CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29442 depositata il 23 ottobre 2020
Sicurezza sul lavoro – Lavoro di facchinaggio – Violazione delle norme di prevenzione – Informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma dell’8.02.2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di A.L.V.A.M., M.F. e F.M. in ordine ai reati contravvenzionali ascritti perché estinti per prescrizione;
sull’accordo delle parti e previa rinuncia a tutti gli ulteriori motivi di appello sostituiva nei confronti di M.F. la pena detentiva comminata per il capo 1, con quella pecuniaria per l’ammontare complessivo di euro 45.000,00; confermava per il resto la condanna, sempre con riferimento al capo 1, nei confronti degli imputati A.L.V. e M. alla pena di mesi sei di reclusione nonché a risarcire in solido i danni patrimoniali e non cagionati alla parte civile costituita, E.G.M., danni da liquidarsi in separata sede.
1.1 La imputazione è così articolata: M.F., quale datore di lavoro della G. s.r.I., che aveva la gestione del Teatro B., A.M.A.L.V., legale rappresentante e datore di lavoro della società A. s.a.s, che il 23.04.2012 aveva stipulato con la G. s.r.l. un Accordo di rappresentanza teatrale per la messa in scena di uno spettacolo musicale denominato “S.” e F.M., datore di lavoro della S.F. S.C.A.R.I., di cui era dipendente E.G.M., e che aveva avuto in sub appalto i lavori di facchinaggio necessari per l’allestimento del teatro, in cooperazione colposa tra loro, per colpa generica e in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro cagionavano al predetto E.G.M., lesioni gravi, giudicate guaribili oltre i 40 giorni, a seguito di una caduta nell’apertura della buca d’orchestra, profonda 2,5 metri, che si trovava sul palcoscenico ed era priva di adeguata protezione, mentre, nell’ambito delle sue mansioni, stava provvedendo alle operazioni di allestimento scenico, nel Teatro B. e stava trasportando un pesante baule.
In particolare, agli imputati si contestava la violazione dell’art. 26 comma 2 lett. a e b) e dell’art. 55 comma 5 lett. d) D.Igs n.81/2008 in quanto ciascuno, nella propria qualità ometteva di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, di provvedere ad un’opportuna e necessaria dettagliata informazione reciproca riguardante gli specifici rischi dell’ambiente di lavoro, con particolare riferimento al pericolo di caduta dall’alto dei lavoratori operanti sul palcoscenico del teatro a ridosso della buca di orchestra e a porre in essere un sistema coordinato di misure di protezione contro tale rischio, per rendere sicuro il movimento ed il transito dei lavoratori che vi operavano. Omettendo di realizzare una dovuta azione di coordinamento e di vigilanza tra le imprese al fine di eliminare i rischi interferenziali e di adottare le misure tecniche organizzative volte a evitare che i lavoratori.
L’infortunio secondo la ricostruzione concorde dei Giudici di merito, peraltro non contestata dalle parti, era avvenuto nei seguenti termini:
– il 30.04.2012 E.G.M., dipendente della società cooperativa r.l. S.F., stava lavorando con mansioni di facchino all’interno del teatro B. in Roma in cui si stava allestendo la scenografia dello spettacolo S., in programmazione per il successivo 1.05.2012;
-il teatro B. è dotato di una buca d’orchestra collocata tra il palcoscenico e la platea, realizzata a filo del palcoscenico profonda 2,55 m e larga quanto il palcoscenico ;
– per salire sul palcoscenico era stata montata per le fasi dell’allestimento una passerella divisa in due tratti, il primo dalla platea al palco, in pendenza, mentre il secondo, sopra la buca d’orchestra in piano; la passerella aveva dei parapetti di protezione unicamente nella prima parte, cioè nella rampa dalla platea al palcoscenico; mentre la parte che copriva la buca di orchestra aveva solo una rete metallica non adeguatamente fissata al muro; il teatro era scarsamente illuminato; E.G., mentre trasportava un baule pesante, era stato visto perdere l’equilibrio, cadere all’indietro sulla rete che non lo aveva sorretto e quindi era caduto dentro la buca procurandosi lesioni gravi.
