CCNL Poste italiane: accordo sui premi di produzione

 ACC 06-06-2013

In data 6 giugno 2013

tra Poste Italiane S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFSAL Com.ni, UGL Com.ni

Premesso che

le Parti, al fine di favorire la competitività aziendale, riconoscono l’importanza dell’apporto di ogni fattore della produzione al raggiungimento degli obiettivi aziendali;

in considerazione delle attuali dinamiche dello scenario economico, assume particolare rilevanza per le Aziende individuare tutte le azioni utili a determinare, anche attraverso il fondamentale contributo dei lavoratori, un significativo miglioramento della competitività e produttività aziendale.

Si conviene quanto segue

Nella consapevolezza della valenza strategica del sistema premiante e dell’importanza del coinvolgimento dei lavoratori per il raggiungimento dei risultati, le Parti individuano, con riferimento al periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il seguente obiettivo:

– EBIT del Gruppo Poste Italiane: mln/€ 900

Al raggiungimento dell’obiettivo sopra definito l’Azienda riconoscerà un premio pro capite secondo quanto indicato nella tabella allegata.

L’importo sarà corrisposto, in via anticipata, con le competenze del mese di luglio 2013, al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato e di inserimento lavorativo, che abbia superato il periodo di prova e che risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2012 ed alla data di erogazione dell’importo.

Con le competenze di giugno 2014 l’Azienda, dopo aver verificato l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra, provvederà al conguaglio della somma già erogata a luglio 2013, in funzione dei seguenti criteri:

A. nel caso di passaggio al livello retributivo superiore nel corso del periodo di riferimento, il premio compete pro quota in relazione agli specifici periodi di permanenza in ciascun livello. Analogo criterio si applica in caso di passaggio a diversi settori di attività;

B. nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’importo sarà commisurato alla durata effettiva della prestazione lavorativa.

Con riferimento al personale destinatario del premio di cui al presente accordo, il cui rapporto di lavoro si risolva, a qualunque titolo, nel periodo compreso tra l’erogazione dell’importo e il 31 dicembre 2013, si provvedere al riproporzionamento del premio in relazione ai mesi di servizio prestato nel periodo di riferimento.

In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo l’Azienda provvederà al recupero delle somme erogate.

Qualora sulle competenze di giugno 2014 non vi sia capienza per effettuare il citato recupero o conguaglio, lo stesso sarà completato, per la parte residua, sulle competenze dei mesi successivi, entro il limite mensile di 1/5 degli stipendi medesimi.

Il premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

L’importo in parola non sarà erogato al personale interessato dai sistemi di incentivazione manageriale e assimilati.

Anche con riferimento a quanto stabilito al terzo paragrafo del capitolo “Sistema di Relazioni Industriali” di cui all’Accordo del 12 giugno 2012, le Parti si impegnano ad effettuare entro il mese di settembre p.v. un incontro per verificare l’andamento, per l’anno 2013, degli indicatori cui è correlata la quota nazionale del PdR.

Poste Italiane S.p.A., in rappresentanza di Postecom S.p.A., Poste Mobile S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A., Posteshop S.p.A., Poste Energia S.p.A., EGI S.p.A., Bancoposta Fondi S.p.A. SGR., e le OO.SS. convengono di estendere gli effetti della presente intesa ai dipendenti delle citate Società del Gruppo.

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, le Parti dichiarano che le previsioni del presente accordo sono conformi alle disposizioni del citato DPCM ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 del citato provvedimento e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione del presente accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell’art. 2 del medesimo DPCM.

 

LIVELLIIMPORTI UNITARI
DIREZIONE STAFFF117,51
E158,47
D179,02
C179,02
B183,42
A2281,43
A1370,60
PRODUZIONE SPORTELLERIAAPPRENDISTI D281,17
D316,35
C330,79
B338,93
A2 COLL – VENDITORI IMPRESE/P.A.L.294,24
A2 DUP – RESPONSABILI UP IMPRESE A2 –
REFERENTE COORDINAMENTO UP
351,91
A1 DUP338,56
A1 DUP CENTRALI389,82
PRODUZIONE RECAPITOE259,24
APPRENDISTI237,70
D279,65
C292,84
PRODUZIONE CRPF137,93
E212,23
APPRENDISTI194,04
D228,28
C239,74
B245,64
A2294,24
A1383,41