CCNL Trasporto e logistica: accordo in materia di apprendistato professionalizzante
ACC 24-04-2012 – Parte 1
COSTITUZIONE DELLE PARTI – PREMESSA
Addì 24 aprile 2012 in Roma
Tra
AITE, AITI, ANSEP-UNITAM, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, assistite dalla CONFETRA
ASSTRI, CLAAI, FAI, FEDERLOGISTICA, FEDERTRASLOCHI, FIAP/L, UNITAI, assistite dalla CONFTRASPORTO
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP SERVIZI
AGCI-SERVIZI
ANITA
CNA-FITA
SNA-CASARTIGIANI
TRASPORTOUNITO FIAP
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
è stato sottoscritto il seguente accordo in materia di apprendistato professionalizzante.
Le parti convengono di modificare la disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 50 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni del 29 gennaio 2005 e successive modificazioni per recepire le nuove disposizioni introdotte sulla materia dal D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico sull’apprendistato). A tal fine si conviene quanto segue.
1) Le disposizioni del presente accordo si applicano ai contratti di apprendistato stipulati successivamente al 25 aprile 2012. Agli apprendisti assunti entro la suddetta data continuerà ad applicarsi fino alla scadenze del contratto di apprendistato la precedente disciplina legale e contrattuale in forza del regime transitorio di cui all’art. 7, comma 7 del citato decreto n. 167/2011.
2) Salvo quanto previsto dal successivo punto 3), la durata del contratto di apprendistato è stabilita dalla tabella A) allegata che fissa durate differenziate a seconda dei livelli di inquadramento, definendo altresì per ciascuno di essi il trattamento retributivo da calcolarsi in percentuale sul minimo contrattuale; la tabella di cui sopra annulla e sostituisce quella prevista dall’accordo di rinnovo del 26 gennaio 2011.
3) In deroga a quanto previsto dal precedente punto 2), in base all’art. 4, comma 2 del citato Testo Unico e secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 40/2011, le parti individuano nella tabella B) allegata i profili professionali operai dell’artigianato e delle figure equipollenti a quelli dell’artigianato per i quali la durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 5 o 4 anni; anche la tabella B) riporta per ciascun profilo il trattamento retributivo da calcolarsi in percentuale sul minimo contrattuale.
La facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per i profili di cui alla tabella B) in questione non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 90% dei contratti di apprendistato, relativi agli stessi profili, scaduti nei 12 mesi precedenti; detta regola non trova applicazione fino a 3 unità non confermate. Fatta eccezione per le disposizioni di cui al precedente periodo, resta confermato quanto previsto dal comma 13 dell’art. 50 del CCNL.
4) Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; tale formazione sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, prevista dalle Regioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali (art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 167/2011).
La presente disposizione annulla e sostituisce i commi 15, 16 e 18 dell’art. 50 del C.C.N.L. logistica, trasporto merci e spedizioni.
5) La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning.
6) La formazione effettuata sarà registrata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, la registrazione della formazione potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l’avvenuta formazione.
7) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente intesa si fa riferimento a quanto già previsto dall’art. 50 del CCNL.
8) Le parti convengono che, qualora intervengano significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito dell’approvazione da parte del Parlamento della riforma del mercato del lavoro attualmente in discussione, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo.
TABELLA AGENERALITÀ APPRENDISTI (esclusi i profili di cui alla tabella B) | |||||
Livello | Percentuali per calcolo minimo contrattuale apprendisti | ||||
1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | |||
1° | 75% | 85% | 100% | ||
2° | 75% | 85% | 100% | ||
3° Super non autisti | 75% | 85% | 100% | ||
3° non autisti | 75% | 85% | 100% | ||
4° senior esclusi profili di cui alla tabella B | 75% | 85% | 100% | ||
4° junior esclusi profili di cui alla tabella B | 75% | 85% | 100% | ||
5° | 75% | 85% | 100% | ||
6° senior | 75% | 85% | 100% | ||
6° junior | 75% | 85% | |||
Dopo un biennio di apprendistato al 6° livello junior il lavoratore prosegue l’apprendistato per un ulteriore anno al 6° livello Senior |
TABELLA BProfili artigiani e profili equipollenti a quelli artigiani | |||||
Profili | Percentuali per calcolo minimo contrattuale apprendisti | ||||
1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno | |
Autisti classificati al livello 3° Super | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
Autisti classificati al livello 3° | 90% | 95% | 100% | 100% | |
Addetti al magazzinaggio | 90% | 95% | 100% | 100% | |
Addetti alla manutenzione veicoli | 90% | 95% | 100% | 100% | |
Addetti alla movimentazione | 90% | 95% | 100% | 100% |
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