CCNL Pesca marittima Federpesca, Personale imbarcato: Ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale
ACCR 02-12-2011
Parte 1
Costituzione Delle Parti
Il giorno 2 del mese di dicembre 2011, a Roma viale Liegi, n. 41
tra:
– la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca FEDERPESCA, rappresentata dal Direttore, dal Vice Direttore, dal responsabile dell’area fiscale e tributaria, dall’esperto dell’area lavoro e previdenza, con la partecipazione di una delegazione industriale, presente la Presidente della Federazione;
e
– la Fai-Cisl rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari nazionali, dai Coordinatori nazionali;
– la Flai-CGIL rappresentata dal Segretario Generale, dai segretari nazionali, dal Coordinatore Nazionale della Pesca;
– la Uila Pesca rappresentata dal Segretario Generale della Uila, dal Segretario Generale Uila Pesca, dai Segretari nazionali, dal tesoriere, dai componenti il comitato centrale;
è stata raggiunto la seguente
IPOTESI DI ACCORDO
Parte 2
Decorrenza, Durata E Procedura Di Rinnovo (art. 64)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro decorre dal 1° gennaio 2011 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2013, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.
Esso ha efficacia per tutto l’intero territorio nazionale, sostituisce il CCNL 20 maggio 2009 e s’intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza e resterà in vigore fino al suo rinnovo.
Il CCNL ha durata triennale sia per la parte normativa che per quella economica.
Cassare art. 65 (Indennità di vacanza contrattuale).
Parte 3
Procedura Di Rinnovo Del Ccnl (art. 66)
Cassare il 2° capoverso (“Per il rinnovo biennale intermedio della parte retributiva del CCNL la trattativa avrà inizio, a richiesta di una delle parti, almeno 60 giorni prima della scadenza”)
Parte 4
Disciplina Delle Festività (articolo Nuovo)
Entro il mese di gennaio di ogni anno le parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 giorni antecedenti o nei 20 giorni successivi alla festività medesima.
Le parti stipulanti il CCNL a livello di marineria, concordano i giorni di recupero ai sensi di quanto prescritto al comma precedente nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo la disposizione del presente CCNL prevedendo la corresponsione di un’indennità giornaliera non inferiore a 14 euro per ogni membro dell’equipaggio, che verranno erogali senza utilizzare il criterio previsto dall’art. 22 (retribuzioni) del presente CCNL.
In assenza di accordo di marineria sul recupero non opera la deroga di cui al primo comma, salvo deroghe disposte dal Ministero non ricadenti nel calendario di cui sopra (comma 1).
Parte 5
Assistenza Sanitaria Integrativa (articolo Nuovo)
Le parti nella condivisione dell’importanza che riveste l’istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, convengono di attivare, a partire dal 1° gennaio 2013 un Fondo sanitario integrativo a favore dei lavoratori imbarcati.
Le parti convengono di istituire una Commissione per definire gli atti giuridici necessari (allo costitutivo, Statuto, regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici all’operatività de) Fondo stesso.
La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 31 marzo 2012 e dal 1° gennaio 2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti cui trova applicazione il presente CCNL
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda/armatore pari ad euro 10 al mese per 12 mensilità.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
È fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva decentrata, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute dal presente Fondo nazionale.
Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui trova applicazione quell’accordo.
Ai sensi dell’articolo 22 (Retribuzioni) del presente CCNL “contrattualizzazione della bilateralità”, le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono.
Pertanto, l’azienda/armatore che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario integrativo è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che s’intendono recepiti.
Parte 6
Impegno A Verbale
Le parti convengono di adeguare il presente CCNL alle modifiche legislative intervenute in tema di assicurazioni obbligatorie, sostituendo l’istituto Ipsema con l’istituto Inail e le convenzioni con gli istituiti destinatari.
Parte 7
Adeguamenti Professionali (nuovo Articolo)
Il lavoratore imbarcato come mozzo per 24 mesi acquisirà la qualifica di marinaio.
Le parti convengono di istituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una commissione per valutare l’applicabilità dell’apprendistato a bordo, tenuto conto della peculiarità del settore della pesca.
Parte 8
Allegato 1 (lettera Fai, Flai E Uila Su legge 250/58)
Cassare la lettera contenuta nell’allegato.
Parte 9
Sicurezza Sul Lavoro (art. 9)
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all’interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, si definisce quanto segue sulla base della bozza di decreto ad oggi a disposizione delle parti.
L’armatore provvede alla nomina, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo, ovvero sulle navi con equipaggio fino a 5 marittimi individuandoli nell’ambito del personale appartenente alla struttura organizzativa di terra con esclusione degli addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.
I lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno.
A bordo delle navi da pesca nuove ed esistenti con equipaggi fino a 5 marittimi, od ove non sia stato eletto un RLS a bordo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà eletto e/o designato con funzioni di rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori, attraverso procedure definite dalle Organizzazione Sindacali firmatarie il presente contratto. Attraverso la contrattazione di 2 livello si prevederanno le tutele e le agibilità riguardo alle funzioni conferitegli dalla Legge e dal CCNL.
