un riassetto della disciplina sulle attività di vigilanza e controllo al fine di delimitare o coordinare le attività delle Autorità competenti, per assicurarne un migliore e razionale svolgimento.
ALL 3
Verbale Di Accordo 26 Luglio 2000
L’anno 2000 addì 26 del mese di luglio in Roma, si sono incontrate la Federazione Nazionale delle Imprese della Pesca (FEDERPESCA), le Centrali cooperative della pesca (FEDERCOOPESCA, LEGA PESCA e AICP) e le organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.
Le Parti si sono riunite per continuare l’esame delle questioni applicative poste dal D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 71 (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 185 del 9 Agosto 1999), recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”.
Le parti
PREMESSO
– Che il D.Lgs. n. 271/99 ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi da pesca;
– che l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 271/99 stabilisce che, per le navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito a terra ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell’ambito del personale appartenente alla struttura amatoriale di terra;
– che l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 271/99 affida alla contrattazione collettiva il compito di definire le modalità per l’elezione dei rappresentanti alla sicurezza a bordo di ogni nave;
– che l’art. 16, comma 5, del D.Lgs. n. 271/99 stabilisce che, per le navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il rappresentante alla sicurezza può essere eletto nell’ambito del personale appartenente alla struttura amatoriale di terra;
– che il rappresentante alla sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca;
– che l’art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 271/99 dispone che il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, d’intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, può promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca;
– che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 271/99, le organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria del settore marittimo svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi da pesca;
AFFERMANO
Che tale materia è fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse dell’armamento e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e in tal senso.
SI IMPEGNANO
al rispetto della legislazione vigente in materia;
a regolamentare, entro il mese di ottobre 2000, tutti quegli aspetti che il D.Lgs. n. 271/99 demanda alla contrattazione fra parti datoriali e parti sindacali e, in tale ambito, convengono di voler perseguire i seguenti obiettivi:
– sviluppo dell’attuale modello di relazioni sindacali;
– stipula di uno specifico accordo quadro finalizzato a disciplinare compiutamente le problematiche connesse alla prevenzione degli infortuni attraverso un monitoraggio di verifica della sicurezza del lavoro a bordo;
– tenuto conto della specificità del settore ed, in particolare, della ridotta consistenza numerica degli addetti delle imbarcazioni da pesca, si rende necessaria l’istituzione di un modello di gestione della sicurezza del lavoro, incentrato sull’azione di organismi, territoriali e centrali, caratterizzati dalla partecipazione paritetica di rappresentanti dell’armamento e dei lavoratori, che svolgano le proprie funzioni con riferimento ad una pluralità d’imbarcazioni, per le attività ad essi organismi delegabili ai sensi dell’articolato di cui alla premessa;
– la costituzione di tali organismi sarà attivata su designazione paritetica delle parti sindacali e delle parti datoriali. La designazione dei sopra richiamati soggetti avverrà, per le parti datoriali, dopo una verifica che le stesse attiveranno al proprio interno. I membri designati devono, in ogni modo, essere in possesso di una predisposizione potenziale per la materia. Deontologicamente dovranno svolgere la propria attività con le caratteristiche della terzietà. Dovranno essere disponibili a ricevere la formazione ritenuta necessaria ed essere formatori potenziali;
– elaborazione di un disciplinare del servizio di prevenzione e protezione su base territoriale che definisca: struttura, funzioni e collocazione territoriale degli organismi bilaterali per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
– fermo restando che l’onere del finanziamento della sicurezza è a carico del sistema delle imprese, le parti si impegnano ad individuare eventuali e specifiche modalità di finanziamento al progetto che converranno.
