CCNL Piccola e Media Impresa del settore Tessile, Abbigliamento e Moda: Accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro
ACCR 22-07-2010
SETTORE TESSILE PMI – PERSONALE DIPENDENTE – IPOTESI – ACCR – TABELLE RETRIBUTIVE – DECORRENZA E DURATA
IPOTESI DI ACCORDO
In data 22 luglio 2010, a Roma
tra
UNIONTESSILE CONFAPI;
e
la FEDERAZIONE ENERGIA, MODA, CHIMICA E AFFINI (FEMCA);
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICA TESSILE ENERGIA MANIFATTURE (FILCTEM);
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI E ABBIGLIAMENTO (UILTA);
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Tessile – Abbigliamento – Moda.
TABELLE RETRIBUTIVE
DECORRENZE E IMPORTI DEGLI AUMENTI
Livelli | 1.7.2010 | 1.4.2011 | 1.4.2012 |
8 | 25,34 | 50,67 | 53,21 |
7 | 23,20 | 46,41 | 48,72 |
6 | 22,40 | 44,80 | 47,04 |
5 | 21,07 | 42,14 | 44,24 |
4 | 20,54 | 41,07 | 43,13 |
3bis | 20,00 | 40,00 | 42,00 |
3 | 19,47 | 38,94 | 40,88 |
2bis | 18,67 | 37,34 | 39,20 |
2 | 18,40 | 36,80 | 38,64 |
1 | 11,07 | 22,13 | 24,24 |
Di conseguenza l’elemento retributivo nazionale – ERN – assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:
Livelli | Minimi all’1.12.2009 | Minimi dal 1° luglio 2010 | Minimi dal 1° aprile 2011 | Minimi dal 1° aprile 2012 |
8 | 1.822,30 | 1.847,64 | 1.898,31 | 1.951,52 |
7 | 1.727,03 | 1.750,23 | 1.796,64 | 1.845,36 |
6 | 1.614,07 | 1.636,47 | 1.681,27 | 1.728,31 |
5 | 1.511,22 | 1.532,29 | 1.574,43 | 1.618,67 |
4 | 1.428,36 | 1.448,90 | 1.489,97 | 1.533,10 |
3bis | 1.397,29 | 1.417,29 | 1.457,29 | 1.499,29 |
3 | 1.366,23 | 1.385,70 | 1.424,64 | 1.465,52 |
2bis | 1.329,80 | 1.348,47 | 1.385,81 | 1.425,01 |
2 | 1.298,48 | 1.316,88 | 1.353,68 | 1.392,32 |
1 | 1.072,82 | 1.083,89 | 1.106,02 | 1.130,26 |
ARRETRATI
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, verrà corrisposto un importo, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, a copertura del periodo 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010, determinato secondo la tabella seguente:
Livelli | Importo |
8 | 76,02 |
7 | 69,60 |
6 | 67,20 |
5 | 63,21 |
4 | 61,62 |
3bis | 60,00 |
3 | 60,00 |
2bis | 60,00 |
2 | 60,00 |
1 | 33,21 |
L’importo dovrà essere erogato con la retribuzione del mese di settembre 2010. Per i lavoratori part-time, l’importo sarà riproporzionato all’orario individuale. L’importo si intende comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale (trattamento di fine rapporto, tredicesima mensilità, ferie, permessi annui retribuiti, lavoro straordinario e relative maggiorazioni, ecc.). L’importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero. L’erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: servizio militare, aspettativa, cassa integrazione, congedo parentale ecc.. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010, con pagamento dell’indennità a carico dell’Istituto competente ed integrazione obbligatoria a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all’art. 21 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
NORME SPECIFICHE
Aziende terziste nel Mezzogiorno
Per le aziende identificate al Protocollo n. 7 del vigente CCNL, gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori entreranno in vigore alle seguenti scadenze:
1° dicembre 2010, 1° ottobre 2011, 1° ottobre 2012.
ART. 7 – DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal 1° aprile 2010 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 31 marzo 2013.
I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal 21 maggio 2010, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Art. 9 – I LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Le parti hanno inteso disciplinare:
– la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
– la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
La contrattazione aziendale potrà inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione aziendale e sulla base delle esperienze già acquisite nel settore, le parti stipulanti il presente contratto definiranno apposite linee guida sulle modalità e sui contenuti degli accordi aziendali, con riguardo alle diverse tipologie e dimensioni delle aziende ed alle caratteristiche specifiche dei vari comparti produttivi.
Inoltre, le parti, tenendo conto delle migliori pratiche già sviluppate, definiranno modelli/schemi tipo di premio di risultato e/o esempi di parametri utili a misurare la produttività, la qualità, il livello di servizio e l’andamento economico aziendale nei vari compatti produttivi.
A livello territoriale, con l’obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Associazioni territoriali aderenti a Confapi e le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
ART. 9 bis – IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il contratto collettivo nazionale di lavoro regola lo svolgimento del rapporto di lavoro e definisce i diritti ed i doveri delle aziende e dei lavoratori.
Il contratto nazionale ha durata triennale ed è formato da una parte normativa e da una parte economica.
Per il rinnovo del contratto nazionale è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà definita nell’accordo di rinnovo, ai lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo stesso.
Entro sei mesi dalla scadenza del contratto, le parti si incontreranno per definire le modalità di recupero degli scostamenti tra il tasso di inflazione previsto e quello effettivo, definito nelle sedi competenti, che avverrà entro la vigenza contrattuale in termini di variazione dei minimi contrattuali.
