CCNL piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti: Verbale di accordo del 18 marzo 2008
ACC 18-03-2008
METALMECCANICI ( PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA) – ACC – ELEMENTO PEREQUATIVO – TABELLA DI MAGGIORAZIONE – TRASFERTA – CONTRIBUZIONE SINDACALE
1. Elemento perequativo
A decorrere dall’anno 2008, ai lavoratori in forza ai 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
L’elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.
Nota a verbale
In caso di modifiche all’attuale legislazione in materia di esclusione di elementi dalla retribuzione imponibile previdenziale, le Parti si incontreranno per concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina di cui al presente Accordo.
2. Tabelle di maggiorazione
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro notturno e per il lavoro festivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa, di cui all’Art. … – Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo, quali definite nell’Accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008 – Allegato 1 “Disciplina Unificata”, sono sostituite dalle seguenti:
Lavoro | ||
non a turni | a turni | |
a) lavoro straordinario diurno | 20% | 20% |
b) lavoro notturno | ||
– fino alle ore 22 | 25% | 25% |
– oltre le ore 22 | 35% | 25% |
c) festivo | 55% | 55% |
d) festivo con riposo compensativo (1) | 10% | 10% |
e) straordinario festivo oltre le 8 ore | 55% | 55% |
f) straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1) | 35% | 35% |
g) straordinario notturno | ||
– prime 2 ore | 50% | 40% |
– ore successive | 50% | 45% |
h) notturno e festivo | 60% | 55% |
i) notturno festivo con riposo compensativo | 35% | 30% |
l) straordinario notturno festivo oltre le 8 ore | 75% | 65% |
m) straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1) | 55% | 50% |
(1) Il lavoro festivo in giorni di domenica con riposo compensativo è consentito solo nei casi previsti dalla legge. |
3. Trasferta – Tempo di viaggio
Il trattamento per il tempo di viaggio di cui al punto 3° dell’Art. … – Trasferte, quale definito nell’Accordo di rinnovo del 25 gennaio 2008 – Allegato 1 “Disciplina Unificata”, è sostituito dal seguente:
“Trattamento per il tempo di viaggio
III) Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo oltre il trattamento previsto ai punti I) e II), spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
b) corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex Art. … (Lavoro straordinario, notturno e festivo).
Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I) del presente articolo.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
Le Parti confermano che il compenso di cui al punto b) continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di legge.”
4. Contribuzione sindacale
In attuazione a quanto previsto dall’Accordo del 25 gennaio 2008 ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie dell’intesa viene chiesta una quota di contribuzione una tantum a favore delle OO.SS. stesse pari a euro 30,00.
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1° marzo 2008 e fino al 31 marzo 2008, comunicheranno che in occasione del rinnovo del C.C.N.L. i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di euro 30,00 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di giugno 2008.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga consegnate nel mese di aprile 2008, l’apposito modulo proposto dalle organizzazioni FIM, FIOM, UILM per tale contribuzione, (Allegato “A” al presente Verbale di Accordo) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2008.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le API territoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul c/c bancario n. 45111 intestato a: FIM-FIOM-UILM – Contratti aziende minori presso BNL Roma Bissolati codice IBAN: IT 82 X 01005 03200 000000045111.
5. Definizione testo contrattuale
La definizione delle norme in materia di lavoro a termine e somministrato avverrà entro il 30 aprile 2008.
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