Come previsto dal CCNL Terziario – Confcommercio è entrato in vigore, a partire dal 1° gennaio 2020, il nuovo periodo di permanenza per l’assegnazione definitiva a mansioni superiori. Infatti Il CCNL in commento ha previsto che nelle ipotesi in cui al lavoratore vengono assegnate mansioni superiori, lo stesso ha diritto al trattamento economico corrispondente ed inoltre l’assegnazione alle mansioni superiori diviene definitiva qualora non sia stata determinata da ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo i seguenti periodi continuativi di permanenza:
– 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello
– 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello
– 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello
– 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello

In ogni caso è fatto salvo, per il periodo di permanenza di 18 mesi, quanto previsto in merito al 5° livello per le seguenti mansioni:

– aiutante commesso addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori)

– addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);

– addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)