ART. 9 ter – LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
A) SOGGETTI
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato alle aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall’altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed al Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all’intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.
B) REQUISITI
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico – nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione – sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui alla successiva lettera C e pertanto riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione.
Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
C) FINALITÀ E CONTENUTI
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività, anche attraverso la gestione dei rimandi dei singoli articoli del contratto nazionale e l’individuazione degli interventi di innovazione produttiva, in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti, anche in raccordo con quanto previsto all’art. 9, comma 4.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale, con contenuto economico, sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.
Tenuto conto dell’andamento economico dell’impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei programmi concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi parametri e/o indicatori sia collettivi (anche come sopra specificati) e/o a carattere individuale.
Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in finzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.
Il premio avrà i requisiti per beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
D) DURATA E PROCEDURE
L’accordo economico aziendale ha durata triennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da sei mesi prima della scadenza del contratto nazionale sino a nove mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.
Le proposte di rinnovo degli accordi aziendali, sottoscritte congiuntamente dalla R.S.U. e dalle strutture territoriali delle organizzazioni stipulanti li presente contratto nazionale, devono essere presentate all’azienda e contestualmente all’Associazione industriale territoriale cui l’azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l’apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell’accordo.
L’azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo pari complessivamente a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell’impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell’impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell’accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell’ambito degli incontri informativi di cui all’art. 10 (paragrafo “Informazioni al livello aziendale”) del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l’effettuazione delle verifiche.
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto aziendale non sia stato ancora rinnovato, l’Associazione industriale di riferimento e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere interessate dalle parti per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo ed agevolare le possibili soluzioni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere nell’applicazione delle procedure come sopra disciplinate saranno definite secondo quanto previsto dall’art. … del presente contratto nazionale.
E) COMMISSIONE CONSULTIVA
Opera una Commissione consultiva nazionale per effettuare l’analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell’andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui alla lettera D, e l’attività della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Al fine di favorire il lavoro della Commissione gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.
F) ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
Ai tini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, pari a 200 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2013 ai lavoratori in forza il 1° gennaio 2013 ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio (2009 – 2012), con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L’importo dell’E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1°gennaio al 31 dicembre 2012 e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
ART. 10 – Sistema Informativo – Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda
Le parti ritengono che l’approfondita conoscenza del settore e il confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni industriali partecipare nel sistema Tessile Abbigliamento Moda.
La pratica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo scopo – attraverso la ricerca di convergenze nell’analisi dei problemi e l’individuazione delle possibili soluzioni – di valorizzare la filiera produttiva Tessile Abbigliamento Moda migliorando la competitività delle aziende, difendendo l’occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
Per perseguire queste finalità le parti, ferme restando la rispettiva autonomia di iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di aggiornare il sistema informativo contrattuale attribuendo un molo centrale all’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda.
L’Osservatorio è costituito da sei rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil e da altrettanti delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di Indirizzo Strategico.
Il Comitato ha il compito di orientare l’attività dell’Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i terni delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.
Compiti dell’Osservatorio
1. Analisi e conoscenza del settore Tessile Abbigliamento Moda
L’Osservatorio:
– acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento conoscitivo riguardanti il settore Tessile Abbigliamento Moda nel suo complesso e i suoi compatti; analizza le informazioni;
– produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti;
– propone alle parti l’adozione congiunta di orientamenti su tematiche di rilevanza strategica da sottoporre ai competenti organi istituzionali.
2. Concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo del settore Tessile Abbigliamento Moda
L’Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni nazionali di categoria possono congiuntamente avanzate in ambito di Dialogo Sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali, evasioni, elusioni e lavoro irregolare. La ricerca di convergenze e l’individuazione delle possibili soluzioni a cura dell’Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo Tessile Abbigliamento Moda e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di posizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell’Osservatorio sono le seguenti:
a) l’attività produttiva, l’andamento congiunturale e quello dei consumi;
b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico internazionale;
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all’estero, con particolare riferimento all’analisi dei paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
e) la struttura dell’occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
g) le politiche di commercializzazione in Italia e all’estero, con particolare riferimento alle tipologie e all’organizzazione delle reti di vendita, alle caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e alle ricadute occupazionali;
h) i costi dell’energia e delle materie prime;
i) l’andamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato;
j) l’andamento delle importazioni e delle esportazioni;
k) il commercio internazionale;
l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
m) l’evoluzione della tecnologia e dell’organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull’occupazione;
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall’applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari), all’igiene e sicurezza del lavoro e alla sicurezza dei prodotti (anche in relazione alla normativa europea sul REACH);
o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
p) l’analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale;
q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie aziende nei distretti industriali.
r) monitoraggio e aggiornamento dei codici di condotta di cui al Protocollo n. 1. L’Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l’andamento del settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell’Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra elencate.
Il Comitato di Indirizzo può individuare esperti provenienti dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi.
Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Gli studi e le analisi condotte all’interno dell’Osservatorio potranno essere preparatori anche all’attività negoziale delle parti.
Il Comitato di Indirizzo può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di compatto o territoriali.
Il Comitato di Indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell’Osservatorio, nonché ogni decisione del Comitato di Indirizzo, vengono approvati all’unanimità.
