Il 23 dicembre 2016 sono stati rinnovati i contratti collettivi nazionali delle aziende  produttrici di Ombrelli e Pelli e succedanei è sono stati accorpati in un unico CCNL con la firma delle organizzazioni sindacali di categoria di CGIL CISL e UIL con le associazioni datoriali Aimpes e Anpo di Confindustria  L’intesa prevede aumenti minimi di 73 e 70 euro, rispettivamente per il settore Pelli e succedanei e per quello Ombrelli e ombrelloni, per un montante complessivo di 1.485 e 1.426 euro.

Elementi principali dell’accordo:
durata: fino al 31 dicembre 2019.
Aumento parametrato al terzo livello pari a 73 euro in tre rate: 29 euro dal 1 gennaio 2017. 20 euro dal 1 novembre 2017, 24 euro dal 1 giugno 2018, per il settore Pelli,  il montante complessivo nella vigenza contrattuale è di 1.485 euro. Per il settore ombrelli e ombrelloni è definito un aumento sui minimi di 70 euro (terzo livello) con le seguenti tranche: 1° gennaio 2017, 28 euro; 1° novembre 2017, 19 euro; 1° giugno 2018, 23 euro. In questo caso il montante complessivo è di 1.426 euro.
Fondo sanitario integrativo: si prevede dal 1° settembre 2018 l’avvio del fondo sanitario, interamente a carico delle imprese, con un importo di 8 euro. L’ipotesi di accordo prevede per i contratti a termine e in somministrazione a termine, un tetto omnicomprensivo di utilizzo al 25% (somministrazione massima utilizzabile del 10%). Importanti miglioramento si registrano anche sui diritti e le tutele individuali: due giornate di permesso retribuito in caso di ricovero del figlio fino agli 8 anni ed esigibilità di Rol e banca ore per la medesima casistica; la frazionabilità del congedo di 30 giorni per le adozioni internazionali; la possibilità nelle aziende con almeno 50 dipendenti di richiedere per una seconda volta l’anticipo del trattamento di fine rapporto (tfr); la frazionabilità, anche a ore, e la riduzione dei tempi di richiesta sia dei congedi parentali che della legge 104/1992 per i lavoratori diversamente abili e i loro familiari; il congedo per le donne vittime di violenza di genere.
Contratti a termine e somministrazione a termine: viene previsto un tetto onnicomprensivo annuo pari al 25% rispetto al numero dei contratti a tempo indeterminato (la somministrazione a termine massima utilizzabile è pari al 10%).
Coppie di genere: viene riconosciuto il congedo matrimoniale anche se l’unione viene contratta all’estero.

Sono previsti anche miglioramenti delle normative relative al sistema di relazioni industriali, di informazione, di partecipazione. Inoltre, sono stati istituiti tre gruppi di lavoro paritetici che affronteranno i temi della politica industriale del settore, della sostenibilità sociale e ambientale della filiera, del reshoring, dell’inquadramento e della formazione, dell’ambiente e sicurezza.