CCNL settore Trasporti a fune: accordo di rinnovo sottoscritto il 10 dicembre 2013 tra l’ANEF la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILT-UIL e il SAVT, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Impianti a fune, parte economica e normativa, per il triennio 2013-2016. Le parti si riservano di sottoporre l’intesa, entro il 20 dicembre, all’approvazione dei rispettivi organi associativi.
Aumenti della retribuzione
Le parti concordano un aumento complessivo della retribuzione minima base di Euro 107,00 mensili lordi, riferiti al livello 4, e da riparametrarsi per gli altri, sulla base della vigente scala parametrale, così ripartito e con le seguenti decorrenze:
– aumento di Euro 20,00 mensili lordi con decorrenza 1/12/2013;
– aumento di Euro 15,00 mensili lordi con decorrenza 1/5/2014;
– aumento di Euro 25,00 mensili lordi con decorrenza 1/1/2015;
– aumento di Euro 20,00 mensili lordi con decorrenda 1/5/2015;
– aumento di Euro 27,00 mensili lordi con decorrenza 1/1/2016.
Tabella Aumenti retributivi
Livello | Param. | Dal 1/12/2013 | Dal 1/5/2014 | Dal 1/1/2015 | Dal 1/5/2015 | Dal 1/1/2016 |
1 Super | 210 | 28,97 | 21,72 | 36,21 | 28,97 | 39,10 |
1 | 195 | 26,90 | 20,17 | 33,62 | 26,90 | 36,31 |
2 | 176 | 24,28 | 18,21 | 30,34 | 24,28 | 32,77 |
3 | 160 | 22,07 | 16,55 | 27,59 | 22,07 | 29,79 |
4 | 145 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 20,00 | 27,00 |
5 | 130 | 17,93 | 13,45 | 22,41 | 17,93 | 24,21 |
6 | 120 | 16,55 | 12,41 | 20,69 | 16,55 | 22,34 |
7 | 100 | 13,79 | 10,34 | 17,24 | 13,79 | 18,62 |
Tabella Minimi tabellari
Livello | Param. | Dal 1/12/2013 | Dal 1/5/2014 | Dal 1/1/2015 | Dal 1/5/2015 | Dal 1/1/2016 |
1 Super | 210 | 1.643,40 | 1.665,12 | 1.701,33 | 1.730,30 | 1.769,40 |
1 | 195 | 1.526,12 | 1.546,29 | 1.579,91 | 1.606,81 | 1.643,12 |
2 | 176 | 1.377,66 | 1.395,87 | 1.426,21 | 1.450,49 | 1.483,26 |
3 | 160 | 1.252,11 | 1.268,66 | 1.296,25 | 1.318,32 | 1.348,11 |
4 | 145 | 1.134,59 | 1.149,59 | 1.174,59 | 1.194,59 | 1.221,59 |
5 | 130 | 1.017,57 | 1.031,02 | 1.053,43 | 1.071,36 | 1.095,57 |
6 | 120 | 939,32 | 951,73 | 972,42 | 988,97 | 1.011,31 |
7 | 100 | 782,81 | 793,15 | 810,39 | 824,18 | 842,80 |
Aumenti periodici di anzianità
Al lavoratore è riconosciuto per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda e nel medesimo livello di appartenenza un aumento retributivo di importo fisso nella misura di cui alla seguente tabella, fino ad un massimo di cinque bienni.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio al livello superiore il lavoratore conserva il numero di aumenti periodici già acquisiti nel livello di provenienza nonché le frazioni di biennio già maturate.
Livello | Importo scatto |
1 S | 81,00 |
1 | 75,00 |
2 | 68,00 |
3 | 62,00 |
4 | 56,00 |
5 | 50,00 |
6 | 47,00 |
7 | 39,00 |
Norme transitorie
Le parli si danno atto che per i lavoratori già in servizio alta data del 30/11/2013 restano fermi l’anzianità e gli scatti maturati alla data stessa, il cui importo è quantificato in cifra fissa senza ulteriore indicizzazione né rivalutazione, fino alla concorrenza dei massimo di cinque bienni riconosciuto ai sensi del primo comma.
Sospensione dell’attività di trasporto
Qualora nel corso di una giornata lavorativa si verifichi, una interruzione dell’attività di trasporto per cause di forza maggiore assolutamente indipendenti dalla volontà aziendale (quali ad esempio quelle meteorologiche o di interruzione della fornitura energetica) e non sia possibile all’azienda utilizzare diversamente il personale, sia quello adibito direttamente al trasporto sia quello non direttamente adibito (esempio cassiere, gestione piste), al lavoratore compete il pagamento della retribuzione relativa all’orario contrattuale normale. Il 75% delle ore non lavorate può essere recuperato utilizzando le ore dei permessi di cui all’art. 12 ultimo comma (Orario di Lavoro) del CCNL.