L’attività di segreteria operativa dell’Osservatorio è presso l’associazione degli imprenditori.
NOTA A VERBALE – Una riunione annuale sarà comunque dedicata – su richiesta delle organizzazioni sindacali alle informazioni di cui all’art. 10, punto 1, del CCNL 19 maggio 2000.
SESSIONE ANNUALE SULLA POLITICA INDUSTRIALE
Le parti stipulanti il presente contratto, anche valendosi delle analisi e delle attività di concertazione dell’Osservatorio Nazionale, si impegnano a svolgere una sessione annuale di confronto sui temi della politica industriale al fine di:
– condividere le linee strategiche di evoluzione del settore;
– analizzare congiuntamente, in coerenza con tali linee, le proposte di politica industriale utili e prioritarie per il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle imprese del settore Tessile – Moda italiano;
– definire le proposte comuni e le iniziative congiunte nei confronti del Governo e delle altre istituzioni ai vari livelli competenti in materia di politica industriale.
In tali occasioni sarà valutata l’opportunità di aggiornamento e/o integrazione del Documento di Politica Industriale del 10 ottobre 2008.
La sessione di confronto di cui sopra si svolgerà di norma nel mese di maggio, comunque preventivamente alla presentazione da parte del Governo dei documenti di programmazione economica e finanziaria e del disegno di legge finanziaria.
Le parti potranno definire modalità di verifica congiunta degli esiti delle eventuali iniziative comuni intraprese.
La sessione annuale di confronto sulla politica industriale a livello nazionale potrà essere preceduta da analoghe sessioni di confronto a livello territoriale e/o di distretto industriale secondo quanto previsto dal paragrafi che seguono.
LIVELLO REGIONALE
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio Nazionale che in sede territoriale e di distretto industriale, per fornire all’Ente Regione le indicazioni necessarie per le sue attività istituzionali a sostegno del settore e per la regolamentazione dei profili formativi.
Le conclusioni cui le parti saranno pervenute in tale sede saranno ricondotte, per competenza, agli organismi bilaterali regionali previsti dagli accordi interconfederali vigenti.
LIVELLO TERRITORIALE E/O DI DISTRETTO INDUSTRIALE
Al livello territoriale (normalmente coincidente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali) e nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti e previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno attivati annualmente – su richiesta delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti – momenti di analisi e confronto congiunto sull’andamento produttivo e occupazionale delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda del territorio.
A questo fine si utilizzeranno sia le conoscenze acquisite tramite l’Osservatorio Nazionale, che le informazioni messe a disposizione da parte delle associazioni datoriali territoriali. Le materie di analisi e confronto sono le seguenti:
a) l’andamento dell’attività produttiva e la competitività settoriale;
b) la struttura ed evoluzione dell’occupazione;
c) le tendenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali;
d) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell’organizzazione dei tempi di lavoro;
e) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
l) le tendenze del decentramento produttivo sia in Italia che all’estero;
g) le iniziative di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
h) le condizioni e i problemi legati al rispetto dell’ambiente;
i) il costo dell’energia e le iniziative finalizzate al risparmio energetico;
j) la valorizzazione del lavoro femminile e le iniziative di pari opportunità locali;
k) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua.
Le analisi e gli approfondimenti su tali materie, in quanto si concretizzino in proposte comuni delle parti, saranno sottoposti agli enti pubblici territoriali competenti, nonché agli organismi paritetici territoriali intercategoriali affinché nella programmazione dei rispettivi interventi tengano conto delle esigenze del settore Tessile Abbigliamento Moda.
Le parti potranno promuovere, presso le organizzazioni territoriali, la costituzione di specifici Osservatori territoriali per l’analisi delle tematiche di compatto e l’individuazione delle iniziative di sostegno.
LIVELLO AZIENDALE
Premessa
Il livello aziendale di informazione individua tre tipicità:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell’azienda (come specificato nel presente paragrafo);
b) informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi (si veda la lettera D dell’art 9 del presente contratto);
c) informazioni delle imprese a livello europeo (si veda il relativo paragrafo nel presente articolo).
Il sistema informativo aziendale, pur nella distinzione delle tre diverse finalità, tende a sviluppare un migliore livello di comprensione della realtà dell’impresa con il coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
Pur con le finalità proprie di ciascuna regolamentazione, i tre diversi momenti informativi possono coincidere.
Informazione e consultazione
A livello aziendale – di norma annualmente – le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di cinquanta dipendenti, tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
a) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
b) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l’eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
c) le modifiche all’organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
d) le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
e) le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
f) il superamento delle barriere architettoniche.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto, secondo modalità di tempo e contenuto appropriato allo scopo, anche in ordine:
– all’occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
– alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
– alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
– alle eventuali politiche di commercializzazione diretta in Italia e all’estero;
– allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l’impiego del lavoro femminile;
– allo stato di applicazione delle leggi sull’occupazione e sull’inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
– all’andamento dell’attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
Anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, nell’ambito dell’esame congiunto di cui sopra, i rappresentanti dei lavoratori potranno formulare un proprio parere, al quale il datore di lavoro darà una risposta motivata.
L’intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro un termine di 15 giorni dalla prima comunicazione aziendale.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Le aziende di cui al primo comma del presente paragrafo daranno inoltre – a richiesta della RSU – informazioni con cadenza annuale in merito alle iniziative realizzate di decentramento produttivo, con particolare riferimento alla delocalizzazione all’estero, qualora le stesse comportino ricadute occupazionali.