ALL 4
Protocollo D’intesa Tra Il Ministero Delle Politiche Agricole, Alimentari E Forestali E Osservatorio Nazionale Della Pesca
L’anno 2009, il giorno 14 del mese di novembre,
tra:
– il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – MIPAAF, di seguito denominato “Ministero” – con sede in Roma, via XX settembre 20, Cap 00187, C.F.: 97099470581, rappresentato dal Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, domiciliato per la carica nella sede del Ministero in Roma,
e
l’Osservatorio Nazionale della Pesca, di seguito denominato “Osservatorio” con sede in Roma, Corso d’Italia 92, CAP ……………….. C.F.: ……………………. rappresentato da ……………………………
PREMESSO CHE
– il Governo intende realizzare un innovativo ed efficiente “Sistema Integrato della Pesca e dell’Acquacoltura” (in seguito denominato “S.I.P.A.”), finalizzato ad una moderna “governance” della pesca in cui, in attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale, diventi strutturale la collaborazione tra la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni cooperative, armatoriali e datoriali;
– il Governo ritiene fondamentale il rilancio delle politiche attive del lavoro, la predisposizione di un adeguato sistema di ammortizzatori sociali, la gestione degli strumenti di integrazione e sostegno al reddito degli occupati, la formazione e la riqualificazione del personale addetto, il rafforzamento della tutela della sicurezza del lavoro e alimentare, il rispetto della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale, ciò anche al fine di affrontare meglio il processo di riforma della politica comune della pesca aperto con il Libro Verde dalla Commissione Europea;
– il Governo, nell’ambito della contrattazione collettiva pone particolare attenzione al sostegno dei servizi rivolti a incrementare la dotazione di forme di protezione sociale dei lavoratori;
– il Governo individua nella bilateralità ed nella partecipazione la soluzione più autorevole e credibile per superare ogni residua cultura antagonista nei rapporti di produzione e avviare, in un rinnovato clima di fiducia e collaborazione, una virtuosa alleanza tra capitale e lavoro sui temi della crescita, dello sviluppo e della giustizia sociale;
– il Ministero riconosce ed intende valorizzare il ruolo svolto da un quindicennio dall’Osservatorio per raggiungere i condivisi obiettivi di sostenibilità economica e sociale e, in particolare, per contribuire, attraverso il coinvolgimento diretto delle parti sociali, a promuovere attività di pesca ed acquacoltura improntate ai valori della sicurezza, professionalità e salvaguardia dell’occupazione, con attenzione anche ai principi dello sviluppo sostenibile, nel quadro della regolamentazione internazionale, comunitaria e nazionale;
– il Ministero è responsabile dell’elaborazione e del coordinamento degli indirizzi delle politiche nazionali per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale;
– per qualificare e rafforzare le azioni di sostegno al settore, le parti sociali hanno promosso la costituzione di strumenti, previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, specializzati nel campo della formazione, assistenza tecnica, tutela sociale ed occupazionale, che, nel corso dell’ultimo decennio, hanno operato in stretta collaborazione con l’Amministrazione nazionale, consolidando una vasta competenza nella fornitura sull’intero territorio nazionale di assistenza, formazione e tutele ad operatori ed imprese;
– il ruolo e la promozione dell’Osservatorio, costituito ed operante sin dal 19 gennaio 1994, vengono riconosciuti, tra l’altro, dalle previsioni dell’Art. 5 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 226, ed espressamente riaffermati e precisati all’art. 20 (Tutela dell’occupazione e sostenibilità sociale) del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 per la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, laddove si contempla di dare priorità alla promozione degli studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché per l’introduzione di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima, coerentemente con le politiche del lavoro;
– la rapida evoluzione di un quadro normativo nazionale, comunitario ed internazionale già complesso ed iper-regolamentato, si traduce nella necessità per i marittimi della pesca di divenire manodopera fortemente qualificata ed abilitata in osservanza, a titolo esemplificativo, delle Convenzioni STCW 78 e 95, all’I.L.O., all’I.M.O., che dettano standard minimi di qualificazione ed abilitazione, così come le imprese sono tenute all’osservanza delle leggi sociali e di sicurezza del lavoro al fine del godimento della concessione di aiuti nazionali e comunitari;
– il Ministero, alla luce delle sopra evidenziate esigenze, intende rispondere a queste sfide attraverso la realizzazione di un rafforzamento delle azioni formative e di tutela dell’Osservatorio, quale strumento attivo delle parti sociali, che attraverso una più stretta collaborazione con la Pubblica Amministrazione possa semplificare, agevolare e supportare l’attuazione delle politiche di settore;
– vengono definiti, dunque, come obiettivi prioritari:
– l’istituzione e gestione di un sistema finalizzato al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) per le imprese del settore;
– l’attivazione e gestione degli strumenti in materia di integrazione al reddito in caso di sospensione dell’attività di pesca;
– il monitoraggio e l’assistenza della sicurezza del lavoro al fine di superare le criticità applicative della normativa risultante tra l’attuale decreto legislativo 271/99 ed il sistema delineato dal decreto legislativo 81/08, con particolare riferimento ai delegati di bacino, ed ai rappresentanti alla sicurezza nominati dai lavoratori e dai datori di lavoro;
– la formazione continua orientata alla acquisizione dei titoli che abilitano all’imbarco, la riqualificazione professionale;
– l’erogazione di moduli formativi sulla pesca responsabile, sulla sicurezza alimentare e sul contrasto alla pesca illegale;
– l’integrazione delle prestazioni di malattia e infortunio, la gestione del Fondo settoriale di trattamento di fine rapporto (Tfr);
– il monitoraggio relativo alla contrattazione integrativa e decentrata;
– tali sono gli ambiti operativi in cui nel corso dell’ultimo quindicennio l’Osservatorio, anche con il supporto degli altri Enti istituiti dalla contrattazione collettiva di settore ha svolto la propria attività.
