CCNL Telecomunicazioni: accordo di rinnovo del 23 novembre 2017
Addì 23 novembre 2017, in Roma presso la Sede di Assotelecomunicazioni – Asstel
Tra
ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL
E
la SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM-UIL
premesso che:
– Il Settore delle Telecomunicazioni, strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese e per la realizzazione dei progetti di cui all’Agenda digitale ed ai Piani Europei, ha affrontato in questi anni sfide molto complesse indotte da mercati sempre più aperti e competitivi.
– Dette sfide si caratterizzano per il livello crescente di innovazione tecnologica che richiede | sempre maggiori investimenti che si confrontano, però, con una riduzione significativa dei ricavi determinata anche da modifiche regolatorie e da dinamiche strettamente concorrenziali.
– Si aggiunga la profonda trasformazione che interesserà sempre più il mercato del lavoro, chiamato a coniugare l’allungamento della vita lavorativa con nuovi processi di lavoro, con l’accelerazione della digitalizzazione e con la necessaria flessibilità dei mestieri.
– Le sfide imposte al settore richiedono, pertanto, lo sviluppo di una competizione sempre più basata sulla qualità del servizio reso, sulla capacità di innovazione di processo e di prodotto, sullo sviluppo e aggiornamento delle professionalità, tutti elementi che presuppongono la valorizzazione del fattore lavoro.
– Più in particolare, l’intera Filiera delle Comunicazioni del Paese nell’ultimo triennio si è connotata per una serie di eventi di trasformazione importanti e di processi di profonda riorganizzazione che hanno interessato i principali Operatori Nazionali nell’ambito di un contesto sempre più complesso, soprattutto per il settore dei Contact Center in outsourcing, che comporta per le parti l’impegno a ricercare adeguate soluzioni, anche sotto l’aspetto del lavoro e della relativa organizzazione.
– Detto scenario ha condizionato fin qui il tavolo di confronto per il rinnovo del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni” (di seguito: CCNL TLC) scaduto il 31 dicembre 2014.
– Le Parti, a tal fine, nel riconoscere e riconfermare la validità e il ruolo del Contratto Collettivo Nazionale di categoria quale strumento di regolazione generale del lavoro e del livello dei trattamenti economici minimi di garanzia, condividono l’obiettivo di favorire lo la sviluppo e la diffusione della contrattazione di secondo livello, quale strumento virtuoso per il miglioramento della redditività e della produttività a vantaggio dei lavoratori e delle imprese, e l’intento di definire univocamente le materie ad essa demandate in modo da assicurare le necessarie coerenze nell’ambito del Settore.
– A tal fine le Parti riconoscono il ruolo centrale del sistema delle Relazioni Industriali, e della relativa qualità, quale ambito strategico per indirizzare i processi settoriali e aziendali necessari per creare condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo per una occupabilità e rioccupabilità sostenibili, e favorire lo sviluppo di un modello innovativo di Welfare.
– In tale quadro le Parti riconfermano la necessità di promuovere interventi sul versante della formazione volti a favorire la riqualificazione ed il riposizionamento in atto nella Filiera, tenuto conto dell’impatto che l’innovazione digitale è destinata a produrre anche in ordine N alle competenze e alle professionalità del personale del Settore.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1. Le premesse formano parte integrante della presente Intesa.
2. La durata del vigente CCNL TLC viene prorogata fino al 30 giugno 2018.
3. Le Parti confermano in particolare quanto sottoscritto con l’Accordo del 30 maggio 2016 per la gestione del personale nel caso di successione di imprese in occasione dei cambi di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center nei casi di cambio appalto per le attività di call center in outsourcing che modifica il testo dell’art. 53 del predetto CCNL TLC in attuazione di quanto previsto in materia dalla legge n. 11 del 2016,
4. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a presentare una Piattaforma unitaria entro il 31 marzo 2018 ed ASSTEL, di conseguenza ed in applicazione di quanto previsto dal CCNL TLC stesso, avvierà il confronto entro un mese dalla data di presentazione della Piattaforma stessa. Le parti si danno atto della reciproca volontà di costruire le condizioni affinché il rinnovo del CCNL TLC possa avvenire in tempi brevi.