Inoltre e sempre che il lavoratore ne sia stato tempestivamente preavvertito, può essere considerato giorno di riposo settimanale, in sostituzione di quello previsto dal turno, il giorno in cui, per le citate cause di forza maggiore, l’attività di trasporto rimanga sospeso per l’intero turno di lavoro.
In caso di sospensione dell’attività di trasporto per più giorni interi, dovuta a causa di forza maggiore, l’azienda, sempre che non utilizzi il personale in altre mansioni e salvi gli effetti di cui al comma precedente, è tenuta a retribuire il personale stesso per I successivi 4 giorni, con facoltà, però, di procedere al recupero delle ore non lavorate utilizzando le ore dei permessi di cui all’art. 12 ultimo comma del CCNL.
Le ore non lavorate di cui ai commi 1 e 3 possono essere recuperate fino ad un massimo complessivo di 32 ore.
In assenza di disponibilità totale o parziale di permessi di cui all’art. 12 ultimo comma (Orario di Lavoro) del presente CCNL le ore non lavorateci cui ai commi 2 e 4 del presente articolo saranno recuperate, entro 45 giorni con le modalità di cui al comma successivo nel limite massimo di 1 ora e 30 minuti al giorno.
Orario multiperiodale
Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell’attività lavorativa, la durata dell’orario di lavoro potrà risultare anche da una media plurisettimanale nell’arco di 17 settimane con i limiti massimi di 48 ore settimanali e con una durata minima di 32 ore settimanali.
Nell’ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contratture settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u. e, ove ancora non costituita, alle r.s.a. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale daranno luogo ad una maggiorazione del 10% della retribuzione ordinaria. Nel caso in cui al termine delle 17 settimane le ore lavorate eccedano l’orario normale settimanale le ore eccedenti saranno retribuite come ore di lavoro straordinario.
Lavoro a tempo parziale
Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in cui la riduzione è prevista in relazione all’orario giornaliero di lavoro, ovvero di lavoro a tempo parziale verticale o misto, ogni volta che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario settimanale, è consentito il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima fino alla concorrenza dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno. Il lavoro supplementare è retribuito con la maggiorazione del 20% fino alla concorrenza di un quarto dell’orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno; il lavoro supplementare prestato oltre tale limite e fino alla misura massima di cui al periodo precedente è retribuito con la maggiorazione del 25%. Il rifiuto del lavoratore ad effettuare il lavoro supplementare non può in nessun caso essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare;
Apprendistato Professionalizzante ex D.Lgs. 167/2011
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 167 del 2011 ed alla Legge n. 92/2012, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra diciotto e i. ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per i soggetti in possesso di un qualifica professionale, ai sensi della legge 53/2003, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno di età.
La durata del periodo di prova, non può essere superiore a quanto previsto dal CCNL per il livello da acquisirsi.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del I Super, II, III, IV, V e VI livello.
La durata massima del periodo dì apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi così determinata:
Livelli | Durata complessiva Mesi | Primo periodo Mesi | Secondo periodo Mesi | Terzo periodo Mesi |
I Super | 36 | 12 | 12 | 12 |
I | 36 | 12 | 12 | 12 |
II | 36 | 12 | 12 | 12 |
III | 36 | 12 | 12 | 12 |
IV | 36 | 10 | 16 | 10 |
V | 36 | 6 | 12 | 18 |
VI | 36 | 6 | 12 | 18 |
Il trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante è cosi determinato:
– nel primo periodo: 80% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale;
– nel secondo periodo: 85% della retribuzione dì fatto nazionale e aziendale o territoriale;
– nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale.
La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante di cui al comma 8 del presente articolo non è esercitarle dalle aziende che, at momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più apprendisti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto corrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla normale retribuzione loro spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
Apprendistato in cicli stagionali
Conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del D.Lgs.167/2011, e ferma rimanendo la durata massima del periodo di apprendistato di cui al presente articolo, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato in cicli stagionali i lavoratori destinati a svolgere mansioni proprie delle figure professionali in quadrate nei livelli professionali VI, V, IV, III.
L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Sono utili ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al presente articolo, i periodi di servizio svolto in qualità di apprendista “stagionale” sì cumulano in funzione dei mesi di effettiva assunzione, attribuendo convenzionalmente la durata di sei mesi alla prestazione in stagione invernale e dì tre mesi a quella in stagione estiva.
Nei casi in cui il lavoratore apprendista stagionale effettui la propria prestazione sia nella stagione invernale che in quella estiva convenzionalmente la prestazione viene calcolata dodici mesi.
In caso di assunzione per brevi periodi stagionali, sempre ai fini del computo di cui sopra, si conviene che il periodo di assunzione in stagione, di durata anche inferiore a 3 mesi, venga comunque computato con un valore pari a 3 mesi.
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