CCNL Trasporto: accordo per l’assistenza sanitaria integrativa ed ente bilaterale
ACC 16-02-2012 – Parte 1
COSTITUZIONE DELLE PARTI – PREMESSA
Addì 16 febbraio 2012 in Roma,
tra
CONFETRA
ANITA
AITE
AITI
ANSEP-UNITAM
ASSOESPRESSI
ASSOLOGISTICA
ASSTRI
CLAAI
CNA-FITA
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CONFTRASPORTO
FAI
FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
FEDERLOGISTICA
FEDERTRASLOCHI
FEDESPEDI
FEDIT
FIAP/L
FISI
LEGACOOP SERVIZI
PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO – AGCI
SNA-CASARTIGIANI
TRASPORTOUNITO FIAP
UNITAI
e
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI.
Le parti in attuazione dell’impegno assunto in sede di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni del 26 gennaio 2011 di verificare la sostenibilità delle intese economiche raggiunte nel predetto rinnovo, convengono in sede di verifica effettuata in data odierna di modificare in via definitiva i testi inerenti l’Assistenza Sanitaria Integrativa e l’Ente Bilaterale con quelli allegati al presente accordo. Con il presente accordo le parti si danno atto di aver esaurito la suddetta verifica.
Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa
Le Parti concordano sulla opportunità di istituire un Fondo sanitario integrativo del settore cui si rivolge il presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, ad integrazione del SSN in conformità alle norme vigenti previste all’art. 51, comma 2, lett. A del TUIR e s.m.i.
Entro e non oltre l’1.10.2012 sarà operativo l’Ente Sanilog e quindi tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente Contratto hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l’apprendistato.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il solo contributo a carico dei datori di lavoro, il cui importo sarà di euro 120 annuali a decorrere dall’1 luglio 2011 per ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà oggi stabilito al 10% e al lordo delle spese di funzionamento della Cassa Sanitaria) da versare in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Sanitaria che sarà costituita. Le rate relative al periodo luglio-dicembre 2011 verranno versate in un’unica soluzione nel mese di settembre 2012.
Oltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro costo diretto ed indiretto per l’attivazione e gestione dell’istituto, può essere previsto a carico del datore di lavoro.
Prendendo atto dei ritardi nelle procedure di costituzione e di avviamento della Cassa le Parti convengono che le rate di contribuzione relative al periodo gennaio 2012-15 novembre 2012 non sono dovute. Per la restante parte del mese di novembre 2012 la rata dovuta sarà pari a 5 euro. Dal successivo mese di dicembre la contribuzione riprenderà nella misura ordinaria prevista.
In sede di costituzione notarile della Cassa viene nominato dalle parti costituenti un CdA provvisorio con pieni poteri che provvederà a quanto necessario per l’avvio dell’attività della Cassa stessa in attesa dell’elezione del CdA definitivo da parte dell’Assemblea.
Detto CdA provvisorio sarà presieduto congiuntamente dal Consigliere più anziano di parte datoriale e dal Consigliere più anziano di parte sindacale.
Nella parte normativa/economica del presente C.C.N.L., si è tenuto conto dell’incidenza delle quote (euro 120 all’anno per lavoratore e relativo contributo di solidarietà al 10%) per il finanziamento dell’istituenda assistenza sanitaria integrativa.
Pertanto l’azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti alla Cassa Sanitaria della perdita delle relative prestazioni sanitaria, salvo il risarcimento del danno subito.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando successivamente le condizioni di adesione alla costituenda Cassa Sanitaria circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello.
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo all’istituenda Cassa sanitaria.
Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella Sezione Artigiana.
Art. … – ENTE BILATERALE
Le Parti costituiranno un Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica, .Trasporto Merci e Spedizione con il compito di svolgere le seguenti attività;
– analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;
– interventi a favore del personale autista a cui sia stata sospesa e ritirata la patente di guida;
– interventi di sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per figure specifiche;
– riqualificazione professionale;
– verifica e monitoraggio dell’andamento sulla stabilità occupazionale;
– promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e sicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e contemporaneamente di ridurre i premi Inail;
– tutte le materie che le Parti decideranno di inserire.
Entro e non oltre l’1.10.2012 sarà operativo l’Ente Ebilog.
Al finanziamento dell’intervento per l’istituzione dell’Ente Bilaterale, è destinata, a partire dal 1° luglio 2011, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) di 2 euro a carico delle imprese per ciascun lavoratore in forza e di 0,50 euro a carico dei lavoratori, che le imprese verseranno in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo dall’Ente che sarà costituito. Le rate relative al periodo luglio-dicembre 2011 verranno versate in un’unica soluzione nel mese di settembre 2012.
Prendendo atto dei ritardi nelle procedure di costituzione e di avviamento dell’Ente le parti convengono che le rate di contribuzione relative al periodo gennaio 2012-15 novembre 2012 non sono dovute. Per la restante parte del mese di novembre 2012 la rata dovuta sarà pari a 1 euro a carico azienda e a 0,25 euro a carico del lavoratore. Dal successivo mese di dicembre la contribuzione riprenderà nella misura ordinaria prevista.
In sede di costituzione notarile dell’Ente viene nominato dalle parti costituenti un Consiglio Direttivo provvisorio con pieni poteri che provvederà a quanto necessario per l’avvio dell’attività dell’Ente stesso.
Detto Consiglio Direttivo provvisorio sarà presieduto congiuntamente dal Consigliere più anziano di parte datoriale e dal Consigliere più anziano di parte sindacale.
Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contribuiti all’Ente Bilaterale (euro 2 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (E.A.R. “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione”) pari ad euro 5 mensili per dodici mensilità.
Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella Sezione Artigiana.
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