CCNL Telecomunicazioni: accordo per l’iscrizione al Fondo Pensione Telemaco dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori associati

Il 21 marzo 2012, in Roma

tra:

– l’Assotelecomunicazioni – Asstel

e

– la Slc-Cgil;

– la Fistel-Cisl;

– la Uilcom-Uil;

in qualità di Parti Istitutive del Fondo Pensione Telemaco

premesso che:

– la possibilità di adesione alle forme pensionistiche complementari per i soggetti fiscalmente a carico è richiamata dal D.Lgs. n. 252/2005 (art. 8, comma 1) e dalle Direttive generali alle forme pensionistiche della Covip del 28 giugno 2006. Queste ultime precisano che possono aderire alle forme di previdenza complementare collettive anche i soggetti c.d. “fiscalmente a carico” di cui all’art. 12 TUIR e che, nel caso di fondi pensione negoziali, tale possibilità di iscrizione deve essere esplicitamente prevista dallo Statuto;

– l’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 47/2000 prevede un regime di deducibilità fiscale dei contributi di previdenza complementare versati a favore di soggetti fiscalmente a carico, confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 2007.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono di consentire l’iscrizione al Fondo Pensione Telemaco dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori associati, ai sensi della vigente disciplina tributaria, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del Consiglio di amministrazione del Fondo che adeguerà lo Statuto e adotterà il Regolamento specifico.

L’adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all’adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo a condizione che al momento dell’adesione il lavoratore sia associato al Fondo e ancora in servizio presso una delle aziende aderenti a Telemaco.

I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo godono delle prerogative individuali e possono chiedere le prestazioni previste dalla legge e dallo Statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro situazione. L’importo della contribuzione e le cadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico – direttamente effettuati dal lavoratore o, nei casi consentiti dal Regolamento, dallo stesso soggetto fiscalmente a carico – sono liberamente stabiliti all’atto dei versamenti stessi. L’iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro.

Nulla è dovuto a titolo di quota d’iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico. Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata ogni anno una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste per gli altri associati al Fondo. Dall’ammontare delle erogazioni per anticipazione, riscatto o prestazione pensionistica può essere prelevato, qualora previsto per gli altri aderenti, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti l’esecuzione delle relative pratiche.

I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo ai sensi delle disposizioni che precedono non partecipano all’elezione degli organi del Fondo, né possono ricoprire la carica di Delegato all’assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.