L’informazione riguarderà il paese di destinazione e la tipologia di produzione nonché altre eventuali informazioni che l’azienda ritenga di poter fornire nel rispetto dei principi di riservatezza industriale e commerciale.
Durante il corso dell’informativa annuale le società di capitale con obbligo di legge di deposito del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento, già approvate dall’assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un’unica gestione, pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l’informazione presso l’associazione imprenditoriale con riferimento all’ubicazione della sede centrale o dell’unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali.
Imprese a dimensione europea
In relazione alla direttiva U.E. 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e dell’Accordo interconfederale 27 novembre 1996, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell’ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore Tessile Abbigliamento Moda nel suo complesso, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il molo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
Informazioni riservate
I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell’impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. … e segg..
Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno.
Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate ad una Commissione di conciliazione composta da 7 membri (3 designati da Uniontessile Confapi e 3 dalle organizzazioni sindacali ed 1 di comune accordo), che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello aziendale costituisce attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Le parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 223/1991, dalla legge n. 428/1990 e dal D.P.R. n. 218/2000 assorbono e sostituiscono la procedura disciplinata dal presente contratto.
ART. 28 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Le parti stipulanti recepiscono quanto previsto dall’accordo interconfederale 9 febbraio 2010 vigenti in materia di apprendistato professionalizzante.
È costituito un gruppo di lavoro paritetico formato da sei componenti, tre per parte datoriale e tre per parte sindacale. Il gruppo di lavoro provvederà all’integrazione, implementazione e modifica di quanto previsto in materia di apprendistato professionalizzante dal CCNL secondo quanto disposto dagli Accordi interconfederali vigenti.
Il Gruppo di lavoro ultimerà i propri lavori entro il 31.12.2010.
Art. 37 – DEFINIZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
1 – RETRIBUZIONE NAZIONALE
L’ammontare dell’elemento retributivo nazionale è indicato nel capitolo VI – Tabelle retributive – del presente contratto.
Costituiscono la retribuzione nazionale anche gli importi degli aumenti periodici di anzianità, dell’indennità di mensa e dell’indennità di funzione dei quadri.
2 – ELEMENTI AGGIUNTIVI DELLA RETRIBUZIONE
2.1 Sono elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti dal contratto nazionale:
Le maggiorazioni per:
– lavoro a squadre;
– lavoro notturno;
– lavoro domenicale e festivo;
– flessibilità;
– turni a scacchi.
Eventuali indennità stabilite dal contratto nazionale.
Ogni altro compenso, quote ed eventuali relative maggiorazioni la cui entità sia stabilita direttamente o indirettamente dal contratto nazionale.
2.2 Sono elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale:
– gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.);
– gli incentivi (cottimi) ed il mancato cottimo (concottimo);
– i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati;
– le provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti.
L’elencazione sopra riportata è da intendersi a titolo esemplificativo.
3 – PREMIO AZIENDALE PER OBIETTIVI
Compongono il trattamento economico aziendale, alternativamente tra loro:
– le erogazioni economiche variabili derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale, secondo le disposizioni dell’art. 9 ter, punti A-D del presente contratto;
– l’elemento di garanzia retributiva a contenuto variabile, erogato secondo i criteri e le modalità previste dall’art. 9 ter, punto F, del contratto nazionale stesso.
Gli elementi aggiuntivi della retribuzione nazionale non si calcolano su nessun istituto indiretto o differito in quanto tali importi e/o maggiorazioni sono comprensivi di eventuali effetti sulla retribuzione indiretta e differita, incluso il trattamento di fine rapporto.
Eventuali diverse intenzioni delle parti saranno rese esplicite nei singoli istituti che dovessero costituire deroga al principio generale.
L’operazione di riproporzionamento e ricalcolo degli elementi aggiuntivi della retribuzione a livello nazionale è stata effettuata secondo quanto riportato dal Verbale al legato al presente contratto (allegato ….).
Nel caso di assenze retribuite per permessi per R.S.U., per cariche sindacali, per assemblee, per congedo matrimoniale, per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per malattia, per diritto allo studio, per permessi per lavoratori studenti: ai lavoratori che prestano lavoro a squadre e notturno saranno corrisposte anche le maggiorazioni per squadra e/o notturno, qualora tali prestazioni siano già state programmate.
Per i lavoratori a cottimo si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
DISPOSIZIONE APPLICATIVA PER IL LIVELLO AZIENDALE
Per quanto riguarda gli elementi retributivi aziendali, le aziende, d’intesa con la R.S.U., potranno procedere a riproporzionare gli importi riconosciuti in modo da renderli coerenti con le disposizioni del presente articolo, rimanendo inteso che da tale operazione non possono derivare oneri o vantaggi per le parti.
Qualora tale riproporzionamento non sia stato effettuato, si manterranno i criteri di riferimento preesistenti, compresi quelli relativi alla retribuzione di fatto, indicati, da ultimo, al punto 2) dell’art. 36 del CCNL 9 luglio 1991.
Nell’ipotesi di adeguamento degli importi, precedentemente riconosciuti a livello aziendale, ai nuovi criteri definiti a livello nazionale dal presente contratto, tale adeguamento dovrà riguardare la generalità dei lavoratori interessati.
CHIARIMENTO A VERBALE – Le parti dichiarano che l’adozione passata e futura del principio di cui al terzo comma del punto 2.2 del presente articolo, anche per gli elementi aggiuntivi della retribuzione aziendale è pienamente coerente con le disposizioni della contrattazione nazionale.
