CCNL piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti verbale di accordo del 24 giugno 2008

ACC 24-06-2008

METALMECCANICI (PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA) – ACC – DICHIARAZIONE A VERBALE IN MERITO AL RIPOSO MINIMO GIORNALIERO – PERIODO DI PROVA – PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Orario di lavoro

Omissis –

Dichiarazione a verbale

Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo, è permessa la deroga al riposo minimo giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusivamente ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e su richiesta scritta, è autorizzato a cambiare turno e non può fruire fra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del riposo minimo giornaliero che in ogni caso sarà almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi sarà riconosciuta una protezione adeguata.

La Direzione aziendale fornirà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa l’utilizzo della presente deroga.

Periodo di prova

L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

Categoria professionaleDurata ordinariaDurata ridotta
1 mese20 giorni
2ª e 3ª1 mese e 15 giorni1 mese
4ª, 5ª e 6ª3 mesi2 mesi
7ª, 8ª e 9ª6 mesi3 mesi

Nell’ambito dei periodi temporali massimi sopraprevisti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di prova.

I periodi di prova ridotti si applicano ai lavoratori che, con analoghe mansioni e profili professionali abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende nonché ai lavoratori che, con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano completato il periodo complessivo previsto per lo stesso profilo professionale di assunzione.

Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori dovranno presentare all’atto dell’assunzione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti.

Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi, la durata del periodo di prova è ridotta nella stessa misura.

Per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova, fa comunque testo la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo.

L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art. … e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nel caso in cui il periodo venga interrotto per causa di malattia od infortunio, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi dall’inizio dell’assenza.

Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né di indennità.

Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, il rapporto di lavoro diviene definitivo e l’anzianità decorrerà dal giorno dell’assunzione.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo quanto diversamente disposto nel contratto stesso.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavoro a cottimo, con il guadagno spettantegli per il lavoro eseguito.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.

Nell’ambito dei periodi temporali massimi, di seguito previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di preavviso.

Anni di servizio7ª, 8ª e 9ª
categoria professionale
4ª, 5ª e 6ª
categoria professionale
2ª e 3ª
categoria professionale

categoria professionale
Fino a 5 anni2 mesi1 mese e 15 giorni10 giorni7 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi2 mesi20 giorni15 giorni
Oltre i 10 anni4 mesi2 mesi e 15 giorni30 giorni20 giorni

I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.

La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito.

Anni di servizio7ª, 8ª e 9ª
categoria professionale
4ª, 5ª e 6ª
categoria professionale
2ª e 3ª
categoria professionale

categoria professionale
Fino a 5 anni2 mensilità1,5 mensilità0,33 mensilità0,24 mensilità
Oltre 5 e fino a 10 anni3 mensilità2 mensilità0,67 mensilità0,5 mensilità
Oltre i 10 anni4 mensilità2,5 mensilità1 mensilità0,67 mensilità

Le parti potranno concordare che il rapporto si interrompa all’inizio, ovvero nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.

Le dimissioni ed il licenziamento saranno comunicati per iscritto.

L’indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all’atto del licenziamento si trovi in sospensione.