5. In tale ambito le Parti si impegnano, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, ad avviare in via preliminare rispetto al prossimo rinnovo del CCNL, un confronto finalizzato a delineare il relativo quadro di riferimento tenendo conto, in coerenza con quanto in premessa, del rispetto dei principi e dei temi in appresso richiamati che restano fondamentali per il buon esito della futura contrattazione. In particolare:
– adeguamento alle disposizioni del Testo Unico sulla rappresentanza e alla disciplina interconfederale tempo per tempo vigente; estensione dell’ambito di applicazione del CCNL TLC e sua semplificazione; valorizzazione della Contrattazione di Secondo Livello quale strumento che, rispondendo alle esigenze di flessibilità connesse ai diversificati contesti organizzativi aziendali, consenta uno scambio virtuoso tra efficienza/produttività e retribuzioni coniugando incrementi di produttività misurabili e quote di salario, anche attraverso la valorizzazione dell’utilizzo da parte dei singoli lavoratori dei servizi Welfare;
– attenzione specifica alle attività di Customer Care attraverso l’individuazione di normative e soluzioni che, nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità del servizio, favoriscano le condizioni di sostenibilità complessiva anche rispetto a idonee condizioni di conciliazione vita-lavoro;
– aggiornamento del CCNL TLC tenuto conto delle previsioni normative Vigenti;
– sviluppo della “cultura di Settore” basata sull’evoluzione del “Forum”, sulla creazione di un nuovo strumento bilaterale che operi per sostenere l’occupabilità e la rioccupabilità delle persone attraverso i diversi canali formativi esistenti, anche in un’ottica di Welfare inclusivo ed avanzato.
Con l’occasione i trattamenti economici del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione vengono adeguati come da tabelle allegate.
Aumenti retributivi – Elemento Retributivo Separato – Welfare
AUMENTI RETRIBUTIVI | |||
Livelli | Parametro | Aumenti dei minimi tabellari dal 1º gennaio | Aumenti dei minimi tabellari dal 1° luglio 2018 |
Quadri – 7° | 222 | 27,58 | 27,58 |
6° | 198 | 24,60 | 24,60 |
5°S | 168,51 | 20,94 | 20,94 |
5° | 161 | 20,00 | 20,00 |
4° | 145 | 18,02 | 18,02 |
3° | 133 | 16,52 | 16,52 |
2° | 118 | 14,66 | 14,66 |
1° | 100 | 12,42 | 12,42 |
ERS
Con decorrenza 1º luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue.
Livelli | Parametro | ERS dall’1/7/2018 |
Quadri – 7° | 222 | 13,79 |
6° | 198 | 12,30 |
5°S | 168,51 | 10,47 |
5° | 161 | 10,00 |
4° | 145 | 9,01 |
3° | 133 | 8,26 |
2° | 118 | 7,33 |
1° | 100 | 6,21 |
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.
Welfare
A decorrere dal 1º luglio 2018 le Aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori dipendenti strumenti di Welfare esigibili fino a totale concorrenza di 120 euro. Detto costo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. Tale misura sarà riconosciuta solo per l’anno 2018. Ai fini di quanto previsto con il presente Accordo, le Aziende, in sede di esame congiunto con le rappresentanze sindacali costituite in azienda, individueranno una gamma di beni e servizi coerenti con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della vita personale e familiare privilegiando quelli con le finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale, previdenziale e sanitaria e comunque nell’ambito delle previsioni vigenti di legge.
I lavoratori potranno comunque destinare la suddetta somma al Fondo Telemaco secondo le modalità previste dal Fondo stesso, fermo restando che il costo a carico Azienda non può in ogni caso superare la somma di € 120 (euro centoventi,00) ovvero l’importo riproporzionato ai sensi del periodo che precede.
Retribuzione contrattuale
Livelli | Parametro | Ex Contingenza | EDR | ERS all’1/7/2018 | Minimi all’1/1/2018 | Minimi all’1/7/2018 |
Quadri – 7° | 222 | 530,91 | 10,33 | 13,79 | 1.693,02 | 1.720,60 |
6° | 198 | 526,99 | 10,33 | 12,30 | 1.507,41 | 1.532,01 |
5° | 168,51 | 521,08 | 10,33 | 10,47 | 1.284,58 | 1.305,52 |
5° | 161 | 521,08 | 10,33 | 10,00 | 1.227,32 | 1.247,32 |
4° | 145 | 517,83 | 10,33 | 9,01 | 1.106,53 | 1.124,55 |
3° | 133 | 516,07 | 10,33 | 8,26 | 1.013,10 | 1.029,62 |
2° | 118 | 514,03 | 10,33 | 7,33 | 898,77 | 913,43 |
1° | 100 | 511,26 | 10,33 | 6,21 | 762,14 | 774,56 |
Ai lavoratori inquadrati al 7° livello è corrisposto in elemento retributivo pari a € 59,39 lordi.
Ai Quadri è corrisposta un’indennità di funzione pari a € 98,13 mensili lordi, comprensivi dell’elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nel 7º livello.
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