ART. 38 – DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Nei sistemi di orario basati su turni di 6 ore (6 x 6) la retribuzione oraria per le ore fino alla 40ª settimanale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156.
Le tabelle dei divisori mobili utilizzabili nel triennio 2010/2013 sono riportate all’allegato E del presente contratto.
Per procedere alle detrazioni si opererà secondo la seguente formula:
retribuzione mensile |
——————————— |
ore lavorative del mese |
Per ore lavorative del mese si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l’intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
CHIARIMENTO A VERBALE – Resta fermo, per i lavoratori operai, quanto previsto all’art. … del presente contratto: “Modalità di corresponsione della retribuzione”.
ART. 45 – INQUADRAMENTO UNICO DEI LAVORATORI
Parte A
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche operai, intermedi, impiegati e quadri – a tutti gli effetti legislativi, regolamentari e contrattuali – i lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da 8 livelli.
Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:
8° livello: quadri
7° livello: impiegati
6° livello: impiegati
5° livello: impiegati, intermedi, operai
4° livello: impiegati, intermedi, operai
3° livello “super” e 3° livello: impiegati, operai
2° livello “super” e 2° livello: impiegati, operai
1° livello: operai
Le suddivisioni “super” del secondo e del terzo livello non sono autonomi livelli, ma differenziazioni economiche all’interno dei livelli secondo e terzo e le mansioni ivi indicate sono individuate esclusivamente a cura delle parti nazionali.
L’appartenenza ai vari livelli è determinata dalle declaratorie e relative esemplificazioni riportate nella Parte Inquadramento del presente contratto.
Le esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono le mansioni esistenti.
Le singole mansioni non esemplificate verranno inquadrate nell’ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie.
Le eventuali controversie derivanti dall’attribuzione dei livelli formeranno oggetto di esame tra direzione aziendale e la R.S.U.
In caso di mancato accordo la controversia sarà esaminata in prima istanza a livello territoriale, entro un mese dalla richiesta di esame formulata da una delle parti, e in seconda istanza a livello nazionale dalla commissione nazionale per l’inquadramento entro due mesi dalla trasmissione della richiesta da parte di una Organizzazione territoriale.
Qualora ad uno dei livelli fissati dalla procedura venga riconosciuto al lavoratore il diritto ad un livello superiore rispetto a quello inizialmente fissato dalla direzione aziendale, i benefici derivanti dall’attribuzione del nuovo livello verranno riconosciuti a far tempo dal periodo di paga in corso al momento di inizio della procedura, per tale intendendosi la data di ricevimento da parte della direzione aziendale della richiesta di incontro per l’esame del livello assegnato da parte della R.S.U.
In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell’inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, la direzione aziendale comunicherà alla R.S.U. le caratteristiche della nuova situazione per una verifica congiunta dell’eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o dell’esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale.
Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l’intervento, a richiesta di una delle parti, delle rispettive organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell’ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell’assetto dell’inquadramento aziendalmente in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati.
Le parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile e se funzionale al miglioramento della produttività e dell’efficienza delle imprese, l’introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire un’intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arricchirne il contenuto professionale per adeguate le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche/di processo/organizzative.
A tal fine la direzione aziendale comunicherà alla R.S.U., preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali.
Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato.
Al fine di favorire lo sviluppo della professionalità e la mobilità verticale dei lavoratori a livello aziendale, quando nell’organico si rendano disponibili stabilmente posti di livello superiore, saranno preferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza, di livello inferiore, che a parità di prestazione esigibile, indipendentemente dal sesso, abbiano i requisiti e le capacità.
Per favorire il consolidamento della presenza di manodopera femminile e l’opportunità di offrire occasioni di sviluppo professionale, le parti convengono sull’utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale.
Parte B
Opererà nel triennio di vigenza del presente contratto una Commissione nazionale per l’inquadramento composta da sei rappresentanti di Uniontessile e da sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali FEMCA, FILCTEM e UILTA, con il compito di individuare e procedere all’inquadramento di mansioni obiettivamente nuove, nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche abbiano subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia che siano segnalate in seguito allo svolgimento della procedura di cui alla precedente punto 2 lettera A.
La Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti in presenza di un problema di inquadramento che abbia carattere generale, anche rilevato nel corso della procedura di cui alla Parte A punto 2) del presente articolo. Qualora si raggiunga a livello aziendale un accordo tra le parti relativo al deferimento della questione alla Commissione paritetica per l’inquadramento, la predetta procedura si sospende.
La Commissione, accertata preliminarmente la propria competenza, esaminerà il contenuto professionale della mansione individuata, elaborerà la relativa esemplificazione e procederà all’inquadramento sulla base dei criteri contrattuali, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte integreranno il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
La Commissione nazionale per l’inquadramento effettuerà attività di ricerca e di confronto per verificare motivazioni, criteri di elaborazione e di attuazione nonché effetti pratici di esperienze innovative condotte ai sensi di quanto previsto alla precedente Parte A, punto 3) del presente articolo.
A tal fine le Organizzazioni nazionali provvederanno a far pervenire alla commissione nazionale settoriale per l’inquadramento i testi delle intese raggiunte. I risultati degli studi compiuti saranno portati a conoscenza delle Organizzazioni stipulanti, che si riuniranno per una verifica dei risultati stessi.