I Giudici del merito hanno dato rilievo, nella individuazione delle posizioni di garanzia, al contratto, acquisito agli atti dell’istruttoria, denominato accordo di rappresentanza teatrale, concluso tra la G. s.r.I., denominata organizzatore e l’A., denominata compagnia, stipulato in data 23.04.2012, con validità dal 30.04.2012 al 13.05.2012, finalizzato alla concessione del teatro B. per la realizzazione di tredici repliche dello spettacolo S., dietro corrispettivo dell’80% degli incassi, importo che la G. si obbligava a versare all’A., al netto dell’iva e delle royalties che dovevano essere versate direttamente alla S. production ltd, titolare esclusivo del diritto d’autore (fol 5 e 6 sentenza di primo grado).
E’ stato pertanto ritenuto, anche sulla base del contenuto letterale del contratto oltre che dell’istruttoria espletata, che le due società avevano realizzato una vera e propria cogestione della complessa attività di rappresentazione dello spettacolo, la G. s.r.I., quale committente, mettendo a disposizione il teatro e garantendone l’agibilità e la sicurezza ( punto 3.8. dell’accordo) e l’A., quale compagnia, si era obbligata a porre in essere le necessarie misure di sicurezza per l’allestimento dello spettacolo, comprensivo delle operazioni di smontaggio e montaggio, volte a garantire l’incolumità del pubblico, di terzi, del personale proprio che di quello appositamente contrattualizzato, anche in appalto (clausola 4 punti 4 e 6), impegnandosi ad assumere e adottare le procedure di cui all’art. 26 e quelle contemplate dal titolo IV del dlgs 81/2008, con oneri di informazione nei confronti dell’organizzatore.
E’ stato altresì accertato che la S. F. S.C.A.R.I. era stata contattata da A. anche se poi era stata pagata dalla produzione, cioè S. production, e che all’interno del teatro, luogo di lavoro, la G. s.r.l, l’A. s.r.l. e la S.F. S.C.A.R.I cooperavano ciascuno secondo il proprio ruolo alla complessa attività di messa in scena dello spettacolo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, A.M.A.L.V. chiedendo l’annullamento della sentenza e articolando i seguenti motivi:
I) violazione di legge in relazione all’art. 26 D.Igs 81/08 laddove dalla mera presenza di più ditte esecutrici si fa discendere una responsabilità per le imprese coinvolte. Il documento di valutazione dei rischi scaturenti dalla interferenza delle lavorazioni, lascia immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione della prevenzione dei rischi specifici di ciascun ditta appaltatrice. Nel caso di specie si è trattato della scelta operativa posta in essere da una delle aziende coinvolte nell’utilizzo della passarella per spostare la cassa non connessa ai rischi interferenziali e alla mancata ottemperanza di un obbligo di collaborazione e coordinamento.
II) carenza e vizio di logicità della motivazione in relazione alla errata interpretazione o travisamento delle risultanze istruttorie; violazione della legge penale con riferimento all’art 590 e 40 cod.pen.; deduce che la responsabilità dell’infortunio ai sensi dell’art. 590 cod.pen. secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata è attribuibile in via esclusiva alla società S.F. che doveva assicurare un’altra via d’accesso al proscenio e comunque una diversa protezione alla passarella di passaggio sopra la buca e alla G. s.r.l., che doveva informare sulla presenza della buca d’orchestra e sui rischi connessi e comunque approntare una rete di protezione efficace. Nessun addebito può esser mosso all’A. che nella vicenda ha assunto solo il ruolo di promoter, essendo tra l’altro priva di personale proprio. Nessuna indagine è stata compiuta nei confronti della vera impresa committente e cioè la S.C., rimasta estranea al processo e che invece ha assunto l’esercizio di fatto di poteri direttivi; ne è prova il Duvri prodotto dalla G. e le fatture relative ai pagamenti effettuati nei confronti della S.F. da parte della S. In ogni caso anche ci fosse stato un coordinamento preventivo così come sollecitato dalla Corte territoriale non avrebbe consentito di evitare l’evento in quanto il teatro era dotato di rete di protezione; il Duvri elaborato da S.F. imponeva presidi per eventuali passarelle non dotate di parapetti. Vi era quindi la inesigibilità di una condotta alternativa.
III) vizio della motivazione ed errata motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato e mancata assunzione di una prova decisiva.