Tutto ciò premesso
si sottoscrive il presente Protocollo
Articolo 1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 2 – Impegni
1. Il Ministero si impegna a realizzare la nuova strategia per lo sviluppo del “S.I.P.A.”, come definita in premessa, ricorrendo al soggetto firmatario del presente protocollo e ai correlati enti di supporto previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, per la realizzazione di servizi ed interventi in linea con gli obiettivi di cui in premessa.
2. L’Osservatorio, nei limiti e vincoli statutari, si impegna ad offrire la più ampia e qualificata collaborazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la realizzazione di un sistema di “governance”, così come sopra prefigurato.
3. In particolare l’Osservatorio, si impegna al perseguimento degli obiettivi riportati in premessa attraverso l’attuazione dei servizi e delle iniziative di cui al successivo art. 3, da perseguire in via prioritaria, nonché di ulteriori azioni progettuali utili alla costruzione del sistema pesca nel più ampio contesto del settore.
Articolo 3 – Iniziative prioritarie
Le tematiche identificate come prioritarie sono di seguito identificate:
a) Istituzione e gestione di un sistema finalizzato al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) per le imprese del settore e l’attivazione e la gestione degli strumenti in materia di integrazione al reddito in caso di sospensione dell’attività da realizzare attraverso il raccordo, anche delle reti informatiche, con gli Enti ed Istituti previdenziali ed assistenziali e con i servizi del Welfare, con la definizione del relativo modello di fattibilità.
b) Monitoraggio ed assistenza della sicurezza del lavoro mediante il sostegno alla individuazione, attivazione e formazione, presso le marinerie, delle figure dei rappresentanti alla sicurezza, anche nella opzione dei delegati alla sicurezza nell’ambito delle strutture armatoriali di terra;
c) Formazione continua e riqualificazione professionale indirizzata al miglioramento delle competenze ed abilitazioni del personale marittimo operante a bordo della flotta peschereccia, all’ampliamento delle conoscenze per il riorientamento e la diversificazione verso le attività connesse alla pesca, in particolare pesca-turismo ed ittiturismo, e l’erogazione di moduli formativi sulla pesca responsabile ed il contrasto alla pesca illegale nonché al conseguimento delle abilitazioni e certificazioni in materia di sicurezza alimentare (HACCP).
d) Implementazione dei sistemi di tutela per il settore mediante l’apprestamento di un sistema finalizzato all’integrazione delle prestazioni di malattia e infortunio, il supporto alla gestione del Fondo settoriale del trattamento di fine rapporto (Tfr), il monitoraggio relativo alla contrattazione integrativa e decentrata, attraverso la creazione di una banca dati degli accordi di secondo livello.
Articolo 4 – Attuazione del Protocollo
Il presente Protocollo verrà attuato attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto degli specifici progetti da realizzare, delle attività a tal fine previste, della normativa sulla privacy, delle specifiche esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Articolo 5 – Verifica
È attivato un tavolo di consultazione tra le parti presieduto dal Sottosegretario di Stato con delega alla Pesca, per il periodico monitoraggio e valutazione degli interventi. Il tavolo stesso procederà alla verifica degli interventi effettuati, alla proposizione di nuove azioni nonché alla eventuale revisione delle strategie adottate.
ALL 5
Verbale Di Accordo Del 19/02/2010
Il giorno 19/02/2010 le parti stipulanti il presente CCNL (FEDERPESCA, FAI–CISL, FLAI-CGIL e UILA PESCA) si sono incontrate per definire il contributo complessivo al sistema della bilateralità; a tal fine le parti convengono quanto segue:
In riferimento all’art. 22, nel cui testo si richiama in esplicito il presente accordo, le parti confermano il valore della bilateralità nel settore della pesca marittima per gli scopi individuali nel CCNL e a tal fine convengono quanto segue:
– le imprese e i lavoratori verseranno al sistema della bilateralità un contributo complessivo pari all’1,5% della retribuzione lorda imponibile di ogni mese sulla quale calcolare il contributo per l’assicurazione infortuni sul lavoro e per le indennità di malattia; tale contributo è così distinto:
– 0,50% del contributo complessivo sopra indicato sarà a carico dell’impresa quale quota destinata alla Federpesca, come contributo per l’assistenza contrattuale;
– 0,50% del contributo complessivo sarà a carico del lavoratore quale quota destinata alle Organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA PESCA, come contributo per l’assistenza contrattuale;
– il restante 0,50% del contributo complessivo sarà a carico dell’impresa quale quota destinata a EBI-FONDO (EBI-PESCA) che provvederà alla erogazione della integrazione di malattia e infortunio ai lavoratori dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro con le modalità e le limitazioni previste dal Regolamento attuativo di EBI-FONDO (allegato al CCNL).
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