Con le precisazioni fornite dalle Parti firmatarie del CCNL Studi Professionali stipulato il 29 gennaio 2011, è stata elaborata una tabella dettagliata in merito alla corretta distribuzione delle ore di formazione per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del T.U. dell’apprendistato.
Ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 167/2011, l’apprendistato professionalizzante e di mestiereè finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale volta all’acquisizione di competenze di tipo tecnico professionali (sotto la diretta responsabilità dell’azienda), integrata dalle competenze di base e trasversali regolamentata dalle Regioni o, nelle more dell’intervento della Regione, dai CCNL dove gli stessi scelgano di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale.
In merito alla formazione, l’art. 29 del CCNL degli studi professionali del 29/01/2011 stabilisce che:
“La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso formativodell’apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dal CCNL nell’allegato B (tabella 2) che fa parte integrante del presente CCNL…
L’erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia dell’intervento formativo medesimo.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale.
Per garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all’allegato B le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive e, fatto salvo quanto previsto dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, limitatamente all’acquisizione, di competenze di base e trasversali. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell’orario normale di lavoro. Le ore di formazione trasversale non potranno essere anticipate o posticipate.
Tabella 2 – Profili professionali, durata e ore di formazione
Profili professionali | Durata del periodo di apprendistato in mesi | Ore di formazione trasversale | Ore di formazione professionale | Totale formazione nel primo anno | Ore complessive di formazione |
---|---|---|---|---|---|
Quadri, livello primo (I) e livello secondo (II) | 30 | 40 | 260 | 120 (di cui 40 di formazione trasversale e 80 di formazione professionale) | 300 |
Livello terzo super (III super) e livello terzo (III) | 36 | 60 | 300 | 360 | |
Livello quarto super (IV super) e livello quarto (IV) | 36 | 60 | 300 | 360 |
A seguito dei chiarimenti forniti dalle Parti firmatarie, si comunica che le suddette ore di formazione sono state ripartite nel seguente modo:
Livelli | Ore complessive di formazione | Ore di formazione I Anno | Ore di formazione II Anno | Ore di formazione III Anno |
---|---|---|---|---|
Quadri, I e II | 300 ore | 40 base e trasversale | ||
80 tecnico professionali | 90 tecnico professionali | 90 tecnico professionali | ||
III, III S, IV e IV S | 360 ore | 40 base e trasversale | 20 base e trasversale | |
80 tecnico professionali | 110 tecnico professionali | 110 tecnico professionali |
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