CCNL Pulizia industria: accordo sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato
ACC 12-12-2012
Addì 12 dicembre 2012,
FISE, rappresentata dal vice-Presidente e dal responsabile delle relazioni industriali
LEGACOOPSERVIZI
FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE rappresentata dal responsabile delle relazioni industriali
AGCI SERVIZI rappresentata dal responsabile delle relazioni industriali
UNIONSERVIZI-CONFAPI, rappresentata dal Presidente
e
FILCAMS CGIL
FISASCAT-CISL
UILTRASPORTI-UIL
PREMESSO CHE
– la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha sensibilmente allungato gli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed il successivo, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro ed il medesimo lavoratore;
– la legge 134/2012 all’art. 46 bis, comma 1, lett. a) ha modificato la legge n. 92/2012 sul punto, introducendo la possibilità di ridurre gli intervalli di tempo tra un contratto e il successivo, oltre che per le attività stagionali, in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
CONVENGONO CHE
– in attuazione delle normative sopra citate, gli intervalli di tempo per la successione di contratti a termine stipulati in coerenza con il D.Lgs. n. 368/2001 e con l’art. 11 del c.c.n.l. di categoria tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro sono fissati in 20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi ed in 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, oltre che nei casi di cui all’art. 1, comma 9, lett. h) della legge n. 92/2012, nei seguenti casi di assunzione a termine:
1) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto:
2) temporanei incrementi dell’attività disposti dalla committenza;
3) copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività;
4) lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
5) servizi nell’ambito di manifestazioni, fiere, eventi.
Il presente accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti a tutto il 30 giugno 2013; entro tale data, le parti si incontreranno per verificare la continuità applicativa dell’intesa, che si colloca nell’ambito del negoziato per il rinnovo del CCNL.
Le parti, nel riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL, si impegnano in ogni caso ad incontrarsi tempestivamente qualora intervenga una modifica della disciplina legislativa, per assumere le conseguenti decisioni.
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