I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni, ricevono la formazione particolare in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo, e dovranno comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l’utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle propri funzioni.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori si rinvia alla normativa vigente.
In particolare, gli armatori assolvono i loro obblighi d’informazione, addestramento. aggiornamento e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Fatte salve le disposizioni previste dal presente contratto, l’orario di lavoro a bordo delle unità di pesca è stabilito in 48 ore settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno.
Il numero massimo di ore di lavoro non deve essere superiore a 72 ore in un periodo di sette giorni.
I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per “orario notturno” si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 7 del mattino.
Per tutti gli altri lavoratori per “orario notturno” si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Resta fermo che il relativo trattamento economico, di quanto sopra, è ricompreso nell’art. 22 (Retribuzioni).
Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 al fine di recepirne i contenuti normativi modificando, integrando ed aggiornando il presente articolo per dame piena applicazione alla pesca marittima.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n. 271/99, 272/99, 298/99 e successive modifiche.
Parte 10
Formazione Professionale Permanente E Continua (art. 11)
Al terzo capoverso dopo le parole “permessi retribuiti” modificare nel seguente modo “fino ad un massimo di 30 ore annue”.
Parte 11
Riposo Settimanale (pesca Costiera E Mediterranea) (art. 15)
Il riposo non potrà essere inferiore … omissis …
Per una migliore organizzazione del lavoro e una maggiore redditività dell’attività di pesca, le parti stipulanti il presente CCNL, a livello di contrattazione integrativa di marineria, potranno, tramite apposito accordo sindacale, effettuare l’attività di pesca il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate all’anno. Le giornate di pesca così effettuate dovranno essere recuperate, anche al fine di non incrementare lo sforzo di pesca, entro un periodo congruo all’applicazione della vigente normativa in tema di riposo settimanale, di cui al comma precedente.
Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, il membro d’equipaggio ha diritto ad un’indennità giornaliera non inferiore a 14 euro che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto all’articolo 22 del presente CCNL.
È fatto salvo quanto previsto dalla pertinente normativa in materia di recupero compensativo per le unità di pesca che effettuano campagne di pesca.
Nota a verbale
Le parti confermano, anche ai sensi della normativa vigente, in tema di “Fermi Tecnici” la prevalenza del presente CCNL in materia di riposo settimanale a invarianza dello sforzo di pesca.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a proporre, entro 60 gg. dalla stipula del presente CCNL, il numero di giornate di pesca nell’arco dell’anno solare necessario per una proficua attività imprenditoriale, accompagnata da una adeguata remunerazione del personale imbarcato; inoltre, le parti si impegnano entro 60 gg. dalla stipula del presente CCNL a proporre al Ministero del Lavoro l’introduzione di un ammortizzatore sociale strutturato in grado di sostenere il reddito dei lavoratori riferito alle giornate di inattività non imputabili alla volontà del datore di lavoro, ivi comprese le condizioni meteo marine avverse.
Parte 12
Aumenti Retributivi – Art. 22 (retribuzioni)
L’aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 7,2% così distribuito:
1. a decorrere dall’1/10/2011 fino al 31/12/2012: 3,6%;
2. a decorrere dall’1/1/2013 sino al 31/12/2013: 3,6%.
Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l’assicurazione infortuni.
La voce “Valore Convenzionale” ai fini previdenziali, prevista dalle tabelle retributive, è incrementata di 30 curo a partire dal 1° luglio 2012.
All’art. 22, punto 3, (contrattualizzazione prestazioni bilaterali) sostituire il valore “13 euro lordi mensili” con “15 euro lordi mensili”.
Al terzo comma dell’art. 22 (Retribuzioni), dopo la parola “stessa” sostituire “al 70% ” con “all’85%” a partire dal 1° gennaio 2012.
Parte 13
Secondo Livello Di Contrattazione (art. 26)
All’art. 26, aggiungere all’elencazione delle materie oggetto di contrattazione decentrata “eventuali ulteriori agibilità per i rappresentanti alla sicurezza; definizione delle parti di retribuzione assoggettabili alla vigente disciplina sulla defiscalizzazione”.
Parte 14
IndennitÀ Di Corredo (art. 40)
Le indennità di perdita di corredo di cui all’art. 40 del presento CCNL sono estese alla pesca Mediterranea nella misura del 50% di quanto ivi previsto.
Parte 15
Servizio Militare (art. 62)
Al primo comma cassare le parole “La chiamata di leva o”.
Parte 16
Istituzione Di Un Tavolo Di Lavoro Congiunto (art. 67)
Dopo il punto 9 aggiungere: “10. ogni ulteriore questione inerente la gestione/manutenzione del Contratto (organizzazione del lavoro, struttura della retribuzione, etc. …)
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