La Commissione decide all’unanimità.
COMMISSIONE TECNICA PARITETICA – SPERIMENTAZIONE
Le parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema produttivo e l’evoluzione del rapporto tra impresa e mercato influiscono sulle prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante l’apporto individuale allo svolgimento dell’attività lavorativa e convengono sull’utilità di un confronto volto a monitorare l’evoluzione di tale fenomeno.
Pertanto, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto nazionale, sarà costituita una apposita Commissione Tecnica Paritetica, composta da 6 rappresentanti designati da Uniontessile e 6 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali che avrà l’incarico di:
– realizzare una ricognizione dei problemi derivanti dai citati cambiamenti organizzativi e tecnologici sull’organizzazione dei lavoro, con particolare riguardo all’attuale disciplina dell’inquadramento dei lavoratori;
– analizzare e valutare l’opportunità di proporre l’introduzione di nuovi criteri applicativi e/o regolamentazioni che prevedano il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità, con particolare riferimento a forme di pluralità di mansioni che determinano l’arricchimento della professionalità, a figure professionali innovative, a comportamenti organizzativi di particolare interesse aziendale (quali la disponibilità a lavorare in gruppo, a rilevare e valutare le difettosità, a proporre soluzioni, a gestire gli imprevisti, a trasferire le competenze) o, in via generale, la valorizzazione delle competenze richieste dall’azienda ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi.
Particolare attenzione sarà riservata all’analisi degli ostacoli che frenano la valorizzazione del personale femminile con l’obiettivo di valorizzarne la professionalità.
Le conclusioni condivise dei lavori della Commissione dovranno permettere alle parti di individuare le soluzioni più adeguate per riconoscere, nell’ambito dei contenuti della mansione, anche l’apporto individuale all’esercizio della professionalità.
Collateralmente ai lavori della Commissione di cui sopra, le parti convengono di realizzare nell’arco di vigenza del presente contratto nazionale, anche attraverso una fase di congrua sperimentazione, una modalità di riconoscimento dei migliori comportamenti organizzativi, con le caratteristiche e nel rispetto delle seguenti linee direttrici.
Pertanto, entro il 31 maggio 2011, con il contributo di appositi gruppi di lavoro composti da esperti e rappresentanti di aziende e lavoratori dei vari compatti produttivi e facendo particolare riferimento agli aspetti di innovazione tecnologica e organizzativa intervenuti negli ultimi anni, saranno individuati in modo tassativo per ognuno dei principali comparti produttivi:
– i comportamenti organizzativi più significativi dei singoli comparti;
– una o più mansioni per ciascun compatto produttivo tra quelle già previste dall’inquadramento contrattuale vigente su cui si evidenziano maggiormente tali comportamenti organizzativi.
A titolo esemplificativo, gli dementi di arricchimento della professionalità di cui sopra, intesi come comportamenti organizzativi, oggettivamente descritti, che differenziano in modo inequivocabile e riconosciuto la professionalità espressa dai lavoratori inquadrati nel medesimo livello professionale di base, potranno riguardare:
– assunzione di responsabilità aggiuntive, rispetto a quelle di norma richieste al livello professionale di base, nell’ambito del processo produttivo;
– particolari abilità o competenze tecniche, descritte in modo obiettivo e dettagliato, che integrano e completano il profilo professionale di base;
– conoscenza, capacità ed esperienza, richieste dall’azienda e assicurate dal lavoratore, nello svolgimento di differenti mansioni in diversi reparti/impianti produttivi tassativamente indicati;
– responsabilità di assistenza e supporto di altri lavoratori svolgenti le medesime mansioni;
– affidamento esplicito di lavoratori in formazione on the job per periodi di durata significativa.
Nel corso dei suoi lavori, la Commissione Tecnica potrà precisare, modificare e integrare i suddetti comportamenti organizzativi indicati dalle parti.
Saranno individuate, per ogni specifico compatto produttivo, mansioni che interessano un numero di lavoratori significativo ma non maggioritario.
Per ciascuna delle mansioni individuate saranno definiti in modo oggettivo e dettagliatamente descritti gli elementi di arricchimento della professionalità in base ai quali potrà essere riconosciuta una differenziazione qualitativa di valore professionale rispetto ai profili base già descritti nelle declaratorie e nei profili vigenti. Tali elementi saranno definiti, in relazione all’interesse aziendale all’arricchimento della professionalità dei lavoratori, come stimolo nei confronti dei lavoratori stessi per la loro progressione professionale.
Le conclusioni della Commissione Tecnica saranno valutate e formalizzate dalle Parti con specifico Accordo entro il 31.12.2010.
Nell’Accordo le parti formalizzeranno:
– le mansioni individuate dalla Commissione Tecnica secondo i criteri di cui sopra;
– per ciascuna delle mansioni individuate, una specifica “indennità di posizione organizzativa”, che potrà anche assumere valori differenziati in relazione al valore oggettivamente riconosciuto agli dementi di arricchimento della professionalità come sopra definiti, mediamente pari a 20 euro lordi mensili;
– i criteri di attribuzione dell’indennità ai lavoratori interessati.
