L’accordo sottoscritto tra le parti sociali prevede dal 1° febbraio 2020 nuovi minimi retributivi per dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo.

Gli incrementi concordati vengono di seguito riportati:

Livello Febbraio 2020
A32,89
B29,70
126,91
223,72
321,79
420,00
518,12
6S17,03
616,63
714,93

Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale mensile, comprensivo del suddetto aumento, con le gradualità di seguito indicate.

Livello Febbraio 2020
A1.648,93
B1.489,01
11.348,99
21.189,09
31.092,67
41.002,75
5908,26
6S853,71
6833,86
7748,57

Per i dipendenti delle aziende minori dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa riferimento all’art. 162 CCNL, pertanto, corrisponde il seguente un valore di paga base nazionale mensile.

Livello Febbraio 2020
A1.643,25
B1.483,85
11.343,84
21.184,70
31.088,80
4999,39
5905,16
6S850,06
6831,81
7745,99

Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga

La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali.
Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l’eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.
In mancanza della suddetta disciplina, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:

Livello Febbraio 2020
414,38
513,69
6S13,10
612,94
712,11

Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.
Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20 per cento.