E’ stato omesso ogni accertamento circa il ruolo decisivo svolto dalla S. i poteri esercitati dalla società inglese e i rapporti tra le varie imprese;
IV) violazione di legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione volto al recupero morale e sociale del condannato mediante la eliminazione della pubblicità della condanna quale conseguenza negativa del reato.
3. M.F. a mezzo del proprio difensore ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi:
I) violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 40 cod.pen., all’art. 590 cod. pen. e all’art. 26 D.Igs 9 aprile 2008 n. 81. Lamenta che l’evento è stato causato esclusivamente dalla circostanza che la rete posta a protezione della buca d’orchestra era mal collocata nonostante durante il sopralluogo sembrasse salda, ancorata ai muri mediante fermi avvitati. La struttura metallica faceva parte del teatro, era presente già prima dell’allestimento dello spettacolo S.; è stata erroneamente ritenuto sussistente il rischio interferenziale che non è rilevante nella fattispecie stante l’assenza di nesso di causalità:
II)violazione di legge per l’art. 62 bis cod. pen. non risultando osservati i principi giuridici posti a fondamento della disposizione normativa.
III)Violazione di legge con riferimento all’art. 53 L 689/81 essendo stata respinta immotivatamente la richiesta della difesa di sostituzione della pena detentiva con l’equivalente pena pecuniaria.
IV) Violazione del principio, di legge di cui all’art. 587 cod.pen. e dell’art 3 della costituzione poichè per il medesimo fatto e la stessa posizione di garanzia sono state adottate decisioni differenti con riferimento alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria;
V) Illogicità della motivazione con riferimento alla corretta irrogazione della pena inflitta considerato che risulta indimostrato che vi fossero altre vie di accesso per il lavoro di facchinaggio.
4. Con nota in atti del 22.09.2020 il difensore della parte civile ha presentato le proprie conclusioni chiedendo la conferma della sentenza della Corte di Appello di Roma.
Considerato in diritto
1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e reiterano doglianze prospettate in appello cui la Corte territoriale ha dato specifica ed esauriente risposta attraverso una motivazione logica e coerente con le risultanze istruttorie già ampiamente argomentate anche dal primo giudice.
2. Alcune considerazioni di premessa giovano ad una più spedita trattazione dei motivi di ricorso appena riassunti.
2.1 Il sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito del ciclo produttivo dell’azienda medesima.
Grava sul datore di lavoro, committente, l’obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all’interno di un’area.
E’ stato chiarito dalla Suprema Corte che grava l’obbligo di valutazione del rischio sul datore di lavoro committente, e cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo (Sez. 4 n.14167 del 12.03.2015 Marzano,rv. 263150).
2.3. Giova richiamare a tal proposito che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, se sono più i titolari della posizione di garanzia come nel caso di specie, ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n. 46849 del 3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n.8593 del 22.01.2008 rv.238936).
E, ancora, che, quando l’obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 comma primo cod. pen ( Sez. 4 n. 244455 del 22.04.2015 rv 263733-01; sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n.1194 del 15.11.2013 rv 258232).
Si è poi precisato che, ai fini della attività di valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale, art. 26 D.Igs 81/08 , occorre avere riguardo inoltre, non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro -contratto di appalto, d’opera o di somministrazione, ma all’effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza – come nella specie, di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni ( Sez. 4 n. 44792 del 17.06.2015 rv 264957-01).
Tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell’ambiente di lavoro (Sez. 4 n.18200 del 7.01.2016 rv 266640-01).
Gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sui datori di lavoro rappresentano la “cifra” della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l’ambito della loro responsabilità.
L’assolvimento di tali obblighi risponde all’esigenza antinfortunistica – avvertita come primaria anche dal legislatore europeo – di gestire preventivamente tale categoria di rischio.
La vigente tutela penale dell’integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell’ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.
2.4. La Corte territoriale ha fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti, avendo considerato nella individuazione del determinismo causale le condotte omissive delle doverose misure di prevenzione, facenti capo ai titolari delle posizioni di garanzia.
3. Ricorso dell’Avv. N.P. per A.L.V.:
3.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati alla luce dei principi già richiamati al paragrafo 2.