L’indennità di posizione organizzativa, come sopra definita, avrà le seguenti caratteristiche:
– sarà indicata in cifra fissa mensile omnicomprensiva di ogni incidenza della stessa su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti (compreso il TFR) di origine legale o contrattuale;
– sarà corrisposta ai lavoratori interessati dal mese successivo a quello nel quale si presentano le condizioni, mentre l’erogazione stessa cesserà automaticamente dal mese successivo a quello in cui per il lavoratore dovesse venir meno la causa oggettiva che ne dà titolo;
– potrà assorbire gli eventuali superminimi individuali o analoghe indennità professionali già attribuiti dall’azienda al lavoratore avente diritto.
Inoltre, l’Accordo definirà i tempi e le modalità di attivazione della sperimentazione prevedendo:
– un congruo periodo di tempo nel quale le aziende interessate saranno opportunamente informate con specifiche iniziative;
– un periodo di prima applicazione, per ciascun comparto produttivo, in alcune “aziende pilota” tra quelle maggiormente strutturate a livello di relazioni industriali;
– la data di applicazione nella generalità delle imprese interessate.
Tre mesi prima della scadenza del contratto nazionale, le parti verificheranno quanto emerso dall’applicazione della presente normativa e i risultati formeranno oggetto di una valutazione in sede di rinnovo contrattuale.
ART. 50 – SERVIZIO MILITARE E VOLONTARIATO CIVILE
OMISSIS
Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 194/2001 (Regolamento recante norme concernente la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nell’attività di protezione civile), compatibilmente con l’organizzazione e con le esigenze tecnico – produttive dell’azienda ed in casi di calamità naturale ed eventi eccezionali, il datore di lavoro potrà concedere ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della Legge 11 agosto 1991, – n. 226 e che prestino nell’ambito del Comune di abituale dimora la loro open volontaria e gratuita, permessi non retribuiti per l’espletamento di siffatte attività di volontariato, o ricorrendo ad istituti contrattuali quali la flessibilità degli orari, le ferie, i permessi, ecc.
Compatibilmente con l’organizzazione e con le esigenze tecnico – produttive, le imprese, sempre nell’ambito di programmi certificati e verificabili valuteranno le richieste di aspettativa non retribuita per periodi prolungati di volontariato nazionale e/o internazionale. Tali aspettative non potranno comunque essere superiori a sei mesi.
ART. 53 – MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
Omissis
LETTERA B – CONSERVAZIONE DEL POSTO
Omissis
Con decorrenza 1° novembre 2010 il limite di cui al comma precedente è elevato a 15 mesi per le seguenti gravi patologie debitamente documentate e accertate che richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie maligne.
Omissis
DICHIARAZIONE A VERBALE
Omissis
Dopo ripetuti periodi di ricovero ospedaliero … aggiungere … “o di ricovero in day hospital”.
ART. 56 – INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
Omissis
Lettera B
Al terzo comma dopo “che i lavoratori intendono frequentare” aggiungere “oltre ad esaminare eventuali proposte che la R.S.U. o le Organizzazioni sindacali avanzeranno per la definizione di piani formativi di interesse per i lavoratori e per le imprese.”
Omissis
Prima dell’ultimo capoverso aggiungere il seguente capoverso.
“in caso di necessità di contrazione temporanea dell’orario di lavoro per eventi legati al mercato, le parti potranno utilizzare i periodi di minore attività produttiva e/o amministrativa per l’attuazione di piani formativi concordati con le RSU o le Organizzazioni sindacali territoriali.”
ART. 59 – AMBIENTE DI LAVORO
Omissis
Le parti convengono di procedere all’armonizzazione della normativa qui convenuta con le disposizioni legislative vigenti e con le norme di cui agli accordi interconfederali e alle intese in atto entro la data del 31.12.2010
PARTE OPERAI
ART. 12 – FERIE
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all’orario settimanale contrattuale. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 37 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana.
Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e RSU in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.
L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno.
Per le festività elencate nella prima parte dell’articolo 90 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All’operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Il periodo minimo di ferie di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE – In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore al tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.
PARTE INTERMEDI
ART. 3 – FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l’intermedio ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:
– 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni;
– 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni;
– 5 settimane per anzianità oltre 20 anni.
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 37 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e R.S.U. in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, la possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.
L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato di impresa.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno.
Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 97 del presente contratto, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All’intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio – nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
I giorni di ferie – eccedenti il periodo minimo di quattro settimane – eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.
DICHIARAZIONE A VERBALE – In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.
ART. 4 – TREDICESIMA MENSILITÀ
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta all’intermedio una mensilità di retribuzione. Per la determinazione delle stessa si fa riferimento all’art. 37 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell’attività lavorativa nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nella azienda, considerando come mese intero la frazione non inferiore a due settimane.
PARTE IMPIEGATI E QUADRI
ART. 4 – FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:
– 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;
– 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;
– 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie.
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all’art. 37 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. In caso di particolari esigenze organizzative e/o tecniche produttive, potrà essere programmata una diversa distribuzione della terza settimana. Tale diversa distribuzione sarà concordata tra direzione aziendale e R.S.U. in tempo utile e comunque entro il mese di aprile. In tale contesto, si considera coerente, a titolo esemplificativo, ]a possibilità di disporre la chiusura degli impianti per due settimane, prevedendo comunque per i lavoratori la possibilità di godere tre settimane consecutive o, in alternativa, il godimento della terza settimana in separato periodo in modo individuale, secondo un programma che sarà definito con gli stessi lavoratori interessati. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra direzione aziendale e Rappresentanza sindacale unitaria o individualmente con accordo tra le parti interessate.
