CCNL Turismo Industria: intervalli di tempo nei contratti a termine
ACC 22-11-2012 – premessa
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Addì, 22 novembre 2012 in Roma
tra
Federturismo Confindustria
Associazione Italiana Confindustria Alberghi
e
Filcams-CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs-UIL
Premesso che
a) La Legge n. 92/2012 ha sensibilmente allungato gli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed il successivo, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro e il medesimo lavoratore;
b) La legge n. 134/2012, all’art. 46 bis, comma 1, lett. a), ha modificato la Legge 28 giugno 2012 n. 92 sul tema degli intervalli tra un contratto a termine ed il successivo, introducendo la possibilità – per le attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative ed in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – di ridurre gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e il successivo;
c) Il ricorso al contratto a termine rappresenta per tutto il settore turistico una caratteristica dell’impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibilità;
d) Gli intervalli derivanti dall’applicazione della L. n. 92/2012 comportano la mancata opportunità di occasioni lavorative e di stabilizzazione per i lavoratori stagionali anche nell’ambito dell’esercizio del diritto di precedenza di cui all’art 55 del CCNL .
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Convengono quanto segue
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2) Nelle aziende di stagione di cui all’art. 50 del CCNL 3 febbraio 2008 e nelle attività stagionali individuate nell’accordo del 24 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, gli intervalli di tempo per la successione di contratti a termine tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro sono fissati in:
– 20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
– 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
3) I medesimi intervalli di tempo troveranno applicazione anche alle ipotesi di cui alle lettere A), B), C) dell’art. 54 del CCNL dell’Industria Turistica 3 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni.
4) Ulteriori ipotesi potranno essere individuate dalla contrattazione di secondo livello.
5) Le parti si incontreranno tempestivamente qualora, dopo la sottoscrizione del presente accordo, intervenissero modifiche legislative agli intervalli convenuti.
6) Il presente Accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti sino a tutto il 30 giugno 2013.
7) Qualora non si raggiunga l’accordo per il rinnovo del CCNL entro il 30 aprile 2013, le parti si impegnano a valutare gli effetti del presente accordo, nonché i termini di una possibile proroga.