Tra l’altro le doglianze non tengono conto e non si raffrontano con la ricostruzione fattuale operata dai Giudici di merito ( cd. doppia conforme ); tendono semplicisticamente a individuare i soggetti titolari delle posizioni di garanzia solo in capo al legale rappresentante della società che aveva la disponibilità del teatro B., in cui era posizionata la rete metallica fissata in modo precario e in capo al legale rappresentante della società che aveva assunto in appalto i lavori di facchinaggio da cui dipendeva il lavoratore rimasto infortunato; escludono, con argomentazioni apodittiche che il rischio di caduta nella buca dell’orchestra, coperta da una passarella protetta da una rete fissata in malo modo, rientri nell’ambito dei rischi interferenziali derivanti dalla presenza in uno stesso ambiente di lavoro di più imprese e negano la titolarità di una propria posizione di garanzia in capo alla A. sul presupposto fattuale, peraltro indimostrato e contraddetto dalle risultanze processuali, di aver svolto un ruolo di mero promoter in quanto il vero committente dei lavori di allestimento del teatro sarebbe stato la S., il cui profilo decisionale era rimasto estraneo al processo.
La ricorrente omette del tutto di menzionare nella descrizione delle tesi difensiva alternativa la pattuizione contrattuale del 23.04.2012, prodotta nel dibattimento di primo grado, all’udienza del 6.06.2016, e valorizzata nel percorso motivazionale di entrambi i Giudici di merito, sottoscritta da M.F., quale legale rappresentante della G. s.r.I., denominata come “Organizzatore” e dalla A.L.V. per la A., denominata “Compagnia” e nel cui oggetto sociale era prevista l’attività di organizzazione di spettacoli ed eventi teatrali. La Corte territoriale (fol. 9) con logicità e coerenza evidenzia infatti che:
-in base all’accordo l’A. conveniva di rappresentare nel teatro B. per 14 volte dal 1 maggio 21012 al 13.05.2012 lo spettacolo denominato S. e la G. s.r.l. di mettere a disposizione dell’A. il teatro B., di cui aveva la disponibilità, a seguito di un regolare contratto di affitto stipulato con la proprietà, dal 30.04.2012 (giorno in cui si è verificato l’infortunio) per le operazioni di montaggio fino alle ore 24,00 del giorno dell’ultima replica, prevista in orario pomeridiano; le operazioni di montaggio e smontaggio erano state affidate proprio dall’A., che aveva avuto contatti diretti con il M. per la parte relativa al lavoro di trasporto e facchinaggio affidato in subappalto alla S. F. ( sul punto la Corte territoriale a fol 14 richiama l’interrogatorio reso da M. e le dichiarazioni del teste R.);
– le parti dell’accordo avevano convenuto che la G. assumeva l’impegno relativo alle misure di sicurezza in materia edilizia antincendio e pubblica sicurezza, la A. si obbligava ad adottare le misure di sicurezza necessarie a garantire l’incolumità del pubblico, del personale dell’organizzazione e del proprio, di terzi in genere contro ogni eventuale danno diretto e/o indiretto che possa verificarsi in occasione o durante l’allestimento, lo svolgimento dello spettacolo, il disallestimento o lo smontaggio, la riconsegna, per effetto di personale proprio o contrattualizzato anche in appalto. Era specificato che la Compagnia, vale a dire l’A., era tenuta ad adottare le idonee procedure di sicurezza in attuazione dell’art. 26 e quelle contemplate nel titolo IV del D.Igs 81/2008 informando sempre l’Organizzatore;
– risultava accertato e sostanzialmente non contestato il difetto da parte dei titolari delle posizioni di garanzia, e in specie dell’A. delle misure organizzative, di coordinamento e di un’adeguata informazione e formazione reciproca sui rischi e le criticità sicuramente prevedibili che si potevano verificare nelle operazioni attinenti all’allestimento del teatro, connesse con la presenza della buca d’orchestra e con i pericoli di caduta dall’alto durante le attività di trasporto di materiali pesanti che transitavano su una passarella priva di parapetti; omissioni di cooperazione, coordinamento informazione che hanno dato luogo alla contestazione dei reati contravvenzionali di cui ai capi 2,3,4,5 dell’imputazione (dichiarati estinti per prescrizione) e che costituiscono le condotte colpose che hanno causato l’evento lesivo.