L’epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l’intero stabilimento o per reparti o uffici o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L’epoca delle ferie verrà fissata dalla direzione previo esame, ai sensi del vigente accordo interconfederale, con la Rappresentanza sindacale unitaria o il delegato d’impresa.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell’arco dell’anno.
Per le festività elencate nella prima parte dell’art. 106 del presente contratto cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l’anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All’impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio – nell’ambito dei previsti periodi di conservazione del posto – congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
I giorni di ferie – eccedenti il periodo minimo di quattro settimane – eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione in atto dal momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.
DICHIARAZIONE A VERBALE – In caso di rapporto di lavoro con lavoratori con anzianità superiore ai tre anni che operano in luoghi lontani dalla residenza delle loro famiglie, le aziende favoriranno il godimento consecutivo di quattro settimane di ferie in coincidenza con il periodo di fermata collettiva.
ART. 5 – TREDICESIMA MENSILITÀ
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta all’impiegato una mensilità di retribuzione. Per la determinazione della stessa si fa riferimento all’art. 37 del presente contratto. Gli elementi del punto 2.2 si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell’attività lavorativa nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nella azienda, considerando come mese intero la frazione non inferiore a due settimane.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il contributo paritetico a carico dell’azienda e del lavoratore, previsto dal verbale di accordo del 2 giugno 1999 integrativo dell’accordo del 10 marzo 1998 istitutivo del fondo FONDAPI è elevato al 1,50% dall’1.1.2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da FONDAPI.
Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2009:
– facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum;
– iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;
– consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l’iscrizione.
ALLEGATI
Allegato E – TABELLA DEI DIVISORI MOBILI
Divisori mobili per le ore non lavorate ai fini delle detrazioni di cui all’all. 38 del presente contratto.
Divisore fisso 173
Mesi | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
Gennaio | 168 | 168 | 176 | 184 |
Febbraio | 160 | 160 | 168 | 160 |
Marzo | 184 | 184 | 176 | 168 |
Aprile | 176 | 168 | 168 | 176 |
Maggio | 168 | 176 | 184 | 184 |
Giugno | 176 | 176 | 168 | 160 |
Luglio | 176 | 168 | 176 | 184 |
Agosto | 176 | 184 | 184 | 176 |
Settembre | 176 | 176 | 160 | 168 |
Ottobre | 168 | 168 | 184 | 184 |
Novembre | 176 | 176 | 176 | 168 |
Dicembre | 184 | 176 | 168 | 176 |
Divisore fisso 156
Mesi | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
Gennaio | 156 | 156 | 156 | 162 |
Febbraio | 144 | 144 | 150 | 144 |
Marzo | 162 | 162 | 162 | 156 |
Aprile | 156 | 156 | 150 | 156 |
Maggio | 156 | 156 | 162 | 162 |
Giugno | 156 | 156 | 156 | 150 |
Luglio | 162 | 156 | 156 | 162 |
Agosto | 156 | 162 | 162 | 162 |
Settembre | 156 | 156 | 150 | 150 |
Ottobre | 156 | 156 | 162 | 162 |
Novembre | 156 | 156 | 156 | 156 |
Dicembre | 162 | 162 | 156 | 156 |
PROTOCOLLO N. …
PROTOCOLLO D’INTESA SULLA BILATERALITÀ DI SETTORE
Le parti convengono di dare corso ad un progetto di bilateralità finalizzato all’attuazione delle attività previste nel CCNL ivi compresa l’attività di assistenza contrattuale.
Per il finanziamento del suddetto progetto viene concordato che a far data dalla data di sottoscrizione del presente accordo le aziende a cui si applica il presente CCNL, provvederanno a versare l’importo annuo pari a Euro 12,00 per dipendente in forza alla data del 31.12 di ogni singolo anno.
Il versamento verrà effettuato nel gennaio dell’anno successivo ed il primo versamento è stabilito entro il 31.1.2011.
La contribuzione confluirà in un fondo nazionale paritetico bilaterale con gestione separata in capo a UNIONTESSILE e FEMCA, FILCTEM, UILTA, presso ENFEA nel momento in cui la stessa assumerà piena funzionalità per i fini di cui sopra.
Qualora non si realizzino i presupposti qui esposti le parti si incontreranno per definire dove collocare le risorse, in coerenza con le linee di politica contrattuale delle rispettive confederazioni nazionali di riferimento.
In relazione alle finalità istitutive verranno concordate le modalità di funzionamento del suddetto fondo tramite apposito regolamento da concordarsi entro la data del 31.12.2010 tra le parti firmatarie del presente CCNL.
Le parti stabiliscono fin d’ora che le attività che saranno previste in regime di bilateralità non potranno eccedere, di norma, esercizio per esercizio, le disponibilità finanziarie risultanti alla data di chiusura dell’esercizio precedente.
UNIONTESSILE
FEMCA CISL
FILCTEM CGIL
UILTA UIL
VERBALE DI ACCORO
Tra UNIONTESSILE e FEMCA FILCTEM UILTA in data 22 luglio 2010 si è convenuto il presente verbale di accordo.
Le parti stipulanti il CCNL del 22 luglio 2010, convengono che l’ambito della sfera di applicazione del CCNL sarà esteso anche il settore Lavanderie Industriali e procederanno a definirne la specifica parte normativa ed economica destinata al settore entro la data del 31.12.10.
UNIONTESSILE
FEMCA CISL
FILCTEM CGIL
UILTA UIL
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