Tanto più la Corte ha evidenziato, rispondendo allo specifico motivo di appello poi reiterato nel terzo motivo del presente ricorso, che nessun elemento oggettivo e concreto è stato offerto all’istruttoria processuale per individuare a carico della S. Productione ltd specifici obblighi aventi ad oggetto l’organizzazione dello spettacolo e i conseguenti obblighi di sicurezza e che in ogni caso quest’ultimi si sarebbero semmai affiancati a quelli assunti dalla A. con il contratto del 23.04.2012.
La Corte territoriale con argomentazione logica e coerente ha, quindi, evidenziato che l’A., cui competeva l’obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel proprio ambiente di lavoro, in cui erano destinati ad operare anche terzi, nonchè di prevedere le misure di prevenzione e di emergenza necessarie in relazione alla propria attività, ha omesso di adottare le misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi alla compresenza di imprese, ha cioè omesso di valutare il rischio interferenziale prevedibile relativo alla fase di facchinaggio connessa con l’allestimento dello spettacolo comunque di assicurare e prescrivere la adeguata protezione dei lavoratori con carichi pesanti trasportati manualmente su una passarella priva di parapetto e altre protezioni atte ad evitare cadute dall’alto considerato che lo sbandamento del lavoratore o un piede messo in fallo era facilmente prevedibile e avrebbe potuto provocare l’incidente che poi si è verificato (fol 10 e 16).
3.2. Con riferimento al quarto motivo e alla mancata concessione del beneficio della non menzione deve ritenersi l’assoluta genericità della doglianza che non tiene conto delle specifiche argomentazioni della Corte territoriale la quale ha motivato qualificando “scellerato” e particolarmente grave il comportamento della A.L.V. sotto il profilo della colpa, nel momento in cui ha assunto impegni contrattuali relativi alla sicurezza sul lavoro, sapendo di non poterli onorare in quanto per sua stessa ammissione la società era priva di strutture e personale adeguati, sia per numero che per competenza professionale; di qui la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, di non concedere il beneficio della non menzione al fine della conoscibilità della condanna da parte dei terzi che intendano stipulare contratti, in cui debba essere garantita la sicurezza sul lavoro ( fol 16).
4. Ricorso dell’Avv. A.G. per M..
4.1. Il primo motivo e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente sono generici e manifestamente infondati, non tengono conto della compiuta ricostruzione effettuata dai Giudici di merito che hanno evidenziato le omissioni nell’adozione delle doverose cautele, imposte dagli artt. 64 e 68 del dlgs n. 81 del 2008, cui era tenuto nella qualità di datore di lavoro del E.G., volte a garantire e prevenire infortuni e danni alla integrità fisica dei lavoratori; nella specie avrebbe dovuto, infatti, impedire al proprio dipendente di transitare con un carico pesante sulla passarella priva di parapetto e con pericolo di caduta dall’alto e pretendere una volta verificato il rischio che fosse garantita una idonea rete protezione o comunque individuata un’altra via di accesso, così come previsto dal DVR della società a pag. 120, in cui espressamente si affermava che tutte le zone di intervento da parte degli operatori di altezza pari o superiori a m 1,50 da terra devono esser protette con parapetti anticaduta di altezza non inferiore a cm 100 e con luce libera tra i traversi non superiore a cm 50 ( fol 13 e 14).
4.2. I motivi secondo e terzo riguardanti l’entità della pena, la mancata concessione delle attenuanti generiche e della conversione in pena pecuniaria sono inammissibili oltre che per genericità perché richiedono una valutazione di merito non consentita in questa sede a fronte di una motivazione compiuta ed articolata svolta dalla Corte distrettuale a fol 16 e 17 della sentenza impugnata. Conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. Im. 3609 dell’8/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VIn. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Parimenti in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1 – , n. 35849 del 17/05/2019 Ud. (dep. 08/08/2019) Rv. 276716 – 01).
4.3. Manifestamente infondato il quarto motivo e il richiamo all’art. 587 cod.proc.pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato al coimputato F., la cui distinta posizione processuale è stata definita attraverso un pena concordata in appello, con rinuncia ai motivi e con sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, anche a seguito della revoca nei suoi confronti della costituzione di parte civile in ragione di un intervenuto accordo risarcitorio in via transattiva ( fol 7 e 16).
5.In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile costituita, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori di legge.
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